Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.109
Entscheidungsdatum
29.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2014.109

Locarno 29 luglio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 aprile 2014 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 aprile 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 5 maggio 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 26 maggio 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 10 aprile 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1, sedicente, autore colpevole di:

  • infrazione aggravata alla LStup per avere,

nel periodo compreso tra il mese di giugno 2013 e il 24 ottobre 2013, a , __________ e in altre imprecisate località, agendo in parziale correità con __________ detto “”, senza essere autorizzato, alienato 555 grammi di cocaina a consumatori locali;

a __________, il 24 ottobre 20013, detenuto 2,87 grammi di cocaina destinati alla vendita;

  • contravvenzione alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo giugno 2013- 24 ottobre 2013, consumato 18 grammi di cocaina;

  • infrazione alla LStr (entrata e soggiorno illegale),

per essere entrato in Svizzera, nel giugno 2013, e per avervi soggiornato fino al 24 ottobre 2013, privo di documenti di legittimazione.

In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di due anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

La Corte ha, poi, ordinato la confisca di una serie di oggetti (cfr. dispositivo n. 4.), la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato e la restituzione al condannato, previa cancellazione dei dati in memoria, di due cellulari sequestrati (dispositivo 5).

Preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 26 maggio 2014, AP 1 ha precisato d’impugnare i dispositivi n. 1.1. e 1.1.1. (ma limitatamente al quantitativo di cocaina trafficato e al relativo guadagno), n. 2.1 (commisurazione della pena) e 2.2. (pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi).

Senza precisare il quantitativo di cocaina per cui chiede di essere condannato, AP 1 postula che la pena a suo carico venga determinata in 14 mesi di pena detentiva.

AP 1 non ha presentato istanze probatorie.

Non contestati, i dispositivi n. 1.1.2., 1.2., 1.3., 3., 4., 5. e 6. sono passati in giudicato.

Esperito il pubblico dibattimento il 29 luglio 2014, durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello presentato da AP 1;

  • il patrocinatore di AP 1 ha chiesto:

• che la condanna per infrazione aggravata alla LStup sia limitata alla vendita di un quantitativo di 330 grammi di cocaina, mentre non contesta di avere detenuto 2,87 grammi di cocaina;

• che la pena sia ridotta a 14 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni.

Ritenuto

I. Potere cognitivo della Corte di appello e di revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP; cfr Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767). Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). In materia di pena, dunque, la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; cfr STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3 in cui il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità; cfr, pure, DTF 139 IV 84, consid. 1.2, confermato in STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4; v. anche STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4).

II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art . 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; ad art. 10, n. 24, pag. 49 ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

Si ricorda che, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), cioè su circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

III. L’imputato: vita e precedenti penali

  1. Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 1 della sentenza impugnata, ovvero le dichiarazioni rilasciate dall’imputato agli inquirenti sulla sua persona:

“ 1. In merito alla sua vita, AP 1, sedicente cittadino tunisino, ha dichiarato al PP:

Mi trovo in Italia dal mese di marzo 2011, sono arrivato in nave a Lampedusa. Mi sono poi trasferito in Svizzera dove ho chiesto asilo e dove sono rimasto per tre mesi. Non ho atteso la conclusione della procedura d'asilo ma sono rientrato in Italia.

ADR che sono rientrato in Italia perché mio fratello __________ era stato coinvolto in una rissa con un connazionale e quindi io sono andato per aiutarlo e vedere come stava.

Mi sono poi stabilito a __________ dove lavoro in un negozio tunisino e faccio i panini per il Kebab. Non ho nessun permesso per risiedere in Italia. L'avevo ricevuto ma siccome ho lasciato il paese mi é stato revocato.

ADR che __________ vive con me a __________ e non ci sono altri membri della famiglia con noi. (...)

In Tunisia ho frequentato le scuole dell'obbligo e ho lavorato nel turismo nei bazar a vendere tappeti e altri oggetti. In Italia ho lavorato anche come cameriere. Sono venuto in Europa per aiutare la mia famiglia che è povera. Mio fratello __________ ha 18 anni mentre in Tunisia ho due fratelli di 30 e 21 anni e una sorella di 25 anni. I miei genitori vivono a __________. Mio padre è anziano e non lavora più. (VI 24.10.2013 pag. 2).”

(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 5)

  1. AP 1 risulta incensurato sia in Svizzera, che in Italia, che in Francia, che in Germania (cfr. estratto casellario giudiziale, AI5, 13, 21, 27 e 40).

IV. Circostanze dell’arresto

  1. Sul tema, si richiama il consid. 3 della sentenza impugnata:

“ L'arresto dell'imputato é scaturito da un controllo dell'appartamento intestato a __________, situato al 13.mo piano dello stabile sito in Via __________ a __________, eseguito dalla Polizia il 24 ottobre 2013.

In tale occasione la Polizia procedeva al fermo di AP 1 che risultava soggiornare in Svizzera illegalmente (…). Dalla perquisizione dell'appartamento ed in particolare della camera da letto occupata da AP 1, la polizia rinveniva, in una tasca dei suoi pantaloni, 5 grammi lordi di cocaina contenuti in 5 sacchettini di plastica e la somma di fr. 2'740.- e € 200.-.

Nel medesimo locale, sopra l'armadio, veniva rinvenuto un sacchettino di plastica contenente piccoli sassolini apparentemente di cocaina per complessivi 5 grammi lordi, poi risultati essere mannitolo, polvere che secondo la polizia "con ogni probabilità veniva utilizzata per tagliare la cocaina" (AI 42). Venivano inoltre ritrovati diversi telefonini che AP 1 confermava essere in suo uso.

AP 1 veniva tradotto in Polizia ed interrogato. Dopo un'iniziale reticenza, fin dal primo interrogatorio ammetteva il proprio coinvolgimento nello spaccio di cocaina.

Al termine`del verbale, AP 1 veniva arrestato.

L'istanza di carcerazione preventiva inoltrata il 25 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico veniva accolta dal GPC con decisione di pari data (AI 10).

AP 1 é rimasto in carcerazione preventiva fino al 14 gennaio 2014. Il 15 gennaio 2014 è stato posto in esecuzione anticipata di pena (AI 36).”

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 6)

V. Risultanze dell’inchiesta

  1. Nel suo primo verbale, dopo un’iniziale negazione, AP 1 ha ammesso di avere spacciato, nel periodo da luglio a metà ottobre 2013, circa 630 gr di cocaina . Egli ha detto di averlo fatto per conto di un connazionale, tale __________, che aveva lasciato la Svizzera una decina di giorni prima del suo arresto. Sullo spaccio, l’interrogato aveva precisato quanto segue:

“ __________ veniva contattato dai suoi clienti e poi mi consegnava la cocaina che io poi recapitavo a questi soggetti.

Posso dire che a partire dal mese di luglio 2013/metà ottobre 2013, ho lavorato per __________, mediamente ogni giorno consegnavo all'incirca 10/15 dosi di cocaina da 0.7 grammi incassando per ogni singola dose CHF 80.--.

Il mio guadagno per la vendita di ogni singola dose di cocaina era di CHF 8.--.

Complessivamente nel periodo summenzionato ritengo di aver spacciato per conto di __________ all'incirca grammi 630 di cocaina, dico ciò perché nel corso del mese di agosto o settembre ho trascorso due settimane in Italia.

Le transazioni con i clienti di __________, che io concludevo materialmente avvenivano quasi sempre nei pressi del parco giochi posto all'altezza del ponte bianco posto lungo via __________.”

(PS 24.10.2013 pag. 7)

Anche in seguito, di fronte al PP, AP 1 ha confermato le sue iniziali dichiarazioni. Al riguardo, si cita quanto indicato dai primi giudici al consid. 6 della sentenza impugnata:

“ Anche dinanzi al Procuratore pubblico (verbale PP 24.10.2013) l’imputato riferiva la stessa versione dei fatti precisando che il suo amico “__________mi ha chiamato e mi ha detto di raggiungerlo". Spiegava che __________ "è un cittadino tunisino" che aveva conosciuto quando era arrivato in Italia, a , e che lo "aveva chiamato e mi aveva detto di venire in Svizzera che mi avrebbe trovato lavoro. Mi aveva anche detto che mi avrebbe anche procurato il posto dove stare"; ha aggiunto che quando si trovava qua " mi ha proposto di vendere cocaina. Lui contattava le persone e io facevo le consegne di cocaina".

Ha spiegato che __________ lo contattava al telefono e quando lo raggiungeva gli consegnava la cocaina da portare ai suoi clienti. Durante gli spostamenti __________ lo seguiva con il telefono e gli indicava le persone alle quali consegnare la cocaina che arrivavano a piedi o in auto. Ha ribadito di ricevere il guadagno di "8.- franchi per ogni pallina che consegnavo. Ne consegnavo 10/11 al giorno, guadagnavo circa 90.- franchi al giorno". Confermava inoltre che i 5 grammi lordi di cocaina trovati nella tasca dei suoi pantaloni erano suoi, mentre dichiarava di non sapere di chi fossero gli altri 5 grammi di sostanza (poi risultata essere mannitolo) rinvenuti nella camera da letto da lui occupata. Dichiarava che il quantitativo di 630 grammi di cocaina spacciato, indicato nel verbale di Polizia, era "grossomodo corretto". Spiegava che erano giunti a detto quantitativo considerando "un quantitativo di cocaina consegnata ogni giorno di circa 7 grammi fino a un massimo di 10 grammi. Per __________ ho lavorato circa tre mesi e quindi facendo il calcolo si raggiunge questo importo. Considerato che ho lavorato per circa 90 giorni consegnando un minimo di 7 grammi di cocaina, il quantitativo di 630 grammi può essere corretto anche se non ho tenuto un calcolo preciso". AP 1 dichiarava di aver guadagnato circa fr. 6'000.-, che aveva spedito direttamente in Tunisia tramite la Western Union oltre ai soldi spesi per vivere e per mangiare. Precisava poi che "i soldi li ha fatti spedire __________ a un suo cliente" italiano. Indicava di aver dato i soldi a __________ con il nome e l'indirizzo di sua sorella in Tunisia. ________ gli faceva quindi sapere il numero del codice che lui comunicava a sua sorella indicando di aver "avuto conferma da mia sorella che tutti i soldi sono arrivati”.

Precisava che __________ era partito per l'Italia 10/11 giorni prima perché sapeva che la Polizia lo cercava e che il suo telefono era sotto controllo. Alla sua partenza __________ gli aveva lasciato i telefoni ma non la cocaina per cui per continuare a spacciare ha comperato 5 grammi al __________ di __________ due giorni prima del fermo, precisando di aver fatto questo "perché avevo fame non avevo più soldi e non volevo andare a rubare".

Ha dichiarato infine di aver venduto cocaina assieme a __________ "perché avevo bisogno di soldi per aiutare la mia famiglia. Non potevo lavorare perché senza documenti. In Italia lavoravo 12/13 ore al giorno e guadagnavo 1'000.- euro. Riuscivo a spedire alla mia famiglia circa 500.- euro al mese".

In merito al denaro sequestrato e di cui era in possesso al momento del fermo, fr. 2'740.- e € 200.-, dichiarava di averlo guadagnato vendendo cocaina, aggiungendo che "credo di avere acquistato circa 45/50 grammi al __________ e di averli venduti. In questo quantitativo sono compresi anche i 5 grammi sequestrati oggi (verbale PP 24.10.2013).”

(sentenza impugnata, consid. 6, pag 7, 8 e 9)

  1. L’esame dei tabulati retroattivi dei diversi cellulari in uso a AP 1 (alcuni di questi, probabilmente in precedenza utilizzati da __________) ha permesso di identificare alcuni acquirenti che, agli inquirenti, hanno confermato di avere acquistato cocaina dal qui appellante. Gli interrogatori degli acquirenti hanno supportato vendite per circa 100 grammi di stupefacente (cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 9).

Inoltre, durante l’inchiesta:

“ l'imputato riconosceva inoltre __________ in fotografia (VI PG 11.11.2013; VI PG 25.11.2013), consentendone l'identificazione in __________, sedicente, nato l'11.12.1992. Successivamente, l'imputato ammetteva anche - contrariamente a quanto dichiarato in precedenza - che la ragazza di cui in polizia gli era stata mostrata la foto con il nome di __________, era effettivamente l'amica di __________ che aveva conosciuto a __________ (VI PP 08.01.2014 pag. 3).

(sentenza impugnata, consid. 7, pag 9)

  1. Nell’ultimo verbale, AP 1, pur ribadendo di avere, nel periodo indicato, venduto cocaina sia per conto di __________ che in proprio, ha ridimensionato il quantitativo complessivo spacciato:

“ In merito al quantitativo di cocaina venduta, dichiarava che "contrariamente a quanto dichiarato sia nel verbale dell'arresto che in quelli successivi, non erano 630 grammi bensì al massimo 300 grammi. Giuro che al massimo ho venduto 300 grammi". Sulle dosi che recapitava ogni giorno dichiarava che "consegnavo ogni giorno 5, 6, ma anche solo 4 dosi di cocaina e non 10/15 come da me in precedenza dichiarato. Confermo però che per ogni dose venduta guadagnavo fr. 8.-. __________ avrebbe dovuto darmi fr. 6`000 per le vendite fatte, ma lui non ha mai consegnato il denaro nelle mie mani ma l'ha fatto avere direttamente in Tunisia ai miei familiari, convertendolo in euro. Da mia sorella ho avuto conferma di aver ricevuto 4'500 euro circa".

Di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico che sulla base di un guadagno di fr. 8.- per ogni dose consegnata, tenuto conto della somma spedita in Tunisia - come da lui stesso riferito - pari a circa fr. 6'000.-, avrebbe consegnato circa 750 dosi di cocaina, che moltiplicate per un peso medio di 0,7 grammi corrispondevano a circa 525 grammi di cocaina e quindi ad un quantitativo ben superiore ai 300 grammi che lui ammetteva, l'accusato dichiarava che il quantitativo "di circa 525 grammi può essere giusto. Quello che avevo calcolato nel primo verbale di Polizia e confermato all'interrogante al momento dell'arresto di circa 630 grammi, mi sembra un po' eccessivo".

L'accusato ammetteva inoltre che al quantitativo di 525 grammi "vanno aggiunti circa 30 grammi che ho acquistato al __________ dopo la partenza di __________. Ho comperato tre volte un ovulo da 10 grammi. Questo quantitativo l'ho venduto tutto, ad eccezione di tre o cinque grammi lordi che sono stati sequestrati dalla Polizia il giorno del mio arresto. Gli ovuli li ho pagati tra i 450 e 550 franchi. Questi ovuli li ho suddivisi in palline. Da ogni ovulo ricavavo 12/13 pallina da circa 0,7/0,8 grammi l'una, che vendevo a 80/100 franchi”.

Dichiarava quindi che i fr. 2'740.- ed Euro 300.- erano il guadagno della vendita di questa cocaina. Allegava che __________ prima di partire gli aveva lasciato fr. 1'000.- per acquistare la cocaina e che al ritorno di __________ - come si erano accordati - avrebbero diviso a metà il guadagno.

Specificava di aver venduto la cocaina per __________ a volte anche a fr. 40.-/50.- la dose, ma in media tra i fr. 80.- e fr. 100.- e a pochi clienti la vendeva anche a fr. 120.-.

La cocaina venduta personalmente, vale a dire i 30 grammi, li aveva venduti tra gli 80 e i 100 franchi.

In conclusione, l'accusato dichiarava che "riassumendo le mie dichiarazioni, ammetto di aver venduto complessivamente circa 555 grammi di cocaina. Per quanto riguarda il mio consumo, confermo che si trattava di circa 16/18 grammi complessivi”. Ripeteva che la cocaina trovata nelle tasche dei suoi pantaloni e sequestrata dalla Polizia era sua al contrario della sostanza trovata sopra l'armadio che non gli apparteneva. Ha ripetuto di non aver mai tagliato la cocaina perché non era di buona qualità e quindi non si poteva tagliare di più. Affermava di aver provato quella cocaina e che non gli sembrava particolarmente buona.

Dichiarava che confezionava le dosi "ad occhio", senza pesare la cocaina, aggiungendo che era stato __________ a spiegargli come fare. Al termine del verbale, in merito ai fatti contestatigli, dichiarava che "ammetto le mie responsabilità e mi scuso per quello che ho fatto. So di aver sbagliato a spacciare cocaina, ma l'ho fatto perché avevo bisogno di soldi".

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9 -11)

VI. Giudizio di primo grado

  1. a. Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha, ancora una volta, modificato la sua versione affermando che:

non era venuto in Svizzera perché __________ lo aveva chiamato (come aveva detto in precedenza) ma per sua iniziativa;

aveva incontrato __________ al __________ di __________ che gli aveva offerto ospitalità in cambio del suo aiuto nello spaccio;

i 555 grammi indicati nell’AA comprendevano anche la cocaina che __________ aveva venduto “da solo, per conto suo” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Confrontato con le diverse dichiarazioni rese in precedenza, AP 1 ha detto:

“ all’inizio dell'inchiesta non ho detto la verità. Poi da solo ho deciso di dire la verità. É giusto che io e __________ abbiamo venduto 525 grammi di cocaina in totale, ma sono compresi anche i quantitativi che __________ ha venduto da solo. lo ho venduto al massimo 300 grammi di cocaina, più 30 grammi di cocaina che ho comperato al __________ e che ho venduto io da solo".

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11)

Sul resto, AP 1 ha:

confermato di avere lavorato per __________ e avere venduto cocaina per fr. 6’000.-, con la differenza, però, (rispetto alle altre sue dichiarazioni) che __________ non gli avrebbe mai dato i fr. 6’000.- dovuti: “__________non mi ha dato i soldi, non ho ricevuto nulla. Non mi ha spedito i soldi in Tunisia (…) Non è vero quanto avevo dichiarato e cioè che mia sorella mi aveva confermato che aveva ricevuto Euro 4.500.-” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 3);

confermato di avere venduto circa 750 dosi di cocaina nell’arco dei 3 mesi indicati dall’AA;

precisato che ogni dose (pallina) conteneva, in media, 0,7 gr. di cocaina;

confermato che il guadagno per ogni pallina (dose) venduta era di fr. 8.-;

confermato che i 2,87 gr. da lui detenuti al momento dell’arresto erano destinati alla vendita.

Sulla scorta di queste dichiarazioni, con l’accordo delle parti, il quantitativo di cui al punto 1. dell’AA è stato indicato in “almeno 555 gr. netti” (all. 1 al verb dib di primo grado, pag. 3).

b. Durante il dibattimento di primo grado, si è, poi, parlato di minacce ricevute da AP 1 per il tramite dei suoi familiari che erano stati contattati da __________.

Il qui appellante, al riguardo, ha detto:

“ di aver paura perché __________ mi ha fatto sapere che non è finita qua, che me la farà pagare quando esco dal carcere. E’ vero che __________ ha insultato mio padre al telefono ed è vero che gli ha detto che siccome non poteva raggiungere me, aveva chiamato mio padre, che si trova in Tunisia".

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11)

  1. Sul quantitativo venduto, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

“ La Corte - preso atto delle nuove dichiarazioni dell'accusato - ha considerato che sul quantitativo di cocaina venduto, le dichiarazioni dell'accusato non sono state costanti. Infatti, nel primo verbale di Polizia ha indicato spontaneamente di aver spacciato 630 grammi di cocaina, quantitativo ottenuto sulla base di un calcolo preciso, segnatamente moltiplicando il numero dei giorni in cui aveva spacciato - indicati in 90 - per il quantitativo indicato di 7 grammi minimo (da 7 a 10 grammi) consegnati ogni giorno ai vari consumatori.

Detto quantitativo (630 grammi) l'accusato lo aveva poi confermato dinanzi al PP.

Successivamente aveva dichiarato di aver venduto invece solo 300 grammi ma, di fronte alla contestazione del PP del calcolo del quantitativo di cocaina eseguito sulla base dei dati da lui forniti relativi al guadagno e alla consegna giornaliera delle dosi, che conduceva a ben altro totale di cocaina spacciato, AP 1 aveva ammesso il quantitativo di 525 grammi oltre ai 30 grammi acquistati al __________ e venduti da solo per cui il totale dello spaccio aumentava fino a 555 grammi indicati nell'atto d'accusa.

La Corte ha considerato che anche a fronte delle nuove dichiarazioni dell'accusato, è indiscusso che AP 1 ha mantenuto sempre costante l'indicazione della somma totale da lui guadagnata con lo spaccio, indicata in fr. 6'000.-, così come ha mantenuto costante il suo guadagno di fr. 8.- per ogni pallina venduta contenente 0,7 grammi di cocaina, così come il numero delle dosi - 750 - di cocaina da lui vendute nel periodo

giugno 2013 - 24 ottobre 2013.

Pertanto, ha ritenuto la Corte, il quantitativo di 525 grammi imputato nell'atto d'accusa discende da questo preciso calcolo eseguito sulla base delle indicazioni lineari e costanti che l'accusato ha riferito spontaneamente agli inquirenti e che non ha mai modificato prima ma che ha ribadito durante l'inchiesta e anche in aula (guadagno per ogni pallina, cifra totale guadagnata, numero di dosi consegnate, contenuto di cocaina di ciascuna pallina e periodo dello spaccio).

Di conseguenza, la Corte, sulla base dei dati costanti e fermi forniti dall'accusato stesso, ha confermato il quantitativo di 525 grammi, frutto del suddetto calcolo (fr. 6'000.- diviso il guadagno di fr. 8.- = 750 x 0,7 = 525 grammi), nei quali sono compresi i circa 100 grammi fondati sulle chiamate in correità degli acquirenti ed ai quali vanno aggiunti i 30 grammi venduti in proprio da AP 1 e da lui previamente acquistati al __________.

La Corte ha considerato inoltre indiziante di un importante traffico di cocaina, sia la disponibilità di denaro dimostrata con l'acquisto di un tablet sia la somma - senz'altro importante - che gli è stata sequestrata di fr. 2'985.50, quale utile netto che l'accusato ha conseguito nei - soli - 10/11 giorni in cui, partito __________, si è immediatamente e prontamente dato da fare con gli acquisti e le vendite in proprio di cocaina, ciò che conduce ad uno spaccio pregresso altrettanto importante non limitato a poche decine di grammi.

La Corte ha considerato ancora ed infine che l'accusato e la sua difesa, sulla base dei quantitativi ammessi dinanzi al PP (555 grammi di spaccio totale), ha postulato che si procedesse nei suoi confronti con il rito abbreviato, ciò che ha evidentemente quale presupposto l'ammissione dei quantitativi (555 grammi di spaccio totale) che AP 1 aveva riconosciuto. Tutte queste risultanze insieme hanno condotto la Corte a confermare il quantitativo di 555 grammi netti di cocaina, indicato nell'atto d'accusa.

(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 12 e 13)

Appello

A. Infrazione aggravata alla LStup

  1. Come visto in ingresso, AP 1 ha appellato il giudizio di primo grado chiedendo, in primo luogo, un diverso (ed, evidentemente, inferiore) accertamento del quantitativo da lui venduto. Egli ha precisato, al dibattimento d’appello, la sua richiesta chiedendo, così come al dibattimento di primo grado, che esso venga ridotto a 330 grammi complessivi.

Affermando, in sintesi, che:

in base alle dichiarazioni degli acquirenti risultano comprovate vendite per solo 110.8 grammi;

non vi sono riscontri oggettivi in relazione al profitto di fr. 6’000.-,

egli conclude sostenendo che non si può fare altro che stabilire il quantitativo venduto sulla scorta delle dichiarazioni da lui rese al dibattimento di primo grado.

  1. Non occorre spendere molte parole per spiegare i motivi per cui questa Corte condivide integralmente
  • e, quindi, fa proprie - le argomentazioni sulla scorta delle quali i primi giudici hanno accertato che AP 1 ha venduto almeno 555 grammi di cocaina.

Esse traggono, infatti, spunto, da una corretta lettura del materiale probatorio in atti.

Del resto, non si comprende il motivo per cui non si dovrebbero ritenere fede facenti le costanti dichiarazioni rese dall’appellante sul guadagno (avuto o solo dovuto dal correo) così come sul contenuto di ogni “pallina” (0,7 grammi), sul numero di “dosi” (palline) vendute e sul guadagno che gli derivava da ogni vendita (fr. 8.- a pallina). Ancor meno si comprende il motivo per cui, a queste dichiarazioni (come detto, costanti), si dovrebbe preferire l’ultima (di tante) resa sul quantitativo venduto. Questo a maggior ragione se si considera che, al dibattimento d’appello, AP 1 ha modificato nuovamente la propria versione, giocando ancora una volta al ribasso nell’evidente intento di ottenere uno sconto di pena.

L’appello, su questo punto, è, quindi, da respingere.

B. Commisurazione della pena

  1. L’appellante ha chiesto che la pena detentiva a suo carico venga ridotta a 14 mesi.

Il procuratore pubblico ha, invece, chiesto la conferma della pena inflitta in primo grado.

14.1. La prima Corte, commisurando la pena a carico di AP 1, ha ritenuto quanto segue:

“ In concreto la colpa dell'accusato è oggettivamente grave avuto riguardo al quantitativo di sostanza stupefacente - oltre mezzo chilo di cocaina trattato in poco più di tre mesi. Pertanto ciò che aggrava la sua colpa è l'aver agito in maniera intensa e reiterata dal momento che in poco più di tre mesi ha rifornito numerosi acquirenti del considerevole quantitativo di oltre mezzo kg. di cocaina.

L'attività illecita era condotta con grande convinzione se appena si considera che quando __________ ha lasciato la Svizzera, l'accusato non ha pensato di lasciare il territorio e non ha smesso l'illecita attività ma si è dato immediatamente da fare industriandosi in proprio con i telefoni lasciatigli da __________ e quindi con i contatti nell'ambiente degli stupefacenti. Ha così acquistato i 30 grammi di cocaina da spacciatori occasionali e li ha venduti a diversi consumatori, come dimostra il sequestro degli oltre fr. 2'986.- che l'accusato stesso ha dichiarato essere provento dello spaccio della sostanza.

L'attività di spaccio è stata interrotta solo grazie all'avvio dell'inchiesta e all'intervento degli inquirenti, diversamente l'accusato sarebbe andato avanti per chissà quanto tempo ancora alimentando il consumo di decine di consumatori, come dimostra la cocaina trovata in suo possesso e che è stata sequestrata al momento del fermo.

Ad aggravare la sua colpa vi è inoltre che ha agito per fine di lucro, per l'illecito guadagno dal momento che è sì consumatore di cocaina ma ha agito e lo dice lui stesso, per soldi e soprattutto soldi facili come dimostra il denaro di cui era in possesso al momento del fermo.

Del resto l'accusato, contrariamente a quanto allega, non era in mezzo alla strada dal momento che lui stesso ha dichiarato che il lavoro che svolgeva in Italia gli consentiva un guadagno di € 1'000.- che certamente gli avrebbe permesso di vivere decorosamente senza mettersi a spacciare cocaina. Ne discende che, in sostanza, l'accusato ha liberamente fatto quel che intendeva fare senza costrizioni circostanziali.

In merito al comportamento nei confronti dell'inchiesta va detto che l'accusato anche se inizialmente ha fatto delle ammissioni, ha poi giocato al ribasso se si tiene conto del quantitativo inizialmente ammesso ma che ha poi ridimensionato. Anche in aula ha riproposto la stessa versione al ribasso ritrattando i quantitativi ammessi dinanzi al PP. Alla ritrattazione tuttavia, come visto, la Corte non ha creduto e non ha ritenuto comunque che la stessa inficiasse i quantitativi spacciati tratti dalla somma (fr. 6'000.-) che avrebbe dovuto ricevere da __________ e stante il guadagno di fr. 8.- per ciascuna pallina di cocaina venduta.

La Corte ha tenuto conto a suo favore delle ammissioni seppur parziali che ha fatto, così come dell'avvenuto riconoscimento del correo "__________" che ha consentito agli inquirenti di procedere alla sua identificazione.

In merito alla sua condizione in Svizzera, la Corte ha considerato che AP 1, è la seconda volta che viene in Svizzera. La prima volta, nel 2011, ha presentato domanda d'asilo ma dopo l'audizione è sparito senza darsi neppure la pena di attendere la conclusione della procedura, abbandonando il territorio svizzero a comprova, secondo la Corte, che la richiesta d'asilo era solo un pretesto per giustificare la sua presenza sul nostro territorio. A giugno 2013 varca per la seconda volta il confine e giunge in Svizzera del tutto privo di documenti e si è messo immediatamente a fare quello per cui è ritornato sul nostro territorio e cioè spacciare cocaina soggiornando illegalmente a queste latitudini fino alla data del suo arresto.

E' rimasto sedicente fino al dibattimento visto che non ha fatto alcuno sforzo nonostante il tempo trascorso dal suo arresto - 5 mesi almeno - ampiamente sufficienti a far pervenire un valido documenta d'identità ciò che conduce a ritenere che l'assenza di un documento è del tutto intenzionale e voluta così da impedire alle Autorità svizzere l'accertamento della sua vera identità, ciò che non depone certo a suo favore.

La Corte, considerato che l'accusato è formalmente incensurato, tenuto conto della gravità dei fatti, del concorso dei reati, del carcere preventivo sofferto, della sua precaria situazione familiare e personale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi”

(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 15 e 16).

14.2. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista, detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).

La contravvenzione alla LStup è, invece, punita con la multa (art. 19a cifra 1 LStup).

Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

14.3. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

a. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).

b. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

14.4.

a. Dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga trafficata che, pur non essendo ingente, è, comunque, un quantitativo di tutto rispetto (almeno 555 grammi di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). Anche la reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di AP 1 che, ripetutamente, ha fornito lo stupefacente a numerosi clienti. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).

L’appellante è, inoltre, riuscito a vendere il predetto quantitativo nell’arco di appena quattro mesi dimostrando una buona capacità di muoversi nel mondo della droga. Parimenti, aggrava la sua colpa il fatto che la partenza del correo non ha influito sul suo spaccio (cfr. considerazioni dei primi giudici che qui si danno per riprodotte): ciò dimostra una sua autonoma capacità imprenditoriale nel mondo dello spaccio che non può non essere ritenuta quale aggravamento della sua colpa.

Evidentemente minore della colpa relativa all’infrazione alla LStup ma, comunque, relativamente al reato, di non poco conto è, poi, la colpa di AP 1 per aver soggiornato per più di 4 mesi sul territorio elvetico senza essere in possesso del richiesto permesso. Aggrava, per questo reato, la sua colpa il fatto che - come è ragionevole ritenere - egli è partito dall’Italia alla volta della Svizzera appositamente e unicamente per vendere cocaina.

b. Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 è un consumatore solo occasionale, non un tossicodipendente, ed è evidente che egli spacciava per mero spirito di lucro, al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e, forse, quella dei suoi familiari. Per il resto, in armonia con i primi giudici, va considerato che egli ha scelto liberamente di delinquere ritenuto che, per sua stessa ammissione, egli aveva in Italia un lavoro da cui traeva un reddito che gli permetteva di vivere più che decorosamente, tenuto conto dei salari medi italiani.

c. A fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato sia per la violazione alla LStup sia per la LStr è almeno mediamente grave e impone una pena detentiva certamente superiore ai due anni.

d. Non si rilevano, nell’ambito dei fattori legati all’autore, particolari elementi a favore di AP 1.

Ricordato come il Tribunale federale abbia stabilito che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), questa Corte condivide l’opinione dei primi giudici secondo cui il condannato non presenta, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo ai fatti. Per quanto attiene al suo comportamento nell’inchiesta, gli effetti attenuanti della tutto sommato buona collaborazione fornita agli inquirenti nella prima fase sono stati, in sostanza, vanificati dalle ritrattazioni fatte, in particolare, dinnanzi alle Corti di merito.

Nemmeno si trovano nella sua vita precedente comportamenti particolarmente meritevoli.

Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena ─ dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello in cui risiedono i suoi familiari ─ esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Del resto, AP 1, celibe e senza figli, vive lontano dalla sua terra d’origine dal 2011 e il fratello __________, unico parente in Europa, vive a __________, ovvero non lontano dal luogo di espiazione, e non avrebbe difficoltà a venire a trovare l’imputato in carcere.

Tutto ben considerato, dunque, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi, questa Corte ritiene che la pena di 2 anni e 3 mesi inflitta dai primi giudici sia perfettamente adeguata alla colpa di AP 1.

  1. Al dibattimento d’appello, fondandosi sulla produzione dell’estratto dei registri dello stato civile tunisino che attesta le generalità del suo patrocinato, il Difensore ha chiesto per lui la concessione della sospensione condizionale della pena rilevando come, in primo grado, questo beneficio sia stato negato proprio a causa dell’assenza di un documento d’identità (cfr consid. 14 in fine, pag. 16 della sentenza impugnata).

Nonostante nella dichiarazione d’appello non si sia fatto cenno alla questione, questa Corte ritiene di dovervisi chinare in applicazione dell’art. 404 cpv 2 CPP, ricordando come, vista l’entità della pena inflitta, entri in linea di conto soltanto una sua sospensione parziale

a. L’art. 43 CP prevede che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.

Le condizioni soggettive che permettono di sospendere l’esecuzione della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole (STF 1B.6/2007 del 20 febbraio 2007, consid. 2.5; Stratenwerth, op. cit., n. 50 ad § 5; Tag/Manhart, Straf-gesetzbuch: Ein Überblick über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.4 pag. 39; sentenza CCRP, inc. 17.2007.34 del 3 luglio 2007, consid.6c). Se la prognosi circa il comportamento futuro dell’autore non si rivela sfavorevole, la legge impone che l’esecuzione della pena sia in parte sospesa (DTF 134 IV 1 consid. 5.31 pag. 10 e riferimenti; STF 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.4).

b. Ricordata la giurisprudenza costante secondo cui la prognosi va stabilita prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto e come non sia lecito attribuire a singole circostanze un significato prioritario e trascurarne altre (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3.a), dopo attento esame del caso e considerato, in particolare, che questa è la prima condanna che viene inflitta ad AP 1 e che egli ha, comunque, almeno all’inizio dell’inchiesta, collaborato con gli inquirenti riconoscendo le proprie responsabilità e facendo il nome del correo, questa Corte ritiene di non poter formulare una prognosi chiaramente negativa.

Questo anche perché ha ritenuto di dover attribuire un certo ruolo causale nel successivo negativo comportamento processuale al disorientamento causato nel qui appellante dalle minacce ricevute da __________.

Ne segue che la pena inflitta deve essere parzialmente sospesa.

c. In applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 134 IV; STF 6B_716/2012 del 21.2.2013; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008), per tener conto della colpa comunque grave di AP 1, la parte sospesa è stata fissata in 12 mesi mentre quella da espiare in 15 mesi.

Il periodo prova é fissato, così come, peraltro, richiesto dal patrocinatore dell’appellante, in 4 anni.

C. Confische e sequestri

  1. Passati in giudicato sono, i dispositivi 3., 4., 5. e 6. relativi alle confische e ai dissequestri. .

D. Tassazione della nota d’onorario

  1. a. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1, difensore d’ufficio di AP 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

b. All’avv. DI 1, che ha prodotto nota d’onorario datata 29.07.2014 ritenuta adeguata da questa Corte, va retribuito il dispendio orario concernente il procedimento d’appello comprensivo del dibattimento e della relativa trasferta per complessive ore 13 e minuti 50, pari a fr. 2’490.-.

Al predetto importo vanno aggiunti fr. 135.- quali spese di cancelleria e fr. 119.- per quelle di trasferta.

La spettanza totale, comprensiva di IVA pari a 219.50, è quindi di fr. 2'963.50.

Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di fr. 2'963.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b).

E. Carcerazione di sicurezza

  1. AP 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

F. Sulla tassa di giustizia e sulle spese

  1. Visto l’esito dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1 effettuata in prima sede.

Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti a carico di AP 1 - e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipate dallo Stato - in ragione di ¾. Per il resto sono a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

40, 47, 49, 51, 69, 70 CP

19 cpv. 1 e cpv. 2, 19a LStup

115 cpv. 1 LStr

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.1.2., 1.2., 1.3., 3., 4., 5., 6. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

1.1. AP 1, oltre che di contravvenzione alla LStup e di infrazione alla LStr, è dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup per avere, tra giugno e il 24 ottobre 2013, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, agendo in parziale correità con __________, detto __________, senza essere autorizzato, alienato almeno 555 grammi di cocaina a consumatori locali.

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 12 (dodici) mesi, con un periodo di prova di 4 (quattro) anni. Per il resto è da espiare.

1.4. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico dell’appellante, e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, anticipati dallo Stato.

  1. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avvocato DI 1 pari a:
  • onorario fr. 2’490.-

  • spese fr. 254.-

  • IVA (8%) fr. 219.50

Totale fr. 2’963.50

è posta a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

2.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

2.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

2.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione pari a fr. 2’963.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1 - e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), anticipate dallo Stato - in ragione di ¾. Per il resto sono a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

IV

  • art. 129 IV

LStr

  • art. 115 LStr

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 63 vCP

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