Incarto n. 17.2015.58+59
Locarno 24 settembre 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 marzo 2015 da
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 4 marzo 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 11 maggio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa (DAI 2014/64 e DAI 2014/65) del 4 luglio 2014, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML), Bellinzona, ha dichiarato AP 2 e, rispettivamente, AP 1, autori colpevoli di infrazione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per avere “svolto un’attività lucrativa il 10 marzo 2014, in via __________ ad __________, senza avere notificato la presenza sul territorio”.
L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna, per ciascuno, alla multa di CHF 2'500.00 oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00.
Contro detti decreti di accusa AP 2 e AP 1 hanno entrambi presentato opposizione il 21 luglio 2014.
In data 22 ottobre 2014, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha confermato i decreti di accusa del 4 luglio 2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Con decreto 8 gennaio 2015, il presidente della Pretura penale ha riunito i procedimenti dipendenti dai due succitati decreti d’accusa.
C. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 4 marzo 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ed ha ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli dell’infrazione loro ascritta, condannandoli, ciascuno, al pagamento di una multa di fr. 600.00 unitamente a tasse e spese di fr. 150.00, rispettivamente fr. 450.00 con motivazione scritta.
D. In data 10 marzo 2015, AP 2 e AP 1 hanno presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione scritta è stata loro intimata il 20 aprile 2015 dal presidente della Pretura penale.
E. AP 2 e AP 1 hanno presentato dichiarazione d’appello in data 11 maggio 2015 indicando di impugnare l’intera sentenza e postulando il loro proscioglimento.
F. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 12 maggio 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione d’appello alla Pretura penale e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ed ha impartito un termine di 20 giorni agli appellanti per motivare il loro appello. L’8 giugno 2015 gli appellanti hanno presentato la motivazione scritta.
G. Con scritto 11 giugno 2015, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha postulato, senza alcuna particolare osservazione, la conferma della sentenza impugnata. Dal canto suo, la Pretura penale, con scritto 19 giugno 2015, ha dichiarato di non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
Un’indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto d’accusa è necessaria anche nell’ottica del principio “ne bis in idem”, ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d’accusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). Un’indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all’esigenza di equità del procedimento e di parità delle armi. L’imputato che ha ammesso dei fatti deve potere controllare e riconsiderare, dopo l’emanazione del decreto d’accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con rinvii).
Giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339 cpv. 2 lett. b CPP, sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d’ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d’accusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati all’imputato secondo i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, come visto sopra. In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati all’imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né, per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il rinvio al decreto di apertura dell’istruzione o a qualsivoglia altro rapporto o atto d’inchiesta.
I decreti d’accusa DAI 2014/64 e DAI 2014/65 emanati dall’USML in data 4 luglio 2014 non contengono una precisa e completa descrizione dei fatti contestati agli imputati ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP combinato con l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP. In particolare, le due frasi: “rilevato che il prestatore di servizio, nel caso concreto, ha violato l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone” e “il signor AP 2 [rispettivamente il signor AP 1] aveva svolto un’attività lucrativa il 10 marzo 2014, in via __________ ad __________, senza avere notificato la presenza sul territorio” non costituiscono una descrizione dei fatti contestati agli imputati, indicando la prima la disposizione della cui violazione essi sono accusati e contenendo la seconda solo la qualifica giuridica – “attività lucrativa” (cfr. art. 11 cpv. 2 LStr) – di fatti non descritti, ossia dell’attività di fatto svolta dagli imputati – ovvero, per esempio, avere consegnato e/o montato e/o installato i mobili da cucina.
Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali siano i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato.
Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv. 5 CPP.
Tuttavia, ritenuto che gli appellanti hanno comunque potuto difendersi, non subendo particolare pregiudizio, eccezionalmente, visto l’esito del presente procedimento, questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad un rinvio della causa (cfr. Griesser, in Donatsch/Hansjacob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).
Ciò detto, si invita l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera, non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).
La procedura di notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20; LDist), disposto che impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla notifica.
Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP – sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr) – commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
4.1. Giusta l’art. 6 cpv. 3 LDist., il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego.
Secondo l’art. 6 cpv. 5 2a frase LDist, il Consiglio federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica (lett. a) e quelli in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l’inizio del lavoro (lett. b).
4.2. Sulla base di detta delega legislativa, l’art. 6 cpv. 1 ODist prevede che la procedura di notifica ai sensi dell’art. 6 LDist è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. A contrario, dunque, i lavori che durano fino a otto giorni per anno civile non sono soggetti all’obbligo di notifica.
Il cpv. 2 dell’art. 6 ODist, tuttavia, elenca una serie di settori “sensibili”, per i quali l’obbligo di notifica sussiste indipendentemente dalla durata dei lavori. Essi sono: a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante; f. industria del sesso.
Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, dell’ingegneria e dei rami accessori dell’edilizia (art. 6 cpv. 2 lett. a ODist), l’art. 5 ODist prevede la seguente definizione, dotata di una lista esemplificativa di lavori appartenenti al settore:
“Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile, nonché i rami accessori dell’edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:
scavo;
sterro;
costruzione in senso stretto;
montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
installazione o equipaggiamento;
trasformazione;
rinnovo;
riparazione;
smantellamento;
demolizione;
manutenzione;
mantenimento: lavori di pittura e pulitura;
risanamento.” (art. 5 ODist)
In primo luogo, va esaminata la posizione dell’appellante AP 2, figlio del secondo appellante, AP
Il primo giudice ha accertato che AP 2 non è formalmente né socio né dipendente della ditta del padre, richiamando, per tale accertamento, la dichiarazione dello stesso AP 2 che al dibattimento di primo grado ha detto:
“ Non sono dipendente della ditta di mio padre e di conseguenza non percepisco da lui un salario. Svolgo un’altra attività e ho accompagnato mio padre per fargli un favore.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Il primo giudice ha, quindi, concluso che, non essendo formalmente un dipendente della ditta del padre, AP 2 non poteva che essere considerato un indipendente e che, a prescindere dalla questione se fosse retribuito o meno, sottostava direttamente all’obbligo di notificarsi.
L’opinione non è condivisibile.
Se da un lato le considerazioni sulla definizione di attività lucrativa, che peraltro è posta dall’art. 11 cpv. 2 LStr, sono corrette, dall’altro sorprende, invero, la disinvoltura con cui a AP 2 viene attribuito lo statuto di prestatore di servizi indipendente ai sensi degli art. 1a seg. LDist, rispettivamente dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP, quando egli neppure si è dichiarato tale, soprattutto alla luce dell’attuale e dibattuta questione dei lavoratori pseudo-indipendenti (cfr. per esempio la Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”).
In effetti, ritenuto che non è stato in alcun modo accertato che avesse una qualsivoglia relazione contrattuale con i signori , acquirenti dei mobili di cucina, e che ha accompagnato il padre “per fargli un favore”, è evidente che AP 2 operava in qualità di ausiliario, nell’ambito di un rapporto di subordinazione, nei confronti del padre, rispettivamente della di lui ditta. AP 2 andava, quindi, qualificato come lavoratore alle dipendenze della ditta “” con sede a __________, e più precisamente come lavoratore distaccato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LDist.
Di conseguenza, anche qualora l’attività svolta avesse effettivamente comportato un obbligo di notifica – ciò che sarà esaminato qui di seguito –, da tale obbligo non sarebbe stato toccato AP 2, bensì, in applicazione diretta dell’art. 6 LDist, il suo datore di lavoro, ovvero la ditta “__________”, rispettivamente AP 1 in quanto titolare della stessa.
AP 2 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
Il primo giudice ha quindi aggiunto:
“ Tutto ciò posto una cucina di questo tipo, come del resto si evince benissimo dalle immagini esemplificative del sito web della ditta in questione (cfr. __________), è una struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa, il cui montaggio è effettuato da parte di “personale qualificato interno al mobilificio” (cfr. ibidem, sito internet della ditta); non si spiegherebbe altrimenti il motivo per il quale il giorno dopo il montaggio uno degli imputati abbia controllato il lavoro svolto dai cartongessisti affinché “gli operai non avessero spostato la cucina” (cfr. verbale di interrogatorio di AP 2 al dibattimento del 4 marzo 2015).” (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 4)
Tale accertamento, nella misura in cui include nella prestazione attribuita in casu ai due imputati, ossia nel montaggio dei mobili da cucina forniti, l’ottenimento di “una struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa”, è arbitrario. Esso, infatti, basandosi su qualche immagine del sito internet della ditta – che ritrae modelli di cucine della cui somiglianza o meno rispetto ai mobili forniti dagli imputati nulla è dato sapere – conclude che gli imputati avrebbero fissato detti mobili incorporandoli alla costruzione. Tale conclusione è apertamente in contrasto con gli atti di causa, dai quali non emerge alcun elemento che indichi, oltre al montaggio, un’incorporazione dei mobili nella costruzione e che smentisca così, in particolare, la descrizione data da AP 1 della prestazione fornita:
“ Quel giorno abbiamo proceduto alla consegna dei mobili, più precisamente li abbiamo scaricati dal camion, li abbiamo trasportati all’interno dell’abitazione e li abbiamo sballati. Non abbiamo fornito né apparecchiature elettriche né impiantistica idraulica. Queste ultime sono state fornite dalla Svizzera, se non erro il giorno successivo. La ditta svizzera che le ha fornite le ha poi anche installate. Da parte nostra abbiamo fornito solo il miscelatore e il lavello e la cappa senza tuttavia procedere al montaggio.
