Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
1D_2/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1D_2/2024, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
08.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1D_2/2024

Sentenza dell'8 aprile 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Kneubühler, Merz, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento A.________, rappresentato da MLaw Enea Scarpino, ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto Naturalizzazione ordinaria,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 aprile 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.30).

Fatti:

A.

Il 10 ottobre 2008 il cittadino libanese A., nato nel 1966, titolare di un permesso di dimora con scadenza fissata per il 6 luglio 2013, residente a X., ha depositato presso la cancelleria comunale una domanda volta ad ottenere, secondo la procedura ordinaria, la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri. Il 21 dicembre 2009 il Legislativo di X.________ gli ha conferito l'attinenza comunale. Il 1° aprile 2010 l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, ha quindi trasmesso l'incarto, con preavviso favorevole, all'Autorità federale (l'allora Ufficio federale della migrazione [UFM], attuale Segreteria di Stato della migrazione, SEM), che l'8 ottobre 2010 ha concesso al candidato l'autorizzazione a divenire cittadino svizzero.

B.

Prima di trasmettere la domanda al Gran Consiglio ticinese per la concessione della cittadinanza cantonale, il Servizio naturalizzazioni ha provveduto al necessario aggiornamento degli atti. Ha constatato che, nel frattempo, il candidato aveva contratto diversi debiti e alcune imposte erano rimaste scoperte. Il 10 gennaio 2012 gli ha quindi richiesto i giustificativi sul pagamento dei tributi pubblici, avvertendolo che l'accumulo di debiti avrebbe comportato il probabile insuccesso della sua domanda. Il 13 gennaio 2012 A.________ ha indicato di farla proseguire essendo in procinto di regolarizzare la sua situazione fiscale. Visto il tempo trascorso, il Servizio naturalizzazioni ha poi provveduto a un ulteriore aggiornamento degli atti dal profilo della conformità all'ordine giuridico svizzero (esecuzioni e fallimenti, situazione penale), invitando l'interessato a produrre la relativa documentazione e a esprimersi sulle 19 procedure esecutive ancora in corso e 13 attestati di carenza beni. L'invito è ritornato al mittente, vista l'irreperibilità del destinatario. Il Comune è stato invitato a chiarire la situazione del domicilio del candidato, irreperibile all'indirizzo indicato e avvisato infine via e-mail. Adito dall'interessato, il 27 agosto 2013 il Governo cantonale ha ribadito la necessità di produrre la documentazione: l'interessato non vi ha dato seguito.

C.

Nel frattempo, accertato che la locazione dell'appartamento di X.________ era terminata il 31 dicembre 2012 senza alcun indizio sull'esistenza di un'altra residenza in Ticino o in Svizzera, e che l'interessato si era reso irreperibile, il 1° luglio 2013 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha registrato d'ufficio la sua partenza dalla Svizzera per ignota dimora a partire dal 31 dicembre 2012 con conseguente decadenza del suo permesso di soggiorno a decorrere dal 1° luglio 2013.

D.

Durante il soggiorno in Svizzera A.________ è stato condannato per appropriazione semplice il 15 marzo 2004, omissione di contabilità il 14 febbraio 2012 nonché per ripetuta falsità in documenti. Il 22 ottobre 2012 è stato condannato, in contumacia, per trascuranza degli obblighi di mantenimento alla pena detentiva di 8 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di due anni. Il 25 marzo 2014 l'UFM ha emanato un divieto di entrata in Svizzera per motivi di ordine pubblico valido fino al 24 marzo 2024, che ha potuto essere intimato solo il 10 febbraio 2015 quando la Polizia cantonale lo ha trovato nascosto presso l'abitazione della madre a Y.________, misura confermata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 2 febbraio 2017. In quell'occasione egli è stato arrestato a seguito di un ordine emesso dal Canton Soletta, per entrata, partenza o soggiorno illegale.

E.

Accertata la sua presenza sul territorio svizzero senza disporre di un valido titolo di soggiorno, il 26 febbraio 2015 l'Ufficio della migrazione ha emesso una decisione di allontanamento nei suoi confronti, fissandogli un termine di partenza sino al 5 marzo 2015, al quale egli non ha dato seguito. II 9 marzo 2015 l'Ufficio ha quindi disposto la sua carcerazione per la durata di sei mesi in vista dell'allontanamento, eseguita lo stesso giorno dalla Polizia cantonale, convalidata il 12 marzo 2015 dal Giudice delle misure coercitive e confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 16 giugno 2015 (inc. n. 52.2015.161). Nel mese di marzo 2016 è stato scarcerato, risultando impossibile ottenere documenti di viaggio o di identità per il suo rimpatrio. Con sentenza del 30 novembre 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP), in accoglimento di un appello di A.________ contro la decisione del 16 giugno 2016 della Pretura penale, che lo aveva condannato per soggiorno illegale dal 1° gennaio 2013 al 10 febbraio 2015 a X.________ e a Y.________ siccome privo del necessario permesso di polizia degli stranieri, lo ha assolto da tale imputazione.

F.

Con risoluzione del 13 settembre 2017, ribadita il 22 novembre 2017, il Consiglio di Stato, adito dall'interessato, ha accertato che la domanda di naturalizzazione era stata archiviata nel dicembre 2013, l'interessato non avendo trasmesso i documenti richiesti, essendosi reso irreperibile e poiché l'autorizzazione federale era scaduta.

G.

Il 3 settembre 2020 A.________ ha presentato alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, una domanda volta al rilascio del suo permesso di dimora annuale "B". La richiesta è stata respinta con decisione del 3 maggio 2021, confermata dal Consiglio di Stato il 29 marzo 2023 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 12 aprile 2024 (inc. n. 52.2023.165), sentenza impugnata dinanzi al Tribunale federale (causa 2C_247/2024). Anche contro il rifiuto del Municipio di X.________ di lasciargli prendere domicilio nel Comune, confermato dalla Corte cantonale il 30 dicembre 2024 (inc. n. 52.2024.40), A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (causa 2C_57/2025).

H.

Il 22 giugno 2021, A.________ ha interpellato la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, sollecitandola a intervenire in vista di una decisione sulla sua domanda di naturalizzazione. La Commissione ha declinato la propria competenza, rilevando che l'incarto non le era pervenuto siccome fermo presso l'Ufficio dello stato civile. L'8 ottobre 2021 A.________ ha chiesto a detto Ufficio di emanare una decisione formale sulla mancata trasmissione della sua domanda al Gran Consiglio nel gennaio 2012. Il 27 gennaio 2022 l'Ufficio gli ha comunicato che, a seguito della sua partenza per destinazione sconosciuta, il 31 dicembre 2012 la procedura di naturalizzazione era decaduta a seguito della sua irreperibilità e poiché non ha collaborato ai necessari accertamenti. Adito dall'interessato, con sentenza del 27 settembre 2022 (inc. n. 52.2022.78), il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso per denegata giustizia, ritenendo che l'impugnativa andava qualificata quale istanza di intervento, dopo che l'8 ottobre 2021 l'insorgente si era rivolto, invano, al Servizio naturalizzazioni per far avanzare la procedura. Ha quindi trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, che con decisione del 7 dicembre 2022 ha dichiarato decaduta la domanda di naturalizzazione ordinaria, visto il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero del richiedente. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 12 aprile 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.

I.

Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata, di accertare che la domanda di naturalizzazione non è decaduta e ch'egli ha diritto di ottenere una decisione finale da parte del Gran Consiglio su tale domanda. La Corte cantonale si riconferma nella decisione impugnata. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso. Nella duplica il ricorrente osserva di essere apolide.

Diritto:

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).

1.2. Contro le decisioni concernenti la naturalizzazione ordinaria il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF è escluso (art. 83 lett. b LTF). Un altro ricorso ordinario al Tribunale federale non entra in considerazione. Ne segue che di massima è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo l'art. 113 segg. LTF. La decisione impugnata è finale ed è stata emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 114 in relazione con l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, art. 90 LTF; DTF 135 I 265 consid. 1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

1.3. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono tali quelli disciplinati da norme costituzionali che assicurano all'individuo una sfera di protezione contro ingerenze statali o che, accanto a interessi pubblici, tutelano per lo meno in maniera complementare anche interessi individuali (cfr. DTF 137 I 77 consid. 1.3.1; sentenze 1D_5/2022 del 25 ottobre 2023 consid. 1.2 e 1D_5/2021 del 26 aprile 2022 consid. 2). Si applica il rigoroso principio dell'allegazione (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve quindi indicare quali diritti costituzionali sono stati violati e in che misura. Può invocare il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.), nonché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 I 305 consid. 1.4.6; sentenza 1D_5/2022, citata, consid. 1.2). Il Tribunale federale vaglia queste censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1), e quindi non in maniera meramente appellatoria (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2), giurisprudenza applicabile anche per i ricorsi sussidiari in materia costituzionale in relazione a decisioni relative alla naturalizzazione ordinaria (sentenze 1D_8/2023 del 22 gennaio 2024 consid. 1.3 e 1D_8/2020 del 26 marzo 2021 consid. 2).

1.4. Il ricorrente fa valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli d'ufficio qualora il loro accertamento sia stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF), ossia in maniera arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 150 II 537 consid. 3; 150 II 346 consid. 1.6), e soltanto se il ricorrente dimostra una violazione di diritti costituzionali (sentenze 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 III 440 e 1D_5/2021, citata, consid. 2).

2.1. L'art. 18 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100) dispone che, concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'autorità federale. Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, soggiunge il capoverso 2, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2. Secondo l'art. 19 LCCit, concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale (cpv. 1); in assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale (cpv. 2). Gli art. 18 e 19 LCCit, modificati il 18 settembre 2017, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2018. Il capoverso 1 di entrambe le norme testé menzionate riprende sostanzialmente il tenore di quello dei precedenti art. 18 e 19, con l'aggiunta di un secondo capoverso.

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017 (nRLCCit; RL 141.110) è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Secondo l'art. 17 cpv. 3 nRLCCIt, la concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCCit, se la concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate e, infine, nei casi di cui all'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza federale sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit; RS 141.01). Questa disposizione prevede che se, prima di essere naturalizzato, il richiedente non adempie più le condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può stralciare la domanda di naturalizzazione. Secondo l'art. 17 cpv. 2 del previgente vRLCCit del 10 ottobre 1995, il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda. L'art. 44 cpv. 2 LCCit dispone, tra l'altro, che le norme della modifica del 18 settembre 2017 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole. Parimenti, la norma transitoria all'art. 32 nRLCCit sancisce che le norme del regolamento del 13 dicembre 2017 si applicano a tutte le domande inoltrate dopo il 1° gennaio 2018, mentre quelle presentate in precedenza sono disciplinate dal previgente vRLCCit del 10 ottobre 1995, se quello nuovo non è più favorevole.

2.2. La Corte cantonale ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, visto che la domanda di naturalizzazione è stata inoltrata il 10 ottobre 2008, ovvero prima dell'entrata in vigore delle modifiche della LCCit e del nuovo RLCCIt, andrebbero quindi applicate le norme previgenti, sempre che siano più favorevoli al ricorrente. Accertata tuttavia la sua irreperibilità e la sua mancanza di collaborazione, essa ha condiviso l'archiviazione della domanda di naturalizzazione, lasciando quindi aperta la questione di sapere se in concreto sia applicabile l'art. 17 cpv. 2 vRLCCit o l'art. 17 cpv. 2 nRLCCit, più favorevole al ricorrente.

2.3. La norma previgente recitava che il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all'estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda. La nuova disposizione prevede invece che il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini necessarie a rilasciare l'assicurazione secondo l'art. 13 cpv. 2 LCit fa decadere la domanda. Quest'ultima norma dispone che se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione, cio che è avvenuto in concreto. Al riguardo il ricorrente accenna alla violazione dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.

L'accenno a un non meglio precisato mancato rispetto del principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), critica che disattende le esigenze di motivazione accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF, è inammissibile. Questo principio impone di trattare in modo identico ciò che è simile e in modo diverso ciò che non lo è (DTF 149 V 2 consid. 10; 148 I 271 consid. 2.2). Esso è violato solo quando casi simili, per nulla indicati dal ricorrente, siano trattati in modo diverso senza motivi oggettivi da parte della stessa autorità (DTF 149 I 105 consid. 4.2; 138 I 321 consid. 5.3.6). Ora, il ricorrente non indica alcun caso analogo che sarebbe stato trattato in maniera differente. Anche l'accenno, privo di una qualsiasi motivazione, a una lesione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), è inammissibile.

3.1. Il ricorrente, adducendo di essere un cittadino apolide e non libanese, critica l'avvenuta archiviazione, al suo dire indebita, a far tempo dal 31 dicembre 2013 della sua domanda di naturalizzazione. Rimprovera alla Corte cantonale d'essersi concentrata su un periodo temporale diverso e posteriore, segnatamente dall'aprile 2013 in poi, rispetto a quello da lui ritenuto rilevante. Egli insiste sul fatto che già nel gennaio 2012 il suo incarto era stato ritenuto "pronto", poiché con scritto del 10 gennaio 2012 il Servizio naturalizzazione dell'Ufficio di stato civile gli aveva comunicato che, per una prosecuzione positiva della domanda, occorreva di principio ch'egli regolasse la sua situazione fiscale, indicando che se lo desiderava, l'Ufficio avrebbe nondimeno fatto proseguire l'istanza facendo rimarcare la sua situazione di esecuzione e fallimento. Con scritto del 13 gennaio 2012 il ricorrente ha comunicato all'Ufficio di farla proseguire. Egli sostiene che non sarebbe stato preoccupato per le imposte arretrate poiché il 17 maggio 2011 avrebbe raggiunto un accordo con l'Ufficio esazione e condoni per il pagamento degli arretrati in 12 rate mensili.

3.2. Il ricorrente adduce una violazione dell'art. 9 Cost., norma che istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, adempiute determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 150 I 1 consid. 4.1; 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1).

3.3. L'insorgente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe considerato gli invocati scritti. Certo essa, con una motivazione comunque sufficiente (DTF 149 V 156 consid. 6.1), non si è espressa in maniera specifica sugli stessi (cfr. al riguardo Fatti Ab e consid. 4.1 della decisione impugnata), insistendo sullo scritto del 9 maggio 2012 con il quale il ricorrente, richiamata la citata, analoga comunicazione del 10 gennaio 2012, chiedeva nuovamente di far proseguire la sua domanda. Il ricorrente fa tuttavia valere a torto che il suo incarto sarebbe stato "pronto". L'assunto secondo cui, all'epoca, l'incarto sarebbe stato completo e maturo è infatti inesatto, visto che le questioni ancora da verificare non concernevano solo l'invocato accordo fiscale, ma anche altri debiti nonché l'aggiornamento della sua situazione penale. Certo, l'art. 16 cpv. 1 vRLCCit recita che, concessa l'attinenza comunale e per gli stranieri rilasciata l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio con messaggio del Consiglio di Stato. Il Servizio naturalizzazioni, allo scopo di accertare compiutamente i fatti determinanti e rimediare all'evidente incompletezza dell'incarto, constatato che nel frattempo il ricorrente aveva contratto ulteriori debiti, nonostante il suo accenno a voler fare proseguire la sua domanda, verosimilmente votata all'insuccesso, ha nondimeno proceduto al necessario aggiornamento degli atti. Ciò, tra l'altro, anche in applicazione del principio inquisitorio, secondo cui l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata dalle domande di prova delle parti (art. 25 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Le parti, secondo il principio della buona fede, sono infatti tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto (art. 26 cpv. 1 LPAmm; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), obbligo chiaramente disatteso nella fattispecie dal ricorrente. Anche sulla base dell'art. 12 PA (RS 172.021) l'autorità accerta d'ufficio i fatti, ma le parti sono tenute a cooperare al loro accertamento in un procedimento da esse proposto (art. 13 cpv. 1 lett. a PA); l'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile (cpv. 2). Quest'obbligo, proprio del diritto amministrativo e con il quale il ricorrente non si confronta, vale anche nelle procedure di naturalizzazione e sussiste pure qualora l'informazione che la persona che desidera essere naturalizzata deve fornire possa comportare un effetto negativo sulla sua procedura (sentenza 1C_562/2023 del 9 luglio 2024 consid. 3.3). Ora, nonostante l'accenno al fatto di far proseguire la domanda, l'aver proceduto al prospettato, necessario completamento dell'incarto allo scopo di evitare il rifiuto della domanda, può essere certo discutibile, ma non è addirittura insostenibile e quindi arbitrario. Giova rilevare inoltre che a dipendenza delle circostanze, tutti i documenti relativi all'idoneità sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura (cfr. art. 5 cpv. 3 nRLCCit). Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale di una procedura è in effetti che le autorità siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti, in concreto d'ordine finanziario e penale (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenza 1B_433/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2.2).

3.4. Il ricorrente parrebbe misconoscere che, vista l'incompletezza della documentazione fiscale e di quella inerente alla sua situazione penale venute alla luce nel frattempo, il Servizio naturalizzazioni, autorità competente per l'applicazione della legge (art. 27 nRLCCit), nell'ottica del suo obbligo di aggiornare gli atti allo scopo di evitare procedure inutili, l'ha invitato in particolare a esprimersi sulle 19 procedure esecutive in corso e i 13 attestati di carenza beni, garantendogli in tal modo il diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 150 I 174 consid. 4.1: 149 I 91 consid. 3.2 e 3.4). A torto il ricorrente adduce quindi che con l'invocato accordo sulle imposte arretrate la sua situazione finanziaria sarebbe stata risolta. Le sue critiche non sono state quindi ignorate, ma valutate in maniera differente. Dagli atti di causa risulta infatti che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'incarto non era pronto né completo, visto che numerosi documenti, decisivi per la domanda di naturalizzazione, dovevano ancora essere prodotti o aggiornati. D'altra parte, il mezzo di prova sul quale insiste il ricorrente, segnatamente il suo scritto del 9 maggio 2012, analogo a quello del 13 gennaio 2012, è stato considerato ma valutato differentemente dalla Corte cantonale sulla base di un libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAmm), non ritenendosi vincolata dallo stesso. Certo, questa soluzione può essere opinabile, ma non è addirittura arbitraria, neppure nel risultato. Ciò a maggior ragione visto che è stata la carenza di collaborazione del ricorrente nel fornire le informazioni attualizzate inerenti ai significativi cambiamenti della sua situazione debitoria e sotto il profilo penale a indurre l'autorità a procedere d'ufficio al criticato aggiornamento.

3.5. D'altra parte, con riferimento al principio dell'affidamento, egli non adduce che avrebbe preso particolari disposizioni, che non avrebbe potuto modificare senza subire un pregiudizio (DTF 150 I 1 consid. 4.1). Il ricorrente non fa valere d'aver ricevuto, da parte dell'autorità competente, che gli aveva espressamente indicato l'incompletezza della domanda e che quindi sulla base della costante prassi sarebbe verosimilmente stata respinta, un'assicurazione vincolante ch'essa non avrebbe proceduto d'ufficio ai necessari, ulteriori accertamenti prima di trasmetterla, e ancor meno sulla concessione della cittadinanza cantonale. Come visto, la domanda è poi stata archiviata a causa dell'irreperibilità e della mancanza di collaborazione dell'istante.

3.6. Per di più, visto che il 24 aprile 2013 l'Ufficio aveva reiterato l'invito al ricorrente di produrre gli aggiornamenti richiesti, spettava semmai a quest'ultimo, ritenuto che anche i privati devono agire secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), contestare senza indugio, esprimendosi su tale richiesta, l'agire dell'autorità. Rendendosi irreperibile, egli non può criticare anni dopo l'emanazione di tale invito, con il quale l'autorità mostrava, visti i nuovi eventi, di non voler dare seguito alla sua richiesta di far proseguire la domanda, ritenendo tale agire inutile e votato all'insuccesso. Il comportamento del ricorrente che, disattenendo il suo obbligo di collaborazione, non ha sollevato alcuna obiezione per anni ma si è reso, intenzionalmente, irreperibile per anni, abbandonando il Cantone Ticino e disinteressandosi della procedura da lui avviata, non è quindi degno di protezione. Non si è d'altra parte in presenza di un accertamento addirittura insostenibile e quindi arbitrario dei fatti.

Sulla base del principio della buona fede e del divieto dell'abuso del diritto, anche i privati devono agire secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 137 V 394 consid. 7.1). Per tale motivo, sotto pena di perenzione, essi devono sollevare le loro obiezioni procedurali senza indugio il prima possibile, cioè alla prima occasione utile dopo essere venuti a conoscenza di un difetto. È infatti contrario alla buona fede farle valere solo in una fase successiva del procedimento o addirittura solo in una procedura susseguente, quando l'obiezione avrebbe potuto essere accertata e fatta valere anche prima. Chi partecipa e avvia una procedura, senza far valere un vizio procedurale alla prima occasione ma, come in concreto, soltanto qualora l'esito della stessa gli è sfavorevole o egli si renda conto che l'istruzione della causa non segue il corso desiderato, di regola perde il diritto di invocare successivamente l'asserita violazione procedurale (DTF 143 V 66 consid. 4.3; 143 IV 397 consid. 3.4.2 in fine; cfr. anche DTF 149 IV 259 consid. 2.4.1).

4.1. Il ricorrente, richiamando l'art. 9 Cost., accenna, in maniera del tutto appellatoria e quindi inammissibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 205 consid. 2.6) a un abuso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità e a un non meglio precisato diniego di giustizia, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 V 340 consid. 2; 150 I 80 consid. 2.1). Il fatto, sul quale egli insiste, che la Corte cantonale ha considerato una situazione di fatto diversa, perché riferita a un lasso di tempo differente da quello da lui reputato rilevante, non è decisivo. La circostanza che l'Ufficio competente abbia ritenuto necessario aggiornare i documenti dell'incarto, lacunoso, non costituisce un abuso del suo potere di apprezzamento. Il ricorrente non adduce del resto, a ragione, che le autorità cantonali non avrebbero proceduto al necessario apprezzamento complessivo delle condizioni di naturalizzazione (DTF 146 I 49 consid. 4.4; sentenza 1D_8/2023, citata, consid. 4).

4.2. Né il ricorrente fa valere un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.), il cui divieto persegue lo stesso scopo del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 9 Cost.; DTF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1) e la cui esistenza è esaminata liberamente. Esso costituisce una forma particolare del diniego di giustizia, che si realizza quando la rigorosa applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o ostacola in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 149 III 12 consid. 3.3.1; 148 I 271 consid. 2.3). Il ricorrente non dimostra che tali estremi sarebbero adempiuti nella fattispecie.

4.3. Giova rilevare infine che, nelle descritte circostanze, l'annullamento della decisione impugnata e un rinvio della causa all'autorità cantonale affinché trasmetta la domanda di naturalizzazione, con preavviso negativo, al Gran Consiglio, il quale, secondo la sua prassi, la respingerebbe, sarebbe infruttuoso. Ciò costituirebbe soltanto una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della procedura (cd. "formalistischer Leerlauf"; cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 e rinvii). In effetti, nelle sue risposte del 29 aprile e del 30 maggio 2022 sul ricorso per denegata giustizia dell'8 marzo 2022 e sulla replica del ricorrente, il Gran Consiglio ha espressamente sottolineato che in ogni caso la mancata trasmissione della domanda al Parlamento cantonale da parte del Servizio naturalizzazioni non può minimamente essere considerata ingiustificata e abusiva, contestando recisamente le affermazioni su questo punto del ricorrente. Ha ritenuto che l'unica ragione per cui la procedura di naturalizzazione è stata archiviata è dovuta all'irreperibilità e alla mancata collaborazione del ricorrente.

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 8 aprile 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Crameri

Zitate

Gesetze

27

Cost

  • art. 5 Cost
  • art. 8 Cost
  • art. 9 Cost
  • art. 29 Cost

LCCit

  • art. 18 LCCit
  • art. 19 LCCit
  • art. 44 LCCit

LCit

  • art. 13 LCit

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 26 LPAmm

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 86 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 118 LTF

nRLCCit

  • art. 5 nRLCCit
  • art. 17 nRLCCit
  • art. 27 nRLCCit
  • art. 32 nRLCCit

nRLCCIt

  • art. 17 nRLCCIt

OCit

  • art. 13 OCit

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA

vRLCCit

  • art. 16 vRLCCit
  • art. 17 vRLCCit

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