Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2015.146
Entscheidungsdatum
31.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2015.146

Locarno 31 maggio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente, Ilario Bernasconi e Matteo Galante

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 giugno 2015 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

In carcerazione preventiva dal 25 giugno 2014 al 22 novembre 2014 (90 giorni)

contro la sentenza emanata il 25 giugno 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 23 settembre 2015) nei suoi confronti ed in quelli di IM 1 (detto __________), IM 2 (detto __________), IM 3 e IM 4

richiamata la dichiarazione di appello 13 ottobre 2015;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con AA 29/2015 del 17 marzo 2015, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di AP 1, IM 1 (detto __________), IM 2 (detto __________), IM 3 e IM 4 per vari reati, e meglio:

“A. IM 1 in parziale correità con IM 2 e IM 4

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo dall’estate 2013 al 13.08.2014,

a Locarno e in altre imprecisate località,

· alienato personalmente e con la correità di IM 2 e di IM 4, a terze persone un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 587 grammi,

· detenuto, a scopo di alienazione a terzi, il 13.08.2014, presso il domicilio della compagna IM 4 84,55 grammi di cocaina con un grado di purezza (tra il 13.2 % e il 15.4%);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

B. IM 1

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio,

2.1. per avere, senza essere autorizzato,

agendo con la correità di __________ e __________, tra Santo Domingo e Bellinzona,

nel periodo dal 28.08.2012 al 13.09.2012,

organizzato e quindi importato, per via postale, in Svizzera, a Bellinzona all’indirizzo di __________, 272.05 grammi di cocaina (purezza tra il 67.9%, 66.7% e il 69.2%), prodigandosi il giorno del fermo di __________, avvenuto il 13.09.2012, a far sparire telefono e scheda sim in uso a quest’ultimo;

2.2. nel periodo dal luglio 2012 all’agosto 2012, a Santo Domingo, senza essere autorizzato, fatto preparativi per importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina,

e meglio,

nel mentre __________ trascorreva una vacanza a Santo Domingo, preso contatto con quest’ultima proponendole di trasportare al suo rientro in Ticino, occultandolo sulla sua persona, un imprecisato quantitativo di cocaina, dietro compenso di EUR 7'000.00, illecito da quest’ultima rifiutato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e g) LStup;

C. IM 4 in correità con IM 1, e in parziale correità IM 2

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzata, a Locarno, e altre imprecisate località, nel periodo dall’aprile 2014 al 13.08.2014,

· alienato a terze persone, con la correità di IM 1 e di IM 2, un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 110 grammi,

· detenuto al proprio domicilio, in data 13.08.2014, a scopo di alienazione a terzi, agendo con la correità di IM 1, 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

D. IM 2

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in correità con IM 1 e in parziale correità con IM 4

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal dicembre 2013 al 13.08.2014, a Locarno e in altre imprecisate località,

· alienato a terze persone 250 grammi di cocaina,

· detenuto a scopo di vendita, 4 grammi di cocaina, di cui 2 grammi previamente gettati nel timore di un controllo di Polizia e 2 grammi sequestrati al momento del fermo,

stupefacente interamente ricevuto dal fratello IM 1, o direttamente o per mano di IM 4;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

  1. riciclaggio

per avere,

a Locarno, nel periodo luglio 2014 sino al giorno 13.08.2014

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto D.4 del presente AA;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 305 bis cpv. 1 CP;

  1. esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

a Locarno, in data 20.06.2014,

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, in specie di AP 1,

e meglio,

IM 2, vedendo AP 1 che inseguiva il fratello IM 1 all’interno del bar Locarno e lanciava contro di lui un bicchiere, senza colpirlo, prendeva dalla sua postazione quale DJ una pistola e, dopo aver fatto il movimento di carica, rincorreva AP 1, che scappava impugnando un coltello a farfalla e tentando di rifugiarsi all’interno del bar __________ (detto bar dei portoghesi) senza riuscirci, venendo quindi raggiunto da IM 2, che gli puntava l’arma carica all’altezza dell’addome, interrompendosi nel suo agire per l’intervento del fratello IM 1, che lo avvisava della possibile presenza di videocamere, e gettava una bottiglia contro AP 1, dandosi quindi i fratelli __________ alla fuga, nascondendo poi una pistola giocattolo, a valere quale alibi, facendola rinvenire alla Polizia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 129 CP;

  1. infrazione alla LF sulle armi

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto D.6 del presente AA, portato su di sé una pistola carica senza essere al beneficio del richiesto porto d’armi,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;

  1. infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva)

8.1. soggiorno illegale

per avere, a Locarno,

nel periodo da metà agosto 2013 al 13.8.2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché privo del richiesto permesso;

8.2. per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 8.1. del presente AA, esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto permesso;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 115 cifra 1 lett. b e c LStr;

E.

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo dall’autunno/dicembre 2012 al 13.8.2014,

a Locarno e in altre imprecisate località,

alienato a terze persone almeno 153.1 grammi di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 19 cpv. 1 lett. c LStup

  1. infrazione alla LF sugli stranieri

per avere,

a Locarno, da giugno 2014 al 13.8.2014,

soggiornato illegalmente in Svizzera, nel locarnese, senza essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 115 cifra 1 lett. b LStr

F. AP 1

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, a Locarno e in altre imprecisate località,

nel periodo dal novembre 2013 al 25.6.2014,

· alienato a terze persone un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 244.38 grammi di cocaina;

· detenuto l’11.2.2014, a scopo di alienazione a terzi 4.7 grammi di cocaina;

· detenuto il 20.6.2014, a scopo di alienazione a terzi, 4.22 grammi di cocaina (con una purezza 23%);

· detenuto il 25.6.2014, a scopo di alienazione a terzi, 11.7 grammi di cocaina (con una purezza tra 21% in relazione a 9.92 grammi e con una purezza 11% in relazione a 0.54 grammi)

stupefacente ricevuto dal fratello IM 1, da IM 2, da IM 4 e da IM 3

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

  1. tentate lesioni gravi

per avere,

il 19.6.2014, a Muralto, presso la discoteca ______,

dopo un alterco fisico con IM 2,

colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un coltello svizzero con lama della lunghezza di circa 6 cm,

tentato di cagionargli una grave lesione, che per lo spessore dell’adipe del soggetto, con lama affondata, avrebbe potuto interessare anche se superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita,

non riuscendovi e cagionandogli quindi una lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 122 CP richiamato l’art. 22 cpv. 1 CP;

  1. riciclaggio

per avere,

a Locarno, nel periodo dal marzo 2014 al 25.6.2014,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto F.11 del presente AA;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 305 bis cpv. 1 CP;

  1. infrazione alla LF sulle armi

per avere,

a Locarno, in data 20.6.2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 LArm;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a Locarno e in altre imprecisate località,

nel periodo dal novembre 2013 al 25.6.2014,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 30 grammi

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a cpv. 1 LStup;

Con sentenza 25 giugno 2015, la Corte delle assise criminali, ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti di cui al punto n. B.2. AA, e prosciolto IM 2 dalle imputazioni di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle armi di cui ai punti n. D.6. e D.7. AA. Per il resto le richieste di condanna sono state in sostanza accolte, ritenuto che i quantitativi di stupefacente oggetto di reato sono stati in parte ridimensionati. Per quanto qui ci concerne, il dispositivo di condanna a carico dell’appellante è pertanto stato così fissato:

“5. AP 1 è autore colpevole di:

5.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di purezza del 23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l’11% in relazione a 0.54 grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, IM 2, IM 4 e IM 3;

5.2. tentate lesioni gravi

per avere,

in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di __________,

dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

5.3. riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a Locarno,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;

5.4. infrazione alla LF sulle armi

per avere,

in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

5.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.”

IM 1 è stato così condannato alla pena detentiva di 32 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di 21 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare.

IM 4 è stata condannata alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di due anni.

IM 2 è stato condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 13 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare.

IM 3 è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, da espiare. Nel contempo è stato per lui ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata con sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano il 15 novembre 2011.

AP 1 è stato condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto ed alla multa di fr. 200.-. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto è da espiare.

Sugli importi di denaro sequestrati è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tassa e spese di giustizia.

A favore dell’avente diritto, è stato ordinato il dissequestro della cauzione di fr. 1'010.- prestata a vantaggio di IM 4.

Per lo stupefacente sequestrato è stata ordinata la confisca e la distruzione, così come di tutti gli altri oggetti sotto analoga misura, ad eccezione di un passaporto annullato e della documentazione cartacea, dissequestrati a favore degli aventi diritto.

Oltre alle tassazioni delle note dei patrocinatori d’ufficio degli imputati, è stato stabilito, per quanto ci concerne, che pure le spese per la difesa del qui appellante sono sostenute dallo Stato. La nota professionale del suo difensore è stata approvata per fr. 27'761.40, anticipati dallo Stato. Tale importo dovrà comunque sia essere risarcito all’Ente pubblico da AP 1 non appena ne avrà la possibilità, art. 135 cpv. 4 CP.

preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali, solo IM 1, IM 3 e AP 1 hanno interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, IM 1 e IM 3 non hanno confermato la loro intenzione di impugnare la condanna, cosa che invece ha fatto AP 1 con dichiarazione di appello 13 ottobre 2015, con cui ha precisato di impugnare i dispositivi n. 5.1., 5.2., 8.5.1., 8.5.3. e 12, chiedendo di essere riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla LStup, tentate lesioni semplici, riciclaggio di denaro, infrazione alla LStup e alla LArm e condannato ad una pena interamente sospesa che non superi i 18 mesi.

Contestati sono:

· infrazione aggravata alla LStup: considerata la purezza del 10% dello stupefacente , il quantitativo alienato è inferiore ai 18 g di sostanza pura, sicché egli deve essere prosciolto da tale accusa e condannato per infrazione semplice alla LStup, art. 19 cpv. 1 LStup;

· lesioni gravi: tenuto conto che il prevenuto ha dichiarato di aver usato l’arma, piccola e fragile, solo per difendersi e di non aver avuto intenzione di uccidere o ferire gravemente la vittima, tenuto conto della perizia medica che attesta l’esistenza di una “lesione superficiale lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della lunghezza complessiva di 1 cm” e che “le lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti” e tenuto conto che dal referto del medico legale emerge pure che il coltello in questione, neppure se utilizzato perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite letali, si impone il proscioglimento da tale accusa e la condanna per lesioni semplici;

· commisurazione della pena: in base alle derubricazioni dei reati come esposto nei punti precedenti, si impone per l’appellante una riduzione della pena, da sospendere integralmente.

Gli altri dispositivi di condanna e meglio quelli relativi al riciclaggio di denaro (n. 5.3.), all’infrazione alla LArm (n. 5.4.) e alla contravvenzione, sono passati incontestati in giudicato.

  • non essendo state inoltrate nuove istanze probatorie, con ordinanza del 16 settembre 2015, la presidente della Corte ha chiesto alle parti di comunicare il loro eventuale consenso allo svolgimento dell’appello in procedura scritta. Mentre il procuratore pubblico ha aderito alla proposta, l’imputato l’ha rifiutata;

esperito il pubblico dibattimento il 3 maggio 2016 durante il quale:

  • il PP ha invocato la conferma della sentenza impugnata, illustrando in dettaglio di quali atti e quali omissioni si è reso colpevole l’imputato. In merito alla pena ed in modo specifico con riferimento ad una sua riduzione con concessione della sospensione condizionale completa, ha dichiarato di non opporvisi e di rimettersi al prudente giudizio della Corte;

l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha chiesto la derubricazione del reato di tentate lesioni gravi a lesioni semplici commesse con oggetto pericoloso (art. 123 cifra 2 CP) ed, inoltre, una riduzione della pena detentiva inflitta al suo assistito che va contenuta in 18 mesi, interamente sospesi, anche in considerazione della collaborazione fornita in corso d’inchiesta ed il percorso personale e lavorativo da egli intrapreso dopo i fatti oggetto del presente procedimento. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede d’appello.

ritenuto

L’accusato

1.Sulla persona dell’imputato è sufficiente rimandare in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP a quanto scritto al proposito nella sentenza impugnata (consid. 10 segg. pag. 24 segg.).

Per quanto qui di rilievo, si ricorda che egli è nato a __________, in Repubblica Dominicana, ove ha frequentato con pessimo successo le scuole dell’obbligo, senza neppure imparare a leggere e scrivere. Ancora oggi egli è analfabeta, ma come specificato in appello, sta ora cercando di colmare la lacuna con corsi specifici.

Dopo varie esperienze lavorative, ha fatto l’animatore, professione che gli ha permesso di conoscere, a 19 anni, una donna Svizzera in vacanza a Santo Domingo, di sposarla e trasferirsi nel nostro Paese. Da lei ha avuto due figli: __________ () e __________ (). Il matrimonio è durato 5 anni e attualmente i due bambini vivono con la madre __________, la nonna ed un fratellastro nel __________.

Ad inizio 2014 si è risposato, a Santo Domingo, con una connazionale che vive in Italia. Anche questo matrimonio è nel frattempo terminato e la procedura di divorzio, pure avviata nell’isola caraibica, è in fase di conclusione.

Attualmente, come risulta da MOVPOP, egli convive con la nuova compagna, __________, a __________.

In Svizzera, il prevenuto ha lavorato per 4 anni come cuoco nel grotto della suocera a __________. In seguito, per circa un anno, ha trovato un impiego al cantiere Alptransit di __________ come aiuto cuoco, per poi trasferirsi al ristorante __________ di __________, ove è rimasto 8 mesi. A dicembre 2013 è stato ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione.

Come aiuto cuoco guadagnava fr. 3'200.- mensili.

Da quel momento non ha più lavorato ed ha potuto vivere con i contributi, prima (sino a gennaio 2015 circa), e grazie all’aiuto della sua compagna ed a quello della madre dei suoi figli, con la quale ha ancora un buon rapporto, poi.

Proprio a ridosso del processo d’appello è riuscito a concludere un contratto di collaborazione quale ausiliario di cucina senza attestato federale, per un periodo di prova di tre mesi, dal 1. maggio 2016 al 31 luglio 2016. Dal certificato prodotto risulta tuttavia che non si tratterebbe di un impiego regolare, come lasciato invece intendere, ma solo su chiamata per rimpiazzi (doc. CARP X).

Già prima di venire in Svizzera, AP 1 consumava cocaina. Con il primo matrimonio ha, a suo dire, smesso per 4 anni. Poi le difficoltà famigliari e professionali, sommate alla frequentazione dei connazionali e delle feste latine lo hanno portato, sempre a suo dire, a riprendere. Il consumo è durato sino al giorno del suo arresto. Da allora in poi egli non ha più fatto uso di stupefacenti e non ha più avuto problemi con la giustizia.

Non ha precedenti penali (AI 15, INC.2014.5556).

I fatti

  1. Le indagini a carico di AP 1 hanno avuto inizio con il suo interrogatorio del 20 giugno 2014 a seguito di un litigio, o preteso tale, tra lui e fratelli IM 1 e IM 2, in occasione del quale egli ha dichiarato che quest’ultimo gli avrebbe puntato contro una pistola carica.

Il nome di AP 1 era tuttavia già noto alla polizia in quanto era stato fatto nell’ambito di un’operazione antidroga denominata “White”.

Non essendo qui necessario addentrarsi ulteriormente negli antefatti, basta ricordare che al termine dell’inchiesta e in occasione del processo di primo grado, nella loro sostanza, i fatti indicati nell’atto d’accusa sono stati riconosciuti dall’appellante (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 13 seg.; MP 19 agosto 2014, AI 71; PP 22 agosto 2014, AI 74; MP 27 agosto 2014, AI 75; MP 27 agosto 2014, AI 76).

Egli ha quindi confessato di aver alienato 244.38 g di cocaina e di averne detenuto 20.62 g (punto n. 11 AA), di avere inviato all’estero fr. 409.00 sapendo che questo denaro era provento di reato (punto n. 13 AA), di aver portato con sé un coltello a farfalla senza autorizzazione il 20 giugno 2014 (punto n. 14 AA) e di aver consumato almeno 30 g di cocaina tra novembre 2013 e il 25 aprile 2014 (punto n. 15 AA).

Anche i fatti del 19 giugno 2014, nella loro sostanza, sono stati riconosciuti da AP 1, sia durante l’inchiesta (MP 11 settembre 2014, AI 88, pag. 2), sia al processo di prime cure (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 13 seg.), sia a quello di appello (ver. dib. d’appello, pag. 3). In sostanza egli ha spiegato che quella sera, nei bagni della discoteca __________ ha avuto un diverbio con IM 2 (detto __________) che lo accusava di volergli portare via un cliente (di cocaina). Nel corso della discussione __________ gli ha dato una spinta alla spalla e lui ha risposto con un pugno al petto, nel tirare il quale è poi caduto, ferendosi leggermente. Nel frattempo __________ se ne era andato. L’imputato è quindi uscito di corsa dai bagni per raggiungerlo e, nel tragitto, ha estratto dalla tasca il suo coltellino, aprendolo. Fuori, si è trovato di fronte il fratello dell’antagonista, IM 1 (detto __________), al quale ha chiesto “dove è tuo fratello?”, tirandogli nel contempo, proditoriamente, allungando il braccio e senza guardare, una coltellata all’addome. A quel punto __________ è indietreggiato, mentre lui ha continuato la sua corsa verso l’esterno del locale, dove pensava fosse fuggito __________. Non trovandolo, ha deciso di tornare nuovamente di sotto, nel locale, ma è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza con lo spray al pepe. A quel punto ha preso il taxi ed è rientrato a casa.

L’accusato ha sostenuto di aver colpito __________ perché a causa del litigio appena avuto era agitato, arrabbiato e perché voleva difendersi, negando comunque di aver avuto l’intenzione di ucciderlo o cagionargli lesioni gravi (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 13; verb. dib. d’appello, pag. 3).

L’appello

  1. Come anticipato, pur non essendo contestati, di per sé, gli eventi, sono per contro criticate le qualifiche giuridiche date dalla Corte di prime cure a questi atti.

Inizialmente l’appellante ha chiesto di considerare il traffico di stupefacenti come infrazione semplice alla LStup non essendo, erroneamente, stato effettuato un calcolo della sostanza pura ed essendo i quantitativi indicati nell’AA troppo elevati. Al processo, il difensore ha quanto meno dichiarato di non più confutare i quantitativi in quanto tali, ma solo che a far stato deve essere la sostanza pura e non quella lavorata.

Sull’altro fronte, il prevenuto ha chiesto che l’accoltellamento venga riconosciuto essere nei limiti del reato di lesioni semplici commesse con oggetto pericoloso.

Tentate lesioni gravi o lesioni semplici con oggetto pericoloso?

4.Come visto, l’appellante chiede la derubricazione delle accuse da tentate lesioni gravi in lesioni semplici commesse con un oggetto pericoloso perché, a suo avviso, la limitata pericolosità del coltello utilizzato nell’aggressione, la corporatura della vittima e la lesione realmente cagionata, rendono errate le conclusioni dei primi giudici, considerato che una simile arma da taglio non avrebbe mai potuto cagionare delle lesioni gravi ai sensi dell’art. 123 CP.

Con la sentenza impugnata, consid. n. 56, la Corte di prime cure ha precisato che, pur essendo consapevole che ferite inferte con il coltello in zona addominale sono di norma qualificate come tentato omicidio, nel caso concreto ha considerato l’esito quasi irrilevante dell’attacco e il fatto che l’arma, nemmeno se usata perpendicolarmente, avrebbe potuto provocare ferite certamente letali. Inoltre, dal profilo soggettivo, non sono emersi elementi che permettano di concludere che il prevenuto volesse uccidere la vittima. Ciononostante, i giudici, hanno ritenuto che l’imputato, colpendo al ventre una persona con un’arma da taglio, seppure inidonea nel caso concreto a causare la morte della vittima, deve se non altro aver preso in considerazione la possibilità di arrecare lesioni gravi e che tale eventualità, anche per il medico legale, avrebbe potuto effettivamente realizzarsi.

  1. L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

  1. Il coltello usato è uno di quelli da tasca pieghevoli del tipo “coltellino svizzero”, con una lama, quella estratta nel caso specifico, di una lunghezza di oltre 6 cm (foto AI 94).

IM 1, al momento dei fatti, aveva corporatura piuttosto robusta, con un po’ di pancia (AI 94).

La perizia 10 novembre 2014 ordinata dalla PP alla Dr.ssa __________ dell’Unità operativa di medicina legale dell’Azienda ospedaliera di Varese, Università degli Studi dell’Insubria (AI 100), sulla vittima e sull’idoneità dell’arma usata a cagionare lesioni più gravi o letali, ha concluso:

“Dalla documentazione esaminata emerge che il sig. IM 1 riportò:

In regione addominale, apparentemente all’ipocondrio sinistro una lesione superficiale lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere andamento arcuato a concavità caudo-laterale.

(…) Le lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti.” (AI 100, pag. 3).

e

“Genericamente un’aggressione perpetrata con un coltello delle caratteristiche analoghe a quelli posti in sequestro (lama della lunghezza di circa 6 cm), a seconda delle regioni corporee attinte può causare anche lesioni certamente gravi e potenzialmente letali.

(…) Un colpo inferto in regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il sig. IM 1), anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo, difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore.” (AI 100, pag. 3 seg.).

  1. In casu, nonostante le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata gravità, per la valutazione penale, l’atto commesso non può venire esaminato unicamente in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 1.3.).

In effetti, come rettamente fatto dall’accusa, si devono tenere in considerazione la pericolosità dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione e, dal punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze dei fatti dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).

In merito a quest’ultime, si ricorda che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).

  1. Sulla potenziale pericolosità di un coltello da tasca con una lama di poco inferiore ai 7 cm non vi sono dubbi ed è stato pure confermato dalla perizia giudiziaria nello stralcio sopra riportato.

Certo, il medico delegato al referto, che non ha visto di persona né la vittima né l’autore, e si è basato solo su documentazione cartacea, ha poi precisato che difficilmente un colpo all’addome di IM 1 con un coltellino svizzero del genere di quello utilizzato, nemmeno se sferrato perpendicolarmente avrebbe potuto cagionare lesioni letali, poiché protetto dallo spessore di grasso addominale. Per contro verosimile è la produzione di una lesione superficiale degli organi addominali che, se non curata tempestivamente, in qualche ora avrebbe potuto anche portare alla morte del soggetto (AI 100, pag. 3 seg.).

Desumere, da queste constatazioni, che una lesione grave non si sarebbe potuta verificare a seguito dell’aggressione in disamina, come preteso dalla difesa, è errato.

In primo luogo vanno considerate le modalità con cui l’accoltellamento è avvenuto: come ammesso dal prevenuto, egli, che in quel momento era in uno stato di agitazione dovuta allo scontro appena avuto con il fratello della vittima, ha sferrato il colpo a casaccio, senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire né delle conseguenze, tant’è che nemmeno si è reso conto di averlo ferito: “Quando lo vedo gli ho chiesto “dove è tuo fratello” e gli “tiro” con il coltellino verso l’addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era sporcato e la lama non si era piegata. (…) ho colpito __________ con il coltellino perché ero agitato perché avevo litigato con il fratello e pensavo che lui potesse colpirmi visto il litigio con suo fratello.” (MP 11 settembre 2014, AI 88, pag. 2).

In effetti si può vedere dalle foto in atti (AI 94), che la parte trafitta è a sinistra proprio poco sotto il costato, dove lo strato adiposo di IM 1 non è così spesso. Ma è solo un caso che la lama sia finita lì ed è solo un caso fortuito che non abbia causato danni ben più gravi.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che è un fatto giuridicamente notorio che una coltellata inferta all’addome di una persona con normalissimo coltello da tasca, può senza ombra di dubbio avere delle conseguenze letali (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.; 6B_475/201 del 27 novembre 2012 consid. 3).

Ma notorio è anche che nella parte anteriore alta dell’addome vi sono organi vitali o importanti quali il fegato, lo stomaco, la cistifellea, il pancreas e la milza. In quella inferiore è invece posizionato l’intestino.

Nel caso che ci occupa un tentato omicidio non entra in considerazione già solo perché non prospettato neppure dal procuratore pubblico. Ciò posto, è invece da ritenere accertato che una coltellata sferzata all’addome in una situazione dinamica di lotta - dunque priva di qualsiasi sicurezza circa la possibilità di colpire la parte del corpo auspicata - potesse comportare delle lesioni gravi, quindi lesioni ai sensi dell’art. 122 CP di organi vitali quali milza, fegato, stomaco e anche intestino. Non lesioni semplici come preteso dall’appellante.

Dal punto di vista oggettivo il reato è dunque da confermare.

Lo stesso dicasi per quanto concerne i presupposti soggettivi della fattispecie. In effetti, avendo AP 1 colpito proditoriamente a casaccio, in uno stato di rabbia ed agitazione incontrollate, IM 2 mentre gli si stava avvicinando, senza potere né volere mirare a una zona precisa, ha preso scientemente in considerazione che così facendo avrebbe potuto mettere in pericolo di vita l’antagonista. Ciononostante non si è trattenuto. Il suo completo disinteresse per le conseguenze che un simile gesto potesse avere è confermato dal fatto che nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva effettivamente ferito l’antagonista.

Alla luce della predetta giurisprudenza del Tribunale federale, non può essere seguito neppure il tentativo di AP 1 di discolparsi sostenendo di aver considerato che l'arma utilizzata fosse fragile al punto da non poter arrecare alcuna ferita di una certa gravità (STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014, consid. 2.3.; 6B_475/201 del 27 novembre 2012 consid. 3).

Agendo come fatto, viste le elevate possibilità di provocare lesioni serie alla vittima, l’appellante ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni alla salute di quest’ultima. Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate lesioni gravi.

Per tacere del fatto che AP 1 ha estratto il coltello per inseguire il fratello della vittima con il quale aveva appena avuto un alterco, gesto che lascia desumere una volontà di aggredire IM 2, più che di difendersi. Intenzione confermata con quanto poi fatto in seguito di fronte al Bar __________.

Una presa in considerazione del reato di lesioni semplici aggravate dall’uso di un’arma, art. 122 cifra 2 CP, non entra invece in linea di conto nemmeno dal profilo soggettivo poiché, come detto, non si può seriamente credere che l’appellante abbia realmente potuto pensare che le conseguenze del suo attacco con il coltellino tascabile avrebbero potuto limitarsi esclusivamente a lesioni semplici (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011, consid. 3.2.1.).

Di conseguenza, su questo punto, l’appello va respinto e la condanna confermata.

Infrazione alla LStup

  1. Con la dichiarazione d’appello, così come in prima sede (verb. dib. TPC, pag. 11), il prevenuto ha contestato l’adempimento del reato di infrazione aggravata alla LStup, sostenendo che, tenuto conto del quantitativo di cocaina che ha ammesso di aver trafficato (127 g) e tenuto conto di un grado di purezza del 10%, il quantitativo di cocaina alienato è di soli 12.7 g e si situa al di sotto dei 18 g.

Al dibattimento di secondo grado, come detto, la difesa ha fatto marcia indietro su questo aspetto, dichiarando di non contestare più i quantitativi riconosciuti in prima sede, pur continuando a chiedere che si tenga conto del grado di purezza effettivo.

La derubricazione del reato non è più in discussione, quindi. Tuttavia, ritenuto che sul principio l’argomentazione sollevata non è errata ed avendo il quantitativo di sostanza pura trafficato un’influenza sulla commisurazione della pena, questa Corte ritiene opportuno chinarsi sulla questione.

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, trasporta, importa, aliena, possiede, detiene o acquista stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV165), di 18 grammi di cocaina pura, rispettivamente di 12 grammi di eroina (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).

La norma prevede, infine, la possibilità per il giudice di attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

  1. AP 1 ha confessato a più riprese di aver venduto e detenuto la cocaina indicata al punto n. 11 dell’AA, ovvero 244.38 g, rispettivamente 20.62 g.

Il grado di purezza della cocaina venduta non ha potuto essere accertato, mentre per quella detenuta è stato possibile stabilire che 4.22 g ne avevano uno del 23% (corrispondenti a 0.97 g di sostanza pura), 9.92 grammi avevano una purezza del 21% (corrispondenti a 2.08 g di sostanza pura) e 0.54 g una purezza dell’11% (corrispondenti a 0.05 g di sostanza pura). Di ulteriori 4.7 g detenuti, nulla si sa.

In relazione allo stupefacente venduto da IM 1, uno dei fornitori dell’appellante, come indicato nel capo d’imputazione in discussione, i primi giudici hanno precisato:

“Per quanto attiene ai 612 grammi alienati e di cui non è stato possibile stabilire il grado di purezza, questo deve essere ritenuto pari al 10% (STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), per un totale, quindi, di 61.2 grammi di cocaina pura alienata.” (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 29).

Sulla scorta di questa presa di posizione, la difesa è dell'opinione che lo stesso principio debba essere applicato alla cocaina venduta da AP 1. A ragione.

Di conseguenza, per quanto concerne i 244.38 g di cocaina venduta, considerando una purezza di almeno il 10% riconosciuta dalla giurisprudenza allorquando non è stato possibile determinarla con esami chimici (cfr., fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), il quantitativo di sostanza pura può essere fissato in 24.43 g. Ad esso vanno sommati quelli della cocaina detenuta in vista della vendita: 0.47 g (4.7 g al 10%, poiché indefinito), 0.97 g (4.22 g al 23%), 2.08 g (9.92 g al 21%) e 0.05 g (0.54 g all’11%).

Complessivamente la cocaina pura trafficata ammonta quindi a circa g 28.05 g e supera i limiti per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Commisurazione della pena

  1. In definitiva, dunque, le condanne decretate in primo grado a carico di AP 1 per i reati di infrazione aggravata alla LStup, tentate lesioni gravi, riciclaggio, infrazione alla LArm e contravvenzione alla LStup devono essere confermate.

Con l’appello è stata contestata pure la commisurazione della pena effettuata dai primi giudici che, a detta del ricorrente, risulta essere troppo elevata. La sua colpa infatti, sulla scorta delle argomentazioni di merito avanzate, deve essere ridimensionata. Inoltre, per il ricorrente, le conclusioni esposte in sentenza risultano essere contraddittorie, in quanto dapprima si parla di colpa grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo e, poco dopo, al prevenuto viene riconosciuta la collaborazione fornita agli inquirenti, che ha consentito di arrestare e poi condannare i coimputati. Di conseguenza, la pena deve essere mantenuta al di sotto del limite superiore di 18 mesi, integralmente sospesi per un periodo di prova di due anni.

  1. Dopo aver dettagliatamente ripreso i principi su cui si fonda la commisurazione della pena, la Corte delle assise criminali ha concluso che “Per quanto attiene infine a AP 1, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che precedono. La colpa dell’imputato è sia oggettivamente che soggettivamente grave, sia in relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di lesioni gravi in danno di IM 1

A questo proposito non si può al proposito che censurare la facilità con cui l’imputato è ricorso all’uso di un coltello nel corso della lite del 19 giugno 2014 ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è recato a cercare i fratelli __________ munito di un coltello a farfalla per procedere ad un regolamento di conti.

A favore dell’imputato, occorre tuttavia riconosce la collaborazione da egli fornita agli inquirenti.

In tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena appare adeguata così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di detenzione.

La pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa in applicazione dell’art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha ritenuto di fissare nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi.” (sentenza impugnata, consid. 61, pag. 56).

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

  2. L’art. 43 CP prevede che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.

Le condizioni soggettive che permettono di sospendere l’esecuzione della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF 1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, n. 50 ad § 5; Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; CCRP, inc. 17.2007.34 del 3 luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).

  1. AP 1 risponde dei reati di tentate lesioni gravi, punibile con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria, art. 122 CP in relazione con art. 22 CP, grave infrazione alla LStup, art. 19 cpv. 2 LStup, punito con una pena detentiva di almeno un anno cumulabile ad una pena pecuniaria, di riciclaggio, art. 305 bis cpv. 1 CP, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, di infrazione alla LArm, art. 33 cpv. 1 LArm, pure punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, e contravvenzione alla LStup, art. 19a cpv. 1 LStup, sanzionato con una multa.

In merito al tentativo, l’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

  1. Questa Corte condivide in linea di massima le argomentazioni dei primi giudici, con qualche precisazione che porta ad un risultato leggermente diverso.

Tentate lesioni gravi

La colpa per le tentate lesioni gravi è certamente rilevante, sia per le modalità con le quali è avvenuto l’accoltellamento, sia per il movente: in una situazione dinamica, l’aver sferrato a casaccio un colpo all’addome, senza preoccuparsi di dove l’arma da taglio avrebbe potuto conficcarsi e con totale disinteresse per le conseguenze che un simile atto avrebbe potuto avere è inqualificabile. Altrettanto biasimevole è che la vittima sia stata ferita per il solo fatto di essere il fratello di IM 2 e di essersi trovata sulla strada del prevenuto al momento sbagliato.

Già grave è che persone come era l’imputato al momento dei fatti, facili al litigio e che si muovono in ambienti loschi, circolino in città, per strada e addirittura in locali pubblici con un coltello. Se per una persona normale, che difficilmente si sognerebbe di farlo, un simile atteggiamento non avrebbe nulla di reprensibile e non comporterebbe alcun rischio poiché il coltellino verrebbe al massimo usato come utensile e non come oggetto di attacco/difesa, per uno spacciatore, consumatore di cocaina e testa calda (che sa di esserlo) come AP 1, è un chiaro segnale dell’intenzione di farne prima o poi uso come arma.

Oggettivamente deve pure essere considerato che l’appellante, agendo in un locale pubblico, in presenza di altra gente, ha dato prova di riprovevole spregiudicatezza.

Parimenti non va trascurato pure il fatto che il diverbio nei bagni con IM 2, dal quale è scaturito l’inseguimento che ha portato poi all’accoltellamento del fratello di quest’ultimo, è sorto con la partecipazione più che attiva dell’imputato, che è stato anche il primo a sferrare un pugno e che, una volta dileguatosi l’antagonista, ha deciso di inseguirlo impugnando ed armando il coltellino.

A suo favore va d’altro canto considerato che la coltellata non ha avuto conseguenze di rilievo per la salute della vittima, mai trovatasi in pericolo di vita e che si è potuta limitare a medicare la piccola ferita con dei cerotti, senza necessità di interventi medici.

Diversamente dai primi giudici, questa Corte non ritiene che il tipo d’arma utilizzata possa fungere da attenuante, poiché nelle modalità in cui è avvenuta l’aggressione - in modo particolare il fatto che il prevenuto non ha assolutamente avuto il controllo del colpo inferto, non avendo mirato a nessuna parte del corpo ma piuttosto alla persona del suo presunto avversario, che comunque sia era in movimento - essa avrebbe potuto anche colpire un’altra parte del corpo, più sensibile e pericolosa rispetto a quella dove fortunatamente è finita, e causare ferite ben più gravi.

Dal profilo soggettivo, l’accoltellamento è stato perpetrato nei confronti di una persona con la quale AP 1 aveva avuto dei problemi, ma che quella sera non lo aveva in alcun modo provocato, non avendo avuto con lui contatti.

Di rilievo, a suo favore, è il fatto d’aver agito per dolo eventuale.

Non entrano in considerazione né l’errore sui fatti, art. 13 CP, né la legittima difesa, art. 15 e 16 CP, non essendo neppure verosimile che IM 2 stesse per aggredire l’imputato.

Tutto ben ponderato, la colpa di AP 1 per le tentate lesioni gravi risulta essere di gravità medio alta.

Ne deriva che se fosse stato accertato un dolo diretto e se le lesioni gravi si fossero realmente realizzate, la pena adeguata si sarebbe situata attorno ai 5 anni di detenzione.

Tenuto conto che le lesioni gravi sono solo tentate e che il tentativo non è particolarmente intenso, si giustifica ridurre la pena a 30 mesi. Da qui si deve scendere poi a 24 mesi in considerazione del fatto che il reo ha agito con dolo eventuale.

Per le sole tentate lesioni gravi, la pena equa sarebbe dunque di due anni di detenzione.

Infrazione aggravata alla LStup

  1. Qualificante per la colpa di AP 1 in relazione a questo reato è avantutto il quantitativo di cocaina trafficato, 244.38 g, con un grado di purezza di almeno 10% (cfr., fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), per almeno 24.43 g di sostanza pura. Inoltre egli ha detenuto complessivamente 3.57 g di cocaina pura, il ché porta ad un quantitativo globale di 28 g di cocaina pura.

Pur trovandoci quindi in un caso di infrazione aggravata, essa è da considerarsi di lieve gravità, di poco superiore ai limiti imposti dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell’aggravante.

AP 1 ha agito autonomamente, non nel contesto di una organizzazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010), e sull’arco di soli 6 mesi.

Dal profilo soggettivo, va differenziato - perché così vuole la costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; STF 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. L’imputato, come visto, non era un vero e proprio tossicodipendente, pur consumando cocaina saltuariamente, e ha quindi trafficato droga per cupidigia.

Come se non bastasse, egli, con un minimo sforzo di ricerca (mai fatto se non con l’approssimarsi dei due dibattimenti penali), avrebbe certamente avuto la possibilità di trovare un nuovo lavoro, rispettivamente poteva godere delle indennità di disoccupazione che gli garantivano denaro a sufficienza per vivere dignitosamente. Ciononostante ha preferito arrotondare le sue entrate e delinquere, mettendo in pericolo la salute altrui con sostanze nocive.

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che la colpa per il reato in questione (che già di per sé è un caso aggravato) è di limitata gravità.

Ulteriori reati

  1. Se per il reato di riciclaggio, per un importo di fr. 409.-, la gravità della colpa è minima, per l’infrazione alla LF sulle armi si può invece concludere a favore di una colpa di media intensità. In effetti, vale la pena ripetersi, girare in luoghi affollati con un coltello, questa volta a farfalla, non è certamente un atto trascurabile, tenuto soprattutto conto del fatto che lo scopo era quello di farne un uso come arma per aggredire delle persone, come ammesso dallo stesso imputato, che per fortuna (anche sua) non ha trovato a casa nessuna delle vittime predestinate (verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al verb. dib. TPC, pag. 14).

Il consumo di 30 g di cocaina in poco più di sei mesi non è insignificante, ma, ritenuto che il grado di purezza è indefinito anche in questo caso, non raggiunge comunque il caso di media gravità.

  1. Tutto questo ben considerato, si giustifica aumentare la pena di 24 mesi summenzionata di ulteriori 9 mesi.

Nel contesto delle circostanze legate all’autore, questa Corte non può non tenere conto della collaborazione fornita dall’appellante, riconosciuta anche dall’accusa, che ha permesso di fare luce su molti lati oscuri della vicenda.

Egli non si è limitato ad ammettere i propri errori, ma ha fatto i nomi delle altre persone coinvolte, assumendosi dei rischi.

Dal punto di vista personale, se in teoria il fatto di avere una famiglia potrebbe essere un elemento positivo, nel caso concreto non lo è stato, non essendosi egli trattenuto dal commettere i reati in disamina.

Tenuto conto della collaborazione prestata, la pena di 33 mesi, viene ridotta a 30 mesi di detenzione.

Già solo per il divieto di reformatio in peius e per i limiti imposti dall’art. 43 CP, la pena detentiva deve rimanere parzialmente sospesa, con una parte da espiare quantificata in 6 mesi. Il periodo di prova è di due anni.

Alla pena detentiva deve essere sommata una multa per la contravvenzione alla LStup, che, in base alle sue condizioni economiche e alla sua colpa (cfr. art. 106 cpv. 3 CP; DTF 134 IV 60 consid. 7.3.3), viene confermata in fr. 200.-.

Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio

  1. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante in ragione di tre quarti, mentre per il resto sono messe a carico dello Stato. Viste le specifiche circostanze, non trova applicazione l’art. 425 CPP.

Con istanza del 3 maggio 2016, AP 1 ha postulato la tassazione della nota del suo patrocinatore per un importo complessivo di fr. 3'878.30. L’indennizzo del difensore d’ufficio deve essere effettuato in base ai principi sanciti dall’art. 135 CPP (DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore.

Dall’estratto allegato (doc. CARP XX), si può vedere come la nota consista in 18 ore di onorario a fr. 180.- l’ora e in fr. 301.- di spese. Da questo importo devono essere dedotte 7 ore di onorario per la minor durata del dibattimento rispetto a quanto previsto nella nota. Pertanto, a titolo di indennità d’appello, vengono riconosciuti fr. 2'463.50 (fr. .1’980.- onorario + fr. 301.- spese + fr. 182.50 IVA).

In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 122 segg., 135, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12 cpv. 2, 22, 43, 47, 106, 122 e 305 bis CP;

19 e 19 a LStup;

33 cpv. 1 LArm

nonché, sulle spese, gli art. 426 e 428 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi n. 1, 2, 3, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 6., 7., 8.1, 8.2., 8.3., 8.4., 9., 10., 11., 13., 14. 15., 16. non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è giudicato autore colpevole di:

1.1.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato a terze persone 244.38 g di cocaina (24.43 g di cocaina pura), nonché detenuto in vista di alienazione 19.38 g di cocaina (3.57 g di cocaina pura), per complessivi 263.76 g (28 g di cocaina pura), stupefacente ricevuto da IM 1, IM 2, IM 4 e IM 3;

1.1.2. tentate lesioni gravi

per avere,

in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di Muralto,

dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

1.1.3. riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a Locarno,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;

1.1.4. infrazione alla LF sulle armi

per avere,

in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

1.1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a Locarno e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

1.2. AP 1 è condannato

1.2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.3. L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da espiare.

1.4. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.

1.5. La nota professionale 3 maggio 2016 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello è approvata per:

  • onorario fr. 1’980.00

  • spese fr. 301.00

  • IVA (8%) fr. 182.50

Totale fr. 2'463.50

e posta a carico dello Stato.

1.5.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.5.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

1.5.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

  1. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

tassa di giustizia fr. 1'000.-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4, mentre per il restante1/4 a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

29

CP

  • art. 12 CP
  • art. 13 CP
  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 129 CP
  • art. 135 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 425 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

LArm

  • art. 33 LArm

LStup

  • art. 19 LStup
  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

46