Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 30.2010.18
Entscheidungsdatum
09.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 30.2010.18

TB

Lugano 9 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 giugno 2010 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

A. Dal 1° marzo 2008 (doc. 6) __________ è affiliato come indipendente per l'attività di pulizia e sgombero con la ditta individuale RI 1.

B. Con decisione definitiva del 6 aprile 2010 (doc. 4) la Cassa CO 1, basandosi sulla notifica di tassazione IFD 2008, ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti dall'assicurato quale indipendente dal 1° marzo al 31 dicembre 2008, cifrandoli in Fr. 3'133,85, spese amministrative comprese, considerando un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 41'901.-.

C. Il 22 giugno 2010 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione del 16 aprile 2010 (doc. 3) nel senso che, dopo avere accertato presso l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ il reddito aziendale dell'assicurato conseguito nel periodo in questione, con la decisione su opposizione ha modificato il reddito aziendale in Fr. 40'112.-, dato che i contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto erano già stati aggiunti al reddito aziendale dall'Ufficio di tassazione, siccome rimborsati dall'Ufficio misure attive quale incentivo per attività indipendenti.

D. Con ricorso del 24 luglio 2010 (doc. I) la RI 1 ha contestato l'ammontare del reddito aziendale ritenuto dalla Cassa di compensazione, giacché esso comprende il versamento da parte della Fondazione di libero passaggio di __________ di Fr. 37'607,35, importo che è servito, nella misura di Fr. 35'000.-, per avviare la nuova attività indipendente. Tale somma è stata indicata nel questionario 2008 per indipendenti quale prelevamento in natura, perciò, a suo dire, non deve essere considerata quale reddito aziendale. Il ricorrente ha inoltre chiesto di rivedere la sua notifica di tassazione 2008.

E. Nella risposta di causa del 30 luglio 2010 (doc. III) la Cassa ha esposto il parere dato dall'Ufficio di tassazione, osservando in proposito che se v'è stato un errore da parte del ricorrente nell'allestire la sua notifica di tassazione, egli deve chiedere una revisione all'autorità fiscale e, se del caso, sulla scorta delle nuove risultanze anche la Cassa potrà rivedere la sua decisione. Tuttavia, quest'ultima l'ha già rettificata eliminando i contributi fatturati quale acconto e ritenendo un reddito aziendale di Fr. 40'112.-, dato che l'autorità fiscale stessa non li ha dedotti dal reddito.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

  1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

  1. In concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente dal 1° marzo 2008 al 31 dicembre 2008, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 40'112.- ricavato dalla IFD 2008, come confermato dal competente Ufficio circondariale di tassazione (doc. 5). A questo importo essa ha aggiunto i contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto (Fr. 1'789.-), per un totale di Fr. 41'901.-.

L'assicurato ha evidenziato che gran parte del reddito aziendale (Fr. 35'000.-) è costituito dal capitale LPP di libero passaggio ritirato proprio per avviare la sua attività indipendente, perciò tale importo non va considerato quale reddito aziendale.

L'amministrazione, osservando che le tassazioni fiscali sono vincolanti, ha mantenuto la sua posizione, fatta salva l'eliminazione dei contributi fatturati quale acconto, visto che fiscalmente sono già stati aggiunti ai redditi dell'interessato, siccome gli sono stati rimborsati quali incentivi per nuove attività indipendenti.

  1. Per giurisprudenza costante dell'allora TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

  1. Come evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

Con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è espresso come segue:

" (…)

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)." (sottolineature della redattrice)

Ancora recentemente (9C_514/2008 del 19 maggio 2009), il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):

" (…)

Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)."(sottolineature della redattrice)

  1. Nella fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2008 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione

A specifica domanda della Cassa di compensazione, il 26 marzo 2010 (doc. 5) l'Ufficio di tassazione di __________ le ha comunicato di avere accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 40'112.- ed un capitale investito nullo. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 dicembre 2008 basandosi su quest'importo.

A seguito dell'opposizione dell'interessato, l'amministrazione ha nuovamente chiesto informazioni all'autorità fiscale, che il 26 aprile 2010 (doc. 2) le ha confermato che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2008 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto.

In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati o che la natura giuridica degli stessi sia errata.

  1. In merito alla correttezza della notifica di tassazione concernente il ricorrente, questo Tribunale ritiene opportuno segnalare quanto affermato dalla stessa autorità fiscale, che il 26 aprile 2010 (doc. 2) ha precisato quanto segue:

" Il reddito aziendale tassato comprende un importo di Fr. 35'000.- indicato dalla contribuente quale prelevamenti in natura, di cui non disponiamo di alcun dettaglio né informazione.

Non conoscendo i dettagli non possiamo quindi né confermare né smentire quanto asserito dalla signora RI 1.

Gli oneri sociali richiesti in deduzione (Fr. 3'340.-) sono stati ripresi (aggiunti al reddito aziendale) poiché rimborsati dall'Ufficio misure attive (incentivi per nuove attività indipendenti).

La tassazione è cresciuta in giudicato.".

Tuttavia, con il ricorso l'assicurato ha prodotto il giustificativo a comprova che questi Fr. 35'000.- non rappresentano dei prelevamenti in natura, bensì costituiscono parte del suo secondo pilastro versatogli il 28 aprile 2008 (doc. A2) nella misura di Fr. 37'607,35 quale avere di libero passaggio, che l'interessato ha affermato avere utilizzato per avviare la sua attività indipendente.

Se, dunque, al momento di compilare la propria dichiarazione fiscale, il ricorrente non ha comprovato l'origine della citata somma, egli l'ha invece fatto con il ricorso e, d'avviso del Tribunale, questo documento è sufficiente per mutare la sua situazione.

E ciò, malgrado sia stato lo stesso interessato ad inserire la cifra di Fr. 35'000.- nel questionario per gli indipendenti senza contabilità alla voce "prelevamenti in natura dalla propria azienda", compilato all'attenzione dell'autorità fiscale (doc. A3).

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza esposta, questo Tribunale è legittimato a scostarsi dalla notifica di tassazione soltanto riguardo alla natura giuridica degli elementi che il competente Ufficio di tassazione ha considerato nella sua decisione.

Di conseguenza, dato che l'importo di Fr. 35'000.- non costituisce manifestamente un provento dell'attività lucrativa indipendente realizzato dall'insorgente, ma è un capitale di libero passaggio del II pilastro, tale somma deve essere eliminata dal suo reddito aziendale puro, l'unico ad essere assoggettato al pagamento dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 LAVS.

È proprio in queste circostanze che il Tribunale può rivedere la natura giuridica del reddito aziendale stabilito dall'autorità fiscale.

Ne discende che, in realtà, per ciò che qui ci concerne, ovvero dal profilo dei soli contributi personali AVS/AI/IPG, il reddito dell'attività lucrativa indipendente dell'assicurato non ammonta dunque a Fr. 40'112.-, ma a Fr. 5'112.- (Fr. 40'112.- - Fr. 35'000.-).

Inoltre, il TCA rileva che l'importo di Fr. 5'112.- deve essere ritenuto quale reddito aziendale comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto.

Se è vero che, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS e dell'art. 27 OAVS, le autorità fiscali devono aggiungere al reddito i contributi versati all'AVS/AI/IPG, ciò nonostante nel caso in esame essi sono già stati aggiunti dall'Ufficio di tassazione di __________, che in proposito ha affermato che gli oneri sociali richiesti in deduzione (Fr. 3'340.-) sono stati ripresi, visto che sono stati rimborsati all'interessato dall'Ufficio misure attive, che gli ha concesso degli incentivi per avviare la sua attività indipendente.

  1. A questa stregua, poiché la somma di Fr. 35'000.- non costituisce parte del reddito aziendale del ricorrente, ma, per sua stessa ammissione (doc. 3), rappresenta il capitale investito nell'azienda, per determinare il reddito soggetto a contribuzione occorre dedurre al reddito aziendale il 3,5% della somma investita (art. 18 cpv. 2 OAVS).

Si ottiene così un reddito soggetto a contribuzione ammontante a Fr. 3'887.- (Fr. 5'112.- - [Fr. 35'000.- x 3,5 : 100]).

I contributi personali vanno dunque calcolati su Fr. 3'887.-.

  1. Il TCA non può infine rivedere la notifica di tassazione IFD 2008 dell'assicurato, non essendo competente in materia fiscale e quindi non potendo sostituirsi, per ciò che concerne l'assoggettamento fiscale del ricorrente, all'autorità fiscale.

  2. Stanti le considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto conformemente alle considerazioni espresse. Gli atti vanno dunque rinviati alla Cassa di compensazione per emanare una nuova decisione formale sulla scorta dei nuovi valori qui presentati.

Malgrado sia vincente in causa, siccome non è rappresentato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché, conformandosi a quanto esposto nei considerandi, emani una nuova decisione formale di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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