Incarto n. 17.2013.62+84+95
Locarno 14 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanni Celio, giudice presidente, Attilio Rampini e Stefano Manetti
assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 (I supplente) AS 5 (II supplente)
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 30 gennaio 2013 di
AP 1
già rappr. dall' DI 1 , ora rappr. dall’avv. __________, Locarno
e con dichiarazioni di appello incidentale
procuratore pubblico PP 1
ACPR_1,
rappr. dall’avv. __________, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
richiamata la dichiarazione di appello del 15 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A.
a) Con atto d'accusa del 16 novembre 2012 a AP 1 sono stati imputati i seguenti reati:
1.ripetuta violenza carnale
per avere, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 all'8 maggio 2010, a Bellinzona, Brissago e in altre imprecisate località della zona, ripetutamente costretto ACPR_2, in almeno dieci occasioni, a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale, usando nei suoi confronti, per raggiungere il suo scopo, segnatamente violenza, minaccia e pressioni psicologiche, tali da renderla inetta a resistere,
e meglio per avere:
1.1 il 7/8 marzo 2010, in occasione della prima notte trascorsa presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, mentre la vittima giaceva a letto, dopo averla spogliata e girata con forza in modo che giacesse supina sul letto ed essersi sdraiato sopra di lei, bloccandola con il peso del suo corpo, trattenendola per le braccia, vincendo così i suoi tentativi fisici di respingerlo ed ignorando i suoi rifiuti verbali, introdotto il pene nella vagina più volte fino ad eiaculare sulla pancia di lei;
1.2 una notte, nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010, presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, dopo avere imposto a lei e a ACPR_1, con la quale condivideva la stanza, di fare "sesso a tre" e visto il ripetuto rifiuto della vittima, tolto con la forza i di lei pantaloni e la di lei camicia, inducendola con minaccia a togliersi la biancheria intima, toccato la di lei vulva e introdotto le dita nella vagina e poi girata con violenza mettendola a carponi sul letto, trattenendola con le mani sui fianchi e posizionandosi dietro di lei, introdotto il pene nella vagina più volte, mentre la vittima piangeva;
1.3 nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010, presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, in almeno cinque occasioni, di notte, mentre la vittima giaceva a letto, dopo averla spogliata e girata con forza in modo che giacesse supina sul letto ed essersi sdraiato sopra di lei, bloccandola con il peso del suo corpo, trattenendola per le braccia, vincendo così i suoi tentativi fisici di respingerlo ed ignorando i suoi, rifiuti verbali, rispettivamente dopo averla girata con forza mettendola a carponi sul letto, trattenendola con le mani sui fianchi e, posizionandosi dietro di lei, vincendo i suoi tentativi di opposizione e ignorando sistematicamente i suoi rifiuti verbali, introdotto il pene più volte nella vagina;
1.4 dopo la metà del mese di marzo 2010, in una località non meglio definita ma sita tra Locarno e Bellinzona, all'interno del proprio veicolo, dopo aver imposto alla vittima, oramai soggiogata ai suoi voleri per via delle pressioni psicologiche inflittele, seduta sul sedile anteriore del passeggero, di eseguirgli una fellatio, abbassato con forza i di lei pantaloni e mutande e dopo aver reclinato lo schienale ed essersi sdraiato sopra di lei bloccandola con il peso del suo corpo e trattenendola per le braccia, introdotto il pene nella vagina più volte fino ad eiaculare;
1.5 il
1.6 il 2 aprile 2010, a Brissago, nella camera che la vittima occupava all'interno del Night Club __________, mentre lei giaceva supina sul Ietto al termine della prima notte lavorativa, sempre sulla scorta delle pressioni psicologiche indicate al punto 1,4., dopo essersi sdraiato sopra di lei bloccandola con il peso del suo corpo e trattenendola per le braccia, introdotto il pene nella vagina più volte, fino ad eiaculare all'esterno;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 190 cpv. 1 CP;
per avere, nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010 presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, costretto ACPR_2, contro la sua volontà, in almeno due occasioni a subire un atto analogo alla congiunzione carnale e, in almeno altre venti occasioni a subire un altro atto sessuale, usando nei suoi confronti segnatamente violenza, minaccia e pressioni psicologiche, tali da renderla inetta a resistere,
e meglio per avere:
2.1 di giorno e in tre occasioni anche di notte, impostole di praticargli almeno venti fellatio mentre era seduta sul letto o sulla sedia o sdraiata a letto, avvicinandosi a lei con il pene a nudo e in alcune occasioni sedendosi anche a cavalcioni sul suo petto, ordinandole l'esecuzione di fellatio, ingiungendole "(...) tu fai! (...)" e, stante il rifiuto verbale e fisico della vittima, spinto ogni volta con forza il pene dentro e fuori la bocca di lei, obbligandola anche ad ingoiare lo sperma;
2.2 in una occasione, di notte, dopo averla spogliata e con forza girata a carponi sul letto e dopo essersi posizionato dietro di lei, trattenendola con le mani sui fianchi all'altezza dei glutei, introdotto ripetutamente il pene nel di lei ano, malgrado i suoi tentativi di resistenza fisica e dinieghi verbali;
2.3 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2., dopo aver tolto il pene dalla vagina, trattenendola con le mani sui fianchi all'altezza dei glutei, introdotto parzialmente il pene nel di lei ano;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 189 cpv. 1 CP;
per avere, a Brissago, presso una stanza dell'albergo __________, nel periodo fra il 2 aprile 2010 e I'8 maggio 2010, in un'occasione, al termine della serata lavorativa della vittima presso il Night Club __________, dopo essersi sdraiato sopra di lei, conoscendone e sfruttandone lo stato di sonno e di prostrazione tali da renderla inetta a resistere, introdotto il pene nella vagina, congiungendosi carnalmente con ACPR_2;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 191 CP;
per avere nel periodo dall'autunno 2006 al giugno 2012, a Solduno, Arbedo, Bellinzona, Contone, Muralto, Locarno, Melano, Brissago, Riazzino e in altre località del Canton Ticino,
4.1 sospinto alla prostituzione, profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio patrimoniale:
4.1.1 ACPR_1, e meglio per avere nel periodo dall'autunno 2006 al 10 gennaio 2007, presso il Night Club __________ a Solduno, il Night Club __________ a Bellinzona e il postribolo __________ ad Arbedo, dopo averla ingannata sul genere di lavoro che le avrebbe trovato in Svizzera, trasportata in una nazione a lei sconosciuta, e sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dal suo stato di indigenza e della loro relazione personale, iniziato la donna all'esercizio della prostituzione obbligandola a consumare, presso il citato Night Club __________, il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento con un cliente che aveva ordinato una bottiglia di champagne, con l'intento di riscuotere regolarmente il provento derivante dal conseguente esercizio della prostituzione poi effettivamente svolto anche presso i citati Night Club __________ e __________ e, in seguito, negli esercizi pubblici citati al punto 4.2.1.;
4.1.2 ACPR_2, e meglio per avere nel periodo dal 18 febbraio 2010 al 31 marzo 2010, presso l'albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi ____________________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona,
dopo averla ingannata sul genere di lavoro che le avrebbe trovato in Svizzera, trasportandola il 18 febbraio 2010 in Ticino e cercato per lei e per ACPR_1, senza riuscirci, un lavoro presso il Bar e Motel __________ a Contone in Via Monte Ceneri, __________ a Cadenazzo, il __________ a Cadenazzo in Via __________, il __________ a Cadenazzo in Via __________ e il __________ a Cadenazzo in Via __________, affinché vi esercitassero la prostituzione,
sfruttando, conoscendolo, lo stato di indigenza e sapendola senza soldi, senza alcun conoscenza dell'idioma, del territorio e di persone residenti in Svizzera,
iniziato la donna all'esercizio della prostituzione, abbandonandola presso l'albergo __________ a Contone, obbligandola così a consumare il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento, con l'intento di riscuotere regolarmente il provento derivante dall'esercizio della prostituzione, poi esercitata anche presso il Centro di massaggi __________, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, il Night Club __________ a Brissago e in altre località del Canton Ticino fino all'8 maggio 2010;
4.2 leso la libertà d'azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività e imponendo loro il luogo, il tempo, l'estensione e altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, e meglio per avere leso la predetta libertà di azione di:
4.2.1 ACPR_1, nel periodo dall'autunno del 2006 al mese di giugno 2012, presso il Night Club __________ a Solduno, il Night Club __________ a Bellinzona, il postribolo __________ ad Arbedo, __________ ad Arbedo, l'Albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi __________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, il Bar __________ a Melano, il __________ di Bellinzona (__________) e il __________ a Riazzino,
decidendo lui, imponendoli, i periodi in cui la donna doveva prostituirsi, accompagnandola nel viaggio di andata e in quello di ritorno da e per la Bulgaria;
decidendo lui in quali esercizi pubblici e strutture la donna doveva esercitare la prostituzione, imponendoli ed avallandoli;
imponendole il modo con cui doveva adescare i clienti, sia all'interno dei vari esercizi pubblici sia al telefono;
imponendole di aumentare le tariffe da applicare per singola prestazione sessuale;
imponendole di aumentare il numero dei clienti;
obbligandola a consegnargli i soldi provento della prostituzione al netto dei costi di soggiorno;
obbligandola, nel periodo dal 18 febbraio 2010 al 31 marzo 2010, a esercitare la prostituzione insieme a ACPR_2, che non parlava italiano, dovendo lei tenere i contatti anche con i suoi clienti e verificare l'ammontare guadagnato;
controllando più in generale l'esercizio della prostituzione della donna con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio e trattenendosi, nei periodi in cui si trovava in Svizzera, tutte le sere all'interno degli esercizi pubblici negli orari di lavoro e, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 al 31 marzo 2010, alloggiando presso l'appartamento Via __________ a Bellinzona;
destinando poi le somme di denaro provento della prostituzione da lei esercitata, principalmente al pagamento dei di lui debiti contratti con diversi usurai bulgari ed alle sue necessità di sussistenza;
4.2.2 ACPR_2, nel periodo dal 18 febbraio 2010 all'08 maggio 2010, presso l'Albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi __________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona e presso il Night Club __________ a Brissago,
imponendole i luoghi in cui la donna doveva esercitare la prostituzione;
obbligandola fino al 31 marzo 2010, a esercitare la prostituzione insieme a ACPR_1 che teneva per lei i contatti con i suoi clienti e riscuoteva il denaro guadagnato;
imponendole di aumentare le tariffe da applicare per singola prestazione sessuale;
imponendole di aumentare il numero dei clienti;
obbligandola a consegnargli i soldi provento della prostituzione al netto dei costi di soggiorno;
obbligandola a prostituirsi anche nel periodo dal 01. aprile 2010 all'08 maggio 2010 quando lavorava come ballerina presso il Night Club __________ a Brissago;
imponendole il modo con cui doveva adescare i clienti, all'interno del Night Club __________ a Brissago e al telefono;
controllando più in generale l'esercizio della prostituzione della donna, con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio ed alloggiando, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 al 31 marzo 2010, presso l'appartamento Via __________ a Bellinzona e trattenendosi tutte le sere, nei periodi in cui si trovava in Svizzera, all'interno del Night Club __________ a Brissago negli orari di lavoro, nel periodo dal 01. aprile 2010 all'08 maggio 2010;
destinando poi le somme di denaro provento della prostituzione da lei esercitata al pagamento dei di lui debiti contratti con usurai bulgari ed alle sue necessità di sussistenza;
4.2.3 __________, nel periodo dal mese di maggio 2012 al 4 giugno 2012, a Brissago e a Riazzino, agendo in correità con __________, sorvegliando di persona presso il Motel __________ a Riazzino e per il tramite di ACPR_1, il numero di clienti della vittima e i soldi guadagnati e imponendole di lavorare maggiormente, al fine di riscuotere nel più breve tempo possibile CHF 2'000.00;
4.3 mantenuto ACPR_1 nella prostituzione, nel 2008, nel 2009 e nel mese di luglio del 2011, in date imprecisate ma in concomitanza con i viaggi dalla Bulgaria alla Svizzera e nuovamente nel mese di maggio 2012 a Brissago,
per averla ripetutamente obbligata; anche con la forza e la minaccia, malgrado la vittima gli avesse detto che non voleva più esercitare la prostituzione, a riprendere l'esercizio della predetta professione, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante della loro relazione personale;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 195 CP;
per avere, nel periodo fra l'autunno 2006 e il mese di maggio 2012, agendo in qualità di offerente e di intermediario, fatto commercio di almeno sette esseri umani, in particolare donne, a scopo di sfruttamento sessuale e di sfruttamento del loro lavoro, reclutandole in Bulgaria, trasportandole, organizzando il viaggio, dalla Bulgaria alla Svizzera dietro lauto compenso rispettivamente con l'intento di farsi consegnare il provento della prostituzione, per poi procurare loro un lavoro negli esercizi pubblici e postriboli ticinesi affinché si prostituissero, e meglio per avere fatto tratta di:
5.1 ACPR_1, nelle circostanze di fatto di cui ai punti 4.1.1. e 4.2.1.;
5.2 una cittadina bulgara, non meglio identificata di nome __________, organizzando, nel mese di giugno del 2008, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore bulgaro __________ che l'accompagnava, e procurandole un lavoro presso il Night Club __________ a Bellinzona, affinché si prostituisse, dietro compenso di almeno CHF 1'000.–;
5.3 __________ e __________, organizzando, nel mese di agosto 2008, il loro viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta dei loro protettori bulgari __________ e __________ non meglio identificati, quest'ultimo accompagnando le donne personalmente, e trovando loro un lavoro presso __________ ad Arbedo, affinché si prostituissero, dietro compenso di almeno CHF 680.00 a persona;
5.4 una cittadina bulgara, non meglio identificata, e soprannominata __________, organizzando, nell'autunno/inverno del 2009, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore __________ che l'accompagnava, e trovandole un lavoro presso __________, affinché si prostituisse, dietro un non meglio specificato compenso;
5.5 ACPR_2, nelle circostanze di fatto di cui ai punti 4.1.2. e 4.2.2.;
5.6. __________, organizzando nel mese di maggio 2012, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore __________ che l'accompagnava, e trovandole un posto di lavoro presso il Motel __________ di Riazzino, affinché si prostituisse, dietro compenso di CHF 2'000.00;
atti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 182 CP;
per avere, a Lodrino in località __________, svolto attività lucrativa, in qualità di meccanico e tutto fare, alle dipendenze di __________ presso la sua officina, in più periodi sull'arco di ogni anno dal 2006 al mese di giugno del 2012, per un totale di complessivi 260 giorni, senza essere in possesso del necessario permesso di lavoro:
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 vLDDS e dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;
per avere, nel periodo dal 3 marzo 2012 al 31 marzo 2012, usando grave minaccia, ripetutamente incusso spavento o timore a ACPR_3, e meglio per avere,
7.1 il 3 marzo 2012 a Sementina, all'interno del Ristorante __________, dopo averlo, nel periodo dall'ottobre 2011 al dicembre 2011, chiamato più volte al telefono ed avergli inviato numerosi sms con lo scopo di indurlo a lasciare ACPR_1, entrando nel predetto locale dove sapeva che vi si trovava in compagnia di ACPR_1, allo scopo di far notare la sua presenza e la sua vicinanza fisica, indotto l'uomo a lasciare __________ per poi seguire la coppia fino all'esterno del locale mentre stavano tornando a casa;
7.2 il 25 marzo 2012 a Sementina ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, minacciato di morte con l'invio di un sms contenente la locuzione "(...) tu vuoi morire (...)";
7.3 il 25 marzo 2012 e il 31 marzo 2012 a Sementina ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, minacciato, con l'invio di almeno due sms, di andare a cercarlo anche in compagnia di "spalleggiatori" suoi amici;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 180 CP;
per avere, nel periodo fra l'ottobre 2011 e il maggio 2012, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare e importunare ACPR_3, inviandogli numerosi sms e chiamandolo con insistenza sulle utenze , in suo uso;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 179septies CP.
b) Il dibattimento di primo grado si è tenuto nei giorni 17, 18, 21 e 22 gennaio 2013. Durante le fasi che hanno preceduto la discussione, il presidente ha prospettato alle parti alcune modifiche ai punti dell'atto di accusa:
l'imputazione alternativa, al punto 2.2, del reato di tentata coazione sessuale;
l'imputazione alternativa, al punto 3, del reato di violenza carnale ("per avere a Brissago, presso una stanza dell'albergo _______, nel periodo 2.4.2010/8.5.2010, costretto ACPR_2 a subire, contro la sua volontà, la congiunzione carnale usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere");
la limitazione al periodo ottobre 2006/30.11.2006 e alla posizione di ACPR_1 dell'imputazione di tratta di esseri umani ex art. 196 vCP, con riferimento al punto 5.1 (in relazione con i punti 4.1.1 e 4.2.1);
la precisazione del punto 8 con l'inserimento delle località di commissione dell'infrazione (Brissago, Gerra Gambarogno e Bellinzona);
modifica (dopo cambio in CHF) da Euro 240.– a fr. 283.70 dell'importo sequestrato all'imputato;
nel corso dell'interrogatorio dell'imputato il Procuratore pubblico ha tenuto a precisare il punto 7.3 limitandolo al messaggio sms del 31 marzo 2012.
D'intesa con le parti, l'atto d'accusa è stato modificato di conseguenza.
B.
a) Con sentenza del 22 gennaio 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
ripetuta violenza carnale, per avere, tra il 7 marzo e l'8 maggio 2010, a Bellinzona, Brissago e altre località costretto ACPR_2, in 10 occasioni, alla congiunzione carnale, usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;
ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, per avere tra il 7 e il 31 marzo 2010, a Bellinzona, ripetutamente costretto ACPR_2 a praticargli 14 fellatio, nonché tentato di farle subire un rapporto anale usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, per essersi, a Brissago, tra il 2 aprile e l'8 maggio 2010 congiunto carnalmente con ACPR_2, conoscendone e sfruttandone lo stato di sonno e di prostrazione tali da renderla inetta a resistere;
tratta di esseri umani, per avere a Solduno e Bellinzona, nel periodo autunnale 2006 sino al 31 novembre 2006 favorito l'altrui libidine, esercitando la tratta di ACPR_1, nonché per avere, a Bellinzona, Arbedo, Contone, Muralto, Melano, Riazzino, Brissago e altre località, nel periodo tra il 1° dicembre 2006 ed il 6 maggio 2012, agendo come offerente ed intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento sessuale di ACPR_1, ACPR_2 e __________;
attività lavorativa senza autorizzazione, per avere a Lodrino tra l'anno 2006 ed il mese di settembre 2011, in più periodi nel corso degli anni e per un numero imprecisato di giorni, ripetutamente svolto un'attività lucrativa senza permesso;
abuso di impianti di telecomunicazioni, avendo egli, nel periodo tra il 25 febbraio 2013 e l'11 marzo 2013, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare ACPR_3 sull'utenza.
b) La Corte di primo grado ha invece prosciolto AP 1 dalle imputazioni di:
ripetuta coazione sessuale in relazione al punto 2 dell'atto di accusa, per 6 fellatio e 2 rapporti anali consumati;
ripetuto promovimento della prostituzione, di cui al punto 4 dell'atto di accusa;
tratta di esseri umani, in relazione ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto d'accusa;
attività lavorativa senza autorizzazione, punto 6 dell'atto d'accusa, limitatamente al periodo tra ottobre 2011 ed il 24 febbraio 2012;
minaccia, punto 7 dell'atto d'accusa;
abuso di impianti di telecomunicazioni, punto 8 dell'atto di accusa, limitatamente al periodo tra ottobre 2011 ed il 14 febbraio 2012 e dal 13 marzo al mese di maggio 2012, nonché sulle utenze e.
c) In applicazione della pena, la Corte ha quindi condannato AP 1:
alla pena detentiva di 10 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– corrispondenti a 150 aliquote giornaliere di fr. 20.– cadauna;
a versare a ACPR_1 fr. 5'000.– per torto morale e fr. 21'428.45 a titolo di spese legali e a ACPR_2 fr. 30'000.– per torto morale e fr. 25'954.35 a titolo di spese legali, rinviandole al competente foro civile per il riconoscimento delle ulteriori pretese;
d) La Corte delle assise criminali ha poi posto a carico dello Stato le spese per la difesa di AP 1 (riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP) e per il patrocinio delle accusatrici private (riservato l'art. 138 cpv. 2 CPP), approvando le note professionali dell'avv. DI 1 per fr. 6'947.10, dell'avv. __________ per fr. 25'954.35 e dell'avv. __________ per fr. 21'428.45.
Per finire, la sentenza sancisce la confisca di 2 carte SIM e di 1 fotografia, il dissequestro di 2 telefonini e di 1 borsello contenente documentazione cartacea e note manoscritte ed 1 ricevuta autostradale, nonché il sequestro conservativo di fr. 283.70 da utilizzare per il parziale pagamento delle spese procedurali.
C. Contro la sentenza del 22 gennaio 2013 sono insorti:
a) l'imputato AP 1 che ha chiesto di essere prosciolto da tutte le accuse, fatta salva quella di attività lucrativa senza autorizzazione, con protesta di tasse, spese di giudizio e ripetibili della sede di appello, nella misura del suo accoglimento;
b) con appello incidentale il procuratore pubblico che ne chiede la modifica, nel senso di:
dichiarare l'imputato autore colpevole di ripetuto promovimento della prostituzione, come al punto 4 dell'atto di accusa;
estendere la condanna per tratta di esseri umani come indicato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto di accusa;
modificare il dispositivo sulla pena, condannando AP 1 alla pena detentiva di 13 anni, da dedursi il carcere preventivo;
porre a carico dell'imputato tutte le spese procedurali;
c) pure con appello incidentale l'accusatrice privata ACPR_1 che, in linea con le domande dell'accusa, chiede di condannare AP 1 anche per il reato di ripetuto promovimento della prostituzione, come ai punti 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 e 4.3 dell'atto di accusa, come pure a versarle fr. 10'000.– a titolo di torto morale, in aggiunta all'importo di fr. 21'428.45 per spese legali già riconosciutole nel giudizio di primo grado.
D.
a) Statuendo sull'istanza probatoria del 6 giugno 2013 di AP 1, il giudice delegato ha respinto con ordinanza del 9 luglio 2013 la richiesta di sentire al dibattimento l'accusatrice privata ACPR_1 e le testimonianze di __________, __________ e __________.
L'istanza è stata ammessa limitatamente all'acquisizione agli atti della documentazione fotografica che la corredava.
b) Una richiesta del 13 agosto 2013 dell'accusatrice privata ACPR_2, volta ad ottenere il dibattimento interamente o parzialmente a porte chiuse, è stata respinta con provvedimento 21 agosto 2013 del giudice delegato.
c) In accoglimento di una richiesta del 2 settembre 2013 del difensore d'ufficio avv. DI 1, intesa alla sua sostituzione e motivata con la grave alterazione del rapporto di fiducia tra difeso e difensore, con decisione 4 settembre 2013 il giudice delegato ha designato l'avv. __________ quale nuovo difensore d'ufficio, con effetto dal 5 settembre 2013;
indetto il pubblico dibattimento dal 12 al 14 novembre 2013, alla presenza di:
AP 1, imputato,
avv. __________, difensore,
procuratore pubblico PP 1,
avv. __________, patrocinatrice dell'accusatrice privata ACPR_1 (quest'ultima assente),
avv. __________ patrocinatrice dell'accusatrice privata ACPR_2 (pure assente),
l'interprete di lingua bulgara __________.
Siccome rappresentate al dibattimento, e per questioni legate alle spese di trasferta dalla Bulgaria, le accusatrici private ACPR_1 e ACPR_2 hanno rinunciato a comparire.
L'accusatore privato Stefano Casali, dal canto suo, con scritto dell'8 agosto 2013 ha comunicato di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento, precisando di non essere patrocinato;
proceduto all'interrogatorio dell'imputato;
sentiti: a) il procuratore pubblico, che ha chiesto la modifica del
giudizio impugnato nel senso di:
dichiarare l’imputato autore colpevole di ripetuto promovimento della prostituzione, come al punto 4 dell’atto d’accusa;
estendere la condanna per tratta di esseri umani come indicato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell’atto d’accusa;
modificare il dispositivo sulla pena, pronunciando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 13 anni, da dedursi il carcere preventivo;
b) l'avv. __________ che, associandosi alla requisitoria del procuratore pubblico, ha chiesto di condannare l’imputato anche per il reato di promovimento della prostituzione come ai punti 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 e 4.3 dell’atto d’accusa, come pure a versare alla sua assistita fr. 10'000.– a titolo di torto morale, in aggiunta all’importo di fr. 21'428.45 per spese legali già riconosciutele nel giudizio di primo grado, ed a quanto stabilirà la Corte per le spese legali d’appello;
c) l'avv. __________ che ha postulato la conferma della sentenza di primo grado;
d) il difensore, che ha chiesto, in via principale, di prosciogliere il suo assistito da tutte le accuse, ad eccezione di quella di attività lucrativa senza autorizzazione. In via subordinata ha poi postulato la derubricazione, da tratta in semplice promovimento della prostituzione, per fatti che concernono l’accusatrice privata ACPR_1 successivi al 2006 prosciogliendolo per quelli antecedenti (sia per tratta di esseri umani che per promovimento della prostituzione). Ha chiesto inoltre di prosciogliere l’imputato per i fatti riguardanti __________ (sia per tratta di esseri umani che per promovimento della prostituzione) e di respingere le pretese d’indennizzo delle accusatrici private, confermando per il rimanente la sentenza di primo grado; il tutto, con la richiesta di una sensibile riduzione della pena;
e) da ultimo l'imputato, il quale ha dichiarato di sentirsi innocente e di non comprendere le ragioni della sua carcerazione;
ritenuto Potere cognitivo della Corte di appello penale e principi applicabili all'accertamento dei fatti
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
Questo disposto – che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) – ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, in: Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59 n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr., anche, STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr., pure, sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) – il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore – intesa come persuasione schiacciante – costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1° settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
AP 1, vita e precedenti penali
Nel 1987 si è unito in matrimonio con __________, allora diciottenne, che lo stesso anno ha dato alla __________, seguito nel 1990 dalla secondogenita __________. La famiglia viveva a quel tempo con il padre dell'accusato (frattanto divorziatosi) nel suo appartamento.
L'imputato si occupava della vendita di abbigliamento prevalentemente in Serbia, commercio che, con l'avvento della guerra, dovette essere sospeso. Nel seguito egli ha lavorato in alcuni ristoranti, per poi passare al commercio di automobili ed alla gestione di una piccola officina di riparazione di autovetture e vendita pneumatici.
Nel corso del 2002 la moglie ha iniziato a lavorare, sulla scorta di un permesso "L", in un night club di Ascona, trasferendo mensilmente i suoi guadagni in Bulgaria per pagare i debiti di famiglia e per il mantenimento dei figli e del marito. Anziché destinarli a tal scopo, quest'ultimo ha però sistematicamente scialacquato questi soldi giocandoseli al Casinò, originando sempre più frequenti litigi famigliari.
Attorno al 2005 l'imputato ha iniziato a fare la spola tra la Bulgaria e la Svizzera, acquistando nel nostro Paese vecchie autovetture e pezzi d'auto, vecchi pneumatici e altra merce, che rivendeva poi in Bulgaria tramite la sua officina, ove era attivo pure il figlio __________.
Nel 2006 AP 1 ha iniziato una relazione extraconiugale con l'accusatrice privata ACPR_1, sfociata in convivenza nel 2008, che ha preso fine nell'agosto 2011. Lo stesso anno è stato pronunciato il suo divorzio da __________, che ora vive stabilmente a Bellinzona con il suo nuovo marito, cittadino svizzero (verbale MP 6 giugno 2012, AP 1, pag. 5, AI 24; verbale PC 27 ottobre 2011, __________, pag. 2-6, AI 16).
Al dibattimento di primo grado l'imputato ha dichiarato di percepire dalla sua attività in Bulgaria tra 3000 e 4000 LEV mensili netti. Quanto al futuro, egli avrebbe il desiderio di aprire un'officina meccanica in Svizzera, rispettivamente, se impossibilitato a farlo, di continuare con la sua attività in Bulgaria, mentre che sul piano sentimentale si è detto sempre innamorato di ACPR_1 (sentenza impugnata, pag. 13, consid. 2).
Sia in patria che in Svizzera AP 1 risulta incensurato (AI 16 e 20).
Al dibattimento d’appello egli ha precisato che sua moglie aveva deciso in piena autonomia, ovvero senza il suo concorso, di venire a lavorare nei locali notturni ticinesi, rivolgendosi direttamente ad un impresario. Infine ha soggiunto che all’epoca aveva debiti verso cittadini bulgari per ca. 5000 LEV comprensivi di interessi (verbale dibattimento d’appello, pag. 3).
ACPR_2, accusatrice privata
Nell'abitazione dei genitori vivevano all'epoca, oltre a lei, i suoi genitori, sua sorella con il compagno ed il loro bambino e la madre del compagno. E avendo il padre perso il lavoro, nessuno della famiglia lavorava. Da qui una condizione di grave indigenza. Verso la fine del 2009 ACPR_2 ha avuto il suo primo ragazzo. A questa relazione, durata circa un mese, ne è seguita un'altra pure di breve durata, nel corso della quale ella ha avuto il suo primo rapporto sessuale. Poi, nel febbraio 2010, la conoscenza di AP 1, la trasferta con lui in Ticino e l’avvio alla prostituzione.
Su quanto poi avvenuto in Ticino, tema del processo, si dirà meglio in seguito.
Durante un soggiorno presso una zia in Italia, nell'estate 2011 ACPR_2ha conosciuto un ragazzo, __________, con il quale ha convissuto, sempre in Italia fino alla fine di luglio 2012. Dopodiché, su richiesta dei suoi genitori, è rientrata in Bulgaria, dove risiede nuovamente dall'agosto 2012 con la sua famiglia. Senza lavoro, ella segue attualmente un corso di fotografia organizzato dalla Croce rossa svizzera.
(verbale MP 23 agosto 2012, ACPR_2, pag. 3-4, AI 126; lettera 14 gennaio 2013 e annesso dell'avv. __________ , doc. TPC 50; verbale dibattimento di primo grado 18 gennaio 2013, pag. 2; dichiarazioni dell’avv. __________, verbale dibattimento d’appello, pag. 4)
ACPR_1, accusatrice privata
ACPR_1 ha frequentato le scuole dell'obbligo ed una scuola professionale di pasticcera che ha terminato nel 2006. In Bulgaria non ha però mai lavorato in questo settore.
Aveva infatti conosciuto l'imputato e si era legata sentimentalmente a lui. AP 1 le aveva promesso di portarla in Svizzera, una volta terminata la scuola, per guadagnare molto lavorando nei night club, così da poter correre in aiuto anche ai suoi genitori. Nell'estate del 2006 ACPR_1 ha ottenuto il diploma di pasticcera e nell'inverno dello stesso anno ha fatto la sua prima trasferta in Svizzera, con l'imputato e suo figlio. Nei fatti poi, durante le sue molteplici permanenze in Svizzera, tra il 2006 ed il 2012, ella perlopiù si è prostituita (verbale MP 10 luglio 2012, ACPR_1, pag. 2-3, AI 100; verbale dibattimento di primo grado 17 gennaio 2013, pag. 2).
Per il rimanente si riproduce parte del considerando 4 della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP), tralasciando per praticità i rinvii agli atti e le altre indicazioni figuranti tra parentesi:
"In questo lasso di tempo è venuta in più occasioni in Ticino a prostituirsi sempre accompagnata da AP 1 a cui consegnò i relativi ricavi. Durante il suo soggiorno del mese di agosto 2011 conobbe all'albergo __________ di Bellinzona ACPR_3 con il quale, agli inizi del mese di settembre 2011, ha iniziato una relazione sentimentale con convivenza, prima a Sementina e poi a Lodrino e che la convincerà, accompagnandola in polizia, a denunciare AP 1.
Questa relazione, intramezzata da alcuni rientri in patria principalmente dettati dallo scopo di cercare, anche se inutilmente vista la sua denuncia in Bulgaria del dicembre 2011, di definitivamente chiudere i suoi rapporti con AP 1, è durata sino al 23.5.2012, quando su insistenza di quest'ultimo, a cui cedette solo perché le fece "girare ancora la testa" e perché preoccupata che potesse "far del male a ACPR_3", decise di lasciare Casali e di rimettersi con l'imputato, il quale però pochi giorni dopo, e meglio il 28.5.2012 la riaccompagnò al Motel __________ di Lavertezzo per farla prostituire e questo sino alla notte del suo arresto provvisorio del 4.6.2012.
Da quella data non si è più prostituita e ha ripreso la sua relazione con ACPR_3 col quale sarebbe sua intenzione sposarsi, tanto da ottenere per tale scopo un permesso B con scadenza novembre 2013".
L’intenzione di sposarsi con ACPR_3 è però sfumata, giacché i due si sono lasciati e, nei primi mesi di quest’anno, lei ha fatto rientro in Bulgaria dove vive nuovamente con i genitori e dove è tuttora alla ricerca di un lavoro (dichiarazioni dell’avv. Loss __________, verbale dibattimento d’appello, pag. 4).
Dichiarazioni a confronto / credibilità
Esse descrivono con parole praticamente identiche il modo con cui l'imputato ha saputo illuderle, ingannandole sull'aspettativa di una vita migliore e di lauti guadagni che avrebbero avuto trasferendosi con lui in Svizzera.
ACPR_2:
"AP 1 prima di partire dalla Bulgaria, nel mese di febbraio 2010, solo dopo avere detto a mio padre che mi avrebbe trovato un posto di lavoro come badante o come cameriera, mi ha detto, per la prima volta, in separata sede, che avrebbe potuto anche trovarmi un lavoro in un night club dove potevo limitandomi a far bere i clienti del bar riuscendo a guadagnare CHF 100.– al giorno e che avrei potuto decidere liberamente, senza alcun obbligo da parte di nessuno, se aumentare il mio guadagno giornaliero intrattenendoli anche sessualmente"
(verbale di confronto MP 27 agosto 2012, Kameliya, pag. 4, AI 132).
ACPR_1:
"Il lavoro che avrei dovuto fare, così come mi spiegava lui, consisteva nel tenere compagnia (solo parlare) agli uomini nei night. Io prima di allora non mi ero mai prostituita. Non pensavo nemmeno che avrei dovuto farlo quando mi sono recata per la prima volta in Svizzera accompagnata da AP 1. Prima di partire AP 1 non mi ha mai detto che avrei dovuto prostituirmi"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 4, AI 184).
"Nel febbraio del 2010 AP 1 mi ha nuovamente portato in Svizzera per farmi prostituire. Con noi c'era anche ACPR_2. In Bulgaria AP 1 aveva ingannato il padre di ACPR_2 dicendogli che le avrebbe trovato in Svizzera un posto come badante o cameriera. Io sapevo che aveva ingannato anche ACPR_2 e che la reale destinazione sua e mia erano i bordelli. Avrei voluto dirglielo ma avevo paura di quello che mi sarebbe capitato se AP 1 lo avesse saputo"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).
