Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.63
Entscheidungsdatum
08.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2014.63

Locarno 8 luglio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione,

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 gennaio 2014 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 gennaio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 10 marzo 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 31 marzo 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 18 ottobre 2013, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 12 agosto 2013 a __________, dopo fermata a un “dare precedenza”, inoltrato in un’intersezione e avere colliso con un motociclista proveniente da sinistra.

La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 500.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 120.- e spese per fr. 80.-.

Il 22 ottobre 2013, AP 1 ha presentato opposizione contro tale decreto di accusa.

In data 8 novembre 2013 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 32657/303 del 18 ottobre 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo con sentenza 29 gennaio 2014, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione, ritenendo AP 1 autore colpevole dell’infrazione ascrittagli e condannandolo al pagamento di una multa di fr. 500.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie (nel frattempo aumentate a fr. 800.-).

C. In data 31 marzo 2014, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile, postulando il suo proscioglimento da ogni accusa, con protesta di spese, tasse e ripetibili.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 1° aprile 2014, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per presentare una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 23 aprile 2014. Egli ha censurato un accertamento dei fatti fondato su una violazione del diritto e manifestamente inesatto, come pure una violazione delle norme della circolazione stradale.

E. Con scritti 25 e 29 aprile 2014, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte dell’appellante.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; DTF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

  1. Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr, è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale.

L’art. 27 cpv. 1 LCStr dispone l’obbligo per l'utente della strada di osservare i segnali e le demarcazioni. L’art. 36 cpv. 2 LCStr stabilisce che alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, mentre i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra.

Il segnale “Dare precedenza”, di cui all’art. 36 cpv. 2 OSStr, obbliga il conducente a concedere la priorità ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina, da qualsiasi direzione essi vengano (DTF 83 IV 95). La linea di attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata) indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi per lasciare la precedenza (art. 75 cpv. 3 OSStr).

L’esercizio del diritto di precedenza è specificato all’art. 14 cpv. 1 ONC, secondo cui il debitore di tale diritto non deve ostacolare la marcia di chi ne è beneficiario, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

  1. L’appellante ha criticato, dapprima, l’accertamento dei fatti posti alla base della condanna sostenendo che esso è fondato su una violazione del diritto, in particolare delle disposizioni che disciplinano la procedura applicabile agli interrogatori. Entrambi i protagonisti dell’incidente, infatti, sentiti dalla polizia in veste di persone informate sui fatti, non sono stati edotti della facoltà di avvalersi di un patrocinatore, in analogia all’art. 158 cpv. 1 CPP, come disposto dall’art. 180 cpv. 1 CPP (AI n. 1, verbale di interrogatorio 12 agosto 2013). Tale violazione - continua l’appellante - comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni (art. 158 cpv. 2 CPP).

Richiamate le considerazioni dottrinali formulate dal primo giudice (punto 3.1 della sentenza impugnata), che non occorre per ragioni di economia processuale ripetere in questa sede, la censura appare fondata per quanto attiene alle dichiarazioni rese da AP 1, siccome quest’ultimo, in quanto debitore della precedenza - circostanza non contestata - entrava evidentemente in linea di conto quale principale autore dell’infrazione. Di conseguenza, egli andava informato dei suoi diritti procedurali alla stregua di un imputato e, dunque, non solo della facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 181 cpv. 1 CPP), ma anche del diritto a farsi difendere da un avvocato (v., fra gli altri, Schmid, Praxiskommentar StPO, ad art. 181 n. 2; cfr. art. 158 cpv. 1 CPP).

Diversa è, invece, in modo speculare per le medesime ragioni appena esposte, la posizione dell’altro interrogato, il motociclista __________.

A giusta ragione, tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che la - in un primo tempo - inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’appellante, è stata, in seguito, superata dal comportamento del medesimo, considerato che egli, interrogato al dibattimento, reso edotto dei suoi diritti ex art. 158 CPP e in presenza del suo patrocinatore, ha confermato le dichiarazioni fatte alla polizia: “Posso qui confermare la dinamica da me descritta in occasione del verbale di polizia.” (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2014).

Su questo punto l’appello va perciò respinto.

  1. L’ulteriore censura di AP 1 - a prescindere dalla formulazione da lui adottata - è volta ad invocare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti posti alla base della condanna.

L’appellante ritiene arbitrario, da parte del primo giudice, il fatto di aver escluso che il motociclista sopraggiungesse ad una velocità gravemente oltre il limite consentito in quel tracciato (50 km/h). A mente dell’appellante, infatti, l’incidente si è verificato in quanto il motociclista, che pur circolava su una via principale e godeva del diritto di precedenza, ha agito in spregio delle norme della LCStr, sopraggiungendo a velocità notevolmente eccessiva.

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto eventualmente sostenibile essa appaia (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; DTF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.4.1). È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia, o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 173 consid. 3.1; 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3; richiamato inoltre quanto già indicato sopra al consid. 1 riguardo alla nozione di arbitrio).

In merito alla velocità della moto, è con un ragionamento privo d’arbitrio che il pretore ha escluso che essa fosse gravemente oltre il limite. Il primo giudice ha, infatti, fondato il suo accertamento sulle dichiarazioni del centauro - il quale ha affermato che circolava ad una velocità di circa 50 km/h - e sulle circostanze della collisione, considerando inverosimile il fatto che il motociclista abbia tenuto una velocità vertiginosa, dal momento che quest’ultimo, che per altro - stante all’assenza di tracce sull’asfalto - non è chiaro se abbia frenato, è rimasto praticamente illeso.

A parte le dichiarazioni dell’appellante medesimo, non esistono agli atti elementi idonei a suffragare la tesi di AP 1.

In queste circostanze, è evidentemente senza arbitrio che il primo giudice ha escluso l’alta velocità di __________.

  1. Tutt’al più, si potrebbe considerare che la velocità della moto poteva essere in misura contenuta oltre il limite. Tuttavia, questa ipotesi non sgraverebbe l’automobilista dalle proprie responsabilità penali per aver violato le disposizioni sulla precedenza.

A giusta ragione il primo giudice ha affermato che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni, di modo che un’eventuale responsabilità del motociclista, non ha nessun influsso sulla responsabilità dell’appellante (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157; DTF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3; 6S.381/2005 del 18 novembre 2005 consid. 1; 6S.354/2004 del 26 novembre 2004 consid. 2; DTF 116 IV 294 consid. 2).

L’insorgente, nel compiere la manovra d’inserimento nella corrente di traffico con diritto di precedenza, dovendo in parte intersecarla tagliando la prima corsia della strada principale, aveva l’obbligo, per legge, di prestare estrema attenzione verso chi vi circolava.

Il diritto di precedenza è, infatti, violato quando chi ne è beneficiario, a causa del comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare o a schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere, in realtà, dal verificarsi di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).

Il principio dell’affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr), invocato dall’appellante, non giova alla sua posizione. Piuttosto tutela l’altro conducente. In ragione di tale principio, invero, ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può, di regola, contare sul fatto che il suo diritto venga rispettato (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna, 1996, n. 3.1.1 e 3.6.6 ad art. 36; GIGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2008, n. 3 e seg. ad art. 26; DTF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006, consid. 4.5.2; DTF 125 IV 83, consid. 2b; 124 IV 81, consid. 2b).

Del resto, il Tribunale federale ha statuito che chi è tenuto a dare la precedenza ed intende immettersi su una strada principale, deve aspettarsi che un conducente avente diritto di precedenza sopravvenga a velocità elevata, a meno che questa sia ampiamente eccessiva e manifestamente superiore ai limiti prescritti su quel tratto di strada. A titolo esemplificativo l’Alta Corte aveva ritenuto configurarsi una tale eccezione in una fattispecie in cui il veicolo con diritto di precedenza aveva superato di oltre 65 km/h la velocità massima consentita (DTF 118 IV 277, consid. 5a e 5b; cfr. anche STF 6B_509/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.3.5; STF 6S.457/2004 del 21 marzo 2005 consid. 2.3; BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Un siffatto caso non è dato, tuttavia, in concreto.

Ne discende che AP 1 si è reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cvp. 1 LCStr.

  1. Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 500.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La multa si situa ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) ed è ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

  2. Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cpv. 1 LCStr,

14 cpv. 1 ONC,

36 cpv. 2, 75 cpv. 3 OSStr,

47 e segg, 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi, il 12 agosto 2013 a __________, dopo fermata a un “dare precedenza”, inoltrato in un’intersezione e avere colliso con un motociclista proveniente da sinistra.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.- (cinquecento).

1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 800.- sono posti a carico dell’appellante.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 700.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

21

Cost

  • art. 9 Cost

CP

  • art. 47 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 158 CPP
  • art. 180 CPP
  • art. 181 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

LCStr

  • art. 26 LCStr
  • art. 27 LCStr
  • art. 36 LCStr
  • art. 90 LCStr

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

ONC

  • art. 14 ONC

OSStr

  • art. 36 OSStr
  • art. 75 OSStr

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