Raccomandata
Incarto n. 30.2008.6
TB
Lugano 22 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Il 21 luglio 2006 (doc. A2/1) la Cassa di compensazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2002. Dall'importo totale di Fr. 31'805,40 dovuto dall'assicurato per contributi e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 12'533,90 già effettuato negli anni 2002 e 2003 (doc. A2/2), per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 19'271,50 da versare entro trenta giorni dalla data della fattura. Chiesta ed ottenuta una dilazione di pagamento (doc. A2 punto 5.1), l'assicurato ha versato il conguaglio dovuto in otto rate nel periodo tra la fine del 2006 ed il mese di ottobre 2007 (doc. A2/2).
B. Il 19 ottobre 2007 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione che fissava per l'anno 2002 degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva versare per il 2002, conteggiando gli importi di Fr. 32,60, Fr. 23,60, Fr. 34.- e Fr. 27,90 per il ritardo sul pagamento degli acconti trimestrali richiesti nel 2002, così pure Fr. 2'465,15 per la discrepanza tra questi acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi dovuti per il 2002, quindi complessivamente Fr. 2'583,25 da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.
C. Contro la decisione su opposizione del 30 novembre 2007 (doc. A2) della Cassa che ha respinto la sua opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al TCA il 17 gennaio 2008 (doc. I), chiedendo di annullare la richiesta dell'amministrazione di versarle la somma di Fr. 2'465,15 a titolo di interessi di mora. Il ricorrente sostiene che siccome la decisione formale - e di conseguenza anche quella su opposizione - sono state emanate in difetto della necessaria base legale formale, l'amministrazione non può pretendere la riscossione di interessi di mora che, a suo dire, in sé non sono nemmeno degli interessi di ritardo, ma la mera conseguenza dell'inottemperanza dell'obbligo dell'assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa del suo reddito (art. 24 cpv. 4 OAVS), che come tale non costituisce però un interesse di mora. A dire dell'insorgente, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS travalica la delega di competenza legislativa concessa al Consiglio federale dall'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, ritenuto che la riscossione di interessi di mora avverrebbe per importi non ancora dovuti né esigibili, dato che il debito sorge e diventa esigibile solamente con la decisione di fissazione dei contributi.
L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS violerebbe inoltre gli artt. 5 e 8 Cost. fed.
D. Con risposta del 30 gennaio 2008 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su opposizione, osservando che la delega legislativa dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS è già stata dichiarata sufficiente dal TCA per emanare l'art. 41bis OAVS. Ha respinto inoltre sia la censura di violazione della parità di trattamento in relazione al concetto di mora, negando l'applicazione in specie del diritto privato, sia la lamentela di aver agito arbitrariamente, essendosi limitata ad applicare le norme previste dall'OAVS. La Cassa ha poi ribadito l'obbligo fatto agli assicurati di segnalare le divergenze sostanziali dei loro redditi (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74). La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione plenaria, si fonda su due recenti sentenze della nostra Massima istanza (cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30).
nel merito
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
Per quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 12'383,90. Il 21 luglio 2006 (doc. A2/1) la Cassa ha calcolato in Fr. 31'655,40 i contributi personali totali per il 2002, emettendo quindi una fattura di Fr. 19'271,50 a saldo.
Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2002 è stato richiesto all'assicurato il 21 luglio 2006 ed il versamento del saldo è stato eseguito in otto rate, l'ultima delle quali è giunta alla Cassa l'8 ottobre 2007 (doc. A2/2).
Gli interessi maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2002, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono stati calcolati dal 1° gennaio 2004 al 21 luglio 2006, ossia (soltanto) fino al momento della fissazione definitiva dei contributi personali – anziché fino al pagamento completo del saldo dovuto -, siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento del conguaglio. La Cassa li ha quindi calcolati su 921 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa a conguaglio (Fr. 19'271,50), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 2'465,15.
Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Sia nella sentenza del 9 aprile 2008 (STF 9C_202/2007 pubblicata in DTF 134 V 202) sia nella recente del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007) - entrambe queste sentenze sono state emesse dalla II Corte di diritto sociale nella sua composizione plenaria -, il Tribunale federale ha ribadito quanto già stabilito nel 2004 (STFA H 20/04 del 19 agosto 2004 pubblicata in Pratique VSI 2004 pag. 257, consid. 1; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 2), ovvero che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA.
Quest'ultimo disposto prevede che gli interessi di mora possono essere richiesti soltanto per pretese scadute di contributi, ciò che era già naturalmente possibile sotto il vecchio diritto. Se, prima di allora, era l'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, abrogato il 31 dicembre 2002, a costituire la base legale formale per la riscossione degli interessi di mora in ambito AVS, dal 1° gennaio 2003 l'art. 26 cpv. 1 LPGA ha sostituito questa norma.
Pertanto, le disposizioni sugli interessi di mora dell'art. 41bis segg. OAVS si fondano direttamente su questo articolo, malgrado la LPGA non si pronunci in nessun modo sulla scadenza dei crediti contributivi ("i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora"), cosicché questo momento va determinato come prima sulla base dell'art. 41bis OAVS, dato che le disposizioni esecutive dell'OAVS sono rimaste in vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 e con esse anche i principi sviluppati in relazione agli artt. 41bis segg. OAVS, che quindi mantengono tutta la loro validità (citata STF 9C_378/2007 considd. 4.1 e 5.2; DTF 134 V 202 consid. 3.1). L'art. 41bis OAVS è quindi ancora determinante per l'esigibilità degli interessi di mora in ambito AVS.
La LPGA non ha dunque modificato l'art. 41bis OAVS. Infatti, quest'ultima norma, in vigore nella sua formulazione attuale dal 1° gennaio 2001, è una regolamentazione propria e specifica (lex specialis) al campo dei contributi AVS/AI/IPG. Di conseguenza, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA e del suo art. 26 cpv. 1, siccome disposto d'ordine generale applicabile a tutti i campi del diritto delle assicurazioni sociali, non ha alcuna incidenza sulla regolamentazione specifica in materia di contribuzione sociale degli indipendenti di cui all'art. 41bis cpv. 1 lett. f. OAVS (STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008), alla quale deve lasciare quindi spazio.
Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente (citata STF 9C_738/2007 consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).
La censura del ricorrente è quindi manifestamente infondata.
Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di questa norma, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata STF 9C_738/2007 consid. 5.3.1).
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (citata STF 9C_738/2007 consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti nel 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.
Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, STF 9C_738/2007 consid. 7.4 e DTF 134 V 202 consid. 3.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.
Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
In questo senso, va osservato che quando nel 2006 l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel 2006) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato le conseguenze della tassazione IC 2003A e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa.
La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.
Il pagamento della somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell'insorgente, nel corso del 2007, quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2002 al 2007) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (citata STF 9C_738/2007 consid. 7.1).
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________, nulla toglie agli obblighi dell’assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori.
Nella fattispecie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.
Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era chiesto, almeno certamente nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2002), l'assicurato conosceva l'entità del proprio reddito quale indipendente (citata STF 9C_738/2007 consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile.
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2002 prima ancora che fosse emessa la decisione di conguaglio dei contributi personali (nel 2006).
L'assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, DTF 134 V 202) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citata STF 9C_738/2007 consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2002 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2006, ossia solo una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nel 2002.
L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citate STF 9C_738/2007 consid. 7.4; DTF 134 V 202 consid. 3.4).
Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".
Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel corso del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A2 punto 4). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella citata sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora in quella del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007 consid. 7.1), in cui il Tribunale federale ha affermato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2).
Queste recenti precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere tardato ad emanare ("soltanto" nel 2006) la decisione di fissazione dei contributi personali. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2004.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisione del 21 luglio 2006 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2002. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta.
Ora, dagli atti (doc. A2/2) si evince che il ricorrente ha pagato nel corso del 2007 i contributi da compensare fissati con la predetta decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Ora, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente (Fr. 12'383,90) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2002 (Fr. 31'655,40). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 19'271,50), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 7'913,85), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 31'655,40; le spese di diffida di Fr. 150.- non sono state giustamente conteggiate né nel totale dei contributi dovuti né nell'importo da compensare).
Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2002 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 19'271,50) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2003) l'anno di contribuzione (2002), quindi dal 1° gennaio 2004 (cfr. consid. 5).
Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo dei conguagli dovuti. Tuttavia, nell'evenienza in esame, siccome la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurato una dilazione di pagamento del contributo dovuto a saldo, ha conteggiato questi interessi soltanto fino all'emanazione della decisione che fissa il conguaglio di questi contributi, ossia fino al 21 luglio 2006.
Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2004 al 21 luglio 2006 per i contributi personali da versare nel 2002, fissandoli nell'importo di Fr. 2'465,15.
Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'esistenza di interessi di mora.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti