Incarto n. 17.2015.35+49
Locarno 27 novembre 2015/im
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2014 e confermata con dichiarazione di appello 17 marzo 2015 da
AP 1
rappr. DI 2
e sull’appello incidentale 3 aprile 2015 presentato dal
Procuratore pubblico ___________
contro la sentenza emanata il 1. dicembre 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti dell’appellante principale
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con atto d'accusa del 22 ottobre 2013 a AP 1 sono stati imputati i seguenti reati:
siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere,
a __________, in altre località della Svizzera e all'estero, dove ha praticato terapie a pazienti, dal 1 ottobre 1998 e sino all'arresto intervenuto il 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto personale, esercitato abusivamente la professione di medico, sin dal 1989, con studio medico indipendente allestito in due locali al pianterreno della sua abitazione di Via __________ a __________, con accesso indipendente,
ingannato con astuzia un numero considerevole di pazienti sulle sue qualifiche professionali, presentandosi loro come medico specializzato in ozonoterapie e terapie neurali, ricevendo i pazienti in camice bianco nei locali da lui allestiti ed adibiti a studio medico presso la sua abitazione, indicando sul suo campanello e sulla bucalettere "dr. med. AP 1" e presentandosi con le medesime qualifiche sull'elenco telefonico, esponendo nello studio certificati attestanti l'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione che aveva ottenuto mediante la presentazione della falsa laurea di cui sub 3,
continuando a praticare terapie invasive a pazienti, nonostante, con decisione 21 giugno 1995, la Sezione Sanitaria dell'allora Dipartimento delle Opere Sociali gli avesse inflitto una multa di CHF 4'000.- per esercizio abusivo dell'attività medica e fosse stato diffidato dall'eseguire qualsiasi intervento o prestazione di competenza medica,
sfruttando il particolare rapporto di fiducia e confidenza instauratosi nel tempo con i pazienti, confermandoli subdolamente nell'errore in cui si sono venuti a trovare sulle sue qualifiche professionali e le sue competenze mediche,
dissimulando di non avere alcuna competenza medica e di non aver neppure seguito studi in medicina e, approfittando subdolamente dell'errore in cui i pazienti si sono trovati credendolo un medico abilitato all'esercizio delle arti sanitarie, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
segnatamente, per aver indotto i pazienti ad accettare che l'accusato praticasse loro delle terapie invasive quali ozonoterapie e terapie neurali,
ritenuto che, avendo l'accusato praticato terapie invasive senza allestire cartelle sanitarie, senza tenere uno schedario con le generalità complete ed il recapito dei singoli pazienti, senza procedere preventivamente ad accertamenti anamnestici delle condizioni dei pazienti, senza disporre di procedure documentate e validate, senza emettere note d'onorario, senza rilasciare ricevute e senza dichiarare queste entrate al fisco, non è stato possibile accertare compiutamente l'identità della maggior parte dei pazienti ed il loro recapito, molti dei quali erano residenti nella Svizzera Interna ed all'estero, cosicché il danno patrimoniale subito dai pazienti è stato determinato sulla base di quanto risulta essere entrato sulla relazione bancaria in __________,
inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 414'851,10;
per avere,
a __________ presso il proprio domicilio,
nel periodo dal 1 ottobre 1998 - sino all'arresto intervenuto il 23 aprile 2007,
a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,
agendo con la complicità della moglie __________, senza essere autorizzato,
realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole,
avendo venduto a numerose pazienti, ingenti quantitativi di capsule dimagranti, procurategli dal Dr. med. __________, che sapeva contenere benzodianzepina e amfeprannone 35 e 40 mg, al prezzo di CHF 600.- per trattamento (della durata di 60 giorni),
conseguendo complessivamente un indebito profitto personale di circa CHF 201'070.00;
per avere,
in circostanze di tempo e di luogo che non hanno potuto essere accertate compiutamente,
al fine di migliorare la propria situazione, non avendo mai compiuto studi in medicina,
allestito la falsa laurea della facoltà di medicina, datata 1o luglio 1963 figurante rilasciata a Belgrado, attestante falsamente l'avvenuto superamento da parte sua degli esami alla Facoltà di medicina con la media del 9.65, e l'avvenuto conseguimento del titolo di dottore in medicina, come pure, per aver allestito il falso attestato, datato 29 ottobre 1963 figurante rilasciato a Belgrado, certificante falsamente l'avvenuto superamento con il voto ottimo degli esami per la professione di medico davanti alla Commissione d'esame del Consiglio di salute pubblica della Repubblica Popolare di Serbia, in Belgrado,
abusando, a scopo di inganno, di questi certificati, sia per essere ammesso, il 17 aprile 1980, agli esami per l'ottenimento del diploma federale di medico (che non ha superato per due volte), sia per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di una prassi quale sostituto, nel periodo giugno 1981-giugno 1983, del dr. __________, sia per iscriversi a vari seminari di specializzazione in terapia naturale e ozonoterapia che gli hanno permesso di conseguire vari attestati che ha esposto nel suo studio; sia per commettere i reati di cui al presente atto d'accusa, al punto 1;
nel corso del mese di novembre 2009,
a Bubendorf (Canton Basilea Campagna) presso l'abitazione di __________,
intenzionalmente ferito __________ mettendone in pericolo la vita, segnatamente,
malgrado gli fosse vietato esercitare terapie mediche invasive e malgrado fosse stato in carcere preventivo tra il 23 aprile e il 26 settembre 2007 per gravi reati commessi nell'esercizio abusivo di attività medica,
il giorno 11 novembre 2009 sottoposto __________
e, dopo che la signora __________ si era ripresentata da lui a causa di un dolore acuto che accusava,
il 19 novembre 2009, dopo averle prelevato liquido dal ginocchio destro con una siringa, sottoposto nuovamente la stessa ad una decina di punture di procaina in assenza di garanzia di sterilità, nonché praticatole una ossigeno-terapia localizzata al ginocchio destro,
non avvedendosi, malgrado la chiara evidenza di uno stato infettivo acuto, della gravità delle condizioni della signora __________, omettendo di farla sottoporre a misure urgenti di assistenza medica e di controllo medico,
causandole una gonoartrite acuta del ginocchio destro su infezione da stafilococcus epidermidis,
esponendola a grave rischio di sepsi generalizzata (setticemia) e mettendone in tal modo in pericolo la vita,
non intervenendo il decesso, essendo la stessa stata trattata in modo adeguato dal medico curante nella fase acuta con una terapia antibiotica, procurandole gravi problemi alla salute, che hanno necessitato di un intervento chirurgico in urgenza in data 21 novembre 2009, una terapia antibiotica per via parenterale per sei settimane e l'impianto di una protesi nel mese di giugno 2010 a causa della compromissione della funzionalità del ginocchio destro, con un'inabilità lavorativa sino al 10 gennaio 2010,
sapendo o dovendo presumere che, praticando un elevato numero di iniezioni di procaina in assenza di garanzia di sterilità e applicando ozonoterapia ad uso locale nelle sue condizioni personali (mancanza di formazione medica, età avanzata, ridotta acuità visiva) metteva in grave pericolo la salute e la vita di __________;
per avere,
a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, dal 1999 e sino agli inizi del mese di settembre. 2011, anche dopo la scarcerazione intervenuta nell'ambito del primo procedimento in data 23 settembre 2007, e meglio a partire dal mese di dicembre 2007 e sino agli inizi del mese di settembre 2011, malgrado gli fosse vietato esercitare terapie mediche invasive e malgrado fosse stato in carcere preventivo tra il 23 aprile e il 26 settembre 2007 per gravi reati commessi nell'esercizio abusivo di attività medica, in un numero imprecisato di occasioni, esposto a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute le persone delle quali doveva avere cura essendosi proposto loro come medico (malgrado non fosse autorizzato a dispensare prestazioni mediche) ed avendo praticato loro terapie altamente invasive (terapie neurali e ozonoterapie) che gli erano vietate, l'esposizione a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute essendo dovuta a:
inadeguatezza o assenza dei rilievi anamnestici e di una verifica delle condizioni cliniche delle persone sottoposte a terapia,
totale assenza della tracciabilità delle procedure seguite,
assenza di procedure adeguate per una disinfezione e per una garanzia di sterilità per l'ambiente, i luoghi di perforazione dei tegumenti, gli strumenti per la perforazione, il prodotto iniettato e le modalità della sua conservazione,
ripetute iniezioni di dosaggi importanti di procaina, un potente anestetico locale che influenza il sistema nervoso centrale e il sistema di conduzione cardiaco, sostanza che in condizioni cliniche particolari (malattie neurologiche, insufficienza epatica, disfunzioni del sistema cardiocircolatorio) possono provocare complicazioni letali,
totale inosservanza delle raccomandazioni da parte della ditta produttrice del farmaco,
errata manipolazione dell'apparecchio di ozonoterapia, con contaminazione di tracce di sangue sulla valvola di aspirazione dell'ossigeno e sulle parti meccaniche dell'apparecchio, con grave rischio di contaminazione per i pazienti di malattie trasmissibili con il sangue quali epatiti e HIV,
assenza di un'adeguata e regolare verifica di funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature,
inadeguata presa a carico medica in presenza di una sintomatologia clinica acuta dei pazienti,
segnatamente esposto a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute la cerchia di persone con cui aveva instaurato un radicato rapporto di fiducia pluridecennale, che continuavano a sottoporsi alle sue terapie perché non erano venuti a conoscenza del suo arresto nel 2007, rispettivamente che, pur avendo saputo dell'arresto, continuavano a crederlo medico, accreditando la versione secondo la quale l'arresto sarebbe stato dovuto a motivi non connessi all'esercizio dell'attività medica,
pazienti che l'inchiesta ha potuto identificare soltanto in parte, stante la totale mancanza di tracciabilità delle terapie (assenza di cartelle sanitarie) e di tenuta dei dati dei pazienti da parte dell'imputato nell'intento di sottrarsi al procedimento,
tra cui:
__________, il quale, da dicembre 2007 ad aprile 2008, ha ricevuto settimanalmente ozonoterapie ed iniezioni di procaina e, da maggio a dicembre 2008, un numero imprecisato di terapie,
__________, la quale, nel periodo dicembre 2007 - aprile 2008, ha ricevuto un numero imprecisato di ozonoterapie e terapie neurali,
__________, la quale, a partire dal 1999 e sino all'autunno 2010, ha ricevuto in media tre sedute di iniezioni massicce di procaina all'anno,
__________ la quale, nel periodo ottobre/novembre 2005 - dicembre 2010, ha ricevuto dieci terapie neurali e ozonoterapie,
__________, la quale durante almeno una ventina di sedute è stata sottoposta a terapie neurali,
__________, il quale, nel periodo 2006 - 2008, durante tre sedute è stato sottoposto a terapie neurali e a ozonoterapie,
__________, il quale, nel corso del 2009, ha ricevuto in due occasioni ozonoterapia
la moglie di __________, che, in un'occasione non meglio precisata, è stata sottoposta a terapia neurale,
ritenuto che i pazienti, a seguito della loro età avanzata, delle loro condizioni di salute, della totale assenza di informazioni sulle terapie cui venivano sottoposti e del consolidato rapporto di fiducia con l'imputato, non erano in grado di valutare e di rendersi conto dei rischi che si assumevano sottoponendosi a trattamenti da parte dell'imputato,
sapendo o dovendo presumere l'imputato che praticando le suddette terapie invasive che gli erano vietate, nelle suddette condizioni e nelle sue condizioni personali (mancanza di formazione medica, età avanzata, ridotta acuità visiva) esponeva i pazienti a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della loro salute;
per avere, a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito, nelle stesse circostanze di tempo di cui al punto n. 5 a scopo di indebito profitto personale, continuato ad esercitato abusivamente la professione di medico, praticando le suddette terapie che gli erano vietate,
segnatamente continuato ad ingannare la cerchia dei suoi pazienti fedeli, mettendone in pericolo la vita e la salute come indicato al punto n. 5, sfruttando il radicato rapporto di fiducia pluridecennale e la simpatia che si era guadagnato, continuando a qualificarsi come medico e a praticare terapie riservate soltanto alla classe medica, sfruttando la vulnerabilità dei pazienti dovuta all'età e alle carenti condizioni di salute, pazienti che hanno continuato a farsi curare da lui perché non erano venuti a conoscenza del suo arresto nel 2007, rispettivamente che, pur avendo saputo dell'arresto, continuavano a crederlo medico, dando credito alla versione secondo la quale l'arresto sarebbe stato dovuto a motivi non connessi all'esercizio dell' attività medica,
inducendo in tal modo in inganno un numero imprecisato di pazienti, che l'inchiesta non ha potuto identificare in modo dettagliato, per le ragioni indicate al punto n. 5,
tra cui:
__________, la quale, a partire dal 1999 e sino all'autunno 2010, ha ricevuto in media tre sedute di iniezione massiccia di procaina all'anno e che è stata indotta in tal modo a versare all'imputato CHF 200.- per ogni seduta, per un totale di almeno CHF 6'600.-,
__________, la quale, nel periodo ottobre/novembre 2005 - dicembre 2010, è stata sottoposta a sedute di terapia neurale e di ozonoterapia e che è stata indotta in tal modo a versargli CHF 200.- per seduta per un ammontare complessivo di CHF 2000.-,
__________, che, durante una ventina di sedute, è stata sottoposta a terapie ed è stata indotta in tal modo a versargli CHF 200.- per seduta per un totale di CHF 4'000.-,
__________, il quale, nel periodo 2006 - 2008 durante tre sedute, ha ricevuto terapie neurali e ozonoterapie ed è stato indotto a versare all'imputato CHF 400.- a seduta per un ammontare complessivo di CHF 1200.-,
__________, il quale, nel corso del 2009, ha ricevuto in due occasioni ozonoterapie ed è stato indotto a versare all'imputato CHF 150.-,
la moglie di __________, che, in un'occasione nel corso del 2009, è stata sottoposta a terapia neurale ed è stata indotta dall'imputato a versargli CHF 150.- quale onorario,
__________, la quale nel corso del mese di novembre 2009 è stata sottoposta a terapie nelle circostanze indicate al punto n. 1 ed è stata indotta dall'imputato a versargli CHF 400- per i due trattamenti.
per complessivi almeno CHF 14'500.00.
B. Con sentenza del 1. dicembre 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.1. truffa aggravata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere,
a __________, in altre località della Svizzera e all'estero, dove ha praticato terapie a pazienti, dal 1 dicembre 1999 e sino all'arresto del 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto personale, esercitato abusivamente la professione di medico,
ingannato con astuzia un numero considerevole di pazienti sulle sue qualifiche professionali, presentandosi loro come medico specializzato in ozonoterapie e terapie neurali, ricevendo i pazienti in camice bianco nei locali da lui allestiti ed adibiti a studio medico presso la sua abitazione, indicando sul suo campanello e sulla bucalettere "dr. med. AP 1” e presentandosi con le medesime qualifiche sull'elenco telefonico, esponendo nello studio certificati attestanti l'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione che aveva ottenuto mediante la presentazione di una falsa laurea;
inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 373'321,85;
e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi;
1.2. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ presso il proprio domicilio, nel periodo dal 1 dicembre 1999 sino al 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto proprio e di terzi, realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, avendo venduto a numerose pazienti, ingenti quantitativi di capsule dimagranti, contenenti benzodianzepina e amfepramone 35 e 40 mg, al prezzo di CHF 600.- per trattamento, conseguendo complessivamente un indebito profitto personale di circa CHF 203'500.00;
e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi;
1.3. lesioni gravi
per avere, nel corso del mese di novembre 2009, a __________ presso l'abitazione di __________, intenzionalmente ferito __________ mettendone in pericolo la vita;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi;
1.4. truffa aggravata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,
per avere, a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, dal 26.9.2007 al mese di settembre 2011, a scopo di indebito profitto personale, continuato ad esercitare abusivamente la professione di medico, praticando le suddette terapie che gli erano vietate su un numero indeterminato di persone e meglio come descritto nel punto 5 dell'atto di accusa; inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 5'700.--;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi”.
Con il medesimo giudizio la Corte ha prosciolto l’imputato dall’accusa di abbandono e, a causa dell’intervenuta prescrizione, ha inoltre abbandonato il procedimento penale in relazione all’accusa di falsità in certificati.
In applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30'000.- e dei disborsi. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 22 mesi (con un periodo di prova di 3 anni) e da espiare per i rimanenti 6 mesi.
Quale norma di condotta i primi giudici hanno, inoltre, imposto all’imputato il divieto assoluto, per tutto il periodo di prova, di esercitare qualsivoglia attività medica, paramedica, sanitaria e/o affine su qualsiasi paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarà ordinata l’esecuzione effettiva della pena sospesa.
La Corte delle assise criminali ha, poi, ordinato la confisca, rispettivamente il dissequestro, rispettivamente la distruzione dei beni e degli oggetti sequestrati durante il procedimento penale (di cui si dirà in seguito) e ha inoltre ordinato la liberazione della cauzione a favore dell'avente diritto (che dovrà legittimarsi), dedotte la tassa di giustizia e le spese a carico di AP 1.
C. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Con dichiarazione d'appello 17 marzo 2015, egli ha precisato di impugnare i dispostivi relativi alle condanne, alla pena, all’attribuzione degli oneri processuali nonché relativi alle norme di condotta, alle confische e alla liberazione della cauzione ordinate dal primo giudice. AP 1 ha quindi chiesto, in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa e, in via subordinata, la sua condanna unicamente per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, protestando in entrambi i casi spese e ripetibili.
AP 1 non ha presentato istanze probatorie.
D. Con dichiarazione d'appello incidentale 3 aprile 2015 all’appello presentato da AP 1, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche del reato di abbandono e, di conseguenza, condannato alla pena detentiva di 3 anni da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
E. Rimasta incontestata, l’assoluzione di AP 1 dal reato di falsità in certificati è passata in giudicato.
F. Il pubblico dibattimento d’appello è stato esperito il 15 settembre 2015. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale e della discussione:
il procuratore pubblico ha postulato che l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche del reato di abbandono e, di conseguenza, condannato alla pena detentiva di 24 mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto, non opponendosi ad un’eventuale sospensione parziale. Per quanto concerne gli averi patrimoniali di AP 1 in sequestro, la PP si è rimessa al giudizio della Corte.
AP 1 ha postulato:
in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa nonché il dissequestro della cauzione, degli importi depositati sui conti del Ministero pubblico e del Tribunale penale, dei conti bancari, dell’immobile, della polizza __________ e di tutti gli oggetti e di tutti i valori menzionati alle pagg. da 8 a 15 dell’AA;
in via subordinata, la sua condanna unicamente per il reato d’infrazione aggravata alla LStup nonché il dissequestro di quanto indicato sopra, dedotto l’importo di cui al provento di reato ex punto 2 AA e ad esclusione degli strumenti di questo reato. In questo caso egli chiede di essere condannato ad una pena detentiva sospesa condizionalmente;
in entrambi in casi, l’accoglimento dell’istanza d’indennità 14 settembre 2015.
Ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L’imputato: vita e precedenti penali
Origini, famiglia e carriera professionale
La questione dell’effettivo ottenimento della laurea in medicina - circostanza contestata dall’accusa e non ammessa dai primi giudici - sarà approfondita nel consid. 9. Nel 1964 AP 1 ha conosciuto , cittadina svizzera domiciliata a __________ (Canton Basilea-Campagna) che ha sposato l’anno successivo, dopo averla raggiunta nel nostro paese. Dalla loro unione sono nati i figli __________ () e __________ (__________).
Nel 1973 l’imputato ha acquisito la cittadinanza svizzera.
