Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
2C_42/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_42/2026, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
11.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_42/2026

Sentenza dell'11 febbraio 2026

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Ryter, Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto permesso per frontalieri UE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 dicembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.82).

Fatti:

A.

A.a. A.________ è un cittadino germanico nato in Italia nel... Trasferitosi in Svizzera in giovane età, ha ottenuto un permesso di domicilio UE/AELS. Nel..., si è sposato con una cittadina elvetica e la coppia ha avuto un figlio. Il matrimonio è stato sciolto nel...

A.b. Nei confronti di A.________, le autorità inquirenti e le autorità giudiziarie penali hanno pronunciato le seguenti decisioni:

1° ottobre 2012: decreto di accusa del Ministero pubblico; condanna a una pena di 30 aliquote da fr. 110.--, sospesa per tre anni, e a una multa di fr. 1'000.--, per grave infrazione alle norme della circolazione (omissione del mantenimento delle distanze, sorpasso a destra e invasione di un'area vietata; 20 giugno 2012); 11 settembre 2014: decreto di accusa del Ministero pubblico; condanna a una multa di fr. 200.--, per ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (consumo di almeno 32 g di cocaina; gennaio 2013 - marzo 2014); 25 maggio 2016: sentenza della Corte delle assise criminali di X.________; condanna a una pena di 5 anni e 6 mesi di detenzione e a una multa di fr. 100.-- per tentato omicidio intenzionale nei confronti dell'ex-partner (21 novembre 2015) e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (luglio - settembre 2015); 14 ottobre 2019: decreto di accusa del Ministero pubblico; condanna a una pena di 30 aliquote da fr. 110.--, sospesa per tre anni, e a una multa di fr. 600.--, per guida in stato di inattitudine (ubriachezza al volante; 31 luglio 2019); 6 maggio 2025: decreto di accusa del Ministero pubblico; condanna a una pena di 45 aliquote da fr. 120.--, sospesa per due anni, e a una multa di fr. 900.--, per grave infrazione alle norme della circolazione (superamento di 45 km/h del limite su un tratto autostradale dove vigeva il limite di 80 km/h; 12 gennaio 2025).

A.c. Preso atto della condanna per tentato omicidio intenzionale pronunciata il 25 maggio 2016, con decisione del 7 dicembre 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio di cui disponeva A., intimandogli di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione. La revoca è diventata definitiva il 22 maggio 2019, con la pronuncia della sentenza 2C_469/2019, con la quale il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso tardivo. Il 20 luglio 2019 A. è stato scarcerato e si è trasferito a Y.________ (IT).

B.

B.a. Il 24 gennaio 2020, A.________ ha chiesto alle autorità migratorie ticinesi il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Cantone Ticino.

B.b. Con decisione del 20 maggio successivo, la Sezione della popolazione ha negato il rilascio del permesso per motivi di ordine pubblico. Per la stessa ragione, il diniego del permesso è stato confermato sia dal Consiglio di Stato ticinese (9 febbraio 2022) che dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 dicembre 2025. La Corte cantonale - che, come le istanze precedenti, non si è limitata a verificare le condizioni per un riesame della situazione, ma ha trattato la richiesta nel merito - ha tenuto conto anche della condanna pronunciata il 6 maggio 2025, venuta ad aggiungersi alle precedenti.

C.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 23 gennaio 2026, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale chiedendone la riforma, con contestuale rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS oppure, in subordine, con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore. Domanda inoltre il riconoscimento dell'effetto sospensivo. Il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori.

Diritto:

1.1. Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome l'insorgente è un cittadino tedesco e può in principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata clausola non trova però applicazione (sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1).

1.2. Il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF). Esso riguarda una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) ed è stato redatto da una persona legittimata (art. 89 cpv. 1 LTF). Pertanto, va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge, si confronta di regola solo con le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).

2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 148 V 366 consid. 3.3). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla con chiarezza (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta, sfugge a un esame di questa Corte. Ciò vale in particolare per le parti in cui contiene semplici rimandi alle argomentazioni addotte davanti ad altre istanze, perché questo non basta (sentenza 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 2.1). Inoltre, siccome l'insorgente non li mette in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento e/o un apprezzamento arbitrari (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).

La procedura concerne il rifiuto, per motivi di ordine pubblico, del rilascio di un permesso per lavoratori frontalieri dipendenti UE/AELS (art. 4 ALC in relazione con l'art. 7 allegato I ALC), che la Corte cantonale ha confermato nel merito riferendosi alle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente (precedente consid. A.b e B.b).

3.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 35 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) indica che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera, che è di durata limitata, può essere prorogato e vincolato ad altre condizioni (cpv. 1-3). Dall'art. 35 LStrI risulta nel contempo che la proroga del permesso - quindi anche il suo rilascio - sono subordinati all'assenza di motivi di revoca giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI (cpv. 4; sentenza 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 3.1).

Ai cittadini dell'Unione europea, l'ordinamento interno si applica tuttavia solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenze 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).

3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, anche il diritto per i frontalieri, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente, può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità in conformità all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3).

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 4.1). Esaminato il caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, va verificato il rispetto del principio della proporzionalità, come richiesto dall'art. 96 LStrI e dall'art. 8 CEDU (RS 0.101), quando questa norma risulti applicabile (sentenza 2C_224/2024 del 4 marzo 2025 consid. 3.2).

4.1. Il ricorrente non mette in discussione l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno, che è del resto data. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, una pena privativa della libertà è infatti di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa, che vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2), ciò che è manifestamente il caso anche per la condanna del 25 maggio 2016 (precedente consid. A.b).

4.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, il diniego del permesso per frontalieri UE/AELS non viola però nemmeno l'art. 5 allegato I ALC e il principio di proporzionalità.

5.1. Nel gravame presentato davanti al Tribunale federale, l'insorgente contesta l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 5 allegato I ALC. Lo fa procedendo ad un esame separato dei comportamenti per i quali è stato sanzionato sul piano penale, per poi sminuirli, indicare di non avere più commesso reati di un certo tipo e sostenere che almeno parte di questi comportamenti è oramai lontana nel tempo.

5.2. Tali argomentazioni non possono essere però condivise e, come anticipato, la conclusione della Corte cantonale secondo cui l'insorgente continua a rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società giusta l'art. 5 allegato I ALC dev'essere confermata.

5.2.1. In effetti, facendo valere che parte delle sanzioni comminate nei suoi confronti riguarda fatti remoti, l'insorgente non considera a sufficienza che, nell'applicare l'art. 5 allegato I ALC, il tempo trascorso dal compimento di un reato è solo uno degli elementi da valutare (sentenza 2C_61/2024 del 4 agosto 2025 consid. 6.3.1).

In parallelo, egli non tiene nemmeno conto del fatto che - in casi caratterizzati da lesioni ripetute della legge, come quello in discussione - il rispetto dell'art. 5 allegato I ALC va esaminato valutando la situazione nel complesso, anche alla luce di reati non più recenti e di altro genere, perché attestano una condotta scorretta che si ripresenta negli anni (sentenza 2C_710/2025 del 7 gennaio 2026 consid. 6.2.1).

5.2.2. Proprio come nella fattispecie. Nel caso dell'insorgente è evidente che i fatti che hanno portato alla condanna per tentato omicidio intenzionale dell'ex-partner sono senz'altro centrali e richiedono già di per sé grande cautela, nonostante il tempo trascorso, che non è per altro ancora così lungo (sentenza 2C_532/2018 del 2 novembre 2018 consid. 5.3.2, con esplicito riferimento al rigore necessario davanti al compimento di atti penalmente rilevanti di carattere violento).

Ciò che caratterizza la fattispecie è inoltre che il ricorrente ha tenuto una condotta scorretta sia prima che dopo il tentativo di omicidio dell'ex-partner, dimostrando una propensione a comportamenti illeciti e pericolosi che si è mantenuta nel tempo. Prima del 2016, era infatti già stato sanzionato in due occasioni (2012, in materia di circolazione stradale; 2014, in relazione al consumo di stupefacenti). Appena dieci giorni dopo la scarcerazione (20 luglio 2019) ha commesso una nuova infrazione in materia di circolazione (31 luglio 2019) e - durante questa stessa causa, relativa al mancato rilascio di un permesso per motivi di ordine pubblico - è stato di nuovo condannato per grave infrazione alle norme della circolazione (superamento di 45 km/h del limite su un tratto autostradale in cui vigeva il limite di 80 km/h; 12 gennaio 2025).

5.3. Le ulteriori indicazioni del ricorrente non portano a un risultato a lui più favorevole in merito all'art. 5 allegato I ALC.

5.3.1. In effetti - per negare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici che, alla luce di quanto appena osservato, è ancora attuale - egli pretenderebbe riferirsi anche a "circostanze esposte e spiegate" in altra sede e a una differente lettura di talune prove (in particolare, il rapporto medico del Dr. B.________, da lui prodotto in corso di procedura). Così argomentando, si scosta però dai fatti accertati nel giudizio impugnato, senza mostrare l'esistenza delle condizioni per potere procedere in tal senso (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.3).

5.3.2. Contrariamente a quanto sembra indicare l'insorgente, il fatto che egli non abbia atteso "per cinque anni prima di presentare la sua nuova domanda" non ha inoltre giocato un ruolo determinante, perché le istanze inferiori non si sono limitate ad esaminare le condizioni per procedere a un riesame, ma hanno comunque trattato la sua richiesta nel merito (precedente consid. B.b), come il Tribunale federale.

6.1. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico, va infine rilevato che la sentenza impugnata non contrasta neppure con il principio della proporzionalità, il cui rispetto è qui richiesto dall'art. 96 LStrI.

6.1.1. In base ai fatti che risultano nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente risiede a Y.________ (IT) e il rifiuto di concedergli un permesso per frontalieri UE/AELS non lo obbliga a cambiare domicilio o a spostarsi a vivere altrove. Sempre sul piano privato, il diniego del permesso menzionato - che non è un permesso di dimora e non avrebbe quindi potuto comportare il trasferimento definitivo nel Cantone Ticino, ma solo dei soggiorni puntuali legati all'attività lavorativa (art. 7 cpv. 1 allegato I ALC) - non ha nemmeno effetti apprezzabili in merito ai rapporti con i familiari che abitano in Svizzera (figlio, oggi maggiorenne, madre e fratello), che potranno continuare attraverso visite reciproche.

6.1.2. Sul piano professionale il pregiudizio è invece più significativo, dato che il diniego del permesso per frontalieri UE/AELS impedisce al ricorrente di continuare a lavorare in Svizzera. Va però rilevato che egli è ancora piuttosto giovane (...) e potrà far valere l'esperienza acquisita per cercare nuovi impieghi in Italia, dove vive, o anche in Germania, suo Paese d'origine (sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 7.2; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.3.1).

6.2. A una diversa conclusione non portano le indicazioni secondo cui la conferma del diniego del permesso per frontalieri UE/AELS toccherebbe una persona che ha "di fatto sempre risieduto in Svizzera", dove sarebbe "perfettamente integrata", e secondo cui all'estero il ricorrente non avrebbe mai lavorato e non avrebbe "possibilità di reinserirsi".

6.2.1. Vero è infatti che l'insorgente ha vissuto molto tempo in Svizzera, dove è giunto da giovane (precedente consid. A.a). Altresì vero è però che il permesso di domicilio UE/AELS di cui ha a lungo beneficiato è stato revocato nel 2017 - con decisione cresciuta in giudicato nel 2019 (precedente consid. A.c) - a causa del reato di tentato omicidio di cui si è macchiato nel 2015. Proprio il compimento di tale reato, unitamente alle ulteriori infrazioni commesse - sia prima che dopo (2012, 2014, 2019, 2025) - portano d'altra parte a porre fortemente in discussione anche quella che, secondo l'opinione del ricorrente, andrebbe definita come una "perfetta integrazione".

6.2.2. In merito all'assenza di possibilità di reinserimento professionale in Italia o altrove, va invece rilevato che essa non è provata e che eventuali difficoltà in tal senso vanno ricondotte al comportamento scorretto tenuto dall'insorgente tra il giugno 2012 e il gennaio 2025, quindi anche pendente causa e dopo avere scontato in carcere parte dell'importante pena comminatagli nel maggio 2016 dalla Corte delle assise criminali di X.________ (precedente consid. A.b).

7.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

7.2. Con l'emanazione di questa sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 11 febbraio 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli

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