Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.79
Entscheidungsdatum
29.10.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2013.79

Locarno 5 novembre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 11 settembre 2012 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 settembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 10 maggio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. __________ del 7 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 3 giugno 2010, a __________, circolato con la vettura Mercedes targata alla velocità di circa 130 km/h (e da lui ammessa in circa 105 km/h) malgrado il vigente limite di 60 km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 3’000.- (corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 150.-) e alla multa di fr. 1’300.-. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 11 settembre 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 2’400.- (corrispondente a 20 aliquote giornaliere da fr. 120.-) oltre che alla multa di fr. 1’300.-. Il primo giudice ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 1’670.-.

C. Con scritto 11 settembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro il giudizio pretorile che ha confermato, il 10 maggio 2013, con la dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento da ogni imputazione con protesta di tasse e spese di primo e secondo grado. L’appellante non ha formulato istanze probatorie.

D. Visto il consenso delle parti allo svolgimento di una procedura scritta, con decreto 12 giugno 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Nella sua motivazione, presentata il 4 luglio 2013, l’appellante ha ribadito le richieste già formulate con la dichiarazione d’appello.

E. Con scritto 10 luglio 2013, il procuratore pubblico postula la reiezione del gravame. Con scritto 11 luglio 2013, il pretore si rimette al giudizio della scrivente Corte.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
  1. a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Giusta la cifra 2 chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione, la cui realizzazione presuppone, dal profilo oggettivo, due elementi cumulativi: da un lato la violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione e, dall’altro, la creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ad art. 90 n. 19).

b) Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con una giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 475 consid. 2a).

Risultanze dell’inchiesta e del procedimento di primo grado

  1. Il 3 giugno 2010, verso le ore 04’00, l’agente della polizia cantonale __________, alla guida di una volante, tentava - invano - di fermare una Mercedes di colore nero che procedeva ad una velocità apparentemente inadeguata su Via __________ in direzione di __________, seguita da un’Alfa Romeo. Dopo l’intervento, rientrando verso la centrale di polizia, all’altezza dell’Ospedale __________, l’agente __________ notava l’Alfa Romeo coinvolta nei fatti surriferiti e procedeva al suo fermo. La conducente dell’autovettura, __________, ha spiegato che alla guida della Mercedes vi era tale AP 1 che essa aveva deciso di seguire per accertarsi che rientrasse a domicilio.

  2. Il medesimo giorno dei fatti, AP 1, cittadino italiano allora residente a __________, interrogato dall’app. __________, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“ Ieri sera mi sono trovato con amici per passare la serata. Prima di rincasare ho accompagnato a casa un'amica che aveva alcuni problemi con il suo ex ragazzo. Mi sono quindi messo alla guida della mia autovettura Mercedes-Benz Glk, targata. Mentre svolgevo questo favore sono stato intercettato dalla mia ex ragazza, tale __________, __________, __________. Continuava con insistenza a chiamarmi sul cellulare e durante la serata, ci eravamo visti in centro __________ dove aveva manifestato atteggiamenti di gelosia. Dunque mentre rincasavo notavo la sua auto che mi seguiva ed il cellulare che suonava in continuazione con il suo numero in evidenza. Decidevo di non rispondere e nemmeno di fermarmi onde evitare qualsiasi discussione, quindi, erroneamente, acceleravo in maniera non consona ai limiti onde lasciarla indietro. Malauguratamente dietro a noi vi era una pattuglia della Polizia cantonale, che dapprima tentava di raggiungermi ma, come dichiara l'agente, dopo alcune centinaia di metri, desisteva vista la mia velocità eccessiva. L'agente interrogante mi domanda a che velocità ho percorso Via __________ direzione __________. A questa domanda posso rispondere che non ho controllato il contachilometri ma una volta raggiunta la rotonda per __________ ho controllato gli specchi retrovisori, non notando più nessuno dietro di me ho rallentato rispettando i limiti di velocità. L'agente interrogante mi informa che i gendarmi hanno deciso di desistere all'inseguimento una volta raggiunti i 130 km/h onde evitare di mettere in pericolo gli altri utenti. Tengo a precisare che non ho notato la vettura della Polizia che stava dietro altrimenti mi sarei fermato subito onde spiegare la situazione e non mi sarei reso responsabile di questa infrazione. L'agente interrogante mi chiede nuovamente se sono in grado di stabilire la mia velocità, a tale proposito rispondo che, a mio modo di vedere, procedevo a circa 100-105 km/h. Vorrei anche dire che ero solo in auto ed allacciato con la cintura di sicurezza. Durante la serata non ho sorbito alcuna bevanda alcolica. Mi rendo conto dell'infrazione da me commessa ed approfitto della situazione per scusarmi di quanto accaduto. Sarà mia premura evitare il ripetersi di situazione simili” (verbale d’interrogatorio 3 giugno 2010 allegato all’AI 1).

Il verbale veniva sottoscritto dall’interrogato.

  1. Il 4 giugno 2010, AP 1 trasmetteva all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione uno scritto nel quale, in sostanza, spiegava di non avere raggiunto la velocità dichiarata in polizia il giorno prima e di avere sottoscritto il verbale solo perché messo sotto pressione dall’agente interrogante. Il 7 giugno 2010 venivano poi inviate al citato ufficio anche due dichiarazioni di __________ e di __________ (pure presente sui luoghi dei fatti) nelle quali veniva spiegato che, durante l’inseguimento, la volante della polizia mai si era trovata direttamente dietro alla vettura di AP 1 (ma dietro a quella di __________) e che, dunque, mai l’agente __________ si era trovato nella condizione di valutare la velocità della Mercedes. Dopo avere ricevuto il rapporto di contravvenzione 9 giugno 2010 (in cui gli veniva rimproverato di avere circolato alla velocità dichiarata di 100-105 Km/h su un tratto in cui vigeva il limite di 60 km/h), il prevenuto, in data 17 giugno 2010, ha trasmesso anche alla polizia cantonale una missiva nella quale ha in sostanza confermato quanto emergeva dai tre scritti inviati alla Sezione della circolazione (cfr. scritto 17 giugno 2010 di AP 1 alla polizia cantonale, allegato all’AI 1).

  2. Durante il dibattimento in Pretura penale, AP 1 ha ribadito che, la mattina del 3 giugno 2010, dopo avere riaccompagnato a __________ tale __________, si è diretto verso casa inseguito dalle vetture guidate da __________ e da __________. Così continua il racconto dell’appellante:

“ All'altezza di via __________ (verso la fine, nei pressi del __________) ho girato a sinistra e ho visto che __________ e __________ erano rimasti un po' più indietro. Proseguendo se non ricordo male ho trovato tutti i semafori verdi. Arrivato all'incrocio con via __________ ho svoltato a destra e ho visto che __________ aveva acquisito ancora più distanza da me e continuava a chiamarmi. Appena ho svoltato, visto che avevo un po' di distacco, dietro la curva ho avuto istintivamente questa reazione di accelerare leggermente. Sono sicuro che fino a lì non avevo nessuna pattuglia dietro e ho visto nitidamente che dietro di me c'era __________ e dopo __________. Ho fatto questa leggera accelerata anche perché dallo specchietto non ho più visto __________ e ho pensato che fosse proseguita verso __________ (lei abita a __________). Onestamente in quel tratto non ho guardato il contachilometri e sono strasicuro che non andavo a velocità elevata. Oggi abitando a __________ percorro quella strada 4 volte al giorno e sono strasicuro che è impossibile che quella volta andavo a quella velocità. Essendo partito da fermo con l'accelerata penso di aver raggiunto al massimo i 60-70 km/h e questo prima della curva”

(verbale dibattimento, pag. 3).

Ponendo poi l’accento sul suo interrogatorio presso la Polizia cantonale, AP 1 ha spiegato che, dopo aver risposto alle domande postegli dall’app. __________, quest’ultimo ha allestito il verbale e gli ha chiesto di firmarlo, al che:

“ lo mi sono assolutamente rifiutato di firmare quella dichiarazione anche perché la prima dichiarazione che aveva redatto riportava che viaggiavo a 130 km/h. Siccome i fatti descritti non corrispondevano alla realtà ho detto che non firmavo. A quel punto lui è diventato più arrogante, ha detto che avrebbe fatto un esposto contro di me perché non ero collaborativo, che mi avrebbe sequestrato l'auto alla ricerca della scatola nera ed io ho risposto di essere sicuro che la mia auto non aveva la scatola nera. Lui ha detto che me l'avrebbe sequestrata lo stesso. Ha quindi cambiato dichiarazione e dai 130 km/h dichiarati prima ha cambiato a 100-105 km/h. A quel momento mi ha detto che secondo le tabelle della circolazione con quella velocità dichiarata rischiavo solo un ammonimento e una multa di 300.-/400.- fr. lo ho quindi detto esplicitamente che mi sentivo preso in giro, lui se n'é andato lasciandomi il tempo per pensarci. Tutto l'interrogatorio è durato almeno due ore. La sensazione mia era che senza quella firma non potevo lasciare la stanza. Alla fine ho dovuto fare questa firma, Ho letto il verbale, ero sicuro che i fatti descritti non corrispondessero al vero anche perché la polizia non l'avevo vista. Sono sicuro che dietro a me non c'è mai stata un'auto della polizia. Ero comunque spaventato perché era il primo interrogatorio della mia vita ed ero in un paese straniero” (verbale dibattimento, pag. 4).

  1. Da parte loro, __________ e __________, sentiti in qualità di testi dal pretore, hanno confermato il contenuto delle loro dichiarazioni del 7 giugno 2010, ribadendo in particolare che la volante della polizia non aveva mai sorpassato l’Alfa Romeo condotta dalla seconda e mai si era pertanto trovata a seguire direttamente il veicolo dell’imputato (cfr. loro verbali allegati al verbale del dibattimento).

Il pretore ha poi proceduto all’interrogatorio dell’agente __________, il quale ha innanzitutto spiegato che, la notte dei fatti qui in discussione, verso le 04’00, egli (di pattuglia con un collega) ha deciso di seguire due auto (“non ricordo se erano tre ma due sicuro”) che circolavano a velocità inadeguata. Così si è espresso l’agente:

“ Se non erro già su via __________, ovvero sulla strada che costeggia i posteggi del __________, abbiamo superato la seconda auto che se non ricordo male era una macchina verde. In quel momento non ho guardato chi fosse alla guida. A quel punto avevamo la strada libera davanti. Davanti a noi c'era l'auto nera che poi è risultata essere quella del signor AP 1. Al momento in cui noi abbiamo cercato di fare una misurazione non avevamo davanti nessuna auto se non quella del signor AP 1. (…). lo ero alla guida. Dopo aver tentato per un primo momento di inseguirlo ma costatato che andava troppo veloce e quindi non ce la facevamo a starci dietro senza mettere in pericolo l'utenza della strada abbiamo osservato un attimo l'andamento dell'auto che ci precedeva mantenendo una velocità costante. All'altezza del centro studi di __________, guardando oltre non l'abbiamo più visto, abbiamo decelerato e non l'abbiamo più visto. Abbiamo stimato la velocità di 130 km/h osservando il nostro contachilometri: durante il pezzo di strada in cui abbiamo tentato di stare dietro al veicolo che ci precedeva tale veicolo andava a 130 km/h. II veicolo nero era un veicolo della Mercedes, non era un'Alfa Romeo. Quando abbiamo visto che la velocità era di 130 km/h, velocità che abbiamo mantenuto per un pezzo di strada (che stimo in circa 200 m) e che però sarebbe stato pericoloso proseguire con l'inseguimento abbiamo deciso di rallentare per forza di cose” (verbale __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 1-2).

Quanto all’interrogatorio di AP 1, avvenuto la sera del 3 giugno 2010, __________ ha spiegato che:

“ Il clima dell'interrogatorio era abbastanza disteso. In sostanza il verbale di interrogatorio ha ripreso ciò che dall'interrogatorio è emerso riguardante i fatti, non è stata verbalizzata la situazione precedente e nemmeno successiva. Mi viene ostenso il verbale del signor AP 1. Preciso che il verbale è redatto sulla scorta delle dichiarazioni che mi vengono fatte con termini più consoni o sinonimi. II signor AP 1 era tranquillo. Egli non ha ammesso subito la velocità, ma diceva che viaggiava nei limiti consentiti, cosa che io gli ho contestato visto che di prima persona avevo vissuto la situazione. La frase secondo cui egli per finire ha ammesso che "a mio modo di vedere, procedevo a circa 100-105 km/h" è stata detta e trascritta. Siccome sul verbale ci sono queste indicazioni, posso confermare che il momento in cui ho iniziato a trascrivere il verbale erano le 20’11 e al momento che ho finito erano le 20’30. Non ricordo se il signor AP 1 ha fatto storie per firmare il verbale. Se si fosse opposto alla firma del verbale io avrei scritto questa informazione siccome c'è la facoltà di rifiutarsi di firmare. Normalmente quando una persona si rifiuta di firmare noi al posto della firma autografa indichiamo a mano la dicitura "si rifiuta di firmare”. (…) Non ricordo di aver modificato il verbale dopo che è stato sottoposto al signor AP 1” (verbale __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 2).

Appello

  1. Nel suo gravame, AP 1 sostiene che l’accertamento pretorile secondo cui egli, la notte dei fatti qui in discussione, ha circolato alla velocità indicata nel DA, viola il principio in dubio pro reo.

8.1. Il giudice della Pretura penale ha innanzitutto spiegato che la versione dell’agente __________ - secondo cui AP 1 ha circolato su Via __________ a 130 km/h (velocità rilevata osservando il contachilometri) - è stata in sostanza confermata dallo stesso accusato durante il suo interrogatorio di polizia, nel quale egli “ha ammesso di circolare a 100-105 km/h” motivando il suo agire con la sua volontà di “scappare dalla ex ragazza che continuava a chiamarlo”. A riguardo del suo interrogatorio in polizia, il pretore ha poi spiegato che le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli “si sarebbe sentito obbligato ad apporre la firma sul verbale” appaiono “poco credibili”, ritenuto che “l’imputato, 34enne al momento dei fatti, non era uno sprovveduto, aveva una formazione universitaria svolta in Italia e all’estero e si trovava sì in un paese straniero, ma dove la lingua ufficiale è uguale alla sua lingua madre per cui si è potuto esprimere senza nessuna difficoltà”. A detta del pretore, inoltre, nemmeno la circostanza secondo cui l’interrogatorio è durato due ore e secondo cui l’agente __________, durante il suo svolgimento, ha ripetutamente fumato trova conferma negli atti. Quanto alle dichiarazioni dei testi __________ e __________ - che sconfessano quanto riferito dall’agente __________ - il pretore ha rilevato che esse non sono completamente disinteressate e “sembrano essere state studiate assieme a tavolino”. Pertanto, conclude il primo giudice, il loro valore probante è minore rispetto alla versione fornita dall’agente __________, “il quale ha constatato l’eccessiva velocità nell’ambito della sua funzione e non aveva nessun motivo di incolpare qualcuno che nemmeno conosce, come pure di dichiarare il falso”. Viste le considerazioni che precedono, il primo giudice ha ritenuto “non sussistere alcun ragionevole dubbio che l’accusato ha effettivamente commesso l’infrazione (…) contemplata nel DA” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 10-11).

8.2. AP 1 - con argomentazioni che non si giustifica qui riportare per esteso

  • sostiene come non sia possibile, sulla scorta delle emergenze istruttorie, ritenere che egli abbia viaggiato alla velocità indicata nel DA. In estrema sintesi, l’appellante rileva in primo luogo che la sua versione dei fatti “è sempre stata lineare” e che egli, sin dall’inizio, ha chiaramente spiegato di non aver controllato il tachimetro della sua automobile, di non aver notato la volante della polizia che lo seguiva e di avere dichiarato di circolare a 100-105 km/h solo perché messo sotto pressione dall’agente interrogante (motivazione d’appello, pag. 5-10). L’insorgente sostiene, poi, che le sue dichiarazioni sono confortate dalle deposizioni dei testi __________ e __________ - da lui definiti “assolutamente credibili ed affidabili” - che hanno in particolare confermato come l’auto della polizia non abbia mai superato l’Alfa Romeo condotta dalla donna (motivazione d’appello, pag. 10-14). Quanto alle dichiarazioni dell’agente __________, AP 1 sostiene che - oltre ad essere smentite dai summenzionati testi - esse sono caratterizzate da contraddizioni ed imprecisioni che ne minano l’attendibilità. Inoltre - continua l’appellante - nell’indicare la velocità da lui tenuta su Via __________, l’agente è stato molto approssimativo, poco dettagliato e ha ammesso chiaramente che la velocità di 130 km/h era solo una stima (motivazione d’appello, pag. 14-18). Oltretutto, rileva ancora AP 1, la legislazione in materia di circolazione stradale prevede che se, come in concreto, il rilevamento della velocità avviene senza l’utilizzo di un dispositivo di misurazione calibrato, l’inseguimento da parte della polizia deve protrarsi per almeno 500 m e non per soli 200 m come ammesso dall’agente (motivazione d’appello, pag. 22-24). Continuando nel suo esposto, l’appellante sostiene infine che l’autorità inquirente avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti, verificando ad esempio l’attendibilità del tachimetro o effettuando una perizia tecnica per determinare se la sua auto potesse raggiungere i 130 km/h su un breve tratto stradale in pendenza e partendo da fermo, eventualità quest’ultima da lui ritenuta inverosimile (motivazione d’appello, pag. 19 e 21).

8.3. a) Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

c) Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

8.4. A titolo preliminare si osserva che, come rimarcato anche dall’appellante, un rilevamento della velocità tramite un veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato presuppone che il raffronto della velocità avvenga su una distanza di almeno 500 m e che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, vengano dedotti 15 km/h per velocità fino a 100 km/h e il 15% per velocità superiori o uguali a 101 km/h (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e allegato I). Ora, già solo ritenuto che in concreto - così come riferito dell’agente __________ - l’inseguimento si è protratto per soli 200 m, non è possibile ritenere accertato che l’appellante circolasse ad una velocità di 130 km/h come indicato sul rapporto di costatazione in atti (AI 1). Ciononostante, questa Corte ritiene che la circostanza secondo cui AP 1, la mattina del 3 giugno 2010, ha circolato su Via __________ ad una velocità sensibilmente superiore a quella consentita, possa essere dedotta da quanto da lui dichiarato in polizia e in particolare dalla sua affermazione per cui, quella notte, “a mio modo di vedere, procedevo a circa 100-105 km/h”. Al riguardo si osserva che la tesi dell’appellante secondo cui egli avrebbe sottoscritto detta dichiarazione solo perché messo sotto pressione e perché spaventato dalla situazione non può essere seguita. Le pressioni asseritamente esercitate dall’agente __________ (“ha detto che avrebbe fatto un esposto contro di me perché non ero collaborativo” e “che mi avrebbe sequestrato l’auto alla ricerca della scatola nera”, “per tutto il tempo l’agente ha fumato”) non sono state, infatti, minimamente comprovate e, in ogni caso, quand’anche si dovessero ammettere, non sarebbero tanto condizionanti da indurre una persona a rilasciare dichiarazioni per lei pregiudizievoli. Ciò a maggior ragione se si considera che AP 1, nonostante la giovane età, è tutt’altro che uno sprovveduto (dopo il dottorato in biomateriali conseguito a Londra, ha fondato un’azienda a __________, assumendo nel contempo la funzione di responsabile della banca delle staminali presso il __________, cfr. verbale del dibattimento, pag. 2). Nemmeno risulta dagli atti che l’appellante sia stato “preso per sfinimento” dopo un interrogatorio che sarebbe durato “almeno due ore” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4), ritenuto che il teste __________ - che l’aveva accompagnato alla centrale di polizia di Noranco - ha parlato di “un’oretta abbondante” (cfr. suo verbale di audizione, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1), ovvero di una durata del tutto giustificata per l’allestimento del verbale in discussione, oltre che compatibile con quanto riferito dall’agente __________, secondo cui i tempi indicati sul documento (20’11 - 20’30) si riferivano alla trascrizione delle dichiarazioni (cfr. suo verbale, pag. 3) ai quali si aggiungono quelli dell’interrogatorio vero e proprio e della rilettura.

Per rispondere ad un’altra censura dell’appellante sulla portata probante del verbale di polizia, si rileva che la velocità da lui dichiarata in quella sede può essere ritenuta affidabile nonostante egli abbia precisato di non avere controllato il contachilometri. L’insorgente era, infatti, un conducente esperto (ha conseguito la licenza di circolazione nel 1994, cfr. AI 1, pag. 1) ed era pertanto in grado di stimare la sua velocità, soprattutto su una strada - Via __________ - che, abitando egli a __________, conosceva sicuramente molto bene. Da quanto precede discende che non vi sono motivi per ritenere inattendibile la velocità ammessa da AP 1 in polizia.

Che la vettura condotta dall’appellante procedesse ad una velocità di 100-105 km/h, è poi confortato da altri elementi in atti. Innanzitutto dalla circostanza secondo cui la Mercedes non ha potuto essere raggiunta dalla volante della polizia lanciata al suo inseguimento, ciò che avvalora l’ipotesi secondo cui AP 1 circolasse, quella notte, ad una velocità superiore a quella ammessa al dibattimento di 60-70 km/h. Una tale conclusione è, infine, confortata anche dalle espressioni utilizzate dall’insorgente nel verbale di polizia (“erroneamente acceleravo in maniera non consona ai limiti”, “mi rendo conto dell’infrazione commessa ed approfitto della situazione per scusarmi”, “sarà mia premura evitare il ripetersi di situazioni simili”) dalle quali emerge chiaramente la sua consapevolezza di avere infranto la legge.

Visto quando precede, questa Corte ritiene non sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che, la mattina del 3 giugno 2010, AP 1, ha circolato su Via __________ alla velocità dichiarata di ca. 100-105 km/h, velocità peraltro certamente raggiungibile sul tratto di strada in questione - in salita, ma scorrevole - con una vettura potente come quella da lui condotta (una Mercedes-Benz GLK 220, cfr. motivazione d’appello, pag. 7). Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che - diversamente da quanto preteso nella motivazione d’appello (cfr. pag. 24 e seg.) - alla velocità accertata di 100-105 km/h non deve essere applicata la deduzione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA, ritenuto che tale accertamento non è il frutto di un rilevamento tramite veicolo inseguitore, ma di un’ammissione dell’imputato.

  1. Considerata la velocità accertata al considerando precedente e ritenuto che nel tratto di strada in questione vige il limite di velocità di 60 km/h (cfr. AI 1, pag. 1), AP 1 si è reso autore colpevole di una grave infrazione alla norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 vLCStr.

  2. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Non può per contro essere confermata la multa accessoria di fr. 1'300.-, ritenuto che una pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in linea di principio, superare il 20 % della pena di base (cfr. al riguardo DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4, nella quale si spiega pure che deroghe sono possibili solo in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico). Per questo motivo la multa inflitta a AP 1 deve essere ridotta a fr. 450.-. Va infine rilevato che nel fissare il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa, il pretore si è scostato senza motivare dal minimo legale di due anni previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP. Ritenuto, tuttavia, che il giudice penale può scostarsi dal minimo previsto dalla legge solo se sussistono elementi che facciano ritenere un rischio di recidiva particolare (cfr. CARP 17.2013.89 del 25 luglio 2013, consid. 11; CCRP 17.2009.25 del 2 dicembre 2009, consid. 7.3) e considerato che, in concreto, nulla in tal senso emerge dagli atti (in particolare AP 1 non ha nessun precedente), il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa deve essere ridotto a due anni.

  3. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'670.-, sono posti per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico dello Stato.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1200.-, sono pure posti per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 398 e segg. CPP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, 4a ONC, 90 cifra 2 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 2 LCStr), 34, 42, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 3 giugno 2010, a __________, circolato con la vettura Mercedes targata alla velocità dichiarata di ca. 100-105 km/h malgrado il vigente limite di 60 km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi) cadauna, per un totale di fr. 2’400.- (duemilaquattrocento);

1.2.2. alla multa di fr. 450.- (quattrocentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.4. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'670.-, sono posti per 3/4 a carico di AP 1 e per 1/4 a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 3/4 a carico di AP 1 e per 1/4 a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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