Raccomandata
Incarto n. 30.2010.10
cs
Lugano 28 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________, vedova, è affiliata alla CO 1 quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2007 (doc. 20).
Con decisione del 21 luglio 2009 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’interessata sulla base di una sostanza netta di fr. 302'312 e di un reddito percepito sottoforma di rendita di fr. 72'825 moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di fr. 1'758'812 (doc. 18).
B. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2009 la Cassa, dopo aver dato all’interessata la possibilità di determinarsi in merito, ha proceduto ad una reformatio in peius, prendendo in considerazione, quale reddito conseguito sotto forma di rendita, l’importo di fr. 106'968, ossia la rendita vedovile del secondo pilastro percepita dall’interessata, cui ha aggiunto le rendite per orfani dei due figli, __________ (nato nel __________) e __________ (nata nel __________; doc. 9).
C. Il 4 dicembre 2009 la Cassa CO 1 ha emesso la nuova decisione definitiva di fissazione dei contributi, in sostituzione di quella del 21 luglio 2009, calcolando l’importo dovuto sulla base di una sostanza di fr. 302'312 e un reddito percepito sotto forma di rendite di fr. 106'968 moltiplicato per venti per una sostanza determinante di fr. 2'441'672 (doc. 8).
D. Il 15 dicembre 2009 la Cassa, in sostituzione della precedente decisione, dopo aver ricevuto dall’assicurata copia della tassazione emessa nei suoi confronti il 21 ottobre 2009 in seguito ad una revisione dei dati fiscali del 2007, ha emanato un’altra decisione formale, riducendo l’ammontare del reddito percepito sotto forma di rendita a fr. 86'521 per una sostanza determinante complessiva di fr. 2'032’733 (doc. 6).
E. In seguito all’opposizione presentata da RI 1, la Cassa, dopo aver dato all’assicurata la possibilità di determinarsi in merito, ha proceduto ad un’ulteriore reformatio in peius e con la decisione su opposizione del 17 marzo 2010 ha stabilito che il contributo sarà fissato sulla base di una sostanza netta complessiva di fr. 302'312 ed un reddito sotto forma di rendita di fr. 106'968 (doc. 1).
F. RI 1, rappresentata dalla RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione su opposizione. L’insorgente contesta in sostanza che vengano prese in considerazione, nel reddito conseguito sotto forma di rendita, anche le rendite per orfani del secondo pilastro versate ai figli __________ e __________ (doc. I).
G. Con risposta del 23 aprile 2010 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
H. Pendente causa l’insorgente ha prodotto nuova documentazione che è stata trasmessa alla cassa per osservazioni (doc. V e VI).
I. In data 6 maggio 2010 il TCA ha chiesto all’insorgente di trasmettere il regolamento del Fondo __________, datore di lavoro del defunto marito della ricorrente, relativo all’anno 2007, poiché il regolamento prodotto precedentemente si riferiva al 2008 (doc. VII).
L. Il 12 maggio 2010 è pervenuto al TCA il regolamento richiesto, trasmesso alla Cassa per osservazioni (doc. IX).
in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo del contributo dovuto dall’insorgente nel 2007 vanno prese in considerazione le rendite per orfani del secondo pilastro (LPP) percepite dai figli della ricorrente.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2007: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
Al contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciò nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore nel 2007 ed applicabile in concreto).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3 OAVS).
La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Per l’art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore nel 2007, per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (dal 1° gennaio 2009 = art. 29 cpv. 7 OAVS).
Il tenore dell’art. 29 cpv. 6 OAVS in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
6.In concreto questo TCA non può tutelare l’agire della Cassa che per lo stesso anno (2007) ha emanato nel giro di pochi mesi tre decisioni formali e 2 decisioni su opposizione. La questione non va tuttavia approfondita giacché, come si vedrà in seguito, il ricorso va accolto.
7.Nel caso di specie l’amministrazione nel calcolo del contributo dovuto nel 2007 dalla ricorrente, oltre all’ammontare della sostanza di fr. 302'312, ha preso in considerazione la rendita vedovile del secondo pilastro di fr. 52'908 versata all’insorgente e la rendita per orfani del secondo pilastro percepita dai figli __________ (fr. 31'716) e __________ (fr. 22'344).
L’amministrazione ha giustificato il suo agire con l’applicazione della marginale 2072 (2090 nel tenore in vigore nel 2007) delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (di seguito: DIN), per la quale sono considerati in particolare redditi conseguiti sotto forma di rendite le rendite e le pensioni di ogni genere concesse agli assicurati tenuti a versare i contributi, comprese quelle erogate da un’assicurazione sociale di uno Stato estero e le rendite per figli per le quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli versate ai sensi della LPP).
La ricorrente da parte sua contesta che vengano presi in considerazione gli importi versati ai figli, i quali hanno un diritto proprio all’erogazione della prestazione.
A norma dell’art. 25 prima frase LPP gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.
Diversa la situazione per quanto concerne la rendita per orfani ai sensi dell’art. 20 LPP, dove esiste un diritto proprio dei figli a percepire la rendita. Infatti, questo disposto prevede che i figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani.
Ciò viene confermato sia dallo scritto del 31 marzo 2010 del Fondo __________ di __________ dove figura che “secondo l’articolo 7.6.1 del nostro regolamento, come pure l’art. 20 LPP, i beneficiari delle rendite per orfani sono i figli e non la madre, indipendentemente dal relativo conto di accredito” (doc. L, cfr. anche il citato art. 7.6.1 nella versione in vigore nel 2007 [simile alla versione del 2008]:”Nel caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità i figli aventi diritto ai sensi dell’Art. 6.1 hanno diritto ad una rendita per orfani dal momento del decesso”, doc. VIII/Bis), sia dalla modifica delle DIN, entrata in vigore nel 2010, che, pur prescindendo dall’esame della loro applicazione a contributi fissati per anni precedenti, apportano un contributo all’interpretazione delle direttive in vigore precedentemente.
Infatti, con riferimento ad una sentenza del 24 luglio 1990 pubblicata in RCC 1990 pag. 454, l’UFAS ha emesso i marg. 2090 e 2091 DIN che nel tenore in vigore nel 2007 prevedevano che sono considerate reddito conseguito sotto forma di rendita le rendite per i figli per le quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli versate ai sensi della LPP), mentre non sono considerate reddito determinante conseguito sotto forma di rendita le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF). Con la modifica entrata in vigore nel 2010 le direttive sono state precisate meglio per quanto concerne gli esempi contenuti nei citati marginali (che nel frattempo sono divenuti il n. 2089 ed il n. 2090), nel senso che nel primo caso viene ora fatto riferimento solo alle rendite complementari alla rendita di vecchiaia secondo l’art. 17 LPP o alla rendita d’invalidità secondo l’art. 25 LPP, mentre nel secondo caso le direttive si riferiscono alle rendite per orfani ai sensi della LPP e della LAINF, ossia proprio le prestazioni di cui beneficiano i figli della ricorrente. A questo proposito va evidenziato come il tenore degli art. 28 e 30 LAINF siano simili a quello dell’art. 20 LPP. L’art. 28 LAINF prevede che il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio e l’art. 30 cpv. 1 prima frase LAINF che i figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani.
Va ancora evidenziato che nella citata sentenza pubblicata in RCC 1990 pag. 454 l’allora TFA non ha fatto alcuna distinzione tra figli minorenni e maggiorenni (a differenza ad esempio della DTF 101 V 177 dove ha stabilito che la sostanza dei figli minorenni fa parte, di massima, della sostanza determinante) ed ha affermato (pag. 456):
" (…)
Selon la pratique, il ne faut pas non plus tenir compte des aliments qu’un conjoint divorcé reçoit de son ex-conjoint en qualité de représentant légal des enfants dont il a la garde, dans la mesure où ces contributions reviennent à ces enfants et sont utilisées pour leur entretien, car conformément à l’article 28, 1er alinéa, RAVS des cotisations ne sont dues que sur le revenu propre de la personne n’exerçant aucune activité lucrative et tenue de payer des cotisations (RCC 1959, p. 398).
Il est hors de doute que les rentes complémentaires pour enfants que le recourant chiffe a 15 090 francs influencent sa situation sociale. En outre, il est manifeste que le droit à ces rentes ne revient pas aux enfants, mais au recourant personnellement. Il est ainsi exclu de traiter, pour ce qui a trait aux cotisations, les rentes complémentaires pour enfants par analogie aux pensions alimentaires qu’un conjoint divorcé reçoit pour les enfants dont la garde lui a été confiée par le juge qui a prononcé le divorce.” (sottolineature del redattore)
In concreto i figli della ricorrente percepiscono una rendita per orfani della LPP il cui diritto spetta loro personalmente (cfr. art. 20 LPP), indipendentemente dal conto bancario sul quale viene versata la prestazione che non può, di conseguenza, essere presa in considerazione nel calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita dell’insorgente.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia il calcolo dei contributi dovuti dalla ricorrente e l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione. Ogni altra conclusione è irricevibile.
Nella misura in cui l’assicurata domanda l’emissione di decisioni nei confronti dei figli il ricorso si rivela irricevibile. L’incarto va trasmesso alla cassa affinché dia seguito alla richiesta.
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto unicamente che “ove si rilevassero elementi necessari di discussione, venga indetta udienza tra le parti”), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove giacché gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla cassa per un nuovo calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.
L’incarto è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti