Raccomandata
Incarto n. 30.2009.2
TB
Lugano 21 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Con scritto del 21 luglio 2008 (doc. 13) la Cassa CO 1 ha comunicato a RI 1 l'affiliazione d'ufficio, ex art. 64 cpv. 5 LAVS, quale indipendente a partire dal 1° gennaio 2001.
1.2. Con quattro distinte decisioni definitive del 20 agosto 2008 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per gli anni 2001 (doc. 3), 2002 (doc. 4), 2003 (doc. 5) e 2004 (doc. 6).
La Cassa, evincendo l'importo dalla dichiarazione d'imposta 2003A dell'assicurata, ha ritenuto per il 2001 un reddito aziendale di Fr. 1'207'152.- e per il 2002 di Fr. 1'588'617.-, con un capitale proprio nullo investito nell'azienda.
Per l'anno 2003 l'amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione fiscale IFD 2003B, considerando un reddito aziendale di Fr. 1'026'151.- ed un capitale proprio pari a zero.
I contributi per l'anno di contribuzione 2004 sono stati fissati sulla base della decisione di tassazione IFD 2004, ossia su un reddito di Fr. 1'882'135.- ed un capitale proprio di Fr. 7'350'000.-.
1.3. Dopo avere chiesto conferma dei redditi aziendali e del capitale investito dall'assicurata alla competente autorità fiscale (doc. 2), con decisione su opposizione del 27 novembre 2008 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'interessata (doc. 10), modificando in Fr. 1'081'253.- il reddito aziendale del 2004. Per il resto, ha ribadito che la fissazione dei contributi per gli anni 2001 e 2002 non era prescritta, giacché l'Ufficio di tassazione competente le ha comunicato i relativi dati accertati con lo scritto del 26 giugno 2008 (doc. 1) e pertanto è solo da quel momento che decorre il termine di prescrizione penale di 7 anni previsto dagli artt. 16 cpv. 1 3a frase LAVS e 97 CP, siccome si tratta di un'affiliazione d'ufficio (art. 64 cpv. 5 LAVS). L'amministrazione ha confermato che il capitale proprio investito era nullo per tutti gli anni in esame, tranne per il 2004.
1.4. Con ricorso del 12 gennaio 2009 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione della Cassa. A suo dire, i contributi relativi agli anni 2001 e 2002 sarebbero prescritti giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS, poiché i cinque anni decorrono dall'emanazione della notifica di tassazione 2001/2002, il 25 novembre 2002, e non della 2003A, dato che non è una decisione ma una semplice comunicazione. In nessun caso è applicabile la prescrizione penale, non potendo imputare alla ricorrente alcuna intenzionalità per non essersi annunciata all'AVS come indipendente.
Inoltre, il capitale proprio investito dovrebbe essere calcolato considerando il valore contabile degli immobili risultante dai dati fiscali e non il valore di stima, oltretutto visto che la Cassa è vincolata ai dati provenienti dalla notifica di tassazione. Quindi, sommando ai valori degli immobili a bilancio l'attivo circolante e deducendo il capitale di terzi, si giunge ad un capitale proprio di Fr. 8'737'793,89 nel 2003 e di Fr. 10'027'661,77 nel 2004.
In via subordinata, qualora il TCA si basasse sul valore di stima degli immobili, l'insorgente ha postulato l'adeguamento al valore di riparto intercantonale, per ottenere così un capitale proprio di Fr. 56'510,25 nel 2003 e di Fr. 13'296'724,70 nell'anno 2004.
1.5. Nella risposta del 3 febbraio 2009 (doc. III) l'amministrazione ha confermato la tempestività dell'emanazione delle due decisioni inerenti i contributi per gli anni 2001 e 2002 - che si fondano sulla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A e non sulla notifica di tassazione 2001/2002 -, siccome essa ha saputo solo mediante lo scritto del 26 giugno 2008 dell'UT i dati relativi a questi due anni. Peraltro, va ritenuto il termine di prescrizione penale di 7 anni, dato che l'assicurata non si è mai annunciata all'AVS come persona indipendente, oltretutto alla luce del fatto che suo marito svolge l'attività di fiduciario e quindi è cognito della materia AVS. Siccome la Cassa di compensazione si deve attenere alle tassazioni fiscali, vincolanti, i dati che l'autorità fiscale le ha comunicato già comprendono l'adeguamento al valore di riparto intercantonale e sono dunque corretti.
1.6. Con le osservazioni del 23 febbraio 2009 (doc. V) l'assicurata ha ribadito in sostanza le tesi ricorsuali, precisando che né l'autorità fiscale né la Cassa di compensazione si sono attenute ai dati della notifica fiscale.
Anche l'amministrazione ha riassunto le proprie motivazioni e le ha riconfermate (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 6.1; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha già avuto modo di accertare l'assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF H 178/05 del 24 gennaio 2007, consid. 6.1; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003 e 2004). Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2008. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti come indipendente sono applicate le norme materiali e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni di contribuzione.
nel merito
2.2. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS ed art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 (v)LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 (v)LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 (v)LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 (v)OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 (v)OAVS). Nei Cantoni con tassazione biennale praenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 vOAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 (v)OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 (v)OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 (v)OAVS).
2.4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 (v)OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 (v)OAVS).
Nei casi (di tassazione intermedia: art. 23 cpv. 3 (v)OAVS) o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 (v)OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 (v)OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 (v)OAVS).
2.5. In concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 1'207'152.- indicato dall'assicurata nella dichiarazione di tassazione 2003A come reddito conseguito nel 2001 (doc. 1) rispettivamente di Fr. 1'588'617.- come reddito realizzato nell'anno 2002 (doc. 2), la Cassa ha definitivamente calcolato in Fr. 118'778,55 ed in Fr. 156'318,05 il contributo AVS/AI/IPG dovuto per quegli anni.
Per l'anno 2003, deducendolo dalla notifica d'imposta 2003B, la Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente pari a Fr. 1'026'151.-, per ottenere un contributo totale, quindi spese amministrative comprese, di Fr. 100'968,35.
Il reddito ritenuto per il 2004 ammontava a Fr. 1'882'135.- come da IFD 2004 e, dedotto il 2,5% del capitale proprio investito (Fr. 7'350'000.-), la Cassa ha calcolato in Fr. 167'113,05 i contributi totali dovuti. Con la decisione su opposizione la Cassa CO 1 ha rettificato questo reddito in Fr. 1'081'253.-.
L'assicurata ha contestato sia l'assoggettamento al pagamento di questi ammontari per gli anni 2001 e 2002, che a suo dire sarebbero prescritti, sia l'importo dei contributi dovuti per gli anni 2003 e 2004.
Controversa è, pertanto, oltre alla determinazione del capitale proprio investito negli anni 2001-2004, anche la questione di sapere se nel 2008 la Cassa poteva effettivamente fissare i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente per gli anni 2001 e 2002, oppure se per questi due anni essi sono prescritti.
2.6. Per l'art. 16 cpv. 1 vLAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l'art. 16 cpv. 1 LAVS seconda frase, il cui tenore, ora, recita che in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, "il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta".
Di primo acchito, il testo della legge in italiano appare chiaro. Tuttavia, leggendo le versioni in lingua francese e tedesca, sembra esserci una discrepanza circa il termine che decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad una procedura di ricupero d'imposta. I testi nelle altre due lingue nazionali indicano infatti un termine di prescrizione di un anno.
L'art. 16 cpv. 1 (v)LAVS nella versione tedesca recita così:
" 1 Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. [In Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG] endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 und 10 Absatz 1 erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde. Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.".
Il testo francese di questa norma ha il seguente tenore:
" 1 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. [En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA], s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.".
Con sentenza 30.2001.72 del 5 novembre 2001, cresciuta incontestata in giudicato, lo scrivente Tribunale ha già trattato questa tematica. Rifacendosi ai testi francese e tedesco, nonché al Messaggio del Consiglio federale, ha stabilito che il termine entro il quale fissare definitivamente i contributi, in caso di procedura fiscale in corso e se il termine di cinque anni è già spirato, è di un anno dal termine dell'anno civile in cui cresce in giudicato la tassazione determinante o la tassazione consecutiva ad una procedura di ricupero d'imposta.
Per giungere a questa conclusione, il TCA si è fondato da un lato sul Messaggio del Consiglio federale relativo alla 10a revisione dell'AVS (FF 1990 II 1, in particolare pag. 52), che recita:
" Articolo 16 (Prescrizione)
Il mantenimento del termine di prescrizione attuale, previsto dal capoverso 1, sembra ragionevole; un prolungamento di tale termine, in funzione del passaggio in giudicato della tassazione fiscale sarebbe utile soltanto qualora una tassazione fiscale passata in giudicato non fosse ancora disponibile dopo il termine dei cinque anni. In merito, il termine di un anno a decorrere dalla fine dell'anno civile, risulta sufficiente.
Bisogna evitare di fare riferimento all'imposta federale diretta (tassazione fiscale "determinante"), poiché, per il reddito, in taluni casi, e per il capitale proprio investito nell'azienda, di regola, bisogna basarsi sulla tassazione fiscale cantonale.
La nuova normativa si inserisce al posto della seconda frase del capoverso 1 e vi introduce una semplificazione formale, poiché il termine di un anno si applica anche alla tassazione consecutiva a una procedura per sottrazione d'imposte."
D'altro lato, questo Tribunale s'è basato anche sulle Direttive sulla riscossione dei contributi (N. 4013 DRC), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2001, stato 2006, e sul commentario pubblicato in Pratique VSI 1996 pag. 299, dove viene precisato:
"1. Nouvelle échéance du délai en relation avec la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts
La deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, LAVS contient la modification la plus importante. Dorénavant, l'échéance du délai dépendra de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts. En ce qui concerne les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (sans perception à la source (art. 6 al. 1 LAVS)), des indépendants et des personnes sans activité lucrative, l'article 16, alinéa 1er, deuxième phrase, LAVS règle l'échéance du délai d'une nouvelle manière. La caisse de compensation dispose en tous les cas d'un délai d'une année après l'entrée en force de la taxation fiscale ou de la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts pour faire valoir sa créance (cf. n.o 4012.1 DP). Conformément au nouveau droit, la détermination des cotisations peut s'appuyer sur une taxation fiscale passée en force, quand bien même une procédure judiciaire fiscale viendrait à se prolonger (cf. Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1989, n.o 16.5).".
Con STCA del 2 dicembre 2003 (30.2002.188) la scrivente Corte ha confermato quanto deciso due anni prima (cfr. consid. 2.7).
La portata dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, ed in particolare della sua seconda frase, è stata esaminata dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nella STFA H 1/06 del 30 novembre 2006, in cui l'Alta Corte si è espressa come segue:
" (…)
4.4
4.4.1 Nach dem klaren Wortlaut nimmt Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG auf den vorangehenden Satz 1 derselben Bestimmung vergleichend Bezug, indem zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der Fünfjahresfrist gemäss Satz 1 "[...] ende die Frist jedoch erst [...]" ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig geworden sei. Der eindeutige Wortlaut lässt auf eine Verlängerung der Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG um die in Satz 2 umschriebene Einjahresfrist schliessen. Wie das BSV mit in allen Teilen überzeugender Begründung richtig darlegt, wollte der Gesetzgeber im Rahmen der 10. AHV-Revision die bisherige Verjährungsregelung von Art. 16 Abs. 1 AHVG grundsätzlich beibehalten, jedoch dort "eine Verlängerung der fünfjährigen Frist in Abhängigkeit der Rechtskraft der Steuerveranlagung" einführen, "wo bei Ablauf der fünfjährigen Frist noch keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt". Hiefür erachtete der Gesetzgeber (ab Eintritt der Rechtskraft der [Nach-] Steuerveranlagung) eine Einjahresfrist, welche erst am Ende des Kalenderjahres abläuft, als ausreichend (Botschaft über die zehnte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 5. März 1990, in: BBl 1990 II 1 ff., insbesondere S. 83 f.). Die in Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG vorgesehene Frist von einem Jahr seit Rechtskraft der massgebenden Steuerveranlagung für Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG ist eine zur Fünfjahresfrist des Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinzutretende Frist (Urteil F. vom 4. September 2002, H 288/01, Erw. 4b mit Hinweis; vgl. auch Urteil H. vom 30. Oktober 2002, H 158/02, Erw. 3.2). Dies scheint auch Käser (Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., Bern 1996, S. 335 Rz 16.7) zu anerkennen, soweit er die Auffassung vertritt, die mit der 10. AHV-Revision eingeführte Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG sei aus der Erkenntnis heraus erfolgt, "dass in der Praxis die fünfjährige Frist oft zu kurz bemessen" gewesen sei.
4.4.2 Aus der unmittelbar anschliessenden Aussage von Käser (a.a.O.), "die Verkürzung der Frist auf ein Jahr" werde durch den Umstand gerechtfertigt, dass die AHV-Durchführungsorgane innerhalb dieses Zeitraumes seit Rechtskraft der Steuerveranlagung handeln könnten, ergibt sich nichts anderes: Vor dem 1. Januar 1997 begann die Fünfjahresfrist von Satz 1 des Art. 16 Abs. 1 AHVG nach Satz 2 dieser Bestimmung für Beiträge, die auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, erst mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die Nachsteuer rechtskräftig veranlagt wurde, zu laufen. Für die Geltendmachung von Beiträgen, welche auf Grund einer Nachsteuerveranlagung festgesetzt wurden, verblieb der Verwaltung also nach Eintritt der Rechtskraft der Nachsteuerveranlagung die Fünfjahresfrist des Satzes 1 von Art. 16 Abs. 1 AHVG. Demgegenüber steht der Verwaltung für die Geltendmachung von Beiträgen nach den Artikeln 6, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 AHVG laut Satz 2 von Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10. AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verkürzt.
4.4.3 Soweit der Beschwerdeführer einen hievon abweichenden Standpunkt vertritt, steht dieser im Widerspruch zum klaren Wortlaut von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung und lässt sich nicht mit dem Willen des historischen Gesetzgebers vereinbaren.
4.5 Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]" habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung) ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten. Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw. 4.4 hievor) etwas geändert haben." (…). (sottolineature della redattrice)
Modificando quindi la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 (v)LAVS nell'ambito della 10a revisione AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -, il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 1a frase (v)LAVS in funzione della crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale (cfr. consid. 4.4.1).
Inoltre, l'adattamento della seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 (v)LAVS alla LPGA non ha modificato il regime giuridico in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr. consid. 4.5).
Nella sentenza 9C_179/2007, consid. 4.2 del 7 novembre 2007 il Tribunale federale ha ribadito che il legislatore ha attuato una regola particolare in materia di prescrizione di contributi AVS, che si distanzia dalle regole generali dell'art. 24 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003. Infatti, quando i contributi prelevati sul reddito provengono da un'attività lucrativa indipendente, il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva ad una procedura di recupero di imposta (art. 16 cpv. 1 2a frase (v)LAVS; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e ed., Basilea 2007, pag. 1285, n. 238).
Va ancora rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (DTF 115 V 186 consid. 2b con riferimenti; SVR 2007 AHV Nr. 1 consid. 4.1). Pertanto, essi non possono essere né interrotti, né sospesi e neppure ripristinati (DTF 117 V 210 consid. 3a). La perenzione provoca l'estinzione del diritto, ossia esso si estingue alla fine del termine previsto (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., N. 2 ad art. 16, pag. 405) e va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (STF 8C_ 383/ 2007 del 15 luglio 2008, consid. 6.2; DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181, DTF 112 V 5 consid. 4c, DTF 111 V 135 consid. 3b).
La Cassa di compensazione non può reclamare il pagamento di contributi prescritti, né compensare questi ultimi con prestazioni d'assicurazione. Essa non può neppure accettare il pagamento di tali contributi (N. 4003 DRC).
Contributi prescritti possono essere riscossi quando il mancato incasso crea una lacuna contributiva, a condizione che l'assicurato possa invocare il principio della buona fede (DTF 121 V 71; N. 4006 DRC).
Dopo la fine del termine di prescrizione le iscrizioni registrate nel CI non possono più essere modificate, di conseguenza i contributi del CI di un assicurato non possono per esempio essere trasmessi su quello di un altro assicurato (N. 4009 DRC).
Va rammentato, inoltre, che prima che la perenzione diventi definitiva, i contributi devono figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, N. 20 ad art. 24, pag. 271).
La comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica è stata fatta regolarmente. Poco importa che l'interessato prenda conoscenza del contenuto della decisione. A determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è lacunoso (per esempio indica l'importo globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia, l'ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente notificata.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione prevista dall'art. 16 cpv. 1 LAVS.
Kieser, ATSG Kommentar, N. 20 ad art. 24, pag. 271, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
2.7. Per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., N. 151 ad art. 9 LAVS, pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
2.8. Nella presente fattispecie, per fissare i contributi portanti sugli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurata durante quei medesimi anni (art. 22 cpv. 1 (v)OAVS). Bisogna quindi fare capo alla tassazione praenumerando 2003A, che porta sui redditi realizzati nel biennio fiscale 2001 e 2002, alla tassazione postnumerando 2003B, che porta sull'anno 2003 e alla notifica di tassazione 2004 per il 2004.
In merito ai primi due anni di contribuzione, la ricorrente ritiene che, quale base di calcolo, debba essere considerata la notifica di tassazione relativa agli anni 2001 e 2002 emessa il 25 novembre 2002 (doc. 5).
Ora, questa notifica di tassazione, emanata secondo il sistema praenumerando, porta sul biennio di contribuzione 1999/2000, ovvero concerne i redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000. Di conseguenza, se si desse seguito alla richiesta della ricorrente non rispetterebbe il chiaro senso dell'art. 22 (v)OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, che prevede espressamente che i contributi vengano fissati per ciascun anno di contribuzione (cpv. 1) e che vengano calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione (cpv. 2). Ciò stante, è evidente che i redditi conseguiti nel 1999 non possono essere ritenuti per fissare i contributi dovuti nel 2001; alla stessa stregua dei redditi percepiti nel 2000 che non sono utilizzabili per calcolare i contributi da versare per l'anno di contribuzione 2002.
I redditi conseguiti negli anni 2001 e 2002 sono stati indicati dagli assicurati nella successiva dichiarazione di tassazione 2003A.
Quest'ultima è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni fiscali.
In effetti, nel corso dell'anno 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però che sarebbero in realtà stati tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione (cosiddetto vuoto di tassazione) dal sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati solo una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere 2001 e/o 2002, né spese straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni del periodo fiscale 2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo 1999/2000. Pertanto, la procedura concernente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A veniva considerata conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa (doc. 6).
2.9. La questione, sollevata dalla ricorrente, è quella di sapere innanzitutto se la dichiarazione d'imposta 2003A possa essere comunque considerata valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, anche se non è una decisione formale e quindi non è cresciuta in giudicato. L'art. 16 cpv. 1 2a frase (v)LAVS, come visto, prevede infatti espressamente che il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante. Pertanto, a prima vista, la dichiarazione d'imposta 2003A non può essere ritenuta quale base di calcolo per fissare i contributi degli anni 2001 e 2002.
In proposito, questo Tribunale evidenzia che la legislazione federale in materia AVS non ha previsto alcun disposto legale riguardante il passaggio dalla tassazione fiscale biennale praenumerando alla tassazione fiscale annuale postnumerando. E non poteva essere altrimenti, anche perché era nella facoltà di ogni Cantone scegliere se conformarsi al principio secondo il quale il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi (art. 40 cpv. 2 LIFD), e quindi per l'imposta sul reddito è determinante il reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale o il risultato medio, calcolato su dodici mesi, degli esercizi chiusi nel biennio (art. 15 cpv. 2 LAID), oppure se passare al periodo fiscale annuo facoltativo, fissando e riscuotendo le imposte sul reddito e sulla sostanza per un periodo fiscale di un anno corrispondente all'anno civile (art. 16 LAID ed art. 41 LIFD).
Tuttavia, malgrado l'art. 72 LAID concernente l'adeguamento delle legislazioni cantonali preveda che, fatto salvo proprio l'articolo 16, i Cantoni adeguino le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro il termine di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Cantoni svizzeri – eccetto tre: Canton Ticino, Canton Vallese e Canton Vaud – hanno comunque optato entro il 2001 per il sistema facoltativo di tassazione annuale postnumerando (STF H 177/06 del 28 settembre 2007, consid. 3.1; Pratique VSI 2000 pag. 108).
Con il 1° gennaio 2003 anche il Cantone Ticino ha concretizzato questo cambiamento di sistema d'imposizione fiscale, che ha comportato il passaggio alla tassazione annuale (art. 50 LT).
L'art. 218 LIFD regola le disposizioni concernenti il cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche. In particolare, il cpv. 6 prevede che le autorità fiscali cantonali determinano il reddito proveniente da attività lucrativa indipendente per gli anni n-1 ed n-2 conformemente all'art. 9 cpv. 2 LAVS e annunciano tale reddito alle casse di compensazione.
Su questa scorta, sono stati emanati gli artt. 321a-i LT.
Per l'art. 321a LT, il nuovo diritto concernente la tassazione annuale per le persone fisiche è applicabile per la prima volta al periodo fiscale 2003, mentre la tassazione e la riscossione delle imposte fino all'anno 2002 compreso sono disciplinati dal vecchio diritto.
Le imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo fiscale 2003 sono tassate e riscosse conformemente al nuovo diritto (art. 321c LT)
I proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, ad un'imposta annua intera (art. 321d cpv. 1 LT).
Di riflesso, l'art. 321f cpv. 1 LT prevede che dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.
Giusta l'art. 321 h cpv. 1 LT, i contribuenti devono presentare, nell'anno 2003, una dichiarazione di imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando. Essa serve a determinare i redditi e le spese straordinari, a chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, a procedere alle comunicazioni all'AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa e a verificare i casi di tassazione intermedia. Per l'art. 321 h cpv. 2 LT, la dichiarazione di imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f).
Con sentenza del 3 novembre 2005 (RtiD I-2006 N. 22t pag. 531), cresciuta incontestata in giudicato, la Camera di diritto tributario ha esaminato la questione della natura e degli effetti giuridici della citata lettera standard con cui l'Ufficio di tassazione ha comunicato ai contribuenti la conclusione della procedura relativa alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A. Dopo avere esposto sia le norme transitorie della LIFD e della LT in proposito (cfr. consid. 5.2) sia il messaggio del Consiglio di Stato che accompagnava il disegno di legge relativo al passaggio dal sistema di tassazione praenumerando biennale al sistema postnumerando annuale (cfr. consid. 5.3: messaggio n. 5138 del 6 luglio 2001, Progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, pagg. 63-64), la Camera di diritto tributario ha desunto che la legge tributaria non ha disciplinato in modo esauriente la procedura di accertamento nell'ambito del periodo transitorio (cfr. consid. 5.4).
Dall'analisi dei succitati elementi a disposizione la CDT ha quindi proseguito con le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5. Si tratta ancora di stabilire se la lettera del 17 luglio 2003, che il ricorrente ha ricevuto dall’Ufficio di tassazione, possa considerarsi una decisione che accerta l’eventuale inesistenza di redditi straordinari.
Depone a favore di tale tesi, in primo luogo, la circostanza che la decisione contenga l’affermazione secondo cui «con la presente comunicazione, la procedura relativa alla dichiarazione d’imposta transitoria 2003A può considerarsi conclusa». La conclusione della procedura presuppone evidentemente non il semplice ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione ma anche la verifica dell’asserito carattere ordinario dei redditi dichiarati. Se la verifica avesse luogo in un momento successivo, non avrebbe alcun senso l’invio di uno scritto che parla della conclusione della procedura.
Alla stessa conclusione conduce anche l’avvertenza posta in calce alla lettera in questione, che riserva eventuali decisioni separate sul rimborso dell’imposta preventiva e sulle tassazioni intermedie relative ad eventi verificatisi negli anni 2001/2002. È significativo che una simile riserva non sia prevista in relazione alla valutazione dell’asserito carattere ordinario dei redditi dichiarati. Ciò non può non indicare che tale valutazione deve a tale momento già essere avvenuta.
È vero che lo scritto in questione non indica alcun rimedio giuridico per il contribuente che volesse contestare la decisione stessa. Ma, se si considera il fatto che si tratta di una decisione che è necessariamente favorevole al contribuente – a meno di voler immaginare che questi possa essere interessato a chiedere che ad un certo reddito sia riconosciuta la qualifica di provento straordinario – la mancanza di tale indicazione non è sufficiente a far venir meno il carattere di decisione dello scritto in discorso.
Si deve dunque concludere che la lettera, con cui l’Ufficio di tassazione comunica la chiusura della procedura relativa alla dichiarazione d’imposta transitoria 2003A, costituisce una decisione formale mediante la quale viene definitivamente accertato il carattere ordinario dei redditi, in base alla dichiarazione stessa.
Tale conclusione appare del resto anche la sola che sia compatibile con il principio della buona fede." (…) (sottolineatura della redattrice)
Visto quanto precede, va quindi ammesso che le lettere che gli Uffici di tassazione hanno inviato agli assicurati per comunicare che la procedura relativa alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A era considerata conclusa, costituiscono delle decisioni formali. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 LT, trascorsi i trenta giorni dalla notifica esse vanno giudicate come cresciute in giudicato.
2.10. È vero, che con sentenza del 20 marzo 2003 (H 206/02 = SVR 2003 AHV Nr. 18), l'allora TFA ha ribadito che i valori fiscali stabiliti da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato sono vincolanti per le Casse di compensazione. L'Alta Corte ha però anche precisato che per gli anni di contribuzione che sono caduti nel cosiddetto vuoto di tassazione a seguito del cambiamento del sistema fiscale d'imposizione dal biennale praenumerando all'annuale postnumerando – avvenuto per il Canton Zurigo nel 1999 – non ha fatto seguito una decisione definitiva. Pertanto, l'assicurata non aveva alcuna possibilità di far verificare per via giudiziaria l'accertamento compiuto dall'autorità fiscale. Per la fissazione dei contributi non è quindi possibile attribuire a questo accertamento fiscale lo stesso valore vincolante per la Cassa di una tassazione cresciuta in giudicato (cfr. consid. 3.2).
Nella sentenza H 185/05 dell'8 novembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato una fattispecie in cui la Cassa di compensazione ha fissato nel 2004 i contributi dovuti nel 1999 e nel 2000 da un agricoltore indipendente, basandosi sulle cifre dei redditi conseguiti quegli stessi anni che l'autorità fiscale le ha comunicato, malgrado l'Ufficio di tassazione stesso l'avesse avvisata che questi redditi cadevano nel vuoto di tassazione e che dunque non erano stati né verificati né imposti. Il TFA ha concluso quanto segue:
" (…)
que le Tribunal administratif a relevé à juste titre que les revenus de 37'860 fr. pour 1999 et 33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité de taxation fiscale du Jura bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi de base à des décisions de taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaient pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (cf. consid. 3.2 de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H 206/02, publié in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48);
que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le recourant avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sa déclaration d'impôts 1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de la comptabilité établie par sa fiduciaire en fonction de critères fiscalement déterminants;
que dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis à juste titre qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée de s'être fondée sur les revenus communiqués par l'Autorité fiscale cantonale, d'autant moins que ni le recourant ni sa fiduciaire n'avaient fait valoir que le bouclement fiscal aurait été erroné;
(…)
qu'il s'ensuit que le recours est infondé;
(…)" (sottolineature della redattrice)
La sentenza H 177/06 del 28 settembre 2007 del Tribunale federale concerne la fissazione dei contributi personali dovuti da un promotore immobiliare esercitante attività indipendente per gli anni 2001 e 2002. Nel settembre 2004 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione i redditi che ha fissato per il 2001 ed il 2002, nonché il capitale proprio investito nella società al 1° gennaio 2003. Due mesi dopo, considerando altre cifre, che peggioravano la situazione dell'assicurato, la Cassa ha emesso tre decisioni di fissazione dei contributi (dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2002 e dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2002). L'assicurato si è quindi rivolto al TF, che si è così pronunciato:
" (…)
3.2 Jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de cotisation coïncide avec la période de calcul (VSI 2003 p. 66 consid. 4b p. 69 [H 420/01], 2000 p. 112).
Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des cotisations, le Conseil fédéral a en effet expressément exclu une cantonalisation du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix - délibéré - avait cependant pour inconvénient que les personnes tenues de cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le système d'imposition praenumerando bisannuelle devaient attendre plus longtemps la fixation définitive du montant de leurs cotisations, puisque celle-ci demeurait dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale (sur l'ensemble de la question, VSI 2000 p. 107 s.; voir également Paul Cadotsch, Die AHV stellt für die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue fiscale 2000, p. 365 s.; Michel Jaccard, L'AVS passe au calcul postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 s.).
3.3 Les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au système d'imposition postnumerando le 1er janvier 2003. Le passage du système d'imposition praenumerando bisannuelle au système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le changement de système d'imposition n'ont pas fait directement l'objet d'une taxation. Dans la mesure où les caisses de compensation auraient pu ne plus disposer des données fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative, la loi a contraint les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de compensation les données nécessaires à la détermination des cotisations AVS/AI/APG durant la brèche de calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD [RS 642.11] et 69 al. 6 LHID [RS 642.14] en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir également l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire Hegetschweiler «Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans le temps», FF 1998 V 4348 s.; arrêt M. du 14 juillet 2006 [H 138/05]).
3.4 En raison de la brèche fiscale, les revenus (art. 218 al. 6 LIFD) et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 69 al. 6 LHID) communiqués par les autorités fiscales n'ont pas été tirés de décisions de taxation fiscale passées en force; partant, les données transmises dans ce cadre par les autorités fiscales cantonales n'ont pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (arrêt H 185/05 du 8 novembre 2006; arrêt H 206/02 du 20 mars 2003, consid. 3.2 paru in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48). (…)" (evidenziatura della redattrice)
Dalla giurisprudenza federale esposta va concluso che – pur avendo la comunicazione dell’autorità fiscale relativa agli anni 2001 e 2002 formale valore di decisione – gli importi dei redditi ed il capitale proprio investito nell'azienda realizzati durante il vuoto di tassazione (per il Ticino: 2003A), e che le autorità fiscali hanno comunicato alle Casse di compensazione, non sono definitivi e non crescono in giudicato.
Sulla scorta delle summenzionate motivazioni, questa particolare informazione fornita dall'Ufficio di tassazione non è pertanto vincolante né per l'amministrazione né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), quo ai valori espressi dal contribuente (per reddito e sostanza) che l’amministrazione fiscale non ha ritenuto straordinari. Il TCA e la Cassa di compensazione sono quindi legittimati a scostarsi dagli elementi esposti all’ Ufficio di tassazione qualora essi appaiano inesatti. Sebbene, dunque, un'errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno comunque rilevanza dal profilo delle assicurazioni sociali.
D’avviso, della scrivente Corte, quindi, i dati trasmessi dalle autorità fiscali alle Casse di compensazione non sono vincolanti per la fissazione dei contributi sociali.
2.11. Per quanto concerne la valenza, nell’ottica della prescrizione, delle lettere che gli Uffici di tassazione hanno inviato agli assicurati - in qualità di persone direttamente interessate - per comunicare loro che la procedura relativa alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A era considerata conclusa, questo Tribunale, fa per contro propria la soluzione esposta in precedenza (cfr. consid. 2.9) e ritiene che esse costituiscano effettivamente delle decisioni formali e che dunque crescano in giudicato.
Non va infatti dimenticato che gli assicurati medesimi hanno comunque dovuto dichiarare i redditi ordinari ed eventualmente straordinari per gli anni 2001 e 2002 e che l'autorità fiscale, seppure sommariamente, ha esaminato se i redditi esposti dovessero essere considerati come redditi straordinari e quindi essere assoggettati mediante una decisione formale di tassazione.
In seguito, una volta trasmessa agli assicurati la comunicazione standard secondo cui non c'erano redditi straordinari da assoggettare alle imposte annue intere per il 2001 e/o il 2002, la procedura fiscale per questi anni veniva considerata conclusa.
Ora, questa chiusura non può che essere assimilata (come evidenziato dalla CDT con la sentenza 3 novembre 2005 citata) alla notifica di una decisione formale, dato che stabiliva e comunicava in maniera vincolante l’assenza di redditi straordinari da tassare. La procedura di tassazione riguardo ai redditi conseguiti nel 2001 e nel 2002 veniva pertanto a tutti gli effetti chiusa.
Dal profilo della LAVS, dunque, va considerato che è da questa comunicazione, e meglio un anno dopo dalla fine dell'anno civile in cui essa passa in giudicato, che scade il termine di prescrizione di cui all'art. 16 cpv. 1 2a frase LAVS.
Se così non fosse, il principio della decorrenza della prescrizione dei contributi per i datori di lavoro che non sono tenuti al pagamento dei contributi, per gli indipendenti e per le persone senza attività lucrativa, non potrebbe mai essere concretizzato nei confronti dei due anni fiscali che sono caduti nel vuoto di tassazione fiscale. La conseguenza sarebbe sia la violazione dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, sia la non fissazione dei contributi per quei due anni, ciò che andrebbe ad evidente discapito di questi assicurati nell'ambito della fissazione della loro futura rendita AVS/AI/IPG, poiché presenterebbero un vuoto contributivo di due anni.
Occorre ancora ricordare che gli stessi art. 218 cpv. 6 LIFD ed art. 321h LT prevedono espressamente che le autorità fiscali cantonali accertino il reddito degli anni caduti nel vuoto di tassazione e lo comunichino alle Casse di compensazione. La dichiarazione d'imposta, compilata come se si trattasse ancora della tassazione biennale praenumerando, serve infatti per procedere alle comunicazioni all'AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa.
Alla luce di queste considerazioni, non va seguita la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione che, quale punto di partenza per l'inizio del termine di prescrizione, ha considerato la comunicazione dell'UT del 26 giugno 2008 (doc. 1) dei dati accertati relativi ai redditi ed alla sostanza conseguiti dalla ricorrente nel 2001 e nel 2002.
La tesi della ricorrente, che fa decorrere il termine di cinque anni della prescrizione dalla crescita in giudicato della notifica di tassazione 2001/2002 (che però concerne i redditi conseguiti nel 1999 e nel 2000) va anch’essa, come indicato in precedenza, disattesa.
2.12. Da tutto quanto esposto discende che per verificare se le due decisioni di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG che la Cassa di compensazione ha emanato il 20 agosto 2008 portanti sugli anni 2001 e 2002 siano perente e quindi debbano essere annullate, occorre riferirsi ai termini dell'art. 16 cpv. 1 (v)LAVS.
In virtù dell'art. 16 cpv. 1 1a frase (v)LAVS, ossia con riferimento al termine di 5 anni dalla fine dell’anno per il quale i contributi sono dovuti, la perenzione del diritto di esigere il pagamento da parte dell’amministrazione è subentrata siccome le decisioni emesse unicamente il 20 agosto 2008.
A nulla di diverso porta, l’applicazione dell’art. 16 cpv.1 2a frase v.LAVS dipende dalla crescita in giudicato della notifica di tassazione fiscale determinante. Infatti partendo dalla comunicazione del 25 marzo 2004, considerata alla stregua di una decisione formale (cfr. consid. 2.11), la perenzione del diritto dell'amministrazione di fissare i contributi dovuti interviene un anno dopo la fine dell'anno civile in cui passa in giudicato questa tassazione.
Più concretamente, la Cassa di compensazione aveva tempo fino al 31 dicembre 2005 per fissare, mediante una decisione formale, i contributi personali dovuti dalla ricorrente per gli anni 2001 e 2002. Non vi sono dunque gli estremi per prolungare il termine ordinario.
2.13 Occorre analizzare se possa essere ritenuta applicabile la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione per stabilire la perenzione del diritto di fissare i contributi dell'insorgente.
Fondandosi sull'art. 16 cpv. 1 3a frase (v)LAVS, per giustificare il diritto con cui ha fissato nell'anno 2008 i contributi personali dovuti dall'assicurata per il 2001 ed il 2002, l'amministrazione ha applicato il termine di perenzione di 7 anni (art. 97 cpv. 1 CP) considerando come il pagamento degli arretrati nascesse da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo cui rifarsi. La Cassa ha infatti sostenuto che la ricorrente ha disatteso l'obbligo legale di annunciarsi spontaneamente all'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS) come indipendente, ciò che le ha quindi impedito di fissare i contributi e di riflesso di procedere al loro incasso; l'assicurata si sarebbe così sottratta intenzionalmente giusta l'art. 87 2a frase (v)LAVS all'obbligo di pagare questi contributi.
L'interessata ha fermamente contestato questa tesi, negando soprattutto una sua intenzionalità nel non annunciarsi all'AVS.
Occorre quindi verificare l'applicabilità delle norme invocate dall’amministrazione.
Quali disposizioni penali, la LAVS distingue quelle relative ai reati, alle contravvenzioni, alle infrazioni commesse nelle aziende ed alle multe d'ordine (artt. 87-91 (v)LAVS).
In particolare, l'art. 87 2a frase (v)LAVS tratta dei reati e recita:
" Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30'000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.".
Secondo l'art. 88 1a frase (v)LAVS relativo alle contravvenzioni,
" Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito con la multa fino a 10'000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.".
Riguardo alla prescrizione penale, in virtù dell'art. 97 cpv. 1 CP in vigore dal 1° gennaio 2007:
" L’azione penale si prescrive: (…)
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.".
L’art. 70 CPS 1937 prevedeva che per i crimini o per i delitti puniti con pene detentive superiori ai 3 anni l’azione penale si prescrivesse (in maniera relativa) in 10 anni mentre la prescrizione, sempre relativa, era di 5 anni per i delitti. In virtù dell’art. 72 CPS 1937 la prescrizione poteva essere interrotta e ad ogni interruzione decorreva un nuovo termine di prescrizione ritenuta comunque una prescrizione assoluta dell’azione penale una volta decorso il termine della prescrizione aumentato della sua metà. Questa norma è stata abrogata al 1° ottobre 2002 e sostituita con l’art. 70 CPS 2002 che prevedeva (fatti salvi casi particolari che qui non occorre evocare) una prescrizione di 7 anni in caso di delitti punibili con pene sino a 3 anni ed una prescrizione di 15 anni in casi di crimini e delitti puniti con pene superiori ai 3 anni di detenzione (testo poi ripreso nell’art. 97 CPS 2007).
In merito all'affiliazione alle Casse ed all'obbligo di informare, giusta l'art. 64 cpv. 5 (v)LAVS:
" I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.".
L'art. 209 cpv. 2 OAVS tratta anch'esso dell'obbligo di informare:
" Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.".
Nella sentenza H 21/01 del 10 agosto 2001, l'allora Tribunale federale della assicurazioni si è pronunciato riguardo al caso di un'assicurata che dal 1986 al 1994 ha esercitato l'attività lucrativa di terapeuta a titolo indipendente e dal 1989 al 1995 l'attività accessoria di docente. Nel 1997 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione che nel 1993 e 1994 l'assicurata aveva conseguito dei redditi da attività indipendente. Il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accolto il ricorso dell'assicurata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per un ulteriore accertamento dei suoi redditi da attività indipendente. Dopo avere sottoposto per iscritto alcune domande all'assicurata per accertarsi del suo statuto da indipendente, con decisione del 23 dicembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi per il 1994. In seguito, con decisione del 22 giugno 2000 ha stabilito quelli per l'anno 1993 ed ha modificato i contributi a suo tempo richiesti per il 1994, sostituendo la precedente decisione.
Il TFA ha ritenuto:
" (…)
3.- a) Gemäss Art. 64 Abs. 5 AHVG haben sich Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner Ausgleichskasse erfasst wurden, bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden. Laut Art. 209 Abs. 2 AHVV sind die Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber gehalten, den Ausgleichskassen wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen, soweit dies für die Durchführung der AHV nötig ist.
b) Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass sich aufgrund dieser Bestimmungen für die erwähnten Versicherten die Verpflichtung ergibt, im Rahmen der für die Ermittlung des AHV-Beitragsstatuts erforderlichen Abklärungen die nötigen Auskünfte zu erteilen. Dieser Verpflichtung kann sich die Versicherte nicht mit dem Argument entziehen, sie erfülle einen bestimmten Status nicht. Die Auskunftserteilung dient gerade der Abklärung dieser Frage, und die AHV-Organe sind hiebei auf die Mitwirkung der Versicherten angewiesen.
Da die Beschwerdeführerin die ihr obliegende Meldepflicht nach Art. 64 Abs. 5 bereits in Bezug auf die Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit Ende der 80er Jahre verletzt hatte und die Kasse erst durch die Mitteilung der kantonalen Steuerverwaltung im August 1997 auf dieses Erwerbseinkommen aufmerksam gemacht wurde, war die Frist zur Festsetzung der Beiträge nach Art. 16 Abs. 1 AHVG hinsichtlich der ersten Beitragsjahre schon verwirkt (vgl. BGE 119 V 96), bevor die Kasse überhaupt nur die ersten Abklärungen in die Wege leiten konnte.
4.- Im vorliegenden Fall hat das kantonale Gericht in für das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG verbindlicher Weise festgestellt, dass es sich bei den von der Steuerveranlagungsbehörde im August 1997 an die Kasse gemeldeten Einkommen von Fr. 30'180.- für das Jahr 1993 und von Fr. 30'405.- für das Jahr 1994 um Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit handelt, nachdem die Versicherte selbst gegenüber der IV-Stelle Bern unterschriftlich bestätigt habe, von 1986 bis 1994 eine selbständige Tätigkeit als Therapeutin mit einem Monatseinkommen von Fr. 4'500.- ausgeübt zu haben, und nachdem sie folgerichtig auch die entsprechende Steuertaxation unangefochten in Rechtskraft habe erwachsen lassen. Bei dieser Sachlage war die Beschwerdeführerin zur Auskunftserteilung gegenüber der Kasse verpflichtet. Die Kasse versuchte nach Massgabe des Rückweisungsentscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 12. Mai 1999 mit eingeschriebenen Postsendungen vom 17. November und
Dalla sentenza riportata si deduce che al rimprovero mosso all'assicurata, che dalla fine degli anni 80 a metà degli anni 90 non ha mai comunicato alla Cassa di svolgere anche un'attività indipendente e non ha nemmeno risposto – o poco chiaramente - ai numerosi scritti che l'amministrazione le ha inviato al fine di conoscere esattamente la sua posizione, non ha fatto seguito alcuna conseguenza giuridica a suo discapito. In particolare, non vi è cenno né ad una sanzione amministrativa né, tanto meno, penale.
La sola conseguenza giuridica è stata la perenzione del diritto alla fissazione dei contributi per i primi anni di attività.
Nella fattispecie, a causa della mancata richiesta da parte dell'assicurata all'amministrazione di affiliarsi come persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente, la Cassa di compensazione ha saputo solo nel 2008, dall'autorità fiscale che, a seguito della sentenza del Tribunale federale del 21 marzo 2001 (2P.56/2000 e 2A.118/2000), le entrate della ricorrente derivanti dalla gestione di immobili adibiti a centri commerciali non dovevano essere qualificate come reddito della sostanza immobiliare, bensì come reddito da attività lucrativa indipendente.
Ora, conformandosi alla giurisprudenza esposta, il Tribunale non ritiene realizzati gli estremi delle norme penali evocate e, quindi, l’applicazione nel caso di specie di sanzioni. Va infatti evidenziato che dopo che la ricorrente ha ricevuto nel 2001 la sentenza del Tribunale federale riguardante la qualifica dei suoi redditi (doc. 14), ella ha sempre dichiarato quanto derivante dalla locazione e dalla gestione degli immobili adibiti a centri commerciali come reddito da attività indipendente. Prova ne sono tanto la dichiarazione d'imposta 2003A qui in esame, quanto le notifiche di tassazione IC 2003B (doc. A3) ed IC 2004 (doc. A4).
È stata l'autorità fiscale, per motivi che qui non occorre indagare, a correggere di volta in volta le dichiarazioni fiscali dell'assicurata considerando le somme dichiarate come reddito (netto) da attività indipendente principale della moglie in valore locativo e affitti, ciò che sicuramente ha prodotto confusione.
Di conseguenza, la circostanza di non avere mai annunciato alla Cassa di compensazione di avere esercitato un'attività di tipo indipendente per quasi un decennio non può avere conseguenze nell’ottica dell’art. 87 cpv. 2 e 64 cpv. 5 LAVS, tale omissione è la conseguenza di una sentenza del TF e dell’atteggiamento dell’autorità fiscale con riferimento ai redditi esposti.
D’altra parte la Cassa CO 1 non si è attivata in alcun modo con un esposto inoltrato al Ministero Pubblico segnalando un’ipotesi di reato al momento in cui ha avuto notizia di attività indipendente svolta dalla ricorrente e non segnalata alla Cassa.
Ne discende, a mente di questo Tribunale, che né l'art. 87 2a frase (v)LAVS come preteso dalla Cassa di compensazione né l'art. 88 1a frase (v)LAVS debbano dunque essere applicati al caso in esame.
In queste circostanze non è quindi possibile rifarsi al termine di perenzione di cui all'art. 16 cpv. 1 3a frase (v)LAVS, poiché non si è concretizzato un atto punibile per il quale il Codice penale prevede un termine di prescrizione più lungo.
Da quanto precede discende che le decisioni del 20 agosto 2008 relative alla fissazione dei contributi per il 2001 ed il 2002 sono state emanate tardivamente.
Il diritto della Cassa di compensazione di fissare i contributi per gli anni 2001 e 2002 è infatti perento.
La ricorrente non deve dunque versare alcunché quale contributi personali AVS/AI/IPG per questi due anni.
Le predette decisioni devono di conseguenza essere annullate ed il ricorso accolto su questo punto.
Le decisioni relative ai contributi 2003 e 2004 sono invece tempestive siccome il diritto di percepire i contributi per quegli anni non è perento, le decisioni sono state infatti emanate nel termine quinquennale dagli anni per i quali i contributi sono dovuti.
