Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.61
Entscheidungsdatum
26.11.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2013.61

Locarno 26 novembre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Mauro Mini e Lorenzo Anastasi

assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 5 AS 6 AS 3 (I supplente) AS 4 (II supplente)

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 dicembre 2012 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 dicembre 2012 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 18 marzo 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 4 aprile 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che: con sentenza 18 dicembre 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • assassinio, per avere, a __________, l’11 novembre 2010, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso †VITT_1 pugnalandolo ripetutamente con un coltello;

  • ripetuta appropriazione indebita, per essersi, a __________ e __________, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2009 e l’11 novembre 2010, indebitamente appropriato della somma di fr. 200'000.- che gli era stata affidata da †VITT_1 nonché per avere, a __________ e __________, il 25/26 febbraio 2008, indebitamente impiegato a profitto proprio una cartella ipotecaria di fr. 20'000'000.- affidatagli da ABC_1

  • truffa aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2004 ed il 1. dicembre 2009, in almeno sei occasioni, ingannato rispettivamente tentato di ingannare con astuzia terze persone, conseguendo un indebito profitto complessivo di fr. 883'114.40 e tentando di conseguire un ulteriore indebito profitto complessivo di fr. 3'005'000.-/3'255'000.-;

  • ripetuta falsità in documenti commessa in sette occasioni nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e l’agosto 2008;

  • sviamento della giustizia, per avere, a __________, il 30 settembre 2005 e il 25 ottobre 2006, falsamente denunciato, all’unico scopo di ottenere un risarcimento assicurativo, di avere subito un furto presso la sua abitazione di __________.

In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli con decreto di accusa 29 dicembre 2010.

Egli è, inoltre, stato condannato a versare agli accusatori privati l’importo complessivo di fr. 625'739.50, oltre interessi (di cui fr. 289'140.05 a favore di ACPR 1 e fr. 126'839.40 a favore di ACPR 2).

Al condannato sono, infine, stati caricati la tassa di giustizia e i disborsi, ritenuto che le spese della difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 aprile 2013, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1 e 2.1 della sentenza di prime cure (ovvero la condanna per assassinio e la commisurazione della pena), postulando il proscioglimento dall’accusa di assassinio e la condanna per omicidio intenzionale e chiedendo che la pena sia commisurata tenendo conto dello stato di scemata imputabilità di grado medio in cui ha agito.

Con scritto 17 ottobre 2013 (doc. CARP XLVI) la Difesa ha precisato quanto già emergeva chiaramente dalla dichiarazione di appello, ovvero che l’impugnativa si estendeva anche alla condanna per appropriazione indebita di cui al dispositivo n. 1.2.1 della sentenza di primo grado.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2.2, 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6), 1.4 (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7), 1.5, 2.2 (2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5), 2.3 (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3), 2.4, 2.5 e 3 della sentenza della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

Con istanze probatorie 21 e 22 maggio 2013, AP 1 ha postulato l’audizione del teste TE 2 (che già aveva chiesto nella dichiarazione di appello) e quella del perito nominato dal presidente della prima Corte, dott. __________.

Con osservazioni 31 maggio 2013, il procuratore pubblico - pur ritenendo inutili gli interrogatori richiesti - si è rimesso al giudizio della scrivente Corte, osservando unicamente che, se dovesse essere disposta l’audizione del dott. __________, occorrerà sentire anche il perito nominato dalla pubblica accusa, dott. __________, e il perito di parte, dott. __________.

esperito il pubblico dibattimento il 20-22 novembre 2013 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado;

  • gli accusatori privati hanno postulato la conferma della sentenza di prima istanza, con l’aggiunta delle pretese economiche legate alle spese legali relative al procedimento d’appello e, ricordato l’accordo della difesa, dell’importo di fr. 1'281.- relativo alle più recenti spese mediche sostenute da ACPR 2;

  • l’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento dal reato di appropriazione indebita in relazione all’importo di fr. 200'000.- e la derubricazione del reato di assassinio in omicidio intenzionale, auspicando che la pena venga commisurata tenendo conto dello stato di scemata imputabilità di grado medio in cui ha agito, dell’ammissione degli altri reati e dell’adesione alle pretese degli accusatori privati.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso

  • non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
  • estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

  1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

VITA IMPUTATO

  1. storia “familiare” fino alla conclusione dell’apprendistato

AP 1, cittadino germanico, è nato a __________ (canton San Gallo) il , da padre germanico () di professione architetto d’interni e madre italiana (__________– cognome veneto - e non __________ – francese - come il figlio sostiene) di professione fiduciaria (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1 e 3; doc. TPC 77, pag. 2).

Ha un fratello di 14 mesi minore di lui (AI 404, pag. 2; AI 433; doc. TPC 77, pag. 2).

Stando a AP 1, il fratellino, a pochi mesi dalla nascita, fu affidato ai nonni paterni con cui rimase perché questi, con l’accordo del padre, non vollero restituirlo alla madre quando lei ne fece richiesta. AP 1 ricorda che, in gioventù, vedeva raramente il fratello (tre o quattro volte all'anno, l'ultima quando egli era adolescente). Nel 1991 AP 1 e il fratello, nel frattempo convolato a nozze, si riavvicinarono e il rapporto con lui e la sua famiglia, in particolare con i due nipoti, fu molto intenso sino al momento del divorzio del fratello dalla moglie (AI 404, pag. 2-3; doc. TPC 77, pag. 2). Attualmente con il fratello, residente in Germania, AP 1 non intrattiene più alcun rapporto (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; AI 404, pag. 3).

AP 1 ha vissuto a __________ fino al divorzio dei suoi genitori, pronunciato quando lui aveva 14 anni (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Dopo il divorzio dei genitori, AP 1 si è trasferito con la madre a __________ (canton Svitto), dove ha vissuto sino ai 21 anni (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1).

La madre vi risiede ancora oggi (doc. TPC 77, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). Abita ormai da sola, dopo il decesso, nel 2009, del suo compagno di lunga data con cui aveva anche avviato e gestito una fiduciaria tuttora attiva (doc. TPC 77, pag. 2; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 3; AI 404, pag. 2).

Dopo il divorzio, il padre si è stabilito in Italia, dove si è risposato ed ha avuto una figlia. Dopo averlo incontrato l'ultima volta nel 1991, AP 1 ha avuto con lui soltanto sporadici contatti telefonici (doc. TPC 77, pag. 2). Attualmente i due non hanno più alcun rapporto (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; AI 404, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

AP 1 ha mantenuto, invece, regolari rapporti con la madre (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2), con l’ex cognata e con i nipoti (doc. TPC 77, pag. 2; cfr., pure, corrispondenza dal carcere).

AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e __________, oltre che in una scuola secondaria privata nel canton San Gallo (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1; AI 109 con foto, pag. 1; AI 404, pag. 3). A suo dire, si tratterebbe __________ (AI 433; cfr. il sito internet all’indirizzo __________). In realtà, si tratta del __________, un collegio meno rinomato e più modesto del primo (cfr. AI 517; AI 404, pag. 11 e 16; cfr., pure, il sito internet all’indirizzo __________).

Concluse le scuole dell’obbligo, AP 1 ha seguito un apprendistato presso la ditta di ABC_1 – all’epoca, un amico di famiglia - conseguendo l'attestato federale di capacità quale impiegato d’ufficio all’inizio degli anni ’80 (AI 433 e 517; doc. TPC 77, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2).

Terminato il tirocinio, AP 1 ha continuato a lavorare nella ditta di ABC_1 (AI 404, pag. 3). Sulla sua attività con ABC_1 (che lui chiamava “_________”), l’imputato ha dichiarato:

“ ho subito iniziato a lavorare fin dal primo giorno con il signor ABC_1. (…) Era una persona che era molto ben situata nel settore immobiliare. (…) Comprava e vendeva case, terreni per clienti ben specifici o per affari come venivano. In quel momento lui era molto conosciuto e molto ben inserito. (…) Diventai apprendista in quel posto, ma eravamo solo in quattro persone, quindi fin dal primo giorno dovevo fare praticamente tutto. (…) c’erano tre campi di attività: acquistare, amministrare e investire in immobili.(…) in seguito sviluppai anche un braccio separato, anche questo grazie a una persona che conobbi tramite ABC_1, zio __________, ed era un certo signor __________ (…) quando eravamo in Svizzera interna (…) lui era un lobbista” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3-5 e 8).

  1. attività - svolte e/o millantate - all’estero

AP 1 sostiene che, dopo l’apprendistato, ha intrapreso numerosi viaggi in Europa, in Africa ed in Sudamerica che gli hanno consentito di accrescere il suo bagaglio culturale. In quei luoghi avrebbe anche svolto diversi lavori, specializzandosi - ottenendo anche dei certificati di settore - nel campo dell’immobiliare:

“ Nel corso della mia vita ho fatto numerosi lavori e studi un po’ per tutto il mondo. Non saprei nemmeno dove cominciare, chiedo di guardare il mio curriculum vitae che è salvato nel mio PC. Mi sono specializzato nel campo immobiliare, ottenendo diversi certificati e diplomi. Sono stato in diverse nazioni, Francia, Inghilterra, Italia, Sud America, Africa, ecc.”

(PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).

In queste dichiarazioni, l’appellante ha fatto uso di molta fantasia: ciò è già provato sia dal fatto che la madre, al perito psichiatra, ha riferito che non le risulta che il figlio abbia fatto viaggi di lavoro all’estero, se non forse per pochi giorni (AI 404, pag. 17) sia dall’ammissione fatta – a malincuore, dopo avere cercato inutilmente di nuovamente proporre un racconto fumoso su esperienze lavorative di alto livello – secondo cui egli non ha altri certificati di capacità se non quello di impiegato d’ufficio:

“ Rispondendo alla presidente, dichiaro che non ho titoli di studio o attestati di capacità professionali al di fuori di quello di impiegato d’ufficio.

Dopo il conseguimento del certificato ho continuato a lavorare nella ditta di cui era titolare ABC_1, sostanzialmente nell’ambito immobiliare.

La presidente mi ricorda che i giudici di primo grado hanno ritenuto che io abbia enfatizzato sia la mia attività professionale che le mie capacità professionali. Non condivido questo giudizio, ma non ho nulla da sottoporre all’attenzione della Corte, più di quanto io abbia già detto in precedenza, che possa ribaltarlo” (verb. dib. d’appelllo, pag. 2).

Quanto al curriculum vitae cui faceva riferimento AP 1 (AI 109), la Corte ha condiviso le considerazioni del dott. __________:

“ (…) la sfera lavorativa del peritando. L’unica cosa che appare abbastanza chiara è che egli ha collaborato con lo zio ______; che cosa abbia realmente fatto è assai meno chiaro (…) ciò non impedisce al peritando di rinviarmi, quando gli chiedo informazioni sul suo lavoro, agli enfatici curricula che – a ben guardare – sono sostanzialmente inni a se stesso, impresentabili in una candidatura seria per un posto di lavoro vero. (…) In realtà, i curricula non documentano alcunché, non una realizzazione concreta, non una persona in grado di fornire referenze. Sono completamente autoreferenziali. Come conciliare questo vuoto con l’asserita specializzazione nel social networking, con l’asserita collaborazione con un gruppo di consulenti, ecc…? Come spiegare che nessuno di loro venga citato?” (AI 404, pag.100).

  1. trasferimento in Ticino e rapporti con lo “zio”

Nel 1986 AP 1 si trasferì in Ticino con ABC_1 (classe 1926, cfr. AI 82 inc. 2011.607), titolare della ditta in cui egli aveva svolto il suo apprendistato e in cui aveva continuato a lavorare e che, all’epoca, era “assai benestante” (MP AP 1 18.10.2011, V 27, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 2).

AP 1 ha spiegato che ABC_1 non era soltanto il suo datore di lavoro ma era molto di più. Era un amico di famiglia (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3; doc. TPC 77, pag. 3), che aveva conosciuto quando aveva circa 12-13 anni (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4) e che, dopo il divorzio dei genitori, era diventato per lui un punto di riferimento (AI 404, pag. 3), tanto che, come visto, egli soleva chiamarlo “” o “” e che – dice – era per lui come un padre (MP AP 1 5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).

Sta di fatto che, in Ticino, i due hanno sempre convissuto e che la loro comunione domestica si estendeva sino ad essere anche una “comunità di cassa”, nel senso che, come dichiarato dallo stesso ABC_1, questi gli aveva dato una procura generale su tutti i suoi beni e, come infine ammesso da AP 1, i soldi del primo erano i soldi di tutti:

“ tra di noi non c’era alcun contratto scritto, mi basavo sulla fiducia anche perché avevo sottoscritto una procura generale con la quale lui aveva in pratica accesso al mio patrimonio. AP 1 percepiva uno stipendio ma non vi era mai una base di partenza poiché avendo accesso ai miei conti ed essendo nella stessa comunione domestica ci si divideva le spese utilizzando il medesimo conto, quindi in pratica poteva usufruire di tutti i soldi di cui necessitava” (PS ABC_1 15.9.2004, pag. 2);

“ È vero che fra di noi c’era una comunione di “cassa”, nel senso che c’era in casa una cassaforte in cui c’erano dei soldi che io potevo prelevare quando mi abbisognava. Preciso che avevo una procura sui beni di ABC_1. Avevo questa procura sin da quando avevo 18 anni.”

(verb. dib. d’appello, pag. 2).

Dopo avere vissuto a __________ (dal 1986 al 1995, quando la villa, originariamente acquistata da ABC_1, venne venduta all’asta) e a __________ (dal 1995 al 1998), AP 1 e ABC_1 si sono trasferiti a __________ (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; doc. TPC 77, pag. 3).

Sentiti in un precedente procedimento penale, sia ABC_1 che AP 1 hanno negato che la loro fosse una relazione omosessuale (PS AP 1 21.4.2004 in inc. NLP 5056/2007, pag. 14; PS ABC_1 15.9.2004, pag. 9).

In questo procedimento penale, AP 1 è tornato un po’ sui suoi passi ammettendo di avere avuto, ma soltanto quando era molto giovane, anche rapporti di natura sessuale con lo zio ______ (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 15).

__________, fratello di ABC_1, ha dichiarato che AP 1 e il fratello avevano, invece, una vera e propria relazione, durata fino alla morte di ABC_1:

“ Ho conosciuto AP 1 a seguito dei rapporti che aveva con mio fratello. Mio fratello abitava ancora a __________ sul lago di Costanza. Era l’inizio degli anni ’90. (…) Da quel momento ho avuto contatti con AP 1 per il fatto che aveva una relazione sentimentale con mio fratello. Per quanto ne so questa relazione è durata fino al decesso di mio fratello intervenuto nel febbraio 2008” (PS __________ 22.2.2011, all. 89 RPG, pag. 2).

Ricordato come il perito giudiziario si sia – molto opportunamente

  • chiesto se può mai esservi un rapporto di amicizia che comporta decenni di convivenza e la sottoscrizione di una procura generale con libero accesso al patrimonio (AI 404, pag. 97), la scrivente Corte ha accertato che la realtà non era quella descritta da AP 1 o dallo zio __________ ma quella descritta da __________: non solo perché questi non aveva alcun motivo per mentire al riguardo ma anche perché la sua versione è quella che corrisponde alla comune esperienza della vita.

Secondo quanto dichiarato da AP 1, in Ticino lo zio __________ voleva realizzare un importante progetto immobiliare (il progetto __________) che prevedeva la costruzione in zona ___________ di un centro acquatico, commerciale ed alberghiero (doc. TPC 77, pag. 3, AI 404, pag. 4; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).

AP 1 collaborò con ABC_1 nello sviluppo di tale progetto che, però, per finire, non è mai andato in porto (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).

  1. incontro con la futura moglie

Facendo un passo a ritroso nel tempo, va detto che, nel 1985, durante una vacanza ad __________, AP 1 conobbe __________ (classe __________), cittadina germanica residente in patria (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; doc. TPC 77, pag. 2).

Nonostante l’importantissima differenza d’età (40 anni), i due intrecciarono una relazione che, secondo AP 1, “andava bene ed era fantastica” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2), tanto che egli ha definito quello passato con __________ come “il periodo più bello” della sua vita (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Secondo AP 1, la donna - oltre che molto bella e molto affascinante - era molto giovanile e non dimostrava la sua età (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6).

I dubbi che si possono nutrire sull’attrazione che poteva provare un venticinquenne per una donna sessantacinquenne - per quanto bella, affascinante e giovanile potesse essere – sono mitigati dal fatto che la donna in questione, alla bellezza e al fascino, aggiungeva la qualità – in genere molto apprezzata – di una più che buona situazione finanziaria (cfr. PS AP 1 25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).

Questo, uno stralcio di quanto detto, al riguardo, nel procedimento penale avviato dopo la morte della donna, da __________, uno dei nipoti:

“ per tutto il tempo della loro relazione io le dicevo di stare attenta perché AP 1 era interessato più ai suoi soldi che non a lei e ciò anche in considerazione della differenza d’età (…) era mia zia che manteneva sotto tutti i punti di vista il AP

  1. Lo accontentava anche nelle cose costose ed è per questo motivo che ha venduto le case nel 1997 e nel 2001”

(PS __________ 5.9.2003, pag. 3 e 7).

Pur continuando a vivere con lo “__________”, AP 1 ha mantenuto, negli anni, il rapporto con la donna che vedeva con un’intensità che, nelle dichiarazioni dell’appellante, è andata via via crescendo con il proseguire del procedimento:

“ mia moglie non era sempre presente a __________, e per questo intendo dire che lei abitava in Germania. Lei veniva in Ticino per alcune settimane a trovarmi e alcune volte andavo io”

(PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2);

“ Lei veniva 3-4 volte all’anno in Ticino e io andavo circa 4-5-6-7 volte da lei. Quando andavo potevo rimanere magari una settimana o due e quando lei invece veniva da me rimaneva 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi e mezzo. Una volta siamo stati criticati da qualcuno per il nostro rapporto a distanza e in effetti lì abbiamo fatto due calcoli e ci siamo resi conto che passavamo 7-8 mesi all'anno insieme” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

Il 3 luglio 2002, quando la donna aveva ormai già 82 anni, i due si sposarono (AI 1 in inc. NLP 5056/2007, agli atti del presente procedimento sub AI 169; cfr., pure, perizia, pag. 26; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2). Queste le dichiarazioni di AP 1 al riguardo:

“ Ad un certo punto abbiamo deciso che era meglio perché gli anni passavano e lei aveva già subito un incidente in casa dove si ruppe un femore. Mi resi conto che lei si sentiva sempre meno a suo agio con questo andirivieni. Abbiamo così deciso di stabilirci insieme a __________. Per facilitare le cose decidiamo di sposarci. Per la qualità della nostra relazione non era però necessario” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8);

“ A domanda della presidente rispondo che, al momento del nostro matrimonio (3.7.2002), io ed __________ non avevamo più rapporti sessuali. La nostra relazione sessuale è terminata all’epoca del suo primo infortunio al femore, circa nel 2000 (n.d.r: la donna aveva 80 anni) (…)

La presidente mi ricorda che un nipote di mia moglie ha dichiarato che io ero mantenuto in tutto e per tutto da mia moglie. Non è assolutamente vero. In realtà, ero io che spesso ho contribuito alle sue spese, qui e in Germania, e per questo vanto o vantavo dei crediti nei suoi confronti”

(verb. dib. d’appello, pag. 3).

Dalle dichiarazioni di __________ sembrerebbe che la donna non fosse molto lucida al momento del matrimonio:

“ Abbiamo saputo del matrimonio di mia zia e del AP 1 il giorno stesso in cui è stato celebrato in Germania da amici che casualmente si trovavano nello stesso ristorante in cui poi mia zia e suo marito erano andati a mangiare. Il mattino dopo le avevo reso visita chiedendole se, visto che non lo aveva mai tenuto in considerazione, si era sposata con il AP 1 e mia zia mi rispondeva che non si era sposata con nessuno. Era poi intervenuto il AP 1 a ricordarle che il giorno prima si erano sposati.” (PS __________ 5.9.2003 pag. 2).

Tuttavia, come vedremo, la questione non ha potuto essere ulteriormente approfondita.

Sta di fatto che, neanche un mese dopo il matrimonio, il 31.7.2002 __________ fece testamento in favore di AP 1, istituendolo unico erede del suo patrimonio (AI 168) e che, poco più di un anno dopo, il 25 agosto 2003 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9; cfr., pure, NLP 5056/2007 in AI 169; cfr., ancora, doc. TPC 77, pag. 2), la donna venne rinvenuta cadavere nel suo letto nella casa di __________.

Vicino al letto, furono trovati una lettera di commiato, delle pastiglie e una bottiglia di Bacardi (PS __________ 18.9.2003 in inc. NLP 5056/2007, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9-12).

A fronte delle insolite circostanze della sua morte, il Ministero pubblico aprì un procedimento penale nei confronti di AP 1 e di ABC_1.

AP 1 sostenne, allora e durante questo procedimento, che fu a causa della procedura d’interdizione avviata dai nipoti che la donna si tolse la vita (inc. NLP 5056/2007; AI 404, pag. 6-7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10-11).

Di diverso avviso il nipote __________ che espresse dei dubbi sull’ipotesi del suicidio:

“ Gli interroganti mi chiedono come mai è arrivato a pensare di interdire la zia __________ e in che periodo. Dopo che ho saputo dell’intenzione del AP 1 di vendere le tre case già menzionate, mi sono rivolto al mio avvocato in Germania. Lui mi ha consigliato questa soluzione per salvare l’intero patrimonio (…) Ho saputo della morte e delle modalità in cui essa è avvenuta (…) al riguardo delle modalità del decesso di mia zia posso dire che ho qualche perplessità perché mia zia non aveva nessun motivo e non ha mai manifestato l’intenzione di suicidarsi (…) Io e mia moglie riteniamo che il suicidio della zia __________ è un gesto sospetto perché messo in atto da una persona a cui piaceva vivere (…) mia zia era una persona a cui piaceva vivere, una persona dominante e questo fino al matrimonio con il AP 1 (…) Pur non conoscendo il contenuto di questa lettera nutro seri dubbi che mia zia sia stata in grado di scriverla da sola poiché quando l’avevamo vista in giugno 2003 c’era apparsa non più in grado di intendere e volere” (PS __________ 5.9.2003, pag. 6, 7 e 8; cfr., anche, MP 26.8.2003 avv. __________, patrocinatore ticinese del nipote).

Il procedimento si concluse, il 30 novembre 2007, con un decreto di non luogo a procedere (NLP 5056/2007 in AI 169) in cui il procuratore pubblico, pur sottolineando come restassero “alcuni punti oscuri risultanti segnatamente dalle dichiarazioni dei due indiziati, non sempre prive di contraddizioni”, ha concluso che l’ipotesi suicidale era quella più probabile (NLP 5056/2007 in AI 169, pag. 2).

In ogni caso, contrariamente a quella che era la sua convinzione (cfr. PS AP 1 25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007 in atti sub AI 169, pag. 4 da cui emerge che AP 1 era convinto di essere l’unico erede della defunta), AP 1 non ha ereditato nulla da __________.

Infatti, in esito ad una causa avviata dai nipoti della defunta, con sentenza 2.11.2004, l’Amtsgericht di __________ (ultimo domicilio della defunta), a fronte di un patto successorio concluso nel 1958 tra __________ e il suo primo marito e che istituiva (alla morte di entrambi i coniugi) i nipoti quali unici eredi, ha dichiarato nullo il testamento redatto nel 2002 in favore di AP 1 (AI 168).

  1. dopo la morte della moglie

Secondo quanto da lui dichiarato al perito giudiziario, circa un anno dopo la morte della moglie, AP 1 avrebbe allacciato una relazione con un’altra donna. Si tratterebbe, questa volta, __________, un’amica della defunta moglie, di “soli” 24 anni maggiore di lui. Secondo quanto riportato in perizia e ribadito al dibattimento d’appello, la loro relazione sarebbe stata breve, la donna - a differenza di lui - non cercando un legame stabile (AI 404, pag. 7):

“ È vero che, all’inizio del 2004, ho iniziato a frequentare __________. La conoscevo da anni. Lei aveva da tempo messo gli occhi su di me. Abbiamo iniziato una relazione sessuale solo all’inizio del 2004. La relazione è durata solo qualche mese. Era una relazione molto bella e intensa ma io ho deciso di interromperla dopo un weekend molto romantico passato con lei perché avevo capito che non era più per me avere una relazione a distanza. In più avevo capito che __________ era interessata soltanto al lato sessuale della vicenda mentre io volevo qualcosa di più. Mi sentivo molto solo dopo la morte di mia moglie” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

In seguito, AP 1 avrebbe avuto diverse relazioni, ma solo di natura omosessuale (AI 404, pag. 7).

Nel 2004, come si vedrà poi, AP 1 conobbe VITT_1 (AI 404, pag. 7) con cui, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe intrecciato una relazione amorosa che iniziò attorno a Natale di quell’anno.

  1. incontro e relazione con AAA_4

Nel periodo natalizio del 2005 - una sera in cui, secondo le sue dichiarazioni, VITT_1 gli diede buca non presentandosi ad un appuntamento – AP 1 andò in un locale frequentato da gay dove conobbe AAA_4 (nato nel __________).

Questa la descrizione del loro primo incontro fornita da AP 1:

“ Non avevo nessuna voglia di rientrare a casa, per cui andai in un bar che mi era stato raccomandato e lì nasce una discussione divertente con delle persone e riuscii a dimenticare per un attimo VITT_1. Vicino a me c'era un ragazzo, questo AAA_4. AAA_4 era entrato nella mia vita come un vento tiepido quando si apre la finestra: quasi quasi non te ne accorgi e all'improvviso è lì. Ecco. Parlò poco ma capì subito che ero molto triste. Alla chiusura del bar, abbiamo deciso di andare a mangiare qualcosa e c'era ancora con noi questo AAA_4, accanto a me. (…) AAA_4 era molto bello quella sera. Ricordo di lui nella macchina, mentre andavamo a Campione per mangiare qualcosa. A un certo punto, lui, che aveva parlato poco quella sera, mi ha preso la mano e l'ha scaldata. Io avevo bisogno di questo tipo di affetto da qualcuno e lui me lo ha dato. (…) II primo avvicinamento fisico, sempre molto dolce e naif, è stato da ragazzi di una volta (baci e carezze). Alle quattro del mattino l'ho portato a casa e l'ho visto la seconda volta il giorno dopo” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13-14; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13-14).

Durante l’inchiesta, parlando del suo rapporto con AAA_4, AP 1 ha giocato al ribasso affermando, in estrema sintesi, che, si, ebbero all’inizio “qualche contatto sessuale” (precisando, però, che non andarono mai “oltre un certo limite” e parlando solo di “baci e carezze”; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13 e 14) ma che, ben presto, l’attrazione fra loro si sgonfiò lasciando in lui soltanto un affetto per quello che considera come un fratello minore (GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 3; cfr., pure, AI 130, lettera inviata dal carcere in cui AP 1 indica AAA_4 con l’appellativo “fratellino mio”).

Diversa la versione di AAA_4 che, agli inquirenti, ha detto che fra loro nacque subito una relazione intensa, di amore e di sesso (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4; PS AAA_4 12.10.2010, all. 44 RPG, pag. 2; PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 15).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha cambiato la propria versione in modo radicale:

“ Tra noi è nata subito una simpatia che si è trasformata ben presto in una relazione sentimental-sessuale. Questa relazione è durata circa un anno / un anno e mezzo” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

Del resto, __________ ha parlato di AAA_4 come del “compagno di __________” (PS __________ 23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 3) e dagli atti risulta che – proprio come capita in molte relazioni (in particolare, fra partner di età diverse) – AP 1 era molto generoso con AAA_4 cui era solito fare dei regali (cfr. PS AAA_4 18.11.2010, all. 46 RPG, pag. 5 in cui AAA_4 dice che “negli anni che abito con lui mi ha sempre fatto dei regali, anche vestiti, mi ha praticamente rifatto il mio "guardaroba"; cfr., pure, MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 6; cfr., ancora, PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 4 da cui emerge che, nel 2008, AP 1 aveva regalato a AAA_4 uno scooter; cfr., anche, PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 6).

Nel 2006 AAA_4 è andato a vivere con AP 1.

Durante l’inchiesta, AP 1 ha sostenuto che AAA_4 si trasferì nella casa di __________ perché doveva occuparsi, come una sorta di badante, di ABC_1 (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2) che era ormai anziano e malato (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).

In realtà, il trasferimento di AAA_4 a __________ era legato alla relazione che intratteneva con AP 1:

“ AAA_4 è venuto a vivere con me e ABC_1 verso fine 2006. A quell’epoca noi avevamo ancora una relazione tanto che abbiamo dormito insieme per alcuni mesi dopo il suo arrivo in casa.

La nostra relazione è terminata. Non c’è stato un momento preciso. Il nostro rapporto è andato morendo a causa dell’enorme dislivello di ogni natura che c’è fra me e AAA_4” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

Non va, poi, dimenticato che AAA_4 ha continuato a vivere a __________ con AP 1 anche dopo la morte di ABC_1, avvenuta nel febbraio del 2008 (PS AP 1 14.11.2010, all. 4 RPG, pag. 2; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2; MP AP 1 5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13, 14 e 15; cfr., pure, doc. TPC 77, pag. 3) e che AP 1 ha continuato a gestire “le cose” di AAA_4:

“ AP 1 si è sempre occupato di me nel senso che gestisce tutta la burocrazia che mi concerne. Se dovesse mancare sono una persona persa” (PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 10).

  1. attività professionali - svolte e millantate – in Ticino

a. AP 1 ha sostenuto di avere svolto, nel corso degli anni, molte attività.

Egli avrebbe lavorato come

  • imprenditore immobiliare (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2),

  • lobbista in ambiti diversi con governi di numerosi Paesi (cfr. MP AP 1 18.10.2011, V 27, pag. 4 e segg; cfr., pure, AI 109 con foto, pag. 2; cfr., ancora, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8-9),

  • consulente di borsa (PS AP 1 12.1.2006, AI 217, pag. 4),

  • consulente finanziario (AI 302, pag. 2),

  • project manager, in particolare nell’ambito della ristrutturazione di aziende, settore in cui avrebbe “una lunga esperienza (…) per diverse società, in Svizzera e all’estero” (AI 109 con foto, pag. 2; cfr., pure, verbale del colloquio di consulenza 31.3.2008 in atti sub AI 109),

  • organizzatore di eventi (AI 109 senza foto, pag. 2),

  • mercante d’arte contemporanea (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2),

  • artista/interior designer (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2)

e - viene da dire - chi più ne ha più ne metta.

Più o meno certo è soltanto che egli ha lavorato, forse come direttore per la parte immobiliare, per la società __________ di __________.

Anche volendo fare astrazione dall’AI 516 - in cui si legge che non è stato ritrovato materiale cartaceo che giustificasse il pagamento di uno stipendio a AP 1 (pag. 18) - non si può dimenticare che questa società è stata dichiarata fallita già nel 1991 (AI 404, pag. 89).

Secondo le sue dichiarazioni, egli sarebbe, poi, stato attivo, almeno fino alla fine del 2002, come commerciante immobiliare in proprio (AI 404, pag. 89; PS AP 1 25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007, pag. 2). In realtà, secondo i dati della Cassa di compensazione AVS, tra il 1991 e il 2002 l’imputato è rimasto senza attività professionale (AI 516, pag. 10).

Avrebbe, quindi, funto, nel 2003, da consulente immobiliare presso la __________ di __________. Dell’effettiva operatività di tale società (di cui era titolare ABC_1; AI 404, pag. 89) e, quindi, dell’attività di AP 1 vi è molto da dubitare anche perché è, poi, risultato che egli non ha mai ricevuto da essa alcuno stipendio.

Tra il gennaio 2004 e l’agosto 2005 AP 1 ha beneficiato – indebitamente (cfr. dispositivo n. 1.3.1 della sentenza di primo grado) – dell’indennità di disoccupazione (circa fr. 5'000.- mensili, AI 516, pag. 11), fissata in base al salario dichiarato di fr. 8'000.- netti mensili per il periodo precedente (all. 10 all’AI 516) che, in realtà, come visto, non ha mai percepito (AI 404, pag. 89).

Dal 2007 al 2008 – sempre stando alle sue dichiarazioni ____________________ (cfr. MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2), con uno stipendio netto mensile di circa fr. 8'500.- (all. 11 all’AI 516). In realtà, anche per questa nuovo periodo valgono le perplessità già espresse per il periodo precedente. Del resto, anche le indennità di disoccupazione percepite nel periodo che va dall’aprile 2008 al dicembre 2009 sono risultate essere totalmente indebite (cfr. dispositivo n. 1.3.2 del giudizio di prima sede), AP 1 non avendo, di fatto, mai lavorato per la __________ e, quindi, mai percepito nessuno stipendio.

Delle altre altisonanti attività non v’è nessuna traccia (cfr. AI 404, pag. 11).

Nemmeno vi è traccia della vasta rete di conoscenze che AP 1 si sarebbe fatto girando gran parte dell’Europa (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2).

