Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_101/2025
Sentenza del 19 febbraio 2025
II Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto Permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.74).
Fatti:
A.
A.________ (2003), cittadina italiana, è entrata in Svizzera il 30 agosto 2015, unitamente ad altri membri della sua famiglia, per ricongiungersi con il padre, titolare di un permesso di dimora UE/AELS nel Cantone Zurigo. Le è quindi stato accordato un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo al 29 agosto 2020, poi prorogato fino al 29 agosto 2025. Il 30 settembre 2021 si è trasferita con i genitori nel Cantone Ticino. Dal febbraio 2022 A.________, che ha smesso di vivere con i genitori il 1° maggio 2022, dipende dall'aiuto sociale (al febbraio 2023 aveva ricevuto fr. 27'344.60). Per di più è indebitata, avendo a suo carico cinque esecuzioni per complessivi fr. 2'217.90 e sette attestati di carenza beni per un totale di fr. 4'894.85. Ella ha anche interessato a varie riprese le autorità giudiziarie penali.
B.
B.a.
Il 14 febbraio 2023, dopo averle dato la possibilità di determinarsi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________ e le ha fissato un termine per lasciare la Svizzera, considerando che, data la sua situazione, non poteva più pretendere al rilascio di alcun tipo di autorizzazione di soggiorno.
B.b. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 7 febbraio 2024, il quale ha anche rilevato che A.________ era senza impiego, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 dicembre 2024.
C.
Il 27 gennaio 2025 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un "ricorso per il suo permesso B". Questa Corte non ha ordinato atti istruttori, salvo a chiedere alla ricorrente l'invio della sentenza impugnata, mancante, ciò che ella ha fatto entro il termine concessole a tale fine (art. 42 cpv. 3 e 5 LTF).
Diritto:
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1, 66 consid. 1.3).
1.1. La ricorrente si è limitata a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lei nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).
1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. La procedura concerne però la revoca di un permesso di dimora, che continuerebbe a produrre effetti giuridici, di modo che la citata clausola non si applica (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1). Va poi osservato che la ricorrente è cittadina italiana e l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) le conferisce, di principio, un diritto a soggiornare in Svizzera per svolgervi o meno un'attività lucrativa (DTF 136 II 177 consid. 1.1). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi in linea di principio dato. Per contro il rifiuto di concederle un permesso di dimora per caso personale particolarmente grave in virtù dell'art. 30 LStrI (RS 142.20) non è impugnabile, il ricorso ordinario in proposito essendo espressamente escluso giusta l'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_377/2024 dell'8 gennaio 2025 e rinvio).
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
3.1. Dopo aver spiegato perché la ricorrente non poteva più fruire del permesso di dimora UE/AELS concessole nell'ambito del ricongiungimento familiare (da tempo non viveva con i propri genitori) la Corte cantonale ha ugualmente esposto in dettaglio perché non poteva pretendere al rilascio di alcun altro tipo di autorizzazione di soggiorno. Ella infatti non aveva diritto ad un permesso di dimora per esercitare un'attività lavorativa (art. 6 Allegato I ALC) dato che non aveva mai avuto - e ancora meno comprovato di avere - un impiego e non fruiva di conseguenza dello statuto di lavoratrice. Non avendo poi diritto alle indennità di disoccupazione, non poteva prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione per cercarsi un lavoro, non avendo prospettive lavorative entro un termine ragionevole. Di seguito non poteva aspettarsi ad un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa (art. 24 Allegato I ALC) non disponendo di mezzi finanziari sufficienti. In aggiunta non poteva prevalersi del diritto di rimanere (artt. 7 lett. c ALC e 4 Allegato I ALC) poiché non aveva maturato il diritto alla pensione rispettivamente non aveva dimostrato di essere una lavoratrice colpita da inabilità permanente di lavoro. Dal profilo del diritto interno i Giudici ticinesi hanno considerato che siccome era stato disatteso il motivo per il quale il permesso di dimora UE/AELS era stato concesso (ricongiungimento familiare) era dato il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI. L'insorgente non poteva altresì aspettarsi al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 30 LStrI non essendo date nel suo caso le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso di rigore. Infine nessun diritto di soggiorno poteva essere dedotto dall'art. 8 CEDU e il principio della proporzionalità risultava ossequiato.
3.2. Ora, nel caso specifico, la ricorrente omette qualsiasi confronto con la motivazione contenuta nel giudizio impugnato. L'allegato ricorsuale non contiene infatti considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in che cosa consisterebbe la lesione del diritto determinante. La ricorrente non cita alcun disposto di legge e nulla adduce riguardo al fatto che non può vantare un diritto a soggiornare in Svizzera, né in virtù dell'ALC, né del diritto interno né, infine, dell'art. 8 CEDU. Sennonché una simile motivazione non è ammissibile.
Le sue critiche si esauriscono infatti in una breve esposizione della sua situazione personale; la ricorrente si limita ad addurre che vive in Svizzera dal 2015; che se non lavora è perché ha problemi di salute per i quali, oltre ad essere ancora in cura, ha presentato una domanda di rendita d'invalidità; che vive con la fidanzata dal 2022 che voleva sposarla già prima della revoca del suo permesso di dimora UE/AELS; che tutti i suoi familiari vivono in Svizzera e che se dovesse tornare in Italia si troverebbe smarrita e, infine, che stava per iniziare un'attività lavorativa per la quale era in procinto di firmare un contratto. Sennonché tali dichiarazioni e asserzioni non adempiono all'evidenza le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF affinché venga dimostrata una violazione del diritto. Censure appellatorie come quelle avanzate dalla ricorrente non vanno pertanto prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.
3.3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 19 febbraio 2025
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud