Raccomandata
Incarto n. 30.2009.33
TB
Lugano 5 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 emanata da
chiamato in causa:
Cassa CO 1
PI 1 rappr. da: __________, __________
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 6 febbraio 2009 (doc. 17) RI 1, indipendente, ha compilato il questionario per l'affiliazione dei datori di lavoro annunciando di impiegare una persona salariata dal 9 febbraio 2009 e prevedendo di versarle un salario annuo di Fr. 48'000.-.
Il 4 marzo 2009 (doc. 16) la Cassa CO 1 ha confermato la sua affiliazione come datore di lavoro dal 1° febbraio 2009.
Il 17 giugno 2009 (doc. 15) l'amministrazione ha annullato il precedente scritto ed ha stabilito la sua affiliazione in tale categoria già dal 1° gennaio 2005, poiché ha saputo che PI 1 ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di RI 1 negli anni 2005, 2006 e 2007 (docc. 7-14).
1.2. Con decisione di tassazione d'ufficio del 17 luglio 2009 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 26'842,65 i contributi paritetici dovuti da RI 1 relativi al salario non dichiarato versato a PI 1 negli anni 2005-2007 (Fr. 195'198.-).
In pari data (doc. 5), l'amministrazione ha emanato una decisione nei confronti di PI 1, poiché negli anni 2005-2007 ha svolto attività lucrativa dipendente per conto di RI 1, ma il salario ricevuto non è mai stato notificato, come tale, alla Cassa. Il contributo a carico del salariato è di Fr. 11'809,45.
1.3. Dopo averlo ascoltato durante un'audizione (doc. 2), l'11 settembre 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione formulata dal datore di lavoro (doc. 4). L'amministrazione ha osservato che in occasione di accertamenti fiscali finalizzati a rilevare i redditi aziendali derivanti da attività indipendente, è emerso che dal 2005 al 2007 PI 1 ha svolto l'attività di muratore per conto di RI 1. La Cassa di compensazione ha evidenziato che per quel periodo il lavoratore ha fatturato le sue prestazioni ad un'unica ditta del ramo quale prestatore di manodopera e non direttamente al cliente finale; pertanto, non ha sopportato il rischio economico tipico dell'imprenditore. Inoltre, ha osservato che il questionario sull'affiliazione nella categoria degli indipendenti che l'interessato ha presentato al datore di lavoro non è stato mai inviato alla Cassa. Infine, quando è stato personalmente sentito, l'autorità cantonale gli ha dato la possibilità di consultare tutti i documenti, opportunità che però non è stata sfruttata.
1.4. Con ricorso del 2 ottobre 2009 (doc. I) RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione in questione, a motivo che PI 1 ha lo statuto di indipendente dal 2005, circostanza confermatagli con la presentazione del questionario per l'affiliazione in tale categoria, sottoscritto il 14 dicembre 2004. È per questo motivo che, trattandosi di una collaborazione esterna indipendente, ha accettato che l'interessato svolgesse delle attività per la sua ditta con un contratto di mandato. Il ricorrente sostiene che non sia dimostrato che vi fosse un rapporto di subordinazione e di dipendenza economica con il suo collaboratore.
I lavori si sono svolti di regola con attrezzature proprie e la responsabilità per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte era unicamente del lavoratore, che quindi ha svolto le prestazioni a proprio rischio, tanto che disponeva di una sua copertura assicurativa. Peraltro, sentitosi ingannato dall'agire del suo collaboratore, l'insorgente l'ha denunciato penalmente per truffa.
1.5. Con risposta del 9 ottobre 2008 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito la preminenza di elementi tipici di un'attività dipendente, siccome il lavoratore ha fatturato ad un'unica ditta del ramo le sue prestazioni, non ha assunto rischi tipici dell'imprenditore, non fatturava al cliente finale, è stato retribuito Fr. 37.-/h, non ha agito verso l'esterno con una propria ragione sociale e le ore impiegate nonché la remunerazione mensile ricevuta non lasciano dubbi che fra le parti vi fosse un rapporto di dipendenza economica. Infine, l'amministrazione ha osservato che una controversia tra il datore di lavoro ed il lavoratore sull'assunzione del contributo del salariato va risolta dal giudice civile e non dalle autorità che si occupano di AVS.
Il ricorrente ha chiesto l'audizione di un teste (doc. V).
1.6. Con decreto del 26 ottobre 2009 (doc. VI) il Tribunale ha chiamato in causa PI 1 quale parte interessata, il quale, benché invitato, non ha formulato osservazioni sulla vertenza.
Il TCA ha poi richiamato l'incarto fiscale del lavoratore relativo agli anni 2005, 2006 e 2007 (doc. VII) ed ha sottoposto a quest'ultimo dei quesiti (doc. VIII), le cui risposte (doc. XI), insieme all'esito dell'accertamento fiscale (doc. IX), sono state trasmesse alle parti per osservazioni (doc. XII).
La Cassa di compensazione si è quindi confermata nella propria risposta (doc. XIII), mentre il ricorrente ha chiesto la trasmissione delle fatture di PI 1 prodotte a sua volta dall'Ufficio di tassazione (doc. IX).
Ad esplicita richiesta del TCA (doc. XV) il lavoratore, per il tramite del suo rappresentante, ha negato al ricorrente l'autorizzazione a consultare il suo incarto fiscale (doc. XVI), quindi il Tribunale ha ribadito all'insorgente che gli atti fiscali indicano che v'è una dipendenza economica del 100% del lavoratore nei suoi confronti (doc. XVII).
Il 6 maggio 2010 (doc. XVIII) il TCA ha effettuato un accertamento presso la Cassa di compensazione, di cui si dirà nel proseguo del giudizio. Le parti non si sono espresse in proposito (doc. XX).
considerato in diritto
2.1. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
2.4. La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.5. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.6. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.7. Inoltre, l'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
In concreto, la retribuzione versata dal ricorrente per il lavoro svolto dal 2005 al 2007 da PI 1 non è mai stata oggetto di decisione – nemmeno provvisoria – di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG da parte di una Cassa di compensazione prima dell'emanazione della decisione del 17 luglio 2009 (doc. 5), né a titolo di salario da attività dipendente né a titolo di reddito da attività indipendente. Infatti, dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale pendente causa (doc. XVIII), emerge che negli anni 2005, 2006 e 2007 l'interessato non era affiliato ad una Cassa di compensazione né come persona senza attività lucrativa, né come salariato e nemmeno come indipendente (doc. XI risposta n. 17, doc. XIX).
La parte qui chiamata in causa non ha quindi mai ricevuto delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG portanti sui redditi conseguiti per questo periodo contributivo e neppure ha dunque mai versato dei contributi personali.
Lo statuto di PI 1 nei confronti del ricorrente va pertanto esaminato liberamente, non essendovi delle decisioni preesistenti di fissazione dei contributi che debbano essere riconsiderate o siano soggette a revisione giusta l'art. 53 LPGA.
2.8. Non va comunque tralasciato di segnalare che l'art. 64 LAVS concerne l'affiliazione alle casse e l'obbligo di informare e recita:
" 2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.”.
L'art. 209 cpv. 2 OAVS tratta anch'esso dell'obbligo di informare:
" Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.".
Alla luce di quanto ha appurato questo Tribunale, è indubbio che la parte interessata al procedimento non si è mai annunciata ad una Cassa di compensazione professionale svizzera e nemmeno alla Cassa cantonale di compensazione per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il ricorrente ha quindi disatteso l'obbligo legale di annunciarsi spontaneamente all'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS), ciò che ha impedito all'amministrazione di fissare i contributi e di riflesso di procedere al loro incasso; l'assicurato si sarebbe così (apparentemente) sottratto intenzionalmente giusta l'art. 87 2a frase LAVS all'obbligo di pagare questi contributi.
Quali disposizioni penali, la LAVS distingue quelle relative ai reati, alle contravvenzioni, alle infrazioni commesse nelle aziende ed alle multe d'ordine (artt. 87-91 LAVS).
In particolare, l'art. 87 2a frase LAVS tratta dei reati e recita:
" Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30'000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.".
Secondo l'art. 88 1a frase LAVS relativo alle contravvenzioni,
" Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito con la multa fino a 10'000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.".
Nella sentenza H 21/01 del 10 agosto 2001, l'allora Tribunale federale della assicurazioni si è pronunciato riguardo al caso di un'assicurata che dal 1986 al 1994 ha esercitato l'attività lucrativa di terapeuta a titolo indipendente e dal 1989 al 1995 l'attività accessoria di docente. Nel 1997 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione che nel 1993 e 1994 l'assicurata aveva conseguito dei redditi da attività indipendente. Il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accolto il ricorso dell'assicurata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per un ulteriore accertamento dei suoi redditi da attività indipendente. Dopo avere sottoposto per iscritto alcune domande all'assicurata per accertarsi del suo statuto da indipendente, con decisione del 23 dicembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi per il 1994. In seguito, con decisione del 22 giugno 2000 ha stabilito quelli per l'anno 1993 ed ha modificato i contributi a suo tempo richiesti per il 1994, sostituendo la precedente decisione.
Il TFA ha ritenuto:
" (…)
3.- a) Gemäss Art. 64 Abs. 5 AHVG haben sich Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner Ausgleichskasse erfasst wurden, bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden. Laut Art. 209 Abs. 2 AHVV sind die Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber gehalten, den Ausgleichskassen wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen, soweit dies für die Durchführung der AHV nötig ist.
b) Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass sich aufgrund dieser Bestimmungen für die erwähnten Versicherten die Verpflichtung ergibt, im Rahmen der für die Ermittlung des AHV-Beitragsstatuts erforderlichen Abklärungen die nötigen Auskünfte zu erteilen. Dieser Verpflichtung kann sich die Versicherte nicht mit dem Argument entziehen, sie erfülle einen bestimmten Status nicht. Die Auskunftserteilung dient gerade der Abklärung dieser Frage, und die AHV-Organe sind hiebei auf die Mitwirkung der Versicherten angewiesen.
Da die Beschwerdeführerin die ihr obliegende Meldepflicht nach Art. 64 Abs. 5 bereits in Bezug auf die Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit Ende der 80er Jahre verletzt hatte und die Kasse erst durch die Mitteilung der kantonalen Steuerverwaltung im August 1997 auf dieses Erwerbseinkommen aufmerksam gemacht wurde, war die Frist zur Festsetzung der Beiträge nach Art. 16 Abs. 1 AHVG hinsichtlich der ersten Beitragsjahre schon verwirkt (vgl. BGE 119 V 96), bevor die Kasse überhaupt nur die ersten Abklärungen in die Wege leiten konnte.
4.- Im vorliegenden Fall hat das kantonale Gericht in für das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG verbindlicher Weise festgestellt, dass es sich bei den von der Steuerveranlagungsbehörde im August 1997 an die Kasse gemeldeten Einkommen von Fr. 30'180.- für das Jahr 1993 und von Fr. 30'405.- für das Jahr 1994 um Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit handelt, nachdem die Versicherte selbst gegenüber der IV-Stelle Bern unterschriftlich bestätigt habe, von 1986 bis 1994 eine selbständige Tätigkeit als Therapeutin mit einem Monatseinkommen von Fr. 4'500.- ausgeübt zu haben, und nachdem sie folgerichtig auch die entsprechende Steuertaxation unangefochten in Rechtskraft habe erwachsen lassen. Bei dieser Sachlage war die Beschwerdeführerin zur Auskunftserteilung gegenüber der Kasse verpflichtet. Die Kasse versuchte nach Massgabe des Rückweisungsentscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 12. Mai 1999 mit eingeschriebenen Postsendungen vom 17. November und 1. Dezember 1999 sowie vom 26. Januar und 11. Februar 2000 den Sachverhalt genauer abzuklären, um aktenkundige Widersprüche zwischen den Angaben der Versicherten gegenüber der IV-Stelle Bern und den Steuerbehörden des Kantons Bern auszuräumen. Die Beschwerdeführerin beantwortete die eingeschriebenen Postsendungen überhaupt nicht oder nur mit ausweichenden und unklaren Äusserungen. Damit hat sie die ihr obliegende Mitwirkungspflicht verletzt. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Sachverhalt gemäss angefochtenem Entscheid neu anhand der vorliegenden Akten gewürdigt hat. (…)". (sottolineature della redattrice)
Dalla sentenza riportata si deduce che al rimprovero mosso all'assicurata, che dalla fine degli anni 80 a metà degli anni 90 non ha mai comunicato alla Cassa di svolgere anche un'attività indipendente e non ha nemmeno risposto – o poco chiaramente - ai numerosi scritti che l'amministrazione le ha inviato al fine di conoscere esattamente la sua posizione, non ha fatto seguito alcuna conseguenza giuridica a suo discapito. In particolare, non vi è cenno né ad una sanzione amministrativa né, tanto meno, penale. La sola conseguenza giuridica è stata la perenzione del diritto alla fissazione dei contributi per i primi anni di attività.