Si annota, infine, tanto per completare il quadro della fantasiosità del personaggio, che, in alcune e-mail inviate a __________, AP 1 ha anche parlato – più modestamente – di attività di catering e maggiordomo (all. 23 all’AI 516, in particolare e-mail 11.6.2010).

b. Nella cortina fumogena sulle sue attività creata da AP 1 si sono persi anche amici e conoscenti. Infatti, nessuno di essi ha saputo fornire indicazioni precise riguardo alle attività professionali dell’appellante:

“ faceva diversi lavori, come contabilità, amministrazioni ecc.” (PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 2);

“ mi aveva detto di giocare in borsa e che faceva altre attività in relazione alle sue opere d'arte ma concretamente non ho mai visto nulla di tutto questo” (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6);

“ se non erro, il suo lavoro è quello di “giocare” in borsa” (PS 12.11.2010 __________, all. 64 RPG, pag. 8);

“ l’unica cosa che so è che lavorava nel settore “artistico”” (PS __________ 7.12.2010, all. 78 RPG, pag. 4-5);

“ non avevamo mai capito che tipo di lavoro facesse” (MP __________ 4.3.2011, V 14, pag. 3);

“ si spacciava anche come artista, forse allestiva mostre, non è mai stato chiaro alle mie domande dirette su quello che faceva” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 7);

“ so per certo che era un ereditario (…) mi aveva detto che gestiva dei capitali, investendoli” (PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 7 in cui la teste precisa di non avere creduto all’attività di gestione di capitaliAP 1 poiché “dal mio punto di vista, una persona che non legge la sua posta elettronica giornalmente è impossibile che possa gestire del denaro di terze persone”).

c. Da quanto sopra, forza è accertare che – salvo alcune eccezioni (e si usa il plurale per generosità) – AP 1 non ha mai lavorato e, per forza di cose, ha sempre vissuto alle spalle degli altri. In particolare, per quanto qui si è riusciti a stabilire:

  • di ABC_1 (fino a prima del suo dissesto finanziario che, nel 2003, si evidenziava con 70 ACB per oltre fr. 3'000’000.- e 52 esecuzioni in corso per quasi altri fr. 4'000’000.-),

  • di __________ (che, per ammissione di AP 1, sosteneva lui e abc_1 finanziariamente sin dal 1994 ( cfr. AI 404, pag. 89) e che, poi, fra il 2007 e il 2008, egli ha anche raggirato ottenendo da lui indebitamente un importo complessivo di fr. 654’000.-, cfr. punto 3.3.dell’AA e dispositivo n. 1.3.4 della sentenza pronunciata alla Corte di primo grado, passato incontestato in giudicato),

  • della moglie __________ (cfr. PS __________ 5.9.2003, AI 8 in inc. NLP 5056/2007, pag. 7) e

  • dell’assicurazione disoccupazione (cfr. punto 3.1 dell’AA e dispositivi n. 1.3.1 e 1.3.2 della sentenza pronunciata alla Corte di primo grado, passati incontestati in giudicato).

Del resto, della dipendenza economica da __________, AP 1 ha dato atto sia nell’ambito di una precedente inchiesta sia durante il presente procedimento penale:

“ Riesco a vivere grazie a dei contributi che mi passa __________ fratello di ABC_1. Faccio in sostanza il casalingo, ricevo aiuti anche da parte di mia madre” (verbale 22 gennaio 2007, citato in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 46);

“ AD dell'avv. DI 1 a sapere se è corretto dire, dal momento che in sostanza da tutte queste attività cartacee non è risultato nulla di concreto, che mio zio ed io abbiamo potuto tirare avanti con quanto datoci da __________, almeno in buona parte.

R non è stata una fortuna il fatto che __________ ha finanziato ABC_1 perché così egli ha potuto continuare a seguire la sua strada per nulla concreta ignorando i miei consigli pratici. Se li avesse seguiti avremmo realizzato dei progetti concreti. ABC_1 ha voluto essere lui al timone e non ha mai mollato nulla per cui il risultato è quello che conosciamo, ossia declino totale” (MP AP 1 18.10.2011, V 27, pag. 3).

Da quanto risulta, dopo l’ultimo versamento della cassa disoccupazione (relativo al mese di novembre 2009), AP 1 non ha più avuto entrate.

  1. reati patrimoniali non più contestati

La prima Corte ha ritenuto AP 1 autore colpevole dei seguenti reati (tentati e consumati), di natura prevalentemente patrimoniale:

  • appropriazione indebita per essersi, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2009 e l’11 novembre 2010, appropriato della somma di fr. 200'000.- affidatagli da VITT_1;

  • truffa aggravata siccome commessa per mestiere (in parte tentata) per avere, nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2004 e il 1. dicembre 2009, ripetutamente (in almeno sei occasioni) ingannato (rispettivamente tentato di ingannare) con astuzia la Cassa cantonale di disoccupazione, la Cassa di disoccupazione OCST, la Nazionale Assicurazioni, __________, la società __________ e la __________ di Zurigo, inducendoli (rispettivamente tentando di indurli) ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, conseguendo un indebito profitto di complessivi fr. 883'114.40 e tentando di ottenere indebitamente ulteriori 3 milioni di franchi;

  • ripetuta (in sette occasioni) falsità in documenti;

  • sviamento della giustizia per avere falsamente denunciato all’autorità penale di avere subito, presso la sua abitazione di __________, un furto in realtà mai avvenuto e denunciato unicamente allo scopo di ottenere, fraudolentemente, un risarcimento da parte della Nazionale Assicurazioni.

Già nel corso dell’inchiesta, AP 1 aveva ammesso tutti i reati patrimoniali e le falsità in documenti, salvo l’appropriazione indebita dei fr. 200'000.-, le truffe alle Casse di disoccupazione nonché la tentata truffa e lo sviamento della giustizia legati alla falsa denuncia di furto.

Al dibattimento di primo grado ha, poi, riconosciuto - in extremis, e meglio dopo una pausa durante la requisitoria del procuratore pubblico - la sua colpevolezza anche in relazione alle truffe alle casse di disoccupazione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 72).

Sebbene continuasse a negare l’appropriazione indebita e la fattispecie legata alla falsa denuncia di furto, la Corte delle assise criminali lo ha ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli.

In appello AP 1 insiste nel negare di essersi appropriato indebitamente dell’importo di fr. 200'000.- di pertinenza di VITT_1 (punto n. 2 AA), ma non contesta più la condanna per i reati legati al preteso furto che, dunque, è passata in giudicato.

Ne discende l’accertamento secondo cui, almeno a far tempo dal 2004 - non potendo, come visto, provenire né da attività lavorative, né dallo “__________”, ormai rovinato, né dalla moglie __________, deceduta nel 2003 e la cui eredità era, come visto, sfumata - le entrate di AP 1 erano unicamente il frutto di malversazioni varie.

Con esse egli ha continuato a finanziare il suo elevato tenore di vita, fatto di abiti firmati, vetture di lusso, cene in buoni ristoranti, residenza in una casa dalla pigione mensile di fr. 3'600.- , spese escluse, ecc.

  1. situazione patrimoniale al momento dei fatti

Nel novembre 2010, la situazione finanziaria di AP 1 era disperata:

“ attualmente dispongo ancora di ca. fr. 8'000/10'000.--, inoltre fr. cash 20'000.-- che ho consegnato a mia mamma tempo fa per spese diverse, non da ultimo di patrocinio (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3);

“ ADR tutti i soldi che ho sono quelli che ho sul conto” (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 13);

“ Quello che io possiedo è quello che è rimasto sui conti. Quello che ho a casa e basta.

ADR: che i conti che ho appena citato sono quelli che mi sono stati portati via dalla polizia. Quello della Posta, delle banche: Migros, __________ e __________” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 3 in cui, peraltro, omette di menzionare il conto presso __________);

“ avevo anche del denaro contante a casa, ora non ho più niente” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 3).

In effetti, dagli atti emerge che, al 12 novembre 2010, sui conti di AP 1 era depositato un importo complessivo di soli fr. 10'857.- (AI 516, pag. 16), così distribuiti:

  • fr. 1'054.- presso __________;

  • fr. 138.- presso __________;

  • fr. 898.- presso __________;

  • fr. 150.- presso __________;

  • fr. 7'785.- presso __________;

  • fr. 832.- presso __________.

In casa, AP 1 aveva fr. 10'000.- in contanti che, circa mezz’ora prima che la polizia lo prelevasse, ha dato a AAA_4 (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 13; cfr., pure, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 8).

AP 1 – che ha, peraltro, dichiarato che la Mercedes e lo scooter in suo uso erano stati pagati dalla madre cui erano, peraltro, intestati (PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 4; MP AP 1 29.2.2012, AI 99 in inc. 2011.607, pag. 13) - non poteva contare su altre risorse.

Egli aveva, inoltre, diversi debiti.

Dall’estratto UE 30.11.2010 (AI 60) emerge, infatti, che, al 30 novembre 2010, egli aveva 5 esecuzioni in corso per complessivi fr. 37'979.20 e 26 ACB per complessivi fr. 137'132.70 (cfr., anche, MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3 e PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 5).

Questo per tacere di quanto egli doveva a __________.

  1. precedenti penali

AP 1 è incensurato sia in Germania (cfr. estratto 13.1.2012 del casellario giudiziale germanico, AI 502), che in Italia (estratto 13.1.2012 del casellario giudiziale italiano, AI 503).

Dagli atti (AI 169), risulta che, in Svizzera, egli è stato più volte oggetto di procedimenti penali, la maggior parte dei quali si è conclusa con decreti di non luogo a procedere o di abbandono.

  • Vi è, anzitutto, una condanna, risalente al 13.3.1990, alla pena di 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per tentata truffa e falsità in documenti (DAC 215/90). È stato accertato che AP 1 si era presentato alla cassa del Denner con un carrello pieno di vini e liquori dal prezzo effettivo di fr. 1'155.- a cui aveva applicato delle etichette, staccate da altra merce meno cara, indicanti un prezzo complessivo di soli fr. 465.-.

Sentito a verbale, AP 1 ha inizialmente negato i fatti ma, dopo una notte trascorsa in carcere (tra il 22 e il 23.12.1989), li ha ammessi, ha pagato la differenza di prezzo e ha tenuto la merce.

Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello ha dichiarato che si era trattato di una bravata e, alla presidente che gli faceva notare che quanto accaduto sembrava indicativo di una certa difficoltà finanziaria, AP 1 ha risposto, non senza un certo sussiego, che, comunque, lui, alla porta del negozio, aveva ad aspettarlo una vettura del valore di almeno 150’000.- fr. (verb. dib. d’appello, pag. 3).

  • Il 27.11.1991 è stato abbandonato un procedimento penale nei confronti di AP 1 per appropriazione indebita. La vertenza è stata ritenuta di carattere civile in quanto si trattava del mancato pagamento delle rate di due contratti leasing relativi a due Mercedes (non si sa se una di queste fosse quella che aspettava AP 1 fuori dal Denner) e si è risolta con la restituzione delle vetture alla banca (ABB 1761/91).

  • È del 10.8.1992 l’abbandono interno del procedimento avviato, a seguito della denuncia dell’UF di Lugano, nei confronti di AP 1 per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità. AP 1 non si era infatti presentato al’UF per essere interrogato quale consigliere delegato con firma individuale nel fallimento della __________. L’inchiesta è stata chiusa poiché non è stato ritenuto adempiuto il requisito del dolo, AP 1 avendo affermato di essersi dimenticato della prima convocazione ed avendo poi preso contatto con l’UF per recuperare l’interrogatorio (ABB 2263/92).

  • Un altro procedimento penale avviato nei confronti di AP 1 è stato abbandonato il 19.12.1994. In quel caso, la denunciante (Cassa cantonale di compensazione AVS) aveva comunicato di ritenere priva di oggetto la denuncia sporta per titolo di infrazione all’art. 87 LAVS. La questione era legata al fatto che non erano stati riversati alla Cassa tutti i contributi AVS dedotti dai salari dei dipendenti. All’appello mancavano, per il periodo 1.7.1990 - 31.7.1991, fr. 20'000.- circa (ABB 3763/94).

  • Un successivo procedimento penale si è, invece, concluso, il 20.4.1995, con la condanna di AP 1 (DAP 617/95) a 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per un’infrazione alla LPP commessa nel 1991. In qualità di direttore e consigliere delegato della __________, AP 1 aveva omesso di riversare alla Fondazione istituto collettore LPP i contributi di previdenza professionale dedotti dai salari dei dipendenti per l’anno 1990. Questa volta mancavano all’appello fr. 7'318.-, di cui fr. 4'700.- sono stati versati dopo la denuncia.

Benché tale reato sia stato commesso durante il periodo di prova di cui alla condanna del 13.3.1990, con decreto 16.8.1995, il procuratore pubblico ha soltanto ammonito AP 1, rinunciando alla revoca o al prolungamento del periodo di prova fissato nella precedente condanna.

  • Il 2.3.2000 un nuovo procedimento penale è stato chiuso con un decreto di non luogo a procedere (non motivato) per truffa (in relazione alla cessione di un esercizio pubblico sito nello stabile di proprietà di AP 1 e ABC_1 a Bedano) ritenuta l’inesistenza degli estremi del reato e la natura civile della vertenza (NLP 825/2000).

  • Per le stesse ragioni, il 13.11.2000 è stato emanato un nuovo decreto di non luogo a procedere, sempre in un procedimento avviato per un’ipotesi di i truffa, in relazione alla fornitura di mobili per poco meno di fr. 7'000.- effettuata nell’aprile del 1990 da parte della denunciante a favore della __________ che non aveva mai pagato la relativa fattura (NLP 3161/2000; cfr., pure, perizia, pag. 93).

  • Sempre in ragione della natura meramente civile della vertenza, il 12.10.2007 è stato emesso un ulteriore decreto di non luogo a procedere, ancora in un procedimento penale avviato per un’ipotesi di truffa, in relazione alla fornitura ed installazione, al prezzo - mai corrisposto - di fr. 32'000.-, di apparecchi audio e video a casa di AP 1 (NLP 4229/2007).

  • È, poi, del 30.11.2007 il decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di AP 1 e ABC_1 in relazione alla morte di __________, moglie di AP 1 (NLP 5056/2007).

  • Risulta in seguito una multa di fr. 570.- (più le spese di fr. 178.- per complessivi fr. 748.-) inflitta a AP 1 per una contravvenzione alla LCStr commessa nel canton Grigioni in data 11 maggio 2010 (AI 421).

  • L’unica condanna che risulta dall’estratto del casellario giudiziale 9.1.2012 (AI 496) è quella di cui al DA 29.12.2010 con il quale AP 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, durante l’estate del 2004, agendo in correità con altre due persone, al fine di favorire una specifica società nell’ambito di una procedura esecutiva in via di realizzazione forzata del pegno immobiliare costituito da fondi di proprietà di ABC_1, allestito e sottoscritto, in rappresentanza di quest’ultimo, un contratto di affitto avente la citata società come affittuaria, contratto antedatato e attestante contrariamente al vero l’avvenuto pagamento integrale degli affitti nonché per avere fatto produrre tale contratto all’Ufficio d’esecuzione chiedendone ed ottenendone l’iscrizione nell’elenco oneri (DA 5901/2010 del 29.12.2010).

Per tali reati, AP 1 è stato sanzionato con una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre che alla multa di fr. 500.-.

Non essendo stata pagata, la multa di fr. 500.- di cui al DA è stata commutata in 5 giorni di pena detentiva sostitutiva che sono stati considerati già espiati poiché da computarsi in deduzione della carcerazione preventiva sofferta per il fatto di sangue (AI 469, AI 473bis e AI 482). Nella sua decisione, il GPC ha evidenziato che questi 5 giorni non potranno più essere considerati carcerazione preventiva ma dovranno essere dedotti dalla stessa (cfr. AI 482, pag. 2).

  • Sempre nell’ambito della vicenda di cui al considerando precedente e sempre il 29.12.2010, AP 1 è stato oggetto di due ulteriori provvedimenti:

-- un decreto di abbandono non motivato per titolo di (complicità in) delitto contro la Legge federale sull’imposta federale diretta e frode fiscale in relazione alla differenza tra l’importo indicato nel contratto di affitto e quello effettivamente a lui consegnato in contanti (ABB 222/2010);

-- un decreto di non luogo a procedere interno con motivazione sommaria per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento nonché diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (NLP 9684/2010).

Ad ostare alla condanna sono state, nel primo caso, l’insufficienza di prove e, nel secondo, l’inesistenza degli estremi del reato.

VITA DELLA VITTIMA

  1. storia personale e familiare

a. VITT_1 è nato il __________ a __________, dove ha vissuto sino al 1979 quando la famiglia si è trasferita a __________ (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 3). Alla sorella (di 3 anni più grande di lui), al cognato e ai due nipoti VITT_1 era molto legato, soprattutto dopo che entrambi i genitori erano deceduti, il padre nell’aprile del 2000 e la madre il 22 luglio del 2009 (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4 e 5; cfr., pure, AI 516, pag. 7):

“ Io e lui siamo sempre stati uniti come fratelli e ancora di più da quando ci ha lasciato la mamma, nel luglio del 2009. VITT_1, visto che aveva perso entrambi i genitori, si sentiva un po’ orfano e quindi il contatto con me era importante. Lui era molto affezionato ai miei due figli i quali lo hanno sempre ricambiato. (…) il nostro rapporto era molto buono. Ci sentivamo e ci vedevamo regolarmente anche perché lui veniva a trovare volentieri i suoi due nipotini. Anche con mio marito c’era un rapporto d’affetto anche se non avevano gli stessi interessi. Mio padre nell’aprile del 2000 ci ha lasciato (…) La cosa che ci aveva uniti molto da quando era morto mio padre è stata la gestione di nostra madre che era entrata in una fase di depressione. Mia madre essendo da sola peggiorava sempre di più. Io e VITT_1 ci siamo dovuti impegnare per sostenerla e questo ci ha legati molto” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4-5);

“ Era un legame importante sebbene non “asfissiante”. Un rapporto che si è rafforzato dopo la morte del padre e ancora di più dopo la morte della madre” (MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 3).

b. VITT_1 è stato descritto come una persona:

  • molto intelligente (PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2),

  • brillante (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3),

  • creativa (PS __________ 14.12.2010, all. 104 RPG, pag. 3; PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3),

  • tranquilla (PS __________ 17.12.2010, all. 69 RPG, pag. 3; PS __________ 10.12.2010, all. 70 RPG, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS __________ 13.1.2011, all. 109 RPG, pag. 5; PS __________ 23.11.2010, all. 112 RPG, pag. 2),

  • riservata (PS __________ 21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3; PS __________ 17.12.2010, all. 69 RPG, pag. 3; PS __________ 2.12.2010, all. 72 RPG, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7; PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 3 e 5; PS __________ 3.5.2011, AI 325, pag. 3; MP __________ 17.11.2011, V 30, pag. 3; MP Daniele Van Huffel 18.2.2011, V 9, pag. 4),

  • cordiale (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4),

  • gentile e disponibile (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7; PS __________ 10.12.2010, all. 70 RPG, pag. 2; PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4; PS __________ 24.11.2010, all. 86 RPG, pag. 3),

  • molto educata (PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4),

  • rispettosa degli altri (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4),

  • onesta, corretta e attenta alle regole (PS __________ 2.12.2010, all. 72 RPG, pag. 3; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2),

  • diretta ma diplomatica nella forma (PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 3; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2; cfr., pure, pag. 7),

  • responsabile (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2; MP __________ 17.11.2011, V 30, pag. 3; PS __________ 12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 1) e molto professionale (PS __________ 21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3),

  • precisa (PS __________ 21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3; PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2; PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3 e 8),

  • molto ordinata e pulita (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3 e 8),

  • suscettibile e lunatica (AI 404, pag. 8; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7),

  • molto orgogliosa (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2; cfr., pure, pag. 7).

Inoltre, secondo ACPR 2:

“ VITT_1 era un tipo poco sentimentale e concreto nel senso di funzionale all' obiettivo. Non prestava attenzione alle cose superflue. Aveva le idee in chiaro. Sapeva perfettamente dove voleva arrivare. Era un tipo diretto sebbene diplomatico nella forma. Aveva un grande rispetto per le persone. Evitava sempre di ferirle nel comunicare i suoi pensieri. Era estremamente educato (…) gli piaceva sicuramente avere il controllo della situazione” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2 e 6);

“ VITT_1 non era un sentimentale, nel senso che non conservava lettere d'auguri e lettere d'amore. Era un tipo piuttosto pratico e questi biglietti li buttava via subito. L'unico bigliettino che aveva tenuto era un mio post-it applicato sul suo frigorifero con scritto "ti amo" con firma "M" (M sta per ACPR 2)” (PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4);

“ ADR VITT_1 non era un sentimentale nel senso di conservare oggetti o scritti. Ricordo che dopo lettura, ha gettato via subito anche i biglietti di condoglianze per la madre” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5; cfr. pure MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2; cfr., anche, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 15).

c. La vittima nutriva un grande interesse verso l’arte in genere e, in particolare, verso la pittura, la scultura, il teatro e la musica (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 3-4, PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4; PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2).

Secondo TE 1, un amico, VITT_1“era un artista” (PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 7).

d. Durante l’adolescenza (verso i 17 anni), VITT_1 ha scoperto di essere omosessuale. Con non poca fatica, con l’aiuto della madre e della sorella, ha fatto accettare questa sua condizione anche al padre (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4).

  1. rapporto di VITT_1 con ACPR 2

18.1. Da oltre 11 anni, VITT_1 aveva una relazione sentimentale con ACPR 2, cittadino italiano, diplomato come perito elettronico ma di professione istruttore di fitness (all’epoca dei fatti lavorava presso due palestre, il __________ di __________ e il __________ di __________; PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 1; PS ACPR 2 13.11.2010, all. 32, pag. 1).

Dal 2005, ACPR 2, per motivi professionali e di studio (frequentava la facoltà di scienze del turismo dell’Università dell’Insubria a Como), risiedeva da solo a __________ (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 1 e 6).

Quando potevano, i due stavano insieme e ciò avveniva regolarmente tre o quattro giorni alla settimana (il mercoledì sera, dal momento che giovedì ACPR 2 lavorava a __________, e nel fine settimana):

“ VITT_1 l'ho conosciuto oltre 11 anni fa. Dal primo momento abbiamo iniziato una relazione sentimentale. Non vivevamo ufficialmente assieme. lo avevo il mio appartamento a Vacallo per ragioni professionali e studio (Como). Di fatto però passavamo 3/4 notti assieme a _______. L'abitudine era il mercoledì sera oltre al fine settimana” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);

“ Tengo a precisare che per me VITT_1 era tutto, lo amavo e volevo vivere per sempre con lui. Sottolineo il fatto che con lui ho vissuto una relazione stupenda per oltre 11 anni, assieme stavamo benissimo e la nostra intenzione era quella d'invecchiare assieme. Anche se vivevamo in due case separate, per motivi pratici (studi universitari a __________ e lavoro a __________), di fatto dormivamo assieme 3 o 4 giorni alla settimana” (PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4);

“ Io e VITT_1 ci conoscevamo da 11 anni, quindi ci conoscevamo decisamente bene e il nostro rapporto è cresciuto e si è consolidato in questi 11 anni. Il fatto che io abitavo a __________ e lui a __________ era una scelta: il suo appartamento era già il nostro appartamento, mentre il mio mi serviva per il mio studio a Como e il mio lavoro. Il nostro schema settimanale è che ci vedevamo il mercoledì sera, il sabato e la domenica” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2).

18.2.

a. I due vivevano la loro relazione alla luce del sole e, insieme, frequentavano, come una coppia riconosciuta, le rispettive famiglie:

“ ACPR 2 e VITT_1 non hanno mai nascosto la loro relazione, anzi erano fieri di dichiararlo apertamente” (PS __________ 18.11.2010, all. 63 RPG, pag. 4);

“ VITT_1 aveva una relazione d’amore, da circa 10 anni, con ACPR 2. Questa relazione era conosciuta a tutti in quanto ne parlavano liberamente, non hanno mai nascosto il loro rapporto d’amore” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4);

“ So che aveva un amico da parecchi anni, di nome ACPR 2” (PS __________ 17.12.2010, all. 69 al RPG, pag. 3);

“ posso dire che il VITT_1 ha un amico di cui non so il nome, che frequenta regolarmente, nel senso che spesso si vede con questa persona a casa sua. (…) so che è da tanto che sono insieme” (PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2 e 3);

“ Sapevo che aveva una relazione con ACPR 2 (di cui però non conosco il cognome). ACPR 2 era il punto di riferimento affettivo di VITT_1. (…) VITT_1 era perso per ACPR 2” (PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2 e 3);

“ Sapevo che tra ACPR 2 e VITT_1 c’era una storia sentimentale” (PS __________ 24.11.2010, all. 92 RPG, pag. 2);

“ Non ricordo esattamente quando, ACPR 2 mi aveva detto di avere una relazione sentimentale con VITT_1. (…) Ricordo che ACPR 2, per stare più vicino a VITT_1, mi aveva chiesto di stilare un piano di lavoro che potesse soddisfare le sue esigenze (…) Dunque la relazione tra ACPR 2 e VITT_1 era ufficiale. (…) lui (n.d.r.: VITT_1) non nascondeva la sua relazione con ACPR 2 . (…) La cosa era risaputa. Tutti i collaboratori lo sapevano” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 2 e 4);

“ Ho saputo che in occasione di una cena di Natale della palestra __________ di __________ ACPR 2 aveva portato con sé VITT_1 come suo compagno. Dunque la cosa era risaputa anche per l’altra palestra” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 5);

“ da anni aveva una relazione con ACPR 2” (PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2);

“ La nostra relazione era assolutamente riconosciuta. lo frequentavo regolarmente la casa della madre e della sorella di VITT_1 e VITT_1 frequentava regolarmente la mia famiglia a __________. Assieme partecipavamo alle feste di famiglia come quella del 31.10.2010. (…) Passavamo tutte le vacanze assieme; l'ultima l'abbiamo fatta nel luglio 2010 negli USA. Con noi c'era anche una nostra amica. Spesso uscivamo assieme a teatro (a Milano)” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);

“ VITT_1 ai vari incontri durante le festività o eventi importanti da festeggiare, portava sempre ACPR 2” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7);

“ Conosco VITT_1 sin da piccoli. Eravamo amici d’infanzia e compagni di giochi. Le nostre famiglie si conoscevano e si frequentavano. (…) Penso di aver conosciuto ACPR 2 nel 2008 o nel 2009, sostanzialmente in occasione di riunioni familiari. ACPR 2 ha poi partecipato insieme a VITT_1 al mio matrimonio. Ci incontravamo a cene di famiglia, per esempio ricordo che ci siamo incontrati al compleanno di mia madre. In sostanza, ACPR 2 era invitato a queste riunioni familiari in qualità di compagno di VITT_1” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 6).

b. Se la loro relazione era nota e tranquillamente accettata anche dalle rispettive famiglie, i due non ostentavano la loro omosessualità e si comportavano in modo discreto:

“ lo e VITT_1 in pubblico ci comportavamo con molta discrezione e prudenza. VITT_1 era estremamente attento a salvaguardare la sua reputazione. Non è che si vergognasse di essere omosessuale, ma per lui era una questione di stile” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2-3);

“ ACPR 2 e VITT_1 (…) erano molto discreti” (PS __________ 23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 2);

“ due si sono sempre comportati in maniera discreta. (…) i due erano molto riservati e di certo non davano “spettacolo” in palestra” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 2 e 4).

c. Da tutte le persone sentite nell’inchiesta la coppia è stata definita felice, complice e affiatata e a tutti la relazione di VITT_1 e ACPR 2 appariva bella, solida ed invidiabile. Nessun teste ha parlato di screzi o dissapori. Al contrario:

“ La loro era una relazione stabile, serena, e avevano tanti progetti. Posso dire che era un matrimonio che va meglio del mio, avevano veramente un rapporto bellissimo. I miei genitori avevano accettato la loro relazione, anche grazie al comportamento discreto tra i due. (…) Noi sorelle (…) sapendo com’era bello il loro rapporto e vedendo la grande felicità di nostro fratello, avevamo accettato la relazione, condividendola.

Anche considerando che ACPR 2 e VITT_1 si erano conosciuti undici anni fa, la relazione aveva una certa consistenza. (…) Era una coppia felice” (PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4 e 6);

“ Io personalmente non li ho mai visti litigare o avere delle discussioni in pubblico. Stavano bene insieme erano una bella coppia. (…) ACPR 2 rispettava molto VITT_1 e sapeva anche che lui aveva bisogno dei suoi spazi. Il loro rapporto era molto complice, sapevano rispettarsi a vicenda nei loro spazi reciproci. Era una relazione molto bella e invidiabile. Si sono sempre sostenuti a vicenda” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7-8);

“ In tempi recenti VITT_1 non mi ha parlato né fornito elementi affinché io potessi capire che ci fossero problemi nella sua relazione con ACPR 2. (…) Nemmeno ACPR 2, che come detto frequentava casa mia con una certa regolarità (seppur in occasione di particolari festività o cene), mi aveva parlato in tempi recenti di problemi nella relazione con VITT_1. Nemmeno io ho visto nel comportamento, in particolare verso mio fratello, un qualsiasi cambiamento” (MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 4);

“ vi era una stabilità di rapporto tra ACPR 2 e VITT_1. A mio giudizio ACPR 2 dava stabilità a VITT_1 nel senso che la loro era una relazione equilibrata” (MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 3);

“ Per quanto ne so era una buona relazione” (PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);

“ Dal mio punto di vista loro due erano molto affiatati e, sempre dal mio punto di vista, il loro sentimento [era] autentico. (…) la relazione tra VITT_1 e ACPR 2, per quanto mi è dato a sapere, andava bene” (PS __________ 18.11.2010, all. 63 RPG, pag. 4 e 5);

“ Per quanto di mia conoscenza non vi era alcun problema tra VITT_1 e ACPR 2 (…) non credo vi fossero problemi tra i due, VITT_1 quando parlava di lui, cosa che avveniva frequentemente, ne parlava sempre bene” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4 e 5);

“ Per me era una buona relazione, io sentivo VITT_1 in ufficio quando era al telefono con ACPR 2 ed era molto carino” (PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag. 7);

“ Da quello che si poteva vedere era una coppia tranquilla” (PS __________ 24.11.2010, all. 92 RPG, pag. 2);

“ quest’estate in luglio, io, VITT_1 e ACPR 2 siamo andati in vacanza negli Stati Uniti per due settimane. Tra ACPR 2 e VITT_1 non c’è stata una discussione o uno screzio, nulla di nulla. Dinanzi a me erano una bella coppia normale” (PS __________ 24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 3 e 4);

“ il viaggio con VITT_1 e ACPR 2 negli Stati Uniti (…) è stato nel mese di luglio del 2010. A domanda dell’avv. RAAP 1 a sapere come ho visto la relazione tra VITT_1 e ACPR 2 durante questo viaggio, rispondo che mi è sembrato un rapporto maturo, solido e strutturato. Non ho mai sentito né saputo che fra i due ci fossero state delle crisi” (MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 4);

“ Posso dire che tra i due c’era una relazione forte e consolidata (…) molto forte e consolidata. Onestamente mi sorprende sapere di un eventuale “amante” di VITT_1” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 2 e 5, cfr., anche, pag. 4);

“ conoscendo anche VITT_1, troverei strano che quest’ultimo avesse rapporti sentimentali e/o fisici con altre persone” (PS ACPR 2 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2);

“ loro due andavano d’accordo e sembrava una coppia felice. Non li ho mai visti litigare. Mi sembravano molto complici” (PS __________ 14.12.2010, all. 104 RPG, pag. 3);

“ Tengo a precisare che già nel nostro primo incontro, VITT_1 aveva subito chiarito che non stava cercando una storia perché era già impegnato con ACPR 2. Molto probabilmente questa coppia (ACPR 2 e VITT_1) è quella più duratura di tutte quelle che conosco gay. (…) ACPR 2 è sempre stato talmente sicuro della solidità della sua relazione che non era geloso della mia amicizia con VITT_1” (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 2-3).

d. ACPR 2, pur nella difficoltà di parlare ad estranei di temi intimi e delicati, ha dichiarato di essere convinto che VITT_1 gli fosse fedele. Soltanto in un’occasione, ha spiegato, VITT_1 aveva avuto un’avventura mentre a lui la cosa era capitata più volte:

“ la nostra relazione sentimentale è fondata, mi fido ciecamente di lui e del suo comportamento rispettoso nei miei confronti” (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 8).

“ Nella nostra relazione ci sono state alcune scappatelle da parte mia, ma effimere e unicamente fisiche. Non so di eventuali relazioni extra-rapporto di VITT_1. VITT_1 mi era molto fedele sia sentimentalmente che sessualmente” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);

“ VITT_1 mi ha sempre assicurato la sua fedeltà. Anche alcuni giorni prima dei fatti aveva ribadito spontaneamente il suo amore verso di me e la sincerità della nostra relazione” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3).

A comprova dell’amore che il compagno gli portava, RAAP 1 ha mostrato agli inquirenti un sms che VITT_1 gli aveva inviato pochi giorni prima di essere ucciso:

“ ricordo che in data 28.10.2010 alle ore 22:08 VITT_1 mi ha inviato l'sms che mostro al PP e del seguente tenore "ti amo veramente tanto. Sei meraviglioso. Non te lo dico mai abbastanza. Bacio.”

Il PP attesta la corretta dicitura dell’sms” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8).

ACPR 2 ha, inoltre, riferito che, a seguito di una conversazione del mese di aprile 2010 sulla – del tutto teorica – possibilità di una futura loro separazione, VITT_1 ha reagito in modo estremamente ansioso, insistendo per essere rassicurato sulla natura puramente ipotetica della discussione:

“ (…) era più VITT_1 che aveva il timore di perdermi e di perdere un punto di riferimento che non io. Ricordo un episodio, nel mese di aprile del 2010, quando parlando con VITT_1 avevo sollevato una discussione sulla possibilità che un giorno ci si potesse lasciare. Si trattava di una pura discussione teorica; ovvero di immaginare la nostra vita l'uno senza l'altro. VITT_1 ha avuto una reazione palesemente apprensiva e voleva quasi la certezza che fosse solo una semplice ipotesi” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 6).

e. I due progettavano, ormai da tempo, di acquistare un immobile in cui abitare e, possibilmente, gestire, insieme, un bed & breakfast (cfr. e-mail 14.10.2009 relativa alla ricerca di una casa in atti sub all. 175 RPG; cfr. e-mail 1.5.2010 ore 11.57 e 15.28 tra __________ e VITT_1 in atti sub all. 100 RPG):

“ Preciso che VITT_1 era seriamente intenzionato ad acquistare una casa per me e per lui. Settimanalmente visionavamo il sito Internet vwvw.homegate.ch per verificare se ci fossero delle case in vendita che ci potessero interessare.

A questo punto del verbale mostro agli agenti interroganti il messaggio (SMS) che VITT_1 mi aveva inviato (17.08.2010 - ore 20:21) e meglio:

Ciao ACPR 2. Ieri sera mi sembravi arrabbiato/deluso delle case ke abbiamo visto. So ke non è quello che sogni. Scusami. Prometto di trovare una casa degna di te” (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 4);

“ Di recente stavamo concretizzando il progetto di acquistare casa o costruire casa. VITT_1 si era fatto fare delle proposte di finanziamento da __________ e __________. L'idea è anche nata a seguito dell'eredità ricevuta da VITT_1 dopo la morte della madre” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);

“ era nostra seria intenzione acquistare o costruire assieme una casa”

(PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4);

“ già negli ultimi due anni era nata l'idea di andare a vivere assieme con VITT_1. Quando è poi venuta a mancare sua mamma (luglio 2009) i presupposti per concretizzare l'idea si sono realizzati. L'idea era quella di acquistare una casa/rustico ticinese abbastanza grande che volevamo riattare e in parte utilizzare ad attività di Bed & Breakfast”

(MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);

“ D: Avevate dei progetti d fare qualcosa in comune dal punto di vista professionale?

R: La prima cosa era di prendere la casa insieme e anche io avevo dei problemi nell'ambito lavorativo. L'idea era di prendere una casa fuori _______ e di aprire insieme, un "bed & breakfast".

D: Quest'idea della casa si era concretizzata?

R: Sì, avevamo iniziato insieme a cercare” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2).

L’intenzione di VITT_1 di andare a vivere con ACPR 2 è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi sentiti durante l’inchiesta:

“ era alla ricerca di una casa o un appartamento. La sua intenzione era quella di trasferirsi lì, credo con ACPR 2” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7);

“ avevano molti progetti assieme. (…) Mi ricordo che loro volevano seriamente costruire qualche cosa assieme, mi sembra che VITT_1 voleva addirittura lasciare la banca perché diceva che era un mondo di lupi. Il suo (n.d.r.: di ACPR 2) progetto era quello di frequentare l’Università di Como in campo turistico e poi con VITT_1 creare assieme una struttura in questo ambito”

(PS ____________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4, 5 e 7);

“ VITT_1 e ACPR 2 (...) è un legame molto importante. Tanto è vero che volevano andare a vivere assieme, questo era un loro progetto”

(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7);

“ Da circa 1 anno e con più insistenza negli ultimi mesi VITT_1 riferiva della sua volontà di acquistare casa con ACPR 2 e questo nel __________. Fra i due vi era unità di consenso ed era chiaro che l’onere finanziario se lo sarebbe assunto in via principale VITT_1. Con questo ACPR 2 era d’accordo. La ricerca della casa di VITT_1 era diventato un affare di famiglia. Tutti, compresi i miei figli, si stavano impegnando con VITT_1”

(MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 4);

“ mi diceva VITT_1 che avevano un’idea di creare un’attività alberghiera, volevano anche prendere casa. Loro avevano un progetto comune”

(PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);

“ Sapevo che voleva acquistare casa. Aveva in gestazione un progetto di andare a convivere con ACPR 2.”

(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 3);

“ Sapevo che voleva acquistare una casa con ACPR 2. Lo sapevo perché VITT_1 aveva chiesto consulenza a mio padre che è architetto”

(TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 7).

Le dichiarazioni dei testi sulle ricerche di una casa sono confermate anche da tutta una serie di elementi. Tra questi:

  • il sequestro, a casa della vittima, di documentazione relativa al calcolo di sostenibilità dell’ipoteca e di mappette con documenti relativi a ricerche di case (cfr. verbale di sequestro 8.2.2011, all. 139 RPG);

  • un’e-mail dell’agosto 2010 relativa alla visita di case (all. 178 RPG);

  • un’altra e-mail dell’agosto/settembre 2010 concernente la visita di un rustico a __________ (AI 405);

  • l’email 17 ottobre 2010 con cui __________ ha inviato a VITT_1 un link immobiliare (cfr. e-mail 17.10.2010 ore 11.01 e 11.17 in atti sub all. 100 RPG).

Inoltre, __________, consulente bancario della vittima, ha dichiarato che, durante un colloquio avvenuto il 22 aprile 2010, alla sua domanda a sapere che fine avessero fatto i fr. 200'000.- che aveva prelevato nel novembre del 2009, VITT_1 gli rispose di conservarli a casa in vista dell’acquisto di un appartamento che stava cercando (PS __________ 12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 2).

f. Anche se la questione non era ancora definita, l’idea di formalizzare la loro relazione con un’unione registrata era nell’aria:

“ Loro avevano un progetto comune e anche per questo motivo consigliavo a VITT_1 di formalizzare ufficialmente la loro relazione, anche legalmente. So che VITT_1 aveva parlato di questo con mia madre, dicendole che il mio consiglio lo aveva colpito e che ci avrebbe pensato”

(PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);

“ Mi ricordo di aver proposto a VITT_1 di ufficializzare la sua relazione con ACPR 2. Gliel’avevo proposto anche per la sua necessità di consolidare anche pubblicamente la sua relazione. VITT_1 - che era un po’ introverso - reagì con sorpresa e imbarazzo alla mia proposta (che credo di avergli fatto a margine del mio matrimonio). So che però il mio consiglio lo aveva colpito: lui ne parlò a posteriori con mia madre (cui era molto legato), dicendole che ci stava riflettendo seriamente” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 7);

“ A domanda dell’avv. RAAP 1, rispondo che molto probabilmente la registrazione della nostra unione sarebbe stata lo sviluppo inevitabile del nostro rapporto: cercavamo una casa per vivere insieme e questo portava ad un’ufficializzazione a livello legale della nostra unione. Della cosa cominciavamo a parlarne con VITT_1 che mi aveva, in particolare, detto che altri amici gli avevano chiesto come mai noi non l’avessimo già fatto visto che eravamo insieme ormai da 11 anni”

(ACPR 2, verb. dib. d’appello, pag. 14).

  1. formazione, attività svolte e recenti delusioni professionali di VITT_1

a. Dopo avere frequentato le scuole obbligatorie ed avere svolto uno stage presso l’ufficio grafica e decorazione del negozio __________ di Zurigo, nel 1990 VITT_1 ha conseguito il diploma di decoratore presso il CSIA di Lugano (AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).

In seguito, ha frequentato una scuola di grafica pubblicitaria e pubbliche relazioni (l’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano) dove ha conseguito, nel 1994, il diploma di pubblicitario con specializzazione in Art Direction (AI 516, pag. 6).

Non avendo trovato subito un posto di lavoro in quel ramo, ha aperto un negozio di articoli subacquei a Lugano. Nel 1996 è, poi, stato assunto dalla ditta __________ di __________, per cui ha lavorato, nell’ufficio di comunicazione e pubbliche relazioni, fino al 2001 (PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 5; AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).

Tra il 2001 e il 2002, con ACPR 2, ha soggiornato per sette mesi in Canada per approfondire le sue conoscenze della lingua inglese (cfr. PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 8; all. 8 all’AI 516).

Nel 2002, rientrato in Ticino, è stato assunto nel settore marketing di __________ (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4; AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).

b. Nel 2009 era diventato responsabile marketing di __________ Ticino (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4; AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).

La promozione lo aveva rallegrato molto:

“ Era contento della posizione che aveva ottenuto in banca. Era fiero di poter mostrare a nostro papà, che comunque non c’era più, che era riuscito a fare qualche cosa di importante”

(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4).

Poche settimane prima di essere ucciso gli era, tuttavia, stato comunicato che sarebbe stato declassato (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 5 e 7). La notizia lo aveva amareggiato a tal punto da indurlo a chiedere aiuto ad uno specialista:

“ Negli ultimi mesi, intendo dire da settembre/ottobre 2010, era molto sotto pressione, oserei dire che era depresso e stava cercando l’aiuto di uno psicanalista per un sostegno. Lui aveva dato la colpa alla banca. Dopo la crisi bancaria, i suoi responsabili gli avevano detto che volevano cercare una persona da mettere sopra di lui. Questa notizia gli era arrivata senza nessun preavviso e quindi lui l’aveva presa male. Anche perche i suoi capi o la banca non avevano mai espresso giudizi negativi sul suo operato. VITT_1 a quel momento si era sentito “tradito” e aveva avuto l’impressione di essere stato sfruttato nel periodo di crisi, per poi essere messo da parte. Quindi negli ultimi due o tre mesi il suo stato d’animo era negativo”

(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 5-6; cfr., pure, MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 2);

“ durante l'ultima settimana VITT_1 era piuttosto abbattuto e amareggiato dal trattamento ricevuto al lavoro dai suoi superiori. Mi disse che era stato declassato dalla sua funzione senza apparenti motivi sospettando unicamente che dovesse essere sostituito da un'altra persona che godeva dell'appoggio della direzione”

(PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 9);

“ la notizia del declassamento mi pare fosse arrivata a fine settembre-inizio ottobre 2010. Per lui è stato uno shock”

(MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);

“ negli ultimi tempi, anche a seguito del declassamento professionale subito da VITT_1 e che lo aveva fatto molto soffrire, noi ci eravamo ulteriormente avvicinati per confortarci a vicenda. Quindi la nostra relazione, negli ultimi tempi, è cambiata in meglio rispetto a prima. Eravamo più vicini.

(…) Voglio precisare che VITT_1 non mi disse immediatamente di essere stato declassato. Aspettò alcuni giorni e ricordo che mi disse di aver aspettato perché aveva paura a dirmelo temendo che io potessi lasciarlo per quella ragione. Io chiaramente lo rassicurai dicendogli che sarei rimasto con lui anche se fosse stato mandato a fare un lavoro più umile. (…) So che negli ultimi mesi VITT_1 si rivolse a TE 1 proprio a causa di quel disagio di cui ho parlato prima, relativo sia alla situazione professionale sia alla perdita della mamma. So anche che si sono visti. Devo dire che io, in relazione a quel periodo, un po’ mi rimprovero per non essere riuscito ad aiutare VITT_1. Avrei fatto tutto per lui ma non ero in grado di aiutarlo in quei momenti. Quel che potevo fare lo facevo con la mia presenza, restandogli vicino come ho detto prima” (ACPR 2, verb. dib. d’appello, pag. 13 e 14);

“ il 02 ottobre, durante la festa che avevo organizzato a Carona, ci siamo parlati e lui aveva esternato il fatto che non era contento sul posto di lavoro perché era stato appena declassato dopo avere ricevuto una promozione. In quell’occasione l’ho proprio visto ferito da questa situazione. (…) Lui mi riferiva al telefono che voleva fare un “lavoro psicoterapico” a lungo termine. (…) Lui poi mi ha dato delle precisazioni dicendomi che stava vivendo una crisi e si sentiva perso. La crisi era più direzionata verso il lato professionale, aveva anche citato la morte della madre avvenuta l’anno prima. In pratica aveva perso la fiducia dell’istituzione dove lavorava e dalla quale si sentiva tradito e preso in giro” (PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 4);

“ Ho visto per l’ultima volta VITT_1 circa 3/ 4 settimane prima della sua morte. Ricordo che l’avevo visto prima in occasione della festa per il mio dottorato, doveva essere il 2 o il 4 ottobre. L’ho rivisto poi al Civico (…) VITT_1 mi parlò di problemi che aveva sul lavoro, problemi di cui mi aveva già parlato in precedenza, in particolare durante la festa per il mio dottorato (cui aveva peraltro partecipato con ACPR 2). Ricordo che VITT_1 mi parlò anche della madre che era deceduta circa un anno prima e del grande vuoto che la mamma aveva lasciato. Io gli consigliai di rivolgersi ad uno psichiatrica o ad uno psicoterapeuta” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 6).

Anche gli amici di VITT_1 hanno parlato dei suoi problemi sul lavoro (__________, all. 92 RPG, pag. 4; __________, all. 103 RPG, pag. 2; __________, all. 104 RPG, pag. 4, __________, all. 110 RPG, pag. 2-3; cfr., pure, MP __________ 17.11.2011, V 30, pag. 3, e __________, all. 113 RPG, pag. 6).

  1. situazione finanziaria

Dall’AI 516 (pag. 7) emerge che la situazione finanziaria di VITT_1 era, fino alla fine del 2008, abbastanza modesta: al 31.12.2008, egli aveva un patrimonio di fr. 27'099.60, suddiviso su due conti (uno presso __________ e l’altro presso __________).

La situazione finanziaria di VITT_1 migliorò sensibilmente dopo la morte della madre (22 luglio 2009): egli ereditò, infatti, complessivamente fr. 458'633.35 (fr. 319'813.35 in liquidità e fr. 138'820.- in titoli (AI 516, pag. 7).

Secondo la sorella, VITT_1 aveva i mezzi per condurre una vita agiata:

“ Quando è deceduto mio padre, nel 2000, è stato lasciato tutto alla mamma, questo per lasciarle una certa garanzia. Al momento che è deceduta anche lei nel 2009, ci ha lasciato un’eredità che è stata subito divisa tra di noi. VITT_1 riceveva una somma di quasi CHF 450'000.-/500'000.-.

Lui aveva sicuramente una buona situazione finanziaria, anche lo stipendio mensile era dignitoso. Non si faceva mai mancare nulla anche perché se lo poteva permettere. (…) Come eredità di mio padre c’era anche un terreno a __________, che attualmente è in zona verde, per cui di poco valore. (…) In conclusione VITT_1 si poteva permettere di fare una bella vita, non si faceva mancare nulla. Non aveva nessun debito” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 6-7; cfr., anche, MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 4).

Nulla, del resto, emerge dall’estratto 30.11.2010 dell’UE di Lugano (cfr. AI 60 che non indica né ACB né esecuzioni in corso).

INCHIESTA

ritrovamento del cadavere

a. breve descrizione

Alle 06.41 di venerdì 12 novembre 2010 __________ inviò sull’utenza privata di VITT_1, suo capoufficio, un sms per comunicargli che sarebbe arrivata al lavoro in ritardo. Il messaggio non fu recapitato perché il cellulare del destinatario era spento (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1).

Giunta in ufficio verso le 8.10, notò che VITT_1 non era ancora arrivato (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1). Non vedendolo arrivare neppure alle 8.30 (orario entro il quale i dipendenti dovrebbero arrivare in ufficio), ne controllò l’agenda constatando l’assenza di appuntamenti fuori ufficio (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1). Perciò, a partire dalle 8.45, tentò di contattarlo telefonicamente, chiamandolo dapprima sul cellulare privato, poi su quello professionale ed, infine, sul telefono fisso di casa (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1-2).

Ripeté l’operazione fino alle 9.15, sempre senza successo: il cellulare privato risultava spento, su quello professionale si attivava la segreteria telefonica e il telefono fisso squillava a vuoto (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2).

__________ contattò, quindi, __________ (sostituto di VITT_1) che, ipotizzando che il collega fosse occupato per lavoro, le chiese di attendere fino alle 10.00 prima di tentare nuovamente di contattarlo (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 2-3; PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag. 3-4).

Tuttavia, essendosi preoccupato, dopo avere più volte tentato invano di raggiungerlo telefonicamente, poco prima delle 10.00, __________ si recò a casa di VITT_1 dove, entrando dalla porta non assicurata a chiave, rinvenne il cadavere del collega (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 11-12; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 2-3; PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag. 4).

La vittima - che presentava il rigor mortis - risultava inginocchiata a terra, con la testa appoggiata al pavimento in direzione della porta d’entrata (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 12 e 15; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 3).

Era completamente vestita (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15), ma non indossava alcuna giacca per l’esterno.

b. constatazioni e conclusioni sulla dinamica

Subito è apparso chiaro che VITT_1 era deceduto “in seguito a molteplici ferite prodotte con un’arma da punta e taglio” che “hanno sicuramente determinato uno shock emorragico letale” (e-mail 13.11.2010 della dottoressa __________ alla GPC __________ in atti sub AI 8).

Dopo aver effettuato l’autopsia, ma ancor prima di trasmettere il relativo rapporto, il medico legale, dott. __________, ha confermato che VITT_1 è stato vittima “di molteplici colpi da arma bianca da punta e taglio (…) distribuiti prevalentemente ai distretti superiori del corpo, in particolare al torace e sul versante posteriore” ed ha stabilito che “la causa del decesso è quindi certamente ascrivibile alle lesioni di organi interni che tali ferite hanno provocato” (in particolare, del cuore, di entrambi i polmoni, del diaframma, del fegato, dei reni, della milza e dell’intestino), “determinando anche una imponente emorragia” (AI 73, pag. 2).

Sul numero di colpi inferti, il dott. __________ ha dichiarato:

“ sono state osservate complessivamente almeno 30 lesioni d’arma bianca di cui la larga maggioranza da punta e taglio, penetranti al tronco e agli arti superiori. Erano anche presenti alcune lesioni da taglio ai palmi di entrambe le mani” (rapporto autoptico 16.2.2011 AI 269, pag. 22);

“ è impossibile definire con esattezza il numero dei colpi inferti considerato che una lesione può essere frutto di più colpi, rispettivamente che un colpo può causare più lesioni” (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 2).

La vittima è stata colpita, prevalentemente, alle spalle.

Infatti, il dott. __________ ha precisato che “le lesioni sono sostanzialmente tutte posteriori” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 6 dove parla di una ventina di coltellate alla schiena; cfr., anche, MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3).

Sulla parte anteriore del corpo della vittima vi sono solo quattro ferite: tre sono i fori d’uscita dei tramiti trapassanti ed una, all’addome, è molto molto superficiale (interessando soltanto la cute o poco più; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Pur dando atto che è impossibile stabilire la successione delle lesioni (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3; cfr. anche all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2), il dott. __________ ha spiegato che le lesioni alle mani sono tipicamente da difesa e che esse sono state inferte “dal davanti”, verosimilmente “su mani protese oppure su mani poste a difesa attiva dell’addome con afferramento dell’arma (lama) (…) in un momento in cui la vittima era ancora in grado di tentare una difesa” (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3). Anche le lesioni al braccio destro potrebbero - secondo il medico legale - essere conseguenza di un tentativo di difesa (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3).

Secondo il dott. __________, la vittima aggredita si è sicuramente spostata. A comprova di questa tesi, egli indica la varietà della direzione, dell’andamento e della profondità dei colpi nonché l’ampiezza dell’area in cui sono distribuite le lesioni (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4). Inoltre, la presenza di tipiche lesioni da difesa dimostra che la vittima ha avuto coscienza dell’aggressione e ha cercato in qualche modo di difendersi, verosimilmente girandosi e cercando di allontanarsi (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4-5). Infine, anche le lesioni al braccio destro dimostrano chiaramente che la vittima era in movimento rispetto all’aggressore (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5-6).

Stando al medico legale, le ferite da difesa sono state inferte dal davanti, nella fase iniziale dell’aggressione (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3).

Ma non forzatamente sono le prime che sono state inferte.

Se ha ipotizzato un iniziale successo della vittima nel bloccare l’aggressore ed un suo tentativo di sottrarsi esponendo il dorso, il medico legale non ha potuto escludere che vi sia stata una prima aggressione da tergo, una fase in cui i due si sono fronteggiati ed un’ulteriore aggressione da tergo a seguito del tentativo della vittima di sottrarsi, ritenuto che alcune delle ferite da tergo possono essere state prodotte senza che la vittima abbia perso la capacità di tentare di difendersi, anche e soprattutto sottraendosi, ad esempio allontanandosi e scappando verso l’entrata (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5; cfr. anche pag. 6 in cui il medico legale, tra l’altro, spiega “o la lesione alla mano è avvenuta prima di tutte le altre, oppure è avvenuta tra un’iniziale aggressione al dorso e il completamento della stessa in un secondo tempo”, escludendo che possa essere avvenuta alla fine dell’aggressione da tergo).

Secondo il dott. __________, l’azione è durata da un “minimo di diverse decine di secondi fino ad alcuni minuti”( all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6; cfr., pure, pag. 2 in cui il medico legale parla di “dinamica complessa e prolungata, nell’ordine dei secondi, di numerosi secondi se non di minuti” mentre in MP 3.5.2011, V 16, pag. 4 ________ parla di “alcuni minuti”). Si è, dunque, trattato di “un’azione abbastanza prolungata” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6).

Al riguardo, al dibattimento di primo grado, il medico legale ha spiegato che:

“ Ci sono studi sperimentali sul tempo che ci vuole per brandire, infliggere lesioni, ricaricare la mano armata, riportarsi sul bersaglio e indugiare. Alcune ferite danno conto del fatto che l’aggressore ha indugiato, ad esempio ruotando la lama una volta infissa ed estraendola con un angolo completamente diverso. Ciò dà innanzitutto l’idea di un’intenzione marcata e poi comunque di un’attività che richiede anche del tempo per essere compiuta. Assicuro che non è facile; si è provato a farlo su un animale ed è complicato, atteso che nessuno di noi lo fa per mestiere, per cui è comunque un’azione improvvisata. Quindi necessita di tempo e bisogna pure considerare che ai primi colpi la vittima scappa, oppone resistenza, magari si sposta di qualche metro o di qualche passo. Non può quindi essere stata un’azione rapidissima” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6).

Dalla presenza di ecchimosi su entrambe le ginocchia il medico legale ha dedotto che la vittima è caduta su di esse in una fase di iniziale cedimento (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3 e 4) e – ha spiegato ancora il dott. __________ – è del tutto plausibile che l’azione lesiva si sia, poi, completata nella posizione in cui il corpo è stato rinvenuto dagli inquirenti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).

Premettendo che determinare l’ora del decesso risulta, nelle condizioni del caso concreto (in cui, fra l’altro, la temperatura è stata alterata dall’uso del forno), “particolarmente difficoltoso”, il dott. __________ ha stabilito che VITT_1 è morto “nelle ultime ore della sera dell’11 novembre 2010 o nelle prime ore del 12 novembre 2010” (AI 269, pag. 23).

Per il resto, il medico legale ha precisato che l’arma usata dall’uccisore di VITT_1 ha

“ una lama ad un solo profilo tagliente, molto affilata, appuntita, della larghezza massima della lama compresa tra 3 e 4 cm e di una lunghezza nell’ordine di 20-30 cm” (AI 269, pag. 22).

c. rilevamenti scientifica

Secondo i rilievi della polizia scientifica, il fatto di sangue ha avuto inizio in corridoio.

È, infatti, stato escluso che l’aggressione possa essere iniziata in cucina e questo perché, sebbene lì siano state rinvenute alcune tracce rossastre:

“ nessuno schizzo di proiezione di tracce ematiche né segni di pulizia sono stati osservati sulle superfici verticali del locale” (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23).

Tracce di schizzi (e non solo) sono, invece, state rinvenute in corridoio, già in una zona più interna rispetto alla cucina (in sostanza, sulla parete tra la cucina e la camera da letto):

“ In corridoio, di particolare interesse sono gli indizi ritrovati sulle pareti e sulle varie porte. Uscendo dalla cucina, sulla parete a destra (situata tra la cucina e la camera da letto), tracce e gocciolamenti di lavaggio, unitamente a schizzi dinamici di materiale di origine ematica sono stati evidenziati fino ad un’altezza massima di circa 160 cm, mentre sulla parete a sinistra (situata tra la cucina ed il bagno), le tracce di lavaggio si situavano ad un’altezza inferiore, stimata a circa 120 cm. Man mano che ci si avvicinava al punto in cui è stato ritrovato il cadavere di VITT_1, l’altezza delle tracce rilevate sulle pareti dal Bluestar decresceva: dagli 80 cm sulle porte dell’armadio a muro, fino ai 40 cm sulla porta esterna del bagno e sulla porta d’entrata dell’appartamento” (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23-24).

Da qui - anche a fronte della progressione discendente in direzione della porta d’entrata dell’appartamento delle tracce ematiche - la conclusione della scientifica secondo cui i fatti hanno avuto inizio nel corridoio, fra la stanza da letto e la cucina, per poi proseguire verso la porta d’entrata dell’appartamento:

“ I risultati ottenuti grazie all’applicazione della soluzione Bluestar nell’appartamento della vittima VITT_1 suggeriscono che i fatti di sangue hanno avuto inizio nel corridoio nei pressi dell’ingresso della cucina (fra la stanza da letto e la cucina), per proseguire in seguito verso la porta d’entrata dell’appartamento.

L’ipotesi avanzata è supportata dallo studio approfondito delle tracce rinvenute sulla parete in questione, tenendo in considerazione parametri come l’ubicazione, la distribuzione e la forma degli indizi evidenziati. Infatti, la presenza di schizzi dinamici è stata evidenziata unicamente nel corridoio dell’appartamento, e parallelamente, l’altezza delle tracce rinvenute sulle pareti adiacenti all’ingresso della cucina, è superiore rispetto alle misure delle tracce messe in evidenza sulle superfici verticali verso la porta d’ingresso.

I risultati dell’autopsia indicano che VITT_1 è stato accoltellato a più riprese. Questo fatto comporta, di conseguenza, la penetrazione e l’estrazione ripetuta della lama, azioni che generano obbligatoriamente numerosi schizzi di materiale biologico dispersosi nell’ambiente circostante. Seguendo una traiettoria variabile secondo la forza e la velocità impressa durante l’estrazione della lama dal corpo della vittima, le gocce di sangue vengono proiettate in prossimità del punto spaziale di origine ove è stato provocato il sanguinamento.

Considerando che la cucina dell’appartamento della vittima VITT_1 non dispone di ampi spazi vuoti, se (…) il fatto di sangue avesse avuto veramente inizio in cucina accanto al forno, la soluzione del Bluestar avrebbe dovuto rivelare la presenza di schizzi e/o tracce di lavaggio sulle pareti e/o sul mobilio del locale. L’assenza di tali indizi non è quindi coerente con questa ipotesi” (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 24).

In un successivo rapporto, la polizia scientifica ha confermato le sue conclusioni anche con specifico riferimento alla macchia di sangue della vittima, di forma rotondeggiante, prodottasi a seguito di un gocciolamento perpendicolare, rinvenuta sul tavolo della cucina.

Ritenuto che “non sono state evidenziate proiezioni di tracce ematiche sottoforma di schizzi, né tantomeno segni di pulizia sulle superfici verticali del locale” (rapporto di complemento 3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8), la polizia scientifica ha concluso che:

“ sulla base dell’esame morfologico delle tracce di sangue rilevate nel corridoio e nella cucina, si ribadisce quanto già scritto nel rapporto del 29 luglio 2011.

La presenza in corridoio di tracce compatibili con degli schizzi e l’assenza di questa tipologia di tracce all’interno della cucina, sostengono l’ipotesi che l’accoltellamento, con conseguente sanguinamento, abbia avuto inizio all’interno del corridoio, nei pressi dell’ingresso della cucina”

(rapporto di complemento 3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8).

Le conclusioni della polizia scientifica sono state condivise dal medico legale che, al dibattimento di primo grado ha dichiarato:

“ E’ chiaro che le lesioni di cui è stato vittima il signor VITT_1 sono numerosissime e produttive di ampio spargimento ematico. Che in un ambiente (…) non siano presenti che minimali tracce di sangue, anche latenti, mi sembra del tutto significativo per il fatto che difficilmente la scena abbia potuto svolgersi in quell’ambiente. Anche se fosse stato lavato, le macchie, anche se non visibili a occhio nudo, avrebbero potuto essere rilevate con gli strumenti tecnologici”

(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 8, cfr. anche pag. 4).

d. stato dei luoghi

Giunti sul luogo del crimine, gli inquirenti hanno constatato che all’interno dell’appartamento regnava un gran disordine che si estendeva a tutte le stanze (tranne che al bagno e alla cucina).

Numerosi cassetti, scaffali, armadi e scatole risultavano spostati, aperti e rovistati (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto n. 24, 25, 28, 35 e 37).

In salotto, i cuscini e le coperte originariamente posti sui divani erano per terra (AI 392, foto n. 28, 35 e 36) e all’appello mancava una coperta di lana beige (che risulterà, poi, essere stata un regalo di AP 1 a VITT_1, cfr. PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 16).

Nella camera, il letto era stato disfatto (AI 392, foto n. 38 e 54), la porta dell’armadio era completamente aperta (AI 392, foto n. 55) e alcuni indumenti (tra cui la giacca di VITT_1 che risultava essere stata rivoltata, cfr. AI 392, foto n. 39) giacevano per terra (AI 392, foto n. 53 e 55).

Parrebbe mancare la coperta di lana di colore marrone/bordeaux (anche’essa un regalo di AP 1) che originariamente si trovava sul letto (cfr. PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 13-14 in cui si legge che “sul letto dovrebbe trovarsi una coperta di lana di colore marrone/bordeaux. Non riesco a vederla sulle immagini che mi vengono mostrate perché dovrebbe trovarsi in mezzo al piumone che è piegato in due. Mi ricordo che VITT_1 mi aveva detto di averla ricevuta (la coperta di lana) in regalo proprio da AP 1”).

La televisione era stata spostata e messa a terra e la cassa rossa

  • sulla quale era normalmente appoggiata – era stata aperta (AI 392, foto n. 45-49).

Sul comodino, in mezzo ad altre cose, vi era un preservativo inutilizzato (così come il suo involucro di plastica aperto e la scatola di cartone che lo conteneva) nonché il cellulare professionale (Blackberry) di VITT_1 (AI 392, foto n. 40-44).

Sulla scatola di cartone e sulla confezione di plastica dei profilattici - corrispondenti a quelli che, pur non utilizzandoli nei suoi rapporti con ACPR 2, VITT_1 teneva in bagno (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 al RPG, pag. 12) - non è stato possibile rilevare impronte atte al confronto (AI 392, foto n. 42 e 43; cfr., pure, distinta reperti e tracce, pag. 8).

Sul retro del Blackberry - che, lo si nota, VITT_1 non portava mai in camera (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 13; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 7; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 6) e che è stato trovato inserito nell’involucro di plastica del profilattico (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 13 e foto n. 33 allegata a quel verbale) - sono state trovate tracce di sangue della vittima (AI 392, foto n. 41).

Il cellulare privato di VITT_1 non è, invece, mai stato ritrovato, né in casa, né altrove (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15).

Tracce di sangue erano visibili sostanzialmente soltanto nel punto in cui si trovava il cadavere (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14), ciò che ha portato gli inquirenti a ritenere che l’autore avesse accuratamente pulito i luoghi (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15).

In cucina il forno era acceso e impostato sulla temperatura di 250°, con lo sportello completamente aperto e la ventola in funzione (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto n. 56).

Sul piano di lavoro, davanti alla macchina del caffè posizionata, a sua volta, davanti al ceppo contenente i coltelli, vi era un coltellino con il manico in plastica gialla (AI 392, foto n. 73 e 83), la cui lama ha reagito positivamente al test indicativo per il sangue e su cui è stato estratto un profilo completo misto composto, in frazione maggioritaria, dal profilo di AP 1 e, per il resto, da un profilo non interpretabile (AI 392, foto n. 83).

Sul tavolo, oltre ad alcuni pannelli neri in plastica e alcune scatole contenenti dischi, c’era una scatola contenente un tubetto di vasellina e una scatola di cerotti, che normalmente non si trovavano in cucina e che, certamente, non vi si trovavano la mattina dell’11 novembre 2010 (AI 392, foto 57; cfr. PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 7-8; PS ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 7 in cui si precisa che la vasellina era diversa da quella che usavano VITT_1 e ACPR 2). Su queste confezioni non sono state rilevate impronte (cfr. AI 392, pag. 9).

Il lavandino della cucina, così come quello del bagno, era perfettamente pulito (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto n. 74 e 88).

Tutte le luci erano spente, salvo una lampada del salotto accanto al computer (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14).

Le imposte delle finestre rivolte verso la strada cantonale (via Sorengo) e quelle rivolte verso il parcheggio dello stabile erano completamente chiuse mentre le altre erano socchiuse (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14).

La chiave dell’appartamento è, poi, stata rinvenuta nella tasca destra dei pantaloni che indossava la vittima (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14).

COME SI ARRIVA A AP 1

  1. All’inizio, i sospetti degli inquirenti si indirizzarono su ACPR 2, il compagno di VITT_1, che venne immediatamente fermato e interrogato (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 19):

“ ricordo che quel giorno era un venerdì e trovai tre agenti della polizia che mi prelevarono e mi portarono in commissariato. In commissariato non volevano inizialmente dirmi cosa era successo e chiedevano solo cosa avessi fatto la sera prima. Gli dissi di chiamare VITT_1 perché lui avrebbe potuto chiarire tutto. Il commissario mi urlò che VITT_1 era morto e che lo avevo ucciso io a coltellate. Mi prendevano le impronte e mi chiedevano chi secondo me potesse essere stato. Inizialmente pensai ad un vicino di casa e poi ho pensato a AP 1” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).

Fu così che ACPR 2 spiegò a chi lo interrogava che AP 1 era innamorato di VITT_1 che, però, non corrispondeva il suo amore (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 19; PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 2).

Mentre stavano per recarsi a casa di AP 1, gli inquirenti furono raggiunti da una telefonata di ABC_2 - amico di AP 1 che si era recato a casa sua perché, preoccupato, voleva essere lui ad informarlo della morte di VITT_1 così da potergli essere di conforto (PS ABC_2 12.11.20101, all. 59 RPG, pag. 2-3; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 2-3) - che disse loro che l’amico aveva delle informazioni da fornire in merito all’omicidio (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 19).

AP 1 aveva, infatti, accettato la proposta di ABC_2 che, considerato come VITT_1 fosse stato accoltellato e come AP 1 - che la sera dei fatti aveva cenato con lui presso il Grotto __________ - presentasse delle ferite da taglio alla coscia e alla mano sinistre, riteneva opportuno chiarire la situazione con gli inquirenti (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 20; PS ABC_2 12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 3-4; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 3-4).

AP 1 è stato arrestato subito dopo essere stato sentito (cfr. PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 7).

  1. negazioni iniziali

AP 1 si è, a lungo, dichiarato estraneo ai fatti.

Per ben 45 giorni, infatti, egli ha protestato la sua innocenza spiegando di essersi procurato le ferite alla coscia e alla mano a seguito di un infortunio di cui era stato vittima in giardino mentre, la mattina del 12 novembre 2010, con un taglierino tentava di sbloccare il tagliasiepe con cui voleva regolare la siepe e di essersi poi recato, con AAA_4, al pronto soccorso dell’Ospedale civico di __________ per farsi medicare (cfr. PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 2; GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 3; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7-8; PS AP 1 20.12.2010, all. 14 RPG, pag. 2; RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 29-30).

a. ammissioni

È solo davanti alle emergenze dell’inchiesta che smentivano il suo dire - in particolare, a fronte dei tabulati telefonici e delle testimonianze che sconfessavano la sua versione su come aveva trascorso la mattina del venerdì (cfr. MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 4-7) nonché delle risultanze della scientifica che evidenziavano la presenza, su di un paio di guanti rivenuti a casa sua, di macchie di sangue sia suo che della vittima (cfr. MP AP 1 7.12.2010, all. 12 RPG, pag. 4-7) - che AP 1 ha ammesso di essere l’autore dell’uccisione di VITT_1.

