Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.81
Entscheidungsdatum
01.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2016.81 17.2016.164

Locarno

  1. settembre 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 marzo 2016 da

AP 1 rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 marzo 2016 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 aprile 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 28 aprile 2016;

esaminati gli atti;

preso atto che - con decreto d’accusa n. 5494/2014 del 1. dicembre 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 174 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

fatti avvenuti a Bellinzona, autostrada A2, il 15 giugno 2014;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 7'500.- nonché alla multa di fr. 1'200.-. e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

AP 1 ha presentato, l’11 dicembre 2014, tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa emesso a suo carico;

  • in data 19 agosto 2015 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti dell’imputato un nuovo decreto d’accusa (DA 3468/2015) per grave infrazione alle norme della circolazione in relazione a fatti avvenuti il 30 maggio 2015 a Oberbüren (SG). Contro questo decreto AP 1, il 1. settembre 2015, ha interposto opposizione che ha, poi, ritirato in data 3 marzo 2016;

  • statuendo sull’opposizione al DA 5494/2014 del 1. dicembre 2014, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 4 marzo 2016 (intimata il 13 aprile 2016), la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha confermato l’imputazione ed ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- nonché alla multa di fr. 1'200.-, “pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna di cui al decreto d’accusa del 19 agosto 2015”.

La prima Corte ha, infine, posto a carico del condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 777.35;

ricordato che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 28 aprile 2016, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza (CARP doc. I e III).

Egli ha chiesto di essere prosciolto dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), con conseguente attribuzione allo Stato delle tasse di giustizia, delle spese giudiziarie e dell’indennità (ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 5'500.- oltre IVA per il primo e il secondo grado di giudizio.

L’appellante, nel medesimo allegato, ha presentato un’istanza probatoria (precisata in seguito negli scritti 6 giugno 2016 e 20 giugno 2016), solo in parte accolta con decreto 23 giugno 2016 (CARP doc. IX, XIII, XIV).

Una seconda istanza probatoria presentata dall’insorgente in data 19 agosto 2016 è stata integralmente respinta (CARP doc. XVI, XVII).

esperito il pubblico dibattimento il 25 agosto 2016, durante il quale:

  • l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ed ha protestato tasse, spese e indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP così come indicato nella dichiarazione d’appello e precisato nella nota professionale inviata a questa Corte il 26 agosto 2016.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).

L’accusato: vita, situazione economica e precedenti penali

  1. Sulla vita e la situazione economica dell’appellante si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata:

“AP 1, cittadino germanico, è nato il __________ a Zell im Wiesental (Germania) ed è domiciliato a San Gallo. L’imputato è autista professionale e, come ha indicato al dibattimento,

“40 anni fa ho fatto la formazione in Svizzera, poi ho lavorato in Svizzera 10 anni e poi sono tornato in Germania. Successivamente sono tornato in Svizzera e sono qui da 10 anni. Sono sposato con una cittadina svizzera da 7 anni. Ho 3 figli, di 26, 24 e 16 anni, avuti da un precedente matrimonio”. Ha seguito le scuole dell’obbligo in Svizzera, a Basilea, dove ha fatto la maturità ed in seguito ha studiato informatica. Il padre era “a capo di una grossa impresa, una era edile e l’altra di bevande. Mia madre era casalinga. Io ho una sorella, che vive in Germania” (VI imputato pag. 1, all. 1 al VB)”

“in merito alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha dichiarato di lavorare

“per una ditta di trasporti (__________) a San Gallo e guadagno fr. 5'300.- lordi. Mia moglie lavora, guadagna fr. 4'800.- e lavora nelle cure in una casa per anziani. Non possediamo sostanza o immobili, siamo in affitto. Paghiamo fr. 1'200.- di affitto mensile. Per mio figlio minorenne che abita in Germania in un internato perché ha avuto dei problemi con la mamma, verso mensilmente circa fr. 700.-, comprese le trasferte quando devo andare a prenderlo. Pago fr. 380.- di cassa malati. Per il leasing e per altri debiti che ho pago fr. 1'400.- al mese. Ho circa fr. 8'000.- di debiti con un privato”, precisando che “il leasing si riferisce alla Abarth. Mia moglie non possiede un’auto” (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB.)”.

(sentenza impugnata, pag. 3).

  1. AP 1 ha i seguenti precedenti penali:
  • decreto d’accusa 25.09.2007 (passato in giudicato il 18.10.2007) del Untersuchungsamt St. Gallen che lo ha condannato per fatti del 07.09.2007 configuranti un delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (commissione reiterata) - art. 23 cpv. 1 LDDS - alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 80.- l’una, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 770.-;

  • sentenza 09.01.2008 (passata in giudicato il 04.03.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che lo ha condannato per fatti del 26.02.2007 configuranti il reato di violazione di un divieto d’entrata e per quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1 LDDS - alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 100.- l’una, sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.-;

  • sentenza 01.04.2008 (passata in giudicato il 07.05.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che lo ha condannato per fatti del 31.12.2007 configuranti il reato di violazione di un divieto d’entrata, quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1 LDDS - nonché quello di infrazione alle norme della circolazione - art. 90 cifra 1 vLCstr - alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.- l’una. Con questo giudizio è pure stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli il 09.01.2008.

In data 03.06.2008 il Bezirksamt Rheinfelden ha revocato anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta all’imputato dall’Untersuchungsamt St. Gallen con decreto d’accusa 25.09.2007.

(AI 2; doc. TPC 11)

A carico di AP 1 è stato, come visto, pure emanato il decreto d’accusa 19.08.2015 (passato in giudicato) del Ministero pubblico del Cantone Ticino che lo ha condannato per fatti del 30.05.2015 (eccesso di velocità in autostrada a Oberbürem: 158 km/h su 120 km/h) configuranti una grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.- l’una, sospesa condizionalmente per 3 anni, e alla multa di fr. 500.-.

(doc. TPC 6 e 23)

in fatto e in diritto

  1. Alle ore 20:41 del 15 giugno 2014, durante un controllo della velocità in territorio di Bellinzona/Carasso (e più precisamente sull’autostrada A2 in direzione nord al km 52.380), la polizia cantonale – mediante apparecchio “Kria T-EXSPEED v.2.0, S.-Nr. 000140, Metas 424064” – rilevava che il veicolo Fiat 500 Abarth targato __________ circolava alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 120 km/h.

L’infrazione veniva rilevata durante un controllo di polizia senza posto di blocco, in condizioni di traffico normale e con fondo stradale asciutto (rapporto di costatazione per eccesso di velocità 12.09.2014 Polizia cantonale in AI 1).

  1. Ricevuto richiesta di precisare le generalità del conducente, AP 1, in due scritti, riconosceva di essere stato alla guida del predetto veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate e precisava che, pur accettando le risultanze del rilevamento tecnico, contestava di avere commesso l’infrazione con intenzione o per negligenza. Precisato di aver equipaggiato da oltre un anno la propria autovettura con tappetini più lunghi di circa 25 cm rispetto ai precedenti, sulla dinamica della fattispecie ha, quindi, asserito di essersi immesso nell’autostrada A2, in direzione nord, dopo una pausa al Raststätte di Bellinzona nord (recte Bellinzona sud) e di avere detto a sua moglie (passeggera assieme a suo figlio) “Das Gas fühlt sich so komisch an. Eine Panne fehlt uns jetzt noch”. Sempre secondo le sue dichiarazioni, percepito l’indurimento del pedale del gas, AP 1 lo ha più volte schiacciato per capire se si trattava di un malfunzionamento. In piena accelerazione su un tratto di traffico intenso, raggiunta la velocità di 120 km/h, egli sollevava il piede dal gas ma il relativo pedale restava bloccato e non ritornava in posizione originaria. Seguiva un tentativo di frenata che non sortiva l’effetto sperato (“Als ich bemerkte, dass das Auto immer schneller wurde bremste ich zuerst ab. Das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg”). Ad elevata andatura, AP 1, dopo essersi spostato tutto a sinistra sulla terza corsia, gettava un rapido sguardo al vano pedali e notava che il tappetino era scivolato in avanti, finendo sopra il pedale del gas che teneva così premuto verso il basso. Sempre in piena corsa, lo afferrava e lo spostava altrove riacquistando, così, il controllo della propria autovettura (cfr. scritto 05.08.2014 avv. __________ e scritto 23.08.2014 AP 1 allegati all’AI 1).

  2. Durante il dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona, l’imputato, dopo aver ribadito di non contestare la velocità rilevata dal radar, ha confermato che l’infrazione da lui commessa è da ricondurre allo spostamento del tappetino.

Egli ha, in particolare, dichiarato di avere “constatato abbastanza velocemente che c’era un problema”, aggiungendo che “prima di poter controllare il tappeto avevo frenato, però poi ho lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare sempre velocemente”.

Sollecitato dalla Pubblica Accusa di chiarire perché, constatato il problema, non si è fermato subito sulla corsia di emergenza, AP 1 ha risposto che, “siccome la macchina viaggiava ad una alta velocità, istintivamente mi sono spostato sulla corsia sinistra perché sulla corsia di destra viaggiavano più lentamente, per cui dopo aver zigzagato evitando le auto mi sono spostato sulla corsia di sinistra che era libera”.

La difesa ha prodotto al primo giudice lo scritto inviato un paio di giorni dopo i fatti e prima di ricevere l’avviso d’infrazione al portale della 500 Abarth in cui il suo assistito segnalava la sua esperienza negativa.

Sempre al dibattimento, l’imputato ha precisato che il tappetino era omologato e acquistato presso la Abarth a Milano (per i dettagli, cfr. dichiarazioni rilasciate dall’imputato in all. 1 al verbale del dibattimento durante il dibattimento di primo grado).

Appello

  1. Col gravame, AP 1 non contesta i fatti a lui imputati - e meglio di avere circolato, sul tratto di strada in questione, alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) - né contesta che questa velocità configuri il reato prospettato nel DA. La realizzazione del reato dal profilo oggettivo è del resto pacifica, atteso che, secondo il TF, sussiste una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento della velocità autorizzata in autostrada è di almeno 35 km/h (DTF 132 II 234 consid. 3.1; STF 6B_3/2014 del 28 aprile 2014, consid. 1.1.; 6B_622/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3; 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2).

Come già in primo grado, l’appellante contesta, invece, la realizzazione del presupposto soggettivo della grave infrazione alle norme della circolazione, ribadendo di avere raggiunto la predetta velocità non con intenzione né per negligenza ma unicamente a causa dell’interferenza nei termini suesposti del tappetino della sua autovettura col pedale del gas.

Ricostruendo i momenti topici, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ Uscendo dall’area di servizio ho accelerato sino a raggiungere la velocità di 120 Km/h circa. Al momento di togliere forza al pedale per mantenere la velocità ho notato che, nonostante tutto, l’auto continuava ad accelerare. Ho cercato a quel momento di dare qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e non pensavo al tappetino. Nonostante queste manovre la velocità continuava ad aumentare e mi sono trovato in una situazione molto pericolosa per me e per gli altri utenti della strada. In effetti, visto il traffico intenso, sono stato costretto a zigzagare tra le auto. Ho cercato di trovare una corsia libera e, dopo aver superato un’auto sulla destra, mi sono così portato sulla corsia di sinistra dove era tutto libero. A quel punto mi sono slacciato la cintura, ho tirato il mio sedile tutto indietro ed ho visto che il tappetino era tutto spostato in avanti e storto. L’ho quindi immediatamente afferrato e buttato nei sedili dietro. L’auto ha subito rallentato così che io ho potuto riprenderne il controllo e portarmi sulla corsia di emergenza dove mi sono fermato.” (verbale dibattimento d’appello, pag. 2-3)

7.1. L’art. 90 cpv. 2 LCStr presuppone, dal profilo soggettivo, un comportamento privo di scrupoli nei confronti dei terzi o altra condotta gravemente contraria alle norme della circolazione.

Tale condizione è sempre realizzata se l’autore è cosciente del pericolo costituito dal suo modo di condurre.

In caso di atto commesso per negligenza, l’applicazione dell’art. 90 cpv. 2 LCStr implica che essa sia grossolana (DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per il Tribunale federale, nell’ambito degli eccessi di velocità, il conducente che supera in autostrada il limite prescritto di almeno 35 km/h agisce intenzionalmente o quanto meno dà prova di una mancanza totale di prudenza. Per l’Alta Corte esiste uno stretto legame tra la violazione oggettivamente grave e l’assenza di scrupoli dal profilo soggettivo, a meno che non sussistano specifici indizi che sconfessano tale relazione (STF 6B_3/2014 del 28 aprile 2014 consid. 1.1.; 6B_1011/2013 del 13 marzo 2014 consid. 2.1). L’esistenza di tali indizi a discarico è, tuttavia, finora stata diffusamente negata dalla giurisprudenza (STF 6B_571/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.4 con rinvii).

7.2. A questa Corte, premesso che nel caso di specie il superamento di 54 km/h della velocità consentita in autostrada (120 km/h) è stato quantificato sulla base di dati non contestati e accertati in modo corretto (cfr. per la deduzione del margine di sicurezza l’art. 8 cpv. 1 lett. a OOCCS-USTRA), resta da verificare se l’infrazione è adempiuta dal profilo soggettivo.

Al riguardo, le circostanze fattuali della fattispecie fugano ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 abbia raggiunto la velocità contestagli intenzionalmente o quanto meno con grossolana negligenza.

L’ipotesi difensiva del tappetino che avrebbe bloccato il pedale del gas causando un’accelerazione di oltre 50 km/h appare, infatti, inverosimile per più ragioni.

Dapprima, perché il fatto, evidenziato dalle foto agli atti, che il pedale dell’acceleratore è collegato alla meccanica tramite una leva proveniente dall’alto e non è quindi fissato al pavimento del veicolo, rende altamente improbabile l’asserita sovrapposizione del tappetino a quel pedale.

Non sarebbe, infatti, bastato a tale fine lo strisciamento del tappetino sul pavimento ma, contro ogni logica, questo avrebbe dovuto perdere di aderenza, sollevarsi dal pianale per poi andare a coprire il pedale dell’acceleratore.

Poi, in quanto la versione dell’imputato è smentita dalle fotografie frontali scattate dal sistema radar al momento del rilevamento di velocità. In esse il conducente e il passeggero seduto sul sedile anteriore sono, infatti, immortalati in una postura del corpo e del capo del tutto normale, consona a un ordinario contesto di guida.

Non ha da esser dimostrato che l’alterata conduzione del veicolo lanciato a forte velocità sarebbe stata vissuta in uno stato di concitazione. Un’agitazione che, come correttamente osservato dal primo giudice, al momento in cui l’imputato è stato colto in infrazione a 174 km/h, avrebbe dovuto essere evidente avendo egli – secondo il suo dire – già a 120 km/h percepito che l’auto era fuori controllo.

È vero che il conducente, al dibattimento d’appello, ha cercato di spiegare l’immagine di tranquillità data dalle citate fotografie con la sua capacità di far fronte a situazioni di pericolo (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Tuttavia, quand’anche si volesse dare per buona l’inverosimile asserita sua imperturbabilità alla guida, resta il fatto che della sequela di manovre da lui stesso descritte per ristabilire la padronanza del veicolo in corsa e fuori controllo, quali lo zigzagare tra le automobili, lo slacciarsi la cintura di sicurezza, l’indietreggiare il proprio sedile, il chinarsi, l’afferrare il tappetino sollevando i piedi e il buttarlo verso i sedili posteriore, avrebbe dovuto restare traccia sulle immagini fotografiche agli atti, ciò che non risulta.

La versione dell’insorgente fa, inoltre, acqua anche laddove egli pretende di non essersi avveduto subito della natura del problema:

“ Ho cercato a quel momento di dare qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e non pensavo al tappetino”

(verbale dibattimento d’appello, pag. 2)

L’automobile era, come si evince dalle risultanze istruttorie, dotata di pedali in metallo privi di protezioni. Se realmente all’acceleratore si fosse sovrapposto il tappetino (di un certo spessore e ben più largo del pedale), tale anomalia sarebbe stata immediatamente percepita dal conducente: egli avrebbe, infatti, dovuto rendersi conto istantaneamente del mancato contatto diretto del suo piede con il pedale, o meglio del contatto del piede con una superficie diversa per caratteristiche e area.

La versione dell’appellante è smentita anche laddove egli pretende di avere lasciato, prima della pausa caffè, il proprio veicolo al distributore del diesel per i camion (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2): risulta, infatti, che quella zona dell’area di servizio di Bellinzona sud è priva di parcheggi per automobili - cfr. www.googlemaps.ch).

La deposizione dell’imputato è, poi, sconfessata anche laddove egli pretende che, al momento dei fatti, vi era traffico intenso: dalle immagini fotografiche del radar e dal rapporto di costatazione della polizia cantonale risulta che la situazione del traffico era normale (AI 1 e allegati) e non vi era, come sostenuto dall’appellante, “tanto traffico” al punto da doversi spostare sulla corsia di sinistra. Dai fotogrammi relativi all’infrazione si evince, inoltre, che il veicolo dell’imputato avrebbe avuto ampio margine di manovra attorno a sé.

Questa circostanza, non solo contribuisce con le altre sin qui rilevate a togliere credibilità all’imputato, ma evidenzia come, quand’anche si volesse dare per vera la tesi dell’interferenza del tappetino sulla guida, non mancavano le occasioni al conducente per decelerare, schiacciando il pedale del freno e spostarsi a destra fino ad accostare sulla corsia di emergenza.

Infine, questa Corte ritiene che il racconto di AP 1 sia, in sé, inverosimile, non essendo realistico che un conducente, alla guida di un’automobile ad alta velocità e in accelerazione, divenuta improvvisamente ingovernabile, dopo aver dovuto serpeggiare fra i veicoli in un tratto autostradale con molto traffico e la cui attenzione era, quindi, per forza di cose, assorta dalle estreme condizioni di guida, abbia potuto pure porre in essere la riferita serie di operazioni per rimuovere il tappetino (delle quali, per giunta, ha parlato per la prima volta al dibattimento di primo grado) che richiedono, a loro volta, altrettanta concentrazione e manualità.

La tesi dell’imputato non è, inoltre, suffragata dalla segnalazione del 22 giugno 2014 sul sito abarth-club.ch, in cui egli accenna genericamente ad una pericolosa esperienza di guida causata dallo scivolamento di un tappetino sul pedale del gas, poi risoltasi bene grazie alla sua bravura (all. al doc. TPC 13).

Tale scritto, di attenuata valenza probatoria già solo in quanto, contrariamente alle sue dichiarazioni, a quel momento l’autore ben sapeva di aver commesso l’infrazione (doc. TPC 20: rilevata con scatto di una fotografia previa illuminazione del conducente con luce di tipo “Led” accesa in modo continuo), non permette d’individuare nel tappetino la causa di raggiungimento dell’elevata velocità di 174 km/h né di stabilire che l’interferenza col pedale del gas sia avvenuta proprio in prossimità del rilevamento radar.

Ininfluenti sono, al riguardo, anche gli articoli giornalistici prodotti dall’appellante (doc. CARP III) per sostenere che il problema “è capitato ad altre persone”, già solo per il fatto che i casi ivi citati riguardano automobili e relativi tappetini diversi da quella/i in esame.

Si aggiunge, infine, a mero titolo abbondanziale che il giudizio non muterebbe nemmeno volendo, per denegata ipotesi, ammettere la tesi del blocco del pedale del gas sostenuta dall’appellante: resta, infatti, la circostanza che il conducente, pur avendo percepito per sua stessa ammissione il problema quanto meno a partire dai 120 km/h, ha permesso all’automobile, in modo gravemente negligente, di accelerare per oltre 50 km/h, allorché, come è noto, pigiando il freno con persistenza, ne avrebbe potuto immediatamente ridurre la velocità (decelerazione per la quale sarebbe intuitivamente bastato finanche posizionare il cambio automatico in folle - posizione Neutral - evitando la trasmissione tra motore e ruote). Del resto, lo stesso AP 1 ha ammesso di avere in quei frangenti dapprima frenato e, poi, inspiegabilmente, lasciato il pedale del freno (“prima di poter controllare il tappeto avevo frenato, però poi ho lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare sempre velocemente” – verb. dib. primo grado, pag. 2), lasciando così deliberatamente accelerare il veicolo. Pur potendo frenare, egli lo ha fatto brevemente senza perseverare (“Ricordo che nel momento in cui il gas era bloccato dal tappetino avevo anche tentato di frenare pigiando il relativo pedale. L’auto aveva rallentato, però il motore continuava a girare ad alto regime. Per questo motivo avevo poi mollato il freno” – verb. dib. appello, pag. 3).

Per le ragioni suesposte, questa Corte ritiene che la grave infrazione alle norme della circolazione di cui al decreto d’accusa n. 5494/2014 del 1. dicembre 2014 sia realizzata anche dal profilo soggettivo.

Commisurazione della pena

  1. Chi commette una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 4 di questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.

8.1. Il superamento del limite di velocità commesso da AP 1 (di ben 54 km/h su un tratto di autostrada in cui è previsto quello di 120 km/h) è tutt’altro che trascurabile e configura, dal profilo oggettivo, una colpa grave. In relazione all’aspetto soggettivo della fattispecie, diversamente da quanto preteso col gravame, l’imputato ha, come visto, agito intenzionalmente o, perlomeno, con grossolana negligenza.

Con riferimento ai fattori legati all’autore, aggravano la posizione dell’imputato non tanto le precedenti ripetute sue condanne per violazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, quanto l’infrazione semplice in materia di circolazione stradale pregressa ai fatti in discussione (31.12.2007).

Non emergono, poi, elementi attenuanti dal suo comportamento processuale, ritenuto come egli abbia sempre negato le sue colpe. Se è vero che negare è un diritto di ogni imputato, è anche vero che un simile atteggiamento equivale ad una mancata assunzione di responsabilità ed esclude, pertanto, la concessione di “sconti” di pena.

Visto quanto precede, questa Corte ritiene di poter confermare la pena di 60 aliquote giornaliere inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona all’imputato. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 100.- e non oggetto di specifica contestazione, merita conferma. La sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale non sussistendo una prognosi negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP. Tuttavia, ritenuto il comportamento negativo dell’appellante prima e dopo i fatti, anche questa Corte ritiene giustificato – ai fini di una migliore prevenzione speciale – fissare un periodo di prova di 3 anni e assortire la pena pecuniaria sospesa con una multa aggiuntiva. L’importo di fr. 1'200.- previsto in prima sede è adeguato alla gravità della colpa e alla situazione finanziaria dell’imputato e rispetta la soglia del 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4). Confermata è, infine, pure l’entità della pena detentiva sostitutiva fissata in 12 giorni (cfr. al riguardo DTF 134 IV 60 consd. 7.3.3 secondo cui nel caso di multe aggiuntive ad una pena pecuniaria, il fattore di conversione corrisponde all’importo dell’aliquota giornaliera; cfr., nello stesso senso, anche Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, 3a edizione, ad art. 106 n. 16).

Per una svista, il giudice di primo grado non ha ripreso nel dispositivo (punto 2.) della sentenza impugnata la multa di fr. 500.- che, unitamente alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-, costituisce la pena posta a carico di AP 1 con DA 3468/2015 del 19 agosto 2015 passato in giudicato. L’errore viene corretto ora con il suo inserimento nel dispositivo (cfr. pto. 1.2.).

Indennità ex art. 429 CPP

  1. Visto l’esito dell’appello, sono da respingere le pretese d’indennità di cui alla nota professionale 26.08.2016 avanzate dall’insorgente ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, per costi di patrocinio nella procedura di primo e secondo grado.

Tassa di giustizia e spese

  1. Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr,

4a cpv. 1 lett. d ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

34, 42, 44, 47 e segg. e 106 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 15 giugno 2014, a Bellinzona, sull’autostrada A2, circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h.

1.2. AP 1,

come pena interamente aggiuntiva a quella pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per complessivi fr. 3'000.- (tremila), sospesa condizionalmente per 3 anni e alla multa di fr. 500.- (cinquecento) di cui al decreto d’accusa 19.08.2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di fr. 6'000.- (seimila);

1.2.2. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.4. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 777.35.-, sono posti a carico dell’appellante.

  1. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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