Nella fattispecie, a causa della mancata richiesta all'amministrazione da parte della persona chiamata in causa di affiliarsi come persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente - almeno dal 2005 quando ha iniziato a collaborare con RI 1 (agli atti figura, invero, un questionario per l'affiliazione degli indipendenti compilato e firmato il 14 dicembre 2004 da PI 1, che però non è mai stato inviato all'amministrazione, doc. A punto 8) -, la Cassa di compensazione ha saputo solo nel 2009 dal ricorrente stesso, che ha chiesto di essere affiliato come datore di lavoro del collaboratore (doc. 17), e dall'autorità fiscale, che in realtà quest'ultimo svolgeva da tempo un'attività lucrativa, senza però essersi (stato) annunciato come lavoratore.
Ora, conformandosi alla giurisprudenza esposta, il TCA non ritiene realizzati gli estremi delle norme penali evocate e, quindi, di applicare nel caso di specie delle sanzioni penali.
Vero è, che la fattispecie in esame differisce da quella giurisprudenziale citata nonché da un caso giudicato di recente da questo Tribunale (STCA del 21 settembre 2009, 30.2009.2, in cui l'assicurata aveva dichiarato fiscalmente i suoi redditi, ma l'autorità fiscale aveva corretto diverse volte le sue dichiarazioni, classificando in altro modo tali redditi, ciò che ha comportato che essi, non per colpa della ricorrente, sono sfuggiti al prelievo dei contributi personali) ed appare più grave rispetto alle due situazioni menzionate. Infatti, la parte qui chiamata in causa non ha mai versato alcun contributo AVS/AI/IPG negli anni 2005, 2006 e 2007 a dipendenza della sua attività, mentre nelle sentenze indicate l'assicurato era già stato regolarmente assoggettato per la sua attività dipendente, ma non anche per quella indipendente, poiché non dichiarata per addirittura dieci anni.
Tuttavia, poiché nemmeno nel giudizio federale è stata accollata una sanzione penale alla ricorrente, la circostanza di non avere mai annunciato alla Cassa di compensazione di avere esercitato un'attività lucrativa di tipo indipendente per almeno tre anni non può avere conseguenze nell'ottica dell'art. 87 2a frase LAVS e dell'art. 88 1a frase LAVS in connessione con l'art. 64 cpv. 5 LAVS.
D'altra parte la Cassa CO 1 non si è attivata in alcun modo con un esposto inoltrato al Ministero Pubblico, segnalando un'ipotesi di reato al momento in cui ha avuto notizia di un'attività (in)dipendente svolta dal ricorrente e non segnalata alla Cassa stessa.
Ne discende, a mente di questo Tribunale, che né l'art. 87 2a frase LAVS né l'art. 88 1a frase LAVS debbano dunque essere applicati al caso in esame.
Infine, per quanto di competenza del TCA, occorre osservare che con la ripresa salariale effettuata dalla Cassa resistente PI 1 non ha (più) una lacuna contributiva per gli anni 2005-2007, essendo stata sanata con i contributi dovuti come persona salariata oppure come persona esercitante attività indipendente, a dipendenza di come verrà qui qualificato.
Resta quindi ora da verificare se la conclusione a cui è giunta l'amministrazione riguardo allo statuto contributivo del lavoratore sia corretta.
2.9. Nel caso concreto, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1 quale datore di lavoro di PI 1 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività indipendente.
Nel gennaio 2005 la parte chiamata in causa, esercitante l'attività di muratore, ha iniziato a collaborare con il ricorrente. Questa attività veniva normalmente esercitata presso i cantieri sui quali l'insorgente era stato chiamato ad operare.
Il TCA osserva che le ventinove fatture agli atti (docc. 10-12) si riferiscono alle prestazioni lavorative di PI 1 per RI 1 nel periodo dal gennaio 2005 al novembre 2007.
Esaminando la trentina di fatture prodotte all'amministrazione, ad esplicita richiesta di quest'ultima (doc. 13), dalla parte chiamata in causa, si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su un normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di PI 1; a destra, invece, figura il nome del destinatario, che è sempre quello del ricorrente.
Queste fatture sono intitolate semplicemente "Fattura" e "concerne opere murarie mese di …." oppure "concerne opere di muratura mese di ….". Si riferiscono dunque sempre a prestazioni come muratore.
Esse indicano, poi, il mese in cui le opere da muratore sono state eseguite, il numero di ore di lavoro prestate che, moltiplicate per un costo orario di Fr. 37.-, danno l'importo complessivo dell'onorario preteso dal collaboratore.
Tutte queste fatture, generalmente allestite i primi giorni del mese successivo a quello per il quale il lavoratore fatturava le sue prestazioni, sono esenti da IVA.
2.10. Dall'analisi della documentazione presentata dal collaboratore alla Cassa (docc. 10-12), emerge inoltre che nell'anno 2005 il muratore ha lavorato per il ricorrente per quasi tutto l'anno, esclusi i mesi di marzo, giugno ed ottobre.
Per questa sua attività, il numero di ore complessive che egli ha prestato raggiunge e supera praticamente sempre – e talvolta abbondantemente (179,5 ore, 182 ore) - le 150 ore mensili; fanno eccezione i mesi di gennaio (128,5 ore), agosto (68 ore), settembre (Fr. 2'700.- : Fr. 37.-/ora = 73 ore) e dicembre (89 ore). La media è quindi di 131,5 ore al mese.
Per il 2006, l'interessato ha collaborato con RI 1 durante tutto l'anno, tranne (apparentemente) il mese di settembre, visto che non è stato fatturato. Le ore prestate raggiungono una media di 148,5 ore al mese, passando dai minimi di 76,5 ore svolte nel mese di agosto e di 80 ore di dicembre, ai massimi di 184 ore eseguite in marzo e di 187 ore effettuate nell'ottobre 2006.
Anche nel 2007 il collaboratore ha lavorato nove mesi per conto dell'insorgente. La fatturazione è molto variabile: si va dalle 64 ore nel mese di febbraio e 122 nel luglio, alle 168 ore nel maggio e nel novembre, 170 ore ad aprile, 177 ore a marzo ed addirittura 185 ore nell'ottobre 2007. La media mensile è di 151,5 ore.
In nessun caso il beneficiario finale (committente) del lavoro svolto è intestatario delle fatture allestite dalla parte chiamata in causa. Di conseguenza, tutti i rischi aziendali nei confronti della committenza sono stati assunti dal ricorrente.
D'avviso di questo TCA, dall'esposizione che precede si può dunque concludere che, dal profilo temporale, il muratore dedicava praticamente tutto il mese lavorativo a favore dell'impresa edile dell'insorgente.
Inoltre, va osservata un'evidente continuità ed intensità di questa sua attività, dato che ogni anno, dal 2005 al 2007, la stessa si è protratta per (almeno) ben nove mesi all'anno.
Anzi. Dall'esame degli estratti conto del 19 maggio 2009 riferiti al conto 440000 “prestazioni di terzi” della ditta RI 1, in possesso della Cassa (doc. 9), emerge un quadro differente.
Infatti, nel 2005 l'interessato ha lavorato per tutti e 12 i mesi dell'anno e non soltanto per nove mesi, come (implicitamente) sostenuto da quest'ultimo con la produzione di solo una parte delle fatture emesse nei confronti del ricorrente.
Lo stesso dicasi per l'anno 2006, sebbene il lavoratore non abbia prodotto alla Cassa la fattura di Fr. 6'586.- per settembre 2006.
Per l'anno 2007, invece, v'è corrispondenza totale fra quanto affermato dal ricorrente e quanto dalla persona chiamata in causa.
Alla luce di questi chiari elementi, non è quindi possibile concludere ad una mera collaborazione esterna. Piuttosto, i rapporti fra il ricorrente e PI 1 vanno definiti come di un'intensità per nulla trascurabile dal profilo dell'impiego del tempo, dato che l'attività di muratore per conto dell'insorgente occupava in media il collaboratore per praticamente il 100% del suo tempo lavorativo (42 ore alla settimana x 4 settimane = 168 ore al mese).
2.11. Dalle fatture all'inserto redatte dal lavoratore stesso all'indirizzo del ricorrente (docc. 10-12), risulta inoltre che la parte chiamata in causa fatturava a RI 1 le sue prestazioni regolarmente all'inizio del mese successivo a quello in cui ha lavorato o, talvolta, addirittura alla fine del mese stesso che ha fatturato.
Durante il primo anno oggetto del contendere, il 2005, il collaboratore ha fatturato all'insorgente un importo complessivo di Fr. 43'443,50.
Nel 2006, le fatture agli atti attestano che le prestazioni offerte da PI 1 all'assicurato ammontavano a Fr. 60'528.-.
Per l'anno 2007, sempre per lavori ricevuti in appalto dal ricorrente, il lavoratore ha fatturato a quest'ultimo Fr. 50'468.- per le sue prestazioni.
Per contro, dai citati estratti conto "prestazioni di terzi" allestiti dal ricorrente, risulta che nel 2005 egli ha versato alla parte chiamata in causa Fr. 65'808,50.
Nell'anno 2006, le prestazioni corrisposte a suo favore assommavano a Fr. 67'114.-.
Nel 2007, gli importi versati rispettivamente ricevuti sono identici.
Ora, dall'esame di tutta la documentazione agli atti, il TCA conclude che l'interessato aveva deciso di svolgere le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico committente, identificato nel ricorrente, laddove risulta che la percentuale di prestazioni versate da quest'ultimo corrisponde al 100% delle entrate totali fatturate dal lavoratore (doc. XII). Ciò è stato pure ammesso dall'interessato medesimo (doc. IX risposta n. 15-16).
Si può quindi affermare che, per tutti i tre anni in questione, il collaboratore qui chiamato in causa ha fornito unicamente al ricorrente le proprie prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).
Sulla scorta della documentazione raccolta e visto quanto esposto, non presta quindi il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con il ricorrente era a tal punto intensa da costituire un'evidente dipendenza economica del lavoratore nei suoi confronti (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005).
Ciò non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'interessato di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi come muratore e per la medesima professione come dipendente quando è al servizio dell'impresa edile del qui ricorrente.
2.12. Come indicato, nell'espletamento della sua attività il lavoratore non emetteva fatture destinate ai beneficiari delle sue prestazioni appaltanti rispettivamente, mandanti dei lavori, per un pagamento diretto. Il muratore si rivolgeva unicamente e direttamente al ricorrente, che gli commissionava l'esecuzione di opere a favore di clienti che trattavano però solo con l'impresa edile.
Peraltro, destinatario delle relative richieste di pagamento da parte dell'interessato era sempre e solo l'insorgente; obbligato alle prestazioni nei confronti del collaboratore era quindi soltanto quest'ultimo e non i di lui clienti finali, che per contro non avevano un rapporto giuridico diretto con il lavoratore chiamato in causa, semplice esecutore materiale in subappalto o per delega di lavori ottenuti dal ricorrente.
Ai quesiti sottopostigli dal TCA (doc. VIII), il collaboratore del ricorrente ha risposto che il salario era versato regolarmente all'inizio di ogni mese (doc. IX risposta n. 8).
L'insorgente si è pertanto assunto il rischio economico, mentre il lavoratore, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è assunto alcun rischio particolare verso terzi.
Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività l'interessato non ha corso direttamente e personalmente alcun rischio aziendale ed economico legato al suo lavoro tipico di ogni imprenditore (STFA H 320/01 del 29 dicembre 2003), e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui l'impresa edile del ricorrente – e non i terzi committenti – regolava direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.