Tali dichiarazioni attestano in termini difficilmente confutabili che entrambe le accusatrici private sono partite con l'imputato, dalla Bulgaria alla volta della Svizzera, animate dal desiderio di avere un lavoro e un buon guadagno, aliene comunque da ogni intenzione di prostituirsi.
Messo a confronto con queste dichiarazioni, AP 1 le ha contestate. Così, in particolare, in merito alle dichiarazioni di ACPR_2:
"(…) dichiaro che ACPR_2, prima di partire per la Svizzera sapeva che lavoro sarebbe venuta a fare. Io glielo avevo detto chiaramente quando eravamo in Bulgaria in auto a parlare. Io le ho detto che avrebbe dovuto avere contatti sessuali con altri uomini per poter guadagnare tanti soldi. ACPR_2 mi ha detto che avrebbe accettato e che avrebbe fatto questo lavoro in quanto non aveva altra scelta. Io sto dicendo tutta la verità. ACPR_2 sapeva che avrebbe dovuto fare la prostituta"
(verbale di confronto MP 27 agosto 2012, pag. 5, AI 132).
E con riferimento alle dichiarazioni di ACPR_1:
"Lei sapeva che doveva lavorare con gli uomini nei night. Abbiamo parlato molte volte del motivo per il quale lei veniva in Svizzera. Io le ho detto che doveva lavorare con gli uomini e ho mantenuto la mia parola. Appena arrivati lei ha iniziato subito a lavorare. È vero che ACPR_1 non si era mai prostituita prima di quel momento. Lei sapeva queste cose già in Bulgaria ovvero che avrebbe avuto contatti con gli uomini. Quello che io dissi a lei era che doveva lavorare nei night e tenere compagnia agli uomini. Non le ho mai detto direttamente che avrebbe dovuto fare sesso con gli uomini a pagamento. La cosa però a mio modo di vedere era ovvia. Voglio precisare che da parte mia non c'era nessuna pressione in questo senso"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 4-5, AI 184).
Parole e frasi decisamente ambigue, agli antipodi rispetto a quelle lineari e conformi, praticamente all'unisono, delle accusatrici private. E quanto, davanti alla loro coerenza, l’imputato non riesca credibile, emerge ripetutamente dal suo contraddirsi. Un esempio: si raffronti il passaggio appena citato (ove affermava che ACPR_1 non si era mai prostituita prima di venire in Svizzera) con le sue dichiarazioni dibattimentali:
“ACPR_1 non era mai uscita dalla Bulgaria. In Bulgaria so però che già si era prostituita per bisogno di soldi già prima di conoscermi. (…). “ACPR_1 è anche stata a Sofia con sua sorella a prostituirsi”
(verbale dibattimento d’appello, pag. 5).
Il tentativo, al dibattimento, di giustificare simile contraddizione motivando che (all’epoca della prima dichiarazione) non voleva che si parlasse male della ragazza è puerile. A tanta premura non si può, infatti, ragionevolmente credere, se solo si pensa al trattamento che egli ha riservato alla ragazza durante tutta la loro relazione, all'insegna di ben altra cortesia. Già solo in questo ristretto contesto egli non dice la verità, e lo fa doppiamente: nella dichiarazione e nella sua giustificazione.
"Ho rivisto AP 1 al bar venerdì ed è rimasto al bar tutto il giorno. Lui era nervoso e mi ha detto che dovevo attivarmi e lavorare, invece di rimanere seduta sulla sedia tutto il tempo. Da parte mia gli dicevo che c'erano troppe donne e che non c'erano tanti clienti, lui mi diceva che visto che sono così presuntuosa, avrei potuto prendere i miei vestiti e tornare in Bulgaria, per vedere come si fa a lavorare, intendendo che avrei dovuto prostituirmi sull'autostrada. Ha iniziato a minacciarmi, dicendomi che se non facevo quello che voleva, cioè prostituirmi e guadagnare più soldi, con lo scopo di pagarlo, mi avrebbe spezzato le gambe o avrebbe dato fuoco a me ed i miei genitori o mi avrebbe venduto a terze persone, per le quali avrei dovuto prostituirmi in case chiuse. In tali locali bulgari, le donne non hanno nessun diritto ed i soldi guadagnati, rimangono ai loro "proprietari".
Lui mi diceva che mi aveva portato in "paradiso" e che se volevo vedere com'era l'inferno, me lo avrebbe potuto mostrare. Posso pensare che l'inferno sia prostituirmi sulle autostrade bulgare (…). Quindi lui mi diceva che sarebbe rimasto all'interno del locale, così che poteva controllarmi e verificare se veramente c'era poco lavoro.
Credo che il suo scopo era quello di verificare se veramente c'era poco lavoro o se per caso io lavoravo di più, ma trattenevo una parte per me.
Preciso che gli ho sempre dovuto dare tutti i soldi che guadagnavo.
Sabato AP 1 è rimasto tutto il giorno e tutta la sera, sempre per controllarmi. Ad un certo punto, quando io ho iniziato a parlare con dei clienti lui si avvicinava per origliare e cercare di capire cosa dicevamo. Gli dicevo di andarsene e di lasciarmi tranquilla, ma lui mi rispondeva che sarebbe rimasto per controllare e vedere con quante persone sarei salita in camera, così da controllare che i conti tornassero"
(verbale RPG 12 settembre 2011, ACPR_1, pag. 4, AI 16).
Dinanzi a tali affermazioni, peraltro ripetute in termini di costanza e coerenza durante tutto il procedimento, dare credito alle parole di AP 1 ("Non le ho mai detto direttamente che avrebbe dovuto fare sesso con gli uomini a pagamento. La cosa però a mio modo di vedere era ovvia. Voglio precisare che da parte mia non c'era nessuna pressione in questo senso") si avvera arduo esercizio.
"Io e ACPR_1 non eravamo amiche e non ci siamo mai scambiate confidenze. Lei per me era quella che doveva sorvegliarmi quando AP 1 non c'era. ACPR_1 controllava e teneva i miei soldi. ACPR_1 controllava che io non uscissi di casa da sola, senza di lei. ACPR_1 era la mia ombra. È capitato che a volte io dovessi fare i miei bisogni in bagno con ACPR_1 davanti a me. Io di tempo senza ACPR_1 ne ho trascorso veramente poco. Per me AP 1 e ACPR_1 erano uguali, solo che AP 1 mi obbligava a fare sesso con lui, mentre ACPR_1 questo non lo faceva”
(verbale MP 25 agosto 2012, ACPR_2, pag. 8, AI 128).
Per la Corte, dunque, la credibilità delle accusatrici private deve senz'altro prevalere su quella dell'imputato, al punto che le loro dichiarazioni sono assurte a rango di prova determinante ai fini del giudizio (vedi anche consid. 9, 18, 19, 22 e 25).
Tale è la ragione per la quale la Corte ha voluto dare molta voce a ACPR_2e ACPR_1, ciò che si riflette in una ripresa di ampi stralci delle loro dichiarazioni nella presente motivazione scritta. Come detto, ciò è voluto anche a costo di appesantirne la lettura.
Fatti denunciati da ACPR_2 e riscontri dell'inchiesta
a) Il primo contatto sessuale in Svizzera tra AP 1 e ACPR_2 è avvenuto nell'appartamento di Via __________ a Bellinzona, la prima notte che le due accusatrici private vi si erano trasferite per prostituirsi, quella tra il 7 e l'8 marzo 2010. Sullo svolgimento dei fatti e soprattutto sulla disponibilità a fare sesso da parte di ACPR_2 è illuminante il suo racconto:
"Ricordo che quella notte lui ci disse che voleva dormire in un posto comodo e caldo, rispetto a dove aveva dormito lui prima. Lui si è messo in mezzo a me e ACPR_1, come poi avrebbe fatto in seguito. Ricordo che ero andata a letto indossando una camicia normale (non da notte), non portavo il reggiseno e indossavo le mutande. Anche ACPR_1 era vestita più o meno come me. AP 1 quando si è messo a letto era vestito. Se fosse stato nudo il mio ricordo sarebbe stato un altro. Guardando il letto, io dormivo sul lato destro; AP 1 era in mezzo e ACPR_1 sul lato sinistro. Io mi sono girata sul fianco sinistro, dando la schiena a AP 1 e ACPR_1. Io cercavo di stare più lontano possibile da AP 1 perché non mi piaceva averlo accanto a me. Ricordo che AP 1 iniziò ad avvicinarsi a me e iniziò ad accarezzarmi e a toccarmi prima la schiena e poi le natiche con la sua mano. Poi ha insinuato la mano in direzione dell'ano e della vagina, volendoli toccare e io gli ho tolto la mano, facendola andare vicino al suo corpo.
Gli ho detto di no, di lasciarmi stare che volevo dormire. Lui non si fermava anche se gli dicevo di non toccarmi. Forse mi disse "tu lo fai sempre con i clienti, quindi ora lo fai anche con me". Dico forse perché non sono sicura che lo abbia fatto anche quella prima volta, ma ricordo che ogni volta che voleva fare sesso con me e io mi opponevo quella era la frase che mi ripeteva.
Lui ha preso a toccarmi e ad avvicinarsi. Poi ha provato ad abbassarmi le mie mutande io le tenevo su ma alla fine è riuscito a toglierle. Poi mi ha toccato sul pube e sulle grandi labbra, non mi ricordo se mi aveva anche penetrato con le dita nella vagina. Io provavo a togliere da lì le sue mani ma non riuscivo, cercavo anche di spostarmi muovendomi.
Al che mi ha girato sulla schiena, ero supina e ha continuato a toccarmi le parti intime come descritto poc'anzi. AP 1 poi è salito sopra di me con il proprio corpo, sdraiandosi sopra di me ed impedendomi di muovermi con il suo peso. Io credo che ACPR_1 in quel momento dormisse, o almeno questo era quello che mi sembrava. AP 1 poi si è messo a cavalcioni su di me. Le sue mani erano sulle mie cosce. Poi si è spostato ed ha iniziato piano a penetrarmi in vagina senza preservativo. Mi ha penetrato e mi faceva male perché io non ero bagnata a faceva attrito, non ero d'accordo con quello che stava facendo, ero nervosa ed impaurita. Io credo che avesse capito che mi faceva male a causa delle espressioni di dolore del mio viso. Gli dissi anche che mi faceva male perché lui me lo chiese dopo avere visto il mio viso. Nonostante la mia risposta lui ha continuato. Una volta che ha finito, che era venuto fuori di me, mi ha lasciato in pace. E si è messo a dormire. AP 1 aveva eiaculato sulla mia pancia. Quando ha finito sono andata in bagno, mi sono lavata, mi sono vestita e sono tornata a letto (…) Questa è stata la prima volta che ho avuto un rapporto con AP 1, rapporto che io non volevo. Il mio stato d'animo in quel momento era di rabbia, ma non con lui, ma con me stessa perché non potevo far nulla per proteggermi e impedire tutto quello che mi stava capitando. Io non potevo far niente per proteggermi perché non avevo la forza fisica rispetto alla sua e non avevo neppure la forza mentale per farlo, moralmente ero distrutta.
(…) AP 1 ha continuato a penetrarmi. Per le prime volte gli dicevo di no, che non volevo, provavo ad opporre resistenza, ma poi, a lungo andare mi sono rassegnata. Non reagivo più. Mi sono convinta che avrei anche potuto vivere di peggio. Con questo voglio dire che AP 1 e ACPR_1 mi avevano detto che in Svizzera c'erano delle persone che rapivano le ragazze, le facevano prostituire e poi le picchiavano. Io pensavo che così che c'era di peggio rispetto a quello che stavo vivendo e mi sono rassegnata senza più opporre resistenza. L'episodio del sesso a tre mi era rimasto impresso nella memoria perché la forza e l'aggressività con la quale AP 1 mi aveva tolto i pantaloni e si era opposto alla mia resistenza mi avevano fatto paura anche perché lo avevo visto picchiare ACPR_1 come detto in precedenza e pensavo che avrebbe picchiato anche me. Ai miei no AP 1 non si è mai fermato e quindi ad un certo punto [non] ho smesso di dire che non volevo in quanto non sarebbe servito a nulla. (…).
Su un mese circa trascorso in appartamento, AP 1 avrà dormito da noi in totale circa 8-10 notti.
Durante queste notti trascorse da noi, AP 1 mi ha penetrato in vagina contro la mia volontà almeno 7 volte, anche se penso che siano state di più. Mi è difficile dire quante volte con precisione"
(verbale MP 24 agosto 2012, ACPR_2, pag. 16-18, AI 127).
Di nuovo interrogata tre giorni dopo:
"Mi diceva che se facevo sesso con i clienti lo dovevo fare anche con lui. In un primo momento opponevo resistenza nel senso che gli dicevo di no. Che non volevo, Piangevo. Cercavo di opporre anche resistenza fisica, ma lui era più forte di me. Preciso che ai tempi pesavo 40 chili e sono alta 160 cm. Ogni volta riusciva a vincere le miei resistenze e non si curava dei miei "no". Una volta ha usato talmente tanta violenza nei miei confronti quando gli avevo detto che non volevo fare sesso a tre che mi sono spaventata che potesse anche farmi male, temevo per la mia incolumità fisica. L'avevo visto picchiare ACPR_1 uno/due giorni prima e avevo cominciato a temere anche per me.
Dopo un po' non gli dicevo più niente perché avevo capito che sarebbe stato inutile, aspettavo solo che finisse e mi lasciasse in pace.
In questo periodo, all'interno dell'appartamento, AP 1 mi ha penetrata con il pene nella vagina almeno 7 occasioni, mi ha penetrata con il pene nell'ano in due occasioni e mi ha imposto numerosi pompini che ho stimato per difetto in almeno 20
(verbale di confronto MP 27 agosto 2012, pag. 12, AI 132).
ACPR_1, presente in diverse circostanze, riferisce in proposito:
"Sì ho assistito a delle scene di sesso tra AP 1 e ACPR_2, tante volte, durante l'intero periodo in cui eravamo nell'appartamento. Più di dieci volte. Non era sesso consenziente da parte di ACPR_2, lei era indifferente, non aveva alcuna voglia. Non ha mai detto niente, non ha mai detto "no, non voglio". Ha pianto la prima volta quando lui l'ha violentata. Era una sera tardi. Eravamo pronti tutti e tre per andare a letto. Dopo lui ha detto di farlo in tre ed io ho detto di no perché eravamo anche stanche e volevamo andare a letto. Lui ha detto "ma che cosa significa no?" e ha cominciato con lei. ACPR_2 era vestita con un paio di jeans e lui ha cominciato a cercare di sfilarle i pantaloni. Lei diceva "no, no" e io gli dicevo di lasciarla in pace. Lui mi ha detto di stare zitta. Poi con tanta forza lui è riuscito a sfilarle i pantaloni. Dopo di che è riuscito l'ha girata a pancia in giù e ha cominciato a penetrarla con il pene nella vagina. Le mutande le aveva sfilate insieme ai pantaloni. In questa circostanza si è limitato solo a questo. ACPR_2 non ha detto nulla ma piangeva. Io non sono intervenuta perché avevo paura di essere picchiata.
Nelle altre situazioni in cui ho visto ACPR_2 fare sesso con AP 1, ho visto del sesso orale, che erano a letto e lo facevano. Non posso dire nulla sul sesso anale ma credo di no. Per tutte le altre volte che ho visto, ACPR_2 non restava zitta. Non mi sembrava contenta"
(verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 4).
E sempre lei:
"(…) AP 1 spesso dormiva presso l'appartamento ed ha fatto subire a ACPR_2 contro la sua volontà più volte la congiunzione carnale. L'ha anche obbligata alla penetrazione anale e a numerosi pompini.
In un primo momento ACPR_2 diceva di no, piangeva e lo pregava di lasciarla stare, poi con il passare del tempo era come se si fosse rassegnata.
Quello che AP_1 ha fatto a ACPR_2 non riuscirò mai a dimenticarlo. Quando ACPR_2 si è rassegnata non diceva più niente. Vedevo nei suoi occhi il vuoto come se non avesse più emozioni"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).
La versione di AP 1 – diametralmente opposta – è una costante:
"Non ho mai obbligato nessuno a fare sesso con me"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).
b) ACPR_2 ha precisato temporalmente il momento in cui, dal chiaro ed espresso rifiuto di rapporti sessuali con AP 1, è passata, adagiandosi al suo volere, ad una situazione di rassegnata rinuncia ad opporre resistenza:
"(…) quel momento è avvenuto all'incirca alla fine di marzo/inizio aprile 2010. Sono sicura che almeno quelle 7 volte in cui AP 1 mi ha violentata, io ho sempre detto che non volevo e cercavo di respingerlo come potevo. Solo in un secondo momento, e quindi più o meno a cavallo tra fine marzo 2010 e inizio aprile 2010 mi sono rassegnata a quello che mi stava succedendo e visto che i miei rifiuti non servivano a niente non ho più opposto resistenza"
(verbale MP 27 agosto 2012, ACPR_2, pag. 3, AI 131).
c) Vi è poi l'episodio del "sesso a tre", oggetto del punto 1.2 dell'atto d'accusa, che ha coinvolto l'imputato e le due accusatrici private. Dopo aver dettagliatamente ricordato il modo con cui l'accusato l'ha spogliata e immobilizzata con l'uso della forza, ACPR_2ha dato una descrizione emblematica del dramma vissuto in quel momento:
"Avevo paura. (…). Ha iniziato a toccare me e ACPR_1 dentro la vagina usando un dito. Poi ha detto "girati", mi ha afferrato i fianchi, mi ha fatto mettere a "pecorina" e si è messo dietro di me. Le mani di AP 1 erano sui miei fianchi. AP 1 mi teneva con forza i fianchi. Io avevo la testa rivolta verso il cuscino ma non dicevo più niente perché non sapevo nemmeno più cosa dire. Lui mi penetrava ripetutamente con il pene in vagina. Io ho cominciato a piangere ma penso che nessuno lo vedeva perché la mia faccia era "contro" il cuscino. Piangevo non solo per il dolore fisico che sentivo in quel momento ma anche perché mi sentivo una grande tristezza e un grande dolore dentro di me. Non potevo fare niente. Io aspettavo solo che venisse e che mi lasciasse in pace"
(verbale MP 24 agosto 2012, pag. 15, AI 127).
