Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.88
Entscheidungsdatum
06.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2013.88

Locarno 6 settembre 2013/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 aprile 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 6 maggio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa n. 1131/2012 del 12 marzo 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 26 gennaio 2012 a __________ sull’autostrada A2, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo Honda targato, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di fr. 1'800.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 1'000.-.

Contro il decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

  • dopo il dibattimento, con sentenza 28 marzo 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione mentre ha modificato la pena pecuniaria, riducendo a 40 il numero di aliquote giornaliere, ma aumentando a fr. 450.- il singolo ammontare, per un totale di fr. 18'000.-. Invariati sono rimasti sia il periodo di prova di 3 anni, sia la multa di fr. 1'000.-. Il primo giudice ha, infine, posto a carico del condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 900.-.

preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 6 maggio 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza. In particolare, egli ha postulato di essere prosciolto dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) e ha protestato tasse, spese e ripetibili.

L’appellante non ha presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 6 settembre 2013, durante il quale AP 1 ha ribadito la richiesta di proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale formulata con la relativa dichiarazione d’appello.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

Risultanze dell’inchiesta e del giudizio di primo e secondo grado

  1. Nel rapporto di costatazione 26 gennaio 2012, la polizia cantonale ha accertato i fatti avvenuti il 26 gennaio 2012 a __________ sull’autostrada A2 in direzione nord come segue:

“ In data odierna, mentre circolavamo a bordo di un veicolo neutro di Polizia, notavamo un motoveicolo con targhe italiane procedere verso Nord sull’autostrada A2 in territorio di Rivera. La velocità di quest’ultimo era di poco superiore al limite consentito, si decideva quindi di osservare il comportamento del centauro per qualche chilometro. Sortiti dalla galleria del Mte. Ceneri il motociclista circolava sulla corsia di sorpasso, accodato ad una Mercedes targata. Precisiamo che la Mercedes circolava regolarmente sulla corsia di sinistra, in quanto stava superando un veicolo che circolava più lentamente sulla normale corsia di marcia. Improvvisamente il centauro si spostava sulla destra, accelerava repentinamente e superando la Mercedes sulla destra, terminava la sua manovra ritornando sulla corsia di sinistra. Il motociclista effettuava quindi una manovra completa di sorpasso sulla destra (uscita e rientro) in autostrada. Da parte nostra si procedeva quindi al fermo del motoveicolo e lo s’invitava a seguirci presso gli uffici di Camorino per quanto del caso. (…)”

(INC. 2012.1284 MP, AI 1, pag. 3)

  1. Interrogato il giorno stesso dalla polizia cantonale, AP 1 ha descritto la manovra da lui eseguita come segue:

“ (…) Circolando sull’autostrada A2 in direzione Nord, sortito dalla galleria del Mte. Ceneri, mi trovavo sulla corsia di sorpasso, accodato alla vettura marca Mercedes, targata. La stessa si trovava in fase di sorpasso di un altro veicolo. La mia velocità in quel momento era di circa 120 km/h. Ad un certo punto decidevo di superare la Mercedes sulla destra, spostandomi dapprima sulla destra per poi accelerare e ritornare nuovamente a sinistra sulla corsia di sorpasso. Tengo a precisare che la mia manovra, anche se proibita, non ha ostacolato la circolazione. Giunto nei pressi dello svincolo autostradale di Camorino (Bellinzona Sud), venivo fermato da un veicolo neutro della Polizia. Gli agenti mi invitavano a seguirli presso gli scriventi uffici per la stesura del presente verbale (…)”

(INC. 2012.1284 MP, AI 1, pag. 2).

Interrogato, nell’ambito del dibattimento, dal giudice di primo grado, I’imputato, raffigurando su carta la dinamica della manovra, ha dichiarato:

“ Io mi recavo verso Bellinzona con la motocicletta. Percorrevo l’A2. Superata la macchina che avevo davanti mi sono portato sulla corsia di destra che era libera. La strada era trafficata. Vi erano macchine su entrambe le corsie.

Le auto andavano a che velocità?

Immagino circa 110 Km/h-115 Km/h. Il traffico era fluido.

Uscito dalla galleria avevo appena superato un veicolo sulla corsia di sorpasso (1) per poi riimmettermi sulla corsia di destra. Sulla corsia di sorpasso vi era il veicolo 2. Questo veicolo ad un certo punto ha rallentato. Visto che la corsia di destra era libera e che io mi trovavo sulla stessa lentamente ho superato il veicolo 2 che circolava sulla sinistra.

Più avanti incontro il veicolo 3 che viaggiava sulla mia corsia sulla destra. Lo stesso ad un certo punto ha rallentato anche lui o meglio, mentre mi avvicinavo mi sono accorto che circolava a velocità inferiore alla mia, e pertanto, quando ho visto che c’era spazio mi sono portato sulla sinistra e l’ho superato.

La Polizia parla di improvvisi spostamenti ed accelerazioni repentine.

Io guido un CBR 1000. L’accelerazione è molto forte.

Che distanza c’era tra il veicolo 1 e 2?

40-50 metri. Preciso che la mia manovra non ha messo in pericolo nessuno.”

(INC. 81.2012.93 PRPEN, AI 8, all. verbale d’interrogatorio 28.03.2013 AP 1).

Sentito sui fatti al dibattimento d’appello, l’insorgente ha asserito:

“ All’epoca circolavo dietro una vettura. Insieme, ad un certo punto, ci siamo spostati a sinistra per effettuare il sorpasso di una vettura. Com’è mia abitudine, appena ciò fu possibile, mi sono poi rispostato a destra. Ho poi proseguito su quella corsia a velocità costante, senza alcuna accelerazione. Ad un certo punto la vettura che prima mi precedeva e che era rimasta sulla corsia di sinistra ha rallentato fortemente: è a causa di questo rallentamento che io l’ho superata. Non invece a causa di una mia accelerazione. In sostanza si è trattato di un superamento involontario visto che io ho circolato sempre alla stessa velocità (verbale dibattimento d’appello, pag. 2).

Appello

  1. Con il suo appello, AP 1 contesta, preliminarmente, l’accertamento del primo giudice secondo cui egli ha eseguito “un vero e proprio «sorpasso» sulla destra messo in atto con l’evidente obiettivo di proseguire con maggiore speditezza”. L’appellante sostiene, di contro, di avere superato involontariamente sulla corsia di destra, senza accelerare, l’antistante automobile percorrente quella di sinistra, a causa di un forte rallentamento di quest’ultima.

4.1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.3.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

4.2. Controverse sono, nel caso in esame, le circostanze della manovra eseguita dal motociclista AP 1 e la sua dinamica.

Sulle circostanze, si osserva che sia nel rapporto di costatazione 26 gennaio 2012 allestito dalla polizia cantonale, sia nella prima versione rilasciata dal prevenuto agli agenti il giorno stesso dei fatti, non vi è traccia del forte rallentamento eseguito dall’autovettura antistante di cui l’imputato ha parlato nel prosieguo del procedimento penale. Nell’uno e nell’altro caso il motociclista è, inoltre, posizionato sulla corsia di sinistra poco prima che iniziasse il sorpasso. Invano l’imputato, modificando la propria versione dei fatti sia al dibattimento di primo grado che a quello d’appello, ha riferito di un rallentamento dell’autovettura antistante che lo ha indotto a superarla mentre egli percorreva la corsia di destra. Trattasi di elementi nuovi del tutto assenti e finanche contraddittori rispetto a quelli della prima deposizione di AP 1. Né giova a quest’ultimo, laureato in fisica e imprenditore di successo nel settore dell’automazione dei laboratori ospedalieri e di ricerca, dire di non avere capito la portata delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate e sottoscritte nel primo verbale d’interrogatorio dinanzi all’agente di polizia. Questa Corte ritiene, quindi, accertate le circostanze dell’infrazione così come concordemente descritte dall’imputato e dagli agenti di polizia.

Sulla dinamica, si rileva che, anche in questo caso, entrambe le ricostruzioni, ovvero quella della polizia cantonale e quella di AP 1 nella sua prima versione, collimano perfettamente riferendo entrambe di un volontario spostamento del motociclista dalla corsia di sinistra a quella di destra finalizzato al superamento dell’autovettura Mercedes che procedeva in quella di sorpasso, di un effettivo superamento in accelerazione e di un successivo rientro della moto sulla corsia di sinistra che ha terminato la manovra. Appare pretestuoso, in quanto volto a suffragare la tesi difensiva del superamento involontario, il cambiamento di versione dell’imputato che lo ha portato a negare sia di essersi spostato dalla corsia di sinistra a quella di destra nell’imminenza del sorpasso sia di avere accelerato per superare la Mercedes che procedeva sulla corsia di sorpasso. Anche in relazione alla dinamica dei fatti, questa Corte ritiene, quindi, maggiormente credibile e, pertanto, accertata la manovra così come descritta e sottoscritta dall’imputato in sede d’interrogatorio il giorno stesso dell’infrazione e confermata dalla polizia nel suo rapporto.

Non giova, infine, all’appellante suffragare la tesi della mancata accelerazione con il fatto che, circolando nell’imminenza del superamento a 120 km/h e in assenza di rallentamento dell’autovettura sorpassata, a lui avrebbe dovuto essere ascritto anche un eccesso di velocità, mai imputatogli dagli agenti di polizia. Questo argomento è malvenuto in quanto mai la polizia cantonale ha rilevato l’esatta velocità dell’imputato all’inizio della manovra di sorpasso (e tantomeno ha accertato che fosse di 120 km/h). Del resto, quand’anche così fosse stato, la circostanza che l’eccesso di velocità non sia stato contestato come infrazione aggiuntiva nulla toglie alla illiceità della manovra di sorpasso a destra eseguita dall’imputato.

  1. AP 1 sostiene, poi, che il giudice di prime cure è incorso in un’errata applicazione del diritto, riconducendo i fatti ascrittigli all’art. 90 cifra 2 LCStr. L’insorgente asserisce di non avere commesso la grave infrazione alle norme della circolazione stradale imputatagli. A suo dire, nel caso di specie, egli non ha eseguito una vera e propria manovra di sorpasso ai sensi di legge, né vi è stata una messa in pericolo, nemmeno astratta, degli altri utenti della strada. L’imputato richiama a suo favore una sentenza emanata dalla Pretura penale in data 3 dicembre 2009 inerente ad un automobilista al quale era stata, fra l’altro, contestata una manovra di sorpasso a destra da cui era stato prosciolto (INC PRPEN 10.2009.270).

L’imputato ha, infine, asserito di esser stato costretto a superare la Mercedes che gli era antistante, siccome quest’ultima “ad un certo punto ha rallentato”.

L’appellante ha, pertanto, chiesto il proscioglimento dal reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr.

5.1. Il primo giudice, premette che, fatta astrazione dal suddetto rallentamento dell’autovettura antistante ipotizzato dall’appellante, quest’ultimo non ha contestato i fatti ascrittigli. Il Pretore, richiamato il tenore dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ha poi precisato che per legge e consolidata giurisprudenza “se si compie un sorpasso sulla destra in autostrada, si disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale, ossia quella che impone d’eseguire di principio dette manovre a sinistra (art. 35 cpv. 1 LCStr)”. Questo comportamento, sempre a dire del giudice di prime cure, pone seriamente in pericolo la sicurezza del traffico accrescendo notevolmente il rischio d’incidenti, ritenuto che l’utente sulla corsia di sorpasso “potrebbe non aspettarsi o non scorgere il passaggio a destra del motociclista”. Diverso sarebbe il caso, ricorda il Pretore, qualora si configurasse un “superamento” ovvero, quando, per adeguarsi all’andatura dei veicoli incolonnati, si proseguisse “più velocemente sulla destra”, in una situazione di “forte traffico su entrambe le corsie di marcia” per evitare pericolosi cambi di corsia. A mente del primo giudice, non costituendo la manovra di AP 1 una tale eccezione, essendo avvenuta in assenza di forte traffico e di colonne parallele, essa “è dunque inequivocabilmente da considerare come un vero e proprio «sorpasso» sulla destra messo in atto con l’evidente obiettivo di proseguire con maggiore speditezza”. Ininfluente è la circostanza, fatta valere dall’imputato, ch’egli avrebbe superato a destra l’antistante Mercedes per ovviare al rallentamento di quest’ultima. Per il Pretore, la riduzione di velocità del veicolo che lo precedeva avrebbe dovuto indurre l’imputato a “rallentare pure lui, portarsi alla stessa andatura della vettura che lo precedeva e attendere che riconquistasse la corsia di destra. Solo a questo momento avrebbe potuto superarla”. Il primo giudice ha ritenuto, pertanto, che il comportamento di AP 1 sia stato, in astratto, atto a cagionare un serio pericolo per la sicurezza stradale, e realizzi così i presupposti dell’art. 90 cifra 2 LCStr assurgendo a delitto (sentenza impugnata, consid. 5.-8., pag. 3-4).

5.2. a) Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1).

Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).

b) In linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art. 104 CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro, l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente. L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr, anche la negligenza è punibile.

c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8 cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid. 4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno 2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico. Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).

d) Il testo normativo vigente al momento dei fatti in discussione prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr).

L’art. 90 LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012, pag. 6291; FF 2010, pag. 7455), ripropone i suddetti disposti con un formulazione leggermente diversa, ma lasciandone immutato il tenore normativo (cpv. 1 e 2). Il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr prevede, inoltre, che chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni.

Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).

5.3. a) Questa Corte dà per accertato che il 26 gennaio 2012 AP 1, circolando sull’autostrada A2 in direzione nord in territorio di Robasacco, posteriormente alla vettura marca Mercedes che viaggiava sulla corsia di sorpasso, l’ha superata sulla destra per poi proseguire. Una tale manovra, avvenuta come visto sub 4.2., con il motociclista che si è spostato dalla corsia di sinistra a quella di destra nell’imminenza del sorpasso, ha raggiunto in accelerazione la Mercedes che lo precedeva a velocità inferiore, si è appaiato ad essa sulla destra, per poi continuare la corsa e superarla, integra il concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid. 3.1). La manovra si è perfezionata già solo per il fatto che il motociclista ha continuato la propria corsa sulla corsia di destra precedendo la Mercedes ubicata ancora su quella di sorpasso. È invece giuridicamente del tutto irrilevante se e quando egli si è nuovamente spostato a sinistra, essendo in quel frangente già avvenuto il sorpasso a destra e, pertanto, già consumata l’infrazione all’art. 35 cpv. 1 LCStr. Il sorpasso trova, infatti, compimento anche in assenza di cambiamenti di corsia dopo la manovra da parte di chi sorpassa.

b) Dal profilo soggettivo, è lo stesso AP 1 ad ammettere di avere volutamente – con coscienza e volontà – deciso di sorpassare a destra l’autovettura Mercedes:

“ Ad un certo punto decidevo di superare la Mercedes sulla destra, spostandomi dapprima sulla destra per poi accelerare e ritornare nuovamente a sinistra sulla corsia di sorpasso.”

(INC. 2012.1284 MP, AI 1, pag. 2)

“ Visto che la corsia di destra era libera e che io mi trovavo sulla stessa lentamente ho superato il veicolo 2 che circolava sulla sinistra.”

(INC. 81.2012.93 PRPEN, AI 8, all. verbale d’interrogatorio 28.03.2013 AP 1, pag. 1).

L’aspetto soggettivo è, pertanto, dato.

c) Il caso di specie non configura, inoltre, una delle deroghe autorizzate dall’art. 36 ONC: in particolare, non vi era una circolazione in colonne parallele ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC che implica file di veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1). Lo stesso appellante, nel descrivere lo scenario del sorpasso, ha dichiarato che il traffico era fluido e che stava procedendo a velocità sostenuta (“La mia velocità in quel momento era di circa 120 km/h”, INC. 2012.1284 MP, AI 1, pag. 2; Le auto andavano a che velocità? Immagino circa 110 Km/h-115 Km/h. Il traffico era fluido, INC. 81.2012.93 PRPEN, AI 8, all. verbale d’interrogatorio 28.03.2013 AP 1). Il flusso dinamico di automobili non giustificava pertanto un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC.

d) Invano l’appellante richiama genericamente a suo favore la sentenza 3 dicembre 2009 della Pretura penale relativa ad un automobilista accusato, fra l’altro, di avere eseguito una manovra di sorpasso a destra per la quale era stato prosciolto (INC PRPEN 10.2009.270). L’insorgente non spiega gli elementi che hanno indotto il giudice di merito all’assoluzione né è dato conoscerli dalla sentenza argomentata succintamente, preso atto che nessuna delle parti aveva chiesto la motivazione scritta, né formulato dichiarazione di ricorso. Qualsiasi comparazione di quel caso con quello in esame risulta, pertanto, infruttuosa.

e) Va, infine, in concreto esaminato se si è realizzata una semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) o una grave (art. 90 cifra 2 LCStr) infrazione alle norme della circolazione. Avanzando a destra della Mercedes che lo precedeva, AP 1 ha violato il divieto di sorpasso previsto dall’art. 35 cpv. 1 LCStr, ovvero una norma importante a tutela della sicurezza stradale. Tale infrazione, come precisato dal Tribunale federale, comporta una considerevole messa in pericolo degli utenti, accrescendo sensibilmente i rischi d’incidente (DTF 128 II 285 consid. 1.3.). L’appellante, superando in autostrada alla elevata velocità di circa 120 km/h non lontano dall’uscita di una galleria, ha creato un pericolo accresciuto. Chi circola in autostrada, dove solitamente la velocità è sostenuta, deve poter confidare pienamente nel fatto che nessuno lo superi improvvisamente sulla destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF 03.06.2005 6S.71/2005 consid. 4). D’altronde, come descritto dallo stesso imputato al giudice di prime cure, la circolazione era intensa (“La strada era trafficata. Vi erano macchine su entrambe le corsie.”, INC. 81.2012.93 PRPEN, AI 8, all. verbale d’interrogatorio 28.03.2013 AP 1), circostanza che avrebbe dovuto renderlo ancor più cauto nel guidare. Malgrado ciò, AP 1 ha superato a destra assumendosi il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse frenando in modo brusco e inconsulto (STF 02.07.2008 1C_93/2008 consid. 2.3.).

Dal profilo soggettivo l’appellante, nel superare a destra e ad alta velocità la vettura che lo precedeva in una situazione caratterizzata da denso traffico e in un luogo non lontano dallo sbocco di un tunnel, ha agito con grave negligenza, punibile giusta l’art. 100 cifra 1 LCStr a prescindere dal fatto ch’egli non abbia pensato alla possibilità di creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada (DTF 123 IV 88 consid. 4c).

Tutto ciò premesso, il superamento a destra eseguito dall’appellante costituisce una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr.

5.4. La pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e la multa di fr. 1'000.- - peraltro in sé non contestate - sono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima è stata commessa.

Sull’adeguatezza della determinazione dell’ammontare dell’aliquota, questa Corte nutre alcune perplessità in considerazione della situazione personale del condannato che, secondo le sue stesse dichiarazioni, è alla testa di un’azienda che è diventata leader mondiale nel settore dell’automazione dei laboratori ospedalieri e di ricerca (cfr. verbale dibattimento d’appello, pag. 2). La questione non merita, comunque, approfondimento ritenuto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP.

5.5. Ne deriva che l’appello di AP 1 è integralmente respinto e che la sentenza impugnata va confermata.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

  1. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tassa di giustizia di fr. 650.- e nelle spese giudiziarie di fr. 250.- sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per la tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono pure accollati a carico del condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 34, 42, 44, 47, 104, 106 e 333 cpv. 7 CP;

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 1, 90 cifra 2 e 100 cifra 1 LCStr;

8 e 10 cpv. 1 ONC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ sull’autostrada A2, circolando con il motoveicolo Honda targato, effettuato una manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), per un totale di fr. 18'000.- (diciottomila).

1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’000.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 104 CP
  • art. 106 CP
  • art. 333 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

LCStr

  • art. 35 LCStr
  • art. 90 LCStr

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

ONC

  • art. 10 ONC
  • art. 36 ONC

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