Lo ha fatto il 27 dicembre 2010, dapprima al suo difensore (che ha messo nero su bianco, all’attenzione del PP, la confessione resa dal suo assistito, cfr. confessione 27.12.2010, all. al V6) e poi davanti al PP (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 1 e segg.; cfr., anche, PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 1).

In sostanza, AP 1 ha sostenuto di avere intrattenuto, sin da fine 2004, una relazione clandestina con VITT_1 che, periodicamente, lo illudeva dicendogli che, per lui, avrebbe lasciato il compagno e di averlo ucciso d’impeto, sull’onda di una fortissima emozione che gli aveva fatto perdere lucidità suscitata da una frase volgare con cui VITT_1 lo aveva bruscamente respinto.

Secondo il suo racconto, la scenata di VITT_1 si svolse in cucina dove ebbe inizio anche la propria reazione omicida.

b. Richiesto di spiegare perché avesse deciso di confessare solo il 27.12.2010, AP 1 ha detto di avere inizialmente sperato di non venire scoperto e, poi, di avere mentito, non tanto per proteggere se stesso, ma per non privare del suo sostegno le persone a lui care (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 5). Ha sostenuto di essersi poi reso conto di non poter andare avanti con la coscienza sporca dal momento che, anche se fosse stato scarcerato, non avrebbe potuto tornare alla sua vita di prima:

“ Perché preso dal panico da quanto da me commesso speravo che il fatto non venisse scoperto dalla Polizia. Mi sono reso conto di aver distrutto non soltanto la vita di VITT_1 ma anche quella di mia mamma, che ha un disperato bisogno di me, quella di Mauro. Per quanto mi riguarda, in quel momento non volevo proteggermi più di quel tanto; di me non me ne fregava più di quel tanto.

Per oltre 40 giorni ho avuto "dentro" questo dramma ed ho recitato la parte dell'innocente quando ero con la Polizia, avendo la speranza di poter uscire. (…) In sostanza ho deciso di confessare perché non potevo più andare avanti con la coscienza sporca per l'omicidio del mio amato, della persona a me più preziosa nella mia vita.

Tengo a precisare che dopo aver incontrato, il 23 dicembre 2010, mia mamma in carcere avevo capito che non potevo andare avanti su questa strada. Inoltre, dopo l'interrogatorio del 23 dicembre 2010, ho voluto parlare con l'avv. DI 1, il quale ha risposto alle mie domande in modo chiaro.

Va anche detto che, durante le festività di Natale, ho pensato intensamente, come avevo fatto tutti i giorni precedenti, al dolore che ho causato a tutta la gente che vuole bene a VITT_1 e a tutta la gente che di me si fidava e che mi voleva bene. Sapevo che non potevo più andare avanti così. Tengo a precisare che se fossi stato scarcerato in questo periodo non avrei potuto sopportare questo peso e non avrei potuto svolgere la mia vita di prima. Dovevo affrontare la mia responsabilità ed era l'unica via d'uscita per me, emozionalmente parlando” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 69-70).

c. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1, sconvolto dalle parole offensive rivoltegli da VITT_1 - che era in piedi di fronte a lui, all’altezza del forno – lo ha ucciso con un coltello che si trovava sul piano di lavoro della cucina e che egli, appoggiandovisi, si è trovato in mano per caso (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 1; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 5; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 2-3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 62-63; verb. dib. d’appello, pag. 17-18).

A suo dire, tutto ha avuto inizio in cucina – dove, appunto, si è trovato, quasi senza volere, in mano un coltello - e si è, poi, concluso, dopo una specie di “giostra”, in corridoio:

“ A quel punto ho preso un coltello da cucina che si trovava vicino al portacoltelli in legno (non dentro al portacoltelli ma a fianco) sul bancone della cucina e ho colpito VITT_1 che si trovava di fronte a me. Eravamo in cucina. Non so quanti colpi ho inferto. Ricordo che VITT_1 a un certo punto ha alzato le sue mani e mi ha preso la faccia. lo l'ho guardato e ho visto i suoi occhi sbarrati, con espressione di incredulità per quello che stava succedendo.

ADR che lui si era avvinghiato a me e abbiamo girato su noi stessi, nel contempo io lo colpivo con il coltello. Alla fine eravamo in corridoio, VITT_1 era accovacciato sulle ginocchia. Mi ricordo che a un certo punto ero pure io inginocchiato vicino a lui” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 5; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 2-3);

“ Gli agenti interroganti mi chiedono dove ho recuperato il coltello e dove ho colpito la prima volta VITT_1.

Ero appoggiato leggermente verso il mobile della cucina, con la schiena verso la porta, e VITT_1 era rivolto verso di me a pochi centimetri di distanza. Il coltello era a pochi centimetri dalla mia mano destra, con la quale mi appoggiavo leggermente visto che ero stanco. Era come se fosse stato messo lì apposta da una qualche forza; proprio preparato. Non ricordo più la sequenza dei colpi” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7);

“ mi trovo davanti a lui in cucina. (…) Vicino al frigorifero, dopo il frigorifero, a destra. Dopo il frigo c'è il lavabo e io ero in quella posizione. Lui era più dentro in cucina. (…) C'era questo coltello lì vicino.

D: Dov'era questo coltello?

R: Non lo so. Lì vicino.

D: Che coltello era? Era un coltello particolare, non era insignificante, no?

R: Me ne sono accorto soltanto dopo. Non poteva essere un coltello qualsiasi.

D: ll segno del destino: il coltello che Lei gli aveva regalato. Ma dov'era questo coltello, dove si trovava?

R: Era lì, vicino alla mia mano.

D: Prima che Lei lo prendesse in mano, dove era?

R: Quello che ricordo è che era li appoggiato sul ripiano.

D: Ma cosa ci faceva lì il coltello?

R: Non io so. Magari l'aveva usato in qualche modo.

D: Non l'avevate usato prima di uscire a cena?

R: Non ricordo niente del genere. Ma non ci ho fatto caso. (…) II coltello era appoggiato sul piano della cucina ed era li a pochi centimetri dalla mia mano.

D: Perché ha preso il coltello?

R: Non mi sono mai posto questa domanda. L'avevo in mano e l'ho fatto. Non mi sono mai chiesto perché.

D: Cosa ha fatto?

R: VITT_1 era davanti a me. (…) io ho impugnato il coltello così com'era li. Era lì per me, per la mia mano, per prenderlo e fare quello che ho fatto. (…) Quello che mi ricordo, è una specie di giostra, tra lui e me. I dettagli non li ricordo, assolutamente no. (…) ci giriamo tra di noi, attorno. Da dove eravamo, per arrivare in corridoio c'è un metro e mezzo. (…)

D: Dove gli ha dato le prime coltellate?

R: Sicuramente davanti, non c'è un'alternativa, perché lui è davanti a me. Di questo mi ricordo. (…)

D: Mi spiega ancora cosa è questa giostra?

R: E quello che ricordo. Vedo i suoi occhi, ogni tanto anche nel sogno, vedo i suoi occhi e lo vedo davanti a me, che ci giriamo su di noi. Ci deve essere stata una specie di, non so che parola usare, battaglia o qualcosa. Per me era veloce. L'unica cosa certa che so è che quando ero vicino a lui, eravamo in corridoio: lui per terra e io vicino a lui per terra: questa è l'unica cosa che so dire con chiarezza” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 61-64).

AP 1 ha ribadito questa tesi ancora al dibattimento d’appello:

“ Sono entrato. Ho visto che lui era in cucina. In fondo, davanti al forno. Stava facendo qualcosa, non ricordo più cosa. Sono entrato anch’io in cucina. Mi sono fermato praticamente all’ingresso, davanti al frigo. (…) A un certo punto ho in mano il coltello e volevo che lui la smettesse. Volevo solo che lui la smettesse e che questa situazione finisse. Avevo capito che, un’altra volta, ero solo il burattino.

Quello che è successo dopo nel mio ricordo è invece come una specie di tornado, di giostra. Come ho detto, eravamo lì in cucina e lì, con il coltello che mi sono trovato in mano, ho cominciato a colpire VITT_1” (verb. dib. d’appello, pag. 17-18).

d. Così come praticamente sempre, rendendo queste dichiarazioni AP 1 ha mentito.

Che i fatti non si siano svolti così come li ha raccontati l’appellante è provato, in primo luogo, dagli accertamenti della polizia scientifica che smentiscono le dichiarazioni di AP 1 secondo cui l’accoltellamento ha avuto inizio in cucina, accanto al forno, per poi proseguire in corridoio (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 24)

Come visto, gli esperti hanno, infatti, escluso che l’aggressione possa essere iniziata in cucina e questo perché, in quel locale, non sono state rinvenute tracce di schizzi di sangue (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23). Tracce che, invece, sono state rinvenute (insieme a quelle di lavaggio) in corridoio, e meglio già sulla parete tra la cucina e la camera da letto (cioè in una zona più interna dell’appartamento rispetto alla cucina; cfr. rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23-24), ragion per cui la polizia scientifica ha concluso - anche a fronte dell’altezza decrescente delle tracce ematiche in direzione della porta d’entrata dell’appartamento - che l’accoltellamento ha avuto inizio nel corridoio, fra la stanza da letto e la cucina, ed è proseguito verso la porta d’entrata dell’appartamento (cfr. supra, consid. 21.c; in particolare, cfr., anche, rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 24; rapporto di complemento 3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8; parere del dott. __________ in all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 8 già citati supra).

La versione secondo cui la scenata di VITT_1 e l’accoltellamento sono iniziati in cucina è, dunque, una menzogna propinata da AP 1 agli inquirenti per sostenere il racconto dell’amante esasperato che uccide perché perde la testa a causa degli insulti cattivi e volgari che l’amato gli rivolge. Secondo questa versione era, infatti, essenziale che i fatti iniziassero in cucina perché solo in cucina AP 1 poteva trovarsi, per caso, fra le mani un coltello con cui colpire.

Ma, come visto, la polizia scientifica ha dimostrato che in cucina non c’è stato nessun accoltellamento.

Le tracce di sangue riscontrate dimostrano, per la loro collocazione e la loro altezza decrescente, che AP 1 ha iniziato a colpire VITT_1 in corridoio, più internamente rispetto alla porta della cucina, e meglio tra la cucina e la camera da letto, e che ha continuato a farlo quando la sua vittima si dirigeva verso la porta dell’appartamento proseguendo sino a che questi, ormai senza risorse, è caduto a terra.

Ricordato, dunque, che la versione dell’uccisione d’impeto presuppone che AP 1, sconvolto dalle volgarità di VITT_1, si sia trovato, per un caso, fra le mani un coltello – lo si ricorda, AP 1 ha detto: “Il coltello era a pochi centimetri dalla mia mano destra, con la quale mi appoggiavo leggermente visto che ero stanco. Era come se fosse stato messo lì apposta da una qualche forza; proprio preparato” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7) – l’accertamento secondo cui l’accoltellamento è iniziato e si è concluso in corridoio dimostra definitivamente come le cose siano andate ben diversamente da come sostenuto dall’appellante.

Ne discende che è escluso, già sulla base degli accertamenti della polizia scientifica, che AP 1 abbia ucciso in un momento di perdita di lucidità.

Ma non solo.

È certo che, contrariamente a quanto sostenuto da AP 1, il coltello usato per colpire VITT_1 non si trovava sul piano di lavoro.

ACPR 2 - dopo averne confermato la presenza in cucina (PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 3; PS ACPR 2 24.3.2011, all. 43 RPG, pag. 2) - ha, infatti, escluso che quel coltello si trovasse fuori dal ceppo in cui veniva normalmente riposto:

“ confermo che, quando io lasciai l’appartamento la mattina dell’11.11.2010, tutti i coltelli erano nel ceppo” (verb. dib. d’appello, pag. 13; cfr., pure, . all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 7).

Egli ha, pure, precisato che i manici dei coltelli conservati nel ceppo erano tanto vicini l’uno all’altro che “era quasi impossibile prelevare un coltello con una mano” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).

È altrettanto certo che, dal ceppo, AP 1 ha scelto, non solo un coltello più grande di quello giallo che era effettivamente appoggiato sul piano di lavoro (e non riposto nel cassetto dove normalmente stava, cfr. PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 5), ma proprio quello che lui aveva regalato a VITT_1 anni prima (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7) e che sapeva - per averlo spesso utilizzato quando aveva cucinato con VITT_1 (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7) - essere (a differenza degli altri coltelli infilati nel ceppo, cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7 in cui ACPR 2 afferma che “i coltelli erano tutti vecchi, poco affilati, tranne uno quello che manca nella foto”), ben affilato (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7).

Ne discende che AP 1 - che non può aver trovato sul piano di lavoro il coltello poi utilizzato per uccidere VITT_1 poiché esso lì non era - ha dovuto, non accontentandosi del coltellino giallo che giaceva sul piano di lavoro, prenderlo dal ceppo (dove i coltelli erano stretti fra loro) dal quale ha scelto ed estratto proprio quello che lui aveva regalato a VITT_1 anni prima e che sapeva essere, a differenza degli altri, estremamente affilato.

In seguito, è dovuto uscire dalla cucina per accoltellare VITT_1 in corridoio.

Trattasi di un comportamento consapevole e intenzionale che contrasta come un ossimoro con la tesi dell’omicidio commesso nell’impeto provocato da una pretesa offesa subita.

e. Durante l’accoltellamento, AP 1 si è ferito ad una gamba e, in misura minore, ad una mano.

Anche su questa questione, le dichiarazioni dell’appellante non sono lineari.

In un primo tempo, egli ha detto di essersene accorto subito:

“ Mi sono anche reso conto che mi ero tagliato sulla gamba. Di questo mi sono accorto solo una volta alzato in piedi. Anche il taglio alla mano sinistra me lo sono certamente procurato li” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2-4)

Poi, sicuramente perché si era reso conto che l’immediata percezione della sua ferita contrastava con la tesi dell’uccisione in un momento di obnubilamento della coscienza, AP 1 ha fatto marcia indietro già nel successivo interrogatorio:

“ non mi ero accorto di essermi tagliato (…) adesso sono convinto di essermi accorto del taglio sulla gamba solo una volta arrivato a casa” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 8);

“ non so dire quando mi sono accorto di essermi ferito sulla gamba e sulle mani” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 3);

“ non mi sono neanche accorto subito che ero ferito anch'io (…) penso quando mi sono cambiato da VITT_1 o forse anche a casa. Non lo so più”

(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65 e 68);

“ non so quando mi sono accorto di essermi ferito. Non me lo ricordo più” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

Si tratta, con evidenza, di ritrattazioni strumentali ad una linea di difesa che egli ha sin dall’inizio elaborato ed affinato, poi, in corso d’opera.

f. AP 1 ha ammesso di avere, dopo l’uccisione, pulito l’appartamento che era imbrattato di sangue (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3 e 6; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 18).

Lo ha fatto, evidentemente, per cancellare le sue tracce. In particolare, per cancellare le tracce del suo sangue:

“ quando ho visto la mia ferita mi sono detto che sarei finito in prigione se avessero trovato il mio sangue (…)

ADR Mi sono anche reso conto che mi ero tagliato sulla gamba. Di questo mi sono accorto solo una volta alzato in piedi. Anche il taglio alla mano sinistra me lo sono certamente procurato li”

(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2-4);

“ la mia pulizia serviva a cancellare delle possibili tracce. (…) Sicuramente stavo cercando di pensare di nascondere la mie tracce”

(PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 8 e 9);

“ ho pulito per paura di aver lasciato delle tracce” (verb. dib. d’appello, pag. 18).

Ha pulito con molta cura, usando tutto l’occorrente:

“ Per pulire ho preso tutto quanto trovavo in giro. Sapevo, del resto, dove si trovavano le cose per pulire. Quindi, in realtà, sono andato a prendere quel che serviva. Ho preso diversi stracci, sicuramente dalla cucina e forse anche dal bagno. Ho usato anche dei prodotti. Preciso che ho usato i prodotti che ho trovato lì. Devo dire che sono abituato a pulire e perciò riesco ad usare quel che serve senza dovermi concentrare sulla questione. Non ricordo quanto tempo ho impiegato a pulire. Ad un certo punto mi sono reso conto che soltanto con gli stracci non riuscivo a pulire ed allora ho usato anche la doccia” (verb. dib. d’appello, pag. 18; cfr., anche, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 71).

AP 1 – coerente con la sua tesi – ha sostenuto di avere agito in preda al panico e in modo irrazionale:

“ (ndr: ho pulito) come un disperato (…) come un matto”

(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3);

“ ero in panico totale. (…) Quella sera ero completamente preso dal panico. Ero preso da un "vortice". Non controllavo i sensi (…) in quel momento non ho fatto nulla di logico” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7 e 10);

“ gesto non aveva un gran senso” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4);

“ azioni completamente inutili, stupide. (…) Tutto è stato illogico”

(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65, 66 e 67);

“ mi prende il panico totale” (verb. dib. d’appello, pag. 18).

Nonostante questo asserito stato di panico, per pulire, AP 1 ha indossato i guanti da cucina. L’appellante lo ha ammesso (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4 e 5), non senza averlo, in un primo tempo, negato (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4 in cui aveva sostenuto di aver “pulito tutto l’appartamento di VITT_1 a mani nude”).

g. AP 1 ha, pure, ammesso di avere creato del disordine nell’appartamento di VITT_1 indicando di averlo fatto sia per inscenare una lotta tra VITT_1 ed il suo aggressore sia per cercare le lettere d’amore che lui, a suo tempo, aveva scritto a VITT_1 e che questi aveva conservato:

“ ADR ho messo fuori posto alcune cose appositamente per far sembrare che ci fosse stata una lotta fra VITT_1 e il suo aggressore.

Cercavo inoltre anche delle lettere che io avevo scritto a suo tempo a VITT_1. Le ho trovate e le ho buttate insieme al resto della roba sporca di sangue.

ADR che le ho buttate per evitare che venissero trovate dagli inquirenti e che quindi si potesse risalire a me” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3-4; cfr., anche, PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 9; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 2; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65-67).

Questa Corte ritiene la versione di AP 1 inattendibile.

Anzitutto, perché non vi sono prove che tali lettere siano mai state scritte (salvo una, quella vista da ACPR 2 e scritta con inchiostro verde).

Poi, perché, se anche fossero esistite, è tutt’altro che certo che VITT_1 le avrebbe conservate: secondo il suo compagno, VITT_1 non era, infatti, solito conservare né lettere né bigliettini (cfr. PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4; MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 15).

Infine – e, soprattutto – perché, al riguardo, le dichiarazioni di AP 1 sono incongruenti e mancano di linearità.

Anche volendo fare astrazione dal fatto che AP 1 ha frugato anche in sala (MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 19) nonostante, secondo le sue dichiarazioni (MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 7), lui sapesse che le lettere non erano lì, a togliere qualsiasi credibilità al suo racconto basta lo svarione di AP 1 al dibattimento d’appello.

Infatti, se sin lì (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 3 e 6; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 7; MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 66-67), egli aveva detto, non solo che VITT_1 ogni tanto gli leggeva le sue lettere, ma che, addirittura, lo aveva fatto ancora la sera di martedì 9 novembre 2010 (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 6), al dibattimento d’appello ha dichiarato che, la sera dell’omicidio, quando metteva sottosopra l’appartamento alla loro ricerca, non sapeva se VITT_1 le custodisse ancora:

“ non ero sicuro se VITT_1 le avesse ancora perché, quando io glielo chiedevo, a volte mi diceva di sì e a volte mi diceva che le aveva buttate” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

È evidente che questo cambiamento di versione – plateale tanto è manifesto - toglie qualsiasi credibilità alle dichiarazioni di AP 1.

Ne discende l’accertamento secondo cui la ricerca di AP 1 non era mirata al ritrovamento di alcune lettere d’amore ma di ben altro.

h. AP 1 ha sempre negato di essere stato lui a mettere sul comodino di VITT_1 la scatola di preservativi ed il preservativo aperto:

“ Non c’entro niente con i preservativi sul tavolo vicino al letto” (verb. dib. d’appello, pag. 18; cfr., pure, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 6; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 8; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 67).

AP 1 non ha, invece, escluso di avere spostato sul comodino il cellulare professionale di VITT_1 (“non mi ricordo di aver preso e spostato il Blackberry di VITT_1. Non è comunque da escludere”, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4).

Confrontato con il fatto che vi erano state trovate tracce di sangue della vittima, dapprima, ha detto di non ricordare (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 6; MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2) ma, per finire, al dibattimento d’appello, pur ribadendo di non ricordare, ha convenuto che doveva essere stato lui a spostarlo lì:

“ Non ricordo di essere stato io a mettere il Blackberry sul tavolino vicino al letto. La presidente mi ricorda che sul Blackberry è stato trovato del sangue. Quindi, evidentemente, devo averlo avuto in mano io. Ci sono tante possibilità. Può darsi che io l’abbia toccato mentre stavo pulendo. Quindi devo essere stato io a metterlo sul tavolino ma questa è una deduzione perché non mi ricordo di averlo fatto (verb. dib. d’appello, pag. 18-19).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha pure ammesso di essere stato lui a disfare il letto:

“ La presidente mi chiede se ho disfatto il letto di VITT_1.

Rispondo di non ricordare in ogni caso non l’ho fatto intenzionalmente ma mi sembra di averlo fatto. L’ho sicuramente toccato e ho sicuramente spostato le cose. La presidente mi chiede perché ho toccato il letto. Rispondo che non lo so. Forse c’entra con la coperta, ma non so” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

i. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1, ancora in casa di VITT_1, ha cambiato i vestiti che si erano sporcati di sangue (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 9; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 2; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 19).

l. AP 1 ha spiegato di avere, poi, raccolto l’arma del delitto, il materiale utilizzato per pulire, i suoi vestiti sporchi, le lettere d’amore che aveva scritto a VITT_1 e gli altri oggetti che si erano sporcati di sangue e di averli messi in due borse dell’IKEA e due borse di carta (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3 e 6; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 66; verb. dib. d’appello, pag. 18 e 19).

Dopo averlo inizialmente negato (“non ho preso nessun telefono cellulare di VITT_1”, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), AP 1 ha ammesso che è possibile che, nel raccogliere il materiale usato per pulire l’appartamento, egli abbia inavvertitamente preso anche il telefono cellulare privato di VITT_1:

“ non escludo di aver gettato anche il Natel di VITT_1 nei sacchi dell'IKEA” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5);

“ non mi ricordo di nessun telefonino . Se mancava, è probabile che l’abbia fatto io” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 66);

“ la presidente mi chiede del telefono di VITT_1. Devo rispondere che non ricordo nulla al riguardo” (verb. dib. d’appello, pag. 18).

m. Caricati i sacchi sul suo scooter, AP 1 è partito a fari spenti.

Ha, tuttavia, negato di averlo intenzionalmente:

“ sono uscito, ho cercato di posizionare i sacchetti sullo scooter e sono partito. La presidente mi ricorda che sono partito a luci spente. Rispondo precisando che il mio scooter è uno di quelli vecchi che non ti indica queste cose. Io non mi sono reso conto” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

Sul tragitto seguito, AP 1 non è stato lineare.

Inizialmente ha detto di non ricordare la via percorsa (PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 4). In seguito ha, invece, saputo indicarla (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). Infine, ha nuovamente detto di non ricordarla (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10-11; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5).

Dalle immagini della videosorveglianza della Città di __________ è emerso che verosimilmente AP 1 passò da __________, __________, __________ e __________ (cfr. documentazione fotografica, all. 184 RPG; RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 33).

Secondo le sue dichiarazioni, a __________, vicino a casa sua, AP 1 ha gettato in un container comunale i due sacchi dell’Ikea e i due sacchi di carta che gli inquirenti non hanno mai ritrovato (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 1; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 67; verb. dib. d’appello, pag. 19).

n. Rientrato al suo domicilio, AP 1 ha fatto il bucato, lavando anche ciò che indossava in quel momento (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; verb. dib. d’appelo, pag. 19; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 5; PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 6; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7) e cancellando così ogni possibile traccia che potesse incriminarlo.

Probabilmente per non rovinarli, non ha, invece, lavato i guanti che indossava e che ha riposto in un armadio della lavanderia.

Sempre secondo le sue dichiarazioni, dopo avere, come sua abitudine, guardato nella stanza di AAA_4 per vedere se stesse bene ed essersi tranquillizzato sentendo che dormiva (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; verb. dib. d’appello, pag. 19; cfr. già, PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 7-8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7), AP 1 ha fatto una doccia nel bagno della sua camera da letto.

Ha dichiarato di averlo fatto perché aveva proprio bisogno di riprendersi (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; cfr., pure, PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 19; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 7; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). In realtà, la doccia serviva a cancellare ogni traccia ematica o biologica che lo potesse collegare all’uccisione di VITT_1.

Poi è andato a letto e si è addormentato (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; verb. dib. d’appello, pag. 20; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). E questo nonostante abbia anche detto – verosimilmente per sostenere la tesi della perdita di lucidità e del panico - di avere “girato come una tigre per la casa” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), facendo “su e giù per tutta la casa per parecchie volte” (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7).

o. La mattina seguente – si era a venerdì 12 novembre 2010 - AP 1 si è alzato e, alla guida della sua vettura si è recato all’ipermercato __________ di __________ (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 5). Da lì, alle 8.55.28, AP 1 ha inviato un sms a ABC_2 del seguente tenore:

“ Ho cenato con VITT_1 dalla __________ e mi diceva che ha parlato con ACPR 2 e che .tutto perfetto lo vedo poi lunedì quindi per il momento sono felice un saluto P" (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 2; PS ABC_2 12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 4; cfr., pure, PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5).

Negando di averlo scritto per far ricadere la colpa su ACPR 2 (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 3), relativamente a tale sms AP 1 ha dichiarato:

“ In quel giorno tutto doveva apparire normale. Volevo creare una sorta di diga intorno a me. L'accenno a ACPR 2 l'ho fatto perché era l'ultima cosa positiva che VITT_1 mi aveva detto” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 3);

“ Era una bugia per convincere me stesso e ABC_2 che io non c'entravo niente con quella uccisione” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68).

In seguito, tra le 8.59 e le 9.12, sempre da __________, AP 1 ha, per ben otto volte, chiamato il numero fisso di casa sua. Invano. Secondo le sue dichiarazioni, avrebbe voluto parlare con AAA_4:

“ perché, se ben ricordo, volevo comperare una nuova testina per il rasoio e non mi ricordavo il modello preciso” (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 4; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68-69; verb. dib. d’appello, pag. 20; cfr., già, MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 6).

Come da lui ammesso soltanto dopo numerose contestazioni degli inquirenti che avevano trovato a casa sua uno scontrino di quella tintoria, AP 1 era andato all’ipermercato __________ per portare in tintoria una giacca Paul&Shark che egli aveva con sé la sera prima e che temeva si fosse macchiata di sangue (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 20; RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 32).

All’impiegata della tintoria __________ - cui alle 9.23 ha consegnato la giacca - AP 1 è parso “tranquillo” e “non dava l’impressione di essere nervoso o altro” (PS __________ 18.12.2010, all. 91 RPG, pag. 5).

Uscito dal centro commerciale, AP 1 è andato in pasticceria per acquistare delle paste per la colazione (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag. 5; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 7), prima di rincasare, buttarsi un po’ sul letto e, quindi, scendere a fare colazione con AAA_4 (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 6).

p. Poi – come ha ammesso quando, dopo più di 40 giorni di inchiesta, si è finalmente deciso a confessare il suo coinvolgimento - AP 1 ha inscenato un infortunio in giardino. Dapprima, ha pensato di raccontare di essersi ferito con il tagliasiepe. Ma, avvedendosi che la ferita alla gamba – lineare e pulita – non era compatibile con l’attrezzo e, dopo avere inutilmente tentato di alterarne i bordi, AP 1 ha modificato il proprio piano ripiegando su una ferita da taglierino (su cui ha messo il proprio sangue) che si era (naturalmente asseritamente) procurato tentando di pulire il tagliasiepe con, appunto, il taglierino:

“ ADR la mia ferita alla gamba non l'ho toccata dalla sera fino a quando mi sono recato all'ospedale. Le ulteriori piccole ferite/tagli che avevo sotto la ferita più grande procurata dal coltello di VITT_1, me le sono procurate realmente con il tagliasiepe quelle mattina del 12 novembre. lo quella mattina per scaricare la tensione avevo effettivamente deciso di mettermi a fare dei lavori di giardino. Quando mi trovavo in giardino con il tagliasiepe nelle mani (prima di iniziare a lavorare) mi è venuta l'idea di giustificare il mio taglio sulla gamba fingendo un incidente con il tagliasiepe. Ho allora avvicinato la lama del tagliasiepe alla ferita per cercare di renderla compatibile con una ferita provocata dalla sega del tagliasiepe. In effetti la ferita che avevo sulla gamba a seguito dell'omicidio di VITT_1 era una ferita molto lineare che non ci si sarebbe potuti procurare con un tagliasiepe. Avvicinando il tagliasiepe alla ferita ho subito sentito un fortissimo dolore e non me la sono sentita di continuare. (…) non ho messo intenzionalmente del sangue sul decespugliatore. Mentre sul taglierino, segnatamente sulla lama del taglierino, ho effettivamente messo del mio sangue appositamente per fingere il mio ferimento alla gamba e quindi supportare così la mia versione dei fatti” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5; cfr., pure, PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 5-6; MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 20 in cui AP 1 sostiene, invece, di non aver sentito dolore quando ha usato il tagliasiepe perché l’attrezzo non lo feriva e di avere, quindi, ripiegato sul taglierino).

La messinscena è, poi, continuata all’ospedale, dove AP 1 ha propinato la versione dell’infortunio in giardino anche all’infermiera e alla dottoressa che lo medicarono (cfr. all. 80, 88 e 105 RPG).

q. Dal PS, i due sono rincasati e, dopo aver fatto una doccia, AP 1 si è coricato (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5; cfr., già, PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 3 e 5) e, poi, è uscito fare un po’ di spesa (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5).

Nel primo pomeriggio, AP 1 ha accettato - con molto entusiasmo - l’invito a cena del cognato di AAA_4 per il sabato 13 novembre 2010 (cfr. PS __________ 7.12.2010, all. 99 RPG, pag. 3 e 4). Al telefono, al suo interlocutore, AP 1 è sembrato normale (cfr. PS __________ 7.12.2010, all. 99 RPG, pag. 4 in cui dice “Io l’ho sentito al telefono con il solito atteggiamento, come sempre, lui scherzava spesso”).

Sempre nel pomeriggio, alle 15.10, AP 1 ha inviato a __________ un SMS del seguente tenore:

“ Uffah - sembra che l’influenza intestinale di tua figlia sia parzialmente arrivata da - graaazie - sto solo scherzando - salutino - P.”

La destinataria ha riferito che il martedì precedente lei e AP 1 si erano visti e lei gli aveva detto che la figlia aveva problemi di stomaco e che, durante la notte, era stata male con vomito e diarrea (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 3). Si è, comunque, stupita che AP 1 - che conosceva poco e con il quale aveva avuto solo pochi scambi telefonici - le inviasse un messaggio del genere (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 6).

Al proposito, AP 1 ha confermato di avere inviato quel sms dal tono scherzoso con riferimento alla conversazione avuta con la __________ qualche giorno prima:

“ quando ci siamo incontrati 2 o 3 giorni prima ad un aperitivo, lei mi ha raccontato dell'influenza intestinale. Già il giorno dopo io mi sentivo un po' male. E allora quel pomeriggio ho fatto un mail spontaneo.

(…) quando mi son svegliato il pomeriggio del 12.11.2010, ho sentito un po' quel malessere che ho ricondotto alla possibile influenza. Mi sono ricordato di quanto __________ mi aveva detto. E allora ho inviato l'sms scherzoso” (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 9; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 69 in cui AP 1 ha sostenuto di avere scritto quell’sms perché voleva “fare delle cose normali e stupide in quella giornata perché mi aiutavano a non rivivere l'esperienza della serata prima”).

Verso le 16.25, ABC_3 – che ancora non sapeva nulla dell’accaduto – ha telefonato a AP 1 per organizzare una gita a Milano per visitare una mostra. Anche nel corso di quella conversazione AP 1 ha continuato nella finzione cui aveva dato avvio con la mail del mercoledì precedente:

“ Nel corso di questa conversazione abbiamo parlato su quello che voleva fare con AAA_4. Dal mio punto di vista non poteva buttarlo fuori di casa se VITT_1 fosse andato a convivere con lui a __________. A tale proposito lui non mi aveva risposto in modo chiaro; grosso modo mi aveva detto “…troveremo una soluzione…”. (…) Mi ricordo che mi ha detto, a proposito del nostro viaggio a Milano, che non poteva venire perché aspettava le notizie del VITT_1 per quello che concerne la sua storia con ACPR 2” (cfr. PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 5).

Più tardi, tra le 17.15 e le 17.30, __________ ha chiamato AP 1 per verificare se questi avesse saputo quel che era accaduto a VITT_1 prima che ABC_2 andasse da lui (come questi le aveva preannunciato di voler fare quando l’aveva chiamata per dirle che VITT_1 era morto). Mentendo, AP 1 - che le è parso ”tranquillissimo, quello di sempre” - le ha detto di non avere ancora messo un piede fuori casa:

“ Per tutto il tempo che siamo stati al telefono AP 1 era tranquillissimo, quello di sempre. Mi aveva raccontato della sua giornata e che aveva anche lui problemi intestinali ma in forma molto leggera… Io non gli ho detto nulla di VITT_1” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 3);

“ Posso dire che durante la conversazione telefonica avuta con AP 1, quando io l’ho chiamato verso le 17.15/17.30, lui mi aveva detto che stava male ma in più che era rimasto a casa tutto il giorno. (…) sono sicurissima. Lui mi aveva detto che non si era mosso da casa causa questo problema fisico, la leggera gastroenterite” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 8).

Così come con la ABC_3 il mercoledì precedente, anche con ABC_2, che arrivò da lui nel tardo pomeriggio di quel venerdì, AP 1 portò avanti la sceneggiata annunciandogli con gioia che VITT_1 si era deciso per lui e, poi, propinando la scena madre dell’uomo disperato per la perdita dell’amato:

“ Sul divano ho raccontato ad ABC_2 che ero felice perché VITT_1 si era finalmente deciso a mettersi con me. Poi però ABC_2 mi ha detto che VITT_1 era morto utilizzando la già riferita espressione in tedesco, e in quel momento quello che ritengo essere stata la mia maschera è sparita e io sono crollato” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5);

“ iniziava a parlarmi di VITT_1 che era contento della loro situazione. Mi diceva pure che dopo lungo tempo VITT_1 stava cambiando la sua posizione in merito alla loro relazione, aveva deciso di frequentarlo e che poteva esserci un futuro tra di loro. A quel punto mi sono trovato in difficoltà ma ad un certo momento, al momento in cui aveva smesso di parlare, gli dicevo che VITT_1 era deceduto. Lui in quel momento ha cambiato atteggiamento ed è crollato (…) Dal vedere una persona radiosa che gli brillavano gli occhi a una persona che non so descrivere. È come se gli fosse crollato il mondo addosso.

In seguito AP 1 visto il suo crollo fisico ho cercato di sostenerlo e poi ha iniziato a chiedermi come era morto. Gli spiegavo che era stato trovato con ferite da taglio, ho cercato di rendergliela il meno doloroso possibile. Dopo avere saputo questo la situazione è peggiorata ancora di più. (…) ADR: per quanto io possa giudicare, secondo le mie sensazioni, AP 1 prima del mio annuncio non sapeva che VITT_1 fosse deceduto. In effetti inizialmente parlava di VITT_1 e si notava chiaramente l’amore che provava per lui e soprattutto il futuro che stava cambiando in suo favore. Dopo il mio annuncio il suo stato d’animo è cambiato completamente” (PS ABC_2 12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 3-4);

“ Non sapevo come dirgli che VITT_1 era morto. (…) La sua prima reazione è stata di incredulità; mi ha risposto “ma come” (o qualcosa di simile). Mi ricordo di avergli ripetuto 2 o 3 volte la frase. “VITT_1 ist in Himmel geflogen”. Poi dal suo stato normale e brioso, si è tirato assieme con le braccia verso il petto, come una posizione fetale ma seduto ed è crollato. Visto il suo stato pietoso ho cercato di consolarlo abbracciandolo; AP 1 stava piangendo. (…) è diventato tutto rosso in volto, come se la pigmentazione fosse cambiata; erano lacrime vere quelle che scendevano dal suo volto. Mi ricordo che oltre alle lacrime colava anche il suo naso; lui continuava a tirare su con il naso. Non saprei dire quanti minuti siano passati. (…) Mi ricordo che quando era “tutto tirato assieme” si guardava le mani e come se avesse VITT_1 fra le mani, se lo tirava a sé, al suo petto” (PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 3).

Testimonianza indiretta dell’abilità recitativa di AP 1 è la deposizione di __________ che, parlando di ABC_2, ha riferito:

“ mi richiamava dicendomi che sperava di non dover mai più fare una cosa del genere in vita sua e che ha visto un dolore incredibile sul viso di AP 1 e che lo stesso diceva che non gliene fregava più niente, che voleva morire” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 4).

AP 1 ha, poi, propinato la stessa scena di dolore anche a AAA_4, sopraggiunto quando ABC_2 lo informava di quanto, in realtà, già ben sapeva (PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 4; PS AAA_4 18.11.2010, all. 46 RPG, pag. 6; PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 3).

MOVENTE

  1. La pubblica accusa ha indicato, quale “movente principale” del tragico gesto, l’impossibilità di AP 1 di restituire a VITT_1 i 200’000.- fr. che questi gli aveva affidato, un anno prima, affinché fossero investiti ma che, invece, erano stati da lui integralmente e indebitamente utilizzati per sé. A questo movente, la pubblica accusa ha, poi, aggiunto – a titolo, evidentemente, subordinato – l’intento di eliminare la persona che “una volta di più aveva rifiutato di intraprendere con lui una relazione sentimentale e di convivenza” (punto 1. dell’atto di accusa).

La prima Corte ha escluso che fra autore e vittima vi fosse una relazione amorosa (cfr., in particolare, consid. VIII.3 della sentenza impugnata) e, quindi - accertato che, davvero, VITT_1 aveva affidato 200’000.- fr. a AP 1 e che, questi, se ne era impossessato e non aveva più la possibilità di restituirglieli - ha stabilito che il movente era da ricercare nella volontà di nascondere le tracce delle sue malefatte di natura finanziaria (cfr., in particolare, consid. VIII.4. della sentenza impugnata).

Così come in precedenza, ancora in appello, la Difesa ha, invece, sostenuto il movente passionale, o meglio “affettivo”, che affonderebbe le proprie radici nella relazione segreta che da anni vittima e autore portavano avanti (cfr. riassunto dell’arringa in sentenza impugnata, pag. 25 e dichiarazione d’appello, pag. 2 in cui si parla dell’esistenza “fra autore e vittima di un rapporto quantomeno affettivo se non sentimentale e sessuale”).

Occorre, dunque, accertare la natura dei rapporti fra vittima e uccisore.

RAPPORTI FRA IMPUTATO E VITTIMA

26.a. AP 1 conobbe VITT_1 nella palestra in cui entrambi si allenavano. Era il 16 dicembre 2004. Secondo il racconto di AP 1, fu VITT_1 ad abbordarlo:

“ Ho conosciuto VITT_1 il 16 dicembre 2004 e precisamente nella palestra __________ di __________. Mentre mi trovavo negli spogliatoi, dopo l'allenamento, lui mi si avvicinò dicendomi che mi aveva osservato e che mi considerava una persona molto interessante e mi voleva conoscere meglio” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 1; cfr., pure, AI 404, pag. 7, con la precisazione che, al perito, AP 1 ha detto di essere stato da subito affascinato da VITT_1 ma che questi si è sottratto a lungo ai suoi tentativi di approccio);

“ Eravamo membri dello stesso club di fitness e non ci siamo mai parlati tanto perché ormai io avevo il mio orario e quando io arrivavo lui andava via, però un sorriso c'era ogni tanto. VITT_1 parlava poco, sembrava sempre molto di fretta. Qualche corsa la facevamo assieme e come ho parlato con tutti, dato che dopo siamo diventati tutti buoni conoscenti e con alcuni poi in seguito anche amici, ho cercato anche con VITT_1 di prendere questo contatto. VITT_1 era molto timido da quel punto di vista. (…) Una sera, nel guardaroba, io venivo dalla doccia, mi ero appena vestito, lui stava anche lì, non ricordo più cosa faceva. Mi guarda e mi dice "ciao, come ti chiami?" e io ho risposto "mi chiamo AP 1”, poi mi dice "sei un tipo interessante e vorrei conoscerti meglio" io gli rispondo che anche lui è interessante e di conoscerci meglio allora” (all. 1 al verb. TPC, pag. 25-26).

Stando a AP 1, già al primo appuntamento, VITT_1 lo stupì baciandolo improvvisamente e intensamente (“con la lingua”, ha precisato al perito, AI 404, pag. 7):

“ Quella stessa sera siamo usciti a mangiare alla pizzeria __________ in Via __________ (__________). Mentre stavamo mangiando e bevendo, mi sono accorto che avevo una cotta per lui e che "la cotta" era corrisposta. Ad un certo punto, senza preavviso, mi diceva che doveva andare alla toilette. Appena alzato mi ha preso la testa e mi ha baciato intensamente e velocemente; questo è stato un gesto molto atipico per lui. Questo l'ho capito nei mesi successivi quando l'ho conosciuto più a fondo” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure, confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 2).

Vale la pena annotare quanto AP 1 ha dichiarato su questo primo incontro nel corso del dibattimento di primo grado perché i dettagli aggiunti (in particolare, quello dello spinacio fra i denti) indicano bene come AP 1 tenda, nel tempo, ad arricchire i suoi racconti:

“ Lui era un bel ragazzo, il cuore batte e io ero veramente eccitato devo dire, perché pensavo questo è un mondo diciamo dove conta molto la gioventù e conta molto la perfezione anche fisica, mi sentivo bene però in una certa direzione non guardavo anche perché non mi facevo delle illusioni, poi capita questa cosa qua. (…) lui fa poi una cosa, la prima volta, la prima sera che usciamo che non mi sarei mai aspettato da lui, perché lo avevo messo in un certo quadro di una persona che magari non è tanto da primo passo, e cosa fa, eravamo soli in questa pizzeria dietro nella saletta, non c'era nessuno, nemmeno il cameriere, lui mi fa un segno come se avessi qualche cosa tra i denti, io mi avvicino, lui prende un dito e avevo un po' di spinacio o qualche cosa tra i denti e li pulisce. Lui mi era parso come una persona un po' schizzinosa per cose del genere, infatti anche in seguito fa una cosa e mi bacia, però appena baciato si alza, esce dalla saletta e va alla toilette e non torna più per almeno dieci minuti, ero li a pensare a questa situazione, non sapevo cosa pensare, mi baci e fai questo gesto. (…) Non ricordo più se era proprio la prima prima sera o se era qualche sera dopo, mi sembra di ricordarmelo così, ma comunque era molto vicino, estremamente vicino, ed era un impatto assolutamente indescrivibile” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 27).

Come si vedrà meglio in seguito, AP 1 ha sostenuto che fra lui e VITT_1 nacque subito una relazione sentimentale e che fu solo nell’agosto 2005 che questi gli rivelò di avere, ormai da cinque o sei anni, una relazione stabile e ufficiale con un’altra persona:

“ Nove mesi dopo per l'occasione del suo compleanno ci siamo incontrati, preparato una bella serata fuori, era d'estate perché lui fa il compleanno il 6 agosto ed ero convinto di dirgli, quella sera, che volevo una cosa più seria molto più seria, anzi, molto molto seria, e di mettere la relazione magari anche su un livello più qualificato e l'avevo già accennato le due o tre volte prima ma in modo molto superficiale. Lui l'aveva capito in qualche modo che io, che volevo fare una cosa del genere, magari dal mio nervosismo, magari dalla particolarità della situazione non lo so, comunque prima ancora che io potessi dire tutto questo mi dice, mi guarda con quei suoi occhi che potevano essere molto belli ma anche molto di ghiaccio, così guardando lontano poi "ah lo sai, lo sai devo però dirti che sono insieme con un ragazzo", adesso non mi ricordo più quanti erano a quel momento, 5 o 6 anni. Era una botta che non vorrei che nessuna persona su questa terra dovesse mai fare l'esperienza. Era veramente una cosa, ero li praticamente con le mutande per terra, e con il cuore in mano e poteva anche spararmi, avrebbe fatto lo stesso effetto, io quella sera ho cercato di mantenere la contenance, un errore che faccio purtroppo troppo spesso, che ho fatto troppo spesso nella mia vita magari avrei dovuto sfogarmi di più, comunque non avevo neanche tanta esperienza” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 29; cfr. AI 404, pag. 8 con la precisazione che al perito ha raccontato anche che, in quell’occasione, lui aveva con sé degli anelli di oro bianco acquistati a Vienna; cfr., anche, PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 1).

Secondo il racconto di AP 1, da quel momento la loro relazione continuò in modo altalenante:

“ da quella sera sino alla sera dell’omicidio è iniziata questa odissea fra noi due, del lasciarsi e ripigliarsi” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 2; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 12; confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 2; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 4; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 9; MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 8; MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 4-6; MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 53).

Sempre secondo il suo dire, quest’ “odissea” era per lui psicologicamente tanto pesante da

“ mangiarlo dentro pezzo per pezzo” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure, confessione 27.12.2010, all. al V 6, pag. 2; memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 51).

b. VITT_1 e AP 1 condividevano molti interessi: dall’arte al teatro, dalla musica alla buona cucina e alla natura. Insieme assistevano, quindi, a concerti, visitavano mostre, spesso cucinavano o uscivano a cena e facevano passeggiate in montagna (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2 e 4; cfr., pure, PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 6; MP ACPR 2 2.2.2010, all. 41 RPG, pag. 3-4; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 3-4; PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 4; PS _________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 9; PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 6; MP ABC_2 23.2.2011, all. 61 RPG, pag. 5; PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 1; MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 3).

c. È certo che AP 1 e VITT_1 si frequentavano con una certa regolarità.

Meno chiara è la frequenza dei loro incontri.

Al proposito, AP 1 non è sempre stato univoco. Ha detto che egli vedeva VITT_1:

  • “2/ 3 volte alla settimana” (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2; memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492, pag. 1 in cui AP 1 parla di “due o più volte ogni settimana”; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 30 in cui AP 1 parla di “una media di due volte la settimana”), sempre gli stessi giorni (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 30);

  • il “martedì e giovedì alternati, a volte cumulati” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 8);

  • al perito ha, invece, detto che incontrava VITT_1 tre volte alla settimana per cena e che insieme a lui trascorreva sempre anche il sabato pomeriggio (AI 404, pag. 8; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 32).

Poi ha detto che lo vedeva sempre quando non c’era ACPR 2:

“ quando i mercoledì, i sabati o le domeniche che ACPR 2 era impegnato, VITT_1 mi chiamava e ci si vedeva. Quando lui doveva andare per Zurigo per lavoro, mi chiedeva di andare assieme a lui. Praticamente quando non c’era ACPR 2, lui era con me” (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2);

“ se c’era la minima possibilità che lui si liberasse, anche inaspettatamente, voleva subito stare con me” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2);

“ quando non c'era ACPR 2 il weekend era con me. Andavamo a Milano o a fare qualche cosa, spesso inventava lui qualche cosa, in montagna per esempio, a camminare” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 30).

Infine, con riferimento alle ultime tre settimane prima dei fatti

  • nelle quali VITT_1, secondo quanto raccontato da AP 1 all’amica ABC_3 in una e-mail del 10 novembre 2010, lo subissava “praticamente in continuazione con cene, cinema, musei, e una montagna di affermazioni di affetto e di regali piccoli ma affettuosi, ecc.” - AP 1 ha spiegato che:

“ per quanto riguarda le cene, in queste tre settimane, ci sono sicuramente state una o due cene la settimana. Per il cinema, ricordo che siamo stati al cinema __________ di __________ e al __________, penso due o tre volte in totale (nelle tre settimane). Siamo poi stati al museo di arte moderna in via __________ a __________, alla biblioteca cantonale di __________ e al __________ reale a __________. Per quanto è dei regali, in quelle tre settimane, VITT_1 mi ha regalato un pupazzo con all'interno dei dolci, una volta del riso con funghi, il caffè della Nespresso, cose piccole di questo genere” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 6).

Poco oltre nello stesso verbale, ha, invece, detto che, nelle ultime settimane prima dei fatti, vedeva VITT_1 in modo “irregolare e scaglionato” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 8).

In ogni caso, che AP 1 e VITT_1 si frequentassero piuttosto assiduamente emerge anche dalle dichiarazioni di ACPR 2 secondo cui i due si vedevano “in media almeno una volta a settimana” (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 8), rispettivamente “due/tre volte al mese” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 8).

Quanto al sabato pomeriggio, ACPR 2 – che si vedeva con VITT_1 solo il sabato sera – ha detto che, pur non potendolo escludere, a lui non risultava che il sabato pomeriggio VITT_1 avesse appuntamenti fissi con qualcuno (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 6), tanto più che, in generale, “a VITT_1 non piaceva avere una regolarità, tranne la mia del mercoledì e del week end” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 8).

d. Secondo le dichiarazioni delle persone sentite durante l’inchiesta, VITT_1 considerava AP 1 una persona molto intelligente e intellettualmente molto interessante e di lui si fidava, tanto da chiedergli consiglio e consulenza sia in ambito finanziario che immobiliare (AP 1 in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 42 -43 e45; ACPR 2 in all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 3 e 8; MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 3; PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7; MP DI 1 3.10.2011, V 25, pag. 8).

  1. rapporti di collaborazione in attività illecite?

Durante la perquisizione effettuata a casa della vittima gli inquirenti hanno rinvenuto tre CD - intitolati “Doc AP 1”, “AP 1 documenti” e “Doc AP 1 2008”

  • contenenti documentazione varia e sospetta.

a. AP 1, interrogato in proposito, ha inizialmente sostenuto di non conoscerne il contenuto e di non saperne spiegare la presenza a casa di VITT_1 (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 6-7 e 10). Poi, agli inquirenti che gli contestavano il contenuto dei CD, ha risposto ipotizzando di avere inviato a VITT_1 i documenti via e-mail per errore (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7-11) con la sola eccezione del documento denominato “contratto di compravendita tra __________ e AP 1” e di alcuni timbri (di cui era stato trovato un file nei CD e che furono poi fisicamente rinvenuti a casa di AP 1) in relazione ai quali ha dichiarato quanto segue:

“ Ho una certa difficoltà a dare una risposta perché non vorrei rovinare l'immagine di VITT_1. Le cose però stanno nel modo seguente. In occasione dell'allestimento del contratto falso di cui ho già parlato e che ho sottoposto a __________ per giustificare il versamento di CHF 350'000, avevo necessità di allestire un documento il più vero possibile. Sapevo che la banca usa dei caratteri di scrittura di cui io non disponevo e che non riuscivo a copiare. Per questo mi sono rivolto a VITT_1 inviandogli per email il testo del contratto. VITT_1 mi ha segnalato che in internet avrei trovato il carattere. Al ché io ho fatto quanto da lui suggeritomi. (…) avevo coinvolto VITT_1 nella creazione dì timbri nostri personali. Partendo dai timbri a disposizione copiati dai documenti ufficiali dello Stato, gli avevo chiesto come fare per ottenere qualcosa di nostro partendo da questi esempi. Lui era grafico e quindi avrebbe potuto aiutarmi” (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7, 8 e 12).

In questa prima fase, pur parlando di un suo aiuto materiale, AP 1 ha tenuto fuori VITT_1 dalle sue malefatte:

“ VITT_1 non sapeva che stavo allestendo un documento al fine di giustificare il reato patrimoniale. (…) Con questa storia però preciso che VITT_1 non centra niente” (MP DI 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7).

In seguito, però, AP 1 ha cambiato versione attribuendo a VITT_1 - in relazione ad altri documenti falsi utilizzati per le malversazioni ma non contenuti nei CD - la consapevolezza che, prima, negava:

“ nel creare questi documenti fasulli, mi sono avvalso dell'aiuto di VITT_1. Lui sapeva che stavo creando dei documenti falsi. lo non avevo le conoscenze tecniche per procedervi, lui, che era grafico (programma Illustrator e Photoshop), le aveva. Non mi ha aiutato a creare ogni e qualsiasi falso, solamente quelli di una certa difficoltà e solamente per gli aspetti tecnici. La stampa del documento definitivo, le firme e i timbri li apponevo io, così come ero io che utilizzavo poi gli stessi. Contrariamente a quanto in precedenza affermato quindi, il fatto che a casa di VITT_1 siano stati trovati dei cd contenenti dei documenti sospetti, tipo copie di cartelle ipotecarie, disegni di timbri, ecc...non è casuale” (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 22-23).

All’indomani di questo interrogatorio, l’avv. DI 1 ha confermato al PP che, stando a AP 1, VITT_1, non solo sapeva delle malversazioni da lui perpetrate, ma esse erano sostanzialmente state messe in atto nell’interesse di entrambi, “per salvare il terreno e __________” poiché ciò rappresentava il loro comune futuro:

“ VITT_1 sapeva che la fattispecie descritta alle pag. 21 e seg. del verbale aveva quale preciso scopo di ottenere i 2 milioni di franchi per salvare i terreni e __________. Si trattava del futuro di VITT_1 e AP 1. Al mio cliente ho chiesto perché non ne ha parlato in interrogatori in precedenza. La risposta è stata ed è: “io l’ho ucciso in un momento disperato. Non mi sembrava né mi sembra giusto fargli del male da morto e farne alla sua famiglia.” (…) Alla mia ulteriore domanda se VITT_1 fosse a conoscenza degli altri fatti costitutivi di reati patrimoniali, il signor AP 1 mi ha risposto in termini positivi. Sui CD agli atti, secondo il signor AP 1, dovrebbero esserci elementi oggettivi atti a suffragare il coinvolgimento di VITT_1 nei fatti concernenti __________” (scritto 22.12.2011 avv. DI 1 a PP, AI 488).

Evidentemente dimentico delle sue precedenti preoccupazioni di non infangare la memoria dell’amato e, altrettanto evidentemente, non ritenendo sufficientemente chiare le dichiarazioni rese sin lì agli inquirenti e, poi, al suo avvvocato, AP 1 ha voluto rincarare la dose. E lo ha fatto in uno scritto denominato “memorandum del 01.01.2012” che val la pena citare quasi per esteso:

“ Nella relazione tra VITT_1 e me c'era un elemento, una “verità impronunciata", ma non per questo meno presente e importante. Si tratta del fatto che eravamo più, molto di più, di una coppia clandestina che si incontrava regolarmente due o più volte ogni settimana, con un legame così illimitato e profondo che divenne, con il tempo per tutti e due, una culla, un rifugio segreto dove poter parlare di tutto il possibile e l’impossibile (…) Anche l’impensabile veniva pensato e l’impronunciabile veniva intensamente discusso e trattato (…) Quando chiudevamo la porta del suo appartamento dietro di noi, scomparivamo in un mondo totalmente nostro dove esisteva solo una regola; la totale e completa libertà, al di là delle convenzioni, dei doveri e delle maschere di ogni tipo. (...) Quando VITT_1 aveva dei problemi io li risolvevo, anche se spesso con mezzi poco ortodossi, e in cambio, quando VITT_1 sentiva di poter fare la sua parte lo faceva, senza tante domande e senza particolare richiesta. (…) Quando VITT_1 capì che ero in difficoltà perché non ero in grado di produrre alcuni elementi (documenti, timbri, intestazioni ecc.) mi chiese di portargli dei campioni (originali) di documenti e timbri ecc. e poi passavamo notti intere a realizzarli sul computer.

Eravamo seduti nel suo salotto e lui, virtuoso come sempre, realizzò PDF per Moduli "crudi" per Cartelle ipotecarie, ricevute, lettere ecc. Creava i PDF per i timbri che servivano e portò la carta originale della __________.

Cucinavamo, mangiavamo, bevevamo, ci amavamo e compievamo queste cose.

Non ci sentivamo falsari ma artisti. Spesso lavoravamo assieme sere e notti intere alla realizzazione di questi "artefatti", come li chiamavamo.

Eravamo eccitati, un po’ spaventati, ma soprattutto, felici di essere assieme. Scongiurai VITT_1 di non tenere copie o documenti di nessun tipo.

Quando il PP Capella mi mostrò i CD trovati a casa di VITT_1, mi sono molto spaventato. Non per me, in quanto i fatti sul mio comportamento verso il Signor __________ di Zurigo erano già noti con tutti i dettagli vergognosi, ma perché non vedevo più alcuna possibilità di mantenere il segreto dato a VITT_ .

Ma, un miracolo, il PP non tirò nessuna conclusione.

Non riuscì a dedurre che gli elementi trovati su quei CD sono proprio alcuni elementi usati per la "fabbricazione" dei documenti, in seguito usati da me presso il Signor __________.

Volevamo salvare il progetto __________ che sarebbe diventato il futuro da lungo tempo cercato, sia per VITT_1 e, naturalmente, anche per me.

Eravamo disposti ad arrivare a tanto purché questo sogno non fosse distrutto dalle circostanze. (…) Avvocato, mi perdoni questo paragone pseudo-romantico, ma ci sentivamo come Bonnie and Clyde. (…) Insieme ci sentivamo imbattibili. (…) VITT_1 ed io eravamo un team, in tutto e per tutto” (memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492, pag. 1-4).

Anche in seguito – pur tornando a dire che avrebbe preferito non dover coinvolgere VITT_1 ma che a ciò si era visto costretto a causa del rinvenimento dei CD – AP 1 ha ribadito la sua chiamata in correità, sempre riconducendo le truffe alla necessità di reperire fondi per attuare il progetto __________ (MP AP 1 29.2.2012, AI 99 in inc. 2011.607, pag. 3-4; cfr., pure, MP AP 1 6.3.2012, AI 102 in inc. 2011.607, pag. 2; MP AP 1 6.3.2012, V 34, pag. 2-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 39-41 e 72-73; verb. dib. d’appello, pag. 21).

b. Il procuratore pubblico non ha creduto alla chiamata in correità di AP 1. Lo ha detto chiaramente durante la sua requisitoria al processo di primo grado (verb. dib. TPC, pag. 9). Lo ha ribadito in questa sede rilevando, fra l’altro, che i documenti rinvenuti nei CD non possono essere stati creati in funzione dei reati poi commessi da AP 1 ritenuto come essi siano stati creati successivamente alla loro commissione.

Non sembra avergli creduto neanche la prima Corte ritenuto che – dopo avere detto che “AP 1 non è mai stato credibile men che meno in aula” (sentenza impugnata, consid. VIII.1, pag. 106) – al riguardo ha, semplicemente, detto che VITT_1 “sapeva” delle malversazioni dell’amico a danno di terzi (sentenza impugnata, consid. VIII.6.k, pag. 125).

Nemmeno la scrivente Corte ha creduto a AP 1.

In aggiunta alle argomentazioni sviluppate dal PP – del tutto condivisibili in relazione a buona parte della documentazione contenuta nei CD – occorre rilevare che di molti dei documenti è difficile anche comprendere la reale natura e che, in più, molti di essi non sono riconducibili, in modo univoco, a nessuna delle malversazioni imputate a AP 1.

A ciò si aggiunge che del racconto che di questa pretesa partecipazione ha fatto AP 1 – di cui qui si anticipa il giudizio di generale inattendibilità (di cui si dirà più compiutamente in seguito) - colpisce la scarsa (per non dire, inesistente) credibilità intrinseca dovuta:

  • alla sua evidente natura romanzata (in sintesi, gli amanti “maledetti” che passavano le notti ad amarsi e a delinquere);

  • alle contraddizioni in cui il chiamante è incorso man mano che ne rendeva successive versioni;

  • alle bugie accertate: oltre a quella sui caratteri usati da __________ (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 40, sconfessato da AI 349), AP 1 ha mentito affermando che il programma Adobe Illustrator (con cui sono stati creati molti dei documenti contenuti nei CD) era stato installato sul suo computer da ABC_2 all’inizio del 2010 (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 72). Risulta, infatti, che, in realtà, quel programma è stato installato al più tardi il 26 aprile 2005 (doc. dib. TPC 5, pag. 2), cioè ben prima che egli facesse la conoscenza di ABC_2 (cfr. PS ABC_2 12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 2);

  • all’inverosimiglianza totale del dichiarato obiettivo delle falsificazioni (salvare il progetto __________ già naufragato nei primi anni ’90);

  • al fatto che non si vede alcun motivo per cui VITT_1 dovesse accettare di mettere a rischio tutta la sua vita professionale e il suo futuro per aiutare l’amico a commettere reati dai quali egli non aveva nulla da guadagnare.

Su questa questione, dunque, l’unico accertamento possibile è quello secondo cui, non solo non vi sono elementi che aiutano a comprendere le ragioni per cui quei CD si trovavano a casa di VITT_1, ma, soprattutto che non ve ne è nessuno che permetta di accertare che VITT_1 ha aiutato AP 1 nella creazione dei documenti falsi da questi, poi, utilizzati per le sue malversazioni.

  1. rapporti patrimoniali fra autore e vittima

Il 17 novembre 2009, VITT_1 ha prelevato a contanti dal suo conto risparmio presso __________ l’importo di fr. 200'000.- (cfr. fiche di prelevamento in atti sub AI 96). Secondo l’accusa, la vittima ha, poi, consegnato tale importo a AP 1 affinché questi lo investisse.

a. dichiarazioni di AP 1

AP 1 ha sempre categoricamente negato di avere ricevuto quei soldi da VITT_1 (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 4-7 e 11-12; MP AP 1/ABC_2 23.11.2011, V 32, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 44, 47 e 59; verb. dib. d’appello, pag. 8). Lo ha fatto anche quando è stato confrontato con le contrarie dichiarazioni dei testi (MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 4-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 44-47).

Per dare forza a tali sue negazioni ha, in sostanza, sostenuto che lui non avrebbe mai potuto mescolare affari e sentimenti:

“ con VITT_1 avevo una relazione particolare e la cosa (n.d.r: occuparsi delle questioni di finanziarie di VITT_1) sarebbe stata impossibile, impossibile solo a pensarci” (MP AP 1 17.6.2011, V18, pag. 6);

“ Cosa VITT_1 abbia detto a ACPR 2 per non rivelargli i dettagli delle sue azioni è una cosa, che ha cercato di tenerlo fuori da certe cose della sua vita questo l'ho visto diverse volte. (…) L'unica cosa che io posso dedurre da questo è che VITT_1 abbia usato il mio norme come giustificazione per un'azione che però non ha mai, mai, mai fatto con me. E anche se avesse cercato di farlo, io l'avrei rifiutato, perché non si può mischiare soldi e amore, assolutamente no, soprattutto quando si è raggiunto un livello di difficoltà come l'avevamo già. Non avrei mai accettato questa cosa” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 46).

b. elementi probatori che sostengono la tesi accusatoria

Diversi elementi sostengono, però, la tesi accusatoria.

b.1. Benché regolarmente dichiarato al fisco come detenuto in contanti al 31 dicembre 2009 (AI 516, pag. 8-9 e 20), il denaro prelevato da VITT_1 il 17 novembre 2009 non è stato rinvenuto a casa sua (AI 516, pag. 4 e 21). Ciò, del resto, non sorprende: VITT_1 non era solito conservare grosse somme a casa, come dimostrato dal fatto che, l’8 febbraio 2010, egli ha depositato in banca i fr. 30’000.- rappresentanti il conguaglio dell’eredità nemmeno un’ora dopo averli ricevuti (cfr. estratti bancari allegati al verbale d’udienza preliminare 30.11.2012).

Esso non è nemmeno stato versato sull’unico altro conto di VITT_1 (quello presso __________, cfr. documentazione bancaria; cfr., pure, AI 516, pag. 4) o riversato, in un secondo momento, sul conto __________ (AI 516, pag. 4).

Nemmeno quei soldi sono stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza intestata a VITT_1 (all. 150 RPG).

Non risulta nemmeno che VITT_1 abbia proceduto a investimenti (AI 516, pag. 21), né attraverso altri istituti di credito, né in prima persona (ciò che sarebbe, comunque, stato inverosimile, ritenuto come egli non ne avesse le capacità, cfr. MP Suà 17.11.2011, V 30, pag. 2-3; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4).

Infine, non vi sono indizi che lascino supporre che VITT_1 lo abbia utilizzato per effettuare spese particolari (AI 516, pag. 21). Anzi. Secondo il suo compagno, nell’ultimo anno, proprio in vista dell’operazione immobiliare alla quale si prefiggeva di procedere, VITT_1 aveva limitato le spese:

“ ADR nell'ultimo anno VITT_1 non ha effettuato acquisti particolari o speso il denaro senza attenzione. Anzi, è vero il contrario. Aveva assunto un atteggiamento piuttosto risparmiatore, e questo proprio in funzione dell'acquisto della casa” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5).

b.2. Al consulente __________ che gli chiedeva cosa volesse fare di quei soldi, VITT_1 aveva esplicitamente detto che i fr. 200'000.- prelevati il 17 novembre 2009 (e che a lui aveva spiegato, ancora il 22 aprile 2010, di custodire nel suo appartamento, PS __________ 12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 2; MP __________ 18.2.2011, V 9, pag. 3) gli sarebbero serviti per acquistare casa:

“ Mi ha pure detto che quel denaro l’avrebbe usato quale anticipo (mezzi propri) per pagare l’eventuale acquisto di un appartamento che stava cercando” (PS __________ 12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 2);

“ VITT_1 mi disse che questi fr. 200'000.- sarebbero poi in parte stati utilizzati per comperare una casa. (…) VITT_1 mi disse che intendeva mettere come fondi propri ca. fr. 200'000.-/300'000.- di cui fr. 200'000.- erano quelli che deteneva al suo domicilio” (MP __________ 18.2.2011, V 9, pag. 3 e 4).

b.3. Alcuni testi hanno dichiarato che VITT_1 aveva riferito loro di avere affidato a AP 1 del denaro da investire.

ACPR 2 ha accennato alla questione già nel suo primo verbale:

“ So pure che fra AP 1 e VITT_1 vi era anche un legame per questioni d'affari, per quanto ne so io a seguito di alcuni investimenti. VITT_1 mi aveva riferito che AP 1 si occupava di gestire dei fondi d'investimento con denaro di alcuni suoi clienti che doveva far fruttare” (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 3).

