Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
1C_522/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_522/2025, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
13.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_522/2025

Sentenza del 13 gennaio 2026

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Merz, Mecca, Giudice supplente, Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Andrea Bersani, ricorrente,

contro

Commissione amministrativa del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto Procedura amministrativa; accesso agli atti,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 29 agosto 2025 dalla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino (06/2025).

Fatti:

A.

A.________ era impiegata nella funzione di segretaria presso il Tribunale penale del Cantone Ticino. Ritenendosi vittima di mobbing da parte di una collega di cancelleria, ha chiesto un colloquio per esporre la situazione. L'incontro si è svolto il 24 novembre 2023 dinanzi all'allora presidente del Tribunale di appello e alla cancelliera.

B.

Il verbale del colloquio è stato trasmesso dal presidente del Tribunale d'appello alla Sezione delle risorse umane in vista dell'apertura di una procedura volta a verificare l'esistenza di un'eventuale situazione di mobbing nei confronti della segnalante. Nell'ambito degli accertamenti preliminari, con decisione del 30 aprile 2024 il Consiglio di Stato ha conferito un mandato di consulenza ad un perito esterno che ha in seguito rassegnato un rapporto. Il 25 settembre 2024 è stata formalmente aperta una procedura disciplinare nei confronti della collega segnalata da A.________. Nel frattempo, la procedura disciplinare si è conclusa.

C.

Con scritti del 3 e del 10 ottobre 2024, il patrocinatore della segnalante ha chiesto alla Commissione amministrativa del Tribunale di appello di essere informato sullo stato della procedura disciplinare e di potere accedere agli atti, in particolare al rapporto del perito. Con decisione del 25 ottobre 2024 la Commissione amministrativa del Tribunale di appello ha respinto la richiesta, siccome la segnalante non aveva qualità di parte nella procedura disciplinare avviata nei confronti della collega.

D.

Adita da A.________, con decisione del 22 gennaio 2025 la Commissione di ricorso sulla magistratura (in seguito: CrM) ha respinto il ricorso. Ha sostanzialmente confermato la decisione dell'autorità di prima istanza.

E.

Con sentenza 1C_102/2025 del 7 luglio 2025, il Tribunale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ contro la sentenza della CrM. Rilevata una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa alla CrM per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

F.

Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 29 agosto 2025 la CrM ha di nuovo respinto il ricorso. La CrM ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti, ritenendo in concreto preponderanti gli interessi privati della persona segnalata alla protezione dei suoi dati personali e gli interessi pubblici alla riservatezza della procedura disciplinare.

G.

A.________ impugna questa sentenza con un ulteriore ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare alla Commissione amministrativa del Tribunale di appello di trasmetterle tutti gli atti concernenti gli accertamenti relativi al comportamento della collega segnalata, in particolare il rapporto allestito dal perito. La ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentita garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

H.

La CrM chiede di confermare la sentenza impugnata. La Commissione amministrativa del Tribunale d'appello si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con una replica del 18 novembre 2025, la ricorrente si è confermata nelle sue conclusioni.

Diritto:

Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, pronunciata in una causa di diritto pubblico, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF (sentenza 1C_102/2025, citata, consid. 1.2). La legittimazione ricorsuale della ricorrente, giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, a censurare il diniego dell'accesso agli atti è data (sentenza 1C_274/2023 del 24 maggio 2024 consid. 2).

2.1. La ricorrente rimprovera alla CrM di non avere statuito sulla causa conformemente alla sentenza di rinvio 1C_102/2025 del 7 luglio 2025, in particolare di non avere eseguito l'accurata ponderazione tra gli interessi ad accedere agli atti e quelli contrapposti. Ribadisce l'esistenza di un suo interesse personale diretto, in quanto vittima di mobbing da parte della collega, ad accedere agli atti del procedimento disciplinare contro la stessa, segnatamente al rapporto del perito. Ciò, allo scopo di valutare se fare valere eventuali pretese di risarcimento oppure intraprendere se del caso ulteriori passi per tutelare la propria personalità. Ritiene che gli interessi di altri colleghi non dovrebbero essere particolarmente toccati dalla visione degli atti, giacché l'incriminato comportamento di mobbing sarebbe stato rivolto soltanto contro lei medesima. Secondo la ricorrente, entrerebbe quindi in considerazione esclusivamente la tutela della sua sfera privata, non quella di altri collaboratori dell'ufficio in questione. La ricorrente adduce che, per mantenere la confidenzialità di determinate informazioni, potevano essere adottate delle restrizioni meno incisive, rispettose del principio della proporzionalità, che non sono tuttavia state esaminate dalla precedente istanza. Evoca al riguardo la possibilità di consegnarle solo le parti pertinenti degli atti che la riguardano, di ordinarle un divieto di divulgazione o di anonimizzare i dati personali di terzi. In sostanza, secondo la ricorrente, l'autorità cantonale si sarebbe limitata ad opporre un rifiuto di principio alla richiesta di accedere agli atti, senza eseguire alcuna ponderazione degli interessi in discussione.

2.2. Secondo l'art. 107 cpv. 2 prima frase LTF, se accoglie il ricorso, il Tribunale federale giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Il principio dell'effetto vincolante della decisione di rinvio deriva dal diritto federale non scritto (DTF 148 IV 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3 e rinvii). Conformemente a questo principio, se deve nuovamente statuire sulla controversia, l'autorità alla quale la causa è rinviata è vincolata alla decisione di rinvio del Tribunale federale. Essa è tenuta a fondare la sua nuova decisione sui considerandi in diritto della sentenza del Tribunale federale. È quindi vincolata alle considerazioni della sentenza di rinvio e agli accertamenti di fatto che non sono stati impugnati o che lo sono stati senza successo (DTF 148 IV 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

2.3. Nella citata sentenza 1C_102/2025, il Tribunale federale ha rammentato che il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) può essere fatto valere anche al di fuori di un procedimento pendente. Ha rilevato che anche un terzo che difetta della qualità di parte può di principio chiedere l'accesso agli atti di un procedimento concluso se rende verosimile l'esistenza di un interesse degno di protezione e non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. Ha quindi precisato che occorre in tal caso eseguire un'accurata ponderazione tra gli interessi ad accedere agli atti e i contrapposti interessi a negare l'accesso. Nella fattispecie, il Tribunale federale ha considerato che il fatto che la ricorrente difettava della qualità di parte nel procedimento disciplinare contro la collega non le impediva di presentare una domanda di accedere agli atti e che spettava all'autorità cantonale esaminare nel merito la domanda e statuire al riguardo con una decisione motivata, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti. Ha pertanto rinviato gli atti alla CrM, affinché si pronunciasse nuovamente sulla causa in tal senso.

2.4. Nella sentenza del 29 agosto 2025 emanata a seguito del rinvio, la CrM ha ritenuto che, se la ricorrente reputa di essere stata vittima di mobbing, ella potrebbe avviare una causa civile o presentare una denuncia penale nel cui contesto avrebbe la possibilità di chiedere, quale istanza probatoria, l'accesso agli atti necessari del procedimento disciplinare in questione. Secondo la CrM, una richiesta esplorativa, come sarebbe quella qui in esame, al di fuori di una procedura civile o penale, motivata in termini del tutto ipotetici, non sarebbe sufficiente a fondare un interesse degno di protezione ad accedere agli atti litigiosi. Ciò "a fronte dei legittimi e prevalenti interessi privati della persona segnalata nell'ambito della procedura disciplinare in virtù della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 (RL 163.100), nonché di quelli pubblici alla riservatezza delle procedure disciplinari". Richiamando l'art. 11 cpv. 1 LPDP, la CrM rileva in particolare che i dati personali possono essere trasmessi a persone private soltanto in determinati casi, in concreto non adempiuti. Secondo la CrM, la semplice eventualità ipotizzata dalla ricorrente di avviare una causa civile o penale nei confronti della persona segnalata, non fonderebbe un suo interesse degno di protezione prevalente rispetto ai contrapposti interessi di riservatezza del procedimento disciplinare e della persona segnalata medesima.

2.5. La CrM ritiene in sostanza che il diritto di accesso agli atti deve essere fatto valere dalla ricorrente nel contesto di un procedimento in cui avrebbe qualità di parte, da avviare previamente. Tuttavia, già si è detto che l'invocato diritto può essere fatto valere anche al di fuori di un procedimento pendente, nella misura in cui la persona richiedente renda verosimile un particolare interesse degno di protezione (sentenza 1C_102/2025, citata, consid. 5.2). Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che l'intenzione di intentare una causa può giustificare un interesse degno di protezione per una consultazione degli atti (DTF 130 III 42 consid. 3.2.2; 129 I 249 consid. 5.2 pag. 259 seg.; sentenza 1A.253/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.6.2). D'altra parte, in questa fase, la persona richiedente potrebbe ancora non avere deciso gli ulteriori, futuri, passi procedurali da intraprendere e, a dipendenza della valutazione complessiva effettuata sulla base di un esame degli atti, potrebbe anche rinunciare a compierli (cfr. DTF 129 I 249 consid. 5.2).

Quanto agli interessi pubblici e agli interessi legittimi di terzi, che osterebbero all'accesso agli atti, la CrM li ha richiamati in modo generico e li ha ritenuti prevalenti in modo generale, negando integralmente la consultazione di ogni atto senza esporre al riguardo una motivazione puntuale. La CrM non ha in particolare preso in considerazione né si è confrontata con la possibilità di adottare eventualmente delle soluzioni intermedie che avrebbero se del caso permesso di proteggere la sfera privata delle altre persone e conciliare i vari interessi in discussione. Conformemente al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), possono al riguardo per esempio entrare in considerazione una limitazione dell'accesso a una parte degli atti o una loro anonimizzazione (cfr. DTF 125 I 257 consid. 3b; sentenza 2P.256/2001 del 24 gennaio 2002 consid. 4b). Laddove accenna all'art. 11 cpv. 1 LPDP, che disciplina le condizioni della trasmissione di dati personali a persone private, la CrM omette di considerare la citata possibilità di adottare delle misure di limitazione. Tali misure, volte a proteggere la personalità e la sfera privata delle persone interessate nel rispetto del principio della proporzionalità, potrebbero infatti consentire di rispettare la suddetta normativa, nella misura in cui fosse applicabile (cfr. sentenza 1C_136/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 2.4). In sostanza, la CrM ha negato globalmente, senza una giustificazione circostanziata, l'accesso agli atti. La CrM non ha eseguito un'accurata ponderazione degli interessi conformemente ai considerandi della sentenza di rinvio di questa Corte ed ha perciò nuovamente violato il diritto della ricorrente di essere sentita. Spetterà quindi all'autorità cantonale esaminare ulteriormente nel merito la richiesta di accesso agli atti e statuire al riguardo con una decisione motivata in modo circostanziato, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti. Il gravame risulta pertanto fondato.

3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata. La causa è rinviata alla CrM, affinché si pronunci nuovamente sulla stessa nel senso dei considerandi.

3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è accolto. La decisione emanata il 29 agosto 2025 dalla Commissione di ricorso sulla magistratura è annullata e la causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione amministrativa del Tribunale d'appello e alla Commissione di ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino.

Losanna, 13 gennaio 2026

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Gadoni

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

9