Incarto n. 17.2013.97+115
Locarno 15 gennaio 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 marzo 2013 da
AP 1 sedicente, rappr. dall' DI 1DI 1
Alias AP 1, nato
e sull’appello incidentale presentato il 5 giugno 2013 da
procuratore pubblico PP 1
contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 e nei confronti di IM 1 il 5 marzo 2013 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 3 giugno 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 5 marzo 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1, sedicente, autore colpevole di:
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________,
in 19 occasioni mediante società che si occupano di trasferimento di denaro, inviato in __________, __________, __________, __________ e __________, sia personalmente sia per il tramite di terze persone, un importo complessivo di CHF 15'075.86, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;
nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, a __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della polizia degli stranieri.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
La Corte, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad eccezione dei telefoni cellulari che sono stati dissequestrati previa cancellazione dei dati.
Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto IM 1 autore colpevole di:
nel periodo compreso tra il mese di giugno 2010 e il 10 luglio 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato ed alienato almeno 1’500 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), sostanza acquistata in ragione di almeno 800 grammi da AP 1 e poi alienata a consumatori locali;
nel periodo compreso tra i primi giorni del mese di luglio 2012 e il 10 luglio 2012 a __________, senza essere autorizzato, detenuto e posseduto presso la propria abitazione 5.59 grammi netti di cocaina (con grado di purezza medio pari al 40.7%), sostanza acquistata da AP 1 e destinata ad essere alienata a consumatori locali.
IM 1 è, inoltre, stato riconosciuto autore colpevole di infrazione alla LStup, riciclaggio di denaro (ripetuto), guida senza licenza e contravvenzione alla Legge sugli agenti terapeutici.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno condannato IM 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, a valere quale pena unica richiamato il decreto d’accusa dell’8 agosto 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento di una multa di fr. 10.-.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 giugno 2013, AP 1 ha precisato d’impugnare il dispositivo n. 2 (per quanto concerne la dicitura “sedicente”), n. 2.1. (per quanto concerne il quantitativo di cocaina acquistata e alienata di 910 grammi), n. 2.2. (per quanto concerne l’importo di fr. 15'075.86 oggetto di riciclaggio), n. 2.3 (per quanto concerne la data d’inizio del soggiorno illegale), n. 3.2 (per quanto concerne la dicitura “sedicente”, la commisurazione della pena, nella misura in cui eccede i tre anni di pena detentiva, e la mancata concessione della sospensione condizionale, perlomeno parziale), n. 4 (per quanto concerne la confisca delle somme sequestrate in euro da, comunque, destinare al pagamento delle spese processuali e di inchiesta).
L’insorgente contesta, inoltre, la mancata emanazione di una decisione separata sulla remunerazione della difesa d’ufficio prestata nella procedura d’inchiesta e nel processo di primo grado, malgrado fosse prevista nel dispositivo n. 5 della sentenza impugnata. Chiede, infine, che gli oneri processuali d’appello nonché le relative spese di patrocinio siano posti a carico della Stato.
Contestualmente alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha prodotto, in copia, i seguenti documenti:
ricevuta degli effetti personali dell’accusato consegnati al Carcere giudiziario “La Farera” il 10.07.2012 (doc. 1);
carta d’identità italiana n. rilasciata all’accusato dal Comune di __________ il 10.06.2011 e valida fino al 09.06.2021 (doc. 2);
documento di viaggio n secondo l’art. 28 Conv. rifugiati rilasciato dalla Questura di __________ il 12.09.2008 e con validità fino all’11.09.2013 (doc. 3);
tessera sanitaria a nome dell’accusato con numero d’identificazione personale con scadenza 11.09.2013 (doc. 4).
AP 1 chiede, inoltre, che vengano acquisiti agli atti:
i suddetti documenti da 2 a 4 in originale;
il permesso di soggiorno per stranieri n. rilasciato in Italia e valido fino all’11.09.2013;
copia del contratto di locazione a nome di __________ concernente l’appartamento in via __________ a Lugano.
Con decreto 4 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti dei doc. 1, 3 e 4 e respingendola per il resto.
Il procuratore pubblico ha dichiarato il 5 giugno 2013 di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 3.2 della sentenza di prime cure, chiedendo che la pena da infliggere a AP 1 sia aumentata a quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 15 gennaio 2014, durante il quale:
il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello presentato da AP 1 e l’accoglimento del suo gravame con cui ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
il patrocinatore di AP 1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 3 giugno 2013, chiedendo:
• che il quantitativo di cocaina acquistato e alienato dal suo assistito sia ridotto a 590/610 grammi (480/500 gr. venduti a IM 1 e i restanti 110 gr. alle altre persone indicate nell’atto di accusa);
• che gli episodi siano ritenuti inferiori a 19 e che l’importo riciclato sia ritenuto di molto inferiore a fr. 15'075.86 (al massimo fr. 4'000.-/ 5'000.-);
• che il soggiorno in Svizzera venga considerato soltanto dopo tre mesi dall’entrata effettiva in Svizzera (avvenuta a gennaio / febbraio 2012);
• che, in riferimento al suo patrocinato, si ometta la dicitura “sedicente” indicata nel dispositivo n. 2 e 3.2. della sentenza impugnata;
• che sia inflitta al suo assistito una pena detentiva di al massimo 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa parzialmente e che la parte da eseguire non ecceda il carcere preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito dall’imputato fino alla decisione d’appello.
ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte di appello e di revisione penale
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (DTF 139 IV 84, consid. 1.2, confermato in STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
III. L’imputato: vita e precedenti penali
7.Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 2 della sentenza impugnata, ovvero le dichiarazioni rilasciate dall’imputato agli inquirenti sulla sua persona:
“ Sono nato __________ a __________, __________. Sono cresciuto con i miei genitori, due sorelle e quattro fratelli. Son il quartogenito della famiglia. Ho sempre abitato nel paese in cui sono nato. Ho frequentato 5 anni di scuola elementari e 6 anni di scuole secondarie. Non ho ottenuto nessun diploma. Dopo la scuola ho iniziato ad occuparmi di fotografia imparando questo mestiere. Non sono mai stato sposato e non ho figli.
Nel 2007 sono iniziati problemi perché la mia regione voleva l'indipendenza. lo ero uno dei membri degli indipendentisti del __________. Il Governo ha iniziato ad arrestare i membri di questo movimento. Un giorno durante un meeting del __________, è intervenuto l'esercito e ci sono stati anche due morti. A me hanno perquisito la telecamera, ma sono riuscito a scappare
ADR che io non sono stato arrestato. Non sono stato arrestato né prima né dopo.
Sono quindi scappato in __________ entrando da li in __________. Dalla __________ ho raggiunto l'Italia via mare. Era il 2008 siccome ero stato circa 5 mesi in __________. In Italia ho presentato domanda d'asilo e successivamente sono entrato in Svizzera presentando analogamente domanda d'asilo. Sono rimasto qui per poco più di un anno, cioè circa fino alla fine del 2009, quando la mia domanda è stata respinta. Sono quindi tornato in Italia" (AI 9 p. 2 e 3)
“ A domanda dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che mi è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.
Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.
Vorrei precisare che prima di giungere in Svizzera nel 2008 avevo già fatto, sempre lo stesso anno, richiesta di asilo in Italia.
Sono partito dalla __________ nel 2007 per problemi politici ossia perché la mia regione, quella ad EST della __________, ha iniziato una lotta alla indipendenza ed io ero un membro del servizio stampa della comunità degli indipendentisti.
Durante una nostra riunione è arrivata la polizia ed ha iniziato a picchiare ed arrestare le persone. lo sono riuscito a scappare ma sfortunatamente la polizia è riuscita a prendere la mia telecamere e la cassetta dove erano riprese le scene di violenza della polizia __________.
Ho iniziato così a nascondermi perché la polizia stava cercando tutti gli appartenenti alla frangia indipendentista e così ho deciso di scappare per paura di ritorsioni, e quindi ho lasciato il mio paese andando in __________. Qui vi sono rimasto alcuni mesi per poi imbarcarmi per l'Italia giungendovi come clandestino.
ADR che per il viaggio dalla __________ all'Italia ho pagato 800 dollari. ADR che mi sono imbarcato a __________ sbarcando in __________ dove ho fatto richiesta di asilo.
Sono rimasto a Lampedusa per un breve periodo ma non sono in grado di indicare il periodo esatto e poi sono stato trasferito in un centro asilanti a __________ dove mi hanno dato un permesso di soggiorno. ADR che a __________ sono rimasto per circa 4 mesi ed in seguito mi sono recato a Prato presso un mio amico nigeriano, di nome __________, che pure lui era fuggito per il medesimo motivo.
Mentre mi trovavo a __________ ero alla ricerca di un impiego ma sfortunatamente non trovavo nulla. Un giorno un ragazzo bianco mi ha detto che in Svizzera vi era più possibilità di trovare lavoro e cosi decisi di partire.
ADR che quando dico lavoro non ha niente a che vedere con la cocaina, infatti cercavo qualsiasi lavoro che fosse legale.
ADR che sono giunto in Svizzera con una persona che mi ha accompagnato in macchina, ossia un conoscente di quel ragazzo bianco che mi ha consigliato di andare in Svizzera. Di fatto colui che mi ha accompagnato veniva in Svizzera per lavoro ed io non ricordo quanto, ma sicuramente ho pagato.
Tornando al 25.01.2010, ossia quando la mia procedura è cresciuta in giudicato io lasciavo la Svizzera e mi sono recato a __________.
ADR che ogni tanto mi recavo comunque in Svizzera per faccende lavorative, ossia mi recavo da rivenditori di auto a cercare veicoli d'occasione che costavano poco, oggetti vari per esempio telefonini e altro. Tutte queste cose le mandavo in __________, più precisamente a __________, per poi rivenderli.
Che si occupava della vendita di questi oggetti a __________ era un mio amico che si chiama __________. In seguito questo mio amico una volta rivenduto le cose mi invia il denaro
ADR che quando sono giunto in Svizzera ho cercato lavoro ma mi hanno detto che prima dovevo andare a scuola.
ADR che io non cercavo un lavoro preciso ma di fatto un impiegato del soccorso operaio svizzero mi disse che non potevo lavorare con il permesso di asilante ma potevo andare a scuola.
Da parte mia mi sono recato ad incontrare un professore di una scuola di italiano, scuola che si trova nelle vicinanze dello stadio di __________. Il professore mi disse che tutti i costi (recte corsi) erano pieni e che quindi avrei dovuto aspettare. Sono così tornato all'SOS spiegando la situazione e mi dissero che mi avrebbero fissato un altro appuntamento.
Di fatto io non ho mai iniziato la scuola.
ADR che visto e considerato che mi era stato detto che avrei potuto iniziare la scuola ho deciso, nonostante non avessi trovato un lavoro, di rimanere in Svizzera e di non ritornare a __________"
(PS 03.10.12)
“ Ho lasciato la Svizzera all'inizio del 2010 dopo la fine della procedura d'asilo. Da allora sono tornato in Svizzera un paio di volte nel 2010, ma fermandomi solo per brevi periodi. Nel 2011 sono entrato due volte: la prima volta per 5 giorni e la seconda 1-2 settimane. Sono poi tornato nel febbraio 2012 e sono rimasto 3 settimane prima di tornare in Italia. Mi sono fermato là 2 settimane e poi sono tornato in Svizzera nel mese di marzo. Da quel momento sono rimasto qui, salvo uscire in Italia per qualche giorno.
Entravo in Svizzera da Chiasso e utilizzavo il permesso di soggiorno italiano ed il titolo di viaggio che mi è stato rilasciato dalle autorità italiane.
Mi viene chiesto dove si trova il mio passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il passaporto. In __________ avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove sia finita. Era nel negozio in cui poi è entrata la Polizia.
Il PP mi chiede di indicare su quale base mi è stato rilasciato il permesso di soggiorno in Italia senza disporre di un passaporto. Sono andato in Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita.
Il verbalizzante mi contesta il fatto che dalla documentazione assunta dall'UFM risulta che io mi ero legittimato, in occasione della mia domanda d'asilo, con la data di nascita 11 febbraio 1988, mentre nell'ambito del presente verbale ho sempre indicato di essere del 1983. Sulla documentazione dell'UFM risulta inoltre che sarei fuggito dalla prigione, cosa smentita oggi. Vengo invitato a prendere posizione.
Non ricordo cosa ho detto al momento della domanda d'asilo in Svizzera.
Ritenuto quanto precede, il PP mi comunica che non vi sono elementi certi per ritenere stabilita la mia reale identità, ritenuto che la carta d'identità italiana non valida per l'espatrio, è paragonabile ad un permesso N, ovvero viene rilasciata ai richiedenti l'asilo sulla scorta delle loro unilaterali dichiarazioni. Il Magistrato osserva in particolare che il "documento di viaggio" è stato rilasciato il 12 settembre 2008 e menziona quale mia data di nascita il 1993 (recte 1983), mentre già l'8 ottobre 2008, data della mia domanda d'asilo in Svizzera, indicavo di essere nato nel 1998 (recte 1988).
Ne prendo atto"
(Al 9 p. 8).
Situazione economica
“ Non ho mai calcolato i soldi che guadagnavo tramite attività regolare e tramite la vendita della droga. Ogni mese mi entravano in totale circa CHF 2'500.00. Di questi, circa CHF 2'000.00 provenivano dalla vendita di cocaina. Si tratta comunque di una stima e di una media. C’erano periodi in cui il totale poteva essere diverso, così come pure il rapporto tra entrate lecite e entrate legate agli stupefacenti.
Non so indicare, dei soldi che spedivo, quali provenivano da attività lecita e quali da cocaina. Io li mischiavo e quindi non tenevo conto della provenienza.
(PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
In merito alle sue spese, AP 1 ha affermato di contribuire mensilmente al pagamento di gran parte del canone di locazione di fr. 1'250.- dell’appartamento in via __________ a __________ condiviso con , contributo quantificato da quest’ultimo in fr. 850.- (PP 28.08.2012 AP 1/, AI 142, all. 4, pag. 3).
Come fonte di reddito lecita AP 1 ha dichiarato di occuparsi della compravendita di cose usate, quali automobili e telefonini, di acquistarli in Svizzera ed in Italia per poi rivenderli in , guadagnando fino a 800/1'000 euro al mese (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 2-4). Egli ha precisato che, da quando non è più asilante, ha inviato dalla Svizzera alla __________ quattro autovetture, tre da Zurigo facendo capo ad un “”, cittadino nigeriano il quale si appoggiava alla ditta “__________” ed una dal Ticino rivolgendosi ad un certo __________, cittadino arabo che sta a Mendrisio (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7).
Sempre sulla sua attività lecita, ha poi modificato la propria versione dichiarando di avere comprato un’auto (e non tre) a Zurigo e dei telefonini presso __________ di __________ e presso __________ di __________ per poi rivenderli unitamente ad altri oggetti da lui racimolati durante la raccolta degli ingombranti. Richiesto dal procuratore di indicare il nominativo del venditore dell’auto a Zurigo, AP 1 non ha saputo dare indicazioni per rintracciarlo limitandosi a dire che è un cittadino nigeriano, che quanto da lui acquistato veniva inviato tramite la “__________” e che era lo stesso venditore ad andare dallo spedizioniere e “pensava a tutto lui”. (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
“ Posso dire che gli EURO 2'020 sono i miei risparmi, mentre i CHF 870.- sono il provento di spaccio.”
(PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4).
“ Dico che la somma di EUR 2'020.00 che avevo con me era denaro che io mi sono portato dietro dall’Italia e che mi serviva per acquistare le automobili ed i telefonini che poi avrei rivenduto in Africa.
Mi viene chiesto come ho fatto a racimolare Eur 2'020.00 se guadagno Eur 800-900 al mese.
Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo.
Per quanto concerne l’importo di CHF 870.00 si tratta di provento della vendita di stupefacente.”
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
In merito ai fr. 1'250.- rivenuti durante la perquisizione dell’appartamento in via __________ a __________, AP 1 ha ammesso che erano suoi e che derivano per lo più dalla vendita di cocaina e per una parte minore dal cambio di suoi euro in franchi.
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5;
PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5;
PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7).
Precedenti penali
IV. Inchiesta
Circostanze dell’arresto
Accertato che l’utilizzatore del numero __________ risiedeva presso l’appartamento n. __________ al 2° piano di Via __________ a __________ unitamente a __________, la polizia procedeva in data 9 luglio 2012 al suo fermo ed alla sua identificazione nella persona del sedicente AP 1. nonché al fermo di __________ e di __________ ed alla perquisizione di tale abitazione in cui veniva rinvenuto e sequestrato del materiale atto al confezionamento di stupefacenti (sacchetto di plastica trasparente tagliato in modo circolare nonché cellophane tagliato) e denaro contante per un ammontare di fr. 1'250.-.
AP 1 veniva fermato alle ore 17.00 all’interno del bar __________ in via __________ a __________, in possesso di fr. 870.- ed Euro 2'020.-, di svariati telefoni cellulari (ne riconosceva come suoi ben 6), segnatamente di quello marca Nokia 101 n° Imei __________ con inserita la carta SIM Lycamobile, in seguito risultata essere attiva sull’utenza __________.
La polizia scientifica sottoponeva AP 1 il giorno stesso ad esame tossicologico delle urine che dava esito negativo ed a prelievi di campioni sotto le unghie e sulle mani che permettevano di stabilire la presenza di tracce di cocaina derivata da un contatto diretto o indiretto con la sostanza stupefacente (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 novembre 2012, AI 142, all. 54-55).
AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2012 al 12 dicembre 2012 (AI 44, AI 127) per poi sottostare alla carcerazione di sicurezza dal 13 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 (doc. TPC 8). È in espiazione anticipata della pena dal 21 gennaio 2013 (doc. TPC 14).
__________, dal canto suo, veniva fermato alle ore 18.00 dello stesso giorno, all’entrata del palazzo in via __________, in possesso di alcune utenze telefoniche che gli venivano sequestrate.
Il 10 luglio 2012, la polizia cantonale procedeva all’arresto anche di IM 1 presso il suo appartamento a __________ in via __________.
Traffico di stupefacenti
Il giorno del suo arresto, AP 1, dopo aver riconosciuto in una fotografia raffigurante __________ colui al quale aveva venduto in cinque occasioni “piccole palline” di cocaina, si è limitato ad aggiungere che le comprava a fr. 50.- l’una per poi rivenderle a fr. 80.- e che aveva rifornito anche altre persone per strada, stimando il quantitativo complessivo alienato in “20-30 palline”, precisando tuttavia di non sapere quanto pesava il singolo pezzo. L’imputato, confrontato con le dichiarazioni di , che lo aveva riconosciuto in fotografia e indicato come colui dal quale aveva acquistato negli ultimi sei mesi 70 grammi di cocaina in palline da 1 grammo al costo di fr. 100.- l’una (PS 09.07.2012 , AI 142, all. 22, pag. 2; cfr. anche PP 28.08.2012 __________ /, AI 142, all. 17, pag. 3), ha sostenuto che il quantitativo era “sicuramente inferiore” (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4), quantificandolo, nel successivo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico, in 20-30 grammi (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5) poi aumentati a 30-40 grammi (PP 06.11.2012 AP 1/, AI 142, all. 11, pag. 4).
AP 1, in merito alle dichiarazioni di IM 1, il quale, riconosciutolo in fotografia, aveva asserito di chiamarlo con lo pseudonimo di __________ e di essersi rifornito abitualmente da lui a partire da almeno il mese di febbraio 2012 (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5; cfr. “inizi di febbraio 2012” in PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, aIl. 1, pag. 4-6) per un quantitativo complessivo indicato, in un primo momento, in 2,5 kg di cocaina, ha asserito di non conoscerlo e che “il nome non mi dice niente” (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).
A confronto con IM 1 in un interrogatorio ove questi riduceva a 800 i grammi di cocaina acquistati da lui, AP 1 ha nuovamente negato di conoscerlo malgrado IM 1 riferisse di averlo incontrato per la prima volta a settembre 2011 al Bar __________ di __________, di averlo accompagnato come tassista presso l’Ostello di __________, di avergli chiesto durante la corsa se aveva della cocaina da vendere, precisando che avrebbe acquistato ovuli da 10 grammi a fr. 800.-, ciascun suddiviso in 14 palline, e di avere ricevuto da lui la sera stessa una pallina di cocaina in prova e l’intero quantitativo il giorno successivo (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3-4). Solo dopo svariati interrogatori, AP 1 ha ammesso di aver conosciuto IM 1 che, in qualità di tassista, gli aveva dato un passaggio da un bar per raggiungere una discoteca (“se non erro dovevo andare alla discoteca ”) e che, durante la corsa, gli aveva chiesto di procuragli della cocaina, ciò che lui ha fatto il giorno seguente, previa consegna di una pallina di prova, ed ha dichiarato di avergli venduto a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 un quantitativo di cocaina inferiore agli 800 grammi che, tuttavia, non ha saputo quantificare (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2). AP 1 ha aggiunto di non aver volutamente riconosciuto IM 1 durante il confronto in quanto quest’ultimo gli accollava un quantitativo di cocaina più alto di quello ch’egli gli aveva effettivamente venduto e che andava stimato, a detta dell’accusato, a partire dall’inizio del 2012 in al massimo 400 grammi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3-4). AP 1 ha ribadito che la loro conoscenza risaliva probabilmente a febbraio 2012 (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3). AP 1, reso edotto che IM 1 ribadiva di aver comprato da lui 800 grammi di cocaina (PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; cfr. anche PP 09.10.2012 IM 1/, AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147. pag. 5), ha detto di non saper quantificare lo stupefacente venduto a IM 1 in quanto non lo pesava, ed ha ritenuto, infine, possibile di avergli venduto più di 500 grammi di cocaina, aggiungendo tuttavia che 800 grammi gli sembravano troppi (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3).
AP 1, confrontato con le dichiarazioni di __________ che ha ammesso di aver acquistato dall’accusato 0,1 grammi di cocaina al prezzo di fr. 20.-, ha negato di avergli mai venduto nulla, precisando che lui non disponeva di palline così piccole, ma da fr. 60.-/70.- che otteneva dividendo un ovulo di 10 grammi in 14-16 parti (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 5).
L’accusato, confrontato con l’addebito rivoltogli da __________, il quale ha asserito di avere da lui acquistato circa 15-20 grammi di cocaina da inizio 2011 al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha dichiarato “non sono in grado di rispondere”. (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). AP 1 messo, poi, a confronto con __________ che riconfermava di avere acquistato da lui della cocaina a __________, __________ e , ridimensionandola tuttavia a 10 grammi, ha ammesso la vendita di quest’ultimo quantitativo (PP 06.11.2012 AP 1/, AI 142, all. 10, pag. 4-5). AP 1, reso edotto che anche __________ aveva ammesso di avere acquistato da lui a partire dal 2008/2009 circa 15/20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha ritenuto possibile la vendita ma ha sostenuto di non ricordarla aggiungendo che escludeva potesse essere avvenuta nel 2008/2009 (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). In sede di confronto, AP 1 ha ammesso, poi, di avere venduto cocaina a , stimando il quantitativo in 10-15 grammi; dal canto suo, quest’ultimo ribadiva di aver comprato dall’accusato tra i 15 e i 20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, facendo risalire le vendite a partire da fine 2009 e precisando che esse avvenivano per di più in via __________ a __________ e qualche volta a __________ (PP 06.11.2012 AP 1/, AI 142, all. 12, pag. 4)
L’imputato ha negato ogni addebito quando è stato confrontato con le dichiarazioni di __________, che lo ha riconosciuto come colui che le ha venduto almeno 4.7 grammi di cocaina.
Egli ha ritenuto invece “possibile” che __________ abbia da lui acquistato 2 palline di cocaina. Mentre ha negato di conoscere __________ il quale ha affermato di avere in due occasioni, dopo aver contattato lo spacciatore con lo pseudonimo di __________ sull’utenza __________, incontrato due persone diverse acquistando 2 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 6-7). L’accusato ha, inoltre, ammesso di avere venduto a __________, mostratogli in fotografia, complessivamente 3 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 7).
AP 1 ha pure ammesso di aver inviato una persona, tale __________ ad effettuare delle consegne di cocaina (senza quantificarla) per conto di un suo amico nigeriano di nome __________ (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10).
AP 1, richiesto di fare una valutazione complessiva sulla cocaina da lui venduta, preso atto degli addebiti rivoltigli dagli acquirenti interrogati (IM 1, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________), che ammontano a complessivi 910 grammi di cocaina venduta, ha ammesso di ricordarsi di otto persone a cui ha venduto cocaina in più occasioni e di altre tre/quattro persone a cui ha venduto in una sola occasione. Ha contestato gli 800 grammi di cocaina addebitatigli da IM 1, riducendoli ad al massimo 400 grammi, ed ha ritenuto possibile di avere venduto ad altre persone in totale fino a 110 grammi così come dichiarato dagli altri acquirenti interrogati (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 4-5).
In merito ai suoi fornitori, AP 1 ha dichiarato che lo stupefacente se lo procacciava da tre venditori: uno di nome __________, cittadino __________, di età tra i 27 e i 30 anni, che incontrava al bar 3r, uno di nome John, di più di 25 anni, pure nigeriano, con capelli rasati, di statura media e di corporatura normale, e un terzo di cui ha detto di non ricordare nulla (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2; PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5).
In mano o in possesso di AP 1 non è stato sequestrato nessun stupefacente.
Ne è, per contro, stato trovato in mano a IM 1: si trattava di 9 palline di cocaina, a suo dire, proveniente da AP 1. Lo stupefacente sequestrato è stato analizzato: il rapporto di pesata e analisi preliminare indica che si tratta di cocaina per un peso complessivo netto di 5,59 grammi con una purezza media del 40,7%.
Soggiorno illegale in Svizzera
Contestatogli che __________ è domiciliato a __________ al predetto indirizzo e che a verbale d’interrogatorio questi, dopo averlo riconosciuto in fotografia, ha dichiarato di condividere l’appartamento con lui da circa sei mesi e di percepire da lui un contributo di fr. 850.- alla pigione mensile di 1'100.- (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 2; cfr. anche PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 3), AP 1 ha ancora negato tutto, precisando di non sapere nemmeno dove si trovi la predetta via e che, solo per un caso, al momento del fermo egli si trovava nei paraggi (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 3).
Successivamente, AP 1 ha, in parte, modificato le sue dichiarazioni, asserendo di essere giunto in Svizzera due mesi prima del suo fermo avvenuto il 9 luglio 2012 (e non il giovedì precedente l’arresto), con lo scopo di acquistare automobili e telefonini da rivendere in Africa. Durante il primo mese avrebbe, a suo dire, soggiornato presso non meglio precisate ragazze conosciute in discoteca e, nel corso del secondo mese, ricevuto ospitalità da __________ (da lui chiamato “bros”), senza tuttavia pagargli una pigione fissa mensile PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 3).
L’accusato ha, poi, ulteriormente corretto le sue affermazioni asserendo di convivere con __________ da due mesi (e non da uno) e di conoscerlo da settembre del 2011 (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4; PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 3). AP 1, sentito quanto dichiarato da IM 1 sul suo conto, ovvero che dal mese di febbraio 2012 aveva risieduto presso l’ostello di __________, poi a __________ dietro la __________, in seguito nuovamente a __________, dietro al cimitero, ed, infine, a , ha dichiarato che ciò non corrispondeva al vero, confermando, tuttavia, di aver soggiornato in 2 o 3 occasioni per complessivi 5 giorni presso l’Ostello di __________ (PP 28.08.2012 AP 1/, AI 142, all. 4, pag. 5).
Riciclaggio di denaro
AP 1 ha riferito che , in una circostanza, non potendo direttamente inviare il denaro per conto dell’accusato, ha chiesto a un terzo di farlo e questi accettava (PP 28.08.2012 AP 1/, AI 142, all. 4, pag. 7). , ha confermato questo fatto precisando che il terzo era __________ (PP 28.08.2012 AP 1/, AI 142, all. 4, pag. 7).
AP 1 non ha, tuttavia, riconosciuto in fotografia __________, sebbene questi affermasse di conoscerlo e di aver fornito informazioni sull’iscrizione all’Usi del cugino di AP 1, circostanza quest’ultima negata dall’accusato. AP 1 ha, in seguito, ribadito di non conoscere __________ nonostante gli fosse stata sottoposta dall’agente interrogante la trascrizione di un SMS inviato dall’utenza in uso al __________ a quella dell’accusato nonché una telefonata intercettata fra i due (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3-4).
AP 1 ha poi ammesso, contrariamente a quanto fatto fino ad allora, di conoscere __________ (“è una persona che avevo visto in giro nel parco dell’Università”), ma di non avere mai parlato con lui al telefono (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7). A confronto con , AP 1 lo ha riconosciuto precisando di rivolgersi a lui chiamandolo “Brother” e di averlo incontrato 2 o 3 volte al parco dell’Università di Lugano (PP 31.08.2012 AP 1/, AI 142, all. 6, pag. 2-3).
AP 1, preso atto che nel corso dell’inchiesta è emerso ch’egli stesso nonché __________ e __________, per suo conto, hanno inviato denaro ai suoi famigliari in __________ tramite società a ciò preposte, per un totale di fr. 8'585.78 e che anche altre persone hanno inviato denaro a favore dei suoi parenti in __________ e in Italia per complessivi fr. 6'447,98, ha asserito di aver consegnato soldi a tale scopo solo a __________ e di non ritenere di avere inviato così tanti soldi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).
Dibattimento di primo grado
Egli ha, in particolare, contestato il quantitativo di cocaina venduto a IM 1, limitandolo a circa 400 grammi, mentre non ha negato di avere alienato ad altri acquirenti ulteriori 110 grammi di cocaina. Egli ha precisato di aver stimato quanto alienato a IM 1 in base al numero di volte in cui quest’ultimo si riforniva da lui ogni settimana, ma ha detto di non pesare le bolas vendute e che non gliele vendeva con regolarità (“A volte 7 bolas, a volte 14, altre volte soltanto 4. IM 1 non era regolare.”). Egli ha confermato che all’inizio dell’inchiesta ha mentito negando di conoscere IM 1 in quanto riteneva eccessiva (800 grammi) la cocaina che questi diceva di avere acquistato da lui. Reso edotto dai primi giudici che anche in relazione a __________ nel corso dell’inchiesta egli aveva dichiarato di non sapere quanto stupefacente contiene una pallina, AP 1 ha risposto di sapere che da 10 grammi ricavava 14 bolas (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4).
Dal canto suo, IM 1 ha confermato al dibattimento di primo grado la correttezza di quanto imputatogli con l’atto d’accusa 124/2012 del 10 dicembre 2012 e pertanto, per quanto qui d’interesse, di aver acquistato 800 grammi di cocaina da AP 1, dei quali 5,59 grammi sono stati sequestrati presso la sua abitazione (con purezza media accertata del 40,7%) (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
Sull’attività di riciclaggio di denaro, AP 1 ha asserito “io non ho mandato CHF 15'000.- in __________”, ammettendo di avervi inviato “al massimo CHF 4'000.-/5'000.-”. Egli ha aggiunto, inoltre, di essere venuto dall’Italia in Svizzera disponendo di circa euro 2'000.-, precisando che questi soldi “li ho ricevuti da nigeriani in Italia per comprare della merce in Svizzera” e che li aveva ancora con sé “perché non avevo trovato il camioncino da acquistare”. Egli ha, inoltre, dichiarato di avere svolto anche un’attività di natura lecita la cui esistenza troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rilasciate alla polizia cantonale da __________ nel verbale d’interrogatorio 25 luglio 2012 (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 4-5).
In merito alla contestata sua identità, AP 1 ha indicato come veritieri i dati personali contenuti nel suo permesso di soggiorno per l’asilo in Italia. Ha dichiarato di non disporre di documenti nigeriani, ma unicamente di un certificato di nascita che si trova in Italia e dal quale risulta che è nato nel 1983. Ha asserito che, allorquando ha inoltrato la domanda di asilo in Svizzera, ha comunicato erroneamente alle autorità elvetiche che la sua data di nascita era il 1988. Ha, poi, detto di non volere contattare l’ambasciata nigeriana per farsi rilasciare il relativo passaporto (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 2).
In merito al suo soggiorno illegale sul territorio elvetico, l’appellante non ha contestato di essere entrato in Svizzera privo di un passaporto nigeriano nonché di un visto d’entrata.
infrazione aggravata alla LStup per avere nel periodo dicembre 2008 – 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
riciclaggio di denaro per avere nel periodo dicembre 2008 – 22 giugno 2012 a __________, in 19 occasioni, inviato in Italia, Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia personalmente sia tramite terzi, un importo complessivo di 15'075,86, denaro proveniente dall’alienazione di stupefacente;
infrazione alla Legge sugli stranieri per avere, nel periodo gennaio 2012 – 9 luglio 2012, a __________, soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri.
Egli è, quindi, stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, i primi giudici hanno, infine, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, di cui all’elenco dell’atto di accusa, con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad accezione dei telefoni cellulari, dei quali è stato disposto il dissequestro, previa cancellazione dei dati (dispositivo n. 2-4, pag. 36-38).
La sentenza è stata appellata da AP 1 ed, in via adesiva, dal procuratore pubblico.
Da qui, la presente procedura.
Appello
A Infrazione aggravata alla LStup
20.1. La Corte delle assise criminali, dopo avere rilevato la non linearità del racconto fatto da AP 1 rispetto alla versione di IM 1 e degli altri acquirenti menzionati nell’imputazione dal procuratore pubblico, ha sottolineato che è stato lo stesso imputato a riferire di non essere solito pesare lo stupefacente ed, in particolare, di non sapere quanti grammi di cocaina conteneva ciascuna pallina venduta. I primi giudici hanno, pertanto, raggiunto il convincimento che AP 1 non ha spacciato unicamente 400 grammi, come da lui sostenuto al termine dell’inchiesta ed al dibattimento di in primo grado, bensì almeno 910 grammi, ovvero 800 a IM 1, 70 a __________, 4,7 a __________, 1,4 a __________, 1,4 a __________, 0,1 a __________, 10 a __________, 15 a __________, 2,1 a __________ e 5,3 a persone non identificate (sentenza impugnata, consid. 5, lett. c, pag. 23).
20.2. Questa Corte rileva preliminarmente che AP 1 non contesta più di avere venduto alle persone indicate nell’atto di accusa, prescindendo da IM 1, 110 grammi di cocaina (ammissione, del resto, già fatta in sede d’inchiesta: PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5 e confermata al dibattimento di primo grado: verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4). Ne deriva che l’oggetto della censura è limitato alle vendite che AP 1 ha fatto a IM 1, circoscritte dall’appellante a 480 grammi anziché 800 grammi accertati dalla prima Corte.
a. IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere comprato 2,5 kg di cocaina da AP 1 nel periodo intercorso tra febbraio 2012 e l’8 luglio 2012 (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4; PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 5). In seguito, IM 1, dopo avere ripensato ai criteri di calcolo della cocaina da lui venduta (entità delle dosi spacciate, periodo della vendita, discontinuità di quest’ultima, …), ha ridimensionato il quantitativo a circa 1,5 kg.
“ Facendo due calcoli: 5 grammi al giorno per 30 giorni fanno circa 150 grammi al mese. 150 grammi per 10 mesi (quindi da settembre 2011 a luglio 2012) fanno 1 chilo e mezzo circa di cocaina. A questi vanno aggiunti almeno 50 grammi di cocaina venduti tra aprile 2011 a fine luglio 2011.
Il totale di cocaina da me venduto è quindi di almeno 1'500 grammi.”
(PS 07.08.2012 IM 1, AI 137, all. 3, pag. 2)
Egli ha giustificato il proprio errore precisando di essersi basato su calcoli eseguiti dalla polizia cantonale ritenendoli, a torto, corretti (PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 5).
Sulla base della nuova ricostruzione egli ha, pertanto, ridotto a 800 i grammi di cocaina acquistati da AP 1 e poi rivenduti a diversi consumatori ticinesi (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 6), confermando tale quantitativo sia nel prosieguo dell’inchiesta (PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3) che al dibattimento di primo grado (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
IM 1 - reo confesso che ha accettato la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi inflittagli, anche per il predetto acquisto, dalla prima Corte - ha, fin dall’inizio dell’inchiesta, collaborato con gli inquirenti, facendo ammissioni che hanno trovato puntuale riscontro, permettendo di ricostruire suoi acquisti e vendite per almeno 1'500 grammi di cocaina (oltre ad altri reati).
Egli è, dunque, da considerarsi credibile.
b. Diverso è il caso di AP 1, la cui credibilità è risultata, nel corso dell’intera istruttoria, quasi nulla.
Egli ha mentito su più fronti e segnatamente:
sulla sua data di nascita che ha detto essere l’11 febbraio 1983 alle autorità italiane presso cui ha presentato domanda d’asilo ed alle autorità penali che indagavano su di lui in Ticino, e l’11 febbraio 1988 all’Ufficio federale della migrazione, anche qui, nell’ambito della procedura d’asilo (AI 128);
sulla nazione in cui è nato indicata nella __________ alle autorità svizzere e italiane e nell’Italia alla società “money transfer” Western Union (AI 75);
sul luogo in cui abitava a __________, negando, in un primo tempo, di condividere un appartamento in via __________ con __________ e sostenendo, finanche, che non gli diceva nulla né la predetta via né il predetto nome (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3);
sull’inizio del suo soggiorno in Svizzera, ch’egli fa risalire ad aprile 2012, contrariamente a quanto emerso dagli “Standort” che ne hanno rilevato la presenza fissa in Ticino almeno da gennaio 2012 (soggiorno che, come si vedrà al consid. 22.2. , è finanche pregresso);
sul suo maggiore acquirente IM 1, negando per oltre due mesi di conoscerlo (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3), per poi ammettere solo a fine settembre 2012 di avergli venduto della cocaina (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2);
sui quantitativi di cocaina venduta, non ammessi o, quanto meno, ridimensionati sistematicamente nonostante le disinteressate chiamate in causa degli acquirenti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ e, solo sul finire dell’inchiesta, interamente accettati;
sulla ragione che gli impedisce di ricostruire con precisione il quantitativo di stupefacente alienato, indicandola dapprima nel fatto che non pesava la cocaina (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 4; PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3; verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4) e poi nel fatto che non registrava la quantità di cocaina che vendeva (verb. dib. d’appello, pag. 3);
sull’utenza telefonica da lui utilizzata (__________) di cui nega finanche di conoscerne il numero (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3-4).
AP 1, come si vedrà in seguito, ha, inoltre, mentito sia sull’ammontare di denaro inviato all’estero, sia sul suo commercio, in realtà inesistente, di automobili, telefonini, videogiochi e macchine fotografiche di seconda mano.
In relazione a questo commercio, in particolare, l’imputato non ha saputo dire nulla di preciso ed il poco che ha detto è stato vago, non verificabile e contraddittorio. Poco o nulla ha riferito sui suoi fornitori, limitandosi ad accennare che sei telefonini li aveva acquistati presso __________ di __________ ed un’automobile Audi da un garage di __________ di cui non ricorda il nome (verb. dib. d’appello, pag. 2-3). Sulla destinazione della merce, il poco che ha detto è stato contraddittorio, asserendo dapprima ch’egli stesso inviava la merce in __________ (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 4), per poi correggersi solo al dibattimento d’appello sostenendo, per la prima volta, che portava gli oggetti ad un amico di nome “” incaricato di mandarli in __________ (verb. dib. d’appello, pag. 2). Non è neppure credibile, infine, il riferimento all’amico, dall’inverosimile ma anche significativo nome di “”, indicato come destinatario della merce a __________ in __________ incaricato di smerciarla e di trasferirgli i proventi (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 3). Questa versione è stata, infatti, anch’essa modificata dall’imputato al dibattimento d’appello dove ha asserito che era suo fratello a ricevere la merce pagandone le tasse portuali (verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. IM 1, dopo avere, in un primo tempo, dichiarato di avere acquistato a partire dai primi di febbraio 2012 da AP 1 2,5 kg di cocaina (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4-6; PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5), ha in seguito ridotto il quantitativo a 800 grammi, facendo risalire i primi acquisti a settembre 2011, mese in cui egli ha conosciuto AP 1 al Bar __________ di __________ per accompagnarlo come tassista (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3; PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
d. La stima fatta da IM 1 del quantitativo di cocaina acquistato da AP 1 si basa su un metodo di calcolo retrospettivo che considera il periodo in cui egli si è rifornito dall’appellante, la quantità media singolarmente acquistata e la frequenza degli acquisti, variabile a seconda dei mesi.
Al riguardo IM 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Preciso che inizialmente nel mese di settembre, io non vendevo tantissimo nel senso che per piazzare le 14 palline potevo anche impiegare 4 o 5 giorni. In quel periodo io contattavo __________ circa una volta ogni 10 giorni. Da parte mia cercavo infatti di non rimanere mai senza sostanza e quindi lo contattavo quando ancora mi rimanevano 1 o 2 palline. Ciò è andato avanti per un mese/un mese e mezzo. Siccome la sostanza che mi dava era buona, le mie vendite sono via via aumentate. Ricordo che nel periodo di ottobre/novembre 2011, gli acquistavo 2 ovuli da 10 grammi l’uno a settimana.
A partire dal periodo di Natale 2011 e fino al giorno del mio arresto, il quantitativo era ulteriormente aumentato passando a 2 o 3 ovuli a settimana.”
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4)
e. IM 1 ha circostanziato in modo puntuale le modalità dei suoi acquisti, precisando il peso di ciascun ovulo, e l’eventuale sua suddivisione in palline:
“ In pratica io gli acquistavo ovuli da 10 grammi che lui mi vendeva a CHF 800.00 l’uno (sia da tirare sia da fumare). Io gli chiedevo però di suddividermi ogni ovulo da 10 grammi in 14 palline più piccole, ovvero da 0,7 grammi l’una. Io queste palline da 0,7 grammi le rivendevo poi ai miei acquirenti a CHF 100.00 l’una” (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5).
Che ciascun ovulo di cocaina pesasse effettivamente dieci grammi trova, del resto, riscontro nel tenore di alcuni SMS intercettati dagli inquirenti il 24 giugno 2012 tra le utenze di IM 1 e di AP 1:
“ da IM 1 a AP 1: “una intera da fum”;
da AP 1 a IM 1: “ok”;
da IM 1 a AP 1: “tra quanti min. Al solito posto. Ok”;
da AP 1 a IM 1: “20 minuti”;
da IM 1 a AP 1: “ok 800”;
da AP 1 a IM 1: “non capito 800”;
da IM 1 a AP 1: “una intera e 800 giusto ma intera hai capito?”;
da AP 1 a IM 1: “Sì, capito”;
da IM 1 a AP 1: “10 grammi intera non divisa ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”;
da IM 1 a AP 1: “anche 4 da T. Ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”.