In seguito, ACPR 2 ha confermato che, nell’autunno 2009, il compagno gli aveva detto di avere affidato circa la metà di quanto ereditato dalla madre a AP 1 che avrebbe fatto fruttare il denaro per un anno, ciò che avrebbe permesso loro, alla scadenza dell’investimento (prevista per novembre 2010), di disporre dei fondi sufficienti per acquistare la casa dove andare a convivere:

“ sapevo che avevano un rapporto di amicizia e d’affari. (…) VITT_1 nell'autunno 2009 mi aveva detto che a seguito della morte della madre aveva ereditato una discreta somma. Non so la cifra esatta. Mi disse che con quei soldi avremmo potuto concretizzare l'intenzione di acquistare casa. Mi disse anche comunque che il denaro non era sufficiente. Mi disse che avremmo quindi aspettato un annetto durante il quale avrebbe investito una parte di questo denaro onde aumentarlo. Mi disse che aveva affidato una discreta somma (senza precisarla, sebbene sapevo che era ca. la metà di quanto ereditato) al signor AP 1 affinché questi procedesse negli investimenti. E questo perché AP 1 era, per quanto mi aveva detto VITT_1, un consulente finanziario. (…) In tarda primavera - inizio estate 2010, quando occasionalmente la sera visitavamo i siti delle agenzie immobiliari rispettivamente dopo aver visitato degli oggetti, VITT_1 mi disse che comunque dovevamo quantomeno attendere fino al novembre 2010, perché era quello il momento in cui l'investimento sarebbe scaduto” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3-4; cfr., anche, MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);

“ VITT_1 mi aveva chiaramente detto che aveva affidato una parte del denaro ereditato dalla madre a AP 1 affinché lo investisse. (…) Quello che aveva ereditato non bastava comunque per l'acquisto di una casa e quindi lui voleva far crescere il suo patrimonio, anche se io avrei contribuito. Nell'inverno del 2009/2010 mi confidò di aver affidato il 50% di quanto ottenuto dall'eredità a AP 1. (…) VITT_1 si fidava di AP 1. (…) Noi eravamo entrati nel vivo della ricerca della casa e mi ricordo che VITT_1 mi disse che comunque potevamo prendercela comoda perché l'investimento che non stava andando bene come sperava, sarebbe scaduto in novembre 2010 e quindi avremmo potuto ritirare soldi e procedere all'acquisto”

(all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4-5);

“ Ricordo che, mi sembra nell’inverno 2009/2010, VITT_1 mi disse che circa la metà di quel che aveva ereditato da sua madre, lo aveva affidato al signor AP 1 affinché lo investisse. Non si era dilungato in spiegazioni sul perché lui aveva affidato quei soldi al signor AP 1 invece che affidarli a canali più tradizionali. (…) io non sapevo, all’epoca, quanto VITT_1 aveva ereditato dalla madre” (verb. dib. d’appello, pag. 12).

Anche __________, collega di VITT_1, ha dichiarato che questi le aveva confidato di aver consegnato del denaro a AP 1:

“ Non so se è importante ma mi è venuto in mente che VITT_1 mi aveva detto, durante una conversazione, poteva essere il mese di agosto 2010, che aveva consegnato del denaro, non l’ha quantificato, a questoAP 1. Non ho comunque altri dettagli”

(PS Suà 2.12.2010, all. 111 RPG, pag. 2);

“ Confermo questa mia precisa dichiarazione. Ricordo che con VITT_1 stavamo parlando della azioni __________ che avevano perso di valore. Lui quindi mi disse che aveva dato del denaro a AP 1. Non mi ha precisato quanto denaro gli ha dato, né quando” (MP __________ 17.11.2011, V 30, pag. 2).

Della circostanza non hanno parlato solo i conoscenti di VITT_1. Anche ABC_2, amico di AP 1, ha dato atto che questi gli aveva detto di avere investito del denaro per conto di VITT_1:

“ so che VITT_1 aveva dato del denaro a AP 1 da investire. (…) Io stesso, quando mi recai in Inghilterra (2008 e nel 2009) gli consegnai, in un'occasione, CHF 5'000 per una qualsiasi mia evenienza. Quando tornai, AP 1 mi disse che quel denaro lo aveva investito. Per me la cosa andava bene, anche perché AP 1 mi disse che le frattempo il capitale era lievitato a CHF 7'000.-. E’ in quel periodo che ho saputo, da AP 1 che anche VITT_1 gli aveva affidato del denaro per investire. Non mi disse l'importo” (MP ABC_2 23.2 2011, all. 61 RPG, pag. 5);

“ confermo che AP 1 mi disse di aver ricevuto del denaro da VITT_1 affinché lo investisse. Me lo disse in una circostanza in cui io chiedevo circa il destino dei miei CHF 5'000 prestati. Eravamo a casa di AP 1. II periodo, se ben ricordo, era fine 2008-inizio 2009. ADR che sono stato in Inghilterra nei periodi maggio-settembre 2008 e maggio-settembre 2009” (MP confronto AP 1/ABC_2 23.11.2011, V 32, pag. 3).

Premesso che dall’AI 477 emerge che, in realtà, ABC_2 è stato a Londra dal 20 settembre 2008 al 13 dicembre 2008 e dal 15 maggio 2009 al 20 agosto 2009, nel situare la conversazione da lui avuta con AP 1 a “fine 2008-inizio 2009” - cioè a cavallo dei due viaggi - egli ha verosimilmente commesso un errore. VITT_1 ha, infatti, prelevato la somma in questione solo il 17 novembre 2009 e il colloquio di cui riferisce il teste non può, quindi, che essere avvenuto dopo quella data, ossia dopo il suo secondo viaggio in Inghilterra. L’errore in cui è incorso non mina, tuttavia, l’attendibilità del teste ritenuto come, da un lato, collocare con precisione nel tempo episodi già vissuti non sia facile (ciò di cui è un chiaro esempio il fatto che, a verbale, ABC_2 ha fornito, in relazione ai due viaggi in Inghilterra, date diverse rispetto a quelle effettive) e, dall’altro, come l’inesattezza possa, in concreto, essere facilmente ricondotta ad una confusione tra il primo ed il secondo viaggio in Inghilterra.

Che tra VITT_1 e AP 1 vi fosse una relazione “d’affari” lo riferisce anche AAA_4 (“VITT_1 si fermava a parlare di "affari"”, PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 8) e che VITT_1 stesse aspettando di raccogliere i frutti di un investimento - che, come visto, egli non risulta avere effettuato tramite i canali tradizionali (cfr. consid. b.1) - per utilizzarli per l’acquisto di una casa emerge pure dalle dichiarazioni di __________:

“ mi aveva detto che stava investendo del denaro e stava aspettando l’evolversi. Probabilmente stava aspettando un momento più propizio per vendere delle azioni con lo scopo d’impegnare il denaro in un appartamento” (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 6).

b.4. Prima dell’apertura del presente procedimento penale, AP 1 soleva spacciarsi per consulente finanziario (cfr. CV in atti sub AI 302 in cui AP 1 ha preteso di avere una vasta e pluriennale esperienza nel ramo finanziario, in particolare in quello della gestione patrimoniale; cfr. PS AP 1 12.1.2006, AI 217, pag. 4 in cui ha dichiarato di essere attivo quale “consulente di borsa”; cfr., anche, e-mail 27.10.2009 a __________, all. 23 all’AI 516, in cui AP 1 dice di essere qualificato nel settore finanziario e amministrativo; AI 516, pag. 23).

Come tale era recepito dalle persone che, direttamente o indirettamente, lo conoscevano:

“ Per VITT_1 AP 1 era un consulente finanziario in cui poneva grande fiducia” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);

“ Il terzo ruolo che AP 1 aveva nella vita di VITT_1 era quello di consulente immobiliare e finanziario” (ACPR 2, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4);

“ VITT_1 lo citava nei discorsi che facevamo, per consulenze di tipo finanziario e a riguardo della cultura per l’arte” (PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4);

“ AP 1 era un consulente per il campo finanziario e immobiliare”

(MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 3);

“ sapevo che AP 1 si occupava di investimenti”

(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 4);

“ se non erro, il suo lavoro è quello di “giocare” in borsa”

(PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 8);

“ lui mi ha sempre riferito di "giocare in borsa" e che faceva altre attività in relazione alle sue opere d'arte” (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6);

“ Mi ha detto che anche gestiva dei capitali, investendoli.”

(PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 7);

“ so che AP 1 si occupava di investimento di denaro, sebbene io non gli ho mai dato del denaro da investire” (PS __________ 22.2.2011, all. 89 RPG, pag. 5);

“ Forse come analista, AP 1 se ne intendeva di mercati finanziari” (MP ABC_2 23.2.2011, all. 61 RPG, pag. 5-6; cfr., pure, PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5 in cui ABC_2 dice che “quelle poche volte che ho visto AP 1 davanti allo schermo del PC su internet, guardava sempre siti di finanza”).

b.5. Dagli atti emerge, poi, che, proprio nel novembre 2009, AP 1 aveva effettivamente prestato consulenza finanziaria alla vittima.

A casa di VITT_1 sono, infatti, state rinvenute due e-mail (datate 4 e 5 novembre 2009) scambiate fra lui e AP 1 da cui emerge chiaramente che il secondo aveva dato consigli al primo in materia di obbligazioni bancarie (AI 516, pag. 23).

AP 1 ha ammesso di avere funto, in quell’occasione, da consulente per VITT_1:

“ Trattasi di una mia consulenza ad hoc a VITT_1 in relazione a dei titoli che se ricordo bene VITT_1 aveva ereditato dalla madre. VITT_1 non si fidava dei consulenti bancari di __________ e quindi voleva il consiglio anche mio. lo ho semplicemente verificato in Internet e ho fornito questa consulenza”

(MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 5);

“ a un certo punto mi dice "ho ereditato questo" non so che cosa sia, tenere o non tenere, cosa faccio? Gli ho detto, dai, sei lì in una delle più grandi banche di questo mondo, vai a parlare con uno dei tuoi specialisti, no non voglio andare da loro, non mi fido di loro, perché aveva questa profonda mancanza di fiducia verso la sua banca che già da anni lo trattava in modo assolutamente inaccettabile” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 50).

Particolarmente rivelatori sono, poi, gli altri documenti relativi alla situazione finanziaria di VITT_1 rinvenuti a casa di AP 1 (AI 516, pag. 24). Si tratta di:

  • corrispondenza con l’Assicurazione Vaudoise in relazione al decesso della madre;

  • un estratto patrimoniale della sua relazione presso __________;

  • un estratto delle posizioni dettagliate al 29.10.2009 dei suoi investimenti presso __________.

I due documenti bancari sono stati ottenuti tramite visualizzazione e-banking effettuata il 30.10.2009

Inizialmente, AP 1 ha negato di conoscere la situazione economica della vittima e di avere mai funto per lui da consulente:

“ Della situazione economica e finanziaria di VITT_1 non sapevo praticamente nulla. Prima della morte della madre VITT_1 si lamentava con me del fatto che non riusciva a risparmiare. Dopo la morte della madre questi lamenti sono scomparsi. Con lui discutevo del generale andamento dei mercati in occasione delle nostre cene, occasionalmente. Non sapevo lo stato del suo patrimonio, pur sapendo che aveva ereditato una determinata cifra di cui non conosco l'entità, non conoscevo e non conosco lo stato patrimoniale di VITT_1. Non ho mai funto per lui né da consulente, nè da gestore finanziario” (MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 3).

Poi, confrontato con il ritrovamento della citata documentazione a casa sua, ha dovuto cambiare versione:

“ Il PP mi sottopone i doc. A e B allegati al presente verbale, segnalandomi che trattasi di documentazione trovata a casa mia a __________. II PP mi chiede di cosa si tratta e come spiego il ritrovamento presso la mia abitazione di __________.

R Innanzitutto riconosco che le annotazioni manoscritte sul doc. A sono le mie.

Entrambi sono documenti la cui presenza a casa mia spiego con il fatto che una volta VITT_1 mi chiese d'informarmi sulla qualità del portafoglio e sulla composizione delle parti di fondo detenute (e indicate sull'estratto). Ho fatto delle ricerche in internet, ho anche chiamato una persona a Zugo, mio conoscente esperto in materia. I risultati delle mie ricerche li ho poi annotati a mano sul doc. A sottopostomi” (MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 3).

Anche davanti alla prima Corte AP 1 ha continuato a negare di aver funto da vero e proprio consulente di borsa di VITT_1. Ha, però, confermato quanto precedentemente dichiarato:

“ D (…) È vero che lei faceva un po’ da consulente i borsa anche di VITT_1.

R: No. Assolutamente no.

D: E come spiega quelle mail che ci sono in cui parla di questioni finanziarie ?

R: Perché lui aveva delle cose e non sapeva di cosa si trattasse. lo gli ho consigliato di recarsi dagli specialisti della sua banca e lui non voleva parlare con loro, almeno così mi disse, perché non si fidava più di nessuno in quella banca lì, per diverse ragioni. Così mi chiese di informarmi di che cosa si trattasse. lo sono andato in internet, sono andato a cercare, ho fatto qualche chiamata a sinistra e a destra” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 45).

Ha, altresì, ammesso di avere, già prima, aiutato VITT_1 in relazione ad un terreno in Florida a suo tempo appartenuto al padre:

“ già prima a proposito di un terreno del padre, che il padre aveva comperato 35 anni fa in Florida, a un certo punto c'eravamo appena conosciuti mi viene a chiedere di informarmi di questo terreno in Florida, cosa vale? Dove si trova? Se si poteva fare qualche cosa. È saltato fuori che il terreno essendo abbandonato da più di quindici anni è stato poi, seguendo le regole del posto, messo in asta e venduto e sono state costruite delle case, purtroppo non ho potuto dargli una risposta così però chi si è occupato ero io”

(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 50).

b.6. Vi è, poi, un’indicativa coincidenza temporale.

VITT_1 ha prelevato a contanti i fr. 200’000.- nella filiale __________ di Piazzetta della Posta a __________ alle ore 10.35 del 17 novembre 2009.

La stessa mattina AP 1 era nella stessa filiale: in effetti, alle 11.18 l’imputato ha prelevato dal suo conto la somma di fr. 14'000.- (cfr. all. 25 all’AI 516).

Altro dato interessante è che, poco dopo, alle 11.55, AP 1 ha versato fr. 20'000.- (cioè, un importo superiore di ben 6’000.- fr. a quello prelevato poco prima) sul suo conto corrente postale.

Il dato aumenta di interesse se si pon mente al fatto che la situazione di AP 1 non era delle più brillanti: al 31 ottobre 2009 sui suoi conti (bancari e postale) erano depositati complessivamente soltanto fr. 31'787.91 (cfr. AI 516, pag. 27-28) e, dal mese di novembre, non aveva più entrate (AI 516, pag. 27), né dalla disoccupazione (cfr. lettera 10.11.2009 di conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego, in atti sub AI 84 in inc. 2011.607) né da altre fonti (il canale __________ essendosi chiuso già nel 2008, AI 516, pag. 14).

Inoltre, significativa è anche la considerazione secondo cui – nonostante l’assenza di entrate e nonostante l’esiguità dei propri averi bancari – AP 1 è ancora riuscito a far fronte al suo dispendioso tenore di vita per almeno un anno (cfr. AI 516, pag. 18 con le correzioni di cui al doc. TPC 69).

Richiesto di spiegare come ha potuto riuscirci, AP 1 ha dato risposte diverse. Dapprima, ha detto di avere vissuto grazie alle sue riserve, precisando che esse erano costituite da quanto depositato sui suoi conti e dichiarato al fisco (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3). Ciò che non può essere vero: non si vive per un anno ai livelli di AP 1 con poco più di fr. 30’000.-.

Poi ha detto di avere coperto le sue spese facendo capo ai contanti che deteneva, in nero, a casa (AI 516, pag. 24; MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 8-10; MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 2).

Non ha da essere argomentato a lungo per spiegare perché nemmeno a questa nuova dichiarazioni può essere dato credito.Non lo si può fare non solo perché si tratta dell’ennesimo cambiamento di versione e perché è poco verosimile che si custodiscano in casa grosse somme di denaro (a maggior ragione, se si dice di condividere i timori espressi dal consulente bancario di VITT_1 riguardo a possibili furti e/o rapine in casa, cfr. MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 5), ma soprattutto perché, per quanto è dato sapere, AP 1 non ha potuto risparmiare importanti somme di denaro conducendo per anni la vita dispendiosa che ha condotto senza, in pratica, avere, in ogni caso già dagli inizi degli anni ’90, alcuna attività professionale degna di tale nome (cfr., inoltre, PS 7.12.2010, all. 49 RPG, pag. 3 e 6; MP 1.9.2011, V 20, pag. 3 e 5 in cui AAA_4 ha dichiarato che non gli risultava che AP 1 tenesse in casa altri contanti oltre ai fr. 10'000.- che sapeva essere custoditi sotto ad un vaso; cfr., inoltre, MP AP 1/ABC_2 23.11.2011, V 32, pag. 4).

Del resto, che negli ultimi anni AP 1 si arrabattasse in malo modo emerge dalla corrispondenza e-mail scambiata con __________ nel periodo compreso tra il 13 maggio 2009 e il 1. settembre 2010 (AI 516, pag. 28-29; all. 23 all’AI 516), dalle dichiarazioni di __________ (PS ______ 22.2.2011, all. 89 RPG, pag. 5) e da quelle rese da AP 1 stesso prima dei fatti oggetto del presente procedimento (MP AP 1 27.5.2009 in inc. 2007.9222, pag. 3-4).

A ciò si aggiunge che, durante le diverse perquisizioni effettuate, in casa di AP 1 non è mai stato trovato del denaro contante (fatta eccezione per i fr. 10'000.- rivenuti sotto al vaso).

Ne deriva l’accertamento per cui AP 1, da novembre 2009 in poi, ha vissuto grazie a soldi che non erano suoi.

b.7. Ma non solo AP 1 ha potuto far fronte alle sue spese (stimate, sulla base delle sue dichiarazioni, in quasi fr. 9’500.- al mese, doc. TPC 69, pag. 2) fino al giorno dell’arresto. Proprio in concomitanza con il prelevamento effettuato da VITT_1

  • più precisamente nel periodo compreso tra il 17 novembre 2009 ed il 7 gennaio 2010 - egli ha pure effettuato diversi versamenti sui suoi conti (__________, __________ e __________) per complessivi fr. 110'000.- (AI 516, pag. 36-41).

b.8. AP 1 ha, poi, girato una parte di quei soldi (cioè fr. 101'000.-) su un conto a lui intestato presso __________ e, quindi, a partire dal 18 gennaio 2010, ha iniziato ad investire i fondi depositati in modo altamente speculativo, principalmente in prodotti finanziari derivati (AI 516, pag. 42) - ciò di cui ha dato atto solo a seguito di contestazione da parte degli interroganti (MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 7-8) - e in azioni __________ (AI 516, pag. 43).

Egli ha, così, assunto un profilo ben più aggressivo e rischioso rispetto agli investimenti che aveva effettuato tra il 2007 ed il 2009 (AI 516, pag. 43): la Corte ha condiviso l’opinione del PP secondo cui il cambiamento di profilo non può che essere ritenuto indiziante dell’impellente necessità di AP 1 di incamerare il più possibile.

L’obiettivo desiderato non è, però, stato raggiunto visto che, con il primo investimento, in soli quattro giorni, AP 1 ha perso più di fr. 37'000.- (AI 516, pag. 43), pari ad una perdita del 35% del totale, e, con il secondo, ne ha realizzata una di più di fr. 24'000.- (AI 516, pag. 43), pari a quasi il 25% del totale.

In pochi mesi (da gennaio a giugno 2010), AP 1 ha, quindi, accumulato perdite per più di fr. 61'000.- (AI 516, pag. 43-44), pari al 60% dei fondi investiti.

Non va, poi, dimenticato che dal suo conto presso __________ AP 1 ha fatto bonificare, tra l’aprile e il settembre 2010, complessivamente fr. 31'000.- a favore del suo conto presso __________ e ha, poi, evidentemente, utilizzato tale importo per far fronte a sue spese personali (AI 516, pag. 44-45).

b.9. Significativo è il fatto che AP 1 ha inizialmente sottaciuto l’esistenza del conto a partire dal quale ha operato i citati investimenti. Dapprima ha, infatti, parlato unicamente dei conti a lui intestati presso __________, __________, __________ e __________ (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 3). Quando in un secondo tempo è emerso che era titolare anche di un conto presso __________, AP 1 non ha saputo fornire una valida spiegazione della precedente omissione:

“ II PP mi chiede innanzitutto per quale ragione inizialmente ho sottaciuto l'esistenza di questo conto. (…) R Non c'è un motivo particolare per cui non ho detto al PP di aver un conto presso la __________” (MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 8).

b.10. A novembre 2010, AP 1 si trovava in serissime difficoltà economiche.

Complessivamente, al 12 novembre 2010, egli disponeva ormai soltanto di fr. 20'857.-:

  • fr. 10'857.- erano depositati sui suoi conti (fr. 7'785.- presso __________, fr. 1'054 presso __________, fr. 138.- presso __________, fr. 898.- presso __________, fr. 150.- presso __________ e fr. 832.- presso __________) e

  • fr. 10'000.- li custodiva in contanti a casa, sotto ad un vaso.

Egli era cosciente che le sue riserve si stavano esaurendo e che era necessario trovare altre fonti d’entrata (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 13-14; MP AP 1 5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 6; MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 10-11; MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 7-8; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 46; cfr., pure, MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4 in cui AAA_4 ammette che AP 1 gli aveva detto che “i soldi cominciavano a scarseggiare”).

c. accertamento della Corte

Gli elementi probatori agli atti hanno convinto questa Corte:

  • che VITT_1 ha affidato l’importo di fr. 200'000.- da lui prelevato il 17 novembre 2009 a AP 1 affinché li investisse,

  • che AP 1 ha, invece, utilizzato tale denaro a scopi personali e

  • che, un anno dopo (cioè a quella che aveva fatto credere a VITT_1 essere la scadenza dell’investimento, in realtà mai operato), egli era, a causa delle sue ristrettezze economiche, nell’impossibilità di restituire la somma affidatagli.

Ne discende che, in relazione all’importo di fr. 200'000.-, AP 1 deve essere riconosciuto colpevole di appropriazione indebita.

  1. rapporti sentimentali?

Che fra i due – che, come visto, si sono conosciuti nel 2004 – vi fosse una frequentazione regolare è cosa certa.

Tuttavia, una frequentazione regolare, per quanto intensa possa essere, non è sinonimo di relazione amorosa, ritenuto come nulla impedisca a due amici (o buoni conoscenti) di coltivare insieme passioni comuni, quali quella per l’arte (con visite di mostre e musei) o quella per il mangiare e bere bene.

a. È soltanto AP 1 a dare una connotazione sentimentale al legame che lo univa a VITT_1. E lo fa con molta enfasi e romanticismo raccontando che tutto nacque su iniziativa di VITT_1 che, improvvisamente, lo abbordò nella palestra che entrambi frequentavano dicendogli di trovarlo “molto interessante” e spiegando che, praticamente da subito, tra loro scoppiò una passione romantica che continuò – clandestina a causa della relazione ufficiale fra VITT_1 e ACPR 2 – per anni, contraddistinta da alti e bassi in ragione del continuo tira e molla di VITT_1 che, nonostante le promesse, rifiutava di scegliere fra lui e il compagno (cfr. consid. 26.a).

Al riguardo, si rinvia alla lettura dell’allegato 1 al verb. dib. TPC, da pag. 25 a 29 e da pag. 51 a 53 nonché ai numerosi verbali in atti.

b. È certo che AP 1 era da tempo innamorato di VITT_1 (o, almeno, da lui fortemente attratto).

Altrettanto certo, però, è che, con il tempo, questo sentimento aveva perso molto dell’intensità iniziale.

Ciò risulta – oltre che dal normale andamento delle cose e dall’esperienza della vita che insegna che tutte le passioni bruciano velocemente – da alcune dichiarazioni in atti. In particolare, risulta da quelle di AAA_4 e di ABC_2 (cioè, in sostanza delle persone più vicine a AP 1), secondo cui – sostanzialmente a causa dell’indifferenza di VITT_1 - i sentimenti di AP 1 si erano, negli ultimi tempi, intiepiditi tanto che egli andava dicendo di voler essere amico di VITT_1:

“ Per quanto di mia conoscenza inizialmente AP 1 era innamorato di VITT_1, ma con il tempo ha capito che non vi era alcuna possibilità e per questo motivo il sentimento d'amore è svanito. (…) mi aveva detto che non provava più quel forte sentimento d'amore del passato e che la sua intenzione era quella di tenere unicamente un'amicizia, tralasciando quindi i sentimenti. (…) ” (PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 2-3);

“ D: Lei riconferma che AP 1 le aveva confidato che era finita con VITT_1?

R: Si, perché VITT_1 si orientava su ragazzi più giovani e aveva già ACPR 2 da molti anni. (…)

D: AP 1 non le ha mai raccontato ultimamente che era felice che si era rimesso con VITT_1 e avrebbe lasciato ACPR 2 per lui?

R: No, non me lo ha mai detto. Mi aveva detto che era migliorato a livello di amicizia e non mi ha mai fatto credere di volere una relazione con VITT_1, al contrario mi aveva fatto intendere che la voleva con me” (PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 6, 8 e 11);

“ (…) a mia conoscenza non vi era un rapporto sentimentalmente profondo fra AP 1 e VITT_1 (…) negli ultimi sei mesi AP 1 aveva accettato la situazione. lo avevo osservato che il loro rapporto era meno coinvolgente. AP 1 non soffriva più come in precedenza. A me sembrava più sereno” (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag. 7 e 9).

“ (…) tant'è vero che negli ultimi mesi mi aveva detto e fatto pensare (da suoi comportamenti) che la sua passione per VITT_1 si era allentata” (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4);

“ AP 1 negli ultimi tempi aveva cercato di distanziarsi da VITT_1 poiché vedeva che il suo amore non era per così dire corrisposto.

Mi diceva che comunque VITT_1 sarebbe sempre rimasto un amico; io gli consigliavo di staccarsi da lui, per cominciare ad aprirsi ad altre prospettive. AP 1 ce la stava facendo a staccarsi, ad esempio non rispondeva più subito al telefono, VITT_1 stava cominciando a non essere più in cima alle sue priorità, ecc.” (PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5-6);

“ Posso dire che, magari a seguito dei suggerimenti miei e di altri amici, negli ultimo tempi AP 1 si [era] un po’ staccato da VITT_1. Questo era almeno quello che mi diceva. È però vero che non perdeva occasione per verificare se VITT_1 aveva chiamato o lasciato un messaggio” (MP ABC_2 23.2.2011, all. 61 RPG; pag. 3-5, dove conferma anche le dichiarazioni rese nel verbale 19.11.2010).

Queste dichiarazioni dei due amici di AP 1 trovano indiretta conferma in quelle rese da ACPR 2 che ha avuto modo di dire che, negli ultimi tempi, la presenza di AP 1 era diventata meno intensa o, comunque, meno “percepibile”:

“ Io sapevo che questa attrazione (n.d.r.: di AP 1 per VITT_1) durava da tempo. Nell'ultimo anno però io non sentivo più questa presenza. Per me era una cosa superata. (…) In fin dei conti per me AP 1 era ne più ne meno che un amico come molti altri, con l'aggiunta che fra VITT_1 e lui vi era anche un rapporto d'affari.” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 4).

Del resto, che ciò fosse (cioè, che il tanto decantato amore per VITT_1 si fosse almeno un po’ raffreddato) è anche – in qualche modo – confermato dalle dichiarazioni rese da AP 1 il 28.9.2011. Per quanto poco valore esse possano avere (vedi sotto), non si può, qui, non rilevare che, confermando le parole di AAA_4, AP 1 ha dichiarato di avere detto la verità quando, la sera del suo arresto, ha rivelato a AAA_4 di essersi reso conto di amarlo davvero e di tenere molto a lui:

“ Cosciente di quanto avevo fatto, sapendo che AAA_4 avrebbe sofferto della mia lontananza, quella sera gli ho detto quelle parole, vere (n.d.r: dichiarazione d’amore nei confronti di AAA_4). Era una sorta di regalo che io volevo lasciare a lui perché sapevo che lui teneva molto a me, come io tenevo a lui” (MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5-6; cfr. anche PS 16.12.2010, all 49 RPG, pag. 3 in cui AP 1 definisce AAA_4 come “il mio compagno”).

Anche la relazione intrattenuta per almeno un anno e mezzo da AP 1 con AAA_4 (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8) dimostra come la tesi della profondità del sentimento di AP 1 per VITT_1 debba essere – e di molto – relativizzata: non ha da essere dimostrato che un sentimento totalizzante quale quello di cui l’appellante parla difficilmente può coesistere con una relazione amorosa duratura (che ha comportato, addirittura, una convivenza).

In questo senso – cioè, indicativo del fatto che i sentimenti di AP 1 per VITT_1 erano meno profondi di quanto lui abbia preteso – va interpretato anche il fatto secondo cui AP 1 aveva delle avventure tanto che, nell’ottobre 2005, in occasione di una di esse, egli contrasse la sifilide (AI 448 e AI 404, pag. 96; cfr., anche, MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2-3).

Che AP 1 non avesse dedicato la sua vita a coltivare il sentimento che pretende di avere provato per VITT_1 è, poi, provato, non solo dalle sue dichiarazioni al perito e dalla sua cartella clinica, ma anche dalle dichiarazioni di __________ secondo cui l’appellante frequentava altri uomini (e non solo AAA_4):

“ Ricordo che AP 1 è venuto al grotto con amici vari anche nel corso degli ultimi anni (per intendersi nel periodo in cui veniva con VITT_1). Ricordo che con un amico bergamasco era venuto anche nel periodo in cui giungeva con VITT_1. Di contro con tale __________ era venuto prima del periodo VITT_1. Preciso che con entrambi questi amici, ho avuto l’impressione che ci fosse un legame di tipo omosessuale” (MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4).

c. Se, dunque, l’innamoramento/attrazione di AP 1 per VITT_1 può dirsi accertato – anche se solo nei termini di cui al punto precedente – altrettanto non si può dire dell’esistenza, fra i due, di una relazione sentimentale/sessuale.

A sostenere la versione di AP 1 – secondo cui il rapporto che lo legò a VITT_1 aveva tale natura – non vi sono elementi oggettivi univoci, ritenuto come una frequentazione regolare, per quanto assidua, può, come detto, essere espressione anche di un semplice rapporto di amicizia.

Nemmeno supportano le dichiarazioni di AP 1 gli oggetti che egli ha voluto mostrare alla scrivente Corte (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3-5).

Il pupazzetto, il fiore di plastica e i vari biglietti (di entrata al cinema, ad un concerto, …) e i giornali sono, tutt’al più, dimostrativi del sentimento di AP 1 per VITT_1 (sempre ammesso che si possa dar credito alle parole dell’appellante quando li associa a momenti vissuti con la vittima) ma nulla indicano relativamente ai sentimenti di VITT_1 e, tantomeno, circa l’esistenza di una relazione.

Inoltre, non va dimenticato che essi sono stati ritrovati riposti alla rinfusa in un sacchetto di carta qualsiasi, in un angolo della cantina di AP

  1. Fossero stati, davvero, oggetti sentimentalmente significativi, l’appellante li avrebbe conservati in ben altri luoghi e in ben altro modo.

Nemmeno la foto di VITT_1 ha un valore indiziante univoco. Del resto, al riguardo, non può essere dimenticato che a casa di VITT_1 non sono state ritrovate foto di AP 1, ciò che, ancora una volta, dimostra che, se interesse c’era, questo era a senso unico.

Infine, va detto che la foto non era appesa (come è di solito il caso per foto affettivamente importanti) ma appoggiata – un po’ distrattamente – ad un mobile e quasi nascosta da diversi sacchetti e sacchettini. Ciò che depone, insieme alla collocazione degli oggetti ricordo, per l’intiepidimento dei sentimenti di AP 1 di cui s’è detto al punto precedente.

E, in assenza di elementi oggettivi a supporto, le dichiarazioni di AP 1 non possono essere prese per oro colato visto come egli, non solo abbia mentito praticamente su tutto durante l’inchiesta, ma abbia fatto della menzogna e dell’inganno una sorta di regola di vita.

c.1. bugie di AP 1

Come visto, AP 1 ha mentito, prima agli amici, e, poi, durante l’inchiesta agli inquirenti e ai periti riguardo il livello sociale della sua famiglia (pretendendo di avere origini nobiliari) nonché riguardo la sua formazione, la sua professione e, poi, le sue condizioni economiche.

menzogne prima dell’inchiesta

c.1.1. Ricordato quanto indicato al consid. 13 di questo giudizio, riguardo l’attitudine menzognera di AP 1 significativo è quanto annotato dal perito giudiziario __________, in particolare alle pagine da 95 a 104 del suo referto ed illuminanti sono – oltre alle sue dichiarazioni secondo cui egli era o è stato “tutto e il contrario di tutto” (cfr. consid. 13.a) - le deposizioni di amici e conoscenti, efficacemente compendiate in quella di __________ secondo cui “fra di noi non avevamo mai capito che tipo di lavoro facesse” (MP __________ 4.3.2011, V 14, pag. 3):

“ Lui faceva diversi lavori, come contabilità, amministrazioni ecc.” (PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 2);

“ lui mi ha sempre riferito di "giocare in borsa" e che faceva altre attività in relazione alle sue opere d'arte ma concretamente non ho mai visto nulla di tutto questo. AP 1 mi aveva pure detto di avere del denaro a disposizione in quanto la sua famiglia era benestante (sua madre, la sua defunta moglie)” (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6);

“ se non erro, il suo lavoro è quello di “giocare” in borsa” (PS 12.11.2010 del dipendente __________ __________, all. 64 RPG, pag. 8);

“ L’unica cosa che so è che lavorava nel settore “artistico” (PS __________ 7.12.2010, all. 78 RPG, pag. 4-5);

“ Lui mi ha sempre detto che stava bene di famiglia e che lo zio gli aveva lasciato un’eredità (…) Lui si spacciava anche come artista, forse allestiva mostre, non è mai stato chiaro alle mie domande dirette su quello che faceva” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 7);

“ Per quello che concerne le sue entrate finanziarie so per certo che era un ereditario. Mi ha detto che anche gestiva dei capitali, investendoli” (PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 7).

Oltre alle menzogne (o affabulazioni) sul suo status professionale portate avanti per anni, si annota qui che AP 1 ha mentito agli amici anche su questioni puntuali. Per esempio, ha mentito a AAA_4 dicendogli di essere stato raggirato economicamente da diverse persone (quando è accertato che era lui ad imbrogliare), di avere subito dei furti in casa e in banca (PS AAA_4 7.12.2010, all. 49 RPG, pag. 3) ed anche dicendogli, almeno inizialmente, di essere proprietario della casa di __________ (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6) e, infine, dicendogli che i suoi problemi con il fisco erano legati all’eredità di ABC_1 (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4).

menzogne durante l’inchiesta

c.1.2. Come visto sopra, durante l’inchiesta AP 1 ha mentito praticamente su tutto.

menzogne su reati patrimoniali

Ha negato – mentendo – la dazione dei fr. 200’000.- per tutto il procedimento ed anche al dibattimento d’appello.

