Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2017.201
Entscheidungsdatum
22.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2017.201+251

Locarno 22 novembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 giugno 2017 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 agosto 2017)

richiamata la dichiarazione di appello 8 settembre 2017;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2016-01-MV del 4 aprile 2016, l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario (di seguito: Autorità di vigilanza) ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:

“esercizio abusivo della professione di fiduciario

per avere svolto, a __________, __________ e __________, a partire dal 1° luglio 2003, a titolo professionale, abusivamente - poiché priva di un’autorizzazione di fiduciario commercialista -, tramite la propria società __________, al momento dei fatti con sede in __________ (attualmente in __________), società sprovvista di un fiduciario commercialista autorizzato responsabile, di cui era (ed è tuttora) azionista unica, dipendente a tempo pieno, responsabile e amministratrice unica, attività disciplinate dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, ininterrottamente fino al trasferimento della sede della società citata da __________ a __________, avvenuto il 18 novembre 2015;

in particolare, per aver svolto a titolo professionale, in qualità di amministratrice unica, di organo iscritto a Registro di Commercio e di organo di fatto, a titolo fiduciario per conto di terzi, in tutto o in parte, quelle mansioni tipiche di un fiduciario commercialista autorizzato, quali la tenuta della contabilità, l’emissione di fatture, l’incasso, l’allestimento delle dichiarazioni dei redditi, la rappresentanza verso terzi, quella fiscale e quella in ambito della Legge sull’esecuzione e i fallimenti, attività previste dall’art. 3 della Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, almeno per le seguenti società:

quale amministratrice unica:

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

  • __________, con sede in __________

quale organo iscritto a Registro di Commercio o organo di fatto:

  • Presidente della gerenza di __________, con sede in

  • Presidente del Consiglio di Amministrazione di __________, con

sede in __________

  • Membro del Consiglio di Amministrazione di __________, con sede in

  • Membro del Consiglio di Amministrazione di __________, con sede in

Responsabile di __________, Succursale di __________

  • Direttrice con firma individuale di __________ __________, Succursale

di __________.

Fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

infrazione prevista dall’art. 23 LFid.”.

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 15'000.-, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e di un importo di fr. 1'500.- a copertura delle spese. Inoltre è stata richiesta la confisca di fr. 15'000.-, da devolvere allo Stato.

Il 13 aprile 2016 l’imputata ha presentato opposizione al decreto alla stessa Autorità di vigilanza che, il 25 aprile 2016 lo ha confermato, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento in due sedute di data 20 dicembre 2016 e 9 giugno 2017, con sentenza 9 giugno 2017 (intimata il 24 agosto 2017), il Presidente della Pretura penale ha confermato la proposta di condanna per la contravvenzione alla LFid formulata con il decreto d’accusa ed ha sanzionato la prevenuta con una multa di fr. 7'500.-, ponendo a suo carico la tassa e le spese giudiziarie per fr. 3'500.-.

C. Con scritto del 12 giugno 2017 l’imputata ha presentato annuncio d’appello, che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 8 settembre 2017, in cui ha precisato d'impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da ogni accusa, con caricamento di tasse e spese allo Stato ed il riconoscimento a suo favore di “ripetibili della sede d’appello nella misura in cui questo verrà accolto” (doc. CARP II).

D. In applicazione degli art 406 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP,

in data 11 settembre 2017 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 19 ottobre 2017.

Con l'impugnativa, AP 1 sostiene, in particolare, che non sono adempiti i presupposti della contravvenzione ai sensi dell’art. 23 LFid, poiché lei, quale amministratore unico delle società, non ha svolto un’attività per conto terzi: in veste di organo delle persone giuridiche in questione, lei operava all’interno delle competenze concessele dall’art. 716 CO. Inoltre, l’appellante non ha mai eseguito, e nulla agli atti dimostra il contrario, le attività elencate all’art. 3 LFid che caratterizzano proprio la professione di fiduciario. Lei ha espletato ed espleta, a suo dire, unicamente compiti che la legge le attribuisce quale amministratrice, ossia l’allestimento di bilanci e conti economici, nonché le registrazioni contabili e la loro verifica ex art. 957a CO, così come tutte le incombenze organizzative, gestionali, di controllo e di verifica in seno all’usuale amministrazione della società anonima. __________ è intervenuta solo per attività contabili, dietro delega legittima dell’amministratrice o del CdA delle singole SA.

Un amministratore o membro di CdA di una società anonima, aggiunge, è legato da un contratto di mandato con la società (art. 394 CO).

AP 1 è titolare integralmente o parzialmente di 4 società, così che per le stesse non può venire considerata agente a titolo professionale, ma a mero titolo personale.

Per le altre società, di cui non è azionista, ella ha operato muovendosi unicamente nel campo del diritto societario, non in quello del fiduciario commerciale.

La conseguenza di ciò è che la prevenuta non necessitava di alcuna autorizzazione per l’esercizio della professione di fiduciario.

Dal punto di vista soggettivo, la procedente rileva come potesse, legittimamente, ritenere di agire in maniera legale, poiché l'Autorità di vigilanza, nello scambio di corrispondenza avuto con lei, seppur non abbia mai esplicitamente indicato che l’attività della __________ fosse in regola, ha fatto credere che lo fosse per atti concludenti.

Il fatto che AP 1 abbia chiesto, dopo aver conseguito il diploma di fiduciaria, l’autorizzazione, non significa nulla.

Ciò posto, si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, il proscioglimento dell’appellante da ogni accusa ed il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP, quantificata in fr. 14'493.60.

E. In data 20 ottobre 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).

F. Il giudice della Pretura penale, con scritto 23 ottobre 2017, ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Con osservazioni 7 novembre 2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, sottolinea come, eccezion fatta per le società di cui l’appellante era ed è azionista unica o di maggioranza, la sua attività di costituzione, amministrazione e gestione delle ditte è stata svolta a titolo fiduciario per conto terzi e professionalmente, in proprio o tramite la __________. Con riferimento alla prescrizione, sottolinea come, trattandosi di reato continuato, la stessa non sia ancora intervenuta. Addirittura, non esclude che l’imputata, dopo il trasferimento fittizio nel Canton __________ volto ad eludere la LFid, eserciti a tutt’oggi tale professione.

Considerando

in fatto e in diritto:

L’imputata

  1. AP 1, nata il __________ __________ a __________ e domiciliata ad __________, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e due anni di liceo, ha seguito l’apprendistato di impiegato di commercio presso la __________, __________. Dopo l’ottenimento del relativo attestato, dal 1988 all’aprile 1990, ha lavorato come contabile per la __________ di __________, società di import-export. In seguito, da gennaio 1991 a aprile 1992, è passata, con le stesse mansioni, alla ____________________, __________, e poi, da luglio 1992 a dicembre 1993, alla __________ di __________. Dopo due anni di pausa lavorativa a seguito della nascita di un figlio, l’imputata ha ripreso la propria attività presso la __________ __________, __________, in qualità di amministratrice.

Dal 1. luglio 2003 è amministratrice unica della __________ __________ di __________, il cui scopo iscritto a Registro di commercio è:

“__________”.

Il __________, AP 1 ha conseguito il diploma di fiduciaria con attestato professionale federale.

Formalmente, la prevenuta è dipendente al 100% di __________, ma parallelamente ne è pure azionista unica (verbale d’interrogatorio di fronte all’autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 2).

Il 13 novembre 2015 la __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio ticinese a seguito del trasferimento della sua sede a __________, nel __________. Dall’iscrizione al relativo RF si può leggere che lo scopo è stato modificato in:

“__________” (doc. A allegato a scritto 13 settembre 2016 dell’autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario).

  1. L’attività di __________ è stata oggetto di interesse da parte dell’Autorità di vigilanza sin dal 7 febbraio 2005, quando questa ha inviato alla società uno scritto rilevando che tra gli organi non risultava nessun fiduciario autorizzato, nonostante lo scopo della stessa comprendesse attività soggette alla LFid, e chiedendo lumi in merito.

Da quel momento e sino al 14 novembre 2006 è intercorso uno scambio di corrispondenza tra i funzionari cantonali e la signora AP 1, in qualità di organo e titolare della società, senza che, tuttavia, i primi abbiano mai preso posizione in merito alla legittimità o illegalità dell'attività svolta da quest'ultima.

Sette anni dopo, il 16 luglio 2013, l’Autorità di vigilanza ha nuovamente preso contatto con __________, ribadendo come lo scopo iscritto a registro di commercio prevedesse anche attività di consulenza e di intermediazione che avrebbero potuto ricadere nel campo d'applicazione della LFid, per cui, non disponendo la persona giuridica di persone autorizzate ad esercitare in Ticino come fiduciari, si prospettava l’eventualità di una sanzione ai sensi dell’art. 23 LFid. L’imputata ha subito risposto con scritto del 17 luglio 2013, contestando l’esercizio di qualsiasi attività fiduciaria da parte della sua società e sua, ma annunciando di aver proprio inoltrato il giorno precedente una richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni di fiduciario, così da poter estendere il proprio campo d'azione.

  1. Il 16 luglio 2013, infatti, AP 1, ha chiesto all'Autorità di vigilanza cantonale il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista e immobiliare.

Quest’ultima si è pronunciata negativamente con decisione datata 17 ottobre 2013, concernente tuttavia soltanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista. L'interessata ha quindi tempestivamente impugnato tale pronuncia contestando, oltre al merito, anche il fatto che essa non si fosse determinata sulla richiesta relativa all'esercizio della professione di fiduciario immobiliare.

Avendo preso atto della sua mancanza, l'Autorità di vigilanza, in data 13 novembre 2013 ha emanato un nuovo giudizio, in sostituzione di quello viziato, con il quale ha respinto entrambe le domande. Il diniego è stato, sostanzialmente, motivato con il fatto che la postulante non avesse acquisito il periodo di due anni di pratica imposto dalla legge secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla prassi in materia.

Le due decisioni sono state impugnate con due distinti ricorsi di fronte al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che li ha respinti entrambi con decisione del 10 giugno 2014, confermando il mancato adempimento della condizione dello svolgimento del periodo di pratica biennale. I giudici del TRAM hanno, in effetti, concluso che le esperienze maturate dalla postulante prima dell’ottenimento del diploma non possono essere prese in considerazione poiché, per prassi, l'acquisizione delle conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale e che, comunque, quelle che potrebbero essere determinanti poiché svolte in una posizione subordinata, ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di un professionista autorizzato, difetterebbero del necessario legame temporale ragionevole con il momento dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione.

Adito con ricorso contro la decisione del TRAM, il Tribunale federale ha respinto l’impugnativa, nei limiti della sua ammissibilità, con sentenza del 12 maggio 2015 (2C_720/2014).

Tra le varie considerazioni contenute nell’allegato di ricorso al TF del 18 agosto 2014 (in mappetta verde prodotta agli atti al dibattimento di primo grado, pag. 12), tra le altre cose, si può leggere:

“In seguito dal 2003 la ricorrente amministra la __________ e espleta diversi mandati di amministrazione di società anonime di cui ne cura in prima persona la gestione amministrativa, contabile e aziendale sulla base dei principi fondamentali precedentemente indicati. Per questi motivi la professionalità e assiduità è assodata in quanto, grazie ai mandati di amministratrice, la ricorrente ha potuto continuare ad acquisire esperienza nel settore”.

  1. Nel frattempo, l’8 aprile 2014, l’Autorità di vigilanza ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico dell’appellante, sfociato nel decreto d’accusa 4 aprile 2016 qui in disamina.

Con sentenza 9 giugno 2017, il presidente della Pretura penale ha, come detto, confermato la proposta di condanna AP 1 per contravvenzione alla LFid, dimezzando la multa rispetto a quella richiesta con il decreto d’accusa.

L’appello

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale – non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc. 6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc. 6B_563/2014, consid. 1.1).

Per essere arbitraria, la decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nella motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e va motivata in modo preciso (STF 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata, né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Né è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29.06.2016, consid. 2.1).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

  1. Sostanzialmente, nel suo allegato scritto, l’appellante, ad eccezione di quanto scritto al punto n. 5 (pag. 12), non si confronta con le motivazioni che hanno portato il primo giudice a concludere nel senso a lei sfavorevole. Pur avendo riassunto le argomentazioni svolte nella sentenza, infatti ella non va oltre il ribadire le proprie argomentazioni, comportandosi, di massima, come se si trovasse di fronte ad una Corte con pieno potere cognitivo.

Cosa che, trattandosi di un procedimento per una contravvenzione, così non è.

Ne deriva che buona parte del gravame, essendo di natura appellatoria, risulta essere inammissibile (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Ma non tutto.

Contravvenzione alla LFid, art. 23 LFid e l’art. 19 vLFid

  1. Giusta l’art. 23 cpv. 1 LFid, l’Autorità di vigilanza punisce con la multa fino a fr. 50'000.- chi, senza essere iscritto nell’albo delle professioni fiduciarie, esercita l’attività di fiduciario.

Se l’autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a fr. 20'000.- (art. 23 cpv. 2 LFid).

In casi gravi o di recidiva la pena è la multa fino a fr. 200'000.- e gli atti devono essere trasmessi d’ufficio al Ministero pubblico (art. 23 cpv. 3 LFid).

La decisione può essere pubblicata nel Foglio ufficiale (art. 23 cpv. 4 LFid).

L’art.19 vLFid - in vigore fino al 30 giugno 2012 e che, come il testo di legge attualmente in vigore e testé evocato, portava il titolo marginale di “esercizio abusivo” – disponeva che chi, senza autorizzazione esercitava le professioni sottoposte alla LFid o chi senza autorizzazione, usava nella ragione sociale, nella designazione dello scopo dell’azienda o comunque nei contatti verso il pubblico espressioni come fiduciario, fiduciaria o simili, tali da indurre in errore il pubblico nella sussistenza dell’autorizzazione, dovesse essere punito con la multa sino a fr. 20'000.- (cpv. 1).

In caso di negligenza, la pena era stata fissata in una multa sino a fr. 5'000.- (art. 19 cpv. 2 vLFid).

Anche per la vecchia norma, nei casi gravi o di recidiva, la pena inflitta era più pesante (arresto o multa) e la procedura doveva passare nelle mani del Ministero pubblico (art. 19 cpv. 5 vLFid).

  1. Il primo giudice ha ritenuto adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie avendo accertato che l’imputata ha sempre agito tramite la __________, persona giuridica di cui è dipendente e amministratrice unica, che ha emesso e contabilizzato tutte le fatture per le prestazioni effettuate. Essendo l’autorizzazione prevista dalla LFid ad personam, anche qualora il mandato è concesso ad una entità giuridica, all’interno di essa ci deve essere almeno una persona autorizzata che si assuma la responsabilità di fornire le garanzie che la legge richiede.

L’appellante, si legge in sentenza, non ha lavorato a titolo personale ed indipendente per le varie società delle quali era organo. Ne è la prova il fatto che, se così fosse stato, le sue prestazioni le sarebbero state pagate direttamente. Di conseguenza, l’obiezione sollevata dalla difesa, per la quale il fatto di essere organo delle società mandatarie può essere ritenuto in casu un motivo di esclusione dall’obbligo di autorizzazione, non può essere accolta.

A comprova del fatto che sia stata la __________ ad effettuare e fatturare le prestazioni, il primo giudice ha richiamato i seguenti elementi:

  • lista delle società amministrate da AP 1 da lei spedita con lettera del 9 settembre 2013 all’Autorità di vigilanza, poi aggiornata con e-mail del 18 settembre 2013 (AI 11) e completata con la lettera 19 gennaio 2015 del difensore (AI 4), alla quale ha allegato la tabella, aggiornata al 2013, con le prestazioni fatturate dal 2010 al 2013 da __________ alle varie società; dalla stessa risultano importi considerevoli per un totale di fr. 162'320.31 nel 2010, fr. 181'950.45 nel 2011, fr. 238'944.50 nel 2012 e fr. 208'765.50 nel 2013;

  • dichiarazioni della prevenuta stessa rese agli inquirenti, alla presenza del suo difensore il 10 dicembre 2014:

“(…) non fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società. Tutte le mie prestazioni sono fatturate da __________.


è principalmente attiva nell’ambito della contabilità e dell’amministrazione così pure come nell’intermediazione di compravendita di attività commerciali. Per quanto concerne il fatturato confermo che i dati indicati sono quelli trasmessi all’ispettore dei fiduciari in data 9 settembre 2013. Per quanto concerne invece la clientela posso pure confermare che non vi sono stati cambiamenti di rilievo, sono quasi tutte persone giuridiche. Consegnerò a breve i dati contabili relativi all’esercizio 2013 con aggiornato l’elenco delle società di __________ __________ cura l’amministrazione. I dipendenti sono attualmente 3. Per quanto attiene alla mediazione di attività commerciali preciso che si tratta di attività di cui mi occupo marginalmente.

(…) di principio le società emettono singolarmente le proprie fatture e procedono in parallelo al relativo incasso. Nell’allegato 1 sono indicate in rosso le società autonome dal profilo dell’emissione delle fatture. __________ provvede successivamente alla registrazione, all’allestimento dei conti ed alla chiusura. Annualmente provvede pure all’adempimento delle pratiche fiscali per ogni società. Per __________ __________ si occupa pure della gestione stipendi. ADR: non esiste un contratto di mandato per ogni società” ” (VI del 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 2 e 3);

quanto da lei dichiarato in relazione ai contenuti delle pagine del sito internet della _________

con cui la società si presenta alla potenziale clientela con la propria storia e l’elenco dei servizi offerti, molti dei quali fiduciari ai sensi della LFid. Ovvero: consulenza aziendale, contabilità finanziaria, contabilità analitica, conti annuali consolidati; consulenza fiscale per imposte cantonali e federali; consulenza aziendale particolare nell’ambito di acquisizioni, cessioni, fusioni, business plan ecc. Siccome tali attività __________ non è abilitata a svolgerle per conto di terzi l’ispettore mi fa notare che si tratta di pubblicità ingannevole nei confronti del pubblico e mi chiede di prendere posizione, tenuto conto che la stessa è stata attivata nel 2011.

Da parte mia rilevo che si tratta di una pagina internet e non tutte le prestazioni indicate sono state realmente eseguite. Posso riferire che la mia formazione professionale e le mie conoscenze in materia rispecchiano anche le attività indicate nelle pagine web. Come detto avendo io personalmente questa formazione, ho eseguito attività unicamente per le società nelle quali ricopro la carica di organo o meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo di aver fornito prestazioni di quella natura a società terze di cui non sono organo” (VI del 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 3).

fattura di __________ SA del 31 agosto 2013 a __________ per fr. 5'000.- oltre IVA per “amministrazione mensile” (AI 11);

  • a titolo abbondanziale: c) - dopo il trasferimento della sede nel , ove non è necessaria l’autorizzazione per operare come fiduciario – nella cui pagina di benvenuto è indicato: “”, mentre nella pagina dedicata a “” si può leggere: “”, rispettivamente alla pagina “__________” indica ambiti di attività che corrispondono sostanzialmente a quelli del sito in vigore al momento dei fatti oggetto del presente decreto: __________dalla sua costituzione ad oggi, __________ ha potuto contare sullo stesso dominio del sito, sullo stesso assetto societario, sulla stessa amministratrice unica e sugli stessi settori di attività. La società ha continuato nel tempo a fare le medesime cose e a proporre gli stessi servizi, tipici del campo di attività di una fiduciaria;

  • indicativo (di nuovo a titolo abbondanziale) è un altro fatto notorio estraibile da internet che si riferisce a molti anni fa, ma comunque nel periodo oggetto del presente decreto di accusa e quando la signora AP 1 non aveva ancora conseguito il diploma di fiduciario: in effetti inserendo nel motore di ricerca di google “__________” si può vedere nel sito del __________ la brochure della __________, competizione di cui __________ era sponsor pr

  • istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare la professione che menziona esplicitamente l’esperienza professionale della __________;

  • sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 10 giugno 2014, laddove riporta: “AP 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio delle controverse autorizzazioni. Ritiene il provvedimento adottato dall’autorità di prime cure eccessivamente rigido. Rimprovera a quest’ultima di non aver sufficientemente tenuto conto del grande bagaglio di esperienza che essa ha maturato nel corso dei molti anni in cui è stata attiva nel settore” e soprattutto: “Per quanto concerne poi l’attività che l’insorgente svolge dal __________ presso la __________, occorre considerare che la stessa non può essere riconosciuta, nemmeno per il lasso di tempo (comunque inferiore ai due anni) successivo al conseguimento del diploma di fiduciaria. In effetti il ruolo di assoluto vertice che la ricorrente, nella sua qualità di amministratrice unica, ricopre all’interno di tale società e il conseguente grado di indipendenza con il quale essa svolge i suoi compiti dirigenziali per conto della medesima permette di escludere sin dall’inizio che quest’ultima operi sul piano professionale in posizione subordinata ad un’altra persona attiva nella medesima struttura aziendale (in questo senso cfr. STA 52.2005.324 del 14 dicembre 2005, consid. 4.2 in fine). Non risulta d’altro canto che la __________ abbia mai fatto capo e riferimento dopo il __________ ad un fiduciario commerciale e immobiliare autorizzato, fatto questo che permette di escludere che la ricorrente abbia avuto modo di esercitare la propria attività sotto l’effettivo controllo e la conduzione da parte di una simile figura” (ibidem consid. 4.2, pagine 6 in fine e 7 in alto);

  • sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2015 (2C_720/2014) che statuisce: “La ricorrente si limita ad evocare le sue pregresse esperienze lavorative sia sotto la responsabilità di professionisti fiduciari, sia in posizione indipendente, adducendo che le stesse le avrebbero procurato un bagaglio di competenza e professionalità tale da assicurare l’interesse pubblico perseguito dalla legge. Non spiega però in maniera chiara e diffusa i motivi per i quali non considerare tale sua esperienza e la sua attuale posizione di amministratrice della __________ ai fini della pratica costituirebbe una restrizione inammissibile della liberta economica o sarebbe arbitrario. Delle sue argomentazioni va pertanto in sostanza ritenuto che controversa è unicamente la questione relativa alla finestra temporale nella quale la legge impone di svolgere la pratica professionale sotto la responsabilità di un professionista autorizzato. Su questo punto occorre quindi interpretare la legge” (cfr. documentazione nella mappetta verde con l’incarto amministrativo concernente la richiesta di autorizzazione di svolgere l’attività di fiduciario, prodotto al dibattimento del __________ dall’autorità inquirente);

  • nonostante siano posteriori all’emanazione del decreto di accusa: le tre segnalazioni agli atti (due da parte di __________ e una della __________).

  1. Assodata l’esistenza dei presupposti oggettivi del reato, il primo giudice esaminato quelli soggettivi, considerandoli pure realizzati. Dopo aver dato per assodato che la donna abbia agito intenzionalmente, il presidente della Pretura penale ha negato l’esistenza di un errore sui fatti commesso in buona fede a causa del comportamento delle autorità che, dopo i controlli del 2006, sono rimaste silenti sino al 2014.

A sostegno delle sue conclusioni, il giudice ha portato i seguenti argomenti:

“non è corretta l’affermazione fatta in sede di arringa secondo cui nel 2006 è stato effettuato da parte dell’autorità un controllo durante il quale non è stata riscontrata alcuna irregolarità per rapporto alle normative riguardanti le attività relative agli ambiti fiduciari, con la conseguenza che l’imputata poteva essere in buona fede convinta che fosse tutto a posto.

In effetti il 7 febbraio 2005 la __________ è stata oggetto di una lettera da parte del Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario nella quale si segnalava che lo scopo della società prevedeva attività che in Ticino sono disciplinate dalla LFid e di conseguenza, ritenuto che tra gli organi non vi fosse un fiduciario autorizzato, si reputava che la ditta potesse operare in violazione della citata legge, chiedendo di trasmettere entro 15 giorni un rapporto circa l’effettiva attività allegando conti e bilanci degli ultimi due anni (…)

Di fronte a tale scritto l’imputata per conto della __________ risponde immediatamente che

  • dopo aver preso contatto con il suo legale - questi, scusandosi per l’inconveniente, si è accorto di aver commesso un errore al momento della costituzione della società; di conseguenza ogni riferimento all’ambito fiduciario sarebbe immediatamente stata cancellato dagli scopi societari (…)

Il 9 novembre 2006, l’autorità torna alla carica perché nonostante fossero passati quasi due anni la __________ non aveva ancora dato seguito alla richiesta di informazioni dell’autorità (…)

Ancora una volta immediatamente l’imputata si scusa per la dimenticanza e sostiene che la sua società non agisce in alcun modo in rappresentanza verso terzi e di non abusare in alcun modo della professione di fiduciario (…).

Non risulta tuttavia da nessuna parte che nel 2006 l’autorità abbia detto che le attività della __________ fossero in regola, anzi!

Il tutto non senza dimenticare che l’imputata non ha mai contribuito a facilitare gli accertamenti e non è stata solerte, perché non ha messo a disposizione, in ogni caso fino a quel momento, quanto richiestole. Ma soprattutto AP 1 non ha mai ricevuto uno scritto ufficiale che confermasse la bontà del suo operato. Non poteva semplicemente dedurre che fosse tutto a posto, anzi, sapendo che erano in atto controlli, non avrebbe dovuto limitarsi a far capo al suo legale per l’immediata modifica degli statuti, ma farsi diligente e verificare di propria iniziativa se il suo operato fosse conforme alla legge. Non avendolo fatto ha accettato l’eventualità di non essere in regola.

(…) Ma vi è di più. Il 18 ottobre 2012 consegue il diploma di fiduciaria con attestato professionale federale guardandosi però bene dal chiedere l’autorizzazione, cosa che fa unicamente dopo quasi un anno a seguito del nuovo intervento del Consiglio di Vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario che il 16 luglio 2013 segnala che le attività di consulenza e intermediazione potrebbero ricadere nel campo di applicazione della legge e di conseguenza, siccome la società non dispone di persone autorizzate, vi potrebbe essere una sanzione ai sensi dell’art. 23 LFid (…).

Considerato che solo dopo l’ispezione negli uffici della __________ l’imputata produce la documentazione richiesta il men che si possa dire è che non sia stata in alcun modo in buona fede.

AP 1 ha poi continuato - e qui l’intenzionalità del suo agire è lapalissiana - a esercitare abusivamente la professione (addirittura anche dopo l’emanazione del decreto di accusa secondo le segnalazioni giunte successivamente) nonostante la sua domanda fosse stata respinta e avesse spostato dal novembre 2015 la sede della __________ nei __________, Cantone che non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio della professione di fiduciario.

Il tutto non senza dimenticare che con il trasferimento nei __________ la __________ ha immediatamente modificato lo scopo sociale, reintroducendo il riferimento all’ambito fiduciario (…)

Se a tutto ciò si aggiungono le considerazioni fatte relative al sito internet della società che ha sempre avuto riferimenti a servizi nel campo fiduciario non si può che concludere che l’imputata ha fatto di tutto per eludere e sviare i controlli dell’autorità. Di conseguenza ha adempiuto il reato anche dal profilo soggettivo.” (sentenza impugnata, consid. 9).

  1. Come detto, per la maggior parte, le considerazioni della ricorrente hanno natura appellatoria e non si confrontano approfonditamente con i singoli accertamenti del primo giudice, spiegando in dettaglio, come richiesto dalla giurisprudenza citata, per quali motivi sarebbero a suo avviso arbitrari.

Ella sostiene, comunque sia, che, avendo agito quale azionista e amministratore unico delle società, non ha fornito a titolo professionale prestazioni da fiduciario per conto di terzi, ma ha agito come organo delle stesse, sicché la sua attività non sarebbe stata soggetta ad autorizzazione, ma si sarebbe mossa all’interno dei limiti stabiliti dagli articoli del CO sulle società anonime, nell'ambito concesso dal diritto societario, quindi. Ella non ha neppure agito a titolo professionale, ma piuttosto a titolo personale, per tutte quelle società delle quali era titolare (__________, __________, __________ e __________).

Le uniche critiche concrete agli accertamenti effettuati nella sentenza impugnata concernono quattro punti:

  • la circostanza per cui le prestazioni effettuate siano state fatturate tramite __________ non è determinante poiché l’appellante è AU ed azionista unica di tale società;

  • la circostanza che sul sito Internet della __________ ripreso in sentenza con riferimento alla pubblicità del torneo di tennis non è determinante perché tali prestazioni non sono mai state fornite e non sussiste prova che lo siano mai state;

  • il richiamo alle sentenze del TRAM e del TF è inconferente perché le stesse non si esprimono sulle attività che AP 1 ha svolto per le società indicate nel DA;

  • pure inconferenti sono le tre segnalazioni in atti: non provano nulla e non sono state oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità.

  1. Le critiche sollevate non scalfiscono la sentenza, corretta nel merito.

Giusta l’art. 3 lett. e LFid, sono considerati fiduciari commercialisti coloro che costituiscono, amministrano e gestiscono società a titolo fiduciario, quindi per conto terzi.

Decisivo è, pertanto, il rapporto di subordinazione del professionista rispetto al mandante. Non, per contro, la funzione ufficialmente ricoperta e neppure, di per sé, il possesso di pacchetti azionari.

Lo svolgimento di attività di fiduciario per conto terzi a titolo professionale e, dunque, la necessità di un’autorizzazione cantonale, devono essere valutati sulla scorta delle reali circostanze di fatto e di diritto di ogni singolo rapporto contrattuale. Non è sufficiente accontentarsi delle costruzioni giuridiche di facciata, spesso volte a rendere più semplice l’attività ma non intese a modificare i reali rapporti di proprietà e di interesse sulla persona giuridica.

In effetti, nel settore regolato dalla LFid, non sono rare le situazioni di intestazione a titolo fiduciario di azioni o pacchetti azionari nell’ambito di mandati di gestione (ad es: STF 4C_42/2004 del 9 luglio 2004; 4A_246/2007 dell’8 febbraio 2008), giustificate da motivazioni fiscali, strategiche, di diritto privato (verso i creditori), successorie o di convenienza.

Detto altrimenti, è determinante appurare quale sia il reale ruolo ricoperto dall’imputata all’interno delle società a favore delle quali presta i propri servizi.

Per poter far ciò, occorre innanzitutto accertare quale sia la professione della prevenuta, cioè quali tra le varie attività da lei svolte abbia la prevalenza e, in particolare, se il suo lavoro fosse (sia) quello di amministrare e gestire società. Una volta chiarito questo aspetto, occorre valutare se le funzioni di organo ricoperta all’interno delle stesse sono prettamente funzionali allo svolgimento del mandato. Infine, sono da ponderare i rapporti di titolarità delle azioni, rispettivamente, se il numero di queste effettivamente detenute a titolo personale e per sé stessa è tale da modificare il baricentro dei rapporti di proprietà, o se, per contro, non ha alcun effetto concreto.

In tal senso, effettivamente, non è raro che il fiduciario assuma la funzione di organo (anche unico) della persona giuridica, rilevando nel contempo (a titolo fiduciario o per sé) una o più azioni; in taluni casi anche tutte. Questa partecipazione alla società non modifica la natura del rapporto giuridico con questa, che rimane di persona esterna posta sotto contratto dai veri proprietari, appunto, per amministrarla.

  1. Da una semplice ricerca a registro di commercio (fatto notorio) si può vedere come le varie società indicate nel DA abbiano scopi e attività diametralmente divergenti:

(non trovata);


si occupa di gestione di bar;

__________, ora divenuta __________, si occupava di attività agricole e ora di moda, sempre sotto l’amministrazione unica dell’imputata;

  • __________, si occupa di telematica/informatica;

  • __________, si occupa di import/export, istallazione di materiale d’acciaio e di costruzione;

  • __________, di macchinari edili;

  • __________, ora __________ si occupava e occupa, sempre sotto l’amministrazione unica della prevenuta, di trasporto merci;

  • __________, di commercializzazione di prodotti della carta e affini, di detergenti e cosmetici;

  • __________, di informatica e telecomunicazioni;

  • __________, ora __________, si occupava di trasporto merci e, ora, sempre sotto l’amministrazione unica della prevenuta, di produzione di articoli pubblicitari, di organizzazione di campagne pubblicitarie, di ricerche di marketing, di produzione e commercializzazione di imballaggi e di prodotti destinati al settore ospedaliero e di infortunistica;

  • __________, si occupa del __________;

  • __________, si occupa di __________;

  • __________, ora trasferita nei __________, di acquisto e noleggio di macchinari edili, nonché di importazione, acquisto e vendita di materiale di ogni genere;

  • __________, succursale di __________, ora in liquidazione, di costruzione di edifici residenziali e non, nonché del commercio e fornitura di materiale edile.

Il numero di società e la varietà di attività, collegate con la formazione professionale dell’imputata, rendono evidente come il contributo lavorativo da lei prestato alle varie ditte non possa essere stato che quello tipico di un fiduciario.

Lo ha ammesso lei stessa, ancora nella sua motivazione d’appello, ove ha riconosciuto d’aver tenuto la contabilità delle società, d’aver trattato con le autorità fiscali per questioni relative, d’aver curato questioni con le autorità esecutorie o fallimentari, d’aver agito sulla scorta di contratti di mandato aventi per oggetto l’amministrazione (per le società di cui non era azionista), di essersi occupata dell’alta direzione e dell’organizzazione delle società (motivazione d’appello19 ottobre 2017, pag. 9 seg.).

In merito alle società di cui AP 1 asserisce essere titolare, integralmente o parzialmente, si può osservare che:

  • __________: il presidente del CdA non è lei, bensì __________, con firma individuale. L’imputata, membro, ha firma collettiva a due;

  • __________: presidente del CdA con firma individuale era __________, che dal 2017 è divenuto AU. AP 1 aveva solo un diritto di firma collettiva a due;

  • __________: dalla sua costituzione nel __________ ha cambiato __________ volte scopo, in settori completamente diversi uno dall’altro, e organi.

Con riferimento proprio ad una di esse, poi, in atti troviamo una nota d’onorario intestata __________ a carico di __________ per “amministrazione mensile” (AI 11).

Vi sono poi le dichiarazioni dell’appellante rese di fronte all’autorità inquirente:

“ADR: non svolgo quindi alcuna altra attività professionale al di fuori di __________, ovvero ho un solo datore di lavoro.

ADR: non fatturo alcuna prestazione a titolo privato in quanto organo di società. Tutte le mie prestazioni sono fatturate da __________.

(…) __________ è principalmente __________ (…) __________.

(…) __________ (…) __________ __________. Per __________ __________ si occupa pure della gestione stipendi.

ADR: non esiste un contratto di mandato per ogni società.

(…) ho eseguito attività unicamente per le società nelle quali ricopro la carica di organo o meglio di membro del CdA o amministratore unico. Escludo di aver fornito prestazioni di quella natura a società terze, ovvero di cui non sono organo.” (VI 10 dicembre 2014, AI 5, pag. 2 segg.).

A quanto precede si aggiungono le argomentazioni - sintomatiche - portate all’attenzione del TRAM e, poi, del Tribunale federale in occasione della procedura sfociata nella sentenza del 12 maggio 2015 (STF 2C_ 720/2014), riprese in parte al considerando n. 3 della presente decisione.

  1. Già solo questi elementi consentono di accertare che l’appellante ha lavorato come fiduciaria ai sensi della LFid per le varie società alle quali ha prestato il suo supporto. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili. Ma lo sono anche l’accertamento che le società operavano in campi talmente diversificati ed erano talmente numerose da non rendere possibile ipotizzare che abbia agito per sé stessa.

La costatazione che le SA di cui deteneva tutto il pacchetto azionario, ad eccezione di una, avevano come organo più importante una terza persona che disponeva di diritto di firma individuale depone a favore della titolarità effettiva delle stesse da parte di questa terza persona.

Il fatto che una società ha cambiato 4 volte scopo in ambiti molto diversi è indizio che si trattasse di una di quelle società vuote che vengono messe a disposizione per consentire l’avvio di nuove attività. Cosa usuale per i fiduciari.

L’unica fattura in atti, attesta che anche per la società __________ di cui deteneva il pacchetto azionario, de facto, l’imputata agiva, sotto il cappello di __________, come amministratrice regolarmente retribuita. La fatturazione delle prestazioni tramite la sua società (con sede proprio allo stesso indirizzo della ditta cliente) e non a titolo personale, è dimostrazione che AP 1, ha operato a titolo professionale anche per queste società, non a titolo personale quale loro organo e proprietario.

Per il resto si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP alle motivazioni della sentenza impugnata (consid. 8, pag. 9 e segg.).

  1. Sollevata solo a titolo abbondanziale, l’eccezione circa la buona fede dell’imputata a seguito del comportamento, ingannevole, dell’autorità di vigilanza, dal cui silenzio pluriennale era legittimata a dedurre che tutto fosse stato controllato e considerato conforme alla legge, è palesemente appellatoria. La ricorrente, infatti, non spiega perché le conclusioni in merito di cui ai consid. 9a-9d della sentenza impugnata sarebbero arbitrarie, ma espone unicamente la propria interpretazione dei fatti.

Ciò posto, per completezza, va rilevato come dall’inattività dell’Autorità di vigilanza la prevenuta non potesse assolutamente desumere di essere stata in regola.

Nessun errore sui fatti scusabile ai sensi dell’art. 13 CP è quindi ravvisabile.

In effetti, il principio della buona fede sancito dall’art. 9 Cost. tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta rispetto a determinate persone, quando la stessa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi sull'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando posteriormente al rilascio dell'informazione non siano intervenuti mutamenti legislativi (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1).

Asserendo che, a causa della pluriennale passività dell’autorità di vigilanza dopo le prime richieste di documentazione e l’annuncio della possibilità che lei stesse contravvenendo alla legge sui fiduciari, era legittimata in buona fede a ritenere di agire in maniera legale, AP 1 non si fonda su alcuna assicurazione concreta rilasciata dall'autorità circa l'eventuale non assoggettamento all’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.

Il fatto che, per motivi non noti, l’Autorità di vigilanza non si sia occupata per molti anni del caso dell’imputata non può fungere da fondamento per il riconoscimento della buona fede. Sapendo e dovendo sapere (nessuno può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto, DTF 131 V 196 consid. 5.2; 124 V 215, consid. 2b/aa), che l’esercizio dell’attività di fiduciario in Ticino non è libero ma è sottoposto a regole ben precise e che, nel caso specifico, l’assoggettamento alla LFid era stato messo in discussione, la donna avrebbe dovuto informarsi e chiedere una presa di posizione chiara ed ufficiale in merito alla sua posizione.

Pena

  1. L’ammontare della multa in quanto tale non è stato contestato. Tuttavia, va rilevato che, nel commisurare la pena, al momento di valutare la colpa dell’imputata, il giudice di prime cure ha omesso di considerare, a suo favore, gli effetti del comportamento dell’Autorità di vigilanza sulla colpa.

In modo particolare, il silenzio e l’inazione pluriennale di quest’ultima dopo la richiesta di ragguagli, hanno creato una situazione di relativa incertezza ed hanno avuto un effetto disorientante in un contesto nel quale i dubbi avrebbero potuto essere immediatamente e facilmente fugati. Questo atteggiamento dello Stato può aver contribuito ad agevolare la continuazione della condotta illecita dell’appellante e, di conseguenza, ad abbassare, seppur non in maniera determinante, l’energia delinquenziale effettivamente investita nel suo agire.

Di fronte a circostanze analoghe, il Tribunale federale ha ritenuto adeguato procedere ad una riduzione della pena di un decimo (STF 6S.56/2006 del 15 giugno 2006 consid. 3.7 e rinvii).

La multa viene pertanto fissata in fr. 6'850.-.

Tasse, spese e indennità

  1. Per tutto quanto precede, nei limiti della sua ammissibilità, l’appello è respinto e la sentenza di prime cure confermata, fatta eccezione per la quantificazione della multa inflitta.

Visto l’esito dell’appello, in sostanza completamente respinto (la formulazione del dispositivo che segue non deve trarre in inganno), in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2’000.- e delle spese procedurali di fr. 1’500.-.

Gli oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr. 200.- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputata (art. 428 cpv. 1 CPP).

Soccombente, all’appellante non vengono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

13, 47, 49, 103 segg. CP;

23 LFid, 19 vLFid

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428 cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di

esercizio abusivo della professione di fiduciario

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo tra il 1. luglio 2003 ed il 18 novembre 2015, svolto abusivamente a titolo professionale, senza la necessaria autorizzazione, tramite la società __________, attività disciplinate dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, e meglio come indicato nei considerandi;

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla multa di fr. 6'850.- (seimilaottocentocinquanta);

1.2.1.1. in caso di mancato pagamento, la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 69 (sessantanove) giorni (art.106 cpv.2 CP).

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi fr. 3’500.-.

  1. Non si riconoscono indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dell’imputata.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

15

Cost

  • art. 9 Cost

CP

  • art. 13 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LFid

  • art. 3 LFid
  • art. 23 LFid

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vLFid

  • art. 19 vLFid

Gerichtsentscheide

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