Da una relazione extraconiugale con , residente ad __________ (Canton Berna), AP 1 ha avuto altre due figlie, __________ () ed __________ (__________), che ha riconosciuto nel 1994 (cfr. Unterhaltsvertrag 2 febbraio 1995, allegato a dichiarazione fiscale 1999/2000 in AI 58 in inc. MP ACC.2009.130; cfr. anche verbale PP __________ 10 maggio 2006 recte 2007, AI 7 in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).
b. Per quanto concerne la sua attività professionale, AP 1 ha dichiarato:
“- tra il 1965 e, salvo errore, 1968 ho lavorato all'Istituto di ricerca sul cancro di __________ (Basilea Campagna); si tratta di una struttura privata che appartiene alla clinica __________ di __________; sono stato assunto dopo un colloquio con il professor Leroi, ora defunto, al quale mi sono presentato come medico interessato alla ricerca; dichiaro di essere stato assunto sulla parola senza esibire alcun documento in fotocopia (…);
tra il 1968 e il 1982 o 1983 ho lavorato alla __________ come "Laborant", ovvero come tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca farmaceutica;
parallelamente ho studiato alla facoltà di medicina a Basilea negli anni 1968-1971; sono stato iscritto al 4° semestre, ho interrotto gli studi perché alla __________ mi hanno affidato un progetto di ricerca sugli antibiotici; non ero uno studente di corso regolare, in realtà ero un semplice uditore; (…) negli anni 1974-1975 (allorquando lavoravo ancora presso la __________ come "Laborant" nella divisione farmaceutica) ho lavorato come Ueberwachungs-"Student"; nella dichiarazione risulta che ho lavorato in diversi reparti tra cui medicina, chirurgia, pronto soccorso, reparto cure intense, centro per paraplegici, il Kinderspital e il Bruderholzspital; dichiaro che in questo periodo non ho ricevuto alcun stipendio, ho lavorato su mandato della __________ come addetto alla sorveglianza sugli effetti sui pazienti procurati dai farmaci testati; si trattava di procedure sperimentali;
nel 1979 sono stato assunto dall'Ospedale Cantonale di __________ nel reparto di chirurgia intensiva come medico assistente, facendo anche i turni di notte. Sono stato assunto esibendo i precedenti attestati di lavoro (…);
tra il 7 gennaio 1980 e il 31 ottobre 1982 ho lavorato come medico addetto alle trasfusioni presso la Croce Rossa di __________ (…); sono stato assunto su chiamata tramite il dottor __________ mio responsabile presso l'Ospedale Cantonale di __________ che mi ha raccontato (recte: raccomandato), cosicché non ho dovuto esibire alcun documento;
tra giugno 1981 e giugno 1983 ho sostituito il dottor __________”
(cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3-4, con annesse le fotocopie dei vari attestati di lavoro).
c. Sempre secondo le sue dichiarazioni, parallelamente ai menzionati impieghi, AP 1 si è formato - nel corso degli anni - nel campo della terapia neurale e dell’ozonoterapia, trattamenti di cui meglio si dirà più avanti e che egli ha iniziato a praticare in Svizzera interna:
“ ADR ho seguito dei corsi a Belgrado per la neuralterapia nella prima metà degli anni '60. In Svizzera ho frequentato i primi corsi di neuralterapia nella prima metà degli anni '70. Ho seguito corsi di aggiornamento nella misura di circa tre corsi all’anno e ciò in Svizzera e in Germania. ADR a partire dalla metà degli anni '70 ho frequentato corsi di ozonoterapia nella misura di 2 volta all'anno sia in Svizzera che Germania. Ho frequentato corsi anche a Sils Maria, presso l'hotel Waldhaus (…). ADR subito dopo aver frequentato i corsi di cui ho detto ho iniziato a praticare queste terapie a pazienti. Si tratta di un'attività che ho iniziato lentamente. Poi con il passare del tempo ho allargato la mia cerchia di pazienti. La maggior parte dei pazienti era contento delle mie terapie e mi ha fatto una buona pubblicità tra la sua cerchia di conoscenti” (verbale PP 30 maggio 2007, AI 11 in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6-7)”.
d. Dopo essere stato arrestato a Belgrado nel 1984 e dopo aver scontato la pena di due anni di detenzione inflittagli da un tribunale jugoslavo per il reato di inganno (cfr. al riguardo consid. 7), l’imputato, nel 1985, si è trasferito in Ticino, dove la sua famiglia già risiedeva da alcuni anni in un’abitazione acquistata, nel 1982, in via __________ a __________. Egli ha spiegato che in Ticino:
“ lavoravo quale medico presso la clinica privata __________ in Via __________ a Lugano. La clinica era diretta dal dottor __________. Il dottor __________ era proprietario insieme a __________ della clinica (…). Lavoravo come medico assistente con orario diurno per uno stipendio di CHF 5'000.-. Era __________ personalmente a consegnarmi lo stipendio senza rilasciarmi ricevuta. (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
Per tale attività AP 1 ha dichiarato di essere stato multato:
“ Nel corso del 1993 ho ricevuto una multa del Medico cantonale perché ho esercitato attività lavorativa senza essere notificato all’ordine dei medici. Si trattava in realtà di uno studio con terapie diurne specializzato in “neuraltherapie” ed “ozonoterapia” (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
e. Verso la fine degli anni ’80 - inizio anni ‘90, l’imputato ha adibito a studio un appartamento indipendente di due locali situato al pianterreno della sua abitazione di __________, nel quale praticava alla sua cerchia di pazienti l’ozonoterapia e la terapia neurale (cfr. suo verbale PP 30 maggio 2007, AI 11, pag. 5; cfr. anche suo verbale PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 1 in cui egli ha tuttavia riferito che lo studio è stato aperto “intorno al 1999-2000”, entrambi in in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130). L’imputato ha, altresì, dichiarato che, da quando ha aperto lo studio, egli ha risieduto in Svizzera in media due o tre mesi all’anno:
“ Il resto dell'anno mi reco in vari paesi tra cui Cuba, Costa Rica, Kuweit, Israele, Canada. (…) ho lavorato a Houston, Santa Fé, El Paso. Mi notifico alle autorità di frontiera come turista. Non ho alcuna autorizzazione a lavorare perché il permesso è richiesto soltanto se si lavora più di trenta giorni. Vengo ospitato da colleghi, ed esercito la neuraltherapie su pazienti del loro studio senza notificarmi alle autorità perché lavoro sotto la responsabilità dei miei amici. Non sono in grado di dire esattamente quando sono presente in Svizzera e quando sono all'estero. All'estero lavoro nei paesi che ho indicato negli studi di medici privati. Lavoro in questi paesi senza autorizzazione, ricevendo i pazienti dei miei colleghi e praticando loro la neuraltherapie e l'ozonoterapia, perché questi colleghi non praticano queste terapie. In media i soggiorni nei vari paesi durano 2/3 settimane a dipendenza di quanti pazienti hanno i colleghi” (cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).
Dal 2000 egli è al beneficio della pensione (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
Situazione finanziaria
Dall’estratto UEF agli atti emerge che, il 28 novembre 2014, a carico di AP 1 erano pendenti 17 esecuzioni per complessivi fr. 10'255'852,66 e che, sempre a suo carico, erano stati emessi 4 atti di carenza beni per complessivi fr. 42'760,65 (cfr. doc. 72 in inc. TPC 72.2013.130).
Precedenti penali e amministrativi
Attualmente il casellario giudiziale è intonso (cfr. estratto del 4 maggio 2015 allegato a doc. CARP XIV).
Emerge, poi, dagli atti che a AP 1 sono state inflitte due multe in relazione all’esercizio abusivo della professione medica. La prima, di fr. 200.-, gli è stata irrogata dal Bezirk- Statthalteramt Liestal il 22 febbraio 1983 per aver esercitato la professione di medico presso l’abitazione privata della famiglia __________ a __________, comportamento giudicato costitutivo di contravvenzione alla Legge sanitaria poiché, così agendo, AP 1 gestiva di fatto un secondo studio medico, rispettivamente esercitava in proprio senza essere autorizzato (cfr. fascicolo “Dr. med. AP 1, Stellvertreter von dr. med. __________” in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130 dal quale risulta che, in quel periodo, AP 1 era unicamente autorizzato ad esercitare l’attività medica quale supplente del dr. __________). Come risulta dal timbro apposto sulla decisione di contravvenzione, il prevenuto ha pagato la multa in data 28 marzo 1983 senza interporre opposizione. Una seconda multa, di fr. 4'000.-, gli è poi stata inflitta il 21 giugno 1995 dalla Sezione sanitaria dell’allora Dipartimento delle opere sociali del Canton Ticino per avere
“ esercitato, senza disporre della prescritta autorizzazione, l’attività di medico ed in particolare effettuato:
trattamenti di neuralterapia (iniezioni di procaina per dolori al braccio) al signor __________ dal 1989 in avanti (trattamento ancora in corso nel dicembre 1992);
una terapia neurale consistente in iniezioni settimanali di anestetico locale in sede retrobulbare al signor C. __________ fino a gennaio 1994”.
Nell’ambito di questo procedimento, la Sezione sanitaria ha diffidato l’appellante dall’eseguire qualsiasi tipo d’intervento o prestazione di competenza del medico sotto comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. AI 77 in inc. MP ACC.2009.130).
Non risulta un intervento sanzionatorio dell’Ufficio del medico cantonale per i fatti accertati nel 2007 e successivamente.
“ nel periodo 1980-1984 a Belgrado e in altri luoghi della Yugoslavia con l'intenzione di procurarsi un profitto illegale, fatto credere a molti cittadini jugoslavi che lui era un ottimo medico di fama mondiale, mentre invece non ha mai studiato medicina, che ha uno studio medico e un laboratorio in Svizzera, che ha fatto successo curando diverse malattie con medicamenti e medicine moderne, che avrebbe guarito loro e i loro familiari dalle malattie da cui soffrivano e così ha indotto persone ad accettare le sue cure per guarire, e continuando ad ingannarli, che la sua cura avrebbe avuto successo, e così ha cominciato a dare ai malati iniezioni di "procainum chloratum” all’1 % e altri medicamenti con effetto anestetico sapendo che con questi non si poteva avere nessun effetto curativo perché si trattava di medicamenti per calmare i dolori e così aveva causato danni finanziari facendosi versare determinate somme di denaro."
Come visto sopra, la pena è stata scontata.
Formazione di AP 1 in campo medico
I due atti - unitamente agli originali di alcuni attestati di scuola elementare sequestrati presso l’abitazione di AP 1 - sono stati tradotti in italiano (cfr. doc. allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130).
a. Si rileva innanzitutto che la laurea in medicina prodotta (in fotocopia) dall’imputato presenta delle evidenti incongruenze che ne palesano il carattere inveritiero.
In primo luogo, nel documento, non c’è nessun riferimento all’istituto - l’Accademia militare di Belgrado - in cui l’appellante ha dichiarato di avere studiato medicina. La laurea risulta, invece, essere stata emessa dalla “Scuola superiore di medicina” che, secondo il traduttore, è un appellativo con cui solitamente è designata “la scuola superiore per infermieri o altri indirizzi paramedici” (cfr. traduzione della laurea in medicina allegata all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130). Le autorità serbe, interpellate per rogatoria dal PP (cfr. AI 337 in inc. MP ACC.2009.130), hanno del resto spiegato come:
“ nell’ambito dell’Accademia militare non esiste la facoltà di medicina, ma vengono abilitate le persone a svolgere mansioni militari e vengono assegnati i titoli militari. È vero, nel nostro paese, esiste l’accademia militare sanitaria, ma si tratta dell’Ospedale militare e non di una facoltà” (cfr. AI 427 in inc. MP ACC.2009.130).
La data indicata sulla laurea (30 giugno 1963) e le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe studiato medicina tra il 1957 e il 1963 (cfr. AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1) sono poi in contrasto con quanto emerge dagli attestati scolastici (questa volta originali) sequestrati nell’abitazione dell’imputato (allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130) e meglio che, negli anni 1959-1960, egli frequentava la scuola per l’istruzione elementare degli operai a Belgrado. Ciò sconfessa le dichiarazioni dell’appellante secondo cui egli avrebbe studiato medicina tra il 1957 e il 1963.
L’appellante ha, invero, cercato di giustificare l’anomalia della data, sostenendo che gli attestati scolastici erano documenti falsi allestiti dalle autorità del suo paese per motivi politici:
“ Sono stato inviato a Parigi dall'ospedale militare di Belgrado nell'ambito di uno scambio post-laurea. Sono stato scelto da una speciale commissione per questo scambio. Per quanto attiene ai documenti e agli specifici incarichi sono stato invitato a prender contatto con l'ambasciata a Parigi. Ciò avveniva nell'anno 1964. L'ambasciata mi ha incaricato di partecipare all'attività di alcuni gruppi studenteschi francesi e di alcuni sindacati francesi. Ho operato sotto copertura con il falso nome di "__________"” (cfr. verbale PP 30 maggio 2007, AI 11 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
Confermo quanto dichiarato in occasione del verbale del 30 maggio 2007 ossia che quando sono arrivato a Parigi presso l'ambasciata mi è stato consegnato un dossier contenente documenti, tra cui un passaporto con il nome falso di __________ e gli attestati (scolastici ndr.) di cui ai doc. A e B annessi al verbale (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1).
Sennonché, gli argomenti addotti dall’imputato non sono per nulla credibili. Come a ragione rilevato dal procuratore pubblico, appare, infatti, del tutto inverosimile che le autorità jugoslave, assieme al falso passaporto intestato a “__________”, abbiano consegnato all’insorgente degli attestati scolastici sui quali figuravano, invece, le sue vere generalità (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2).
b. È, poi, un dato di fatto che AP 1 non è mai stato in grado di produrre l’originale della sua laurea in medicina e del diploma che lo abilitava all’esercizio della professione medica. Si rileva, al riguardo, che la tesi - peraltro, palesemente inverosimile -secondo cui egli, per ottenere gli originali, avrebbe dovuto versare all’Accademia militare fr. 80'000.- è solo una delle diverse scuse da lui accampate negli anni.
Come si evince dal rapporto 22 giugno 1984 della polizia cantonale di Basilea-Campagna, AP 1 (nell’ambito del procedimento volto ad ottenere la proroga dell’autorizzazione a sostituire il dr. __________) comunicò al medico cantonale che il documento originale si trovava in Australia e che lo avrebbe prodotto in un secondo momento (cfr. rapporto menzionato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Ciò che però - è quasi inutile dire - non fece.
Nel 1991, interrogato dal GI nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia del dott. __________, il qui appellante cambiò versione, sostenendo che i certificati originali erano rimasti “nel dossier dell’ambasciata jugoslava a Parigi” (verbale GI 28 gennaio 1992 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 36), versione questa che, come visto, egli ha riproposto anche durante il dibattimento d’appello.
c. Ad ogni buon conto, l’imputato, nel 1980, presentando una fotocopia della menzionata laurea in medicina nonché i documenti che attestavano i suoi impieghi in campo medico (cfr. consid. 4.b), riuscì a farsi ammettere, dall’allora Servizio federale dell’igiene pubblica, agli esami per l’ottenimento del diploma federale di medico (cfr. scritto 17 aprile 1980 del Servizio federale dell’igiene pubblica, doc. N allegato al verbale 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Il risultato fu disastroso. Eloquente al riguardo è lo scritto 21 ottobre 1980 del responsabile per il Canton Basilea del Comitato direttore degli esami federale per le professioni mediche al responsabile dell’Ufficio federale della sanità:
“ Lieber Herr Bühler, Dürfen wir Sie bitten, die Unterlagen des obg. nochmals zu überprüfen. Sowohl Examinatoren wie Vorsitzende sind zur Ueberzeugung gelangt, dass AP 1 nie Medizin studiert haben kann. Er weiss weniger als irgend ein Laie auf der Strasse! Zudem ist es unerklärlich, dass er bei seiner (wie angegeben) guten Ausbildung: Gynäkologie Liestal, Innere Medizin Basel, Intensivchirurgie St. Gallen so nichts kann und weiss. Adamu war im Vergleich besser” (cfr. scritto citato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130).
Un secondo tentativo fu interrotto dall’imputato (senza giustificazioni) dopo soli due esami in cui egli, peraltro, rimediò nuovamente valutazioni ampiamente insufficienti (nota 2 in medicina interna e nota 3 in medicina sociale e preventiva).
Il 1° luglio 1981, la Commissione direttiva per gli esami federali di medicina respinse il reclamo interposto dal candidato medico contro la sua bocciatura precisando che, trattandosi del secondo tentativo, egli non avrebbe potuto sottoporsi ad ulteriori esami di medicina (cfr. scritto citato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Significativo dell’atteggiamento menzognero di AP 1 è che, invece, al GI che lo interrogava il 22 ottobre 1991 nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal dott. __________, AP 1 raccontò di essersi dovuto ritirare dagli esami perché minacciato da cittadini jugoslavi (cfr. verbale in AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4).
d. La circostanza secondo cui AP 1 non è medico è, poi, confermata anche dalla menzionata sentenza 18 febbraio 1985 del Tribunale distrettuale di Belgrado nella quale i giudici jugoslavi hanno spiegato che AP 1 era in possesso di una fotocopia di un diploma falso della facoltà di medicina di Belgrado e che lo stesso accusato aveva ammesso durante il dibattimento di non avere mai studiato medicina (cfr. doc. 3 in inc. MP ABB 2616/1995 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6-7).
Confrontato con queste risultanze, l’imputato ha una volta ancora tentato di giustificarsi con spiegazioni francamente pretestuose. Dapprima ha sostenuto che la circostanza secondo cui il tribunale jugoslavo avesse accertato che egli non aveva finito gli studi era da ricondurre al fatto che egli, allora, non era ancora in possesso delle fotocopie della laurea in medicina e del diploma di medico che il suo avvocato riuscì a recuperare presso l’accademia militare di medicina solo dopo la pronuncia della sua condanna (verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2). Questa versione è, tuttavia, smentita dagli atti ritenuto che AP 1, come visto, aveva presentato le fotocopie dei documenti già nel 1980 per iscriversi agli esami di medicina in Svizzera (cfr. supra). Addirittura, già ne era in possesso nel 1978 quando le trasmise alla Protezione civile di Muttenz, al fine di farsi incorporare in qualità di medico (cfr. fascicolo “Anfrage Zivilschutzstelle Muttenz…” in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Nel 2011, durante la seconda inchiesta a suo carico (inc. MP ACC 2012.26), AP 1 (riproponendo una tesi che già aveva sostenuto nel 1991 dinanzi al GI nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal dr. __________) ha cambiato versione, spiegando che la sua condanna era in realtà da ricondurre alla sua diserzione:
“ Al mio ritorno in Serbia, siccome non potevano più condannarmi per diserzione a causa di problemi di prescrizione hanno montato contro di me un processo per truffa” (verbale PP 7 aprile 2011 allegato all’AI 26 in inc. MP ACC 2012.26, pag. 3).
Fatti emersi dall’inchiesta
Nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia sporta il 10 novembre 2006 dalla __________ e da __________ nei confronti di AP 1 (per fatti che qui non interessano e che, per finire, non sono risultati costitutivi di reato) è emerso che l’imputato - che non è mai stato autorizzato ad esercitare una professione sanitaria nel Canton Ticino - praticava, presso la sua abitazione di __________, l’ozonoterapia e la terapia neurale (cfr. verbale PP __________ 15 gennaio 2007, AI 1 in classificatore verbali testimoni, pag. 2, cfr. anche scritti del medico cantonale e dell’Ufficio sanità in AI 9 e 10; verbale PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati, pag. 3-4, tutti in inc. MP ACC.2009.130).
Il 23 aprile 2007, AP 1 è stato arrestato. Il medesimo giorno il suo studio medico di __________ è stato perquisito e, in seguito, posto sotto sigillo (cfr. AI 17 e 18 in inc. MP ACC.2009.130).
Durante il procedimento penale è, poi, emerso che AP 1 aveva prescritto ai suoi pazienti ingenti quantitativi di capsule dimagranti (procurategli dal dott. med. __________) che - come stabilito dagli esami di laboratorio (cfr. AI 63 in inc. MP ACC.2009.130) - contenevano benzodiazepina e amfepramone, ovvero sostanze stupefacenti ai sensi della LStup e dell’OStup (cfr. verbale PP AP 1 4 maggio 2007, AI 3, pag. 6; verbale PP AP 1 30 maggio 2007, AI 11, pag. 7-11, verbale PP __________ 14 maggio 2007, AI 8, pag. 2-5 tutti in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).
Il 26 settembre 2007 il prevenuto, dopo il pagamento di una cauzione di fr. 200'000.- (ridotta, poi a fr. 100'000.- e, infine, a fr. 50'000.-), è stato scarcerato (cfr. AI 298, 490 e 561, tutti in inc. MP ACC.2009.130).
Il 28 marzo 2011, la PP avviava nei confronti di AP 1 un nuovo procedimento penale dopo che il medico cantonale, __________, il 23 febbraio 2010, aveva segnalato al MP il caso della signora __________, di cui si dirà in seguito (AI 1 in inc. MP ACC.2012/26).
Il 6 aprile 2011, il prevenuto è stato nuovamente arrestato a __________. E’ stato scarcerato il 13 aprile 2011. Gli sono state imposte alcune misure sostitutive dell’arresto, tra cui l’obbligo di annunciarsi giornalmente presso un posto di polizia, il divieto di avere contatti con pazienti “storici” o “potenziali” nonché il divieto di esercitare qualsiasi tipo di arte medica, tra cui l’ozonoterapia e la terapia neurale e di praticare iniezioni di ogni genere (cfr. decisione GPC 8 aprile 2011, AI 34 confermata in decisione CRP 13 aprile 2011, AI 39, entrambe in inc. MP ACC.2012/26).
Il 19 settembre 2011, durante una perquisizione al domicilio di AP 1, gli inquirenti hanno constatato come egli avesse di fatto allestito un nuovo “studio medico” al piano cantina della sua abitazione, nel locale adiacente a quello che già era stato precedentemente messo sotto sequestro e sigillato. Gli inquirenti hanno pure sequestrato materiale sanitario, tra cui siringhe, numerose bottigliette di procaina e una valigetta contenente un’apparecchiatura per l’ozonoterapia.
La PP ha disposto, dunque, l’arresto dell’imputato (cfr. AI 88 in inc. MP ACC. 2012/26). Previa conferma delle misure sostitutive ordinate dal GPC l’8 aprile 2011, egli è stato scarcerato il 23 settembre 2011 (cfr. decisione GPC 21 settembre 2011, AI 96 confermata in decisione CRP 23 settembre 2011, AI 99, entrambe in inc. MP ACC.2012/26).
truffa aggravata,
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
falsità in cerificati;
ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità,
violazione dell’art. 86 della Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),
ripetuta violazione dell’art. 60 cpv. 1 lett. n e p LPAmb in relazione con l’art. 30f della medesima legge e dell’art. 4 dell’Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti,
il procuratore pubblico ne ha emanato, il 5 aprile 2012, un altro - aggiuntivo al primo - con cui imputava a AP 1 i seguenti reati:
lesioni gravi,
abbandono,
truffa per mestiere,
ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità,
violazione dell’art. 86 della Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),
grave infrazione alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).
Con decisione 7 ottobre 2013, il presidente della Corte delle assise criminali ha rinviato i due menzionati AA al Ministero pubblico perché provvedesse all’emissione di un nuovo e unico AA (doc. 165 in inc. TPC 72.2009138 e 72.2012.37).
In data 22 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha trasmesso al TPC il nuovo AA (alla base del presente procedimento), comunicando di avere tenuto conto della prescrizione dell’azione penale per alcuni reati (doc. 2 in inc. TPC 72.2013.130).
Sulla prescrizione
Sull’appello di AP 1
Truffa aggravata
Su questo punto, la difesa di AP 1 ha riproposto, innanzitutto, l’eccezione di indeterminatezza dell’atto d’accusa che già aveva sollevato dinanzi la Corte delle assise criminali. In particolare, la difesa rileva che, in relazione all’imputazione di truffa di cui al suo punto 1, l’atto d’accusa “non distingue la posizione di ogni singolo paziente con riferimento all’elemento oggettivo dell’inganno astuto: i pazienti vengono messi tutti in un unico calderone, dando per acquisito che l’appellante li abbia ingannati tutti alla stessa stregua, collettivamente”. Contestata è, anche, la modalità di quantificazione del danno scelta dalla pubblica accusa: nel rinvio a giudizio, sostiene il patrocinatore dell’imputato, il danno causato dalla truffa dev’essere quantificato per ogni singolo paziente e non, come avvenuto in concreto, esposto con un importo complessivo (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 7 n. 24 e pag. 8 n. 26). Ha concluso rilevando come l’atto di accusa così formulato costituisca una violazione dell’art. 325 lett. f CPP e, nel contempo, una violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui la sua genericità impedisce all’imputato di difendersi compiutamente ed efficacemente.
Nel procedimento di primo grado, l’eccezione di indeterminatezza dell’AA è stata respinta, prima con decisione 30 settembre 2014 del presidente della Corte e, poi, nella sentenza qui impugnata. Queste le argomentazioni della decisione presidenziale del 30 settembre 2014:
“ di tutta evidenza, l'AA descrive in maniera minuziosa le circostanze di fatto ritenute costitutive dell'inganno astuto (sfruttamento del rapporto di fiducia, assenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività medica, assenza di competenza medica e di formazione, mancato allestimento delle cartelle cliniche, ecc.), di guisa che la sua determinazione consente senz'altro all'imputato, peraltro ben in chiaro, come si evince dagli atti, sulle accuse che gli sono mosse, di difendersi. Basta, al riguardo, la sola lettura dell'atto di rinvio a giudizio; (…) per quel che concerne il danno, la procuratrice pubblica ha chiaramente specificato come è giunta alla sua determinazione. Spetterà, poi, alla Corte, nel giudizio di merito, decidere al riguardo, senza pregiudizio alcuno, a questo stadio, per i diritti della difesa” (cfr. doc. 47 in inc. TPC 72.2013.130, pag. 9).
In sentenza, la Corte di primo grado - che sembra avere ritenuto che l’eccezione si riferisse unicamente alla determinazione del danno - ha ricordato che, in occasione del verbale del 27 maggio 2013, l’allora patrocinatore di AP 1 aveva dichiarato di “condividere la ricostruzione dell’indebito profitto (…) in base alle entrate sul conto presso la Banca cantonale di Berna” ed ha, poi, osservato quanto segue:
“ con il che la questione potrebbe già essere evasa in base al principio della buona fede, l’eccezione risultando, nel suo principio e fatta salva la precisa quantificazione, già di per sé abusiva, principio applicabile a tutte le parti al procedimento” (sentenza impugnata, consid 9.1.d., pag 154).
La lettura di tale decisione conferma quanto detto dal nuovo patrocinatore di AP 1:
“ (…) l’assenso della difesa di AP 1 è stato espresso dietro riserva di una comunicazione finale una volta sentito il suo patrocinato e l’imputato ha, successivamente, quanto meno per atti concludenti, manifestato il suo dissenso revocando il mandato di fiducia al suo precedente patrocinatore” (AI 624 in inc. MP ACC.2009.130)
Il rimprovero di violazione del principio della buona fede processuale risulta, perciò, infondato.
Un’indicazione quanto possibile precisa e completa della fattispecie nell’atto di accusa è, inoltre, necessaria anche dal profilo del principio ne bis idem che vieta di perseguire penalmente due volte una persona per i medesimi fatti (cfr. per analogia DTF 140 IV 188, consid. 1.4 riferito al decreto d’accusa).
In particolare, l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 630; Schubarth, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).
Pur dovendosi limitare all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 325, n. 7, pag. 630; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 5, pag. 534), l’AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi necessari per la sussunzione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid, Handbuch der schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, CPP Annoté PPMin/LTF/LAV/DPA/ LOAP, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio 2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 10; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 325 n. 8). Esso - oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato - deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione (correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3)
Rimproveri generici sono insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard, in op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, op. cit., § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).
Nel caso di reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe), occorre indicare i singoli atti così come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).
Anche nel caso in cui siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).
La presenza dell’elemento costitutivo dell’astuzia deve poter essere controllata in ogni singolo caso, anche quando vengono imputate truffe commesse in serie. Per le infrazioni in cui le circostanze di fatto sono analoghe e non differiscono considerevolmente dal punto di vista della vittima, basta che il giudice esamini dapprima la questione dell’astuzia in modo generale. In seguito, egli deve esaminare i singoli casi ma deve tornare sul tema dell’astuzia per quelli che si distinguono chiaramente dagli altri. Condizione per un tale modo di procedere è che sia possibile esaminare ogni singolo caso. Ciò presuppone che l’AA illustri la fattispecie in modo sufficientemente chiaro e che descriva gli elementi essenziali per la qualifica di ogni singolo atto truffaldino che deve poter essere verificato.
In relazione alla verificabilità delle false affermazioni, occorre illustrare i rapporti personali tra l’autore e la vittima così come la descrizione della vulnerabilità dell’ingannato (DTF 119 IV 284 consid. 5a; Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 34, pag. 1482).
L’indicazione dei danneggiati dal reato costituisce un presupposto per la validità dell’AA se la loro identificazione è necessaria alla descrizione e individualizzazione precisa dell’azione incriminata (cfr. Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 1996, ad art. 162 n. 6 che cita la giurisprudenza cantonale). Ciò è il caso per il reato di truffa.
Se vi sono più danneggiati, essi devono essere elencati e designati in modo tale da concretizzare e identificare sufficientemente l’azione incriminata (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 534).
Chiamato ad esprimersi in un caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo - rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30 danneggiati evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio, l’individualizzazione dei danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato classificatore è soltanto ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le circostanze di quel caso concreto, ancora non costituiva una violazione del principio accusatorio (STF 6B_609/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2; STF 6B_436/2014 del 2 marzo 2015 consid. 3).
Nel caso in cui l’atto d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice sospende il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto d’accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art. 9 n. 10). In questo caso le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono applicabili (art. 320 CPP) per analogia. L’art. 329 CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile anche nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329 n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 379 n. 4).
In concreto, così come sostenuto dalla Difesa, il punto 1. dell’AA si risolve quasi esclusivamente con la descrizione dell’ipotizzato inganno astuto. Sugli altri elementi, invece, si glissa velocemente. Nulla viene indicato relativamente al numero degli ipotizzati episodi truffaldini. Nulla si dice delle presunte vittime che vengono genericamente indicate con il termine “pazienti”. E nulla si dice del danno da ognuna di esse asseritamente patito.
Così come formulato il rinvio a giudizio appare gravemente lacunoso poiché la mancata identificazione delle persone ingannate e danneggiate impedisce completamente la possibilità di verificare la sussistenza dell’ipotizzato reato.
Da un lato, perché non permette di valutare se è stato l’ipotizzato inganno astuto a determinare le presunte vittime a rivolgersi a AP 1 o se, invece, causali sono state altre considerazioni.
La questione non è di poco conto.
Da un lato, infatti, va considerato che AP 1, negli anni ritenuti dall’AA, praticava le sue terapie anche fuori Cantone e all’estero (cioè, a pazienti che non potevano essere ingannati dallo studio di __________ né dall’iscrizione nell’elenco telefonico ticinese che sono gli elementi principali che connotano, secondo l’ipotesi accusatoria, l’inganno astuto).
D’altro lato, non può essere dimenticato che i suoi pazienti (o, perlomeno, molti di essi) si rivolgevano a lui - in genere spinti a ciò dal passaparola o perché convinti a farlo dal buon esito delle terapie applicate da AP 1 a parenti o amici (cfr, fra i tanti, __________, verbale allegato all’AI 77 in inc. MP ACC 2012/26) - non tanto come ci si rivolge normalmente ad un medico classico, ma appositamente perché lui li sottoponesse alla terapia neurale o all’ozonoterapia (cfr, per esempio, in AI 19 R. __________ che dice, fra l’altro, che “mi era stato riferito che praticava solo terapie particolari [ozonoterapia e neuralterapia”]; AI 23; AI 22 tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) alfine di risolvere problematiche (in genere, dolori cronici) che, secondo loro, la medicina classica non risolveva.
Quelle applicate da AP 1 non sono, infatti, terapie scientificamente riconosciute ma sono comunemente dette “terapie alternative”. Inoltre, va detto che la terapia neurale è praticata, nel nostro paese, anche (se non per la maggior parte) da non medici (cfr. Crivelli/Ferrari/Limoni, “Il consumo di 5 terapie di medicina complementare in Svizzera”, in http://www.bag.admin.ch/themen /krankenversicherung/00263/00264/04102/index.html, pag. 28-29) e che due forme di ozonoterapia (quelle meno invasive) possono, pure, essere applicate da terapeuti non medici (cfr. AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag 4; e AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2-3).
Che non sia pacifico che è (sempre) stata la millantata qualifica di medico ad indurre i pazienti a rivolgersi a AP 1 è, poi, provato dal fatto - assodato poiché è quanto risulta da tutti i verbali - che nessuno dei pazienti di AP 1 ha chiesto all’assicuratore malattia di assumere i costi di tali terapie. In una realtà in cui ciò costituisce la prassi quando ad essere consultato è un medico, la circostanza per cui nessuno ha chiesto alla CM il rimborso di quanto pagato a AP 1 non può essere trascurata e impone, in ogni caso, un’attenta e puntuale verifica. Certo, essa potrebbe essere dovuta al fatto che nessuno dei pazienti di AP 1 beneficiava di assicurazioni complementari. Ma la cosa non è per nulla scontata (anzi, sembra esclusa anche solo per il fatto che AP 1 ha prestato le sue cure per anni ad un numero importante di pazienti) e da essa si potrebbe desumere, anche, che i pazienti erano perfettamente consapevoli della natura “alternativa” delle terapie applicate da AP 1 e che, quindi, essi si rivolgevano a lui come si sarebbero rivolti ad uno qualsiasi dei molti “guaritori” che, pur non essendo medici, operano nel nostro paese.
Non va, poi, dimenticato che gli atti indicano che (quando c’era) il pagamento delle prestazioni avveniva spesso in natura, senza l’emissione di una nota d’onorario e in contanti senza ricevuta: si tratta di modalità di pagamento del tutto anomali e non è senza fondamento che la Difesa sottolinea come ciò possa indicare che le persone che si rivolgevano a lui sapevano “che c’era qualcosa che non andava”. Senza voler giudicare qui sulla bontà della tesi difensiva, non si può non concludere che, in ogni caso, questa circostanza contribuisce a fondare la necessità di una verifica sia dell’inganno che della sua natura causale in ogni singolo caso.
Del resto, da un sommario esame dei verbali in atti risulta che la posizione dei pazienti era tutt’altro che univoca. Se è vero che risulta che molti erano convinti che AP 1 fosse medico, emerge anche che alcuni di loro lo erano perché a loro sembrava molto competente (cfr, per es., AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2: “ero convinto al 100% e lo sono tuttora che egli fosse un medico. Dico questo perché è l’unico medico che mi ha effettivamente aiutato”). Ma, in ogni caso, non è chiaro se tutti pensassero la stessa cosa (ad alcuni la cosa non è stata chiesta, altri hanno sottolineato il carattere anomalo dello studio in cui riceveva lasciando con ciò intendere di avere avuto dei dubbi sulle sue competenze mediche; cfr, per es., AI 20 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2 in cui si legge “ricordo di aver pensato che fosse più una lavanderia che uno studio medico”).
Inoltre, dalle dichiarazioni di alcuni pazienti risulta esplicitamente che, per loro, era del tutto irrilevante e/o non importante la questione della qualifica professionale di AP 1 (cfr. AI 22 pag 2: “non mi sono posto domande sulla sua qualifica (…) per me si trattava di uno studio terapeutico alternativo”; cfr., inoltre, AI 16 da cui si evince chiaramente che per il paziente in questione l’unica cosa che contava era il fatto che le terapie di AP 1 erano efficaci; AI 25 pag 1: “non mi sono fatta particolari riflessioni sulle sue qualifiche professionali, non sapevo neppure se questo tipo di terapie fosse prerogativa di medici diplomati o se potesse essere praticata anche da naturopati”, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Altri pazienti interrogati, pur essendo stati informati dell’assenza di qualifiche professionali di AP 1, si sono detti pronti a sottoporsi nuovamente alle sue terapie (cfr. per. es. testi, __________ e __________, AI 16 e AI 24 entrambi in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130).
Non è, quindi, assodato ab initio che la millantata qualifica di medico fosse per tutti i pazienti la ragione, o perlomeno la conditio sine qua non, del loro ricorso a AP 1. La cosa
La mancata identificazione dei (pretesi) “pazienti ingannati” impedisce, poi, che, non solo la Difesa, ma anche il giudice possa adeguatamente esprimersi sul danno (che, trattandosi di un reato contro il patrimonio, deve essere economico). Infatti, vi sono molti pazienti (e sono la maggioranza di quelli sentiti) che hanno dichiarato agli inquirenti di essere pienamente soddisfatti delle cure ricevute da AP 1 (cfr. per es. testi __________, __________, __________, __________, __________, e __________, AI 8, 14, 16, 19, 22, e 25, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) e/o che i trattamenti ricevuti erano stati “efficaci” (AI 7 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5). La signora __________ - ma non è l’unica - ha, inoltre, affermato di essersi, poi, rivolta ad un altro terapeuta che pratica le due terapie di cui trattasi, ma di non esserne rimasta soddisfatta così come era stato con quelle di AP 1 (“da lui pratico l’ozonoterapia anche se è meno efficace rispetto a quella praticata da AP 1 (…) non mi sembrava così sicuro sui punti di iniezione”) ed ha, inoltre, detto che il nuovo terapeuta era più caro di AP 1 (AI 19 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag 4). Anche __________ ha affermato che “AP 1 era meno caro di altri terapisti alternativi” (AI 22 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3). Inoltre, ve ne sono molti che hanno dichiarato di non aver corrisposto nulla all’imputato per le sue prestazioni (cfr., per es., testi __________, __________, __________, __________ e __________, AI 7, 8, 17, 22 tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) oppure di avere pagato soltanto alcune sedute (per es, AI 24, pag. 2: “negli ultimi tre anni non mi ha fatto pagare più nulla perché lui sapeva che avevo problemi finanziari”; AI 26 pag. 4: “AP 1 non mi ha mai chiesto alcun onorario (…) vi erano dei periodi in cui non riuscivo a pagarlo nonostante insistessi” tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Una delle pazienti interrogate ha detto di avere pagato fr. 50.- per seduta, e cioè “una vera inezia” (AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2). Infine - e non è cosa di poco conto - la stragrande maggioranza dei pazienti sentiti, nonostante la possibilità sia stata loro prospettata da chi li interrogava, non ha voluto avanzare pretese nei confronti di AP 1 (alcuni dichiarando esplicitamente di non sentirsi lesi; cfr, ad esempio, AI 16 pag. 5 in cui __________, tra l’altro, afferma anche a nome della moglie “…non ci riteniamo lesi. Per noi AP 1 è il miglior terapista di neuralterapia (…)” ; AI 22 pag. 3: “non voglio costituirmi parte civile (…) perché AP 1 mi ha aiutato molto e mi ha ridato la voglia di vivere”; AI 24 paziente che ha dichiarato di non avere alcuna pretesa nonostante i trattamenti di AP 1 non abbiano risolto il suo problema, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) tanto che, nel procedimento, non c’è nessun accusatore privato. Ciò che è perlomeno anomalo in un procedimento in cui ipotizzato è un reato contro il patrimonio. Anche questa anomalia indizia la necessità dell’approfondimento di ogni singolo caso.
In queste condizioni, l’assenza nell’AA di qualsiasi identificazione delle presunte vittime rende, non solo impossibile l’elaborazione di una seria strategia difensiva (non potendosi pretendere che una persona si difenda da un’accusa di truffa senza nemmeno sapere con esattezza chi siano le vittime del suo inganno), ma rende anche impossibile a questa Corte verificare l’effettiva realizzazione dei presupposti dei reati imputati al qui appellante.
Inutile dire, poi, che la necessità di garantire, in futuro, il ne bis in idem rende del tutto improponibile uno scenario di ipotetica condanna per truffa sulla base di un AA che non identifica in nessun modo né le presunte vittime né l’ammontare del danno patito da ognuna di esse.
A differenza del pto. 1, infatti, questa imputazione - pur riferendosi anch’essa ad un “un numero imprecisato di pazienti che l’inchiesta non ha potuto identificare” - menziona espressamente 7 episodi di truffa, con specifica indicazione delle persone danneggiate e del danno da esse patito. Ne consegue che l’imputazione, almeno per quanto riguarda gli episodi menzionati, è sufficientemente precisa, permettendo all’accusato di sapere chi, come e con quali effetti egli avrebbe ingannato e, pertanto, consentendogli di preparare efficacemente la sua difesa.
imputazione di cui al punto 6 dell’AA
Il carattere astuto non dipende dal buon esito dell'inganno.
È invece determinante sapere se l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).
L'astuzia va negata, qualora la vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. L'astuzia va, dunque, negata quando la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano: in questi casi, la tutela penale decade poiché la leggerezza della vittima è tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore.
b. A seguito dell’inganno astuto la vittima deve trovarsi (o essere confermata) in errore, ovvero deve farsi un’idea sbagliata della realtà (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 146 n. 24; Donatsch, Strafrecht III, 10a edizione, Zurigo 2013, pag. 234). L’errore causato dall’inganno astuto deve poi indurre la vittima a compiere un atto pregiudizievole del patrimonio proprio o altrui. Il danno può configurarsi in una diminuzione dell’attivo, in un aumento del passivo, in un non aumento dell’attivo, o in una non diminuzione del passivo (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33; Donatsch, op. cit., pag. 239-240; DTF 122 IV 279 consid. 2a e 121 IV 107 consid. 2c riferite al reato di amministrazione infedele). Il reato è consumato quando il danno si realizza; non è invece necessario che si realizzi un profitto (cfr. DTF 119 IV 214 consid. 4b; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 43; Donatsch, op. cit., pag. 196).
Altrettanto accertato è che egli ha sostenuto e sostiene, invece, di essere tale.
a. Secondo la pubblica accusa, millantando tale qualifica, AP 1 ha, non solo ingannato, ma ha ingannato astutamente poiché ha costruito un castello di menzogne con i seguenti tasselli:
si è presentato ai suoi pazienti come medico specializzato in terapia neurale e in ozonoterapia;
ha ricevuto i suoi pazienti nello studio medico da lui allestito e indossando un camice bianco;
ha indicato sul suo campanello e sulla bucalettere “dr med AP 1”
ha indicato le medesime qualifiche sull’elenco telefonico;
ha esposto nello studio certificati attestanti l’avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione.
Ingannati astutamente con questi elementi, alcuni pazienti sarebbero stati mantenuti nell’errore anche dopo il 2007 - cioè, dopo il primo arresto di AP 1 - a causa del “radicato rapporto di fiducia pluridecennale e della simpatia che l’imputato si era guadagnato” e del fatto che questi “continuava a qualificarsi come medico e a praticare terapie riservate soltanto alla classe medica sfruttando la vulnerabilità dei pazienti dovuta all’età e alle carenti condizioni di salute” (punto 6. dell’AA, pag 7).
b. Di diverso avviso la Difesa che sostiene che non v’è stata alcuna “messa in scena, tanto meno abile” poiché:
lo studio in cui AP 1 praticava era “decisamente atipico” (secondo il rapporto d’ispezione dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103, appariva “sporco, disordinato non consono ad un’attività medica”);
AP 1 riceveva spesso in tarda serata;
AP 1 non allestiva cartelle mediche;
si presentava con un “cappellaccio” in testa (da un paziente definito un sombrero);
nessun paziente ha chiesto il rimborso delle prestazioni alle casse malati, nonostante tali richieste siano la prassi nel nostro sistema;
il pagamento delle prestazioni avveniva spesso in modo anomalo: in natura, senza l’emissione di una nota d’onorario, in contanti senza ricevuta (dichiarazione d’appello, pag. 5-6).
c. Quanto alla sussistenza dei fatti che, secondo l’accusa, AP 1 ha utilizzato per costruire il castello di menzogne, può essere accertato quanto segue:
egli figurava iscritto nell’elenco telefonico come “dr. med. ozonoterapia e neuraltherapia” (rapporto d’ispezione 15 maggio 2007 dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103 in inc. MP ACC.2009.130; verbale PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4);
in Ticino, riceveva i pazienti in uno studio ricavato al piano terra della sua abitazione (delle cui caratteristiche si dirà in seguito) e, durante le visite, a volte ma non sempre, indossava un camice bianco;
sulla targhetta del campanello della sua abitazione il suo nome era preceduto solo da “dr” e non da “dr med” come indicato nell’AA (cfr. foto allegata ad AI 36 in inc. MP ACC 2012/26);
accanto al campanello che suonava nella parte di casa in cui riceveva i pazienti, vi era soltanto l’indicazione “STUDIO” (cfr foto allegata ad AI 36 in inc. MP ACC 2012/26);
nulla si sa di quanto indicato sulla bucalettere poiché in atti non vi sono foto al riguardo.
La questione dei certificati attestanti l’avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione impone un approfondimento nella misura in cui gli atti non sono chiari al riguardo.
Dal verbale di sequestro 23.4.2007 (AI 17 in inc MP ACC.2009.130) emerge che i certificati sequestrati (“fotocopie diplomi”) erano contenuti in mappette e che gli “attestati vari” pure sequestrati in quell’occasione erano contenuti in un classificatore nero.
Nulla di diverso emerge dal verbale di sequestro 30.4.2007 (AI 45 in inc. MP ACC.2009.130).
Inoltre, in nessuna delle foto agli atti (scattate dagli inquirenti durante i vari sopralluoghi) si vedono, sulle pareti, dei documenti che potrebbero essere quei “certificati” che la pubblica accusa pretende essere stati esposti. Le uniche cose che su queste foto si vedono appese alle pareti sono delle illustrazioni del corpo umano o di parti di esso.
Alcuni testi hanno detto di non avere visto diplomi alle pareti (cfr. per esempio, AI 4, pag. 2; AI 14, pag. 3; AI 17 pag. 3, tutti in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130). Ve ne sono un paio che, invece, hanno detto di avere visto soltanto un diploma in lingua cirillica (AI 5 e AI 16, entrambi in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130). Infine, vi è la signora __________ cui “sembra di ricordare” di avere visto “esposti dei diplomi, non il diploma cantonale, in cui lui veniva qualificato come dott. med.” (AI 8 in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130).
Ciò detto, agli atti vi sono dei certificati di partecipazione a corsi di terapia neurale e ozonoterapia che sono, effettivamente, incorniciati (scatola “Incarto no. 17219”) e su cui il nome di AP 1 è preceduto dall’indicazione “dr. med.”. Ritenuto, poi, che AP 1 ha ammesso che i diplomi relativi a tali corsi erano nel suo studio
“ perché era lì che ricevevo i pazienti ai quali volevo dimostrare il mio curriculum formativo” (verbale PP AP 1 6.6.2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
occorre concludere - nonostante le risultanze contrastanti degli elementi probatori surricordati - che, effettivamente, almeno sino ad aprile 2007 (data del loro sequestro), alle pareti dello studio erano appesi i certificati indicati al pto 1. dell’AA.
l’indicazione dell’inesistente titolo professionale sull’elenco telefonico,
l’allestimento di uno studio con le opportune caratteristiche e sulle cui pareti sono esposti, adeguatamente incorniciati, certificati di studio, di autorizzazione ad esercitare ed altri attestanti la partecipazione a corsi di formazione post-laurea;
l’utilizzo durante le visite ai pazienti di camici normalmente utilizzati dagli operatori sanitari
costruisce un castello di menzogne il cui carattere elaborato e complesso fa in modo che, in genere, nessuno metta in dubbio la qualifica millantata.
Ciò, di principio, realizza un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP.
34.1. Dapprima, non può essere misconosciuta l’argomentazione difensiva secondo cui i locali in cui AP 1 riceveva i suoi pazienti non avevano le caratteristiche (strutturali e di manutenzione) necessarie perché essi potessero davvero essere identificati come studio medico.
Infatti, anche se si volesse andar oltre le seguenti circostanze (testimoniate dalle foto in atti, dal rapporto d’ispezione del medico cantonale e dalle testimonianze di alcuni pazienti), e meglio anche se si volesse superare il fatto che:
non corrisponde propriamente alla norma di uno studio medico svizzero che per accedervi occorra passare attraverso una veranda malmessa e, poi, attraverso un locale lavanderia/ripostiglio/disbrigo;
non è usuale (ed è un eufemismo) che, in uno studio medico, il servizio (la toilette) sia separato dalla sala d’attesa da una semplice “tenda da bagno”;
l’arredamento della sala d’aspetto fa pensare più a un deposito di cose vecchie e rotte che alla tipica sala d’aspetto di uno studio medico,
alcune riflessioni circa la bontà della supposta messa in scena andrebbero fatte a causa dello stato pietoso del locale in cui AP 1 praticava le sue terapie.
Non è, infatti, in modo peregrino che la Difesa ha sostenuto che il disordine generale, le scatole di cartone appoggiate su ogni superficie disponibile, le macchie di sangue su pareti e arredo, le bottiglie d’acqua minerale usate per stoccare le siringhe usate nonché l’evidente e datata sporcizia erano tali da togliere alla pretesa messa in scena qualsiasi carattere astuto poiché si tratta di caratteristiche evidentemente incompatibili con il modo di praticare la medicina nel nostro paese.
34.2. Nelle riflessioni necessarie prima di concludere per la sussistenza di un inganno astuto, si sarebbe dovuto anche tener conto di altre circostanze su cui la Difesa ha insistito. Fra queste, il fatto che AP 1 ricevesse spesso in ore serali e - cosa particolarmente significativa di una situazione anomala - del fatto che l’imputato si facesse pagare cash, senza previa emissione di note d’onorario, senza nessuna ricevuta e, a volte, senza chiedere un determinato importo ma facendosi dare delle “offerte” (a differenza dei medici operanti nel nostro paese che fatturano le loro prestazioni alla luce del giorno e sulla base di una tariffa).
34.3. Si sarebbe, dunque, dovuto valutare - prima di concludere, come hanno fatto i primi giudici, per l’esistenza di un inganno astuto che non poteva che far pensare ai pazienti di AP 1 di stare entrando nello studio di un medico “di alta quotazione” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1.c, pag. 152-153) - se le note dissonanti di cui s’è detto avrebbero dovuto fungere da campanello d’allarme e imporre alle vittime dell’inganno di AP 1 maggiore prudenza.
Questo tanto più che i soli certificati appesi alle pareti dello studio erano quelli riguardanti la frequentazione di corsi per la pratica della terapia neurale e l’ozonoterapia. Se è vero che, in essi, il nome di AP 1 era preceduto da “dr. med.”, è, infatti, anche vero che non c’era, nello studio, né un certificato attestante l’ottenimento di una laurea in medicina né uno attestante un’autorizzazione cantonale ad esercitare (documenti che, invece, sono sempre appesi alle pareti degli studi medici svizzeri).
34.4. Questa Corte può, comunque, lasciare indeciso il quesito poiché, quand’anche dovesse essere concluso che le citate circostanze non tolgono carattere astuto all’inganno, ciò non basterebbe a ritenere realizzato il reato ipotizzato dall’accusa al punto 6. dell’AA.
a. Occorre, infatti, dapprima considerare che soltanto 2 dei 7 pazienti indicati al punto 6 dell’atto di accusa sono stati curati in Ticino.
Gli altri 5 (__________, __________, i coniugi __________ e __________) sono stati curati soltanto in Svizzera interna, a __________.
Risulta, inoltre, dalle loro dichiarazioni che essi si sono rivolti a AP 1 grazie al “passaparola” di amici o familiari e che AP 1 li vedeva e applicava loro le terapie di cui s’è detto in locali (a volte scantinati) di case di conoscenti.
È evidente che il semplice dirsi (falsamente) medico non basta a configurare un inganno astuto, soprattutto se le consultazioni e l’applicazione delle terapie avviene in abitazioni private di terzi (ciò che non è propriamente qualificante dell’attività di un medico). Non per nulla, infatti, la pubblica accusa, per sostanziare l’ipotesi di truffa, ha “vestito” la bugia di AP 1 sulla sua qualifica professionale con la serie di artifici di cui s’è detto.
Se ne deriva che, per questi cinque pazienti (che, a quanto emerge dagli atti, non sono mai stati nello “studio” di __________ né hanno mai contattato AP 1 grazie all’elenco telefonico ticinese), l’inganno descritto nell’AA non ha potuto esplicare alcun effetto.
Già solo per questo, dunque, AP 1 dovrebbe venire assolto dall’imputazione di truffa in relazione a questi 5 pazienti.
b. Per gli altri 2 pazienti (__________e __________), AP 1 andrebbe assolto dall’imputazione ritenuto come l’inganno - per ipotesi di lavoro, astuto - non ha avuto natura causale: come si vedrà, infatti, dall’esame delle loro dichiarazioni emerge con chiarezza come non sia stata la millantata qualifica di medico a farli decidere a rivolgersi a AP 1.
b.1. __________
b.1.1. La signora ha dichiarato che furono i signori __________ (i suoi migliori amici) a portarla da AP 1 in Ticino. Non ricorda che cosa questi le abbiano detto di AP
Tuttavia, ha detto di essere convinta che lui fosse un medico poiché “er hat ein enormes Fachwissen und er ist eine Kapazität”.
Sulla questione a sapere se, per lei, la questione della qualifica professionale fosse determinante, la signora ha, dapprima, dichiarato che:
“ich muss ihnen sagen, dass ich nach wie vor zu ihm gehen würde. Es hat mir gut getan” (cfr. suo verbale allegato all’AI 77 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 6).
Poi, all’interrogante che le chiedeva se si sarebbe fatta curare da AP 1 sapendo che lui non era medico e non era autorizzato a praticare né l’ozonoterapia né la terapia neurale, la donna ha risposto:
“Dann kann ich so jetzt nicht sagen, aber ich denke einmal eher nicht. Es hat auch nie den äusserlichen Anschein gemacht. Mir ist von ihm nur Gutes widerfahren” (cfr. verbale citato, pag. 6).
b.1.2. La prima deduzione che si impone alla lettura delle dichiarazioni surriportate è che la signora non andò da AP 1 né a causa dell’iscrizione sull’elenco telefonico né per le caratteristiche dello studio medico né per avere visto eventuali certificati ma vi andò soltanto per i consigli dei suoi migliori amici (che non ricorda cosa le dissero).
La seconda è che non fu AP 1 a dirle di essere medico ma che fu lei a pensarlo - non per le caratteristiche del luogo in cui la ricevette - ma perché lui le era parso particolarmente competente.
Alla domanda degli inquirenti volta ad accertare se la qualifica di medico fosse una conditio sine qua non del suo affidarsi a AP 1, la signora __________, dapprima, lo ha negato (affermando, dopo avere già saputo che AP 1 non aveva tale qualifica, che lei ci sarebbe tornata poiché lui le aveva fatto solo bene). Poi, nonostante fosse in qualche modo spinta dalla domanda dell’interrogante (piuttosto suggestiva laddove riferisce di un’assenza di autorizzazione a praticare), ella si è mostrata dubbiosa (“das kann ich so jetzt nicht sagen,..”) dimostrando così che la questione, in fondo, non rivestiva per lei carattere fondamentale.
Ciò che, del resto, è del tutto coerente con il suo comportamento (non particolarmente attento alla questione) ed anche del tutto verosimile se solo si considera che, secondo quanto indicato al punto 5. dell’AA, alla signora é stata applicata soltanto la terapia neurale, cioè una terapia praticata anche da non medici.
In queste condizioni, in applicazione del principio in dubio pro reo (che regola anche la valutazione delle prove), occorre considerare che non fu l’inganno descritto nell’atto d’accusa né la da lei supposta (verosimilmente, ex post) qualifica di medico a convincerla a rivolgersi a AP 1, quanto ciò che la coppia di amici le disse delle sue qualità. E, sempre in applicazione del citato principio, visto che la signora non ricorda nulla al riguardo e ricorda bene che, nello studio di __________, nessuno disse che AP 1 era medico, occorre considerare che i due amici non le dissero che AP 1 aveva tale qualifica e che le dissero unicamente che le terapie che egli applicava erano efficaci (come risulta dalle audizioni di molti pazienti che hanno detto che si rivolsero a AP 1 perché per loro conoscenti o amici le terapie da lui applicate erano state benefiche).
b.1.3. A queste considerazioni occorre aggiungere che l’atto d’accusa non indica da quando a quando la signora __________ si è rivolta alle cure di AP 1. Questa lacuna accusatoria impedirebbe - in caso di reato realizzato - di verificare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale. Visto il principio in dubio pro reo, occorrerebbe ritenere che essa è data per tutte le sedute indicate nell’AA: pertanto, anche quand’anche si dovesse concludere per la natura causale dell’inganno, AP 1 dovrebbe essere assolto dall’imputazione relativa a questa paziente per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
b.2. __________
b.2.1. La signora __________ ha iniziato a farsi curare da AP 1 quasi 30 anni fa su consiglio dei suoi datori di lavoro di allora (i signori __________) che già avevano fatto ricorso (verosimilmente sempre a __________ ed evidentemente con piena soddisfazione) alle sue cure. All’epoca, AP 1 “visitava nell’abitazione della conoscente __________ di __________”. La signora ha, poi, continuato a rivolgersi a AP 1 che le applicava le sue terapie (solo terapia neurale) “sempre a __________ presso la signora __________” e, poi, sempre a __________ ma presso la casa della signora __________. In seguito, la signora __________ è venuta, per almeno 10 anni, in Ticino e AP 1 le praticava le sue terapie nello studio di __________.
La signora - che parla di AP 1 come di un medico - ha detto agli inquirenti di avere saputo del suo arresto e della chiusura del suo studio in Ticino per mano della polizia. Ciò nonostante, evidentemente indifferente alla circostanza, ha ripreso a farsi curare da AP 1, questa volta soltanto a __________, a volte presso la signora __________, a volte presso la signora __________.
b.2.2. Dall’insieme delle sue dichiarazioni non può che essere accertato che non è stato l’inganno descritto nell’AA a convincere la signora __________ a rivolgersi a AP 1. La donna ha, infatti, iniziato a farsi praticare le terapie da AP 1 in Svizzera interna su consiglio dei suoi datori di lavoro e non per effetto dell’inganno descritto nell’AA. Ha continuato a rivolgersi a lui a __________ dove AP 1 le praticava le sue cure in case di conoscenti (ciò che non è propriamente qualificante l’agire di un medico). Ha, poi, cominciato a venire in Ticino soltanto dopo avere saputo che AP 1 per un po’ non sarebbe tornato a __________.
Da ciò e dalla sua dichiarazione finale, infine, emerge con evidenza che quel che lei voleva - e continua ancora a volere nonostante la notizia del suo arresto - è che fosse (e sia) AP 1, indipendentemente dalla sua qualifica, a praticarle le terapie che lei ha sempre trovato adeguati alle sue esigenze:
“ voglio far notare che sono sempre stata contenta dei trattamenti di AP 1 e mi dispiacerebbe se lui non potesse più praticare” (cfr. suo verbale allegato all’AI 20 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 4).
b.2.3. A queste considerazioni occorre aggiungere che, quand’anche si dovesse concludere per la natura causale dell’inganno, AP 1 dovrebbe essere assolto dall’imputazione relativa a questa paziente per intervenuta prescrizione dell’azione penale per le sedute degli anni 1999 e 2000.
Ne deriva che AP 1 deve essere assolto anche dall’imputazione di cui al punto 6 dell’AA.
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
35.1. Al riguardo la Corte di prime cure si è limitata a rilevare che - così come si evince dalla sentenza di condanna emanata nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali il 18 dicembre 2009 (allegata al doc. 62 in inc. TPC 72.2013.130) - il Dr. med. __________ aveva procurato a AP 1 capsule dimagranti contenenti sostanze stupefacenti quali il clorazepato e l’amfepramone che questi aveva poi somministrato ai propri pazienti. I primi giudici, sulla base del rapporto 21 novembre 2014 del farmacista cantonale (allegato al doc. 66 in inc. TPC 72.2013.130), hanno, poi, stabilito che per il periodo successivo al 1° dicembre 1999 (i fatti precedenti essendo caduti in prescrizione) AP 1 - tramite la vendita delle capsule - ha conseguito una cifra d’affari di fr. 297'600.- ed un indebito profitto di fr. 203'500.- e che, pertanto, egli aveva agito per mestiere ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup.
35.2. L’appellante sostiene di non avere saputo che le capsule dimagranti contenessero sostanze stupefacenti. In via subordinata, egli rileva come le modalità di calcolo del preteso indebito profitto siano incerte e non permettano di giungere ad un dato inequivocabile o perlomeno attendibile. L’importo indicato nel giudizio impugnato, rileva l’appellante, è “una stima effettuata dal farmacista cantonale, ma che è lungi dal costituire una vera e propria ricostruzione” come è, del resto, dimostrato dal “valzer delle cifre (...) che hanno fatto l’oggetto di diversi rapporti e rettifiche” (dichiarazione d’appello, pag. 12).
35.3. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup (che corrisponde, nella sostanza, al vecchio art. 19 cifra 1 cpv. 4 in vigore al momento dei fatti qui in discussione) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti. Il cpv. 2 lett. c del medesimo disposto (che corrisponde all’art. 19 cifra 2 lett. c vLStup) prevede, poi, che l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di fr. 100'000.- (DTF 129 IV 188, consid. 3.1) e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare di fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253, consid. 2.2).
In ogni caso, la cifra d’affari e il guadagno devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253, consid. 2.2; DTF 117 IV 63, consid. 2a), la mera aspettativa non essendo sufficiente. La durata del periodo durante il quale l’attività delittuosa è stata esercitata non è, invece, determinante per stabilire se la cifra d’affari conseguita è grossa o se il guadagno è considerevole (JdT 2007 III, pag. 97, 98).
Dal profilo soggettivo il reato presuppone intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 68 e seg.).
35.4. Non è contestato ed emerge chiaramente dagli atti che AP 1 ha acquistato - tramite il dott. __________ che, a sua volta, le ordinava presso la __________ di __________ - un ingente quantitativo di pillole dimagranti che contenevano benzodiazepina (specificatamente clorazepato) e ampfepramone (AI 215 e 267 in inc. MP ACC.2009.130 e AI 588 in inc. MP 2013.116). Nemmeno è contestato che queste sostanze sono, dal 1° luglio 1996, classificate come stupefacenti ai sensi della LStup (cfr. al riguardo l’Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, in vigore fino al 1° luglio 2011, nonché la vigente Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici, in part. l’allegato 1; cfr. anche la circolare inviata dal farmacista cantonale a tutti i medici del cantone il 28 giugno 1996, allegata all’AI 196 in inc. MP ACC.2009.130).
35.5. Nemmeno può essere messa in discussione la circostanza (deducibile dal rapporto 27 maggio 2013 del farmacista cantonale, AI 588 in inc. MP 2013.116, cfr. consid. 35.7) secondo cui l’appellante - tra il 3 novembre 2003 e il 23 aprile 2007 (e non come indicato erroneamente nell’AA tra il 1° ottobre 1998 e il 23 aprile 2007) - ha venduto ai suoi pazienti pillole per 496 trattamenti completi. La vendita di pillole ai pazienti è provata non solo dalla quantità acquistata (ciò che esclude che esse fossero destinate ad uso personale), ma anche dalle deposizioni della moglie di AP 1 (cfr. verbale PP 10 maggio 2006 recte 2007, AI 7, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6), del dott. __________ (cfr. verbale PP 14 maggio 2007, AI 8, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3-4) nonché di alcuni pazienti cui aveva prescritto il trattamento per dimagrire (cfr. verbali __________, AI 5; __________ e __________, AI 8; __________, AI 14; __________, AI 18; __________, AI 24; __________, AI 25 tutti in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130). Lo stesso AP 1, dopo aver inizialmente dichiarato di avere venduto le pillole solo “a due o tre pazienti” (cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6), ha, per finire, rilasciato dichiarazioni che lasciano intendere come il loro smercio fosse, in realtà, molto più esteso:
“ Faccio rilevare che agli inizi il prezzo di vendita era inferiore. Soltanto negli ultimi cinque anni ho venduto i trattamenti a fr. 600” (cfr. verbale PP 20 giugno 2007, AI 18, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3).
Da quanto precede discende che AP 1 - che, come visto, non è medico e non era, pertanto, autorizzato a vendere medicamenti contenenti sostanze stupefacenti (cfr. art. 10 cpv. 1 LStup) - ha, dal profilo oggettivo, realizzato il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup.
35.6. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, risulta dagli atti che AP 1 conosceva perfettamente l’esatta composizione delle pillole, ritenuto che - come spiegato dal dr. __________ agli inquirenti - fu proprio l’appellante a consegnargli:
“ un foglio su cui figurava scritto a mano la composizione di pastiglie per il dimagrimento. Si trattava di un biglietto scritto con calligrafia di difficile lettura. AP 1 mi disse che la composizione proveniva da un medico della Costa Azzurra, e che la stessa gli era stata messa a disposizione da una paziente” (cfr. verbale PP 14 maggio 2007, AI 8, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2-3).
Dal menzionato foglietto (allegato al verbale di __________ quale doc. B) è chiaramente deducibile che le capsule dimagranti contenevano sia clorazepato che ampfepramone, composizione che, pertanto, non poteva che essere nota a AP 1. Come stabilito dalla CCRP nella sua sentenza in re __________, il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio ormai da anni non solo nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale (cfr. sentenza 17.2010.4 del 21 giugno 2010 consid. 2.4 pag. 8, confermata dalla sentenza del TF 6B_651/2010 del 20 giugno 2011). Altrettanto dicasi delle benzodiazepine.
Non è un caso che la natura stupefacente dell’anfetamina fosse perfettamente nota anche alla moglie di AP 1 che ha ammesso di sapere, non solo che le pillole la contenevano, ma anche che tale sostanza “soggiace alla legge federale sugli stupefacenti” e che “può essere venduta solo su ricetta medica” (cfr. verbale PP 10 maggio 2006 recte 2007, AI 7, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6 e 7).
Tanto più la cosa doveva essere nota all’appellante che, pur non essendo un medico, poteva vantare una vasta esperienza di lavoro in ambito sanitario e nell’ambito della ricerca in campo farmacologico (egli ha lavorato come laborante presso l’allora __________, conseguendo anche il relativo attestato di capacità, cfr. doc. D-F allegati al suo verbale PP 4 maggio 2007, AI 3, in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Ma non solo.
Oltre agli elementi sin qui indicati, conforta la conclusione secondo cui AP 1 sapeva del carattere stupefacente delle sostanze contenute nella capsule il fatto che esse sono state ordinate prima in Francia e poi ad un farmacista di __________, quest’ultimo evidentemente compiacente in forza anche del legame di parentela con il dott. __________ (cfr. verbali PP __________ 14 maggio 2007, AI 8, pag. 3 e 18 giugno 2007, AI 17, pag. 2 entrambi in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Al proposito va rimarcato che nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule tanto lontano, ritenuto come nulla in atti lasci intendere che le pastiglie (la cui composizione era estremamente banale) non potessero essere realizzate in Ticino per motivi di natura tecnica.
Da tutto quanto precede discende che l’imputato ha realizzato il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup anche dal profilo soggettivo.
35.7. Per quanto concerne la quantificazione dell’indebito profitto conseguito dall’imputato si rileva quanto segue.
a. Va precisato, affinché si possa comprendere il meccanismo di calcolo dell’indebito profitto, che il trattamento dimagrante venduto da AP 1 ai suoi pazienti era composto da quattro tipi di capsule:
La posologia standard di un trattamento completo - che durava 2 mesi - comprendeva 60 capsule da 35 mg, 120 capsule da 40 mg, 60 capsule di tipo A e 120 capsule di tipo B (cfr. AI 196 in inc. MP ACC.2009.130, pto. 4).
b. La ricostruzione dei quantitativi venduti è stata fatta sulla scorta delle fatture rinvenute nel corso della perquisizione presso l’abitazione del dr. __________ nonché sui documenti acquisiti presso __________ di __________ (fornitore del dr. __________) e presso l’Apotheke dr. __________ di __________ (fabbricante delle capsule). Il metodo non presta il fianco a critiche poiché è accertato che, in sostanza, __________ acquistava per conto di AP 1 (che, non essendo medico, non avrebbe potuto farlo) ed è altrettanto accertato che tutte le pastiglie acquistate da __________, ad eccezione di un piccolo quantitativo trattenuto per i propri clienti (e di cui si è tenuto conto, cfr. rapporto 27 maggio 2013, in AI 588 in inc. MP 2013.116, pto. 3), sono state da questi trasmesse a AP 1 (cfr., anche, sentenza TPC 72.2008.48 del 18 dicembre 2009, doc. 62 in inc. TPC 72.2013.130).
c. Per il periodo che va dal 17 febbraio 1999 al 16 settembre 2003, gli inquirenti hanno rinvenuto soltanto fatture relative all’acquisto di pillole del tipo “35 mg” e “40 mg”. Per contro, per il periodo che decorre dal 3 novembre 2003, sono state rinvenute fatture relative a tutti i quattro tipi di capsule necessari per il trattamento dimagrante venduto da AP 1 (cfr. rapporto 27 maggio 2013, in AI 588 in inc. MP 2013.116, pto. 1).
d. Il farmacista cantonale aveva, quindi, in un primo tempo, stabilito l’illecito profitto ipotizzando - nonostante l’assenza di giustificativi - l’acquisto, per il periodo dal 1999 al 2003, del numero di pillole del tipo “A” e “B” necessarie a completare i trattamenti calcolati in base alle forniture delle pillole tipo “35 mg” e “40 mg” (cfr. rapporto 12 giugno 2007, AI 196, poi completato ed aggiornato in AI 203 e 278, tutti in inc. MP ACC.2009.130). Questo rapporto è stato ritenuto inutilizzabile dal PP che, pertanto, ha chiesto al farmacista cantonale di considerare “esclusivamente gli acquisti effettuati dal dr. __________ che sono documentati” (cfr. rapporto 27 maggio 2013, in AI 588 in inc. MP 2013.116, pag. 1).
e. Il rapporto 27 maggio 2013 del farmacista cantonale (allegato all’AI 588 in inc. MP 2013.116) dà seguito alla richiesta del PP poiché fonda le sue conclusioni unicamente sulle fatture rinvenute nel corso dell’inchiesta. È questo rapporto che costituisce la base dell’imputazione.
Va detto che gli accertamenti in esso contenuti sono estremamente/troppo favorevoli a AP 1 poiché fanno totale astrazione dalle 78’300 pastiglie del tipo “35 mg” (26’100) e “40 mg” (52’200) acquistate nel periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 settembre 2003 (a causa del mancato reperimento delle fatture attestanti l’acquisto delle pillole A e B necessarie a completare i trattamenti venduti da AP 1). Dato per scontato che queste 78'300 pillole non sono state acquistate da AP 1 per il proprio consumo, questa Corte - a differenza della pubblica accusa - avrebbe visto di buon occhio il procedimento alla base del rapporto 12 giugno 2007 (cfr. AI 196 in inc. MP ACC.2009.130) in cui, alla luce delle fatture che provavano l’acquisto delle pillole del tipo “35 mg” e “40 mg”, si è come visto ipotizzato (nonostante l’assenza di documentazione) l’acquisto del numero di pillole dei tipi “A” e “B” che andavano a completare i trattamenti. Si trattava, infatti, di un procedimento del tutto sostenibile poiché rispondente alla logica - semplice ma inconfutabile - che vuole che AP 1 non abbia personalmente consumato, in 4 anni, 78'300 pastiglie del tipo “35 mg” e “40 mg”, ma le abbia acquistate per venderle ai suoi pazienti come componenti del trattamento dimagrante di cui ha vantato le qualità ancora al dibattimento d’appello. Ciò detto, non essendo ipotizzabile un rinvio degli atti vista “l’anzianità” dell’inchiesta, questa Corte non può - pena la violazione del principio accusatorio - andare oltre quanto risulta dall’AA e deve, quindi, fondarsi sul rapporto 27 maggio 2013 del farmacista cantonale (allegato all’AI 588 in inc. MP 2013.116).
f. Come risulta da questo referto, sulla base dei dati dedotti dalle fatture in atti è possibile accertare che - tra il 3 novembre 2003 e il 23 aprile 2007 - AP 1 ha venduto ai suoi pazienti (almeno) 496 trattamenti completi (cfr. pti. 1-4 del rapporto). Tenuto conto di un prezzo di vendita di fr. 600.- per trattamento - che, a differenza di quanto dichiarato da AP 1, è sempre stato uguale (cfr. dichiarazioni di __________ in AI 18 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3) - il ricavo complessivo conseguito dall’imputato con tali vendite si attesta a fr. 297'600.- (cfr. pto. 5 del rapporto).
g. Nell’accertamento del guadagno conseguito da AP 1, il farmacista cantonale è, però, incorso in un errore. Egli ha, infatti, dedotto dal ricavo delle vendite il costo complessivo di tutte le capsule fornite dalla farmacia tra il 17 febbraio 1999 e il 9 febbraio 2007. Cioè, anche di quelle 78'300 di cui si è deciso di non ritenere la vendita (cfr. pti. 6 e 7 del rapporto). E’ evidente che, così stando le cose
Il dato relativo ai costi sostenuti dall’imputato per l’acquisto dei 496 trattamenti va, invece, stabilito sulla scorta delle seguenti considerazioni:
Fatte queste premesse, risulta che il costo complessivo sopportato dall’imputato per l’acquisto delle pillole necessarie a comporre i 496 trattamenti da lui venduti assomma a:
costo pillole tipo “35 mg”
29'760 pillole x 30 cts/pz.
fr. 8'928.-
costo pillole tipo “40 mg”
59'520 pillole x 30 cts/pz.
fr. 17'856.-
costo pillole tipo “A”
29'760 pillole x 50 cts/pz.
fr. 14'880.-
costo pillole tipo “B”
59'520 pillole x 50 cts/pz.
fr. 29'760.-
costo totale
fr. 71'424.-
Da quanto precede discende che - secondo l’ipotesi di lavoro ritenuta dal farmacista cantonale nel suo rapporto 27 maggio 2013 - l’indebito profitto conseguito da AP 1 con la vendita delle pillole dimagranti si attesta a fr. 226'176.- (ovvero fr. 297'600.- ./. fr. 71'424.-), e non a fr. 201'070.- come erroneamente indicato nel referto.
h. Ritenuto, tuttavia, che il PP, al pto. 2 dell’AA, ha prospettato all’imputato il dato stabilito nel rapporto, questa Corte - in osservanza del principio accusatorio - deve ritenere che l’indebito profitto conseguito da AP 1 è pari a fr. 201'070.-.
i. È, infine, ancora il caso di rilevare come non si pongano, in concreto, problemi legati alla prescrizione del reato, ritenuto che - come stabilito dal farmacista cantonale - AP 1 ha venduto i 496 trattamenti completi solo a partire da novembre 2003.
Lesioni gravi
“ Mercoledì, sempre nel pomeriggio, sono quindi ancora andata a casa di __________. (…) poco dopo è arrivato AP 1. Quest'ultimo ha controllato il ginocchio e mi ha detto che era gonfio e che si trattava di acqua. AP 1 ha quindi iniziato a farmi delle iniezioni. Non saprei dire quante me ne abbia fatte ma sicuramente erano meno della prima volta. Potevano essere una decina. (…) Successivamente AP 1 ha preso una siringa più grande e mi ha estratto del liquido dal ginocchio, era giallino. Ricordo che subito dopo, quando aveva ancora in mano la siringa, è uscito dal locale con la signora __________. Poco dopo sono rientrati e la __________ mi diceva di non sapere che il liquido che avevamo nel corpo era colorato. AP 1 ha preso la medesima siringa, che aveva svuotato, ed ha tentato di prelevarmi altro liquido. La siringa non si è però riempita. Ho poi visto che AP 1 si è girato ed ha prelevato qualcosa da una borsa. Ho sentito un rumore ed ho pensato che fosse un macchinario che veniva messo in funzione. Non ho comunque visto nulla. Posso solo dire che __________ mi diceva che AP 1 mi avrebbe dato l'ozono e che questo mi avrebbe fatto guarire. Mi ha quindi iniettato una siringa di ozono sempre nel ginocchio destro. (…). Devo dire che, dopo avermi prelevato il liquido dal ginocchio, effettivamente mi sono sentita meglio ed il dolore è diminuito” ( verbale PS 30 marzo 2011 __________, allegato all’AI 20 in inc. MP.2012/26, pag. 4-5).
Sempre secondo il suo racconto, il giorno successivo, invece, i dolori, non solo ripresero, ma peggiorarono tanto che la signora __________ si rivolse al suo medico di famiglia:
“ Il giorno dopo mi sono quindi recata dal mio medico di famiglia il dottor __________ di __________
“ gono artrite acuta al ginocchio destro su infezione da stafilococcus epidermidis con grave compromissione delle sue condizioni generali di salute e che ha necessitato (…) una terapia anabiotica per via parenterale ed un intervento chirurgico in urgenza” (cfr. AI 161, pag. 8 che riprende i rapporti dei dr. __________ e __________, AI 69 e 72, tutti in inc. MP ACC.2012/26)”.
A causa dell’infezione, __________ è stata degente presso il Kantonsspital di Liestal dal 21 al 29 novembre 2009. La donna è, poi, stata nuovamente ricoverata presso una clinica ortopedica dal 24 giugno al 4 luglio 2010 per l’impianto di una protesi al ginocchio destro (cfr. AI 69 in inc. MP ACC 2012/26).
Il giorno successivo, dinanzi alla PP, AP 1 ha, invece, detto di ricordare che la signora si era effettivamente recata a casa della signora __________ per essere curata da lui ma che lui rifiutò di farlo visto che lo stato del ginocchio esigeva un trattamento ospedaliero:
“ Ricordo di averla visitata presso l’abitazione della signora __________ (…) Ho chiesto alla signora di alzare la gamba del pantalone e ho visto che il ginocchio era gonfio. Alla palpazione ho accertato che all’interno vi era dell’acqua. Le ho quindi consigliato di andare in ospedale. A quel momento la signora __________ si è arrabbiata rimproverandomi di avere aiutato molte persone e di non voler aiutare me. Dopo di che sono andato via” ( verbale 7 aprile 2011, AI 26 in inc. MP.2012/26, pag. 6).
Tale versione è poi stata confermata dall’appellante anche nei suoi verbali dell’8 aprile 2011 dinanzi al GPC (AI 34 in inc. MP.2012/26, pag. 2) e del 20 settembre 2011 dinanzi al PP (AI 91 in inc. MP.2012/26, pag. 3), durante il quale ha precisato di avere visitato la signora __________:
“ alla presenza di altre due persone, verosimilmente una di queste era la __________, mentre l’altra era probabilmente la signora __________”.
Anche davanti alla Corte di prime cure AP 1 si è riconfermato nelle sue allegazioni (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 8). Altrettanto ha fatto al dibattimento d’appello, pur modificando la sua versione sul motivo che lo spinse a rifiutare di trattare la signora. Davanti a questa Corte, in effetti, AP 1 ha detto quanto segue:
“Ho visto la signora __________, ma non l’ho curata. Lei insisteva perché io la curassi, ma non ho voluto fare nulla perché, visto lo stato del suo ginocchio, per intervenire efficacemente avrei dovuto vederla almeno una volta alla settimana, ciò che non era possibile” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
39.1. La PP - con domanda di assistenza giudiziaria 24 giugno 2011 - ha chiesto al Ministero pubblico di Basilea-Campagna di procedere all’interrogatorio di __________ che, però, con scritto 2 agosto 2011, ha comunicato alle autorità basilesi di non voler essere coinvolta nell’inchiesta a carico di AP 1 con cui, ha spiegato, intrattiene un trentennale rapporto di amicizia (cfr. scritto all’AI 77 in inc. MP.2012/26).
