Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_188/2025
Sentenza del 29 settembre 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Donzallaz, Hänni, Ryter, Kradolfer, Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
contro
Segreteria di Stato della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, opponente.
Oggetto Ricongiungimento familiare,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2025 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI (F-6774/2023).
Fatti:
A.
A.a. A.________ e B., cittadine kosovare residenti in Kosovo, sono nate nel... 2002 rispettivamente nel... 2003 dalla relazione tra C., cittadina kosovara, e D., cittadino elvetico. C. e D.________ hanno altri due figli, E.________ ed F.________, cittadini elvetici come il padre (2009 e 2012).
A.b. D., vive in Svizzera dal 1998 ed è naturalizzato dal 2005, a seguito del matrimonio con la prima moglie, cittadina elvetica da cui si è separato nel 2006 e ha divorziato nel 2011. I figli E. ed F.________ lo hanno raggiunto nel nostro Paese nel 2015. Con decisione del 19 novembre 2015, che non è stata ulteriormente impugnata, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha invece ritenuto che la domanda di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare presentata il 21 luglio 2015 da D.________ per le figlie A.________ e B.________ fosse tardiva.
B.
B.a. Il 4 febbraio 2016, A.________ e B., insieme alla madre C., hanno nuovamente chiesto alle autorità migratorie ticinesi di essere autorizzate a entrare in Svizzera e di beneficiare di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare. La domanda è stata respinta il 10 giugno 2016, per quanto riguarda la madre, e il 16 giugno 2016, per quanto riguarda le figlie. Il diniego dei permessi è stato confermato anche dal Consiglio di Stato ticinese, espressosi con decisione negativa del 9 gennaio 2018.
B.b. Su ricorso di D., il Tribunale amministrativo ticinese è giunto per contro alla conclusione che il diritto al rilascio di permessi di dimora a titolo di ricongiungimento familiare fosse dato. Con sentenza del 23 dicembre 2022 ha infatti indicato che C., diventata pendente causa moglie di D.________ (... 2018), adempiva alle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno e che, dopo la concessione del permesso a C., erano dati anche gravi motivi familiari, tali da concedere dei permessi di dimora a A. e B.________ poiché, in caso contrario, sarebbero state separate dalla madre, con la quale avevano sempre vissuto e che deteneva su entrambe le figlie l'autorità parentale.
B.c. L'8 gennaio 2023, C.________ è entrata in Svizzera e, sulla base della sentenza cantonale del 23 dicembre precedente, ha ottenuto un permesso di dimora per ricongiungimento familiare con il marito.
C.
C.a. Sempre sulla base della sentenza cantonale del 23 dicembre 2022, il 5 aprile 2023 le autorità ticinesi hanno trasmesso per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione una proposta di rilascio di permesso di dimora anche a favore di A.________ e B.________.
C.b. Con decisione del 2 novembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione ha tuttavia rifiutato le autorizzazioni d'entrata in Svizzera e l'approvazione del rilascio di permessi di dimora per ricongiungimento familiare richiesti da A.________ e B.________ - rimaste a vivere, come già prima del matrimonio della madre, nell'abitazione dei nonni in Kosovo - in ragione del fatto che non erano dati gravi motivi familiari che giustificassero la concessione di un permesso di soggiorno anche nei loro confronti.
C.c. Il diniego dell'approvazione al ricongiungimento familiare è stato confermato dal Tribunale amministrativo federale che, con sentenza 20 febbraio 2025, ha respinto il ricorso di A.________ e B.________ contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione. Anch'esso ha infatti rilevato che i gravi motivi familiari, richiesti dalla legislazione in materia in caso di ricongiungimento familiare differito, non erano dati, sottolineando che la madre era partita per la Svizzera soltanto nel 2023 e che il nonno era deceduto alla fine del 2022, in un momento in cui le figlie rispettivamente le nipoti, nate nel 2002 e nel 2003, avevano già raggiunto la maggiore età perché avevano 19 e 20 anni.
D.
Con ricorso del 28 marzo 2025, A.e B. hanno impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendo che, in riforma dello stesso, sia accolta la richiesta di approvazione del rilascio del permesso di dimora e sia concessa l'entrata in Svizzera. Domandano inoltre di essere "esentate dal pagamento di spese di giustizia e relativo anticipo". Nel corso della procedura, l'istanza inferiore ha rinunciato a pronunciarsi mentre la Segreteria di Stato della migrazione ha domandato la conferma della sentenza del Tribunale amministrativo federale.
In merito alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata nell'impugnativa, il Tribunale federale ha comunicato alle ricorrenti che avrebbe preso una decisione ulteriormente.
Diritto:
Il Tribunale federale esamina d'ufficio sia la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) che l'ammissibilità del rimedio proposto (DTF 149 II 76 consid. 1). Quando il rispetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso non è manifesto, spetta a chi lo ha redatto dimostrarlo (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 II 539 consid. 1.1).
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni relative al diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
1.1.1. Nel caso in esame, al momento della presentazione della seconda domanda di ricongiungimento familiare, determinante per verificare l'esistenza di un potenziale diritto al ricongiungimento familiare in base alle normative interne, le ricorrenti erano ancora minorenni, di modo che potevano richiamarsi all'art. 42 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), che riconosce ai figli stranieri minori di 18 anni di un cittadino elvetico un diritto al ricongiungimento familiare (DTF 136 II 497 consid. 3.2; sentenza 2C_865/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 1.1). Dal profilo della ricevibilità, l'esistenza effettiva di tale diritto non è determinante (DTF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.1.2. Per contro, la possibilità di un richiamo all'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non è dimostrata. In effetti, per giurisprudenza constante, possono di principio richiamarsi a questa norma per fare valere un diritto a un ricongiungimento familiare solo le persone che sono ancora minorenni anche al momento della decisione da parte del Tribunale federale, ciò che non è qui manifestamente il caso siccome le ricorrenti hanno oggi 23 e 21 anni (DTF 145 I 227 consid. 3.1 e 6.7; 136 II 497 consid. 3.2 e 3.7; sentenze 2C_323/2024 del 14 aprile 2025 consid. 1.3; 2C_215/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 1.3). Nel contempo, le insorgenti non sostengono nemmeno che sarebbero eccezionalmente adempiute le condizioni per derogare a questa regola, perché si limitano a riferirsi all'art. 8 CEDU in modo generico (precedente consid. 1; art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_323/2024 del 14 aprile 2025 consid. 1.3).
1.2. Diretta contro una decisione finale emessa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e art. 90 LTF), l'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalle destinatarie della pronuncia contestata. Confermando la stessa il diniego dell'approvazione richiesta alla Segreteria di Stato per la migrazione, è dato anche l'interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF).
Con le riserve indicate in merito all'art. 8 CEDU, il gravame è quindi ammissibile quale ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno considera di regola solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va motivata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264consid. 2.3). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. La presentazione di fatti relativi al merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato è esclusa (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.3. Nella fattispecie, le insorgenti non mettono validamente in discussione i fatti che emergono dalla sentenza impugnata. Pertanto, essi vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2). Non sono dimostrate nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 LTF, di modo che i documenti acclusi al ricorso non possono essere considerati. Nella misura in cui portano date posteriori alla sentenza impugnata sono del resto dei nova in senso proprio, la cui produzione è da principio esclusa.
La procedura riguarda la mancata approvazione, da parte della Segreteria di Stato della migrazione, del rilascio di due permessi di dimora richiesti il 4 febbraio 2016 a titolo di ricongiungimento familiare.
3.1. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Sul piano materiale, alle domande presentate prima di tale data, come è il caso nella fattispecie, resta però applicabile il diritto anteriore (art. 126 cpv. 1 LStrI; sentenza 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1). In merito all'art. 47 vLStr non vi sono per altro state variazioni.
In ambito procedurale vale invece il nuovo diritto, quindi anche l'art. 99 cpv. 2 LStrI, entrato in vigore il 1° giugno 2019 e su cui si basa il rifiuto dell'approvazione da parte della Segreteria di Stato della migrazione, dopo che il Tribunale amministrativo ticinese aveva riconosciuto alle ricorrenti un diritto al ricongiungimento familiare (DTF 144 II 273 consid. 2.2.4; sentenza 2C_681/2023 del 19 marzo 2025 consid. 3 seg., destinati a pubblicazione, che mettono però anche in luce la problematicità dell'art. 99 cpv. 2 LStrI dal profilo del diritto costituzionale).
3.2. Le autorità che si sono finora espresse sulla domanda di ricongiungimento familiare lo hanno fatto in base all'art. 47 cpv. 4 vLStr (identico all'art. 47 cpv. 4 LStrI), perché i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1-3 vLStr (identico all'art. 47 cpv. 1-3 LStrI), non erano stati rispettati.
Chiamati ad esprimersi sull'esistenza di gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 vLStr, tali da giustificare il rilascio di un permesso di dimora oltre i termini legali, sia la Segreteria di Stato della migrazione che il Tribunale amministrativo federale li hanno quindi negati. In particolare, quest'ultimo ha osservato che: (a) tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 le ricorrenti hanno perso due figure di riferimento, perché nel 2022 è deceduto il nonno e nel 2023 la madre ha lasciato il Kosovo; (b) tali circostanze si sono però verificate in un momento in cui le stesse avevano già 19 e 20 anni di età; (c) non vi è nulla che possa portare a concludere che la partenza della madre sia stata dettata da ragioni diverse dalla mera convenienza personale; (d) considerata l'età delle ricorrenti non sussisteva comunque più la necessità di una loro presa a carico; (e) entrambe le ricorrenti hanno vissuto in Kosovo dalla nascita, di modo che un trasferimento in Svizzera comporterebbe uno sradicamento dalla realtà in cui vivono e potrebbe causare loro dei seri problemi di integrazione (giudizio impugnato, consid. 6.1).
3.3. Ora, le insorgenti, che sono nate nel 2002 e nel 2003, a ragione non contestano il mancato rispetto dei termini per presentare la domanda di ricongiungimento familiare.
In effetti, il padre è giunto in Svizzera nel 1998 ed ha acquisito la nazionalità elvetica nel 2005 di modo che - nel 2016, quando è stata formulata la richiesta di rilascio dei permessi di dimora che ha dato avvio alla procedura - il termine di 5 anni previsto dall'art. 47 cpv. 1 in relazione con l'art. 47 cpv. 3 lett. a vLStr era trascorso da tempo. D'altra parte, scaduto il termine per un ricongiungimento familiare con il padre, il matrimonio dei genitori (... 2018) rispettivamente la concessione di un permesso di soggiorno in Svizzera alla madre - ulteriormente, durante la procedura - non comportano, in queste circostanze, il decorrere di nessun nuovo termine legale.
3.4. Nella loro impugnativa, le insorgenti indicano però di essere dell'avviso che l'esistenza di gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 vLStr, già ammessa anche dal Tribunale amministrativo ticinese (precedente consid. B.b), sarebbe data.
4.1. Esistono gravi motivi familiari giusta l'art. 47 cpv. 4 vLStr quando il benessere del figlio può essere assicurato solo dal ricongiungimento coi familiari in Svizzera (art. 75 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]).
Davanti a una domanda di ricongiungimento differito va svolto un apprezzamento complessivo della fattispecie (sentenza 2C_568/2024 del 10 aprile 2025 consid. 6.2.1). In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dalla legge, ovvero: da un lato, favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di fare loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantirgli un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (2C_802/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 4.1).
4.2. Il desiderio di riunire la famiglia non costituisce di per sé un grave motivo giusta l'art. 47 cpv. 4 vLStr, perché questo auspicio sottende anche alle richieste di ricongiungimento familiare formulate nei termini (DTF 146 I 185 consid. 7.1.1; sentenza 2C_505/2023 del 18 giugno 2024 consid. 7.4.1). In relazione ai figli, un simile motivo non è dato nemmeno quando il genitore che vive in Svizzera chiede il ricongiungimento familiare sia con i figli che con il coniuge rimasto fino a quel momento all'estero per occuparsi degli stessi (sentenze 2C_568/2024 del 10 aprile 2025 consid. 6.2.2; 2C_1070/2018 del 3 febbraio 2020 consid. 5.1; 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.3). Per contro, un grave motivo familiare giusta l'art. 47 cpv. 4 vLStr è ad esempio dato quando i figli necessitano ancora di accudimento ma la persona che se ne occupava è deceduta o è malata e nel Paese di origine non è possibile trovare un'alternativa valida (sentenze 2C_505/2023 del 18 giugno 2024 consid. 7.2; 2C_380/2022 dell'8 marzo 2023 consid. 4.2).
4.3. La prova dell'assenza di soluzioni che permettano la permanenza in patria spetta a chi richiede il ricongiungimento familiare. Semplici affermazioni in questo senso non bastano. L'esame degli elementi addotti a sostegno della mancanza di valide alternative di assistenza nel Paese di origine dev'essere ancora più rigoroso quando il minore ha raggiunto una certa età e le difficoltà di integrazione che egli incontrerebbe in Svizzera appaiono notevoli (DTF 137 I 284 consid. 2.2; sentenze 2C_568/2024 del 10 aprile 2025 consid. 6.2.2).
La concessione di un'autorizzazione di soggiorno trascorsi i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1-3 vLStr deve restare l'eccezione. Il Tribunale federale parte dal principio che una famiglia che per anni decide di vivere separata esprime un interesse limitato a una vita in comune del suo nucleo. Quando alla base della richiesta di ricongiungimento familiare differito non vi sono ragioni chiare, obiettive e adeguatamente provate, prevale di regola il legittimo interesse a limitare l'immigrazione in Svizzera che sottende all'art. 47 cpv. 4 vLStr (DTF 146 I 185 consid. 7.1.1; sentenza 2C_314/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 6.4.1).
4.4. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in base ai fatti che risultano dal querelato giudizio, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), l'applicazione dell'art. 47 cvp. 4 vLStr da parte dell'istanza inferiore non presta il fianco a critica.
4.4.1. Le ricorrenti hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare all'età di 12 e 13 anni insieme alla madre, C., che è sempre rimasta nel Paese di origine con loro, nella casa dei nonni, mentre il padre era in Svizzera, dove si era trasferito per vivere con la prima moglie, e dove nel 2015 è stato raggiunto solo dai figli più piccoli avuti da C. (nati nel 2009 e nel 2012).
Motivi oggettivi e convincenti a sostegno del fatto che la richiesta di ricongiungimento familiare potesse essere presentata solo a quel momento e non prima non ne sono stati però forniti, di modo che occorre effettivamente condividere l'opinione dell'istanza inferiore secondo cui ciò sia avvenuto per semplice convenienza delle persone coinvolte, dopo che all'importanza alla vita in comune di tutta la famiglia era stata data in precedenza un'importanza minore. Certo, rivolgendosi al Tribunale federale, successivamente alla pronuncia del giudizio con il quale l'istanza inferiore è giunta alla stessa conclusione, le insorgenti cercano ora di inquadrare la loro decisione con qualche dettaglio in più, in particolare per quanto attiene alla salute del padre in Svizzera. Si tratta però di circostanze che, se ritenute davvero determinanti, andavano allegate - rispettivamente provate - già davanti al Tribunale amministrativo federale e di cui questa Corte non può tenere conto (art. 105 cpv. 1 LTF; precedenti consid. 2.3 e 4.3 e la giurisprudenza del Tribunale federale ivi indicata).
4.4.2. Inoltre, in assenza di motivi oggettivi, atti a giustificare la presentazione della domanda di ricongiungimento fuori dai termini di legge, il fatto che essa sia stata presentata insieme a quella della madre, diventata moglie di D.________ in corso di procedura (... 2018) e che si occupava delle figlie in Kosovo, non è di per sé determinante.
In effetti, per sé solo, questo aspetto non costituisce ancora un grave motivo familiare ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 vLStr (precedente consid. 4.2, sempre con riferimento alla giurisprudenza in materia).
4.4.3. Infine, risulta decisivo il fatto che in situazioni come la presente, relativa al ricongiungimento familiare oltre i termini (art. 47 cpv. 4 vLStr), chi formula la domanda di ricongiungimento deve provare l'assenza di soluzioni alternative, che permettano la permanenza di un minore in patria e che proprio tale prova non è stata addotta.
Al contrario. Dal giudizio impugnato (ivi, consid. 6.1) così come dalla decisione della Segreteria di Stato della migrazione (precedente consid. C.b), risulta in effetti che con la partenza della madre dal Kosovo le insorgenti non sarebbero rimaste da sole nel loro Paese di origine, ma avrebbero potuto continuare a vivere con il nonno, che ancora nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale viene indicato quale "punto di riferimento" e che è deceduto unicamente alla fine del 2022, quando entrambe erano oramai maggiorenni (19 e 20 anni).
4.5. In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, la domanda di ricongiungimento familiare oggetto della procedura va quindi considerata come giustificata dalla sola volontà di riunire la famiglia, che è certo legittima ma non è sufficiente, perché questo obiettivo sta anche alla base delle domande di ricongiungimento familiare che vengono presentate nei termini di legge (precedente consid. 4.2).
Come detto, chiamate a dimostrare l'assenza di alternative in merito al loro accudimento - che va giudicata con rigore, in particolare quando il richiedente ha raggiunto una certa età e le difficoltà di integrazione che incontrerebbe in Svizzera appaiono notevoli - non hanno portato prove al riguardo. Proprio dal giudizio impugnato, così come dal ricorso, risulta semmai che, dalla richiesta di ricongiungimento familiare, avvenuta nel 2016, e fino al suo decesso, avvenuto alla fine del 2022, la presenza del nonno, quale figura adulta di riferimento, era data.
4.6. Ad una conclusione più favorevole alle ricorrenti non conduce infine il richiamo alle argomentazioni della pronuncia del Tribunale amministrativo ticinese del 23 dicembre 2022 (precedente consid. B.b).
In tale giudizio, cui fa riferimento anche la sentenza impugnata, la Corte cantonale ha in effetti posto l'accento sul fatto che, dovendo essere ammesso un diritto al permesso di dimora alla madre, andava ammesso anche un diritto al permesso di dimora alle figlie, da lei accudite. Così argomentando, ha però menzionato sentenze relative a fattispecie in cui i termini previsti dall'art. 47 vLStr erano stati rispettati, mentre quello in esame è un caso di ricongiungimento familiare differito e in questo ambito il solo fatto che la domanda di ricongiungimento familiare riguardi sia i figli che il coniuge rimasto all'estero per occuparsi degli stessi non permette ancora di ammettere dei gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 vLStr (precedente consid. 4.2).
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria, volta all'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie, diviene priva di oggetto (sentenza 2C_314/2023 del 22 febbraio 2024 consid. 7). Non sono dovute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non vengono prelevate spese giudiziarie.
Comunicazione al rappresentante delle ricorrenti, al Tribunale amministrativo federale, Corte VI, alla Segreteria di Stato della migrazione e alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino.
Losanna, 29 settembre 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli