Incarto n. 17.2014.22
Locarno 9 giugno 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 gennaio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 21 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 5 giugno 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sui lavoratori distaccati “per avere fornito informazioni false”, “per il fatto di essersi notificato quale indipendente” mentre “è considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________, Via , IT- e non come indipendente”.
L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di CHF 1'200.00 oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.00.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il 21 giugno 2013.
In data 9 luglio 2013, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha confermato il decreto di accusa BIL – 2013.378 del 5 giugno 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 6 dicembre 2013, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole della contravvenzione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di CHF 700.00 unitamente a tasse e spese di CHF 250.00, rispettivamente CHF 650.00 con motivazione scritta.
C. In data 16 dicembre 2013, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione scritta gli è stata intimata il 24 gennaio 2014 dal presidente della Pretura penale.
D. AP 1 ha presentato dichiarazione/atto d’appello in data 21 febbraio 2014 postulando il suo proscioglimento. L’appellante, che non si avvale dell’assistenza di un difensore, segnatamente censura la qualifica della sua attività quale pseudo-indipendente, rispettivamente dipendente, e contesta di aver fornito informazioni false.
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 28 febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ha intimato la dichiarazione/atto d’appello alla Pretura penale e all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ed ha impartito loro un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
F. Con scritto 11 marzo 2014, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha dichiarato non avere alcuna particolare osservazione e ha proposto la reiezione del gravame. Dal canto suo, la Pretura penale, con scritto 17 marzo 2014, ha dichiarato non avere osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
Un’indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto d’accusa è necessaria anche nell’ottica del principio “ne bis in idem”, ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d’accusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). Un’indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all’esigenza di equità del procedimento e di parità delle armi. L’imputato che ha ammesso dei fatti deve potere controllare e riconsiderare, dopo l’emanazione del decreto d’accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con rinvii).
Giusta l’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 litt. b e 339 cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d’ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d’accusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati all’imputato secondo i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 litt. f CPP, come visto sopra. In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati all’imputato (STF 6B_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né, per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il rinvio al decreto di apertura dell’istruzione.
Il decreto d’accusa BIL – 2013.378 emanato dall’UIL in data 5 giugno 2013 non contiene una precisa e completa descrizione dei fatti contestati all’imputato ai sensi dell’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP combinato con l’art. 325 cpv. 1 litt. f CPP ma si limita ad alcuni frammenti sparsi qua e là – “per avere fornito informazioni false”, ciò che non è altro che l’enunciato, peraltro incompleto, della fattispecie penale di cui all’art. 12 cpv. 1 LDist, “per il fatto di essersi notificato quale indipendente”, “è considerato uno pseudo-indipendente e quindi parificato ad un dipendente della __________, Via , IT- e non come indipendente” – e ad un richiamo del decreto di apertura dell’istruzione 17 aprile 2013.
Inoltre, il decreto di accusa non indica né la data né il luogo di commissione dei fatti ritenuti costitutivi di reato. Ciò che – trattandosi di un DA che, se non contestato, acquista forza di sentenza e chiude il procedimento – è particolarmente grave, segnatamente in relazione al principio del ne bis in idem.
Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali siano i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato.
Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv. 5 CPP.
Tuttavia, preso atto che il primo giudice ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti che, in sé, non è contestata dall’appellante (cfr. sotto, consid. 6), eccezionalmente, visto l’esito del presente procedimento, questa Corte rinuncia, per economia di giudizio, ad un rinvio della causa (cfr. Griesser, in Donatsch/Hansjacob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 329 CPP).
Ciò detto, si invita l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro a rigorosamente rispettare, nel futuro, i dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
Secondo l’art. 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681; ALC) e l’art. 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC, ai prestatori di servizio indipendenti e ai lavoratori dipendenti distaccati da prestatori di servizio degli Stati dell’UE/AELS che forniscono in Svizzera una prestazione della durata di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile al massimo, così come ai cittadini UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa dipendente di durata non superiore ai 3 mesi in virtù di un’assunzione d’impiego in Svizzera, non occorre alcun permesso in materia di diritto degli stranieri. Essi sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica (cfr. art. 2 par. 4 dell’allegato I all’ALC).
La procedura di notifica è regolata dall’art. 6 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20; LDist). Giusta l’art. 9 cpv. 1bis dell’Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 (RS 142.203; OLCP), la procedura di notifica (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui all’art. 6 LDist e all’art. 6 della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201; ODist) si applica, per analogia, anche ai casi di assunzione d’impiego sul territorio svizzero, ossia presso un datore di lavoro svizzero, per una durata che non supera i 3 mesi per anno civile e ai casi di prestazioni di servizi indipendenti della durata massima di 90 giorni per anno civile.
L’art. 32a OLCP commina una multa fino a CHF 5'000.00 per chiunque violi gli obblighi di notificazione previsti all’art. 9 cpv. 1bis OLCP.
Nell’ambito di detta procedura, l’art. 1b LDist prevede misure nei confronti delle persone che hanno commesso un’infrazione all’obbligo di presentare i documenti (cpv. 1 litt. a) o che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile (cpv. 1 litt. b). L’autorità competente, infatti, può ordinare l’interruzione dei lavori e l’abbandono del posto di lavoro da parte della persona interessata finché non siano presentati i documenti, nel primo caso, e finché il datore di lavoro non sia identificato, nel secondo.
Nei confronti del prestatore di servizi estero che violi il suo obbligo di presentare i documenti ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LDist è prevista, giusta l’art. 9 cpv. 2 litt. a LDist, una sanzione amministrativa comportante il pagamento di un importo fino a CHF 5'000.00. Vi è pure la possibilità di addossargli totalmente o parzialmente i costi dei controlli (art. 9 cpv. 2 litt. d LDist).
Fra le disposizioni penali previste all’art. 12 LDist si rileva, poi, che chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuti di darle o ne fornisca scientemente di false (cpv. 1 litt. a), così come chiunque si opponga al controllo dell’autorità competente o lo impedisca in un altro modo (cpv. 1 litt. b), è punito con una multa fino a CHF 40'000.00, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave.
In data 19 febbraio 2013, AP 1 è stato oggetto di un controllo sul cantiere da parte dell’ispettore dell’Associazione Interprofessionale di Controllo (AIC) __________. Questi, in base agli accertamenti effettuati – nel merito dei quali, come si vedrà, non sarà necessario entrare – ha considerato che AP 1 fosse un falso indipendente, giacché, in realtà, operava alle dipendenze della ditta __________, __________. Ritenuto, dunque, un caso di pseudo-indipendenza, l’ispettore ha provveduto a segnalare la fattispecie all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) e all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).
AP 1 è, quindi, stato dichiarato colpevole, in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, di avere falsamente dichiarato di operare in qualità di indipendente in occasione della notifica e condannato al pagamento di una multa.
L’appellante contesta al primo giudice di averlo erroneamente qualificato come pseudo-indipendente.
Prima di chinarsi sulle censure sollevate riguardo alla qualifica giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra l’appellante e la ditta __________, è necessario determinare se e in che misura la LDist, e in particolare l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist, sia applicabile alla fattispecie qui in esame.
a. L’art. 1 cpv. 1 LDist recita:
“ La presente legge disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (litt. a); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (litt. b)”.
Dalla lettera dell’articolo citato si desume che la LDist si applica innanzitutto ai lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro esteri (art. 1 cpv. 1).
Con la modifica legislativa del 15 giugno 2012 (LF del 15 giugno 2012, misure collaterali alla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° gennaio 2013; RU 2012 6703; FF 2012 3017), il campo di applicazione della legge è stato esteso anche al disciplinamento del controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e delle sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’art. 360a CO (art. 1 cpv. 2 LDist). Con questa modifica, dunque, anche le cosiddette assunzioni d’impiego in Svizzera ricadono nell’ambito applicativo della LDist, per quanto riguarda i datori di lavoro. Questa estensione non riguarda, invece, i lavoratori esteri nel caso di un’assunzione di impiego in Svizzera. Questi, infatti, non sono distaccati ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LDist e neppure ricadono sotto il cpv. 2 che si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro. In questo senso si esprime anche il Consiglio federale nel suo Messaggio 2 marzo 2012 sulla modifica legislativa di cui sopra (FF 2012 3030 e 3039).
Di principio, neanche i prestatori di servizi indipendenti provenienti dall’estero sottostanno alla LDist. Vi sono tuttavia sottoposti nella misura in cui devono dimostrare, su richiesta, di esercitare effettivamente un’attività lucrativa indipendente.
L’art. 1a LDist, infatti, oltre a precisare che l’onere della prova della loro indipendenza è a carico dei prestatori di servizi esteri (cpv. 1), impone loro anche l’obbligo di presentare determinati documenti e di fornire informazioni durante la procedura di accertamento del loro statuto (cpv. 2, 4 e 5).
L’art. 1b LDist prevede, dal canto suo, le misure per i casi in cui il prestatore di servizi violi l’obbligo di produrre i documenti (cpv. 1 litt. a) o non riesca a fornire la prova della sua indipendenza e il suo datore di lavoro non sia identificabile (cpv. 1 litt. b).
Le sanzioni amministrative e penali applicabili al prestatore di servizi estero per infrazioni nell’ambito della procedura di accertamento della sua indipendenza sono previste, come già visto sopra, all’art. 9 cpv. 2 litt. a e litt. d e all’art. 12 cpv. 1 litt. a e litt. b LDist.
Qui va precisato che la procedura di accertamento dello statuto del prestatore di servizi estero è ben delimitata. Essa ha inizio con la richiesta di cui all’art. 1a cpv. 1 LDist, rivolta dall’organo di controllo competente al prestatore di servizi, e termina con l’accertamento dell’effettiva indipendenza del prestatore di servizi o, in caso di accertata dipendenza, dell’individuazione del datore di lavoro (art. 1a LDist combinato con l’art. 1b cpv. 1 litt. b e cpv. 3 litt. b LDist).
Ora, la procedura di notifica seguita dall’appellante, precedente e distinta rispetto a quella di accertamento dell’indipendenza, è retta per analogia dall’art. 6 LDist e dall’art. 6 ODist in virtù del rimando dell’art. 9 cpv. 1bis OLCP. Tale disposizione indica in maniera molto precisa la portata di detto rimando, limitandolo alla procedura di notifica – ovvero “obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini” – di cui ai due articoli menzionati della LDist e della ODist. Da ciò discende che altre disposizioni della LDist o della ODist non sono applicabili in quest’ambito, ciò che vale anche per le disposizioni penali dell’art. 12 LDist. Tant’è vero che è la stessa OLCP a prevedere, sulla base dell’art. 120 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20; LStr), una disposizione penale specifica – l’art. 32a –, per le violazioni degli obblighi di notificazione previsti al suo art. 9 cpv. 1bis. È, pertanto, a torto che il primo giudice ha applicato l’art. 12 cpv. 1 litt. a LDist ai fatti contestati all’appellante.
Per quanto riguarda gli obblighi di notifica di cui all’art. 9 cpv. 1 bis OLCP in combinato disposto con l’art. 6 LDist e l’art. 6 ODist – ossia l’obbligo di notificarsi, quello di rispettare i termini e quello di fornire le informazioni previste – essi, a ben vedere, non comprendono un obbligo di dichiarare che si è indipendenti. Piuttosto, un prestatore di servizi indipendente, o meglio che si valuta tale (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, pag. 3040, 1° par.), è tenuto a notificarsi egli stesso, semplicemente perché non esiste un datore di lavoro a cui imporre tale obbligo. Dal momento in cui dovesse essere accertato che il prestatore di servizi è, in realtà, un lavoratore dipendente, questi viene sollevato dagli obblighi di notifica, che passano a carico del datore di lavoro, sia esso estero o situato in Svizzera, il quale dovrà provvedere a una notifica a posteriori e subire le sanzioni del caso (cfr. Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.).
Nell’ipotesi di un’accertata dipendenza di AP 1, quindi, difficile sarebbe ritenere che egli, avendo provveduto a notificarsi senza esservi tenuto, abbia violato obblighi di notificazione che, in realtà, non incombevano a lui, bensì al suo datore di lavoro, la ditta __________, che, avendo sede in Italia, avrebbe dovuto provvedere alla notifica in applicazione diretta dell’art. 6 LDist e dell’art. 6 ODist.
Che il fatto di essere ritenuto pseudo-indipendente dopo aver effettuato la notifica come indipendente non comporti, a sé stante, la realizzazione di alcuna infrazione ascrivibile al lavoratore, secondo le norme citate in precedenza, risulta d’altronde confermato sia dal Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5092), sia dal Messaggio concernente la legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012 (FF 2012 3017), nei quali non è mai menzionata la punibilità di questa fattispecie oggettiva. Dello stesso avviso sono pure la SECO, che al capitolo 9 “Sanzioni in caso di pseudo-indipendenza constatata” della sua direttiva all’attenzione degli organi di controllo indica esclusivamente sanzioni nei confronti del datore di lavoro (Direttiva SECO 1° gennaio 2013 “Procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri”, pagg. 23 seg.), e Valerie Berger/Claudio Wegmüller, i quali affermano: “Das EntsG enthält keine ausdrücklichen direkten Sanktionsmöglichkeiten gegenüber scheinselbständigen Personen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbständige Dienstleistungserbringer, welche in Verletzung ihrer Nachweispflicht der Selbständigkeit die Auskunft verweigern oder sich der Kontrolle widersetzen, zu sanktionieren.“ (Berger/Wegmüller Scheinselbständigkeit im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, in Die Volkswirtschaft 5/2011 43 segg., pag. 45 [sottolineature del redattore]).
Tale questione si pone e va analizzata circonstanziatamente, invece, nella procedura nei confronti del partner contrattuale del presunto pseudo-indipendente, partner contrattuale la cui qualità di datore di lavoro andrà, se del caso, debitamente accertata (cfr. STF 2C_714/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 3.4 segg., pubblicata in DTA 2011 pag. 115).
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi CHF 800.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato.
A AP 1, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist, viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità di CHF 600.00 per il procedimento di prime cure (in particolare, per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento) e un’indennità di CHF 100.00 per la procedura d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP;
5 ALC;
2 par. 4 e 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC;
120 cpv. 2 LStr;
9 cpv. 1bis e 32a OLCP;
1, 1a, 1b, 6, 9 e 12 LDist;
6 ODist,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LDist per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. BIL – 2013.378 del 5 giugno 2013.
1.2. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi CHF 850.00, sono posti a carico dello Stato.
1.3. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 CHF 600.00 a titolo di indennità per il procedimento di prima sede (art. 429 cpv. 1 CPP).
tassa di giustizia fr. 600.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 800.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà a AP 1 CHF 100.00 a titolo di indennità per la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.