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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
2C_400/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_400/2024, CH_BGer_002, 2C 400/2024
Entscheidungsdatum
13.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_400/2024

Sentenza del 13 settembre 2024

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Ryter, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto Permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 giugno 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.377).

Fatti:

A.

Dopo aver lavorato quale confinante nel 2014 A., cittadino italiano (1978), si è visto rilasciare il 29 maggio 2015 un permesso di dimora UE/AELS, valevole fino al 6 maggio 2020, per esercitare un'attività dipendente in Ticino. Egli ha lavorato per diverse società, cioè la B. Sagl, la quale con decisione del 9 gennaio 2018 non è stata riconosciuta come datrice di lavoro ai sensi della legislazione sugli stranieri, la C.________ Sagl e, infine la D.________ SA. Oltre ad essere un dipendente delle stesse A.________ ne è stato anche, tra l'altro, amministratore, socio, gerente o presidente della gerenza. Le società sono tutte fallite (maggio 2018, settembre 2018 e aprile 2024).

B.

B.a. Venuto a conoscenza della decisione del 9 gennaio 2018, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha invitato A.________ a descrivere la propria situazione professionale e a fornire i relativi mezzi di prova, richiesta alla quale ha risposto con scritto del 7 giugno 2018. L'interessato è stato poi sentito il 30 luglio 2018 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), che ha redatto il proprio rapporto l'8 ottobre successivo. Preso atto di quanto ne emergeva, in particolare che le società che impiegavano A., oltre ad essere fallite, non svolgevano un'attività effettiva e concreta sul territorio svizzero, la Sezione della popolazione l'ha informato che non considerava più adempiuti i requisti per beneficiare di un permesso di dimora UE/AELS e gli ha quindi domandato di esprimersi al riguardo. A. non ha però fatto uso di questa possibilità.

B.b. Con decisione del 22 marzo 2019, la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________. Ha ritenuto che, siccome le società per le quali aveva lavorato, di cui una peraltro non era stata riconosciuta come datrice di lavoro, oltre ad essere fallite, non avevano esercitato un'attività reale, effettiva e duratura in Svizzera, egli non poteva prevalersi della qualità di lavoratore.

B.c. La correttezza di questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 17 giugno 2020, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 17 giugno 2024.

C.

Il 20 agosto 2024 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, la sentenza cantonale sia annullata e la decisione della Sezione della popolazione riformata nel senso che il suo permesso di dimora UE/AELS sia rinnovato. In via subordinata domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa all'istanza precedente per nuovo giudizio. Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.1. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché il ricorrente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge alla citata clausola d'eccezione (sentenza 2C_268/2024 del 19 luglio 2024 consid. 1.1).

1.2. Il ricorso è stato presentato nei termini (combinati artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 nonché art. 90 LTF), da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.

1.3. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame il ricorrente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo ticinese. Per quanto direttamente volto anche alla riforma della decisione della Sezione della popolazione, il ricorso è pertanto inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.2).

2.1. Di regola, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Inoltre, se non ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non può neppure tenere in considerazione fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).

Nel caso concreto i fatti accertati dal Tribunale amministrativo cantonale, non contestati dal ricorrente, sono vincolanti per questa Corte.

3.1. Esposto il quadro legale determinante (cfr. sentenza cantonale consid. 2) e richiamati gli atti, il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che la revoca litigiosa del permesso di dimora UE/AELS andava confermata. Siccome le società per le quali l'insorgente aveva lavorato non avevano una propria effettività lavorativa - la documentazione fornita in sede ricorsuale al riguardo non essendo sufficiente per sovvertire questa constatazione - egli non poteva infatti prevalersi della qualità di lavoratore ai sensi degli artt. 4 ALC e 6 Allegato I ALC.

Riguardo poi al fatto che l'insorgente sarebbe diventato inabile al lavoro in seguito ad un infortunio, la Corte cantonale ha osservato che ciò era nella fattispecie ininfluente. L'insorgente infatti - in violazione del proprio dovere di collaborazione (art. 90 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20) e benché avvisato che in caso di inadempimento la vertenza sarebbe stata evasa sulla base degli atti in possesso della Corte - non aveva fornito, sebbene fosse stato più volte invitato a farlo, alcuna informazione in proposito. In particolare non aveva indicato se l'infortunio era di carattere professionale o meno, se, in caso affermativo, aveva avuto luogo prima o dopo il fallimento dell'ultima società presso la quale lavorava e, infine, nulla aveva detto sulla prevedibile durata dell'incapacità lavorativa e sul numero di indennità giornaliere SUVA a cui aveva diritto. Produrre un conteggio mensile delle citate indennità e dire che la relativa documentazione medica era "a disposizione" non era infatti sufficiente (sentenza impugnata consid. 4.2 e 4.3 pag. 24 seg.).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha concluso osservando che il provvedimento contestato rispettava inoltre il principio della proporzionalità (sentenza impugnata consid. 5.1 pag. 16).

3.2. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente non contesta, anzi in proposito concorda con il Tribunale cantonale amministrativo, che non può essere riconosciuto quale lavoratore ai sensi degli artt. 4 ALC e 6 Allegato I ALC. Pertanto, in assenza di lesioni manifeste del diritto, che bisognerebbe rilevare d'ufficio, su questo aspetto non occorre tornare in questa sede (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 2.1; sentenza 2C_268/2024 del 19 luglio 2024 consid. 4.1).

3.3. Il ricorrente ammette in seguito che non può beneficiare di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli artt. 6 ALC e 24 Allegato I ALC. A ragione. Come emerge dal giudizio querelato, egli infatti non ha fornito, contrariamente a quanto richiestogli, alcuna informazione sulla propria situazione finanziaria. Ora, affermare che non lavora e limitarsi a presentare alla Corte cantonale un estratto mensile concernente il versamento di indennità giornaliere LAINF rispettivamente addurre dinanzi a questa Corte che dette indennità giornaliere lo rendono economicamente indipendente non è all'evidenza sufficiente per dimostrare che egli dispone di mezzi finanziari sufficienti, presupposto indispensabile per poter continuare a soggiornare in Svizzera quale persona che non esercita un'attività economica (su questo aspetto cfr. DTF 135 II 265 consid. 3).

3.4. Il ricorrente censura una manifesta violazione dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita privata (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4) e familiare (DTF 144 II 1 consid. 6.1) nonché dell'art. 62 LStrI. Sennonché egli si limita a citare questi disposti senza minimamente sostanziare l'asserita disattenzione, in manifesta violazione del suo obbligo di motivazione (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Ne discende che, dato che le criticate lesioni non risultano immediatamente evidenti (cfr. supra consid. 2.1), in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.

3.5. Allo stesso modo il ricorrente non formula alcuna critica riguardo ad un'eventuale disattenzione del principio della proporzionalità di modo che, in mancanza di una qualsiasi motivazione in proposito (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), e non essendo data una violazione manifesta del diritto da rilevare d'ufficio, anche tale quesito non va esaminato ulteriormente.

Il ricorrente considera invece che non gli può essere negato il diritto di rimanere in Svizzera in virtù dell'art. 4 Allegato I ALC. Asserisce che ha dovuto forzatamente cessare la propria attività lavorativa nel nostro Paese a causa dell'infortunio per il quale beneficia attualmente delle prestazioni giornaliere LAINF. Ora, oltre alla procedura SUVA ancora in corso, avrebbe pendente una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità. In queste condizioni la Corte cantonale non esaminando questo aspetto ma valutando la sua situazione unicamente dal profilo dello statuto di lavoratore avrebbe disatteso l'art. 4 Allegato I ALC.

4.1. L'art. 4 allegato I ALC in relazione con il regolamento 1251/70, riconosce il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato un'attività economica dipendente. Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede che ha diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro il lavoratore che, essendo residente senza interruzione sul territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase), mentre se l'inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta durata minima di residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase; DTF 141 II 1 consid. 4.1; sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4.3).

4.2. Nel caso concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che benché sollecitato a fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione professionale l'interessato - in violazione del suo dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 90 LStrI) e benché avvisato che in caso di inadempimento la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti in possesso dell'autorità - si era limitato ad addurre che era inabile al lavoro in seguito ad un infortunio e che percepiva le indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. sentenza impugnata consid. 4.3). Nuovamente invitato a fornire ragguagli riguardo ad eventuali altre attività lucrative, aveva prodotto una copia del conteggio delle indennità giornaliere SUVA per il mese di maggio 2024, indicato che era in riabilitazione presso un nosocomio del Luganese e informato che la documentazione medica concernente l'infortunio era "a disposizione". Nulla invece aveva addotto sulla data del sinistro, se questo aveva carattere professionale o meno, accontentandosi di asserire che non esercitava alcuna attività lucrativa. In queste condizioni, ossia in mancanza di una qualsiasi informazione sull'infortunio, cioè quando si era prodotto, sulla sua natura, sulla durata dell'incapacità lavorativa e sul numero delle indennità alle quali poteva pretendere, i Giudici ticinesi sono giunti alla conclusione che detto fatto, non comprovato, non andava preso in considerazione ai fini del giudizio.

4.3. Come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 2.2), i fatti determinanti sono solo quelli che risultano chiaramente dal giudizio impugnato, secondo la regola prevista dall'art. 105 cpv. 1 LTF. Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF poi nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata.

Nel giudizio querelato, la problematica relativa all'inabilità lavorativa del ricorrente è stata trattata, a giusto titolo, come un fatto non comprovato e, quindi, non preso in considerazione ai fini del giudizio. Il ricorrente, il quale non contesta l'accertamento dei fatti effettuato dai giudici ticinesi, ora insiste proprio su questo punto, senza peraltro addurre che potrebbe prevalersene perché sarebbero date le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, norma che nemmeno cita. In queste condizioni facendo riferimento ad un fatto che non risulta dal giudizio impugnato e che non può essere preso in considerazione (art. 105 cpv. 1 LTF e art. 99 cpv. 1 a contrario LTF), lo stesso si rivela inammissibile dinanzi a questa Corte e in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.

Premesse queste considerazioni il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.

6.1. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto.

6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 13 settembre 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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