Incarto n. 17.2014.191
Locarno 18 giugno 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Ilario Bernasconi e Fabrizio Monaci
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 agosto 2014 da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 agosto 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 15 ottobre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 27 ottobre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con DA 137/2014 del 5 maggio 2014, considerato come atto d’accusa ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 CPP, il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano AP 1 siccome ritenuta colpevole di
appropriazione indebita, ripetuta
per essersi,
a __________, a __________, a __________, a __________ e in altre località,
nel periodo da luglio 2009 a settembre 2009,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente appropriata di valori patrimoniali altrui che le erano stati affidati,
e meglio
per essersi appropriata indebitamente dell'importo complessivo di fr. 117'000.00, effettuando i seguenti prelevamenti a contanti dal conto corrente postale n. __________ intestato al defunto marito, sul quale aveva diritto di firma, e di pertinenza anche degli ulteriori eredi:
in data 28.07.2009, fr. 10'000.00;
in data 05.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 07.08.2009, fr. 20'000.00;
in data 11.08.2009, fr. 27’000.00;
in data 14.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 18.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 24.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 28.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 02.09.2009, fr. 5'000.00;
in data 09.09.2009, fr. 5'000.00;
importi da lei utilizzati per bisogni personali.
Con sentenza 13 agosto 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha integralmente confermato le accuse ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 60.00 cadauna, per complessivi fr. 7'200.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L’imputata è stata pure condannata a versare agli accusatori privatiPC 1, PC 2 e PC 3 fr. 117'000.00 a titolo di risarcimento del danno. Per le ulteriori pretese, questi accusatori privati sono poi stati rinviati al foro civile.
Inoltre è stata ordinata la confisca, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali:
del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1 presso Banca __________ del __________, agenzia di __________,
del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1 presso Banca __________ del __________, agenzia di __________;
con contestuale assegnazione agli accusatori privati, a parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato riconosciute dalla sentenza.
Oltre a ciò è stato ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato riconosciute agli accusatori privati:
del saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
del saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
di fr. 3’290.00.
Un sequestro conservativo è stato pure decretato in relazione a due tessere della Banca __________ IBAN __________ e __________.
Per il resto è stato deciso il dissequestro di tutta la documentazione sequestrata alla prevenuta di cui all’AI 31.
Infine, AP 1 è stata condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali;
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 27 ottobre 2014, ella ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di condanna, chiedendone l’annullamento, con conseguente suo proscioglimento da ogni accusa, il dissequestro in suo favore di tutte le relazioni bancarie, dei beni e dei valori sequestrati, oltre all’apposizione di tasse e spese a carico dello Stato;
con scritto del 27 ottobre 2014, la prevenuta ha formulato istanza affinché la procedura fosse svolta in forma scritta e, in via subordinata, che, qualora fosse indetto un dibattimento orale, venisse assunta l’audizione testimoniale dell’esecutrice testamentaria avv.TE 1;
così richiesti, gli accusatori privati hanno dapprima dato il loro assenso alla procedura scritta, per poi fare marcia indietro con missiva elettronica del 30. novembre 2014, confermata con scritto del 10. dicembre 2014;
dopo alcune dilazioni dei termini, con allegato 19 gennaio 2015, AP 1 ha formulato una nuova istanza probatoria, confermando la richiesta di audizione dell’avv. TE 1 e postulando di essere sottoposta ad una perizia giudiziaria volta a chiarire se sia o meno in grado di sostenere un processo penale, rispettivamente se al momento dei fatti fosse in grado di capire e determinarsi di conseguenza o se non si trovasse piuttosto in uno stato di scemata imputabilità, in considerazione del suo stato psicofisico. Con ordinanza del 2 marzo 2015 l’istanza è stata parzialmente accolta, nel senso che è stata ordinata l’audizione del legale, mentre è stata respinta la domanda di allestimento della perizia;
esperito il pubblico dibattimento il 26 maggio 2015, cui hanno partecipato:
il procuratore pubblico, il quale ha postulato la conferma della condanna per appropriazione indebita, rilevando come è inequivocabile che, nonostante la procura con effetto post mortem, la vedova non poteva disporre del denaro della massa ereditaria. L’imputata non può, a suo dire, sostenere di avere avuto l’Ersatzwille e pure sulla sussistenza dell’Ersatzfähigkeit vi sono forti dubbi, essendo la stessa garantita dal fondo di __________, e pertanto non immediatamente sovvenzionabile. La volontà dell’imputata era quella di evitare di dover dividere quel denaro con gli altri eredi. Sulla pena, ricordando che in prima sede ne è stata ritenuta equa una di 120 aliquote giornaliere sospese condizionalmente per due anni, chiede che venga considerata l’età della donna, la sua collaborazione nell’ammettere di essere stata l’autrice dei prelevamenti e la circostanza che il suo stato di salute non le consente di ricordare esattamente i fatti e le fa fare qualche confusione, come avvenuto ad esempio in aula quando ha riferito che è stata l’esecutrice testamentaria a bloccarle i conti. Postula infine la confisca dei conti citati nel decreto d’accusa;
gli accusatori privati, i quali hanno dichiarato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;
l’imputata, assistita dal suo patrocinatore, che, in arringa, ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado ed il suo proscioglimento. A suo dire, in effetti, quella in disamina è una diatriba di mera natura civile. In primo luogo, è necessario determinare l’ammontare della massa ereditaria sulla scorta dei criteri fissati dagli art. 602 segg. CC e capire quali beni ricadono nell’asse successorio. Ad oggi, in effetti, nessuno ha ancora stabilito a quanto ammonti la massa ereditaria, non essendo stato neppure effettuato lo scioglimento del regime matrimoniale. Per la prevenuta, i beni prelevati non entrano nella massa. Non vi è quindi neppure un indebito profitto. La quota di legittima spettante agli accusatori privati è disponibile: è coperta dal valore dell’immobile di __________. La vicenda va contestualizzata e va tenuto conto del fatto che AP 1 è una persona semplice e che della gestione degli affari di famiglia si è sempre occupato il defunto marito. Il conferimento della procura un paio di settimane prima del decesso ha, in questo senso, un’importanza determinante, poiché va interpretato come l’espressione della volontà di PC 1 di far sì che la moglie potesse disporre del denaro. La buona fede della signora è stata confortata dal fatto che nessuno si è attivato per impedirle l’accesso ai conti e i prelievi. Il contratto successorio è poi espressione dell’intenzione di far avere tutto alla moglie. Dal punto di vista giuridico, il difensore osserva come i beni in questione non siano altrui, ma della prevenuta, considerato che le spettano dalla liquidazione del regime matrimoniale (art. 200 CC) e quale sua quota parte sulla successione. La legittima dei figli non è in effetti in alcun modo stata lesa. Oltre a ciò la prevenuta aveva l’Ersatzbereitschaft e con il suo agire non ha realizzato gli aspetti soggettivi del reato. Concludendo ha quindi chiesto il proscioglimento integrale da ogni accusa, il dissequestro dei conti intestati al marito (nelle mani dell’esecutrice testamentaria) e di quelli della __________ e della Banca __________ a lei intestati (a suo favore);
ritenuto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
L’accusata ed i suoi due mariti
Sulla sua vita ha dichiarato agli inquirenti:
“ Vivo da 65 anni in Svizzera. Mi sono sposata ad __________ nel 1950/1951 con __________ con il quale ho gestito per circa 20 anni l'albergo __________. Dal matrimonio sono nati tre figli. Dopo 20 anni di gestione dell'albergo di __________ mi sono trasferita a __________ con il mio primo marito dove abbiamo avuto qualche anno in gestione l'albergo __________. Dopo la morte del mio primo marito, avvenuta salvo errore circa nel 1970, sono rimasta a __________ per qualche anno. 7-8 anni dopo la morte del mio primo marito ho conosciuto PC 1 che ho sposato circa nel 1978 a San Gallo. Salvo errore nel 1980 mio marito (PC 1) ed io ci siamo traferiti ad __________, dove abbiamo acquistato la casa in cui vivo tuttora.
Mio marito ha avuto dal precedente matrimonio tre figli, con i quali non aveva nessun rapporto. Gli stessi non si sono mai recati in ospedale a visitarlo e non hanno nemmeno presenziato al suo funerale.
L'avv. __________ mi dice che tale circostanza è negata dai figli di primo letto nella vertenza civile.
Ne prendo atto e confermo quanto detto.
ADR che non ho nessun rapporto con i figli di primo letto di PC 1, che neppure conosco" (MP 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 3).
Dal primo matrimonio la prevenuta ha avuto due figlie, __________ e __________, ed un figlio che è prematuramente scomparso.
Le sue attuali entrate sono rappresentate dalle rendite AVS e di cassa pensione per fr. 3'760.00 circa (doc. TPC 3). Il reddito imponibile risultante dall'ultima tassazione agli atti è di fr. 45'120.00, al quale va aggiunto un reddito raggruppato di fr. 10'539.00 (doc. TPC 3 e 8).
I fatti
Inoltre, essi hanno stabilito che al momento della morte del coniuge superstite, la villa di __________ avrebbe dovuto essere venduta e la somma ricavata avrebbe dovuto essere suddivisa tra i cinque figli in parti uguali.
Quale esecutore testamentario i contraenti hanno nominato la stessa avv. TE 1.
Il 15 giugno 2009 il marito, ormai malato, ha conferito all’imputata una procura su tutte le relazioni __________, con esplicito valore anche dopo la morte del titolare della relazione.
Il 6 luglio 2009 PC 1 è deceduto a Lugano.
Quanto avvenuto in seguito è stato debitamente riassunto nella sentenza impugnata, della quale, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si riportano i considerandi relativi:
“ 4. In relazione ai fatti oggetto del procedimento la Corte ha accertato quanto segue:
a) che gli unici eredi del fu __________ sono l'imputata e i di lui figli di primo letto nonché accusatori privati (…) PC 1, PC 2 e PC 3 in forza al certificato ereditario 6.10.2009 della Pretura del Distretto di Lugano (Al 1 all. B, VI PP AP 1 30.1.2013 pag. 3);
b) che quale esecutrice testamentaria (…) della successione del fu __________ è stata nominata l'avv. TE 1 (…), Tesserete conseguentemente al contratto successorio del 23.6.2006 di cui al suo rogito n. 416 (AI 5 e 27);
c) che in questo atto notarile non fu stipulato alcun specifico accordo tra i due coniugi in relazione ai conti postali e bancario intestati al marito (Al 27 e considerandi (…);
d) che il fu __________ era intestatario, prima di morire, di due relazioni presso __________, la prima rubricata con il n. __________, aperta 18.7.2004 e su cui il 15.6.2009 era stata richiesta una "nuova carta con nuovo codice", con un saldo attivo al 30.6.2009 di fr. 132’109.75, definitivamente chiusa il 6.10.2009 per azzeramento, la seconda rubricata con il n. __________, posta sotto sequestro (Al 3 e 4), con un saldo attivo il 30.6.2009 di fr. 10’411.15 rispettivamente al 16.4.2014 fr. 20'083.35 (Al 4 e 77);
e) che il 15.6.2009 il fu __________ aveva concesso procura alla moglie su "tutte le sue relazioni di affari" con __________, ricordato come in base alle indicazioni prestampate sul relativo formulario le "regole vigenti in materia di procura non si estinguono con la morte, la perdita della capacità di agire o il fallimento del cliente" (VI PP __________, (…), 28.1.2013 all. 3);
f) che il fu __________ era intestatario, al momento del decesso, della relazione n. __________ presso __________, aperta il 10.9.1993, posta sotto sequestro (Al 2 e 5), con un saldo attivo il 30.6.2009 di fr. 28’987.11 rispettivamente il 16.4.2014 di fr. 9'200.31 (AI 5 e 78);
g) che a comprova, comunque parziale, delle sue dichiarazioni (cons. 3), perlomeno i prelevamenti in contanti sulla relazione __________ n. __________ (cons. 4d) del 28.7.2009 e del 14.8.2009 per fr. 10'000.- ciascuno sono stati eseguiti dall'imputata (Al 8 e 12, VI PP __________ 28.1.2013 all. 4);
h) che AP 1 è intestataria di due relazioni presso la banca __________ (…), entrambe poste sotto sequestro (Al 32 e 35), la prima rubricata con il n. __________, aperta il 23.4.2009, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 5'000.- rispettivamente il 17.4.2014 di fr. 1'632.- (Al 35 e 79), la seconda rubricata con il n. __________, aperta il 5.10.2005, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 13’016,76 rispettivamente il 17.4.2014 di fr. 19’844,31 (Al 35 e 79);
20'000.-, di cui fr. 10'000.- sono stati bonificati 18.9.2010 su un conto
bancario intestato ad una delle sue figlie di primo letto (Al 35, 36, 37, 39 e
41);
10'000.- rispettivamente fr. 20’000.- ricordato come da questa relazione, il
23.1.2012, sono stati bonificati fr. 12’000.- su un conto bancario intestato ad
una delle figlie di primo letto dell'imputata (Al 35, 36, 37, 39 e 41);
k) che in data 1.2.2013 è stata eseguita una perquisizione al domicilio di AP 1 e oltre a varia documentazione cartacea sono stati sequestrati fr. 3’290.- (Al 31), che la stessa ha dichiarato essere suoi risparmi dalle rendite pensionistiche (VD all. 2 pag. 3 IR).” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 7 segg.).
A seguito di questo atto sono state avviate le indagini che hanno consentito di appurare che a prelevare il denaro è effettivamente stata AP 1 e di trovare dei giustificativi scagionanti solo per una parte dell’importo sottratto. Per i restanti fr. 117'000.00 ritirati a contanti dal __________ intestato al fu PC 1 il magistrato inquirente non ha invece ritenuto sussistere una motivazione valida ed ha così deciso di emanare il decreto d’accusa a carico della prevenuta, poi trasformato in atto d’accusa dopo la sua opposizione.
Al termine del dibattimento di fronte al giudice unico della Corte delle assise correzionali, AP 1 è stata come detto, ritenuta autrice colpevole di appropriazione indebita, per avere impiegato a profitto proprio il denaro in questione.
L’appello
A suo avviso, in effetti, la vertenza è di mera natura civile, non sussistendo gli estremi per la configurazione del reato prospettato: nessun impiego illecito dei beni e nessun indebito profitto. Ella non ha mai inteso privare gli accusatori privati della loro parte di successione; si è limitata a seguire le istruzioni datele dal marito prima di morire. Tenuto conto delle sue spettanze derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale (fr. 80'750.00), e di quanto a lei di diritto dalla divisione dell’eredità (fr. 40'000.00) la prevenuta aveva diritto a circa fr. 120'000.00 ed era dunque legittimata a prelevare l’importo di fr. 117'000.00.
Inoltre, visto il valore dell’immobile di __________, la signora AP 1 ha sempre avuto l’Ersatzbereitschaft. Il reato non può dunque considerarsi realizzato per assenza degli elementi soggettivi.
Non da ultimo, per l’imputata sarebbero pure dati gli estremi per riconoscerle un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.
Appropriazione indebita
Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, pag. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zurigo 2009, pag. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1; DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 120 IV 278; 118 IV 34; 106 IV 259; 105 IV 33; 101 IV 163; 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 36 ad art. 138; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2003, pag. 277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., n. 45 ad art. 138). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Niggli/Riedo, op. cit., n. 46 e ss. ad art. 138).
L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidata all’autore. Ciò significa che questi deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Simili intenzioni devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, op. cit., n. 97 ad art. 138). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, op. cit., n. 97 ad art. 138).
Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP, occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo li abbia impiegati, dopo che gli sono stati affidati e senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un terzo. L’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.
L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 1.3; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza viola l’obbligo di conservare il controvalore (“Werterhaltungspflicht”) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1).
Se per la fattispecie dell’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP non è necessario chinarsi sull’insorgere di un danno a discapito dell’avente diritto, per quella dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art. 138).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità (“Ersatzfähigkeit”) e la volontà (“Ersatzwille”) di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta “Ersatzbereitschaft”; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
L’”Ersatzbereitschaft” deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il fiduciante o la situazione, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei suoi confronti (cfr. Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 134; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).
Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; 81 IV 128 consid. 2).
Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era oggettivamente ammissibile. In effetti, l’accertamento che una compensazione ai sensi dell’art. 120 CO non è giuridicamente fattibile non comporta automaticamente il riconoscimento dell’intenzionalità di un’appropriazione indebita (STF 6B_582/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.6.2).
Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali fossero le intenzioni dell’autore al momento dell’appropriazione.
In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. E’ solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento a far stato. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti (art. 13 CP; DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
Come accennato in precedenza, AP 1 aveva ricevuto dal marito, un paio di settimane prima della sua morte, la procura per operare su tutti i suoi conti presso __________ (AI 21, all. 3). Procura la cui validità era previsto si estendesse anche a dopo il decesso del consorte.
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; 118 IV 33 consid. 2a; 117 IV 434 ss consid. cc; 111 IV 21 consid. 2; 109 IV 31 consid. 2c). A tal fine è irrilevante che il titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella condizione di poterne disporre da solo (DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127; 109 IV 32).
Appurato che vi sono stati quindi dei valori affidati alla prevenuta e che questa ne ha fatto uso, è necessario verificare se i prelievi si conciliano con le disposizioni dell’avente diritto o meno.
Al momento in cui essi sono stati effettuati, PC 1 era appena deceduto. Di conseguenza, proprio dal giorno della sua morte, il 6 luglio 2009, i suoi diritti erano già passati automaticamente, ex lege, agli eredi (art. 537 e 560 CC), cioè alla vedova ed ai suoi (del de cuius) figli di primo letto (art. 457 e 462 CC).
I coeredi, al momento della sua apertura, hanno acquisito l’universalità della successione (art. 560 cpv. 1 CC), e sono così divenuti eo ipso proprietari comuni di tutti i beni della massa (art. 602 cpv. 2 CC e art. 652 segg. CC).
Il singolo erede non può dunque disporre da solo e senza il consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo.
Oltre a ciò il Tribunale federale ha chiarito che l'appropriazione unilaterale dei beni di una successione da parte di un coerede non termina la comunione ereditaria né può essere equiparata ad una divisione (DTF 116 II 267 consid. 7).
Non essendovi agli atti alcun tipo di istruzione da parte dei qui accusatori privati ed avendo essi sempre sostenuto di non aver saputo nulla di quanto fatto dall’imputata, è evidente che AP 1 non ha agito su loro ordine o con il loro consenso. Pur essendo erede anch’ella, considerato che non è stata indicata né come esecutrice testamentaria, né è stata nominata amministratrice della successione, né tantomeno rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) non poteva neppure disporne autonomamente (art. 653 CC).
Tanto meno richiesto è stato il consenso ai prelievi dell’esecutore testamentario avv. TE 1 (art. 517 seg. CC) che in aula ha confermato di non esserne stata informata e, dunque, di non averli mai autorizzati.
Non avendo potuto contare sul consenso dei coeredi e dell’esecutore testamentario, le operazioni di prelievo devono essere considerate indebite.
La prova che un’istruzione del genere sia stata effettivamente impartita non ha potuto essere apportata. Il contratto successorio (AI 27), sottoscritto un anno prima, non fa cenno alcuno a una simile soluzione, dimostrando solo che il marito ha voluto favorire il più possibile la consorte, ma senza depauperare i figli di primo letto dei loro diritti ereditari fondamentali.
Nemmeno dalla procura sui conti con effetto anche dopo la morte, concessa un mese prima del decesso, si può desumere che PC 1 abbia dato il permesso alla consorte di prelevare liberamente tutto il denaro depositato su tali conti senza curarsi dei diritti degli altri eredi. Essa è solo indice di una volontà di consentirle di continuare a disporre di denaro contante anche quando fosse rimasta sola, verosimilmente per poter far fronte ai vari costi che sarebbero insorti a seguito del decesso e alle spese correnti.
Ad ogni buon conto, anche se ciò fosse realmente avvenuto, nulla modificherebbe all’adempimento dal punto di vista oggettivo del reato, poiché, con la morte del titolare e in assenza di specifiche disposizioni di ultima volontà in tal senso, tutti i diritti sul denaro depositato sul conto corrente postale in questione sono passati agli eredi.
Come rettamente precisato dal primo giudice, la clausola inserita nel formulario __________ per il conferimento della procura alla moglie, in base alla quale le regole vigenti in materia di procura non si estinguono con la morte del cliente (AI 21, all. 3), non ha alcun effetto concreto di natura civile sui diritti di proprietà relativi al denaro depositato sul conto. Lo scopo di una simile clausola è quello di semplificare le operazioni di pagamento agli eredi, che potrebbero altrimenti ritrovarsi nell’impossibilità di utilizzare il denaro per far fronte alle spese correnti e a quelle collegate al decesso del titolare. Inoltre essa serve ad alleggerire la posizione dell’istituto di credito nei confronti del cliente e dei terzi, anche se non lo sgrava da ogni responsabilità (cfr. sul tema: Geneviève Brunner, Der Tod des Bankkunden, Diss. Università di San Gallo, 2011, pag. 143 segg.).
In altri termini, la procura post mortem non conferisce al beneficiato il diritto di poter disporre senza tener conto degli interessi degli eredi (rispettivamente coeredi).
In effetti, il ragionamento proposto dal legale dell’imputata non tiene conto del fatto che AP 1, svuotando il conto, ha sottratto una somma importante dalla massa successoria - in gran parte esclusa dallo scioglimento del regime matrimoniale essendo, come verrà precisato in seguito, bene proprio del marito
Che poi tutto sia venuto alla luce e che, de facto, essi potranno ottenere quanto di loro spettanza senza difficoltà, nulla muta. In effetti se tutto fosse andato come doveva, le legittime degli accusatori privati sarebbero state inferiori di fr. 43'875.00, cioè dei 3/8 dell’importo illecitamente prelevato (i restanti 5/8 sarebbero comunque stati di pertinenza della vedova).
Proprio fr. 43'875.00, quindi, è il danno temporaneo (sino alla scoperta dell’atto indebito) subito dai coeredi.
Sotto l’aspetto oggettivo, il reato deve dunque essere considerato senz’altro adempito.
“ L’interrogante mi chiede se sin dalla morte di mio marito PC 1, avvenuta il 6 luglio 2009 mi era chiaro che i suoi figli di primo letto erano suoi eredi quanto me.
Questo mi era chiaro. E’ quello che risulta pure dal testamento, stipulato davanti al notaio TE 1” (MP AP 1 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 3).
Come visto in precedenza, se dalla procura con effetto post mortem si potrebbe dedurre che il defunto abbia voluto dare la possibilità all’imputata di attingere ai conti per far fronte alle spese legate al decesso ed al proprio sostentamento, non si può certamente desumere che egli le abbia dato il consenso al prelievo di tutto il denaro depositato per farlo sparire, in spregio ai diritti degli altri eredi. Le due cose sono ben distinte e facilmente comprensibili, sicché non vi sono neppure vaghi indizi in questo senso che possano consentire di propugnare la negligenza nella commissione del reato.
L’imputata nemmeno ha dimostrato di aver fatto fronte, in buona fede, a spese della successione o presunte tali con l’importo ritenuto dal Ministero pubblico oggetto di reato. Una simile prova sarebbe stata piuttosto semplice da apportare, se non direttamente con le ricevute, anche indirettamente contattando i destinatari dei pagamenti.
Calcolando in maniera grossolana - per meri fini legati alla presente procedura, soprattutto per la commisurazione della pena, e senza la pretesa di precisione (quindi senza alcun vincolo per i giudici civili o l’esecutore testamentario), nell’unico intento di comprendere se l’imputata abbia diritto ad una somma maggiore di quella prelevata - si può vedere come in base alla dichiarazione fiscale della successione, gli averi di PC 1 al momento della morte erano composti da una proprietà immobiliare stimata, al netto degli aggravi ipotecari, in fr. 153'202.00 oltre che da conti (fr. 142'511.00 + fr. 28'988.00) per complessivi fr. 324’701.00. I passivi ivi indicati ammontano a fr. 20'600.00, sicché il valore della massa dal quale dipartire per i calcoli sarebbe almeno (considerato che i valori di mercato dell’abitazione sono ben superiori) di fr. 304'101.00 (doc. dib. di primo grado n. 4).
Da questo importo va avantutto dedotto quello spettante all’imputata dallo scioglimento del regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti. Approssimativamente, tenuto conto della presunzione di acquisto ai sensi dell’art. 200 cpv. 3 CC e del fatto che l’imputata stessa ha ammesso che il marito avrebbe ricevuto quale successione della defunta sorella un importo di circa fr. 100'000.00, si potrebbe quantificare in circa fr. 102'000.00 la parte di acquisti a lei spettante.
Oltre a ciò, a AP 1 spetta, in base al contratto successorio che ha ridotto i figli di PC 1 alla legittima, una quota di 5/8 (1/2 + 1/8), mentre agli accusatori privati la restante parte di 3/8 della massa successoria di fr. 202'000.00. Questo significa che l’accusata avrebbe avuto diritto a ricevere, già solo sulla scorta di questi calcoli per difetto (che non tengono conto di molti aspetti che non possono essere in questa sede approfonditi, quali ad esempio, oltre ai valori effettivi, la deduzione dei beni propri dei due coniugi) dalla massa almeno fr. 228’250.00 (fr. 102'000.00 + fr. 126'250.00).
La cifra non considera neppure il valore del diritto d’usufrutto essendo il risultato così ottenuto già sufficiente per le valutazioni di natura penale.
In base a questi calcoli si potrebbe teoricamente ipotizzare che AP 1 abbia voluto, prelevando il denaro, appropriarsi anticipatamente di parte della quota di beni matrimoniali e della successione a lei spettante, sicuramente superiore agli importi sottratti già solo grazie al valore commerciale dell’immobile. Tuttavia una simile intenzione è sconfessata dal suo comportamento, non avendo ella in alcun modo informato i coeredi o l’esecutore testamentario, e non avendo ella né rinunciato spontaneamente all’usufrutto, né acconsentito all’avvio delle pratiche per la vendita della casa per indennizzare i coeredi che l’hanno denunciata ed hanno preteso di essere liquidati.
Lo scopo del suo agire è stato quello di svuotare i conti del marito al fine di sottrarli alla successione.
Inoltre non si può assolutamente dire che l’imputata abbia avuto la volontà di risarcire alla comunione ereditaria il maltolto: non ha mai avuto alcun “Ersatzwille”. Infatti non si può considerare che l’autore del reato abbia avuto la volontà di risarcire le vittime se, dopo aver svuotato un conto, rende in gran parte irreperibili i soldi, in parte li deposita sul proprio conto negando che provengono da quello dell’avente diritto e in parte li consegna a terze persone (qui la figlia, consid. 4 i e j della sentenza impugnata, pag. 9).
D’altronde l’assenza di un’intenzione di restituire i soldi è corroborata dal fatto che AP 1 ha inizialmente mentito sull’uso fattone, asserendo di averli spesi tutti e di non averne depositato nemmeno un centesimo su altri conti (MP AP 1 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 5 e 6), mentre i documenti agli atti attestano il contrario (AI 4 e AI 35). In questo modo ha invece dimostrato che voleva farli sparire definitivamente senza informare gli accusatori privati e l’esecutore testamentario, così da non doverli dividere con altri.