Non va poi dimenticato che l'eventualità che il ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli importi che egli fatturava avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
2.13. Per quanto concerne l'investimento da parte del collaboratore chiamato in causa per l'esercizio della professione di muratore (doc. IX risposta n. 4) a favore del ricorrente, esso è stato nullo (doc. IX risposta n. 13), poiché "i piccoli attrezzi di lavoro di base (martello, metro, cazzuola, ecc), come d'uso nell'edilizia", erano già di sua proprietà (doc. IX risposta n. 12) e quindi avrebbe potuto utilizzarli anche per lavori a favore di terzi.
Ciò dimostra pertanto l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati) e quindi l'assenza di un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS).
Non va poi dimenticato che il lavoratore ha affermato che era tenuto a presentarsi al lavoro tutte le mattine (doc. IX risposta n. 9) e che il suo orario di lavoro andava dal lunedì al venerdì per 8 ½ ore al giorno (doc. IX risposta n. 6). Inoltre, l'orario di lavoro era regolare ed è stato invariato durante tutto il rapporto di lavoro con il ricorrente (doc. IX risposta n. 7).
Oltre a ciò, il collaboratore riceveva ogni giorno dall'insorgente le istruzioni e quest'ultimo gli distribuiva anche il materiale. Le parti si incontravano, all'occorrenza, alla sede della ditta dell'assicurato oppure direttamente sui cantieri dove veniva mandato il lavoratore (doc. IX risposta n. 10-11).
Quest'ultimo non poteva decidere niente da solo, ma doveva far capo al ricorrente per ogni questione riguardante il lavoro da svolgere (doc. IX risposta n. 14). Il rapporto di subordinazione fra le parti era dunque chiaramente presente pure dal profilo organizzativo.
Alla luce di queste circostanze, la dipendenza lavorativa della persona chiamata in causa nei confronti di RI 1 è cristallina ed evidente.
2.14. Gli altri elementi, sollevati dal ricorrente a comprova della qualifica dell'attività del collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei rapporti nel periodo in oggetto.
A fronte principalmente di un chiaro rapporto di subordinazione sia sotto l'aspetto economico sia anche dal profilo dell'impiego del tempo nei confronti del ricorrente ed organizzativo, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio economico e d'incasso nei confronti della clientela, le motivazioni date dall'insorgente che ha affermato che l'interessato gli ha mostrato il questionario per l'affiliazione come indipendente sottoscritto il 14 dicembre 2004 (doc. 17) da cui risulterebbe che si è messo in proprio dal 1° luglio 2004, che i lavori erano eseguiti con i propri attrezzi e sotto la propria unica responsabilità per l'esecuzione delle opere a regola d'arte (doc. I punto 3) e che il lavoratore disponeva di una propria copertura assicurativa e che quindi svolgeva le prestazioni a proprio rischio e pericolo, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono comunque sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.
2.15. Considerate tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un vero e proprio rapporto di dipendenza fra RI 1 e PI 1 per gli anni 2005-2007. Le caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'interessato come un imprenditore autonomo quando lavora per il ricorrente.
Di conseguenza, la decisione su opposizione della Cassa che ha qualificato l'interessato dal 2005 al 2007 come dipendente nei confronti del predetto ricorrente risulta corretta e deve essere confermata.
Il ricorso deve così essere respinto.
Ne discende che i redditi versati al dipendente durante il periodo gennaio 2005-dicembre 2007 (Fr. 195'198.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui il datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare tutti i contributi paritetici che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 26'842,65 con la tassazione d'ufficio del 17 luglio 2009 (doc. 6) emessa a seguito della richiesta dell'insorgente di essere affiliato come datore di lavoro (doc. 17). I rapporti interni fra datore di lavoro e dipendente a proposito della quota parte dovuta da quest'ultimo (doc. 5: Fr. 11'809,45) vanno regolati, semmai, dal giudice civile.
2.16. Il ricorrente ha chiesto l'audizione di __________ di __________, che dovrebbe (verosimilmente) riferire sui rapporti fra il ricorrente e la parte chiamata in causa (doc. V).
A questo proposito va rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (il ricorrente ha chiesto unicamente che “venga sentito quale testimone il signor…”), questo TCA rinuncia all'audizione del teste, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (sentenza I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove, giacché gli atti dell'incarto sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti