Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.140
Entscheidungsdatum
04.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2014.140

Locarno 4 settembre 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, giudice presidente, Attilio Rampini e Stefano Manetti

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 maggio 2014 da

AP 1 rappr. dall’avv. DI 1, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 maggio 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 giugno 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 14 luglio 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che: con AA 43/2014 del 4 aprile 2014 il Procuratore pubblico __________ ha promosso l’accusa nei confronti dell’appellante per le seguenti imputazioni:

  1. lesioni semplici (ripetute)

per avere, intenzionalmente, ripetutamente cagionato un danno in altro modo al corpo e alla salute di più persone,

e meglio,

1.1. a __________

in data 12/13 aprile 2013,

dopo un alterco verbale e avere afferrato al collo ACPR 2 presso un esercizio pubblico di __________,

e dopo essere rincasati al domicilio di ACPR 2, continuando a litigare,

colpendola nuovamente con una testata al viso,

cagionandole una tumefazione locale in regione frontale come attestato dal certificato medico di data 13 aprile 2013 dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli;

1.2. a __________,

in data 8 giugno 2013,

dopo un alterco verbale colpito ACPR 2 con uno schiaffo,

cagionandole la rottura traumatica del timpano dell'orecchio sinistro, e una contusione bulbo-palpebrale occhio sinistro con attuale ecchimosi palpebrale canto esterno senza attuale compromissione visiva come attestato dal certificato medico di data 9 giugno 2013 dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli;

1.3. a __________,

in data 2 luglio 2013,

colpito con calci e pugni ACPR 1

e ancora

in data 3 luglio 2013, colpendo ancora ACPR 1 con un ombrello,

cagionatogli una frattura da strappamento trapezio mano destra, una frattura intra-articolare falange distale 5° dito mano sinistra e escoriazioni multiple come attestato dal certificato medico di data 3 luglio 2013 dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli;

1.4. a __________,

in data 28 gennaio 2014,

dopo un alterco verbale, immobilizzando sul letto ACPR 2 ponendosi sopra di lei con le ginocchia vicino al viso, nel mentre la stessa tentava di liberarsi dalla presa, urtatola con una ginocchiata alla testa cagionandole una tumefazione come si evidenzia dalla fotografia in atti;

1.5. a __________,

in data 1. febbraio 2014,

lanciando una bottiglia che frantumò il finestrino lato passeggero della vettura Volvo V70 targata, dove ACPR 2 era seduta,

con la conseguenza che un frammento (scaglia) colpì ed entrò nell'occhio destro di ACPR 2 cosi come attestato nei certificati medici di data 01 febbraio 2014 dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli e di data 02 febbraio 2014 dell'Ospedale Regionale italiano;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: art. 123 cifra 1 CPS;

  1. minaccia (ripetuta)

per avere, usando grave minaccia, incusso timore a più persone e meglio:

2.1. a __________,

in data 2 luglio 2013,

mostrando a ACPR 1 un coltello e dicendogli che lo avrebbe tagliato;

2.2. a __________,

in data 29 novembre 2013, mostrando un coltello a ACPR 1;

2.3. a __________,

in data 28 gennaio 2014,

dicendo a ACPR 1 "ti spacco la testa";

2.4. a __________,

in data 7 marzo 2013,

rivolgendosi con le seguenti parole a ACPR 2 "non c'è nessun problema se devo andare in prigione ma prima di andare devo farti del male".

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: art. 180 cifra 1 CPS;

  1. danneggiamento (ripetuto)

per avere, ripetutamente e intenzionalmente danneggiato cose di proprietà altrui,

e meglio:

3.1. a __________,

in data 11 giugno 2013,

a mano di un coltello tagliato il copertone di un pneumatico della vettura Volvo V70 targata di proprietà di ACPR 1;

3.2. a __________,

in data 2 luglio 2013,

a mano di un coltello, tagliato i 4 copertoni della vettura Volvo V70 targata di proprietà di ACPR 1;

3.3. a __________,

in data 1. febbraio 2014,

lanciando una bottiglia in vetro contro il finestrino lato passeggero,

danneggiato la vettura Volvo V70 targata di proprietà di ACPR 1;

3.4. a __________,

in data 7 marzo 2014,

tirando calci danneggiato la porta dell'abitazione di ACPR 2;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: art. 144 cpv. 1 CPS;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

nel periodo compreso tra gennaio 2012 ed il 9 maggio 2012, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: art. 19a LStup;

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato, a __________,

nel periodo ottobre 2011/febbraio 2012,

venduto/offerto un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 4 o 5 grammi.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: art. 19 cpv. 1 LStup;

e che: con DA 3345/2012 del 23 luglio 2012 emanato dal Procuratore Pubblico __________, considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), egli è stato ritenuto autore colpevole di:

  1. furto

per avere, nella notte fra l'8 ed il 9 maggio 2012, a __________, presso l'esercizio pubblico Bar __________, per procacciare a sé un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene, cose mobili altrui,

segnatamente per avere asportato, contro la volontà dell'avente diritto, 1 cassaforte di colore grigio, 1 cassetta di sicurezza di metallo color lilla, 15 chiavi diverse, 1 borsello di colore nero, 1 tessera ricarica giochi internet di colore bianco, 31 bottiglie di liquori vari (valore complessivo d'acquisto fr. 620.-), nonché fr. 2'700.- circa (contestato) ed Euro 18.22 (refurtiva parzialmente restituita all'accusatore privato __________, __________);

  1. danneggiamento

per avere, il 9 maggio 2012, a __________, presso l'esercizio pubblico __________, nella camera da lui occupata, in correità con __________, intenzionalmente danneggiato la cassaforte e la cassetta di sicurezza sottratte nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, al fine di forzarle per appropriarsi del contenuto (danno non quantificato dall'accusatore privato);

  1. violazione di domicilio

per essere indebitamente rimasto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai sub. 1, nell'esercizio pubblico, contro la volontà dell'avente diritto, e meglio per essersi trattenuto all'interno dello stesso dopo l'orario di chiusura e quindi, dopo averne preso le chiavi, essersi introdotto nell'adiacente cantina dell'esercizio pubblico;

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere, a __________, nel periodo compreso tra novembre 2011 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, alienato gratuitamente a __________ 1 grammo di cocaina ed un imprecisato quantitativo di marijuana;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra gennaio 2012 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti: dagli artt. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CPS, 19 cifra 1 e 19a LF sugli Stupefacenti;

richiamati: gli artt. 41 e 42 CPS;

ricordato che con sentenza 12 maggio 2014 la Corte delle assise correzionali ha parzialmente confermato le accuse, dichiarando il prevenuto autore colpevole di:

1.1. vie di fatto per avere,

a __________, nel periodo 12 aprile 2013 / 2 luglio 2013,

in due occasioni, una ai danni di ACPR 2 l'altra ai danni di ACPR 1, commesso vie di fatto, descritte al punto 1.1. e in parte 1.3., limitatamente ad un calcio, dell'atto di accusa;

1.2. lesioni semplici, ripetute

per avere, a __________,

l'8 giugno 2013, il 3 luglio 2013 ed il 1. febbraio 2014,

in tre occasioni, due ai danni di ACPR 2 e uno ai danni di ACPR 1,

intenzionalmente cagionato loro un danno al corpo e alla salute, come accertato nei certificati medici agli atti;

1.3. minaccia, ripetuta

per avere, a __________,

nel periodo 2 luglio 2013 / 7 marzo 2014,

in tre occasioni a ACPR 1 e in un'occasione a ACPR 2, usando grave minaccia, incusso loro timore;

1.4. danneggiamento, ripetuto

per avere, a __________ e a __________,

nel periodo 12 aprile 2013 / 7 marzo 2014,

in cinque occasioni,

ripetutamente ed intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui;

1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino,

nel periodo compreso tra gennaio 2012 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, consumato personalmente un quantitativo imprecisato di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.6. infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere, a __________,

nel periodo compreso tra ottobre 2011 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, alienato gratuitamente a __________ un quantitativo di gr. 6 di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.7. furto

per avere, a __________, presso l'esercizio pubblico Bar __________,

fra l'8 ed il 9 maggio 2012,

sottratto, al fine di appropriarsene, cose mobili altrui per un valore complessivo accertato di almeno fr. 250.--;

1.8. violazione di domicilio

per essere,

a __________,

fra l'8 e il 9 marzo (recte: maggio) 2012 indebitamente rimasto nell'esercizio pubblico Bar __________, contro la volontà dell'avente diritto;

e meglio come descritto nell'atto di accusa 43/2014 del 4.4.2014 e nel decreto di accusa 3345/2012 del 23.7.2012 e precisato nei considerandi.

I primi giudici hanno prosciolto AP 1 dalle imputazioni di cui ai punti n. 1.1., in parte 1.3. e 1.4. dell’atto d’accusa.

In base all’esito della procedura, l’imputato è stato condannato alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e ad una multa di fr. 100.-. Inoltre gli è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 9'600.-, inflittagli con decreto 28 febbraio 2011 dal Ministero pubblico del Canton Ticino, nonché della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, inflittagli con decisione 29 ottobre 2010 dal Tribunale militare 8 di Berna.

L’appellante è stato parimenti condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 1'480.- a titolo di risarcimento danni e fr. 10'127.- quale risarcimento delle spese legali, nonché fr. 200.- a titolo di torto morale. Per le restanti pretese è stato riconosciuto nel principio il risarcimento del danno, per la cui quantificazione è stato ordinato il rinvio al competente foro civile.

AP 1 è stato infine condannato al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

precisato che il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto n. 1.1. AA è da intendersi nel senso che tali fatti sono stati ritenuti costitutivi di vie di fatto e non del reato di lesioni semplici;

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 luglio 2014, egli ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 3.1. (commisurazione della pena), 3.2., 3.3., 3.4 (pretese civili) e 3.6. della sentenza di prime cure, postulando inoltre, previo riconoscimento della scemata imputabilità, una riduzione della pena e la sua ammissione al beneficio della sospensione condizionale. In sintonia con queste rivendicazioni, egli ha parimenti chiesto che non sia revocata la sospensione condizionale delle pene di cui al decreto del 28 febbraio 2011 del Ministero pubblico e del 29 ottobre 2010 del Tribunale militare 8 di Berna, nonché la reiezione delle pretese di parte civile e, in subordine, il rinvio delle stesse al foro civile.

Esprimendosi sui fatti, egli ha poi ulteriormente circoscritto il proprio appello chiedendo che l’imputato sia prosciolto:

· dai fatti di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa (aver preso per il collo e tirato una testata a ACPR 2 il 12/13 aprile 2013) in quanto non commessi;

· dai fatti di cui al punto 1.2. dell’atto d’accusa (aver tirato uno schiaffo a ACPR 2 l’8 giugno 2013) in quanto commesso per legittima difesa;

· dal fatto di cui al punto 2.1. dell’atto d’accusa (aver mostrato un coltello a ACPR 1 il 2 luglio 2013) in quanto non commesso;

· dal fatto di cui al punto 2.2. dell’atto d’accusa (aver mostrato un coltello a ACPR 1) in quanto commesso per legittima difesa

· dal fatto di cui al punto 2.4. dell’atto d’accusa (aver detto a ACPR 2 “non c’è nessun problema se devo andare in prigione ma prima di andare devo farti del male”) in quanto non commesso

· dal fatto di cui al punto 3.4. dell’atto d’accusa (danneggiamento in data 7 marzo 2014 della porta dell’abitazione di ACPR 2) in quanto non commesso

· dal fatto di cui al punto 1.6. della sentenza impugnata e 4 del decreto d’accusa (aver alienato a __________ un quantitativo di 6 g di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana) in quanto non commesso;

· dal fatto di cui al punto 5 del decreto d’accusa (aver consumato tra gennaio 2012 e maggio 2012 un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana) in quanto non commesso.

(doc. CARP III).

Con decreto 15 luglio 2014 la scrivente Corte ha respinto l’istanza probatoria introdotta dall’appellante contestualmente al suo allegato 14 luglio 2014, tendente all’assunzione di una perizia giudiziaria volta a stabilire se al momento dei fatti egli si trovava in stato di incapacità o scemata imputabilità.

esperito il pubblico dibattimento il 4 settembre 2014 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, rilevando come nonostante siano innegabili anche errori da parte di ACPR 2 (ha esacerbato la situazione con il marito) e ACPR 1 (è sempre corso in aiuto della moglie), le colpe del prevenuto sono incontrovertibili. Passando in rassegna tutti i capi d’imputazione, il magistrato ha evidenziato come la valutazione delle prove effettuata in prima sede sia corretta e debba essere ratificata anche in appello, così come lo deve essere la commisurazione della pena;

  • RAAP 1, patrocinatrice di ACPR 1, dopo aver posto l’accento sulla maggior credibilità degli accusatori privati rispetto all’imputato, ha postulato la reiezione dell’appello e il riconoscimento di una indennità per la procedura di secondo grado come da nota prodotta;

  • l’avv. RAAP 2, patrocinatrice di ACPR 2, che, come la collega, ha rivendicato la conferma della sentenza di primo grado, dichiarando che dieci mesi di detenzione sono troppo pochi e che vi sono fondati timori per cosa accadrà dopo la scarcerazione del prevenuto;

  • l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento dai reati indicati nella sua dichiarazione d’appello, per i motivi ivi succintamente esposti, ripresi in maniera approfondita e dettagliata uno per uno. Egli ha inoltre tenuto a porre l’accento sul fatto che una parte non irrilevante delle colpe di quanto accaduto debba essere accollata agli accusatori privati. Il suo cliente ha commesso degli errori ma non deve pagare anche per quelli altrui.

Con riferimento al consumo di stupefacenti, il difensore ha rilevato che sussiste un’incongruenza relativa al periodo di commissione dell’infrazione, ritenuto come il suo assistito, il 17 maggio 2012, ha dichiarato agli inquirenti di aver consumato marijuana fino al febbraio 2012.

Dopo aver chiesto il riconoscimento di una scemata imputabilità di grado lieve, egli ha rivendicato una sensibile riduzione della pena (da contenere in 6 mesi di detenzione al massimo), tenuto conto della colpa minima del suo assistito, delle circostanze e del comportamento degli accusatori privati.

Le parti hanno in seguito replicato e duplicato.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.7, 1.8., 2. e 5. della sentenza 12 maggio 2014 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso

  • non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
  • estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, op. cit., Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

  1. Secondo i principi sviluppati nei giudizi per reati sessuali ma applicabili anche a quelli che, come in concreto, si consumano all’interno delle mura domestiche (o in situazioni ad essi assimilabili) e che sono, per loro natura, intrinsecamente caratterizzati da difficoltà probatorie, decisive diventano le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Pertanto - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (STF del 2 dicembre 2010 6B_705/2010; STF del 30 luglio 2002 1P.19/2002, consid. 3.3; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506).

Il giudice deve procedere all’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni con estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (DTF 129 I 49; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.2.2; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.3). Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. e STF 17 gennaio 2005 in re A. c. B.; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006). Da considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005 1P.57/2005 consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg). Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25 novembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF del 16 aprile 2009 6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 5.2).

L’accusato

  1. Sulla persona di AP 1 si riprende, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto è stato compiutamente illustrato in primo grado (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 8 segg.):

“ AP 1, nato il __________, attinente di __________, di origine portoghese, risiede in Ticino dal 1989, attualmente é senza dimora ed é disoccupato. Sulla sua vita, in sede d'inchiesta, ha reso ampie dichiarazioni (verbale 25 marzo 2014, pag. 2, Al 90):

"Sulla mia situazione personale

Mi viene data lettura delle dichiarazioni da me rilasciate nel corso del verbale MP di data 5 dicembre 2013:

...Il PP mi chiede preliminarmente di fornire un mio breve curriculum vitae.

Ho un attestato federale come metal-costruttore. Ho lavorato fino al febbraio 2.012 a __________, da allora sono disoccupato e percepisco tra i fr. 3'000/3'200.00 al mese, ma in ragione del pignoramento, mi rimangono fr. 2'500.00 al mese. Ho sempre abitato a __________, ma dopo aver conosciuto la signora ACPR 2, mese di gennaio /febbraio mi sono trasferito a __________ presso il __________, pagando inizialmente fr. 40.00 al giorno. Ora ho una camera più piccola e pago fr. 500.00 al mese.

Sono stato sposato, ma il matrimonio é poi stato annullato. Non ho figli..."

Nonché verbale di data 19 febbraio 2014:

"... Sono nato in Portogallo e poi ho raggiunto mia mamma quando avevo 5 anni che soggiornava in Ticino e lavorava come cameriera. ln Portogallo vivevo con i nonni, non ho mai conosciuto mio padre.

ADR che i nonni materni sarà circa quindici anni che non li vedo. Ho conosciuto l'anno scorso i nonni paterni, ma non mio padre in quanto nel 1989 ha avuto problemi con l'attuale marito di mia madre, __________, motivo per cui era stato anche arrestato, da quanto mi hanno riferito i miei nonni. Mio padre si chiama __________, da quanto so mio padre ha avuto problemi anche con i nonni, non sono in buoni rapporti, e quando sono andato in Portogallo l'anno scorso, sono partito circa a fine agosto 2013 con il mio amico __________ per una settimana.

Quando sono arrivato in Ticino ho vissuto con mia mamma a __________ dove ho frequentato le scuole elementari. Non ho ripetuto classi alle elementari. Ho frequentato poi le medie a __________ senza bocciature. Vi erano dei problemi di comportamento ma non nelle note. Quando dico che avevo problemi di comportamento intendo dire che parlavo durante le lezioni e procuravo i petardi durante il periodo di Carnevale. Ho poi iniziato l'apprendistato come metal costruttore che ho terminato con una buona media del 5.2. preciso che quando ho finito l'apprendistato abitavo da solo perché ero andato via di casa perché avevo problemi con il mio patrigno. Purtroppo nonostante avessi il diploma, la circostanza che avevo dei soldi in banca e vivevo da solo invece di cercare un lavoro ho iniziato purtroppo ad immischiarmi in affari di droga che aveva (recte: avevano) portato alla mia condanna nel 2007.

ADR che dopo l'arresto, uscito di prigione, ho poi trovato lavoro a __________ presso il Comune, un programma di inserimento. Avevo poi trovato un lavoro firmando un contratto di 4 anni presso __________ di __________. Lavoro che ho tenuto sino a febbraio 2012. Sono poi stato licenziato in tronco perché avevo iniziato ad avere dei problemi personali, era caduto in depressione e quindi non rendevo più. I problemi di depressione derivano dal fatto che avevo conosciuto __________, ragazza croata, lavorava al __________. Ragazza che ho frequentato per un periodo e di cui mi sono innamorato, pensavo fosse innamorata anche lei. Poi vi sono stati dei problemi in quanto non aveva il permesso di soggiorno e io l'avevo ospitata. Circostanza che ha portato al suo allontanamento dalla svizzera e io avevo ricevuto un decreto d'accusa. Visto che mi trovavo bene con lei ho deciso di sposarla e ottenendo l'apposito permesso lei é tornata in Ticino e ci siamo sposati l'11 luglio 2011. Purtroppo dopo una settimana mi sono ritrovato la sua fede sul tavolo e lei era sparita. L'ho cercata dappertutto per poi scoprire che era tornata in Croazia credo dall'ex marito e da li non ho più avuto notizie. Avevo parlato con i genitori di lei e anche mia mamma aveva parlato con loro ma non vi era stato nulla da fare. Tramite l'avv. __________ ero riuscito a fare annullare il matrimonio, la pratica é durata circa 2 settimane. Questo fatto ha comportato che io sono caduto in depressione.

ADR che non sono andato da uno psicologo, mi sono semplicemente chiuso in casa. Dopo questo periodo ne ha risentito anche il lavoro per cui sono stato licenziato, come detto, nel febbraio del 2012. Sono poi andato in disoccupazione con una penalità di due mesi, indennità che ho ricevuto sino al 10 gennaio di quest'anno. In questo periodo non ho fatto programmi occupazionali. In questo periodo di disoccupazione non ho fatto nulla, andavo in discoteca, mi divertivo. Ho cercato qualche lavoro come barista ma non ne ho trovato. Attualmente ho inoltrato domanda di assistenza di cui devo ancora ricevere risposta, oggi ho un appuntamento allo sportello Laps di Bellinzona alle 15.00.

Verso circa metà settembre 2013 mi é stato diagnosticato un tumore "angioma temporale bipolare parte destra" asportatomi l'11 novembre 2013 a Lugano. Attualmente sono seguito dal primario di chirurgia dott. __________. Il mio medico curante é invece il dott. __________ di __________. L'avv. __________ si impegna a produrre l'attestazione medica attestante il mio stato di salute.

ADR che a tutt'oggi non sono seguito da uno psicologo. Mi era stato proposto prima di operarmi e dopo ma non ho voluto perché non ho ritenuto di averne necessità.

ADR che con i miei famigliari ho chiuso i rapporti a partire dal 2011. Da parte mia li ritengo un po' responsabili del fatto che __________ fosse scappata, almeno era stata la prima impressione. Ad ogni buon conto non ho mantenuto i contatti con i miei famigliari perché ritengo di non aver mai trovato in mia madre l'appoggio di cui ha bisogno un figlio. Non è neanche venuta a trovarmi in ospedale quando sono stato operato, le avevo mandato un messaggio per dirglielo. E altresì vero che era da due anni che non la contattavo...".

Nonché dichiarazioni precisate poi anche alla dottoressa __________ (cfr. Al 56), in particolare pag. 3, di cui mi viene data lettura.

Mi viene chiesto se ho qualcosa da aggiungere.

R. non ho sempre abitato a __________, sino al momento del licenziamento io abitavo a __________ in via __________, poi mi sono trasferito a __________ e poi sono tornato a __________ presso il __________.

Preciso che il viaggio di fine agosto 2013 in Portogallo ho visto solo i miei nonni e una cugina con la quale ho conosciuto i nonni paterni. Avevo anche conosciuto i miei zii che abitano in __________, vicino a __________.

ADR che per quanto attiene al servizio militare preciso che due settimane prima che finissi il servizio militare all'esame delle urine ero risultato positivo alla cannabis. Mi sembra che ho fatto due corsi di ripetizione e poi sono stato esonerato.

ADR che per la rimanenza è tutto corretto quanto scritto, non ho nulla da aggiungere.

A domanda dell'avv. __________ a sapere se ho subito maltrattamenti (picchiato) da bambino rispondo che può darsi. Sono scappato di casa a 8 anni, sono poi scappato definitivamente a 17 anni. Le mie fughe erano dovute al fatto che a __________ tutti sapevano quello che succedeva ma nessuno faceva nulla. Diverse volte la mia maestra mi ha portato dal suo medico privato perché venivo preso a cinghiate e venivo anche preso a bastonate. Questo era successo quando avevo 16 anni e mia mamma mi aveva portato all'ospedale San Giovanni dove però io avevo detto che della legna mi era caduta addosso aiutando a fare la legna.

ADR che alla maestra non avevo detto le cose perché le sapeva. Non so cosa avessi detto alla maestra.

ADR che il mio patrigno mi percuoteva non perché io fossi ribelle ma semplicemente perché vedeva che non avevo fatto la polvere e mi dava le botte.

ADR che dopo l'episodio di quando avevo 16 anni avevo pensato che me ne andassi via. Mi aveva poi aiutato la signora __________ dei servizi sociali di Bellinzona, alla signora avevo raccontato qualcosa ma, non saprei dire cosa.

Voglio aggiungere che se avessi parlato all'epoca avrei rovinato il mio patrigno che aveva una posizione importante. Ritengo che forse lui mi ha trattato così perché dopo l'incontro con mia mamma e il mio arrivo non ha più potuto condurre la vita che faceva.

ADR che con io ho concluso il diploma dopo questi fatti, abitavo da solo.

ADR che ho buttato via la borsa di studio perché mi sono trovato libero".

Al dibattimento, AP 1 è apparso in buone condizioni di salute, avendo tra l'altro ben risposto in regime di carcerazione al trattamento terapeutico (AI 82).

Sulla sua vita ha precisato quanto segue (verbale dibattimentale, pag. 1):

"D:quando sua madre si è sposata?

R:si è sposata dopo che mi sono trasferito in Svizzera ed ha avuto altri due figli che sono nati il primo nel 1991 () ed il secondo nel 1996 ().

D:quando ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti?

R: ho iniziato a consumare sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, dopo l'apprendistato, mentre la cocaina verso i 21 anni. Dopo l'apprendistato, nel 2007, sono stato condannato dalle assise correzionali per infrazione alla LF sugli stupefacenti. Uscito di prigione ho fatto un programma reintegrativo per il comune di Bellinzona per un paio di mesi. Poi ho cominciato a lavorare per delle agenzie di collocamento fino al momento in cui ho trovato un lavoro presso la __________ di __________.

D: ha attualmente contatti con i suoi famigliari?

R: confermo che non ho nessun contatto con i miei famigliari".

Sulle condizioni finanziarie dell’imputato risultano a suo carico 36 procedure esecutive in corso per un totale di fr. 44’343,20, mentre 22 attestati carenza beni per complessivi fr. 19’570,40 (doc. TPC 16).”.

Al processo di secondo grado, egli ha precisato alcuni aspetti che val la pena riprendere:

“ Nella mia gioventù, quando ho avuto dei problemi famigliari, sono stato seguito dalla signora __________ del Servizio sociale di Bellinzona. Preciso di essere stato seguito solo quando sono scappato di casa a 17 anni ed è stata proprio la signora __________ ad avermi trovato un appartamento. In precedenza ero scappato già una volta all’età di 8 anni e ricordo di essere stato ritrovato da un guardiacaccia nei boschi sopra Sant’Antonino. A quel tempo nessun Servizio sociale era intervenuto perché avevo dichiarato di essermi perso nel bosco.

Per quanto concerne i rapporti con la mia famiglia posso affermare che vi era stato un riavvicinamento al momento in cui avevo deciso di sposarmi poi purtroppo, fallito il matrimonio, ci siamo riallontanati. Osservo che in quell’occasione loro mi avevano avvertito del rischio che la ragazza mi volesse sposare solo per il permesso, anche perché lei era già stata sposata con un cittadino svizzero e aveva poi perso il diritto di restare nel nostro paese. Il fatto che i loro avvertimenti si sono poi rivelati fondati ha comportato un ulteriore motivo di distacco tra di noi.

In seguito ho scritto a mia madre vari messaggi quando ero in procinto di essere operato per il tumore. I miei messaggi non erano tutti concilianti, nel senso che io avevo anche rimproverato a mia madre il fatto che avesse lasciato il mio padre naturale, che la maltrattava, per scappare in Svizzera e lasciarmi per cinque anni con i nonni in Portogallo. In quei cinque anni non ho più visto mia madre. Le ho pure rimproverato di aver scelto un nuovo compagno che invece di maltrattare lei maltrattava me. Per risposta ho ottenuto un sms nel quale lei mi ha scritto che ognuno ha quello che si merita. A questo sms si è aggiunto quello del mio patrigno con il quale mi avvertiva che se avessi continuato a scrivere a mia madre mi avrebbe denunciato per stalking.

A domanda della PP rispondo che effettivamente prima di questi due ultimi sms i miei genitori mi avevano scritto che avrebbero voluto mettere una pietra sopra a quanto accaduto e quindi che erano disposti a un riavvicinamento. Purtroppo per me le ultime risposte hanno cancellato tutto quanto di buono era stato scritto in precedenza.

(…) I miei fratelli non li vedo mai, ma quando abitavo a casa andavo d’accordo con loro.”

(verb. dib. d’appello, pag. 2 seg.).

  1. Anche sui precedenti penali dell’accusato appare sufficiente richiamare i considerandi della sentenza del 12 maggio 2014:

“ L'imputato ha iniziato ad avere i primi problemi con la giustizia all'età di 20 anni, quando ha iniziato a spacciare e consumare cocaina e marijuana. Dall'estratto del casellario giudiziale risultano diversi precedenti penali. Il primo, il più significativo, è dinnanzi ad una Corte delle Assise correzionali, mentre le altre condanne hanno interessato la Pretura penale, ancorché per precedenti specifici con riferimento al reato di lesioni semplici, furto, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup. E meglio (AI 30):

  • con sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, 4 settembre 2007, l'imputato è stato condannato ad una pena di 16 mesi di detenzione, sospesi per un periodo di prova di due anni, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, guida senza assicurazione RC, contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

  • con sentenza della Pretura penale 13 luglio 2010, è stato condannato per infrazione alla legge federale sugli stranieri, lesioni semplici poco gravi, contravvenzione alla LStup ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, al pagamento di una multa di fr. 200.-;

  • con decisione 29 ottobre 2010 del Tribunale militare 8, Berna, è stato condannato per omissione del servizio militare ed assenza ingiustificata ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 80.- cadauna, sospesa con un periodo di prova di due anni ed una multa di fr. 200.-;

  • con decreto d'accusa 28 febbraio 2011, è stato condannato per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno di stranieri, ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere a fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni ed al pagamento di una multa di fr. 1000.-. È stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena stabilita con sentenza 13.07.2010, ed è stato prolungato di 6 mesi il periodo di prova della sospensione condizionale della pena inflittagli con sentenza 4.09.2007 e di 1 anno il periodo di prova della sospensione condizionale della pena erogatagli con decisione 29.10.2010.

Vi è ancora, non iscritta a casellario, una contravvenzione sanzionata con decreto d'accusa (DAC 3144/2010) per contravvenzione alla LStup, ad una multa di fr. 300.- (all. Al 30).

Al dibattimento, AP 1, interrogato sul precedente specifico di lesioni semplici, ha dichiarato che si è trattata di un'ingiusta condanna, e meglio (verbale dibattimentale, pag. 2):

"ADR:che in merito al mio precedente penale di cui alla sentenza 13.07.2010, in relazione all'imputazione di lesioni semplici, poco gravi, di non avere commesso nulla in danno della signora __________. Si tratta di un'ingiusta condanna, ma comunque non mi sono neanche interessato di quello che mi hanno detto gli inquirenti".”.

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 12 seg.).

A queste considerazioni va semplicemente aggiunto che per i fatti di cui alla condanna del 4 settembre 2007, egli ha trascorso 21 giorni in detenzione preventiva (AI 30).

I rapporti tra l’imputato e gli accusatori privati

  1. In estrema sintesi - rinviando per maggiori dettagli ai consid. 6 e 7 della sentenza impugnata (pag. 14 seg.) - AP 1 ha conosciuto per primo ACPR 1 a fine 2011, poiché quest’ultimo si era rivolto a lui per acquistare della cocaina. Droga che nel periodo fino a gennaio 2012 questi gli ha poi effettivamente venduto per un quantitativo complessivo di g. 5 (punto n. 4 AA, confermato in prima sede al consid. 14. 2., ma del quale non si trova traccia nel dispositivo della sentenza, che parla solo di quella fornita a __________).

In seguito, nell’ottobre 2012, il prevenuto, in un bar di __________, ha pure conosciuto la moglie di ACPR 1, ACPR 2 (detta __________), con la quale ha ben presto iniziato una relazione sentimentale (la prima relazione dopo il fallimento del matrimonio nel luglio 2011), favorita dal fatto che il rapporto tra i coniugi __________ era ormai alle battute d’arresto (MP 18 febbraio 2014, AI 25, pag. 2).

Saputo ciò, ACPR 1 ha cercato di ostacolare l’avvicinamento dell’imputato alla moglie, non tanto perché volesse rimanere con lei, quanto piuttosto perché voleva evitare che la donna frequentasse un pregiudicato. Questo ha avuto quale conseguenza inevitabile il deterioramento dei rapporti, fino a quel momento amichevoli, tra i due uomini.

Sull’altro fronte, la relazione tra AP 1 e ACPR 2 - che nel frattempo, a gennaio 2013, aveva dato avvio alle pratiche per la separazione con una procedura di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale – ha funzionato bene solo sino al Carnevale del 2013, quanto per motivi di gelosia reciproca sono iniziate le prime discussioni e le prime zuffe, tanto che a partire dal mese di aprile 2013 la donna ha deciso di querelare a più riprese il giovane per vari reati.

Dopo ogni alterco, seguito da denuncia, ACPR 2 ritornava per un breve periodo dal marito, gesto che provocava sistematicamente la reazione dell’accusato che, in un modo o nell’altro, aggrediva quest’ultimo.

Una volta calmate le acque, la donna, mantenendo un comportamento ambivalente, da un lato si riavvicinava a AP 1, mentre dall’altro, nel timore di perdere il sostegno di ACPR 1, chiedeva che le procedure penali da lei avviate continuassero il loro corso (MP 18 febbraio 2014, AI 25, pag. 4).

Tra alti e bassi, comportamenti contraddittori, avvicinamenti e allontanamenti, la relazione tra ACPR 2 e AP 1 è continuata sino al 28 gennaio 2014, quando ha avuto luogo una violenta lite, passando addirittura attraverso un periodo (1. agosto-11 settembre 2013) nel quale la signora è stata collocata presso una casa protetta per essere messa al riparo proprio da lui e durante il quale, ciononostante, i due hanno continuato a vedersi.

Dal 28 gennaio 2014 al 7 marzo 2014 prevenuto e accusatrice privata si sono sentiti solo telefonicamente (AI 25).

Gli eventi oggetto d’impugnazione: apprezzamento di fatto e di diritto

Vie di fatto del 12/13 aprile 2013

  1. Con la sentenza impugnata AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di vie di fatto per avere afferrato al collo, dopo un alterco, ACPR 2 presso un esercizio pubblico di __________ e poi, una volta rientrati al domicilio, per averle sferrato una testata al viso, causandole una tumefazione locale in regione frontale.

L’accusato ha chiesto di essere prosciolto da questa accusa, sostenendo di non aver mai commesso tali atti.

  1. In data 11 giugno 2013 ACPR 2 ha sporto denuncia (ricevuta il giorno seguente dal Ministero pubblico) nei confronti di AP 1 per i titoli di “aggressione, violenza, minacce permanente” (inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013).

Di quanto avvenuto la sera del 12/13 aprile 2013 ha scritto:

“ Zuerst wollte AP 1 mir helfen mich von meinem Mann zu trennen (Herbst 2012-Winter 2013).

Dann wollte ich keinen Kontakt mehr mit ihm.

Als Folge hat er mich immer bedroht und 2 Mal geschlagen: 13.4.13 und 8.5.13. Auch jetzt bedroht er mich, dass er mich spitalreif schlagen wird, wenn er mich sieht auf der Strasse.“.

Il certificato medico allestito dal Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli il 13 aprile 2013 dà atto della presenza di una tumefazione locale in regione frontale.

Esso riporta, sotto il capitolo “Anamnesi” anche le dichiarazioni della vittima, che in quell’occasione ha riferito ai medici di aver avuto un “diverbio con una coppia di colleghi” in discoteca e che, rientrata con loro a casa, “il suo collega gli avrebbe dato una craniata” sulla fronte (all. A alla denuncia 11 giugno 2013, inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013).

Il rapporto giornaliero della Polizia comunale di Bellinzona (AI 42) riferisce che gli agenti intervenuti quella mattina presso l’abitazione della signora ACPR 2 hanno constatato, tra le altre cose, la presenza di un arrossamento sul collo della donna che ella ha riferito essere riconducibile alla presa fattale da AP 1 la sera prima in discoteca.

Sentita il 17 luglio 2013, ACPR 2 ha ammesso agli inquirenti che a colpirla era stato l’imputato e non un collega (temine tra l’altro che potrebbe essere stato mal tradotto da quello “Kollege” che in tedesco significa anche “amico”):

“ R: io mi trovavo presso la discoteca __________ di __________ con altre persone tra cui anche AP 1. Stavamo ballando e, per motivi di gelosia, AP 1 mi ha afferrato al collo e dopo quello che è successo volevo andare a casa. (…) Una volta giunti dove abitavo prima in via __________, abbiamo ancora avuto una discussione e AP 1 mi colpiva con una testata sulla fronte.”

(PG 17 luglio 2013, pag. 4, inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013).

Queste dichiarazioni sono state confermate dalla donna anche di fronte al PP il 18 febbraio 2014 (MP 18 febbraio 2014, pag. 3, AI 25). In quell’occasione ella ha fatto anche i nomi di due persone che erano presenti al momento dei fatti.

La prima di queste, __________ non ha visto esattamente cosa è accaduto ma ha saputo comunque sia dare qualche ragguaglio interessante:

“ Ad un certo punto ho visto due donne che hanno separato AP 1 e ACPR 2 ma io non ho visto cosa è successo prima. Poi dopo ACPR 2 mi ha detto, sempre la stessa sera, che lui l’aveva messa contro il muro. Mi ricordo che aveva indicato la mano sopra il petto, vicino al collo. Questo io però non l’ho visto, me lo ha detto ACPR 2. Loro due poi continuavano a discutere, a litigare e io e il mio ragazzo li volevamo portare a casa, cosa che abbiamo fatto. (…) Dopo in casa AP 1 e ACPR 2 litigavano, parlavano in tedesco e non ho capito cosa si dicevano.

(…) Poi ho visto che AP 1 le ha preso la testa e ha sbattuto la sua testa contro quella di ACPR 2. Loro continuavano a litigare e poi io volevo andare via da li. Il mio ragazzo dell’epoca era presente, anche lui era li e li ha separati.”

(MP 19 febbraio 2014, Ai 32, pag. 3).

L’altro teste, __________, ha riferito le stesse cose, dicendo di non aver visto quanto accaduto alla discoteca di __________ ma di aver assistito alla testata:

“ Mi ricordo che io ero andato a fumare una sigaretta all’esterno e quando sono rientrato ho visto che c’erano delle ragazze che tentavano di separare questo ragazzo che apprendo chiamarsi AP 1, e la sua ragazza che mi si ricorda chiamarsi ACPR 2. Le ragazze che li avevano separati mi avevano riferito che lui aveva preso per il collo ACPR 2 e l’aveva alzata contro il muro.

(…) e poi alla fine siamo andati ad accompagnare a casa di ACPR 2 lei e AP 1.

(…) Preciso che mi ero preoccupato perché durante il tragitto AP 1 era molto aggressivo nei confronti di ACPR 2, non so più dire le espressioni che le diceva ma il tono era aggressivo.

(…) Una volta a casa ricordo che ACPR 2 mi aveva chiesto di dormire a casa mia perché aveva paura di essere picchiata da AP 1. (…) Quando siamo entrati nell’appartamento AP 1 urlava e anche ACPR 2 urlava. Per due o tre volte abbiamo cercato di andarcene nel senso che avevo detto a ACPR 2 che se voleva venire da me a dormire poteva ma AP 1 si frapponeva. Ricordo ad un certo punto che AP 1 è passato alle mani con questa donna, non so dire esattamente cosa sia successo, o le ha dato uno schiaffo o l’ha presa per il collo.

La verbalizzante mi chiede se prendendola per il collo può essere che gli ha dato una testata e rispondo che ho un ricordo confuso e quindi non me la sento di dire né si né no.

(…) ADR che quella sera nell’appartamento AP 1 era molto aggressivo.

(…) A domanda dell’avv. DI 1 a sapere cosa facesse ACPR 2 per difendersi rispondo che ACPR 2 non aveva possibilità di difendersi anche perché era molto più piccola di AP 1.”

(MP 14 marzo 2014, AI 78, pag. 2 seg.).

AP 1 ha sempre negato di avere preso l’AP per il collo quando si trovavano in discoteca, confermando al dibattimento di primo grado che “quando l’ho appoggiata contro il muro l’ho fatto prendendola vicino al collo, sul petto” (verb. dib. TPC, pag. 2).

Per contro, in merito alla testata, egli ha ammesso a due riprese di averla sferrata alla donna, per poi negare che ciò sia mai avvenuto sostenendo di aver semplicemente appoggiato la sua testa contro quella della donna, versione confermata al processo di prime cure:

“ (…) ammetto di averle dato un colpo alla testa quando ci trovavamo a __________ ma assolutamente per i fatti accaduti ad __________ non l’ho mai afferrata al collo.”

(PG 19 luglio 2013, pag. 4, inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013).

“ Confermo questo episodio. Le ho dato una testata perché abbiamo avuto una discussione. Lei diventa molto aggressiva quando beve. Una volta mi ha quasi rotto una costola. Non volevo comunque farle male.”

(MP 5 dicembre 2013, AI 17, pag. 9).

“ Una volta a casa è ripresa la discussione sempre su questa mia amica e su altre mie amiche, mi diceva di andare dall’una o dall’altra. Ci siamo espressi entrambi in maniera pesante ma dopo non è successo niente. Non le ho tirato una testata.

(…) dico che io non gli ho dato una testata, non volevo farle male, non le ho preso la testa con la mano però è vero che sono andato con la mia testa contro la sua, ed ero quindi arrabbiato ma non pensavo e nemmeno ritengo di averle fatto male.”

(MP 19 febbraio 2014, AI 32, pag. 7 e pag. 20).

“ Contesto di averle tirato una testata, e rispettivamente non è vero che l’ho presa al collo ma è vero che l’ho messa al muro.”

(MP 25 marzo 2014, AI 90, pag. 10).

  1. Tutto ben ponderato, la versione accusatoria appare sufficientemente sostanziata, mentre le negazioni dell’imputato devono essere interpretate come un tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità. Responsabilità che invece inizialmente si era assunto.

In effetti da quanto dichiarato dai testi, si può ritenere provato che la vittima è stata colpita con una testata violenta da AP 1 quando i due sono rientrati al loro domicilio.

Pure dimostrato, sulla scorta delle loro dichiarazioni, è che il prevenuto e la donna hanno litigato per tutta la sera, al punto che questa, di corporatura molto più minuta, aveva paura di restare in casa da sola con lui.

Anche l’atto violento avvenuto in discoteca deve essere considerato come accertato. In effetti le dichiarazioni dell’accusatrice privata sono suffragate da indizi che le rendono credibili: il riscontro da parte degli agenti della polizia cantonale di un arrossamento in corrispondenza del collo e le dichiarazioni dei due testi che, seppur non hanno visto personalmente cosa sia avvenuto, sostengono di avere notato due donne separare i litiganti e che queste hanno loro riferito che l’accusato aveva preso al collo la donna. Inoltre le affermazioni dei due testi, affidabili, consentono di appurare che vi era un clima di estrema tensione tra la vittima e il prevenuto, caratterizzato da aggressioni verbali reciproche, nel quale ad avere un ruolo attivo, anche fisicamente, è stato soprattutto AP 1.

Su entrambi gli episodi, le dichiarazioni di ACPR 2 sono state costanti, coerenti e prive di orpelli, mentre quelle dell’accusato sono risultate essere incostanti, contraddittorie e poco credibili. D’altronde, per quanto concerne la testata, non si vede assolutamente per quale motivo egli dovesse mentire autoaccusandosi di atti che in seguito ha dichiarato non aver mai commesso. Ben comprensibile è invece questo cambio di versione, giustificabile come detto con il tentativo di sfuggire alla condanna.

Non essendo stata messa in discussione la qualifica giuridica di vie di fatto, non si può far altro che confermare la sentenza di primo grado e respingere l’appello su questo punto.

Lesioni semplici ripetute

  1. I primi giudici hanno poi ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetute lesioni semplici perpetrate in due occasioni nei confronti di ACPR 2 ed in una ai danni di ACPR 1 (dispositivo n. 1.2. della sentenza).

Contestato con l’appello è solo il primo di questi episodi, e meglio quello avvenuto l’8 giugno 2013 quando, nel corso di un battibecco, l’imputato ha colpito la donna con uno schiaffo, causandole la “rottura traumatica del timpano dell’orecchio sinistro” e una “contusione bulbo-palpebrale all’occhio sinistro con attuale ecchimosi palpebrale canto esterno, senza attuale compromissione visiva” (cfr. lettera di dimissione dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona, del 9 giugno 2013, inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013).

L’accusato, nella sua impugnativa, non contesta d’aver tirato lo schiaffo, ma eccepisce unicamente di aver agito per legittima difesa, così come aveva già fatto in prima sede, senza successo.

  1. Su quanto avvenuto l’8 giugno 2013, AP 1 ha inizialmente solo ammesso di aver tirato una sberla alla compagna e di avere visto delle foto dopo una settimana nelle quali appariva un livido blu sotto l’occhio, ipotizzando che questo fosse stato cagionato dall’anello che portava sul pollice della mano destra (PG 19 luglio 2017, pag. 4, inc. 2013.5162 allegato RPG del 12 luglio 2013). Solo in un secondo tempo ha avanzato la tesi secondo la quale la sberla sarebbe stata una reazione ad un atto violento da parte di ACPR 2, dichiarando:

“ E’ vero che le ho tirato uno schiaffo ed è vero che ho sbagliato. Mi ricordo che le avevo tirato una sberla forte, mi aveva tirato fuori dai gangheri, stavamo parlando faccia a faccia. Io le dicevo che non era giusto che non potessi andare alla festa a quel punto lei mi ha tirato un calcio alle costole. Dovrei avere il referto medico. A quel momento le ho dato una sberla. Io poi sono andato in bagno e lei è scappata da suo marito a piangere.

(…) Da parte mia ho alzato la voce, mi sono avvicinato al divano, dove lei era seduta, fronte contro fronte e lei mi ha tirato un calcio e io le ho tirato una sberla forse.

(…) Ribadisco che il calcio me lo ha tirato prima dello schiaffo.”

(MP 19 febbraio 2014, AI 31, pag. 10 e pag. 16).

In seguito, egli ha connotato il suo gesto come legittima difesa:

“ R: contesto di aver intenzionalmente ferito ACPR 2, io l’ho fatto per legittima difesa dopo che mi aveva picchiato lei come da fotografie prodotte in data odierna.” (MP 25 marzo 2014, AI 90, pag. 10).

ACPR 2, presente all’interrogatorio di confronto del 19 febbraio 2014, ha precisato di aver effettivamente dato un calcio al prevenuto, ma solo dopo che questi l’aveva schiaffeggiata e stava nuovamente avvicinandosi a lei. Per impedirgli nuovi gesti violenti, quindi:

“ E’ stato così che lui ha urlato e mi ha tirato uno schiaffo. Dopo è vero che gli ho tirato un calcio ma perché lui stava venendo verso di me e avevo paura. Mi sono difesa.”

(MP 19 febbraio 2014, AI 31, pag. 16).

Al dibattimento di primo grado l’imputato ha confermato di aver dato lo schiaffo quale reazione al calcio della donna:

“ ADR: sull'episodio di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa dichiaro che al momento della discussione con la ACPR 2 lei si era seduta sul divano mentre io gli stavo davanti in piedi ricurvo, tanto che stavamo faccia a faccia. La ACPR 2 mi ha tirato d'un tratto un calcio, può darsi perché era intimorita (era una reazione istintiva perché si spaventava per le botte che aveva ricevuto in passato dal marito, come lei mi aveva raccontato). ll calcio lo (recte: mi) ha colpito al costato, in basso. La mia reazione è stata quella di tirarle uno schiaffo.

ADR: non ho fatto denuncia contro la ACPR 2 perché non volevo che avesse problemi con l'affidamento della bambina.

La Presidente gli fa notare che la bambina era già stata affidata al padre e che per questo era contenta.

ADR: Ie discrepanze per quanto riguarda i certificati medici 8.07.2013 e quello del dr. __________ sono spiegabili perché ho riportato due contusioni costali.

ADR: ho prodotto la documentazione fotografica riguardo a questo episodio solo in sede di verbale finale perché "crede che non sia bello essere picchiato da una donna di 45 anni". Mi vergognavo perché non era neppure la prima volta."

(verbale dib. primo grado, pag. 3).

La documentazione prodotta da AP 1 a sostegno della sua tesi (AI 93), oltre ad essere stata messa agli atti solo in dirittura d’arrivo del procedimento, consente di prendere atto che egli presentava delle lesioni al momento in cui le fotografie sono state scattate. Da una semplice verifica sotto “proprietà” dei file, si può solo concludere che sono stati creati il 12 giugno 2013, ma non è possibile stabilire quanto le immagini siano state scattate, sicché possono essere anteriori o posteriori ai fatti.

Di certo non danno atto di segni al basso costato che dovrebbero coincidere con il calcio dato dalla donna.

Agli atti egli ha pure prodotto un certificato dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli dell’8 luglio 2013, che attesta che il paziente avrebbe subito un trauma sul torace, nella stessa sede dove 3 settimane prima aveva ricevuto un calcio e che lamentava forti dolori alla pressione e respiro dipendenti (AI 46).

Il certificato medico del dr. med. __________, Bellinzona, del 24 febbraio 2014, anch’esso consegnato dall’imputato agli inquirenti, dà notizia di una visita medica avvenuta il 16 luglio 2013 nella quale il paziente ha affermato di essere stato aggredito il 2 luglio 2013 alle ore 11:30 e che dalla radiografia al torace è emersa un’incrinatura della V costola a sinistra (AI 46).

  1. Nemmeno in questo caso, la qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti da accusa e tribunale è stata contestata, sicché non appare necessario chinarsi sull’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie contemplata all’art. 123 cpv. 1 CP.

Da approfondire è per contro l’esistenza di una situazione di legittima difesa.

Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).

Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004/pai). Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).

Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3°; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007 ad art. 15, n. 9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP).

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).

L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

  1. In primo luogo, si rileva che a fronte delle versioni discordanti di AP e accusato, quella fornita dalla prima appare decisamente credibile, mentre le dichiarazioni del secondo, per i motivi già esposti, non lo sono assolutamente. In modo particolare, a minare l’affidabilità delle dichiarazioni di AP 1, contribuiscono il fatto che egli non è assolutamente stato lineare, avendo all’inizio ammesso i fatti senza cercare scusanti, per poi tentare di addossare le colpe alla vittima, non essendo i certificati medici da lui presentati, così come la documentazione fotografica, assolutamente concludenti.

In secondo luogo, anche volendo, per ipotesi, prendere per buono lo svolgimento dei fatti così come illustrato dall’accusato, non si può accogliere la sua eccezione poiché non sono assolutamente dati i presupposti per il riconoscimento della legittima difesa. Almeno a suo favore. In effetti, egli stesso ha ammesso di aver posto la sua testa contro quella della donna, evidentemente non con intenzioni pacifiche ma con scopi d’aggressione, sicché il calcio, sulla cui potenza non ha fornito alcun dato (ma verosimilmente non forte, vista la stazza della signora ACPR 2), sarebbe stato dato per allontanarlo, quindi per una forma di difesa da lui. Al momento in cui, sempre seguendo la sua tesi, egli ha sferrato il forte schiaffo, l’aggressione della donna, che non potrebbe essere considerata ingiusta, era già terminata e non vi erano segnali di nuovi possibili attacchi. Egli non sarebbe pertanto stato legittimato ad alcun tipo di “difesa”. Il suo, anche secondo questa tesi, deve essere considerato quindi un contro-attacco e, dunque, in quanto tale, penalmente punibile.

L’appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo punto e la sentenza di prime cure confermata.

Minaccia (ripetuta)

  1. AP 1 ha impugnato le condanne per minaccia di cui ai punti n. 2.1., 2.2. e 2.4. dell’AA, sostenendo che il primo e l’ultimo non sono stati da lui commessi, mentre nel caso del punto n. 2.2., si è trattato di legittima difesa.

Con riferimento a quanto contemplato al punto n. 2.1. dell’AA, la Corte di prime cure si è così espressa:

“ Sui fatti del 2 luglio 2013, agli atti vi sono le dichiarazioni dell'imputato e dei __________. Per quanto riguarda la minaccia con il coltello, l'imputato, in sede d'inchiesta, ha ammesso che, poiché adirato in quanto la ACPR 2 si era recata all'ufficio di collocamento con il marito per trovare un lavoro, rispettivamente percepire delle indennità di disoccupazione, lo ha dapprima minacciato con un coltello, dicendogli "ti apro come un maiale", tenendo però in tasca l'arma. (verbale 26 febbraio 2014, pag. 9, Al 45, verbale dibattimentale, pag. 3). ACPR 1 e ACPR 2 hanno invece entrambi dichiarato che l'imputato ha mostrato loro il coltello (verbale 26 febbraio 2014, pag. 9, Al 45, verbale 18 febbraio 2014, pag. 5, Al 25). La Corte, a fronte delle versioni costanti e convergenti dei __________, ha confermato, così come imputato, il punto 2.1 dell'atto d'accusa.”. (sentenza impugnata, consid. 9.4., pag. 20).

  1. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011 consid. 3.1). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (DTF 99 IV 211 consid. 1a; STF del 3 giugno 2005, inc. 6S.251/2004 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 180, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007 ad art. 180, n. 19 con richiami; sentenza CARP del 7 dicembre 2012, inc. 17.2012.120-121 (136) consid. 10.1). Per l’applicazione dell’art. 180 CP occorre poi che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 401). Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della sua volontà (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180 n. 10 e 11).

Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, op. cit, ad art. 180 n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 n. 16).

  1. I ragionamenti e le conclusioni dei primi giudici sono condivisibili. Le dichiarazioni univoche e combacianti dei due accusatori privati, consentono di confermare la tesi accusatoria e accertare che i fatti si sono svolti così come riportato nell’AA.

D’altronde anche l’imputato stesso ha ammesso d’aver avuto con sé un coltello e di aver minacciato ACPR 1 proprio con l'intento di intimorirlo:

“ E’ corretto che ero arrabbiato. E’ vero che avevo il coltello in tasca, si trattava di un coltellino svizzero.

ADR che io avevo preso con me il coltello perché era mia intenzione di bucare le gomme dell’auto.

ADR che volevo intimidirlo. Quindi è corretto dire che tenevo il coltello nella tasca per fare in maniera che capisse di non avvicinarsi a me. Glielo avevo anche detto che avevo un coltello. Effettivamente gli ho anche detto che lo avrei aperto.”

(MP 26 febbraio 2014, AI 45, pag. 10).

Tenuto conto di queste inequivocabili dichiarazioni, nonché dei summenzionati presupposti del reato, mal si comprende la base su cui si fonda l’appello in relazione a questi fatti, considerato che la minaccia si è inequivocabilmente consumata sia nell’ipotesi, qui ritenuta veritiera, che l’imputato abbia estratto dalla tasca il coltello mostrandolo alla vittima, sia che lo abbia mostrato indirettamente, facendone intravvedere la forma sotto i vestiti e dichiarandole di averlo su di sé.

Simili gesti sono sicuramente atti a incutere timore in chiunque: il fatto che un antagonista abbia su di sé un coltello è di per sé atto a creare timore in chiunque, anche in colui che poi decide, per un motivo o per l’altro, di affrontarlo.

Nel caso specifico, l’accusato aveva senza ombra di dubbio creato un clima tale da non consentire all’accusatore privato di stare tranquillo, al punto da esserne spaventato, come si può leggere chiaramente dalle sue dichiarazioni:

“ Il PP mi chiede se il comportamento di AP 1 è per me fonte di timore.

Si, il suo comportamento mi preoccupa moltissimo, anche perché mia moglie mi ha detto che AP 1 non ha nulla da perdere. Secondo me è capace di fare di tutto per mantenere il controllo su mia moglie. Questo AP 1 lo avrebbe anche detto esplicitamente a mia moglie.

ADR che le minacce che mi proferisce le prendo sul serio e sono fonte di timore. Dopo aver visto la violenza delle sue aggressioni, la sua espressione, il modo in cui ha tentato di colpirmi con un ombrello pesante. Ho paura e prendo sul serio le sue minacce. Credo che si tratta di un criminale malato. Ovviamente ricordo la sua minaccia di procurarsi una pistola.”

(MP 3 ottobre 2013, AI 11, pag. 6).

La relativa condanna è da confermare e l’appello deve essere respinto di conseguenza.

  1. Al punto n. 2.2. dell’AA è stata prevista la condanna - confermata integralmente in prima sede - di AP 1 per aver minacciato, in data 29 novembre 2013, ACPR 1 mostrandogli un coltello.

Il prevenuto sostiene di non essere punibile poiché ha agito per legittima difesa, chedendosi pure se gli aspetti oggettivi del reato sono adempiuti in concreto.

In sintesi quella sera, verso le 18:00 ACPR 1 e la moglie si trovavano al ristorante __________ a __________, in un tavolo vicino alla finestra. Ad un certo momento è giunto l’accusato che, da fuori, ha battuto forti colpi contro la finestra per attirare l’attenzione della donna e dirle qualcosa, mostrandole il telefono cellulare. Sentite le botte, ACPR 1, che si trovava di spalle, si è alzato con l’intenzione, avendo capito che era AP 1, di uscire fuori verso di lui. A quel punto ha visto che il prevenuto aveva estratto un coltello a farfalla e glielo stava mostrando. Arrivato all’ingresso dell’esercizio pubblico, l’accusatore privato non ha tuttavia più potuto discutere con il ragazzo, che si era già allontanato (MP 18 febbraio 2014, AI 28, pag. 14).

AP 1 ha sostenuto:

“ (…) io ho si picchiato il vetro in maniera forte e mostravo il telefono per dire “cosa mi scrivi se poi stai ancora con lui”. Il coltello l’ho tirato fuori quando lui è uscito e io gli ho detto di stare lontano perché era meglio che non veniva. Poi sono rimasto sino all’arrivo della polizia a cui ho consegnato coltello e spray ed ho chiarito quello che è successo.”

(MP 26 febbraio 2014, AI 45, pag. 15).

Al processo di prime cure egli ha poi precisato di aver estratto l’arma non per intimorire ACPR 2 ma perché temeva lo scontro, per sua difesa perché aveva “i punti in testa” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4).

I due testi sentiti, __________ e __________, hanno confermato che l’accusato ha estratto il coltello e, da dietro il vetro, lo ha mostrato agli accusatori privati quando ancora ACPR 1 era seduto, ma dandogli le spalle (MP 13 marzo 2014, AI 75 e, in particolar modo, AI 76, pag. 2: “ADR che quando il ragazzo aveva mostrato il coltello ACPR 1 era ancora seduto ma si è alzato subito”).

L’adempimento oggettivo del reato è dato. Fatto riferimento a quanto scritto al considerando qui sopra (n. 20), deve potersi dare per assodato che il gesto ha incusso timore all’accusatore privato. In effetti, pur essendosi alzato per uscire - atto che potrebbe essere interpretato come una volontà di affrontare AP 1 - ed avendo visto che il prevenuto si stava già allontanando di qualche metro, dopo aver chiamato la polizia (MP 13 marzo 2014, AI 75, pag. 2), ACPR 1 non si è avvicinato in alcun modo all’antagonista, cosa che in altre situazioni sempre aveva fatto, dimostrando così con i fatti di aver avuto paura di prendere una coltellata.

Soggettivamente, l’accusato ha agito con l’intenzione di spaventare ACPR 1, come da lui riconosciuto.

Richiamate le considerazioni sull’art. 15 CP, considerato che non vi sono prove agli atti, e nemmeno indizi, che vi fosse il rischio oggettivo di un attacco imminente da parte della vittima, non vi sono spazi per l’accoglimento della tesi difensiva. AP 1 non ha agito per legittima difesa.

Non va poi dimenticato che, una volta di più, è stato lui all’origine dei problemi e che non è assolutamente inusuale che una persona la cui accompagnatrice viene importunata in quella maniera in un luogo pubblico, davanti a tutti, si alzi per andare a discutere con il molestatore o chiami la polizia. In altri termini: AP 1 ha dapprima provocato e poi, ottenuta una reazione, ha minacciato.

  1. Infine, l’appellante contesta di aver detto, il 7 marzo 2013, a ACPR 2 “non c’è nessun problema se devo andare in prigione ma prima di andare devo farti del male”.

Su questi fatti, i primi giudici, confermando l’accusa, hanno scritto:

“ Venendo all'episodio che ha condotto all'arresto di AP 1, come indicato al punto 2.4 e 3.4 dell'atto d'accusa, il 7 marzo 2014, AP 1, ha tirato dei calci alla porta d'entrata dell'appartamento della ACPR 2, danneggiandola e l'ha minacciata dicendole "non c'è nessun problema se devo andare in prigione ma prima di andare devo farti del male".

Come accertamenti agli atti vi sono: le dichiarazioni della ACPR 2, ribadite a confronto con l'imputato (verbale 7 marzo 2014, Al 53, 17 marzo 2014, Al 81), un tentativo di contatto telefonico mancato della ACPR 2 al suo legale (AI 81), la documentazione fotografica della porta danneggiata, nonché la testimonianza di __________, segretaria presso lo studio di fisioterapia al un piano inferiore dell'edificio dove risiede la ACPR 2. La teste ha dichiarato di avere sentito al piano superiore all'interno dell'appartamento due persone che litigavano, sbattevano le porte e gridavano, e poi dall'esterno dello stabile il ragazzo che gridava dicendo "per colpa tua rischio di andare in galera" (verbale 10 marzo 2014, AI 73).

AP 1, interrogato dagli inquirenti, ha dichiarato che quel giorno era adirato perché aveva letto i verbali d'interrogatorio della ACPR 2, ha ammesso di averle detto la seguente frase "non c'è nessun problema se devo andare in prigione", negando di averla minacciata di farle del male e ha negato d'aver danneggiato la porta (verbale 8 marzo 2014, Al 54, pag. 3). Davanti al GPC, ha cambiato versione (AI 61), per poi dichiarare alla fine che le avrebbe detto in tedesco che se doveva andare in prigione ci sarebbe andato per un buon motivo (verbale finale 25 marzo 2014, pag. 13 e 14, Al 90).

Al dibattimento ha confermato di non essere mai entrato nel palazzo dove abita la ACPR 2 (verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 5):

"ADR:in merito al punto 2.4 e 3.4 dell'atto d'accusa contesto le dichiarazioni della teste __________ e dichiaro che io all'interno del palazzo non sono mai entrato, contrariamente a quanto affermato dalla teste che mi ha individuato prima all'interno poi all'esterno del palazzo.

ADR: che non so chi possa essere stato il 7 marzo 2014 a danneggiare la porta dell'appartamento della ACPR 2."

La Corte, poggiandosi sulle dichiarazioni della ACPR 2, che hanno trovato conferma nella versione della teste __________, in particolare sulla presenza dell'accusato all'interno dell'edificio, ritenuto come nessuno, fuorché l'imputato potesse in quel momento agire in quel modo, non ha avuto dubbi a confermare così come ascritti anche i punti 2.4 e 3.4 dell'atto d'accusa.” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 25 e seg).

Sull’accertamento relativo alla minaccia, le conclusioni di prima sede non possono essere condivise. In effetti, pur essendo dimostrato che il prevenuto era presente in quei frangenti nell’abitazione della donna e che egli ha tentato di entrare rompendo la porta, non è provato cosa esattamente egli abbia urlato alla donna. La teste ha detto di aver sentito chiaramente il ragazzo pronunciare la frase “per colpa tua rischio di andare in galera” (PG 10 marzo 2014, AI 73, pag. 3), frase che tendenzialmente esclude quella indicata dall’AP. Inoltre non risulta che sia stata proferita in tedesco, per cui non è da escludere che la vittima - che non capisce perfettamente l’italiano - l’abbia potuta comprendere male.

Nonostante l’accusato non sia credibile, in questo caso non si può dare per accertato che la minaccia, così come indicato da accusa e ritenuto da primi giudici, sia stata realmente formulata.

L’appello su questo punto può essere accolto e l’accusato prosciolto dalla relativa accusa.

Danneggiamento del 7 marzo 2014

  1. Appellata è pure la condanna per i fatti di cui al punto n. 3.4. AA, cioè per il danneggiamento, con pedate, della porta d’entrata dell’appartamento locato da ACPR 2, avvenuto il 7 marzo 2014.

La prima Corte si è espressa in merito al reato con il considerando testé riportato.

L’accusato sostiene di non aver commesso il fatto.

  1. La teste __________, sicuramente disinteressata e oggettiva, ha permesso di accertare la presenza del prevenuto all’interno dello stabile al momento dei fatti, nonostante questi abbia asserito di non essere entrato, e di provare che i due stavano litigando animatamente, nonché che si sentivano dei colpi alle porte:

“ In data 7 marzo 2014, verso le ore 16:00, mentre lavoravo ho sentito in un appartamento al piano superiore due persone che litigavano, sbattevano le porte e gridavano tutti e due.

La ragazza gridava “aiuto” e inoltre gli diceva di andarsene. Il ragazzo gridava insultandola, anche volgarmente, gli diceva troia, puttana, vai da quell’altro.

Sentivo che discutevano in parte in lingua tedesca.

Questo accadeva all’interno dell’appartamento.

Poco dopo ho sentito ancora il ragazzo gridare dall’esterno dello stabile in direzione della ragazza che era rimasta nell’appartamento.

Mi sono affacciata alla finestra e ho sentito chiaramente lui che diceva “per colpa tua rischio la galera”.

(…) Era un ragazzo magro, capelli scuri, credo aveva un po’ di barba (di due o tre giorni), indossava pantaloni jeans scuri, non ricordo altri particolari.”

(PG 10 marzo 2014, AI 73, pag. 2 seg.).

Il danno riscontrato alla porta (cfr. fotografie allegate all’AI 53) è compatibile con uno causato da violenti colpi come quelli addebitati a AP 1.

Sulla scorta di questi accertamenti, ritenuto che non vi è nemmeno un vago indizio che possa permettere di ipotizzare il coinvolgimento di una terza persona, considerato che può pure darsi per assodato che simili atti sono perfettamente in linea con l’atteggiamento assunto dal prevenuto nei rapporti con la vittima e che la teste __________ ha chiaramente identificato nel ragazzo che strillava dall'esterno del palazzo quello che poco prima aveva sentito litigare all'interno dell'appartamento, si può confermare la conclusione dei primi giudici, e giudicare AP 1 autore colpevole anche di questo danneggiamento. L’appello è conseguentemente respinto.

Infrazione alla LStup

  1. I Giudici di prime cure hanno condannato l’appellante per infrazione alla LStup per avere, a __________, nel periodo tra ottobre 2011 e il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, ceduto gratuitamente a __________ g 6 di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana.

Il reato non era stato contestato in prima sede, mentre lo è ora, asserendo il ricorrente di non averlo mai commesso.

  1. __________ a tal proposito ha dichiarato:

“ Preciso che io all’epoca già fumavo della canapa, non consumavo invece cocaina. Un giorno, mentre eravamo a casa sua, AP 1 aveva a disposizione della cocaina e io l’ho provata. Mi sembra che avesse a disposizione un grammo. Capitava quindi che praticamente al week end, prima di andare in discoteca, io e lui consumavamo, era lui che me la metteva a disposizione.

(…) ADR che personalmente mi offriva un grammo circa alla settimana, quando andavamo in discoteca. Ogni tanto offriva anche a __________.

ADR che più o meno avrò consumato una volta la settimana la cocaina che mi offriva AP 1 e poi ho smesso dopo carnevale 2012.

(…) ADR che da ottobre 2011 sino a febbraio 2012 avrò quindi consumato 20 grammi, tutti offertimi da AP 1.”

(MP 11 marzo 2014, AI 70 pag. 2 seg.).

In precedenza egli aveva dichiarato:

“ Nel periodo novembre 2011 sino ad oggi, ho consumato per via nasale, in 4/5 occasioni per un quantitativo complessivo di circa 1 grammo di cocaina sempre offertami dall’AP 1. Non conosco il suo fornitore. Preciso che in queste occasioni anche l’AP 1 consumava la cocaina, non c’erano altri presenti.

(…) Oltre alla cocaina mi capita di consumare saltuariamente anche della canapa. Posso dire che da novembre 2011 sino ad oggi ho consumato con una frequenza di circa due o tre volte a settimana, per un quantitativo complessivo di una sessantina di spinelli. La maggior parte delle volte era AP 1 che mi offriva gli spinelli, altrimenti mi rivolgevo agli spacciatori che ritrovavo nei vari locali e che pagavo fr. 10 cadauno.”

(PG 11 maggio 2012, AI 9 dell’inc. 81.2012.287 della Pretura Penale)

L’imputato ha parzialmente ammesso i fatti:

“ infrazione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

Per avere a __________, nel periodo compreso fra novembre 2011 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, alienato gratuitamente a __________ 1 grammo di cocaina ed un imprecisato quantitativo di marijuana.

R. Confermo di avergli offerto la cocaina.

La verbalizzante a questo proposito mi contesta come __________, (…) ha dichiarato:

“ADR che da ottobre 2011 sino a febbraio 2012 avrò quindi consumato 20 grammi tutti offertimi da AP 1..”

R. assolutamente non è vero… “adesso offro cocaina a tutti”…”

(MP 25 marzo 2014, AI 90, pag. 5).

Nella valutazione delle deposizioni bisogna tenere conto che __________ è stato definito da AP 1 stesso un amico (MP 19 febbraio 2014, AI 31, pag. 5 e MP 26 febbraio 2014, AI 45, pag. 4) e che egli non aveva quindi alcun interesse a mentire.

Non trascurabile è inoltre il fatto che in prima sede il reato non è nemmeno stato contestato.

Inoltre può pure darsi per accertato che AP 1 trafficasse cocaina e marijuana in quel periodo.

Al dispositivo n. 1.6. della condanna di primo grado si fa riferimento a g 6 (dei 20 dichiarati) di cocaina alienati gratuitamente a __________.

Nei considerandi della stessa si può leggere che è stata accertata la vendita a ACPR 1 di g 5 di cocaina (consid. n. 14.2., pag. 27) e che l’imputazione n. 4 del DA, relativa all’alienazione a titolo gratuito a __________ di g 1, non essendo contestata, deve essere confermata.

Rapportati tra loro, si può vedere come nel dispositivo non si faccia riferimento alla condanna per la vendita all’accusatore privato, mentre quella per l’alienazione gratuita a __________ è stata estesa di g 5 e portata così a g 6. Evidentemente si è trattato di una svista della Corte che ha unito le due condanne dimenticando di fare riferimento alla vendita a ACPR 1. L’errore, non essendo stata avviata alcuna procedura di rettifica ex art. 84 CPP, non può essere corretto in questa sede, poiché, mancando un appello del Ministero pubblico su questo punto, in virtù del divieto della reformatio in peius, non possono essere inseriti nella condanna elementi che aggravano la posizione del prevenuto.

Sull’altro fronte, non essendo stata estesa l’accusa per la cessione degli ulteriori g 5 di cocaina a __________, con riferimento al principio dell’immutabilità dell’accusa, il quantitativo deve essere corretto e riportato a quanto indicato nel DA, quindi a un grammo.

Contravvenzione alla LStup

  1. Contestata è infine la condanna per contravvenzione alla Lstup per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo tra gennaio 2012 e il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana (dispositivo 1.5. della sentenza impugnata).

AP 1 sostiene infatti, per la prima volta, di non avere commesso l’infrazione.

  1. Il prevenuto ha a più riprese ammesso di aver fatto uso di stupefacenti:

“ Il PP mi chiede di indicare se io consumo.

Rispondo che da circa 1 anno non consumo più nulla. Negli ultimi 3 mesi è capitato che assumessi cocaina in compagnia se qualcuno me la offriva.”

(MP 5 dicembre 2013, AI 17, pag. 12)

“ ADR che da circa due anni che non consumo marijuana.

La verbalizzante mi chiede allora se sono disposto a sottopormi agli esami delle urine e rispondo che nelle ultime due settimane ho fumato marijuana, uno spinello circa ogni due giorni.

Negli ultimi 3 anni posso dire di aver consumato saltuariamente cocaina soprattutto in compagnia. Un consumo di circa una volta al mese che quantificherei in circa 10 grammi. L’ultimo consumo risale circa al Carnevale scorso.”

(MP 19 febbraio 2014, AI 31, pag. 4).

“ Non è mia abitudine consumare poi insieme all’acquirente

(MP 26 febbraio 2014, AI 45, pag. 5).

Già semplicemente sulla scorta di queste ammissioni, costanti e univoche, sostenere ora di non aver commesso i fatti è poco serio e per nulla credibile.

L’appello su questo punto è respinto e la sentenza confermata.

La richiesta di correzione del periodo con l’indicazione del termine massimo di commissione della contravvenzione nel febbraio 2012, data indicata dal prevenuto nel suo verbale di interrogatorio del 17 maggio 2012 quale ultimo consumo di marijuana non può essere accolta, poiché la contravvenzione di cui è chiamato a rispondere si riferisce anche al consumo di cocaina, che AP 1 ha ammesso, nello stralcio testé riportato, essere continuato sino al carnevale del 2013, quindi certamente oltre il maggio 2012.

Imputabilità

  1. La difesa ha chiesto con l’impugnativa che sia riconosciuta al suo assistito la scemata responsabilità, che la pena sia ridotta di conseguenza e sia posta al beneficio della sospensione condizionale.

E’ pertanto necessario chinarsi avantutto sulla questione della salute mentale del prevenuto, sulla scorta degli elementi che si trovano agli atti sulla tematica.

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (cpv. 2).

Secondo la giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve, infatti, essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e STF 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).

Rilevanti sono soltanto le psicopatie o i disturbi della personalità o le alterazioni temporanee che si distanziano dalla media: non ogni psicopatia così come non ogni alterazione dello stato mentale dovuto a cause diverse così come non ogni diminuzione della capacità di controllarsi raggiunge l’anormalità in senso giuridico (DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 132 IV 29 consid. 5.1; 119 IV 120 consid. 2a; 116 IV 273 consid. 4a; 102 IV 225 consid. 7a; 98 IV 153 consid. 3.; STF 6B_744/2012 consid. 2.1.1 del 9 aprile 2013; STF 6B_644/2009 del 23 novembre 2009 consid. 1.2). Al riguardo, nel messaggio del 21.09.1998 sulla modifica delle norme generali del CP, il legislatore ha precisato che soltanto una turba psichica grave per cui la struttura psichica dell’autore si scosta nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali - può giustificare un’incapacità o una scemata imputabilità (Messaggio n. 98.038 concernente la modifica del CP - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del CPM del 21.09.1998, pag. 25, n. 212.41).

In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che è data una diminuzione della facoltà di valutare il carattere illecito dell’atto quando il riconoscimento dell’illiceità del gesto è nettamente più difficile per l’autore che per le persone psichicamente normali. Anche se l’autore sapeva che il suo gesto era punibile, l’art. 19 CP torna applicabile se, a seguito del suo stato mentale, egli non era in grado di comprendere, se non con difficoltà, l’idea di illiceità che sta alla base del divieto violato. D’altro lato, è, invece, data, sempre secondo la giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire secondo la valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a seguito del suo stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di commettere il reato soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto che, in quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può essere considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215; Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo 1999, pag. 74).

  1. In data 11 novembre 2013 l’accusato ha subito una craniotomia temporo-frontale destra ed exeresi della lesione ivi localizzata. Il relativo attestato medico, allestito dal Neurocentro della Svizzera Italiana il 18 novembre 2013 (AI 46), recita:

“ Valutazione iniziale:

paziente con storia di crisi comiziale (crisi epilettica, n.d.r.) nel mese di agosto 2013; episodio di crisi tonico-clonica con perdita di coscienza per la quale è stato ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________ dove ha eseguito gli accertamenti, tra cui RM encefalo che ha evidenziato una lesione temporale destra di piccole dimensioni, ascrivibile probabilmente a cavernoma. E’ stata quindi introdotta una terapia anticomiziale con __________ e __________.

L’esame neurologico odierno non mostra deficit neurologici e il paziente non riferisce cefalea ed ulteriori episodi comiziali.

In considerazione del quadro radiologico, dell’età del paziente e delle caratteristiche della lesione, si pone indicazione a intervento chirurgico di exeresi della lesione.

Decorso:

(…) In prima giornata postop il Paziente si presenta neurologicamente indenne, non riferisce dolore, presenta edema peri-orbitario dx.

(…) si pone indicazione alla dimissione a domicilio del Paziente in data 15 novembre 2013.”

Il resoconto relativo all’attacco epilettico che ha dato origine agli approfondimenti che han poi portato all’intervento chirurgico, datato 29 settembre 2013, riferisce che il paziente ha avuto una crisi convulsiva con movimenti tonico-clonici generalizzati, comportante una parziale confusione mentale e amnesia circostanziale (AI 46). Dal documento emerge inoltre come si sia trattato del primo evento del genere, preceduto unicamente da un episodio simile, ma di portata sensibilmente minore, avvenuto qualche mese prima.

  1. Il 21 febbraio 2014 (AI 42) il GPC ha ordinato, quale misura sostitutiva all’arresto, art. 237 cpv. 2 lett. f CPP, che AP 1 fosse sottoposto ad un trattamento medico o ad un controllo da parte della Dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta.

Il rapporto reso da quest’ultima in data 8 marzo 2014, allestito dopo 3 incontri con l’accusato, si conclude con la seguente diagnosi: “disturbo di personalità emotivamente instabile F 60.3. stato dopo exeresi chirurgica di emangioma cavernoso temporale destro, tato dopo crisi epilettica” (AI 56, pag. 4).

Nel referto la perita ha pure dichiarato:

“ Traspariva il suo vuoto interno, uno stato di angoscia, un’immagine di sé confusa, un’incapacità a sopportare frustrazioni con tendenza ad agiti impulsivi, un’affettività instabile, un umore instabile, una tendenza ad essere coinvolto in relazioni intense.

Non presentava deficit cognitivi. Non vi erano segni deponenti per psicosi (pensiero formalmente corretto), non allucinazioni, esame di realtà mantenuto. Umore tendenzialmente deflesso non idde suicidali.

Diagnosticavo un disturbo di personalità emotivamente instabile F 60.3.”

(AI 56, pag. 2).

Sul prevenuto si è espresso, l’8 marzo 2014, pure il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta attivo anche presso il carcere cantonale, confermando “l’assenza di una patologia psicotica” e asserendo di credere di trovarsi di fronte ad un soggetto che presenta diversi tratti caratteriali misti di instabilità affettiva, istrionici e narcisistici. A suo dire “ un certo ruolo nell’esacerbazione di alcuni aspetti antipatici del suo comportamento gioca anche la malattia, l’intervento chirurgico e l’uso (a suo dire ricreativo) di sostanze, nonché la sospensione del trattamento medicamentoso proposto nel decorso postoperativo.” (AI 57).

Agli atti vi è poi una lettera 15 aprile 2014 della Dr.ssa __________ con la quale ha affermato di ritenere necessaria una terapia psichiatrica ambulatoriale, psicoterapica a frequenza settimanale, e psicofarmacologica sempre che il condannato sia d’accordo (doc. dib. TPC 3).

Al processo di primo grado egli ha dichiarato, ad esplicita domanda della Presidente, di non aver mai avuto nessun problema a gestire la rabbia “contrariamente a quello che ha riscontrato la dottoressa __________” (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2, doc. TPC 25).

Prima di questi interventi specialistici, cioè prima dell’apertura del procedimento penale, l’accusato, nonostante gli fosse stato proposto, ha rifiutato di farsi seguire da uno psicologo, convinto di non averne alcun bisogno (“Mi era stato proposto prima di operarmi e dopo ma non ho voluto perché non ho ritenuto di averne necessità.”, MP 19 febbraio 2014, AI 31, pag. 3).

  1. Tutto ben ponderato, non si ravvedono nel caso specifico gli estremi per il riconoscimento di una scemata imputabilità, nemmeno di grado lieve. In effetti il prevenuto, come chiunque si comporta alla sua stregua e supera i limiti della decenza, ha indubbiamente dei lati caratteriali spigolosi e al di fuori dei canoni ordinari, già solo perché la quasi totalità della popolazione, fortunatamente, si regola altrimenti. Ciononostante egli non si discosta dagli schemi di coloro che commettono reati simili al suo, assimilabili allo stalking. Anzi li ripropone fedelmente.

L’instabilità affettiva, istrionica e narcisista, così come l’impulsività, l’incapacità di gestire frustrazioni, lo stato di angoscia e l’instabilità dell’umore non sono certamente problematiche di intensità tale da compromettere la capacità di intendere e volere ai sensi dell’art. 19 CP.

D’altronde non ci troviamo qui di fronte ad un unico atto, ma ad un atteggiamento assunto e ripetuto nel tempo, ad un’impostazione di vita. Non è dunque ipotizzabile un gesto d’impulso irrefrenabile.

Commisurazione della pena

  1. AP 1 contesta la commisurazione della pena operata dal primo giudice, postulandone una riduzione e la sua messa al beneficio della sospensione condizionale. Inoltre chiede che non sia revocata la sospensione condizionale alle pene di cui al decreto del 28 febbraio 2011 del Ministero pubblico del Canton Ticino e del 29 ottobre 2010 del Tribunale militare 8 di Berna.

  2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

  1. a. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

b. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Giusta gli art. 123, 144, 180 e 186 CP chi si rende autore colpevole dei reati di lesioni semplici, danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L’infrazione alla LStup, art. 19 cpv. 1 LStup, è sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il furto è sanzionato con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Per le vie di fatto, che costituiscono una contravvenzione, così come per la contravvenzione alla LStup, è prevista la sola multa (art. 126 CP e art. 19a LStup).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

  1. In concreto, AP 1 è stato ritenuto qui autore colpevole di:
  • 3 episodi di lesioni semplici;

  • 2 episodi di vie di fatto;

  • 5 atti di danneggiamento;

  • 3 episodi di minaccia;

  • 1 furto ai danni dell'esercizio pubblico Bar __________;

  • 1 episodio violazione di domicilio in relazione al furto;

  • contravvenzione alla LStup per un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana;

  • infrazione alla LStup per un’alienazione gratuita di 1 grammo di cocaina;

Dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato per i reati di lesioni semplici si situa ad un livello di grado medio. A connotare sfavorevolmente il suo agire contribuiscono innanzitutto le conseguenze dei suoi gesti, che nel caso della rottura del timpano e in quello delle fratture riportare da ACPR 1 non possono essere certamente banalizzate. Pure non irrilevante è il rischio che in concreto l’entrata di un frammento di vetro nell’occhio di ACPR 2 ha comportato.

Oggettivamente, le vie di fatto ai danni della donna, sono qualificabili come di grado medio alto, ritenuto che si situano al limite della distinzione con le lesioni semplici, mentre quelle perpetrate nei confronti dell’uomo sono di grado medio.

L’infrazione e la contravvenzione alla LStup possono essere reputate di modesta gravità.

Il danneggiamento ai danni del Bar __________ non è grave ma, pur non essendo stato interamente quantificato, non si può considerare insignificante; la violazione di domicilio perpetrata in tale circostanza è di mediana importanza.

I danneggiamenti ai danni dei signori __________, oltre che essere poco sagaci, sono di per sé solo relativamente gravi, poiché la loro riparazione ha comportato difficoltà e costi contenuti.

A qualificare negativamente l’agire del prevenuto, più che le caratteristiche intrinseche dei singoli gesti, è il contesto in cui sono avvenuti quelli ai danni dei signori __________. L’intensità e la loro ripetitività hanno comportato per le vittime, soprattutto per la donna, importanti conseguenze sulla sua libertà e sulla sua tranquillità psicologica. E’ evidente che ella, nonostante non abbia sempre mantenuto un comportamento costante e coerente e sebbene non sia scevra da colpe, si è ritrovata a vivere per un periodo prolungato in un clima di terrore latente, che ne ha influenzato la libertà d’agire e l’ha più volte obbligata a chiedere l’aiuto di terze persone. Non va poi dimenticato che in varie occasioni le sceneggiate si sono svolte in luoghi pubblici e frequentati, fatto che ha inevitabilmente portato la donna, seppur vittima, a doversi vergognare per quanto stava accadendo.

Anche per ACPR 1, l’agire del reo ha comportato un sensibile peggioramento della qualità di vita e una convivenza forzata, esasperante, con una fonte costante di preoccupazioni e paure per sé ed i suoi cari.

Ad aggravare il tutto, poi vi è il fatto che è stata coinvolta la bambina dei coniugi __________, che certamente stava già passando un momento difficile dovuto alla separazione dei genitori e che è stata costretta, suo malgrado, ad assistere a scene che non possono non aver lasciato un segno nella sua psiche.

Nonostante nel caso specifico non sia stata prospettata la coazione (DTF 129 IV 262 sullo stalking), poiché ci si è limitati a considerare i singoli episodi, questa situazione rende molto serio quanto fatto da AP 1 nei confronti della compagna e del di lei marito.

A mitigare la colpa dell’appellante - seppur lievemente e certamente non giustificandone in alcun modo le gesta – deve essere preso in considerazione, a differenza di quanto fatto in prima sede, ove ci si è limitati a parlare di comportamento altalenante e disorientante della signora ACPR 2, l’atteggiamento assunto dagli accusatori privati __________, che hanno contribuito attivamente ad esacerbare la situazione.

Il fatto che un’accusa di minaccia sia caduta e che i sei grammi di cocaina ceduta siano stati ridotti ad uno solo non ha alcuna influenza sulla commisurazione della pena.

Ciò posto, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4 anni e mezzo, art. 49 cpv. 1 CP in combinazione con le norme relative ai reati in disamina), confermata una pena base di 16 mesi di detenzione (consid. 18.1., pag. 35 della sentenza impugnata), appare adeguata all’autore la pena detentiva di 9 mesi.

Quali fattori legati all’autore, si deve tener conto dei numerosi precedenti specifici (AI 30), seppur nessuno assimilabile allo stalking, che sono testimonianza di un’indole difficilmente correggibile.

Non condivisibile è la valutazione a favore del prevenuto fatta in prime cure dell’essere un trentenne senza lavoro, senza mezzi per vivere e senza un tetto. Se purtroppo egli si trova in una situazione del genere, non è che per colpa sua.

Di converso, non si può trascurare, nella commisurazione della pena, la difficile situazione famigliare nella quale si è ritrovato a crescere e il distacco forzato dalla madre, dal patrigno e dai fratellastri che lo hanno lasciato senza alcun riferimento affettivo, senza una famiglia. Si tratta di avvenimenti che scombussolano qualsiasi figlio, indipendentemente dalle colpe dell’una o dell’altra parte.

Tutto ben considerato, questi fattori legati alla persona si compensano tra loro ed hanno un effetto neutro nel computo della sanzione, che di conseguenza appare corretto confermare in 9 mesi di detenzione.

Alla pena detentiva va aggiunta una multa per le contravvenzioni, quantificata in fr. 100.-.

L’appello del condannato è pertanto respinto su questo punto.

Sospensione condizionale

  1. AP 1 ha chiesto di essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, art. 42 cpv. 2 CP.

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

In concreto, la Corte ha ampiamente valutato i precedenti, le condizioni nelle quali sono stati perpetrati i reati, le circostanze specifiche del reato, la personalità dell'autore, la sua situazione famigliare, il suo comportamento dopo i fatti ed in particolar modo nel corso dell’inchiesta, il suo atteggiamento al processo di prime cure, giungendo alla convinzione che la prognosi non può al momento purtroppo che essere confermata come negativa. Questo risultato, almeno sulla concessione della sospensione condizionale della pena detentiva, non viene scalfito neppure dal barlume di elaborazione dell’accaduto che è apparso brillare durante il processo d’appello, segno che questa esperienza detentiva lo ha finalmente portato a comprendere che è giunto il momento di tirare i remi in barca ed iniziare a mettere le basi per una vita futura degna di tale nome.

E’ indiscutibile che senza la seria volontà di cambiare lo stile di vita e il modo di rapportarsi agli altri ed alle regole, che passa inevitabilmente per la decisione di fare capo all’aiuto di persone esperte, le buone intenzioni arrischieranno di rimanere tali. Ciononostante non si può negare che questa attitudine costituisca un leggero progresso rispetto alla più volte espressa sicurezza di sapersi controllare perfettamente e di non necessitare di sostegno psicologico.

La pena inflitta è di conseguenza da espiare.

Revoca della sospensione condizionale delle pene precedenti

  1. L’appellante chiede infine che non sia revocata la sospensione condizionale della pena inflittagli con il decreto del 28 febbraio 2011 e di quella inflittagli da Tribunale militare 8, Berna, in data 29 ottobre 2010, come invece fatto in prima sede.

In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna. Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita, art. 45 CP.

Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale, art. 46 cpv. 1 CP, oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza, art. 46. cpv. 2 CP. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP). Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Come per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La pena sarà dunque revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3).

Di conseguenza, per quando concluso al considerando precedente, non si può far altro in questa sede che revocare la sospensione condizionale delle pene precedenti, per le quali il periodo di prova non era ancora scaduto al momento dei fatti.

Pretese civili

  1. AP 1, con il suo appello, ha pure chiesto l’integrale reiezione delle pretese d’indennizzo degli accusatori privati ed il loro rinvio al competente foro civile.

Con la sentenza impugnata (consid. 21, pag. 36), è stato riconosciuto un indennizzo a favore di ACPR 1 di fr. 1'480.- corrispondenti alle spese vive della __________, di fr. 10'127.45 per le spese legali e di fr. 200.- a titolo di toro morale. Mentre per le restanti pretese egli è stato rinviato al foro civile con conferma del principio del risarcimento.

Di principio, la valutazione fatta dal primo giudice è corretta e la pretesa dell’appellante infondata. Vi è solo una correzione da apportare, poiché nella sentenza impugnata si spiega che “in assenza di un chiaro e comprovato nesso di causalità” le ulteriori pretese di indennizzo avanzate da ACPR 1 sono rinviate al competente foro civile. Di conseguenza il rinvio deve essere effettuato tout court e non con il riconoscimento del principio del risarcimento.

  1. Tassazione delle note di onorario e richieste di indennizzo

Le note di onorario sono state approvate così come risulta dal dispositivo. Per quanto concerne il difensore, sono state riconosciute 4 ore di colloqui, 1.5 ore per la dichiarazione d’appello, 8 ore per sudio atti, preparazione arringa e preparazione udienza, e 3.5 ore per il l’udienza d’appello.

Per gli accusatori privati, le uniche correzioni sono dovute alla presa in considerazione dell’effettiva durata del dibattimento di appello.

Di conseguenza, l’indennità riconosciuta a ACPR 1 deve essere aumentata dei costi per le spese legali d’appello.

La signora ACPR 2 è al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché le spese del patrocinio sono anticipate dallo Stato, al quale il prevenuto dovrà poi rifonderle, non appena la sua situazione economica lo consentirà.

Spese

Visto l’esito degli appelli, è stata confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

Gli oneri processuali della procedura di appello sono stati attribuiti, in applicazione dell’art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza e, dunque, posti a carico dell’appellante.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

15, 16, 19, 40, 47, 49, 50, 51, 106, 123, 126, 139, 144, 180 e 186 CP;

art. 19 e 19a LStup;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

ha pronunciato: 1. L’appello presentato da AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.7, 1.8., 2. e 5. della sentenza 12 maggio 2014 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. vie di fatto

per avere,

a __________,

nel periodo 12 aprile 2013/12 luglio 2013,

in due occasioni, una ai danni di ACPR 2 l'altra ai

danni di ACPR 1, commesso vie di fatto, descritte al punto

1.1. e in parte 1.3., limitatamente ad un calcio, dell'atto di

accusa;

1.1.2. lesioni semplici, ripetute

per avere,

a __________,

l'8 giugno 2013, il 3 luglio 2013 ed il 1° febbraio 2014,

in tre occasioni, due ai danni di ACPR 2 e uno ai danni di ACPR 1,

intenzionalmente cagionato loro un danno al corpo e alla salute, come accertato nei certificati medici agli atti;

1.1.3. minaccia, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo 2 luglio 2013/7 marzo 2014,

in tre occasioni, usando grave minaccia, incusso timore a ACPR 1;

1.1.4. danneggiamento, ripetuto

per avere,

a __________ e a __________,

nel periodo 12 aprile 2013/7 marzo 2014,

in cinque occasioni,

ripetutamente ed intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui;

1.1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino,

nel periodo compreso tra gennaio 2012 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, consumato personalmente un quantitativo imprecisato di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.6. infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo compreso tra ottobre 2011 ed il 9 maggio 2012, senza essere autorizzato, alienato gratuitamente a __________ un quantitativo di gr. 1 di cocaina e un quantitativo imprecisato di marijuana;

1.1.7. furto

per avere,

a __________, presso l'esercizio pubblico Bar __________, fra l'8 ed il 9 maggio 2012,

sottratto, al fine di appropriarsene, cose mobili altrui per un valore complessivo accertato di almeno fr. 250.--;

1.1.8. violazione di domicilio

per essere,

a __________,

fra l'8 e il 9 marzo (recte: maggio) 2012 indebitamente rimasto nell'esercizio pubblico Bar __________, contro la volontà dell'avente diritto;

e meglio come descritto nell'atto di accusa 43/2014 del 4 aprile 2014 e nel decreto di accusa 3345/2012 del 23 luglio 2012 e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’accusa di minaccia per i fatti descritti al punto n. 2.4. dell’AA43/2014 del 4 aprile 2014.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;

1.3.2. al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno;

1.3.3. é revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, per complessivi fr. 9'600.-, inflitta a AP 1 con decreto 28 febbraio 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP 2010.10332), nonché la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, per complessivi fr. 2'400.-, inflitta con decisione 29 ottobre 2010 del Tribunale militare 8, Berna (TM8 06 146).

1.4. AP 1 è condannato a versare a ACPR 1, l'importo di fr. 1'480.- a titolo di risarcimento danni, fr. 10'127.45 quale risarcimento spese legali di primo grado, fr. 1'137.60 quale risarcimento per spese legali d’appello e fr. 200.- a titolo di torto morale.

§ Per il resto, è ordinato il rinvio al competente foro civile.

1.5. AP 1 è condannato a versare allo Stato fr. 1'647.80 corrispondenti alle indennità per spese di patrocinio dovute all’accusatrice privata ACPR 2 posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

  1. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

  2. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 2'970.00

  • spese fr. 90.00

  • IVA fr. 237.60

Totale fr. 3'297.60

a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.1. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

  1. La nota professionale dell’avv. RAAP 2 è approvata per:
  • onorario fr. 1'485.00

  • spese fr. 44.00

  • IVA fr. 118.80

Totale fr. 1’647.80

a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.

  1. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti in ragione di fr.1'000.- a carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato, a cui pure sono accollati direttamente i restanti fr. 200.-.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

43

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 10 CP
  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 45 CP
  • art. 46 CP
  • art. 46. CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 113 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 84 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

CPS

  • art. 42 CPS
  • art. 144 CPS

LF

  • art. 19a LF

LStup

  • art. 19 LStup
  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

StGB

  • Art. 13 StGB

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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