Incarto n. 17.2013.73
Locarno 4 dicembre 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 febbraio 2013 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 30 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto d’accusa n. __________ del 27 giugno 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 (allora ancora __________) autorice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 3 febbraio 2006 (recte: 2007), a Bellinzona, località Galbisio, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio, per avere perso il controllo del veicolo a motore marca Smart targato invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando a scontrarsi con l’autovettura di marca Mercedes targata __________ guidata da __________ regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di fr. 2’100.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr.140.-) e alla multa di fr. 300.-.
Contro il decreto d’accusa, l’imputata ha interposto tempestiva opposizione.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (datata erroneamente 8 marzo 2013), con dichiarazione di appello 30 aprile 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza e di voler chiedere il proscioglimento dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione.
L’appellante ha presentato istanza probatoria, chiedendo l’ammissione agli atti della documentazione medica prodotta con la dichiarazione e l’audizione testimoniale dell’avv. __________.
L’istanza probatoria è stata integralmente respinta con decreto 26 giugno 2013, con il quale è parimenti stato assegnato il termine alle parti per annunciare il loro consenso alla procedura scritta.
ottenuto dalle parti l’accordo per procedere nella forma scritta all’evasione dell’appello e ricevuta dall’imputata la motivazione scritta di data 8 agosto 2013, preso atto delle osservazioni 26 agosto 2013 del procuratore pubblico, la vertenza è ora matura per la decisione di merito.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’incidente
Ambedue gli automezzi hanno subito danni ingenti e le due conducenti hanno subito lesioni fisiche. La signora __________ è stata condotta all’Ospedale cantonale di Bellinzona ove le hanno constatato delle contusioni a livello cervicale e dello sterno nonché piccole escoriazioni sulle braccia. L’imputata ha riportato un trauma cranico con conseguente commozione cerebrale e amnesia anterograda, oltre ad una ferita lacero-contusa sulla fronte e palpebra sinistra (AI 15), le cui conseguenze – in modo particolare cefalee, difficoltà di concentrazione e spossatezza - si sono protratte sino alla metà del mese di aprile 2011. A quest’ultima è inoltre stata certificata un’incapacità lavorativa della durata di due settimane (AI 17).
I conducenti coinvolti sono stati sottoposti alla prova etanografica, che ha dato per entrambi esito negativo (0.00 per mille).
La prevenuta non era debitamente allacciata con la cintura di sicurezza.
“ circolavo a bordo della vettura sopraindicata, in territorio di Bellinzona su via Galbisio, proveniente da Bellinzona e diretta verso Castione.
(…) La mia velocità era di circa 70 km/h.
(…) Arrivata a circa 300 metri dal Mövempick, ove la strada piega leggermente verso sinistra, notavo una vettura provenire dalla parte opposta che circolava regolarmente, in particolare notavo i suoi fari. Improvvisamente però dietro vi era una vettura di piccole dimensioni, che aveva i fari completamente spostati in mezzo alla careggiata. Indi significa che la stessa circolava con metà della vettura sulla mia corsia di marcia.
Non ho avuto il tempo di realizzare che avevo già colliso con la vettura che circolava nella direzione opposta. Dopo aver colliso, ho sentito che la piccola vettura strisciava contro la mia fiancata sinistra e in un attimo mi sono ritrovata con la macchina ferma davanti alla roccia.
(…) Dopo il violento urto ho tentato di uscire dalla macchina, ma la portiera dalla mia parte era bloccata ed era scoppiato pure il vetro. Sono quindi uscita dalla portiera lato passeggero. Solo a quel punto ho realizzato di essere con la vettura sulla corsia opposta, ma fortunatamente il traffico era già fermo.
(…) D: Al momento dell’urto lei circolava regolarmente sulla sua corsia?
R: Si.
D: E’ stata quindi l’altra vettura che ha invaso la corsia, creando la collisione?
R: Esattamente, in quanto ho ben impresso i due fari della piccola vettura che erano esattamente al centro della strada.
D: Dove è avvenuta la collisione secondo lei?
R: A mio modo di vedere, la collisione principale è avvenuta contro la mia ruota anteriore sinistra. In seguito la piccola vettura ha strisciato contro la fiancata.
Questo urto ha fatto in modo che la mia vettura si spostasse completamente sulla sinistra, senza che io volessi.
D: Prima dell’urto ha avuto il tempo di azionare i freni o di sterzare, per evitare la collisione?
R: Assolutamente no! Non ho avuto il tempo di fare nulla.”
(INC. 2007.1160 MP, AI 3).
Dal canto suo l’imputata, chiamata a descrivere la dinamica dell’incidente, non ha potuto far altro che dichiarare la propria impossibilità a ricordare qualcosa di quanto avvenuto dopo le 18:00 di quella sera, a causa dell’amnesia che l’ha colpita.
Al dibattimento di primo grado ha precisato:
“ (…) Non mi ricordo, ho un vuoto di memoria a partire da un’ora prima dell’incidente.
(…) Quello che so è quello che mi hanno detto dopo l’incidente.
Non ero malata.
Stavo benissimo. Facevo tantissimo sport. Non avevo nessun problema di salute. Non ero nemmeno stanca perché era sabato quindi non avevo neanche lavorato.
(…) L’auto era in buone condizioni?
Si non ho mai avuto problemi con quella macchina e se avessi avuto dei problemi non l’avrei usata.”
(verbale del dibattimento 22 febbraio 2013, verbale di interrogatorio dell’imputata).
Appello
A sostegno della propria tesi l’appellante sostiene che l’accusa non ha mai vagliato l’ipotesi che a provocare l’incidente possa essere stata la rottura del semiasse o dello sterzo della Smart, che ne avrebbero reso impossibile il controllo in curva, oppure la caduta di un masso sulla carreggiata (a tal fine ha rilevato che la polizia scientifica, presentatasi sul posto per i rilevamenti, non ha attestato l’assenza di massi su fondo stradale) oppure ancora un malore improvviso della conducente, quale ad esempio una colica renale oppure tutta una serie di ipotetici malori che possono colpire una persona sana all’improvviso.
In una simile situazione, a fronte di insopprimibili dubbi circa le cause dell’incidente, si impone un proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo.
Nella denegata ipotesi in cui queste considerazioni non dovessero trovare spazio, l’imputata ritiene che, anche a fronte di un’imprudenza o una disattenzione momentanea, non si possa giungere ad una condanna per grave infrazione alle norme della circolazione, ma siano dati solo gli estremi di una condanna per infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr (ora art. 90 cpv. 1 LCStr).
Oltre a ciò, la ricorrente rileva come la procedura in disamina sia stata viziata da una palese e grave lesione del principio della celerità.
Si può dare per assodato, poiché non contestato, che l’imputata, circolando sulla strada cantonale, ha invaso con il suo veicolo la corsia di contromano, andando a scontrarsi con un veicolo proveniente dalla direzione inversa che stava regolarmente circolando sulla propria corsia.
L’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr, ora art. 100 cpv. 1 LCStr).
L’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) descrive una forma qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss). Non è dunque necessario - poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso - che l’infrazione abbia provocato un incidente o che abbia messo concretamente in pericolo un terzo (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in pericolo concreta sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF 130 IV 32 consid. 5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232).
La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26; Schwaibold, Basler Kommentar, ad art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004, inc. 6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4).
A norma dell’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, tra le quali si annovera la linea continua di sicurezza (6.01), art. 73 cpv. 1 OSStr.
L’art. 34 cpv. 2 LCStr prescrive l’obbligo di circolazione a destra della linea di sicurezza.
Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Tale regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.
L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze.
Secondo la giurisprudenza anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279).
A dipendenza delle circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il conducente deve abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1).
Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di fronte al conducente in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva ragionevolmente attendersi (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26 e 1.27).
Dal punto di vista soggettivo, come detto, è sufficiente una negligenza.
Un’invasione della corsia così come quella effettuata dalla prevenuta, in mancanza di elementi che inducano a formulare altre ipotesi, si può spiegare solo con un atto intenzionale - che tuttavia nel caso concreto può essere escluso senza particolari remore - o con un comportamento negligente, sia esso cosciente (come un tentativo di sorpasso azzardato) o, più probabilmente, incosciente, come una disattenzione momentanea. In merito all’adempimento del reato con negligenza incosciente, cioè laddove all’autore si deve rimproverare di non aver pensato che il suo comportamento avrebbe creato un pericolo serio per gli altri utenti della strada, il Tribunale federale ha già stabilito a più riprese che tanto più grave è la violazione commessa, rispettivamente l’importanza della regola infranta, tanto più la mancanza di attenzione deve essere considerata riprovevole in assenza di indizi contrari legati alla persona dell’autore che consentono di spiegare la sua défaillance momentanea, connotando il caso in maniera a lui più favorevole (Yvan Jeanneret, op. cit, ad art. 90 LCStr, n. 42).
Tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa, dal punto di vista dell’accusa, pertanto, sulla scorta di queste considerazioni è possibile concludere per l’adempimento dei presupposti soggettivi della fattispecie.
Richiamati i principi sopra esposti in relazione al principio in dubio pro reo, non si può ritenere che nel caso concreto sia seriamente possibile mettere in dubbio la colpa dell’appellante.
Nel suo allegato l’avv. AP 1 ha più volte formulato vaghe ipotesi, del tutto teoriche e prive di qualsiasi fondamento fattuale. In effetti, pur con il rispetto dovuto anche a chi ha causato l’incidente, non è possibile ritenere che siano stati forniti anche solo vaghi indizi di possibili cause esterne a lei non addebitabili.
In primo luogo, la prevenuta ha paventato la possibilità di aver avuto improvvisi ed imprevedibili problemi di salute che avrebbero potuto generare una momentanea perdita di coscienza o dei gesti inconsulti dovuti al dolore. L’unica patologia che ella - persona che, per sua stessa ammissione, prima di allora non aveva mai avuto problemi di salute, era sempre stata sana e conduceva una vita sportiva (VI 16 ottobre 2007, AI 14, pag. 2) - ha tuttavia rievocato è di essere stata vittima, in passato, di coliche renali dolorosissime. Ora, delle due l’una. O il problema era stato risolto, oppure, essendosi messa alla guida cosciente che prima o poi le sarebbe potuta venire una improvvisa colica che l’avrebbe costretta a piegarsi in due, non può certamente pretendere di vedersi sminuita la colpa per l’incidente.
Oltre a ciò, non sussiste alcun indizio, che possa far pensare che la conseguenza di una colica possa essere quella di creare dolori tali da non consentire nemmeno di padroneggiare il veicolo e di fermarsi sul primo spiazzo possibile. La prova di una simile circostanza non sarebbe stata, se del caso, difficile da apportare.
Lo stesso ragionamento vale per un ipotetico starnuto: non trattandosi di un evento eccezionale per chi si trova alla guida, si può ragionevolmente pretendere che l’automobilista sia in grado di gestirlo opportunamente.
La padronanza del veicolo anche a fronte di eventi improvvisi (ma non inimmaginabili) di questo genere deve essere a maggior ragione legittimamente esigibile in tratti stradali che, pur pieganti leggermente a sinistra o destra, possono essere considerati, per la prevedibilità del percorso, analoghi ad un rettilineo.
Ma una simile tesi appare già esclusa dal fatto che che il veicolo che precedeva di pochi metri quello della prevenuta non ha avuto alcun problema.
D’altronde, per dimostrare una simile tesi sarebbe stato sufficiente produrre della documentazione allestita dal garage o dalla carrozzeria presso il quale l’automobile è stata condotta dopo l’incidente. Cosa che non è stata fatta.
La mancanza di memoria non deve fungere tuttavia da spunto per staccarsi dalla realtà processuale e pretendere una valutazione delle prove del tutto soggettiva e unidirezionale.
Che meraviglia, nella lettura degli atti, è infatti come l’appellante, mai abbia voluto anche solo lontanamente prendere in considerazione che l’evento sia stato cagionato da una sua disattenzione colpevole. Ciononostante, quest’ultima appare, anche a mente della scrivente Corte, alla luce delle emergenze di causa, l’unica spiegazione seriamente sostenibile.
Per questi motivi, il reato di grave infrazione alle norme della circolazione deve essere considerato adempito sia nella sua componente oggettiva, che in quella soggettiva.
L’art. 90 cifra 2 LCStr dispone che la grave infrazione alle norme della circolazione debba essere sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.
In prima sede il pretore, ha confermato la pena proposta dal procuratore pubblico ed ha così condannato la prevenuta ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 140.- l’una, per un totale di fr. 2'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 300.-. La commisurazione della pena non è stata motivata dal giudice, nonostante il codice di procedura, art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo impongano in modo chiaro ed insindacabile, per cui non è dato a sapere su quali ragionamenti egli ha fondato le proprie conclusioni.
Si tratta di una mancanza importante, che grava soprattutto sui diritti delle parti, già riscontrata in altre decisioni dello stesso magistrato, che, se dovesse ripresentarsi anche in futuro, non essendo sanabile in appello, potrà dover comportare l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti ai sensi dell’art. 409 CPP.
In concreto, la colpa della condannata è oggettivamente pesante: ella ha perso il controllo del proprio veicolo su una strada a doppio senso di marcia, in un momento in cui vi era traffico.
Dal punto di vista soggettivo ha agito quantomeno per negligenza grave, distraendo la propria attenzione dalla guida.
Ciò posto, rilevato, poi, come ella sia incensurata e considerato, a suo vantaggio, come sia una persona che conduce una vita sociale e professionale ineccepibile, la scrivente Corte ritiene di principio adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 140.- cadauna abbinata alla pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio 2009, consid. 1), quantificata in fr. 300.-.
Preso tuttavia atto della manifesta violazione del principio di celerità - ritenuto che si è giunti al processo di primo grado 6 anni dopo i fatti e che la procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da fine novembre 2007 al 27 giugno 2011 senza particolari motivi - e del lungo tempo trascorso, si impone una riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 140.-, per complessivi fr. 1'400.-, oltre ad una multa, pure ridotta in considerazione della giurisprudenza federale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.), di fr. 250.-.
Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
26, 27, 31, 34, 90 cifre (ora cpv.) 1 e 2 LCStr, 73 OSStr, 3 e 7 ONC
47 segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 3 febbraio 2007, a Bellinzona, località Galbisio, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio, per avere perso il controllo del veicolo a motore marca Smart targato __________ invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando a scontrarsi con l’autovettura di marca Mercedes targata __________ guidata da __________ regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 1’400.- (millequattrocento);
1.2.2. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni.
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.