39.2. A __________ e a __________, gli agenti interroganti nulla hanno chiesto in merito all’episodio descritto da __________ (cfr. loro verbali allegati all’AI 20 in inc. MP.2012/26).
39.3. Nulla di determinante può, infine, essere tratto dall’audizione testimoniale di __________. Da un lato, perché la donna descrive i fatti come se si fossero verificati in Ticino e non a __________, come invece riferito da __________. Dall’altro, perché __________ ha spiegato di non essere stata nel locale in cui AP 1 ha visitato __________ e di non avere visto nulla.
Ne segue che, se credibile, la deposizione di cui s’è detto può essere posta a sostegno dell’accertamento secondo cui AP 1 ha sottoposto la signora __________ ai trattamenti di cui questa ha riferito.
È, pertanto, confermato l’accertamento dei primi giudici secondo cui il qui appellante ha sottoposto la signora __________ ai trattamenti di cui ella ha riferito.
“ questi rapporti, assieme alla documentazione medica dell’ospedale di __________, indicano la chiara evidenza che la signora __________ ha sofferto di una gonoartrite acuta del ginocchio destro su infezione da stafilococcus epidermidis con grave compromissione delle sue condizioni generali di salute e che ha necessitato un ricovero, una terapia antibiotica per via parenterale ed un intervento chirurgico in urgenza il 21.11.2009. Gli esiti di questa infezione articolare hanno poi compromesso la funzione del ginocchio in modo tale da necessitare l’impianto di una protesi nel mese di giugno dell’anno successivo.
La relazione temporale tra le iniezioni di procaina praticate dal sig. AP 1 sul ginocchio della paziente (11.11.2009), l’insorgere della sintomatologia acuta (4 giorni dopo), nuove procedure invasive con procaina ed ozono sempre da parte del sig. AP 1 (circa 7 giorni dopo) e finalmente il consulto presso il medico curante, dott. __________, il 20.11.2009, il quale considerata la gravità delle condizioni della paziente ne predispone il ricovero d’urgenza, non lasciano dubbi circa la relazione causale tra le iniezioni praticate dal sig. AP 1 e l’infetto articolare di questa paziente.
L’aver isolato nel puntato articolare il germe stafilococcus epidermidis, che si trova con grande frequenza sull’epidermide di ogni persona, è una conferma che la causa della grave complicazione infettiva va fatta risalire ad una insufficiente o assente disinfezione della cute prima di un’iniezione, all’uso reiterato del medesimo ago per più iniezioni e/o ad una carente disinfezione delle mani dell’operatore” (AI 161, in ACC 2012/26, pag. 8).
Il caso di cui al cpv. 1 presuppone che l’autore ferisca una persona mettendone in pericolo la vita. Determinante non è qui il carattere pericoloso del comportamento assunto dall’autore, ma la natura stessa della lesione che deve implicare un probabile esito letale per la vittima (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 122 n. 528; Corboz, Les infraction en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 122 n. 8; DTF 124 IV 53 consid. 2). Secondo il TF il pericolo di morte dev’essere immediato, ciò che presuppone una ferita suscettibile di comportare con alto grado di probabilità la morte imminente (DTF 109 IV 20 consid. 2c; 125 IV 247 consid. 2b/dd; STF 6S.195/2005 del 26 agosto 2005 consid. 4; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad ad art. 122 n. 5). Il reato può sussistere anche se il pericolo di morte è stato di breve durata e se la vittima ha avuto la fortuna di beneficiare rapidamente dell’efficace aiuto di un medico (DTF 109 IV 18 consid. 2d; Roth/Berkemeier, in op. cit., ad art. 122 n. 6; Donatsch, op. cit., pag. 47).
Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, in op. cit., ad art. 122 n. 11 segg.; Donatsch, op. cit., pag. 48). Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 122 n. 532; Donatsch, op. cit., pag. 49).
“ (…) sia il dott. __________ che il dott. __________, nei loro rapporti, certificano che una gonoartrite acuta settica, quale quella lamentata dalla sig.ra __________, è una malattia grave che, se non tempestivamente curata in modo adeguato, può portare ad una sepsi generalizzata con esiti acutamente letali come pure può avere quale conseguenza la totale distruzione dell’articolazione con grave pregiudizio della funzione articolare. Solo il tempestivo intervento del medico curante con il ricovero ospedaliero ed un intervento in urgenza ha evitato alla sig.ra __________ una complicazione sistemica potenzialmente letale mentre la compromissione dell’articolazione del ginocchio a causa dell’infezione batterica ha avuto purtroppo quale conseguenza la necessità di una protesi” (AI 161 in ACC 2012/26).
Può essere lasciata indecisa la questione a sapere se, in concreto, il pericolo di morte era immediato ai sensi di quanto sopra indicato (DTF 109 IV 21; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010; pag 123 e 124 e dottrina citata), poiché la lesione è palesemente grave nella misura in cui si è reso necessario l’impianto di una protesi. E’, infatti, pacifico che vi è lesione grave ai sensi dell’art. 122 CP già nei casi di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità e che, fra queste, vi è il ginocchio (Roth/Berkemeier, in op. cit., ad art. 122 n. 12; Donatsch, op. cit., pag. 48) la cui funzionalità, in concreto, è stata danneggiata al punto che si è reso necessario l’impianto di una protesi.
AP 1 è, pertanto, dichiarato autore colpevole del reato di lesioni gravi per i fatti descritti al punto 4 dell’atto di accusa.
Sull’appello incidentale del procuratore pubblico
Abbandono
“ Non si può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi sia stata una concreta messa in pericolo generalizzata, ammettendo nel contempo le censure difensive, nella misura in cui, per finire, in un solo caso si sono verificate delle lesioni per una paziente. (…) In definitiva la Corte, considerata, sia che sia, la scarsissima portata dell’accusa nella determinazione della pena, ha ritenuto, prudenzialmente, gli indizi di reato non sufficientemente convincenti per pronunciare un giudizio di condanna riferita a tutta l’attività abusiva esercitata” (sentenza impugnata, consid. 9.5.b, pag. 160).
Il procuratore pubblico contesta questo proscioglimento ribadendo, senza migliori precisazioni, che l’imputato “con il suo agire ha senza dubbio esposto a pericolo di morte un’importante cerchia di persone (…) con le quali egli aveva instaurato un rapporto di fiducia” (dichiarazione d’appello, pag. 1).
a. C’è reato di abbandono ai sensi dell’art. 127 CP quando una persona viene messa in pericolo. Una tale messa in pericolo individuale è in particolare realizzata quando l’autore vuole o accetta la messa in pericolo della vita o della salute di una persona precisa o di un gruppo di persone determinato (STF 6S.769/1999 del 7 marzo 2000, consid. 2b; DTF 117 IV 285 consid. 2a).
b. È “incapace di provvedere a sé stesso” ai sensi del citato disposto colui che, in una situazione concreta, non è in grado di salvaguardare la sua integrità fisica o la sua salute e necessita di un aiuto esterno per difendersi da un pericolo o per respingerlo (Maeder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 127 n. 16-17; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 127 n. 1; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 127 n. 1; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT I, Berna 1982, ad art. 127 n. 7; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I. 7a edizione, Berna 2010, § 4 n.46; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2a edizione, Ginevra 2009, ad art. 127 n. 638; sentenze del TF 6P.85/2004 e 6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, e 6S.769/1999 del 7 marzo 2000, consid. 2). L’incapacità di provvedere a sé stesso può risultare anche da una situazione di pericolo causata dall’autore (Schubarth, op. cit., ad art. 127 n. 7: Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 127 n. 638; Maeder, in op. cit., ad art. 127 n. 17). Il TF ha inoltre già avuto modo di stabilire che l’incapacità può altresì risiedere nel fatto che la vittima, a differenza dell’autore, non è in grado di riconoscere la situazione di pericolo che minaccia la sua salute o la sua integrità fisica (cfr. STF 6P.85/2004 e 6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, cfr. anche Maeder, in op. cit., ad art. 127 n. 16; STF 6S.769/1999 del 7 marzo 2000, consid. 2d in SJ 2000 I pag 358).
c. L’art. 127 CP presuppone, poi, che l’autore abbia la custodia o debba avere cura della persona incapace di provvedere a sé stessa. Egli deve, dunque, avere nei suoi confronti una posizione di garante che può risultare dalla legge, da una decisione dell’autorità, da un contratto o da una situazione di fatto (cfr. STF 6S.167/2000 del 24 giugno 2000, consid. 1.a.cc; DTF 125 IV 64, consid. 1a).
d. Il comportamento delittuoso consiste sia nell’esporre la vittima a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute, sia nell’abbandonarla in una situazione di siffatto pericolo. Deve trattarsi di un pericolo concreto, ovvero di una situazione di fatto nella quale esiste, secondo il corso ordinario delle cose, la probabilità o un certo grado di possibilità che il bene giuridico protetto venga leso. Non è necessario un grado di probabilità superiore al 50 % (cfr. STF 6S.167/2000 del 24 giugno 2000, consid. 1.a.bb; DTF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2a; 106 IV 12 consid. 2a; 94 IV 60 consid. 2).
e. Dal profilo soggettivo, il reato presuppone intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente (STF 6B_40/2008 del 20 giugno 2008, consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 127 n. 5).
Oltre che per l’assenza di un'adeguata e regolare verifica di funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature e per l’errata manipolazione dell'apparecchio di ozonoterapia (che ha portato alla contaminazione con tracce di sangue della valvola di aspirazione dell'ossigeno e delle parti meccaniche dell'apparecchio), la pubblica accusa sostiene che AP 1 si è reso autore del reato di cui all’art. 127 CP anche a causa dell’assenza di procedure adeguate per una disinfezione e per una garanzia di sterilità per l'ambiente, i luoghi di perforazione dei tegumenti, gli strumenti per la perforazione, il prodotto iniettato e le modalità della sua conservazione.
a. Secondo quanto risulta dagli atti, l’ozonoterapia è una pratica - i cui fondamenti medico-scientifici sono controversi e che, perciò, non è riconosciuta dalla comunità scientifica - che parte dall’assunto secondo cui l’ozono (O3) ha un forte potere ossidante per cui, messo a contatto con i tessuti, è in grado di stimolare le difese immunitarie tramite la liberazione da parte delle cellule di mediatori biologici. Sempre a causa del forte potere ossidante - aggiunge il perito dott. __________ - si presume che l’ozono sia in grado di inattivare agenti patogeni (batterici, virali, micotici o parassitari). La messa in contatto dei tessuti con l’ozono può avvenire tramite le seguenti procedure:
“2.1. iniezione diretta per via intramuscolare o nelle cavità articolari di una miscela gassosa di ozono e ossigeno atmosferico;
2.2 insufflazione per via rettale della medesima miscela di ozono e ossigeno atmosferico nell’intestino;
2.3. raccolta di sangue periferico del paziente in un contenitore provvisto di una sostanza anti-coagulante, aggiunta in questo contenitore di una miscela di ozono e di ossigeno atmosferico e successiva retrasfusione del sangue al paziente stesso per via endovenosa;
2.4. uso topico della miscela per il trattamento di malattie dermatologiche” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1 e 2).
b. La terapia neurale consiste, dal canto suo, nell’iniezione in più parti del corpo di procaina, un prodotto anestetico (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).
Per sua stessa ammissione, nonostante non sia medico, AP 1 praticava tutte le forme di ozonoterapia (cfr, fra l’altro, verb. dib. d’appello, pag. 4).
“ (…) trattandosi di una procedura che prevede la raccolta di sangue periferico, un suo trattamento ed una sua retransfusione, siamo confrontati con una procedura che rientra a tutti gli effetti nei termini di una trasfusione autologa per cui, oltre alle normative cantonali in materia di sanità, deve essere applicata la LF sui prodotti terapeutici del 1.1.2002 e le sue relative ordinanze di applicazione ed in particolare il decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti del 22 marzo 1996. Questa norma di legge federale impone che qualsiasi istituzione sanitaria (studio medico, clinica, ospedale o altro) che raccoglie, manipola, conserva o utilizza sangue o suoi derivati a scopo trasfusionale (incluse le procedure di trasfusione autologa) deve beneficiare di un’autorizzazione da parte del competente organo federale di controllo (in questo caso Swissmedic).
Quest’autorizzazione viene concessa, previa ispezione, a quelle istituzioni sanitarie che avranno dimostrato di disporre di:
un medico responsabile con competenze nel campo della medicina trasfusionale
un sistema di procedure validate
un sistema di garanzia di qualità validato ed operativo
un sistema di emovigilanza” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3).
È quasi superfluo dire che AP 1 non avrebbe mai potuto ottenere tale autorizzazione, non essendo né medico né tantomeno un medico esperto in medicina trasfusionale e non potendo dare nessuna delle garanzie richieste.
“5.1. misure generali:
Devono trovare applicazione tutte le norme previste per ogni attività medica ed in particolare una rigorosa e documentata raccolta dei dati anamnestici, una approfondita valutazione clinica, una accurata e documentata sorveglianza clinica durante e dopo ogni trattamento ed una tracciabilità dei dettagli di ogni procedura e dei mezzi diagnostici e terapeutici utilizzati.” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag 4)
“(…) la riduzione dei rischi ad un livello accettabile, nella valutazione del rapporto rischi/benefici, passa imperativamente per un’attenta valutazione di queste condizioni cliniche, da una raccolta precisa dei dati anamnestici tramite l’esecuzione di esami strumentali, di laboratorio o radiologici per escludere disturbi cardiocircolatori, malattie infettive in corso, patologie del sistema digerente o altro” (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 11).
“ Sono noti e documentati gli effetti degli anestetici locali, quali la procaina, principalmente sul sistema nervoso centrale e sul sistema di conduzione cardiaco. Un dosaggio eccessivo, un accumulo, oppure condizioni cliniche particolarmente gravi del paziente possono portare a complicazioni gravi potenzialmente letali. Tra le condizioni cliniche del paziente va presa in considerazione in modo particolare la presenza di una malattia neurologica quale una myasthena-gravis, un’insufficienza epatica con ridotta produzione di pseudo-colinesterasi, l’assunzione contemporanea di altri medicamenti come pure un disturbo del ritmo cardiaco (bradicardia, blocco atrio-ventricolare). Per questi motivi la stessa ditta produttrice del medicamento (Procain1.0% Steigerwald 100 ml) raccomanda una serie chiara di limitazioni d’uso per particolari pazienti (vedi fogli illustrativo) ed in ogni modo la verifica, prima dell’uso di tale prodotto, di una valida ed efficiente funzione cardiocircolatoria, dell’assenza di malattie neurologiche, della necessaria accuratezza nel non iniettare il prodotto in una via arteriosa ed in modo particolare del poter disporre, durante tale pratica terapeutica, di tutti i provvedimenti necessari per una rianimazione, respirazione artificiale e mezzi terapeutici per crampi di origine neurologica centrale” (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 10-11).
“Accanto a ciò va segnalato che questi prodotti anestetici, se somministrati in dosi importanti e senza un adeguato controllo medico, possono causare gravi alterazioni di ritmo cardiaco con bradicardia, ipotensione e blocco atrio-ventricolare. Occorre dunque raccogliere un’attenta anamnesi per quanto riguarda le malattie cardiache ed un accurato esame clinico prima dell’uso di tali sostanze in quantità superiore a quanto generalmente usato per una piccola anestesia locale” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6)
Se è vero che alcuni pazienti hanno detto il contrario, è anche e soprattutto vero che la maggioranza di quelli cui la domanda è stata posta hanno risposto negativamente (fra questi, AI 4, pag. 2; AI 6, pag. 2; AI 17, pag. 1; AI 19, pag. 2; AI 22, pag. 2; AI 25, pag. 2, tutti in inc. MP ACC.2009.130; __________, allegato all’AI 20 in inc. MP.ACC.2012/26, pag. 2). E, soprattutto, che AP 1 non procedesse ad un’anamnesi - e men che meno approfondita come richiesto dall’abc di una buona pratica medica - è provato con sicurezza dalla mancata tenuta di cartelle cliniche (circostanza prima negata e, poi, ammessa), cioè dall’assenza dello strumento indispensabile a tale raccolta di dati e che di essa è prova.
Altrettanto totalmente assente è l’accurata e documentata sorveglianza clinica durante, ma soprattutto dopo ogni trattamento.
5.2. azione diretta dell’ozono sui tessuti
E’ comunemente noto che l’ozono, a causa del suo potere fortemente ossidante, ha un effetto infiammatorio e necrotizzante sulle cellule e sui tessuti già in debole concentrazione. L’apparecchio ozonosan utilizzato da AP 1 è in grado di produrre, a partire dall’ossigeno e per azione fisico/chimica, una miscela di ossigeno e ozono in una proporzione del 99,95% di O2 e 0.05 di O3. Questa concentrazione di O3 è da considerarsi la massima accettabile per non provocare danni irreversibili ai tessuti. Allo scopo di garantire la necessaria sicurezza per il paziente occorre che le procedure per la preparazione di questa miscela, che verrà messa in contatto con i tessuti, prevedano un regolare controllo di qualità interno sulla miscela di gas prodotto ed un periodico e documentato controllo dell’apparecchio da parte della ditta produttrice” (AI 149, in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4).
“ mi indica con sicurezza che questo apparecchio da quando è stato venduto non è mai stato controllato” (AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 6).
E questo nonostante esso presentasse evidenti segni di usura, in particolare una pesante sporcizia delle lenti del fotometro e le guarnizioni rovinate (riparate alla bell’e meglio con dello scotch). E’ vero che __________ ha detto che, nonostante questi segni, l’apparecchio era funzionante e che la perdita di gas non creava “problemi/pericoli per la salute propria e dei pazienti” (AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 5 e 6). Tuttavia, il problema evidenziato dal perito non stava tanto nella fuoriuscita di gas quanto nella concentrazione dell’ozono immesso nel sangue dei pazienti.
“ 5.3. trasmissione di agenti di malattie tramite le procedure di raccolta, manipolazione ed iniezione/infusione
È di fondamentale importanza l’utilizzo di materiale monouso in tutte queste fasi, l’assicurare una corretta disinfezione della cute secondo procedure scritte e validate, la sostituzione completa di aghi, deflussori o siringhe dopo ogni iniezione/infusione e, in modo particolare, l’assicurare e documentare l’assoluta sterilità nel caso di apertura del sistema ed il prelievo di liquidi o gas tramite raccordi. In ogni caso, la sterilità di gas o liquidi utilizzati, in questo caso in particolare del sangue raccolto, deve essere periodicamente provata e documentata” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4 e 5).
È noto che ogni pratica terapeutica invasiva che prevede l’uso di aghi, cateteri o altro in grado di perforare i tegumenti è legato ad un’importante rischio infettivo che può evolvere da una semplice infezione locale fino ad uno stato settico generalizzato potenzialmente letali. Per questo motivo tutte queste procedure devono essere eseguite con mezzi adeguati per una garanzia di sterilità e da personale operatore adeguatamente formato in materia. La garanzia di sterilità deve riferirsi all’ambiente, ai luoghi di perforazione dei tegumenti, agli strumenti per la perforazione, al prodotto iniettato ed alle modalità della sua conservazione, ed all’accurata disinfezione e protezione dell’operatore. Gli standard di qualità e sicurezza oggi richiesti in questo ambito prevedono procedure operative scritte codificate e validate come pure sistemi di verifica e di tracciabilità sicuri” (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 12).
“ per quanto attiene ai rischi di trasmissione di malattie tramite le iniezioni stesse, vedi quanto indicato al punto 5.3. Accanto a ciò va segnalato che questi prodotti anestetici, se somministrati in dosi importanti e senza un adeguato controllo medico, possono causare gravi alterazioni di ritmo cardiaco con bradicardia, ipotensione e blocco atrio-ventricolare. Occorre dunque raccogliere un’attenta anamnesi per quanto riguarda le malattie cardiache ed un accurato esame clinico prima dell’uso di tali sostanze in quantità superiore a quanto generalmente usato per una piccola anestesia locale” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5 e 6).
“5.4. alterazione ed emolisi del sangue raccolto e possibile trasfusione di emoglobina libera
Per vari motivi di ordine fisico e chimico, il sangue raccolto in un contenitore può andare incontro ad una alterazione con lisi cellulare e produzione di emoglobina libera, la quale, se iniettata nel circolo sanguinio, può provocare gravissime complicazioni (coagulopatia intravascolare). Occorre dunque che le procedure di raccolta, manipolazione e trasfusione del sangue siano accompagnate da verifiche periodiche e documentate sulla qualità del sangue raccolto” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).
a. lluminante, al riguardo, è la descrizione dello studio di AP 1 che si trova nel rapporto relativo all’ispezione effettuata dall’Ufficio del medico cantonale il 23 aprile e, poi, l’8 e, ancora, il 15 maggio 2007:
“ Il cosiddetto studio è albergato in un locale di circa 20/25 m2. Vi sono tre porte: una che da sul giardino, una ai piani superiori della casa e la terza collega lo studio alla sala d’aspetto. Il locale è arredato con un lettino medico in posizione centrale rispetto al locale (foto 1). Nell’angolo, tra la porta d’uscita al giardino e la finestra è collocato l’apparecchio per l’ozonoterapia (foto 4). Alla sinistra del lettino, un armadio (foto 2) con ripiani e cassettiera contenente nello scaffale superiore i diplomi - poi sequestrati - e materiale vario (foto 6,7) tra cui siringhe, farmaci scaduti, filtri per ozono terapia, vecchie riviste. Alla destra della porta d’entrata una libreria (foto 3) il cui accesso è ostacolato dalla presenza di due lettini: uno posizionato parallelamente e l’altro a 90°; entrambi fungono da piano d’appoggio.
Lo studio, già ad uno sguardo superficiale, appare sporco, disordinato: non consono ad un’attività medica. Scatoloni di cartone sono appoggiati su ogni piano d’appoggio disponibile. Le pareti risultano sporche, quella di testa al lettino sembra schizzata di sangue, ormai ingiallito dal tempo. Anche i poster appesi e il carrello medicazioni accanto al lettino (foto 5) sono ricoperti da piccole macchioline di colore marrone chiaro. Tutti gli armadi sono riempiti di materiale sanitario disposto in modo disordinato e senza nessuna logica. I cassetti contengono scatole di farmaci scaduti, vecchie siringhe ancora imballate, dépliants sanitari e non, ingialliti dal tempo. Sono rinvenuti pure una confezione di brätzel aperta, imballaggi vuoti di whisky e un paio di bottiglie.
La libreria (foto 3), sovraccarica di testi di medicina, contiene anche materiale divulgativo che esula dal campo sanitario, sparsi qui e là alcuni referti medici, lastre di pazienti e delle agende, poi sequestrate.
2.1.1. carrello per medicazioni
il carrello o mobiletto, posto accanto al lettino principale (foto 9), presenta macchie di sangue che a dire del AP 1 risalgono alla sera precedente e apparterrebbero a suo figlio. All’apparenza si tratta di macchie assai più vecchie (foto 5). Sul ripiano dello stesso è appoggiata una bottiglia PET (foto 10) contenente aghi ri-incappucciati un flacone di procaina con un ago rosa infilato nella membrana (foto 11) i cassetti contengono materiale svariato siringhe usate, filtri per l’ozono terapia, farmaci scaduti, ecc. (foto 12,13).
2.1.2. cestino rifiuti
Per terra alla destra del lettino, accanto al carrello per medicazioni, si trova un cestino di plastica grigia contenente un sacchetto dell’immondizia (foto 14) - per rifiuti urbani - nero, nonostante si tratti di rifiuti sanitari. Nel cestino sono stati eliminati i flaconi usati durante l’ozono terapia, flaconi vuoti di procaina, deflussori aghi dei filtri (foto 15).
I locali nei quali il sig. AP 1 esercitava l’ozono e la neuraltherapie sono caratterizzati da un livello di pulizia ben al di sotto dello standard minimo cantonale. Le procedure essenziali di pulizie non sono state messe in atto da molti mesi, se non addirittura anni (sott. del red). Il materiale di consumo è appoggiato su tutte le superfici utili: pinze e forbici sono anch’esse appoggiate sul lettino. Il carrello medicazioni risulta sporco e segnato con macchie, verosimilmente di sangue. I cassetti sono polverosi, sporchi e disordinati (…) i disinfettanti rinvenuti non erano a portata di mano, ma si trovavano in fondo ad un armadio e verosimilmente non sono stati usati recentemente.
Gli armadi risultano stipati di materiale scaduto (farmaci, siringhe, deflussori, ecc.) e ammucchiato. Sui ripiani tra depliant, riviste medicali e altro sono stati rinvenuti alla rinfusa dei referti di laboratorio, specialistici e lastri di pazienti” (cfr. AI 103; cfr. anche AI 111 in cui si da atto che gli esami di laboratorio hanno confermato che le macchie di cui si parla erano di sangue umano, entrambi in inc. MP ACC.2009.130).
b. Lo stato di degrado dei luoghi è testimoniato anche da alcuni pazienti:
__________: “sono rimasta impressionata dalle condizioni generali dello studio, per esprimermi in parole povere una vera e propria “lozza”. (…) Lo studio, situato al pian terreno, con scarsa luce, con parecchia polvere (…) Ricordo di essere rimasta molto impressionata perché ero a conoscenza di una persona che era sua paziente per delle iniezioni, trattamenti che io non mi sarei mai fatta fare, visto lo stato generale dei luoghi” (AI 5, in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3; n.d.r.: la signora acquistava soltanto le pastiglie dimagranti).
__________: “sono stata ricevuta da AP 1 che mi ha fatto accomodare in una specie di lavanderia che fungeva da sala d'attesa (…) ad essere sincera non appena sono entrata ho avuto una brutta sensazione perché lo studio non mi sembrava adeguato per un medico” (AI 6 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
__________: “Ho atteso in un locale adibito a sala d'attesa (…) . Ricordo che nel locale adibito a sala d'attesa vi era una tenda scorrevole che nascondeva forse una doccia o un gabinetto (…) vi erano delle bombole d'ossigeno (…) ed altre apparecchiature” (AI 7 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2; cfr, anche, __________ in AI16 pag 1 e 2).
__________: “una volta mi ha fatto entrare nel suo studio, che ho trovato molto sporco” (AI 18 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2; n.d.r.: la signora acquistava soltanto le pastiglie dimagranti).
__________: “Mi viene chiesto che sensazione ho avuto sullo studio. Ricordo di aver pensato che fosse più una lavanderia che uno studio medico. Senza il consiglio dei miei amici non sarei mai andata da lui” (AI 20 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).
c. La visione delle foto in atti dimostra che lo stato di degrado igienico dei luoghi in cui AP 1 praticava l’ozonoterapia - anche nelle sue due forme più invasive - e la terapia neurale non è migliorato negli anni.
La maggior parte dei farmaci ritrovati nel corso dell’ispezione dell’Ufficio del medico cantonale, infatti, erano scaduti:
“ I farmaci qui depositati risultano scaduti, con la sola eccezione dei flaconi di procaina alloggiati nel ripiano più basso” (AI 103 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 8).
Nemmeno i farmaci erano conservati in modo adeguato. Valgono, al riguardo, le osservazioni dell’Ufficio del medico cantonale. Inoltre, esemplificativa è la foto in cui una bombola (usata evidentemente per l’ozonoterapia) era conservata accanto a dei prodotti insetticidi per le piante (cfr. CD allegato all’AI 22 in inc. MP ACC 2012/26).
Ma, soprattutto, a provare che AP 1 non era solito procedere, prima di bucare la cute, agli usuali procedimenti di disinfezione è il seguente accertamento dell’Ufficio del medico cantonale:
“ i disinfettanti rinvenuti non erano a portata di mano, ma si trovavano in fondo ad un armadio e verosimilmente non sono stati utilizzati recentemente” (cfr. AI 103 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 8).
“ Se l'apparecchio viene utilizzato nella maniera corretta la valvola rimane pulita. L'unico modo per essersi sporcata è che chi ha utilizzato l'apparecchio abbia proceduto all'aspirazione dell'ozono con una siringa già riempita parzialmente di sangue” (cfr. AI 187 in inc. MP ACC.2012/26, pag. 6).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha sostenuto di avere prestato l’apparecchio ad altri medici.
La Corte non gli ha creduto: si trattava di una tesi, oltre che generica, evidentemente volta a liberarsi delle sue responsabilità.
Pur non avendo, agli atti, elementi per sostenere che l’errore di manipolazione di cui ha riferito il signor __________ fosse la prassi, questo accertamento conferma che AP 1 non era in grado nemmeno di garantire il rispetto di una norma igienica basilare.
Queste le (evidenti) conseguenze di tale errore:
“ (…) Se la sporcizia presente sulla valvola fosse a tutti gli effetti sangue (n.d.r: ciò che, in effetti, era), vi sarebbe un problema di contaminazione con i pazienti successivi, questo anche se successivamente l'apparecchio viene utilizzato correttamente” (__________, AI 187 in inc. MP ACC.2012/26, pag. 6).
Così il perito giudiziario:
“ i pazienti trattati dal signor AP 1 nell’ambito di pratiche di ozonoterapia (…) sono stati esposti ad un rischio accresciuto in modo molto significativo di un danno per la loro salute” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 7).
Il rischio accresciuto di cui parla il perito è da intendersi in relazione sia al rischio infettivo “che può evolvere da una semplice infezione locale fino ad uno stato settico generalizzato potenzialmente letale”, in particolare a causa della mancata disinfezione della cute prima di bucare (AI 161 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 12), sia alla “trasmissione di agenti di malattia tramite la procedura di raccolta, manipolazione ed iniezione del sangue” (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4) sia a quello dell’alterazione ed emolisi del sangue raccolto (AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5) di cui il perito ha parlato in precedenza.
Sempre il perito giudiziario, il 18 gennaio 2012, dopo la constatazione della contaminazione della valvola:
“ le persone sottoposte dal sig. AP 1 a tali pratiche (n.d.r.: manipolazione del sangue del soggetto trattato e procedure di re-iniezione) sono state esposte a rischi sanitari potenzialmente gravi, anche a causa di procedure non corrette, della mancanza di un’appropriata garanzia di qualità, di funzionamento e di manutenzione degli apparecchi utilizzati.
(…) l’evidenza scientificamente dimostrata di una possibile trasmissione di agenti infettivi, soprattutto virali, tramite il semplice contatto sanguigno con tracce di sangue provenienti da un soggetto portatore di tali agenti impone, sulla base delle direttive in vigore in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese che, nel caso in cui una persona dovesse entrare in contatto tramite il sangue o le mucose con tracce di sangue estraneo, venga sottoposta ad idonei esami di laboratorio tendenti ad escludere una tale trasmissione. Inoltre la persona all’origine del sangue contaminante deve essere urgentemente sottoposta ad accertamenti di laboratorio. A titolo esplicativo ricordo che tali procedure vengono applicate correntemente nelle nostre strutture sanitarie ogni qualvolta un operatore sanitario si punge con uno strumento sporco di sangue o anche semplicemente che le sue mucose vengono a contatto con sangue estraneo” (AI 169 in inc. MP ACC 2012/26, pag. 3).
Il fatto che - come ha argomentato il primo giudice motivando l’assoluzione - “solo in un caso si sono verificate delle lesioni per una paziente” (sentenza impugnata, consid. 9.5.b, pag. 160) è inconferente già solo perché il reato di cui all’art. 127 CP è un reato di messa in pericolo e non di lesione.
Deve, poi, essere ammesso che il rischio fatto correre da AP 1 ai pazienti cui ha applicato tali terapie invasive era alto al punto da diventare concreto ai sensi dell’art. 127 CP. E questo, non soltanto per quanto è di comune conoscenza e conforme al corso ordinario delle cose. Ma anche perché, se si dovesse affermare il contrario, si dovrebbe concludere che tutte le procedure e garanzie richieste per l’ottenimento dell’autorizzazione a praticare terapie comportanti la manipolazione di sangue umano ai professionisti medici (e non ai praticoni come AP 1) e agli ospedali così come le direttive emanate dai responsabili della sanità per il caso di contatto con sangue altrui non solo non sono necessarie ma sono il frutto di fisime e paure infondate.
Che AP 1 avesse funzione di garante non può essere posto in dubbio: a lui, infatti, incombeva l'obbligo di curare la salute dei suoi pazienti nel miglior modo possibile. Poco importa che egli non fosse in realtà un medico. Ciò che conta è che egli, proponendosi come terapeuta, si è assunto una carica di responsabilità nella quale la sicurezza e l'incolumità altrui era messa in gioco (cfr. DTF 106 IV 312 consid. 6c; STF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.3.3).
Altrettanto certo che i pazienti non erano in grado di sfuggire da soli al pericolo creato da AP 1. In effetti, essi potevano legittimamente considerare che egli fosse in grado di applicare correttamente l’ozonoterapia e la terapia neurale.
Infatti, (come da lui stesso ammesso, cfr. AI 15 in classificatore “verbali accusati-inidziati” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2), AP 1 illustrava loro il suo “percorso formativo” sulla scorta dei certificati emanati da serie associazioni svizzere di categoria. Fra queste, la Schweizerische Aerztegesellschaft für Erfahrungsmedizin e la Schweizerische Aerztegesellschaft für Neuraltherapie (SANTH). Da quelli emessi dalla prima risultava che egli aveva partecipato a corsi di perfezionamento post-universitario (“nachuniversitären Fortbildung”) per la pratica dell’ozonoterapia organizzati, proprio, da tale associazione di medici.
Da quelli emessi dalla seconda associazione, risultava, invece, che egli aveva terminato con successo la formazione in terapia neurale (“hiermit wird bestätigt dass (…) die Ausbildung in Neuraltherapie nach den Vorschriften der SANTH absolviert und die abschliessende Prüfung bestanden hat”).
La fiducia generata dall’ostentazione di tali certificati - che fortificava quella dovuta al passaparola di coloro che decantavano le virtù terapeutiche del personaggio - faceva sì che i pazienti non fossero in grado di avvertire una situazione di pericolo né nei luoghi né nel modo di praticare di AP 1 (cfr. STF 6S.769/1999 del 7 marzo 2000; cfr, anche, STF 6P.85/2004 e 6S.235/2004 dell’11 agosto 2004, consid. 3.1, cfr. anche __________, in op. cit., ad art. 127 n. 16).
Sul tema, significativa è la dichiarazione del signor __________ che si era rivolto a AP 1 perché così consigliato dalla figlia che, a sua volta, era stata indirizzata a AP 1 dal suo datore di lavoro (AI 16 in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1). Egli ha, infatti, detto di avere tranquillizzato la moglie che si preoccupava per le condizioni igieniche dello studio dicendole che l’importante era il fatto che la terapia funzionava:
“ Ricordo che durante il viaggio dopo la galleria del San Bernardino mia moglie iniziava ad agitarsi pensando alle condizioni igieniche. La tranquillizzavo dicendole che se la terapia faceva effetto non bisognava tanto guardare di fino” (AI 16 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1 e 2).
Il reato è, dunque, realizzato nei confronti di un numero indeterminato di pazienti cui, nel corso di 11 anni, AP 1 ha praticato:
l’ozonoterapia nella forma della raccolta di sangue periferico del paziente, del suo arricchimento con ozono e ossigeno atmosferico e successiva retrasfusione per via endovenosa nonché dell’iniezione diretta per via intramuscolare o nelle cavità articolari e
la terapia neurale
in un ambiente e con modalità che non offrivano le necessarie garanzie di sterilità ed igiene.
Commisurazione della pena
“ il lungo tempo trascorso, la violazione del principio di celerità, l’età dell’imputato, la particolare severità dell’inchiesta nonché il carcere preventivo già sofferto al quale vanno aggiunte le pesanti misure sostitutive del carcere cui l’imputato è stato sottoposto” (verbale dib. d’appello, pag. 5).
Dal canto suo, il procuratore pubblico ha chiesto che AP 1 venga condannato “alla pena detentiva di 24 mesi da espiare dedotto il carcere preventivo sofferto, non opponendosi ad un’eventuale sospensione parziale” (verbale dib. d’appello, pag. 5).
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1 e 2.2.2; 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5; 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi (per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
infrazione aggravata alla LStup, punito con una pena detentiva non inferiore a un anno cumulabile con una pena pecuniaria (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c LStup);
lesioni gravi, punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 122 CP);
abbandono, punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (art. 127 CP).
Dal profilo soggettivo, va poi considerato che egli ha delinquito per puro scopo di lucro, come ben dimostra il guadagno da lui conseguito.
Di gravità piuttosto alta deve, invece, essere considerata la colpa dell’imputato in relazione al reato di abbandono. Dal profilo oggettivo sorprende, innanzitutto, la superficialità con cui egli - per molti anni - ha dispensato ai suoi pazienti la terapia neurale e l’ozonoterapia. Molteplici - e tutte preoccupanti - sono le lacune che ne hanno caratterizzato l’operato: dalla mancata raccolta dei dati anamnestici dei pazienti alla mancata tenuta delle loro cartelle cliniche, dalle più che carenti condizioni igieniche dello studio di __________ alle insufficienti procedure di disinfezione degli strumenti utilizzati e della cute, dalla mancata revisione e manutenzione dell’apparecchio per l’ozonoterapia al mancato controllo dei farmaci utilizzati. Come indicato dal perito, a seguito di queste manchevolezze, il rischio per i pazienti trattati di essere esposti ad un danno per la loro salute (e anche per la loro vita) era “accresciuto in modo molto significativo”.
Dal profilo soggettivo connota, poi, negativamente la colpa di AP 1 la determinazione e la pervicacia con cui egli - nelle deplorevoli condizioni surriferite - ha continuato a praticare le sue terapie malgrado due carcerazioni subite e nonostante i ripetuti divieti di esercitare qualsiasi tipo di arte medica impartitigli dapprima (il 21 giugno 1995) dalla Sezione sanitaria dell’allora Dipartimento delle opere sociali e poi (l’8 aprile e il 23 settembre 2011) dal procuratore pubblico. La colpa di AP 1 si attesta, infine, ad un livello di gravità media in relazione all’episodio di lesioni gravi ai danni di __________. La donna, come visto, a causa delle carenti procedure di disinfezione predisposte nei suoi confronti da AP 1, ha subito un’infezione che ha compromesso gravemente la funzionalità del ginocchio destro rendendo necessario l’impianto di una protesi.
Visto quanto precede, tenuto conto del quadro edittale e dei fattori legati all’autore - aggravanti (la precedente condanna sancita dal tribunale Jugoslavo nonché le ricadute nell’illegalità nonostante le carcerazioni preventive subite e i divieti impartiti dalle autorità amministrative, prima, e dal procuratore pubblico, poi) ed attenuanti (l’età avanzata che aumenta la sensibilità alla pena)
b. Contrariamente a quanto richiesto dalla Difesa e a quanto ammesso dai primi giudici, non può in concreto trovare applicazione l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP. Nonostante il tempo trascorso dai fatti costitutivi di infrazione alla LStup e di abbandono superi (parzialmente) i 2/3 del termine di prescrizione (ovvero 10 anni), difetta in concreto il presupposto della buona condotta. Basti al riguardo pensare che AP 1 - nonostante i divieti impartitigli dalle autorità - ha continuato a praticare l’ozonoterapia e la terapia neurale ai suoi pazienti fino a settembre 2011 (continuando ad esporli a pericolo per la loro salute nelle modalità descritte al consid. 60-68) così come ha continuato, fino al 23 aprile 2007, a vendere le pillole dimagranti contenenti sostanze stupefacenti.
c. Come a ragione sostenuto dai primi giudici deve, invece, essere ritenuta una lieve violazione del principio di celerità in relazione al secondo procedimento penale, nella misura in cui risulta dagli atti che il Ministero pubblico ha iniziato a istruire l’episodio relativo alle lesioni patite da __________ solo 13 mesi dopo la segnalazione da parte del medico cantonale, avvenuta il 23 febbraio 2010. Una tale inattività ha - inevitabilmente - comportato un ritardo nella conduzione dell’inchiesta, per la quale si giustifica, a mente di questa Corte, una riduzione di pena di 2 mesi.
d. Nessuna deduzione di pena può infine essere accordata per “il carcere preventivo già sofferto” poiché non risulta che le condizioni di detenzione siano state particolarmente dure. Nemmeno una riduzione si giustifica a causa delle misure sostitutive del carcere cui AP 1 è stato astretto ritenuto come la loro conformità al diritto e la necessità della loro adozione sia stata verificata e confermata dalle competenti autorità.
e. Visto tutto quanto precede questa Corte conferma la pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, inflitta all’imputato dai primi giudici con il giudizio impugnato.
Sospensione condizionale della pena
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Per stimare il rischio di recidiva - occorre procedere ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura condotta (ad esempio il rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali o la dipendenza da sostanze). Determinante è la situazione personale al momento della decisione. È illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
In concreto, per quanto concerne la sospensione parziale della pena - alla quale, peraltro, non si oppone la pubblica accusa - questa Corte si riconferma nelle considerazioni svolte dai primi giudici che vengono qui riprodotte in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“ la pervicacia con cui l'imputato ha perseverato nello svolgere (…) l'attività di medico nonostante la carcerazione preventiva, anche dopo la sua scarcerazione e l'insistenza nel pretendere, ancora oggi, di essere medico, vantandosi pure che, se viaggia all'estero è perché solo all'estero sarebbero capaci di riconoscere le sue "qualità professionali", preoccupano parecchio questa Corte nell'ottica della prognosi. Sennonché, sia quel che sia, negli ultimi anni prima del processo, non risulta che egli abbia, di nuovo, interessato le autorità giudiziarie, almeno dopo l'ultima sentenza della CRP in materia di carcerazione preventiva. A ciò aggiungasi, ancora una volta, l'età avanzata che dovrebbe già di per sé ridurre le probabilità che altri pazienti caschino nell'inganno, di guisa che la prognosi non può dirsi completamente negativa” (sentenza impugnata, consid. 10g, pag. 164).
Va poi ancora rilevato, a complemento di quanto precede, che nemmeno dopo la celebrazione del dibattimento di primo grado, l’imputato risulta avere ancora assunto comportamenti penalmente rilevanti. La scrivente Corte conferma, pertanto, la sospensione parziale della pena detentiva inflitta a AP 1 in ragione di 22 mesi, con un periodo di prova di 3 anni. Deve pure essere confermato - a valere quale norma di condotta ex art. 94 CP - il divieto assoluto, per tutto il periodo di prova, di esercitare qualsivoglia attività medica, paramedica, sanitaria, e/o affine su qualsiasi paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarà ordinata l’esecuzione effettiva della pena sospesa.
Tassazione della nota d’onorario
Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota d’onorario 14 settembre 2015 relativa al procedimento d’appello che espone complessivi fr. 14’092,50, di cui fr. 12'777.60.- di onorario (corrispondenti a 71,02 ore di lavoro) e fr. 271.- di spese, oltre all’IVA (cfr. doc. I in inc. 17.2015.86).
a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
a. Non vengono invece approvate 7 ore e 40 min. per i seguenti motivi:
il dispendio orario complessivo esposto di 7 ore e 55 min. per i colloqui (telefonici e non) con il cliente risulta eccessivo; esso va pertanto ridotto a 4 ore, tempo più che sufficiente per discutere della fattispecie (peraltro già approfondita in occasione del procedimento di primo grado) ed approntare una strategia difensiva;
il tempo (stimato) esposto di 8 ore per la partecipazione al dibattimento dev’essere ridotto a 3 ore e 45 min. conformemente agli orari indicati sul relativo verbale.
b. Le spese esposte per complessivi fr. 271.- appaiono congrue e sono integralmente approvate.
c. L’IVA va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 933.70.
Indennizzo e riparazione del torto morale
Con l’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale - consegnata brevi manu alla Corte durante il dibattimento d’appello - AP 1 postula, innanzitutto, la rifusione da parte dello Stato delle note d’onorario dei tre avvocati di fiducia avvicendatisi nella difesa nel corso degli anni (l’avv. __________, l’avv. __________ e l’avv. __________). Sempre con riferimento alle sue spese legali egli chiede poi - per il caso di un suo ritorno a miglior fortuna - la rifusione delle tre note d’onorario dell’attuale avvocato d’ufficio nonché la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale. Egli chiede, inoltre, un’indennità di fr. 15'271,80.- per il danno economico patito e di fr. 137'000.- per la riparazione del torto morale subito.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Per l’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Un rifiuto o una riduzione dell'indennità può essere operata quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica (STF 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013, consid. 4.2; DTF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti. Per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità, deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (STF 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013, consid. 4.2; DTF 116 Ia 162 consid. 2c; 112 Ia 371 consid. 2a in fine).
Non occorre dilungarsi per spiegare come, in concreto, sia del tutto evidente che l’avvio dei procedimenti penali che hanno condotto all’odierno giudizio è completamente ascrivibile al comportamento colpevole dell’imputato che, esercitando nei termini sin qui descritti come medico/terapeuta, ha agito in pieno dispregio sia delle norme più volte ricordate - prima fra tutte, la LSan e, poi, fra le altre norme violate, l’art. 19 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c LStup - sia delle decisioni delle diverse autorità che, più volte, gli hanno fatto divieto di esercitare e/o praticare qualsiasi attività che avesse, anche lontanamente, connotazioni sanitarie.
È a causa di questo suo testardo perseverare nel violare leggi e decisioni dell’autorità che sono stati aperti i procedimenti penali che lo vedono coinvolto: è, dunque, in applicazione dell’art. 430 cpv 1 lett. a CPP, che l’istanza di risarcimento presentata da AP 1 è integralmente respinta.
Tassa di giustizia e spese procedurali
Gli oneri processuali dell’appello dell’imputato, pari a fr. 3’200.-, sono posti per 3/4 a suo carico e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipati dallo Stato. La rimanenza è posta a carico dello Stato.
Gli oneri processuali dell’appello incidentale del PP, pari a fr. 2000.-, sono posti a carico dello Stato.
Risarcimenti compensatori, confische e dissequestri
“ degli importi depositati su conti del Ministero pubblico e del Tribunale penale, dei conti bancari, dell’immobile, della polizza __________ e di tutti gli oggetti e di tutti i valori menzionati alle pagg. da 8 a 15 dell’AA” (cfr. verbale dib. d’appello pag. 5).
mappale n. __________ di __________ intestato a AP 1;
relazione n__________ presso __________ intestata a AP 1 (saldo al 22.9.2015 di CHF 134'033.-);
relazione n. __________ presso __________ intestata a AP 1 (saldo al 15.9.2015 di CHF 63'205.-);
conti intestati a AP 1 presso __________, e meglio:
conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 275'281.50);
conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 7'998.35);
conto n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 5'852.30);
deposito titoli n. __________ (per un valore di CHF 12'078.- al 30.09.2015);
denaro in contante sequestrato il 15 maggio 2007 presso l’abitazione di __________ e contenuto in un armadietto di proprietà dell’imputato (cfr. AI 102 in inc. MP ACC.2009.130) per complessivi CHF 29’120.-, Eur 24’535.-; USD 9’779.- depositati in CHF sul conto __________ presso Banca __________ per un importo di fr. 82'150,78 stato 6.10.2015);
quota parte di CHF 1’000.- della rendita mensile di CHF 2’547.90 connessa alla polizza n. __________ __________ (CHF) versata da __________ a partire dal 26.9.2008 prima al MP e poi al TPC (saldo al 14.9.2015 di fr. 61'343,65 depositati presso il TPC);
n. 106 azioni __________ (per un valore di CHF 22'959.60.- al 28.09.2015);
un Convertible Bond del valore di CHF 1’000.- (per un valore di CHF 6'297.50.- al 28.09.2015).
Il denaro contante sequestrato il 6 aprile 2011 sulla persona di AP 1 (cfr. verbale di sequestro allegato all’AI 23 in inc. MP ACC 2012.26 indicato nell’AA), per complessivi fr. 2'170.-, è stato restituito all’imputato il 27 ottobre 2011 (cfr. AI 124 in inc. MP ACC 2012.26).
“ fino a concorrenza dell'importo totale dell'indebito profitto, gli averi sui conti in sequestro sono stati confiscati. Visto il saldo positivo tra indebito profitto ed averi in sequestro, la Corte ha proceduto al dissequestro, da eseguirsi solo una volta cresciuta integralmente in giudicato la sentenza (anche per garantire eventuali appellazioni adesive), delle 106 azioni, del Convertible Bond e della polizza __________. Inoltre, vista l'eccedenza positiva già grazie al valore delle liquidità sui conti in sequestro, sempre a crescita in giudicato integrale della sentenza, viene ordinato il dissequestro dei beni immobiliari” (sentenza impugnata, consid. 11.d, pag. 166).
I primi giudici hanno poi ancora spiegato di avere proceduto a confiscare, a tutela dell’ordine pubblico, “tutto il materiale sanitario, i diplomi e la documentazione che in qualche modo potrebbe ancora lasciare equivocare sulla formazione medica dell’imputato” (sentenza impugnata, consid. 11.f, pag. 167).
Ciò posto, i primi giudici hanno ordinato:
a) la confisca di tutto quanto indicato ai punti da 5 a 15.1 AA, nonché dei beni di cui agli Al 21, 22, 29, 45, 59, 90 dell'incarto MP 2010.1637 (dispositivo n. 5);
b) la confisca e la distruzione degli oggetti indicati al punto 11 AA, nonché di quelli di cui agli Al 21, 22, 29, 45, 59, 90 dell'incarto MP 2010.1637 e dei seguenti oggetti di cui al punto 9 AA:
una confezione pastiglie gialle (20 pastiglie);
tre fiale calcium Sandoz + vitamina C;
una fiala Humegan 75 con diluente,
una fiala progesterone;
scatola K-Y Gel (tubetto);
Deaftol Spray 20 ml;
1 bottiglietta (falcone) Mirsol 100 ml
1 flacone vuoto Procain Hydrochloridurn con ago rosa;
1 scatola Gevilan con 50 compresse;
1 scatola con 4 fiale zwischenhirn 0.5 ml;
1 tubetto di vaselina;
1 scatola ditali in lattice;
1 siringa da 50 ml con ago rosa;
1 siringa da 10 ml con ago blu;
5 aghi per siringa, teruno rosa;
1 ozonosan set;
1 ozonosan keimstop;
1 flacone vuoto ozonosan, Vakuumflasche da 250 ml;
2 vecchie siringhe, confezionate 09.11.1979;
frigorifero locale lavanderia: tre siringhe Decapeptyl 0.1 mg (dispositivo n. 5.1);
c) il dissequestro di tutto quanto indicato al punto 15.2. AA, fatti salvi l'importo, al 27 novembre 2014 di CHF 82'109,58 nonché i seguenti beni di cui è ordinata la confisca e distruzione:
1 attestato di capacità Confederazione Svizzera a nome di AP 1 rilasciato il mese di aprile 1977 (termine tirocinio laborist);
1 attestato di capacità Confederazione Svizzera a nome __________ rilasciato in aprile 1978 (per aver superato gli esami di Laborant B);
1 documento redatto in cirillico riposto in un astuccio in plastica verde n. 4394315;
1 tessera di legittimazione Kantonspital St. Gallen AP 1 1 timbro Dr. med. AP 1;
n. 2 confezioni Merional 751,4;
1 confezione Rapid White;
1 minitimbro rosso Dr. med. AP 1;
1 confezione Merional 75 I.U;
n. 8 fogli etichette auto collanti Dr. med. AP 1 (dispositivo n. 5.3);
d) la confisca, eccezione fatta della cauzione, di tutti gli averi in contanti già in sequestro fino a concorrenza della somma al 1. dicembre 2014 di complessivi fr. 585’521,85. Il restante del denaro in contanti, le 106 azioni _________, il Convertible Bond e la polizza nr. __________ come tale sono dissequestrati a crescita in giudicato integrale della sentenza (dispositivo 5.4);
e) a crescita in giudicato integrale della sentenza il dissequestro del mappale n. __________ di __________ intestato a AP 1 (dispositivo n. 5.5).
b. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
c. A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99 ad art. 70- 72). Il risarcimento equivalente soggiace, quindi, alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72). Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio dell'accusato (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1). L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
d. Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente, l’autorità inquirente o il giudice del merito (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 71 n. 3; Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, CP I, Basilea 2011, ad art. 71 n. 32) può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 10.1).
Si osserva preliminarmente che, in assenza di contestazioni da parte del procuratore pubblico, i dissequestri disposti dalla prima Corte - e meglio il dissequestro delle 106 azioni __________, del Convertible Bond, della polizza n. __________, del mappale n. __________ di __________ nonché degli oggetti indicati al dispositivo n. 5.3 del giudizio impugnato - sono passati in giudicato.
Visto i proventi dell’infrazione aggravata alla LStup stabiliti al consid. 35.7, e considerato come non sia possibile accertare se e, se si, su quale conto essi siano confluiti, si giustifica la condanna di AP 1 ad un risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP: AP 1 deve, dunque, essere condannato ad un risarcimento di fr. 201'070.-.
A garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio (art. 71 cpv. 3 CP), degli oneri processuali di primo e secondo grado nonché delle note d’onorario del difensore d’ufficio pure di entarmbi le sedi (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP) si dispone il mantenimento del sequestro conservativo sui conti n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 275'281.50) e n. __________ (saldo al 30.9.2015 di CHF 7'998.35) presso la __________.
Tutti gli altri averi patrimoniali in sequestro - in particolare, gli altri conti bancari presso la __________ e quelli presso il __________ nonché il denaro contante sequestrato il 15 maggio 2007 presso l’abitazione di __________ e depositato presso __________ - possono essere dissequestrati a favore dell’imputato ritenuto come non sia accertato che sono provento di reato.
1 attestato di capacità svizzero a nome di AP 1 rilasciato il mese di aprile 1977 (termine tirocinio Laborist)
1 attestato di capacità svizzero a nome di __________ rilasciato in aprile 1978 (per aver superato gli esami di Laborant B).
I primi giudici non si sono determinati sugli oggetti/documenti in sequestro relativi agli AI 23, 38, 41, 84, 152 e 190 dell'incarto MP 2010.1637. Al riguardo la scrivente Corte ordina:
la confisca di tutti gli oggetti/documenti sequestrati indicati nell’AI 23 nonché della documentazione sequestrata presso __________ (AI 84) rispettivamente al domicilio dell’imputato il 5 dicembre 2011 (AI 152);
il dissequestro dei seguenti oggetti/documenti:
1 televisore PANASONIC S/N FK - 0110795 modello n. TX PSOC10E e 1 televisore PANASONIC S/N FJ0450003 modello n. TX P42x2SE depositati presso il servizio reperti (Al 38);
passaporto svizzero dell'imputato AP 1 __________ e carta d'identità svizzera dell'imputato AP 1 __________ (Al 41);
autovettura Chevrolet Caprice Classic con 3 chiavi immatricolata __________ e autovettura Chevrolet Caprice Classic di colore rosso, con targa trasferibile __________ depositate presso il servizio reperti (Al 190).
Cauzione
a. Il TF ha già avuto modo di stabilire che la possibilità di impiegare la cauzione svincolata “per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese ed indennità” (cfr. art. 239 cpv. 2 CPP) vale solo per le garanzie fornite dall’imputato e non per quelle fornite da terze persone che dovranno essere loro interamente restituite (cfr. STF 1B_286/2012 del 19 novembre 2012, consid. 7.5.2; DTF 135 I 63, consid. 4; cfr. anche Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2014, ad art. 239 n. 5; Härri, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 239 n. 10; Schmocker, in Commentaire romand, Code de Procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 239 n. 7).
b. Visto quanto precede e considerato come non sia contestato che la cauzione è stata prestata da un terzo (tale __________, cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 4), essa dovrà essere integralmente liberata a favore di quest’ultimo (che dovrà debitamente legittimarsi).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 239, 268 cpv. 1, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
122, 127, CP;
19 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c LStup, 42 e segg. 47, 49, 69, 70-71, 73 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
II. L’appello incidentale del procuratore pubblico è accolto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 2 (relativamente all’assoluzione dal reato di falsità in certificati), 5.3 (relativamente ai dissequestri ordinati), 5.4 (relativamente ai dissequestri ordinati), 5.5, 6 nonché 6.1 della sentenza 1° dicembre 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;
1.1. infrazione aggravata alla LStup per avere, a __________ presso il proprio domicilio, tra il 3 novembre 2003 e il giorno dell’arresto intervenuto il 23 aprile 2007, senza essere autorizzato, venduto a numerose pazienti ingenti quantitativi di capsule dimagranti contenenti sostanze stupefacenti, realizzando in tal modo un guadagno di fr. 201'070.-;
1.2. lesioni gravi per avere, nel corso del mese di novembre 2009, a __________, ferito __________ compromettendo la funzionalità del suo ginocchio destro.
1.3. abbandono, per avere, a __________, Minusio, __________ ed in altre non meglio precisate località, tra il 27 novembre 2000 e gli inizi del mese di settembre 2011, esposto i suoi pazienti a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute.
AP 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa aggravata di cui al pto. 6 dell’AA mentre il procedimento a suo carico relativo all’imputazione di truffa aggravata di cui al pto. 1 dell’AA è abbandonato.
AP 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi da dedurre il carcere preventivo sofferto;
3.2. al versamento in favore dello Stato di fr. 201'070.- a titolo di risarcimento compensatorio.
4.1. Per tutto il periodo di prova, quale norma di condotta, a AP 1 è fatto divieto assoluto di esercitare qualsivoglia attività medica, paramedica, sanitaria, e/o affine su qualsiasi paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarà ordinata l’esecuzione effettiva della pena sospesa.
A garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio nonché degli oneri processuali e delle note d’onorario relativi ai procedimenti di primo e secondo grado, è mantenuto il sequestro conservativo sui conti n. __________ e n. __________ presso la __________.
È ordinato il dissequestro:
a. del conto n. __________ e del deposito titolo n. __________ presso la __________, delle relazioni n. __________ e n. __________ presso il __________ nonché del denaro contante sequestrato il 15 maggio 2007 presso l’abitazione di __________ e depositato presso la __________;
b. dei due attestati di capacità, dei due televisori, delle due autovetture nonché del passaporto e della carta d’identità dell’imputato indicati al consid. 93 del presente giudizio.
a. la confisca di tutto quanto indicato ai punti da 5 a 15.1 AA, nonché degli oggetti di cui agli Al 21, 22, 23, 29, 45, 59, 84, 90 e 152 dell'incarto MP 2010.1637;
b. la confisca e la distruzione degli oggetti e dei documenti indicati al punto 11 AA, nonché di quelli indicati agli Al 21, 22, 29, 45, 59, 90 dell'incarto MP 2010.1637 e di quelli di cui al punto 9 AA indicati al consid. 89.b del presente giudizio;
c. la confisca e la distruzione degli oggetti e documenti indicati al consid. 89.c del presente giudizio, fatta eccezione dei due attestati di capacità.
È ordinata la liberazione della cauzione a favore dell'avente diritto (che dovrà legittimarsi).
Gli oneri processuali di primo grado sono integralmente posti a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipati dallo Stato.
La nota professionale 14 settembre 2015 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
onorario fr. 11'400.-
spese fr. 271.-
IVA fr. 933.70
Totale fr. 12'604.70
e posta a carico dello Stato.
10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
10.3. Visto il suo parziale proscioglimento, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato la retribuzione nella misura di 3/4.
a) tassa di giustizia fr. 3'000.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 3'200.-
sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipati dello Stato. La rimanenza è posta a carico dello Stato.
a) tassa di giustizia fr. 1'800.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.