Raccomandata
Incarto n. 30.2009.24
TB/lb
Lugano 27 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1953, nel 2004 ha conseguito un reddito da attività lucrativa dipendente principale ed accessoria, come pure un reddito da attività indipendente accessoria (doc. 4).
Di conseguenza, il 6 maggio 2009 (doc. 9) la Cassa CO 1 ha comunicato all'assicurato di averlo affiliato nella categoria degli indipendenti dal 1° gennaio 2004 ed il 15 maggio 2009 (doc. 6) egli si è opposto a questa affiliazione.
B. Il 22 maggio 2009 (doc. D) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/ IPG per l'anno di contribuzione 2004, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 2'200.- e fissando in Fr. 433,50 il contributo.
C. L'assicurato si è opposto anche a questa decisione (doc. E) ed il 7 luglio 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione su opposizione che conferma il provvedimento, poiché il contributo come indipendente per l'anno 2004 va calcolato sul reddito conseguito quell'anno e la notifica di tassazione IC 2004, vincolante, indica un reddito accessorio di Fr. 2'200.-, che quindi non sfugge all'obbligo di contribuzione dell'art. 19 OAVS. Infatti, fino ad un reddito aziendale di Fr. 8'400.- il contributo minimo legale è di Fr. 425.-, a cui vanno aggiunte le spese amministrative del 2% (art. 157 OAVS), per ottenere Fr. 433,50. L'amministrazione ha poi evidenziato sia che è ininfluente che l'opponente paghi già la sua quota di contributi quale dipendente, sia che la decisione presa è costituzionale.
D. Con ricorso del 7 agosto 2009 (doc. I) RI 1 ha contestato di dovere dei contributi per la sua attività accessoria indipendente. Quanto al reddito aziendale di Fr. 2'200.-, in realtà esso è lordo, non avendo fiscalmente indicato le deduzioni possibili poiché si è accontentato di fare valere la deduzione forfetaria, senza pensare che vi fosse una relazione con i contributi AVS. Pertanto, per il suo reddito da indipendente conseguito dando lezioni private occorre applicare la deduzione forfetaria del 10% del reddito per spese generali che la Cassa applica di regola. Il ricorrente ha poi invocato l'incostituzionalità dell'art. 8 cpv. 2 LAVS e dell'art. 19 OAVS, sostenendo che fare pagare il contributo minimo a chi ha un reddito appena superiore alla quota esente di Fr. 2'000.- comporta un tasso di imposizione del 18,5%, mentre per gli indipendenti che hanno un reddito aziendale superiore al limite di Fr. 7'700.- è soltanto del 4,2%. Lamenta quindi una disparità di trattamento nonché una violazione del principio della proporzionalità della misura, non essendo giustificata, sia a livello costituzionale, sia come previsto dalla CEDU (art. 14).
E. Nella risposta del 20 agosto 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione impugnata, respingendo la censura circa la deduzione forfetaria del 10% per spese.
Il 31 agosto 2009 (doc. V) il ricorrente ha osservato che l'autorità fiscale non l'ha informato – mediante le istruzioni allegate alla dichiarazione d'imposta - che il reddito da attività accessoria debba essere indicato al netto delle spese e che tale reddito è soggetto ad un'affiliazione come indipendente ed al pagamento dei relativi contributi.
La Cassa si è riconfermata nelle proprie allegazioni (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Il TCA deve esaminare se, correttamente, la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 433,50 i contributi dovuti dal ricorrente per l'attività indipendente svolta a titolo accessorio. L'iniziale contestazione riguardante il principio stesso di averlo affiliato nella categoria degli indipendenti per le lezioni private date è stata invece superata dagli eventi, avendo nel frattempo l'amministrazione emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2004, che costituisce dunque l'unica questione da valutare.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Per l'art. 8 cpv. 2 LAVS, se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a Fr. 8'400.-, deve essere pagato un contributo minimo di Fr. 353.- l'anno. Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.
Facendo uso di questa facoltà il Consiglio federale ha emanato l'art. 19 OAVS che, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera Fr. 2'000.- per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
Dal 1° gennaio 2008 l'importo limite è stato portato a Fr. 2'200.-.
Per quanto concerne il periodo di contribuzione oggetto del ricorso (2004), la rinuncia alla riscossione dei contributi sulle rimunerazioni facenti parte del salario determinante è possibile soltanto se sono il prodotto di un'attività accessoria, se sono di poco conto e, se si tratta di un'attività dipendente, se il datore di lavoro e il salariato consentono alla rinuncia dei contributi (Direttive edite dall'UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 2105 su rinvio del N. 2166 relativo agli indipendenti, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2006, identica comunque a quelle vigenti nel periodo in questione).
Il guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività lucrativa principale (N. 2106 DRC).
Non vi è dunque guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di diverse attività lucrative senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività principale, il guadagno proveniente da un'attività accessoria rappresenta una parte importante del reddito totale dell'assicurato, oppure se il guadagno accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale (N. 2108 DRC).
Per il N. 2109 DRC, fino a prova del contrario, non sono considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti, nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni assegnate a queste persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi. Al contrario, l'attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia domestica è parificata ad un'attività principale, per cui il guadagno derivante da un'altra attività lucrativa è considerato come accessorio (DTF 125 V 377, Pratique VSI 2000 pag. 46).
Il Tribunale federale ha stabilito che le Direttive sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).
Va infine rilevato che con sentenza H 239/00 del 5 gennaio 2001, la Corte Federale ha fatto riferimento all'esposizione delle norme (art. 5 cpv. 5 LAVS, art. 8bis OAVS) e delle Direttive indicate dal TCA nella propria sentenza del 23 maggio 2000 (30.1999.141), affermando che a questa presentazione poteva essere fatto riferimento e prestata adesione.
Per quanto concerne la seconda condizione cumulativa, l'importo limite di Fr. 2'000.- annui si riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC).
La terza condizione viene spiegata dal N. 2118 DRC, secondo cui la rinuncia alla riscossione dei contributi è facoltativa.
Nell'ambito di un'attività indipendente, il N. 1123 DIN (Direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa) presuppone che se il reddito proveniente da un'attività indipendente esercitata a titolo accessorio sia uguale o inferiore a Fr. 2'000.- all'anno, i contributi sono riscossi soltanto su domanda dell'assicurato.
Va ancora rilevato che è conforme alle disposizioni legali la produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione abbia effettuato misure di controllo (in questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal TFA in SVR 1996 AHV Nr. 77 pag. 233).
Il ricorrente contesta di dovere pagare tale importo, ritenendo di essere esonerato in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LAVS e art. 19 OAVS. A suo dire, l'importo di Fr. 2'200.- dichiarato fiscalmente sarebbe un reddito lordo, a cui andrebbero dedotte le spese che la Cassa di compensazione fissa generalmente nel 10% del reddito.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo.
A norma dell'art. 9 cpv. 3 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Con sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è espresso come segue:
" 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)." (sottolineature della redattrice)
Ancora recentemente (9C_514/2008 del 19 maggio 2009), il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):
" (…)
Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (sottolineature della redattrice)
La notifica di tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 (doc. 4), ha accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 2'200.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per quell'anno basandosi su quest'importo.
A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati.
Ritenuto che il ricorrente non ha saputo comprovare che la notifica di tassazione applicabile fosse manifestamente errata, è pertanto corretto affermare che il reddito di Fr. 2'200.- va ad aggiungersi ai suoi redditi.
Tale importo rappresenta un reddito proveniente dall'insegnamento privato e pertanto fa parte dei proventi da attività indipendente. Le spese generali, che possono essere dedotte dal reddito lordo (art. 9 cpv. 2 LAVS), devono tuttavia essere comprovate dall'assicurato.
In concreto ciò non è avvenuto, poiché il ricorrente si è limitato ad invocare una deduzione forfetaria che "di solito supera il 10% del reddito" (doc. I punto 4).
Tuttavia, con l'affermazione secondo cui, a titolo di spese generali, la Cassa decurta il 10% del reddito conseguito, il ricorrente ha confuso il caso d'applicazione. In effetti, questa possibilità, offerta dall'art. 9 cpv. 3 OAVS, si riferisce unicamente all'attività esercitata da un lavoratore dipendente. Infatti, questo disposto prevede che le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato, sottintendendo, quindi, da un datore di lavoro.
Riguardo al reddito proveniente da un'attività indipendente, l'art. 18 cpv. 1 OAVS recita che per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell'art. 9 cpv. 2 lett. a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.
Anche in tale evenienza, dunque, il rinvio alle tassazioni fiscali è chiaro e, come già esposto al considerando precedente, va così ritenuto un reddito netto di Fr. 2'200.-.
Poiché tale somma supera il limite di reddito di Fr. 2'000.-, che si riferisce alle remunerazioni nette (N. 2113 DRC), l'assicurato non può essere esonerato dal pagare i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2004 sul suo reddito accessorio da attività indipendente.
L'assicurato avrebbe dovuto difendere i suoi interessi nel procedimento fiscale, ovvero in quella sede avrebbe dovuto contestare l'esposizione dell'importo netto di Fr. 2'200.-, che egli considerava però lordo.
L'assicurato ha riportato per esteso uno stralcio delle istruzioni del 2004, che ai punti 1.2 e 2.2 spiegano come qualificare i reddito dell'attività accessoria. Il punto 1.2 si riferisce ai redditi accessori da attività dipendente, mentre il punto 2.2 a quelli da attività indipendente. A lato della definizione, in corsivo, le istruzioni indicano chiaramente che "La distinzione [fra reddito da attività dipendente/indipendente] è importante ai fini di una corretta gestione delle contribuzioni sociali. Per questa ragione tutti i redditi accessori che non sono stati assoggettati ai contributi paritetici (AVS, AI, LPP, IPG, AD) sono da dichiarare alla cifra 2.2.".
Contrariamente a quanto suggerito dall'insorgente, queste istruzioni sono eloquenti ed illustrano inequivocabilmente che anche i redditi accessori da attività indipendente sottostanno al prelievo dei contributi personali, non essendo evidentemente già stati assoggettati ai contributi sociali come succede con i redditi da attività dipendente, laddove è compito del datore di lavoro procedere in tal senso.
In effetti, l'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito provenienti da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni salario, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Per contro, in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale, all'art. 22 OAVS, ha fissato i periodi di calcolo e di contribuzione.
Visto quanto esposto, la lamentela dell'assicurato per il quale "La formulazione secondo lo scrivente è insufficiente per far capire al contribuente che questi sono redditi accessori che poi sono soggetti a contributi sociali quali l'AVS.", non trova pertanto accoglimento in questa sede.
Va inoltre respinta la censura secondo cui l'autorità fiscale non l'ha debitamente avvisato che i redditi accessori da esporre nella dichiarazione d'imposta dovevano essere netti e non lordi. Al capitolo sul reddito da attività indipendente, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta sono esplicite:
" Dai proventi dell’attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali necessarie per il conseguimento di tale reddito.".
Nella colonna a lato, questo concetto è sintetizzato come segue:
" Nella dichiarazione d’imposta è da esporre l’utile netto, cioè l’utile dopo la deduzione dei costi di acquisizione.".
Le istruzioni spiegano inoltre cosa può essere e cosa non può essere dedotto dai proventi dell'attività lucrativa indipendente.
Riguardo all'attività indipendente accessoria, proprio all'inizio del capitolo sul reddito da attività indipendente si cita questa tematica, specificando che questi redditi vanno esposti alla cifra 2.2 e che per la nozione di questa voce si può fare riferimento al punto 1.2 concernente il reddito da attività dipendente accessoria.
Ciò non toglie, comunque, che i redditi da attività indipendente accessoria sono comunque dei redditi da attività indipendente e che pertanto sottostanno alle regolamentazioni che si applicano a questa categoria di lavoratori.
Di conseguenza, il ricorrente doveva esporre nella sua dichiarazione fiscale 2004 dei redditi netti da attività indipendente accessoria, dovendo essere determinati sulla base del bilancio e del conto economico dell'esercizio chiuso nel 2004, ovvero tenendo conto delle deduzioni di legge per i costi di acquisizione.
In conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i contributi personali dell'assicurato ammonta correttamente a Fr. 2'200.-, dovendo il TCA attenersi alla notifica di tassazione fiscale 2004 ed al reddito che l'interessato ha esposto, seppure - a suo dire - in maniera errata.
Come già evidenziato, la IC/IFD 2004, cresciuta incontestata in giudicato, esplica infatti validamente tutti i suoi effetti giuridici e l'insorgente non può (più) metterne in dubbio l'esattezza.
In proposito il Tribunale Federale ha stabilito che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro ed indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
Su ogni reddito conseguito, poi, gli assicurati sono tenuti a versare i contributi che la legge impone ex artt. 4, 5 e 9 LAVS. Fatte salve alcune eccezioni, che qui non tornano applicabili, non v'è modo di esonerare degli assicurati dal pagamento dei contributi AVS/AI/IPG su dei redditi da attività lucrativa (sia essa di tipo dipendente o indipendente), soltanto perché sono già stati versati in connessione, però, con un'altra attività lucrativa (sia essa dipendente o indipendente) che hanno esercitato quell'anno.
Ne discende, dunque, che i redditi da attività indipendente accessoria conseguiti dall'insorgente non sfuggono al prelievo dei contributi personali, seppure nel 2004 egli abbia già versato la sua parte di contributi sociali sul salario da attività dipendente.
Il ricorrente, in proposito, ha lamentato l'incostituzionalità dell'art. 8 cpv. 2 LAVS e dell'art. 19 OAVS, laddove egli è tenuto a pagare l'importo minimo di Fr. 324.- (recte: Fr. 353.- nel 2004) avendo conseguito un reddito da attività indipendente inferiore al limite di Fr. 7'700.- (recte: Fr. 8'400.- nel 2004). Ha quindi invocato la violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento davanti alla legge e della proporzionalità delle misure adottate dal legislatore sia svizzero sia europeo (doc. I).
Pendente causa, ha così ribadito questi concetti (doc. V):
" (…)
Contesto invece formalmente la costituzionalità del fatto che nel calcolo dei contributi sia applicato il minimo previsto dalla legge per un indipendente, quando l'assicurato in questione è sia dipendente che indipendente, e che in qualità di indipendente con reddito assolutamente accessorio questo minimo supera di gran lunga la percentuale sul reddito dovuta abitualmente. È quindi violato il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, in quanto il legislatore non ha previsto l'effetto "perverso" di un cumulo della situazione di indipendente e dipendente per un reddito accessorio irrisorio, che si ritrova ad essere tartassato con un ca. 18,5% di imposizione a fronte del minimo di 4,2% per gli indipendenti con un reddito tassabile limitato." (…).
In una sentenza del 1995 pubblicata in DTF 121 V 181 ed in Pratique VSI 1996 pag. 177, il Tribunale Federale, pronunciandosi proprio su una vertenza riguardante il reddito proveniente da una
attività indipendente accessoria di una persona esercitante a titolo principale attività lucrativa dipendente, ha stabilito che sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria deve essere pagato il contributo minimo giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 21 OAVS. Di conseguenza, la direttiva amministrativa secondo cui il contributo doveva essere riscosso usando il tasso più basso della tavola scalare era in contrasto con legge e ordinanza.
Questo principio è stato concretizzato nelle Direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN).
Le cifre 1171 e 1172 DIN in vigore nel 2004 prevedono (nella versione del 2009, il N. 1182 ha un altro tenore, laddove ha eliminato la frase sulla proratizzazione: cfr. N. 1181):
" Si le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est inférieur à fr. 8 400.–, il faut réclamer la cotisation minimum. Ce n’est uniquement que lorsqu’un indépendant n’est pas assuré pendant toute l’année civile que la cotisation minimale doit être proratisée en fonction de la durée de l’assujettissement à l’assurance.".
" Toutefois, si le revenu net provenant d’une activité indépendante accessoire ne dépasse pas fr. 2 000.– dans l’année de cotisation, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré (voir le n. 1123).".
Sulla scorta di quanto precede, la richiesta in via subordinata dell'assicurato di, semmai, prelevare i contributi sull'importo di Fr. 2'200.-, ma applicando il tasso minimo del 4,2%, deve essere respinta conformemente alla giurisprudenza esposta, che è stata ripresa dal TCA nella sentenza del 5 ottobre 2005 (30.2005.26).
Va ricordato che l'art. 190 della Costituzione federale impone al Tribunale federale ed alle altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, di applicare le leggi federali ed il diritto internazionale (DTF 133 V 233 del 7 novembre 2006).
La norma contestata è contenuta in una legge federale. Né le autorità giudiziarie, né quelle amministrative possono esaminarne la costituzionalità (art. 190 Cost. fed.; DTF 131 II 562, consid. 3.2; DTF 126 I 5 consid. 2f; DTF 125 III 209, consid. 5; STFA H 29/02 del 1° luglio 2003, consid. 3.3; STCA del 1° febbraio 2007, 36.2006.175).
Inoltre, l'art. 8 cpv. 2 LAVS contiene una delega legislativa:
" (…)
3.2 En premier lieu, la recourante soutient, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que la délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral prévue à l'art. 41 LMJ constitue un blanc-seing incompatible avec le principe de la légalité.
Il est certain que la disposition mise en cause confère à l'autorité exécutive une grande latitude d'appréciation pour fixer le taux de l'impôt, comme les parlementaires n'ont pas manqué de le souligner et, pour certains, de le déplorer, lors des débats entourant l'adoption de cette disposition (cf. BO 1997 CE p. 1317-1321, en particulier la proposition Brändli). Le grief de la recourante apparaît toutefois d'emblée infondé, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner plus avant la pertinence, car il se heurte à l'art. 191 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des lois fédérales (cf., au sujet de l'art. 113 al. 3 aCst., ATF 126 I 1 consid. 2f p. 5; ATF 125 III 209 consid. 5 p. 216) et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent. Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, et doit se contenter d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si l'autorité exécutive a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité; lorsque, comme en l'espèce, la délégation législative est très large, il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 124 II 581 consid. 2a p. 583; ATF 122 II 411 consid. 3b p. 416/417 et les références citées; voir aussi ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, Zurich 2002, p. 26)." (…) (evidenziature della redattrice)
Con riferimento a quanto appena esposto ed in merito all'esame della costituzionalità dell'art. 19 OAVS, va osservato che la delega legislativa prevista dall'art. 8 cpv. 2 LAVS non è ampia, bensì prevede espressamente che il Consiglio federale può fissare un limite sotto il quale l'assicurato può essere esonerato dal versare il contributo minimo AVS/AI/IPG. Lo scopo sancito dall'art. 8 cpv. 2 LAVS viene così chiaramente concretizzato dall'art. 19 OAVS, che stabilisce in Fr. 2'000.- il reddito massimo al di sotto del quale l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente può chiedere di essere esonerato dal versare i contributi personali.
Questa norma, quindi, non travalica lo scopo fissato dalla legge, ma ne permette, anzi, la sua concretizzazione. D'avviso di questo Tribunale, infatti, fissando questo limite a Fr. 2'000.- (Fr. 2'200.- dal 1° gennaio 2008), il Consiglio federale ha pienamente rispettato il principio della proporzionalità, esonerando dall'assoggettamento contributivo i redditi di poco conto, proprio come esplicitamente previsto dall'art. 8 cpv. 2 LAVS. D'altronde, scegliendo di inserire nell'Ordinanza questo limite di reddito come enunciato all'art. 8 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale si è pronunciato unicamente a favore degli assicurati, permettendo loro di essere esonerati dal versare dei contributi qualora il reddito conseguito come indipendente sia irrisorio. Al di sopra di questa cifra, invece, tutti gli indipendenti sono trattati allo stesso modo, dovendo provvedere al pagamento del contributo minimo ed in questo senso né v'è una disparità di trattamento, né un'adozione di una misura sproporzionata allo scopo ricercato.
Certo, a ragione il ricorrente evidenzia che il risultato dell'applicazione della norma nel suo caso conduce ad un prelievo tributario di proporzione significativa e la soluzione appare urtante ma questo Tribunale deve ritenere che l'art. 19 OAVS non è contrario alla legge e neppure alla Costituzione federale.
Stanti così le cose, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti