Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2F_11/2025
Sentenza del 28 novembre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Donzallaz, Hänni, Ryter, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Christopher Jackson, istante,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Autorizzazione di soggiorno (riesame),
domanda di revisione della sentenza emanata l'8 maggio 2023 dal Tribunale federale svizzero (2C_6/2022).
Fatti:
A.
A.a. Entrato in Svizzera il 13 novembre 1989 A.________, cittadino kosovaro (...), vi è stato posto lo stesso anno al beneficio di un permesso di domicilio nell'ambito del ricongiungimento familiare.
A.b. Il 25 giugno 2009 A.________ è stato condannato a una pena detentiva di due anni e due mesi, di cui 12 mesi da espiare e i rimanenti 14 mesi sospesi con la condizionale con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta aggressione, complicità in furto, lesioni semplici, ripetute minacce, ripetuta coazione, consumata e tentata, ripetute vie di fatto, ripetute ingiurie e infrazione alla legge federale sulle armi. Preso atto della condanna, con decisione del 15 settembre 2009 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato il permesso di domicilio. Confermata dalle istanze ricorsuali cantonali, la revoca è stata annullata il 3 maggio 2011 dal Tribunale federale, il quale ha rinviato la causa per degli accertamenti più approfonditi sullo stato di salute dell'interessato (patologia cardiaca) e sulle possibilità di cure mediche adeguate nel paese di origine (sentenza 2C_722/2010).
A.c. Eseguiti i complementi istruttori domandati e rivalutata la situazione di A.________ (nuovamente condannato, il 2 agosto 2010, a una pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1000.--, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale nonché, il 7 dicembre 2011, a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 200.--, per minaccia contro le autorità e i funzionari), la Sezione della popolazione ha ancora una volta pronunciato la revoca del permesso di domicilio. Questa decisione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014.
A.d. Il 6 novembre 2014 A.________ ha presentato una domanda di riesame, sulla quale il 18 novembre successivo la Sezione della popolazione non è entrata in materia. Il procedimento si è proseguito fino al Tribunale federale che, con sentenza 2C_168/2015 del 21 febbraio 2015, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
A.e. Dopo un iter che non occorre qui rievocare ed effettuato un aggiornamento della situazione di A.________ dal profilo medico, personale e lavorativo, la Sezione della popolazione ha respinto, il 26 gennaio 2017, la seconda domanda di riesame presentata dall'interessato il 3 marzo 2015. Confermata dalle istanze cantonali di ricorso, la decisione è stata annullata con sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 dal Tribunale federale il quale, constatati dei cambiamenti rilevanti del quadro clinico, ha retrocesso la causa all'istanza precedente per nuovi accertamenti.
Nel frattempo, con sentenza 6B_933/2017 del 17 gennaio 2018, il Tribunale federale ha confermato una nuova condanna penale emessa nei confronti di A.________ il 24 luglio 2017 a una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 150.-- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie, quale autore colpevole di falsa testimonianza.
A.f. L'8 ottobre 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: Corte EDU) ha stralciato dai ruoli il ricorso esperito il 25 novembre 2014 da A.________ contro la sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014.
A.g. Il 9 marzo 2020 la Sezione della popolazione non è entrata nel merito della seconda istanza di riesame del 3 marzo 2015, in quanto riferita al rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente l'ha respinta nella misura in cui concerneva il rilascio di un permesso di dimora. Questa decisione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023.
Nel corso del mese di luglio 2023 A.________ è stato rimpatriato. Nei suoi confronti è stato emesso un divieto d'entrata in Svizzera della durata di 3 anni, esteso all'intero territorio Schengen.
B.
Il 18 settembre 2023 A.________ si è rivolto alla Corte EDU la quale, con sentenza del 2 maggio 2025, ha constatato che l'art. 8 CEDU era stato violato (richiesta n° 23265/23; §§ 13 segg.; dispositivo cifra 2), mentre non ha ritenuto invece necessario pronunciarsi sull'ammissibilità e la fondatezza della censura concernente l'art. 3 CEDU (§ 22; dispositivo cifra 3). La Corte EDU ha condannato la Svizzera a versare a A.________ un'indennità di 4'000.-- Euro a titolo di risarcimento del torto morale, oltre alle eventuali imposte a suo carico (§ 24; dispositivo cifra 4 lett. a [i]) nonché la somma di 15'000.-- Euro per le spese e le ripetibili (§ 25; dispositivo cifra 4 lett. a [ii]), entro 3 mesi. Per il resto ha respinto la domanda di equa soddisfazione presentata dal richiedente (§ 24; dispositivo cifra 5).
C.
Il 4 giugno 2025 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale una domanda di revisione (art. 122 LTF) della sua sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023. Chiede che detta decisione sia annullata e modificata nel senso che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 18 novembre 2021 sia a sua volta annullata e che sia fatto ordine all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino di rilasciargli un permesso di domicilio, in via subordinata di dimora. In via ancora più subordinata domanda il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Richiede inoltre l'annullamento del divieto d'entrata, esteso all'area Schengen, emesso nei suoi confronti così come l'iscrizione nel sistema SIS II. Postula infine il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Invitati a determinarsi il Tribunale cantonale amministrativo, astenendosi dal formulare osservazioni, si è rimesso al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio della migrazione ha chiesto che la domanda di "riesame" del 4 giugno 2025 sia integralmente respinta. L'Ufficio federale di giustizia ha ugualmente rinunciato a determinarsi e comunicato a questa Corte di avere versato all'istante quanto concessogli dalla Corte EDU nella sentenza del 2 maggio 2025. Infine, la Segreteria di Stato della migrazione SEM si è rimessa al giudizio del Tribunale federale, aggiungendo che qualora venisse concessa un'autorizzazione di soggiorno all'istante, riconsidererebbe allora la revoca del divieto d'entrata compresa la segnalazione nel sistema d'informazione SIS II. Il 23 settembre 2025 l'avvocato di A.________ ha presentato una replica spontanea alle osservazioni dell'Ufficio della migrazione. Nel corso dell'istruttoria A.________ si è a più riprese rivolto direttamente a questa Corte benché fosse stato informato che, essendo patrocinato, gli scambi di scritti avrebbero avuto luogo unicamente con il suo avvocato.
Diritto:
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è, in linea di principio, escluso. Il Tribunale federale può unicamente rivenire su una sua decisione se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli artt. 121 segg. LTF.
Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Pena l'inammissibilità, in una domanda di revisione dev'essere menzionato un motivo di revisione previsto dalla legge e spiegato in cosa consista il relativo vizio di cui soffrirebbe la sentenza del Tribunale federale (sentenza 4F_13/2024 del 15 maggio 2024 consid. 5 e rinvio).
1.2. Nel caso specifico, l'istante si appella all'art. 122 LTF. Questa norma è strettamente collegata all'art. 46 paragrafo 1 CEDU (RS 0.101), che impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU. Lo Stato interessato deve quindi porre fine alla violazione della Convenzione che è stata accertata se la stessa perdura e, nella misura del possibile, ristabilire l'istante nella situazione che sarebbe stata la sua se la Convenzione non fosse stata disattesa ("restitutio in integrum"; DTF 144 I 214 consid. 4.3 e riferimenti).
1.3. Conformemente all'art. 124 cpv. 1 lett. c LTF una domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte EDU diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU.
Dato che la sentenza della Corte EDU del 2 maggio 2025 concernente il qui istante non è stata deferita alla sezione allargata, essa è diventata definitiva (art. 42 in relazione con l'art. 44 paragrafo 2 lett. c CEDU). Il termine di 90 giorni è ossequiato, la domanda di revisione essendo stata inoltrata il 4 giugno 2025.
1.4. Parte al procedimento che ha portato alla sentenza del Tribunale federale di cui si chiede ora la revisione, l'istante è legittimato ad agire e ha un interesse attuale a ottenere una revisione della propria causa in seguito alla sentenza della Corte EDU (DTF 144 I 214 consid. 2.1).
La procedura di revisione dinanzi al Tribunale federale si svolge in più fasi. In primo luogo il Tribunale federale esamina l'ammissibilità della domanda di revisione. Per le questioni che non vengono trattate nel capitolo sette della LTF relativo alla revisione, si applicano le disposizioni generali della legge. Se il Tribunale federale considera che la domanda di revisione è ammissibile, entra nel merito ed esamina se sia dato il motivo di revisione invocato. In caso affermativo, pronuncia allora due decisioni distinte sebbene, in linea di principio, lo faccia in un'unica sentenza. Nella prima annulla il giudizio oggetto della domanda di revisione e nella seconda si pronuncia sul ricorso sottopostogli in precedenza, emettendo un nuovo giudizio (art. 128 cpv. 1 LTF; DTF 144 I 214 consid. 1.2 e richiami). Se le condizioni poste dall'art. 122 LTF sono soddisfatte, il precedente procedimento viene riattivato. La riattivazione ha un effetto ex tunc, nel senso che il Tribunale federale e le parti al procedimento sono ricollocate nella situazione che era la loro prima della pronuncia della sentenza iniziale (DTF 147 I 494 consid. 1.2; 144 I 214 consid. 1.2 e rinvii). In caso di revisione, l'oggetto di disamina è determinato dal dispositivo della sentenza che dev'essere annullata e dalle conclusioni formulate in tale procedimento (DTF 150 I 99 consid. 1.3).
3.1. L'istante si richiama all'art. 122 LTF. Fa valere che, nella sua sentenza del 2 maggio 2025, la Corte EDU ha constatato che pronunciare e confermare il suo rinvio dalla Svizzera violava l'art. 8 CEDU. Ora, secondo lui, soltanto la revisione del giudizio del Tribunale federale dell'8 maggio 2023 potrebbe apportare un rimedio efficace e sufficiente all'accertata violazione, nel senso di rilasciargli un permesso di domicilio o, subordinatamente, di dimora, che gli consentirebbe di risiedere in modo legale e definitivo in Svizzera e d'integrarsi una volta per tutte. Aggiunge poi che l'indennità concessagli nella sentenza della Corte EDU non è atta a compensare le conseguenze della violazione dell'art. 8 CEDU constatata, posto come i legami famigliari e sociali radicati in Svizzera potranno essere ristabiliti unicamente con il suo ritorno nel nostro Paese. Al riguardo asserisce che solo il rilascio di un permesso di domicilio - la cui revoca, risalente al 2014, come emerge dalla sentenza della Corte EDU, era comunque illecita poiché a quel momento era radicato in Svizzera dove risiedeva da oltre 25 anni - oltre a sanare la violazione constatata ex tunc lo proteggerà inoltre da future ingerenze della Stato, come ad esempio una nuova, pretestuosa revoca del permesso di dimora.
3.2. Ai sensi dell'art. 122 LTF una revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: la Corte EDU ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli erano stati violati [...] (lett. a); un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione (lett. b); e se la revisione è necessaria per rimediare alla violazione (lett. c). Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 150 IV 114 consid. 2.4.1; 147 I 494 consid. 2; 144 I 214 consid. 4).
3.2.1. Nella sua sentenza del 2 maggio 2025 - la quale è definitiva (artt. 42 e 44 paragrafo 2 lett. c CEDU) - la Corte EDU ha constatato che l'art. 8 CEDU - che tutela il rispetto della vita privata e familiare - era stato violato (richiesta n° 23265/23; §§ 13 segg.; dispositivo cifra 2). Le esigenze di cui all'art. 122 lett. a LTF sono quindi soddisfatte.
3.2.2. Una revisione per violazione della CEDU presuppone inoltre, giusta l'art. 122 lett. b LTF, che un'indennità non sia atta a compensare le conseguenze della violazione. Non c'è infatti motivo di revisionare una sentenza del Tribunale federale se la Corte EDU ha concesso un risarcimento (art. 41 CEDU) che compensa le conseguenze della violazione della CEDU. Una revisione è possibile solo nella misura in cui la stessa, nonostante il compenso finanziario, appare idonea e necessaria per eliminare, nell'ambito del procedimento originario, eventuali effetti pregiudizievoli concreti causati dalla violazione della CEDU (DTF 147 I 494 consid. 2.2; 144 I 214 consid. 4.2; sentenza 4F_22/2024 del 19 febbraio 2025 consid. 4.2.1).
La Corte EDU ha accordato all'istante un'indennità di 4'000.-- Euro per torto morale ai sensi dell'art. 41 CEDU (più 15'000.-- Euro a titolo di spese e onorari). Questi rileva a giusto titolo che detta indennità non compensa (art. 122 lett. b LTF) le conseguenze dell'accertata violazione della CEDU che perdura ancora adesso. In effetti, la sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023, cresciuta in giudicato in virtù dell'art. 61 LTF, continua a esplicare i suoi effetti: l'istante non può tuttora ottenere un'autorizzazione di soggiorno né ristabilirsi nel nostro Paese. La condizione posta dall'art. 122 lett. b LTF è ugualmente data.
3.2.3. La revisione per violazione della CEDU può, infine, essere domandata soltanto se è necessaria per rimediare alla violazione (art. 122 lett. c LTF). La revisione è "necessaria" se il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale si sarebbe svolto oppure avrebbe potuto svolgersi differentemente senza violazione della CEDU. Al riguardo va comunque precisato che l'espressione "necessaria" implica tuttavia che incombe agli Stati contraenti trovare il modo più adeguato per ristabilire una situazione conforme alla CEDU e garantire un'efficace protezione dei diritti che vi sono enunciati (DTF 145 III 165 consid. 3.3.1). A tal fine occorre tener conto degli interessi legati alla validità di una sentenza, del genere di violazione constatata nonché del fatto che la revisione è un rimedio straordinario (DTF 147 I 494 consid. 2.3; 145 III 165 consid. 3.3.1).
3.2.4. Ritenendo che la decisione di rinvio emessa nei confronti dell'istante (conseguenza del rifiuto di accordargli un permesso di dimora) costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, la Corte EDU ha rilevato che la questione di sapere se egli aveva una vita familiare ai sensi della citata norma andava valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento in cui la decisione di rinvio era diventata definitiva. Al riguardo ha rammentato che la sola dipendenza economica non era sufficiente a stabilire l'esistenza di una vita familiare tra persone adulte salvo se erano presenti, oltre ai normali legami affettivi, altri elementi di dipendenza. Osservando che l'istante era arrivato in Svizzera da bambino, vi aveva ottenuto un'autorizzazione di soggiorno e vi era rimasto legalmente sino al suo rinvio, la Corte EDU è giunta alla conclusione che egli era un "migrante insediato" ("settled migrant") e che quindi l'art. 8 CEDU si applicava dal profilo della tutela della vita privata (sentenza della Corte EDU del 2 maggio 2025, richiesta n° 23265/23, nella causa A.________ c. Svizzera [di seguito: sentenza 2 maggio 2025 A.________ c. Svizzera], § 17).
Procedendo all'esame di merito, la Corte EDU ha sottolineato che l'istante aveva vissuto in Svizzera dall'infanzia fino al suo rinvio all'età di 34 anni, con tutti i suoi legami sociali e familiari radicati in tale paese. Ha poi osservato che i reati che avevano portato al suo invio erano stati commessi quando aveva meno di 20 anni e da allora aveva avuto un comportamento corretto: non rappresentava quindi una minaccia per la pubblica sicurezza. Il fatto che non aveva mai lavorato e che non era integrato nel mercato del lavoro era la conseguenza della revoca dell'autorizzazione di soggiorno, ciò che gli aveva impedito di lavorare tra il 2009 e il 2023. Ciononostante egli aveva beneficiato dell'assicurazione malattia, necessaria data la sua patologia cardiaca congenita (sentenza 2 maggio 2025 A.________ c. Svizzera; § 18). La Corte EDU ha poi osservato che sebbene il Tribunale federale avesse suggerito che l'istante fruiva di una rete sociale e familiare in Kosovo, detta conclusione non era corroborata da alcun mezzo di prova. Infine la preoccupazione fatta valere dal Governo svizzero nelle sue osservazioni, secondo cui situazioni del genere potevano incentivare i cittadini stranieri a prolungare il loro soggiorno per regolarizzare il loro status, derivava da decisioni prese dalle autorità nazionali; l'interessato non poteva essere ritenuto responsabile per avere fatto uso dei rimedi giuridici a disposizione (sentenza 2 maggio 2025 A.________ c. Svizzera; § 18). Alla luce di queste considerazioni la Corte EDU è quindi giunta alla conclusione che nel decidere e confermare il rinvio dell'istante il Tribunale federale (e le istanze precedenti) non aveva (no) applicato in modo soddisfacente la giurisprudenza della Corte EDU che impone un'attenta ponderazione tra gli interessi individuali e quelli pubblici e che, di conseguenza, l'art. 8 CEDU era stato violato (sentenza 2 maggio 2025 A.________ c. Svizzera; § 19).
3.2.5. Nel caso di specie, la revisione si avvera necessaria poiché la causa 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023 si sarebbe conclusa in maniera differente senza la violazione della CEDU constata dalla Corte EDU. In effetti, rammentata la ponderazione degli interessi effettuata dalla stessa, di cui si prende atto - e dalla quale, contrariamente a quanto domandato dall'autorità di prime cure nelle proprie determinazioni, non ci si può scostare (cfr. 46 paragrafo 1 CEDU; cfr. supra consid. 1.2) - l'istante non poteva, non senza che venisse violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantitogli dall'art. 8 CEDU, essere rinviato dalla Svizzera, quale conseguenza del rifiuto di accordargli un'autorizzazione di soggiorno, paese dove aveva - secondo il giudizio della Corte EDU - i suoi legami sociali e familiari preponderanti. In queste condizioni egli doveva pertanto potervi rimanere e, a tal fine, essere posto al beneficio di un autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU. Su questo punto la domanda di revisione si rivela fondata e deve di conseguenza essere accolta.
Al riguardo va rammentato che, come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 2), in caso di revisione questa Corte è vincolata, segnatamente, alle conclusioni formulate nella sentenza da revisionare (DTF 150 I 99 consid. 1.3; 147 I 494 consid. 1.3). Nella concreta fattispecie le stesse si riferivano al rilascio di un permesso di dimora (riguardo agli altri tipi di permessi chiesti dall'allora ricorrente il gravame essendo stato dichiarato inammissibile). Va poi aggiunto che la revoca del permesso di domicilio, di cui l'istante ha beneficiato nel passato, da tempo cresciuta in giudicato (sentenza 2C_127/2014 del 17 settembre 2014) e quindi non più contestabile ora, quantunque ne dica l'istante, non era oggetto di disamina nella sentenza ora da revisionare. La conclusione formulata dall'istante volta al rilascio di un permesso di domicilio va quindi disattesa.
3.2.6. Per quanto poi l'istante ridiscute la sentenza da revisionare sulla questione dell'asserita violazione dell'art. 3 CEDU, va osservato che, oltre al fatto che la Corte EDU ha espressamente rinunciato ad esprimersi al riguardo (sentenza 2 maggio 2025 A.________ c. Svizzera; § 21), nel caso di specie al fine di ristabilire una situazione conforme alla CEDU è sufficiente riconoscere che la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare viene garantito concedendo al qui istante un permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU. Anche su questo punto la domanda di revisione si rivela pertanto infondata.
3.3. L'istante ha altresì domandato al Tribunale federale di annullare il divieto d'entrata in Svizzera emesso nei suoi confronti dalla SEM come anche la sua iscrizione nel sistema SIS II. Trattasi tuttavia di aspetti che esulano sia dalla presente procedura - limitata come già spiegato alla revisione della sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023 - che dalla competenza di questa Corte. Va comunque osservato che, come addotto dalla SEM nella propria risposta, in seguito all'accoglimento della presente domanda di revisione, essa adotterà le necessaire misure affinché l'istante possa tornare in Svizzera.
4.1. Per quanto precede la domanda di revisione dev'essere accolta. Di conseguenza in applicazione dell'art. 128 cpv. 1 LTF la sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023 va annullata (vedasi in proposito DTF 147 III 238 consid. 1.2.3) per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU. Ne discende che la sentenza allora pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo dev'essere annullata e la causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino affinché rilasci un permesso di dimora all'istante (art. 107 cpv. 2 LTF). Per il precedente procedimento dinanzi al Tribunale federale, lo Stato del Cantone Ticino, soccombente, è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Dovrà invece versare all'istante, allora patrocinato da un avvocato, un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF). L'esito della lite rende la precedente domanda di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. Da parte sua il Tribunale amministrativo cantonale dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e ripetibili della sede cantonale (artt. 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).
4.2. Non vengono prelevate spese per la procedura di revisione (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), mentre la Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore dell'istante un'indennità di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (art. 68 cp. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria inoltrata nel presente procedimento si rivela pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
La domanda di revisione è accolta.
La sentenza 2C_6/2022 dell'8 maggio 2023 è annullata.
Statuendo nuovamente nella causa 2C_6/2022 il Tribunale federale pronuncia:
Non si prelevano spese per la procedura di revisione, mentre la Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore dell'istante un'indennità di fr. 2'500.-- per la procedura di revisione.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e all'Ufficio federale di giustizia, rappresentante della Svizzera presso la Corte EDU.
Losanna, 28 novembre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud