Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
2C_303/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_303/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
27.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_303/2025

Sentenza del 27 agosto 2025

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Ryter, Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto Rifiuto del rinnovo del permesso L UE/AELS (dimorante temporaneo),

ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.250).

Fatti:

A.

A.a.

Entrato in Svizzera nel 2013, A.________, cittadino italiano (1955), si è installato nel Cantone Lucerna. Tra il 2013 e fino a fine aprile 2016 ha lavorato in modo discontinuo, a volte contemporaneamente per più datori di lavoro, con guadagni irregolari (fr. 43'100.-- nel 2013; fr. 2'111.-- nel 2014; fr. 24'597.-- nel 2015; fr. 72.-- nel 2016). In seguito a un infortunio subito sul lavoro il 10 settembre 2015 ha anche percepito delle indennità giornaliere nel 2016. Da maggio 2016 non ha più svolto alcuna attività lucrativa e, dal 1° luglio 2018, è in pensionamento anticipato.

A.b. Il 1° febbraio 2022 A.________ si è trasferito nel Cantone Ticino e l'11 febbraio successivo ha chiesto alle autorità migratorie ticinesi il rinnovo del permesso L UE/AELS, senza attività lucrativa e valido fino al 9 marzo 2022, rilasciatogli da quelle lucernesi. A tal fine ha allegato diversi documenti concernenti le rendite pensionistiche (quella svizzera e altre due estere, per complessivi fr. 985.-- mensili) e le prestazioni complementari all'AVS percepite (dapprima fr. 2'172.-- poi fr. 2'382.-- mensili). Successivamente ha comunicato alle autorità ticinesi che nel settembre 2015 era stato vittima di un infortunio sul lavoro. Invitato a documentare questo evento, non ha fornito tutti i documenti richiesti e ha riferito alle autorità ticinesi che non era in possesso di alcuna decisione dell'assicurazione invalidità (AI) al riguardo. Il 20 dicembre 2022 l'Istituto delle Assicurazioni sociali ha avvisato le sopramenzionate autorità che A.________ non aveva mai beneficiato di una rendita d'invalidità.

A.c. Il 7 febbraio 2023 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di revocare e di non rinnovare il permesso L UE/AELS di A.________. In sintesi ha considerato che l'interessato non aveva dimostrato di disporre di mezzi finanziari propri sufficienti per assicurare il suo sostentamento oltre ad avere accumulato debiti privati. Ha poi negato che potesse invocare il diritto di rimanere di cui all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, dato che non aveva comprovato una sua inabilità lavorativa permanente.

A.d. Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 22 maggio 2024, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 12 maggio 2025. La Corte cantonale ha precisato che essendo l'autorizzazione di soggiorno litigiosa da tempo scaduta oggetto di disamina era unicamente il suo rinnovo, che ha rifiutato.

B.

Con atto spedito il 3 giugno 2025 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso di diritto pubblico, ricorso in materia costituzionale e ricorso per riforma", con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga accordato "un permesso B (...) che regoli l'attuale situazione del permesso L". Domanda inoltre di essere dispensato dal dovere versare spese giudiziarie. Con decreto del 18 giugno 2025 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. Il Tribunale federale non ha ordinato altri atti istruttori, salvo la trasmissione dell'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 476 consid. 1, 66 consid. 1.3).

1.1. Nel ricorso vengono elencati diversi rimedi di diritto, cioè il ricorso di diritto pubblico, il ricorso in materia costituzionale e "il ricorso per riforma". Ciò non comporta comunque alcun pregiudizio per il ricorrente, nella misura in cui l'allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente proponibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; sentenza 2C_647/2024 del 10 gennaio 2025 consid. 4).

1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Il ricorrente è un cittadino italiano e può quindi di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC o Accordo; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno. Contro il rifiuto del rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno di cui era titolare egli può quindi ricorrere senza che la suddetta clausola d'eccezione gli sia opponibile (sentenza 2C_699/2023 del 19 maggio 2025 consid. 1.1, destinata a parziale pubblicazione e riferimenti). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è quindi aperta. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale e "il ricorso per riforma" non entrano pertanto in considerazione.

1.3. Nel caso di specie il cambiamento di Cantone (sulla questione vedasi sentenza 2D_18/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 1.1 e riferimenti) è stato accettato dalle autorità migratorie ticinesi, ragione per cui il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 6 LTF non trova applicazione.

1.4. Per il resto, il ricorso adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) ed è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Si può pertanto entrare in materia.

1.5. In quanto nelle proprie conclusioni il ricorrente domanda il rilascio di un "permesso B [...] che regoli la (sic!) attuale situazione del permesso L", l'istanza esula dall'oggetto del litigio, che può riferirsi unicamente al rinnovo del permesso L UE/AELS, e non va pertanto considerata.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 V 209 consid. 2.2; 144 V 173 consid. 1.2).

2.2. Esso fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1) e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 148 I 160 consid. 3). Chi ricorre deve dimostrare, con una critica precisa e circostanziata, che per ogni accertamento di fatto censurato dette esigenze sono adempiute (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3).

Considerato che il ricorrente non mette in discussione, con una motivazione che ne provi un accertamento arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2), i fatti che emergono dalla querelata sentenza, gli stessi vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).

3.1. Nella sentenza contestata il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato in primo luogo che l'insorgente, il quale domandava il rinnovo di un permesso di soggiorno di breve durata senza attività lucrativa, non fruiva dello statuto di lavoratore ai sensi dell'art. 4 ALC in relazione con gli artt. 2 cpv. 1 e 6 Allegato I ALC e l'art. 23 cpv. 1 OLCP (RS 142.203). Ha poi osservato che egli non poteva vantare un diritto di rimanere giusta gli artt. 7 lett. c ALC e 4 cpv. 1 Allegato I ALC combinati con la direttiva 75/34/CEE e l'art. 2 par. 1 lett. a, rispettivamente lett. b, del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970. Da un lato perché nei 12 mesi precedenti il suo pensionamento anticipato all'età di 63 anni (il 1° luglio 2018) non possedeva lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC; dall'altro poiché non aveva cessato la propria attività economica a causa di un'inabilità permanente al lavoro. La Corte cantonale ha poi aggiunto che, in mancanza di mezzi finanziari sufficienti, egli non adempiva nemmeno le esigenze di cui all'art. 24 Allegato I ALC per ottenere un'autorizzazione di soggiorno senza attività lucrativa.

Indi i Giudici ticinesi hanno rilevato che dal profilo del diritto interno non vi era alcuna norma che conferiva all'interessato un diritto al rinnovo del permesso in esame e che egli nulla poteva dedurre dall'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), il quale si applicava a cittadini italiani che lavoravano in Svizzera, cioè che non era il suo caso. La Corte cantonale ha poi giudicato che il mancato rinnovo del permesso L UE/AELS rispettava il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI). L'insorgente, arrivato in Svizzera all'età di 58 anni, poteva infatti tornare in Italia, paese dove era nato e cresciuto prima di emigrare, senza andare incontro a insormontabili problemi di reinserimento. Vi avrebbe inoltre continuato a ricevere tutte le rendite che ora percepiva e non si sarebbe ritrovato privo di assistenza medica, dato che il paese disponeva di adeguate strutture medico-sanitarie rinomate come pure di una rete di servizi pubblici e privati tra i più organizzati a livello europeo. In seguito ha precisato che un diritto di soggiorno non poteva essere dedotto nemmeno dall'art. 8 CEDU dal profilo della tutela della vita privata. Egli non adempiva infatti le esigenze temporali - cioè 10 anni di soggiorno legale - poste dalla prassi relativa alla norma; ma anche a volere da ciò prescindere, l'integrazione dell'insorgente non poteva comunque essere considerata eccezionale, nel senso esatto dalla giurisprudenza, come dimostrato dalle prestazioni complementari percepite, le quali nel contesto dell'ALC andavano equiparate all'assistenza sociale.

3.2. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non adduce di vantare un diritto al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno come lavoratore così come non sostiene che disporrebbe di mezzi finanziari sufficienti che gli permetterebbero di beneficiare di un permesso senza attività lucrativa. Egli non pretende nemmeno che potrebbe ottenere un'autorizzazione di soggiorno sulla base della tutela della vita privata garantita dall'art. 8 CEDU (DTF 149 I 207 consid. 5.3; vedasi anche DTF 149 II 1 consid. 4.5 per quanto riguarda la questione delle prestazioni complementari) o che sussista una violazione del principio della proporzionalità ai sensi dell'art. 96 LStrI, come peraltro correttamente giudicato dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata (cfr. supra consid. 4.1). Pertanto, in assenza di lesioni manifeste del diritto che bisognerebbe rilevare d'ufficio (cfr. supra consid. 2.1), non occorre tornare su tali aspetti in questa sede (sentenza 2C_209/2023 del 7 marzo 2025 consid. 4.2 e richiamo).

3.3. Il ricorrente considera invece che avendo lavorato per 12 mesi in Svizzera durante i suoi anni di presenza rispettivamente avendo smesso di lavorare in seguito ad un infortunio professionale che lo avrebbe reso invalido, potrebbe appellarsi al diritto di rimanere previsto dall'Accordo sulla libera circolazione.

3.3.1. Per quanto riguarda il diritto di rimanere dopo aver cessato la propria attività economica, emerge dai fatti constatati in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il ricorrente, giunto in Svizzera nel 2013 (anche se non si sa esattamente quando e con quale tipo di autorizzazione di soggiorno, le informazioni chieste al riguardo non essendo mai state fornite), ha lavorato in modo irregolare dal 2013 fino a fine aprile 2016. Da allora non ha più svolto alcuna attività lucrativa. È quindi palese che, quando è andato in pensionamento anticipato, il 1° luglio 2018, non aveva lavorato nei dodici mesi precedenti e non possedeva quindi lo statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione (sulla questione vedasi sentenze 2C_485/2024 del 19 maggio 2025 consid. 4.2 e 5.1 e 2C_565/2022 del 14 aprile 2025 consid. 5 e 6, destinati alla pubblicazione). Su questo punto il ricorrente si limita ad addurre che durante i suoi anni di presenza in Svizzera ha lavorato 12 mesi e che non rappresenta un pericolo per la società. Sennonché, come appena osservato, quando è andato in pensionamento anticipato, il 1° luglio 2018, egli non aveva occupato un impiego negli ultimi 12 mesi. È pertanto a ragione che i Giudici cantonali sono giunti alla conclusione che le esigenze poste dagli artt. 7 lett. c ALC e 4 cpv. 1 Allegato I ALC combinati con l'art. 2 par. 1 lett. a del regolamento 1251/70 per potere fruire del diritto di rimanere non erano soddisfatte.

3.3.2. Per quanto concerne il diritto di rimanere a seguito di un'incapacità permanente al lavoro, disciplinato dall'art. 7 lett. c ALC in relazione con gli artt. 4 cpv. 1 Allegato I ALC e 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/50, la Corte cantonale ha osservato che, sebbene l'interessato fosse stato vittima di un infortunio sul lavoro nel settembre 2015, egli non aveva però mai dimostrato che ciò aveva causato un'incapacità permanente al lavoro: non esisteva infatti alcuna decisione dall'assicurazione invalidità con l'assegnazione di prestazioni. Il ricorrente stesso riconosce dinanzi a questa Corte - come già fatto in sede cantonale - che una decisione in materia non è mai stata emessa dall'assicurazione invalidità e ancora meno da lui chiesta. Pretendere ora che è analfabeta e che all'epoca si è fidato dei consigli, errati, ricevuti da padronati, sindacati e privati sul da farsi nulla cambia riguardo alla circostanza che l'incapacità permanente al lavoro - che deve necessariamente essere data per poterne dedurre il diritto di rimanere ai sensi dei disposti sopramenzionati - non è stata nel suo caso dimostrata né accertata. Anche da questo profilo la decisione di non rinnovare il permesso di soggiorno all'esame è dunque conforme al diritto e va pertanto tutelata anche su questo punto.

4.1. Per quanto precede il ricorso, in quanto ammissibile (cfr. supra consid. 1.2 e 1.5), si rivela infondato e come tale va respinto.

4.2. L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente da caricare al ricorrente, quale parte soccombente, le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 27 agosto 2025

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Zitate

Gesetze

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ALC

  • art. 4 ALC
  • art. 7 ALC

CEDU

  • art. 8 CEDU

CEE

  • art. 2 CEE

LStrI

  • art. 96 LStrI

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

OLCP

  • art. 23 OLCP

Gerichtsentscheide

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