Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_490/2025
Sentenza del 3 ottobre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Donzallaz, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato de Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.278).
Fatti:
A.
A.________ (1996), cittadino kosovaro, è entrato il 3 ottobre 2018 in Svizzera dove lo stesso giorno ha contratto un'unione domestica registrata con B.________ (1997), cittadino svizzero. Egli è quindi stato posto, il 26 ottobre successivo, al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 2 ottobre 2021. L'unione domestica registrata è stata sciolta dal Pretore di Bellinzona il 20 settembre 2021.
B.
B.a. A.________ ha chiesto a due riprese (16 settembre e 11 novembre 2021) il rinnovo del suo permesso di dimora. Dopo aver domandato alla Polizia cantonale di sentire B.________ e A.________ riguardo alla loro unione e di avere dato a quest'ultimo la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha deciso, l'8 giugno 2022, di negargli il rinnovo domandato e nel contempo di revocargli il permesso di dimora nonché di fissargli un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione ha osservato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata accordata era venuto a mancare, la vita in comune con il partner registrato essendo cessata. Ha poi aggiunto che un rientro in Kosovo era esigibile e che la decisione era conforme al principio della proporzionalità.
B.b. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 21 giugno 2023, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 30 luglio 2025. La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che il ricorrente non poteva dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno né dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, l'unione domestica registrata essendo durata meno di tre anni, né dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, non essendo dati gravi motivi personali che avrebbero reso necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera; in particolare non risultava che l'insorgente fosse stato vittima di violenza nell'unione domestica registrata né vi erano agli atti elementi che permettevano di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel paese d'origine fosse fortemente compromessa. Infine l'interessato non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU, l'unione domestica registrata essendo stata definitivamente sciolta.
C.
Il 4 settembre 2025 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame, la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rinnovato il permesso di dimora. Domanda inoltre di essere dispensato dal dovere versare un anticipo a titolo di garanzia delle spese giudiziarie. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1, 66 consid. 1.3).
1.2. Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale oggetto di disamina può essere unicamente il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di cui il ricorrente era titolare. In effetti, quando l'autorità di prima istanza si è pronunciata, detta autorizzazione era già da tempo scaduta: una revoca della stessa non entrava pertanto in linea di conto.
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.1. Il ricorrente, a ragione, non sostiene di fruire di un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in base ad un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine.
2.2. Il ricorrente, il quale vive in Svizzera da molto meno di dieci anni e la cui unione domestica registrata è stata sciolta il 20 settembre 2021, non prova di essere integrato in maniera qualificata e superiore alla media e non dimostra di trovarsi in un rapporto di dipendenza particolare con un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera. Non può dunque appellarsi al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per ottenere un'autorizzazione di soggiorno (vedasi DTF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; 144 II 1 consid. 6.1 e rispettivi richiami).
2.3. Il ricorrente che invoca l'art. 50 LStrI (qui applicabile nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, vedasi sentenza 2C_119/2025 del 19 marzo 2025 consid. 5) fa valere invece in modo sostenibile (DTF 147 I 89 consid. 1.1.1) che detta norma potrebbe conferirgli potenzialmente un diritto di soggiornare nel nostro Paese. Il suo ricorso sfugge di conseguenza al motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno attiene invece al merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2).
2.4. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso, presentato da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. LTF) ed interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.
3.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 V 209 consid. 2.2; 144 V 173 consid. 1.2).
3.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3).
Considerato che il ricorrente non mette in discussione, con una motivazione che ne provi un accertamento arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2), i fatti che emergono dalla querelata sentenza, gli stessi vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
4.1. Il ricorrente si richiama all'art. 50 LStrI (applicabile per analogia, vedasi art. 52 LStrI). La norma prevede che dopo lo scioglimento dell'unione coniugale (di quella domestica registrata) il diritto, tra l'altro, del coniuge (del partner) al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù degli artt. 42 e 43 LStrI sussiste se, cumulativamente, l'unione coniugale è durata almeno tre anni e se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI (cpv. 1 lett. a) rispettivamente se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (cpv. 1 let. b). Secondo il capoverso 2 può essere segnatamente un grave motivo personale il fatto che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (lett. c).
Nel caso di specie il ricorrente, a giusto titolo, non pretende di fruire di un diritto al rinnovo del permesso di dimora in virtù del capoverso 1 lett. a dell'art. 50 LStrI: in effetti la sua unione domestica registrata è durata meno dei tre anni di coabitazione effettiva in Svizzera esatti dalla norma. Egli si richiama invece al cpv. 1 lett. b in relazione con il cpv. 2 lett. c dell'art. 50 LStrI. Il secondo capoverso concerne i casi che non rientrano sotto il primo capoverso lett. a della norma, segnatamente quando lo straniero - alla luce dell'insieme delle circostanze - si troverebbe dopo lo scioglimento del vincolo coniugale in una situazione di rigore personale (DTF 138 II 393 consid. 3.1). Al riguardo è decisiva la situazione personale della persona interessata, non l'interesse pubblico che riveste una politica migratoria restrittiva. Rammentato che l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI conferisce un vero e proprio diritto al proseguimento del soggiorno in Svizzera (DTF 138 II 393 consid. 3.1; sentenza 2C_96/2022 del 16 agosto 2022 consid. 3.3), l'ammissione del caso di rigore personale dopo lo scioglimento del matrimonio (dell'unione domestica registrata) presuppone che, tenuto conto delle circostanze del caso specifico, la perdita del diritto di soggiorno derivante dalla comunità coniugale abbia delle conseguenze di un'intensità considerevole sulle condizioni di vita privata e familiare della persona interessata. In questo contesto le autorità dispongono di un margine d'apprezzamento dal profilo umanitario (sentenze 2C_250/2022 dell'11 luglio 2023 consid. 6.1 e 2C_1075/2019 del 21 aprile 2020 consid. 5.3.1).
4.2. Trattandosi di un'eventuale reintegrazione fortemente compromessa, la domanda non è quella a sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, bensì se, in caso di ritorno in Patria, ella sarebbe confrontata con gravi problemi di reinserimento (DTF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Ciò è il caso quando sussistono degli impedimenti giuridici al rinvio, quale il rischio concreto che la persona straniera subisca dei trattamenti inumani e degradanti nel paese d'origine contrari all'art. 3 CEDU. Ciò posto, il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno s'impone anche quando il rinvio nel paese di origine non è necessariamente escluso dal profilo giuridico ma quando la reintegrazione risulta fortemente compromessa per altri motivi, ad esempio, come il Tribunale federale ha peraltro già avuto l'occasione di pronunciarsi in merito, quando l'omosessualità di una persona straniera rischia di compromettere fortemente la sua reintegrazione nel proprio paese d'origine (sentenze 2C_95/2020 del 24 aprile 2020 consid. 5.2; 2C_202/2018 del 19 luglio 2019; 2C_459/2015 del 29 ottobre 2015 e 2C_428/2013 dell'8 settembre 2013; vedasi anche sentenze della CorteEDU che si è pronunciata sulla questione della disattenzione dell'art. 3 CEDU da parte della Svizzera in caso di rinvio di persone omosessuali nel loro paese d'origine, cause M.I. contro Svizzera del 12 novembre 2024 [n° 56390/21], § 49 a 57; B. e C. contro Svizzera del 17 novembre 2020 [n° 889/19], § 57 e I.K. contro Svizzera del 19 dicembre 2017 [n° 21417/17], § 24). Al riguardo occorre comunque precisare che la persona straniera che afferma di appartenere a una categoria di persone sistematicamente esposte a maltrattamenti deve dimostrare, da un lato, la propria appartenenza alla categoria in questione e, dall'altro, l'esistenza di seri motivi di temere di potere essere esposta a maltrattamenti a causa della sua situazione. In altre parole la persona straniera che invoca la protezione dell'art. 3 CEDU deve fornire la prova dell'esistenza di circostanze particolari che la esporrebbero personalmente al rischio di essere maltrattata.
4.3. Dell'avviso del ricorrente l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI sarebbe stato applicato in disattenzione dell'art. 3 CEDU. Il Tribunale cantonale amministrativo non avrebbe infatti preso in considerazione che in Kosovo l'omosessualità è fonte di emarginazione sociale ed è fortemente osteggiata, dato che la società kosovara è omofoba. Lo dimostrerebbe il fatto che il 16 marzo 2022 il parlamento kosovaro avrebbe bocciato a grande maggioranza il progetto governativo che voleva introdurre le unioni civili pure per le persone dello stesso sesso. Anche le testimonianze della comunità LGBT in Kosovo dimostrerebbero come l'omosessualità debba essere vissuta in maniera molto discreta, solo nei contesti privati, pena una forte emarginazione sociale. Ora il dovere nascondere il proprio orientamento sessuale per evitare di essere discriminato e escluso comporterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. Per questi motivi la sua reintegrazione sociale nel proprio paese d'origine risulterebbe fortemente compromessa.
4.4. Oltre a evocare fatti che non risultano dalla sentenza impugnata, il ricorrente si limita a formulare un'argomentazione appellatoria senza censurare l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove rispettivamente nell'accertamento dei fatti, ciò che non adempie alle esigenze di motivazione (cfr. supra consid. 3.2). Il Tribunale federale si pronuncerà quindi sulla base dei fatti constatati dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF).
4.5. Come emerge dalla sentenza impugnata prima di raggiungere la Svizzera il ricorrente ha vissuto in Kosovo, paese di cui conosce la lingua, gli usi e costumi, fino all'età di 22 anni. Egli vi ha anche seguito una formazione, conseguendo il diploma quale assistente sociale. I Giudici ticinesi hanno poi osservato che non aveva mai sostenuto che il suo orientamento sessuale aveva dato luogo a difficoltà con i propri familiari, prova ne era che dall'arrivo in Svizzera era a più riprese tornato in patria, senza subire conseguenze negative. La Corte cantonale ha poi osservato che il fatto che, in generale, la società kosovara potesse risultare ostile nei confronti delle persone omosessuali, ciò che, secondo l'insorgente, influenzerebbe in maniera importante il suo modo di comportarsi, non era tuttavia sufficiente per ritenere che egli rischiava di subire dei trattamenti inumani e degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU in caso di rientro e, di riflesso, che la sua reintegrazione nel paese d'origine risultasse fortemente compromessa ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 let. c LStrI.
4.6. Quantunque ne dica il ricorrente questa valutazione va condivisa. Se effettivamente, come rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, è molto probabile che la società kosovara non gli permette di vivere la sua omosessualità apertamente come può farlo nel nostro Paese, non va tuttavia dimenticato, che in Kosovo l'omosessualità non è illegale e non vi è quindi il rischio di essere perseguito e condannato penalmente per questa ragione. Anzi, come ammesso peraltro dal ricorrente medesimo, la Costituzione kosovara adottata nel 2008 proibisce apertamente, al suo art. 24, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale. A prescindere da ciò, il ricorrente non ha fornito alcun concreto elemento idoneo a provare che in caso di rientro in patria egli sarebbe effettivamente e concretamente vittima di trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU a causa del suo orientamento sessuale. Riguardo ai suoi famigliari, egli si è accontentato di dire che i suoi genitori ne erano venuti a conoscenza quando si era trasferito in Svizzera, senza ulteriori precisazioni. Non ha inoltre affermato e ancora meno dimostrato che all'occasione de vari soggiorni effettuati in patria dopo essersi installato in Svizzera la sua omosessualità sarebbe stata fonte di problemi. Limitarsi a dire che il non potere pubblicamente professare il proprio orientamento sessuale comporta una violazione dell'art. 3 CEDU non è sufficiente per provare che vi sono valide ragioni di temere che egli verrebbe effettivamente e concretamente esposto a maltrattamenti per tale motivo. Al riguardo può essere aggiunto che il dovere comportarsi con ritegno in pubblico in un paese a forte maggioranza musulmana come il Kosovo è un atteggiamento richiesto a tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale. In ogni caso, dinanzi a questa Corte il ricorrente si è accontentato di formulare generiche affermazioni, non suffragate da alcun elemento probatorio atto a dimostrare quanto da lui addotto. Dai fatti constatati dalla Corte cantonale non emerge quindi che un rientro in patria gli porrebbe insormontabili problemi di reinserimento. La Corte cantonale, negando la presenza di gravi motivi personali che avrebbero giustificato il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, non ha pertanto disatteso l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c LStrI. Non vi è quindi alcuna violazione del diritto federale determinante.
Per quanto precede il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
6.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
6.2.
L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame appariva sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 3 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud