Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.72
Entscheidungsdatum
08.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2014.72

Locarno 8 luglio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Stefano Manetti

assessori giurati:

AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 1 (supplente) AS 2 (supplente)

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 gennaio 2014 da

AP 1, rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 gennaio 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 20 marzo 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 14 aprile 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 21 gennaio 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, il 31 maggio 2013, a __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 15'915,16 grammi netti di eroina con un grado di purezza medio tra il 51 e il 58%;

ripetute vie di fatto per avere, nel periodo 21 gennaio 2011 / 9 febbraio 2013, durante il matrimonio, a __________, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1, spintonandola e dandole degli schiaffi sul viso;

minaccia per avere, il 9 febbraio 2013, durante il matrimonio, a __________, minacciato di morte la moglie ACPR 1;

coazione per avere, il 12 giugno 2012, a __________, usando minaccia di un grave danno o intralciando in altro modo la sua libertà d’agire, costretto la moglie ACPR 1 a sottoscrivere una richiesta di prestito presso la __________;

falsità in documenti di esigua gravità per avere, il 9 febbraio 2012, a __________, abusato della firma autentica della moglie ACPR 1 apponendola di suo pugno su una richiesta di contratto assicurativo per autoveicoli della __________ assicurazioni, facendone uso a scopo d’inganno;

contravvenzione alla LStup per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 6 novembre 2011 / 31 maggio 2013, a __________ e in altre località, consumato 100 grammi di marijuana;

La Corte di prime cure ha, invece, prosciolto AP 1 dalle accuse di:

ripetute vie di fatto di cui al punto 2 dell’atto d’accusa nr. 122/2013 del 6 novembre 2013 (di seguito AA) limitatamente al periodo fine 2010 / 20 gennaio 2011;

coazione di cui al punto 4 dell’AA limitatamente alla variante dell’aver usato violenza;

contravvenzione alla LStup di cui al punto 6 dell’AA limitatamente al periodo 1° giugno 2013 / 6 novembre 2013.

In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed alla multa di fr. 300.- da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di tre giorni.

I primi giudici hanno, inoltre, posto a carico dell’imputato la tassa di giustizia di fr. 2’800.- e i disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

Preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 aprile 2014, l’imputato ha precisato che l’impugnazione verte sulla commisurazione della pena detentiva erogata (disp. 3.1.), ma non sulla multa aggiuntiva (disp. 3.2.), ed ha postulato che la condanna sia ridotta a cinque anni e sei mesi di detenzione da espiare.

L’appellante, con scritto 24 maggio 2014, ha chiesto l’audizione, in qualità di persona informata sui fatti, di sua moglie ACPR 1 (nata __________). L’istanza è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decisione 13 giugno 2014 in cui all’insorgente è stata fatta salva la possibilità di produrre una dichiarazione scritta della moglie sullo stato dei rapporti coniugali.

Esperito il pubblico dibattimento l’8 luglio 2014 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;

  • l’appellante si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 14 aprile 2014, chiedendo che la pena detentiva a suo carico sia ridotta a cinque anni e sei mesi.

Ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale nella commisurazione della pena

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

L’accusato: vita, situazione economica, consumo di stupefacenti, precedenti penali e progetti per il futuro

  1. Sulla sua vita, AP 1 ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:

“ Sono nato e cresciuto a __________, dove ho frequentato le scuole ed ho vissuto fino ai miei 18 anni. Mio padre faceva l'impiegato, mia madre é casalinga. Ho 2 fratelli e una sorella, tutti che abitano in Turchia nel paese in cui sono nato.

Con loro ho un buon rapporto e mi sento costantemente, stessa cosa con mia madre.

Ho studiato fino ad ottenere il diploma di liceo e dopo un anno sono andato in Germania, dove abitano dei miei parenti, degli zii. Speravo di trovare un impiego. Sono rimasto in Germania per 3 anni e lì ho lavorato senza permesso come tuttofare. In Germania ho conosciuto mia moglie, pure lei di origine turca e dopo pochi mesi ci siamo sposati. Lei lavorava in una fabbrica. Mi sono però sposato in Svizzera e meglio a __________ (canton __________). Sono venuto in Svizzera nel febbraio del 2000. Sono rimasto a ___________ per circa 4 anni, dopodiché siamo andati ad __________, vicino Zurigo. Dopo essermi separato sono andato ad abitare a __________. Vivo in una camera che ho affittato.

In Svizzera ho lavorato dapprima, dal 2000 al 2002 come gessatore ed in seguito dal 2002 e fino a circa 2 anni fa come montatore di impianti di climatizzazione. Dal 2011 sono disoccupato. Gli impieghi in Svizzera erano tutti regolari. Ho due figli, una di 5 anni e una di 11 anni.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 5-6, AI 2)

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha spiegato di avere avuto, nel 2011, uno sbandamento che, complici le cattive compagnie, lo ha portato a frequentare regolarmente locali notturni, ad abusare di bevande alcoliche e di marijuana e a lasciarsi andare al vizio del gioco d’azzardo. A causa di quelle che ha definito “cattive abitudini”, egli ha perso il lavoro e deteriorato il rapporto con la moglie che, stanca della situazione di disagio economico - oltre a non avere più un reddito, il marito aveva contratto molti debiti di gioco - e delle intemperanze del coniuge, dopo averlo denunciato alla polizia, il 14 marzo 2013, ha introdotto una causa di separazione presso il tribunale distrettuale di __________ (Eheschutzbegehren 14.03.2013 __________, Rechtsanwältin all. ad AI 35; all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 1; verbale PS 01.06.2013, pag. 3, all. 1 AI 1).

Attualmente - così come ha confermato la patrocinatrice dell’appellante (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3)

  • i rapporti fra i coniugi stanno migliorando tanto che la moglie ha chiesto la sospensione della procedura di separazione e mantiene regolari contatti telefonici con il marito al quale ha, anche, una volta, reso visita in carcere (cfr., anche, all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).
  1. Con riferimento alla situazione economica, AP 1, interrogato il 9 febbraio 2013 dalla polizia del Canton Zurigo nel procedimento avviato a suo carico per vie di fatto e minacce ai danni di sua moglie, ha dichiarato di avere, oltre che alcuni debiti per fatture non solute, diciotto procedure esecutive pendenti e, essendo senza lavoro, di percepire, per l’intera famiglia, fr. 3'600.- dall’ufficio di assistenza sociale di __________. Egli ha aggiunto che sua moglie lavora, a tempo parziale, come donna delle pulizie, ma che la retribuzione e l’indennità di disoccupazione a lei spettanti vengono versate all’ufficio di assistenza sociale (verbale PS 09.02.2013, pag. 5, AI 35).

Agli inquirenti ticinesi, così AP 1 ha descritto la sua situazione finanziaria:

“ Mia moglie lavora al 30% come donna delle pulizie.

Oggi percepisco l'assistenza che consiste in CHF 1'000.00 al mese al netto (senza cassa malati e affitto che mi paga direttamente l'assistenza) perché ho terminato le prestazioni datemi dall'assicurazione di disoccupazione. Quando ero in famiglia percepivo circa CHF 4'400.00, sia dalla disoccupazione che dall'assistenza.

ADR. che ho circa 40 / 50 mila CHF di debiti, tra tasse non pagate, assicurazioni varie e pure un debito con la banca (piccolo prestito di CHF 10'000.00); debiti notificati presso l'ufficio esecuzione di __________. Ho diversi attestati carenza beni ma pure esecuzioni in corso.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 6, AI 2)

Effettivamente, risulta dagli atti che, dal 9 febbraio 2011 al 2 aprile 2013 sono state avviate a carico di AP 1 18 procedure esecutive per complessivi fr. 12’513.90 e dal 1° gennaio 2011 al 3 giugno 2013 egli ha accumulato 32 attestati di carenza beni per complessivi fr. 25’125.35 (AI 13; cfr., anche, verbale PP 09.08.2013, pag. 2, AI 29).

Egli risulta titolare di due conti presso la Banca __________, ovvero il __________ con saldo al 24 maggio 2013 di fr. 990.75 e il __________ con saldo al 7 marzo 2013 pari a zero (estratti __________ 11.06.2013 e 07.03.2013 all. ad AI 20).

  1. AP 1, al momento dell’arresto avvenuto il 1. giugno 2013, è stato sottoposto all’esame tossicologico delle urine da cui è risultato positivo alla cannabis (haschisch, marijuana) (all. 6 ad AI 1; all. 6 ad AI 64). Preso atto di tale risultato, AP 1 ha precisato quanto segue:

“ R: Posso dire di aver consumato della marijuana 3 o 4 settimane or sono in quel di Zurigo. In passato fumavo 1 o 2 spinelli al giorno di marijuana, questo da almeno un paio di anni. Detti consumi sono avvenuti sempre a Zurigo. D’abitudine acquistavo un sacchetto da 4/5 grammi al costo di 50 CHF. Lo stesso mi durava un paio di settimane. Riassumendo, spendevo 100 CHF al mese per un consumo negli ultimi due anni di 192 / 240 grammi lordi. Lo stupefacente lo compravo da spacciatori occasionali.”

(verbale PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64)

Al riguardo, egli ha, poi, ancora dichiarato:

“ ADR che confermo di aver consumato marijuana negli ultimi 2 anni circa, a Zurigo, un quantitativo complessivo di almeno 190 grammi; stupefacente acquistato sulla pubblica via da sconosciuti sottoforma di sacchetti da 4/5 grammi l’uno al prezzo di CHF 50.00.”

(verbale PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29)

In seguito, egli ha ridotto, per il periodo considerato, i suoi consumi di marijuana a “ al massimo 100/150 gr.” (verbale PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).

  1. AP 1 é incensurato (AI 5, all. AI 35).

  2. Sui suoi progetti di vita, l’imputato ha dichiarato ai primi giudici quanto segue:

“ R: In primo luogo vorrei ricongiungermi con la mia famiglia, poi trovare un lavoro fisso e avere una vita regolare con la mia famiglia. Non so se mi sarà data la possibilità di rimanere in Svizzera dopo la condanna.”

(all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 2).

Fermo e risultanze dell’inchiesta avviata dal Ministero pubblico del Canton Ticino

  1. La sera del 31 maggio 2013, verso le ore 23.15, nell’ambito di un controllo doganale al valico di __________, le guardie di confine hanno fermato AP 1, in entrata sul territorio svizzero, alla guida dell’automobile Renault Mégane Scénic II, targata a lui intestata. Nella zona anteriore dell’abitacolo, negli spazi accessibili togliendo il cassetto portaoggetti posizionato sotto il sedile del passeggero nonché smontando quello centrale ed entrambi i sedili davanti, le guardie hanno rinvenuto 18 panetti di una sostanza di cui 14 - i più grandi - avvolti in nastro adesivo marrone e 4 - i più piccoli - in uno di colore azzurro, per un peso totale lordo di 17'990 grammi. L’esame della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire che si trattava di eroina dal peso totale netto di 15'915,16 grammi e avente purezza variante dal 51 al 58 % (AI 64 in part. all. 7, 14 e AI 65).

AP 1 è stato sottoposto al prelievo di campioni sulle mani (palmo e dorso) e sotto le unghie per verificare eventuali contaminazioni da sostanze stupefacenti. L’analisi ha dato esito negativo (AI 64 pag. 2 ed in part. all. 7 e 8). Sugli involucri degli stupefacenti non sono state rilevate impronte digitali dell’imputato, presenti invece, unitamente ad un’impronta palmare, su un sacchetto di plastica trovato sul sedile posteriore dell’automobile (AI 64 all. 7 e 9).

Durante la perquisizione dell’automobile, le guardie di confine hanno anche rinvenuto in una valigia alcuni indumenti nuovi, acquistati in Svizzera e recanti ancora il cedolino con il prezzo nonché una scatola vuota di un cellulare con il relativo contratto __________.

Risulta dal rapporto di polizia che, in presenza degli agenti, AP 1 ha manifestato segni di nervosismo (all. 12, 13, 14 ad AI 64).

  1. AP 1, durante l’inchiesta, ha da subito ammesso le sue responsabilità in relazione al trasporto di eroina, dichiarando, in sintesi:
  • di avere accettato di recarsi in Turchia per caricare quasi 16 kg di eroina e trasportarli, poi, in Svizzera, dietro compenso di 2500.- Euro per ogni kg di stupefacente trasportato;

  • di avere usato per tale viaggio, conformemente alle istruzioni ricevute, un’autovettura fornitagli dal committente e che lui si è fatto intestare;

  • di avere acquistato, sempre su istruzioni del committente, dell’abbigliamento da tempo libero (costumi da bagno, magliette, calzoncini corti) e averlo messo in valigia per simulare un viaggio di vacanza;

  • di avere acquistato, sempre su istruzioni del committente, un cellulare da usare durante il viaggio per comunicare con lui e ricevere istruzioni;

  • di essersi recato in Turchia, ad __________, avere preso alloggio in un albergo del centro città e avere atteso, secondo le istruzioni ricevute, di essere contattato;

di essere stato contattato, lo stesso giorno del suo arrivo, da due persone rimaste sconosciute che si sono fatte consegnare la vettura che gli hanno, poi, riportato sempre il medesimo giorno, invitandolo a ripartire;

che, conformemente alle istruzioni del committente, egli è ripartito alla volta della Svizzera soltanto quattro giorni dopo, il 24 maggio 2013, consapevole che la droga era stata nascosta nella vettura;

che, durante il viaggio, mentre era sul traghetto, egli, sempre obbedendo alle istruzioni del committente, ha gettato il telefonino in mare.

Va, poi, detto che, se è vero che AP 1 ha ubbidito alle istruzioni ricevute, è anche e soprattutto vero che egli lo ha fatto maldestramente, in modo più che amatoriale, così come pertinentemente precisato dalla sua patrocinatrice nella sua arringa.

Al riguardo, basta ricordare che, pur avendo buttato in mare il cellulare, egli ha conservato, sul sedile posteriore della vettura, il suo imballaggio e, soprattutto, il contratto relativo a tale cellulare stipulato con la __________. Ciò che ha permesso agli inquirenti di ricostruire il traffico telefonico che il suo committente, con l’indicazione data, voleva celare.

Ma non solo.

Se è vero che, sempre ubbidendo alle istruzioni ricevute, AP 1 ha acquistato abbigliamento da tempo libero e lo ha messo in valigia, è anche vero che egli lo ha lasciato nell’imballaggio originale con ancora attaccato il cartellino del prezzo. Ciò che, evidentemente, insieme al manifesto nervosismo del guidatore, ha messo la pulce nell’orecchio alle guardie di confine (già allertate dall’indicazione degli inquirenti zughesi; cfr verb. dib. d’appello, pag. 4-5).

A questo proposito, vale ancora la pena ricordare che, così come risulta dalle trascrizioni in atti, nella telefonata intercorsa il 26.05.2013 tra __________ (il committente) ed un terzo rimasto sconosciuto, il primo ha definito AP 1 come “un tipo naif” (verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61).

  1. Sui motivi a delinquere, l’appellante ha, ripetutamente, dichiarato di avere accettato di fare quel trasporto di stupefacente per reperire i soldi necessari a saldare i suoi debiti, convinto che, una volta risanata la sua situazione finanziaria, egli avrebbe potuto ricongiungersi con la sua famiglia:

“ Devo subito ammettere che mi sono messo a disposizione di determinate persone per il trasporto di eroina in quanto ho serie difficoltà finanziarie che speravo di mettere a posto. Proprio a causa di questi problemi economici, circa 3 / 4 mesi fa mi sono separato da mia moglie, separazione che mi ha causato molti patimenti d’animo e questo pure a causa del fatto che ho due bambine in tenera età. (…)

ADR. che io ho accettato questo affare per guadagnare soldi e pagare i miei debiti. Anche se fosse andato a buon fine il viaggio non ne avrei fatti di altri.”

(verbale PP 01.06.2013, pag. 3 e 5, AI 2)

“ ADR che ribadisco di aver acconsentito a detto viaggio unicamente per i miei problemi finanziari e personali con mia moglie. Il mio scopo era quello di mettere a posto la situazione debitoria e di tornare con mia moglie e le figlie.”

(verbale PP 09.08.2013, pag. 3, AI 29; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 3-4).

  1. Come visto sopra, durante l’inchiesta, l’imputato ha ammesso anche di avere consumato almeno 100 grammi di marijuana nel biennio antecedente al suo arresto al valico di __________ (verbale PP 01.06.2013, pag. 5, AI 2; PS 18.06.2013, pag. 3, all. 2 ad AI 64; PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29; PP 18.10.2013, pag. 11, ad AI 61).

Procedimento penale a carico di AP 1 avviato dal Ministero pubblico del Canton Zurigo

  1. Prima dell’inchiesta di cui s’è detto, nei confronti di AP 1 ne era stata aperta un’altra, nel canton Zurigo, a seguito della querela della moglie. Nell’ambito di questa istruttoria, durante la quale l’imputato ha solo in parte ammesso gli addebiti (AI 35), AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva a Zurigo dal 9 febbraio 2013 al 17 aprile 2013 (Verhaftsrapport 10.02.2013 Kantspolizei Zürich, Entlassungsbefehl vom 17.04.2013 Bezirksgericht Zürich ad AI 35; AI 46, pag. 4).

Tale procedimento è stato, poi, avocato dal Ministero pubblico del Canton Ticino.

  1. Per le ammissioni dell’appellante – su cui la condanna si è fondata - si rinvia alla lettura dell’allegato 1 al verbale del dibattimento di primo grado (in particolare, le pag. 2, 3 e 4).

Appello

  1. Nel suo appello AP 1 contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi giudici.

a) L’appellante lamenta, dapprima, il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cifra 1. CP. Egli sostiene di avere agito per motivi onorevoli, siccome il suo obiettivo era quello di “ricostruire la propria famiglia”: con il provento del reato egli intendeva estinguere i suoi debiti con lo scopo precipuo di appianare i dissidi familiari e poter “ritornare a vivere con le bambine e la propria moglie”. L’appellante sottolinea che “il saldare i debiti era solo il mezzo per raggiungere tale scopo”, ovvero “la ricostituzione della famiglia” e tornare ad essere “un buon padre” (dichiarazione d’appello 14.04.2014, pag. 4-6, pto 2.1. a., doc. CARP III).

b) Egli sostiene, poi, che i primi giudici non gli hanno, a torto, riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP nonostante egli abbia collaborato facendo, da subito, il nome di __________. Malgrado la consapevolezza di esporre, con ciò, a pericolo non soltanto lui ma soprattutto

  • sostiene ancora l’appellante - la sua famiglia, egli ha fatto tutto quanto era in suo potere per aiutare gli inquirenti chiedendo loro, soltanto, di non indicare a verbale tale sua collaborazione (dichiarazione d’appello 14.04.2014, pag. 6-8, pto 2.1. b., doc. CARP III).

c) AP 1 chiede, poi, che, nell’ambito della commisurazione della pena ai sensi dell’art. 47 CP, ad attenuazione della sua colpa, si consideri anche che egli:

  • ha effettuato un unico trasporto di stupefacenti;

  • ha ricoperto il ruolo di mero corriere, privo di poteri decisionali e finanche sprovveduto;

  • ha confessato i fatti ascritti e collaborato con gli inquirenti manifestando il suo rammarico per quanto commesso e permettendo una celere e semplificata conclusione dell’inchiesta;

  • è incensurato;

  • espierà la condanna lontano dalla moglie e dalle due figlie in tenera età. A questo proposito, l’appellante riconosce che è stato lui stesso a volere scontare la pena in Ticino, ma precisa di averlo fatto per ragioni di sicurezza.

In ragione di quanto sopra, l’appellante postula la diminuzione della pena a 5 anni e 6 mesi di detenzione.

(dichiarazione d’appello 14.04.2014, pag. 8-13, pto 2.2. a. e b., doc. CARP III)

  1. La Corte delle assise criminali ha commisurato la pena a carico di AP 1 sulla base delle seguenti argomentazioni.

14.1. Ha, dapprima, ritenuto non realizzati i presupposti di entrambe le attenuanti specifiche invocate dall’appellante.

a) In relazione all’attenuante di cui all’art. 48 lett. a cifra 1 CP, i primi giudici hanno rilevato che il pagamento dei debiti non può assurgere a motivo onorevole, in particolare perché le difficoltà finanziarie sono “estranee alla parte altamente più morale e superiore della scala dei valori etici” (sentenza impugnata, consid. 13. a, pag. 12).

b) La prima istanza ha, poi, considerato non dati i presupposti del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP) poiché, quando AP 1 ne ha fatto il nome, nei confronti di __________ era già pendente un procedimento penale aperto dagli inquirenti del Canton Zugo e perché “la polizia sarebbe comunque arrivata all’identificazione di tutti i membri di questa banda di trafficanti turchi visto che uno dei precedenti detentori dell’autovettura di cui al pto. 1 dell’AA era stato __________, cioè una delle persone fermate il 14.8.2013 a Cham assieme a __________ e a __________ con una nuova partita di circa 30 chili di eroina”. Al riguardo, i giudici di prime cure hanno, poi, rimproverato a AP 1 di non aver fatto nulla di concreto per dimostrare il preteso sincero pentimento, segnatamente di non avere indicato i luoghi dove incontrò __________ e/o i suoi emissari, né di aver dato indicazioni per identificare tutti i membri della banda (sentenza impugnata, consid. 13. b, pag. 12-13).

14.2. Proseguendo nella sua disamina, la Corte delle assise criminali ha ritenuto la colpa di AP 1 come “estremamente grave”, non solo per avere trasportato un ingente quantitativo di eroina (pto. 1 dell’AA) ma, soprattutto, perché egli “non ha agito come lo sprovveduto mulo che ha voluto far credere di essere” visto che, in particolare, l’ingente quantitativo di stupefacente affidatogli, il pagamento di ben 2'500 Euro per ogni chilo di eroina trasportato nonché la libertà che gli ha avuto di decidere quando ritornare dalla Turchia dimostra come il suo ruolo fosse, in realtà, più qualificato. I giudici di prime cure rilevano, poi, che alla grave violazione della LStup vanno ad aggiungersi condanne da non bagatellizzare, ovvero quella per ripetute vie di fatto (pto. 2 dell’AA) che ne evidenzia il suo carattere violento, quella di minaccia (pto. 3 dell’AA) da cui si evince l’indole prevaricatrice ed autoritaria, quella di coazione (pto. 4 dell’AA) in cui ha dimostrato di essere incurante della libertà altrui e quella sempre di coazione e di falsità in documenti (pto. 4 e 5) in cui ha dimostrato che, per profitto personale, anche minimo, non ha remore ad infrangere reiteratamente il CP (sentenza impugnata, consid. 15., pag. 15).

14.3. Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici, tenuto conto del concorso di reati e dell’irrilevanza sulla commisurazione della pena dei proscioglimenti in quanto meri correttivi di natura testuale, hanno determinato la pena base in complessivi 10 anni/10 anni e 3 mesi. A mitigare l’entità di questa pena, a mente della prima Corte, hanno concorso la confessione, anche se tardiva per alcuni reati, e la durata del carcere preventivo sofferto. I giudici di prime cure non hanno, invece, dato alcun peso riduttivo al fatto che l’imputato espierà la pena, perlomeno inizialmente, lontano dai suoi affetti famigliari, essendo stata questa una sua scelta personale. Per la Corte di prime cure, non riduce la colpa nemmeno l’asserita difficile situazione economica poiché l’imputato, padre di due bambine, si è prestato con facilità a compiere un grosso traffico di eroina. Neutra sulla commisurazione della pena, a mente della prima istanza, è pure la scarsa scolarizzazione dell’imputato poiché essa é compensata dal fatto ch’egli risiede in Svizzera da 14 anni, e la sua incensuratezza.

Tutto ciò ritenuto, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 8 anni, con deduzione del carcere preventivo sofferto e, in ragione della comminatoria di pena di cui all’art. 19a n. 1 LStup, al pagamento di una multa di fr. 300.-. da sostituirsi con una pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento (sentenza impugnata, consid. 15., pag. 15-16).

Motivi onorevoli

a) Ai sensi dell’art. 48 lett. a cifra 1 CP il giudice attenua la pena se l’autore ha agito per motivi onorevoli che sono dati soltanto quando l’atto delittuoso proceda da un sentimento altamente morale o perlomeno moralmente giustificabile.

È onorevole il motivo che è parte dei valori etici riconosciuti dalla collettività nel suo insieme (DTF 107 IV 29 consid. 2a, JdT 1982 IV 76, Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 960; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 48, N. 3, pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénale annoté, Losanna 2007, ad art. 48, N. 1.2., pag. 171), ovvero che è tale secondo la morale comunemente ammessa (DTF 101 IV 387 consid. 2b; JdT 1990 IV 69). Per essere “onorevole” non è sufficiente che il motivo non sia soggetto a critiche dal profilo morale (DTF 104 IV 238 consid. 3b, JdT 1980 IV 43), ma occorre che si situi nella parte alta della scala di valori etici (DTF 128 IV 53 consid. 3a; 97 IV 77 consid. 2a, JdT 1972 IV 50; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 48, N. 3, pag. 286; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N. 1.2., pag. 171).

Meri motivi di natura economica non sono sufficienti (STF 6S.480/2004 del 9 marzo 2005, consid. 9; Wiprächtiger/Keller in op. cit., ad art. 48, N. 10, pag. 961). Per assurgere a circostanza attenuante, è necessario che il motivo onorevole invocato sia in relazione con l’infrazione (DTF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89, DTF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69 con rinvii; Wiprächtiger/Keller in op. cit., ad art. 48, N. 11, pag. 961; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, N. 1.2., pag. 171) e che gli effetti del motivo onorevole non siano vanificati dalla gravità del reato perpetrato (DTF 115 IV 8, 15 consid. IIa, 107 IV 29 seg; 106 IV 338, 341 consid. 2 con rinvii; Wiprächtiger/Keller in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 48, N. 8, pag. 961; Kilias/Kuhn/Dongois/Aebi, Précis de droit pénal général, 3a ed., Berna 2008, N. 1012, pag. 176).

b) In concreto, non ci sono motivi per dubitare delle reiterate dichiarazioni dell’appellante secondo cui egli si è deciso a delinquere per reperire i soldi con cui saldare i suoi debiti nella convinzione che ciò fosse necessario per ricostruire il nucleo familiare e, quindi, che questo fosse il suo obiettivo finale.

(cfr. PS 01.06.2013, pag. 3-4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013, pag. 3, AI 2; PP 09.08.2013, pag. 3 e 4, AI 29).

Tuttavia, ciò non realizza

  • e di lunga - l’invocata attenuante specifica. Non soltanto perché, comunque, il movente immediato era di natura meramente economica. Ma anche e soprattutto per il fatto che il reato commesso non ha alcuna relazione con il motivo invocato, per l’evidente sproporzione fra il bene protetto dalla norma violata e il motivo invocato e, infine, per il fatto che l’autore aveva innumerevoli modi leciti per ottenere la ricostituzione del nucleo familiare (cfr DTF 106 IV 338 e seg., consid. 2).

Su questo punto, la censura di AP 1 cade nel vuoto.

Sincero pentimento

a) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).

Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).

Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno (cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non può non sottolineare come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18 gennaio 2012 consid. 3a).

b) Dagli atti si evince che AP 1 ha, fin dall’inizio dell’inchiesta, riconosciuto le proprie responsabilità in merito al trasporto di eroina (AI 1 all. 1, pag. 3-6; AI 2 pag. 3-5, AI 7 pag. 4-5; AI 29 pag. 2-4, AI 46 pag. 2-3, AI 61 pag. 4-10, AI 64 all. 2 pag. 3-4).

Non così sembra essere, leggendo i verbali, riguardo i contorni del traffico di droga ritenuto come, negli atti, sia indicato che AP 1 ha rifiutato, in particolare, di dare il nome della persona che lo aveva contattato e convinto a fare il trasporto di cui s’è detto (cfr., ad esempio, PS 01.06.2013, pag. 4, all. 1 AI 1; PP 01.06.2013, pag. 3, AI 2; PP 01.06.2013, pag. 3 e 4 , AI 2; PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29).

Tuttavia, è accertato – poiché è stata la stessa procuratrice pubblica ad affermarlo in aula (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) - che, in realtà, AP 1 ha fatto il nome del “committente”, cioè della persona che lo aveva incaricato del trasporto e gli aveva dato tutte le istruzioni necessarie già nel corso della sua prima audizione davanti a lei (il 1.6.2013) ma che - per paura di possibili ritorsioni ad opera dei correi (che avrebbero potuto, richiamando gli atti dell’inchiesta, scoprire che lui aveva “parlato”) - ha chiesto ed ottenuto una verbalizzazione “protettiva”.

E’, dunque, accertato che, da subito, AP 1 ha dato agli inquirenti il nome di colui che lo aveva ingaggiato e che gli aveva dato le istruzioni.

Altrettanto accertato è che AP 1 lo ha fatto nonostante temesse seriamente per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari. Prova di questo timore è la richiesta di una “verbalizzazione protettiva” (avanzata ancora in sede d’appello) e il suo rifiuto di scontare la pena in Svizzera tedesca (poiché lì è detenuto, insieme ad altri appartenenti alla banda, __________). Timore, del resto, comprensibile vista la caratura della banda con cui è entrato in contatto, caratura dimostrata dagli ingenti quantitativi trattati (si ricorda che l’inchiesta in Svizzera interna ipotizza un traffico di almeno 30 kg di eroina).

Pure accertato – perché ciò è stato confermato dalla procuratrice pubblica durante la sua requisitoria – è che, quando ha fatto il nome di __________, AP 1 non sapeva che esso fosse già noto agli inquirenti né sapeva – proprio per ingenuità (e si usa un eufemismo) – che si sarebbe potuto ricostruire il traffico telefonico fra lui e __________ (e, quindi, risalire ad esso) nonostante la distruzione del cellulare.

Ne deriva, dunque, che, dal suo punto di vista, AP 1 ha dato agli inquirenti un nominativo che essi non avevano e a cui nemmeno, per quel che ne sapeva, essi avrebbero potuto risalire in altro modo.

Questa Corte non condivide, poi, l’opinione dei primi giudici secondo cui AP 1 avrebbe potuto dare più ampie informazioni agli inquirenti.

Come già s’è detto e come si dettaglierà in seguito, AP 1 era un semplice trasportatore. Era, cioè, l’ultima ruota del carro, il “mulo” che correva i maggiori rischi di essere preso e al quale, dunque, per definizione, vengono date soltanto le informazioni strettamente necessarie all’assolvimento del compito per cui è stato ingaggiato.

E’ cosa nota, per esempio, che i “trasportatori” non vengono presentati a tutti i membri della banda, e questo a maggior ragione se la banda tratta quantitativi quali quelli indicati dai primi giudici ed ha le diramazioni internazionali di cui questa Corte ha sentito durante gli interventi delle parti, nella fase della discussione (sentenza impugnata, consid. 13 b, pag. 13) e ad ancor maggior ragione se il trasportatore è, come in concreto, considerato un “naif”, cioè , in parole più crude, un pollo.

Quindi, non si comprende quali altre informazioni AP 1 avrebbe potuto fornire agli inquirenti.

Come visto, egli ha fatto il nome del suo contatto. Ma non solo. Ha fatto, quasi subito, il nome della città turca meta del suo viaggio ed ha detto di avere soggiornato in un albergo del centro. E’ vero che non ha fatto il nome di tale albergo. Ma non lo ha fatto perché non lo ricordava ed ha indicato che si trattava di un “3 stelle”: se gli inquirenti avessero ritenuto necessario sapere esattamente dove AP 1 ha alloggiato – ciò che non sembra essere stato il caso – essi avrebbero, dunque, potuto facilmente individuare l’albergo.

Inoltre, tutto quello che si sa delle condizioni e delle modalità del trasporto gli inquirenti lo hanno saputo grazie alle dichiarazioni di AP 1 (dichiarazioni che, come vedremo, sono, quando lo potevano essere, confermate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte dagli inquirenti di oltralpe).

In queste condizioni - ritenuta, infine, la sostanziale inutilità per l’inchiesta del nome del bar di Zurigo in cui AP 1 ha incontrato __________ (la cui mancata rivelazione gli è rimproverata dai primi giudici) - la scrivente Corte ha accertato che l’appellante, nonostante la comprensibile paura, ha dato agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso ed ha, così, realizzato i presupposti dell’attenuante specifica invocata.

Del resto - e lo si aggiunge a titolo abbondanziale - non si può sostenere che le informazioni date, in particolare il nome del “committente”, non siano state oggettivamente di aiuto agli inquirenti: il men che si possa dire è che, rivelandone il nome, AP 1 ha dato agli inquirenti la prova che, così come gli inquirenti svizzero tedeschi sospettavano, lo stupefacente da lui trasportato era, effettivamente, riconducibile a __________.

Su questo punto, dunque, l’appello è accolto.

a) Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c) Determinata così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d) La legge commina:

  • per l’infrazione aggravata alla LStup, una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 1 LStup);

  • per la contravvenzione alla LStup, la multa (art. 19a cifra 1 LStup);

  • per le vie di fatto, la multa (art. 126 cpv. 1 CP);

  • per la minaccia, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 180 cpv. 1 CP);

  • per la coazione, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 181 CP);

  • per la falsità in documenti di esigua gravità, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 251 cifra 2 CP).

e) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

  1. Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi, valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde e passando, poi, ad esaminarne gli aspetti soggettivi. Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

a) Dal profilo oggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto ch’egli ha trasportato un cospicuo quantitativo di eroina: quasi 16 kg netti. Si tratta di un quantitativo molto importante, tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, considerato, peraltro, che l’eroina è una droga pesante, particolarmente pericolosa, per la quale il caso grave di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 12 gr (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).

Nell’ambito di infrazioni alla LStup, la quantità di stupefacente trattato – di cui, in concreto, AP 1 era perfettamente consapevole (verbale PP 09.08.2013, pag. 4, AI 29) – pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella determinazione della colpa dell’autore. Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; DTF 6B 352/2012 del 1 novembre 2012, consid. 3.1.; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dall’estensione internazionale del traffico cui ha partecipato. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1).

Quale importante fattore attenuante, va considerato che AP 1 ha agito quale semplice trasportatore e esecutore di ordini e decisioni altrui. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, infatti, dagli atti emerge chiaramente che egli è stato un semplice esecutore di ordini altrui, senza alcun ruolo né decisionale né organizzativo. L’ingente quantitativo trasportato non è, in sé, sufficiente per presumere maggiori sue facoltà in tal senso ed il compenso di euro 2'500 per ogni chilo importato (per un totale di circa euro 37'500) non è spropositato se paragonato ai rischi di una lunga pena da espiare che si assume chi agisce come mulo per un quantitativo di quasi 16 kg di eroina e se rapportato al valore che quest’ultimo ha sul mercato al dettaglio, pari a circa fr. 1,6 mio (fr. 100.- al grammo). Né, come a torto ritenuto dai primi giudici, AP 1 è stato lasciato libero di decidere quando ritornare dalla Turchia. Egli, infatti, è rientrato dalla Turchia dopo una permanenza di “3/4 giorni” imposta da __________ (evidentemente, per dare corpo alla frottola del viaggio di vacanza), come si evince dalla trascrizione del colloquio telefonico in data 11.05.2013 tra quest’ultimo ed un ignoto (verbale PP 18.10.2013, pag. 6, ad AI 61). Del resto, nella telefonata di data 26.05.2013 tra __________ e lo sconosciuto, il primo definisce AP 1 come “un tipo naif” ed il secondo lo indica come “il corriere” (verbale PP 18.10.2013, pag. 9, ad AI 61). Che l’appellante sia stato sprovveduto è, inoltre, come già sottolineato, evidenziato dal fatto ch’egli ha lasciato sul sedile posteriore dell’automobile usata per il trasporto di eroina la scatola ed il relativo contratto __________ del telefono cellulare che, come richiestogli da __________, aveva comprato e usato per l’occasione e poi, sempre su disposizione di __________, aveva gettato in mare (cfr. trascrizione telefonata 25.05.2013, pag. 9, verbale PP 18.10.2013, pag. 6, ad AI 61). Per non parlare degli indumenti estivi, rinvenuti nella sua valigia dai doganieri alla frontiera di __________, comprati per fingere le vacanze in Turchia, e rimasti ancora nelle buste di plastica con i rispettivi cartellini del prezzo del negozio svizzero dove li aveva comprati. Infine, a conferma del mero ruolo di trasportatore dell’appellante, si osserva che dalle numerose intercettazioni telefoniche acquisite dal procedimento avviato dagli inquirenti del Canton Zugo a carico di __________, in capo a AP 1 non trapela alcun potere decisionale relativo al traffico di eroina, trattando le conversazioni che lo riguardano unicamente di modalità del trasporto e della presa di consegna dello stupefacente (cfr. trascrizione della telefonata del 07.05.2013 tra __________ e __________, di quelle del 21.02.2013, 08.05.2913, 10.05.2013, 11.05.2013, 26.05.2013 e 31.05.2013 tra __________ ed un ignoto, di quella del 17.05.2013 tra __________ ed un secondo ignoto la cui utenza è stata pure contattata da AP 1 quando è partito per il suo viaggio in Turchia, nonché di quelle del 17.05.2013, 19.05.2013, 20.05.2013, 21.05.2013, 22.05.2013, 24.05.2013, 25.05.2013, 26.05.2013, 28.05.2013, 29.05.2013 tra __________ e lo stesso AP 1 in verbale finale PP 18.10.2013, pag. 4-10, AI 61).

Del resto, stupirebbe il contrario, viste le ingenuità evidenti dell’appellante e la caratura delinquenziale della banda con cui è entrato in contatto.

AP 1 non può, di contro, trarre particolari benefici né dal fatto che ha eseguito un unico trasporto di droga, né dalla circostanza che la grossa partita di eroina trasportata non è finita sul mercato. Lo sventato smercio della sostanza è, infatti, dovuto solo al provvidenziale intervento delle guardie di confine del valico doganale.

Considerato quanto sopra, la colpa di AP 1 dal profilo oggettivo resta grave.

Di ben minore entità è, invece, dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato in relazione alla contravvenzione alla LStup. Trattasi infatti di un consumo di 100 grammi di marijuana che, anche alla luce dell’esteso periodo in cui è avvenuto, non incide ai fini della pena.

Meno banali sono, sempre sul piano oggettivo, i reati commessi a danno della moglie anche se ad essi non può essere data la severissima interpretazione dei primi giudici ritenuto come le vie di fatto siano limitate a spintoni e schiaffi dati in due occasioni (dispositivo 1.2. della sentenza impugnata e all. 1 al verb dib di primo grado) e come, da quanto risulta, l’atteggiamento prevaricatore nei confronti della moglie sia confinato, temporalmente, in un periodo in cui, evidentemente, l’appellante aveva perso di vista quei valori che lo avevano sin lì guidato (non va dimenticato, infatti, che AP 1 è incensurato).

b) Dal profilo soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un tossicodipendente (con evidenza, il saltuario consumo di marijuana non lo rende tale). Egli - ed è l’evidenza che si trae già dal quantitativo trasportato e dagli utili a lui derivanti dal traffico - si è prestato a trasportare droga per mero fine di lucro che, nello specifico, è da quantificare in euro 2'500 per ogni chilo importato, ovvero, trattandosi di oltre 15 kg, in circa euro 37'500. E ciò nonostante egli sia ben conscio degli effetti nefasti del consumo di droga (all. 1 al verb. dibattimento di primo grado, pag. 4).

Del resto, con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità, occorre considerare che AP 1, al momento dei fatti, beneficiava di una rete sociale che si occupava del pagamento della pigione di casa, della cassa malati nonché del sostentamento della sua famiglia. Ne segue che le sue difficoltà economiche non erano tali da limitarne la libertà di agire.

Venendo agli altri reati, dal profilo soggettivo, la colpa di AP 1 è esigua per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, mentre è maggiore in relazione alle ripetute vie di fatto, alla minaccia, alla coazione ed alla falsità in documenti di esigua gravità, avendo egli agito per futili motivi.

c) A fronte di simili circostanze, questa Corte ritiene che la colpa globale di AP 1 sia grave e che, visto il quadro edittale ed alla luce del concorso di reati, appare adeguata una pena detentiva di base aggirantesi sugli 8 anni.

d) Questa pena va, poi, ponderata in funzione delle circostanze personali dell’autore. In questo ambito, ricordato che la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che l’incensuratezza è, in linea di principio, un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.4; STF 6B_567/2012, consid. 3.3.5.), va, prima di tutto, considerato, quale fattore importante di attenuazione della colpa, il comportamento tenuto dopo i fatti, in particolare la buona collaborazione prestata agli inquirenti che, come visto, realizza l’attenuante specifica del sincero pentimento e che giustifica, conto tenuto delle circostanze del caso concreto, una riduzione della pena aggirantesi sui 18 mesi.

Sempre ad attenuazione della colpa dell’autore, la Corte ha, poi, considerato il fatto che egli, incensurato, ha deciso di delinquere in un momento di oggettivo smarrimento e disorientamento in cui, persi di vista i valori che sin lì l’avevano guidato, ha - come da lui più volte detto - pensato di rimediare ad un errore (l’avere causato il disgregamento della sua famiglia con il gioco d’azzardo e la vita sconsiderata) con un errore più grande.

Poco valore attenuante la Corte ha dato al criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di residenza della famiglia. Anche se innegabili sono le difficoltà connesse ad una carcerazione distante dai propri cari, è soprattutto vero che con i mezzi attualmente a disposizione le distanze vanno relativizzate ed è altrettanto vero che AP 1 può chiedere di essere trasferito in un carcere più vicino ai suoi familiari.

Il condannato non può trarre particolari benefici dalla carcerazione preventiva subita ritenuto come la sua durata sia stata breve (dal 31.5. al 17.7.2013) e considerato come AP 1 sia, da metà luglio 2013, in regime di anticipata espiazione di pena e, quindi, da quella data, benefici di un regime di detenzione ordinario.

Ne segue che, tutto ben considerato, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi in casi analoghi, questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 6 anni e 3 mesi (a titolo indicativo, si ricorda le sentenze TPC 7.7.2009 inc. 72.2009.61 in cui ad un trasportatore di 5 kg di eroina che non ha prestato alcuna collaborazione agli inquirenti sono stati inflitti 4 anni di detenzione; TPC 6.5.2011 inc. 72.2011.23 in cui, per un trasporto di 12 kg di eroina e 6 kg di cocaina, all’autore, cui è stato riconosciuto di aver agito con dolo eventuale, sono stati inflitti 5 anni di pena detentiva; TPC 8.10.2004 inc. 72.2004.61 in cui, per un trasporto di 10 kg di eroina, all’autore che non ha collaborato sono stati inflitti 6 anni di pena detentiva e, infine, TPC 3.3.2010 inc. 72.2009.153 in cui, per un trasporto di 9’480 gr di eroina, sono stati inflitti all’autore, che non beneficiava di attenuanti specifiche, 5 anni e 6 mesi di pena detentiva).

  1. Trattasi, evidentemente, di pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

  2. In quanto non contestati, sono passati in giudicato i dispositivi 1., 2., 3.2., 4., 5., e 6. della sentenza 21 gennaio 2014 della Corte delle assise criminali.

Tassazione delle note d’onorario

  1. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1 e quella dell’avvocato RAAP 1, patrocinatrice d’ufficio dell’AP ACPR 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

  2. All’avv. DI 1, che ha prodotto nota d’onorario in data 1.07.2014 ritenuta adeguata da questa Corte, va retribuito il dispendio orario concernente il procedimento d’appello comprensivo del dibattimento e della relativa trasferta per complessive ore 27 e minuti 25, pari a fr. 4'935.-.

Al predetto importo vanno aggiunti fr. 78.- quali spese di trasferta (1 fr./km per complessivi 78 km) nonché fr. 143.- per quelle di cancelleria.

La spettanza totale, esente da IVA, è quindi di fr. 5'156.-.

Anche la nota di onorario 30.06.2014 dell’avv. RAAP 1 per fr. 588.05 (IVA inclusa) è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata così come esposta.

AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di fr. 5'744.05.- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

Carcerazione di sicurezza

  1. AP 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la soccombenza e sono posti per ¾ a carico dello Stato e per ¼ a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 220 e segg., 267, 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

12, 40, 47, 48 lett. d), 49, 51, 69, 70, 106, 126 cpv. 1 e 2 lett. b), 180 cpv. 1 e 2 lett. a), 181 nonché 251 cifra 1 e 2 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e d), cpv. 2 lett. a) e 19a LStup;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che:

  • in assenza d’impugnazione i dispositivi 1, 2., 3.2., 4., 5. e 6. della sentenza 21 gennaio 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

e, in particolare, che:

  • AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetute vie di fatto, minaccia, coazione, falsità in documenti di esigua gravità e contravvenzione alla LStup;

1.1. AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:

1.1.1. alla pena detentiva di 6 (sei) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.1.2. al pagamento della multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

1.2. È confermata, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

  1. a) La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1 pari a:
  • onorario fr. 4’935.-

  • spese fr. 221.-

Totale fr. 5’156.-

è posta a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

b) La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. RAAP 1 pari a:

  • onorario fr. 495.-

  • spese fr. 49.50

  • IVA (8%) fr. 43.55

Totale fr. 588.05

è posta a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.

2.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

2.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

2.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le suddette retribuzioni pari a complessivi fr. 5'744.05 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'500.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti per ¾ a carico dello Stato e per ¼ a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipate dallo Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
  • Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna

Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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BetmG

  • Art. 19 BetmG
  • Art. 20 BetmG
  • Art. 21 BetmG
  • Art. 22 BetmG
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  • Art. 25 BetmG
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CP

  • art. 2 CP
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  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 48a CP
  • art. 49 CP
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  • art. 180 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
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  • art. 428 CPP

LStup

  • art. 19 LStup
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LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
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vCP

  • art. 63 vCP
  • art. 64 vCP

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