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4-5)
Confrontato dal procuratore pubblico con i suddetti SMS, IM 1 ha, tra l’altro, precisato:
“ Posso confermare che questi messaggi sono stati scambiati con __________, ovvero la persona che ho oggi qui di fronte. Il mio messaggio “una intera da fum” significa che gli stavo chiedendo che volevo 1 ovulo intero da 10 grammi da fumare. Posso precisare che io facevo con _______ una distinzione tra cocaina da fumare, abbreviata “fum” e cocaina da tirare, che abbreviavo con “tir”. Questa differenziazione era dovuta al fatto che lui aveva cocaina di due diverse qualità. (…) Con il successivo mio messaggio “Ok 800” io ho voluto assicurarmi che avesse capito che io volevo 1 ovulo intero da 10 grammi che avrei pagato, come sempre, CHF 800.00. Non avendo lui capito la questione dei CHF 800.00 io gli ho quindi spiegato bene, con il messaggio seguente, che ne volevo una intera che avrei pagato CHF 800.00, cosa che ho ancora ribadito con il messaggio successivo “10 grammi intera non divisa ok”. Ero così insistente su questo aspetto siccome il cliente da me la voleva subito e così. Con l’ultimo messaggio che mi è stato contestato, gli ho chiesto anche 4 palline da tirare. Questa aggiunta era dovuta al fatto che io in quei frangenti mi trovavo in giro e avevo appena venduto le mie ultime 2 palline. Dato che ero in contatto con __________ e che avrei dovuto vederlo di lì a poco, ne ho approfittato per chiedergli 4 palline per avere ancora qualcosa a mia disposizione. Come si capisce dalle risposte che __________ mi dava, lui era d’accordo e di fatto la sostanza mi è poi stata consegnata”. (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 5)
f. Ora, accertato che ogni ovulo di cocaina pesava 10 grammi e che il periodo degli acquisti si è esteso da settembre 2011 fino alla prima metà di luglio 2012, la stima fatta da IM 1 di 800 grammi, pur considerando i valori minimi da lui indicati alla lett. c, è del tutto credibile.
g. AP 1 ha, del resto, lui stesso già ammesso, nell’ambito di un interrogatorio di polizia svoltosi alla presenza del suo difensore, di avere venduto a IM 1 a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 “al massimo 800 grammi” di cocaina, per poi ridurli senza saper dire di quanto:
“ Voglio però ammettere che effettivamente a lui ho venduto al massimo 800 grammi di cocaina ma sicuramente non di più.
Di fatto io inizialmente non ho riconosciuto IM 1 anche perché io lo conoscevo solo come “taxi driver” e non con il suo vero nome e cognome.
La seconda motivazione è semplice, nel senso che inizialmente IM 1 aveva dichiarato di aver acquistato da me un quantitativo che a mio modo di vedere era troppo alto ed in seconda battuta, ha ridimensionato questo suo quantitativo in 800 grammi di cocaina da me acquistati. Quindi, io ho riflettuto bene e posso ora dire che è inferiore agli 800 grammi di cocaina dichiarati dal IM 1, tuttavia non sono in grado di quantificare gli stessi.
ADR che se non erro ho iniziato a consegnare cocaina al IM 1 verso il mese di febbraio-marzo 2012, non so essere però più preciso, ricordo che era prima di rientrare in Italia.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2)
h. D’altro canto, a togliere credibilità alla contestazione di AP 1 riguardo al quantitativo venduto a IM 1 è l’affermazione dello stesso appellante secondo cui egli non pesava le palline di stupefacente (“Non so dire quanti grammi di cocaina conteneva questa pallina grande, in quanto io non peso lo stupefacente, PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 6; “Voglio dire che non so essere preciso sul quantitativo perché non l’ho calcolato e non pesavo la sostanza che vendevo a IM 1”, PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2).
i. Del resto, AP 1 ben poteva procacciare a IM 1 tale quantitativo di cocaina essendo, come emerso dalle risultanze d’inchiesta, uno spacciatore sempre ben fornito della sostanza e che poteva contare su una ampia clientela soddisfatta della qualità della cocaina da lui venduta.
Al riguardo, __________ riferendosi a AP 1, dal quale acquistava cocaina, ha dichiarato in modo eloquente alla polizia cantonale quanto segue:
“ ADR che la cocaina lui la vendeva a CHF 100.- al grammo ma io tiravo sempre il prezzo e gli davo al massimo CHF 80.- al grammo.
Posso anche dire che lui vendeva “roba buona” rispetto agli altri spacciatori, spacciatori che ho già menzionato nel verbale dell’ultima denuncia.
Posso inoltre dire che questa persona era molto attiva nello spaccio, dico ciò perché quando mi recavo a __________, dove vi è il __________, per comprare cocaina da questa persona dovevo sempre aspettare in quanto vi erano altri clienti sul posto. Posso dire che ogni volta che arrivavo c’erano sempre 3-5 vetture che attendevano il loro turno. Posso anche dire che vi erano spesso macchine targate Italia. Inoltre aggiungo il fatto che una volta ho chiesto dove prendeva la cocaina e lui mi ha detto che arrivava dall’Italia.” (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3).
non ha, inoltre, esitato a confermare quanto dichiarato anche in sede di confronto con AP 1:
“ Forse non si ricorda di me perché aveva tanti clienti. Come già indicato in polizia, alcune sere, soprattutto il venerdì sera, c’era addirittura la fila di macchine di persone che si recavano da lui per acquistare la cocaina. Ciò avveniva vicino al fiume e al __________ di __________. In pratica le auto si fermavano davanti a lui e facevano lo scambio. Anche io facevo così.”
(PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4).
l. AP 1 disponeva di una buona rete di contatti, potendo avvalersi di persone che effettuavano delle consegne di cocaina su sua richiesta. Egli beneficiava, inoltre, della fiducia degli altri spacciatori, gestendo, all’occorrenza, anche clienti di altri venditori che, quando assenti, deviavano su di lui i loro acquirenti. Ciò evidenzia che AP 1 era uno spacciatore ben addentro nel mondo della droga:
“ A mano della trascrizione doc. allegato I, mi viene fatta ascoltare una telefonata intercettata in data 06.07.2012 alle ore 14:01:04 in uscita dall’utenza __________ al numero telefonico __________.
Trattasi di una telefonata in lingua Igbo.
Sentito ciò, da parte mia confermo che la trascrizione, doc. allegato I, corrisponde a quanto da me sentito e pertanto la sottoscrivo.
In merito posso dire che questa telefonata fa riferimento ad una vendita di cocaina di __________ per conto di __________, infatti __________ prima di lasciare la Svizzera per andare in Italia mi aveva chiesto se potevo occuparmi dei suoi affari legati alla cocaina in sua assenza e per fare ciò mi aveva chiesto se poteva deviare le chiamate dal suo numero al mio, ciò perché non si fidava delle altre persone.
Di fatto inizialmente ho accettato, ma poi però gli ho detto di togliere la deviazione e qualora ricevesse chiamate da clienti poteva chiamarmi che io gli avrei trovato qualcuno che gli faceva le consegne per suo conto.
Di fatto non ho mai ricevuto chiamate dai suoi clienti ma è però capitato che __________ mi chiedesse di poter mandare qualcuno per fare una consegna per suo conto, ciò è successo al massimo 5 volte.
__________ mi ha detto che non voleva perdere i clienti e mi ha chiesto di fare questa cortesia senza però lasciarmi la cocaina. Infatti io mi occupavo semplicemente “la (recte: della) ordinazione” da __________ e quindi chiedevo a __________ di andare a fare la consegna ai clienti di __________. Tengo a precisare che la cocaina che __________ vendeva per conto di __________ era di __________ e non mia.
__________ aveva chiesto questo favore a me perché non si fidava degli altri perché aveva paura che gli portavano via i clienti.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10)
m. Sulla base delle predette argomentazioni questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da IM 1, non solo perché essa è disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze istruttorie, ma anche perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.
Non si può dare, di contro, alcun credito alle parole di AP 1, costantemente volte a ridimensionare le proprie responsabilità.
Trova, pertanto, conferma l’addebito all’appellante della vendita a IM 1 di 800 grammi di cocaina.
L’appello è, su questo punto, respinto.
B. Riciclaggio di denaro
21.1. La Corte delle assise criminali, dopo avere premesso che dagli atti si evincono i suddetti invii di denaro eseguiti da AP 1 personalmente o attraverso terzi, segnatamente tramite __________ e __________, per complessivi fr. 15'075,86, e che l’accusato ha dichiarato agli inquirenti di essersi limitato a spedire in __________ 4/5'000.- franchi provento di non meglio precisate attività commerciali lecite, ha argomentato che, in realtà, l’imputato non ha saputo rendere verosimili tali attività:
“ appare del tutto contrario alla logica delle cose che una persona, senza documenti di legittimazione, con uno statuto precario nello stato in cui è registrato come residente, si possa permettere un appartamento all’estero e possa guadagnare diverse migliaia di franchi in attività che sarebbero di per sé lecite” (sentenza impugnata, consid. 6 e, pag. 27).
Del resto, continuano i primi giudici, se davvero, come asserito, avesse esercitato un’attività lecita a __________ che gli consentiva di fare viaggi, anche di un solo giorno, in Svizzera e di pagare una pigione per un appartamento in Ticino, AP 1 “sarebbe senz’altro stato in grado di produrre delle prove che rendessero almeno verosimili tali commerci” e non si sarebbe limitato al mero parlato. La prima Corte ha, infine, evidenziato che l’accusato non ha nemmeno saputo giustificare in modo credibile la provenienza del denaro a lui riconducibile e in parte in suo possesso al momento dell’arresto, adducendo “spiegazioni di comodo del tutto illogiche”. Pertanto, i primi giudici hanno accertato che:
“ tutto il denaro che egli ha versato, direttamente o indirettamente, all’estero e tutto quello rinvenuto su di lui al momento dell’arresto rispettivamente su terzi ma da lui rivendicato in proprietà, altro non è che il provento dell’unica attività che potesse dargli un reddito, e meglio lo spaccio di stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 6 f, pag. 29).
La prima Corte ha, pertanto, confermato l’accusa di riciclaggio di denaro così come proposta dal procuratore pubblico (sentenza impugnata, consid. 6, lett. d-f, pag. 23-29).
21.2. a) Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 305 bis, n. 18; Pieth in Basler Kommentar II, 3°ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 49 e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, pag. 523).
21.3. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che AP 1, nel periodo dal 30 dicembre 2008 al 22 giugno 2012, personalmente o tramite terzi, è stato mittente dei seguenti trasferimenti di denaro:
mittente
money transmitter
beneficiario
Paese destinatario
Importo
data
AI
Portogallo
fr. 451,78
11.02.2011
75
Nigeria
103,66
16.05.2009
82
Nigeria
109,67
13.05.2009
82
Nigeria
109.-
16.02.2009
82
Nigeria
99.-
09.02.2009
82
Nigeria
109.-
30.12.2008
82
Totale inviato da AP 1
982,11
Romania
fr. 160.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 150.-
28.11.2011
AI 13
Romania
fr. 550.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 700.-
20.12.2011
AI 13
UA
fr. 100.-
20.12.2011
AI 13
Olanda
fr. 1’900.-
26.03.2012
AI 13
Nigeria
fr. 1'200.-
18.04.2012
AI 13
Italia
fr. 353,60
04.05.2012
AI 13
Italia
fr. 682,18
04.05.2012
AI 13
Totale inviato da _______
Fr. 5'795,78
Nigeria
fr. 2'000.-
22.06.2012
AI 78
Totale inviato da ________
Fr. 2'000.-
Nigeria
fr. 953,73
19.12.2011
AI 13
Nigeria
fr. 1'507,06
14.03.2012
AI 13
Totale inviato da ________
2'460,79
Nigeria
fr. 992,97
24.02.2012
AI 13
Nigeria
fr. 994,21
06.04.2012
AI 13
Totale inviato da ________
Fr. 1'987.18
Nigeria
fr. 2'000.-
27.01.2012
AI 13
Fr. 2'000.-
21.4. Dalla tabella riassuntiva risulta in tutta evidenza che AP 1 ha inviato personalmente in Portogallo e in Nigeria fr. 982,11. Trova conferma inoltre, pure, quanto dichiarato da __________ agli inquirenti (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP 14.08.2012 __________, AI 142, all. 16, pag. 2-3), ovvero che egli ha inviato per conto di AP 1 circa fr. 5'000.-. Come si evince dalle risultanze istruttorie, __________ ha, infatti, inviato attraverso società “money transfer” denaro per fr. 5'795,78. Il procuratore pubblico ha imputato all’appellante per intero questo ammontare.
Orbene, __________ non può essere seguito nella misura in cui limita a fr. 150.- i soldi da lui inviati per suo conto a persone vicine (PP 14.08.2012 __________, AI 142, all. 16, pag. 2-3). È pur vero che in data 28 novembre 2011 egli ha eseguito un invio di tale importo a favore di suo padre __________. A questo bonifico di denaro, tuttavia, se ne vanno ad aggiungere altri due di esclusiva pertinenza di __________, ovvero quelli ch’egli ha effettuato in pari data, a favore di __________, amica della moglie, per fr. 160.- ed a favore di suo cognato __________ per fr. 550.- (AI 13; AI 142, all. 14, pag. 4). Che questi trasferimenti siano riconducibili al solo __________ emerge dal fatto che hanno per destinazione la Romania, dove egli sostiene di avere vissuto prima di arrivare in Ticino, e per destinatarie persone prossime a sua moglie __________ nata __________, di nazionalità rumena (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 4; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4). Ciò detto, dall’importo di fr. 5'795,78, che a mente dell’accusa sarebbe stato riciclato da AP 1 per il tramite di __________, devono essere decurtati fr. 860.- (fr. 150.- + fr. 160.- + fr. 550.-), restando imputabili all’appellante fr. 4'935.78.
Trova totale riscontro, invece, l’invio da parte di __________, per conto dell’appellante, di fr. 2'000.- posto che il beneficiario era il fratello di quest’ultimo ovvero __________. Fratello che è, infine, destinatario degli invii menzionati in tabella da parte di __________ per fr. 2'460,79, di __________ per fr. 1'987.18 e di __________ per fr. 2'000.-.
Ne deriva che AP 1 ha inviato da __________, nel periodo 30 dicembre 2008 – 22 giugno 2012, verso l’estero, l’importo totale di fr. 14'365.86 ciò che conferma in gran parte quanto imputato nell’atto d’accusa e poi statuito in primo grado.
La richiesta dell’appellante di ridimensionare il numero di episodi è, pure, solo in minima parte accolta, essendone riconosciuti 18 ovvero uno in meno di quelli imputatigli.
21.5. Né può sostenersi, come vorrebbe AP 1, che il denaro inviato all’estero provenga in parte dall’esercizio di un’attività lecita consistente nella compravendita di beni usati, fra i quali le automobili. Di questa attività non esiste agli atti alcun riscontro. Non è tale, come vorrebbe l’appellante, la deposizione rilasciata alla polizia cantonale da __________, il quale ha, tra l’altro, dichiarato:
“ Tempo fa un mio amico è partito per il Brasile e mi ha lasciato da vendere la sua vecchia Audi A4. La stessa è parcheggiata con il cartello “in vendita” nel posteggio fuori casa mia.
Circa un anno fa sono stato avvicinato da un uomo di etnia africana che aveva un’automobile Alfa di colore grigio che era in compagnia di un uomo “mulatto” che avevo già visto in quanto lavorava presso il bar __________ di __________. Questo “mulatto” di cui non conosco il nome, era già passato da me in quanto era interessato all’acquisto di un vecchio furgone che però non ho venduto dato che era quello che utilizzavo per lavorare. Io ho dato il mio numero di telefono all’africano. A domanda dell’interrogante rispondo che non ricordo proprio come si chiama o si faceva chiamare questo africano. Con questo africano ho avuto qualche contatto telefonico inerente alla vendita dell’Audi. Mi aveva chiamato per dirmi che mi avrebbe portato i soldi, e cioè 1'200.- franchi. Non ho più sentito né visto questo uomo fino a circa due mesi fa quando mi ha chiamato. Una sera ho trovato una chiamata da un numero che non conoscevo e che ho chiamato senza avere risposta . La mattina dopo l’ho chiamato e in quell’occasione ho scoperto che si trattava dell’uomo africano a cui avevo venduto l’auto un anno prima. Mi ha detto che era appunto quello che mi aveva comperato l’auto e che aveva sbagliato numero. Da lì non l’ho più sentito.
L’agente interrogante mi informa del fatto che l’utenza __________ era in uso a AP 1 ed era sotto censura telefonica. (…)
(PS 25.07.2012 __________, AI 142, all. 33, pag. 2-3)
L’acquisto sporadico di un’auto, quand’anche fosse provato, non basta per suffragare l’asserita attività commerciale di AP 1.
In realtà, fatta salva la predetta eccezione, nessuna delle persone interrogate durante l’inchiesta ha dichiarato di avere acquistato dall’appellante, oltre alla cocaina, anche altri beni quali automobili e telefonini e nessuna di loro ha riferito di merce inviata da AP 1 all’estero per essere venduta (vero casomai il contrario: “: Non ricordo di averlo incontrato in luoghi in cui vengono vendute automobili” PP 06.11.2012 AP 1/, AI 142, all. 10, pag. 4). I clienti lo contattavano per acquistare stupefacente a cui, del resto, si allude nelle svariate telefonate intercettate dalla polizia (cfr. trascrizioni allegate al rapporto 25 giugno 2012, AI 6).
21.6. In realtà, l’accusato non ha saputo produrre alcun elemento che comprovasse l’esercizio di una qualsivoglia attività commerciale legale, né rendere plausibile che percepisse un reddito riconducibile ad un’occupazione lecita. Le poche informazioni date agli inquirenti sul suo commercio di auto sono contraddittorie e generiche al punto da non risultare verificabili. Egli, infatti, ha dapprima riferito di avere comprato a Zurigo tre auto (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7), per poi correggersi e dire di un’auto acquistata a Zurigo presso un nigeriano di sua conoscenza (“certo __________”) di cui non ha, però, saputo fornire né il nominativo né il numero di telefono per rintracciarlo, aggiungendo che era quest’ultimo a contattare lo spedizioniere (ditta __________) per inviarle a destinazione (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7).
21.7. D’altro canto, la spiegazione di AP 1 circa la causale degli invii di denaro all’estero è poco ragionevole:
“ Io dovevo mandare soldi per pagare tasse doganali e li mandavo a persone diverse rispetto a quelli che ricevevano i beni.” (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).
Essa stride con quanto ammesso dallo stesso accusato per giustificare la provenienza di euro 2'020.- trovati in suo possesso al momento dell’arresto:
“ Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo”.
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
Se realmente avesse svolto un’attività lecita di commercio, AP 1 avrebbe dovuto ricevere soldi e non spedirne, accollandosi così il doppio delle provvigioni.
Dagli atti, risulta che AP 1 ha inviato soldi prevalentemente in Nigeria. Di contro, nessun importo risulta essergli stato spedito da tale Paese. Qualora, come asserito dall’imputato, la vendita dei beni usati fosse avvenuta in Nigeria, il profitto si sarebbe dovuto generare lì e da lì avrebbe dovuto essergli trasferito in Svizzera. L’assenza di riscontri in tale senso induce a ritenere che AP 1 non ha commerciato in cose usate.
21.8. Del resto, come rilevato dai primi giudici, è molto poco credibile che una persona, al beneficio di un permesso di soggiorno per stranieri rilasciato in Italia ma pur sempre in uno statuto precario, svolga un lavoro lecito che gli permette, non solo di contribuire al pagamento di una pigione di un appartamento a __________ pagando mensilmente fr. 850.- ed al vitto del suo coinquilino, ma finanche di inviare diverse migliaia di franchi all’estero in tre anni e mezzo, disponendo ancora di una buona liquidità che al momento dell’arresto era all’incirca di fr. 4'500.- (fr. 870.- + euro 2'020.- + fr. 1'250.-).
21.9. Sulla scorta di questi elementi è, pertanto, accertato che l’ammontare di fr. 14'365.86, inviato all’estero personalmente o tramite terzi da AP 1, proveniva dalla vendita di cocaina.
L’appello, su questo punto, è quindi da respingere.
C Soggiorno illegale in Svizzera
22.1. a. Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.
b. Giusta l’art. 5 cpv. 1 LStr lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio di confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Tale norma, relativa all’entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
c. Giusta l’art. 2 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).
d. L’art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al contenuto dell’art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli/Tobias Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini dei paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (lett. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (lett. e) (STF C-4199/2011 del 6 giugno 2013, consid. 3).
e. Giusta l’Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini nigeriani per entrare nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l’obbligo di presentare un visto valido.
f. L’art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi attività indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima di iniziare un’attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr).
22.2. Nella fattispecie, con sentenza 22 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha considerato inammissibile il ricorso presentato da AP 1 contro la decisione 9 dicembre 2009 dell’ufficio federale della migrazione che respingeva la sua domanda di asilo e gli impartiva di lasciare la Svizzera entro il giorno 8 gennaio 2010.
La predetta decisione dell’UFM è, pertanto, cresciuta in giudicato con effetto 25 gennaio 2012 (AI 128).
AP 1 sapeva che per le autorità elvetiche egli aveva uno statuto giuridico di clandestino e del conseguente obbligo di lasciare la Svizzera:
“ A domanda dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’'08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che mi è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.
Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.
(PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 2)
Malgrado ciò, AP 1 ha nuovamente soggiornato in Svizzera, quanto meno, a partire dall’inizio del 2012.
Che l’ingresso in Svizzera ai fini di soggiorno sia avvenuto a gennaio 2012, non è, invero, contestato dalla stessa difesa di AP 1 la quale postula che l’infrazione decorra da aprile 2012, “dopo il periodo di tre mesi dall’entrata in Svizzera”, ipotizzando implicitamente un soggiorno “autorizzato” di tre mesi (dichiarazione d’appello 3 giugno 2013, pag. 5).
La presenza stabile di AP 1 in Svizzera in quel periodo si evince, del resto, dalle risultanze della sorveglianza delle utenze riconducibili a AP 1 (cfr. supporto dati traffico telefonico utenze, in particolare utenza __________, AI 137).
La disamina delle conversazioni intercettate e l’analisi degli “Standort” delle antenne hanno permesso di accertare che AP 1 ha soggiornato in modo continuato in Ticino almeno a partire da gennaio 2012.