Ha negato – sempre mentendo – le malversazioni finanziarie ai danni delle assicurazioni sociali sino al momento della requisitoria del PP al primo dibattimento quando – verosimilmente perché confrontato con i decisivi elementi a carico elencati dal PP – si è deciso ad ammetterle (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 72).

Ha mentito – ancora al dibattimento di primo grado – sulla questione del furto mai avvenuto ma denunciato agli inquirenti e all’assicurazione nell’ottica di ottenere un risarcimento milionario. Al riguardo, è interessante ricordare che, sia in precedenza, sia al dibattimento di primo grado, egli ha saputo inventarsi una storia complessa e densa di particolari, in cui ha ipotizzato, sulla scorta di quanto sottratto dai ladri, che si trattasse di un furto organizzato precisando che il cane doveva essere stato drogato visto che, il giorno successivo, aveva trovato delle feci color “verde poisson”, arrivando sino a descrivere i loro (suoi e di ABC_1) sentimenti feriti :

“ (…) Arrivati a casa, verso sera, io sono rimasto vicino all’auto per prendere i bagagli mentre mio zio era entrato. Mio zio esce e mi dice : “cosa è successo?” Entro e troviamo la vetrata verso la cucina spalancata; un'altra vetrata davanti, al centro, evidentemente aperta da fuori (mentre l'altra da dentro, perché si può aprire solo da dentro); e tutta la casa vuota: vuota in modo da far piangere.

D: C'é voluto un camion per portare via tutto.

R: Tutti i dettagli, i ricordi anche di mia moglie. E mi chiedo chi può fare una cosa del genere. Alcuni mobili c'erano ancora, ma tutti i tappeti, quadri, cristalli, due televisori, via... Come se qualcuno avesse voluto non solo derubarci, ma privarci della nostra vita.

D: Vi hanno lasciato i letti ?

R: Sì. Ma c'erano tante piccole cose, regali accumulati in anni, da partners di tutto il mondo, spade giapponesi, non so neppure da dove cominciare per dire cosa hanno portato via. Una lista enorme di cose.

(…) Ma quando ti portano via persino una figura di porcellana che tua moglie aveva ricevuto quando era una ragazzina, nessuno rischia di entrare in una casa per una cosa del genere. Naturalmente hanno portato via anche gioielli, pellicce, quadri, eccetera.(…)

D: Torniamo al cane. Lei ha riferito anche di un altro particolare.

R: Di particolari ce ne sono diversi. Comunque il cane ha fatto una cosa che non faceva mai: aveva lasciato, non ricordo bene se feci o vomito, di colore verde, come se fosse stato colorato di quella polvere di thé giapponese. Proprio un verde "poisson”.

D: Come mai non ha fatto analizzare queste feci ?

R: No. Ho chiamato la Polizia” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 20 – 22).

Non ha da essere sottolineata la capacità affabulatrice di chi – dal nulla – si inventa una storia, ricca di dettagli non solo sui fatti oggettivi ma anche sui sentimenti dei protagonisti. Accertato che non c’è stato nessun furto, il racconto che di esso ha fatto AP 1 (e che occupa più di 4 pagine nel verbale del dibattimento di primo grado) dimostra come egli sappia raccontare menzogne in modo da dar loro l’abito della verità.

menzogne relative all’uccisione

Ha mentito, per ben 45 giorni, dichiarando la sua estraneità all’uccisione di VITT_1.

Ma non solo.

AP 1 non si è limitato a negare ma ha costruito una situazione – adattandola man mano secondo l’evoluzione dell’inchiesta – che potesse sostenere le sue negazioni.

Si è premurato – ancor prima che i sospetti convergessero su di lui - di effettivamente lavorare in giardino per poter inscenare (ad uso degli inquirenti ma anche di AAA_4 e del personale del PS del Civico di __________ cui si rivolse per avere le cure necessarie) un incidente con un taglierino così da poter spiegare le ferite che si era procurato la sera prima.

Sempre in quest’ottica, ha mentito a lungo agli inquirenti affermando di non essere salito nell’appartamento di VITT_1 dopo la cena al __________, nonostante l’invito (che definiva prima esplicito, poi implicito, poi insistente) dell’amato e, addirittura, giungendo – con una faccia tosta urtante

  • a dolersi del suo rifiuto visto che, salendo con lui, avrebbe potuto proteggerlo o morire con lui (!!!!) e raccontando, con dovizia di particolari, di effusioni (che, peraltro, aumentano di intensità con l’avanzare dell’inchiesta passando dal “bacio della buonanotte” al quasi rapporto sessuale completo) scambiate nell’atrio del palazzo:

“ Usciti dalla macchina VITT_1 mi chiedeva: "mi accompagni?" ed io gli dissi che ero stanco e che lo avrei accompagnato solo all'entrata del palazzo. Sta di fatto che giunti alla porta principale (non ricordo se era chiusa a chiave) lui mi faceva entrare nell’atrio, per essere un po’ più riparati da occhi indiscreti, per poi baciarmi. In sostanza il bacio della buona notte. Al termine di quest'ultimo saluto mi dirigevo verso il mio scooter per poi ripartire verso il mio domicilio.

A precisa domanda rispondo che, dopo cena, non sono più rientrato nel suo appartamento” (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 4-5);

“ Io non sono salito in casa sua, purtroppo. Avrei potuto proteggerlo o magari saremmo morti tutti e due.

Lui pensava che io lo seguissi in casa, ma io l'ho seguito solo fino all'entrata. Ci siamo baciati e salutati nell’entrata del palazzo, per qualche minuto e poi me ne sono tornato a casa” (GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 3);

“ Una volta scesi dall'auto ho capito (non me lo ha detto esplicitamente), che voleva che io salissi o rimanessi da lui. Siamo entrati nell'atrio del palazzo, abbiamo acceso la luce, e ci siamo baciati nell'atrio. Poi la luce si è spenta, non l'abbiamo più accesa e siamo rimasti in intimità abbracciati l'uno con l'altro per un tempo che non riesco a stimare. Preciso che ci siamo baciati, accarezzati, toccati come lui non faceva da molto tempo. E' difficile dire quanto siamo restati nell'atrio a "coccolarci" poiché quando si sta bene poi si perde la cognizione del tempo. Non saprei dire quanto siamo rimasti nell'atrio, per me il tempo è volato, siamo rimasti comunque un bel po'. Sicuramente più ... non lo so; posso dire che è mancato pochissimo che avessimo una relazione completa nell'atrio. Nessun vicino ci ha visto o perlomeno così mi sembra.

Comunque non sono salito a casa sua. Quando lui è salito dalla scala, io l'ho seguito con lo sguardo (una sorta di tradizione di affetto fra di noi) fintanto che è sparito dalla mia vista” (PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 6);

“ VITT_1 aveva insistito perché io salissi su in casa, cosa che io non volevo. Lui improvvisamente scese dall'auto e si diresse all'entrata della porta. lo l'ho seguito sulla porta di entrata del palazzo e l'ho salutato dicendogli che me ne andavo. Avrei voluto rimanere ma non avendomi lui convinto di aver chiarito la sua situazione sentimentale con ACPR 2, gli dissi che non sarei salito. Poi, comunque entrati all'interno. del palazzo e chiusa la porta, ci siamo baciati, abbracciati e toccati. E' stato un momento molto intenso.

ADR che tutto questo (baci e abbracci) sarà durato attorno ai 15 minuti.

ADR che VITT_1 in quel momento era molto affettuoso ma ancora una volta, come in passato, ha dimostrato di essere un manipolatore al punto che a un dato momento senza nulla dirmi, sorridendomi, iniziò a salir le scale.

II PP mi chiede se trattavasi di un sorriso provocatorio e io rispondo di no, piuttosto un sorriso per dire "tanto io faccio quello che voglio". Come sempre io gliel'ho permesso. Preciso che lui è andato sulle scale lasciandomi sotto e senza tornare indietro da me. lo da questo comportamento ho capito che VITT_1 non voleva che io salissi in appartamento. Quindi gli dissi che ci saremmo visti lunedì” (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 6-7; cfr. anche MP 23.12.2010. all 16 RPG. pag. 7 e 8 in cui AP 1, messo a confronto con le dichiarazioni di alcuni vicini che riferivano di rumori indicanti la presenza di più persone, continua ad affermare di non essere salito nell’appartamento).

Ha mentito anche su questioni (almeno apparentemente) di dettaglio, per esempio dando versioni divergenti sul momento dell’arrivo a casa di VITT_1 la sera dell’uccisione e negando, sino alla confessione, di aver indossato i guanti, e questo anche quando gli inquirenti gli hanno contestato la presenza su di essi di macchie di sangue suo e di VITT_1:

“ Sta di fatto che alle ore 20:15 circa mi sono presentato a casa ma lui non c'era. Preciso che questi suoi ritardi capitano spesso perché lavora tantissimo. Dopo circa 10 minuti arrivava, da solo, alla guida della sua vettura. In seguito abbiamo raggiunto il suo appartamento”

(PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 3);

“ Mentre stavo arrivando vedo che arriva anche VITT_1. Penso che lui non mi abbia visto subito, io l'ho aspettato forse 30 secondi, praticamente siamo arrivati contemporaneamente” (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4);

“ A precisa domanda rispondo che sicuramente non indossavo una sciarpa, delle calzette ai piedi, dei guanti e cappello”

(PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2-3);

“ sono tutt'ora convinto di non aver indossato i guanti per guidare lo scooter. Questa è stata una negligenza” (PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 2).

menzogne sull’uccisione dette dopo la “confessione”

AP 1 ha continuato a mentire anche dopo essersi deciso a confessare – o meglio, ad ammettere viste le chiarissime risultanze dell’inchiesta – di essere l’autore dell’uccisione.

Lo ha fatto:

  • sostenendo, sino al giudizio d’appello, che l’accoltellamento ha avuto inizio in cucina mentre è accertato, con sicurezza, che esso ha avuto inizio nella parte interna del corridoio dell’appartamento (cfr. consid. 21.c);

  • continuando a sostenere, sino al dibattimento di primo grado (o meglio, sino al colloquio con il dott. __________ al quale ha dichiarato di avere detto un sacco di frottole agli inquirenti), la tesi delle effusioni scambiate nell’atrio:

“ Entriamo in casa felici, baciandoci (…) Non volevo salire e lui ha insistito molto” (confessione 27.12.2010, all. al V6);

“ ribadisco che una volta rientrati dal ristorante __________ ci siamo fermati nel pianerottolo di casa dove abbiamo avuto delle effusioni amorose. Poi VITT_1 mi ha chiesto di salire nel suo appartamento. lo non volevo ma sono comunque salito. Ho capito dopo che lì lui voleva dirmi quello che non si è sentito di dirmi al ristorante e giù di sotto”

(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2);

“ (…) non avevo neanche più voglia di salire con lui. Lui invece cercava in tutti i modi di convincermi. (…) Così erroneamente decisi di seguirlo. Trovandoci nell'atrio del condominio cercai, con la mia ultima forza, di non salire con lui, ma lui era molto forte in quel momento. (…) Dopo aver flirtato con lui in un modo molto intenso e non era tipico per lui farlo in un posto "semi pubblico", lo seguii, entrai nell'appartamento con lui” (PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 4-5; cfr., anche, MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 5 in cui l’appellante conferma implicitamente la versione delle effusioni);

“ D. (…) Il giorno della confessione Lei ha ribadito al PP che era salito a casa di VITT_1 su insistenza di quest'ultimo.

R: Non è vero. VITT_1 non ha insistito.

D: Quindi non è vero che ci sono state delle effusioni?

R: No, lui è andato avanti a me lasciando aperte le porte sapendo che io lo seguivo. (…) non è vero che ci siamo fermati sul pianerottolo per scambiarci tenerezze” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 60-61 e 71).

Ha mentito anche - nell’intento (evidente) di mettere in cattiva luce la persona che lui sostiene essere la più importante della sua vita - sostenendo che, con VITT_1, era sempre lui a pagare:

“ nella nostra relazione il pagare era più mio conto. (…) VITT_1 prima di ereditare aveva sempre grosse difficoltà da quello che ne so io. Non ha mai tirato fuori un soldo se non quando era necessarissimo o inevitabile” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 44 e 46-47; cfr., anche PS AP 1 17.1.2011 all 24 RPG, pag. 4 dove, parlando di VITT_1, insinua la tesi di una sua tirchieria);

“ ADR quando giungeva con VITT_1, la maggior parte delle volte pagava VITT_1” (MP __________ 1.9.2011, pag. 4).

Nell’ottica di supportare la versione della relazione clandestina, ha raccontato che VITT_1 non voleva far sapere del suo viaggio a Parigi:

“ Giunti a _______ VITT_1 aveva paura di essere visto e per tale motivo aveva abbassato il suo sedile in modo orizzontale per non farsi vedere”

(PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 5-6).

Che in ciò abbia mentito risulta, oltre che dalle dichiarazioni di ACPR 2 secondo cui il compagno gli aveva parlato di quel viaggio, anche da quelle dell’amica/confidente __________:

“ nel marzo 2010 (…) VITT_1 mi confidò che aveva passato un weekend lungo a Parigi e che era rimasto scioccato dal fatto che AP 1 avesse prenotato una camera con un solo letto, matrimoniale”

(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 2-3).

Dopo avere detto, ai giudici di primo grado, che, quando andava da VITT_1 lui posteggiava o sotto casa o lì vicino e non comprendeva, perciò, come mai i vicini di VITT_1 non avessero notato la sua vettura (“Non lo so perché la mia macchina era lì tante volte, tantissime volte”), AP 1 ha, più in là, sfacciatamente cambiato versione affermando che, in realtà, per “un certo livello di discrezione”, lui cercava “di nascondere, beh nascondere non proprio, ma non di parcheggiare magari tutte le volte direttamente lì” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 32 -33 e 36). È evidente che la versione data a pag. 36 è stata (velocemente) elaborata con l’obiettivo di spiegare le testimonianze dei coinquilini di VITT_1 che – anche AP 1 lo percepiva – costituiscono un chiaro elemento in grado di mettere in pericolo la credibilità della sua versione secondo cui “quando VITT_1 non era con ACPR 2, era con me”.

Il “certo livello di discrezione” – di cui in un primo tempo non aveva parlato – è stato, evidentemente, inventato per cercare di inserire “armoniosamente” nella sua versione le dichiarazioni dei vicini di VITT_1.

Infine, si annota come i tabulati telefonici in atti smentiscano la versione di AP 1 secondo cui, negli ultimi tempi, visto che lui gli aveva dato l’aut aut, VITT_1 aveva intensificato i suoi contatti: in effetti, dai tabulati emerge che la frequenza dei contatti VITT_1/AP 1 non ha subito variazioni di sorta rispetto a quella dei periodi precedenti.

Si potrebbe continuare con l’elenco delle menzogne.

Ma quanto sin qui evidenziato – e non solo il numero di bugie ma, soprattutto, la capacità di inventare situazioni inesistenti, arricchendo il racconto con una dovizia di particolari indicativi, in astratto, di un racconto veritiero – basta a dimostrare che alle dichiarazioni di AP 1 non si può attribuire alcuna credibilità.

d. Detto del perché non si possa dar credito alle dichiarazioni di AP 1, va, poi, rilevato che tutte le altre persone sentite hanno escluso che fra VITT_1 e AP 1 vi fosse una relazione.

Lo hanno escluso il compagno, la sorella e gli amici di VITT_1 (cfr., supra, consid. 18.2.c e 18.2.d).

Ma non solo.

Lo hanno, in pratica, escluso anche gli amici di AP 1 che hanno parlato di un amore a senso unico. Per tutti, valga quanto detto da __________:

“ Mi era capitato di vedere __________ qualche volta in città in compagnia di un suo amico, tale VITT_1. (…) Posso confermare che __________ era innamorato di VITT_1, ma questa “passione” non era corrisposta. (…) Tornando al rapporto fra __________ e VITT_1, riconfermo che __________ era completamente innamorato perso di VITT_1. Io i due assieme li ho visti forse 3 volte sempre assieme ad altre persone. VITT_1 non corrispondeva l’amore verso __________; era indifferente” (PS __________ 23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 1-2).

Nemmeno la ABC_3 – che ha detto di essere la confidente di AP 1 “sulle storie sentimentali” – ha saputo dare indicazioni che possano far pensare ad una relazione fra i due. Anzi. Dalla sua deposizione si evince, piuttosto, il contrario visto che gli unici fatti concreti di cui ha potuto riferire testimoniano di un evidente disinteresse di VITT_1 che, nonostante la passione per l’arte, non andava con loro alle mostre e che, in occasione di un unico e fortuito incontro, ha persino rifiutato di bere con loro un caffé :

“ (…) condividevamo la nostra passione per l’arte contemporanea (…) come giornalista ricevevo molti inviti e lui mi accompagnava con piacere a queste mostre. Tranne che in un’occasione __________ è sempre venuto solo. In quell’occasione era accompagnato da ABC_2. (…) L’ho visto (n.d.r: VITT_1) in una sola occasione nel 2010 (…) mi trovavo all’__________ in centro a __________. In quel momento è uscito VITT_1 dalla banca (…) e Pedro ci ha presentati. Mi ricordo che Pedro ha chiesto a VITT_1 se voleva bere un caffè con noi ma lui ci ha risposto molto sulla difensiva che aveva da fare. Questa è stata l’unica volta che l’ho visto” (PS ABC_3 28.1.2011, pag. 7, 8 e 9).

Si tratta di dichiarazioni significative poiché mostrano come, in realtà, VITT_1 si tenesse lontano da AP 1 anche quando – volendo seguire la versione di quest’ultimo – avrebbe potuto esprimere liberamente eventuali suoi sentimenti (visto che, come detto, la ABC_3 era la sua confidente “sentimentale”).

Particolarmente significative – poiché giungono da un osservatorio privilegiato visto la sua coabitazione con AP 1 – sono le dichiarazioni di AAA_4 che, dopo avere parlato di un inizio di relazione fra i due (prima del 2005), ha detto che, ben presto, il loro divenne un rapporto d’amicizia ed ha sempre dichiarato di non avere mai visto i due in atteggiamenti che potessero far pensare ad una loro intimità e di non avere mai sentito da AP 1 – che, pure, gli faceva le sue confidenze “erotiche” – che i due avessero avuto, a casa di AP 1 o altrove, dei rapporti sessuali:

“ Credo che prima di questo periodo tra AP 1 e VITT_1 vi era stato un inizio di una storia d'amore, con questo intendo dire qualche bacio, qualche carezza, etc. (…). In questi ultimi 5 anni AP 1 e VITT_1 hanno mantenuto il loro legame d'amicizia, senza più frequentarsi in ambito amoroso. Per quanto di mia conoscenza inizialmente AP 1 era innamorato di VITT_1, ma con il tempo ha capito che non vi era alcuna possibilità e per questo motivo il sentimento d'amore è svanito. (…) Per quanto di mia conoscenza non vi sono più stati incontri d'amore tra AP 1 e VITT_1, unicamente incontri d'amicizia o di lavoro”

(PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 2-3);

“ (…) la loro relazione era solo d'amicizia, senza nessun rapporto sessuale. lo penso che loro non ne hanno mai avuti, solo qualche bacetto e basta. Questo è quello che penso io in base al comportamento di AP 1, visto che ci abito assieme lo conosco abbastanza bene”

(PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 1, cfr. anche pag. 6, 8 e 11);

“ Mi viene chiesto se VITT_1, prima del 3 novembre 2010, veniva a casa a __________.

Rispondo che nell'ultimo anno sarà venuto 1 o 2 volte al mese. Io a volte non ero presente, me lo faceva sapere Pedro solo dopo. VITT_1 si fermava a parlare di "affari". Sono certo che da quando io sono in quella casa, VITT_1 non si è mai fermato a dormire. Si era fermato qualche volta a cena. (…)sono certo che a __________ __________ e VITT_1 non hanno mai avuto rapporti sessuali a casa a __________. Ovviamente non posso escluderlo (…) Comunque in mia presenza i due non hanno consumato alcun rapporto sessuale, hanno avuto solo scambi di attenzioni (baci, carezze, ecc...)”

(PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 8-9);

“ nel periodo interessato (2006-2010) non mi è mai capitato di vedere AP 1 e VITT_1 in atteggiamenti intimi, da amanti. Ci sono certamente state carezze, baci sulla guance e abbracci ma nulla di più.

ADR che in questo periodo succedeva ogni tanto che AP 1 mi riferisse di avere dei rapporti sessuali con terze persone. Era lui stesso a riferirmelo. Inoltre io gli scoprivo i preservativi.(…)

ADR non mi ha mai riferito di aver avuto dei rapporti sessuali con VITT_1” (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4).

e. Vi sono, poi, numerosi elementi che depongono per l’inesistenza di una relazione sentimentale/erotica fra i due con i contenuti indicati da AP 1 (“lascio l’altro, non lo lascio, lo lascio, non lo lascio, ...”).

e.1. Vi è, dapprima, l’accertata predilezione di VITT_1 per i partner più giovani di lui e fisicamente prestanti e il fatto che egli aveva espressamente detto di non provare nessuna attrazione fisica per AP 1:

“ VITT_1 si orientava su ragazzi più giovani” (PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 6 e 8);

“ VITT_1 mi diceva che AP 1 era vecchio, fisicamente non attraente. Sicuramente non aveva il fisico curato di ACPR 2” (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3-4).

e.2. Depone contro l’esistenza di una relazione anche il fatto – accertato – secondo cui VITT_1 aveva molta paura della malattie (in particolare, di quelle sessualmente trasmissibili). Significativo, al riguardo, è che, dopo quell’unica sua scappatella di cui si ha conoscenza, si confidò subito con il compagno dicendogli di essere molto pentito anche perché aveva paura di avere contratto l’AIDS e di poterlo trasmettere al compagno e che, perciò, voleva subito sottoporsi ad un test:

“ VITT_1 era una persona curata. Era molto pudico e amante della pulizia. Era pauroso e ossessionato dall'AIDS, come d'altronde io. Noi avevamo rapporti non protetti. Non credo che VITT_1 già solo per queste sue paure avesse rapporti con terzi” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5);

“ a me risulta che in una sola circostanza VITT_1 mi ha tradito. Era un rapporto con una persona molto più giovane avvenuto a __________. Quando eravamo rientrati da sei mesi trascorsi insieme in __________ e io mi ero nuovamente recato per un mese a __________. Quando tornai per alcuni giorni VITT_1 si rifiutò di avere rapporti sessuali con me, mi confessò quindi, affranto, di aver avuto un rapporto sessuale di una sola sera, con un ragazzo di Lugano. Oltre a sentirsi terribilmente in colpa, era terrorizzato dall’idea di aver potuto contrarre qualche malattia durante quel rapporto, ancorché dicesse di essere stato un rapporto non completo. Era terrorizzato di poter trasmettere a me una malattia. In seguito lo accompagnai io stesso all’ospedale civico di Lugano a fare il test di verifica” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8; cfr., anche, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2).

In queste condizioni, è estremamente improbabile che VITT_1 rischiasse, facendo sesso con AP 1 che, non solo non gli piaceva fisicamente (vedi punto precedente), ma aveva rapporti con altri, non sempre protetti (VITT_1 sapeva, per esempio, della sifilide contratta da AP 1).

E questo a maggior ragione se si pensa alla (più volte citata negli atti) “incompatibilità sessuale” fra i due (PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 4; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 5; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 10; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).

e.3. Vi è, poi - e soprattutto - l’accertato legame d’amore profondo che univa VITT_1 a ACPR 2 che risulta, oltre che dalle dichiarazioni di ACPR 2, dalle testimonianze concordi di tutti gli amici e conoscenti.

Della solidità del rapporto fra i due, o meglio della solidità dell’amore che VITT_1 nutriva per il compagno vi è, poi, una testimonianza diretta in due sms inviati da VITT_1 a ACPR 2 e che sono agli atti.

Il primo, inviato il 17.08.2010:

“ Ciao ACPR 2. Ieri sera mi sembravi arrabbiato/deluso delle case ke abbiamo visto. So ke non è quello che sogni. Scusami. Prometto di trovare una casa degna di te” (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 4).

Il secondo, inviato, sempre da VITT_1 a ACPR 2, il 28.10.2010:

“ Ti amo veramente tanto. Sei meraviglioso. Non te lo dico mai abbastanza. Bacio”.

e.4. Sempre a supporto della tesi dell’inesistenza di una relazione fra autore e vittima, vi è l’accertata stabilità della relazione fra VITT_1 e ACPR 2, vissuta alla luce del sole, con la reciproca frequentazione delle rispettive famiglie, con la dichiarata volontà – nell’ultimo anno – di iniziare una vera e propria convivenza in una casa che i due intendevano acquistare e con la concretizzazione di tale volontà nell’effettiva ricerca di una casa in cui realizzare il loro progetto di vita che prevedeva, non solo la convivenza, ma anche l’avvio e la gestione di un’attività comune di “bed and breakfast” (cfr. consid. 18.2.a, c ed e).

e.5. Vi è, poi il fatto che, secondo le dichiarazioni di ACPR 2 (di cui non v’è motivo di dubitare), VITT_1 l’aveva rassicurato sulla sua fedeltà in generale (rassicurazione degna di fede visto che non gli aveva nascosto una passeggera avventura con un altro) e sulla natura dei suoi rapporti con AP 1.

Peraltro, indicativa del fatto che VITT_1 considerava l’attrazione che AP 1 nutriva per lui come qualcosa di trascurabile e senza importanza, è la risposta che lui diede al compagno quando questi lesse una lettera di AP 1 (che VITT_1 aveva lasciato, in bella vista, sulla lavastoviglie, in cucina).

Infatti, a ACPR 2 – che gli faceva notare che la lettera si concludeva con un “ti amo” – VITT_1 rispose con un distratto “lascialo scrivere” (cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).

Ci fosse stato qualcosa fra loro, VITT_1 non avrebbe lasciato in bella vista la lettera e la sua risposta alla richiesta di spiegazioni del compagno sarebbe stata certamente diversa.

e.6. Identico significato questa Corte ha dato al fatto che, secondo le loro dichiarazioni, agli amici che gli consigliavano di lasciar perdere VITT_1 perché non lo amava, AP 1 non ha mai detto di una relazione segreta. Ci fosse stata, AP 1 – che brilla per verbosità – gliene avrebbe, certamente, parlato.

Ma non solo. Non può essere dimenticata la seguente dichiarazione dell’amica (di AP 1) __________ che ha espressamente parlato di un “sentimento non corrisposto”:

“ AP 1 non aveva nessun problema a riferire della sua relazione non corrisposta con VITT_1. In vero non riferiva che fra i due vi era una relazione quanto piuttosto che il suo sentimento non era corrisposto. (…) AP 1 mai mi ha parlato di aver avuto rapporti sessuali con VITT_1” (MP __________ 4.3.2011, V 14, pag. 2 e 3).

e.7. Sempre a supportare la tesi dell’inesistenza di una relazione fra i due, la Corte ha considerato il fatto che VITT_1 non nascondeva la sua frequentazione di AP 1. Ne parlava a ACPR 2, non nascondeva le sue lettere nonostante contenessero dichiarazioni d’amore (vedi sopra), parlava liberamente al compagno dei regali che AP 1 gli faceva, ne parlava agli amici e si faceva liberamente fotografare da lui e con lui.

La trasparenza di VITT_1 è un elemento che si scontra con la tesi – portata avanti da AP 1 - della relazione che si vuole mantenere segreta.

e.8. Ad ulteriormente escludere la tesi dell’esistenza di una relazione é, poi, il fatto che, nella ricerca della casa, per poter beneficiare dei consigli di un esperto e con l’accordo di ACPR 2 (così come da questi dichiarato al dibattimento d’appello), VITT_1 si è fatto, a volte, accompagnare da AP 1 (che ben sapeva dell’intenzione di VITT_1 di andarci a convivere con il compagno). Ciò non sarebbe avvenuto se VITT_1 fosse stato, come preteso da AP 1, l’amante che gli faceva credere, anche se in modo altalenante, alla possibilità di lasciare il compagno per lui.

e.9. Supportano, poi, l’accertamento dell’inesistenza di una relazione sentimentale fra autore e vittima, le impressioni – fra loro concordi – delle persone che, in un modo o nell’altro, li hanno visti insieme.

Vi è la signora __________ – che, il 28 agosto 2010, a __________ ha mostrato una casa a VITT_1 che si era presentato con AP 1 (PS __________ 18.8.2011, AI 405, pag. 4) – che ha dichiarato di avere pensato che i due uomini fossero “dei semplici conoscenti o amici” e ha precisato che “tra i due non vi sono stati atteggiamenti o attenzioni particolari che mi facessero pensare a qualche cosa di più” (PS __________ 18.8.2011, AI 405, pag. 6).

Anche __________ - proprietaria del Grotto __________, un esercizio pubblico frequentato una volta ogni due mesi dai due (e che, dunque, ha avuto modo di osservarli bene) - ha dichiarato che i due non erano “compagni di vita” (PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 3), che per lei “non avevano una relazione sentimentale” (MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4) ma erano solo “dei buoni amici” (MP 1.9.2011) ed ha precisato di non averli mai visti “in atteggiamenti amorosi e/o intimi” (MP 1.9.2011) mentre ha avuto modo di vedere AP 1 in atteggiamenti amorosi con altri uomini (“con amichetti diversi”, PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 3; cfr., anche, MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4).

Vi è, infine, il barman del __________ (altro esercizio pubblico frequentato regolarmente dai due) che, pur indicando che l’omosessualità dei due era manifesta, non li ha mai visti in atteggiamenti affettuosi od intimi:

“ io e i miei collaboratori non li abbiamo mai visti in atteggiamenti amorosi, diciamo intimi, però dall’atteggiamento si poteva pensare che fossero omosessuali” (PS __________, barman del __________, 6.7.2011, AI 379, pag. 4).

e.10. Depone contro la versione di AP 1 – che, lo si è già detto, pretendeva che “quando ACPR 2 non c’era, c’ero io” – il fatto che i coinquilini di VITT_1 dicono di avere visto la Mercedes di AP 1 soltanto alcune volte.

e.11. Contribuisce a smentire la tesi di AP 1 anche il fatto che, durante la gita a Zurigo, __________ non ha notato nessun atteggiamento intimo o rivelatore dell’intimità tipica di un rapporto amoroso.

E, soprattutto, in questo senso va considerato il fatto che, sempre a Zurigo, VITT_1 ha reagito, al tentativo di AP 1 di toccargli il ginocchio sotto il tavolo (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 35), con la minaccia di dargli un pugno. Visto che __________ non aveva notato nulla (cioè, non aveva visto il tentativo di AP 1), la reazione di VITT_1 non può essere altro che la genuina reazione di chi è infastidito da un contatto molto sgradito. Ciò che esclude, di per sé, l’esistenza di una relazione amorosa che, invece, presuppone familiarità e complicità fisica:

“ Seduti al tavolo del ristorante, mi ricordo un particolare; io stavo leggendo il menu o stavo guardando la vetrata non ricordo bene. Poi improvvisamente VITT_1 ha detto a AP 1: “adesso ti tiro un pugno” o “adesso ti do un pugno”. Non conosco il motivo di questa frase, poiché come detto ero assorta a fare qualcos’altro. La frase di VITT_1 era comunque detta in tono serio e non in tono scherzoso. AP 1, di rimando, ha abbozzato un mezzo sorriso, si è alzato e si è girato guardando delle bottiglie in una vetrina dietro di noi, come se volesse cambiare discorso. Poi il tutto è terminato lì. Non ho mai saputo il motivo di questa frase” (PS __________ 24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 2; cfr. pure MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 3).

e.12. Sempre contro l’esistenza di una relazione depone il fatto che, durante la vacanza a Parigi, VITT_1 si è arrabbiato perché AP 1 aveva riservato, non tanto una sola camera (probabilmente, la cosa gli andava bene per questioni di costi), ma una camera con letto matrimoniale:

“ Mi ricordo anche che il mese di marzo o aprile 2010, VITT_1 e AP 1 hanno fatto una breve vacanza a Parigi di 3/4 giorni (week end allungato). Al loro ritorno VITT_1 mi ha confidato che gli aveva dato fastidio che AP 1 avesse prenotato una camera con letto matrimoniale e che AP 1 era sempre il solito” (PS __________ 24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 4; cfr. pure MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 3).

La cosa non lo avrebbe certamente disturbato se con AP 1 ci fosse stata l’intimità fisica derivante da una relazione (peraltro, nella versione dell’appellante, ormai consolidata, al di là della clandestinità, da una durata pluriennale).

e.13. Depone, poi, con forza contro l’esistenza di una relazione l’e-mail del 2006 (agli atti sub all. 172 RPG citata a pag. 73-74 della sentenza impugnata). Quand’anche si dovesse, per ipotesi, considerare che, agli inizi, il corteggiamento di AP 1 non fosse stato del tutto respinto (AAA_4 dice che AP 1 gli aveva riferito di qualche bacio, cfr. PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 2-3), l’e-mail dimostra con chiarezza che, a quel momento (e si era nel 2006), pur con una formulazione evidentemente volta a non ferire l’interlocutore, VITT_1 - seguendo il copione più volte applicato da chi respinge senza voler ferire del “se non ti voglio, non è per colpa tua ma per un’incapacità mia e io non ti merito” - ha detto a AP 1 che non voleva avere una relazione con lui (“non posso darti di più” o “non posso darti quello che vuoi o che ti meriti”; cfr., al riguardo, sentenza impugnata , consid. 3.1, pag. 73).

Del resto, che VITT_1 abbia chiaramente detto a AP 1 che non lo voleva, risulta anche dalla dichiarazione di __________:

“ Per me AP 1 era un semplice amico di VITT_1, di sicuro non era il suo amante. In alcune circostanze AP 1 aveva fatto dei regali costosi (n.d.r.: in seguito il teste cita un grosso mazzo di fiori e una giacca o un borsello marca Bally) a VITT_1 e lui si sentiva in imbarazzo. Con questo intendo dire che VITT_1 viveva male questi “episodi” (ndr: regali di AP 1) come un corteggiamento non desiderato. VITT_1 mi aveva detto “più che dirglielo che non m’interessa…” (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3-4).

f. A sostegno dell’accertamento secondo cui fra vittima e autore non c’era una relazione vi sono, poi, le numerose incongruenze del racconto che AP 1 fa della (pretesa) relazione con VITT_1 e che ne dimostrano l’inverosimiglianza.

f.1. AP 1 racconta che passava le serate con l’amante che, con il capo appoggiato sul suo grembo, gli leggeva e rileggeva “ad una ad una” le lettere d’amore che lui gli aveva scritto (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 1-4) e rispondeva ai suoi “giuramenti d'amore” dicendogli “che non poteva vivere senza di me” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2-5).

