Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.2
Entscheidungsdatum
17.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2016.2 17.2016.96

Locarno 17 maggio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Ilario Bernasconi e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 8 ottobre 2014 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 31 dicembre 2015)

richiamata la dichiarazione di appello 12 gennaio 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa 5358/2013 del 9 dicembre 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

  1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, il 2 marzo 2013 ad Ascona nel corso di un controllo di polizia per presunti danneggiamenti, agendo in correità con IM 1 e __________ avvicinandosi con fare minaccioso tanto da costringere a più riprese gli agenti ad indietreggiare, urlando epiteti quali “polizia di merda andate a fermare gli asilanti e quelli che spacciano”, “vi brucio”, “vi brucio la divisa”, “siete delle merde”, rifiutandosi di seguire gli agenti presso i competenti uffici onde procedere alla verbalizzazione, impedito agli agenti G. A e D. D di compiere un atto rientrante nelle proprie attribuzioni, rispettivamente reso tale atto difficoltoso;

  1. ingiuria

per avere, il 2 marzo 2013 ad Ascona, in correità con IM 1 e __________, offeso con le parole l’onore degli agenti G. A e D. D rivolgendosi a loro tacciandoli quali “merdosi”, “polizia di merda”, “senza divisa non valete un cazzo”, “figli di puttana”,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e tempo;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - di fr. 1’200.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna), e alla multa di fr. 500.-, senza revocare la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna decretata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 marzo 2010, ma prolungandone di un anno il periodo di prova;

  • il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa;

  • in relazione ai medesimi fatti il procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa anche nei confronti di IM 1 (che, pure, ha interposto opposizione) e di __________ (che, invece, ha accettato il DA);

  • il procedimento a carico di AP 1 e quello nei confronti di IM 1 sono stati congiunti dalla giudice della Pretura penale con decreto 5 giugno 2014 (doc. 2 in inc. PRPEN 81.2013.512);

  • esperito il dibattimento, il pretore, con sentenza 7 ottobre 2014, ha condannato entrambi gli imputati per i reati a loro ascritti, confermando le pene previste nei rispettivi DA, fatta eccezione, per AP 1, della multa (ridotta da fr. 500.- a fr. 240.-), della pena sostitutiva di quest’ultima (aumentata da 5 a 8 giorni) e del periodo di prova della sospensione condizionale della pena pecuniaria (ridotto da 3 a 2 anni) e, per IM 1, della multa (ridotta da fr. 600.- a fr. 300.-) e della sua pena sostitutiva (aumentata da 6 a 10 giorni);

  • dopo aver annunciato l’appello, IM 1 non ha inoltrato la necessaria dichiarazione scritta (art. 399 cpv. 3 CPP), di modo che il relativo procedimento è stato stralciato dai ruoli (CARP inc. 17.2016.3);

preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello ed ha confermato tale sua intenzione nella dichiarazione 12 gennaio 2016 in cui ha chiesto di essere prosciolto sia dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (disp. 1.1) che da quella di ingiuria (disp. 1.2).

L’appellante non ha inoltrato istanze probatorie (doc. CARP I e III).

esperito il pubblico dibattimento in data 19 aprile 2016 durante il quale:

  • l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa nonché l’attribuzione di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per complessivi fr. 4’070.50 per le spese legali sostenute;

considerato:

accertamento dei fatti

  1. Risulta dagli atti che, la sera del 1. marzo 2013, dopo aver guardato una partita di calcio, AP 1, __________ e IM 1 decidevano di recarsi (a piedi) al __________ di Ascona dove sono rimasti, bevendo alcune birre, dalle 22.30/23.00 fino alle 00.30/00.40, ora in cui si sono incamminati in direzione del __________, altro EP di Ascona dove erano attesi per una festa di compleanno (MP inc. 2013.2494, AI 2 all.1 pag. 2, all. 4 pag. 2, all. 6 pag. 2).