D’altro canto, IM 1 ha precisato che AP 1 era rintracciabile almeno a partire da settembre 2011 su ben tre utenze svizzere:
“ A domanda dell’interrogante rispondo che di “__________”, nelle rubriche dei miei telefoni ci sono 3 numeri e meglio il __________, il __________ ed il __________. _______ rispondeva a questi numeri di telefono almeno a partire dal mese di settembre del 2011” (PS 07.08.2012 IM 1, AI 137, all. 3, pag. 2)
Si aggiunga che lo stesso IM 1 fa risalire i primi acquisti da AP 1 a settembre 2011, mese in cui asserisce di aver conosciuto quest’ultimo al Bar __________ di __________ per accompagnarlo come tassista all’Ostello di __________
“ Ho conosciuto la persona qui presente una sera al Bar __________ di __________. Doveva essere il mese di settembre 2011. Io l’ho accompagnato a casa nella mia qualità di tassista. Se non ricordo male l’ho accompagnato all’Ostello di __________. Durante il tragitto io gli ho chiesto se aveva a disposizione cocaina, dicendo pure che se fosse stata buona il giorno dopo avrei iniziato a comprare da lui. Gli ho anche detto che avrei acquistato ovuli da 10 grammi da CHF 800.00 l’uno e che avrebbe dovuto suddividermelo in 14 palline, salvo nel caso in cui avessi voluto acquistare un ovulo intero. Dopo un iniziale momento di diffidenza, lui mi ha risposto affermativamente e mi ha dato una pallina in prova che poi io ho dato a __________, così come già riferito in un mio precedente verbale.” (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).
IM 1 ha, inoltre, indicato sempre in Ticino i luoghi in cui abitava AP 1:
“ Il PP mi chiede se posso indicare dove questa persona abitava.
Rispondo che inizialmente stava a __________ all’ostello, successivamente si è trasferito a __________ dietro alla __________, poi a __________ dietro al cimitero e alla fine a __________. Ricordo che ci incontravamo nei posteggi che ci sono dopo la fine di Via __________ o in Via __________.”
(PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 6)
Nel corso del 2011, AP 1 si è, infine, avvalso personalmente o tramite terzi di agenzie ubicate in Svizzera per trasferire denaro all’estero (cfr. tabelle di cui al consid. 21.3).
Sono numerosi, pertanto, gli elementi che collocano AP 1 stabilmente in Svizzera già nel corso del 2011, e meglio che fanno risalire il soggiorno dell’imputato in Ticino a ben prima dell’inizio 2012.
Questa Corte ritiene pertanto accertato che AP 1, quanto meno da gennaio 2012, abbia soggiornato sul territorio elvetico.
Resta il fatto che, per sua stessa ammissione, AP 1 è arrivato in Ticino con l’intento di esercitare un’attività lucrativa.
“ Sono entrato in Ticino nel febbraio 2012. Mia intenzione era quella di avviare un’attività di commercio di oggetti e macchine usate”
(verbale d’appello, pag. 2)
Per lo svolgimento di questa attività commerciale, tuttavia, egli non ha chiesto alcun regolare permesso.
Ora, sia volendo seguire la tesi di AP 1 ovvero che il suo intento era svolgere in Ticino un commercio di beni usati smerciando in Nigeria quanto acquistato in Svizzera, sia optando per l’ipotesi ch’egli sia entrato in Svizzera con l’intento, poi realizzato, di trafficare droga, il soggiorno dell’imputato sul territorio elvetico è stato da subito illegale in quanto volto all’esercizio di un’attività lucrativa senza alcun regolare permesso (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) e per la quale, con riferimento allo spaccio di droga, ma avrebbe potuto ottenerne uno (art. 19 lett. a LStr).
Ne deriva che a giusto titolo la prima Corte ha compreso il periodo di soggiorno illegale in Svizzera di AP 1 tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012.
La relativa censura deve essere respinta.
23.1. A mente della Corte delle assise criminali “di AP 1 non si sa praticamente nulla di certo, già solo per il fatto che non è provvisto di alcun documento di legittimazione valido per l’estero”. I primi giudici hanno rilevato che egli dispone solo di un documento rilasciatogli dalle autorità italiane in cui si attesta che ha presentato domanda d’asilo in Italia e che vi può risiedere sino a settembre 2013. La prima Corte ha, poi, sottolineato che in aula AP 1 ha dichiarato di non avere intenzione di farsi rilasciare un valido passaporto dell’ambasciata della Nigeria di cui asserisce essere originario in quanto non vuole rientrarvi, preferendo tornare in Italia. Vista l’incertezza sulla sua identità i primi giudici, nei dispositivi 2. e 3.2., hanno affiancato l’aggettivo “sedicente” al nominativo di AP 1.
23.2. AP 1 ha dichiarato in corso d’inchiesta di essere arrivato in Italia privo di passaporto e di carta d’identità:
“ Mi viene chiesto dove si trova il mio passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il passaporto. In Nigeria avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove sia finita. Era nel negozio in cui poi è entrata la Polizia.” (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 8)
A detta dell’appellante, il permesso di soggiorno per stranieri agli atti (AI 21) gli è stato rilasciato dalla Questura di Bari sulla base del certificato di nascita e di un non meglio precisato documento del __________ (“Sono andato in Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita” (Al 9 p. 8).
Resta il fatto che il predetto permesso di soggiorno così come la carta d’identità italiana, il documento di viaggio e la tesserina sanitaria prodotti da AP 1 riportano tutti quale data di nascita __________, mentre quella indicata nella documentazione acquisita dall’UFM (AI 128) concernente la procedura d’asilo è l’11 febbraio 1988.
Inoltre, AP 1 ha dato versioni fra loro discordanti non solo sulla data ma anche sul luogo di nascita indicato alle autorità svizzere e italiane nella Nigeria e alla società “money transfer” Western Union nell’Italia (AI 75).
Infine, non avvalora la veridicità dei dati anagrafici di AP 1 la sua carta d’identità italiana, non valida per l’espatrio, essendo essa rilasciata ai richiedenti l’asilo sulla base delle loro dichiarazioni unilaterali.
Quanto sopra porta questa Corte a ritenere che non vi sono dati certi per stabilire con ragionevole certezza la reale identità di AP 1: in questo senso, l’appellativo “sedicente” utilizzato dai primi giudici non presta il fianco a critica alcuna.
Ne segue che, al di là della dubbia ricevibilità di questa censura per assenza di un concreto pregiudizio dell’imputato, anche su questo punto l’appello va respinto.
Commisurazione della pena
Il procuratore pubblico, con la sua dichiarazione d’appello incidentale 5 giugno 2013 ed al dibattimento d’appello, ha postulato che la pena detentiva venga aumentata dai 3 anni e 4 mesi decretati in prima sede a 4 anni e 3 mesi.
24.1. La prima Corte, commisurando la pena a carico di AP 1, ha ritenuto quanto segue:
“ Espressa in termini di messa in pericolo del bene protetto, la colpa di AP 1 appare minore rispetto a quella di IM 1. Sennonché, egli non può beneficiare di alcuno sconto di pena, ritenuto che non si è affatto assunto le responsabilità del suo agire. Ben inteso non si tratta di punirlo per aver negato (parzialmente) i fatti - ciò che sarebbe manifestamente contrario alla CF e alla CEDU che garantiscono all’imputato il diritto di tacere ed anche di mentire sui fatti che gli vengono penalmente rimproverati - bensì di constatare come la mancanza di assunzione di responsabilità non può comportare riduzioni di pena. L'accusato è un giovane sedicente che ha vagato per l'Europa senza documenti, nella piena illegalità, che ha già presentato due domande d'asilo in due paesi diversi, una delle quali respinta in via definitiva dalle autorità elvetiche, dove è comunque tornato, risiedendovi senza diritto ed impiantandovi un importante commercio di cocaina, che ha seriamente posto in pericolo la salute pubblica, se solo si pon mente al fatto che, indicativamente e a mo' di campione, la cocaina sequestrata dal IM 1 e proveniente AP 1, aveva una purezza di oltre il 40%. Con questa attività è pure riuscito ad assicurarsi somme di denaro non proprio irrisorie se si pon mente agli oltre 15'000.- CHF spediti all'estero ed all'equivalente di complessivi ca. 4'500.- CHF sequestratigli dalla polizia. La Corte, quale punto di riferimento per la quantificazione della pena, si è rifatta alla prassi della CARP che, con l'introduzione dell'appello, non è più vincolata, come invece nel precedente regime di cassazione, alla verifica di conformità della pena al diritto applicabile e all'eventuale abuso del potere di apprezzamento, ma dispone, come più volte ribadito nelle sue sentenze emesse in applicazione del nuovo CPP unificato, della più ampia latitudine di apprezzamento. E' così emerso che la Corte ha preso atto che con sentenza 27 giugno 2011 è stata confermata una condanna ad una pena detentiva di tre anni e mezzo nei confronti di un cittadino nigeriano che, per finire, ha accettato le imputazioni ritenute in prima sede, per un traffico di 1060 g di cocaina, con grado di purezza, per ca. 100 g, superiore all'80%, sull'arco di quasi due anni. Inoltre, con sentenza 18 gennaio 2012 la stessa CARP, fatta astrazione dall'ammissione del sincero pentimento che ha comportato una riduzione vicina al 50%, si è dipartita da una pena base di circa 6 anni di detenzione nei confronti di un cittadino sudamericano, incensurato, che è stato ritenuto responsabile di un traffico di 8,2 kg di cocaina con grado di purezza variante dal 25,9 al 43,4%, mentre con sentenza 10 gennaio 2013 è stata confermata una pena detentiva di tre anni e nove mesi inflitta a un cittadino olandese ritenuto responsabile di un traffico di ca. 1,5 kg di cocaina con grado di purezza variante tra il 7,9 ed il 24,4%. Considerato il concorso di reati, secondo la citata prassi, si giustificherebbe una pena complessiva che si situa tra i tre anni e mezzo e i tre anni e nove mesi. Sennonché la Corte ha voluto tener conto di una certa sensibilità alla pena, espressa in termini di lontananza da amici e conoscenti che lo costringeranno a trascorrere ancora diversi mesi in prigione senza ricevere visite. In siffatte evenienze e per non "squilibrare" le sanzioni nei confronti dei due imputati, all'interno del medesimo procedimento, la Corte ha ritenuto di condannare AP 1 alla medesima pena inflitta a IM 1 e meglio a tre anni e quattro mesi.
Già solo la durata della pena detentiva esclude qualsiasi ipotesi di sospensione, anche parziale, della pena. Sia che sia, per costante prassi e giurisprudenza dei nostri tribunali, l'assenza di documenti di legittimazione (e la pervicace volontà di non procurarseli), non consente alcuna possibilità ad AP 1 di essere risocializzato, risocializzazione che sarebbe, invece (e soltanto), possibile al suo paese, dove non vuole però far rientro. In altri termini, riavuta la libertà egli, senza documenti e, quindi, senza poter regolarizzare la sua residenza, altro non potrebbe fare, non foss'altro che per provvedere al proprio sostentamento, che nuovamente dedicarsi ad attività illecite come lo spaccio di droga. Con il che la prognosi è, sia che sia, del tutto infausta.” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 32-34)
24.2. a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
c. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
24.3. Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (vigente art. 19 cpv. 2 LStup).
L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
24.4. a) Dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga trafficata (almeno 910 grammi di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). Oltre al quantitativo, conferma, a titolo indicativo, la pericolosità per la salute pubblica della cocaina smerciata dall’imputato anche la purezza della sostanza se solo si considera quella sequestrata a IM 1 proveniente da AP 1 (5.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio pari al 40.7%).
Anche la reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di AP 1 che, ripetutamente, ha fornito lo stupefacente ad almeno nove clienti. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).
L’appellante è, inoltre, arrivato a vendere il predetto quantitativo nell’arco di tre anni e mezzo dimostrando una buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel mondo della droga.
Egli ha conseguito un profitto ragguardevole che gli permetteva non solo di tenere un tenore di vita di tutto rispetto, abitando in appartamento in una zona esclusiva di __________, ma soprattutto di inviare migliaia di franchi all’estero, mantenendo per sé una notevole liquidità (fr. 4'500.- quelli sequestratigli).
AP 1 si è, inoltre, dimostrato ben inserito nel mondo della droga, potendosi avvalere di persone (ad es. “”) che effettuavano delle consegne di cocaina su sua richiesta e gestendo, in caso di necessità, anche clienti di altri venditori (ad es. “”) che riponevano in lui fiducia. Così facendo egli manteneva, anche in loro assenza, costante nel tempo lo spaccio di cocaina. AP 1 disponeva, inoltre, di tale sostanza in grande quantità, potendo rifornire una clientela estesa che faceva la fila per acquistarla e che poteva confidare di trovarlo in luoghi fissi come accadeva il venerdì sera presso la __________ di __________ (PS 29.08.2012 , AI 142, all. 30, pag. 3; PP 06.11.2012 AP 1/, AI 142, all. 10, pag. 4). L’imputato vendeva, infine, due tipi di cocaina, cosa non frequente fra gli spacciatori, ovvero quella da sniffare (“tirare”) e quella da fumare (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4-5), ciò che gli permetteva di ampliare la propria clientela.
Oggettivamente mediamente grave è la colpa dell’imputato per il reato di riciclaggio compiuto in Svizzera, ritenuto che non è di poco conto né l’importo di fr. 14'365.86 complessivamente riciclato, né il numero (una ventina) di invii eseguiti, personalmente o tramite terzi, per importi sempre inferiori alla soglia che impone obblighi identificativi da parte del money transmitter (smurfing).
Infine, sempre dal profilo oggettivo, contribuisce ad aggravare la colpa di AP 1 anche l’aver soggiornato per oltre sei mesi sul territorio elvetico senza essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri e ciò, come lui ben sapeva, malgrado fosse stata già respinta la sua domanda d’asilo con procedura cresciuta in giudicato.
b) Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha spacciato al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e quella dei suoi familiari e conoscenti ai quali ha inviato, complessivamente, un’ingente somma di denaro.
Egli ha, inoltre, dimostrato una risoluta volontà di delinquere, se solo si considera che ha fatto ritorno in Svizzera ed ha scelto il Canton Ticino come centro dei propri traffici, malgrado fosse ben al corrente dell’esecutività di un provvedimento di respingimento preso nei suoi confronti dalle autorità elvetiche. L’intensità della determinazione delinquenziale si evince, inoltre, dal fatto che egli non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti di merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È, quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall’Italia appositamente e unicamente per vendere cocaina in Svizzera.
c) A fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato sia per la violazione della LStup sia per il riciclaggio di denaro risulta essere mediamente grave, mentre quella in relazione alla LStr tendenzialmente grave. Ciò premesso, non è pertinente quantificare la pena, come hanno fatto i primi giudici, riferendosi a precedenti giudizi di questa Corte inerenti, almeno in parte, a imputazioni del tutto diverse quali, tra l’altro, il solo trasporto di stupefacente la cui natura è in sé meno grave della vendita al dettaglio. Il caso in esame non è comparabile né a quello di cui alla citata sentenza 18 gennaio 2012 della CARP il cui oggetto è un trasporto internazionale di 8,2 kg di cocaina nonché una vendita di 340 grammi di questa sostanza, né a quello di cui alla citata sentenza 10 gennaio 2013 (recte 18 luglio 2012) che concerne oltre alla alienazione anche un trasporto internazionale (289,71 gr.) e nazionale (50 gr.) di cocaina nonché preparativi per la vendita di tale stupefacente (60 gr.). Del resto, diversamente dall’oggetto del presente giudizio, entrambe le suddette decisioni richiamate dai giudici di prime cure nemmeno contemplano una condanna per riciclaggio. Calzante è, di contro, ma solo a titolo indicativo, la menzionata sentenza 27 giugno 2011 della CARP: trattasi di una condanna alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per vendita (955,60 gr.) e detenzione (gr. 104,40) di cocaina e per riciclaggio di fr. 2'827,18.
Ciò detto, e ben considerate le circostanze oggettive e soggettive inerenti ai reati di infrazio LStup e riciclaggio, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata, per i reati principali, una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 8 mesi (considerato, peraltro, che, nel caso di specie, l’ammontare riciclato è ben più cospicuo - fr. 14'365,86 - di quello di cui alla citata sentenza), cui va aggiunto un mese per il concorso con l’infrazione alla LStr.
d) Questa Corte, stabilito che una pena di 3 anni e 9 mesi corrisponde alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui deve rispondere, la pondera in funzione dei fattori legati all’autore.
In questo ambito, pesa a carico di AP 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile: l’Italia gli ha, infatti, riconosciuto lo statuto di rifugiato, concedendogli un permesso di soggiorno per stranieri. Ma anziché trovarsi un lavoro dignitoso ed integrarsi onestamente nella società in cui viveva, egli ha preferito inseguire facili guadagni, non esitando, per questo, a mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.
Sempre con riferimento ai fattori legali all’autore, ricordato come il Tribunale federale abbia stabilito che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), non si ravvisano particolari circostanze a favore dell’imputato.
È, in particolare, evidente che egli non può presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo ai fatti. Durante l’inchiesta e dinanzi alle Corti di merito non ha in alcun modo collaborato, giungendo a parziali ammissioni - alquanto limitate per rapporto alle sue effettive responsabilità - solo sul finire delle indagini ed in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.
Nemmeno si trovano nella sua vita precedente comportamenti particolarmente meritevoli.
Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena - dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di amici e conoscenti - esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Del resto, AP 1, celibe e senza figli, vive lontano dalla sua terra d’origine dal 2007. Dal 2008 l’imputato ha soggiornato fra l’Italia e la Svizzera. Il fratello __________, unico parente in Europa con il quale, stando almeno alla destinazione dei trasferimenti di denaro, mantiene i contatti, vive in __________, a __________, ovvero non lontano dal luogo di espiazione e non avrebbe difficoltà a venire a trovare l’imputato in carcere.
In assenza di circostanze attenuanti, dunque, questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva complessiva di 3 anni e 9 mesi.
24.5. Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
Confische e sequestri
25.1. I primi giudici hanno ritenuto tutto il denaro rinvenuto sulla persona di AP 1, al momento del suo arresto, nonché su terzi ma a lui riconducibile in proprietà, come il provento della sola attività che per lui costituiva fonte di reddito ovvero la compravendita di cocaina e lo hanno confiscato.(sentenza impugnata, consid. 6, lett. f, pag. 29).
25.2. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
Accertato, come visto, che AP 1 non aveva alcuna occupazione lecita, tanto meno nel commercio di automobili e telefonini come da lui asserito, ma che l’unica sua fonte di reddito era lo spaccio di cocaina, anche gli euro 2'020.- trovati in suo possesso al momento dell’arresto devono essere ritenuti provento della sua attività criminale.
La confisca di questo importo ordinata dai primi giudici deve, di conseguenza, essere confermata, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali.
L’appello, anche su questo punto, va respinto.
tassazione delle note d’onorario
b) È retribuito il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42), mentre non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF del 12.11.2007 inc. 6B_464/2007 consid. 4; per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B; 8.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
a) In particolare, la nota d’onorario 27.02.2013 è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata così come esposta.
Della nota d’onorario 05.03.2013 non vengono approvate ore 10 per i seguenti motivi:
è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla stesura dell’istanza volta ad ottenere l’espiazione anticipata della pena in quanto il tempo esposto risulta eccessivo (./. 8 ore);
il tempo esposto per la partecipazione al dibattimento di primo grado (6 ore) risulta eccessivo e viene riconosciuto in 4 ore (./. 2 ore).
Della nota d’onorario 15.01.2014 non vengono approvate ore 24 per i seguenti motivi:
è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla preparazione ed alla stesura della dichiarazione d’appello (./. 5 ore), non essendo necessario motivare il suddetto allegato e considerato che il difensore aveva già fatturato fr. 225.- (ovvero 1 ora e 15 min.) per la ricezione della sentenza di primo grado;
ingiustificato, in quanto non pertinente ai fini della causa penale, il tempo di due ore dedicato alla ricerca sullo statuto di rifugiato dell’imputato che vengono integralmente stralciate (./. 2 ore);
è ridotto a 5 ore il tempo esposto per esame incarto e giurisprudenza, ritenuta l’ampia conoscenza maturata al riguardo già in prima sede (./. 8 ore);
è ridotto a 8 ore il tempo esposto per la preparazione dell’arringa al processo di appello, considerata la pregressa preparazione per il dibattimento di primo grado (./. 9 ore).
b) Sono approvate integralmente così come esposte le spese di cancelleria e quelle di trasferta, per complessivi fr. 2'096.-, indicate nelle tre note d’onorario, essendo giustificate (le prime sono finanche minori rispetto all’importo forfettario in % dell’onorario di cui all’art. 6 cpv. 1 del Regolamento Tpu).
c) L’avv. DI 1 è esente dall’IVA.
d) Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.
Carcerazione di sicurezza
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per l’appello principale nella misura di nove decimi a carico di AP 1 e per il restante decimo a carico dello Stato, mentre per l’appello incidentale sono integralmente accollati allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
40, 47, 51, 69, 70, 305 bis CP;
19 LStup;
5, 11, 12, 19 e 115 LStr;
2 OEV,
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
a. L’appello di AP 1, sedicente, è parzialmente accolto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1 e 3.1 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.1. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione aggravata alla LStup per avere, tra dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
1.1.2. riciclaggio di denaro per avere, tra dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________, in 18 occasioni, mediante società che si occupano di trasferimento di denaro, inviato in Italia, Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia personalmente sia per il tramite di terze persone, un importo complessivo di CHF 14'365.86, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;
1.1.3. infrazione alla Legge sugli stranieri (soggiorno illegale) per avere, tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri.
1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.3. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad eccezione dei telefoni cellulari, che vengono dissequestrati previa cancellazione dei dati.
1.4. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico dell’appellante e di IM 1, in solido, in ragione di metà ciascuno.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti nella misura di nove decimi a carico di AP 1 e per il restante decimo a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 800.–
altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'000.–
sono interamente posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.