Incarto n. 17.2014.111
Locarno 7 aprile 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 ottobre 2013 dal
PP 1
contro la sentenza emanata l’8 ottobre 2013 (motivazione scritta intimata l’8 maggio 2014) dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1,
richiamata la dichiarazione di appello 22 maggio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2201/2012 del 7 maggio 2012 il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di:
lesioni semplici per avere, a , in data 18 dicembre 2011, ripetutamente colpito con pugni al viso e alla nuca PC 1, provocandogli le lesioni attestate dalla lettera d’uscita provvisoria 19.12.2011 dell’, a firma __________, e meglio la frattura del pavimento orbitario, della parete anteriore del seno mascellare, ematogeno, enfisema endorbitario e palpebrale e frattura dell’osso nasale su trauma facciale con ferita lacerocontusa palpebra inferiore.
B. Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni - di fr. 10'800.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 120.-) e alla multa di fr. 2'000.-.
Contro il decreto d’accusa citato IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d’accusa il 30 maggio 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con sentenza 8 ottobre 2013, la giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha prosciolto l’imputato IM 1 caricando le spese di complessivi fr.450.- allo Stato, considerando, sulla base del principio in dubio pro reo, di non poter ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti imputati a IM 1 si fossero svolti nelle modalità riferite dall’accusatore privato e dalla di lui compagna. In particolare, la giudice ha accolto la versione esposta dall’imputato secondo cui egli ha reagito colpendo PC 1 solo per legittima difesa, dopo aver già subìto un tentativo di attacco da parte di quest’ultimo.
D. Il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di appellare la sentenza della Pretura Penale.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 22 maggio 2014, motivata il 26 agosto 2014, il procuratore pubblico ha impugnato i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza della Pretura Penale, chiedendo che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di lesioni semplici come indicato nel decreto d’accusa DA.2012.2201 del 7 maggio 2012 e postulando la condanna alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.120.- (centoventi) cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.- (diecimilaottocento), oltre la multa di fr. 2'000.-, tasse e spese da caricarsi integralmente all’imputato.
E. Il procuratore pubblico e l’imputato, con lettere 2 luglio 2014, hanno espresso entrambi il loro consenso allo svolgimento del procedimento d’appello in forma scritta.
F. L’imputato, con allegato 20 agosto 2014, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, ribadendo quanto da lui già esposto in riferimento ai fatti occorsi il 18 dicembre 2011.
Considerando
in diritto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,
n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid.
1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010;
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P_218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P_333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P_20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P_72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P_37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P_218/2006 del 30 marzo 200 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011, consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009, consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; 6B_230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; 1P_121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1; 6P_218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3., nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
All’imputato non può essere imposto l’onere della prova riguardo alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar StPO, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, Traité de procedure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 93 n. 702).
Legittima difesa
La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).
Inchiesta
Nel rapporto di polizia del 13 marzo 2012 (AI 5), si legge che, verso le ore 01.30 del 18 dicembre 2011, PC 1 e la di lui compagna __________ giungevano presso la discoteca __________. Poco prima delle ore 04.00. PC 1 e __________ si appartavano nel separato piano bar del locale, sedendosi sugli sgabelli attorno al bancone del bar.
Nel mentre giungeva IM 1 insieme a degli amici, posizionandosi dalla parte opposta del bancone.
Da parte sua, PC 1 ha dichiarato di avere udito che la discussione tra IM 1 e la __________ si stava animando e i toni alzandosi. A quel punto, PC 1 ha abbracciato la __________ dicendole “andiamo via”. Di fronte a tale reazione, IM 1 diceva “sì, sì, vai pure via con quel frocio di merda!”. PC 1 allora si girava e mandava a quel paese IM 1 con un gesto della mano, pronunciando la frase: “ma che cazzo vuoi?”. Dopodiché PC 1 e __________ si allontanavano di qualche metro dalla loro posizione. PC 1 riferisce poi:
“ A quel punto, subito me lo ritrovavo in faccia. Senza proferire parole, mi sferrava un pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro cadere a terra e mi piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri colpi. IM 1 da parte sua, continuava a cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della nuca; me ne avrà dati circa 5-6, dopo di che mi prendeva per i capelli e mi trascinava con forza per un metro, in direzione di un posto dove vi erano meno persone, penso.
Non so se mi sono liberato io oppure ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con un salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”
(verbale d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
IM 1, interrogato come imputato in data 6 marzo 2012, ha riferito alla polizia che, al momento dei fatti, si trovava al bancone del bar con due amici, quando vedendo la __________ si è a lei rivolto dicendole “ciao, com’è”, frase alla quale la __________ avrebbe risposto in modo sgarbato, insultandolo e rimproverandolo per il suo pregresso comportamento nei confronti della di lui ex ragazza, amica della __________. A quel momento IM 1, sentendosi insultato, riferisce di aver detto alla __________ “stai con quel frocio di merda che ti guarda le spalle e non rompere le balle a me!”.
Sempre secondo la versione dell’imputato:
“ A quel punto lui [PC 1, n.d.r.], sentendosi tirato in mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
IM 1 riferisce, inoltre, la circostanza secondo cui, a quel momento, egli indossava un paio di occhiali appoggiati sopra la testa, i quali sarebbero caduti al momento del pugno da lui sferrato a PC 1. L’imputato ha quindi dichiarato:
“ Con l’adrenalina che mi era salita e la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo chiunque si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me e gli occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente […] Appena recuperati gli occhiali, sentivo il __________ (addetto alla sicurezza del locale, n.d.r.), che in quel mentre mi aveva preso al collo e portato in disparte, che mi diceva di stare calmo”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 2).
La teste __________ conferma sostanzialmente la versione dei fatti esposta da PC 1.
__________ ha dichiarato di trovarsi al bancone del bar della discoteca __________ insieme a PC 1, seduti sugli sgabelli intorno al bancone bar, quando notava IM 1 che la osservava.
Intorno alle ore 04.00 IM 1 si è spostato, mettendosi di fianco a lei, intromettendosi nel discorso di __________ e una sua amica. Infastidita, la __________ gli diceva allora: “basta, io non voglio parlare con te!”
Interveniva allora PC 1, il quale si avvicinava a __________ dicendole che era meglio andarsene.
A questo punto __________ riporta:
“ IM 1, che molto probabilmente aveva pure bevuto diverse bevande alcoliche, si alterava e diceva a PC 1 “vai pure con quel frocio di merda!”. PC 1, che in quel momento si trovava faccia a faccia con il IM 1, gli diceva qualcosa che non ho ben capito, ma mi sembra che gli diceva che io non gli stavo dando fastidio. Di seguito PC 1 mi prendeva per un braccio, invitandomi ad andare. IM 1, ancor più alterato, mediante un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra, facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro. PC 1 cadeva al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava. PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza avere la possibilità di reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra un paio di metri”
(verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
Tuttavia, visto il forte sanguinamento dell’occhio, PC 1 si convinceva a recarsi presso l’__________ in taxi insieme a __________, ove gli venivano diagnosticate una “frattura pavimento orbitario, della parete anteriore del seno mascellare, ematogeno, enfisema endorbitario e palpebrale e frattura dell’osso nasale su trauma facciale” e una “ferita lacerocontusa palpebra inferiore” (cfr. lettera d’uscita provvisoria 19 dicembre 2011 allegato alla querela, AI 1).
Le ferite riportate da PC 1 sono documentate anche dalla fotografie allegate alla sua querela del 27 dicembre 2011.
Appello
9.1. Si premette, innanzitutto, che nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie, divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6).
Occorre esaminare, in particolare, quale versione appaia più convincente sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Ciò deve essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti, nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).
9.2. Nel caso di specie, la qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti dall’accusa e dalla giudice di primo grado non è stata contestata, sicché non appare necessario chinarsi sull’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie contemplata all’art. 123 cpv. 1 CP.
È, infatti, acclarato che l’imputato IM 1 ha causato con un pugno la frattura del pavimento orbitario e dell’osso nasale di PC 1. Su questo punto convergono le dichiarazioni delle parti sentite, unitamente all’accertamento medico e alla documentazione fotografica versata agli atti. Contestata, invece, è la circostanza in cui IM 1 ha dichiarato di aver colpito PC 1.
9.3. Del preteso attacco arrecato da PC 1, allegato dall’imputato IM 1, non si trova alcun riscontro nelle versioni di PC 1 e __________.
Invero, PC 1 non riporta di alcun pugno da lui sferrato a IM 1, indicando unicamente un proprio blando tentativo di reazione dopo essere stato più volte colpito dall’imputato:
“ D3: lei ha reagito in qualche maniera nei confronti del IM 1?”.
R3: l’unica reazione è stata quella, appena liberato, di cercare di tirargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Altro nei suoi confronti non ho fatto”
(verbale d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 4).
Viceversa, l’accusatore privato ha dichiarato di essersi trovato di fronte IM 1, il quale senza dir nulla lo colpiva con un pugno all’occhio sinistro:
“ A quel punto, subito me lo ritrovavo in faccia [riferendosi a IM 1, n.d.r.]. Senza proferire parole, mi sferrava un pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro cadere a terra e mi piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri colpi”
(verbale d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
Del preteso attacco che PC 1 avrebbe portato a IM 1 non si trova nessun riferimento neppure nel verbale di __________. Ella riporta, infatti, unicamente che PC 1 si trovava faccia a faccia con IM 1 e che, dopo che il primo aveva detto al secondo che la __________ non gli stava dando fastidio, PC 1 l’aveva presa per un braccio invitandola ad andarsene via insieme a lui. L’attacco di IM 1, secondo la versione di __________, sarebbe pertanto giunto completamente inatteso e non provocato:
“ IM 1, ancor più alterato, mediante un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra, facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro”
(verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
9.4. IM 1, al contrario, ha dichiarato di aver colpito PC 1 in reazione al tentativo di attacco di quest’ultimo:
“ Gli [a __________, n.d.r.] dissi in seguito ai suoi insulti “stai con quel frocio che ti guarda le spalle e non rompere le balle a me!” A quel punto lui [PC 1, n.d.r.], sentendosi tirato in mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2)
9.5. Nel verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 dinnanzi al pretore, IM 1 ha genericamente confermato le sue precedenti dichiarazioni:
“ Il PC 1 mi si è aizzato addosso, il bancone era a forma di L, lui si trovava dietro la sua compagna molesta, come ha sentito il nomignolo me lo sono ritrovato addosso, mi ha tirato un pugno in faccia ma non mi sembra che mi abbia preso. Io mi sono spaventato e subito gli ho ridato il pugno”.
A sostegno delle proprie affermazioni, IM 1 ha pure aggiunto:
“ Ribadisco che il mio agire era per autodifesa. Conosco la mia forza e non la uso così senza motivi. Gioco a rugby da 7 anni e se proprio devo sfogarmi mi sfogo in campo e non di certo in discoteca” (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
9.6. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni di IM 1 mancano di costanza.
Nel primo verbale, infatti, IM 1 riporta che PC 1 aveva tentato di colpirlo con un pugno, da lui prontamente schivato:
“ Senza dirmi nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Tanto più che, a precisa domanda dell’agente interrogante, IM 1 aveva riconfermato durante il primo verbale il tentativo non riuscito di PC 1 di colpirlo:
“ D3: è sicuro che PC 1 abbia tentato di tirargli un pugno, prima della sua reazione?
R4: sicurissimo, la mia reazione è dovuta al suo tentativo di colpirmi”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 3).
Nel secondo verbale, in occasione del dibattimento di primo grado tenutosi l’8 ottobre 2013, a poco più di un anno dai fatti, IM 1 non ricorda più con certezza di aver schivato il pugno, lasciando invece aperta l’eventualità di essere stato colpito da PC 1:
“ […] mi ha tirato un pugno in faccia ma non mi sembra che mi abbia preso”
(verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
Si tratta questa di una divergenza sostanziale: nella prima ipotesi l’imputato ha descritto in modo indubbio di aver prontamente schivato il pugno di PC 1, mentre nella seconda lascia intendere che sia stato possibile l’aver fisicamente ricevuto un pugno da PC 1.
Neppure IM 1 ha detto di ricordare, nel primo verbale, di aver preso per i capelli l’accusatore privato e di averlo trascinato al suolo per un paio di metri, ammettendo di averlo semmai colpito senza volerlo:
“ D5: ha mai preso il PC 1 per i capelli, trascinandolo al suolo per un paio di metri?
R5: non ricordo, può essere che nel tentativo di spostarlo onde recuperare i miei occhiali lo abbia colpito involontariamente, dando la parvenza di trascinarlo. Era comunque un gesto involontario”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 3).
Eppure, nel verbale di dibattimento, IM 1 fornisce una versione assai differente dei fatti, pacificamente ammettendo di aver fisicamente afferrato PC 1 per spostarlo in un’altra parte del locale:
“ […] ho visto i miei occhiali per terra. Quando li ho visti per terra ho fatto il movimento di difesa dei miei occhiali a mo’ di giocatore di rugby e l’ho preso [riferito a PC 1, n.d.r.] per la maglietta sulla spalla e l’ho spostato nell’angolo del bancone”
(verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
Giova precisare che quest’ultima versione di IM 1, a differenza della prima, sembra maggiormente collimare con quanto riferito da PC 1 (“mi prendeva per i capelli e mi trascinava con forza per un metro, in direzione di un posto dove vi erano meno persone, penso”, cfr. verbale d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3) e da __________ (“PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza aver la possibilità di reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra per un paio di metri”, cfr. verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
9.7. Un’analisi a parte merita la circostanza relativa alla presenza degli occhiali in capo a IM 1, i quali sarebbero poi caduti nella colluttazione e a protezione dei quali l’imputato si sarebbe poi lanciato allontanando con foga i presenti:
“ Con l’adrenalina che mi era salita e la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo chiunque si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me egli occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Si osserva sin d’ora che la presenza dei suddetti occhiali è stata riferita solo da IM 1 medesimo, non trovandosene riferimento alcuno nei verbali di PC 1 e di __________.
Infatti, PC 1 non cita minimamente il particolare degli occhiali, riferendo al contrario che IM 1, dopo aver sferrato il primo pugno, seguitava a colpirlo finché gli altri presenti non sono infine intervenuti a bloccare l’imputato e ad allontanarlo dall’accusatore privato:
“ IM 1 da parte sua, continuava a cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della nuca; me ne avrà dati 5-6. […]
Non so se mi sono liberato io oppure lui ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con un salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”
(verbale d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
Anche la teste __________ non riporta in alcun modo la presenza degli occhiali, rispettivamente del tentativo di IM 1 di recuperarli:
“ PC 1 cadeva al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava. […] In quel mentre, nel locale vi erano ancora una quindicina di persone, che bloccavano poi il IM 1”
(verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
9.8. Assai poco credibile appare, del resto, la versione fornita dall’imputato, secondo cui i suddetti occhiali sembrerebbero rivestire per lui un’importanza tale da abbandonare - una volta che gli stessi sarebbero caduti a terra - ogni e qualsiasi riguardo ed attenzione a quanto stava avvenendo nel locale e in particolare a cosa stesse compiendo PC 1 in quel frangente:
“ Quando cercavo gli occhiali, non prestavo più attenzione a dove fosse o cosa stesse facendo il PC 1, la mia preoccupazione era unicamente recuperare gli occhiali”
(verbale d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Ciò è ancor più inverosimile se si tiene conto dello stato di eccitazione di IM 1, da lui riferito (“con l’adrenalina che mi era salita”), e del fatto che - sempre secondo quanto l’imputato riporta - egli avrebbe subìto appena un attimo prima un tentativo di attacco da PC 1, tale da indurlo a difendersi sferrando un pugno al volto dell’accusatore privato.
9.9. Si osserva, infine, che nemmeno quanto asserito da IM 1 nel suo scritto del 20 agosto 2014 (doc. CARP XIII) può fornire utili indizi sulla dinamica dei fatti accaduti, limitandosi egli a presentare l’ipotesi secondo cui, in caso di una sua volontà di iniziare uno scontro fisico, avrebbe dapprima messo in sicurezza gli occhiali. Da tale assunto non si può certo ricavare alcun sostegno alla versione fornita nei suoi verbali, atteso che la stessa rimane nell’ambito delle pure congetture. Del resto, nemmeno tiene essa conto dell’intera situazione venutasi a creare sul luogo dei fatti, e meglio l’alterco verbale occorso tra IM 1 e __________ e la velocità con cui sono avvenuti i fatti.
In sostanza, l’argomentazione secondo cui IM 1 avrebbe messo in sicurezza i propri occhiali non può essere seguita, ritenuto che - sempre rimarcando che della presenza degli stessi nemmeno vi è stata conferma - un tale gesto non sarebbe stato comunque possibile a causa dell’immediatezza e della rapida sequenza di quanto accaduto.
9.10. In conclusione, date queste condizioni si deve affermare che IM 1 non ha reso verosimile di essere stato attaccato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto d’accusa, da PC 1.
9.11. Ne consegue che, essendo rimasti incontestati per il resto i fatti di cui al decreto d’accusa, in particolare relativi alle lesioni subìte da PC 1 quale conseguenza del pugno sferrato dall’imputato, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP.
Querela
L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 30, n. 1.2). In quanto condizione dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3 ed., §8, n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004 consid. 6; sentenza CCRP 17.1999.61 del 18 febbraio 2000 consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, op. cit, ad art. 30, n. 67 e rif., pag. 615 e seg.).
La forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che esige la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth, Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 30, n. 6).
Sotto questo profilo, la querela nel presente caso adempie pacificamente ai requisiti di legge.
Si rileva, in ogni caso, che la questione sollevata dalla giudice di prime cure pare mirata maggiormente a vagliare il contenuto probatorio della denuncia e non tanto il suo valore formale in quanto tale (cfr. considerando 8 della sentenza impugnata). In relazione a quest’ultimo aspetto - ovvero al contenuto della querela - fa stato il diritto materiale, segnatamente l'art. 30 CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere contro il querelato (Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni (DTF 131 IV 97 consid. 3.3; Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 30, n. 35-40, pag. 608-609; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8).
Si osserva, in casu, che la querela sporta da PC 1 per iscritto è stata consegnata direttamente all’autorità inquirente, la quale l’ha infatti ricevuta in data 27 dicembre 2011 (cfr. denuncia/querela penale, AI 1).
La querela è stata poi confermata da PC 1 il 30 gennaio 2011, allorché egli si è presentato personalmente presso il posto di polizia per essere sentito in qualità di accusatore privato nei confronti di IM 1, per titolo di lesioni semplici. A nulla rileva, quindi, il fatto che il formulario di denuncia/querela del 27 dicembre 2011 non sia stato sottoscritto dall’accusatore privato, essendo oltremodo chiara la volontà sua di proseguire penalmente nei confronti dell’imputato.
Neppure emerge, infine, alcuna dichiarazione di volontà espressa dell’accusatore privato di ritirare la querela nei confronti di IM 1. Né tale volontà può evincersi in modo inequivocabile in altro modo (cfr. Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 33, n. 5-6, pag. 638-639 con rif.), e questo nonostante l’accusatore privato non abbia presenziato al dibattimento: ciò, invero, ha esposto l’accusatore privato unicamente alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 64 CPP disposte da chi dirige il procedimento.
Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali di appello sono, invece, posti integralmente a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
15, 16, 30, 113 e 123 n. 1 CP;
29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2, e 3 lit. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.1. Di conseguenza, IM 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2201/2012 del 7 maggio 2012.
1.2. Gli atti sono rinviati all’istanza inferiore perché si pronunci sulla commisurazione della pena.
1.3. L’istanza inferiore si pronuncerà nuovamente sugli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.