Incarto n. 17.2016.18 17.2016.186
Locarno 5 ottobre 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Marco Frigerio e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 dicembre 2015 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2015 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 4 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 23 febbraio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa n. 67/2013 del 27 giugno 2013, la PP 1 ha ritenuto autori colpevoli:
“A. IM 1 e AP 1 in correità
aggressione
per avere,
partecipato all’aggressione di PC 1 che ha avuto per conseguenza la lesione del medesimo,
e meglio,
a Bellinzona, il 28 dicembre 2011,
dopo un alterco verbale fra i tre,
in particolare AP 1 colpendo PC 1 nella zona spalla/ testa, a mano di una bottiglia di Corona e
IM 1 spintonandolo,
nel mentre PC 1 cercava di chiamare la polizia e di allontanarli con il braccio sinistro,
liberandosi poi PC 1,
avvicinandosi nuovamente AP 1 e IM 1 ad PC 1, cosicché PC 1 perse l’equilibrio, cadendo così a terra su di un fianco,
colpendolo quindi IM 1 con un calcio e AP 1 con un pugno e nel mentre PC 1, coprendosi la testa con le braccia, tentava di rialzarsi, AP 1 gli tirava infine un’ulteriore pedata, dandosi poi entrambi alla fuga,
con la conseguenza che per il loro agire PC 1 riportò le lesioni descritte nel parere medico legale:
e meglio:
" Soluzione di continuo al padiglione auricolare destro suturata con un punto in filo strisce adesive con altra piccola soluzione di continuo sempre a carico del medesimo padiglione auricolare destro. La palpazione del cuoio cappelluto circostante è dolorabile.
Marcata tumefazione della regione periorbirtale e malare sinistra con vasto coinvolgimento ecchimoticio e aree di escoriazione nel contesto lesivo.
Lesione lacero cervicale destra del collo suturata con punti staccati in filo nel contesto di un’area tumefatta e dolente alla palpazione”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 134 CP;
B. AP 1, singolarmente
contravvenzione alla LF Stup
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano,
il 29 dicembre 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a LFStup;
C. IM 1, singolarmente
aggressione
per avere,
a Bellinzona, il 4 febbraio 2008,
unitamente a __________, partecipato all’aggressione diPC 2,
e meglio colpendo con calci e pugni la vittima nel mentre questi si trovava dapprima in piedi e poi a terra, con la conseguenza che riportò le lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli del 26 febbraio 2008 (agli atti);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 134 CP;
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo compreso fra il giugno 2008 sino al 27 settembre 2008, a Bellinzona,
detenuto a scopo di vendita un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 191 grammi, nonché
alienato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 100 grammi
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cifra 1LFStup;
ripetuta guida in stato di inattitudine
5.1 per avere,
a Cadenazzo, il 24 marzo 2008,
circolato alla guida del veicolo Opel targato __________ con un livello di THC nel sangue superiore ai limiti consentiti dall’ordinanza sull’ammissione della circolazione stradale così come si evince dai risultati dell’istituto di medicina legale;
5.2 per avere,
a Hinwil, il 12 aprile 2009,
circolato alla guida della vettura Ford Ka targata __________, con la presenza di valori del sangue sia per cocaina che THC superiori ai limiti consentiti dall’ordinanza sull’ammissione della circolazione stradale rispettivamente sotto l’influsso di sostanze alcoliche (0.67g‰ -1.12 g ‰)
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 91 cifra 1 e 2 LCStr;
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
6.1 per avere, a Tenero, il 27 aprile 2008, circolato alla guida della vettura Opel Corsa C12 targata __________ nonostante fosse in revoca della licenza di condurre;
6.2 per avere, a Muralto, il 22 aprile 2009, circolato alla guida del veicolo Ford Ka Targata __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata il 12 aprile 2009 a Zurigo a seguito dei fatti di cui al punto. 5.2;
6.3 per avere, a Sant’Antonino e Locarno, nel corso del periodo maggio 2010/ 12 luglio 2010, ripetutamente circolato alla guida della vettura Citroen C1 targata __________, nonostante fosse in revoca della licenza di condurre;
6.4 per avere, a Bellinzona, il 28 dicembre 2011, circolato alla guida della vettura Ford Focus targata __________ nonostante fosse in revoca della licenza di condurre;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 95 cifra 1 lettera b LCStr;
7.1 per avere, a Bellinzona, il 22 aprile 2009, sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Ka Targata __________ di proprietà di terzi, circolandovi nella maniera descritta nel punto 6.2;
7.2 per avere, a Sant’Antonino, nel periodo maggio 2010 – 12 luglio 2010, ripetutamente sottratto a scopo d’uso la vettura Citroen C1, targata __________ di proprietà del fratello;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 94 cifra 1 e 2 LCStr;
Infrazione grave alle norme della circolazione
per avere, a Tenero, in data 27 aprile 2008, perdendo la padronanza del veicolo Opel Corsa targata __________, gravemente infranto le norme della circolazione stradale andando ad invadere la corsia di contromano;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cifra 2LCStr;
danneggiamento
per avere, a Hinwil, il 12.04.2009
danneggiato la vettura di proprietà della Finass Reisen AG, targata __________, colpendola con un calcio;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 144 CP;
per avere,
a Sant’Antonino, presso le scuole elementari, nella notte fra il 18 ed il 19 agosto 2010,
al fine di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto un computer Macintosh G5 di proprietà del Municipio di Sant’Antonino del valore di CHF 3261.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 139 CP;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
dal mese di luglio 2010 sino a marzo 2013, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana, ma almeno un grammo di cocaina e 20 grammi di marijuana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’ art. 19a LFStup;”
B. Con scritto 23 novembre 2015, il Procuratore pubblico PP 1 ha comunicato alla Corte di prime cure di aver aggiunto, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 333 cpv. 1 CPP, in concorso con il reato di aggressione a carico di AP 1, anche quello di tentato omicidio, art. 111 CP in relazione con art. 22 CP. Inoltre ha informato che le infrazioni ascritte a IM 1 di cui ai punti n. 4, 5.1., 5.2., 6.1., 8 e 11 (periodo luglio 2010/16 dicembre 2012) dell’AA si sono nel frattempo prescritte, così come è avvenuto per il punto B 2 dell’AA concernente AP 1 (doc. TPC 26).
L’imputazione, per quanto qui d’interesse, è così divenuta:
“A. AP 1, singolarmente
tentato omicidio
per avere,
a Bellinzona, all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011,
tentato di uccidere una persona,
e meglio,
dopo un animato alterco verbale fra IM 1 e PC 1 in merito alla segnaletica da adottare nella rotatoria, PC 1 decideva di chiamare la Polizia con il telefono cellulare,
con la conseguenza che AP 1, sino a quel momento rimasto seduto all'interno della vettura di IM 1, lato passeggero, usciva dalla medesima con in mano una bottiglia di Corona e si avvicinava a PC 1 dicendogli non farlo, tentando parimenti di strappargli il telefono dalla mano, non riuscendovi, PC 1 alzava di conseguenza il braccio (destro) della mano con cui teneva il telefono, tenendo a distanza con il braccio sinistro IM 1 e AP 1 colpendo AP 1 a quel punto ripetutamente con la bottiglia PC 1, dapprima sul lato destro, dietro l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si ruppe,
e quindi colpendo nuovamente PC 1, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un frammento di vetro della bottiglia di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente penetrò all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere asportato chirurgicamente, cagionandogli le sottostanti lesioni:
" Soluzione di continuo al padiglione auricolare destro suturata con un punto in filo strisce adesive con altra piccola soluzione di continuo sempre a carico del medesimo padiglione auricolare destro. La palpazione del cuoio cappelluto circostante è dolorabile nonché una lesione lacero cervicale destra del collo suturata con punti staccati in filo nel contesto di un'area tumefatta e dolente alla palpazione";
non risultando le lesioni sopradescritte letali per mera fatalità;
B. IM 1 e AP 1 in correità
aggressione
per avere,
partecipato all'aggressione di PC 1 che ha avuto per conseguenza la lesione del medesimo,
e meglio,
a Bellinzona, all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011, PC 1, dopo essere stato colpito come descritto al punto A1 del presente ACC, tirando un pugno, si liberava dalla presenza di IM 1 e AP 1, andandogli IM 1 nuovamente incontro, PC 1 lo afferrava e lo lanciava verso la recinzione, avvicinandosi tuttavia AP 1 e IM 1 ad PC 1, cosicché PC 1 perse l'equilibrio, cadendo a terra su di un fianco, colpendolo quindi IM 1 con un calcio e AP 1 con un pugno, e nel mentre PC 1, coprendosi la testa con le braccia, tentava di rialzarsi, AP 1 gli tirava infine un'ulteriore pedata, dandosi poi entrambi alla fuga, con la conseguenza che per il loro agire PC 1 riportò le lesioni descritte nel parere medico legale,
e meglio:
"Marcata tumefazione della regione periorbirtale e malare sinistra con vasto coinvolgimento ecchimoticio e aree di escoriazione nel contesto lesivo".
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 134 CP”.
C. Con ulteriori due atti d’accusa, nr. 119/2015 dell’8 settembre 2015 (doc. TPC 9) e nr. 162/2015 del 24 novembre 2015 (doc. TPC 29), la Procuratrice pubblica PP 1 ha ritenuto IM 1 autore colpevole di svariati altri, nuovi, reati, tra i quali un’aggressione avvenuta il17 novembre 2014 a Bellinzona ai danni diPC 3.
D. Con sentenza del 17 dicembre 2015 la Corte delle assise criminali ha, per quanto concerne il qui appellante, dichiarato AP 1 autore colpevole di:
“2.1. tentato omicidio
commesso a Bellinzona, il 28.12.2011, ai danni di PC 1;
2.2. rissa
per avere a Bellinzona, il 28.12.2011, partecipato ad una rissa con IM 1 e PC 1;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 67/2013 del 27.6.2013 nonché nello scritto 23.11.2015 del Procuratore pubblico e precisato nei considerandi.”.
La fattispecie di aggressione è stata quindi connotata come rissa, ritenuto un ruolo più attivo della vittima. Di riflesso, l’appellante è stato prosciolto dall’imputazione di aggressione di cui al punto B.2. dello scritto 23 novembre 2011 del PP.
AP 1 è stato così condannato alla pena di 36 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente in ragione di 30 mesi, per un periodo di prova di due anni, e da espiare per i restanti 6 mesi.
Inoltre egli, in solido con IM 1, è stato condannato a versare all’AP PC 1 fr. 21'087.45 per spese legali.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico dei condannati, in solido, con una ripartizione interna di 7/10 a carico di IM 1, 2/10 a carico di AP 1 e 1/10 a carico dello Stato.
preso atto che - con tempestivo annuncio, AP 1 ha interposto appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 23 febbraio 2016, con cui ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2.1., relativamente alla qualifica dei fatti così come alla colpevolezza, con richiesta di essere prosciolto dall’imputazione di tentato omicidio, nonché i punti n. 5.2. e n. 7 concernenti la pena, della quale postula una massiccia riduzione in considerazione del rivendicato proscioglimento. Pure appellati sono i dispositivi n. 9, sulla quantificazione delle pretese civili, per la quale postula un rinvio al competente foro civile, e n. 16, sull’accollamento di tasse e spese;
esperito il pubblico dibattimento il 15 settembre 2016, durante il quale:
l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti, ed ha postulato il riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP. L’appello è volto a contestare la condanna per tentato omicidio, non la pena, che per un simile reato appare anche alla difesa piuttosto mite. A suo dire, i primi giudici hanno commesso un errore fondando la loro decisione sulla versione dei fatti fornita da PC 1. In effetti l’accusatore privato non è credibile, mentre l’imputato ha fornito una descrizione degli eventi attendibile. Di conseguenza bisogna accertare che vi è stato un unico colpo inferto con la bottiglia, che questa era stata impugnata per il corpo e non per il collo e che ciò è avvenuto dopo che PC 1 ha spinto IM 1 contro la ramina e nel momento in cui aveva afferrato AP 1 per la giacca con l’intenzione di fare lo stesso con lui. Il coccio di vetro non è dunque entrato nel collo a seguito di un secondo colpo inferto impugnando il collo della Corona rotta alla stregua di un coltello. A suo dire è verosimile che, frantumandosi, il coccio sia rimasto tra gli indumenti nella zona del collo e che poi vi sia penetrato a seguito di una spinta causata da un altro contatto (un pugno, una botta, l'impatto con il suolo, ecc.).
In base a queste considerazioni, per il suo patrocinatore, il prevenuto deve essere prosciolto dall’accusa di tentato omicidio, che, al massimo, può essere tramutata in una condanna per lesioni semplici aggravate. Inoltre, si impone il rinvio dell’accusatore privato al competente foro civile, considerato che non può essere accolta la richiesta di indennizzo avanzata, che comprende anche prestazioni non necessarie e, dunque, non coperte dall’art. 433 CPP;
il PP, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, illustrando nel dettaglio i motivi che la rendono condivisibile. Tra le altre cose ha evidenziato come la credibilità di AP 1 sia stata ulteriormente minata dal fatto di aver mentito anche alla Corte di appello in merito al suo consumo di stupefacenti dopo i fatti;
Ritenuto in fatto e in diritto
L’accusato
Di principio, un simile modo di procedere non ossequia i dettami del CPP, laddove un rimando è previsto solo dall’art. 82 cpv. 4 CPP per la procedura di ricorso, ma alla sentenza di primo grado, mentre tale facoltà non è concessa ai giudici di prime cure e, soprattutto, non come rinvio a verbali istruttori o dibattimentali.
Sulla questione la sentenza impugnata è da considerarsi carente di motivazione. A prescindere dagli aspetti procedurali, il problema che un simile metodo comporta è quello che la decisione diviene di difficile lettura per tutti coloro (per la maggior parte senza formazione giuridica) che ne sono interessati ed è, senza la possibilità di consultare gli atti cui rimanda, incomprensibile relativamente agli aspetti così trattati.
Potendo questa lacuna essere facilmente colmata, la scrivente Corte se ne può far carico senza particolari danni per le parti.
Terminate le Medie, ha svolto un apprendistato come meccanico presso il garage __________, concluso il quale gli è stato concesso di rimanere in ditta a lavorare.
L’accusato ha dichiarato (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2) che ai tempi dei fatti in discussione, usciva la sera e gli capitava, nel week end, di bere qualche birra o Vodka Redbull. Inoltre ha ammesso che, a partire dal 2010, aveva iniziato a fare uso di cocaina, saltuariamente al week end, consumando, a suo dire, circa una o due strisce ogni due mesi (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2). A questo ha aggiunto di fumare marijuana regolarmente, una o due volte alla settimana.
Richiesto di esprimersi in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, al processo d’appello egli ha sostenuto di non consumare più stupefacenti. Tuttavia, subito dopo la risposta, la Procuratrice lo ha smentito producendo alla Corte un rapporto di contravvenzione alla LStup del 7 luglio 2016, concernente 1 grammo di cocaina accertato, ma dal quale risulta che egli si è opposto alle analisi delle urine ed ha avuto, nella primavera 2016, 23 contatti telefonici con una persona arrestata per spaccio e dalla quale ha ammesso aver acquistato, qualche volta, lo stupefacente (doc. dib. d'appello 1).
Con il correo, IM 1, si conoscevano sin dai tempi delle scuole Medie e, nel dicembre 2011, si vedevano tutti i venerdì sera per una pizza a ristorante __________ (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 3).
Attualmente è domiciliato a __________ (comune di __________), ove abita con la madre ed il fratello.
Dopo la sua scarcerazione, a seguito dei fatti in questione, il prevenuto ha lavorato ancora per qualche mese presso il precedente datore, per poi fare un’esperienza professionale, sempre come meccanico, in Svizzera interna. Rientrato in Ticino, è stato impiegato da un garage di __________ nell’ambito di un progetto occupazionale ed ha iniziato una formazione interna come magazziniere. Da gennaio 2016 è stato assunto al 100% con un salario mensile di fr. 3'600.-.
Ha una compagna fissa da qualche anno, con la quale ancora non convive, ma con cui vorrebbe costruire un futuro.
Dal raggiungimento della maggiore età non ha precedenti penali (doc. TPC 15 e 25), mentre in precedenza sono stati emanati a suo carico due decreti d’accusa (il 2 febbraio 2007 e il 1 febbraio 2008).
Il caso è stato chiuso senza alcuna sanzione disciplinare.
Dall'arresto il servizio militare non è mai stato ripreso, l'imputato non essendo stato più convocato.
I fatti
Buona parte degli eventi non è contestata, mentre è controversa la ricostruzione delle modalità con cui AP 1 avrebbe colpito l’accusatore privato con la bottiglia di birra, rispettivamente la connotazione giuridica dei suoi gesti.
La sentenza impugnata, consid. 7, pag. 26 segg., non descrive lo svolgimento dei fatti dal loro inizio, ma si limita a valutare le differenti versioni su punti singoli della lite. Anche in questo caso vi è una - invero incomprensibile - carenza di motivazione, che andrebbe sanata dai primi giudici. In effetti, di regola, solo una descrizione completa, cronologica e logica degli eventi principali, se del caso anche solo sintetica, consente di valutare compiutamente le deposizioni delle parti e dare più peso ad una o all’altra di esse, garantendo un esame e dei confronti più estesi e dunque più affidabili. Soprattutto laddove, oltre alle persone coinvolte, non è possibile far capo a testimonianze dirette.
Talvolta, per praticità, si giustificano ricostruzioni parziali, ma nei casi di reati gravi, come il tentato omicidio qui in oggetto, e a fronte di contestazioni specifiche, questo modo di procedere non è condivisibile e lede i noti principi del CPP relativi al contenuto delle sentenze (art. 81 CPP).
Viste queste importanti carenze
Durante il pasto è stata bevuta una bottiglia di vino rosso in 4 persone e, al termine, l’accusatore privato ha ancora preso un caffè corretto grappa ed una limonata (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 2).
Verso le 22:00/22:30 la coppia è ripartita per rientrare al proprio domicilio di Bellinzona, al numero civico __________ di __________. Non disponendo di un parcheggio sotto casa, PC 1 ha lasciato la moglie davanti al portone principale e si è diretto verso la strada parallela sottostante, via __________, ove è situato il piazzale di sosta del palazzo. Egli ha così risalito il __________ ed imboccato la discesa di via __________, sino a giungere alla rotatoria, dalla quale avrebbe potuto immettersi su via __________.
Nel locale l’appellante ha bevuto qualcosa, ma non ricorda esattamente cosa, pur supponendo si sia trattato di una birra (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 2).
In seguito, dopo le 23:30, AP 1 e l’amico sono partiti dall’esercizio pubblico con l’intenzione di andare a Cadenazzo, comune nel quale abitavano entrambi, e proseguire poi per Lugano.
L’appellante aveva con sé una bottiglia di birra della marca Corona, acquistata proprio prima di partire e dalla quale aveva tirato solo un paio di sorsi.
Saliti sull’automobile di IM 1, da lui guidata, i due giovani hanno preso la direzione della stazione, quindi la stessa dell’accusatore privato, per scendere, come lui, da via __________, sino a raggiungere la rotatoria che incrocia su via __________ e ritrovarsi dietro all’auto di PC 1.
Subito dopo, IM 1, innervosito dal comportamento dell’automobilista, ha parcheggiato l’auto nel primo stallo che ha trovato.
Dal canto suo PC 1, invece di proseguire verso la sua destinazione, ha preso l’uscita subito dopo, quella su via __________, ed ha fermato il suo mezzo sulla carreggiata, all’altezza di quella dei due ragazzi.
IM 1 è subito sceso dal veicolo, mentre nel contempo l’accusatore privato ha abbassato il finestrino sul lato passeggeri ed ha chiesto cosa fosse successo e perché aveva suonato il clacson (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4), domanda alla quale l’antagonista ha risposto che era perché lui era in mezzo alla rotonda e non aveva messo la freccia per uscire. PC 1, a sua volta, ha ribattuto che non era tenuto ad accendere l’indicatore di direzione in quel punto, perché non doveva svoltare su via __________ ma avrebbe dovuto prendere l’uscita seguente. Da qui è nata una discussione piuttosto animata che ha portato l’accusatore privato ad uscire dall’abitacolo e avvicinarsi a IM 1.
PC 1 ha riconosciuto aver messo, a quel punto, le mani sul petto di IM 1 dicendogli di calmarsi, poiché lo aveva visto molto agitato, ma di averle tolte subito, non appena questi gli aveva intimato di farlo (PP di confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4). Egli ha pure ammesso di aver reagito alla frase, detta a toni alti: “metti la freccia, ti sei fermato in mezzo alla rotonda” andando verso di lui dicendo un poco conciliante “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” (PP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4), rispettivamente puntualizzato che non gli sembrava che IM 1 avesse risposto con parolacce (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 6).
La discussione è continuata ancora con toni accesi, ma senza che si venisse alle mani, sino a quando PC 1 - che a suo dire aveva capito, dall’odore, che IM 1 aveva bevuto - ha detto che avrebbe chiamato la polizia per chiarire quando va messa la freccia in una rotatoria ed ha preso in mano il suo telefono cellulare. Lo scopo principale di questa mossa, secondo l’accusatore privato, era quello di fare allontanare l’avversario, speculando sul fatto che, sapendo che gli agenti gli avrebbero creato problemi, si sarebbe impaurito e se ne sarebbe andato (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 8).
IM 1 ha subito chiesto all’accusatore privato di mettere via il telefono, asserendo che avrebbero potuto risolvere la questione tra loro.
PC 1, dal canto suo, ha tentato di comporre il numero 1811 per cercare quello della polizia, che non conosceva a memoria.
A quel punto AP 1 è uscito dall’automobile con in mano la bottiglia di birra ed ha raggiunto i due protagonisti del diverbio.
Da qui in poi quanto successo durante la disputa è controverso.
L’accusatore privato sostiene che AP 1 non si sia limitato a togliergli il braccio dall'orecchio, ma abbia anche tentato di afferrare il suo telefono. A quel punto egli, cercando da un lato di alzare con il braccio destro l’apparecchio per verificare se aveva digitato il numero giusto, ha provato, con l’altro braccio, a tenerli lontani (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6). In quel momento, sempre secondo il suo racconto, egli ha ricevuto un colpo molto forte alla nuca e dietro l’orecchio destro ed altri tre o quattro colpi alla testa, pure dietro. Come difesa, ha tentato di liberarsi tirando un pugno nella direzione da cui provenivano i colpi, senza saper ora ricordare se ha colpito qualcuno o meno. Nel contempo si è spostato verso l’interno del parcheggio, perdendo di vista i due aggressori perché intento ad evitare le botte. Vedendo poi IM 1 arrivare nella sua direzione, PC 1 lo ha preso per la giacca e lo ha lanciato in direzione della recinzione del terreno delle FFS. Poco dopo si è accorto nuovamente che i due ragazzi stavano andando verso di lui e, indietreggiando, non si sa come, forse inciampando, è caduto a terra (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6), come un sacco, sul fianco sinistro (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Al suolo, mentre cercava di proteggersi il volto con le mani, è stato raggiunto da pugni (quattro o cinque) e calci (tre o quattro) alla testa, che egli ha presunto essere stati inferti da entrambi gli imputati (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Nel contempo egli ha cercato di rialzarsi, senza riuscire a raggiungere la posizione eretta. In quel frangente ha ricevuto un forte colpo alla nuca, che ha presunto essere un pugno, dopo il quale si è sentito mancare ed ha dovuto appoggiarsi ad una macchina parcheggiata li vicino. A quel punto ha sentito i due ragazzi gridare “andiamocene, scappiamo!”, li ha visti salire in auto e fare marcia indietro nella sua direzione, al ché, facendo due o tre passi, è riuscito a tirare due o tre calci al veicolo, raggiungendone il bagagliaio e la fiancata sinistra (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Poi sono partiti.