2.14. Per quanto concerne la lamentela della ricorrente riferita alla determinazione del capitale proprio investito nell'azienda, occorre esaminare se, quale base a cui applicare il tasso del 2,5% (valido per gli anni 2003 e 2004) vada ritenuto il valore di stima degli immobili comunicato dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione, oppure il valore contabile risultante dai dati fiscali come preteso dall'insorgente.
A specifica richiesta della Cassa di compensazione, l'Ufficio di tassazione di __________ ha confermato che il reddito aziendale netto della ricorrente conseguito nel 2003 era pari a Fr. 1'026'151.- ed a Fr. 1'882'135.- nel 2004 (doc. 1).
Inoltre, il competente UT ha indicato che la sostanza netta era nulla per il 2003, mentre era pari a Fr. 7'349'440.- per il 2004.
Nella richiesta di verifica del 19 settembre 2008 (doc. 2) dei dati fiscali precedentemente comunicati, l'autorità di tassazione ha corretto in Fr. 1'081'253.- l'importo del reddito aziendale 2004 ed ha risposto quanto segue:
" (…) Per quanto riguarda il capitale investito, non siamo in grado purtroppo di risalire alle cifre indicate dai contribuenti. Probabilmente il calcolo del capitale investito da loro effettuato è basato sul valore contabile degli immobili, in luogo del valore di stima.
Riconfermiamo quindi i dati relativi alla sostanza aziendale trasmessi in prima sede che scaturiscono dal calcolo riportato di seguito: (…).".
Il valore di stima degli immobili ammonta a Fr. 14'917'715.- nel 2003 ed a Fr. 23'637'406.- nel 2004.
Rivalutati secondo il coefficiente IFD (1,15), questi valori sono stati fissati in Fr. 17'155'372.- per il 2003 ed in Fr. 27'183'017.- per l'anno 2004.
A questi importi sono stati dedotti i debiti di Fr. 23'800'000.- e, rispettivamente, di Fr. 19'833'577.-, per ottenere una sostanza netta di Fr. - 6'644'628.- nel 2003 e di Fr. 7'349'440.- nel 2004.
Sulla scorta di questi dati, la Cassa di compensazione ha quindi ritenuto un capitale proprio nullo nel 2003, mentre ammontante a Fr. 7'350'000.- nel 2004. È a quest'ultimo importo che è stata applicata la percentuale del 2,5 ed il totale di Fr. 183'750.- è stato dedotto dal nuovo reddito aziendale di Fr. 1'081'253.-, per ottenere il reddito soggetto a contribuzione.
Dal canto suo, la ricorrente ha evidenziato che fa stato il valore contabile, poiché la stessa autorità fiscale impiega i valori contabili degli immobili per stabilire l'importo da porre in deduzione a titolo di spese di gestione e di manutenzione, come pure di ammortamento degli immobili.
Per il 2003, si avrebbe quindi un valore degli immobili a bilancio pari a Fr. 25'826'094,89, a cui va aggiunto l'attivo circolante pari a Fr. 6'711'699.- e dedotto il capitale di terzi di Fr. 23'800'000.-, per ottenere un capitale proprio di Fr. 8'737'793,89.
Per l'anno 2004, da un valore a bilancio di Fr. 24'615'971,47 si addiziona l'attivo circolante di Fr. 5'245'267,30 e si defalca il capitale di terzi di Fr. 19'833'577.-, ottenendo così un capitale proprio ammontante a Fr. 10'027'661,77.
2.15. Giusta l'art. 9 cpv. 3 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ed il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.
Come evidenziato (cfr. consid. 2.4), le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
Con sentenza del 6 marzo 2007 (H 96/06), la nostra Massima istanza ha ricordato in proposito quanto segue:
" (…)
3.1 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, indem vom hierdurch erzielten rohen Einkommen u.a. der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals abgezogen wird (Art. 9 Abs. 2 lit. f erster Satz AHVG). Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Ausgleichskassen mitgeteilt (Art. 9 Abs. 3 AHVG). Die kantonalen Steuerbehörden ermitteln das für die Berechnung der Beiträge massgebende Erwerbseinkommen auf Grund der rechtskräftigen Veranlagung für die direkte Bundessteuer, das im Betrieb investierte Eigenkapital auf Grund der entsprechenden rechtskräftigen kantonalen Veranlagung unter Berücksichtigung der interkantonalen Repartitionswerte (Art. 23 Abs. 1 AHVV in der bis 31. Dezember 2000 gültig gewesenen Fassung). Die Angaben der kantonalen Steuerbehörden sind für die Ausgleichskassen verbindlich (Art. 23 Abs. 4 AHVV). Nach der Rechtsprechung weicht das Sozialversicherungsgericht dann von rechtskräftigen Steuerveranlagungen ab, wenn diese klar ausgewiesene Irrtümer enthalten, die ohne weiteres richtig gestellt werden können oder wenn sachliche Umstände gewürdigt werden müssen, die steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam sind (BGE 110 V 83 E. 4 S. 86, 110 V 369 E. 2a S. 371 mit Hinweisen; AHI 1997 S. 25 E. 2b).
3.2 Mit dem vom rohen Einkommen abzuziehenden Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Selbständigerwerbende gemischtes Einkommen aus dem Einsatz von Arbeit und Kapital erzielen. Nach Art. 4 Abs. 1 AHVG unterliegt jedoch ausschliesslich das Erwerbseinkommen der Beitragspflicht. Mit dem Zinsabzug werden daher pauschal jene Einkommensbestandteile ausgeschieden, die auf dem Einsatz von Kapital beruhen (SVR 2006 AHV Nr. 20 S. 74 E. 4.2 [H 132/05]; Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 205 Rz 8.15). Das im Betrieb investierte Eigenkapital entspricht dem Reinvermögen am Stichtag (ZAK 1987 S. 425 unten; Käser a.a.O. S. 208 Rz 8.23 sowie Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht Band II, 9. Aufl., S. 351 Rz 105). (…)".
Nella sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è espresso come segue riguardo al capitale proprio:
" (…)
4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS). En raison des particularités de cette procédure, le législateur a d'ailleurs posé une règle particulière en matière de prescription qui s'écarte des règles générales de l'art. 24 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu proviennent d'une activité indépendante, le délai de prescription n'échoit qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS; cf. arrêt H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, p. 1285, n. 238). N'ayant aucun moyen de contraindre les autorités fiscales à prendre rapidement une décision, la caisse de compensation n'était par conséquent pas tenue d'entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celles-ci. (…)". (evidenziature della redattrice)
Il TCA evidenzia in primo luogo che le notifiche di tassazione IC/IFD per gli anni 2003 e 2004 sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Per questi anni di contribuzione, lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati.
Ancora recentemente (9C_514/2008 del 19 maggio 2009), il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):
" (…)
Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (sottolineature della redattrice)
Visto quanto esposto, la lamentela dell'insorgente in merito alla determinazione del capitale proprio partendo dal valore contabile degli immobili va respinta.
Infatti, occorre evidenziare che per determinare il capitale proprio investito nell'azienda, la legge rinvia espressamente alla corrispondente tassazione dell'imposta passata in giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). Questo disposto è chiaro e non specifica affatto che si debba fare capo ai valori contabili degli immobili, né altre norme concernenti l'AVS si pronunciano in questo senso.
Ne discende, dunque, che ci si deve attenere ai dati determinati dal competente Ufficio di tassazione.
Ora, tanto la notifica di tassazione IC 2003 quanto la decisione di tassazione IC 2004, contemplano il valore di stima degli immobili della ricorrente, poiché che la stessa Legge tributaria prevede espressamente che gli immobili non agricoli ed i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
Pertanto, la censura dell'assicurata va respinta.