Come risulterà dagli esami etanografici effettuati più tardi in gendarmeria, AP 1 aveva un tasso alcolemico dell’1.21‰, __________ dell’1,12 ‰ e IM 1 dell’1,90 ‰ (cfr. MP inc. 2013.2494, AI 2, all. 1, pag. 5, all. 4, pag. 3, all. 6 pag. 2).

  1. Nel tragitto verso il __________, all’altezza di via __________, una pattuglia della polizia fermava i tre giovani per un controllo. L’intervento, eseguito da due agenti della polizia comunale a seguito di una segnalazione per presunti danneggiamenti a un cantiere poco distante, si svolgeva senza problemi. Così come rilevato, in particolare, da AP 1, da IM 1 e dallo stesso agente __________, dopo un controllo dei documenti, gli agenti hanno lasciato i tre liberi di proseguire il loro cammino (MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 1 pag. 2; AI 8 pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2). Secondo AP 1, i due poliziotti, nel lasciarli proseguire, dissero loro che, comunque, in caso di necessità, avrebbero saputo dove trovarli (verb. dib. d’appello, pag. 2).

  2. Trascorsi pochi minuti da questo primo intervento, AP 1, __________ e IM 1 venivano nuovamente fermati. Questa volta, alla pattuglia della comunale se ne era aggiunta un’altra, della cantonale, composta dagli agenti __________ e __________ (MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 1 pag. 2-3; AI 8 pag. 2-3; AI 9 pag. 2-3; verb. dib. d’appello, pag. 2).

Su quanto accadde in questa seconda fase, le versioni dei protagonisti non sono concordi.

  1. Secondo l’ipotesi accusatoria, durante questo secondo controllo, insieme (in correità) AP 1, IM 1 e __________:

hanno ingiuriato gli agenti con le parole “merdosi”, “polizia di merda”, “senza divisa non valete un cazzo” e “figli di puttana”;

  • si sono avvicinati agli agenti con fare minaccioso, urlando epiteti quali “polizia di merda andate a fermare gli asilanti e quelli che spacciano”, “vi brucio”, “vi brucio la divisa”, “siete delle merde”, tanto da costringerli a indietreggiare;

  • hanno rifiutato di seguirli in gendarmeria per essere interrogati (DA 5358/2013 del 9 dicembre 2013).

  1. Dagli atti emerge che, effettivamente, in questo secondo controllo le cose non filarono lisce come nel primo poiché i tre giovani - evidentemente desiderosi di raggiungere la loro destinazione “festaiola” e scocciati per essere stati fermati una seconda volta - hanno inizialmente resistito alla richiesta degli agenti di portarli in centrale per essere interrogati.

Questo emerge dalle dichiarazioni di __________:

“ gli abbiamo detto che dovevamo portarli in Gendarmeria e a quel punto i tre si sono agitati, hanno urlato e si sono rifiutati di seguirci” (AI 8 pag. 3)

Che le cose siano andate così risulta, poi, anche dalle dichiarazioni di AP 1 secondo cui durante questo secondo controllo, gli “animi sono un po’ scaldati” poiché i poliziotti si intestardivano a collegarli ad un evento di cui loro negavano qualsiasi paternità e per il quale erano già stati controllati e lasciati liberi (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello).

Queste dichiarazioni - concordi, congruenti con la situazione e, peraltro, conformi al buon senso e alla comune esperienza della vita - dimostrano che, laddove sembrano indicare che i tre fermati iniziarono ad insultare gli agenti non appena questi scesero dalle loro auto (AI 9 pag. 3), le dichiarazioni di __________ sono verosimilmente frutto di una verbalizzazione frettolosa e poco precisa (del resto, lo stesso __________, a pag. 2 del suo rapporto 2.3.2013, aveva scritto, che i fermati, “continuavano a dichiararsi estranei ai fatti ed anzi cominciavano ad alzare i toni”, lasciando così intendere che il tutto è iniziato così come indicato da __________ e AP 1).

