Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.161
Entscheidungsdatum
21.01.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2014.161+182

Locarno 21 gennaio 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Chiarella Rei-Ferrari

assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 maggio 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 14 agosto 2014 da

AP 1

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

e con appello incidentale del 2 febbraio 2014 presentato da

PC 1 PC 2 PC 3 tutti rappr. dall’avv. __________, 6501 Bellinzona

contro la sentenza emanata il 5 maggio 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 21 luglio 2014)

esaminati gli atti;

ritenuto che:

A. Il 29 aprile 2013 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 ritenendolo autore colpevole di:

  • tentate lesioni gravi, per avere, a __________, in via __________, il 3 gennaio 2013, dopo una discussione avvenuta nel loro appartamento, colpito la moglie dapprima con un pugno molto forte al volto che l’ha fatta sanguinare e, dopo essersi auto inferto una ferita addominale, continuato a colpirla sia nel loro appartamento che in quello dei vicini, in particolare con colpi al volto a mani nude e con oggetti (tra cui una teiera d’argento e una decorazione natalizia), sbattendole il capo a terra, tirandole dei calci sempre al capo e stringendole le mani al collo, provocandole così svariate lesioni (petecchie intraparenchimali e subaracnoidee frontali, petecchie occipitali bilaterali intraparenchimali, frattura scomposta osso zigomatico destro e frattura lamina papiracea con lieve erniazione del muscolo retto mediale occhio destro, frattura scomposta delle ossa proprie del naso, minime fratture composte orbita mediale sinistra) attestate nel certificato medico del 23 gennaio 2013 agli atti e che, per la loro localizzazione (in particolare le petecchie cerebrali e la frattura zigomatica), potevano provocare lesioni più gravi (cerebrali e perdita della vista o dell’olfatto) che solo per un puro caso non sono intervenute, ritenuto che i colpi inferti intenzionalmente, per la loro localizzazione, frequenza e intensità, erano atti a provocarle;

  • ripetute vie di fatto ai danni del coniuge, per avere, a __________, dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, in un numero imprecisato di occasioni, commesso vie di fatto ai danni di PC 1;

  • violazione del dovere d’assistenza o educazione sub. ripetute vie di fatto commesse ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia o doveva aver cura, per avere, a , dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente commesso vie di fatto ai danni dei figli PC 2 () e PC 3 (__________), in particolare colpendoli con ciabatte o dando loro degli schiaffi in un numero imprecisato di occasioni, nonché per avere insultato e percosso la moglie PC 1 davanti ai figli, anche in occasione dei fatti del 3 gennaio 2013, esponendo in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.

B. Il dibattimento tenutosi il 31 maggio 2013 davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano si è concluso con la decisione del giudice - cui le parti non si sono opposte (cfr. verb. dib. della Corte delle assise correzionali, pag. 3) - di sospendere il procedimento e di rinviare l’atto di accusa al magistrato inquirente affinché questi:

  • decidesse (con un abbandono o estendendo l’atto di accusa) in merito all’accusa già promossa per titolo di tentato omicidio intenzionale;

  • integrasse l’atto di accusa inserendo l’ipotesi di reato di tentata interruzione punibile della gravidanza;

  • decidesse in merito ai fatti riferiti dall’accusatrice privata che avrebbero potuto configurare reati contro l’integrità sessuale;

  • integrasse l’atto di accusa inserendo l’ipotesi di reato di coazione;

  • verificasse il reato di lesioni (soprattutto psicologiche) in relazione ai fatti commessi davanti e nei confronti dei figli, “ritenuto poi che la violazione del dovere di assistenza o educazione e le eventuali lesioni andrebbero in concorso”

e rimettesse la causa ad una Corte delle assise criminali (cfr. dispositivo delle questioni pregiudiziali, all. 1 al verb. dib. della Corte delle assise correzionali).

C. Con nuovo atto di accusa, datato 26 marzo 2014, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti alla Corte delle assise criminali con le seguenti imputazioni:

  • tentato omicidio intenzionale sub. lesioni gravi, per avere commesso quanto indicato nel primo atto di accusa, ritenuto che le lesioni causate dall’imputato potevano, per la loro localizzazione nonché per la frequenza e l’intensità dei colpi inferti intenzionalmente, provocare il decesso della vittima, sub. delle lesioni più gravi di quelle occorse (in particolare le petecchie cerebrali e la frattura zigomatica, con conseguenze cerebrali e possibile perdita della vista o dell’olfatto), che solo per un puro caso non sono intervenute;

  • tentata interruzione della gravidanza, per avere, nelle medesime circostanze, tentato di interrompere una gravidanza, senza il consenso della gestante, ritenuto che egli era a conoscenza dello stato della moglie e che il suo eventuale decesso avrebbe comportato la medesima conseguenza per il feto;

  • ripetute vie di fatto ai danni del coniuge, per avere, a __________, dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, in un numero imprecisato di occasioni, commesso vie di fatto ai danni di PC 1;

  • violazione del dovere d’assistenza o educazione sub. ripetute vie di fatto commesse ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia o doveva aver cura, per avere, a , dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente commesso vie di fatto ai danni dei figli PC 2 () e PC 3 (__________), in particolare colpendoli con ciabatte o dando loro degli schiaffi in un numero imprecisato di occasioni, nonché per avere insultato e percosso la moglie PC 1 davanti ai figli, anche in occasione dei fatti del 3 gennaio 2013, esponendo in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.

D. Con sentenza 5 maggio 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • tentato omicidio intenzionale e tentata interruzione della gravidanza per i fatti del 3 gennaio 2013;

  • ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge commesse nel periodo dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013;

  • vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver cura, per avere, nel periodo dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente commesso vie di fatto ai danni dei figli, in particolare colpendoli con ciabatte e dando loro degli schiaffi.

Avendo ritenuto che AP 1 aveva agito in stato di lieve scemata imputabilità, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che alla multa di fr. 100.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di un giorno) e al pagamento di tasse e disborsi.

Ordinata la confisca di quanto in sequestro, la Corte ha, inoltre, condannato AP 1 a versare agli accusatori privati l’importo di fr. 28'343.85 quale rifusione delle spese legali (da devolvere allo Stato in quanto gli AP beneficiano del gratuito patrocinio) e, a titolo di risarcimento del torto morale, l’importo di fr. 3'000.- alla moglie e di fr. 1'000.- a ciascuno dei suoi figli.

E. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 agosto 2014, il condannato ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento alla luce della perizia del dott. __________.

Con appello incidentale 2 settembre 2014, PC 1 e i figli PC 2 e PC 3 hanno impugnato i dispositivi n. 1.4 e 2.3 (limitatamente al risarcimento del torto morale) della sentenza di primo grado, chiedendo la condanna di AP 1 anche per il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione e che l’importo stabilito a titolo di risarcimento del torto morale sia aumentato a fr. 30'000.- per la moglie e a fr. 5'000.- per ciascuno dei due figli (o, comunque, sia riconosciuto un importo superiore a quello stabilito in prima sede).

Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.

F. Nel pubblico dibattimento - esperito il 20 e 21 gennaio 2015 - le parti hanno ribadito le loro richieste. In particolare:

  • il PP, oltre ad aver chiesto che la Corte tenesse conto della perizia __________, ha postulato la conferma della condanna per tentato omicidio intenzionale, per tentata interruzione della gravidanza e per ripetute vie di fatto nei confronti della moglie, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto concerne il reato di cui all’art. 219 CP;

  • la rappresentante degli AP, ritenendo la perizia __________ più attendibile, ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado, oltre alla condanna per il reato di cui all’art. 219 CP e il riconoscimento di un risarcimento per torto morale di fr. 5’000.- per ciascuno dei due bambini e di fr. 30'000.- per la donna;

  • il difensore dell’imputato ha chiesto, sulla scorta dell’esito della perizia __________ e __________, il proscioglimento dal reato di tentato omicidio intenzionale. Subordinatamente, ha postulato la condanna per il reato di tentate lesioni gravi. Ha inoltre chiesto il proscioglimento dagli altri reati.

ritenuto

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

  1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Vita dell’imputato e precedenti penali

a. AP 1, cittadino eritreo, primo figlio di una fratria di 5, è nato il __________ ad __________ (AI 92) che egli ha descritto come un piccolo villaggio rurale, vicino al confine con l’Etiopia (AI 130, pag. 3), in una famiglia di agricoltori - di religione cristiana ortodossa (copta) e molto legata alla tradizione culturale della regione di origine - il cui livello socio-culturale ha situato nella media rispetto a quello del villaggio (AI 164, pag. 4; AI 92; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1; cfr., pure, AI 130, pag. 3).

Con i genitori - ha raccontato

  • egli ha avuto un buon rapporto: di loro ha detto che sono “amorevoli e gentili” (AI 164, pag. 4; cfr., anche, AI 130, pag. 3) ed ha precisato che all’interno del nucleo familiare non vi sono mai stati problemi di violenza (AI 164, pag. 4).

Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha frequentato la scuola fino alla dodicesima classe, conseguendo il diploma di meccanico di macchinari (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1). La scuola si trovava in una città vicina al suo villaggio natale dove egli, insieme ad altri ragazzi, risiedeva, rientrando in famiglia soltanto per il fine settimana (AI 130, pag. 3; cfr., anche, AI 164, pag. 4).

Nel 2003, da una relazione con una donna divorziata, l’imputato ha avuto il primo figlio (__________), che ha riconosciuto ma di cui non si è mai occupato e di cui ha notizie solo sporadiche, la donna essendosi risposata con un altro uomo (AI 130, pag. 6 e 8; AI 164, pag. 4; MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4).

L’8 aprile 2004 - quando ancora frequentava la scuola (AI 130, pag. 4; AI 164, pag. 4) - AP 1 ha sposato PC 1 (AI 92) da cui ha avuto tre figli: PC 2, nato il __________ (AI 20), PC 3, nato il __________ (AI 20) e __________, nata il __________ (AI 123).

A partire dal 2006 (PS AP 1 25.1.2013, pag. 12; AI 164, pag. 5), l’imputato ha prestato servizio militare.

Secondo le sue dichiarazioni, durante il servizio militare, andò “tutto davvero male” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1), tanto che egli subì anche delle carcerazioni. Scontento del trattamento riservatogli al militare e desideroso di intraprendere una nuova vita, decise di fuggire (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1). Così, secondo quanto raccontato nella procedura d’asilo (e sostanzialmente confermato durante l’inchiesta penale), nel corso del 2008, approfittando di un momento in cui lui ed altri detenuti stavano lavorando fuori dalla cella, l’imputato lasciò la base militare di Sawa in cui era stanziato. Dopo due settimane di viaggio (in parte a piedi e in parte in auto), giunse a Senafe da dove ripartì, a piedi, in direzione dell’Etiopia. Varcò il confine con l’Etiopia il 12 novembre 2008. Nell’aprile del 2009, lasciò quel Paese - dove aveva vissuto per alcuni mesi in un campo profughi - e, passando dal Sudan, raggiunse la Libia dove rimase (sembra, detenuto) per alcuni mesi, e meglio fino al 18 novembre 2009, quando si imbarcò in direzione dell’Italia. Sbarcò a Siracusa il 22 novembre.

In Italia - Paese in cui, secondo le sue dichiarazioni, ha ottenuto lo statuto di rifugiato (AI 92; AI 130, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2) - ha vissuto, per circa due anni e mezzo, senza avere né lavoro, né fissa dimora (AI 92; PS AP 1 25.1.2013, pag. 11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7 in cui ha espressamente negato di avere mai lavorato in Italia).

L’8 maggio 2012, AP 1 è partito dall’Italia alla volta della Svizzera. Giunto a Vallorbe l’indomani (9 maggio 2012), ha subito presentato una domanda di asilo, ricevendo il permesso N per richiedenti l’asilo (AI 20 e 92). Il 16 maggio 2012 è stato trasferito a Basilea. Da lì, il 31 maggio successivo, è partito per raggiungere, in Ticino, la moglie e i figli (lettera 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19).

Il 1. giugno 2012 è stato posto al beneficio dell’assistenza (lettera 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19). Le prestazioni assistenziali sono state sospese a seguito della sua incarcerazione (AI 19).

Dagli atti di SOS Ticino risulta che l’imputato aveva chiesto e ottenuto, oltre che di frequentare un corso di italiano (che avrebbe iniziato a febbraio 2013), di poter lavorare (ciò che avrebbe potuto iniziare a marzo 2013; lettera 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19; cfr., pure, AI 164, pag. 5).

b. Nel nostro Paese, AP 1 è incensurato (AI 2).

c. Richiesto di illustrare i suoi progetti per il futuro, l’imputato ha detto di non sapere dove andrà una volta scontata la pena ma di sperare nel perdono della famiglia e in un nuovo inizio con loro qui in Svizzera:

“Non so dove andrò. (…) io vorrei tornare dalla mia famiglia, da mia moglie e dai miei figli. Vorrei stare qui in Svizzera e continuare la mia vita con la mia famiglia, se mia moglie accetterà le mie scuse. (…) Se possibile vorrei andare a lavorare, farei qualsiasi lavoro” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).

Tale desiderio sembra però votato all’insuccesso: la patrocinatrice della moglie ha, infatti, spiegato ai primi giudici di avere contattato il difensore dell’imputato in vista dell’inoltro di un’istanza di divorzio e che, ad ogni modo, moglie e figli non vogliono più incontrare l’imputato (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; cfr., anche PS 8.1.2013, pag. 4 in cui PC 1 ha dichiarato “prego affinché lui mi lasci. (…) non l’ho lasciato io perché assieme a lui ho avuto due figli e lui mi aiutava a suo modo a crescere i nostri due figli. Ora però non sono più disposta a tollerare tutto questo e lo lascerò” e PS 21.1.2013, pag. 7 e MP 25.6.2013 in cui la donna, confermando di volere il divorzio, ha dichiarato: “Lui non voglio mai più vederlo”).

Confrontato con le intenzioni della moglie, l’imputato ha detto di non essere, di principio, intenzionato a divorziare:

“Non ho in programma di divorziare, lo farò se sarò obbligato, ma non lo vorrei. Amo i miei figli” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; cfr., anche, AI 164, pag. 7).

La vittima

  1. Cittadina eritrea, di fede cristiana ortodossa (copta) (AI 20; PS PC 1 8.1.2013, pag. 5), PC 1 è nata il 2 febbraio 1984 nello stesso villaggio dell’imputato (AI 20).

Orfana di padre, PC 1, oltre alla madre, ha due sorelle che vivono in patria (AI 20).

PC 1 ha frequentato soltanto un anno di scuola: ha detto di avere dovuto abbandonare la scuola dopo la prematura morte del padre perché la madre aveva bisogno di aiuto (AI 20).

Così come spiegato nella procedura di asilo, dopo la fuga del marito, le autorità chiesero a lei dove egli si trovasse. Non avendo potuto fornire una risposta che li soddisfacesse, PC 1 fu trattenuta in una sorta di prigione dove subì anche violente percosse, finché, dopo un mese, grazie ad una sorta di garanzia prestata dal cugino della madre, venne rilasciata. Le autorità le imposero, però, di pagare 50'000 Nakfa (importo in moneta locale corrispondente a circa 3'000.- franchi). Non disponendo di quella somma, nel 2010 PC 1 venne nuovamente arrestata e, poi, di nuovo rilasciata contro garanzia prestata, questa volta, dalla madre. Vittima di altre angherie da parte delle autorità, PC 1 decise di emigrare, portando con sé i due figli.

Partì dal suo villaggio il 12 febbraio 2011 e, a piedi, raggiunse l’Etiopia dove rimase per circa quattro mesi. Poi raggiunse il Sudan e da lì, con un passatore, il 21 agosto 2011, prese un aereo per una destinazione a lei ignota da cui, in auto, entrò in Svizzera il 23 agosto 2011. Quello stesso giorno presentò una domanda di asilo a Basilea. Fra le altre cose, alle autorità che l’interrogavano, la donna disse di non sapere nulla del marito (AI 20).

Ottenuto il permesso (prima N e, poi, B; AI 20) e trasferita da Basilea in Ticino, la donna ha soggiornato nel Mendrisiotto e, poi, al Centro della Croce Rossa di Paradiso. Infine, il 1. marzo 2012, si è trasferita nell’appartamento di via __________ a Lugano (PS PC 1 21.1.2013, pag. 8) dove, come visto, il 31 maggio successivo, è stata raggiunta dal marito.

Matrimonio e vita comune fino alle rispettive emigrazioni

a. PC 1 e AP 1 si sono uniti in matrimonio in Eritrea nel corso del 2004. Entrambi, pur se con sfumature diverse, hanno detto che si trattò di un matrimonio combinato (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 2; PS AP 1 25.1.2013, pag. 12 e 20; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2; AI 130, pag. 4 e 6).

a.1. Non è chiaro quali fossero i rapporti tra i promessi sposi prima della loro unione.

a.2. PC 1 ha detto di avere conosciuto AP 1 soltanto poco prima del matrimonio e di avere parlato con lui per la prima volta proprio il giorno delle nozze:

“ non siamo mai stati amici ma ci siamo sposati direttamente perché i nostri genitori hanno combinato il nostro matrimonio. Ci conoscevamo unicamente di vista perché abitavamo nello stesso villaggio. Mi viene chiesto quanto tempo dopo che ci siamo conosciuti ci siamo sposati ed io rispondo che dopo circa 2 mesi ci siamo sposati. (…) in questi 2 mesi (…) noi non ci siamo mai frequentati e visti fino al giorno del matrimonio. Quel giorno è stata la prima volta che ci siamo parlati” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 in cui afferma di avere conosciuto l’imputato soltanto nel 2004).

La donna ha, poi, detto che nemmeno dopo il matrimonio ebbe molte occasioni per vedere il coniuge che, dunque, per lei rimase poco più di uno sconosciuto:

“ in Eritrea non posso dire di avere conosciuto bene mio marito perché lui era spesso assente dato che andava ancora a scuola, ci vedevamo poco e quindi non abbiamo mai avuto l’occasione di conoscerci bene” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 7 dove la donna nega di essere stata innamorata del marito).

a.3. Totalmente diversa la prima versione del qui appellante che ha, invece, sostenuto che lui ed PC 1, non solo si conoscevano fin dall’infanzia, ma sono cresciuti insieme e che il loro matrimonio venne organizzato dalle famiglie soltanto dopo che fra loro già era sbocciato l’amore:

“ con mia moglie ci conosciamo da quando siamo stati bambini e siamo cresciuti insieme nello stesso villaggio. (…) In seguito le nostre famiglie hanno parlato insieme per organizzare il nostro matrimonio. Visto che io e PC 1 ci conoscevamo fin da bambini e ci amavamo abbiamo deciso di sposarci. (…) Lei non è stata obbligata a sposarmi, ci siamo sposati perché volevamo essere una famiglia. (…) Io le ho chiesto se voleva sposarmi. Alla sua risposta positiva le nostre famiglie si sono messe in contatto e hanno combinato il nostro matrimonio. Abbiamo fatto un matrimonio combinato tra le nostre famiglie ma lei, se non voleva, poteva dire che non voleva sposarmi. (…) Ci conoscevamo fino da bambini. Eravamo anche vicini di casa. (…) Siamo cresciuti insieme. (…) Ci conosciamo bene. (…) Non è vero che ci siamo conosciuto solo prima del matrimonio. (…) Siamo cresciuti insieme e quindi ci siamo frequentati anche prima del matrimonio. Non è vero che il giorno del matrimonio era la prima volta che parlavamo insieme” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 12, 20 e 21).

L’imputato ha ribadito questa versione anche al dibattimento di primo grado durante il quale ha dichiarato che, se è vero che le rispettive famiglie avevano combinato il loro matrimonio, lui e PC 1 erano d’accordo e intendevano comunque sposarsi “indipendentemente da ciò” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

a.4. Le dichiarazioni di __________ - cugino di PC 1 - sembrano smentire la versione dell’AP nella misura in cui, a proposito dei rapporti tra i coniugi, ha dichiarato:

“ quando sono venuto in Ticino, quando loro parlavano, hanno detto che si sono conosciuti in Eritrea, sono diventati amici e poi si sono sposati” (PS __________ 8.2.2013, pag. 9).

b. All’inizio, i coniugi continuarono a vivere ciascuno a casa dei propri genitori (AI 164, pag. 5) poiché, come ha spiegato PC 1, durante la settimana, AP 1 frequentava la scuola di cui s’è detto prima:

“ Io vivevo con la mia famiglia perché mio marito andava a scuola in una città distante 3 ore dal villaggio” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7);

“ mio marito era ancora uno studente. Lui partiva la domenica sera per andare in un’altra città a studiare e tornava il venerdì sera” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 5).

I coniugi iniziarono la loro convivenza soltanto dopo la nascita del primo figlio PC 2, avvenuta il 13 febbraio 2005 (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7 e 24.1.2013, pag. 5; PS AP 1 25.1.2013, pag. 12; AI 164, pag. 5).

c. La convivenza dei due coniugi non fu di lunga durata poiché, circa un anno dopo la nascita di PC 2, l’imputato partì per assolvere il servizio militare (PS PC 1 24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).

d. Il servizio militare impose al marito lunghe assenze da casa intercalate da brevi rientri per dei congedi. Fu durante uno di questi che PC 1 rimase incinta di PC 3 che nacque il 5 luglio 2008 (cfr. PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).

e. Come visto, nel 2008, per sottrarsi al servizio militare, l’imputato lasciò il suo Paese.

f. Agli inquirenti, l’imputato ha dichiarato che, in Eritrea, i rapporti con la moglie non erano mai stati problematici (“tutto era tranquillo”, PS AP 1 25.1.2013, pag. 13; “Non ho mai avuto problemi con mia moglie in Eritrea”, MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5).

Al dott. __________ ha, invece, detto che, già in patria lui e la moglie litigavano ma - ha precisato - si trattava soltanto di liti verbali (AI 130, pag. 8). Questa dichiarazione è confermata dalla moglie, anche se la donna attribuisce il buon comportamento del marito alla sua paura della famiglia di lei che la difendeva:

“ quando eravamo in Eritrea vi era la mia famiglia che mi difendeva e quindi lui non osava dirmi più di tanto.” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3).

Ritenuto che la famiglia della donna era composta solo dalla madre e dalle sorelle e che, perciò, difficilmente avrebbe potuto incutere paura nel marito, la precisazione sorprende e fa sorgere qualche dubbio sulla pacatezza delle dichiarazioni dell’AP.

Circostanze dell’arresto

a. Il 3 gennaio 2013, alle 15.45, __________, che occupa l’appartamento contiguo a quello dei protagonisti dei fatti, richiedeva l’intervento della polizia per una violenta lite domestica scoppiata al sesto piano dell’immobile sito in via __________ a __________.

Al loro arrivo, gli agenti trovarono:

sul pianerottolo del sesto piano, l’imputato, che presentava una ferita da taglio all’addome, seduto su una sedia,

distesa sul divano dell’appartamento di __________, PC 1, dolorante ma cosciente.

I bambini erano, invece, nella cucina dell’appartamento della vicina.

L’appartamento della vittima e dell’imputato risultava messo a soqquadro, con chiare tracce di sangue sui muri e sul pavimento. Anche nell’appartamento di __________ c’erano molte macchie di sangue e alcune suppellettili erano danneggiate.

L’imputato e la vittima sono stati immediatamente portati all’Ospedale Civico di __________ dove il primo è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico e la seconda è stata ricoverata nel reparto cure intensive (cfr. rapporto di arresto provvisorio 3.1.2013, AI 1, pag. 3-5; e-mail 3.1.2013 dell’appuntato __________ al comm capo __________, all. all’AI 1) dove è rimasta per due giorni, prima di essere trasferita in quello di medicina interna.

A seguito dei fatti, PC 2 e PC 3 sono stati, dapprima, ospitati nel reparto pediatria dell’Ospedale Civico di __________ (all. 43 all’AI 73). Dopo che l’autorità competente aveva provvisoriamente privato i genitori della custodia parentale, i bambini sono stati collocati presso una famiglia affidataria di SOS Ticino (all. 41 all’AI 73).

b. In carcerazione preventiva dal 3 gennaio 2013 al 29 aprile 2013 e in carcerazione di sicurezza dal 30 aprile 2013 al 20 giugno 2013, l’imputato è stato ammesso a scontare anticipatamente la pena sin dal 21 giugno 2013 (AI 112).

Fatti del 3 gennaio 2013

  1. Dalle testimonianze raccolte tra i vicini che hanno assistito alla lite (PS __________ 3.1.2013, pag. 2-4; PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3; PS __________ 3.1.2013, pag. 2-4; PS __________ 4.1.2013, pag. 2-4) emerge quanto segue.

Verso le 15.30, __________ - che, come i protagonisti, abita al sesto piano del palazzo teatro dei fatti - allarmata dai pianti e dalle urla di due bambini che gridavano “mamma, mamma!”, uscì sul pianerottolo. Questa la scena che le si presentò quando si avvicinò all’appartamento dei coniugi AP 1 PC 1 da cui gli schiamazzi provenivano e la cui porta - da cui i bambini, con gli abiti sporchi di sangue, facevano dentro e fuori - era aperta:

“ Ho subito notato che in cucina (…) c’era la signora stesa per terra piena di sangue. (…) i bambini continuavano a correre avanti e indietro, mi venivano incontro (…) L’uomo (…) si trovava sopra la donna in piedi, gli tirava dei calci in particolar modo in faccia (infatti il viso era pieno di sangue ed era gonfio). L’uomo teneva tra le mani (…) un coltello tipo da cucina. Preciso che con questo coltello non stava minacciando la donna ma lo impugnava all’altezza delle spalle” (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).

Accortosi che la __________ lo stava osservando, l’uomo appoggiò il coltello sul tavolo della cucina, afferrò la sedia che si trovava nel suo corridoio e la scaraventò verso la vicina che riuscì ad evitarla rifugiandosi in casa:

“ l’uomo ha poi notato che lo stavo guardando, allora ha appoggiato il coltello sul tavolo della cucina e ha afferrato una sedia che si trovava nel suo corridoio. Sedia che ha lanciato contro di me ma fortunatamente io sono riuscita in tempo ad entrare in casa (…) io ho chiuso a chiave la porta del mio appartamento e non ho più visto niente” (PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3).

Nel frattempo, pure allarmata dai due figli dei coniugi AP 1 PC 1 (che suonavano alla sua porta ed agivano insistentemente sulla maniglia), è accorsa __________:

“ il bambino più grande mi ha subito detto, molto agitato, di seguirlo nel loro appartamento anche il bambino piccolo mi faceva capire di seguirlo nell’appartamento. Io ho subito seguito i bambini entrando nell’appartamento. Appena entrata, nel corridoio, ho visto una sedia da ufficio rovesciata e rotta per terra. (…) sono entrata in cucina (…) e ho trovato la mamma dei bambini per terra piena di sangue in faccia. Oltre a ciò c’era sangue anche sul pavimento. Il papà dei bambini era pure lui in cucina in piedi vicino alla moglie. Subito arrivata in cucina, ho visto l’uomo prendere un coltello dal cassetto della cucina. Il coltello era un coltello tipo quello della pizza” (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).

Alla vista del coltello, la vicina prese con sé il bambino più piccolo e si rifugiò nel suo appartamento lasciando il maggiore con i genitori visto che “era vicino alla madre e le stava parlando”.

È molto verosimilmente a questo punto che AP 1 si accoltellò all’addome procurandosi una ferita che, poi, notarono anche i testimoni:

“ ho notato che dalla sua pancia usciva del sangue e c’era anche una “boccia” rossa. Anche questa usciva dalla pancia” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3; cfr., anche, PS __________ 3.1.2013, pag. 3; PS __________ 4.1.2013, pag. 2).

Allertata la polizia e richiesto l’intervento dei sanitari, la signora __________ tornò nell’appartamento dei coniugi AP 1PC 1 dove vide che la donna si era spostata in salotto mentre l’uomo giaceva a terra, in cucina:

“ ho quindi di nuovo notato la donna la quale si era spostata in salotto. Preciso che io ero all’esterno dell’appartamento il quale aveva la porta aperta. La donna mi ha fatto segno di raggiungerla e io sono entrata nuovamente nell’appartamento. Appena entrata, in cucina, ho visto l’uomo steso a terra sdraiato sulla schiena” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

Approfittando dell’attimo di calma, la signora __________ accompagnò la vicina e i bambini nel suo appartamento:

“ La donna è quindi uscita con me sul pianerottolo (…) pure __________, un’altra vicina di casa, è uscita dall’appartamento dicendomi di aver chiamato la polizia. (…) la donna (n.d.r.: la signora PC 1) mi domandava cosa doveva fare con i bambini. Io le ho chiesto cosa era successo e lei mi faceva vedere il viso ferito (…) ho quindi invitato la donna e i bambini a entrare nel mio appartamento e ho chiuso la porta ma non a chiave. La donna si è seduta sul divano in salotto” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

Appena in casa, la signora __________ udì dei rumori provenire dall’appartamento vicino e pensò che AP 1 si fosse alzato e stesse “spaccando degli oggetti”.

Poco dopo, AP 1 irruppe nel suo appartamento impugnando un coltello che, però, mise subito sotto la giacca e, poi, senza far minimamente caso né alla vicina né ai bambini, si gettò sulla moglie inerme che, prima, picchiò violentemente con dei soprammobili che si trovò a portata di mano e, poi, prese per il collo:

“ mi ricordo che appena entrato impugnava il coltello. Il coltello l’ha subito messo sotto la giacca che indossava. L’uomo è passato da parte a me senza considerarmi. Non ha guardato neanche i bambini. Si è diretto subito verso la moglie. Ha quindi preso una teiera argentata che si trovava in salotto (…) l’ha in seguito tirata in faccia alla moglie, sempre tenendola, con violenza. Dopo di ciò ha preso una renna natalizia tirandola ripetutamente addosso alla moglie. Nel frattempo che io scappavo sul pianerottolo con i bambini, l’uomo stringeva le sue mani al collo della donna come per strozzarla. La donna in tutto questo non ha reagito” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4; cfr., anche, AI 74, foto n. 39).

Sul pianerottolo, la signora __________ è stata raggiunta dalla signora __________ (inquilina dell’appartamento sottostante quello della famiglia AP 1) che era stata allarmata da “un frastuono e dalle urla di bambini” e che, guardando nell’appartamento della signora __________, vide l’imputato che “afferrava al collo” la moglie:

“ ho così guardato all’interno ed ho notato un uomo che afferrava una donna al collo. (…) si trovavano sul divano del salotto della loro vicina di casa (…) intanto che l’uomo afferrava la donna al collo, lei si trovava seduta sul divano e lui sopra di lei (…) dalla soglia dell’appartamento ho quindi gridato all’uomo di lasciare la donna; lui mi ha guardato ma ha continuato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

Così, la signora scese nel suo appartamento per chiedere aiuto al marito a cui spiegò “brevemente” cosa stava accadendo. I coniugi risalirono, poi, al piano superiore, dove la situazione non era cambiata: AP 1 infieriva, infatti, sempre sulla moglie stringendole il collo e, poi, trascinandola nella camera da letto dove riprese a colpirla violentemente con dei calci alla testa.

Il signor __________ riuscì a far allontanare AP 1 dalla moglie:

“ ho trovato la stessa situazione che avevo lasciato, nel senso che l’uomo stava ancora afferrando la donna al collo” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3);

“ dall’esterno dell’appartamento ho notato che l’uomo portava di forza la donna nella camera da letto (…) il marito della vicina del quinto piano (…) è entrato nel mio appartamento andando in camera da letto. Lì riusciva a calmare l’uomo accompagnandolo all’esterno” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4; cfr. AI 74, foto n. 41-44 e 50-55 in cui si vedono tracce lasciate sui muri e sulle porte da mani insanguinate; cfr., in particolare, foto n. 53 e relativa didascalia in cui si legge che “il disegno della traccia e la sua altezza rispetto al suolo (tra 30 e 37 cm), indicherebbe come probabile che essa sia stata lasciata da una mano insanguinata di una persona che non si trovava eretta, ma piuttosto accovacciata o sdraiata”; cfr. AI 73, pag. 7);

“ Sentivo le grida ed i rumori provenienti da una stanza e pertanto mi ci sono recato. Arrivato davanti all’entrata della stanza ho visto AP 1 che con una mano si appoggiava allo stipite della porta ed appoggiando il suo peso sulla gamba destra, colpiva PC 1, che si trovava riversa a terra, con dei calci sferrati alla testa con la gamba sinistra. Ricordo di avere notato questo particolare, tuttavia non sono in grado di dire con certezza se ad un certo punto avesse cambiato gamba. Non sono in grado di dire con esattezza quanti calci abbia sferrato AP 1, ma sicuramente ne ho visti due. La mia impressione è che AP 1 sferrava questi calci con l’intenzione di far molto male, si è trattato di un pestaggio selvaggio. A quel punto ho cercato di fermare la violenza più velocemente possibile. Praticando aikido da diversi anni, arte che insegna a difendersi procurando all’aggressore il minor danno possibile sono riuscito ad allontanare AP 1 dapprima dalla portata della donna, poi all’esterno dell’appartamento, sul pianerottolo antistante. E‘stato sufficiente girarlo afferrandolo alle spalle e spingerlo in direzione dell’uscita” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Va detto che, lasciata la moglie, ai coniugi __________, AP 1 mostrò la propria ferita:

“ l’uomo l’ha così lasciata e si è avvicinato a mio marito e a me mostrandoci la sua ferita all’addome. Ha alzato la maglietta ed ho visto la ferita sanguinante e delle parti fuoriuscire” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3; cfr. anche PS __________ 4.1.2013, pag. 2).

Sul pianerottolo, AP 1 venne fatto sedere su una sedia:

“ All’esterno, insieme a mia moglie, abbiamo chiesto alla signora __________ di procurarci una sedia dove far accomodare AP 1. Non so dire da dove provenisse la sedia, tuttavia, siamo riusciti a far sedere l’uomo e tranquillizzarlo” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Tuttavia, si trattava di una calma solo apparente, tanto che, dopo poco, AP 1 si rialzò “con un’energia insospettabile” e, nuovamente, cercò, per ben due volte, di raggiungere la moglie:

“ ad un certo punto AP 1 è caduto dalla sedia. Ho avuto come l’impressione che si fosse buttato simulando uno svenimento. Si è poi rialzato con un’energia insospettabile dirigendosi verso l’appartamento 37 (…) mi sono posizionato davanti a lui per impedirgli di entrare. A quel punto si è nuovamente seduto sulla sedia dove ha estratto un telefonino e l’ha scaraventato a terra. (…) credo che la sua intenzione fosse quella di utilizzarlo contro di me per impaurirmi, ma visto la mia posizione di difesa ferma che glielo impediva, lo scaraventava a terra frantumandolo (…) AP 1 si è alzato nuovamente con l’intento di dirigersi nell’appartamento __________ ma, realizzato che io ero sempre presente per sbarrargli la strada, si è diretto nel suo appartamento” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4).

Scoraggiato, quindi, dalla presenza di __________, AP 1 rientrò nel suo appartamento. Temendo che vi fosse entrato per procurarsi un’arma, __________ trattenne la porta per impedirgli di uscire:

“ Ero preoccupato in quanto temevo che potesse procurarsi un’arma. Ho quindi deciso di chiuderlo all’interno del suo appartamento, chiudendo la porta afferrandone con forza la maniglia” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4).

Ancora tutt’altro che calmo, AP 1 si oppose a __________ con una forza tale da scardinare, in parte, la porta. Fortunatamente, la cosa si risolse perché, in quel momento, giunse sul posto la polizia:

“ Da parte sua tirava con forza la porta al fine di aprirla, scardinandola in parte. Decidevo poi di mollare la presa improvvisamente per fargli perdere l’equilibrio ed avere quell’attimo di vantaggio che mi permettesse di vedere se era armato o no. Alcuni istanti più tardi ho realizzato che erano giunti sul posto la polizia comunale ed i soccorsi i quali si prendevano carico della situazione” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4; cfr., pure, PS __________ 3.1.2013, pag. 3 in cui la moglie di __________ ha confermato che, a più riprese, AP 1 tentò di rientrare nell’appartamento della __________).

Va ancora annotato che i presenti hanno percepito una sorta di estraniazione di AP 1:

“ l’uomo era ancora fuori di senno e il marito della vicina faceva fatica a tenerlo calmo” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4);

“ il suo sguardo era assente ma si percepiva una volontà di portare a termine un disegno prefissato” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4).

fattore scatenante la lite e dinamica del pestaggio

dichiarazioni dell’imputato

  1. AP 1 ha, in sostanza, raccontato che quel pomeriggio, al suo rientro a casa:

la moglie lo insultò e gli disse di volersene andare;

lui le prese una mano per trattenerla;

lei lo morsicò al dito medio della mano sinistra;

  • in reazione a quel morso, lui la spintonò e le diede un pugno in

faccia.

9.1. Nel suo primo verbale ha dichiarato:

“ …mia moglie ha iniziato ad insultarmi dicendomi che io ai suoi occhi non sono un uomo. Io le ho risposto di guardare i nostri figli, di metterci d’accordo per crescerli in questo paese dove noi siamo immigrati. Lei mi diceva che voleva andarsene. Io le ho toccato la mano e lei mi ha morsicato sul dito medio della mano sinistra. Io l’ho spinta e poi le ho dato un pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove l’avevo colpita (…) ho visto il sangue. (…) Quando mi ha morso il dito ho reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e 5).

9.2. Nel secondo verbale, AP 1 ha aggiunto di avere perso il controllo perché era nervoso sia a causa del comportamento di PC 1 (che usciva sempre e lo lasciava “sempre solo”), sia per quello degli amici (che lo prendevano in giro quando lui chiedeva loro dove fosse andata la moglie), sia perché, quel giorno, era in pensiero per la sorella di cui si erano perse le tracce:

“ il 03.01.2013 quando sono rientrato a casa mia moglie mi ha visto e voleva uscire da casa. Le ho chiesto dove voleva andare ma lei non mi rispondeva. Io l’ho tenuta per la mano e lei mi ha morsicato un dito. La tenevo perché (…) volevo evitare che andasse via di nuovo. (…) le ho dato un pugno in faccia (…) Ero nervoso (…) ero nervoso anche perché non avevo più informazioni su mia sorella e suo marito (…) Da quando è partita dall’Etiopia non abbiamo più informazioni e per questo io ero nervoso e non riuscivo più a controllarmi. (…) PC 1 invece di aiutarmi mi innervosiva ancora di più dicendomi tante cose. Inoltre esce sempre fuori e mi lasciava sempre solo e poi, tante volte, dovevo fare da mangiare anche per i bambini. Ero nervoso anche perché gli amici di lei e i miei conoscenti mi prendevano in giro quando gli chiedevo se sapevano dove era andata mia moglie. Per questo stavo male. (…) Io non sono riuscito a controllarmi. (…) quel giorno ero io fuori di testa (…) Il 3 gennaio mi sono comportato così con lei perché ero stufo che usciva sempre di casa da sola lasciandomi solo a casa. Mi viene chiesto come mai ad inizio verbale ho dichiarato che ho reagito così con PC 1 perché ero nervoso in quando non sapevo deve era mia sorella ed io rispondo che ero nervoso per tutte queste situazioni e meglio per la situazione di mia sorella e per il comportamento di PC 1” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2, 3, 4, 6 e 15).

9.3. Nel suo terzo verbale, AP 1 ha confermato di avere iniziato a picchiare PC 1 soltanto dopo che lei lo aveva morso:

“ Confermo che ho iniziato a picchiarla dopo che lei mi ha morso un dito. (…) quando sono rientrato lei beveva il caffè. Quando mi ha visto è scappata (…) ARD che non so perché è scappata (…) io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un pugno in faccia. (…) quando lei mi ha visto entrare in casa, come faceva anche altre volte, ha tentato di scappare. Non so se voleva scappare di casa o solo dalla stanza in cui eravamo. Io l’ho trattenuta chiedendole dove volesse andare. Qui mi ha morso e poi io l’ho colpita con un pugno in faccia” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 3 e 4).

9.4. Ha ribadito la sua versione anche ai periti e, a comprova del morso ricevuto, al dott. __________ ha mostrato una cicatrice di circa un centimetro (AI 130, pag. 7; AI 164, pag. 8).

9.5. Su quanto successo dopo il pugno sferrato al volto della moglie, AP 1 ha detto di non ricordare praticamente nulla se non di:

essersi innervosito vedendo il sangue;

essersi inferto una ferita alla pancia;

  • essere svenuto;

avere, poi, visto la moglie che si rifugiava dai vicini;

essere uscito e, sul pianerottolo, essere stato raggiunto dai vicini e dalla polizia:

“ Io l’ho spinta e poi le ho dato un pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove l’avevo colpita. (…) ho visto il sangue. Vedendo il sangue mi sono innervosito. Per innervosito intendo dire proprio nervoso. Ho preso un coltello e mi sono procurato la ferita nella pancia. (…) Dopo essermi procurato questa ferita io sono caduto a terra. Mia moglie è scappata dai vicini e io sono uscito fuori dal nostro appartamento con delle parti che uscivano dalla ferita. Alcuni inquilini sono arrivati, mi hanno fatto calmare, mi sono seduto e poi è arrivata la Polizia. (…) Io mi ricordo di avergli dato un solo pugno” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e 3).

Confrontato con le fotografie del volto tumefatto della moglie e, poi, con la presenza di segni sul collo della vittima tipici di un tentativo di strangolamento e con le dichiarazioni della teste __________, AP 1 non ha escluso di averle dato altri colpi:

“ può darsi che io gli abbia dato un paio di colpi in più (…) non ricordo, magari ho provato anche a strangolarla. (…) Può darsi che io abbia fatto anche questo, in quel momento non mi controllavo e quindi può darsi che l’abbia fatto” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 25.1.2013, pag. 6).

Il qui appellante ha, sostanzialmente, mantenuto la propria posizione per tutta l’inchiesta, spiegando di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la bontà delle testimonianze raccolte. Per tutte, valga la seguente dichiarazione:

“ Io mi rendo conto che queste cose le hanno dette dei testimoni, non ho motivo di dire o ritenere che mentano. Può darsi che io abbia fatto queste cose che loro dicono ma io non mi ricordo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4).

AP 1 ha, per contro, contestato di avere fatto, nei momenti di cui ha un ricordo, quello che la moglie ha raccontato:

“ quando sono rientrato lei beveva il caffè. Quando mi ha visto è scappata ma io non le ho dato la sberla. (…). Per il resto io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un pugno in faccia. (…) Per il resto non ho fatto le cose che dice PC 1 (n.d.r.: con riferimento alla fase precedente il momento in cui lui si è autoinferto la ferita all’addome), non le ho dato della puttana e non le ho detto che deve morire. (…) Io non ricordo poi quello che ho fatto” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 5; cfr., anche, MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 8).

9.6. Sulla ferita autoinferta all’addome, AP 1 si è limitato a dire di essersela fatta perché si era innervosito vedendo il sangue sul volto della moglie, che, subito dopo, cadde a terra svenuto e che è da quel momento che non ricorda più nulla se non l’arrivo di vicini e poliziotti:

“ Quando mi sono accoltellato sono caduto a terra privo di conoscenza. Da quel momento lì non mi ricordo più cosa è successo. (…) quando mi sono svegliato mia moglie non c’era. Mi ricordo pochissimo, quando ero a casa c’era tanta gente intorno, mi chiedevano cosa era successo guardandomi la pancia. Dopo sono arrivati i poliziotti. Mi hanno chiesto cosa era successo e poi chi mi aveva accoltellato. Io ho risposto che avevo fatto da solo. Dopo di ciò io non ricordo più niente” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 3 e 4).

9.7. AP 1 ha, in sostanza, sempre detto di non avere, in quel pomeriggio del 3 gennaio, voluto fare di più che colpire la moglie con un pugno per “metterle paura”. Il resto - ha detto - è stato un “incidente” di cui non è responsabile ed ha costantemente ribadito di non avere mai voluto uccidere la moglie:

“ Io non pensavo di ridurla nelle condizioni in cui la si vede nelle fotografie. Io volevo spaventarla. (…) Io non pensavo di farle così tanto male o di ammazzarla, anche perché ci sono i nostri figli (…) Io volevo metterle paura. Quando mi ha morso il dito ho reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4 e 5);

“ Io non ho pensato di mandarla all’ospedale. È stato un incidente. (…) quello che ho fatto il 3 di gennaio è stato un incidente. Io non ho fatto apposta e non volevo farle male” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 20 e 21);

“ io non volevo uccidere mia moglie. Se avessi voluto farlo, lo avrei fatto ad esempio con il coltello che avevo anche in mano” (MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2);

“ in quel momento del 3 gennaio 2013 non pensavo a quello che facevo. Altrimenti non mi sarei nemmeno tagliato da solo come ho fatto. (…) Non ero in me. (…) Non ero in me” (MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 3 e 5).

Saputo che PC 1 ha riferito che, mentre la picchiava, lui le diceva “devi morire, devi morire”, AP 1 ha dichiarato:

“ Sentendo questa contestazione mi viene solo da dire che ammazzare lei significa ammazzare i miei figli. Io comunque non mi ricordo di avere detto queste parole. Non volevo farle male, preferirei morire io che mia moglie, dato che è la donna che si occupa dell’educazione dei figli” (MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 5).

dichiarazioni della vittima

  1. Diversa, sul fatto che ha motivato il pestaggio, la versione della vittima secondo cui, al suo rientro, il marito si innervosì semplicemente vedendo che lei stava bevendo il caffè da sola:

“ Quel pomeriggio ero a casa con i nostri due figli e stavo facendo il caffè quando mio marito, che era uscito, è rientrato nell’appartamento. Mio marito, in modo nervoso, mi ha detto “perché bevi il caffè da sola senza di me?” (…) Ho risposto che visto che ero incinta e che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 2; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 3);

“ Appena mi ha visto ha cominciato a gridare contro di me ed i bambini e poi ha iniziato a picchiarmi. (…) Io allora ho preso il caffè che stavo bevendo in sala e l’ho portato in cucina dove lui mi ha di nuovo picchiato per poi trascinarmi, tirandomi per i capelli, di nuovo in sala” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).

Confrontata con la versione del marito, PC 1 ha negato di averlo morsicato, rimanendo ferma sulla sua posizione anche dopo che l’interrogante le spiegò che l’ammissione di un tale gesto non avrebbe in alcun modo influito sulla valutazione del comportamento del marito (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).

Secondo la donna, fu, quindi, assolutamente inopinatamente che il marito iniziò a picchiarla.

Diverso, rispetto a quello del marito, anche il suo racconto sulla prima fase del pestaggio. Va, tuttavia, detto che, su questo aspetto, il racconto della vittima è meno lineare di quello del marito. In un primo tempo, infatti, lei ha parlato di uno spintone, di una stretta al collo, di forti sberle e di una caduta a terra con perdita di conoscenza. Nel secondo verbale, invece, ha sostenuto che il marito la fece cadere a terra a forza di sberle, la trascinò, poi, per i capelli, le fece picchiare più volte la faccia sul pavimento, gliela schiacciò con un piede e le strinse il collo gridandole “puttana, devi morire”:

“ alla mia risposta mio marito mi ha dapprima spintonata e quindi con una mano sola mi ha stretto al collo e con l’altra mano mi dava le sberle sul viso. Queste sberle erano forti e io urlavo i bambini si sono spaventati e gridavano “mamma mamma” e poi si sono rifugiati nella loro camera. Intanto che mi teneva per il collo e mi dava le sberle in faccia, mio marito mi ha spinta per terra. Quando sono caduta sul pavimento, ho perso conoscenza (…) i miei ricordi riconominciano il giorno dopo” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 2);

“ lui mi ha chiesto come mai quando lui è andato io bevevo il caffè senza di lui e mi ha tirato una sberla. Quando lui ha incominciato a picchiarmi io urlavo e andavo in cucina. Lui mi ha seguito e mi ha picchiato più forte fino a farmi cadere a terra. Io ho sentito i miei figli gridare “mamma, mamma” e poi sono rimasta a terra senza dire altro (…) mi ha poi tirato per i capelli portandomi fino in sala. Mi ha preso per i capelli e mi ha fatto picchiare più volte la faccia sul pavimento. Poi mi ha messo un piede sulla faccia schiacciandomi per terra con la forza. Lui mentre mi faceva questo diceva sei una puttana e devi morire, devi morire. La parola puttana la diceva in lingua araba “gahba”. (…) mentre ero a terra mi prendeva il collo con una mano stringendo e con l’altra mi teneva per i capelli girandomi la testa, picchiandola per terra e picchiandomi sulla faccia. Mi picchiava con tutta la forza che aveva, fino a quando ne aveva voglia. (…) Mi viene in mente che quando lui è entrato, mi ha preso la mano togliendomi la caffettiera e buttandola per terra e rompendola. (…) quando lui mi ha buttato per terra lui faceva quello che voleva picchiandomi, io ho perso conoscenza e non ricordo più nulla (…) non mi ricordo più niente se non che mi sono svegliata all’ospedale” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 3-4; cfr., pure, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5 e MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 5).

lesioni riportate dalla vittima

  1. I medici dell’Ospedale regionale di __________ che si sono occupati della vittima hanno accertato che, a seguito del pestaggio, PC 1 ha riportato un trauma cranico (AI 62) con

“- petecchie intraparenchimali e subaracnoidee frontali

petecchie occipitali bilaterali intraparenchimali

  • frattura scomposta osso zigomatico destro e frattura lamina papiracea con lieve erniazione del muscolo retto mediale occhio destro

frattura scomposta delle ossa proprie del naso

  • minime fratture composte orbita mediale sinistra” (AI 34, certificato medico 21.1.2013 dei dott. __________ e __________; cfr., pure, AI 62 lettera 23.1.2013 dei dott. __________, __________ e __________ al medico curante).

La signora AP 1 è rimasta degente all’ORL dal 3 al 21 gennaio 2013.

  1. Il medico legale incaricato dal magistrato inquirente ha accertato che la vittima non è mai stata in pericolo di vita (AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 3).

Per un’illustrazione dettagliata del genere e della gravità delle lesioni riportate dalla vittima si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 4.5 della sentenza impugnata in cui sono riportati ampi stralci della relazione scritta del medico legale datata 4 gennaio 2013 (AI 39) e del verbale della sua audizione davanti al magistrato inquirente avvenuta il 18 marzo 2013 (AI 63).

Qui vale soltanto la pena di sottolineare che il medico legale:

  • ha concluso che la vittima “fu attinta al volto da numerosi colpi ad azione contundente e dotati di notevole energia tanto da determinare molteplici fratture (alcune scomposte) del massiccio facciale e puntiformi lesioni emorragiche cerebrali (localizzate sia anteriormente sia posteriormente, indicative di un meccanismo di succussione cerebrale)” (AI 39, pag. 4);

  • ha ritenuto le lesioni riportate dalla vittima “certamente gravi” (AI 39, pag. 4).

a. Dalla relazione medico legale 4 gennaio 2013 redatta dalla dott.ssa __________ si evince che nemmeno l’imputato è mai stato in pericolo di vita dato che la lesione che si è autoinferto con un coltello - pur non essendo banale dato che ha richiesto un intervento chirurgico durato circa un’ora (AI 62) - non ha interessato vasi o organi endoaddominali e, quindi, “non ha determinato alcuna lesione di organi o strutture vitali” (AI 40, pag. 2, 3 e 4).

b. Le analisi del sangue effettuate sull’imputato hanno evidenziato, alle 16.50, un tasso alcolemico dello 0,78 ‰ (all. 38 all’AI 73). Il tasso alcolemico al momento dei fatti è stato stimato nel 1,25‰ dal dott. __________ (AI 130, pag. 35-36), rispettivamente tra lo 0,88‰ e lo 0,98‰ dalla dott.ssa __________ (AI 164, pag. 10).

  1. Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, sul motivo che scatenò l’ira del qui appellante, la versione più credibile sia quella della vittima. Essa trova conferma nei riscontri oggettivi medici e medico legali nonché fotografici da cui emerge che AP 1 non presentava alle dita alcuna lesione riconducibile ad un morso (AI 40, pag. 3), a differenza di PC 1 che, invece, presentava, sul dito medio della mano destra, “lesioni escoriative figurate, disposte lungo la faccia mediale e laterale del dito (…) compatibili per essere state prodotte da un morso” (cfr. AI 39, pag. 3 e 4; AI 74, foto n. 69; cfr. pure AI 34). Inoltre, supporta la generale credibilità del racconto della donna il fatto che nelle fotografie scattate dalla polizia scientifica si vede, sul pavimento del salotto, un recipiente in terracotta completamente distrutto (AI 74, foto n. 27 e 33).

Ne discendono i seguenti accertamenti:

  • AP 1 ha mentito quando ha sostenuto di avere iniziato a picchiare PC 1 in risposta ad un suo morso;

  • AP 1 ha picchiato la moglie senza che lei lo avesse provocato.

L’accertamento della dinamica del pestaggio prima dell’arrivo della vicina è più delicato. Se è vero che l’incostanza delle dichiarazioni della vittima possono essere attribuite alle botte subite, è anche vero che non è possibile attribuire totale fedefacenza alle seconde (nonostante sia certamente verosimile che il ricordo si sia fatto più vivido con il tempo) poiché non è possibile escludere che ella ponga in questa fase cose avvenute in seguito. Si pensi, in particolare, al trascinamento avvenuto nell’appartamento della vicina.

La cosa non ha, comunque sia, grande peso ritenuto che è certo che, anche in questa prima fase, AP 1 ha violentemente picchiato la moglie facendola cadere a terra ed infierendo su di lei, in particolare con violenti calci al volto perché è quella la scena cui si trovò confrontata la prima vicina accorsa (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).

Inoltre, le petecchie cerebrali riscontrate nella vittima sia nella parte frontale che in quella occipitale - che, secondo il medico legale, potrebbero essere il frutto di uno scuotimento violento della testa o di un impatto della parte anteriore o posteriore (o entrambe) della testa contro una superficie (AI 63, pag. 3) - sembrano confermare la parte del racconto di PC 1 secondo cui il marito le fece picchiare più volte e con violenza la testa sul pavimento (PS PC 1 21.1.2013, pag. 3 e 4).

La successiva dinamica del pestaggio è facilmente ricostruibile sulla scorta delle testimonianze in atti - tutte disinteressate, sostanzialmente concordi e confortate dagli accertamenti medici - da cui si deriva che, in ordine di tempo, AP 1:

  • ha picchiato la moglie in faccia con una teiera di metallo (che, per la violenza impiegata, si è deformata lateralmente e sulla parte superiore, AI 74, foto n. 90 e 91) e con una decorazione natalizia in plastica dura a forma di renna (come riferito dalla teste __________; cfr. PS 3.1.2013, pag. 4);

  • le ha stretto il collo per un tempo assai lungo (come riferito dalle testi __________, cfr. PS 3.1.2013, pag. 4, e __________, cfr. PS 3.1.2013, pag. 2 e 3, e come confermato dal medico legale, cfr. AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 4);

  • l’ha trascinata dal salotto alla camera da letto;

  • le ha sferrato almeno due violenti calci in testa mentre lei era a terra (come riferito dal teste __________, cfr. PS 4.1.2013, pag. 3).

Qualifica giuridica del pestaggio messo in atto il 3 gennaio 2013

  1. I primi giudici hanno ritenuto che quanto fatto da AP 1 nel pomeriggio del 3 gennaio 2013 configura, in diritto, un tentato omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale.

La relativa contestazione della pur diligente difesa non ha convinto la Corte che non ha avuto dubbi sul fatto che il comportamento descritto ai considerandi precedenti debba essere, giuridicamente, sussunto nel quadro dell’art. 111 CP (valgono, al riguardo, i riferimenti giurisprudenziali indicati al considerando 5.1 della sentenza di primo grado). Dubbi, invece, la Corte ne ha avuti sull’aspetto soggettivo, cioè sulla questione di sapere se si è trattato di dolo eventuale o diretto: essendo tuttavia tenuta, in assenza di un appello della pubblica accusa, al divieto della reformatio in peius, la questione non necessita di ulteriori approfondimenti.

Su questo punto, dunque, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Interruzione punibile della gravidanza

  1. L’imputato chiede di essere prosciolto anche dal reato di interruzione punibile della gravidanza ex art. 118 CP sostenendo di non avere saputo che la moglie fosse davvero incinta.

  2. Giusta l’art. 118 cpv. 2 CP, chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Il reato è intenzionale e può essere commesso anche soltanto con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 118, n. 32, pag. 103).

Colui che uccide intenzionalmente una donna sapendo o accettando il rischio che sia incinta è punibile sia per l’omicidio della donna che per l’interruzione punibile della sua gravidanza ex art. 118 cpv. 2 CP (Corboz, op. cit., ad art. 118, n. 43, pag. 105; Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 118, n. 11, pag. 614; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 27; Schwarzenegger/Heimgartner, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 118, n. 32, pag. 139).

  1. La questione deve essere decisa sulla base delle dichiarazioni dei coniugi, ritenuto che, in atti, non vi sono altri elementi probatori al riguardo.

a.La signora AP 1 ha detto:

  • sia di avere informato il marito della sua gravidanza non appena ne è stata consapevole:

“ Praticamente quando ho avuto un ritardo nel mio ciclo ho capito e quindi ho detto a lui che ero incinta. Lui era contento” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4)

  • sia di avere fatto riferimento alla gravidanza in atto ancora il 3 gennaio 2013, rispondendo al marito che le chiedeva perché bevesse il caffè da sola:

“ Ho risposto che visto che ero incinta e che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 2; cfr., anche PS PC 1 24.1.2013, pag. 6 in cui la donna sostiene che, da quando aveva saputo della sua gravidanza, il marito aveva, un po’, limitato le sue esigenze sessuali).

b. Sul tema, le dichiarazioni dell’appellante sono piuttosto altalenanti (forse anche per problemi di lingua) ma, nella loro sostanza, possono essere sintetizzate come segue: “mia moglie mi ha detto di essere incinta ma, anche se non potevo escluderlo, non ero sicuro che lo fosse davvero” .

Per tutte quelle rese durante l’inchiesta, vale la seguente sua dichiarazione:

“ l’ho saputo circa un mese e mezzo fa, quando lei me lo ha detto. Di questa notizia io ero contento (…) in realtà io non ci credevo al fatto che fosse incinta perché lei dopo avermi comunicato della sua gravidanza e dopo che io avevo detto di andare insieme dal dottore per fare degli esami, lei si è rifiutata” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4; cfr., anche MP 25.6.2013, AI 114, pag. 2 in cui AP 1 ha ribadito che “quando mia moglie mi ha detto che era incinta io le avevo proposto di andare dal medico, ma lei non ha voluto. Ho quindi anche pensato che magari non era incinta (…) ricordo che quando cucinavo gli odori le davano la nausea e fastidio. Da lì ho sospettato che fosse incinta”).

Un po’ diversa - ed evidentemente strumentale ad una linea difensiva - la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado dove l’imputato ha trasformato il suo dubbio in certezza sostenendo di non avere creduto alla moglie quando gli ha detto di essere incinta:

“ Io alle sue parole non credevo e lei rifiutava di farsi controllare da un medico. Rifiutando di farsi vedere da un medico a mio parere dunque non era incinta” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Al dibattimento d’appello, l’imputato è tornato sui suoi passi:

“ mia moglie mi aveva detto di essere incinta. Io non ero sicuro che lei lo fosse perché lei rifiutava di andare da un medico come io le proponevo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

b.1. Ora, facendo astrazione da alcune negazioni evidentemente strumentali (e, perciò, non credibili), risulta con evidenza dalle stesse sue dichiarazioni - pur se valutate con un’applicazione generosa del principio in dubio pro reo - che per AP 1 l’eventualità che la moglie fosse incinta non era una possibilità remota ma era un’ipotesi quasi certa (basti pensare, al riguardo, alle dichiarazioni sulla nausea provocata dall’odore dei cibi).

Ne deriva che, agendo come ha fatto, egli si è reso colpevole, almeno per dolo eventuale, di tentata interruzione punibile della gravidanza.

Anche su questa questione, dunque, l’appello deve essere respinto.

ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge

  1. Con il suo appello, AP 1 sostiene di non avere mai picchiato la moglie prima dell’episodio del 3 gennaio 2013. Chiede, pertanto, il suo proscioglimento dal reato di ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge ex art. 126 cpv. 2 lett. b CP.

a. PC 1 ha, durante tutta l’inchiesta, costantemente dichiarato che, circa un mese dopo il suo arrivo in Ticino, il marito iniziò a picchiare lei e i figli:

“ Quando mio marito è arrivato a casa mia in via __________ era tranquillo. Poi, piano piano, ha incominciato a non avere più voglia di stare con noi ed ha incominciato a cambiare il suo carattere rispetto a come l’ho conosciuto io nel 2004. Mi viene chiesto di spiegare cosa è cambiato nel suo carattere ed io rispondo che lui mi faceva di tutto, insultava me e i miei bambini, ci picchiava. Io stavo bene e per colpa di mio marito sono dimagrita, sto male. Da quando lui è arrivato non sono più stata tranquilla. (…) il cambiamento è avvenuto dopo circa 1 mese dal suo arrivo. (…) mi chiamava puttana, famiglia di matti. Mi rinfacciava che la sua situazione sociale/famigliare/economica era meglio della mia al nostro paese. Mi diceva che quando ero arrivata “avevo alzato la testa” nel senso che mi comportavo diversamente da come mi comportavo in Eritrea andando contro il suo volere” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ il primo mese che AP 1 è arrivato in Ticino era tranquillo. Poi sono iniziati i maltrattamenti sia nei miei confronti che nei confronti dei nostri figli. (…) Quando lui è arrivato si è dimostrato un’altra persona di quella che pensavo. Quando eravamo stati insieme non era così” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3; MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 2 e 4).

b. La donna è stata costante anche riferendo che le botte continuarono dopo che lei aveva detto al marito di aspettare un figlio:

“ mi picchiava anche sapendo che ero incinta” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3; cfr. pure PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr., anche, MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).

c. La donna ha, poi, spiegato che le botte del marito non lasciavano mai segni e che, perciò, non si era mai rivolta ad un medico:

“ ha iniziato a picchiarmi con colpi e sberle in particolare che non lasciavano segni” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ visto che non avevo nessun segno non ho ritenuto di (…) andare personalmente all’ospedale o da un medico” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr., anche, PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4).

d. Le dichiarazioni della donna sono costanti anche sul genere di botte che il marito le infliggeva. Ha, infatti, sempre parlato di sberle e calci che, seppur non lasciassero segni, le facevano male:

“ le altre volte (n.d.r: prima del 3 gennaio 2013) mi picchiava con sberle e calci senza lasciarmi segni ma le sue botte mi procuravano dolore” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ venivo maltrattata sia quando aveva bevuto qualcosa, sia quando non aveva bevuto.(…) mio marito mi dava sia sberle che calci” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

e. La donna ha spiegato che il marito la picchiava quasi su tutto il corpo:

“ mi colpiva con sberle e calci alla testa, alla schiena, alle gambe, ai fianchi, ma non in pancia” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).

f. La donna non è stata, invece, costante riferendo della frequenza con cui il marito la picchiava. Così come già rilevato dai primi giudici, infatti, ella ha indicato i seguenti ritmi:

ogni volta che rientrava in casa (“ogni volta che usciva e poi rientrava a casa mi picchiava”; PS PC 1 8.1.2013, pag. 3);

circa ogni due settimane (“mi ha picchiata e insultata periodicamente, circa ogni due settimane”; PS PC 1 8.1.2013, pag. 3);

per quattro volte (“Mi ha picchiata 3 volte senza lasciare segni mentre la 4 volta è stata più forte, più brutta ed è quella del 3.1.2013 quando sono finita all’ospedale”; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 e 10);

almeno una volta alla settimana (“difficilmente passava una settimana intera senza che venissi picchiata ed insultata”; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

almeno ogni tre giorni (“se passavano tre giorni senza che succedesse nulla, io ero contenta”; MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4).

g. Agli inquirenti che le chiedevano come mai il marito la picchiasse, la donna non ha saputo dare una risposta conclusiva:

“ non lo so perché lui mi picchiava. Non vi era un motivo particolare per cui lui mi picchiava” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

“ non gli ho mai chiesto perché mi picchiasse perché avevo paura che mi picchiasse ancora più forte. (…) se lui rientrava e non mi trovava diventava nervoso e cattivo con me. (…) quando diventa nervoso (…) picchia me e i miei figli. Di altro non fa niente” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4);

“ prima che mio marito arrivava in Ticino (…) ero tranquilla e in pace. Avevo la libertà di uscire con i miei due bambini e giocare con la palla. Entravamo e uscivamo di casa come volevamo (…) nessuno comandava me e i miei figli. Avevamo più libertà. Quando è arrivato ha incominciato a comandare, chiedeva dove ero stata quando uscivo” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3);

“ Lui mi picchiava non solo quando io uscivo, ma anche in altri momenti. Capitava che usciva lui e poi tornato a casa mi picchiava.(…) Lui non dava spiegazioni, mi picchiava e basta. (…) io ubbidivo a quello che mi chiedeva e quindi capivo ancora meno perché mi picchiava” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 2-4).

a. L’appellante ha sempre negato di avere mai picchiato la moglie prima del 3 gennaio 2013 (PS AP 1 25.1.2013, pag. 8 e 19; MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6; MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2 e 3; MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 2; AI 130, pag. 8; AI 164, pag. 9, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).

b. Richiesto di spiegare il motivo per cui la moglie avrebbe dovuto dichiarare il falso, AP 1 ha detto:

“ Deve rispondere lei a questa domanda. Può darsi che lei non mi ama e quindi va a raccontare queste bugie in polizia. (…) non so perché lei ha detto queste cose” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 16 e 19).

c. Pur dando atto che, in Ticino, il rapporto coniugale conosceva delle difficoltà, egli ha sostenuto che esse erano legate a problemi della moglie che, dopo i primi mesi di convivenza armoniosa, era cambiata, iniziando ad uscire senza di lui, senza nemmeno avvisarlo e senza nemmeno, poi, dirgli dove era stata.

Per tutte, valga la seguente dichiarazione:

“ quando ho visto la mia famiglia ero contentissimo (…) loro mi hanno accettato. (…) i primi 4-5 mesi andavano bene. Poi invece PC 1 ha incominciato ad uscire da sola con i nostri figli e ha cambiato il suo atteggiamento nei miei confronti. (...) ha incominciato a uscire da sola o con i suoi figli, a me non mi chiedeva mai di uscire con lei o con loro. (…) le ho chiesto il perché ma lei non mi ha mai dato una risposta. (…) Negli ultimi mesi del 2012 usciva, senza dirmelo, e stava dai suoi amici anche per una settimana intera. Questo è successo prima di Natale quando è andata a Chiasso. Non potevo contattarla perché spegneva il telefono. (…) ho pensato che aveva qualcosa che non andava, forse aveva una malattia nella testa. Io ho preso un appuntamento dal dottore tramite l’assistenza sociale ma mia moglie non è voluta andare” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2 e 3; cfr., anche, MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6 dove ha aggiunto che “secondo me una donna sposata ha il diritto di uscire da sola di casa, ma deve dire al marito dove va e cosa fa”; MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 4 e 6; cfr., anche, AI 130, pag. 5 e AI 164, pag. 5 e 6; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).

In seguito, AP 1 ha aggiunto che, a volte, litigava con la moglie perché non voleva che lei frequentasse (o, perlomeno, che la facesse venire nel loro appartamento) una loro vicina dato che, secondo lui, la donna “si intrometteva nella nostra famiglia (…) e ci faceva litigare” (MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 3 e 4).

  1. Le dichiarazioni dell’appellante sono, almeno in parte, confortate dai rapporti degli operatori di Soccorso operaio svizzero (SOS) Ticino. Dell’appellante - che ha sempre accompagnato la moglie ai colloqui (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19, pag. 1) - hanno scritto che, con loro, egli:

“ si è sempre comportato in modo ineccepibile, senza richieste particolari né segnalazioni di difficoltà relazionali” (scritto 16.1.2013 di __________ di SOS Ticino a MP, AI 19).

Ma, soprattutto, hanno scritto che la famiglia PC 1-AP 1:

“ non ha mai mostrato segnali di disagio o di difficoltà familiari. (…) non sono mai emersi segnali di difficoltà familiari. Durante i nostri colloqui la sig.ra PC 1 è sempre apparsa serena, mentre il sig. AP 1 dava l’impressione di essere una persona molto attenta nei confronti della famiglia” (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19, pag. 2).

  1. Dalle dichiarazioni dei vicini di casa emerge che, prima del 3 gennaio 2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano, tutt’al più, alzato qualche volta la voce, ma nulla di più.

__________ e __________ (che abitano al quinto piano, proprio sotto l’appartamento AP 1), hanno detto di non avere mai sentito nulla:

“ mai visto o udito altre liti in passato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4);

“ posso affermare di non aver mai notato nulla. Anzi, ricordo d’aver incontrato nel lift la famiglia, giudicandola una famiglia normale e serena” (PS __________ 4.1.2013, pag. 5).

Anche le vicine del sesto piano hanno, in sostanza, parlato dei AP 1 come di una famiglia del tutto normale:

“ non abbiamo mai avuto problemi con loro. Ogni tanto parlano ad alta voce nella loro lingua e i bambini corrono ma non danno comunque fastidio” (PS __________ 3.1.2013, pag. 5);

“ si sentivano ogni tanto ma mai sono arrivati ai livelli di oggi” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

__________, cittadino eritreo (che, pure, abita al sesto piano di via __________), ha, dal canto suo, dichiarato di avere sentito i coniugi AP 1 PC 1 litigare in due occasioni, ma sempre e solo a livello verbale (“queste due liti sono state unicamente a livello verbale”; PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Della prima volta, il vicino ha raccontato quanto segue:

“ circa 5-6 mesi orsono nel corso della sera verso le ore 23.00-24.00, ho sentito che due persone stavano litigando. Ho subito capito che il trambusto proveniva dall’appartamento occupato dalla famiglia di eritrei (…) in quanto sentivo delle parole in lingua eritrea. (…) mi ricordo che l’uomo gridava “vieni qua” mentre la donna rispondeva “no devo andare”. Non mi ricordo altre parole in quanto dall’esterno dell’appartamento non le sentivo bene. Visto che volevo riposare, dopo aver atteso circa 10-15 minuti, sono andato a bussare al loro appartamento con l’intento di chiedergli di smetterla. Dopo aver bussato la donna ha aperto subito la porta ed è uscita dall’appartamento con una borsa a tracolla e i due bambini. Le ho quindi domandato cosa era successo e lei mi ha risposto “niente niente devo andare” e poi, visto che piangeva, non è più riuscita a dirmi altro. La donna è poi scesa con l’ascensore accompagnata dai figli. Ho quindi parlato con l’uomo (…) lui mi ha detto, alla mia domanda cosa era successo, “lascia stare… non voglio raccontare problema”. Dalla faccia si vedeva che era molto arrabbiato. Dopo un po’ anche AP 1 è sceso con l’ascensore (…) Dopo circa una decina di minuti AP 1 ha fatto rientro al suo domicilio” (PS __________ 4.1.2013, pag. 2).

Il secondo litigio sentito dal vicino è avvenuto circa un mese dopo il primo (quindi, nel corso dell’estate 2012) ed è stato più breve e “meno acceso” del primo:

“ ho sentito anche un’altra volta un litigio tra i due. Questo fatto è successo circa 1 mese dopo il primo litigio. Non ricordo cosa si dicessero i due ma mi rammento che hanno smesso molto in fretta. Presumo quindi che questa lite era molto meno accesa della prima” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Detto questo, il teste ha, comunque, precisato - confermando, in ciò la bontà dei rapporti degli operatori del SOS - che i AP 1 davano l’impressione di essere una famiglia unita e, persino, felice. Ha, infatti, riferito di avere notato come:

“ i due uscissero con i loro figli come una famiglia unita. A parte i due litigi da me uditi non mi hanno mai dato il sentore di non essere una famiglia felice. Mi sono sempre sembrati uniti e contenti” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

  1. Gli inquirenti hanno sentito PC 2, figlio maggiore dei coniugi AP 1. Dalle risposte - a onor del vero estremamente laconiche - date all’interrogante emerge unicamente che il bambino ha visto il padre dare una sberla alla madre:

“ I: (…) Il papà ha già picchiato la mamma?

V: Sì.

I: Hai già visto?

V: (fa cenno di sì con il capo)

I: Mmm, mmm. Come?

V: Così (mostra) (n.d.r.: mima una sberla)” (AI 55, pag. 9).

Nulla di più.

Dunque, l’audizione del bambino non permette di sostenere la versione della madre secondo cui le sberle erano ripetute (il bambino non dice nulla della frequenza di tale comportamento).

E, soprattutto, non permette di sostenere la versione dei calci, visto che egli, nonostante l’interrogante gli abbia parlato dei calci e spiegato in cosa questo gesto consiste, non ne fa cenno.

  1. Sentita dagli inquirenti, __________ (l’amica/vicina di casa che, secondo il qui appellante, non aveva un buon influsso sulla relazione coniugale) ha raccontato - confermando, così, i racconti dell’altro vicino e degli operatori del SOS - che, nei primi mesi di convivenza, i coniugi “stavano bene” e che, con i figli, “sembravano una famiglia felice” (PS __________ 14.1.2013, pag. 2). Ha detto che l’amica ha poi iniziato a parlarle di dissapori sorti con il marito che non approvava le sue frequentazioni e, in particolare, che non voleva più che lei andasse a casa loro (PS __________ 14.1.2013, pag. 2 e 4) e che PC 1 le confidava che il marito la picchiava dandole delle sberle. Ma - ha precisato - lei non ha mai visto alcun segno:

“ PC 1 mi diceva sempre che il marito la picchiava ma io non ho mai visto un segno di queste violenze sul corpo di PC

  1. AP 1 la insultava e poi le tirava le sberle” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).

  2. Risulta, poi, dagli atti che, nel settembre 2012, PC 1 chiese ad un suo cugino di intervenire per cercare di appianare i dissidi con il marito (PS __________ 14.1.2013, pag. 3; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

Sentito dagli inquirenti, il cugino di PC 1 (__________) ha confermato l’episodio precisando che, se il vero problema era che i due coniugi vicendevolmente “si mancavano di rispetto”, era anche vero che il marito aveva ammesso di avere picchiato la moglie e che se ne era scusato. Tuttavia, il cugino/mediatore non ha saputo dare precisazioni su queste “botte”:

“ Nell’appartamento ci siamo quindi riuniti io, PC 1 e AP 1. C’erano pure i loro due figli (…) Il problema che ho capito che c’era tra PC 1 e AP 1 era un problema di rispetto. In Eritrea la donna è in basso e l’uomo in alto. L’uomo pensa di essere più importante delle donne. Abbiamo parlato insieme dei loro problemi e alla fine hanno fatto pace tra loro. Mi viene chiesto di specificare cosa intendo con problemi e io rispondo che AP 1 mi ha detto, durante la discussione, che aveva picchiato PC 1” (PS __________ 7.2.2013, pag. 4-5);

“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha detto come il marito l’ha picchiata e io rispondo che non me l’ha detto. (…) Ho provato a capire dove erano i problemi tra loro e ho quindi chiesto al marito. AP 1 mi ha risposto che la moglie non lo rispettava. Quando chiamano gli amici della moglie lei se ne va senza dire niente a lui. PC 1 invece mi diceva che il marito le ribadiva che non doveva contattare i suoi amici. (…) sia PC 1 che AP 1 parlavano ad alta voce perché non andavano d’accordo. Da parte mia, sentite le due versioni, ho capito che non c’era rispetto da entrambe le parti. (…) Visto che hanno figli gli ho consigliato di mettersi d’accordo per loro. (…) AP 1 ha poi detto a PC 1 che l’avrebbe rispettata per i loro figli.

Quando parlavamo PC 1 era nervosa, rispondeva aggressiva, quasi quasi come se non voleva stare con il marito. PC 1 diceva anche al marito che lui non aveva il permesso e che quindi l’avrebbero mandato fuori dalla Svizzera.

AP 1 diceva invece che PC 1 faceva imparare ai bambini brutte cose. I bambini dicevano al papà di lasciare la casa e secondo AP 1 questo veniva detto loro dalla mamma. Per finire la discussione io ho detto loro che dovevano stringersi la mano e fare pace per i loro figli. Loro hanno fatto pace e dopo abbiamo bevuto il caffè come da nostra tradizione. (…)

PC 1 ha detto che lui la picchiava e AP 1 ha detto sì l’ho picchiata. Io ho detto a AP 1 che le donne non si picchiano e che se era nervoso doveva uscire dall’Europa AP 1 ha chiesto scusa, di fronte a me, a PC 1. PC 1 ha accettato le scuse del marito. (…) PC 1 mi ha unicamente detto che lui l’aveva picchiata. Dal canto suo lui ha ammesso chiedendo scusa (…) circa 7-8 mesi fa” (PS __________ 8.2.2013, pag. 3-6).

AP 1, che pure ha parlato di questo episodio situandolo al 1. settembre (festa nazionale eritrea; MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 3), ha detto di essersi scusato, nonostante non l’avesse mai picchiata, soltanto per convincerla a tornare a casa con lui:

“ Effettivamente una volta il cugino di mia moglie è sceso in Ticino per farci fare la pace. Ci siamo incontrati tutti e tre assieme e ad un certo punto lui mi ha semplicemente detto di chiederle scusa che la cosa si sarebbe sistemata. Io l’ho fatto, non perché avessi picchiato mia moglie, ma unicamente perché così si risolveva il problema” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 7).

Confrontato con la diversa versione del cugino, il qui appellante ha detto:

“ Posso pensare che __________ abbia detto queste cose perché è cugino di PC 1 e voglia aiutare una parte della sua famiglia. Io comunque non ho picchiato mia moglie” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5; cfr., anche, MP 22.4.2013, AI 77, pag. 3 in cui AP 1 ha detto di essersi “scusato per accontentarla, ma non perché avessi fatto qualcosa”; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3 in cui ha ribadito di avere chiesto scusa alla moglie “per farla tornare a casa, ma non l’ho mai picchiata”).

Risulta, poi, dagli atti che, attorno a Natale 2012, PC 1 andò, con i figli, a Chiasso, da _________ un’amica, nel cui appartamento rimase alcuni giorni. Secondo le sue dichiarazioni, quella fu una fuga:

“ quando a dicembre 2012 sono andata da _______, lui mi aveva picchiato ed io sono scappata di casa con i bambini” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4).

Questa versione è, però, smentita da quella della stessa Sofanit che ha precisato:

“ Il 23 o 24 dicembre 2012 PC 1 mi ha chiamato dalla stazione di Chiasso dicendomi che voleva venire da me. Al telefono era calma e parlava normalmente. Da parte mia le ho detto dove abitavo e lei, unitamente ai suoi figli, è venuta a casa mia. È stata da me per un paio di giorni. (…) PC 1 mi ha detto che rimaneva da me perché PC 3 e PC 2 volevano giocare con i miei due figli. Inoltre per lei era come una vacanza” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).

Raccontando di quell’episodio, __________ ha detto che, quando, dopo un paio di giorni, l’amica voleva far rientro al suo domicilio, i figli vi si opposero raccontando che avevano paura del padre che picchiava sia loro che la madre:

“ Dopo un paio di giorni PC 1 voleva tornare a casa a __________. Mi ricordo che diceva ai suoi figli di andare ma loro, tutti e due, rispondevano alla mamma che non volevano andare dal papà. Io ho chiesto a PC 1 come mai i suoi figli non volevano andare dal papà e lei mi ha detto “chiedi a loro”. Io ho domandato ai bambini (…) Tutti e due mi hanno detto che il papà picchiava la mamma e anche loro e quindi non volevano tornare da lui. Io ho quindi chiesto a PC 1 come mai i figli raccontavano questa storia e lei mi ha risposto unicamente che una volta il padre ha preso per il collo PC 2” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).

Concludendo il racconto di quell’episodio, __________ ha detto che, quando venne a cercarli, AP 1 si mise in ginocchio per chiedere scusa alla moglie:

“ AP 1 si è messo in ginocchio davanti a PC 1, all’interno del nostro appartamento, dicendole che le chiedeva scusa tante volte. PC 1 ha detto che lo scusava per questa volta e unicamente per i figli, per non farli rimanere senza padre. La prossima volta PC 1 ha detto che sarebbe andata dal responsabile del SOS Ticino o dalla polizia. PC 1 è poi andata via con AP 1 e i figli” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3; cfr. PS PC 1 8.1.2013, pag. 4; cfr., anche, MP 10.4.2013, AI 71, pag. 3 e 4 in cui PC 1 ha detto di avere accettato di tornare poiché il marito le “aveva promesso appunto che non mi avrebbe più fatto niente”).

L’imputato ha menzionato questo episodio - ponendolo, peraltro, alla base dell’aggressione del 3 gennaio 2013 - ed ha ammesso di essersi scusato. Ma ancora una volta ha detto di averlo fatto soltanto per convincere la moglie a tornare. Non perché l’avesse davvero picchiata. Ha spiegato che “con le donne bisogna chiedere scusa per fare in modo che si tranquillizzino”:

“ Non è vero quello che dice. __________ è amica di mia moglie e lei mi mette contro mia moglie e anche i bambini (…) Io effettivamente quando l’ho vista le ho chiesto scusa perché era una settimana che era via di casa e così sarebbe ritornata a casa. ADR che le ho chiesto scusa, non perché avessi fatto qualcosa, ma per fare in modo che PC 1 e i bambini tornassero a casa. (…) Io ho semplicemente chiesto scusa perché volevo vivere con lei e i figli, ma non perché ho fatto qualcosa di male (…) Con le donne bisogna chiedere scusa per fare in modo che si tranquillizzino” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 6).

Va, infine, detto che __________ ha dichiarato agli inquirenti che l’amica non le aveva mai confidato che il marito la picchiava:

“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha riferito di violenze da lei subite o subite dai suoi figli per mano del padre ed io rispondo che so unicamente quanto riferito sopra (n.d.r.: in relazione all’episodio del Natale 2012). PC 1 non mi ha parlato mai della sua vita privata. (…) Mi viene chiesto se PC 1 mi ha raccontato la sua situazione famigliare e meglio la sua relazione con il marito ed io rispondo che non l’ha mai fatto” (PS __________ 15.1.2013, pag. 3 e 5).

  1. Come già in parte sottolineato, le dichiarazioni di PC 1 sulle botte asseritamente subite dal marito prestano il fianco a più di una perplessità. Da un lato, non è credibile che delle sberle, ma soprattutto dei calci - per di più dati su tutto il corpo (con la sola eccezione della pancia nel periodo della gravidanza) - che provocano dolore non lascino nessun segno. D’altro lato, le plateali modifiche nelle dichiarazioni sulla frequenza di tali pretese botte non possono non inficiare la generale credibilità di PC 1.

Ne deriva che, da sole, le dichiarazioni dell’AP non possono fondare l’accertamento secondo cui AP 1 ha picchiato la moglie nei modi e nei tempi da lei indicati e ripresi nell’AA.

Le dichiarazioni dei vicini non supportano in alcun modo la tesi accusatoria. Al contrario. Da esse, si deriva l’immagine di una coppia non diversa da molte altre: in effetti, quel che si evince dalle testimonianze dei vicini di casa è che, prima del 3 gennaio 2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano avuto soltanto un paio di litigate in cui avevano alzato un po’ la voce. Ma non solo. Da tali testimonianze - così come dai rapporti degli operatori del SOS - si deriva che, in genere, i AP 1 PC 1 offrivano l’immagine di una famiglia unita e, financo, felice.

Nemmeno le dichiarazioni del figlio maggiore servono da ausilio alla tesi accusatoria. Il bambino, nonostante le sollecitazioni dell’interrogante, si è limitato a dire (o meglio, a mimare) di avere visto il padre dare una (?) sberla alla madre. Ma, come visto, si tratta di dichiarazioni estremamente laconiche da cui non si può né evincere che si è trattato di sberle ripetute - non si capisce, infatti, se il bimbo parli di una o più sberle - né che si è trattato di una (?) sberla violenta poiché nulla il bimbo dice riguardo l’intensità del gesto del padre.

Ma, soprattutto, visto che il bambino ha assistito alla scena del 3 gennaio, data, appunto, la laconicità del suo racconto, non è possibile sapere se egli riferisce di qualcosa che ha visto quel giorno o in precedenza.

Rimangono, dunque, soltanto le dichiarazioni delle amiche e del cugino dell’AP. Neppure da esse è possibile estrapolare materiale probatorio sufficiente a sostenere la versione dell’AP che, non va dimenticato, ha raccontato di essere stata selvaggiamente e brutalmente picchiata con pugni e calci su tutto il corpo, anche sulla testa. Il cugino si è limitatato a dire che l’AP gli aveva detto di essere stata picchiata dal marito ciò che questi aveva ammesso, ma senza nulla poter precisare poiché la cugina non gli aveva detto di più. E, va detto, visto l’atteggiamento “battagliero” che, secondo il cugino, l’AP ha tenuto nel corso del colloquio “pacificatore”, quel non essere entrata nei dettagli è stato ritenuto dalla Corte come ulteriore elemento indiziante del fatto che, nelle sue dichiarazioni agli inquirenti, la donna ha calcato eccessivamente la mano.

Nemmeno le deposizioni delle amiche sostengono il dire dell’AP. Tralasciando quella di __________ (di cui diremo poi), significativo è che anche la vicina si limita a dire che l’amica le ha parlato soltanto di sberle.

In questo contesto probatorio - oltretutto inquinato, pesantemente, dall’evidente animosità dell’AP (che, verosimilmente, trova la sua origine nel pestaggio subito il 3 gennaio e nel conseguente desiderio di liberarsi definitivamente dal marito) - può, tutt’al più, essere accertato che, prima del 3 gennaio 2013, l’appellante ha schiaffeggiato la moglie. Sulla frequenza di tali sberle, si puo, tutt’al più, accertare che si è trattato di almeno due episodi: quello cui ha fatto seguito l’arrivo del cugino/mediatore e, poi, quello per cui l’appellante si è scusato a Chiasso.

Del resto, a titolo abbondanziale si rileva che, nonostante i primi giudici non siano stati, al riguardo, particolarmente chiari indicando, dopo avere rilevato alcune inconguenze nelle sue dichiarazioni, che “non vi è alcun motivo per dubitare della credibilità di PC 1 per quanto attiene il fatto di essere stata picchiata dal marito” (sentenza impugnata, consid. 5.3.b, pag. 82), risulta evidente che il racconto dell’AP sui ripetuti e violenti pestaggi subiti (cfr., in particolare, supra, consid. 20) non è stato preso per oro colato neppure in prima sede: in caso contrario, infatti, l’imputato non sarebbe stato ritenuto autore colpevole soltanto di vie di fatto.

Ritenuti questi accertamenti relativi al periodo precedente il 3 gennaio 2013, confermata è, pure, la condanna di AP 1 per vie di fatto ex art. 126 CP (per avere, in almeno due occasioni, schiaffeggiato la moglie).

vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custidia o doveva aver cura

  1. Con il suo appello, l’imputato, contestando di avere mai picchiato i suoi figli, chiede il proscioglimento anche dal reato di ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custidia o doveva aver cura ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP.

  2. PC 1 ha sostenuto che, oltre che lei, il marito picchiava brutalmente anche i bambini spiegando che li picchiava spesso, sia quando, assistendo alle botte che lui le dava, si mettevano a piangere, sia quando, giocando, facevano un po’ di rumore:

“ Quando vedevano che mio marito mi picchiava, si spaventavano, piangevano, lui li portava in bagno e li picchiava” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 4);

“ Tante volte li ha picchiati” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 10);

“ quando lui litigava con me poi picchiava i bambini. Inoltre quando i nostri figli giocavano e facevano un po’ di rumore in casa lui li picchiava” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., pure, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

Ha detto che il padre insultava pesantemente i figli e, poi, li picchiava con sberle e calci. Che li picchiava anche con le pantofole tanto forte da farli urlare. E, infine, che, spesso, prendeva il figlio più grande per il collo:

“ lui ci picchiava con calci, sberle” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ picchiava entrambi i bambini ma PC 2 veniva spesso preso per il collo e alzato da terra di peso stringendogli i vestiti al collo. Picchiava i nostri figli anche con le ciabatte. (…) picchiava tutti e due. Li picchiava su tutto il corpo senza toccarli in testa. La differenza è che PC 2 lo afferrava per i vestiti stringendoli intorno al collo e alzandolo da terra di peso” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

“ quando lui li picchiava con la ciabatta i bambini gridavano e piangevano e quindi sicuramente avevano dolore” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4);

“ lui li insultava dicendogli “figli di puttana”, “figli di una matta” e poi li picchiava tirandogli calci e sberle” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9).

Ha dichiarato di avere invano tentato di proteggere i figli dalla furia del padre:

“ quando lui era in bagno, io li raggiungevo per difendere i bambini, mi mettevo tra lui e i bambini abbracciandoli per proteggere la loro testa e per evitare che lui continuasse a picchiarli, lui mi prendeva per un braccio e mi spostava continuando così a picchiare i bambini” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4).

Ha spiegato che, nonostante le pesanti botte subite, come lei nemmeno i bambini avevano alcun segno:

“ li picchiava senza lasciare segni” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 4; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9)

e che, proprio per questo, non li ha mai fatti visitare da un medico (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4).

  1. L’imputato ha sempre negato di avere picchiato i suoi figli:

“ Mi viene chiesto se ho mai picchiato PC 2 e PC 3 ed io rispondo che sono i miei figli non posso picchiare i miei bambini. (…) Io preparo da mangiare, li porto a scuola avanti e indietro, li sforzo a fare i compiti ed è vero che tante volte alzavo la voce per fargli fare i compiti. (…) PC 3 (…) è un po’ vivace, va avanti indietro, tocca il televisore e alcune volte io gli ho tirato la ciabatta. Solo per farlo spaventare e non per picchiarlo” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 9 e 10);

“ Io ritengo di avere un buon rapporto con i miei figli. (…) se li vedevo che giocavano spesso mi mettevo a giocare con loro. (…) Io non picchio i miei figli” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 2 e 3; cfr., anche, MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2; cfr., anche, pag. 3).

Ribadendo la sua versione, al dott. __________ l’imputato ha ammesso di avere dato ai figli “qualche sculacciata motivata” ma niente di più (AI 130, pag. 8).

  1. Il 6 marzo 2013 gli inquirenti hanno sentito PC 2 (che, all’epoca, aveva otto anni) che ha, in sostanza, dichiarato che il padre, in più di un’occasione, ha dato a lui e al fratellino delle sberle:

“I: (…) Cosa fa il papà quando tu fai qualcosa che non devi fare?

V: Mi dice non lo fa più.

I: Ti dice di non più farlo, di non fare più questa cosa.

V: Sì.

(…)

I: (…) E cos`è che non ti piace che il tuo papà ti fa? (…) Quando fa che cosa non ti piace?

V: Quando mi picchia.

I: (…) pensa a una volta che il papà ti ha picchiato… te la ricordi?

V: Sì. Quando gioco mi picchia.

(…)

I: Quando giochi a cosa?

V: Macchine. (…)

I: (…) ti chiedo se mi puoi spiegare come ti ha picchiato.

V: Eh… così (mostra).

I: Con delle sberle?

V: Sì.

(…)

I: (…) Questa cosa PC 2, è capitata una volta o è capitata più di una volta?

V: Più di una volta.

I: (…) E il tuo fratellino?

V: Era a giocare alle macchine.

I: (…) il papà ha già picchiato il tuo fratellino?

V. Sì.

I: (…) Come l’ha picchiato? (…)

V: (…) così (mostra) (n.d.r.: mima di nuovo una sberla)” (AI 55, pag. 4-9).

Il bambino ha, poi, negato che il padre avesse picchiato in altri modi sia lui che il fratellino:

“ I: Con delle sberle?

V: Sì.

I: (…) Anche in altri modi?

V: No”(AI 55, pag. 8).

Evidente, dunque, come, ancora una volta, le dichiarazioni del bambino non confortino quelle della madre che, lo si ricorda, ha descritto un padre particolarmente brutale (cfr., supra, consid. 30).

  1. Nemmeno le dichiarazioni di __________ - l’amica/vicina - possono servire a sostenere la versione della madre:

“ PC 1 non mi ha mai detto niente in merito. So solo che i bambini non hanno piacere a stare con il padre” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).

Al contrario. La smentiscono poiché non è credibile che la donna che si lamentava con l’amica perché il marito le dava qualche sberla e non le lasciava vedere i suoi amici, non le abbia detto nulla delle asserite brutalità del padre verso i figli.

Nemmeno valgono quale sostegno di quelle dell’AP le dichiarazioni di __________ che ha saputo soltanto genericamente dire che, in quel soggiorno di dicembre, quando PC 1, dopo due giorni, voleva tornare a casa, i bambini non volevano seguirla perché - le avevano spiegato - “il papà picchiava la mamma e anche loro” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2). Nessuna precisazione in più se non quella secondo cui l’amica le aveva detto che, una volta, il marito aveva “preso per il collo PC 2” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2). Soltanto apparentemente, infatti, quest’ultima dichiarazione sostiene quella dell’AP ritenuto come, agli inquirenti, ella abbia detto che il marito prendeva spesso PC 2 per il collo mentre all’amica ha detto che si trattò di una sola volta.

Infine, il racconto dell’AP sulle brutalità esercitate dal marito sui figli non trova riscontri nemmeno nelle dichiarazioni del cugino __________ che ha detto che PC 1 non gli ha mai parlato di violenze di AP 1 nei confronti dei figli (PS __________ 8.2.2013, pag. 9). Questo è parso alla Corte particolarmente indiziante del fatto che, anche su questa questione, l’AP ha calcato la mano: è, infatti, impensabile che, se il marito si fosse comportato con i figli nel modo da lei descritto, la donna non ne avrebbe parlato con il cugino il cui intervento era stato richiesto proprio da lei per mettere a posto le cose. Se il marito avesse picchiato i figli nel modo da lei descritto, la cosa principale da mettere a posto sarebbe stata, infatti, il modo del padre di relazionarsi con i figli e non il desiderio della moglie di gestire in modo più autonomo il suo tempo.

  1. In questo contesto probatorio, ricordate anche le dichiarazioni dei vicini e degli operatori del SOS (cfr. supra) e rilevato anche come sia inverosimile che pestaggi brutali quali quelli descritti dalla madre non lascino alcun segno, questa Corte accerta che, nel periodo indicato dall’AA, il padre ha, in più di un’occasione, schiaffeggiato i figli e non, invece, che li ha picchiati nei modi e con l’intensità descritti dall’AP.

Ritenuto, infine, come agli atti manchi qualsivoglia accertamento relativo all’intensità delle sberle, AP 1 va dichiarato autore colpevole di vie di fatto ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP (per avere, più di una volta, schiaffeggiato i due figli).

violazione del dovere d’assistenza o educazione

  1. Con il loro appello incidentale, gli accusatori privati chiedono che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, AP 1 sia dichiarato autore colpevole anche del reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione (appello incidentale, pag. 5).

  2. Giusta l’art. 219 CP, chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

  3. In concreto, è evidente che l’appellante non si è macchiato di questo reato relativamente alle sberle date ai figli secondo gli accertamenti di questa Corte.

Per contro, il reato è imputabile all’appellante in relazione ai fatti di cui al 3 gennaio 2013: in quell’occasione, infatti, AP 1 ha costretto i propri figli, ancora in tenerissima età, ad assistere ad uno spettacolo di una brutalità e di un’intensità tale da, evidentemente, mettere a rischio in modo concreto e serio il loro armonioso sviluppo futuro. Si rinvia alla descrizione dei fatti di cui ai considerandi precedenti, ricordando come il padre abbia de facto costretto i due piccolini ad assistere la madre mentre lui la picchiava selvaggiamente e per un periodo piuttosto prolungato (si pensi anche solo allo strazio del figlio più grandicello lasciato dalla vicina accanto alla madre che giaceva a terra con il viso pieno di sangue) e a chiedere disperatamente l’intervento di qualcuno che evitasse alla loro madre quella fine che, pur piccolini, intuivano come probabile (non va dimenticato che, all’arrivo dei sanitari, i bambini hanno espresso il terrore che la madre morisse). Che la visione di una simile scena di violenza - a maggior ragione se esercitata dal proprio padre sulla propria madre - sia atta a mettere concretamente in pericolo lo sviluppo equilibrato della psiche di due fanciulli è cosa di cui questa Corte è profondamente convinta anche in assenza (dovuta alla volontà della madre, AI 99) di pareri specialistici che altro non potrebbero fare che confermare una consapevolezza ormai divenuta di comune conoscenza.

imputabilità in relazione ai fatti del 3 gennaio 2013

  1. Con il suo appello, AP 1 chiede, infine, di essere prosciolto dal reato di tentato omicidio in forza delle conclusioni della perizia allestita dal dott. __________.

a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

b. Nella fase predibattimentale, ma successivamente al primo rinvio a giudizio dell’imputato davanti alla Corte delle assise correzionali il 29 aprile 2013 con conseguente sospensione del procedimento da parte di quest’ultima Corte e rinvio degli atti al PP per dei complementi (che qui non occorre ricordare), il PP, su istanza della difesa, ha disposto una perizia (art. 20 CP) per poter determinare se la condotta dell’autore era stata influenzata da un quadro psichico alterato. L’incarico è stato affidato al dott. __________ e al dott. __________, che hanno consegnato il loro referto il 26 agosto 2013.

Dopo l’audizione del dott. __________ per una delucidazione peritale avvenuta il 9 settembre 2013 (AI 134), l’AP ne ha chiesto la ricusa sostenendo, in estrema sintesi, che egli aveva travalicato i limiti del suo mandato, avendo proceduto ad un esame della credibilità di taluni testi e della vittima per l’accertamento di alcuni fatti contestati e avendo, così, inserito nel suo elaborato delle valutazioni di natura giuridica che sono di esclusiva competenza del giudice. Il contenzioso è sfociato nella sentenza 19 novembre 2013 della CRP che ha respinto l’istanza ponendo in evidenza che non v’erano gli estremi per una ricusa e che la perizia soggiaceva al libero apprezzamento del giudice del merito (art. 10 CPP) cui spettava in definitiva esaminare, nel quadro dell’art. 189 CPP, se il referto fosse rispettoso delle regole di rito, rispettivamente se esso fosse completo e, quindi, utilizzabile per il giudizio (AI 153 consid. 5, in specie 5.3).

Il 22 novembre 2013, quando ancora l’istanza di ricusa era pendente, il PP ha disposto un nuovo esame peritale a cura della dott.ssa __________ (AI 155).

Il provvedimento è stato impugnato dalla difesa.

La CRP ha respinto il reclamo con sentenza 19 novembre 2013 (AI 154), rilevando che, se la prima non era per lui convincente ai sensi dell’art. 189 CPP, al PP era offerta la possibilità di ordinare una nuova perizia. Tuttavia, ha precisato la CRP, la “correttezza della pronuncia del magistrato inquirente non implica necessariamente che la perizia 26.8.2013 del dott. __________ non possa essere utilizzata ma soltanto che è essenziale completarla e migliorarla con, nel caso concreto, la redazione di un ulteriore referto peritale” atteso, poi, che, come già indicato nella prima decisione, sarebbe, comunque, spettato al giudice del merito valutarne la portata probante (consid. 4.3.3).

Il 22 gennaio 2014 la dott.ssa __________ ha trasmesso al PP il suo referto peritale (AI 164).

Il 28 febbraio i due periti sono stati sentiti a confronto (AI 171).

c. In estrema sintesi, entrambi i periti - che hanno concordemente escluso che AP 1 abbia simulato un’amnesia retrograda - hanno concluso che, in ogni caso a partire dal pugno inferto alla moglie () o dal morso dato da quest’ultima (), il peritando ha agito in uno stato dissociativo (addirittura “crepuscolare” per __________) che ne ha compromesso la lucidità essendo la sua coscienza “focalizzata sulla moglie” con esclusione della realtà circostante:

“ l’esame dell’intera documentazione (aggiunto alle dichiarazioni fatte dal peritando nel corso dei colloqui) permette di mettere in evidenza, al momento dei fatti una turba psichica consistente in una alterazione dello stato di coscienza qualitativo (il peritando non era né sonnolento, né soporoso - alterazioni quantitative - ma focalizzato sull’aggressione alla moglie con esclusione della percezione dell’ambiente circostante) e - probabilmente - disorientamento spazio-temporale; questa alterazione (stato crepuscolare) è - con ogni probabilità - concomitante all’insorgere di una rabbia violenta e incontrollata nei confronti della moglie” (e - “accecato dalla rabbia”- il peritando sembra appunto non vedere altro che lei) che - per quanto ne sappiamo - non trova precedenti nel comportamento del peritando (che, se anche avesse malmenato altre volte PC 1, l’avrebbe fatto in maniera molto meno violenta, tanto da non lasciare segni). Questa rabbia, a sua volta, è probabilmente stata preparata da dissapori ormai cronici nella relazione di coppia, da comportamenti di PC 1 vissuti come “provocatori” o “malati” (uscire di notte con i bambini, star via parecchi giorni), da comprensibili difficoltà di adattamento a nuove condizioni sociali e culturali (che sovvertono il tradizionale rapporto uomo-donna esperito dal peritando in patria)” (dott. __________, AI 130, pag. 36);

“ la ferita auto inferta con il coltello, episodio unico nella storia del peritando che non ha nessun antecedente psichiatrico documentato, sembra essere il momento iniziale di uno stato dissociativo associato ad un fattore di stress. Questo disturbo descritto nell’ICD-10 come “un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o giorni. (…) I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente includono uno stato iniziale di “obnubilamento”, con una certa restrizione del campo di coscienza e limitazione dell’attenzione, incapacità a comprendere gli stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore ritiro dall’ambiente circostante (…) oppure da agitazione ed iperattività (…) Può essere presente una parziale o totale amnesia per l’episodio (F 44.0)” (…) La descrizione degli eventi da parte dei testimoni (atti) mette in evidenza un comportamento del peritando caratterizzato da una restrizione del campo di coscienza focalizzato sulla moglie. (…) solo l’intervento esterno di uno dei testimoni permetterà un richiamo alla coscienza e l’interruzzione del comportamento in atto” (dott.ssa __________, AI 164, pag. 11 e 12).

I due periti divergono sulle cause di questo stato dissociativo che per __________ è dovuto ad un’ebbrezza patologica mentre per __________ è dovuto ad uno stato di stress fisico e/o mentale eccezionale con amnesia dissociativa (ICD-10: F43 e F44).

Pure divergente è la conclusione dei due psichiatri sull’influsso di tale stato dissociativo.

Per __________, esso ha comportato una totale irresponsabilità, a partire dal pugno dato alla moglie. Il perito ha ritenuto che, nella seconda fase della lite, l’imputato era totalmente incapace di valutarne il carattere illecito e di agire secondo tale valutazione in quanto:

“ si trovava in una condizione patologica acuta, equivalente a una “psicosi esogena”, con perdita del contatto con la realtà, restringimento del campo di coscienza, perdita dell’autocontrollo, comportamento etero- e autoaggressivo atipico, disorientamento, confusione, amnesia” (AI 130, pag. 39).

Per la dott.ssa __________, invece, l’influsso di tale stato dissociativo sulla capacità di valutare ed agire di conseguenza del peritando era leggero:

“ la capacità di agire sembra in questo momento diminuita conferendo al peritando una responsabilità leggermente scemata. Le conseguenze dei colpi inferti in questa fase degli eventi non sembrano poter essere state correttamente valutate dal peritando” (AI 164, pag. 12).

d. La Corte di primo grado ha ritenuto inutilizzabile la perizia psichiatrica del dott. __________, perché il consulente tecnico aveva formulato delle considerazioni che esorbitavano dal suo compito, ovvero si era sostituito al giudice nell’apprezzamento delle prove. Il referto sarebbe inutilizzabile in applicazione dell’art. 141 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, consid. 6.1.e, pag. 92 in fine e 93).

e. Precisato che la dottrina richiamata dalla Corte di prima istanza sull’inutilizzabilità di prove assunte illecitamente o in violazione delle norme che ne condizionano la validità non prevede, nel novero di quelle elencate, l’esclusione, sic et simpliciter, del referto peritale nel caso in cui il consulente tecnico si addentri nella valutazione delle prove, rispettivamente nel caso in cui da fatti tragga conseguenze giuridiche che esorbitano dal suo mandato e ricordate, al riguardo, le considerazioni della CRP, non può non essere rilevato che, effettivamente, su alcuni punti - la credibilità di un teste ma, soprattutto, quella dell’AP in relazione all’atteggiamento del marito prima del 3 gennaio 2013 - il dott. __________ è andato oltre le competenze peritali sconfinando in quelle (attinenti all’accertamento dei fatti) di esclusiva competenza del giudice. Ed è anche vero che, come sostenuto al dibattimento d’appello dalla diligente patrocinatrice dell’AP, il suo accertamento fattuale ha avuto un certo influsso nella posa della disagnosi (cfr. AI 134, pag. 7 e 8).

Tuttavia, nemmeno può essere dimenticato che il perito è stato lasciato solo a fronteggiare atti istruttori dai significati parzialmente (sui fatti per cui è stato segnalato l’errore procedurale) discordanti. Valutando il materiale probatorio - cioè, rilevando come, in particolare sul tema indicato, le dichiarazioni dell’AP fossero “da prendere con cautela” - il perito ha, pur se in ciò esorbitando le proprie competenze, in qualche modo cercato di porre rimedio alle lacune di chi, con l’assegnazione del mandato, doveva precisagli quali erano i fatti che egli doveva ritenere come punto di partenza, se del caso sottoponendogli più varianti (sentenza 60.2013.151 del 3.7.2013 consid. 3.2.1 in fine e dottrina ivi citata).

Ciò detto, forza è constatare che, considerando che nel periodo precedente il 3 gennaio 2013 AP 1 non ha picchiato la moglie nei modi violenti e brutali da lei indicati, il dott. __________ ha fondato le sue valutazioni sugli stessi fatti che questa Corte ha ritenuto di dover accertare. Ricordato il principio della verità materiale che informa il procedimento penale (art. 6 CPP), è evidente che, in queste circostanze, le sue pecche procedurali non inficiano la forza probante della perizia del dott. __________ e che essa può e deve far parte del materiale probatorio su cui questa Corte deve formare il proprio convincimento.

f. Come visto, i due periti concordano sul fatto che AP 1, dopo la primissima fase della lite, ha agito in uno stato dissociativo.

Che questo stato dissociativo sia da ricondurre all’una o all’altra causa qui importa poco. Importante è che, per entrambi, questo stato dissociativo abbia provocato un restringimento del campo della coscienza che si era focalizzata unicamente sulla moglie con esclusione della realtà circostante. Infatti, determinante dal profilo penale, è la rilevanza forense della turba psichica, che non dipende dalla diagnosi in sé, ma dall’entità, rispettivamente dalla gravità del disturbo riscontrato (STF 6P.40/2001 del 14 settembre 2001 consid. 4d/ff/gg).

Quanto alla gravità di tale stato dissociativo e al suo influsso sulla capacità di AP 1 di valutare ed agire, i due periti danno valutazioni molto diverse. Al riguardo, occorre dapprima considerare che quella della dott.ssa __________ è apparsa poco convincente già solo perché la perita si è dipartita da una situazione di fatto (si rinvia, al riguardo, alla lettura della pag. 2 della sua perizia) in cui non è stata recepita l’esatta e articolata dinamica del pestaggio e del comportamento di AP 1. La lettura che ella ha dato degli atti istruttori riguardo quanto avvenuto il 3 gennaio 2013 è troppo riduttiva, per non dire lacunosa. Che la sua lettura dei fatti sia incompleta è dimostrato - oltre che dalle imprecisioni e dimenticanze relative alle persone che sono intervenute, agli spazi in cui la vittima è stata aggredita nei due appartamenti, agli andirivieni del peritando e alle sue resistenze nonché alla mancata annotazione della percezione da parte di tutti i presenti di una sorta di estraniazione di AP 1 (“il suo sguardo era assente ma si percepiva una volontà di portare a termine un disegno prefissato”, “era fuori di senno e il marito della vicina faceva fatica a tenerlo calmo”) - dal fatto che, secondo la perita, è bastato l’intervento di __________ a far tornare in sé il peritando. Al riguardo, si rinvia agli accertamenti di cui sopra da cui ben emerge come, in realtà, nemmeno alla fine AP 1 era tornato in sé tanto che, al tentativo del vicino di imprigionarlo nel suo appartamento, lui reagì scardinandone la porta e, in pratica, fu soltanto con l’arrivo delle forze dell’ordine che la situazione si calmò (anche se non completamente). Non va, infatti, dimenticato che la signora __________ ha, fra l’altro, dichiarato che “ho poi visto dallo spioncino che la Croce Verde gli medicava quella boccia alla pancia quando lui era seduto sulla barella … dallo spioncino ho ancora visto lui entrare di corsa in casa di __________ e quest’ultima gridare forte: via, questa è casa mia” (PS 3.1.2013).

Questa percezione parziale dei fatti comporta, forzatamente, una lettura e un’interpretazione soltanto approssimativa dei comportamenti del peritando: mai come in questo caso, in effetti, è indispensabile una corretta e completa visione del succedersi dei comportamenti del peritando per comprenderne l’intensità del turbamento. A mente di questa Corte, definire leggero l’influsso di tale turbamento sulle capacità del peritando significa misconoscere l’alto grado di irrazionalità evidenziato dal suo comportamento: a partire dalla grave ferita autoinferta sino alla determinazione cieca nel tentare di far del male alla moglie nonostante l’intervento di più persone. Senza, poi, dimenticare l’irrazionalità dimostrata da AP 1 che, nonostante il suo accanimento nel colpire brutalmente la moglie dimostrasse oggettivamente una volontà di soppressione, non ha mai fatto uso dei coltelli di cui disponeva (nemmeno di quello che impugnava quando ha fatto irruzione nell’appartamento della vicina).

Nemmeno, però, convince pienamente la valutazione di totale irresponsabilità fatta dal dott. __________. Se è vero che la sua descrizione dei fatti è precisa e dettagliata, è anche vero che, parlando di stato crepuscolare con totale estraniazione dalla realtà che non fosse la moglie e il suo volerla colpire, il dott. __________ ha dimenticato che AP 1, durante il pestaggio, è, comunque, riuscito, prima a percepire la presenza della signora __________ che lo guardava dall’entrata e a farla allontanare scagliandole addosso una sedia, poi, una volta riavutosi dopo essersi ferito, a comprendere dove la moglie potesse essersi rifugiata e a raggiungerla nonostante la porta dell’appartamento della vicina fosse chiusa e, infine, a relazionarsi con il signor __________ mostrandogli la ferita che si era inferto all’addome con una mimica che faceva intendere che egli era stato vittima di un accoltellamento (PS __________ 4.1.2013). Si tratta, secondo la Corte, di barlumi di percezione della realtà che escludono che egli si trovasse in uno stato del tutto crepuscolare.

Questi elementi inducono a ritenere che, pur nell’obnubilamento generale in cui versava, all’imputato occorre riconoscere una certa residua capacità di muoversi nello spazio e di interagire, almeno parzialmente, con le persone, per cui, valutate e ponderate tutte le perizie e le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria, questa Corte ritiene che, al momento dei fatti, AP 1 si trovava in uno stato di scemata imputabilità che, scalarmente, si inserisce nella forchetta che va dal grado medio a quello grave. Questo stato di scemata imputabilità deve valere per tutta l’azione delittuosa, stante la continuità nell’agire dell’autore, senza distinguere la prima fase di apparente lucidità e quella successiva.

  1. Va, poi, aggiunto che, pur se entrambi i periti hanno considerato ridotto (il dott. __________, AI 130, pag. 40) o minimo (la dott.ssa __________, AI 164, pag. 14) il rischio di recidiva, il dott. __________ ha tenuto a precisare che:

“ il contatto con i famigliari, in particolare con la moglie, è interrotto, e bisognerà prestare attenzione al suo eventuale ripristino (anche a prescindere da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità già presente prima dei fatti” (AI 130, pag. 40);

“ se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la moglie, gli stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo tra i due adesso mi sembra da evitare”(AI 134, pag. 11 in fine e 12).

Pena

a. Dati per conosciuti i principi che regolamentano la valutazione della colpa e, quindi, la commisurazione della pena che la giurisprudenza ha derivato, prima, dal vecchio art. 63 e, poi, dal vigente art. 47 CP (e che la prima Corte ha citato al consid 7.1. della sua sentenza), ci si limita, qui, a ricordare che:

  • l’art. 111 CP commina una pena detentiva non inferiore a cinque anni per chiunque intenzionalmente uccide una persona;

  • l’art. 118 cpv. 2 CP commina una pena detentiva da uno a dieci anni per chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante;

  • l’art. 126 CP sanziona con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute;

  • l’art. 219 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o uina pena pecuniaria per chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).

b. Condivise - non integralmente ma nella loro sostanza - le argomentazioni svolte dai primi giudici sulla colpa dell’autore, se i reati principali si fossero consumati, se AP 1 fosse stato pienamente responsabile e avesse agito con dolo diretto - già tenuto conto, in suo favore, della difficile storia personale che egli ha alle spalle - questa Corte gli avrebbe inflitto una pena aggirantesi sui 18 anni.

Questa pena viene ridotta di 1/3 (i reati ex art. 111 e 118 CP non essendosi consumati). Se è vero che la bambina è nata sana e che la moglie si è ristabilita, questa Corte non può, infatti, condividere l’opinione dei primi giudici secondo cui quest’ultima “se l’è cavata con lesioni non particolarmente gravi” (sentenza impugnata, consid. 7.4, pag. 98) ritenuto che, nonostante la donna non sia mai stata in pericolo di vita, in realtà, le lesioni da lei subite a seguito del pestaggio hanno reso necessaria una lunga ospedalizzazione, prima in un reparto di cure intense e poi in un reparto per malattie acute e, secondo la comune esperienza di vita, le hanno certamente causato una grande sofferenza. Occorre, poi, ancora considerare che, invece, il reato ex art. 219 CP è consumato. Pertanto, la riduzione del 50% operata per tener conto dell’art. 22 CP dai primi giudici è parsa a questa Corte eccessivamente generosa.

Si impone, poi, un’ulteriore riduzione della pena, questa Corte essendo legata all’accertamento secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la particolare determinazione ad agire dimostrata, la riduzione per questo motivo non può superare i 3 anni.

Infine, occorre attenuare la pena in forza dell’elevato grado di scemata imputabilità in cui AP 1 versava al momento dei fatti: per questo motivo, adeguata appare una riduzione di 5 anni e 9 mesi.

Adeguata alla colpa di AP 1, dunque, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive legate al reato e di quelle legate alla sua persona, è la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.

A questa pena va aggiunta la multa di fr. 100.- per le vie di fatto.

indennità per torto morale

  1. Nel loro appello incidentale, gli accusatori privati contestano anche i risarcimenti per il torto morale riconosciuti a loro favore in prima sede e chiedono, in via principale, che essi siano quantificati in fr. 30'000.- (per PC 1) rispettivamente in fr. 5'000.- (per ognuno dei due figli). In via subordinata, chiedono l’attribuzione di un’indennità superiore a quella riconosciuta dai primi giudici.

  2. Nel caso concreto, non può essere banalizzata la sofferenza patita da PC 1 e dai bambini, soprattutto in relazione ai fatti occorsi il 3 gennaio 2013 quando la donna è stata selvaggiamente percossa dal marito davanti agli occhi dei minori che, vedendo anche come era stata ridotta, hanno addirittura temuto per la vita della loro mamma.

Tenuto conto delle sofferenze fisiche di cui già s’è detto e psichiche indubitabilmente patite in concreto dalla donna a seguito di tale grave episodio (che solo per l’intervento di un terzo non si è tradotto in un omicidio consumato e in un’altrettanta consumata interruzione della gravidanza e che, comunque, avrebbe potuto mettere a repentaglio il buon esito della sua gravidanza) e avuto riguardo alla giurisprudenza in materia (cfr., fra le altre, STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 3.1.3; 6B_473/2012 del 21 febbraio 2013 punto B), questa Corte ritiene di dover aumentare l’importo riconosciuto dai primi giudici in favore di PC 1 e di doverle attribuire un’indennità per torto morale di fr. 8'000.-.

A fronte delle concrete circostanze, pur tenuto conto del rischio per il loro sviluppo psicofisico (cfr. condanna del padre per violazione del dovere di assistenza o educazione) e pur considerando che essi sono anche stati temporaneamente collocati presso una famiglia affidataria, l’indennità di fr. 1'000.- riconosciuta in prima sede in favore di ciascuno dei due bambini è, invece, apparsa a questa Corte adeguata ed è, quindi, stata confermata.

Ne deriva che, su questo aspetto, l’appello incidentale formulato dagli AP è parzialmente accolto.

tassazione delle note d’onorario

  1. La nota professionale dell’avv. DI 1, difensore dell’imputato, è stata approvata per complessivi fr. 7'891.60 (corrispondenti a fr. 6'900.- di onorario, fr. 407.- di spese e fr. 584.60 di IVA).

Al dispendio orario indicato nella nota e fissato in 1’880 minuti (per un onorario complessivo di fr. 5'640.-) sono stati aggiunti complessivamente 420 minuti per le prestazioni legate alla presenza del difensore al dibattimento di appello che nella nota, emessa prima della sua celebrazione, ancora non erano state quantificate. Sono, in particolare, stati aggiunti:

  • 30 minuti per le trasferte da Minusio a Locarno e viceversa

(15 minuti per l’andata e 15 minuti per il ritorno);

  • 300 minuti per la prima giornata dibattimentale;

  • 90 minuti per la seconda giornata dibattimentale, durante la quale la presenza del difensore si è limitata al momento della pubblicazione orale della sentenza.

Ne discende che è stato riconosciuto un dispendio orario complessivo di 2'300 minuti che, alla tariffa di fr. 180.- all’ora, corrispondono ad un onorario di fr. 6'900.-.

Le spese sono state approvate così come esposte (fr. 407.-).

L’IVA, al tasso dell’8%, ammonta a fr. 584.60.

Il pagamento della nota è assunto dallo Stato, ritenuto che, non appena le condizioni economiche glielo dovessero permettere, l’imputato dovrà rimborsare al Cantone la retribuzione riconosciuta al difensore d’ufficio rispettivamente versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. La nota professionale dell’avv. __________ è stata approvata per complessivi fr. 6'565.30 (corrispondenti a fr. 6'010.- di onorario, fr. 69.- di spese e fr. 486.30 di IVA).

Il dispendio orario indicato nella nota (39 ore e 24 minuti) è apparso eccessivo ed è stato decurtato di 6 ore. In particolare:

  • delle 10 ore esposte per l’allestimento dell’arringa ne sono state riconosciute soltanto 8 (./. 2 ore);

  • delle 7 ore esposte per la prima giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 5 (./. 2 ore);

  • delle 4 ore esposte per la seconda giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 2 (./. 2 ore).

L’onorario indicato nella nota in fr. 7'090.20 è stato, perciò, ridotto a fr. 6'010.-.

Le spese sono state approvate così come esposte (fr. 69.-).

L’IVA, al tasso dell’8%, ammonta a fr. 486.30.

Il pagamento della nota è assunto dallo Stato.

Giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP, l’indennità di fr. 6'565.30 che l’imputato è stato condannato a versare agli AP quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (dispositivo n. 1.4.1) è devoluta allo Stato.

spese

  1. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello Stato.

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP). Quelli relativi all’appello principale presentato dall’imputato sono posti, in ragione di 1/4 a carico dello Stato e, in ragione di 3/4, a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. Quelli relativi all’appello incidentale presentato dagli AP sono posti, in ragione di 2/3, a carico dello Stato e, in ragione di 1/3, a carico degli AP e, per essi (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art.

10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 19, 22, 40, 47, 49, 50, 51, 111, 118, 126 e 219 CP;

47 CO;

nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, gli art. 428 e 433 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

  1. L’appello presentato da AP 1 e l’appello incidentale presentato dall’AP PC 1 (per sé e per conto dei figli PC 2 e PC 3) sono parzialmente accolti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 5 maggio 2014 della Corte delle assise criminali è passato in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. tentato omicidio intenzionale

per avere, a __________, in via __________, il 3 gennaio 2013, tentato di uccidere la moglie PC 1, colpendola ripetutamente e provocandole le lesioni attestate nel certificato medico agli atti;

1.1.2. tentata interruzione della gravidanza

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.1, tentato di interrompere la gravidanza in corso, ritenuto che l’eventuale decesso di lei avrebbe comportato la medesima conseguenza per il feto;

1.1.3. ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge

per averla colpita, a __________, nel periodo dal giugno/luglio 2012 al 2 gennaio 2013, con almeno due sberle;

1.1.4. ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver cura

per avere, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.3, in un numero imprecisato di occasioni, colpito con una sberla i figli PC 2 () e PC 3 ();

1.1.5. violazione del dovere d’assistenza o educazione

per avere, a __________, il 3 gennaio 2013, percosso la moglie PC 1 davanti ai figli, esponendo in tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione subordinata di tentate lesioni gravi e dall’imputazione di violazione del dovere d’assistenza o educazione limitatamente al periodo compreso tra il giugno/luglio 2013 e il 2 gennaio 2013 e limitatamente al fatto di avere ripetutamente percosso i figli e al fatto di avere ripetutamente insultato e percosso la moglie davanti ai figli.

1.3. AP 1, avendo agito in parte in stato di scemata imputabilità di grado medio/grave, è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere già sofferto;

1.3.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di (un) giorno.

1.4. AP 1 è condannato a versare agli AP:

1.4.1. l’importo di fr. 6'565.30 quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (da devolvere allo Stato in quanto gli AP beneficiano del gratuito patrocinio);

1.4.2. l’importo di fr. 8'000.- all’AP PC 1 e l’importo di fr. 1'000.- ciascuno agli AP PC 2 e PC 3 a titolo di risarcimento del torto morale.

  1. Il condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena.

3.1. La nota professionale 20.1.2015 dell’avv. DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 6'900.00

  • spese fr. 407.00

  • IVA fr. 584.60

Totale fr. 7'891.60

a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.2 La nota professionale 19.1.2015 dell’avv. __________ è approvata per:

  • onorario fr. 6'010.00

  • spese fr. 69.00

  • IVA fr. 486.30

Totale fr. 6'565.30

a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.

3.3. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.4. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

4.1. Gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello Stato.

4.2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 2'200.00

sono posti, in ragione di 3/4, a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.

4.3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale presentato dagli AP, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti, in ragione di 1/3, a carico degli AP e, per essi (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 19 CP
  • art. 20 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 111 CP
  • art. 118 CP
  • art. 126 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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