2.16. In virtù dell'art. 22 cpv. 2 (v)OAVS, per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione ed il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.
Riguardo al capitale proprio investito, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che esso corrisponde alla differenza tra la sostanza commerciale ed i debiti commerciali (Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit., n. 136 ad art. 9 LAVS, pag. 309; STCA del 10 ottobre 2007, 30.2007.30).
Per calcolare il capitale proprio per l'anno 2003, occorre quindi innanzitutto fare riferimento al valore di stima degli immobili di Fr. 14'917'715.- che l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione e che si ritrova nella notifica di tassazione fiscale cantonale IC 2003 emessa il 9 novembre 2005 (doc. A3), alla posta n. 28 "sostanza immobiliare".
La legge (art. 23 cpv. 1 OAVS) prevede poi che questo importo debba essere adeguato al valore di ripartizione intercantonale.
La circolare n. 22 del 21 novembre 2006 concernente le regole per la valutazione degli immobili in vista della ripartizione intercantonale delle imposte per i periodi di tassazione dal 1997 al 2008 (doc. A5) - i cui coefficienti di ripartizione sono applicabili ugualmente per la valutazione del capitale proprio investito in una ditta individuale, da comunicare alle autorità AVS - ha stabilito per il Cantone Ticino che dal 2002 il coefficiente di ripartizione è del 115% per gli immobili non agricoli, mentre è del 100% per quelli agricoli.
Moltiplicando quindi il valore di Fr. 14'917'715.- per il coefficiente del 115%, si ottiene la somma di Fr. 17'155'372.-.
Occorre infine dedurre da quest'ultima cifra gli eventuali debiti, che l'Ufficio di tassazione ha indicato essere di Fr. 23'800'000.-, come peraltro indica la posta n. 31.1 "debiti privati" (che però la ricorrente aveva esposto come "debiti della ditta individuale") della notifica di tassazione IC 2003.
Si ha così un capitale proprio di Fr. - 6'644'628.-, ossia nullo.
Per l'anno 2004, il valore di stima degli immobili della ricorrente è stato indicato dall'UT alla Cassa in Fr. 23'637'406.-. Per contro, la notifica di tassazione IC 2004 del 21 dicembre 2006 (doc. A4) ha stabilito in Fr. 24'247'856.- questo valore.
Al proposito, il TCA osserva peraltro che la stessa assicurata ha indicato nel suo atto ricorsuale quale base di calcolo proprio questa seconda cifra.
Da un'analisi più approfondita di questa notifica di tassazione, si evince che anche l'importo del reddito aziendale che l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione è differente. Infatti, esso è stato fissato in Fr. 1'081'253.- partendo da un reddito da attività indipendente di Fr. 3'940'976.- e deducendo le spese di gestione e di manutenzione per Fr. 2'459'282.-, oltre agli interessi passivi di Fr. 400'441.-.
Calcolandolo invece il reddito da attività indipendente con i dati stabiliti dalla notifica di tassazione, si giunge a Fr. 1'116'011.- (Fr. 4'009'541.- [affitti] – Fr. 2'493'089.- [spese di gestione e manutenzione immobili] – Fr. 400'441.- [interessi passivi privati]).
Da queste cifre emerge una differenza di reddito di Fr. 68'565.- (Fr. 4'009'541.- - Fr. 3'940'976.-), che corrisponde al reddito immobiliare prodotto dall'immobile sito a __________ (cfr. riparto della IC 2004).
Quanto alla sostanza immobiliare, la differenza di Fr. 610'450.- (Fr. 24'247'856.- - Fr. 23'637'406.-) si riferisce anch'essa allo stesso bene immobile.
Ora, dato che la fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG deve portare soltanto sul reddito e sulla sostanza commerciale della ricorrente, è corretto che l'autorità fiscale abbia comunicato alla Cassa di compensazione degli altri importi rispetto a quelli risultanti dai summenzionati calcoli.
In effetti, dalla notifica di tassazione IC 2004 risulta un reddito da comunioni ereditarie di Fr. 68'565.- (seppure non accertato qui dall'UT, ma ammesso nel riparto), che quindi non appartiene al reddito da attività indipendente dell'insorgente e che dunque va correttamente escluso dagli elementi utili per la determinazione dei contributi personali.
Analogamente, anche la sostanza riferita alle partecipazioni a comunioni ereditarie, dichiarata ed accertata dal competente Ufficio di tassazione in Fr. 610'450.-, deve pertanto essere esclusa dal calcolo della sostanza commerciale dell'assicurata.
È a buon diritto che l'autorità fiscale ha quindi considerato solo quegli elementi di calcolo relativi all'attività dell'interessata.
Peraltro, non va dimenticato che le tassazioni fiscali sono vincolanti per il giudice e quindi, fatti salvi degli errori manifesti, egli non può scostarsi dai dati comunicati dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione.
Ne discende, dunque, che il capitale proprio investito nel 2004 dall'assicurata deve essere determinato partendo dal valore di stima dei suoi immobili, ossia da Fr. 23'637'406.-, importo che va però ancora rivalutato secondo il coefficiente di ripartizione intercantonale (art. 23 cpv. 1 LAVS).
Ciò comporta che è corretto che il valore di Fr. 23'637'406.- sia stato rivalutato in Fr. 27'183'017.- (Fr. 23'637'406.- x 115 : 100).
Per determinare il capitale proprio investito, a questa somma non resta che dedurre i debiti dell'assicurata legati al suo reddito da attività indipendente. La posta n. 31.1 "debiti privati" della IC 2004 indica l'importo di Fr. 19'833'577.-, cifra che corrisponde a quella comunicata dall'Ufficio di tassazione alla Cassa CO 1.
La differenza fra la sostanza rivalutata secondo il valore di ripartizione ed i debiti derivanti dall'attività indipendente, dà un capitale proprio investito pari a Fr. 7'349'440.-.
Infine, in virtù dell'art. 18 cpv. 2 OAVS, l'interesse del capitale proprio investito nell'azienda può essere dedotto dal reddito in conformità dell'art. 9 cpv. 2 LAVS. Questo capitale è arrotondato al multiplo di Fr. 1'000.- immediatamente superiore.
Di conseguenza, l'importo appena determinato va arrotondato a Fr. 7'350'000.- e ad esso va applicato l'interesse del 2,5%, pari a Fr. 183'750.-, che va poi dedotto dall'ammontare del reddito aziendale.
In conclusione, quindi, il reddito soggetto a contribuzione per il 2004 assomma a Fr. 897'503.- (Fr. 1'081'253.- - Fr. 183'750.-).
Va da ultimo osservato che i valori di stima degli immobili erano già stati correttamente rivalutati dall'autorità di tassazione – e di riflesso dalla Cassa di compensazione - in virtù del coefficiente di ripartizione intercantonale del 115% valido dal 2002 per il Cantone Ticino. E, come visto, tale procedere rispetta i disposti legali in materia di determinazione del capitale proprio investito nell'azienda.
È pertanto infondata la critica mossa dall'assicurata a tale riguardo (doc. I punto 2.2 pag. 10).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione riguardante la fissazione dei contributi personali dell'assicurata per gli anni 2003 e 2004 deve essere confermata.
2.17. Tutto ben considerato, le contestazioni sollevate dall'insorgente riguardanti l'errata fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG come indipendente per gli anni 2001-2004 vanno accolte solo parzialmente, ovvero relativamente agli anni di contribuzione 2001 e 2002, siccome perenti.
La decisione su opposizione va invece confermata per quanto concerne i contributi personali per gli anni 2003 e 2004.
La ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinata, ha diritto all'attribuzione di ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La decisione su opposizione è annullata limitatamente alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG relativa agli anni 2001 e 2002, mentre riguardo ai contributi per il 2003 ed il 2004 deve essere confermata.
1.2. Gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché proceda alle sue incombenze.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti