Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_67/2025
Sentenza del 22 gennaio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Ryter, Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Barbara Simona Dauchy, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto permesso di dimora UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.41).
Fatti:
A.
Il 26 luglio 2021, il cittadino italiano A.________ (...), di professione avvocato, ha domandato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa a titolo indipendente presso lo studio legale dell'avv. B., X. (TI), e risiedere in un Comune della regione di Y.________ (TI). Con decisione del 27 maggio 2022, la Sezione della popolazione ha respinto la domanda, perché l'attività nel nostro Paese era solo di rappresentanza e di pratica del diritto svizzero rispettivamente ticinese, con introiti che apparivano marginali.
B.
Su ricorso, la decisione di diniego del permesso è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (29 novembre 2023) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi con sentenza del 16 dicembre 2024. Anche quest'ultimo è infatti giunto alla conclusione che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno quale professionista indipendente non erano date, perché l'esercizio effettivo di un'attività in tal senso non era dimostrato. In assenza di documentazione o altre prove al riguardo, a una differente conclusione non poteva portare nemmeno la segnalazione, pendente causa, di una nuova collaborazione professionale con l'avv. C., Y..
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 gennaio 2025, A.________ ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone la riforma, con concessione del permesso di dimora, rispettivamente l'annullamento, con rinvio dell'incarto all'autorità amministrativa per nuovo esame della fattispecie. Ha inoltre domandato la concessione dell'effetto sospensivo. L'istanza inferiore, la Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso alle valutazioni del Tribunale federale. In replica, il ricorrente ha confermato la propria posizione. Con decreto del 3 febbraio 2025, l'effetto sospensivo è stato concesso.
Diritto:
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni nell'ambito del diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome il ricorrente è di nazionalità italiana e può di principio riferirsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla citata clausola di eccezione (sentenza 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 1.1).
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini di legge (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da una persona che è legittimata in tal senso (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che dev'essere esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, alla luce dell'obbligo di confrontarsi coi contenuti del giudizio impugnato, considera di regola solo gli argomenti proposti nel ricorso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.2). Esigenze più severe valgono per la denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Il riferimento a fatti di merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato è esclusa (nova in senso proprio; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1).
2.2. L'impugnativa è conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF e all'art. 106 cpv. 2 LTF soltanto in parte. Nella misura in cui non rispetta queste norme - come nei passaggi in cui si limita a riferirsi a una serie di diritti costituzionali, senza spiegare con precisione perché sarebbero stati violati, o si limita a riproporre parti del ricorso presentato davanti all'istanza precedente, senza confrontarsi con il giudizio impugnato - il gravame non può essere quindi approfondito.
Inoltre, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale - gli accertamenti di fatto che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Infine, non è dimostrata nemmeno l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per riferirsi a nuovi fatti e prove. Per questo motivo, i documenti relativi al merito prodotti per la prima volta davanti al Tribunale federale non possono essere considerati e lo stesso vale per la richiesta di sentire testimoni in questa sede. Nella misura in cui portano una data successiva al giudizio impugnato, come è il caso per la fattura del 15 gennaio 2025 e per l'attestato di pagamento relativo alla stessa del 25 marzo successivo, i documenti prodotti per la prima volta davanti al Tribunale federale vanno del resto anche scartati quali nova in senso proprio.
La causa concerne il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, che il ricorrente ha chiesto per risiedere nel Cantone Ticino e svolgervi un'attività lucrativa indipendente in ambito legale.
3.1. Chiamata ad esprimersi, la Corte cantonale ha confermato l'agire delle istanze inferiori. Rilevato che il caso poteva essere deciso in base agli atti, senza istruttoria, ha infatti indicato che la possibilità di riferirsi all'art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 allegato I ALC non era data, perché l'esercizio effettivo dell'attività legale indicata non era stato dimostrato, il diniego dell'autorizzazione di soggiorno non era discriminatorio o lesivo della libertà di stabilimento e anche il richiamo al principio di proporzionalità non giovava al ricorrente.
3.2. Quest'ultimo osserva per contro che il giudizio impugnato si basa su argomenti giuridici nuovi e che il risultato al quale giunge contrasta a vario titolo con il diritto federale e internazionale.
4.1. Il cittadino di una parte contraente che desidera stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esservisi stabilito o di volervisi stabilire a tal fine (art. 4 ALC in relazione con l'art. 12 cpv. 1 allegato I ALC).
La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama deducendo da essa un diritto di soggiorno in Svizzera (sentenza 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.1). In questo contesto, la prova richiesta non può essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1; 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale, per mezzo della quale viene svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di sé e della propria famiglia (sentenze 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.1; 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1). Decisiva è l'attestazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante, che va all'occorrenza sostanziata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, di un elenco dei clienti ecc. (sentenze 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.1; 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2; 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 5.2.1; 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3).
4.2. Ora, il Tribunale amministrativo ticinese ha indicato che l'effettivo svolgimento di un'attività lucrativa indipendente non è stato dimostrato.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, questa conclusione - che non si basa su un'argomentazione giuridica nuova, perché la stessa questione era stata prospettata anche dalle istanze inferiori - dev'essere condivisa.
4.2.1. Dagli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) risulta infatti che:
(a) il ricorrente ha sollecitato il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere in Svizzera un'attività lucrativa indipendente in ambito legale, ma le uniche entrate registrate in tale ambito risultano dalle note di onorario del 30 settembre 2021 (fr. 1'500.--), del 25 ottobre 2021 (fr. 2'000.--) e del 1° giugno 2022 (fr. 1'400.--); (b) in merito alla portata della nuova collaborazione con l'avv. C., Y., che è stata comunicata pendente causa, non è stata prodotta nessuna prova specifica; (c) prove specifiche, che possano attestare lo svolgimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'ALC, non risultano essere state prodotte nemmeno in relazione ad altre attività, come quella della pubblicazione di libri, già evocata nel giudizio impugnato e alla quale viene fatto di nuovo riferimento nel ricorso.
4.2.2. Nel contempo, va rilevato che la Corte cantonale ha confermato la liceità del diniego del permesso di dimora UE/AELS riferendosi anche ai dati sul consumo molto basso di elettricità registrati: (a) nello studio legale di X., dove avrebbero dovuto lavorare 5 avvocati; (b) nell'abitazione del ricorrente a Z. (TI), condivisa per diversi mesi con altri tre avvocati, e dove egli sosteneva di lavorare da remoto. Riguardo a tali indicazioni - pertinenti perché costituiscono un indizio di una presenza e di un'attività nel Cantone Ticino che sono limitate - il ricorso però non si esprime (art. 42 cpv. 2 LTF).
4.3. Ad una conclusione più favorevole al ricorrente, ovvero alla concessione del permesso di dimora UE/AELS richiesto, non conduce nemmeno l'argomento secondo cui egli è iscritto all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE del Canton Ticino, ai sensi della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (art. 28 LLCA; RS 935.61) dal 5 agosto 2021.
L'insorgente pare infatti sostenere che l'iscrizione a questo albo sarebbe sufficiente a dimostrare l'attività professionale svolta in Svizzera anche ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno e che esso non richiederebbe nessun'altra prova, la cui domanda si rivelerebbe discriminatoria. Così argomentando, egli non considera però che la procedura di iscrizione all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e quella relativa al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa indipendente in Svizzera sono due procedure con finalità distinte, nell'ambito delle quali si verifica il rispetto di condizioni diverse (proprio in questo senso, cfr. la sentenza 2C_271/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 6.3, destinato a pubblicazione).
4.4. Sempre ad una conclusione più favorevole al ricorrente non conducono: (a) il riferimento all'art. 14 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che sancisce il divieto di discriminazione; (b) il richiamo all'art. 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), che prescrive di rispettare il principio della proporzionalità.
4.4.1. In effetti, come risulta già dal testo dell'art. 14 CEDU, la protezione da discriminazioni garantita da questa norma non è autonoma, ma può essere invocata soltanto in relazione al godimento di diritti e di libertà riconosciuti da altri articoli della CEDU, ai quali il ricorso non fa nessun riferimento concreto (art. 106 cpv. 2 LTF).
4.4.2. In parallelo, va osservato che quando, come nella fattispecie, le condizioni per il rilascio del tipo di permesso di soggiorno richiesto non sono date, il richiamo al principio di proporzionalità non può assumere portata propria, e resta semmai aperta la possibilità di domandare il rilascio di un permesso di dimora sulla base di altre norme dell'ALC o facendo riferimento ad una situazione che sarebbe nel frattempo cambiata (sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 7.2). Si tratta però di valutazioni di competenza del ricorrente, cui spetta di volta in volta anche la dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 22 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli