Incarto n. 17.2018.123
Locarno 4 ottobre 2018/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesca Verda Chiocchetti e Giovanna Canepa Meuli
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 aprile 2018 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 marzo 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 27 giugno 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 17 luglio 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con il decreto d’accusa (in seguito: DA) n. 121/2017 del 4 gennaio 2017, il Procuratore pubblico (in seguito: PP) ha dichiarato AP 1 colpevole di ripetuto furto di poca entità,
per avere, il 13 ottobre 2016, sottratto un distanziometro laser marca Bosch del valore di fr. 159.90, occultandolo nella manica destra del proprio pile dopo averlo tirato fuori dalla confezione ed avere nascosto la stessa, vuota, tra gli scaffali, ed in data 16 novembre 2016, sottratto tre pinze spelacavi coassiali marca Jokari del valore complessivo di fr. 64.85, occultandole nella tasca della propria giacca dopo averle estratte dalle rispettive confezioni ed avere nascosto le stesse, vuote, tra gli scaffali. I fatti contestati al qui appellante sono avvenuti in entrambe le occasioni presso il negozio __________, sito in via __________, a __________. La merce non è stata recuperata.
Per questi reati, il PP ha proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 500.-, nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie, pure di fr. 100.-.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, il giudice di prime cure ha ritenuto AP 1 colpevole di ripetuto furto di poca entità ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP in relazione con l’art. 172ter cifra 1 CP. Con sentenza pretorile del 29 marzo 2018 (motivazione scritta intimata il 27 giugno 2018), l’appellante è stato condannato alla multa di fr. 500.-, nonché alla corresponsione della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 950.-.
C. Con scritto del 9 aprile 2018, AP 1 ha tempestivamente presentato annuncio di appello (I), confermando la propria volontà, una volta ricevuta la sentenza motivata, con la dichiarazione 17 luglio 2017 (correttamente: 2018), nella quale ha indicato di presentare il proprio appello avverso la pronuncia pretorile 29 marzo 2018 (III). Nello specifico, egli ha chiesto il proprio proscioglimento dal reato di ripetuto furto di poca entità, l’accollo allo Stato delle spese processuali di primo e secondo grado e la rifusione delle ripetibili sia di prima di istanza, che di appello.
D. In applicazione degli artt. 400 cpv. 2 e 406 cpv. 1 lett. c) CPP, ritenuto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, il 18 luglio 2018 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato solo in procedura scritta e ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per presentare la propria motivazione scritta (IV).
E. Con motivazione del 13 agosto 2018, l’appellante ha chiesto la riforma del giudizio di primo grado, postulando il proprio proscioglimento e lamentando “una crassa violazione dell’art. 6 CPP”, del principio in dubio pro reo e del diritto dell’imputato ad un equo processo, in particolare in ragione del fatto che il Ministero pubblico (in seguito: MP) avrebbe manifestamente mancato al proprio dovere di assumere le prove a suo discarico, lacuna istruttoria che sarebbe insanabile, alla quale non è stato possibile supplire nemmeno in occasione del processo, per il motivo che i filmati di cui la difesa ha chiesto l’assunzione agli atti, pretesi suscettibili di provare l’innocenza di AP 1, non erano ormai più disponibili, essendo nel frattempo stati sovrascritti. A mente della difesa, l’assunzione dei videofilmati in questione si sarebbe resa necessaria a maggior ragione ritenuto che la perquisizione a suo tempo condotta al domicilio dell’appellante, estesasi alla sua officina ed al suo veicolo, non aveva prodotto alcun esito.
Contestualmente, l’appellante ha specificato la propria richiesta di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP avanzata con la dichiarazione di appello, quantificandola in fr. 5'500.- a valere per le spese legali sia di prima che di seconda istanza (V).
F. In data 14 agosto 2018, la presidente di questa Corte ha assegnato al PP, alla __________ ed alla Pretura penale, Bellinzona, un termine di 20 giorni per formulare le proprie osservazioni (VI).
G. Con scritto 23 agosto 2018, il PP ha postulato la conferma della sentenza pretorile e la contestuale reiezione dell’appello (VII).
H. In data 24 agosto 2018, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (VIII).
Considerando
in diritto:
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955).
Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
Come anticipato (v. supra, consid. E), AP 1 ha motivato il proprio appello professandosi innocente, rinunciando espressamente a censurare un’eventuale manifesta inesattezza dei fatti accertati nel giudizio pretorile e facendo valere la violazione dell’art. 6 CPP, che ha ravvisato nella mancata assunzione da parte del MP delle riprese video che lo scagionerebbero, poiché ne confermerebbero le allegazioni. A mente dell’appellante, quindi, l’accertamento dei fatti così come operato dal giudice di prime cure si fonderebbe su una crassa violazione del diritto.
Nel dettaglio, AP 1 ha, infatti, sottolineato di aver sempre dichiarato di aver lasciato gli oggetti il cui furto gli è stato contestato all’interno del centro commerciale, ma in un reparto diverso rispetto a quello in cui li avrebbe presi, rispettivamente, nel quale li avrebbe tolti dalle loro confezioni. Inammissibile dunque, a mente dell’appellante, che il Ministero pubblico non abbia mai provveduto ad assumere agli atti, oltre a quelle prodotte dall’accusatrice privata, anche le riprese video che lo ritrarrebbero nell’azione di abbandonare il distanziometro, per quanto concerne i fatti del 13 ottobre 2016, e le tre pinze, per quanto accaduto il 16 novembre 2016.
Trattasi, sempre a mente di AP 1, di una lacuna istruttoria divenuta incolmabile a seguito di quanto riportato nella nota 7 febbraio 2017 del Ministero pubblico, dalla quale risulta che i filmati mancanti sarebbero ormai divenuti irreperibili a causa della sovrascrizione con le nuove riprese della videosorveglianza.
La lacuna succitata - da imputarsi, secondo la tesi appellatoria, all’autorità inquirente - non potrebbe essere colmata neppure da questa Corte, alla quale non rimarrebbe che decidere nel rispetto dell’art. 6 CEDU, quindi prosciogliendo AP 1 (V).
3.1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
In applicazione di questo disposto, gli strumenti per l’accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
3.2. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3. Il principio della presunzione di innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (STF 13.05.2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., STF 19.04.2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
4.1. La censura sollevata dall’appellante è destinata a cadere del vuoto, dal momento che l’assunzione di ulteriori prove da parte del MP, come meglio si vedrà nel prosieguo, si rivela priva della possibilità di portare elementi a discarico di AP 1. I contenuti dei video agli atti sconfessano infatti le versioni fornite dal qui appellante, minandone irrimediabilmente la credibilità.
È opportuno rilevare che già il giudice di prime cure - il cui accertamento dei fatti non è stato censurato di arbitrio al quale questa Corte, a norma dell’art. 82 cpv. 4, rinvia - ha rilevato la scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni di AP 1 (consid. 8. della sentenza appellata).
4.2. A complemento di quanto esposto nel giudizio pretorile, questa Corte non può prescindere dal porre in evidenza la difformità di quanto appare nei filmati della videosorveglianza agli atti, rispetto sia a quanto dichiarato da AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado, sia assunto a verbale dalla Polizia cantonale il 16 dicembre 2016.
a. In relazione a quanto rimproveratogli in merito ai fatti del 13 ottobre 2016, AP 1, interrogato in occasione del dibattimento dal giudice di prime cure, ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Ero passato __________ per caso. Ho fatto un giro, avevo in mente di comperare qualcosa per misurare, pensavo ad un metro. Ho visto che c’era quello elettronico; non ne avevo mai visti di quel tipo. Quello che ho visto sarà stato lungo una quindicina di centimetri. A quanto ho capito io in quel momento, quell’oggetto funzionava a batteria. Ho chiesto ad un commesso __________ se potevo aprire la scatola e vedere l’oggetto. Mi ha risposto che non si poteva. Allora ho lasciato che se ne andasse, ho preso la scatola e sono andato ad aprirla in un altro reparto. Ho estratto il distanziometro dall’involucro, ma non capivo niente di quell’oggetto, di come funzionava. Non era carico e non c’era una batteria. A quel punto ho preso il distanziometro e il suo cartone e l’ho portato in un altro posto, dove lo abbandono. Il Giudice mi legge la risposta a pag. 3 in alto. È sbagliato dove dico che mi sono messo in tasca il distanziometro; in verità l’ho portato altrove con il suo involucro. Pensando di nascondere meglio la mia malefatta di aprire la scatola, mi sono ulteriormente spostato di reparto e lì ho abbandonato il tutto. Non so dare altra spiegazione al fatto che io non abbia abbandonato distanziometro, una volta che ho visto che non mi andava, nel reparto in cui l’avevo spacchettato, che già non era quello dove lo avevo trovato.
Se mi fosse piaciuto sarei andato in cassa a pagarlo, mostrando che avevo spacchettato sebbene non si potesse.
Ho nascosto per bene il tutto perché se lo avessi lasciato in vista sarebbero risaliti a me che avevo rima chiesto se si poteva aprire la merce.
Sapevo che non si poteva spacchettare e quindi mi sentivo a disagio. Alla fine sono uscito e non ho comperato niente.” (VI dibattimentale).
Le dichiarazioni appena riportate, differiscono da quanto affermato in occasione dell’interrogatorio tenutosi presso gli uffici della polizia Cantonale il 16 dicembre 2016. In particolare, oltre al fatto che in prima sede AP 1 aveva dichiarato di aver messo nella propria tasca l’apparecchio, per poi ritrattare, egli aveva altresì affermato che “Mi sono spostato di settore e ho provato il laser. (…) Credo di averlo testato nel reparto legname (…)”, affermazioni, queste, in evidente contrasto con quanto dichiarato in occasione del dibattimento, dove AP 1 ha dichiarato di non capire nulla di quell’oggetto, né del suo funzionamento, ritenuto, per di più, che il distanziometro in questione si sarebbe presentato scarico e senza batteria. Delle due l’una: o AP 1 aveva potuto testare l’apparecchio, oppure del medesimo non comprendeva nulla e lo stesso non funzionava perché scarico.
A ciò si aggiunge un’ulteriore incongruenza, e meglio il fatto che l’appellante ha dichiarato di aver testato l’apparecchio dopo averne abbandonato la confezione:
“D: Per quale motivo, visto che lei sostiene di aver voluto solo provare l’attrezzo, al termine della sua “prova” non lo ha depositato nello stesso luogo nel quale aveva occultato la sua confezione?
R: Non mi andava di provarlo nello stesso luogo. Credo di averlo testato nel reparto legname, ma come detto non ricordo dove l’ho appoggiato per l’ultima volta.” (VI PS 16.12.2016, p. 4, da riga 13 a riga 18).
Tali dichiarazioni contrastano tuttavia con quanto visibile nei filmati della videosorveglianza __________ di __________ prodotti dall’accusatrice privata, e meglio con il fatto che, dopo aver abbandonato la confezione, AP 1 non ha provveduto ad alcuna prova dell’apparecchio, dirigendosi, anzi, all’uscita __________ di __________.
Di seguito quanto visibile dai videoclip consegnati agli inquirenti dall’accusatrice privata:
nel filmato “Esportazione-ACC-2016-10-18-15.03.38.ave” al minuto 19:49:34 si vede AP 1 entrare dal fondo della corsia;
al minuto 19:49:36 lo si vede prendere una scatola blu scuro dallo scaffale sito alla sua destra e uscire dalla corsia, tenendo la confezione nella propria mano destra;
nel filmato “Esportazione-ACC-2016-10-18-15.49.58.ave”, dal minuto 19:50:05, si vede l’appellante camminare lungo la corsia centrale, sul lato sinistro dell’inquadratura, tenendo in mano la scatola presa qualche istante prima. Al minuto 19:50:42 lo si vede mentre si immette in una corsia sulla sua destra, dalla quale esce qualche secondo dopo, tenendo sempre la scatola, chiusa, in mano, per poi tornare nella corsia centrale quindi immettersi nella corsia n. 48;
nel filmato “spacchetta.ave”, al minuto 19:50:56, si vede AP 1 entrare nella corsia n. 48, tenendo nella propria mano sinistra l’involucro contenente il distanziometro. La confezione è integra e chiusa;
al minuto 19:51:00 si nota l’appellante appoggiare l’involucro, sempre chiuso, sul primo scaffale della corsia sito alla sua sinistra, quindi voltarsi verso il corridoio centrale, per poi tornare ad occuparsi della scatola, con entrambe le mani;
al minuto 19:51:50, l’appellante si scosta dallo scaffale, tenendo nella mano sinistra l’involucro, sempre chiuso. AP 1 cammina quindi lungo la corsia 48 in direzione della videocamera e si arresta al minuto 19:52:01 in corrispondenza di uno spazio libero tra due secchi siti sullo scaffale alla sua sinistra. Vi infila quindi la scatola, sempre chiusa;
sino al minuto 19:52:42 si vede l’appellante muovere il solo braccio destro, con forza, nel vano in cui ha inserito la scatola. Egli alza poi anche il braccio sinistro, con la cui mano allarga la manica destra del proprio pile, nella quale da scivolare un oggetto scuro, parzialmente visibile nella sua mano destra qualche secondo dopo, vale a dire al minuto 19:52:49, ossia un istante dopo che l’appellante ha ritratto entrambe le mani dallo scaffale;
al minuto 19:52:53, AP 1 si allontana dal vano in cui ha lasciato la confezione del distanziometro e si incammina verso il corridoio centrale;
nel filmato “Esportazione-ACC-2016-10-18-15.49.58.ave”, dal minuto 19:52:58, si vede l’appellante uscire dalla corsia e incamminarsi lungo il corridoio centrale, sul lato destro dell’inquadratura, allontanandosi dalla videocamera;
al minuto 19:53:31 AP 1 svolta alla sua sinistra, attraversa la corsia centrale e si dirige verso l’uscita del centro commerciale.
Le immagini sconfessano quindi le versioni fornite dall’imputato destituendo di ogni verosimiglianza quanto riferito in merito al fatto ch’egli si sarebbe limitato ad aprire la confezione del distanziometro, per poi abbandonarne l’involucro in un reparto, quindi testare l’apparecchio in un altro reparto e abbandonarlo a sua volta tra gli scaffali.
Stante quanto accertato a video, si deve concludere che a nulla sarebbe valsa l’assunzione agli atti di altri filmati, per la quale è opportuno rilevare che il Ministero pubblico si era comunque attivato, e meglio come risulta dalla nota 7 febbraio 2017, non appena l’appellante ne ha fatto richiesta. Giova altresì porre in evidenza che in nessun momento dell’inchiesta all’appellante è stato impedito di proporre l’assunzione di nuove prove.
b. Quo ai fatti del 16 novembre 2016, si rileva che AP 1 ha dichiarato che:
“I fatti avvenuti in quest’occasione sono identici a quelli avvenuto in data 13 ottobre 2016. Dopo aver preso tre pinze, le quali erano contenute in altrettante confezioni, mi appartavo e “sconfezionavo” il tutto.
Anche in questo caso testavo le pinze che però non erano di mio gradimento. Per questo motivo abbandonavo le tre pinze su uno scaffale.” (VI PS 16.12.2016, pag. 5, da riga 2 a riga 6).
Sentito a dibattimento in merito ai fatti in esame, egli ha precisato quanto segue:
“(…) Mi sono recato, credo, nel reparto bagni e le ho spacchettate tutt’e tre.” (VI dibattimentale).
Sennonché, anche in questo caso, i filmati agli atti sconfessano la versione di AP 1. In particolare, dal video “Prende e spacchetta confezioni.ave”, e meglio al minuto 17:23:24, si vede l’appellante che, in posizione frontale rispetto alla videocamera, apre le confezioni che pochi secondi prima aveva preso dallo scaffale poi sito alla sua destra. Contrariamente a quanto riferito agli inquirenti, egli non si è appartato per sconfezionare il tutto, bensì ha provveduto in tal senso immediatamente dopo aver scelto e rimosso le pinze dallo scaffale, senza muoversi più di qualche centimetro. Egli non ha quindi spacchettato le confezione nel reparto bagni come preteso a dibattimento. Anzi, dal medesimo filmato, al minuto 17:24:02, lo si vede tenere nella propria mano sinistra le pinze e nella destra i relativi involucri. Nella corsia n. 42 “vasche da bagno” AP 1 giunge dodici secondi dopo, sempre tenendo nella mano sinistra le pinze e nella destra le confezioni, che abbandona poi su uno scaffale sito alla sua sinistra al minuto 17:24:27, non senza aver prima messo le pinze nella tasca sinistra della propria giacca al minuto 17:24:16, e meglio come risulta dal filmato “abbandona vuoti.ave”.
c. Tutto ciò ben ponderato, non vi erano quindi elementi a discarico dell’appellante che il MP potesse o dovesse assumere, con il che non vi è alcuna violazione apprezzabile dell’art. 6 CPP. L’appello deve pertanto essere respinto.
La pena, non contestata dall’appellante nel quantum, appare adeguata e viene confermata.
6.1. Vista la sua soccombenza, a AP 1 non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
6.2. In ragione dell’esito dell’appello ed in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, pari a fr. 950.-, a valere per la tassa di giustizia e le spese giudiziarie.
Sempre per lo stesso motivo, gli oneri relativi al procedimento di appello sono pure posti a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 422, 429 CPP,
12, 47, 103, 106, 139 e 172ter CP,
nonché, sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello è respinto.
Di conseguenza:
2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuto furto di poca entità, per avere, a __________, presso il negozio __________
in data 13 ottobre 2016, sottratto un distanziometro laser marca Bosch del valore di fr. 159.90,
in data 16 novembre 2016, sottratto tre pinze spelacavi marca Jokari del valore complessivo di fr. 64.85,
e meglio come descritto nel DA 121/2017 del 4 gennaio 2017 e precisato nei considerandi.
2.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.-, che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con la pena detentiva di giorni 5 (cinque).
Non si assegnano indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Gli oneri processuali di primo grado, pari a fr. 950.-, rimangono a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 400.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.