ACPR_1 nega l'episodio, nella misura in cui contesta di avervi partecipato attivamente (verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 4). Non così AP 1, che tuttavia precisa:
"Abbiamo fatto sesso a tre, ma non c'è stata nessuna violenza. Erano tutte e due consenzienti"
(verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 3).
d) Delle cinque violenze carnali indicate al punto 1.3 dell'atto d'accusa fanno stato le spontanee, lineari e univoche dichiarazioni delle due accusatrici private, dinanzi alle quali AP 1 ha continuato a ribadire, ancora al dibattimento d'appello, di essersi congiunto carnalmente con lei solo cinque volte complessivamente durante tutto il periodo di permanenza di ACPR_2 in Ticino, e che i rapporti erano consensuali.
e) Consensuale sarebbe stato, sempre a suo dire, anche il rapporto avvenuto a bordo di un'autovettura in località imprecisata tra Locarno e Bellinzona dopo metà marzo 2010, di cui all'imputazione 1.4 dell'atto d'accusa.
Egli nega invece di aver avuto un ulteriore rapporto sessuale con ACPR_2, il 1° aprile 2010, questa volta all'esterno della macchina, in località imprecisata tra Bellinzona e Brissago, come indicato al punto 1.5 dell'atto d'accusa, tornando infine ad ammettere di essersi congiunto carnalmente con lei il 2 aprile 2010 in una camera del night club _______ di Brissago, senza però di averle usato violenza. Trattasi, in quest'ultimo caso, dell'imputazione 1.5 dell'atto di accusa
(verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 3).
È già stato precisato come l'imputato limiti a cinque le congiunzioni carnali avute con ACPR_2, tutte a suo dire consensuali (verbale dibattimento d'appello, pag. 4).
f) Come si dirà anche più avanti, tanto per la violenza carnale, quanto per la coazione sessuale, il consenso di ACPR_2 ai rapporti sessuali con l'imputato è tutt'altro che dato.
Lo attestano le sue tristi e rassegnate parole:
"Dopo il primo episodio di violenza ho capito che ogni volta che AP 1 si sarebbe fermato da noi a dormire avrebbe abusato di me. Ogni sera era come un "replay". Sapevo che se ci fosse stato AP 1, mi avrebbe violentata o in altro modo abusato sessualmente di me. Non potevo scappare, non sapevo dove andare".
(…)
"Io ero rassegnata. Per me era come un giorno ripetuto troppe volte. Io tante volte avevo provato a dire di lasciarmi stare ma non mi aveva mai ascoltato, non aveva mai accettato i miei rifiuti, non si era mai interessato a quello che dicevo. Non mi rimaneva che aspettare che lui finisse, che raggiungesse la sua soddisfazione sessuale e che poi finalmente mi lasciasse in pace"
(verbale MP del 25 agosto 2012, pag. 4, AI 128).
Fatti denunciati da ACPR_1
"AP_1 dopo queste telefonate (dei suoi creditori, ndr.), diventava nervoso e mi diceva che lo avevano minacciato. Quindi lui mi proponeva di venire in Svizzera a lavorare per guadagnare soldi così che potesse estinguere il debito nei confronti di queste persone. Preciso di aver rifiutato più volte questa proposta e precisamente di venire in Svizzera per lavorare nei night-club o nei bordelli. Questa attività l'avevo già svolta presso il __________ di Arbedo-Castione, dal 18.11.2006 e sono rimasta per un mese o un mese e mezzo. Io rifiutavo perché non volevo tornare in Svizzera a fare lo stesso lavoro del 2006"
(verbale PG del 12 settembre 2009, ACPR_1, pag. 3, AI 7).
Appello
Fatta salva la condanna per titolo di attività lucrativa senza autorizzazione, così come alcuni aspetti marginali, AP 1 contesta la sentenza impugnata nella sua integralità, in particolare la sua colpevolezza relativamente ai reati di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, tratta di esseri umani e abuso di impianti di telecomunicazioni.
Come già in primo grado, anche il processo d'appello ha connotazione indiziaria.
Violenza carnale
Il reato presuppone l'introduzione del pene nella vagina della vittima, anche se non completa e non necessariamente accompagnata dall'eiaculazione (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., ad art. 190 CP, n. 4, pag. 827; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., ad art. 190 CP, n. 13, pag. 1367, DTF 123 IV 52 consid. 2; sentenza CCRP 17.2010.16 del 20 settembre 2010 consid. 5.1).
Autore del reato può essere solo un uomo, se del caso con la correità di una donna (DTF 125 IV 134 consid. 2 e 3), mentre che vittima è necessariamente una persona di sesso femminile, anche minore di anni 16 (Maier, op. cit., ad art. 190 CP, n. 4, pag. 1366). L'art. 190 CP assurge a lex specialis per rapporto alla coazione sessuale (Corboz, op. cit., ad art. 189, n. 51, pag. 823 e ad art. 190, n. 18 e 19, pag. 830-831; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., ad art. 189, n. 1 e ad art. 190, n. 13).
b) Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 32.). È sufficiente che la violenza utilizzata sia efficace, in maniera comprensibile, nelle circostanze specifiche, per cui è pensabile anche un uso limitato della violenza (Donatsch, op. cit., pag. 477; Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 17, pag. 814).
c) Con l’introduzione della nozione di esercizio di pressioni psicologiche quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di violenza carnale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
Con l'espressione pressioni psicologiche va inteso il comportamento dell'autore che provoca intenzionalmente nella vittima effetti di ordine psichico suscettibili di vincere la sua resistenza e permettere la congiunzione carnale. Le pressioni psicologiche, che possono manifestarsi al momento dell'atto ma anche prima, consistono dunque nell'assoggettamento della vittima, ovvero nel privarla della propria autodeterminazione sessuale, ad esempio procurandole perduranti sentimenti di paura o terrore psicologico, oppure minacciandola di un serio pregiudizio a persone a lei vicine, ponendola con ciò in una situazione senza via d'uscita, tale da rendere vana sin dall'inizio ogni seria possibilità di opposizione (Corboz, op. cit. ad art. 189 CP, n. 18, pag. 815; Maier, op. cit., ad art. 190, n. 9, pag. 1367; Donatsch, op. cit., pag. 478-479 e giurisprudenza citata). Nell'apprezzare l'insieme delle circostanze il giudice deve stabilire se l'autore ha esercitato sulla vittima una pressione notevole (DTF 128 IV 102 consid. 2b/cc) tale da rendere oggettivamente comprensibile la sottomissione (costrizione) della vittima.
Come evidenziato dai primi giudici, in generale non è necessario che la donna si difenda fino all'esaurimento delle proprie forze, essendo sufficiente che vi rinunci per effetto della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di inconvenienti insopportabili (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 30; DTF 124 IV 124 consid. 3c; Donatsch, op. cit., pag. 478; Maier, op. cit., ad art. 189, n. 28, pag. 1348).
d) Infine l'art. 190 cpv. 1 CP contempla, quale modalità della costrizione, il comportamento dell'autore che rende la vittima inetta a resistere. Tale è il caso, qualora l'autore, per perseguire il suo scopo, renda la vittima incosciente, ad esempio somministrandole un sonnifero, della droga oppure ricorrendo all'ipnosi (DTF 122 IV 97 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 189 CP, n. 19, pag. 816).
e) Il compimento del reato presuppone inoltre un rapporto di causalità tra i mezzi utilizzati dall'autore ai fini della costrizione della vittima e la congiunzione carnale. L'infrazione è consumata allorquando, al momento della penetrazione, la donna cede, assoggettandosi all'autore in modo comprensibile, sotto l'effetto della costrizione intenzionalmente esercitata o sfruttata da quest'ultimo (Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 10, pag. 828).
Soggettivamente il reato presuppone il dolo, bastando comunque il dolo eventuale. L'autore deve volere o accettare che la vittima non sia consenziente e che egli eserciti o sfrutti un mezzo costrittivo su di lei per ottenere la congiunzione carnale.
Un atto sessuale diverso dalla penetrazione vaginale, ottenuto con la forza fisica o psichica, rispettivamente con la minaccia è invece costitutivo del reato di coazione sessuale (art. 189 CP).
I cosiddetti preliminari, ovvero gli altri atti sessuali finalizzati all'eccitazione necessaria alla penetrazione, vengono assorbiti dall'infrazione di violenza carnale, sicché per questi atti non vi è applicazione in concorso dell'art. 190 e dell'art. 189 CP (Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 19, pag. 830-831).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza (cfr., fra gli altri, STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 28).
a) A supportare tale conclusione vi sono poi – seppure limitate ad alcuni episodi di violenze carnali a cui ha personalmente assistito – le dichiarazioni dell'altra accusatrice privata ACPR_1, che collimano anche nei minimi dettagli con quelle della vittima, praticamente ricalcandole, sebbene i rapporti tra le due fossero da tempo interrotti e tutt'altro che di amicizia (sopra, consid. 11).
b) La Corte ritiene che la credibilità di ACPR_2e, per converso, l'inattendibilità dell'imputato trovino ulteriore valido supporto nelle dichiarazioni della dott.ssa __________, medico-psichiatra presso la Clinica psichiatrica cantonale, all'epoca caposervizio, che aveva in cura l'accusatrice privata e che ne aveva seguito il decorso clinico durante la degenza. Sentita il 12 novembre 2012 dal procuratore pubblico, la dott.ssa __________, dopo aver premesso di conoscere la lingua bulgara, si è espressa sulla base della sua esperienza professionale e dell'ascolto della ragazza, riferendo di quanto ha potuto acquisire, dal profilo dei fatti e clinico, dalla degenza della giovane. Non fa dubbio che – in assenza di ogni ragione per credere il contrario – le dichiarazioni della dott.ssa __________ siano disinteressate e ponderate dalle sue competenze e conoscenze medico-psichiatriche, specie in materia di ascolto delle persone. In questi termini alle sue dichiarazioni va attribuita una credibilità qualificata, ben diversa, dal profilo dell'apprezzamento, da quella solitamente riservata alle testimonianze fondate sul sentito dire (hearsay).
Sulle violenze subite da ACPR_2 e sui rapporti con l'imputato così ella riferisce:
"Grazie alla mia esperienza professionale posso dire che i suoi comportamenti erano tipici delle persone vittime di abusi sessuali" (verbale MP 12 novembre 2012, __________, pag. 3, AI 221).
(…)
"Voglio precisare che ACPR_2mi aveva detto che in Bulgaria era stata oggetto di un forzato rapporto orale, mentre che in Svizzera e meglio a Bellinzona, era stata oggetto di violenze carnali" (ibidem, pag. 4) .
(…)
"AD del PP a sapere se ACPR_2 volesse bene o amasse AP 1, rispondo di no e in termini assoluti. Infatti ACPR_2 mi disse chiaramente, a mia specifica domanda, non amava né voleva bene a AP 1 il quale anzi le faceva schifo" (ibidem, pag. 8).
(…)
"Per "rapporto ambivalente" si intende un rapporto che oscilla tra l'amore e l'odio. Il rapporto tra ACPR_2 e AP 1 non rientra assolutamente in quella definizione, anzi è chiaro che ACPR_2 provasse per AP 1 solo dell'odio puro. ACPR_2 odiava AP 1 in quanto evocava sicuramente il male fisico che lui le aveva provocato in occasione degli abusi sessuali"
(…)
"Dico che ACPR_2 odiava AP 1 anche perché in occasione dei nostri colloqui esternava più volete il fatto di sentirsi sporca e lei si domandava chi avrebbe mai più voluto avere a che fare con lei dopo quello che AP 1 le aveva fatto e le aveva fatto fare" (ibidem, pag. 9).
Durante la degenza alla Clinica psichiatrica cantonale ACPR_2 era inoltre terrorizzata dalle presenze fugaci di AP 1 finalizzate a portarsela via.
Sempre la __________, in proposito:
"La ragazza era impaurita dalla continua presenza di AP 1 presso il CPC in quanto aveva paura che lui riuscisse a portarla via da lì senza che noi (medici e infermieri) riuscissimo a impedirglielo. Avevo inoltre capito che ACPR_2 era impaurita dal fatto che AP 1 potesse fare del male fisico ai di lei genitori se non gli avesse consegnato i soldi che guadagnava" (ibidem, pag. 5)
(…)
"… il 22.06.2010, io ero in giro-visita e ho notato che ACPR_2 era terrorizzata. Le ho chiesto la ragione e lei mi ha detto che AP 1 era nel parco della clinica" (ibidem, pag. 7).
Affermazioni che stridono con le parole dell'imputato:
"Dal momento in cui io sono stato lì (all'esterno della Clinica psichiatrica cantonale, ndr.) lei ha sempre voluto vedermi e voleva tornare con me in Bulgaria" (verbale MP 15 novembre 2012, AP 1, pag. 11, AI 224).
Quanto al numero delle congiunzioni carnali, la Corte non ha creduto alla versione dell'imputato che lo limita a cinque (verbale dibattimento d'appello, pag. 4), ritenendo ben più attendibili le dichiarazioni della vittima, suffragate – almeno relativamente al periodo di convivenza nell'appartamento di Bellinzona – da quelle di ACPR_1, che ne ha contate almeno dieci (verbale dibattimento di primo grado, pag. 4).
Pacifica la costrizione alla congiunzione carnale attraverso l'uso della violenza e della forza fisica – abbinate alle sicure pressioni psicologiche che emergono da un contesto di completa sudditanza della vittima –, relativamente alle 7 fattispecie di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'atto d'accusa. Che alle rimanenti 3 congiunzioni carnali riferite ai punti 1.4, 1.5 e 1.6 dell'atto d'accusa sia estraneo l'uso della violenza e della forza fisica non è contestato ed è ammesso dalla stessa accusatrice privata. Nondimeno anche per questi tre rapporti l'elemento oggettivo della costrizione attraverso pressioni psicologiche tali da renderla comprensibilmente inetta a resistere è certamente dato, emergendo in toni espliciti, quanto drammatici, dal racconto della vittima (vedi sopra, consid. 12a e 12b), corroborato inoltre dalle dichiarazioni di ACPR_1 (vedi sopra, consid 12a). La Corte concorda, poi, con i primi giudici, laddove escludono, contrariamente alle indicazioni dell'atto d'accusa, la variante della minaccia, siccome non documentata (sentenza impugnata, pag. 32, consid. 16).
Incontestato il rapporto di causalità tra i mezzi utilizzati ai fini della costrizione della vittima e gli atti sessuali così ottenuti, è altresì pacifico, infine, il dolo per i ricordati episodi in cui l'imputato ha fatto uso di violenza e della forza fisica, impedendo alla vittima ogni tipo di opposizione ai suoi atti. E non ne va diversamente per le rimanenti tre congiunzioni appena citate, ove non può essere ragionevolmente dubitato che AP 1 abbia perlomeno accettato, desumendolo dall'atteggiamento della vittima – passato da una situazione di espresso rifiuto e di tentativi di respingere con la forza ai suoi atti alla rassegnata rinuncia ad opporre resistenza – che questa non fosse consenziente. Difficilmente si può credere, poi, che egli non avesse consapevolezza di esercitare in quelle circostanze pressioni psicologiche e di sfruttare la debolezza della vittima ed il suo stato di dipendenza dalla sua persona per ottenere la congiunzione carnale.
Coazione sessuale (in parte tentata)
Presupposto del reato – che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) – è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale.
Se l'atto è commesso su una persona di sesso femminile e consiste nella congiunzione carnale, ovvero nella penetrazione vaginale, è applicabile l'art. 190 CP (violenza carnale), trattato più sopra (consid. 15 e 16), a valere quale lex specialis sull'art. 189 CP.
Il comportamento represso dall'art. 189 CP consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Come per l'art. 190 CP, tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo. Tali mezzi coincidono con quelli già trattati in relazione al reato di violenza carnale, ai quali per praticità si rinvia (sopra, consid. 16 da a] a d]).
Come già rilevato nell'ambito dell'art. 190 CP, il mezzo coercitivo messo in atto dall’autore deve essere suscettibile con riferimento alle particolari circostanze concrete – di creare nella vittima uno stato di coercizione di un’intensità tale da limitarne la libertà sessuale. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).
Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria l’intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (STF 6S.121/2003, dell'11 giugno 2003 consid. 1.1; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013 consid. 32).
Circa l'imputazione di ripetuta coazione sessuale, per aver costretto ACPR_2 tra il 7/8 ed il 31 marzo 2010 a praticargli almeno 20 fellatio e due penetrazioni anali (punto 2 dell'atto di accusa), la Corte di primo grado ha dichiarato colpevole AP 1, per avere, nel periodo considerato, a Bellinzona, ripetutamente costretto ACPR_2 a praticargli 14 fellatio nonché tentato di farle subire un rapporto anale, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere (sopra, consid. B). Tenuto conto delle dichiarazioni (specie quelle dibattimentali) dell'imputato e delle accusatrici private, avuto riguardo al principio in dubio pro reo, alla giurisprudenza ed alla dottrina maggioritaria, i primi giudici hanno apportato alcune modifiche alle imputazioni iniziali, stralciando intanto la componente della minaccia, siccome non risultante dagli atti, ravvisando poi nell'agire dell'imputato la modalità del reato (solo) tentato relativamente ai rapporti anali di cui è menzione ai punti 2.2 e 2.3 dell'atto d'accusa. La Corte di primo grado ha come visto ridimensionato il numero delle fellatio, a sé stanti punibili (punto 2.1 dell'atto d'accusa), riconoscendone 14 su 20, assodato che in 6 occasioni si era trattato di atti concomitanti e contestuali alle già riconosciute violenze carnali, pertanto assorbiti secondo giurisprudenza e dottrina da tale reato. Da qui il proscioglimento per 6 fellatio e 2 rapporti anali consumati (sentenza impugnata consid. 16).
Dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie, questa Corte non può che associarsi alle conclusioni del giudizio impugnato. E lo fa, ancora una volta, appoggiandosi sulle dichiarazioni della vittima e – per i fatti a cui ha assistito – dell'altra accusatrice privata.
Lo svolgimento dei fatti, così come dettagliatamente esposto dalle due ragazze (sopra, consid. 12), e come risultante dalle numerose ulteriori dichiarazioni da loro rilasciate in istruttoria e al dibattimento di primo grado, deve ritenersi assodato. Non v'è dubbio, perciò, che l'imputato abbia usato nei confronti della vittima mezzi coercitivi quali la violenza (forza fisica) e le pressioni psicologiche per giungere al compimento degli atti sessuali ritenuti dalla prima Corte.
Un accertamento, al quale non sono estranee – nuovamente – l'incongruenza, la contraddittorietà, l'assenza di linearità e di credibilità di AP 1.
Ne sono esempio le affermazioni d'istruttoria, raffrontate al suo dire in appello:
"Non è vero, non ho mai fatto sesso anale con ACPR_2.
(…)
Abbiamo fatto sesso orale io e ACPR_2 per due o tre volte"
(verbale MP 24 ottobre 2012, AP 1, pag. 13, AI 201).
"A domanda confermo di avere fatto sesso orale con ACPR_2 una sola volta, nonostante il presidente mi ricordi le dichiarazioni fatte il 24 ottobre 2012"
(verbale dibattimento d'appello, pag. 4),
e raffrontate con le parole di ACPR_1:
"… ha fatto subire a ACPR_2 contro la sua volontà più volte la congiunzione carnale. L'ha anche obbligata alla penetrazione anale e a numerosi pompini"
(verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).
L'imputato va perciò riconosciuto autore colpevole di ripetuta coazione sessuale per 14 fellatio ed un tentato rapporto anale, ritenuto che 6 delle 20 fellatio di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa, così come il rapporto anale di cui al punto 2.3 dell'atto d'accusa e gli atti sessuali contestuali al rapporto a tre di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa, sono intervenuti in concomitanza, o meglio alla stregua di preliminari, con le già riconosciute violenze carnali e sono quindi assorbiti da quel reato (Corboz, op. cit., ad art. 189, n. 51, pag. 823 e ad art. 190, n. 18 e 19, pag. 830-831; Trechsel Bertossa, op. cit., ad art. 190, n. 13; DTF 124 IV 154 consid. 3a).
Come già per la violenza carnale, la Corte conferma la sentenza impugnata, nella misura in cui esclude – contrariamente all'atto d'accusa che la prevedeva – la variante della minaccia, siccome non documentata (sentenza impugnata, pag. 35, consid. 19).
Quanto all'elemento soggettivo, debbono valere anche qui le considerazioni espresse in relazione al reato di violenza carnale (consid. 19).
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Alla base del reato vi è lo sfruttamento da parte dell'autore, a scopo sessuale, della totale incapacità di discernimento o inettitudine a resistere in cui la vittima (indipendentemente da età e sesso) viene a trovarsi prima del compimento dell'atto. Detto altrimenti, al momento dell'atto la vittima non deve essere in grado di comprendere il senso degli atti di natura sessuale o di determinarsi a seguito di tale incapacità. Poco importa quale sia la causa dell'incapacità, che si tratti di patologia psichica, di importante stato di ebrietà o di grave alterazione da assunzione di stupefacenti. Come rettamente osservato dalla prima Corte, per escludere l'applicazione dell'art. 191 CP è sufficiente che la vittima sia in grado comprendere approssimativamente il significato dell'atto sessuale e delle sue conseguenze, nonché di determinarsi ed esternare la sua volontà in relazione allo stesso (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 36; Corboz, op. cit., ad art. 191 CP. n. 3, pag. 834; DTF 119 IV 232 consid. 3a). L'incapacità a resistere può essere mentale o psicologica, ciò che esclude il consenso della vittima, ed avere origine fisica (se ad esempio essa è legata) o psichica (se ad esempio è addormentata o sotto ipnosi). In giurisprudenza è noto il caso di una donna assopita per ebrietà che, nella situazione di dormiveglia si abbandona all'autore credendolo suo marito (Corboz, op. cit., ad art. 191 CP. n. 5-5, pag. 834; DTF 120 IV 196 consid. 2a). Sia l'incapacità di discernimento, sia l'inettitudine a resistere devono sussistere al momento dell'atto (DTF 120 IV 198 consid. 2c). Va ancora soggiunto che se è l'autore a mettere la vittima nello stato di incapacità o di inettitudine a resistere, non torna applicabile l'art. 191 CP, bensì l'art. 189 e/o l'art. 190 CP (Trechsel/Bertossa, op. cit., ad art. 191, n. 1).
Soggettivamente il reato presuppone il dolo, essendo comunque sufficiente il dolo eventuale, nel qual caso l'autore agisce accettando l'eventualità di sfruttare la situazione di incapacità (Trechsel/Bertossa, op. cit., ad art.191, n. 7). Non vi è perciò reato se l'autore è convinto, a torto, di agire con una persona capace di discernimento (Corboz., op. cit., ad art. 191, n.14, pag. 835).
I primi giudici si sono affidati alle affermazioni di ACPR_2, ritenute "assolutamente vere e credibili rispetto a quelle rese da AP 1", dichiarando realizzato il reato, assodato che in un'occasione (fra il 2 aprile e l'8 maggio 2010), a Brissago, l'accusato si è congiunto carnalmente con l'accusatrice privata allorché ella si era addormentata, sfruttando ovvero lo stato "di sonno e di prostrazione" che la rendeva inetta a resistere.
Questa Corte fa proprio siffatto accertamento, ritenendo vere e credibili le dichiarazioni dell'accusatrice privata, menzognere invece quelle – diametralmente divergenti – dell'imputato.
ACPR_2:
"In questo periodo lui mi ha fatto prendere una stanza per lui presso l'albergo __________ a Brissago in due occasioni. In una di queste lui mi ha penetrato con il pene nella vagina mentre io ero addormentata. Ricordo che mi sono svegliata a causa del dolore alla vagina e mi sono resa conto che lui mi stava penetrando. Ricordo che mi disse che non se ne era accorto che dormivo ma stava evidentemente mentendo. Una persona si accorge quando un'altra dorme" (verbale MP 27 agosto 2012, ACPR_2, pag. 16, AI 132).
AP 1:
"ACPR_2 era già sveglia quando io la penetravo. Prima lei dormiva ma io l'ho svegliata con le mie carezze, infatti lei ha cominciato a muoversi".
D del PP come faceva a sapere che ACPR_2 era sveglia?
"Se una persona si muove, vuol dire che è sveglia".
D del PP: è a conoscenza del fatto che nel sonno ci si muove?
"(nota del verbalizzante: l'imputato ghigna) Io so che quando uno è sveglio, si muove. Io non so se sia possibile muoversi durante il sonno" (verbale MP 27 ottobre 2012, AP 1, pag. 14, AI 201).
Stante la credibilità della vittima, il reato si trova realizzato sia nei suoi elementi oggettivi sia in quello soggettivo. Dalle parole della vittima si evince come la penetrazione fosse già in atto al momento in cui lei ha avuto modo di avvedersene, appunto svegliandosi dal dolore. L'imputato ha in effetti sfruttato l'effetto sorpresa, approfittando della vittima in un momento in cui ella non era in grado di opporsi. ACPR_2 si è, ovvero, trovata in condizione di reagire solo al momento in cui l'imputato già stava abusando di lei (DTF 133 IV 49 consid. 7; sentenza del Tribunale penale federale BG2009.31 del 19 maggio 2010 consid 2.4.2).
E non v'è dubbio che egli abbia agito con dolo diretto, non potendo non avvedersi che ACPR_2 in quel momento dormiva e che, in quello stato, non poteva opporsi alla consumazione dell'atto.
Promovimento della prostituzione (ripetuto) / Tratta di esseri umani
sospinge alla prostituzione un minorenne (cpv. 1);
profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione (cpv. 2);
lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione (cpv. 3);
mantiene una persona nella prostituzione (cpv. 4).
Oggetto della protezione non è la morale pubblica né l'ordine pubblico, bensì la persona nella sua libertà di agire in ambito sessuale (autodeterminazione), e concretamente la persona che viene indirizzata alla prostituzione o mantenuta nella prostituzione (Wiprächtiger, Das geltende Sexualstrafrecht - eine kritische Standortsbestimmung, in ZStrR/RPS 125 [2007], pag 307).
La prostituzione consiste nell'offrire il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piacere sessuale altrui in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. Per il Tribunale federale chiunque indebolisce deliberatamente la libertà di agire di una persona maggiorenne e sfrutta la sua dipendenza al punto che quest'ultima offre ripetutamente il proprio corpo per il piacere sessuale di terzi in cambio di denaro, la sospinge alla prostituzione si sensi dell'art. 195 CP. Lo stesso vale quando il reo esercita una pressione sulla vittima ventilando vantaggi economici o sfrutta la particolare sottomissione (DTF 129 IV 71 consid. 4.1).
L'autore deve agire con una certa intensità ("mit einer gewissen Intensität") sulla vittima. Pressioni ("Drängen") o insistenze sono comunque ritenute sufficienti. Quanto alla seconda variante, insita nel trarne un vantaggio patrimoniale, il Tribunale federale la considera realizzata solo se la vittima è contemporaneamente sottoposta a pressioni o allorquando l'autore ne sfrutti contemporaneamente il rapporto di dipendenza, al punto di limitare notevolmente la sua libertà di agire. Sostanzialmente, per l'Alta Corte il maggior peso va attribuito al sospingere ("Zuführen") e non al trarne un vantaggio economico (DTF 129 IV 71 consi. 1.4).
La norma contempla anche la variante del sorvegliare e dell'imporre alla vittima il luogo dell'esercizio della prostituzione, attraverso pressioni alle quali essa può difficilmente sottrarsi, nonché quella del mantenere una persona nella prostituzione, ovvero esercitare pressioni per impedire alla vittima di abbandonare la prostituzione se essa è disposta o pronta a uscirne.
Già sotto l’egida del previgente art. 196 CP, in caso di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale federale aveva precisato che i presupposti del reato sono adempiuti quando viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a). Precisato che ciò è dato esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia (in particolare, quando è tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato o se, per altre ragioni, è incapace di difendersi), il Tribunale federale ha spiegato che la questione di sapere se la libertà sessuale sia lesa deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete ritenuto come il consenso formale della vittima non basti ad escludere il reato e che è imperativo verificare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a; 126 IV 225 consid. 1d).
Perché non vi sia tratta di esseri umani va accertato che il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata non è stato pregiudicato, ossia va accertata l’assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità (DTF 128 IV 117, consid. 4c).
In caso di tratta finalizzata alla prostituzione, il consenso formalmente dato deve corrispondere all’effettiva volontà delle prostitute che devono essere state adeguatamente informate sul loro destino ed essere state coscienti di quello che le aspettava e devono avere potuto decidere senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d’incertezza (DTF 128 IV 117, consid. 4c).
La nozione di consenso deve, dunque, essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui le vittime possono trovarsi, soprattutto se straniere (DTF 128 IV 117, consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1c). Nel caso di persone che lasciano il loro paese e vanno all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 117, consid. 4c). Secondo il Tribunale federale, un'attenzione particolare è necessaria quando si è in presenza di donne e bambini provenienti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (DTF 128 IV 117, consid. 5b, nel caso si trattava della Lettonia). I presupposti del reato sono, perciò, di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall’estero, se il consenso è motivato da condizioni economiche precarie (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4b-c). L’alta Corte ha ancora recentemente ribadito tali principi (STF 6B_81/2010 del 29 aprile 2010, consid. 4.1. e 4.2).
Riesaminando la sua precedente giurisprudenza, il Tribunale federale ha considerato che la nozione di tratta di esseri umani deve essere estesa anche al caso di chi arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia (indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un intermediario prezzolato o direttamente) affinché si prostituiscano nel suo postribolo: il solo fatto di arruolare, trasportare o trasferire può già essere costitutivo di tratta (DTF 128 IV 117, consid. 6d/cc; sentenza CARP inc. 17.2010.69 dell'8 aprile 2011, consid. 3.3; STF 6B_128/2013 del 7 novembre 2013, consid. 1.2).
Premettendo che le imputazioni 4.1, 4.2 e 4.3 dell'atto d'accusa sono state riprese integralmente a sostegno dei successivi punti 5.1, 5.5 e 5.6, inerenti alla tratta, la Corte delle assise criminali ha così prosciolto AP 1 dalle imputazioni di cui al punto 4 (e relativi sottopunti) dell'atto d'accusa, non senza evidenziare che ciò avviene "solo per queste mere considerazioni di tecnica giuridica" (sentenza impugnata, pag. 39-40, consid. 23).
I primi giudici hanno inoltre prosciolto l'imputato dai reati di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto d'accusa, riferiti alle non meglio identificate __________, __________, così come a __________ e a __________, per insufficienza di prove ed in applicazione del principio in dubio pro reo, in particolare non essendo appurabile, data l'assenza di qualsiasi loro dichiarazione al riguardo, la loro situazione economica al momento della partenza, il tipo di lavoro promesso e quindi il consenso viziato.
Infine, limitatamente al periodo ottobre 2006/30 novembre 2006 e nei confronti di ACPR_1, i primi giudici hanno applicato, a valere lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP), il previgente 196 cpv. 1 CP (in vigore fino al 30 novembre 2006), anziché l'attuale art. 182 cpv. 1 CP (in vigore dal 1. dicembre 2006), mentre che per il rimanente in applicazione dell'art. 182 CP hanno condannato l'imputato per il reato di tratta di esseri umani a danno di ACPR_2, ACPR_1 e __________ (sentenza impugnata, consid. 26).
Hanno così chiesto alla Corte di confermare l'atto d'accusa, differenziando i comportamenti che cadono sotto il reato di tratta di esseri umani (art. 192 CP) da quelli sussumibili in quello di promovimento della prostituzione (art. 196 CP). Il concorso di reati s'imporrebbe – stando al procuratore pubblico – in primo luogo poiché i beni giuridici protetti dalle due norme non sono identici, il reato di promovimento della prostituzione proteggendo l'autodeterminazione sessuale delle vittime, quello di tratta di esseri umani proteggendo invece, genericamente, la libertà personale. Inoltre, la tratta punisce il commercio e lo sfruttamento del lavoro di qualcuno, ovvero il commercio di persone alla stregua di cose, mentre il reato di promovimento della prostituzione, estendendosi al sospingere alla prostituzione al controllo della stessa ed al mantenere nella prostituzione, contempla comportamenti non tipici del reato di tratta. Da qui l'esigenza, per l'accusa e per ACPR_1, di modificare la sentenza di primo grado, inglobando la commissione del reato di promovimento della prostituzione.
In due parole dedicate alla problematica, e senza aggiungere altro, Donatsch (op. cit., pag. 422) ammette il concorso ("echte Konkurrenz") tra il reato di tratta di esseri umani e genericamente i delitti contro l'integrità sessuale, facendo espresso riferimento agli art. 187 e segg. CP ("gemäss Art. 187 ff."). Che tra questi reati si annoveri anche quello di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) è pacifico. Lo è però meno sapere se, riferendosi genericamente agli art. 187 e segg. CP, l'autore citato intendesse effettivamente inglobare anche l'art. 195 CP. In realtà egli si richiama al Messaggio FF 2005, pag. 2540 che, altrettanto laconicamente, si limita a rilevare che tra la nuova fattispecie dell'art. 182 CP e le fattispecie esistenti relative all'integrità fisica e sessuale c'è "autentico concorso".
Possibilista dunque Corboz, apparentemente favorevole al concorso Donatsch. Il resto della dottrina consultata nega invece il concorso tra l'art. 182 e l'art. 195 CP.
