Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2015.26
Entscheidungsdatum
16.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2015.26+27

Locarno 16 giugno 2015/im

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Marco Frigerio e Chiarella Rei-Ferrari

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 14 novembre 2014 confermato con dichiarazione d’appello 2 marzo 2015 dal

AP 1

e con annuncio 21 novembre 2014 confermato con dichiarazione d’appello 2 marzo 2015 da

PC 1 rappr. dall’RC 1

contro la sentenza emanata il 14 novembre 2014 (motivazione scritta intimata il 12 febbraio 2015) dalla Corte delle assise criminali nei confronti di

IM 1


rappr. dall’DI 1

esaminati gli atti;

ritenuto che: A. Con atto di accusa 20 giugno 2014, il PP ha imputato a IM 1 i seguenti reati:

  1. violenza carnale

per avere, a __________, in data 13 marzo 2013, tra le ore 21.00 e le ore 22:00 circa, nei pressi dell’ospedale __________,

costretto PC 1 (nata il __________), a subire, contro la sua volontà, la congiunzione carnale, usando violenza o rendendola inetta a resistere, inducendola in uno stato di ebrietà e di spossatezza tali da non poter opporre resistenza (tasso alcolemico: min 0,81 - max 1,14 g/kg - rilevati alle ore 22:00 e 22:30 del 13 marzo 2013 - e tasso alcolemico del 0,77 g/kg rilevato il giorno dopo verso le ore 05:17)

in subordine

  1. atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per essersi,

conoscendone e sfruttandone lo stato, congiunto carnalmente con CC, approfittando della di lei inettitudine a resistere dovuta allo stato di palese ebrietà e di spossatezza in cui la stessa si trovava

e meglio per avere,

  • raggiunto in auto __________ portando con sé una bottiglia di wodka che ha consegnato, come richiestogli, a PC 1 e a __________, anch’egli degente presso la stessa clinica,

  • caricato in auto entrambi gli individui che immediatamente hanno iniziato a bere la wodka, in particolare PC 1, quest’ultima continuando a farlo sia mentre i tre si dirigevano con l’auto verso il piazzale del vicino asilo sia dopo la partenza di __________, avvenuta poco dopo,

  • continuando PC 1 a bere anche durante il breve tragitto che ha percorso a piedi con IM 1, convinta da quest’ultimo a raggiungere un vicino garage con la scusa di volerle parlare, nonostante la chiara volontà della donna, manifestata anche nel pomeriggio via SMS, di non desiderare di rimanere sola con lui,

  • e quindi costretto dapprima PC 1 a praticargli un rapporto orale, in seguito, dopo averla fatta girare di schiena ed averle abbassato i pantaloni (leggings) e gli slip, repentinamente e brutalmente penetrata da dietro, senza preservativo, arrecandole dolore, lacerandole la vulva (mucosa) sino ad eiaculare poco dopo nella vagina,

  • riaccompagnando subito dopo in auto PC 1 nei pressi della clinica;

  1. coazione sessuale

per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo,

costretto PC 1 (nata il __________), a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o altro atto sessuale, usando violenza e rendendola inetta a resistere, inducendola in uno stato di ebrietà e di spossatezza tali da non poter opporre resistenza

in subordine

  1. atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per avere,

conoscendone e sfruttandone lo stato, compiuto un atto analogo alla congiunzione carnale o altro atto sessuale con PC 1, approfittando scientemente della di lei inettitudine a resistere dovuta allo stato di palese ebrietà e di spossatezza in cui la stessa si trovava

e meglio per avere,

prima della congiunzione carnale di cui al punto 1, costretto PC 1 a praticargli un rapporto orale,

più precisamente per avere, dopo essersi slacciato i pantaloni e abbassato gli slip, prendendola per i capelli con forza, abbassandole la testa e mettendole il suo pene in bocca, costretto PC 1 ai movimenti della fellatio tenendole la testa;

B. Con sentenza 14 novembre 2014, la Corte delle assise criminali ha prosciolto IM 1 da tutte le imputazioni.

C. Presentati i dovuti annunci d’appello, una volta ricevute le motivazioni scritte (intimate il 12 febbraio 2015), sia il PP che l’AP hanno presentato le rispettive dichiarazioni d’appello.

Il primo chiede, con la conferma del suo atto di accusa, la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.

La seconda chiede il riconoscimento della colpevolezza dell’imputato per i fatti descritti nell’AA, la sua condanna alla pena detentiva richiesta dal PP (richiesta questa irricevibile giusta l’art. 119 cpv. 2 CPP) e l’accoglimento integrale delle sue pretese civili consistenti nel rimborso:

  • delle spese legali;

dei costi medici non coperti dalla cassa nonché nel riconoscimento in suo favore di un’indennità di fr. 10.000.- per torto morale.

D. I dispositivi 4. 6. e 7. - non contestati - sono passati in giudicato.

E. Contestualmente alle loro dichiarazioni d’appello, PP e AP hanno formulato istanze probatorie.

Il primo ha chiesto l’assunzione agli atti dell’incarto relativo al NLP 3777/2012 così come “degli altri incarti che hanno coinvolto lo stesso imputato di cui al NLP 3777/2012”

La patrocinatrice dell’AP ha chiesto, oltre ad una perizia “sull’incapacità di intendere e volere “ della sua assistita nonché “sull’evidenza del suo stato ai terzi che entrano in contatto con lei”, l’audizione testimoniale del dott. __________, spec. FMH in psichiatria, di __________, curatrice generale dell’AP, e di __________, direttore della __________.

L’appellante si è opposto alla richiesta di prove dell’AP, in particolare invocando l’art. 389 CPP.

Le istanze probatorie sono state respinte con decreto 13 maggio 2015.

F. Al dibattimento, tenutosi il 3 giugno 2015:

  • il PP ha postulato che l’imputato venga condannato, per titolo di violenza carnale (in subordine atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) e per titolo di coazione sessuale (in subordine atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere), alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con accollo a suo carico della tassa di giustizia e delle spese procedurali di primo e secondo grado;

  • l’avv. RC 1, rappresentante dell’AP PC 1 ha aderito alle richieste del PP, precisando che propende per l’imputazione di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere commessi con dolo eventuale, e ha chiesto il risarcimento, per torto morale, di fr. 10'000.- nonché il risarcimento delle spese sostenute, segnatamente quelle legali di primo e secondo grado, per un danno globale quantificato in fr. 24'472.-;

  • l’avv. DI 1, difensore di IM 1, ha chiesto, in applicazione del principio in dubio pro reo, la conferma della sentenza di primo grado, ovvero che il suo assistito sia prosciolto da ogni accusa, e si è opposto alle richieste risarcitorie dell’AP.

Considerando

in diritto

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).

La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

  1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

vita e precedenti penali dell’imputato

  1. IM 1 è nato l’__________ a __________. Vive con i genitori a __________, in via __________.

Ha tre fratelli e cinque sorelle.

Terminate le scuole dell’obbligo, IM 1 ha lavorato come panettiere per 25 anni (in Italia per circa 23 anni e in Svizzera, a __________, tra il 1987 e il 1988).

Nel 1989 ha aperto un proprio panificio che ha chiuso nel 2003. Poi, per alcuni anni, ha vissuto senza lavorare, potendo contare - ha detto - sui risparmi cumulati.

Dal 2009, lavora come pizzaiolo in Svizzera presso __________ di __________ a tempo parziale (4 ore al giorno). Percepisce un salario mensile di circa fr. 2000.-.

IM 1 - che ha detto di avere avuto, in passato, diverse relazioni sentimentali, anche di lunga durata - non è mai stato sposato e non ha figli.

  1. IM 1 è incensurato in Svizzera (AI 6).

Nel casellario italiano risultano, invece, registrate tre condanne per guida in stato di ebrietà (1999, 2001 e 2005) ed un’altra, risalente al 2002, per lesione personale e ingiurie.

Riguardo a quest’ultima condanna, al dibattimento di primo grado l’imputato ha dichiarato:

“ Per quanto attiene l’episodio di lesioni personali del 2002 si trattava di uno schiaffo che avevo dato a una persona in un bar a seguito di una discussione” (allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 2).

l’accusatrice privata

  1. a. PC 1, nata il __________, soffre di un disturbo della personalità (struttura borderline in soggetto con marcati tratti istrionici, ICD 10 F60.4). A causa di questa patologia – cui si associa una dipendenza da sostanze psicoattive multiple – PC 1 è stata più volte degente in cliniche psichiatriche: prima dei fatti che hanno dato il via a questo procedimento, l’AP era stata ricoverata ben 13 volte alla Clinica __________ e una volta alla Clinica __________ mentre, all’epoca dei fatti che qui interessano, la giovane era degente da circa una settimana alla Clinica __________ (AI 10).

Inoltre, sempre a causa di queste patologie, con decisione 24 agosto 2010, l’autorità di vigilanza sulle tutele ha istituita in favore di PC 1 (che aveva raggiunto la maggiore età nel 2009) una curatela generale (AI 2; AI 48).

b. Si trova una descrizione della patologia di cui l’AP soffre proprio nella decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele (che cita la perizia allestita il 12.7.2010 dal dott. __________) con cui viene istituita tale curatela:

“ PC 1 è affetta da una struttura borderline in soggetto con marcati tratti istrionici della personalità (ICD 10 F60.4) e con una dipendenza da sostanze psicoattive multiple attualmente in stato di apparente astinenza (F19.2). E’ anche constatabile la presenza di un’intelligenza ai limiti inferiori della norma. (…) il disturbo di personalità di cui è affetta PC 1 e i suoi limiti intellettivi sono tali da non consentirle di provvedere in maniera adeguata ai propri interessi sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista gestionale (…) L’infermità di mente di cui è affetta la summenzionata non è tale da richiedere per la stessa una durevole protezione e assistenza. E’ per contro importante che per migliorare il suo stato di salute l’interdicenda inizi un percorso psicoterapeutico che può portare ad un successo nella misura in cui ci sarà da parte sua la necessaria adesione al programma di cura (…)” (cfr. decisione Autorità di vigilanza sulle tutele, 24.08.2010, allegato ad AI 48).

Parimenti utili per comprendere l’AP sono le dichiarazioni del dott. __________, dal 2012 medico psichiatra curante dell’AP, che, sentito dagli inquirenti, così si è espresso:

“ voglio sottolineare che clinicamente l’intelligenza di PC 1 è nella norma, sebbene chi la incontri (infermieri o altri operatori) la reputa di primo acchito con un deficit intellettivo. Al riguardo ho una mia teoria che risiede nell’estrema immaturità psichica/emotiva della paziente. Di fatto è estremamente suggestionabile e la si può condizionare e plagiare nel pensiero con estrema facilità. Questo è un problema anche a livello clinico perché spesso si fanno delle preposte valide ottenendo un’adesione immediata e passiva da parte della paziente che poi si rileva non essere reale e autentica. Questa è una peculiarità di PC 1.” (VI PP 16.4.2013, AI 30, pag. 3).

c. Si sottolinea - poiché si tratta di un’informazione importante per questo procedimento - che, sostanzialmente, i due specialisti concordano sul fatto che PC 1 ha un’intelligenza nella norma (__________la definisce “ai limiti inferiori della norma”, __________ parla di un’intelligenza “clinicamente nella norma”).

Che sia così, cioè che non ci si trovi confrontati ad una persona con evidenti deficits intellettivi è, peraltro, dimostrato, da un lato, dal fatto che il dott. __________ ha specificato che l’AP non necessita né di “una durevole protezione né di una durevole assistenza”, dall’altro, dal fatto che dalla lettura della documentazione richiamata all’autorità di protezione risulta che PC 1 ha partecipato attivamente agli atti compiuti da quell’autorità. Qui ci si limita a ricordare - quale esempio di questa partecipazione almeno apparentemente consapevole – che, come risulta dalla stessa decisione, la giovane è stata sentita dall’autorità di vigilanza sulle tutele (prima dell’emanazione della decisione 24.8.2010), che ha preso visione della perizia fatta allestire dall’autorità, che su di essa si è determinata dichiarandosi contraria all’istituzione di una tutela e, comunque, indicando, per il caso in cui l’autorità avesse deciso diversamente, di ritenere indicato il padre come tutore.

A questo si aggiunge che nemmeno la lettura delle audizioni dell’AP davanti agli inquirenti danno l’immagine di una persona con deficits cognitivi e non risulta che la giovane sia stata assistita, durante tali audizioni, da personale specializzato. Nemmeno risulta che i verbali dell’AP in atti siano il risultato di un lavoro di interpretazione e di strutturazione attribuibili a terze persone: ritenuto, dunque, come l’art. 78 cpv 3 CPP imponga la verbalizzazione “testuale” di domande e risposte, occorre concludere che tali verbali siano fedeli trascrizioni di quanto effettivamente detto dall’AP. Se ne deduce, dunque, l’immagine di una persona in grado di sostenere un colloquio - anche non semplice - senza dare segni di debolezze cognitive.

Questa conclusione è corroborata anche dalla lettura delle stampate Facebook prodotte dalla Difesa il giorno precedente il dibattimento d’appello: in particolare, in esse si leggono scritti di PC 1 articolati e argomentati in modo più che congruente e che dimostrano come la giovane abbia, in ogni caso apparentemente, la maturità espressiva e di pensiero della media della popolazione (cfr., per esempio, lo scritto 10.2.2014 per la morte di un’amica).

Per quanto attiene, poi, all’immagine che di lei offre alle persone con cui entra in contatto (su cui, in sede d’appello, era stata chiesta una perizia), si rileva che, quando il dott. __________ dice che chi la incontra ha, “di primo acchito” l’impressione che ella abbia “un deficit intellettivo” si riferisce espressamente ad “infermieri o altri operatori”, quindi non a persone senza alcuna formazione specifica. Ciò che ben si comprende se si pensa che tale impressione è dovuta - sempre secondo il dott. __________ - “all’estrema immaturità psichica/emotiva della paziente”, cioè ad una circostanza che non è facilmente né immediatamente rilevabile dall’uomo della strada.

E’ vero che, nella sua audizione del 16 aprile 2013, alla domanda a sapere se “queste problematiche possono essere riconosciute in modo semplice da una persona comune”, il dott. __________ ha risposto affermativamente. Tuttavia, al suo “ritengo di sì”, egli ha aggiunto:

“ a mio modo di vedere un laico della psichiatria, ma anche una persona con una certa esperienza nella cura di pazienti con disagi mentali, di primo acchito potrebbe pensare che PC 1 sia una persona estremamente fatua, che non c’è” (AI 30 pag. 3)

E’ evidente come l’accostamento al “laico della psichiatria” della “persona con una certa esperienza nella cura di pazienti con disagi mentali” indichi che lo psichiatra abbia, subito, relativizzato la risposta affermativa appena data. Tanto più che la seconda categoria è affiancata alla prima con un significativo “ma anche”. L’importante relativizzazione dell’apparente risposta affermativa è, poi, ancora accentuata nel prosieguo della risposta in cui, ancora una volta, il dott. __________ dichiara che “a livello emotivo il funzionamento psichico di PC 1 è per molti versi bloccato ad un’età evolutiva prescolare” riferendosi sempre a quel consenso apparente di cui aveva già parlato. In questo senso, non deve essere argomentato molto per spiegare che l’unica conclusione che è possibile trarre dagli atti – e, cioè, che il disagio psichico di PC 1 non è immediatamente percepibile dai terzi con cui entra in contatto - non è sconfessata da questa verbalizzazione.

Va, qui, ancora annotato - poiché anche l’aspetto fisico conta per l’impressione che i terzi hanno delle persone appena conosciute - che risulta dalle foto stampate da Facebook (allegate a doc. XVII in inc. CARP 17.2015.25) che PC 1 si presenta esteriormente come una giovane particolarmente piacente e che nulla, nel suo aspetto fisico, può far pensare che ella sia quella persona “con la maturità di una bambina in età prescolare” che, al dibattimento d’appello, è stata descritta dalla sua diligente patrocinatrice.

In ogni caso, al di là dell’impressione che di sé può dare, quel che qui conta è che intelligenza dell’AP è, a detta degli specialisti che l’hanno vistata e/o l’hanno in cura, nella norma (pur se ai limiti inferiori).

avvio dell’inchiesta

  1. L’inchiesta ha preso avvio dopo che, il 14 marzo 2013, i responsabili dell’Ospedale __________ di __________ hanno segnalato alla polizia che PC 1 sosteneva di essere stata vittima di violenza sessuale.

L’AP è stata immediatamente sottoposta al test dell’alcolemia che, alle 22.00, ha indicato un tasso d’alcolemia dello 0.81 ‰ e dell’1.14 ‰ mezz’ora più tardi (AI 10). Quindi, è stata trasferita all’Ospedale __________ di __________ per essere sottoposta agli esami di rito in caso di sospetti abusi sessuali: il formulario “protocollo in caso di violenza” e la documentazione allestita dalla polizia scientifica danno atto della presenza di una lesione a livello vaginale (allegato 12 ad AI 5; AI 43).

Sentita dagli inquirenti, PC 1 ha dichiarato di aver conosciuto, per il tramite di un altro ospite della Clinica, una persona di cui ha saputo solo il nome - “IM 1”- che, la sera del 13 marzo, durante il loro secondo incontro, l’aveva costretta ad atti sessuali.

  1. Gli inquirenti hanno identificato il “IM 1” segnalato dall’AP in IM 1 (VI PG 15.03.2013, allegato 1 ad AI 5).

Egli è stato sentito il 20 marzo dalla polizia (AI 5) e il giorno seguente dal PP che, il 22 marzo 2013, ne ha chiesto la carcerazione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 9).

L’istanza è stata respinta con sentenza 22 marzo 2013. Non ritenendo dati i sufficienti indizi di reato, il GPC ha disposto l’immediata scarcerazione di IM 1 imponendogli, per scongiurare il pericolo di collusione, il divieto di contattare l’AP e __________.

posizione dell’imputato

  1. Sia durante l’inchiesta - sfociata nell’atto d’accusa di cui s’è detto in initio - che durante il dibattimento di primo grado e quello d’appello IM 1 ha respinto ogni addebito. Ammettendo, dopo un’iniziale esitazione, sin dal suo primo interrogatorio di avere fatto sesso con PC 1 (una fellatio seguita da un coito vaginale), egli ha detto che tutto è avvenuto con il pieno consenso e la piena partecipazione della ragazza:

“ arrivati presso questi garage abbiamo iniziato reciprocamente a toccarci, sempre con addosso i vestiti. Nel senso che io ho slacciato i pantaloni e lei si è abbassata i pantaloni del training. Lei ha iniziato a farmi un pompino e quando lei smetteva io le facevo un ditalino. Dopo di questo le ho abbassato i calzoni e l’ho presa a pecorina. C’è stata una breve penetrazione in vagina, ma durata pochissimo, sarà questione di secondi. Lei voleva andare avanti ma le ho detto che a me non piaceva fare sesso in mezzo alla strada, in queste condizioni, a me piacciono le comodità. (…) Da parte mia rispondo che non ritengo d’aver approfittato del suo stato. Mi sembrava molto capace di intendere e di volere, era ben conscia di quello che voleva e ben disposta ad avere un rapporto sessuale” (PG 20.03.2013, p. 14 e 17, allegato 1 ad AI 5; cfr., poi, allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado).

Durante l’inchiesta, IM 1 ha, inoltre, negato di avere portato alcolici ai due, sia la sera del 12 che quella del 13 marzo 2013.

antefatti

  1. Risulta pacificamente accertato che:
  • PC 1 e IM 1 si sono conosciuti la sera del 12 marzo 2013 quando il secondo andò, con un amico (__________), a rendere visita a __________, anch’egli degente presso l’Ospedale __________ di __________;

  • già prima di conoscerlo, nel pomeriggio del 12 marzo, PC 1, utilizzando sia il cellulare di __________ che il suo, aveva inviato a IM 1 alcuni sms in cui gli chiedeva di portarle delle birre;

  • durante quel loro primo incontro – che è durato “pochi minuti”, “neanche dieci minuti” (__________21.3.2013 pag. 2; PP 2.5.2013 pag. 3) - i due parlarono di sesso, si “corteggiarono” brevemente e reciprocamente e si scambiarono delle effusioni. Al riguardo, è bene citare le dichiarazioni dell’AP:

“ Confermo di aver dato un bacio sulla bocca sia a IM 1 che al suo amico. Non ha senso questo gesto. Solitamente non do un bacio sulla bocca a tutte le persone. Non so spiegarmi perché l’ho fatto. (…) facevo anche un po’ la cretina. (…) Ci ho provato con IM 1, perché vedevo che ci stava. Entrambi manifestavamo reciproco interesse. Lo provocavo, anche se lui non mi piaceva. Lo facevo per gioco. L’ho fatto perché mi piaceva giocare con IM 1 (…) è vero che ho dichiarato a IM 1 che la sera dopo che la mia compagna di stanza si addormenta sono solita masturbarmi perché ho voglia di fare sesso. Sono una persona sincera, in quel momento avevo voglia di dirglielo e gliel’ho detto. È’ pure vero che in camera mi masturbavo quando la mia compagna si addormentava. (…) Mi comportavo in quel modo frequentemente, ma quando bevevo lo esprimevo maggiormente. Mi rendo conto che questo tipo di comportamento potrebbe spingere alcune persone di sesso maschile a pensare che sono una “ragazza facile”. Non so se sono una ragazza facile o meno, lo devo ancora scoprire” (VI PP 22.10.2013, AI 52, pagg. 2-4; dichiarazioni confermate sia da __________, che ha “tristemente” aggiunto di essere l’unico a non essere stato baciato e da __________ che, da parte sua, ha precisato che la ragazza ha salutato IM 1 “in modo caloroso “ dicendogli “Ciao IM 1 come sei bello”, cose di questo genere. E poi dopo ho capito tutto. Si sono scambiati i numeri di telefono e siamo andati via. Era una ragazza gioiosa e mi sono accorto che era contenta di vedere IM 1”; cfr. consid 15 della sentenza impugnata, pag. 17).

IM 1 aveva tratto dal comportamento di PC 1 l’impressione che la ragazza fosse disponibile a fare del sesso:

“ PC 1 al momento di salutarci mi ha dato un bacio sulle labbra. Da parte mia ho percepito questo bacio come un segnale da parte di una ragazza molto approcciata a voler fare qualcosa di più. Inoltre vorrei dire che PC 1, durante questo breve incontro, mi aveva confidato che dopo che la sua compagna di stanza si addormenta, lei era solita a masturbarsi perché aveva voglia di scopare. Queste cose sono state dette in presenza anche di __________. (…) era mia intenzione conoscerla meglio poiché mi aveva dato l’impressione che ci stesse” (PG 20.03.2013, allegato 1 ad AI 5, p. 12-13).

  • prima della fine della visita, PC 1 diede a IM 1 il numero del suo cellulare;

  • lasciato __________, quella stessa sera, alle 20.22.38 IM 1 ha inviato a PC 1 il seguente SMS:

“ Ciao sono IM 1 se ti va chiamami che vengo ha trovarti”

(12.03.2013, ore 20.22.38). (VI PG 20.03.2013, allegato 1 ad AI 5, p. 13);

  • il giorno successivo, fu PC 1 ad inviare a IM 1 i seguenti sms:

“ ciaoo mi porti una canna? J”

(13.03.2013, 18.51.24);

“ oppure una vodka già pronta”

(13.03.2013, 18.52.16);

“ di quelle piccole”

(13.03.2013, 18.52.35)

(AI 21; PG 20.03.2013, allegato 1 ad AI 5, p. 9 e segg.)

e a telefonargli almeno una volta per ribadirgli le sue richieste (AI 52, PC 1 22.10.2013, pag. 4; __________, allegato ad AI12, pag 3 del verbale manoscritto; IM 1 in allegato 1 ad AI 5, p. 13 e in AI 7 pag. 3);

  • nel corso di questi contatti, IM 1 ha chiesto a PC 1 di poterla vedere da sola, cioè senza la presenza di __________ (AI 7, IM 1, 21.03.2013, p. 4), ma la ragazza gli rispose, alle ore 21.04.14 del 13 marzo 2013, con un SMS dal seguente tenore:

“ ma perché non possiamo invitare anche __________? Alla fine e tuo e mio amico perché escluderlo? J”

(cfr. VI, allegato 1 ad AI 5, PG 20.03.2013, p. 11);

  • alle 21.00 di quel 13 marzo 2013, PC 1, __________ e IM 1 si sono nuovamente incontrati davanti all’Ospedale __________.

cosa è successo la sera del 13 marzo 2013

  1. Nella sua ricostruzione dei fatti, il primo giudice ha, in modo del tutto condivisibile, sottolineato come - se su quanto successo sino all’arrivo di IM 1 la sera del 13 marzo, salvo alcune sbavature (per esempio, riguardo a chi aveva chiesto a IM 1 di portare bevande alcoliche), le dichiarazioni dell’AP possono dirsi più o meno costanti e non smentite da altri riscontri - proseguendo nella descrizione di quanto accaduto, la donna ha dato versioni che presentano, fra loro, significative incongruenze.

a. discrepanze sui movimenti dei diversi protagonisti

Questa Corte condivide - e fa proprie - le considerazioni svolte al riguardo dai primi giudici. Tali argomentazioni vengono qui riportate in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

“ Di fatto, se dalla lettura della prima versione risulta che __________ si trovava in auto, di lì è sceso per andarsene, IM 1 ha quindi spostato la vettura vicino all’asilo e solo in seguito le parti (rimaste quindi sole in auto) sono scese per raggiungere un luogo appartato, nella versione del 22 ottobre 2013 (confermata poi nel verbale di confronto, AI 57, p. 5), l’AP ha riferito che tutti e tre sarebbero scesi dalla vettura per sorbire alcolici, mentre si trovavano all’esterno __________ se ne sarebbe andato, dopo di che solo l’imputato e PC 1 sarebbero poi risaliti in auto. Sarebbero poi ridiscesi in seguito, incamminandosi verso una zona discosta.

Orbene, in tale seconda versione non vi è peraltro più alcun riferimento al fatto che la vettura sarebbe stata nuovamente spostata prima che IM 1 e l’AP scendessero per poi raggiungere a piedi una zona più appartata. Soprattutto, come evidenziato, appare per la prima volta in detto verbale la circostanza secondo cui __________ se ne sarebbe andato mentre tutti erano all’esterno, quindi prima che IM 1 e l’AP scendessero dall’auto per raggiungere a piedi il luogo in cui sono avvenuti i contatti a carattere sessuale.

Le dichiarazioni rilasciate da PC 1 il 22 ottobre 2013 non solo appaiono incongruenti con quelle del precedente verbale, ma pure con quanto affermato dal testimone __________, il quale ha dichiarato:

“ Ci siamo incontrati sempre alla fermata del bus tutti e tre. Siamo saliti in auto (…). Ci siamo spostati fino al boschetto zona asilo e li IM 1 ha dato la bottiglia di Vodka bianca (bottiglia di vetro) a PC 1 (…). Dopo breve IM 1 è sceso, ha fatto scendere PC 1 e si sono allontanati in direzione del campo di calcio” (VI PG 21.03.2013, AI 12, p. 3 del verbale manoscritto).

Sulla stessa linea del testimone risultano essere pure le dichiarazioni dell’imputato:

“ qui siamo rimasti alcuni minuti, dapprima all’interno della macchina come descritto prima, e poi siamo scesi dalla vettura. Ci siamo incamminati in direzione dell’asilo abbracciati e __________, vedendo la scena, scocciato se ne è andato” (VI PG 20.03.2013, AI 5, allegato 1, p. 13).

Dinanzi al GPC l’imputato ha precisato che:

“ abbiamo percorso 30 metri in macchina fino al parchetto dell’asilo. Poi siamo scesi dalla macchina e PC 1 ed io ci siamo allontanati a piedi, tanto per appartarci” (VI GPC 22.03.2013, AI 11, p. 3).

Interrogato in occasione del pubblico dibattimento a sapere se, dopo che __________ se ne era andato, lui e l’AP fossero risaliti in auto prima di appartarsi a piedi, l’imputato ha dichiarato:

“ rispondo di no” (VI DIB 13.11.2014, allegato 1 al verbale dibattimentale)” (sentenza impugnata, consid. 22 pag. 20 - 22).

Va, poi, detto che IM 1 ha, in sostanza, ripetuto anche al dibattimento d’appello il suo racconto, ribadendo che, dopo una breve conversazione a tre e alcune effusioni (scambiate con PC 1), lui era sceso con la ragazza lasciando __________ in macchina:

“ Avevamo appuntamento alla fermata dell’autobus. Quando io sono arrivato __________ e l’AP già mi aspettavano sulla panchina. (…) I due sono saliti in macchina e abbiamo fatto un centinaio di metri, fino al parchetto dell’asilo. Lì ho fermato la macchina e sono rimasto sulla stradina che è sterrata. Insieme siamo rimasti in macchina una decina di minuti o un quarto d’ora al massimo, fumando (sigarette) e, loro, continuando a scambiarsi una bottiglia. (…) In macchina, all’inizio, abbiamo parlato tutti e tre insieme. Parlavamo più che altro di sesso. Preciso che, quando è entrata, la ragazza mi ha abbracciato e mi ha baciato in bocca e che, durante la nostra permanenza in macchina, ci siamo abbracciati a vicenda e un po’ sbaciucchiati. Non troppo perché io vedevo che __________ era molto infastidito dal nostro comportamento: lo vedevo nervoso e mi guardava anche male. Dopo un po’, quindi, ho chiesto alla ragazza di scendere e di appartarci. Voglio precisare che non ricordo se sono stato proprio io a chiederle di scendere ma ricordo bene che la ragazza era molto consenziente, tanto che mi ha detto subito “va bene scendiamo”. Noi due siamo scesi e ci siamo allontanati di una cinquantina di metri fino a raggiungere dei garage lì vicino. __________ è rimasto in macchina.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Ne risulta che, così come già i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 22), anche questa Corte - dopo avere rilevato come le dichiarazioni dell’AP siano smentite da quelle, concordi, di IM 1 e __________ - ha accertato che, dopo una breve sosta nella vettura, l’imputato e l’AP ne sono scesi per cercare un po’ di privacy a ridosso dei vicini garages, lasciando l’amico solo in macchina.

b. incongruenze relativamente al momento in cui __________ ha lasciato i due

Anche su questo punto, questa Corte fa proprie le valutazioni dei primi giudici secondo cui le dichiarazioni dell’AP non possono essere ritenute veritiere perché, ancora una volta, sono smentite da quelle, concordi, di IM 1 e __________:

“ Di fatto, l’AP ha indicato nel suo primo verbale che il testimone si sarebbe allontanato mentre il terzetto si trovava nella vettura:

“ (…) poi __________ ha deciso di scendere e andarsene dicendo che ci avrebbe lasciati soli” (VI PG 14.03.2013, allegato 10 ad AI 5, p. 3).

Nel verbale del 22 ottobre 2013, tuttavia, come sopra evidenziato, PC 1 ha indicato che __________ si sarebbe allontanato da solo mentre i tre si trovavano all’esterno del veicolo:

“ siamo scesi tutti e tre dall’auto. (…) Ad un certo punto __________ se ne era andato perché si era arrabbiato. Non so perché si è arrabbiato, ricordo che prima in auto si stuzzicavano. Non ricordo se hanno continuato a stuzzicarsi anche quando siamo rimasti fuori a bere. Io e IM 1 siamo rientrati in macchina” (VI PP 22.10.2013, AI 52, p. 5).

Orbene, quanto affermato dall’AP nel corso del secondo verbale (AI 54) non solo non appare coerente con quanto dichiarato dinanzi alla polizia (AI 5, allegato 10), ma contrasta con quanto affermato dal testimone __________ i, il quale ha riferito di essersi allontanato dopo che PC 1 e IM 1 si erano incamminati a piedi lungo il sentiero lasciandolo solo in auto:

"dopo breve IM 1 è sceso, ha fatto scendere PC 1 e si sono allontanati in direzione del campo da calcio. Si sono appartati vicino ad una casa. Io li ho aspettati un attimo sperando che tornassero indietro ma ciò non è accaduto. Dopo circa 5 minuti non vedendoli tornare, ho fatto rientro in Clinica”

(VI PG 21.03.2013, AI 12, p. 3-4 del verbale manoscritto).

Tale circostanza è stata ancor meglio esplicitata nel successivo verbale del testimone, laddove egli ha riferito che:

IM 1 è sceso dall’auto, ha fatto scendere PC 1 dalla sua parte, ed ho visto che si stavano appartando dirigendosi verso il magazzino comunale. Nessuno dei due mi ha detto qualcosa. Mi sono sentito “preso per il culo”. Sono quindi sceso dall’auto e mi sono incamminato verso la Clinica. (…) ricordo di essere rimasto nell’auto due o tre minuti aspettando PC 1, poi mi sono scocciato e me ne sono andato (…) non sono sceso dall’auto contemporaneamente a PC 1” (VI PP 2.05.2013, AI 41, p. 4, 5, 7).

Da parte sua, l’imputato ha, come il testimone, costantemente indicato che __________ ha lasciato la vettura dopo che le parti si erano allontanate a piedi, affermando ancora in occasione del verbale dibattimentale che:

“ ci siamo poi subito incamminati lungo una stradina per circa 50 m fino a raggiungere dei garage. Da dove ci trovavamo l’auto si vedeva ancora.

Il Presidente mi chiede di indicare in quale frangente __________ se n’è andato.

R: dopo che noi siamo scesi, lui è rimasto in auto per alcuni minuti, dopo di che è sceso e si è avvicinato a noi arrivando fino a una decina di metri. Vedendo che ci trovavamo in atteggiamento amoroso, si è infastidito ed è tornato in Clinica” (VI DIB. 13.11.2014, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale; vedasi anche verbale 20.3.2013 pag. 13, allegato 1 AI 1).

Considerando le divergenze presenti nei verbali dell’AP da un lato, e la costanza, linearità e convergenza delle dichiarazioni di __________ e dell’imputato dall’altro, vi è da ritenere che i fatti si sono svolti così come riferito da questi ultimi, ovvero che __________ è sceso dall’auto per ritornare verso la Clinica, solo alcuni minuti dopo che le parti si erano allontanate lasciandolo solo in auto.” (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 22 - 23).

c. motivo per cui __________ ha lasciato soli i due

Per contro, questa Corte non condivide l’opinione dei primi giudici secondo cui le versioni di PC 1 e del teste sarebbero in contrasto anche sul motivo per cui __________ se ne andò: infatti, dire che l’amico se ne andò perché “era arrabbiato perché IM 1 lo prendeva in giro” (AI 52 pag 4) non ha un senso molto diverso dall’affermazione di __________ secondo cui egli se ne andò perché “si era scocciato per essere stato lasciato solo”: una parla di quel che lei ha percepito, l’altro espone un motivo diverso ma conferma di essere stato arrabbiato (“scocciato”).

È, invece, la dichiarazione di PC 1 secondo cui lei chiese all’amico di non andarsene a contribuire in modo significativo a toglierle credibilità nella misura in cui ciò non è palesemente avvenuto. Questo accertamento non deriva soltanto dal fatto che __________ nega che una tale esortazione ci fu (VI PP 2.05.2013, p. 6-7, AI 41). Esso deriva, soprattutto, dal fatto che tale negazione è corroborata dal pregresso accertamento secondo cui PC 1 se ne è andata con IM 1 lasciando solo l’amico nella vettura. A questo riguardo, si richiamano - perché pienamente condivise - le argomentazioni svolte dai primi giudici:

“ quanto riferito dal testimone è del tutto coerente con le altre dichiarazioni da questi rilasciate. Del resto, la richiesta di non andarsene non avrebbe avuto senso se, come indicato da __________, questi ha lasciato i luoghi successivamente a quando le parti si erano allontanate.” (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 23 - 24).

Ne deriva che questa Corte aderisce pienamente alla conclusione dei primi giudici secondo cui, su quanto accaduto nei momenti che hanno preceduto il rapporto sessuale, non solo le dichiarazioni dell’AP sono incostanti e fra loro contraddittorie, ma esse sono smentite da quelle rese dal teste __________ (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 24).

  1. Altrettanto condivisa da questa Corte è la valutazione dei primi giudici secondo cui, invece, IM 1 ha reso, sui momenti precedenti il rapporto sessuale, dichiarazioni molto più lineari e costanti e che trovano, del resto, conferma in quelle rese da __________ (sentenza impugnata, consid. 25 in initio, pag. 24).

IM 1 ha portato alcolici?

  1. Questa Corte fa propria anche la conclusione secondo cui, però, IM 1 non può essere creduto quando afferma di non avere portato alcolici a __________. Non tanto per la (pretesa) divergenza nelle sue dichiarazioni rilevata dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 25 in alto) - che , secondo questa Corte, non è tale - ma perché IM 1 è, su questo punto, smentito dalle dichiarazioni concordi di PC 1 e __________ e dal fatto che, come correttamente evidenziato dai primi giudici:

“ portare alcolici rispondeva alle precise richieste in tal senso formulate dall’AP sia il 12 marzo 2013 che il 13 marzo 2013 (cfr. SMS con la richiesta “ciaoo mi porti una canna? J” “oppure una vodka già pronta” “di quelle piccole”, AI 5)”. (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 25)

E’ pur vero che __________ ha dichiarato che IM 1 ha portato ai due in Clinica soltanto delle sigarette (AI 61, PP 28.3.2014). Tuttavia, egli non è un teste particolarmente credibile ritenuto che ha anche negato di essere stato baciato sulla bocca da PC 1, cosa, invece, accertata sulla scorta delle dichiarazioni concordi di __________ e IM 1.

PC 1 e IM 1 parlano di sesso davanti a __________?

  1. IM 1 ha detto che, già in macchina, si parlò di sesso:

“ In macchina, all’inizio, abbiamo parlato tutti e tre insieme. Parlavamo più che altro di sesso.” (verb. dib. d’appello, pag. 3; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4; AI 7, pag. 4).

I primi giudici hanno ritenuto che, su questo, IM 1 non può essere creduto e ciò, in sostanza, poiché, se così fosse stato, __________ ne avrebbe riferito agli inquirenti.

La spiegazione non convince. Infatti, se è vero che __________ ha riferito del bacio in bocca, è anche vero che egli non ha, per esempio, parlato agli inquirenti delle confidenze piuttosto “osées” (le masturbazioni serali) che è accertato che PC 1 fece la sera del 12 marzo 2013. Ne deriva che il fatto che __________ non abbia detto che, la sera del 13, si parlò di sesso non può essere considerato come prova del fatto che ciò non avvenne.

In realtà, è ben verosimile che, come già la sera precedente, la (breve) conversazione che si svolse nella vettura ruotò attorno al sesso. Se __________ non ne ha riferito - rispondendo al PP di non ricordare “se PC 1 e IM 1 si dissero qualcosa di particolare” - è perché, in realtà, l’argomento “sesso” era qualcosa di usuale. Non fosse stato così, __________ avrebbe, senz’altro, riferito dei discorsi della sera del 12 marzo. In realtà, egli ha riferito del bacio sulla bocca - non tanto perché quel saluto lo aveva colpito come qualcosa di inusuale - ma perché, come egli stesso ha commentato, lui era stato l’unico a non essere stato baciato e questo, evidentemente, lo amareggiava o, come ha detto lui, gli dava fastidio.

In queste circostanze, ritenuto come, al riguardo, nulla sia stato chiesto a PC 1 e come le dichiarazioni di IM 1 siano costanti (AI 7, PP 21.03.2013, pag. 4; allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3), richiamato anche il principio in dubio pro reo che regge la valutazione delle prove, occorre accertare che, come già la sera precedente, anche la sera del 13 marzo 2013, nella vettura, si parlò (anche) di sesso.

rapporto sessuale

  1. Condivisa è, invece, l’analisi delle dichiarazioni rese dall’AP su quello che la prima Corte ha definito “momento topico”.

Dopo avere ricordato le dichiarazioni rese al riguardo da PC 1 prima alla polizia (allegato 10 all’AI 5, PG 14.3.2013, pag. 3) e, poi, al PP (AI 52, PP 22.10.2013, pag. 5), correttamente i primi giudici hanno annotato che la giovane ha reso dichiarazioni “divergenti su punti tutt’altro che marginali”:

“ In particolare, non è chiaro se l’imputato l’avrebbe afferrata per la testa (VI PG 14.03.2013) oppure per i capelli (VI PP 22.10.2013); non è chiaro se PC 1 si è rialzata con le proprie forze (“poi io in qualche modo sono riuscita ad alzarmi” - VI PG 14.03.2013) oppure se è stata rialzata dall’imputato (“Ad un certo momento IM 1 mi ha tirata su” - VI PP 22.10.2013); non si comprende come e quando le sarebbero stati abbassati i calzoni, ovvero dopo essere stata rialzata (“lui mi ha tirato giù i pantaloni” VI PG 14.03.2013), oppure in un imprecisato momento precedente la congiunzione carnale (“Avevo già giù i calzoni e le mutandine che mi aveva abbassato IM 1” - VI PP 22.10.2013).

Nella sua requisitoria, il PP ha sostenuto che quelle evidenziate dai primi giudici non sono, in realtà, differenze significative.

Questa Corte ha un’opinione diversa.

Una cosa è essere afferrata “per la testa”, altra, ben diversa - anche perché molto più dolorosa - è l’essere “presa per i capelli”.

Ma non è soltanto l’incostanza di queste dichiarazioni a togliere credibilità alla ragazza. E’ anche l’assenza di logica interna nella misura in cui è difficile comprendere come si possa, prendendola per i capelli, “abbassare” una persona sino a “mettergli in bocca il pene” (AI 52, PP 22.10.2013, pag. 5).

Parimenti, quando l’AP dice che “in qualche modo sono riuscita ad alzarmi” (VI PG 14.03.2013) descrive una situazione ben diversa da quella di cui parla quando dice che “ad un certo momento IM 1 mi ha tirata su” (AI 52, pag. 5).

Condiviso è, pure, il giudizio secondo cui, anche se su modalità e tempistica dell’abbassamento dei pantaloni neppure IM 1 è stato costante, diverso è per il resto di quanto accaduto che l’uomo ha descritto con dichiarazioni che sono risultate essere lineari e costanti (cfr. allegato 1 a rapporto di polizia, PG 20.03.2013, pag. 14; AI 7, PP 21.3.2013, pag. 4-5; cfr sentenza impugnata, consid. 29 in fine, pag. 28).

dichiarazioni di PC 1 e di IM 1 sul motivo per cui il rapporto sessuale si è concluso

  1. Come osservato dai primi giudici, PC 1 ha raccontato al PP che il rapporto si è concluso con l’eiaculazione di IM 1 (AI 52, PP 22.10.2013, pag. 5).

Dal canto suo, IM 1 ha, durante l’inchiesta, sempre detto che il tutto si è interrotto, prima che lui raggiungesse l’orgasmo, poiché aveva paura di essere sorpreso:

“ lei voleva andare avanti ma le ho detto che a me non piaceva fare sesso in mezzo alla strada, in queste condizioni, a me piacciono le comodità. (…) Non me la sono sentita di andare avanti per paura di essere visto o scoperto da qualcuno” (allegato 1 ad AI 5, PG 20.03.2013, pag. 14).

“ temevo che ci “beccassero”. (…) temevo che qualcuno che abitava in zona potesse scoprirci ma non ho notato nessuno. Ricordo che lei mi ha chiesto se potevamo continuare quello che abbiamo iniziato nella mia auto. Io le ho risposto di no (…) a me non andava di farlo in auto, perché semplicemente “non mi andava” (AI 7, PP 21.03.2013, pag. 5).

Al dibattimento di primo grado e a quello di appello, IM 1 ha, invece, raccontato che furono le continue telefonate di __________ a far interrompere il rapporto:

“ il rapporto è terminato poiché __________ aveva iniziato a telefonare.

Il Presidente mi chiede di indicare se il rapporto è terminato a seguito della mia eiaculazione.

R: rispondo di no. Già lo facevo senza preservativo e non le sarei venuto dentro. Forse sono venuto poco ed esternamente sui vestiti. (…) ribadisco che a seguito delle continue telefonate di __________, ho interrotto il rapporto e ci siamo recati verso la macchina” (allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 5 e 6).

“ Ho smesso perché __________ continuava a telefonare. Così io ho detto alla ragazza “guarda lasciamo perdere, possiamo vederci un altro giorno”. Ricordo che la ragazza avrebbe voluto continuare a farlo. Pur sapendo che la stavano cercando in ospedale, lei mi diceva che non le fregava niente e voleva continuare a farlo. Io le ho ripetuto che era meglio smettere, mi sembra di averle rialzato i leggings (ma non ne sono sicuro)” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Delle telefonate di __________, IM 1 aveva già parlato in inchiesta, situandole, però, temporalmente al momento in cui lui stava già riaccompagnando PC 1 in clinica:

“ quando PC 1 è risalita in auto, quindi quando stavo per riaccompagnarla in clinica, mi ha esternato la volontà di farlo di nuovo. Solo che __________ continuava a telefonarmi, chiedendomi di riportare PC 1 al parcheggio. Ricordo che anche PC 1 ha risposto con il mio telefono alle chiamate di __________” (AI 57, pag. 7).

Va, qui, sottolineato che, parlando delle telefonate di __________, IM 1 ha detto il vero. Infatti, il teste stesso ha confermato di avere iniziato a telefonare poco dopo essersi allontanato, appena rientrato in clinica, e di averlo fatto più volte:

“ dopo che sono rientrato in Clinica ho tentato di chiamare IM 1 più di una volta, mi ha risposto. Gli ho chiesto di riportare PC 1 in Clinica perché la stavano cercando. L’ho chiamato almeno quattro volte, ricordo che mi ha risposto in due occasioni” (AI 41, PP 2.05.2013, pag. 5).

In queste condizioni, sempre avuto riguardo al principio che governa la valutazione del materiale probatorio, occorre accertare che, a far interrompere il rapporto sessuale, furono le due cose: da un lato, la paura di essere sorpreso e, dall’altro, le telefonate di __________.

Anche su questo punto, dunque, la credibilità di IM 1 è ben maggiore di quella di PC 1 le cui dichiarazioni, secondo cui l’uomo avrebbe smesso dopo avere raggiunto l’orgasmo, sono smentite dalle analisi fatte effettuare dagli inquirenti: infatti, né sugli indumenti né in vagina sono stati trovate tracce di sperma (AI 42).

Evidenziato che questa Corte approva l’ipotesi dei primi giudici secondo cui è verosimilmente stata l’erronea contestazione secondo cui in vagina e sugli slip dell’AP sarebbe stato rinvenuto liquido seminale ad indurre IM 1 a non escludere, al dibattimento di primo grado, di avere eiaculato, non si può che concludere - non tanto che rimangono su questo punto le tesi dell’imputato e di PC 1 diametralmente opposte (come ha fatto la prima Corte) - ma che, viste le dichiarazioni del teste __________ e il riscontro oggettivo delle analisi effettuate, i fatti vanno accertati così come sono stati raccontati da IM 1.

Del resto, contrariamente all’opinione dei primi giudici - “appare assai poco verosimile che l’imputato, per sua stessa ammissione recatosi all’incontro sperando di poter intrattenere un rapporto sessuale (cfr. VI DIB, p. 4) si mostrasse a quel punto recalcitrante” (cfr. sentenza impugnata, pag. 29) - è più che verosimile, poiché conforme al normale andamento delle cose, che l’assenza di comodità, la paura di essere sorpreso e le diverse telefonate moleste di __________ abbiano tolto a IM 1 - che non era più un ragazzino - lo slancio iniziale.

rientro in clinica

  1. Correttamente i primi giudici - dopo avere rilevato che nessuno dei due protagonisti è stato lineare nel raccontare chi rialzò i leggings alla ragazza (entrambi hanno detto una volta che fu l’uno e una seconda volta che fu, invece, l’altra) - hanno concluso che è certo che, terminato il rapporto sessuale, i due “hanno percorso insieme il tratto di strada che li separava dalla Clinica” così come IM 1 ha raccontato in modo costante sia al dibattimento di primo grado che a quello d’appello:

“ L’ho quindi riaccompagnata sino alla fermata del bus. Ricordo che durante il tragitto lei ha ancora manifestato la voglia di fare sesso e io le ho detto che ci saremo visti il giorno dopo” (allegato 1 al verbale dibattimentale di primo grado, pag. 6).

“ poi siamo risaliti in macchina, l’ho accompagnata fin davanti al cancelletto della clinica dove c’è la fermata dell’autopostale, le ho dato un bacio con la promessa che ci saremmo risentiti e rivisti.” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

  1. Va, poi, sottolineato - quale ulteriore elemento che contribuisce ad evidenziare la non credibilità dell’AP - che, al suo rientro in clinica, la ragazza ha raccontato al personale dell’istituto di cura che il rapporto sessuale era avvenuto in macchina:

“ biascicava un po’ ed era barcollante nel senso che si vedeva che aveva bevuto. (…) Durante il colloquio ha riferito di essere stata sessualmente abusata da questa persona che so ora chiamarsi IM 1 (…) ci ha raccontato che erano in macchina di IM 1 e che lui ha provato ad avere un rapporto, ma che lei non voleva (…) quando PC 1 ha parlato con noi ci ha detto che questo tentativo è avvenuto nell’auto di IM 1” (AI 29, PP dott. __________, 16.04.2013, pag. 3).

Condiviso, ancora una volta, il giudizio dei primi giudici:

“ la Corte non può che evidenziare come l’indicazione secondo cui il tentativo avrebbe avuto luogo in auto stride con le dichiarazioni fornite sia dall’AP stessa, sia con quelle di __________ e IM 1.” (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31).

conclusioni su dichiarazioni dei due protagonisti

  1. Questa Corte si associa anche alle conclusioni riassuntive dei primi giudici secondo cui l’incostanza e mancanza di linearità delle dichiarazioni di PC 1 ne minano pesantemente la credibilità:

“ (…) le dichiarazioni di PC 1 non sono né lineari né costanti, risultando smentite quanto meno dal testimone in merito a circostanze rilevanti.

La Corte ha evidentemente considerato che non è possibile attendersi una rigorosa coerenza e linearità del racconto da parte di PC 1 e ciò in ragione delle sue caratteristiche psicologiche. La Corte è altresì consapevole che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancanza di coerenza può, in determinate circostanze, assurgere ad elemento comprovante la fedefacenza di quanto dichiarato dalle vittime.

Nel caso presente, le contraddizioni nel racconto dell’AP si riferiscono tuttavia all’intera vicenda, cominciando dalla fase che ha preceduto i fatti costitutivi di reato, toccando il momento in cui sarebbe stata vittima dell’agire di IM 1, estendendosi poi fino ai momenti che hanno seguito i fatti oggetto del procedimento penale. A questo proposito giova menzionare le dichiarazioni sopra riportate della dr.ssa __________ (supra, punto no. 29) relative alle dichiarazioni fattele da PC 1 subito dopo i fatti.

Tali contraddizioni ipotecano quindi pesantemente la credibilità dell’AP.” (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 33).

logica intrinseca del racconto di PC 1

  1. I primi giudici hanno, poi, esaminato il racconto dell’AP nell’ottica di verificarne la logica intrinseca. Il risultato - approvato da questa Corte - è negativo:

“ A tali considerazioni occorre poi aggiungere il fatto che il racconto dell’AP soffre di una grave carenza di logica intrinseca. (…) l’AP non poteva infatti non considerare un normale fatto della vita, ovvero che dopo le esplicite allusioni sessuali da lei formulate a IM 1 la sera del 12 marzo 2013, la richiesta dell’imputato di rimanere solo con lei la sera dei fatti, già manifestata telefonicamente e poi ribadita mentre si trovavano in auto, non poteva avere altro fine se non la ricerca di un contatto di carattere sessuale.

L’AP non può quindi essere seguita allorquando afferma di essere scesa dall’auto siccome l’imputato le aveva detto che doveva parlarle (VI PG 14.03.2014, AI 1, allegato 10, p. 3), oppure che quando IM 1 le ha detto che voleva appartarsi, ha creduto “che stesse scherzando” (VI PG 22.10.2013, AI 52, p. 5).

L’AP stessa su questo punto è peraltro apparsa ambivalente, dichiarando da un lato, come testé riportato, che riteneva che l’imputato scherzasse, salvo poi aggiungere “(…) anche se ho capito che era attratto da me” (VI PG 22.10.2013, AI 52, p. 5).

Peraltro, la stessa PC 1 ha dichiarato in data 17 febbraio 2014 che:

“ non volevo restare da sola con lui in quanto sapevo cosa voleva fare con me, ossia avere un rapporto sessuale”

(VI PP 17.02.2014, AI 57, pag. 11).

Si dirà pure che PC 1 era tutt’altro che ignara di questioni concernenti il sesso. Si menzionerà al proposito quanto figura nello scritto di __________:

“ per vostra informazione, ieri abbiamo trovato PC 1 dopo dieci giorni di latitanza in un appartamento di prostitute e di spacciatori di colore, ecc… PC 1 sotto l’influsso di sostanza stupefacente pesante, si è prostituita”

(scritto 12.12.2008 di __________, allegato ad AI 48).

Ritenuto dunque che l’AP aveva compreso che IM 1 volesse approcciarsi a lui sessualmente e cosa ciò significasse, mal si comprende per quale motivo lo ha seguito senza nulla obiettare.

A questo proposito si impone di sottolineare che il testimone, nel corso dell’intera serata, mai ha percepito alcun atteggiamento che potesse presagire ad atti di violenza, sottolineando piuttosto che:

“ sono sicuro che volevano stare da soli”

(VI PP 2.05.2013, AI 41, p. 6).

Di fatto, come emerge chiaramente dall’incarto, __________ è piuttosto sembrato infastidito (se non geloso) proprio del fatto che PC 1 dirigesse le proprie attenzioni verso l’imputato (cfr. VI PP 2.05.2013, AI 41, p. 4: “mi sono “girate le scatole” e me ne sono andato subito. Mi ha infastidito il comportamento di PC 1 e del mio amico IM 1”).

Ancora quando l’AP è rientrata in Clinica e dopo aver visto PC 1, a suo dire apparsa “stanca, ubriaca e scossa” (AI 41, pag. 5), il testimone ha indicato che:

“ non ho pensato e nemmeno mi è venuto in mente che IM 1 potesse averle fatto qualcosa di male” (VI PP 2.05.2013, AI 41, pag. 5).” (sentenza impugnata, consid. 35, pag. 33 e 34).

elementi probatori oggettivi

  1. Condivise - e, perciò, qui riprodotte in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - sono anche le considerazioni dei primi giudici secondo cui nemmeno gli elementi oggettivi in atti possono supplire alle carenze riscontrate nelle dichiarazioni dell’AP:

“ La Corte ha quindi esaminato se dagli atti emergono elementi oggettivi o esterni tali da suffragare le dichiarazioni dell’AP.

Già si è detto che i campioni biologici prelevati non hanno permesso di rilevare tracce biologiche riconducibili all’imputato, circostanza, questa, che sembra piuttosto confermare la tesi secondo cui questi non avrebbe eiaculato; analogamente già è stato menzionato il fatto che, oggettivamente, attorno alle 22.00 del 13 marzo 2013, ovvero meno di 1 ora dopo i fatti, l’AP presentava un tasso alcolemico pari allo 0,81 ‰.

L’elemento che evidentemente impone un’attenta valutazione è la presenza della lesione a livello vaginale rilevabile dalla documentazione allestita dalla polizia scientifica (AI 43, foto 5).

In particolare, il commento alla citata immagine, redatto dalla dr.ssa __________, riferisce che:

“lacerazione interessante la mucosa a tutto spessore e la sottomucosa

parzialmente, a margini finemente irregolari e arrossati (le dimensioni non

sono valutabili per assenza di riferimento metrico)”

(AI 43, commento a foto 5).

Ritenuta l’assenza ulteriori indicazioni, la Corte ha chiesto al medico legale di specificare se detta lesione fosse riconducibile unicamente ad un rapporto sessuale ed in caso affermativo, se questa fosse significativa di un rapporto non consensuale (doc. TPC 14).

Con scritto datato 11 novembre 2014, la dr.ssa __________ ha quindi precisato che:

“ Essa è una lesione altamente aspecifica e indicativa di un traumatismo occorso in tale regione anatomica. La lesione appare suggestiva, per posizione e caratteristiche, per essere stata prodotta dall’inserimento di un oggetto estraneo, ovvero anche di un pene, in vagina così come potrebbe essere anche espressione di un trauma diretto in tale regione senza necessariamente una penetrazione vaginale: non è dunque riconducibile unicamente ad un atto sessuale sebbene esso non possa essere ovviamente escluso. La formazione di una lesione in tale sede può essere dipesa sia da una dimensione elevata dell’oggetto che ha determinato una sovra distensione della mucosa con conseguente lacerazione, sia da una mancata idonea lubrificazione della vagina con formazione di un attrito tra la mucosa e l’oggetto con successiva lacerazione della mucosa, ovvero dal sommarsi dei due meccanismi. (…) Nel caso in cui la lesione sia stata causata da un atto sessuale, la sua presenza non è indicativa di un atto consensuale o meno” (doc. TPC 16).

In tale contesto, la Corte non può pertanto concludere che la citata lesione sia riconducibile al rapporto sessuale oggetto del procedimento, né che questo - in ragione della lesione - fosse non consensuale. Peraltro, l’assenza di indicazioni in punto all’epoca in cui tale lesione può essere insorta, neppure permette di escludere che sia ascrivibile ad atti pregressi, per esempio causato dalla stessa AP durante le pratiche auto-erotiche di cui ha fatto riferimento nei propri verbali (cfr. VI PP 22.10.2013, AI 52, p. 3; supra punto 14).” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 31-33).

A queste considerazioni - come detto comuni - ci si limita ad aggiungere che, come sottolineato dalla Difesa al dibattimento d’appello, il fatto che la penetrazione vaginale è stata preceduta da una fellatio e, quindi, il pene é stato reso scivoloso dalla saliva, porterebbe ad escludere un suo ruolo causale nella lesione della mucosa.

Ritenute, comunque, le molteplici possibili cause di tale lesione, forza è concludere che la tesi accusatoria non può trovare sostegno nemmeno negli elementi oggettivi in atti.

atti auto lesivi di PC 1

  1. La prima Corte ha, poi, correttamente considerato che la tesi accusatoria non può trovare fondamento neppure sul fatto che, prima di rientrare in Clinica, partito IM 1, PC 1 si è accovacciata fra le auto parcheggiate e, con i cocci di una bottiglia, si è autoinferta dei tagli sul braccio sinistro.

E questo poiché, già la sera prima, la ragazza si era provocata analoghe lesioni con i cocci di un bicchiere perché si sentiva in colpa per aver bevuto alcolici:

“ anche la sera prima dopo essermi pentita per avere disobbedito ai medici uscendo e bevendo la birra mi ero tagliata lo stesso braccio con un bicchiere” (AI 5, PG 14.03.2013, allegato 10, pag.3).

credibilità generale di PC 1

  1. Su questa questione, si rinvia al consid. 37, pag. 35-37, della sentenza impugnata.

Qui ci si limita a riprodurre un significativo rapporto degli operatori della __________:

“ PC 1 racconta storie che una volta sottoposte a verifica risultano non vere. Siamo sempre più convinti che PC 1 confonda la realtà con la fantasia. Osserviamo che la ragazza ha un bisogno continuo di mettersi in contatto con la polizia e quando la incontra manifesta uno stato di eccitazione. (…) Inoltre in più occasioni racconta di situazioni in cui dice di essere stata molestata sessualmente. (…) Si veste e si comporta in modo seducente, gioca in continuazione ad essere provocante con gli uomini sia adulti che coetanei. Anche gli educatori non sono esenti dai suoi ammiccamenti. (…) PC 1 riesce ad attirare l’attenzione su di sé e quando la stessa non è più focalizzata su di sé racconta o inventa cose sensazionali. Il suo bisogno è di essere costantemente al centro dell’attenzione” (scritto 22.10.2008, __________, allegato ad AI 48).

È vero che, come sottolineato dalla patrocinatrice dell’AP, si tratta di un rapporto redatto nel 2008. Tuttavia, non risulta e non sembra - visti, in particolare, i numerosi ricoveri subiti - che negli anni da lì al 2013 la situazione psichica e il comportamento dell’AP siano migliorati in modo significativo. Ne discende che queste considerazioni possono essere validamente considerate per la valutazione della credibilità generale di PC 1 al momento dei fatti.

conclusioni

  1. Tutto ben considerato, dunque, questa Corte si associa all’opinione dei primi giudici secondo cui
  • pur se con qualche sbavatura su questioni di dettaglio, IM 1 ha reso dichiarazioni costanti e coerenti, dotate di una logica interna e supportate su più punti dalle deposizioni del teste __________ e da riscontri oggettivi;

  • PC 1 ha, invece, reso dichiarazioni contraddittorie, incostanti, prive di logica intrinseca e comportamentale e che sono, laddove verificabili, smentite dai riscontri oggettivi e, dunque, la sua credibilità è compromessa in modo irrimediabile.

Condivise sono, pure, le seguenti considerazioni:

“ Nel caso concreto, non è dato a sapere se l’AP abbia denunciato l’episodio per i motivi indicati nei sopracitati rapporti (n.d.r: quelli dei diversi operatori sanitari o educativi che l’hanno conosciuta), oppure se ha aderito passivamente alla richiesta di IM 1, esprimendo, come indicato dal dr. __________, un’adesione non reale e dettata dalla semplice volontà di compiacere. Tra i motivi che potrebbero aver indotto PC 1 a mentire giova tuttavia sottolineare il fatto che la stessa era ricoverata volontariamente presso la Clinica di __________ e che in caso di violazione delle norme imposte dalla struttura, avrebbe potuto essere allontanata.” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 37).

Ne deriva che deve essere accertato che il rapporto sessuale avvenuto a __________ fra PC 1 e IM 1 è stato consensuale.

  1. Va, qui, osservato che, pur se, al punto 1. (violenza carnale), l’AA menziona la violenza, un simile atto coercitivo non è minimamente descritto. Evidentemente, l’ipotesi accusatoria sostenuta dalla pubblica accusa è quella (menzionata in alternativa alla violenza) secondo cui IM 1 avrebbe reso l’AP inetta a resistere facendola bere al punto da toglierle qualsiasi possibilità di resistergli.

Anche volendo far astrazione dal fatto che, come si vedrà, l’alcool ingerito dall’AP non era tale da renderla effettivamente inetta a resistere (cfr., per esempio, DTF 122 IV 50 consid. 1b) nonché dalla questione della (qui esclusa) sua opposizione all’atto sessuale, la tesi accusatoria è sconfessata già dal fatto che, così come rilevato dai primi giudici, dagli atti emerge “in modo incontrovertibile” che è stata PC 1 a chiedere ripetutamente a IM 1 di portarle delle bevande alcoliche e che, quella sera (così come già la precedente), la ragazza ha iniziato e continuato a bere in modo del tutto autonomo, senza che IM 1 l’abbia in alcun modo né spinta né costretta a farlo (cfr., al riguardo, sentenza impugnata, consid. 41, pag. 41 e 42).

Infine, e a titolo puramente abbondanziale, si rileva come la stessa patrocinatrice dell’AP, dichiarando, nel suo intervento, di “propendere” per una condanna ex art. 191 CP (per dolo eventuale), abbia riconosciuto, implicitamente, la non realizzazione - anche nell’ipotesi fattuale descritta da PC 1 - degli elementi costitutivi della violenza carnale.

atti sessuali con persona inetta a resistere

  1. Quest’imputazione alternativa non è realizzata già soltanto per il fatto che, come osservato dai primi giudici, PC 1 non era inetta a resistere ai sensi dell’art. 191 CP (cfr., per esempio, DTF 133 IV 56 consid. 7.2; 119 IV 232 consid 3a; STF 6B_118/2012 dell’8 novembre 2012 consid. 1.2; STF 6B.316/2012 del 1° novembre 2012 consid. 3.1; STF 6S.217/2002 del 3 aprile 2003 consid. 3): così come dimostrano in modo pacifico le analisi effettuate, al momento dei fatti il suo tasso alcolemico si attestava, tutt’ al più, sullo 0,81‰, cioè ad un livello in cui nemmeno è, di norma, rilevabile una vera e propria ebbrezza (si ricorda che, per costante giurisprudenza, l’ammissione di una scemata imputabilità a causa dell’alcool richiede la presenza di un tasso alcolemico di almeno il 2‰; cfr. 122 IV 50 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011).

A questo proposito si sottolinea come risulti dagli atti che PC 1 abbia, sì, cominciato a bere prima dell’atto sessuale, ma che abbia continuato a farlo anche dopo e, soprattutto, che risulta dalla deposizione di ___________ che, prima di appartarsi con IM 1, la giovane “aveva appena iniziato a bere”:

“ Quando si è allontanata con IM 1, PC 1 aveva appena iniziato a bere” (__________, PP 2.5.2013 pag. 5)”.

Sul tema, si aggiungono - perché pienamente condivise - le argomentazioni svolte dai primi giudici:

“ La documentazione agli atti attesta infatti di un tasso di alcolemia pari a 0,81 ‰ attorno alle 22:00, ovvero subito dopo essere rientrata in Clinica (cfr. AI 10).

Al proposito si impone di osservare che le analisi del tasso alcolemico dimostrano che l’AP, al momento del primo prelievo, era nella fase ascendente dell’assorbimento alcolico (passando dallo 0,81 del primo controllo all’1,14 ‰ del secondo controllo). Tale circostanza, sintomatica di un consumo recente, induce tuttavia a ritenere che al momento dei fatti, ovvero negli istanti immediatamente successivi all’assunzione di alcolici, la concentrazione etilica nel sangue era verosimilmente addirittura inferiore allo 0,8 ‰.

Ad ogni buon conto, il tasso risultante dalle tavole processuali (di poco superiore al limite che fino a pochi anni or sono permetteva la guida di un veicolo) non rende certo una persona ubriaca, come argomentato in sede di discussione dal PP, ma soprattutto non la rende inetta a resistere.

Le indicazioni testimoniali secondo cui l’AP “biascicava un po’ ed era barcollante” o che era “abbastanza ubriaca” (cfr. dichiarazioni di __________ e della dr. __________) non possono essere ritenute tali da sovvertire il dato oggettivo dello 0,81 ‰ e comunque si riferiscono a momenti (sia pure di poco) successivi ai fatti. Soprattutto, non si può prescindere dal considerare che quando l’AP è ritornata alla Clinica era preda dell’evento psicotico che l’aveva indotta ad auto-infliggersi tagli alle braccia. La valutazione del suo atteggiamento non può pertanto non tenere conto di tale circostanza assolutamente particolare.

Neppure è possibile ritenere che vi sia stata una commistione tra alcool e medicinali tale da amplificare l’effetto dell’alcool. Tale circostanza è stata puntualmente smentita dal dr. __________, il quale ha indicato che:

“ questi farmaci interagiscono poco con l’alcool anche perché vengono prescritti proprio per curare la dipendenza etilica” (VI PP 16.04.2013, AI 30, p. 5).

In tutti i casi, anche se detta commistione fosse effettivamente intervenuta, nel caso concreto al reato difetterebbe comunque l’elemento soggettivo. Di fatto, IM 1 non avrebbe certo potuto sapere quali farmaci venivano assunti dall’AP e l’effetto di questi se sommati ad un consumo di alcool.” (sentenza impugnata, consid. 42, pag. 42 e 43).

  1. Infine, nemmeno si può ritenere data l’altra ipotesi fattuale di cui all’art. 191 CP, e cioè l’incapacità di discernimento (che deve essere totale, DTF 119 IV 232): come visto, in initio, infatti, l’intelligenza di PC 1 è (ancora) nella norma.

Quanto alla sua immaturità affettiva, quand’anche, per ipotesi, raggiungesse livelli particolarmente alti - e, quindi, tali da precluderle totalmente la capacità di determinarsi in relazione all’atto che le veniva proposto e/o di esternare tale sua volontà - il reato non sarebbe, comunque, dato ritenuto che è pacifico, per quanto indicato al consid. 7 c., che di un simile stato non poteva certo avere contezza una persona semplice quale è IM 1.

Non va, in questo contesto, dimenticato che gli incontri di IM 1 con la ragazza sono, peraltro, durati, entrambi pochi minuti. __________ – che conferma il dire dello stesso IM 1 – ha, infatti, parlato per l’uno e l’altro incontro di una durata di pochi minuti:

  • incontro del 12: “dopo pochi minuti IM 1 ha detto che

doveva andare” (PG __________ 21.3.2013 pag.

2); “saranno rimasti con noi neanche 10 minuti” (__________, PP 2.5.2013 pag. 3);

  • incontro del 13: “dopo breve, IM 1 è sceso, ha fatto

scendere PC 1 (n.d.r: doveva alzare il suo

sedile per permetterle di scendere)”

(PG __________ 21.3.2013 pag. 3).

Non occorre dilungarsi per spiegare come un’immaturità psichica/emotiva molto difficilmente può manifestarsi come tale agli occhi di uno sprovveduto in una così breve conversazione.

Ancora una volta, si rinvia alla sentenza impugnata (consid. 43, ultimo capoverso, pag. 43 e consid. 50 pag. 48 e 49).

  1. IM 1 deve, dunque, essere prosciolto dalle imputazioni di violenza carnale e coazione sessuale così come dalle imputazioni alternative.

risarcimento AP

  1. Stante l’assoluzione di IM 1, la richiesta di indennizzo dell’AP è respinta.

indennità ex art 429 CPP

  1. IM 1 ha rinunciato a chiedere un indennizzo ex art. 429 CPP.

tassazione note d’onorario

  1. La nota professionale 3 giugno 2015 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello pari a fr. 6'231.06 (IVA inclusa), va riconosciuta nella misura di fr. 2'880.- per 16 ore di preparazione del dibattimento d’appello (compresi i colloqui con cliente), di fr. 1'260.- per 5 ½ ore di dibattimento (compreso il colloquio con cliente) più 1 ½ ore di trasferta, di fr. 414.- per rimborso spese (importo forfettario previsto per legge) e di fr. 364.35 a titolo di IVA, per complessivi fr. 4’918.35.

La nota professionale 2 giugno 2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello pari a fr. 5'540.40 (IVA inclusa), va riconosciuta nella misura di fr. 2'880.- per 16 ore di preparazione del dibattimento d’appello (compresi i colloqui con cliente), di fr. 1'260.- per 5 ½ ore di dibattimento (compreso colloquio con avv. DI 1) più 1 ½ ore di trasferta, di fr. 405.- per rimborso spese (così come richiesto) e di fr. 363.60 a titolo di IVA, per complessivi fr. 4'908.60.

PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino questa retribuzione, pari a fr. 4'908.60, non appena le sue condizioni glielo permetteranno (art. 428 cpv. 1 CPP).

tassa di giustizia e spese

  1. Considerato l’esito del processo, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie relative al procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.

Gli oneri processuali dell’appello del PP pari a fr. 1’000.- sono posti a carico dello Stato, quelli dell’appello dell’AP PC 1, pure di fr. 1'000.-, sono posti a carico dell’AP PC 1 e, per essa (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

190, 191 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. Gli appelli presentati dal procuratore pubblico e dall’AP PC 1 sono respinti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 4., 6. e 7 della sentenza 14 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato:

1.1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto d’accusa 20 giugno 2014.

1.2. L’istanza di indennizzo presentata da PC 1 è respinta.

1.3. Non si assegnano indennità ex art. 429 e segg. CPP.

1.4. a. La nota professionale 3 giugno 2015 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello è approvata per:

  • onorario fr. 4'140.--

  • spese fr. 414.--

  • IVA (8%) fr. 364.35

Totale fr. 4'918.35

e posta a carico dello Stato.

b. La nota professionale 2 giugno 2015 dell’avv. RC 1 per il procedimento d’appello è approvata per:

  • onorario fr. 4'140.--

  • spese fr. 405.--

  • IVA (8%) fr. 363.60

Totale fr. 4'908.60

e posta a carico dello Stato.

1.4.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

1.4.3. PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la retribuzione dell’avv. RC 1, pari a complessivi fr. 4'908.60, non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

1.5. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.

  1. a. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1’000.--

sono posti a carico dello Stato.

b. Gli oneri processuali dell’appello dell’AP PC 1, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'000.--

sono posti a carico dell’AP PC 1 e, per essa (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

15

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 191 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 78 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 119 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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