Dal canto suo AP 1 ha contestato di aver tentato di strappare il telefonino all’accusatore privato (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6) e ha sostenuto che IM 1 sia stato scaraventato verso la recinzione prima che lui colpisse la vittima. In seguito, l’uomo avrebbe tentato di afferrare per i vestiti anche lui, così che, per difendersi, lo ha colpito istintivamente con la bottiglia di birra che teneva nella mano sinistra, ancora mezza piena, in direzione guancia-collo (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7).
Dopo questo unico colpo, egli ha sempre asserito di non averne assestati altri con la bottiglia rotta: “Io l’ho colpito in una sola occasione perché mi sono sentito attaccato” (verb. dib. TPC, pag. 4) e “ribadisco che la bottiglia mi si è rotta in mano al primo colpo e nessuno ha usato i frammenti della stessa successivamente” (MP di confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 15).
In seguito, sempre secondo la sua versione, quando PC 1 è caduto a terra, mentre cercava di rialzarsi, lui gli ha sferrato un pugno all’altezza del viso, seguito poi, visto che egli continuava a tentare di rimettersi in piedi, da un calcio sulla spalla sinistra che gli ha fatto perdere nuovamente l’equilibrio, di modo da andare a finire verso una macchina posteggiata lì vicino (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 9). Quando l’accusatore privato era al suolo, anche IM 1, secondo il correo, gli ha dato un calcio (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 14). Fatto ciò, sono entrambi scappati con l'auto di IM 1, impauriti.
PC 1, accompagnato dalla moglie
Il rapporto n. 3001883 del nosocomio (AI 10) riporta che il paziente è giunto in sede alle 23:45, asserendo di essere stato aggredito e presentando un ematoma perioculare oltre ad una ferita lacero contusa alla parte destra del collo, ma negando di aver perso conoscenza.
Gli altri parametri erano invece nella norma.
Insospettiti dal suo stato e dalle sue dichiarazioni, i medici lo hanno sottoposto ad una TAC cerebrale (AI 70), del massiccio facciale e del collo, dalla quale è emersa la presenza di un corpo estraneo di vetro delle dimensioni di circa 4.5 cm x 2 cm (il perito giudiziario l’ha misurato più precisamente ed ha concluso per una grandezza di 4.8 cm x 1 cm, AI 8, pag. 4), proprio all’interno del collo. Vista la posizione delicata, il frammento è stato immediatamente asportato chirurgicamente, in anestesia locale, con susseguente sutura, ed il paziente è stato dimesso alle ore 01:00.
Il coccio di vetro è risultato provenire dalla bottiglia di birra che AP 1 ha rotto in testa all’accusatore privato. Dall’immagine agli atti (allegata all’AI 8), si può notare come la sua forma sia analoga a quella di una lama ed abbia, oltre a margini taglienti, una parte appuntita, come spesso accade quando si frantuma una bottiglia.
Incaricato dal PP di redigere un rapporto medico legale sulle lesioni subite da PC 1, il dr. __________, dell’Azienda Ospedaliera di __________ operativa di medicina legale, ha chiarito che esse, tutto sommato, sono state di entità clinica poco rilevante, e sono guarite in breve tempo, così che il peritato non si è mai trovato in una situazione di concreto pericolo di vita. Nondimeno, ha puntualizzato il medico, questo non deve trarre in inganno poiché, tenuto conto della posizione in cui è stato trovato il pezzo di vetro, la vittima ha corso un grave rischio per la sua salute e, addirittura, per la sua vita, che non si è concretizzato solo grazie ad una serie di fortunate coincidenze:
“Il frammento stesso e il resto della bottiglia non sono arrivati a ledere alcuna struttura rilevante per la vita del soggetto, né per il determinarsi di lesioni permanenti. Peraltro, è indubbia la contiguità dei tessuti interessati con grossi vasi venosi e arteriosi e grosse strutture nervose. La natura del mezzo lesivo in quel particolare contesto era tale da poter provocare con spostamento di pochi centimetri, forse millimetri, lesioni che avrebbero potuto ledere in maniera consistente tali strutture mettendo certamente in pericolo la vita del paziente e/o potendone determinare gravi lesioni permanenti.
(…) E’, infine, utile precisare che la stessa difficoltà incontrata dai chirurghi nell’individuazione e nell’estrazione del frammento di vetro rende conto della profondità della lesione e della pericolosità della stessa nel momento in cui si produsse, ma anche nelle fasi successive durante le quali un frammento di vetro tagliente era profondamente ritenuto nei tessuti molli lacero-cervicali. ” (AI 8, pag. 4 seg.).
Interrogato in merito in contraddittorio, il perito giudiziario ha, dopo visita del paziente, analisi del materiale medico e dei risultati della TAC, parimenti stabilito che “la penetrazione del frammento è avvenuta dal basso verso l’alto e dal davanti verso il dietro, con una inclinazione di circa 45° gradi sul piano orizzontale” (MP Antonio __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4).
Accertamento dei fatti oggetto di contestazione
Per questo tipo di esame, risultano essere rilevanti la linearità e la costanza nel tempo delle loro deposizioni, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è necessario appurare se sussistono eventuali riscontri oggettivi che suffragano una tesi piuttosto che l’altra (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).
Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Per una più completa illustrazione dei principi su cui si fonda l’analisi, si rinvia alla Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010; cfr. anche DTF 129 I 49, consid. 5).
Le dichiarazioni
Nel suo primo verbale, reso di fronte agli agenti il 29 dicembre 2011 alla presenza del suo primo difensore (AI 13), AP 1 ha dichiarato che, dopo che IM 1 ha parcheggiato l’auto nel posteggio FFS e PC 1 ha lasciato la sua sulla strada, quest’ultimo ne è uscito e si è incamminato verso di loro. Anche IM 1 è sceso dal veicolo ed è andato in direzione dell’accusatore privato. Tra i due è nata una discussione accesa, ma lui non ha sentito cosa dicevano. Dopo un attimo, pure lui li ha raggiunti ed ha chiesto ad PC 1 per quale motivo stesse urlando, per poi dirgli di abbassare la voce. Questi, invece di calmarsi, se l’è presa con lui e, contemporaneamente, ha preso il telefono dalla tasca dicendo che avrebbe chiamato qualcuno per sistemare la situazione. AP 1 gli ha quindi chiesto perché volesse telefonare ed ha cercato di afferrare il cellulare, riuscendovi al secondo tentativo. A questo punto l’accusatore privato gli è saltato addosso agguantandolo per i vestiti e lui ha reagito come poteva. Essendo una mano occupata dall’apparecchio telefonico e l’altra dalla birra, ha, a suo dire non volontariamente, colpito con quest’ultima la testa o il volto dell’aggressore (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2).
A seguito di questa colluttazione l’appellante è caduto a terra, mentre IM 1 è a sua volta intervenuto nuovamente, facendosi così scaraventare da PC 1 contro una ramina. Quest’ultimo si è puoi nuovamente avvicinato all’imputato, ancora a terra, che vedendosi attaccato si è subito rialzato e gli ha sferrato due pugni, uno dei quali in faccia. PC 1 è così indietreggiato ed è inciampato mentre camminava all’indietro, cadendo. A questo punto, lui e IM 1 sono rientrati in auto e mentre stavano per uscire dal parcheggio, l’accusatore ha dato due calci alla vettura (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2 seg.). I due sono poi andati a casa di IM 1, ove questi è rimasto, mentre l’appellante è stato raggiunto dal fratello con il quale si è recato a Lugano per trascorrere la nottata al Casinò ed alla discoteca __________ (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
Ad esplicita domanda, AP 1 ha dichiarato che non era vero che PC 1 ha detto loro di voler chiamare la polizia (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
Sempre su domanda diretta, l’imputato ha pure asserito di aver colpito con la bottiglia una sola volta la vittima, ammettendo che la stessa si è rotta ed ipotizzando che “è possibile che la bottiglia rompendosi e durante la colluttazione abbia anche ferito ulteriormente PC 1 in modo non voluto.” (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4).
Infine, ha negato di aver consumato stupefacenti negli ultimi anni, ricordando che al momento era anche in servizio militare, ove è vietato l’uso di tali sostanze (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4)
In occasione del suo interrogatorio del giorno seguente, il 30 dicembre 2011, di fronte al procuratore pubblico (AI 17), il prevenuto ha innanzitutto confessato di consumare cocaina, nella misura di una o due strisce ogni 2 mesi, ed ha riconosciuto di averne assunta anche la sera dei fatti. Egli ha pure affermato di fumare, una o due volte a settimana, marijuana (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2).
Proseguendo, AP 1 ha dichiarato di non saper dire se sia sceso prima PC 1 dalla sua auto o IM 1, avendo solo visto quest’ultimo uscire dal veicolo, ma non la vittima (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 4 e 5). Parimenti, ha corretto quando asserito il giorno prima ammettendo, a fatica, che l'uomo aveva detto che avrebbe chiamato la polizia, non semplicemente “qualcuno”, e che lui stesso gli aveva ribattuto che non era necessario allertare le forze dell’ordine (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 5 e 6).
Sull’uso della bottiglia, l’imputato ha illustrato come PC 1, nel tentativo di riprendersi il telefono, l'ha ghermito per la camicia e lui, per liberarsi, l'ha colpito a casaccio, ma che, sentendone il rumore, aveva capito che la bottiglia si era rotta (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7). Il colpo con l’oggetto di vetro è stato solo uno e lui ha asserito di non sapere come la vittima si sia potuta procurare quelle ferite. Egli ha pure spiegato di sapere quali sono i rischi di colpire una persona con una bottiglia rotta, paragonabili a quelli dell’uso di un coltello o un’arma, e di essere cosciente che in quel modo si può anche uccidere (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).
Quanto avvenuto successivamente è stato inizialmente descritto più o meno come già fatto alla polizia, cioè che dopo essere lui caduto a terra si è rialzato e ha tirato due pugni a PC 1, centrandolo con il secondo al viso e facendolo cadere, per poi scappare alla macchina. In seguito, tuttavia, ha dovuto ammettere di non essersi limitato a fuggire, ma di avere sferrato a PC 1, che stava cercando di risollevarsi, un calcio alla spalla o alla testa o al torace (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 8).
Richiesto di spiegare cosa intendesse quando ha dichiarato che era possibile che la ferita al collo della vittima fosse stata provocata durante la colluttazione in modo non voluto, il prevenuto ha precisato che si è trattato solo di un’ipotesi e che capiva che è difficile, se non impossibile, che PC 1 possa essersi ferito in quel modo (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 8). A fine verbale ha poi fornito la seguente descrizione: “(…) ho cercato di liberarmi così facendo involontariamente l’ho colpito alla testa. La bottiglia rotta, scivolando la mano sul collo (…) può aver fatto pressione sul collo medesimo, per cui un vetro è finito dentro al collo. Confermo di non aver dato due colpi distinti.” (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 13)
Alla domanda di dove fosse IM 1 quando lui ha assestato il calcio all’accusatore privato che si trovava al suolo, egli ha dapprima dichiarato che era in auto, non al suo fianco, per poi correggersi, dopo che gli sono state prospettate le deposizioni in merito di IM 1 stesso, dicendo che non poteva escludere che si stesse già dirigendo all’auto (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 12).
Il 20 gennaio 2012 è avvenuto un confronto tra AP 1 e PC 1 (AI 91), in occasione del quale la versione sulle modalità di uso della bottiglia è cambiata nuovamente, in quanto l'imputato ha ammesso di non aver preso dalle mani dell'accusatore privato il telefono cellulare, come sino a quel momento sostenuto, chiarendo di essersi limitato ad abbassare il braccio della vittima per impedirgli di chiamare la polizia (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6 seg.). Inoltre è pure cambiata la collocazione temporale dello stesso, in quanto il prevenuto ha dichiarato di aver rotto la bottiglia in testa alla vittima dopo che questi lo aveva spintonato, per poi prendere IM 1 e lanciarlo contro la ramina, per infine tornare da lui ed afferrarlo per la giacca (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7 seg.). Dopo aver sentito la bottiglia rompersi, vedendo che PC 1 aveva mollato la presa ed è indietreggiato, lui gli è allora andato incontro e gli ha sferrato dapprima un pugno andato a vuoto e, poi, uno al viso, cosa che l'ha fatto cadere all’indietro (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 5). La vittima ha cercato subito di rialzarsi, ma l'accusato lo ha immediatamente fermato sferrandogli un ulteriore pugno, atto che gli ha fatto perdere ancora l’equilibrio. A questo punto, IM 1 ha raggiunto l’accusatore privato, ancora a terra, per colpirlo con un calcio, che l’imputato ha dichiarato non aver visto dove essere andato a segno. Dopodiché, quando IM 1 stava rientrando in auto, anche il prevenuto, notato che stava sempre cercando di rimettersi in piedi, gli ha tirato un calcio, non secco ma “come per spingerlo”, prendendolo sulla spalla sinistra (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 9 e 14). PC 1 ha perso dunque nuovamente l’equilibrio ed è finito contro un’automobile parcheggiata. AP 1, invece, è salito sul veicolo dell’amico, che gli aveva urlato “andiamo”, e i due sono immediatamente ripartiti. In quel frangente l'uomo è riuscito a dare due calci alla vettura (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 10).
Il 30 gennaio 2012 l’appellante ha, di massima, ribadito quanto dichiarato al confronto. Egli ha pure negato nuovamente d’aver usato una seconda volta la bottiglia, spiegando - affinando quando detto in precedenza - che la stessa si è rotta quando ha portato la sua mano dal basso verso l’alto, vicino alla guancia/mascella; proseguendo la mano, i frammenti di vetro rimasti sulla stessa possono essere entrati nel collo di PC 1, laddove per contro la sua mano (dell’appellante) non si è ferita perché probabilmente la plastica della bottiglia (cioè l'etichetta) l’ha protetta (MP 30 gennaio 2012, AI 132, pag. 7). Al momento dell’atto lui impugnava, sì, la bottiglia, ma non la teneva stretta nella mano.
Inoltre, differentemente da quanto detto in precedenza, ha saputo puntualizzare che IM 1 ha colpito PC 1, a terra, con un calcio alle gambe (MP 30 gennaio 2012, AI 132, pag. 8).
Il 6 aprile 2012 (AI 251) oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, AP 1 ha avuto modo di spiegare che il colpo al capo della vittima con la bottiglia è stato inferto con un movimento dal basso verso l’alto, allargando il braccio, con una modalità simile a quello che si fa per una sberla o con la racchetta da tennis (MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5). Egli ha pure mantenuto la sua versione circa il fatto di essere stato afferrato da PC 1 per la giacca, nonostante sulla stessa non sia stato rinvenuto il DNA dell’accusatore privato (MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5).
Al processo di primo grado l’imputato si è limitato a confermare la propria versione così come resa in sede d’istruttoria, rinviando ai relativi verbali.
Al dibattimento d’appello ha specificato ulteriormente che nel colpire, aveva sempre tenuto in mano la Corona per la base, non per il collo, e che non appena la stessa si è frantumata, lui l’ha mollata, riaffermando che non vi è stato un secondo attacco con l’oggetto in questione (V dib. d’appello, pag. 3).
Il 29 dicembre 2011 (AI 13) egli ha dichiarato agli agenti di aver sentito, quando si trovava nella rotonda in questione, un lungo colpo di clacson proveniente da un’auto che circolava dietro di lui a distanza ravvicinata e di aver subito frenato, notando che questo veicolo ha subito svoltato a destra imboccando l’accesso del parcheggio delle ferrovie. A sua volta, visto ciò, egli ha girato su via __________ e si è arrestato all’altezza dello stallo ove si era fermata l’auto dei due ragazzi. Ha quindi abbassato il finestrino anteriore destro e ha notato che IM 1 è uscito subito dall’abitacolo, per cui gli ha chiesto che cosa volesse, ottenendo come risposta il fatto che lui, per l’interlocutore, avrebbe dovuto mettere la freccia. Da ciò è nata una discussione tra loro, nel corso della quale lui ha deciso di uscire dalla propria automobile e si è avvicinato al giovane sino ad arrivare a circa 20 cm dal suo corpo (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2). Da quella posizione ha potuto istantaneamente sentire che il suo alito puzzava di alcool. Vedendo che IM 1 non voleva sentire ragione, PC 1 ha quindi tolto il telefono cellulare di tasca dicendogli che avrebbe chiamato la polizia per chiarire la questione di quando bisogna usare le frecce e con anche lo scopo, questo non dichiarato esplicitamente, di farne controllare il tasso alcolemico.
Mentre lui cercava il numero della polizia con l’apposito servizio 1811, AP 1 è sceso a sua volta dall’auto con una bottiglia in mano e gli ha chiesto di non allertare gli agenti. Avendo lui insistito nel farlo, questi ha tentato di prendergli il telefono dalle mani, operazione che l’accusatore privato ha tentato di bloccare tenendo l’appellante lontano con una mano. A questo punto, entrambi gli antagonisti si sono avventati contro di lui, rompendogli la bottiglia in testa e dandogli dei pugni al volto (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
L’accusatore privato non è stato in grado di dire se ha ricevuto prima i pugni o la bottigliata; ha tuttavia supposto che, dopo che la bottiglia è stata spaccata contro il suo cranio, la parte rimasta in mano a AP 1 - il collo - è stata da questi usata come un coltello per colpirlo nuovamente alla gola, così che il frammento ritrovato dai medici vi si è conficcato (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
PC 1 ha continuato raccontando di essersi poi girato e d’aver tirato un pugno per allontanarli, senza saper dire se con esso ha colpito qualcuno. In seguito, egli ha preso IM 1 per la giacca e lo ha gettato contro la recinzione delle Officine FFS. Quest’ultimo si è subito rialzato e entrambi i ragazzi gli sono andati nuovamente contro, sferrando pugni e facendolo così cadere al suolo. I colpi contro di lui sono continuati anche quando si è trovato a terra e cercava di ripararsi la testa con le mani, così come quando ha tentato di rialzarsi, momento in cui ha ricevuto un forte pugno che l’ha intontito e costretto ad appoggiarsi ad una macchina parcheggiata lì vicino (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3). Quando è riuscito a rialzarsi, i due hanno visto che sanguinava abbondantemente e sono fuggiti in auto. L’accusatore privato è riuscito tuttavia ancora a calciare un paio di volte il veicolo in fuga sulla fiancata sinistra - allo scopo dichiarato di marcarlo e renderlo riconoscibile - così come, per sua fortuna, a prendere il numero di targa.
Non appena gli aggressori si sono allontanati, PC 1 ha chiamato con il telefono cellulare la moglie, che ha subito raggiunto guidando lui stesso l’auto e che l’ha poi accompagnato in ospedale.
Il 2 gennaio 2012, al Procuratore pubblico, egli ha confermato la sua versione, precisando o aggiungendo:
che a IM 1, quando lo ha raggiunto dopo essere uscito dall’auto, ha messo le mani sul petto, ha detto “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” e che, in quel momento, il suo tono di voce era acceso perché si era anche lui innervosito (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4);
che dopo aver lanciato IM 1 contro la recinzione, entrambi il ragazzi sono andati verso di lui e lui, non sa se per i colpi da loro inferti o perché è inciampato, è caduto a terra (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 5);
che quando era a terra non si era ancora accorto che perdeva sangue, ma lo ha fatto solo in un secondo tempo, quando i ragazzi erano già scappati e lui ha telefonato alla moglie (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6);
che non sapeva dire come è stato ferito con la bottiglia perché non ha visto, per cui, quanto dichiarato nel corso del precedente interrogatorio in merito, era il frutto di una sua deduzione, partendo dal presupposto che a terra non ha ricevuto bottigliate. Sul momento lui nemmeno ha sentito che la bottiglia si era rotta (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6 e pag. 8);
che dopo averla raggiunta con la sua auto, sua moglie si è messa al volante della stessa fino all’ospedale (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 7)
che lui non ha trattenuto AP 1 per la giacca e questi non ha cercato di liberarsi, così come non gli pare di essere caduto per il pugno dell’appellante (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 8);
che lui ha detto di aver ricevuto un pugno mentre cercava di rimettersi in piedi, non un calcio, come asserito da AP 1, perché credeva fosse un cazzotto visto che si era già rialzato e gli sembra difficile calciare sino a quell’altezza (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 8);
che lui è sceso dall’auto perché voleva far capire a IM 1, che non lo ascoltava, le sue ragioni. Sicuramente era scocciato per l’atteggiamento di quest’ultimo ma di certo non voleva iniziare una lite fisica. Non sa dire se lui ha insultato IM 1 e presume che questi non lo abbia ingiuriato (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 8).
Messo a confronto, dapprima, con IM 1, PC 1 (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69) ha descritto nuovamente in fatti ribadendo quanto già esposto in precedenza. Degno di nota è solo che egli ha in particolare indicato ulteriormente che, quando è uscito dall’auto e si è avvicinato a IM 1, gli ha messo le mani addosso, sul petto, con una certa forza che non ritiene tuttavia essere stata analoga a quella di uno spintone, dicendogli di calmarsi e che questi gli ha risposto di toglierle, cosa che lui ha subito fatto (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 4). Egli ha pure asserito di aver notato AP 1 impugnare una bottiglia, mezza piena, ma di non saper specificare come la stesse tenendo (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 9). Inoltre ha ricordato di non aver visto chi e in che modo l’ha colpito la prima volta, poiché era intento a guardare il display del telefono, che teneva con il braccio destro sollevato sopra la sua testa, e ad allontanare con la sinistra chi glielo voleva prendere (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 9 e 14), così come che dopo essere stato colpito da dietro si è girato per cercare, con il braccio destro, di dare dei pugni per difendersi (senza poter dire se ha colpito qualcuno). Proseguendo con la descrizione, ha raccontato che in seguito ha afferrato IM 1, lo ha trascinato per prendere lo slancio e scagliarlo il più lontano possibile da lui, verso il muro, per liberarsi (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 9). A terra, poi, è caduto per uno sgambetto o perché è inciampato, ma non propriamente all’indietro, quanto piuttosto “come un sacco” sul fianco sinistro (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 10). Quando era disteso sull’asfalto ha ricevuto tre o quattro calci e quattro o cinque pugni, ma non ha saputo dirlo con esattezza (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 12).
In occasione del confronto con AP 1 (AI 91), vi sono state poche novità di rilievo, avendo PC 1 ripetuto, senza contraddizioni, la versione già resa in precedenza. Su precisa domanda, egli ha dichiarato che la quantificazione di calci e pugni effettuata nel verbale precedente era il frutto di una stima, ma che lui era sicuro di aver ricevuto più di un pugno e più di un calcio (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 11).
Credibilità delle parti
Egli ha sempre cercato di essere completo ed oggettivo nella descrizione dei fatti, ammettendo senza remore anche d’aver commesso degli atti eufemisticamente poco illuminati, che non giocano di certo a suo favore, come l’aver frenato in rotonda per reazione all’uso del clacson, l’aver usato toni aggressivi e volgari nei confronti di IM 1 oppure l’avergli messo le mani addosso, sul petto, nella fase iniziale della discussione, gesto certamente non conciliante. Inoltre ha pure parlato apertamente delle sue reazioni nei confronti dei due antagonisti, e meglio di averli a sua volta malmenati, seppur per difesa.
L’accusatore privato, nelle sue deposizioni, non ha avuto problemi a fornire spiegazioni sensate e plausibili in merito a sue asserzioni che, secondo gli inquirenti, potevano apparire errate, incomplete o contraddittorie. Un esempio per tutti è quello della quantificazione dei colpi ricevuti che, pur risultando evidente da un’attenta lettura, egli ha precisato essere il frutto di una stima, dunque da non prendere come un dato assoluto e preciso.
Alla stessa stregua, la vittima ha, come visto, potuto puntualizzare che la sua affermazione fatta alla polizia, per la quale dopo che la bottiglia era stata rotta sulla sua testa, il collo della stessa è stato usato dall’imputato come un pugnale per ferirlo alla gola (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3), era pure frutto di una deduzione fondata sulla certezza che in seguito, a terra, non è più stata colpita con la bottiglia (PP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6). Si tratta qui indubbiamente di una motivazione credibile, frutto in un ragionamento logico e condivisibile.
Innanzitutto è stato, nel primo verbale, reticente a parlare del suo consumo di stupefacenti e, solo in un secondo tempo, ha riconosciuto che quella sera aveva fumato marijuana e sniffato cocaina.
Inoltre, egli ha cambiato versione sul momento in cui ha colpito l’accusatore privato con la bottiglia, situato inizialmente, in linea con la versione di questi, nella fase in cui egli ha tentato di evitare che l'uomo telefonasse alla polizia, mentre in seguito il tutto è stato spostato, in maniera del tutto improbabile, a dopo che PC 1 ha spinto lui lontano, per poi afferrare e lanciare IM 1 contro la ramina e infine tornare da lui e prenderlo per la giacca, con l’apparente intenzione di offrirgli lo stesso tipo di servizio. Quest’ultima versione, poco attendibile, è smentita anche dal fatto che sulla giacca di AP 1 non sono state rinvenute tracce del DNA di PC 1 (AI 251, all. A).
La giustificazione addotta ancora al processo d’appello per questa modifica della descrizione cronologica degli eventi e cioè che al primo verbale egli era ancora stanco, confuso e sotto shock, mentre che al secondo, quello di fronte al PP, era spaventato, francamente non convince ed appare essere di comodo, ad usum Delphini. Da una lettura dei verbali iniziali non emerge alcun elemento che possa far pensare che egli, in quelle occasioni, abbia raccontato una verità distorta perché turbato o perché è incappato in un errore.
A questo proposito non va trascurato che le sue prime descrizioni (cui si aggiunge quella al GPC) sono state rese liberamente ed in presenza del difensore, garante dei diritti dell’imputato, per cui una generica contestazione non è certamente in grado di indebolirne i contenuti.
A ciò si aggiunge che il prevenuto ha riconosciuto solo al secondo verbale che PC 1 aveva loro chiaramente espresso l’intenzione di voler chiamare la polizia, mentre nell’interrogatorio precedente aveva unicamente riferito che egli avrebbe genericamente detto di voler telefonare a “qualcuno” per risolvere la faccenda, illustrazione dei fatti che lascia pensare ad una minaccia ben diversa da quella di informare le forze dell’ordine.
L’accusato non è stato lineare neppure dove ha, dapprima, sostenuto di aver strappato dalle mani della vittima il telefono cellulare, per poi dichiarare candidamente (MP 20 gennaio 2012, AI 91 pag. 7) di non essere mai riuscito nemmeno ad afferrarlo.
Anche nel descrivere la posizione di IM 1 nei vari momenti della lite, AP 1 è stato molto incostante e contraddittorio, arrivando a fare asserzioni verosimili solo dopo che gli interroganti gli avevano prospettato quanto detto dal correo.
Fondamentalmente, AP 1 non ha mantenuto una linea costante e non ha dimostrato di essere disposto a fornire una descrizione corretta e completa dei fatti, quanto piuttosto di voler, fors’anche comprensibilmente dal suo punto di vista, evitare di appesantire la propria posizione. Così facendo, ha tuttavia tolto forza alle proprie dichiarazioni.
Aggiunge un tassello in più a questa conclusione, la menzogna raccontata al processo d’appello in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, che attesta come egli non sia, ancora oggi, affidabile e, quindi, come egli non abbia tratto alcuna lezione utile da quanto avvenuto.
Per contro, come visto, l’accusato è sempre stato tenace nel negare di avere sferrato un secondo colpo con la parte di bottiglia rotta rimasta tra le sue mani e nell’asserire che il frammento ritrovato all’interno del collo della vittima vi sarebbe finito a seguito del movimento verso il basso della sua mano, dopo che egli l’ha colpita sulla nuca rompendo la birra, rispettivamente, nella tesi più recente avanzata dal difensore, che sia dapprima rimasto sul colletto e poi penetrato a seguito di un colpo accidentale. Tuttavia, la persistenza nel ripetere un’ipotesi di comodo non solo non le conferisce alcun tipo di valore, ma addirittura scredita chi la sostiene: l’illogicità di questa versione, del tutto incongruente, la fa apparire come un tentativo estremo di giustificare l’ingiustificabile.
Partendo dall’accertamento che il coccio di vetro è entrato nel collo dal basso verso l’alto e dal davanti verso la parte posteriore, con un’inclinazione di circa 45° sul piano orizzontale (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4: conclusione fondata sulle chiare immagini del referto TAC, AI 70), in effetti, già solo logica vuole che non sia - nemmeno con un grande esercizio di fantasia
Volendo fare un ragionamento completo, nessuna delle ipotesi che si potrebbero prendere in considerazione (quindi anche quelle non avanzate dalle parti) lascia spazio per poter seriamente pensare ad un unico colpo. Se la bottiglia fosse stata frantumata a seguito di una botta dall’alto al basso, la mano assalitrice e, di riflesso, la parte di oggetto ancora impugnata, nel scendere dopo l’impatto, non potrebbe che aver assunto un’angolazione opposta a quella di provenienza, cioè con la parte frantumata che guarda verso l’alto ed il collo della bottiglia con la parte ove si trova il tappo, verso il basso. In questo modo essa scivola senza ostacoli sul corpo ed è impossibile che un coccio vi penetri.
Se invece si volesse seguire la tesi del prevenuto, quella di un colpo sferrato lateralmente, come si fa con una racchetta da tennis, il movimento si sarebbe interrotto contro la testa di PC 1 e non avrebbe avuto alcuna continuità verso il punto d’entrata del coccio. Se anche quest’ultimo si fosse fermato dopo che AP 1 avrebbe lasciato cadere la bottiglia, è praticamente impossibile che vi sia poi penetrato con l’inclinazione accertata e con una violenza tale da finire dove è stato trovato e non essere visibile che ad un esame con i raggi.
La difesa ha sostenuto che, essendo la gola una “parte molle” del corpo, bastava una lieve pressione per fare entrare il frammento. Oltre a non essere dimostrata da alcun accertamento peritale/scientifico, una simile tesi appare decisamente fragile anche ad un laico, poiché il termine “parti molli”, in medicina, è, sì, usato per distinguerle dalle “parti dure” che corrispondono, in parole povere, alle ossa, ma questo ancora non significa che siano a tal punto molli da poter essere violate con facilità. Non basta una semplice pressione per far bucare la cute e i muscoli ad un vetro, tantomeno per farlo entrare per oltre 4 cm nella carne.
Pensando, infine, ad un colpo inferto dal basso con la bottiglia piena, diventa difficile già solo capire come la Corona possa essersi rotta, ma è certo che poi la traiettoria avrebbe, al limite, causato ferite sopra il punto di contatto, non evidentemente sotto.
Come attestato dal medico legale incaricato dal Ministero pubblico, una simile lesione è invece conciliabile con un colpo inferto direttamente con il collo rotto della bottiglia usato alla stregua di un pugnale, ove al posto della lama si è colpito con la parte infranta. Sin da subito, egli ha sostenuto: “E’ però necessario precisare che la riferita modalità di produzione della lesione al collo è perfettamente compatibile con quanto riferito da PC 1 rispetto ad un colpo portato da una mano armata di una porzione di bottiglia in parte frantumata e con degli spigoli vivi. In particolare è perfettamente coerente la presenza di un frammento non piccolo di vetro indovato nelle strutture del collo e che richiese una estrazione macchinosa da parte del personale medico. (…) Le modalità del colpo e la natura del mezzo portano a considerare che il fatto che nulla di tutto ciò sia successo sia semplicemente frutto di un caso fortunato.” (referto del 29 dicembre 2011, AI 8, pag. 4).
Come già osservato, questa posizione è stata ratificata dal dr. __________, con maggior forza, in occasione della sua audizione del gennaio 2012, dopo aver potuto prendere conoscenza della documentazione completa e dei verbali. In quell’occasione egli ha avuto modo di spiegare come sia per lui praticamente impossibile immaginare un meccanismo che consenta, con un solo contatto di causare la frantumazione della bottiglia e provocare le ferite all’orecchio, rispettivamente al collo. Anche a suo avviso l’unica spiegazione possibile è che vi siano stati più di un contatto tra i frammenti della bottiglia e il capo, rispettivamente il collo della vittima (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 5 seg.).
Partendo dall'accertamento che il frammento è entrato dal basso verso l'alto, le fotografie in atti e le immagini dell'esame TAC sono illuminanti anche per il profano (AI 8 e AI 70) e, già da sole, consentono di sconfessare la tesi difensiva: prendendo atto che le lesioni alla zona parieto-orbitale che si vedono e che si sa essere state cagionate dalla prima botta con la Corona, sono distanti almeno 10/15cm dal punto in cui è penetrato il pezzo di vetro, nonché osservando la posizione finale del coccio e il taglio netto della ferita d'entrata, non si può che pensare ad una manovra d'attacco con l'oggetto suddivisa in due fasi: nella prima è stato usato come oggetto contundente e nella seconda come arma da taglio/punta.
Sulla scorta di queste riflessioni, la tesi del colpo unico è da escludere.
Il suo silenzio su questi elementi appare come una chiara reticenza volta a celare fatti che avrebbero potuto e possono appesantire la posizione del qui appellante. Si tratta quindi di un indizio a suo carico.
A carico del prevenuto gioca inoltre il fatto che anche quando era a terra, PC 1 è stato colpito dai due imputati con pugni e calci. Questo la dice lunga sul tipo di accanimento nei confronti della vittima e sconfessa, se ancora ve ne fosse il bisogno, la tesi dell’appellante, secondo la quale egli avrebbe colpito con la bottiglia di birra l’uomo solo una volta, per difendersi.
A questo si aggiunge la costatazione che quanto fatto dal prevenuto dopo il litigio è espressione del fatto che l’uso della forza non sia stato un evento così anomalo nella sua vita: lui stesso al dibattimento di prime cure, così come di fronte alla scrivente Corte, ha riconosciuto di aver continuato come se nulla fosse la serata, andandosene in discoteca e al casinò. Un simile comportamento, a fronte di quanto avvenuto in precedenza, denota una dimestichezza con le zuffe ed un totale disinteresse per la salute altrui che ben si concilia con la possibilità di un atto come quello qui in disamina.
Indicativo è poi, infine, che, nonostante la rissa e nonostante l’auto di IM 1 fosse stata danneggiata dalla vittima, nessuno dei due ragazzi abbia pensato di chiamare subito la polizia per ottenere giustizia. Se questo non è avvenuto non può essere giustificato che con la piena coscienza di aver esagerato.
In diritto
Il tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).
Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9, consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1, consid. 4.2.3).
Dal punto di vista soggettivo, agendo come ha fatto, potendo essere esclusa l’intenzione di uccidere, l’appellante ha commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, più che tangibile, di colpire zone vitali. Con riferimento al fendente alla gola, il medico legale si è espresso senza lasciare spazi a fraintendimenti: “E’ impossibile immaginare la possibilità cosciente di evitare strutture vitali portando un simile colpo in quella regione del corpo” (referto del 29 dicembre 2011, AI 8, pag. 4).
Egli stesso ha ammesso di sapere bene quali pericoli comporta l’uso di una bottiglia rotta, paragonabili a quelli di “un coltello o un’arma”, e che con la stessa si può anche uccidere (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).
Di conseguenza, l’imputato, pur non volendolo, ha perlomeno preso in considerazione che un attacco come quello portato all’accusatore privato potesse ferirlo in maniera letale.
La pena
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che se l’autore, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
Il reato di rissa, non contestato, è sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni, o con una pena pecuniaria, art. 133 CP.
Per il concorso tra reati si richiama l’art. 49 CP, che prevede che si proceda ad aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è vincolato al massimo legale della pena.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
L’appellante postula una riduzione della pena fondandosi soprattutto sulla sua richiesta di proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio (dichiarazione d’appello, doc. CARP III, pag. 2).
Con la conferma della condanna, l’argomento più forte per la pretesa di diminuzione della sanzione inflitta vien meno. Pertanto le basi su cui questa Corte è chiamata a commisurare la pena sono le stesse su cui si è fondata quella di primo grado.
Tutto quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in merito (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 33 seg.) sono condivise, così come lo è l’esito finale.
Di conseguenza, richiamando i relativi contenuti della sentenza appellata, così come concesso dall’art. 82 cpv. 4 CPP, AP 1 è condannato alla pena di 36 mesi di detenzione, dei quali 30 mesi sono sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, mentre i restanti 6 mesi sono da espiare. Il carcere preventivo sofferto, pari a 47 giorni, deve essere dedotto.
Pretese civili e indennizzo dell’AP
Con il suo appello, AP 1 ha chiesto di rinviare l’accusatore al competente foro civile per la quantificazione delle sue pretese di indennizzo.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
In merito all’importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni specifiche e la richiesta d’appello si basa, oltre che sulla pretesa di proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio, su una generica obiezione relativa al fatto che sono state fatturate molte prestazioni non necessarie.
Unica contestazione precisa è stata quella in merito alle osservazioni dell’AP alla CRP (AI 214 e AI 235). Si tratta di prese di posizione conseguenti ad una relativa richiesta della CRP stessa, che si sono limitate a ribadire l’intenzione di rimettersi al giudizio della Corte. Sono due atti dovuti e ridotti al minimo indispensabile, la cui fatturazione deve essere ratificata.
Per il resto, in linea con quanto esposto nella sentenza impugnata, le prestazioni del patrocinatore di PC 1 rivendicate con istanza del 7 dicembre 2015 (doc. TPC 45), risultano essere adeguate e necessarie, così che l’importo riconosciuto al dispositivo n. 9 della decisione appellata merita di essere confermato.
A questo andrebbero aggiunti i costi per il patrocinio legale d’appello. Tuttavia l’accusatore privato ha rinunciato ad avanzare ulteriori richieste e ha fatto in modo che l’intervento del proprio legale in questa fase della procedura sia stato ridotto ai minimi termini.
Indennità ex art. 429 CPP
Tassa di giustizia e spese
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, poste a carico dell’appellante. Viste le specifiche circostanze, non trova applicazione l’art. 425 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 433 CPP;
12, 22, 42, 47, 49, 51, 111 e 133 CP;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi n. 1, 2.2, 3, 4, 5.1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è giudicato autore colpevole, oltre che del reato di rissa, di:
tentato omicidio
per avere
a Bellinzona, all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011, tentato di uccidere una persona,
e meglio per avere,
colpito ripetutamente PC 1 con una bottiglia di Corona,
dapprima sul lato destro, dietro l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si ruppe,
e quindi colpendolo nuovamente, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un suo frammento di vetro di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente penetrò all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere asportato chirurgicamente,
cagionandogli delle lesioni non risultate letali per mera fatalità.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa modificato del 23 novembre 2015 del Procuratore pubblico e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da espiare.
1.4. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.
L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.
AP 1 è condannato a versare all’accusatore privato PC 1, in solido con IM 1, fr. 21'087.45 quale indennizzo delle spese legali.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.