Per Delnon/Rüdy (Basler Kommentar, ad art. 182, n. 46), la variante dell'art. 182 CP consistente nel fare commercio di un essere umano finalizzato alla prostituzione implica per definizione ("definitionsgemäss") lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità (dipendenza) ed il fatto di sospingere la vittima alla prostituzione, con la conseguenza che il reato di tratta di esseri umani assorbe quello di promovimento della prostituzione. Così pure Hurtado Pozo (Droit pénal, Partie spéciale, n. 2528, pag. 761) e Stratenwerth/Bommer/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, n. 28-29, pag. 132-133), per i quali il compimento di più atti – in sé costitutivi di singole infrazioni – rientranti nella definizione del reato di tratta, forma un'unità d'azioni che conduce all'applicazione del solo art. 182 CP. In questi termini, l'art. 182 CP assorbe l'art. 195 CP. Di identico parere Trechsel/Bertossa (op. cit., ad art. 182, n. 9).
b) Quanto alla giurisprudenza del Tribunale federale, dalla DTF 129 IV 81 consid. 1 e 3 si desume che l'Alta Corte dia per ammissibile la contemporanea condanna per ripetuto promovimento della prostituzione ai sensi dell'art. 195 cpv. 3 CP e per ripetuta tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 196 vCP. Nella sentenza non è tuttavia affrontata la problematica del concorso. In STF 6B_1006/2009 del 26 marzo 2010 il Tribunale federale si era occupato di un caso ove l'Amtsgericht Solothurn-Lebern aveva condannato una persona per ripetuto promovimento della prostituzione, prosciogliendola dall'imputazione di ripetuta tratta di esseri umani. L'Obergericht l'aveva invece condannata per ripetuta tratta di esseri umani, confermando la condanna di ripetuto promovimento della prostituzione, siccome non oggetto di impugnativa. Decisione confermata dal Tribunale federale che, anche in questo caso, non si è chinato sulla questione del concorso. Situazione analoga per la STF 6B_277/2007 dell'8 gennaio 2008, che tratta approfonditamente la commisurazione della pena, non invece il concorso. Decisioni ove il Tribunale federale si confronti con la dottrina appena citata non sono date a conoscere.
c) In una sentenza del 16 maggio 2012 l'Obergericht del Canton Zurigo, premettendo che la tratta di esseri umani è un delitto di commissione ("Tätigkeistdelikt") – che non presuppone dunque un risultato – ha giudicato che, verificandosi dopo il compimento della tratta un atto punibile ai sensi dell'art. 195 CP, vi è concorso reale tra i due reati. Ha così pronunciato la condanna per tratta di esseri umani e per ripetuto promovimento della prostituzione (SB110303 consid.3.3.2.2).
L'Obergericht ha poi confermato il ragionamento in una successiva sentenza del 19 luglio 2012 (SB110481 consid. 3.3.8.3), sulla quale si è chinato successivamente il Tribunale federale, entrando nel merito però solo sul reato di tratta, senza prendere posizione sul concorso tra i due reati (STF 6B_128/2013 del 7 novembre 2013).
d) La soluzione dell'Obergericht di Zurigo e le citate sentenze del Tribunale federale, unitamente a parte della dottrina, non escludono, invero, l'applicazione per specialità del solo art. 182 CP (assorbimento) nei casi in cui gli atti punibili dovessero confondersi nelle due fattispecie penali.
Sussiste un concorso imperfetto di norme allorché, come nel caso della specialità, la condotta illecita definita da una norma, contiene tutti gli elementi costitutivi di una disposizione generale, o quando, l’una delle due infrazioni considerate abbraccia l’altra, se non proprio in tutti i suoi elementi costitutivi, almeno nelle sue parti essenziali, di modo che questa disposizione assorbe l’altra (DTF 135 IV 152 consid. 2.1.2, pag. 154).
In quest'ottica, la Corte ritiene che il reato di tratta di esseri umani, connotabile ad esempio con il profittarsi di un rapporto di dipendenza, con il reclutamento ed il trasporto di persone, se finalizzato allo sfruttamento della prostituzione, possa essere suscettibile di assorbire per affinità anche il sospingere alla prostituzione, ancorché comportamento tipicamente afferente al reato dell'art. 195 CP. E questo purché ciò rientri nel disegno criminoso dell'autore ed avvenga contestualmente al realizzarsi degli elementi oggettivi dell'art. 182 CP.
Per contro, l’art. 182 CP può essere applicato in concorso al reato di promovimento della prostituzione nelle ipotesi configurate all’art. 195 cpv. 3 e 4 (come di dirà nel seguito consid. 34) in ordine alla sorveglianza del lenone sull’attività della prostituta (cpv. 3), come pure in relazione al mantenimento della vittima nella prostituzione (cpv. 4), giacché il reato di tratta non contempla, nelle sue figure, quelle evocate qui sopra.
Il consenso non è effettivo, ma viziato, se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità, che può derivare da condizioni economiche o sociali difficili o da rapporti di dipendenza personale e/o finanziari costrittivi: in assenza di una qualsiasi vulnerabilità, non sussiste reato poiché, dato l'incontestato diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale, non sussiste bene giuridico da proteggere (DTF 128 IV 117, consid. 4b/cc).
a) Per quanto attiene alle condizioni economiche di ACPR_2 in Bulgaria questa Corte rinvia anzitutto ai rilievi esposti sopra, ai consid. 7 e 9, completati da una breve, quanto significativa, affermazione della ragazza: " La mia famiglia era povera anche paragonata alla realtà bulgara" (verbale MP del 23 agosto 2012 ACPR_2, pag. 3-4, AI 126), ciò a significare che la sua famiglia era ancor più povera della normale povertà bulgara.
Per rendere ancor meglio l'idea basti ricordare che al momento della partenza per la Svizzera ella aveva con sé 5 LEV, ossia poco più di fr. 3.–, importo che rappresentava tutti i suoi averi e che dovette interamente consegnare all'imputato quale partecipazione alle spese (verbale MP del 24 agosto 2012 ACPR_2, pag. 3, AI 127).
Lo stesso imputato conferma, del resto, che "ACPR_2 proviene da una famiglia molto povera, molto provata" (verbale dibattimento di primo grado 18 gennaio 2013, pag. 5).
b) Non ne andava tanto diversamente per ACPR_1, la cui intera famiglia era costretta a vivere con i soli 200 LEV (pari a ca. fr. 126.–) mensili dello stipendio percepito globalmente dal padre e dalla sorella (verbale MP del 10 luglio 2012 ACPR_1, pag. 3, AI 100). Così la ragazza definiva in due parole la situazione economica della famiglia: "vivevamo normalmente e anche se c'era sempre da mangiare "andavamo più verso i poveri" (verbale dibattimento di primo grado 17 gennaio 2013, pag. 2).
Esce così il quadro di due ragazze che nel loro paese non avevano un lavoro e vivevano in una situazione di indigenza, tormentate dal desiderio di condizioni di vita più dignitose per loro e per i loro cari. Un assillo che, indubbiamente, aveva minato la loro capacità di operare scelte autonome circa il loro futuro, rendendole particolarmente vulnerabili.
c) Al momento in cui l'imputato ha trasportato per la prima volta ACPR_1 in Svizzera per farla prostituire (2006) aveva 41 anni, lei 19. Quando ha fatto altrettanto con ACPR_2 (2010) egli ne aveva 45, lei 23. La differenza d'età e di esperienza non può certo tornagli a favore, rappresentando al contrario un elemento attestante l'esistenza di vulnerabilità e dipendenza delle accusatrici private, da lui sfruttato senza remore.
d) ACPR_2 ha raccontato agli inquirenti – piangendo – il sentimento da lei provato una sera in Bulgaria appena conosciuto l'imputato, dopo che questi, anziché riaccompagnarla a casa come da lei richiesto (usciti da un bar dove si erano incontrati per discutere sull'attività che l'attendeva in Svizzera e sulle modalità di partenza), l'aveva condotta in macchina in un luogo discosto, costringendola con la forza a praticargli una fellatio. Il suo racconto illustra bene la triste situazione in cui ella ha optato per la scelta propostale dall'accusato:
"Quando sono tornata a casa, ho visto i miei genitori contenti perché sapevano che avevo trovato un lavoro e non ho avuto il coraggio di dire loro quanto successo, anche perché mi vergognavo. Li ho visti svegli e felici perché nessuno lavorava e la mia bisnonna non poteva aiutare tutti, ci aiutava ma non poteva farlo per tutto e tutti. Ci permetteva di pagare l'elettricità ed il pane. Li ho visti così contenti e non sono riuscita a dir loro la verità. Erano felici. Volevo essere utile per la mia famiglia. Non volevo che dovessero sempre fare la carità per il pane e non ho detto nulla a loro. Io ho detto che era tutto a posto e sono andata a letto a piangere, senza farmi sentire. Io pensavo che quanto successo era solo un test e che non sarebbe più successo. Però mi sbagliavo. Ero contenta di poter aiutare la mia famiglia. Io non bevevo alcol e quindi ero preoccupata per questo ma ero pronta a bere per poter aiutare la mia famiglia. Io pensavo che avrei potuto solo fare compagnia ai clienti del bar e nient'altro. Anche di questo mi sbagliavo" (verbale MP del 23 agosto 2012 ACPR_2, pag. 10 AI 126).
A prescindere dal senso di tristezza che infondono queste parole, la testimonianza è utile anche per meglio comprendere il sentimento che la ragazza provava e che successivamente avrebbe provato nei confronti dell'imputato. Un sentimento ben lontano da quello che egli vorrebbe far credere, sia circa il consenso a fare sesso con lui, sia in ordine all'autodeterminazione nella scelta di prostituirsi.
e) Ne va in ogni caso che, sulla base degli atti e di quanto precede, la Corte ritiene assodato che AP 1 abbia sfruttato la situazione di bisogno in cui versavano le due vittime, così come il loro consenso viziato derivante, appunto, da tale situazione, convincendole, sebbene in epoche diverse, a seguirlo in Svizzera. E ciò, attraverso identiche modalità, come illustrato al consid. 9.
E che lo abbia fatto, trasportandole e usandole a stregua di vera e propria mercanzia, a scopo di sfruttamento sessuale, proponendone direttamente o tramite intermediari i servigi sul mercato del sesso ticinese, è altrettanto accertato.
Tra il 2006 ed il 2012 ACPR_1 è stata trasportata in Ticino dall'imputato una decina di volte, rimanendovi per periodi limitati poiché senza permesso. In tale lasso di tempo l'imputato l'ha sospinta al meretricio, scegliendo i luoghi dove collocarla per l'esercizio della prostituzione, attività che le "faceva schifo". Ella si è prostituita in diversi locali e postriboli: Night Club __________ a Solduno, Night Club __________, Bellinzona, __________, Arbedo, __________, Arbedo, Albergo __________, Contone, Centro massaggi __________, Muralto, appartamento via __________ a Bellinzona, Bar __________, Melano, __________, Bellinzona, Motel __________, Riazzino.
Tutto l'incasso della prostituzione, al netto delle spese di alloggio, era consegnato all'accusato (verbale dibattimento di primo grado 17 gennaio 2013, pag. 3 e 5).
L'imputato ha fatto altrettanto con ACPR_2 durante il periodo in cui ha avuto controllo totale su di lei, ossia tra il 18 febbraio e l'8 maggio 2010, collocandola direttamente o tramite i titolari dei postriboli (unitamente a ACPR_1) presso l'Albergo __________, Contone, il Centro massaggi __________, Muralto, l'appartamento via __________ a Bellinzona, infine (da sola, avendo piazzato altrove ACPR_1), presso il Night Club __________ di Brissago.
L'imputato ha sempre sostenuto di non aver costretto nessuno a prostituirsi e di aver incassato soldi, ma senza forzarle, da ACPR_1 (a suo dire ca. 25'000 Euro) "perché avevamo convissuto per sei anni, ero il suo compagno ed era normale che me li desse" e da ACPR_2 (a suo dire ca. fr. 4'000.–), ma soltanto per incassare quanto da lei dovutogli, ossia 6'000 LEV "avendola portata in Svizzera ed aiutata a sistemarsi" (verbale dibattimento di primo grado dell'imputato, pag. 5 e di ACPR_2, pag 5).
f) AP 1 ha ribadito, sia al primo dibattimento che al quello d'appello, di avere condotto le due ragazze in Svizzera su loro richiesta e che era chiaro che il loro intento fosse quello di esercitarvi la prostituzione.
Sulla consapevolezza di quanto effettivamente dovevano attendersi una volta arrivate in Ticino, così come sulla loro libera scelta di prostituirsi, già si è detto diffusamente sopra (consid. 9). Ancora al dibattimento di primo grado le due vittime hanno ribadito che quella della prostituzione non è stata una loro libera scelta ma un'imposizione dell'imputato, forte della condizione di asservimento in cui egli le aveva ingannevolmente fatte cadere.
ACPR_1 così descrive l'impatto con la sua nuova realtà in Svizzera (nel 2006):
"La sera in cui mi sono prostituita per la prima volta il cliente con il quale parlavo al bar ha ordinato una bottiglia di champagne e AP 1 che era presente al bar mi ha detto "vai vai è così che si fa: si ordinano le bottiglie da CHF 300.– e poi si va in camera a fare sesso".
(…) … ho consumato il mio primo rapporto sessuale a pagamento. Io mi sono sentita in quel momento delusa e usata da AP 1 ricordo poi che mi sentivo persa ed anche ubriaca visto che avevo bevuto"
(verbale MP del 10 luglio 2012 ACPR_1, pag. 4, AI 100).
E ancora:
"AP 1 mi aveva parlato di un lavoro con un contratto in qualche night dove dovevo fare compagnia agli uomini. È poi successo nel primo night in cui sono stata che ho dovuto dormire anche con gli uomini e con questo intendo prostituirmi. (…) Sono stati AP 1 e la responsabile del night a dirmi che dovevo farlo, anche se io non ero d'accordo di fare sesso a pagamento"
(verbale dibattimento di primo grado 17 gennaio 2013, pag. 2).
Situazione del tutto simile per ACPR_2:
"Non ero d'accordo di farlo e neppure mi è stato chiesto se lo fossi. Non mi sono ribellata perché non sapevo a chi rivolgermi e poi non sapevo una parola di italiano. Non avevo soldi. Non sapevo cosa fare"
(verbale dibattimento di primo grado 18 gennaio 2013, pag. 2).
Da quanto precede e dalle innumerevoli conferme agli atti si deve concludere indubitabilmente all'assenza di ogni consenso delle accusatrici private al loro trasporto in svizzera finalizzato alla prostituzione.
g) A tale scopo l'imputato si è occupato delle pratiche di rilascio del passaporto di ACPR_2, anticipandone le spese (ca. 150 LEV). Prima di partire per la Svizzera egli le ha inoltre procurato vestiti sexy, non ritenendo sufficientemente provocanti quelli che la ragazza aveva con sé. Giunti in Ticino nel primo pomeriggio del 18 febbraio 2010, l'imputato si è subito dato alla ricerca di camere dove sistemare le due ragazze. Non si trattava però di comuni alberghi o pensioni:
"__________ ha subito deviato verso due locali (che io pensavo fossero dei nights clubs ma che invece scoprii ben presto essere dei bordelli) per chiedere se vi erano disponibili delle camere per me e per ACPR_1. Ricorso che si trattava del __________ e __________ "
(verbale PG 14 dicembre 2010 ACPR_2, pag. 3, AI 1).
Siccome non c'era posto, l'imputato ha poi chiesto in altri tre bordelli dei dintorni (__________, __________, __________) ma senza esito.
Così la ragazza descrive le sue sensazioni del momento:
"Preciso che da parte mia, appena mettevo piede in uno di questi posti, mi rendevo subito conto che la tipologia del locale non era proprio consona a quella di un night club; si deduceva immediatamente trattarsi di veri e propri bordelli. Fin da subito mi sono sentita imbarazzata e piuttosto sotto shock in quanto gli accordi presi con __________ prima di partire dalla Bulgaria erano totalmente diversi, cioè che avrei lavorato quale donna di compagnia nei bar dei night club.
Mi sono trovata talmente spiazzata che non sapevo come reagire, nel senso che se non avessi accettato i posti consigliatimi da __________, quest'ultimo avrebbe potuto reagire male e abbandonarmi al mio destino in un paese che non conoscevo per nulla, così pure come la lingua parlata. In un certo senso mi sono vista costretta ad accettare le decisioni di __________ e ACPR_1 in silenzio; era come se dipendessi completamente da loro perché, anche se non onesti nei miei confronti, erano pur sempre le uniche persone che conoscevo e su cui potevo appoggiarmi all'interno di una nazione per me del tutto nuova"
(ibidem, pag. 4-5).
E questo, tanto dal punto di vista oggettivo, quanto da quello soggettivo, essendo pacifica la consapevolezza di AP 1, sia con riguardo all'assenza di valido consenso, sia relativamente allo sfruttamento di un rapporto di dipendenza e alla lesione della libertà d'azione e di autodeterminazione sessuale delle ragazze.
ACPR_2 (da verbale MP del 25 agosto 2012, AI 128):
"È capitato che AP 1 passasse tutto il tempo da noi, sia durante il giorno che durante la notte. AP 1 controllava cosa facevamo e quanto lavoravamo.
(…). AP 1 controllava la durata della presenza del cliente nell'appartamento ed il guadagno ottenuto. Infatti a volte si arrabbiava e ci diceva che il cliente era rimasto troppo tempo rispetto al prezzo pagato. AP 1 pensava anche che noi nascondessimo parte dei soldi ricevuti dalla prestazione appena concessa al cliente" (pag. 5).
(…)
Ci diceva come parlare con i clienti al telefono per fare aumentare il numero dei nostri clienti e quanto dovevamo chiedere per le nostre prestazioni sessuali, in modo di riuscire a guadagnare di più" (pag. 6-7).
(…)
"ACPR_1 mi ha detto che il ragazzo con cui aveva fatto sesso, non l'aveva pagata e che questo fatto non avrei dovuto dirlo a AP 1 altrimenti lui si sarebbe arrabbiato molto a causa del mancato pagamento" (pag. 9).
(…).
"Il cliente pagava circa 100/150 CHF. Io provavo anche a chiedere di più per ogni prestazione, così come mi aveva detto AP 1" (pag. 10).
(…).
"… AP 1 da sempre ripeteva prima a me e a ACPR_1 assieme e poi solo a me che eravamo delle incapaci, che non riuscivamo a guadagnare tanti soldi e che le altre ragazze che aveva portato in Svizzera avevano fatto molti più soldi di noi" (pag. 12).
(…).
"… dovevo guadagnare più soldi in quanto c'era AP 1 che aspettava i soldi e veniva a prendermeli" (pag. 11).
(…)
"Io andavo con questi clienti solamente perché sapevo che AP 1 sarebbe venuto da me a chiedermi i soldi e quindi non volevo farlo arrabbiare".
(…). "AP 1 ha iniziato a venire sempre più spesso a prendere i soldi, anche tutti i giorni, da quando ci siamo trasferiti nell'appartamento di Bellinzona" (pag. 13).
(…)
"Di questi CHF 1'500.-- (ricevuti da tre clienti, ndr.) io ho potuto tenere solamente poco meno di CHF 100.-- il resto invece se l'è preso AP 1. Preciso che anche i soldi dello stipendio del _______ sono stati presi integralmente da AP 1 ovvero ca. CHF 1'400.—" (pag. 14).
Anche il racconto di ACPR_1 (riportato sopra al consid. 10) la dice lunga sulla sua libera scelta di dedicarsi alla prostituzione e soprattutto sulla sua indipendenza e libertà, quanto alla scelta dei clienti ed alla destinazione dei suoi guadagni. Una situazione di impotenza, condensata in una breve ma densa affermazione:
"Io e ACPR_2 ci prostituivamo perché eravamo in Svizzera, lui continuava a chiederci soldi e non avevamo altra scelta"
(verbale di confronto MP 8 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).
Ancora al dibattimento di primo grado, ACPR_1 ha avuto modo di ribadire il suo asservimento all'imputato ed il dominio che egli esercitava su di lei con ogni metodo, non da ultimo con violenza e minacce:
"D: Lei ha mai avuto paura di AP 1 e se sì da quando e perché?
R. Non nel 2006, ma a partire dal 2008 indicativamente e questo perché da quel momento ha iniziato a picchiarmi per avere più soldi da me per pagare i suoi debiti" (…)
ADR: Sì sono stata minacciata, ma più tardi, dopo febbraio 2010. Tante minacce diverse, di morte e di far del male a me e ai miei parenti.
ADR: Sono stata picchiata tante volte, non riesco a dire quante. Mi dava delle sberle e tante volte mi rimanevano dei blu. Non sono mai dovuta andare all'ospedale, né avrei potuto andarci" (verbale dibattimento di primo grado del 17 gennaio 2013, pag. 2-3).
Sempre al dibattimento ella ha ricordato e ribadito che tutti i soldi guadagnati con l'attività di prostituta andava all'imputato, sebbene lei non fosse d'accordo. Soggiungendo: "Non ho mai detto a AP 1 che non ero d'accordo di daglieli, non gli ho mai detto niente perché avevo paura di essere picchiata" (verbale dibattimento di primo grado del 17 gennaio 2013, pag. 3).
E oltre a questo denaro, l'imputato si è fatto consegnare anche buona parte di fr. 50'000.— che un taxista di Bellinzona, __________, invaghitosi di lei, le aveva di fatto donato per rendere più abitabile la casa della sua famiglia in Bulgaria e per affrancarsi dalla prostituzione iniziando un'attività indipendente, sempre nel suo paese (ibidem).
Nei confronti di ACPR_1 il reato si estende inoltre al mantenimento nella prostituzione (art. 195 cpv. 4 CP), e meglio come descritto al punto 4.3 dell'atto d'accusa, avendo l'imputato astretto la vittima, ripetutamente, a trasferirsi in Svizzera negli anni 2008, 2009, nel luglio 2011 e nuovamente nel maggio 2012 per esercitare la prostituzione, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalla loro relazione personale, allorché ella gli avesse ripetutamente detto che voleva uscirne.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la Corte rinvia al consid. 32, assodato l'agire doloso dell'imputato.
a) Le modalità con cui __________, cittadina Bulgara nata il __________, è stata avviata alla prostituzione non sono dissimili da quelle impiegate nei confronti delle accusatrici private (in particolare nei confronti di ACPR_2). Anche la __________, come loro, è giunta in Ticino accompagnata dall'imputato. Con loro vi era pure tale __________, suo compagno e protettore, nonché conoscente dell'imputato.
Così ella racconta del suo arrivo a fine aprile-inizio maggio 2012:
"Quando sono stata portata qui in Ticino non sapevo nulla in particolare che il AP 1 (l'imputato, ndr.) mi avrebbe poi chiesto del denaro. Questo nemmeno il mio "fidanzato". AP_1 in quella occasione, quando mi ha portata in Svizzera, mi aveva riferito che mi avrebbe trovato un lavoro e che avrei potuto alloggiare da Carlo (un conoscente dell'imputato, ndr.), non mi ha spiegato il lavoro che dovevo fare comunque mi comunicava che aveva già portato altre persone qui in Svizzera e che gli aveva trovato un lavoro. Questo già da 7 anni a questa parte. Mi spiegava che anche alla ACPR_1 gli aveva trovato un lavoro, ma la stessa era riuscita a fuggire e si era messa con un cittadino svizzero (…)
Dal momento in cui mi sono trovata confrontata nel mondo della prostituzione mi sono rassegnata nel senso che sapevo di poter guadagnare qualche soldo da inviare al mio paese in favore di mio figlio che ha dei grossi handicap.
(…)
Dal momento che siamo arrivati a Brissago, AP_1 ha iniziato a minacciarmi nel senso che gli dovevo la somma di CHF 2000.- perché mi aveva trovato un lavoro. Preciso che quel denaro era già da tempo che AP 1 me lo chiedeva. Sono venuta a conoscenza da __________ che AP 1 gli aveva chiesto il denaro, dicendo che glielo stavo nascondendo. Il mio amico __________ gli ha riferito che avrebbe potuto perquisire la camera dove alloggiavo alla ricerca del denaro" (verbale di polizia dell'8 giugno 2012, __________, pag. 1-3, AI 42).
b) La dichiarazione di colpevolezza si motiva, secondo i primi giudici, già solo perché __________ ha espressamente dichiarato di essersi "rassegnata" a lavorare nel mondo della prostituzione, ciò che a contrario, visto il verbo utilizzato, non può che significare che non era per nulla d'accordo di lavorare nei bordelli (sentenza impugnata, pag. 41, consid. 26). Detto altrimenti, anche per lei il consenso al trasferimento in Ticino per esercitarvi la prostituzione era viziato.
c) La Corte conferma la posizione dei primi giudici, non potendosi ragionevolmente confutare l’esistenza di un vizio del consenso. Ciò, non solo per il ragionamento – unico ancorché condiviso – della prima Corte, ma anche perché la situazione economica dell’interessata, cittadina bulgara, con un figlio portatore di grossi handicap, è suscettibile già di per sé, stando all’interpretazione restrittiva di cui si è detto sopra (consid. 27), ad inficiare il consenso della vittima.
La sentenza impugnata va perciò confermata anche sotto questo profilo.
d) Per contro, la Corte ha prosciolto l'imputato dall'accusa di promovimento della prostituzione, per aver agito in correità con __________, sorvegliando, di persona e per il tramite di ACPR_1, il numero di clienti di __________ presso il Motel __________ di Riazzino e imponendole di lavorare maggiormente al fine di riscuotere al più presto l'importo di fr. 2'000.–. Che egli abbia chiesto con insistenza il denaro alla ragazza e al suo amico e protettore __________ non è controverso. Nulla prova, tuttavia, che egli abbia inoltre sorvegliato di persona l'attività della __________ ai fini di promuoverne la prostituzione. __________ ha dichiarato al riguardo che tramite ACPR_1 lui sapeva quanti clienti __________ faceva ogni giorno e quanto guadagnava. Egli tuttavia "non domandava una percentuale sui guadagni della prostituzione ma pretendeva il pagamento al più presto dei CHF 2'000.00" (verbale di polizia 14 giugno 2012 __________, pag. 6, AI 63). In questi termini, a differenza di quanto accertato per il reato di tratta, la Corte non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti per una pronuncia di colpevolezza anche per titolo di promovimento della prostituzione di AP 1, che nello specifico va quindi prosciolto.
Parimenti la Corte conferma il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di tratta di esseri umani di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto d'accusa, riferiti alle non meglio identificate __________, __________, così come a __________ e a __________, per insufficienza di prove ed in applicazione del principio in dubio pro reo, in particolare difettando qualsiasi loro dichiarazione riferita alle citate imputazioni. Queste donne, alcune peraltro nemmeno identificate, non sono mai state sentite, sicché non può ritenersi appurata l'assenza di consenso effettivo al loro trasferimento in Svizzera per svolgervi l'attività di prostitute. In proposito la Corte non condivide la tesi dell'accusa, secondo cui il reato sarebbe dato perché le ragazze sono giunte in Svizzera accompagnate dai loro protettori, ciò che attesta l'assenza di piena libertà nella loro decisione di prostituirsi nel nostro paese. Trattasi di deduzione opinabile, giacché l'esistenza di un protettore non implica necessariamente il commercio di esseri umani ai sensi dell'art. 182 CP. Da qui il proscioglimento.
Quanto all'imputazione di attività lucrativa senza autorizzazione, la prima Corte ha anzitutto precisato le norme applicabili alla concreta fattispecie, ricordando che fino al 31 dicembre 2007 vigeva in materia l'art. 23 cpv. 1 dell'abrogata Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), sostituito, a far tempo dal 1. gennaio 2008, dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr. Il primo andava dunque applicato con riferimento all'attività svolta dall'imputato presso l'officina di __________ a Iragna a decorrere dal 2006, il secondo a quella esercitata successivamente al 1° gennaio 2008. L'atto d'accusa indica come periodo incriminato, genericamente, quello dal 2006 al mese di giugno 2012 per complessivi 260 giorni, mentre la prima Corte ha ritenuto di dover prosciogliere l'accusato per il periodo ottobre 2011/giugno 2012, avendo egli negato al dibattimento di aver lavorato a Iragna durante questo periodo, ritenendolo invece colpevole nel periodo 2006/settembre 2011, per un numero imprecisato di giorni.
L’imputato non ha dedotto in appello la dichiarazione di colpevolezza relativa a questa imputazione che è pertanto passata in giudicato. Questa Corte si limita perciò a darne atto a dispositivo, permanendo ovviamente riservato il discorso per quanto attiene alla commisurazione della pena.
Il relativo dispositivo non è stato impugnato ed è perciò passato in giudicato.
Anche relativamente a questa imputazione la Corte condivide e conferma le conclusioni dei primi giudici, ritenute convincenti e aderenti, in fatto, alle emergenze processuali e, in diritto, alla giurisprudenza ed alla dottrina relative all’art. 179 septies CP. L’istruttoria conferma in effetti come l’imputato, per malizia, abbia abusivamente fatto ricorso a telefonate e sms con scopo ed effetto di inquietare ACPR_3, realizzando in tal senso gli estremi del reato. La condanna anche per questo reato non può pertanto sfuggirgli.
Il proscioglimento di prima sede per quanto attiene agli sms e alle chiamate intervenuti tra il mese di ottobre 2011 ed il 24 febbraio 2012, rispettivamente tra il 12 marzo 2012 ed il mese di maggio 2010 non ha formato oggetto di impugnativa ed è pertanto passato in giudicato.
Commisurazione della pena
Imputato e procuratore pubblico contestano la commisurazione della pena operata dalla Corte delle assise criminali. Il primo chiede una sensibile riduzione della pena inflittagli, il secondo che la pena detentiva sia fissata in 13 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Nel commisurare la pena la prima Corte ha osservato come la colpa di AP 1 sia da ritenere “oltremodo grave”. Ponendo dapprima l’accento sul reato di tratta di esseri umani, essa ha spiegato che l’imputato, approfittando dei sentimenti d’amore di ACPR_1 e della fiducia in lui riposta da ACPR_2, “ha vilmente e crassamente ingannato entrambe su quello che sarebbe stato il loro lavoro in Ticino ed una volta qui giunte le ha di fatto obbligate (…) a prostituirsi contro il loro volere”. Ma ancor più esecrabile, ha aggiunto la prima Corte, è il fatto che AP 1 ha agito “solo per il proprio interesse economico, di cui non sembrerebbe neppure che avesse poi chissà quale bisogno” e ha disposto delle ragazze come fossero “merce di sua proprietà da sfruttare il più possibile”. Quanto ai reati contro l’integrità sessuale, i primi giudici hanno rilevato come l’imputato “ha violentato ACPR_2 in 10 occasioni (…), l’ha coartata sessualmente in altre 15 circostanze (…) e ne ha abusato sessualmente, da vero e proprio padre padrone, come e quando voleva (…) e solo perché doveva sfogare le sue voglie animalesche, infischiandosi bellamente dei suoi pianti e dei suoi continui e inutili dinieghi”. Così agendo, ha ancora rilevato la prima Corte, egli “ha completamente destabilizzato, se non distrutto, la personalità e la gioia di vivere di una giovane donna di 22 anni (…) che è persino arrivata a tentare il suicidio”. Passando all’esame delle circostanze legate all’autore, i primi giudici hanno dapprima rilevato come l’imputato non solo non abbia dimostrato nessuna forma di pentimento per quanto fatto subire alla sue vittime, ma ha addirittura tentato di “propinare all’autorità inquirente insostenibili giustificazioni (…) arrivando, al colmo dell’assurdo, a proclamarsi lui stesso vittima e negando di essere il carnefice di questa tristissima vicenda, ciò che la dice lunga sulla sua presa di coscienza dei gravissimi reati da lui commessi”. La prima Corte ha poi evidenziato i fattori di riduzione della pena indicando l’incensuratezza e la bassa scolarizzazione dell’imputato, il periodo di carcerazione da lui subito in regime speciale a La Farera anche dopo l’emissione dell’atto d'accusa, nonché il fatto che la pena detentiva dovrà essere espiata lontano dalla sua patria e dai suoi effetti. Ponderato quanto precede – considerato altresì che il pto. 2.2 dell'atto d'accusa da consumato si è tramutato in tentato – la prima Corte ha ritenuto “equa e giustificata” la condanna di AP 1 alla pena detentiva di 10 anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che ad una pena pecuniaria di fr. 3’000.-, corrispondente a 150 aliquote giornaliere da fr. 20.- cadauna (cfr. sentenza impugnata, consid. 40 pag. 49-51).
Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale – interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3). Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso – non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) – estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che – ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado – ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente il Tribunale federale, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3). Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (DTF 139 IV 84 consid. 1.2, confermato in STF 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal procuratore pubblico), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (ibidem).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009 = 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009 = 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008 = 6B_81/2008 = 6B_90/2008, del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF, inc. 6B_78/2008 = 6B_81/2008 = 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Il reato di tratta di essere umani è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria, fermo restando che ad una pena detentiva deve sempre essere abbinata anche una pena pecuniaria (art. 182 cpv. 1 e 3 CP). Il reato di violenza carnale è invece punito con una pena detentiva da uno a dieci anni (art. 190 CP), mentre che quelli di promovimento della prostituzione (art. 195 CP), di coazione sessuale (art. 189 CP) nonché di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), sono sanzionati con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Il reato di attività lucrativa senza autorizzazione è poi punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. c LCStr), mentre che quello di abuso di impianti di telecomunicazioni giusta l’art. 179septies CP con la multa. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminarne gli aspetti soggettivi (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la quantificazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
a) Nel caso concreto va anzitutto osservato che la gravità della colpa di AP 1 deve essere stabilita specialmente in funzione del reato di tratta di esseri umani e di quelli contro l’integrità sessuale (violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e promovimento della prostituzione), essendo l’incidenza dei reati di abuso di impianti di telecomunicazioni e di attività lucrativa senza autorizzazione decisamente marginale al riguardo. Per quanto concerne dapprima i reati di tratta di esseri umani e di promovimento della prostituzione (reati come visto correlati e, a tratti, sovrapposti), la colpa di AP 1 è, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, molto grave. In effetti, l’imputato non si è fatto alcun scrupolo a mercificare tre ragazze bulgare che egli ha – dietro un lauto compenso, almeno per quanto attiene a ACPR_2 ed __________ – personalmente trasportato in Svizzera per avviarle all’esercizio della prostituzione. Particolarmente riprovevole è il fatto che AP 1 ha agito in modo subdolo, sfruttando l’inesperienza delle giovani donne e il loro desiderio di una vita migliore, lontane dalla miseria in cui erano nate e sempre avevano vissuto. Egli ha prospettato loro il miraggio di un lavoro in Svizzera quale badante, cameriera o, al massimo, quale intrattenitrice, pur sapendo che esse erano in realtà destinate al mondo della prostituzione. In Ticino, AP 1 ha poi messo in atto un controllo sistematico di due delle tre donne da lui trasportate (ACPR_1 e ACPR_2, __________ è invece stata “affidata” al suo protettore __________), usandole come veri e propri oggetti di sua proprietà da sfruttare il più possibile, piazzandole direttamente o tramite intermediari, sul mercato del sesso ticinese, imponendo loro luoghi, tempi e metodi di lavoro e facendosi consegnare l’intero provento della loro attività. E ciò per lunghi periodi: 6 anni circa per ACPR_1 che è stata complessivamente trasportata una decina di volte in Ticino, poco meno di 3 mesi per ACPR_2 che solo il ricovero in ospedale (conseguente ad un tentativo di suicidio) ha sottratto al dominio dell’imputato. Dal profilo soggettivo, AP 1 ha agito unicamente per bramosia di denaro e per finanziare il suo vizio del gioco e ciò nonostante egli, ancora al dibattimento d’appello, abbia dichiarato che, in Bulgaria, grazie all’officina meccanica che gestiva e allo smercio di pneumatici, percepiva tra i 3000 e i 4000 LEV mensili netti, ovvero tra i fr. 1'900.– e fr. 2'500.– (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3), cifra tutt’altro che trascurabile in un paese in cui, sempre secondo le sue dichiarazioni, alcune famiglie devono cavarsela con 100.– euro mensili (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5). Ancor più grave è poi la colpa di AP 1 relativa ai reati sessuali ai danni di ACPR_2. Dal profilo oggettivo, egli ha ripetutamente brutalizzato la ragazza, soverchiandola con la sua forza fisica, violentandola per ben dieci volte, costringendola altre venti volte a praticargli delle fellatio (di cui sei volte come violenza preliminare allo stupro – atti assorbiti in questo reato, non annullati – e con le modalità rivoltanti precisate nell’atto di accusa), tentando in un’occasione di sodomizzarla oltre che, in un’altra occasione, penetrandola in vagina mentre lei, sfinita dal lavoro, dormiva. Il risultato di un tale trattamento è sotto gli occhi di tutti e non necessita di commenti: ACPR_2, agli inizi di maggio del 2012, ha deciso di “volersi addormentare” ingerendo dei medicamenti e dell’alcol, ciò che ha reso necessario il suo ricovero presso l’Ospedale di Locarno prima e il CPC di Mendrisio poi. Esecrabile è poi il fatto che l’imputato – nel triste contesto sopra delineato – ha agito sfruttando lo stato di completa dipendenza e sudditanza della vittima, alla quale mancavano le risorse fisiche ed intellettuali per opporsi ai soprusi (essa non era mai uscita dalla Bulgaria prima del 2010, non aveva conoscenze in Ticino e non parlava l’italiano). Dal profilo soggettivo, AP 1 ha agito in modo egoistico, incurante dei ripetuti dinieghi della vittima ed assolutamente insensibile alla sua persona, solo per dare sfogo ai suoi più bassi istinti.
b) Ritenuto quanto precede la Corte ritiene che la colpa globale dell’imputato si attesti ad un livello molto grave e che pertanto, preso atto della giurisprudenza in materia e tenuto conto del quadro edittale di 20 anni (art. 49 cpv. 1 CP) si giustifichi, in concreto, una pena detentiva più severa di quella inflitta dai primi giudici. Basti al riguardo pensare – a titolo di paragone – che la CARP, per un unico episodio di coazione sessuale ai danni di una donna (costretta dall'autore a masturbarlo, ha inflitto una pena detentiva di 2 anni e 9 mesi (CARP 17.2012.193 del 27 marzo 2013) e che il Tribunale federale ha ritenuto conforme al diritto una pena di 5 anni e 6 mesi inflitta dalla CCRP ad un uomo che aveva commesso due violazioni carnali (una consumata ed una tentata) ai danni di due donne, oltre che molestie sessuali ai danni di una terza donna (cfr. STF 6S.365/2006 dell’8 novembre 2006). In un altro caso, la Corte di cassazione di Ginevra ha invece ritenuto conforme al diritto una pena di 10 anni di detenzione inflitta ad un uomo che aveva violentato una donna in tre occasioni e si era, inoltre, reso colpevole di ricettazione (cfr. STF 1P.331/2003 del 14 agosto 2003). Considerato che, in concreto, le violenze sessuali commesse da AP 1 nei confronti di ACPR_2 sono molto più numerose rispetto ai casi appena descritti e che egli deve rispondere anche di altri gravi reati quali la tratta di esseri umani e il promovimento della prostituzione – reato quest’ultimo a sé stante e non (interamente) consumato dalla tratta come ritenuto dai primi giudici – la Corte ritiene congruamente commisurata alla colpa dell’imputato una pena detentiva tra i 12 anni e i 12 anni e mezzo.
c) Passando all’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), la Corte rileva come non s’intravvedano in concreto elementi a favore di un’attenuazione della pena, se non il fatto che egli dovrà scontare la sua pena lontano dalla sua patria e dai suoi famigliari, ciò che, tuttavia, ha una rilevanza del tutto marginale. Né può essere considerata a suo favore l'assenza di precedenti. Infatti, la giurisprudenza ha più volte spiegato che l'incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 consid 3.3.5). Per contro pesa sulla posizione dell’imputato – e preoccupa – il fatto che egli pare non avere minimamente recepito la gravità di quanto da lui commesso, ritenuto che nemmeno al dibattimento d’appello egli ha mostrato segni di ravvedimento, continuando a perorare la tesi del complotto che le due accusatrici private avrebbero ordito nei suoi confronti (verbale del dibattimento d’appello, pag. 9).
d) In esito a quanto precede, questa Corte ritiene giustificata la condanna di AP 1 ad una pena detentiva di 12 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Come espressamente previsto dall’art. 182 cpv. 3 CP, la pena detentiva sarà assortita da una pena pecuniaria che può essere fissata, come in prima sede, in 150 aliquote giornaliere da fr. 20.– cadauna (pari a 5 mesi di detenzione in caso di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 CP) oltre che da una multa di fr. 100.– per la contravvenzione di cui all’art. 179septies CP. Una sospensione condizionale della pena pecuniaria non entra in considerazione, ritenuto che la gravità delle azioni dall’imputato e, soprattutto, il suo mancato ravvedimento, concorrono a ritenere indubitabilmente l'assenza di prognosi favorevole (art. 42 cpv. 1 CP).
Pretese civili (torto morale e indennizzo spese)
La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand, Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag. 343).
L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).
a) ACPR_2 chiede la condanna di AP 1 a versarle l'importo di fr. 30'000.– per titolo di torto morale, così come pronunciato dai primi giudici.
In STF 6P.1/2007 = 6S.12/2007 del 30 marzo 2007 consid 8, il Tribunale federale, dopo aver osservato che tra il 1990 ed il 1995 le indennità per torto morale assegnate dai tribunali cantonali in caso di violenza carnale si situavano generalmente tra fr. 10'000.– e fr. 15'000.–, eccezionalmente fino a fr. 20'000.–, ha constatato che questo tipo di indennità è aumentato con il tempo, assestandosi regolarmente tra fr. 15'000.– e fr. 20'000 e talvolta oltre. Nella fattispecie l'Alta Corte si era occupata di un caso riguardante un episodio di violenza carnale, in concorso con atti sessuali con fanciulli, commesso da un 21enne a danno di una 15enne, concludendo che i giudici cantonali non avevano abusato del loro potere d'apprezzamento fissando l'importo della riparazione in fr. 15'000.–. Due anni più tardi, in STF 6B_929/2008 del 5 marzo 2009 consid. 5, il Tribunale federale – ricordato che in DTF 125 III 269 consid. 2b aveva ritenuto adeguata un'indennità di fr. 100'000.– nel caso di una bambina che durante 10 anni (dall'età di 8 fino ai 18 anni) aveva subito innumerevoli lesioni particolarmente gravi della sua integrità sessuale da parte di suo padre, con un pregiudizio importante e probabilmente irreversibile – ha dichiarato giustificata un'indennità per torto morale di fr. 40'000.– nel caso di una bambina che tra i 9 e i 15 anni fu ripetutamente vittima di reati sessuali commessi dal padre.
La dottrina si allinea alla giurisprudenza, esprimendo indicazioni simili: per il periodo 2005 – 2012 essa considera che una penetrazione (sia essa vaginale, orale o anale) ottenuta con violenza a danno di una persona adulta e in situazione di dipendenza dall'autore, debba comportare, di regola, un indennizzo base per torto morale variante tra fr. 15'000.– e fr. 25'000.–, da aumentarsi in caso di reato ripetuto. Trattasi di importi base, applicati di regola nel campo assicurativo, suscettibili perciò di aumento nell'ambito di vertenze civili (Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Zurigo/San Gallo 2013, Band 1, pag. 174).
In concreto, tenuto conto
dello stato di asservimento e dipendenza totale in cui AP 1 aveva posto ACPR_2;
dell'elevato numero delle violenze sessuali fatte subire alla vittima nell'arco di due soli mesi (ben 25);
dell'annichilimento della ragazza, del suo sfinimento psichico, della sua indotta incapacità di reagire all'utilizzo che l'imputato faceva di lei, come oggetto di sua proprietà da sfruttare in modo totale, sessualmente ed economicamente;
della circostanza – fondamentale – che ACPR_2 è stata vittima anche di tratta di esseri umani e di promovimento della prostituzione, reati che, di tutta evidenza, già a sé stanti giustificano l'assegnazione di una riparazione per torto morale,
questa Corte ritiene che il risarcimento di fr. 30'000.– pronunciato dai primi giudici vada qui confermato, siccome ragionevolmente commisurato alla gravità dei reati e alle sofferenze patite dalla vittima, conforme ai citati parametri giurisprudenziali e dottrinali e rapportato al minor costo della vita nel paese in cui risiede ACPR_2 (cfr. art. 27 cpv. 3 LAV).
b) ACPR_1 postula la modifica della sentenza impugnata, chiedendo di condannare AP 1 a versarle fr. 10'000.– quale riparazione per il torto morale subìto, anziché fr. 5'000.– come deciso dai primi giudici.
La giurisprudenza conosce rarissime decisioni in materia di riparazione di torto morale a favore di vittime dei reati di tratta di esseri umani e di promovimento della prostituzione. Manca in effetti ogni attenzione attorno alla questione e quindi un interesse a sostenere queste vittime (generalmente straniere e già rimpatriate al momento del giudizio), promuovendone la tutela con un'azione civile (Hütte/ Landolt, op. cit., pag. 169).
Il Tribunale penale federale si è occupato delle richieste di indennità per torto morale formulate da otto ragazze straniere, vittime (insieme) di tratta e di promovimento della prostituzione, stabilendo risarcimenti varianti da un minimo di fr. 2'000.– a un massimo di fr. 12'000.–, per un valore medio di fr. 6'375.– (sentenza TPF SK 2010.28 del 1° dicembre 2011, pag. 141). Dal canto suo il Tribunale federale – pur non pronunciandosi sul risarcimento – si è visto confrontato con una sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo riguardante una cittadina brasiliana condotta in Svizzera e ingaggiata come prostituta in un bar di Zurigo da persone che erano al corrente del suo stato di indigenza e dell'assoluta necessità, per lei, di prostituirsi all'estero, quale unica via per riuscire a sfamare i propri figli. Nella circostanza i giudici cantonali avevano fissato in fr. 3'000.– l'importo della riparazione dovutole dagli autori (STF 6B_81/2010 del 29 aprile 2010 consid. 4).
La somma di fr. 5'000.–, decretata dai primi giudici a favore di ACPR_1, si colloca in linea con gli importi ricordati sopra. Per questa Corte non v'è ragione di discostarsi dal giudizio impugnato, ritenuto che ACPR_1, a differenza dell'altra accusatrice privata, non è stata vittima di gravi e ripetuti reati contro l'integrità sessuale.
Al dibattimento d'appello la difesa ha invitato più volte la Corte a chiedersi se ACPR_1 sia veramente una vittima di AP 1. Impregiudicata la presente condanna, e non essendo in discussione la qualità di vittima di ACPR_1, né la sua legittimazione all'azione civile, non può invero sfuggire una certa "ambivalenza" (per usare un termine più volte ripetuto dal difensore) che caratterizza la posizione della ragazza nei confronti di AP 1. In effetti, ella ha avuto due volte la possibilità di affrancarsi da lui: la prima all'epoca degli importanti versamenti a suo favore provenienti da Congedi, che oggettivamente le avrebbero consentito di raggiungere la piena indipendenza, perlomeno economica; la seconda, allorquando unitasi con ACPR_2, che peraltro provvedeva al suo mantenimento, aveva lasciato almeno temporaneamente il mondo della prostituzione. Possibilità che ella non ha saputo o potuto sfruttare, continuando a serpeggiare l'assillo di AP 1.
La Corte non ritiene che sia data, con ciò, una sorta di corresponsabilità, in senso civilistico, della vittima implicante una riduzione d'ufficio dell'importo della riparazione (art. 44 CO). Al contempo non ritiene però che sussistano in concreto elementi o circostanze che giustificano l'aumento dell'importo della riparazione del torto morale stabilito dai primi giudici, che va quindi confermato.
Per la verità nella dichiarazione d'appello, così come al dibattimento, l'imputato ha sorvolato sul risarcimento per spese legali pronunciato dai primi giudici, pari a fr. 25'954.35 a favore di ACPR_2, rispettivamente a fr. 21'428.45 a favore di ACPR_1, limitandosi a protestare "tasse, spese di giudizio e ripetibili della sede di appello nella misura in cui questo verrà accolto". È però anche vero che egli ha impugnato "l'integralità della sentenza" di primo grado. Ciò premesso, questa Corte non entra nel merito della questione, a sapere se i relativi dispositivi della sentenza di primo grado siano, o meno, passati in giudicato, rilevando semplicemente che, nessuno avendovi accennato, e rimasta pertanto del tutto incontroversa la questione in appello, i risarcimenti di sui sopra vanno senz'altro confermati, siccome adeguati e rispondenti ai parametri vigenti in materia, applicati alla fattispecie.
Le note professionali delle due patrocinatrici delle accusatrici private relative alla sede di appello vanno anch'esse a carico dell'imputato, come da separata decisione.
Confische e sequestri
Spese
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 82 cpv. 4, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 2 cpv. 2, 179septies, 182, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 191, 195 CP, 196 vCP, 115 cpv. 1 lett. c LStr, 23 cpv. 1 vLDDS,
sulla pena gli art. 34, 40, 42, 47, 49, 106 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
c. L’appello incidentale dell’accusatrice privata ACPR_1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6, 5, 6 e 7 della sentenza 22 gennaio 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole, oltre che di attività lucrativa senza autorizzazione, reato passato in giudicato, di:
1.1.1. ripetuta violenza carnale
per avere, a Bellinzona, Brissago e altre località, nel periodo 7 marzo 2010 – 18 maggio 2010, costretto in 10 occasioni ACPR_2 a subire la congiunzione carnale usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;
1.1.2. ripetuta coazione sessuale, in parte tentata
per avere, a Bellinzona, nel periodo 7 marzo 2010 – 31 marzo 2010, ripetutamente costretto ACPR_2 a praticargli 14 fellatio nonché tentato di farle subire un rapporto anale usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;
1.1.3 . atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per essersi a Brissago, nel periodo 2 aprile 2010 – 8 maggio 2010, conoscendone e sfruttandone lo stato di sonno e di prostrazione tali da renderla inetta a resistere, in un’occasione, congiunto carnalmente con ACPR_2;
1.1.4 . ripetuto promovimento della prostituzione
per avere, nel periodo dall’autunno 2006 - giugno 2012, a Solduno, Arbedo, Bellinzona, Contone, Muralto, Locarno, Melano, Brissago, Riazzino e in altre località del Ticino:
leso la libertà d’azione di ACPR_1 e di ACPR_2 (punto 4.2 dell'atto d'accusa);
mantenuto nella prostituzione ACPR_1 (punto 4.3 dell'atto d'accusa);
1.1.5. tratta di esseri umani per avere:
1.1.5.1. a Solduno e Bellinzona, nel periodo autunno 2006 – 30 novembre 2006, favorito l'altrui libidine, esercitando la tratta di ACPR_1;
1.1.5.2. a Bellinzona, Arbedo, Contone, Muralto, Melano, Riazzino, Brissago e altre località, nel periodo 1 dicembre 2006/maggio 2012 agendo come offerente ed intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento sessuale di ACPR_1, ACPR_2 e __;
1.1.6. abuso di impianti di telecomunicazioni per avere, a Brissago, Gerra Gambarogno e Bellinzona, nel periodo 25 febbraio 2012 – 11 marzo 2012, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare ACPR_3 sull'utenza 076/6218314;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è prosciolto, oltre che dalle imputazioni di cui ai punti 2.1, 2.4., 2.5 e 2.6 del giudizio impugnato, assoluzioni passate in giudicato, dalle imputazioni di:
1.2.1. ripetuto promovimento della prostituzione per i fatti descritti ai punti 4.1 e 4.2.3 dell'atto d'accusa;
1.2.2. tratta di esseri umani per i fatti descritti ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto d'accusa.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– (tremila) corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 20.– (venti) cadauna;
1.3.3. alla multa di fr. 100.– (cento). In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3.4. a versare le seguenti indennità:
1.3.4.1. a ACPR_1 fr. 5'000.– a titolo di torto morale, fr. 21'428.45 a titolo di spese legali per il procedimento penale fino al giudizio di primo grado (importo sostenuto dallo Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP) oltre ad un importo che sarà quantificato con decisone separata per il procedimento d’appello;
1.3.2.2. a ACPR_2 fr. 30'000.– a titolo di torto morale e fr. 25'954.35 a titolo di spese legali per il procedimento penale fino al giudizio di primo grado (importo sostenuto dallo Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP) oltre ad un importo che sarà quantificato con decisone separata per il procedimento d’appello.
1.4. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede sono poste carico di AP 1 in ragione di 4/5, la rimanenza di 1/5 a carico dello Stato.
a) tassa di giustizia fr. 1’500.-
b) altri disborsi fr. 1’000.-
fr. 2'500.-
sono posti a carico di AP 1.
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) altri disborsi fr. 400.-
fr. 1’100.-
sono posti per ½ a carico di AP 1 e per ½ a carico dello Stato.
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) altri disborsi fr. 400.-
fr. 1’100.-
sono posti per ½ a carico di AP 1 e per ½ a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.