In effetti, AP 1 non ha provato nessuna direttiva del marito tendente allo svuotamento del conto nelle modalità con cui è stato fatto.
Inoltre, ella sapeva di non essere l’unica erede e in nessuna occasione ha asserito, esplicitamente o implicitamente, di avere agito convinta che quello prelevato fosse il suo denaro o che potesse farlo per diritti successori o da scioglimento del regime matrimoniale derivanti dalla morte del marito.
Neppure pensabile è un abbandono del procedimento e un proscioglimento sulla scorta del principio della sussidiarietà del diritto penale poiché, a fronte di un’appropriazione indebita di questo genere, non è sufficiente ricorrere al diritto civile per risolvere tutte le questioni. In effetti, a fronte di una sottrazione di una parte di massa successoria con l’intento di farla sparire, nella speranza che i coeredi non se ne accorgano e che quindi le loro pretese si riducano, non è pensabile che il solo diritto civile possa sanare la questione. L’insorgere di pretese reciproche e la possibilità di una loro compensazione interna non deve trarre in inganno. In effetti, se il denaro sottratto fosse stato l’unico avere del defunto e se non fosse più né recuperabile, né compensabile, né risarcibile, non vi sarebbe alcun mezzo del diritto civile in grado di soddisfare le parti. Alla stessa stregua, non già solo per il fatto che vi è la possibilità di un risarcimento, un reato patrimoniale non sussiste (se così fosse, nessun furto, soprattutto di lieve entità, sarebbe più punibile penalmente).
Di conseguenza l’appello deve essere su questo punto respinto e la condanna dell’imputata confermata.
La commisurazione della pena in quanto tale non è stata messa in discussione dall’imputata. Essendo le considerazioni e le conclusioni del primo giudice sulla questione indubbiamente condivisibili, questa Corte si limita a confermarle integralmente ed a rinviare ad esse (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 15 segg.) in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP. L’unica differenza è che la gravità dell’atto è mitigata dal fatto che, in base alle considerazioni che precedono, il danno patito teoricamente dai coeredi con l’appropriazione è di 3/8 dell’importo sottratto, ovvero di fr. 43'875.00, non di fr. 117'000.00, che tale danno è stato temporaneo e che con il venire alla luce del reato, de facto, gli eredi danneggiati hanno la possibilità di compensare i crediti derivanti dalla successione con la vendita dell’immobile.
Pertanto appare corretto ridurre la pena a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.00, per complessivi fr. 5'400.00. La sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di due anni è confermata.
Pretese civili degli AP
Questa decisione non può essere condivisa. In effetti, se da un lato, il danno temporaneo patito dagli accusatori privati a seguito del prelievo indebito dei fr. 117'000.00 è quantificabile in 3/8 di tale importo, cioè in fr. 43'875.00, quello realmente patito, non è determinabile poiché non è stato quantificato l’effettivo ammontare della massa successoria e, di riflesso, quello della quota legittima loro spettante. Neppure è stato chiarito - anche se è più che verosimile, quasi certo - se con la vendita dell’immobile sarà possibile soddisfare le pretese degli eredi di primo letto.
In ogni modo, già da un punto di vista concettuale, la decisione di prime cure è inesatta. In realtà, infatti, i soldi in questione sono stati sottratti alla comunione ereditaria, della quale fa parte anche l’accusata stessa, e spettano pertanto ad essa, non ai singoli coeredi che si sono qui costituiti accusatori privati.
Non avendo, nondimeno, una comunione ereditaria personalità giuridica propria, appare corretto ordinarne la restituzione all’esecutore testamentario, che dovrà poi immediatamente attivarsi ed occuparsi di ripartirli tra i vari eredi al momento della divisione ereditaria, secondo le rispettive pertinenze.
Tenuto conto del fatto che con ogni probabilità la restituzione a contanti dell’intero importo oggetto di appropriazione indebita non appare più fattibile e che con la vendita della casa al prezzo ipotizzato di oltre un milione di franchi gli accusatori privati dovrebbero poter essere interamente tacitati, è opportuno che l’ordine sia subordinato alla riserva che debba essere risarcita solo quella parte che eccede la quota ereditaria spettante a AP 1, così che, se come detto gli accusatori privati dovessero già ricevere quanto spetta loro, de facto non sarebbe più necessario procedere all’indennizzo.
Confische e sequestri
“ 12. Tenuto conto delle risultanze d'istruttoria (Al 31, 77 e 78) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 2 pag. 3 da I a IV R), la Corte ha ordinato:
a) la confisca, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (cons. 13 e VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e 8), dei saldi attivi delle relazioni __________ (VO all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.1) e __________ (VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.2) intestate a PC 1 presso la banca __________, essendo pacifico per la Corte, malgrado l'espressa negazione dell'imputata (VD all. 2 pag. 2 VI R), che, per identità di date e di importi, i prelievi in contanti del 5.8.2009 per fr. 10'000.- e del 7.8.2009 per fr. 20'000.- (Al 4) sono confluiti con versamenti cash per fr. 10'000.-, valuta 5.8.2009, sul conto __________ __________ (Al 35), rispettivamente per fr. 20'000.-, valuta 7.8.2009 su questo stesso conto (Al 35) o al più tardi, con valuta 11.8.2009, su quello rubricato come __________, relazioni che al 17.4.2014 presentavano un saldo inferiore a questi due versamenti (cons. 4h e DA in opposizione pag. 2);
b) l'assegnazione, a parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC 2 e PC 3 (cons. 10 e VD all. 3 pag. 1 pto. 4), dei saldi attivi di queste due relazioni presso la banca __________ (VD all. 3 pag. 2 pto. 5), considerato come l'assenza di una formale dichiarazione di cessione ex art. 73 cpv. 2 CP non possa ancora essere ritenuta come definitivamente pregiudizievole al possibile riconoscimento di una tale richiesta (doc. TPC 26) e ricordato come siffatta istanza, e quindi anche la dichiarazione da parte del danneggiato di cessione allo Stato della relativa quota del suo credito, possa essere inoltrata anche dopo la decisione di confisca (…).
c) il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC 2 e PC 3 (cons. 10 e VD ali, 3 pag. 1 pto 4) dei saldi attivi dei conti n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.1.1) e n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.1.2) intestati al fu ____________ nonché di fr. 3’290.- (VD all. 3 pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.1.3);
d) il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di due tessere della banca __________ (doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2);
e) escluse le due tessere bancarie di cui sopra (doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2)11 dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a AP 1 della rimanente documentazione (Al 31, doc. TPC 4 e VD all. 3 pag. 2 pto. 7).” (sentenza impugnata consid. 12 pag. 18 seg.).
Neppure il sequestro conservativo dei conti intestati al defunto marito dell’imputata e del denaro contante sequestratole (fr. 3'290.00) si giustifica, poiché essi sono di spettanza della comunione ereditaria, alla quale vanno restituiti. Evidentemente sarà anche in questo caso l’esecutore testamentario a poterne disporre e a dover procedere alla ripartizione secondo le ultime volontà del de cuius.
Il sequestro conservativo delle tessere bancarie e i dissequestri vengono confermati senza necessità di approfondimenti.
Tassa di giustizia e spese
La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono pertanto anch’esse poste a carico dell’appellante nella misura di ¾, mentre ¼ è accollato allo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 77, 80, 81, 84, 122 segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12, 13, 34, 42, 44, 47 segg., 70 e 138 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 7 della sentenza 13 agosto 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
appropriazione indebita, ripetuta
per essersi,
a __________, a __________, a __________, a __________ e in altre località,
nel periodo da luglio 2009 a settembre 2009,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente appropriata di valori patrimoniali altrui che le erano stati affidati,
e meglio
per essersi appropriata indebitamente dell'importo complessivo di fr. 117'000.00, effettuando i seguenti prelevamenti a contanti dal conto corrente postale n. __________ intestato al defunto marito, sul quale aveva diritto di firma e di pertinenza anche degli ulteriori eredi:
in data 28.07.2009, fr. 10'000.00;
in data 05.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 07.08.2009, fr. 20'000.00;
in data 11.08.2009, fr. 27’000.00;
in data 14.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 18.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 24.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 28.08.2009, fr. 10'000.00;
in data 02.09.2009, fr. 5'000.00;
in data 09.09.2009, fr. 5'000.00
cagionando un danno temporaneo ai coeredi di fr. 43'875.00.
1.2. AP 1 è condannata
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna, per un totale di fr. 5’400.00;
1.2.2. al pagamento di ¾ della tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e delle spese di fr. 583.00 per il procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’583.00. Il restante ¼ è accollato allo Stato.
1.2.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1 presso Banca __________, agenzia di __________;
del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1 presso Banca __________, agenzia di __________.
Qualora il denaro ivi depositato non dovesse essere necessario a tacitare le pretese successorie degli accusatori privati, poiché ciò può essere fatto anche solo con gli ulteriori beni del de cuius, i conti e gli averi in questione potranno essere restituiti all’imputata.
del saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
del saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
di fr. 3’290.00 sequestrati nell’abitazione dell’imputata.
Le istanze di risarcimento degli accusatori privati sono respinte.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'000.00
sono posti in ragione di 3/4 a carico di AP 1, mentre il restante 1/4 è posto a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.