Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.23
Entscheidungsdatum
11.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2016.23 17.2016.121

Locarno 11 luglio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 dicembre 2015 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 5 febbraio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 29 febbraio 2016;

esaminati gli atti;

preso atto che - il 15 aprile 2014 PC 1 ha sporto querela nei confronti dell’allora marito AP 1 per i reati di furto, accesso indebito ad un sistema per l’elaborazione di dati e violazione di domicilio (AI 1 inc. 2014.3527);

  • il procedimento penale avviato a seguito della querela è sfociato, il 3 novembre 2014, nel decreto d’accusa n. 5035/2014 con cui AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di violazione di domicilio per essersi, l’11 aprile 2014 a __________, indebitamente introdotto, contro la volontà dell’avente diritto, nell’abitazione di PC 1. Avverso tale DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

Per gli altri reati il procedimento si è, invece, concluso con un decreto di abbandono;

  • il 6 novembre 2014 PC 1 ha querelato nuovamente il marito, questa volta per il reato di ingiuria (AI 1 inc. 2014.10550). Il 13 novembre 2015 è stato emesso a carico di AP 1 un nuovo decreto d’accusa (n. 5039/2015) con cui egli è stato ritenuto autore colpevole di ingiuria per avere, in due distinte occasioni (il 5 marzo 2014 e il 6 agosto 2014), inserendo dei commenti nella causale di due bonifici bancari a favore della moglie, ripetutamente offeso il suo onore, tacciandola di “dirty prostitute” (“sporca prostituta”).

Il PP ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 7 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 700.-, e alla multa di fr. 100.-;

  • il 26 novembre 2015 AP 1 ha interposto tempestiva opposizione anche contro quest’ultimo DA;

  • i due procedimenti sono stati riuniti (decreto del 10.12.2015 della pretura penale) e, dopo il dibattimento, con sentenza 21 dicembre 2015 (intimata il 5 febbraio 2016), il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di violazione di domicilio, dichiarandolo invece autore colpevole di ripetuta ingiuria e condannandolo alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 7 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 700.;

  • AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 febbraio 2016, ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di primo grado, chiedendo il suo proscioglimento e l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie allo Stato (III);

esperito il pubblico dibattimento il 22 giugno 2016 durante il quale il difensore ha chiesto il prosciolgimento di AP 1, l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie a carico dello Stato e il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese legali sostenute.

considerato che 1. L’appellante chiede il suo proscioglimento dall’imputazione di ingiuria, sostenendo che la querela sporta nei suoi confronti dall’ex moglie nel novembre 2014 deve essere considerata ritirata poiché, al momento della conclusione dell’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio, la signora PC 1 ha espresso chiaramente la volontà – confermata per iscritto per il tramite del suo legale – di ritirare la querela penale al momento in cui egli avesse versato l’ultima tranche delle somme a lei dovute a liquidazione del regime matrimoniale e dei rapporti di dare e avere tra i coniugi (III, pag. 2-4; arringa difensiva allegata al verb. dib. d’appello, pag. 1-2).

Pertanto per l’appellante, una volta intervenuto il pagamento, la rinuncia - espressa in modo esplicito e chiaro - ha esplicato i suoi effetti ed egli deve, pertanto, essere prosciolto (III, pag. 5; arringa difensiva allegata al verb. dib. d’appello, pag. 1-2).

  1. Il tema che si pone è, dunque, quello a sapere se la querela sporta da PC 1 nei confronti dell’appellante per il reato di ingiuria è stata validamente ritirata.

a. Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata (e passata in giudicato) la sentenza cantonale di seconda istanza (Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con rif. spec. a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

b. Secondo l’art. 304 cpv. 2 CPP, il ritiro dalla querela deve essere formulata per scritto (o in forma orale a verbale) e giurisprudenza e dottrina precisano che la volontà di desistere dalla querela deve essere espressa in modo chiaro e incondizionato (DTF 89 IV 57, consid. 3a; DTF 79 IV 97, consid. 2; STF del 17.10.2011, inc. 6B_510/2011, consid. 2.3. e del 11.08.2004, inc. 6S.439/2003, consid. 5.1.; STF del 11.08.2004, inc. 6S.439/2003, consid. 4.; Riedo, in Basler Kommentar, op. cit, n. 5 ad art. 33 CP; Treschsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., n. 3 ad art. 33 CP; Dupuis e altri, Code pénal I, n. 4 ad art. 33 CP; Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal I, n. 4 ad art. 33 CP).

Occorre, tuttavia, distinguere il ritiro condizionato della querela, dall’impegno del querelante a ritirarla al realizzarsi di determinate condizioni.

b.1. In DTF 106 IV 174, trattando di un caso che presenta molte analogie con quello ora sub judice, il TF ha chiarito che, impegnandosi nell’ambito di un accordo di modifica di una convenzione di divorzio a desistere dalla querela penale sporta nei confronti dell’ex marito nel caso in cui questi avesse fatto fronte ai nuovi obblighi di mantenimento pattuiti tra le parti, l’ex moglie non ha desistito dalla querela, ma si è solo impegnata a farlo nel caso in cui l’ex marito avesse rispettato l’accordo raggiunto.

In altre parole, la donna si era impegnata a ritirare la querela penale in un secondo momento, a una condizione che spettava solo alla controparte realizzare: non si trattava, dunque, di un ritiro di querela condizionato, ma solo dell’impegno, sottoposto a determinate condizioni, di procedere effettivamente a tale ritiro.

Di principio - ha continuato il TF - se, una volta realizzata la condizione pattuita, la querelante non ritira la querela esprimendo chiaramente e in modo incondizionato la volontà di procedere in tal senso, il procedimento penale rimane in essere (DTF 106 IV 174 consid. 2). Tuttavia, il mantenimento, senza nessun valido motivo, della querela nonostante il realizzarsi della condizione pattuita, rappresenta un agire contrario alle regole della buona fede che non merita nessuna protezione:

“ War aber die vor dem Richter und unter dessen Mitwirkung abgeschlossene Vereinbarung vom Angeklagten eingehalten worden, so verstiess es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn di Antragstellerin entgegen ihrer Zusage am Strafantrag festhielt und die Bestrafung des angeklagten verlangte. Dieses Widersprüchliche Verhalten verdient keinen Rechtsschutz (art. 2 ZGB), jedenfalls dann nicht, wenn, wie hier, keine Triftigen Gründe vorgebracht werden können, die ein Zurückkommen auf die frühere Zusage als verständlich erscheinen lassen” (DTF 106 IV 174 consid. 3).

In simili casi, la desistenza dalla querela penale va, comunque, ammessa e, venendo a mancare un presupposto processuale, il procedimento penale nei confronti del querelato deve essere abbandonato (cfr. art. 403 cpv. 1 lett c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, Schimid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad. art. 329 CPP).

  1. a. Il 14 luglio 2015, davanti al pretore di Lugano, i coniugi __________ hanno raggiunto un accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio. In particolare, per quanto qui interessa, hanno così stabilito di liquidare il regime dei beni:

“ 7.1. L’appartamento sito negli USA, 1851 Columbia RD NW APT 110, Washington DC, 20009 ora in comproprietà dei coniugi in ragione di 1/2 ciascuno verrà attribuito in proprietà al solo marito ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio, secondo le seguenti modalità:

  • il marito verserà alla moglie CHF 26'000.00 entro il 30 luglio 2015;

  • ad avvenuto pagamento, al più tardi il giorno successivo alla ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.00, la moglie firmerà i documenti per il trapasso immobiliare;

  • ad avvenuto trapasso immobiliare il marito verserà alla moglie ulteriori CHF 24'000.00, al più tardi il 31 agosto 2015” (doc. H allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

b. Al predetto accordo, alfine di concretizzare il trapasso immobiliare concordato, è seguito uno scambio di e-mail tra i due legali delle parti, l’avv. __________, dello Studio legale __________ (legale del marito) e l’avv. __________ (legale della moglie). Vengono qui ripresi unicamente i passaggi di interesse per il procedimento in discussione (sottolineature del redattore):

  • “Egregio Collega, faccio seguito al nostro colloquio odierno e come convenuto, Le trasmetto in allegato i documenti che dovranno essere sottoscritti dai coniugi __________ per il trapasso di proprietà al Sig. AP 1 dell’immobile situato a Washington. Preciso a questo proposito che il Quitclaim deed, Spousal Affidavit e Form FP7-C dovranno essere firmati dalla moglie al più tardi il giorno successivo alla ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.-. Il documento intitolato Acknowlegment & Agreement per contro verrà firmato dai coniugi ad avvenuto versamento dell’importo di CHF 24'000.-. (…) Inoltre, ho preso nota che la moglie ritirerà ogni denuncia penale attualmente pendente tra i coniugi ad avvenuto versamento dell’importo di CHF 24'000.- (e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 10.31, doc. I allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550);

  • “Gentile Collega, ho preso lettura della documentazione allegata e le confermo che subito dopo il pagamento della prima tranche di CHF 26'000.-, dopo aver fissato un apposito incontro, la mia mandante si recherà presso il vostro Studio per le firme. Solo e soltanto dopo il versamento della seconda tranche di CHF 24'000.- e dell’ammontare di CHF 6'639.00 fissato con la decisione 16 luglio 2015 della Pretura di Lugano (ossia, CHF 5'639.- a titolo di alimenti del figlio e CHF 1'000.- a titolo di ripetibili), ergo per un complessivo di CHF 30'639.-, la mia mandante firmerà il documento denominato Acknowlegment & Agreement e ritirerà le due denunce penali attualmente pendenti presso il Ministero pubblico ( quella del 6.11.2014 per il reato di ingiuria sfociata nel DA del 13 novembre 2015 qui in discussione e una successiva del 18.12.2014, poi sfociata in un decreto di abbandono di medesima data, ndr)” (e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 15.09, doc. L allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550);

  • “Egregio Collega, (…) in occasione dell’ultima udienza le parti hanno convenuto che con l’esecuzione della presente convenzione le parti si dichiarano reciprocamente tacitate sotto ogni profilo, anche in merito ad altri rapporti di dare e avere. Alla luce di quanto sopra, la Moglie rinuncia al versamento dell’importo di CHF 6'639.- come anche il marito rinuncia all’importo complessivo di CHF 1'600.- dovuto a titolo di ripetibili dalla moglie al marito” (e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 15.48, doc. M allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550);

  • “Gentile collega, (…) per cui il signor AP 1 dovrà corrispondere l’importo (arrotondato) di CHF 5'000.-, in aggiunta a CHF 50'000.- fissati in convenzione” (e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 16.10, doc. N allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550);

  • “Egregio Collega, pur non condividendo la Sua analisi, e ritenuto che il mio cliente desidera chiudere una volta per tutte la procedura di divorzio, il Marito verserà una seconda rata di CHF 24'000.- + CHF 5'000.-, a tacitazione di ogni pretesa di dare e avere tra i coniugi a titolo di effetto del divorzio” (e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 16.32, doc. O allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

c. Come emerge dallo scambio di e-mail tra i due avvocati, nell’ambito della concretizzazione degli accordi per la liquidazione del regime matrimoniale, la signora PC 1 si è validamente impegnata, per il tramite del suo patrocinatore, non solo a sottoscrivere i documenti necessari al trapasso di proprietà, ma anche a ritirare - nel momento in cui avesse ricevuto l’importo, da lei proposto e accettato dalla controparte, di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) - le querele sporte nei confronti del marito e ancora pendenti presso il Ministero pubblico (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 2).

Il fatto che l’impegno a ritirare le querele sia stato espresso dal legale della querelante e non dalla querelante stessa non cambia alcunché, ritenuto che l’avv. __________ - che peraltro rappresentava gli interessi di PC 1 già nel 2014 quando sono state sporte le querele in questione e conosceva pertanto bene la situazione - era certamente legittimato ad impegnare in tal senso la cliente (Riedo, in BSK, Art. 1-110 StGB, 3. edizione, n. 28 ad art. 33) e che, pertanto, il signor AP 1 poteva legittimamente ritenere che quanto espresso dal legale fosse l’effettiva volontà dell’ex moglie.

d. Il 22 luglio 2015 i coniugi __________ hanno sottoscritto i documenti per il trapasso di proprietà e il 31 agosto 2015, così come concordato, AP 1 ha versato alla moglie la seconda tranche di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) (doc. P allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550), prestando fede all’accordo raggiunto. Così non ha, invece, fatto la signora PC 1, ritenuto che, dopo aver ricevuto il denaro, non ha ritirato le querele penali a carico dell’appellante ancora pendenti presso il Ministero pubblico che il 13 novembre 2015 sono pertanto sfociate, una nel DA qui in discussione, l’altra in un decreto di abbandono (doc. G allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

e. Non occorre dilungarsi per spiegare che, così come stabilito dal TF (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 3), non ritirando le querele penali nei confronti dell’ex marito e non rispettando l’impegno preso, la signora PC 1 ha agito contrariamente alle regole della buona fede. Infatti, dal momento che l’appellante aveva ossequiato alla condizione posta proprio dall’ex moglie (versamento dell’importo di fr. 29'000.-) per procedere al ritiro delle querele, la signora PC 1 non aveva nessun valido motivo per non prestar fede all’impegno preso. Ne discende che l’agire di PC 1 non può essere protetto dalla legge poiché contrario alla buona fede (art. 2 cpv. 2 CC) e che, pertanto, s’impone di accertare, in armonia con il principio posto dal TF (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 3 ), che, in concreto, è venuto a mancare il presupposto processuale per l’azione penale: i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di primo grado vanno, pertanto, annullati e il procedimento abbandonato (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Permangono intatti, invece, i dispositivi n. 1 e 5 della sentenza di primo grado (proscioglimento dall’imputazione di violazione di domicilio e attribuzione di un idennità di fr. 800.-), non impugnati e, quindi, passati in giudicato.

  1. Considerato che, al momento in cui ha interposto opposizione avverso il DA, l’appellante aveva già fatto valere, a ragione, che occorreva ritenere che la signora PC 1 aveva validamente desistito dalla querela sporta nei suoi confronti per il reato d’ingiuria (cfr. opposizione 26 novembre 2015) e che, pertanto, il procedimento penale nei suoi confronti avrebbe dovuto essere abbandonato già allora, sia le spese della procedura di primo grado che quelle di appello sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per il medesimo motivo, all’appellante va riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute sia per la procedura di primo grado che per quella d’appello.

La nota d’onorario presentata dalla sua patrocinatrice viene ammessa nella misura di complessivi fr. 6'548.- per la procedura di primo e di secondo grado (fr. 5'950.- di onorario, fr. 500.- di spese e fr. 98.- di esborsi), ritenuto che la tariffa oraria riconosciuta ammonta a fr. 280.- (invece dei fr 400.- / fr. 420.- esposti, cfr. l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) e che si giustifica di ridurre le seguenti prestazioni:

  • delle prestazioni del 18 novembre 2015 si giustifica di riconoscere unicamente quelle relative alla corrispondenza con il cliente (15 minuti), mentre quelle denominate “Vario con TTK” non possono essere ammesse perché non specificate, così come quelle - identiche - del 25.11.2015;

  • per il “Colloquio con giudice penale + scambio e-mail + udienza e trasferta” vengono riconosciute 4 ore invece delle 5 ore e mezza esposte, in considerazione della durata effettiva del dibattimento e del tempo necessario per la trasferta da Lugano a Bellinzona e ritorno;

  • per la “Dichiarazione di appello in CARP + e-mail cliente” si giustifica di ammette unicamente 1 ora (invece di 2 ore e mezza), ritenuto che si tratta di un esposto che sostanzialmente riprende quanto già detto nell’opposizione scritta al DA;

  • le prestazioni del 9 marzo 2015 vanno ridotte a 15 minuti (invece dei 45 minuti esposti), ampiamente sufficienti per “verificare” (o meglio, prendere atto de) la notifica della dichiarazione d’appello all’AP e darne comunicazione al cliente;

  • per il “Colloquio con CARP + e-mail cliente” del 10 maggio 2015 si giustifica di riconoscere unicamente 20 minuti (invece di 1 ora). Il colloquio consiste, infatti, in una breve telefonata, il cui contenuto poteva, altrettanto brevemente, essere riferito al cliente;

  • le prestazioni del 25 maggio 2015 vanno ridotte da mezz’ora a 10 minuti, poiché relative al solo prendere atto di uno scritto di nemmeno due righe e alla sua successiva comunicazione al cliente;

  • per l’“Udienza Pretura penale (recte CARP) + trasferta” viene ammessa solo 1 ora e 45 minuti (invece di 3 ore), in considerazione della breve durata del dibattimento (soli 6 minuti) e del tempo necessario per la trasferta da Lugano a Locarno e ritorno.

Inoltre, le spese, quantificate dall’appellante in fr. 553.50, vanno ammesse unicamente nella misura di fr. 500.- (cfr. art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu), a cui si aggiungono fr. 98.- di esborsi (cpv. 2).

Ricordato che il dispositivo n. 5 della sentenza di primo grado è passato in giudicato, dall’importo di fr. 6'548.- va dedotto l’importo di fr. 800.- già riconosciuto all’appellante a titolo di indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.

Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità, complessivi fr. 5'748.-, per il procedimento di primo grado e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 329, 379 segg., 398 segg. CPP,

30 segg., 33, 177 e 186 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo, l’art. 429,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 5 sono passati in giudicato:

1.1. il procedimento penale contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (DA 5039/2015 del 13 novembre 2015) è abbandonato;

1.2. gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico dello Stato.

  1. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. fr. 5'748.-, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200 .-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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