  1. Detto del mancato entusiasmo dimostrato dai tre all’annuncio che le due pattuglie di agenti intendevano portarli in centrale per interrogarli, occorre ancora accertare in che modo esso è manifestato.

a. È certo - poiché emerge, in sostanza, da tutte le dichiarazioni in atti

  • che volarono parole grosse, e meglio che i fermati pronunciarono epiteti e frasi del tipo di quelli indicati al punto 1. del DA.

Tuttavia, occorre ancora determinare chi ha detto cosa.

O meglio, ritenuto che oggetto di questo giudizio è soltanto AP 1, occorre determinare quali di queste esternazioni gli sono attribuibili.

b. In questo accertamento, __________ non aiuta:

“ Mi viene chiesto se ricordo esattamente le parole utilizzate dai tre imputati e se saprei cosa è stato detto da ciascuno dei tre.

Nello specifico non ricordo chi mi ha detto cosa” (AI 9 pag. 3)

È vero che egli ha aggiunto che “tutti e tre hanno detto quanto contenuto nel mio rapporto di segnalazione”. Tuttavia, non ha da essere argomentato molto per spiegare come sia del tutto inverosimile che i tre abbiano pronunciato le stesse parole.

c. Per la questione degli insulti, __________ non è di maggior aiuto ritenuto che, su questo tema, le sue dichiarazioni hanno ricalcato quelle di __________:

“ Non ricordo esattamente chi dei tre ha detto cosa, so che erano tutti e tre insieme che ci insultavano”

(AI 8, pag. 3).

Le frasi minatorie sono, invece, state attribuite da __________ ad uno solo dei tre fermati:

“ IM 1 ha detto che ci avrebbe bruciati tutti, che avrebbe bruciato le nostre auto e le nostre divise” (AI 8, pag. 3).

d. Maggiormente d’aiuto in questo - essenziale - accertamento risultano essere le dichiarazioni di AP 1.

Infatti - dopo avere spiegato di essersi messo a parlare con i due agenti della comunale per cercare di convincerli dell’inutilità del nuovo controllo (vista la loro già dichiarata estraneità agli ipotizzati danneggiamenti) e per convincerli, così, a lasciarli proseguire per la loro strada - il qui appellante ha raccontato che, visto come egli conoscesse abbastanza bene uno di quei due agenti, ha, in sintesi, cercato di fare appello a tale conoscenza (“gli ho parlato in amicizia”, “ricordo di avergli detto la parola “amico”). Sentendosi, però, rispondere con un “AP 1 tu qui non sei amico di nessuno”, egli si è “offeso” ed ha ribattuto con un “sei un buffone, senza la divisa non vali un cazzo” cui ha aggiunto un “vai a prendere gli asilanti” per, verosimilmente concludere, con “siete ridicoli” e “non avete un cazzo da fare” (verb. dib. d’appello, pag. 3; verb. di interrogatorio AP 1 allegato al verb. dib. di primo grado; MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 6 pag- 2-3).

Nel frattempo - ha continuato AP 1 - distanziati di “almeno due metri”, __________ e IM 1 parlavano con gli agenti della cantonale (cioè, fra gli altri, __________ e __________) e, ad un certo punto, __________ ha iniziato ad inveire contro i poliziotti proferendo frasi del tipo “vi brucio le divise” nonché insulti quali “poliziotti di merda” e “teste di cazzo”.

Al che - sempre secondo le dichiarazioni di AP 1 - gli agenti reagirono urlando “addosso a __________” (cfr verb. di interrogatorio AP 1 allegato al verb. dib. di primo grado; verb. dib. d’appello, pag. 3).

e. Le dichiarazioni di AP 1 sono suffragate da quelle di IM 1 nella misura in cui anche lui ha detto che fu __________ a rivolgere agli agenti di polizia la frase “vi brucio le divise” e l’insulto “poliziotti di merda” (AI 2 all. 1, pag. 3; verbale d’interrogatorio IM 1, pag. 2 annesso al verbale del dibattimento di primo grado).

f. Che sia stato __________ - e solo lui - a rivolgersi agli agenti nei termini appena indicati sembra trovare ulteriore conferma nella sua stessa deposizione: infatti, raccontando di quei momenti, egli ha precisato che un agente reagì con la frase “…non dire cazzate __________ …” (MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 4 pag. 3).

g. Non va, infine, dimenticato che anche dalle appena citate dichiarazioni di __________ si evince che non è stato AP 1 a pronunciare tali frasi (irrilevante è, per questo giudizio, il fatto che l’agente le attribuisca a IM 1 e non a __________).

h. Per quanto qui interessa, dunque, è accertato che AP 1, in quel secondo controllo, visti vani i suoi tentativi di convincere i due agenti della comunale a rinunciare alla loro traduzione in gendarmeria, pronunciò le seguenti frasi:

  • “sei un buffone, senza la divisa non vali un cazzo”

  • “vai a prendere gli asilanti”

  • “siete ridicoli” e

  • “non avete un cazzo da fare”.

Non vi sono, invece, elementi probatori che permettano di attribuire a AP 1 le seguenti esternazioni elencate ai punti 1 e 2 del DA:

  • “vi brucio”,

  • “siete delle merde”,

  • “vi brucio la divisa”

  • “merdosi”

  • “polizia di merda”

  • “figli di puttana”.

  1. Detto di queste intemperanze verbali, occorre - ritenuto, in particolare, l’imputazione di cui al punto 1. del DA - accertare se il malcontento dei tre fermati (“si sono scaldati un po’ gli animi: noi volevamo arrivare alla festa al __________ e loro invece volevano portarci in centrale per fare un verbale”, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2) ha avuto altre espressioni o manifestazioni concrete.

a. Nel suo rapporto di segnalazione 2.3.2013, l’appuntato __________ nulla dice di atteggiamenti “fisicamente” aggressivi - o meglio, degli “avvicinamenti con fare minaccioso” di cui si parla al punto 1 del DA - dei tre fermati: in effetti, in quel rapporto egli si limita a scrivere che “i fermati continuavano a dichiararsi estranei ai fatti ed anzi cominciavano ad alzare i toni e ad inveire contro di noi” (rapporto citato, pag. 2).

È vero che, in seguito, sentito dalla segretaria giudiziaria del PP, __________, oltre che dei toni alti e delle invettive menzionati nel suo rapporto, ha parlato di una “ricerca dello scontro fisico”:

“ i tre non collaboravano, cercavano lo scontro verbale e anche fisico continuando a insultarci e a minacciarci” (AI 9 pag. 3).

Tuttavia, nella misura in cui ha spiegato che lo scontro fisico veniva ricercato con gli insulti e le minacce, occorre concludere che con quella nuova espressione __________ non ha parlato di un fatto ma ha proposto una sua interpretazione del significato delle “invettive e dei toni alti”.

Nemmeno in questo verbale, dunque, si trovano elementi che possano, in qualche modo, sostenere l’ipotesi accusatoria di “avvicinamenti” tanto minacciosi da costringere gli agenti ad indietreggiare.

b. Nelle sue dichiarazioni, __________ va un po’ oltre: non parla solo di insulti e minacce verbali ma sostiene anche che, mentre parlavano, i tre si avvicinavano a loro “come per sfidarli” o “con aria di sfida”:

“ i giovani diventavano sempre più minacciosi ed irrispettosi, entrando in conflitto ed arrivando vicino al nostro corpo come per sfidarci” (rapporto 2.3.2013, pag. 2).

“ (…) i tre imputati invece si avvicinavano con aria di sfida, sembrava che aspettavano che noi usassimo la forza. Noi invece indietreggiavamo, cercando di calmare gli animi. Noi spiegavamo loro di stare tranquilli che a verbale avrebbero potuto fornire la loro versione, i tre continuavano invece ad insultarci. (…) alla fine eravamo noi che indietreggiavamo per evitare il contatto fisico” (AI 8).

Tuttavia, queste dichiarazioni (da cui, peraltro, si evincono più valutazioni soggettive che fatti) sono state, in seguito, di molto relativizzate dallo stesso __________:

“ il problema principale è che non collaboravano, erano agitati e rifiutavano di seguirci” (AI 8, pag. 4, riga 25).

Si tratta di una precisazione estremamente significativa con cui l’agente ha ricondotto l’episodio alle sue reali dimensioni. Non di violenza fisica né di minaccia di violenza fisica si è trattato. Ma soltanto di una - come si vedrà, soltanto iniziale - resistenza (peraltro, manifestata solo verbalmente, con proteste/insulti) dei tre fermati alla loro traduzione in gendarmeria.

c. È, infatti, certo che, dopo le resistenze e proteste verbali di cui s’è detto, i tre giovani sono saliti sulle vetture con cui i poliziotti li hanno condotti in centrale.

Ed è altrettanto certo che lo hanno fatto spontaneamente:

“ hanno continuato cinque minuti con insulti e con aria di sfida e poi ci hanno seguito in macchina “ (__________, AI 8 pag. 4 righe 16 e 17).

Non è stato, cioè, necessario nessun intervento coercitivo degli agenti. Ma non solo. Nessuno dei tre giovani è stato ammanettato.

Se ancora fosse necessario, è questa circostanza oggettiva a dimostrare che, effettivamente, le resistenze dei tre giovani si sono esaurite nelle proteste verbali (e meglio, negli apprezzamenti negativi) di cui s’è detto.

  1. Vero è che, rispondendo ad una specifica domanda dell’interrogante, i due agenti hanno detto di avere avuto paura:

“ si, mi sono sentito in pericolo e impaurito” (__________, AI 9, pag. 3)

“ mi sono sentito intimorito e ho avuto paura a causa del loro atteggiamento e del fatto che continuavano ad avvicinarsi con un fare minaccioso.” (__________, AI 8, pag. 4).

Tuttavia, si tratta di affermazioni del tutto inverosimili: non è, infatti, credibile che tre ragazzi riescano, sostanzialmente unicamente con degli insulti, ad intimorire un gruppo nutrito di agenti (all’inizio, erano in 4, poi in 6). E questo a maggior ragione se si pensa che i tre, visibilmente “alticci”, faticavano persino un po’ a rimanere in piedi. E’, infatti, lo stesso __________, ad affermarlo:

“ i tre imputati erano visibilmente ubriachi, si vedeva che stavano in piedi ma barcollavano un po” (__________, AI 8, pag. 4).

È cosa nota che gli agenti di polizia devono, per funzione, affrontare ogni tipo di situazione e che, per questo, seguono una formazione che, fra l’altro, prevede uno specifico addestramento: pretendere di essere spaventato dalla situazione descritta - tre ragazzi barcollanti che protestano nel modo descritto contro un gruppo di agenti in superiorità numerica - significa, in pratica, per un poliziotto, affermare di non essere in grado di fare il proprio lavoro.

  1. Va, infine, aggiunto che ai tre giovani nulla è stato imputato in relazione ai presunti danneggiamenti per cui sono stati fermati.

Del resto, significativo è che, nell’interrogatorio cui sono stati sottoposti dopo essere stati condotti in gendarmeria, la questione è stata affrontata soltanto di striscio (si è, infatti, risolta con una domanda e una risposta negativa).

imputazione di cui al punto 1. del DA (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)

  1. a. Perché l’art. 285 CP trovi applicazione occorre, fra l’altro, che l’autore abbia espresso nei confronti della vittima una minaccia ai sensi dell’art. 181 CP: egli deve, cioè, far temere alla vittima il sopraggiungere di un oggettivamente serio pregiudizio in modo da influenzare l’autorità o il funzionario e intralciarne la libertà decisionale (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3; 81 IV 101 consid. 3; STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1.1; Heimgartner in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, ad art. 285 CP, n. 10; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n. 20; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 285 n. 6; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 285 CP n. 5).

b. È evidente che ciò, in concreto, non è avvenuto.

Gli insulti proferiti da AP 1 - e, del resto, nemmeno quelli attribuibili agli altri - non possono evidentemente costituire una minaccia ai sensi di quanto indicato.

Nemmeno può essere seriamente sostenuto che “un avvicinamento con aria di sfida” - quand’anche dovesse essere ammesso - costituisca, nella situazione descritta, una minaccia ex art. 285 CP, cioè una minaccia in grado di intralciare la libertà decisionale di un poliziotto (o meglio, di più poliziotti).

Rimangono le frasi “vi brucio” e “vi brucio la divisa”.

Come visto sopra, queste frasi sono state pronunciate da __________ all’intenzione dei due agenti della cantonale, mentre AP 1 stava parlando con i due della comunale, a 2/3 metri di distanza.

In queste condizioni, in palese assenza di qualsiasi ipotesi di correità, esse non sono attribuibili ad AP 1 che non potrebbe, perciò, nemmeno se esse configurassero una minaccia ex art. 285 CP, esserne dichiarato penalmente responsabile.

Ciò detto, questa Corte non può esimersi dall’esprimere dei dubbi sulla valenza oggettivamente minacciosa ai sensi del citato disposto di tali frasi, nella misura in cui esse sono state pronunciate in una situazione oggettivamente scevra da pericolo per i destinatari.

Ne deriva che, in accoglimento dell’appello, AP 1 deve essere assolto dall’imputazione di cui al punto 1 del DA.

imputazione di cui al punto 2. del DA (ingiuria)

  1. a. Come visto sopra, è accertato che AP 1 ha pronunciato le seguenti frasi:
  • “sei un buffone, senza la divisa non vali un cazzo”

  • “vai a prendere gli asilanti”

  • “siete ridicoli” e

  • “non avete un cazzo da fare”.

Altrettanto accertato è che AP 1 ha pronunciato tali frasi quando stava parlando con i due agenti della comunale. Certo è, pure, che le prime due frasi erano indirizzate specificamente ad uno dei due agenti della comunale (cfr. supra, consid. 6) e non ai due AP.

b. Il punto 2. del DA imputa ad AP 1 di avere offeso i due AP tacciandoli di “merdosi”, “polizia di merda”, “senza divisa non valete un cazzo” e “figli di puttana”.

Per gli epiteti “merdosi”, “polizia di merda” e “figli di puttana”, AP 1 va assolto perché non risulta che egli li abbia proferiti.

Per la frase “senza divisa non vali (n.d.r: e non: valete) un cazzo” - che AP 1 ha ammesso di avere pronunciato - il procedimento nei suoi confronti deve essere abbandonato per assenza del presupposto di una valida querela ritenuto come sia accertato che il destinatario di tale frase (uno dei due agenti della comunale) non ha sporto alcuna querela (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 13 ad. art. 329 CPP; cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Infine, per le altre frasi pronunciate da AP 1 e non riprese nel DA, quand’anche si trattasse di espressioni a valenza ingiuriosa, il qui appellante non potrebbe per esse venire condannato, pena una crassa violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP).

indennità ex art. 429 CPP

  1. La richiesta d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP avanzata dall’imputato per fr. 4’070.50, corrispondenti alle prestazioni fornite dal difensore durante l’inchiesta e presso le due istanze di giudizio - composti da fr. 3'600.- di onorario (per 12 ore e 52 min. di lavoro a fr. 280.-/ora) e da fr. 169.- di spese oltre all’IVA (cfr. doc. dib. d’appello 1) - è congrua e va interamente accolta ponendola a carico dello Stato.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

177, 285 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.L’appello di AP 1 è accolto.

Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi 3 e 4 della sentenza impugnata sono passati incontestati in giudicato,

1.1. AP 1 è assolto dall’accusa di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e dall’accusa di ingiuria per i fatti indicati nel DA 5358/2013 del 9 dicembre 2013 emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

  1. Lo Stato verserà a AP 1 l’importo di fr. 4’070.50 quale indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

  2. Gli oneri processuali di primo grado per complessivi fr. 725.- sono posti a carico dello Stato.

  3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico a carico dello Stato

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 181 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 320 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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