Dopo aver sballato i mobili li abbiamo posizionati nel punto in cui era prevista la cucina. Più precisamente abbiamo proceduto all’assemblaggio che consiste nell’unire i mobili tra loro e posizionarli. I mobili stessi vengono posizionati su dei piedini di plastica viene poi posizionato il piano di lavoro. Parte dei mobili vengono lasciati privi di ante per permettere l’inserimento degli elettrodomestici. […]
La cucina non prevedeva dei pensili, vi erano delle colonne e la base. Non vi era quindi nulla di fissato alle pareti.
Abbiamo fornito anche delle mensole ma non sono state fissate da noi, penso lo abbia fatto il cartongessista.” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1)
E parimenti insostenibile appare il voler trarre dalla dichiarazione di AP 2, citata dal primo giudice a sostegno della sua tesi, una qualsivoglia conferma del fissaggio alla costruzione da parte degli imputati e della conseguente inamovibilità dei mobili da cucina. Dichiarando di aver controllato, il giorno seguente, “che nel posare il cartongesso gli operai non avessero spostato la cucina” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), AP 2 fornisce semmai una conferma proprio del contrario, ossia che la cucina, come lasciata da lui e da suo padre, poteva essere ancora spostata e, quindi, non era né “inamovibile” né “fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa”.
È, dunque, accertato che i due imputati, in data 10 marzo 2014, hanno consegnato i mobili da cucina, un miscelatore, un lavello, una cappa e delle mensole, sballandoli. Hanno quindi montato i mobili. Il montaggio, o assemblaggio, consisteva nell’unione dei vari pezzi, nel loro posizionamento su piedini di plastica nonché nell’apposizione del piano di lavoro. Il tutto è stato posto nel luogo in cui era prevista la cucina. Miscelatore, lavello e cappa non sono stati installati né allacciati dagli imputati, né le mensole sono state affisse alle pareti. I lavori di installazione, fissaggio, allacciamento sono stati poi effettuati da altri operai presenti sul cantiere.
Occorre ora esaminare se l’attività svolta da AP 1 e da suo figlio rientri nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria e dei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist e comportasse di conseguenza l’obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dei lavori.
Come visto, tale settore comprende, giusta la definizione di cui all’art. 5 ODist, “tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni”, fra le quali, per quanto qui ci interessa della lista esemplificativa contenuta nella disposizione, si annoverano il “montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati” (cifra 4) e l’”installazione o equipaggiamento” (cifra 5). Tali attività vanno in ogni caso lette ed interpretate alla luce ed entro i limiti della definizione generale, della quale sono degli esempi. Si tratterà, quindi, di attività che incidono direttamente sulla costruzione, nella misura in cui sono “volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione” della stessa.
8.1. Ritenuto quanto sopra, gli “elementi prefabbricati” ai sensi dell’art. 5 cifra 4 ODist devono necessariamente essere elementi costitutivi della struttura della costruzione, ciò che è confermato dalla versione tedesca dell’ordinanza, nella quale si parla di “Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen” e dalle definizioni comunemente riconosciute di “prefabbricazione” (v. per es. Vocabolario Treccani, richiamabile all’indirizzo http://www.treccani.it/vocabolario/prefabbricazione/, consultato il 24 settembre 2015; loZingarelli 2011, 12a ed. 2010, pag. 1759, lemma “prefabbricazione”).
I mobili da cucina consegnati e montati dagli imputati non possono, dunque, essere considerati elementi prefabbricati ai sensi del citato disposto, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 3), così come non può esserlo un qualsiasi oggetto domestico o pezzo di mobilio fabbricato in precedenza, introdotto in un’abitazione e montato in loco.
8.2. Per quanto riguarda i lavori di “installazione o equipaggiamento” di cui alla cifra 5 della disposizione, si tratterà anche in questo caso di lavori che dovranno incidere sulla costruzione, recandovi delle aggiunte atte per lo meno a modificarla diventando parte di essa. Tali aggiunte dovranno quindi presentare il carattere di una certa durevolezza ed essere incorporate nella costruzione. Si pensi, quali esempi tipici, all’installazione dell’impianto elettrico, idraulico, sanitario, di riscaldamento, o, fra i lavori di finitura, alla posa dei serramenti.
L’installazione di una cucina, i cui mobili siano stati durevolmente incorporati alla costruzione, le componenti elettriche e idrauliche posate ed allacciate potrebbe rientrare nella categoria qui in esame.
Non a caso, a puro titolo indicativo, si rileva che nella Nomenclatura generale delle attività economiche allestita dall’Ufficio federale di statistica (NOGA 2008, pubblicata all’indirizzo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html, consultato il 24 settembre 2015), “l’installazione di cucine su misura” – e non “il montaggio e l’installazione di una cucina”, come indicato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 6 consid. 6d. par. 3) – è inserita nel genere 433200 “Posa di infissi”, che fa parte del gruppo 433 “Completamento e finitura di edifici”, che, a sua volta, appartiene alla divisione 43 “Lavori di costruzione specializzati”, contenuta nella sezione F: “Costruzioni”.
Tale questione può, tuttavia, rimanere indecisa dal momento che è accertato che gli imputati si sono limitati a consegnare i mobili da cucina e ad assemblarli, senza procedere ad alcuna installazione né ad un equipaggiamento della costruzione ai sensi dell’art. 5 cifra 5 ODist.
8.3. Sull’argomentazione del primo giudice – peraltro basata su generici e insufficienti rinvii ai siti internet del sindacato __________ e della Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e dei rami affini – secondo la quale “il settore dei mobili di cucina è da considerare in Svizzera, sia per la fabbricazione sia per il montaggio, sotto il cappello delle falegnamerie” e “le falegnamerie per il nostro ordinamento giuridico sono un ramo affine dell’edilizia”, si rileva che all’evidenza è fatto riferimento al campo di applicazione “aziendale” del “Contratto collettivo di lavoro [svizzero] per il mestiere di falegname 2012-2015” (reperibile all’indirizzo: http://online.cpcedilizia.ch/WebApp/Home/Commission/3, consultato il 24 settembre 2015). In particolare, l’art. 2 cpv. 2 di tale CCL elenca una serie di aziende che si considerano “di falegnameria o di rami professionali affini” e che sono, quindi, sottoposte al CCL. Fra di esse si trovano anche le fabbriche di mobili da cucina.
Ora, un contratto collettivo di lavoro è il risultato di negoziazioni fra le parti sociali, la determinazione del suo campo di applicazione risponde a criteri che non saranno necessariamente applicabili in altri ambiti.
Concludere, inoltre, poiché la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie – prevista dal CCL e competente per vegliare sull’interpretazione e applicazione dello stesso – è affiliata da un punto di vista amministrativo alla Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e dei rami affini, che in generale le falegnamerie sono un ramo affine e, quindi, anche accessorio dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist, è insostenibile.
Al riguardo si noti che, se si volesse seguire l’argomentazione del primo giudice, si dovrebbe concludere che anche “le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci” o le “falegnamerie dell’antiquariato” (art. 2 cpv. 2 CCL per il mestiere di falegname 2012-2015) rientrano nei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist. Risultato che appare piuttosto sorprendente.
Anche AP 1 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'000.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato.
A AP 2 e AP 1, entrambi prosciolti dall’accusa di contravvenzione alla OLCP, viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità complessiva di fr. 5'010.00 per le spese di patrocinio sostenute da entrambi gli appellanti per la procedura di prime cure (fr. 2'510.00) e per la procedura di appello (fr. 2'500.00), come dalla nota professionale 8 giugno 2015 prodotta dal loro patrocinatore, avv. DI 1, contestualmente alle motivazioni d’appello di stessa data.
Le istanze di indennizzo del danno economico proposte dagli appellanti – danno quantificato in fr. 1'000.00 per AP 1 e in fr. 500.00 per AP 2 – non possono, invece, essere accolte, non essendo tale danno sufficientemente comprovato.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2 LStr;
9 cpv. 1bis e 32a OLCP;
6 LDist;
5, 6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 2 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI 2014/64 del 4 luglio 2014.
1.2. AP 1 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DAI 2014/65 del 4 luglio 2014.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 900.00, sono posti a carico dello Stato.
1.4. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'510.00 a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
tassa di giustizia fr. 800.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'000.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 2 e AP 1 complessivi fr. 2'500.00 a titolo di indennità per la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.