Al di là dell’evidente forzatura romantica che, già di per sé, fa fortemente dubitare della verità del racconto, la narrazione contrasta con la dichiarazione di ACPR 2 – di cui non v’è da dubitare – secondo cui VITT_1 non era un romantico e non conservava né lettere né bigliettini d’amore (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7-8).

f.2. Improvvisamente, al dibattimento di primo grado, quelle lettere – che, prima, i due amanti leggevano e rileggevano, scaldandosi al calore dei rispettivi giuramenti d’amore – diventano la testimonianza della dipendenza di AP 1 che, addirittura, dice di averle odiate perché VITT_1:

“ ogni volta mi buttava queste lettere sul tavolo, con un sorriso anche cattivo, per dirmi che mi aveva sotto controllo, che tanto ero io ad amarlo, per cui poteva fare quello che voleva” (all 1 al verb. dib. TPC, pag. 66 e 67, “io odiavo quelle lettere … erano la prova del mio dramma”).

Questo cambiamento di versione – con un VITT_1 dal sorriso cattivo che gli buttava sul tavolo le lettere che mai era apparso nei racconti precedenti – dimostra come AP 1 abbia, col tempo, voluto caricare di intensità negativa l’immagine dell’amato-tiranno che ha cercato di dipingere nel corso dell’inchiesta (evidentemente nell’intento di dare verosimiglianza al racconto dell’uccisione per esasperazione amorosa).

Insieme al cambiamento di versione (oltre alla valenza delle lettere, mai in precedenza AP 1 aveva raccontato di un’abitudine di VITT_1 a rinfacciargli le sue dichiarazioni d’amore), l’evidente enfatizzazione costituisce un indizio – importante – di racconto menzognero: la verità non necessita, infatti, di essere caricata di significati.

f.3. Di queste lettere occorre ancora parlare perché, al riguardo, al dibattimento d’appello, AP 1 ha, nuovamente, cambiato versione.

E lo ha fatto per ben due volte.

Dapprima, il primo giorno di dibattimento, dichiarando di essere stato convinto di avere conservato le lettere che lui aveva scritto (evidentemente a VITT_1) a casa sua, nello stesso sacchetto di carta in cui aveva messo gli altri oggetti (fiore di plastica, ecc.) che gli ricordavano VITT_1 :

“ pensavo che nel sacchetto ci fossero anche delle lettere che io avevo scritto. Ho guardato ma non ci sono. Evidentemente le ho messe da un’altra parte.” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

E, poi, il secondo giorno di dibatttimento, affermando di avere, dopo l’uccisione, cercato le lettere a casa di VITT_1 pur non essendo sicuro che l’amato le avesse conservate:

“ Poi, ad un certo punto, ho cominciato a cercare le lettere d’amore che io avevo scritto a VITT_1. Non ero sicuro se VITT_1 le avesse ancora perché, quando io glielo chiedevo, a volte mi diceva di sì e a volte mi diceva che le aveva buttate” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

Va qui ricordato – perché in questa valanga di dichiarazioni è facile perdersi – che AP 1 ha anche espressamente dichiarato che VITT_1 gli aveva mostrato le lettere ancora la sera del martedì 9 novembre 2010, cioè 2 giorni prima dell’uccisione:

“ Tornando all'argomento delle lettere che lui custodiva, devo dire che la sera del martedì quando mi disse di volersi riorientare e stare con me, me le mostrò un'altra volta” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 6).

Non ha da essere spiegato come queste nuove versioni siano fra loro e con le precedenti inconciliabili.

L’unica conclusione che si può trarre da questi cambiamenti di versione è che, sul tema, AP 1 ha sfacciatamente mentito.

f.4. AP 1 racconta di difficoltà di VITT_1 a farsi abbracciare, le attribuisce ad un precoce (anche se transitorio) abbandono materno e, naturalmente, afferma di essere stato capace, con pazienza e amore, a togliere il blocco all’amato (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2). Pur tacendo delle capacità terapeutiche che AP 1 si attribuisce, il racconto non è credibile ritenuto come esso si scontri con le dichiarazioni della sorella della vittima:

“ Il PP mi chiede se corrisponde al vero che quando VITT_1 era piccolo la madre per lungo tempo non poté mai prenderlo in braccio causando in lui dei problemi di tipo psicologico se non addirittura un sentimento di rimprovero?

R: Ricordo che per un brevissimo periodo successivo alla nascita, VITT_1 è stato collocato al nido di Lugano. Non ho mai saputo il perché. Non è vero che mia madre non ha mai preso in braccio VITT_1, anzi è proprio il contrario che si è verificato. VITT_1 era di noi due figli, quello che era più in pancia alla mamma. Non è assolutamente vero che VITT_1 ha mai provato un sentimento di rimprovero verso sua mamma. Il rapporto fra mia mamma e VITT_1 è sempre stato speciale e estremamente positivo” (MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 2).

f.5. Sempre nel contesto dell’evidente sforzo di AP 1 di mostrarsi nella luce positiva di colui che, per anni, altro non ha cercato che di fare il bene dell’amato, va segnalato quanto da lui detto al dibattimento di primo grado:

“ Quando aveva un problema, quando litigavano, quando c'era un problema di qualsiasi natura, questo lato oscuro finiva da me, sempre. A volte era molto arrabbiato, a volte quasi piangeva, era molto triste, finiva tutto da me. È vero, io ho permesso a VITT_1 di tenermi all'ombra, ho permesso a VITT_1 di farmi vivere di briciole, questo è vero. (…) Quando lui aveva bisogno io c'ero, quando io avevo bisogno, non si interessava particolarmente. (…)

Il mio dovere era poi quello di prendere i pezzi, di rimetterli insieme e di fargli capire quanto lui era valoroso” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 31-32 e 39).

Ancora una volta, AP 1 ha peccato di enfasi. E il peccato è talmente grave da mostrare, con evidenza, che il castello che lui ha cercato di costruire non ha fondamenta alcuna.

Ma non è soltanto la forzatura del racconto a far dubitare della sua veridicità.

È anche il fatto che l’immagine di un AP 1 che altro non ha fatto che cercare il bene dell’amato è, irrimediabilmente, distrutta dalla lettera che egli ha scritto l’1.1.2012 al suo avvocato. Lettera in cui – oltre a ricadere nell’errore stilistico che gli è abituale (“eravamo più, molto di più, di una coppia clandestina… ubriachi d’amore e di suspense rubavamo piccole cose nei negozi come ragazzini, per divertimento, o ci arrampicavamo su muri in città con il rischio di romperci l’osso del collo … la nostra relazione era la più intensa immaginabile che due persone possano avere. Unica rara e… imprevedibile …”) – AP 1 accusa VITT_1 di averlo consapevolmente aiutato a delinquere:

“ nell’arco dell’inchiesta sono venuti a galla alcuni elementi collegati con le truffe… Quando il PP Capella mi mostrò i CD trovati a casa di VITT_1, mi sono molto spaventato. Non per me,… ma perché non vedevo più alcuna possibilità di mantenere il segreto dato a VITT_1.

Ma, un miracolo, il PP non tirò nessuna conclusione.

Non riuscì a dedurre che gli elementi trovati su quei CD sono proprio alcuni elementi usati per la fabbricazione dei documenti, in seguito usati da me…” (memorandum del 1.1.2012 in atti sub AI 492; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 39-41).

Come si vede, quando comprende che il PP, “per miracolo”, non si rende conto del significato di tali documenti, l’amante spaventato perché teme di non poter mantenere il “segreto dato a VITT_1” altro non fa che “denunciare” l’amato.

Non ha da essere spiegato come questo atteggiamento cozzi con l’immagine dell’amante preoccupato solo del bene dell’amato. E questo, tanto più se si considera che, come visto, dagli elementi sui CD non si può dedurre la partecipazione di VITT_1 alle falsificazioni.

Evidentemente, e non può essere altrimenti, con ciò AP 1 ha voluto – peraltro in modo manipolatorio (denuncia VITT_1 dicendo che lui si era spaventato perché VITT_1 rischiava di essere scoperto ma per fortuna il PP non si era accorto di nulla) – gettare delle ombre sulla persona di VITT_1 (e, con ciò, in qualche modo rendere credibile la storia secondo cui, con lui, era “cattivo”) e, nello stesso tempo, rafforzare la versione di un’intesa segreta amplificandone la valenza sentimentale con la complicità particolare di due “amanti diabolici” (“ci sentivamo come Bonnie and Clyde”, “quando chiudevamo la porta del suo appartamento dietro di noi, scomparivamo in un mondo totalmente nostro dove esisteva solo una regola, la totale e completa libertà, al di là delle convenzioni, dei doveri e delle maschere di ogni tipo”, cfr. memorandum succitato).

f.6. Da inserire in una dinamica simile a quella che lo ha spinto a “denunciare” l’amato, è la dichiarazione fatta da AP 1 al perito __________ secondo cui VITT_1, all’età di 15 anni, consumava droga e frequentava il Letten di Zurigo (perizia giudiziaria, pag. 7).

Associando VITT_1 al Letten – cioè, alla scena aperta della droga che, a Zurigo, aveva sostituito il Platzspitz – è evidente che AP 1 ha inteso affermare che VITT_1 aveva avuto seri problemi di droga (la scena aperta era frequentata soltanto da tossicodipendenti, non da consumatori saltuari).

Al riguardo – cioè, affermando che VITT_1 frequentava il Letten – AP 1 ha, senza ombra di dubbio, mentito. Infatti, il Letten ha sostituito, come scena aperta, il Platzspitz soltanto nel febbraio 1992, quando il secondo è stato chiuso dall’intervento della polizia (VITT_1 aveva 15 anni nel 1985) (www.nzz.ch/aktuell/zuerich/archivbilder/der-letten--ein-bewegtes-quartier...).

Inoltre, dalle deposizioni di ACPR 2 (“da ragazzo aveva passato un periodo a Zurigo. Mi ha detto che in quel momento della sua vita aveva anche fatto uso in modo occasionale di droghe. So che si faceva delle canne. Non so se aveva consumato altre sostanze stupefacenti. Mi aveva detto che aveva fumato anche qualcos'altro senza precisare cosa”, MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 5) e della sorella di VITT_1 (“non sono a conoscenza se abbia o meno avuto contatti con la droga”, MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 2) emerge con chiarezza che, se VITT_1 ha avuto un contatto con il mondo della droga, si è trattato di un contatto estemporaneo e limitato, in sostanza, ad un consumo saltuario in età molto giovanile di droghe leggere.

Il fatto che, invece, AP 1 ne abbia riferito al perito nei termini indicati non può che significare che egli, ancora una volta, ha voluto gettare delle ombre su VITT_1. Questo caricamento di significati negativi ad un’esperienza giovanile di VITT_1 non può che essere una nuova dimostrazione della natura manipolatoria di AP 1 rilevata dai periti.

In questo senso, esso aggiunge sostanza all’accertamento della non credibilità delle sue dichiarazioni.

f.7. Dopo avere più volte sostenuto di avere tenuto in casa dei contanti perché non si fidava della banche, e in particolare dell’__________, AP 1 – per sostanziare la sua tesi secondo cui VITT_1 non gli ha affidato soldi da investire – dichiara che mai avrebbe mescolato affari e sentimenti tanto che, aggiunge, quando VITT_1 gli chiese dei consigli in ambito finanziario, lui gli disse di rivolgersi ai consulenti di __________:

“ io gli ho consigliato di recarsi dagli specialisti della sua banca”

(all. 1al verb. dib. TPC, pag. 45).

Evidentemente – come ogni mentitore – AP 1 non ricorda tutto quel che racconta e, perciò, non si rende conto di cadere in un’importante contraddizione quando afferma di avere indirizzato VITT_1 proprio da quelle figure professionali di cui egli aveva più volte detto di non fidarsi.

Del resto, che egli abbia mentito affermando di non essersi mai interessato dei soldi di VITT_1 (perché non voleva mescolare amore e affari) è dimostrato, con certezza, dal ritrovamento, a casa sua, dell’estratto conto bancario di VITT_1 (cfr. consid. 28.b.5).

f.8. Nello stesso ordine di cose va inserito il cambiamento di versione relativo alla solidarietà dimostrata da VITT_1 nei suoi confronti.

In un primo tempo, nel “memorandum” già citato, l’appellante ha scritto:

“ Quando VITT_1 aveva dei problemi io li risolvevo, anche se spesso con mezzi poco ortodossi, e in cambio, quando VITT_1 sentiva di poter fare la sua parte lo faceva, senza particolare richiesta” (memorandum del 1.1.2012 in atti sub AI 492).

Al dibattimento di primo grado, VITT_1 è, invece, diventato un egoista:

“ Quando lui aveva bisogno io c'ero, quando io avevo bisogno, non si interessava particolarmente” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 31).

La contraddizione è evidente.

Ci si limita ad annotare come AP 1 modifichi – apparentemente senza fatica – le cose a dipendenza della necessità. Nel “memorandum” doveva sostenere la versione del VITT_1 che lo aveva aiutato a delinquere. Quando, invece, ha fatto la seconda dichiarazione, al dibattimento stava argomentando sull’atteggiamento “prevaricatore” di VITT_1 nella relazione.

L’influsso di queste modifiche (strumentali) sulla credibilità di AP 1 è evidente.

f.9. A AP 1 è, anche, capitato di cambiare versione riguardo alla sua disponibilità ad ascoltare i problemi di VITT_1:

“ (…) se invece portava problemi o rabbia o dubbi dentro di se per via di ACPR 2, o del lavoro, della famiglia, o amici o altre cose, bastava una semplice parola mia e passavamo ore nelle quali lui si scaricava ad alta voce ed io lo ascoltavo” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 4);

“ Durante il nostro aperitivo, come d'abitudine, VITT_1 mi ha sommerso di annotazioni negative sul suo lavoro, di cosa non andava nella sua vita personale. Si autocommiserava. Era abbastanza un'abitudine tant’è vero che non sempre io ascoltavo quello che lui diceva”

(MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 2).

f.10. AP 1 ha anche cambiato versione sull’inchiostro verde. Dapprima, ha detto che lo riservava alle occasioni particolari:

“ AD dell'avvocato RAAP 1 preciso che avevo notato che VITT_1 aveva conservato le mie lettere scritte con inchiostro verde. Utilizzavo questo inchiostro per occasioni particolari” (MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 4).

Poi, invece, ha detto che lo usava regolarmente e che il suo utilizzo non aveva un significato particolare:

“ Inizio col dire che l’inchiostro verde lo usavo regolarmente, non aveva un significato particolare il fatto che lo usassi per scrivere le lettere a VITT_1. Circa il fatto che ACPR 2 abbia potuto vedere queste mie lettere non mi disturba affatto, anzi io lo speravo”

(MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 7).

f.11. Nel racconto che fa della serata di martedi 9 novembre 2010 (in cui l’amante gli avrebbe finalmente detto di avere compreso che lui era l’uomo della sua vita), AP 1, precisato che VITT_1 indossò per lui i calzoncini corti che tanto gli piacevano e che ne seguirono intensi momenti di intimità, sostiene che lui rifiutò di andare fino in fondo (cioè, di concludere le loro effusioni con un rapporto completo) perché preferiva aspettare che l’amato regolasse la questione con il compagno:

“ io però mi sono rifiutato di andare oltre e di consumare un rapporto sessuale proprio per mostrargli che volevo aspettare il risultato di questo discorso con ACPR 2. Ci siamo lasciati bene e poi sono tornato a casa mia”

(GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 2);

“ Quella sera quindi lui ha cucinato, abbiamo cenato e siamo stati in salotto. Abbiamo ascoltato della musica. lo ero seduto sul sofà, lui era davanti a me seduto sul tappeto tra le mie gambe. lo gli facevo i massaggini. Era intenzione di VITT_1 di avere un rapporto ma io ho rifiutato e questo per il semplice fatto che durante la cena mi aveva detto che aveva capito che non poteva vivere senza di me e che era da molti anni che cercava di fare la cosa giusta, ossia non fare del male a ACPR 2” (MP AP 1 7.12.2010, all. 12 RPG, pag. 1-2);

“ Ad un certo punto VITT_1, uscendo dalla cucina, ha incominciato ad abbracciarmi affettuosamente ed in modo eccessivo, gesto che io non mi sarei più aspettato visto che non lo faceva più da mesi con questa intensità. Mi ha trattato per tutta la sera come un re. Mi ricordo che quella sera mi disse che ci aveva ripensato, che io avevo ragione, che io ero quello giusto e lui non ce la faceva senza di me. (…) ADR: che quella sera è terminata benissimo in maniera meravigliosa. Mi ricordo anche che ha indossato, apposta per me, un paio di pantaloncini corti sapendo che mi piaceva questo. Non c'è stato un rapporto sessuale completo ma ci siamo andati molto vicini. All'ultimo momento avevo detto di no per non farmi intrappolare ancora una volta” (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 4).

Non ha da essere spiegato che il racconto di un AP 1 che giunge sino al limite di un rapporto sessuale completo con l’amato ma che rifiuta di concedersi fino in fondo per non farsi “intrappolare un’altra volta” non regge - non solo poiché contrario al normale funzionamento sessuale maschile - ma anche perché non è in linea con lo stesso racconto di AP 1 che ha sempre detto che di sesso con VITT_1 non ne faceva molto e che fra loro il sesso non era importante ma ha sempre preteso di essere, ciò nonostante, molto dipendente dall’amato.

L’incongruenza intrinseca del racconto non può che essere considerata una dimostrazione della sua non veridicità.

f.12. AP 1 ha dato versioni contraddittorie anche riguardo al clima che regnava tra lui e VITT_1 al rientro dal __________.

Il 5 aprile 2011, messo a confronto con le dichiarazioni del teste ____________, AP 1 ha detto che

“ quando siamo ritornati nell’appartamento di VITT_1 (dopo la cena) a quando è successo il fatto omicida, abbiamo parlato, scherzato e abbiamo anche riso” (MP AP 1 5.4.2011, all. 28 RPG, pag. 2).

In seguito, confrontato con il fatto che in altri verbali non aveva parlato di particolari convenevoli che avrebbero preceduto il fatto omicida (cfr., ad esempio, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2 in cui ha dichiarato di avere seguito VITT_1 in cucina dove questo lo avrebbe respinto in malo modo “appena entrati in casa”), ha risposto di non essere in grado di “precisare se prima dell’atto abbiamo parlato, scherzato o riso” (MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 4).

f.13. AP 1 ha, poi, cambiato versione anche sulla frase che VITT_1 gli avrebbe rivolto la sera dell’ 11 novembre 2010 e gli avrebbe fatto perdere il lume della ragione.

Al suo avvocato, AP 1 ha dichiarato che VITT_1 si rivolse a lui dandogli del “vecchio”:

“ Siamo andati su, siamo andati in cucina e lì VITT_1 diventa serio e freddo. (…) Lui si gira, mi guarda in faccia e mi dice: "Non avrai mica pensato che io lasci ACPR 2 sul serio per un vecchio come te! Pensi veramente che io possa fare a meno del culo di ACPR 2”! Mi sono sentito umiliato e offeso in modo incredibile. (…). Mi disse anche che con uno come me avrebbe dovuto andare in giro a cercare altri per scopare.” (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 3-4).

Cedendo alla tentazione di spettacolizzare le situazioni, al PP ha detto, invece, che VITT_1 lo apostrofò di “vecchio idiota”:

“ VITT_1 mi ha risposto: “dai __________ non penserai mica che lascio ACPR 2 per un vecchio idiota come te. Non pensi mica che posso fare a meno del culo di ACPR 2. Con uno come te dovrei andare sempre in giro a cercare altri da scopare” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2).

Nemmeno un mese dopo, alla polizia AP 1 ha arricchito la scena, dandole colore con i particolari della freddezza e delle risate di VITT_1:

“ VITT_1 divenne molto freddo, molto più di altre volte prima e cominciò a ridere di me. Le parole esatte, tutte, non me le ricordo più. Mi ricordo alcuni elementi talmente crudeli e volgari come: “ma dai… non avrai mica creduto in tutto questo, tanto mi conosci. Lo sai che non posso vivere senza il culo di ACPR 2. Cosa pensi che con un vecchio come te, sarei costretto [ad] andare a cercarmi (tipo o sesso) nelle saune ecc.”. Poi andava avanti a ridermi in faccia ed insultarmi, facendomi capire che per un’altra volta voleva soltanto il controllo su di me, ma che di me alla fine non gliene fregava niente” (PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 5).

In seguito, AP 1 ha parlato del nervosismo di VITT_1 (“Lui era nervoso e freddo” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 2-3), della sua durezza e volgarità (MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 3), della sua crudeltà (“VITT_1 era freddo, volgare e crudele”, MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 4), di un “fiume nero di parole offensive” e di un bombardamento di insulti che VITT_1 gli rivolse “con un sorriso sarcastico” (MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 6) e, infine, ha dichiarato che VITT_1 gli disse che sarebbe stato meglio per lui se non fosse mai nato (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 4).

Proseguendo nell’inchiesta, AP 1 è diventato stranamente discreto affermando di ricordare altre espressioni utilizzate da VITT_1 ma di non volerle riferire (MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 6), poi di non essere in grado di riferire queste altre espressioni (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 4) e, infine, di essere intenzionato a non più ripetere gli insulti che VITT_1 gli rivolse quella sera.

Va detto che, però, bastarono alcune sollecitazioni del presidente della Corte e del suo avvocato a far crollare (quasi su tutto) la sua determinazione a tacere:

“ Lui era più dentro in cucina. (…) Devo aver chiesto ancora una volta, non so più bene i dettagli, e VITT_1 comincia a insultarmi, ad andare fuori di sé completamente. (…) Mi dispiace, ma anche se questo danneggia la mia posizione, oltre a quello che ho detto nei verbali non ripeterò mai quello che lui mi ha buttato in faccia. (…) In quel momento lui mi ha talmente sepolto sotto ingiurie, parolacce e attacchi volgari. (…) Mi ha detto che cosa pensavo, che non potevo mica prenderlo sul serio, che andava a passare la vita con un vecchio come me. È difficilissimo. “Sei una merda”, “sei niente”, “ma perché mi servivi soltanto”, “non hai capito che non posso andare avanti così. (…) Pensi veramente… cosa pensi, che vado a vivere con un vecchio, con un vecchio come te? Con un vecchio idiota come te? Non voglio mica questo.” Eccetera eccetera” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 61 e 62).

Al dibattimento d’appello, AP 1 - oltre a ripetere, senza necessità di essere sollecitato, l’unica frase che, al dibattimento di primo grado, aveva detto di voler solo dimenticare - ha messo in bocca a VITT_1, in aggiunta ai già menzionati insulti pesanti e volgari, delle affermazioni relative al suo stato psicologico (“voi non capite”, “tutti volete qualcosa da me”, “non basto mai a nessuno”):

“ Improvvisamente lui si è giravo e ha cominciato a sgridarmi come una mitragliatrice. Non ricordo più esattamente cosa mi diceva. Ricordo che mi diceva “sei una merda…”, “voi non capite…”, “tutti volete qualcosa da me…”, “non basto mai a nessuno…”, “ma cosa pensi, che io riesco a vivere senza il culo di ACPR 2…”, “se stessi con uno come te, dovrei sempre uscire a cercare qualcuno da scopare…”. Continuava a ripetere queste cose, continuamente. Diceva “cazzo, cazzo, cazzo…”. Diceva tante di queste volgarità. Non lo avevo mai sentito prima così. E il peggio è che continuava sempre a ripetere queste cose. È indescrivibile” (verb. dib. d’appello, pag. 17).

L’inserimento nel racconto degli accenni allo stato psicologico di VITT_1 è una novità dell’ultima ora che la scrivente Corte ha messo in relazione con la deposizione resa, il giorno precedente, dallo psicologo TE 1 che aveva, appunto, riferito della sofferenza psicologica di VITT_1 che viveva, in quel momento, uno stato di particolare fragilità (cfr. verb. dib d’appello, pag. 6 e 7). Di questa deposizione AP 1 – confermando, così, le sue capacità di affabulatore e manipolatore – ha saputo approfittare per cercare di rendere più credibile il suo racconto.

f.14. Non può neppure essere dimenticato che, se all’inizio ha sostenuto che la volgarità era completamente estranea a VITT_1 (“la volgarità di quell'ultima frase era una novità assoluta”, in confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 4; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 6), poi, ad un certo punto dell’inchiesta, AP 1 ha modificato tali sue dichiarazioni affermando, invece, che la vittima poteva “ogni tanto” essere volgare (MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 29 e 61).

Evidentemente, il cambiamento di versione sul modo di esprimersi di VITT_1 era funzionale a rendere verosimile il racconto della scenata in cucina che, per giustificare la perdita di controllo, doveva essere particolarmente volgare e cattiva.

g. Vi è, poi, almeno un altro elemento che supporta in modo importante l’accertamento secondo cui AP 1, raccontando della sua relazione con VITT_1 nei noti termini (relazione amorosa e importante al punto che VITT_1 doveva scegliere fra lui e il compagno), altro non ha fatto che mentire.

Dagli atti emerge che VITT_, il mercoledì 10 novembre 2010, ha avuto un comportamento del tutto normale, sia sul lavoro che la sera, con il compagno:

“ la sera di mercoledì 10.11.2010 come sempre sono andato da VITT_1. Ci ho passato la notte. Durante quella serata e nottata, il nome di AP 1 è uscito unicamente quando VITT_1 mi ha accennato al fatto che avrebbe cucinato delle polpette con il riso cucinato la sera prima quando era venuto a cena AP 1 e che gli era riuscito particolarmente bene. Non abbiamo nemmeno accennato alla questione della loro frequentazione rispettivamente della nostra relazione” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3; cfr. anche PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 5 in cui ACPR 2 racconta di avere trascorso tranquillamente la serata, cenando e guardando la TV prima di andare a letto; cfr., anche, PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 6; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8);

“ (…) era stata una serata come tutte le altre. Forse è stata anche più piacevole. Capitava a volte che io ero stanco e anche lui aveva avuto una giornata pesante, ma quella sera io ero in forma, lui era di buon umore e mi ricordo che lui sentendomi entrare mi è corso incontro abbracciandomi e dicendomi "finalmente sei arrivato". Lui stava cucinando le polpette di riso usando il risotto che aveva fatto a AP 1 la sera prima per cena. Lui mi aveva solo detto che AP 1 era stato li a cena, che aveva portato dell'uva, e io non ho approfondito il discorso perché pensavo che lui era stato li per discutere di questioni finanziarie. Noi quella sera avevamo finito la bottiglia di vino bianco che loro avevano aperto la sera prima” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 5);

“ (…) si trattò di una bella serata. Ricordo che, quando arrivai, VITT_1 mi corse incontro con un fare un po’ infantile, mi abbracciò e mi disse “ah, finalmente sei arrivato”. Eravamo tutti e due in forma, rilassati e di buon umore. Mangiammo insieme le famose polpette, bevemmo il resto del vino che era rimasto nella bottiglia, e poi andammo in salotto a guardare la televisione. Ci siamo seduti sul divano e ci siamo coccolati a vicenda. Ripeto che fu una serata serena e tranquilla. Una bella serata” (ACPR 2, verb. dib. d’appello, pag. 13);

“ VITT_1 era sempre lo stesso di tutti i giorni” (PS Suà 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2).

L’atteggiamento tenuto da VITT_1 – che ha, tranquillamente, riferito al compagno della serata precedente trascorsa con AP 1 – contrasta in modo irrimediabile con la versione di AP 1 secondo cui VITT_1, la sera precedente, gli aveva detto di avere finalmente compreso che lui era l’uomo della sua vita e promesso che il giorno dopo ne avrebbe parlato al compagno. Chi fa una scelta del genere, il giorno successivo non si comporta come ha fatto VITT_1. Anche ammettendo, per ipotesi, un ripensamento, chi ha promesso la sera prima all’amante di lasciare il compagno, non passa la serata successiva chiacchierando tranquillamente di quanto cucinato per l’amante e servendo i resti al compagno.

Questo a meno di pensare che VITT_1 fosse un mostro di egocentrismo, del tutto incapace di empatia. Ciò che, però, è escluso dalle testimonianze in atti da cui emerge, invece, l’immagine di un VITT_1 rispettoso e attento alle sensibilità altrui (cfr., in particolare, MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2; PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4).

h. Sintetizzando, dunque, in armonia con la prima Corte, anche questa Corte ha accertato che fra AP 1 e VITT_1 non c’era alcuna relazione che andasse oltre un semplice rapporto d’amicizia.

Ne risulta che la versione dell’uccisione d’impeto dovuta alla perdita di controllo a causa di una scenata fra amanti portata avanti, con ostinazione, dall’appellante è esclusa con certezza da due elementi.

h.1. Dapprima, la versione dell’appellante è esclusa dagli accertamenti sulla dinamica dell’accoltellamento (cfr. consid. 21.c).

Come detto, per sostenere la versione dell’amante esasperato che uccide perché perde la testa a causa degli insulti cattivi e volgari che l’amato gli rivolge era essenziale che la scenata di VITT_1 e l’accoltellamento si svolgessero - o almeno - iniziassero in cucina. Era essenziale che iniziassero lì perché è solo in cucina che AP 1 poteva trovarsi, per caso, fra le mani un coltello con cui colpire.

Ma la polizia scientifica ha dimostrato che non è andata così.

In realtà, contrariamente a quello che AP 1 ha testardamente sostenuto, in cucina non c’è stato nulla. Se non AP 1 stesso, che vi è entrato per - consapevolmente e intenzionalmente - prendere il coltello più affilato che, poi, ha usato in corridoio per uccidere la persona che, ancora al dibattimento d’appello, non senza un’urtante faccia tosta, ha preteso di avere amato.

h.2. A queste considerazioni e conclusioni – già decisive – aggiunge forza l’accertamento secondo cui fra autore e vittima non c’era una relazione amorosa e, quindi, non c’è stato né un aut aut di AP 1 a VITT_1, né una scelta di VITT_1, né un suo ripensamento con conseguente scenata.

  1. Rivelatori, per l’accertamento del movente, sono i seguenti elementi.

a. I fr. 200’000.- che VITT_1 aveva affidato a AP 1 affinché li investisse costituivano circa la metà dei suoi averi: infatti, prima di ricevere l’eredità della madre, i conti di VITT_1 mostravano un saldo di poco inferiore a fr. 30'000.- (cfr. AI 516, pag. 7).

È certo, poi, che quei soldi servivano a VITT_1 per realizzare quello che era il suo sogno, cioè per acquistare la casa in cui andare a vivere con il compagno e in cui avviare e gestire una comune attività lavorativa.

È, pertanto, certo che VITT_1 si aspettava di ricevere, alla scadenza pattuita, l’importo affidato a AP 1 maggiorato degli (eventuali) guadagni.

b. È accertato che VITT_1 e AP 1 avevano pattuito che l’investimento sarebbe giunto a scadenza nel corso del mese di novembre 2010.

Infatti, VITT_1 aveva detto al compagno che, per realizzare il loro sogno, avrebbero dovuto aspettare almeno fino a novembre 2010, quando sarebbe scaduto l’investimento che AP 1 aveva fatto per suo conto (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 4; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 5).

c. È certo che, in quei giorni di novembre 2010, VITT_1 ha chiesto a AP 1, non solo conto del suo investimento, ma anche la restituzione dei soldi affidati e del loro frutto. Questa Corte è anche convinta che fu di quell’investimento che i due parlarono la sera dell’11 novembre 2010 al Grotto __________ e che fu perché AP 1 gli millantò di avere fatto fruttare i soldi che gli erano stati affidati che VITT_1 gli disse – come riferito dalla gerente del grotto – che gli sarebbe stato grato tutta la vita:

“ È chiaro che non ho sentito quello che si dicevano a cena. (…) Posso dire che intanto che mangiavano, __________ sembrava quasi una "carta vincente": mi spiego: passando vicino al loro tavolo, ho sentito che VITT_1 diceva a __________ che gli era riconoscente per tutta la vita, che aveva fatto una bella cosa” (PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 2; cfr., pure, PS __________ 17.11.2010, all. 94 RPG, pag. 4 e 5).

È, infatti, del tutto inverosimile la spiegazione data al riguardo da AP 1 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 59): l’organizzazione di eventi è, infatti, soltanto una delle tante frottole con cui AP 1 abbelliva i suoi curricula e, peraltro, non v’è assolutamente traccia della volontà di VITT_1 di organizzare, in quel periodo, un evento particolare.

d. È la corrispondenza temporale tra la scadenza concordata dell’investimento e il momento dell’uccisione di VITT_1 a dimostrare – con chiarezza – che AP 1 ha deciso di uccidere VITT_1 per evitare le conseguenze derivanti dalla scoperta della sua malversazione.

PREMEDITAZIONE

  1. AP 1 ha lucidamente e abilmente pianificato il suo crimine.

Egli non si è limitato a premeditare di uccidere VITT_1, ma ha anche previsto di farlo con modalità tali da indurre gli inquirenti ad attribuire la responsabilità dell’uccisione al compagno della vittima.

31.1. La decisione di passare all’atto risale a 33/47 ore prima di commetterlo.

Ne sono dimostrazione le e-mail che AP 1 ha inviato il mercoledì 10 novembre 2010 ai suoi amici ABC_3 e ABC_2.

Nel post scriptum dell’e-mail che - con la scusa di farle gli auguri di buon compleanno - AP 1 ha inviato alla ABC_3, tra la mezzanotte e le 14.02 di quel mercoledì, AP 1 ha iniziato a mettere in atto il suo piano scrivendole:

“ Ti riccordi che ti avevo detto che all'incirca 3 settimane fa avevo detto a VITT_1 chiaramente che non voglio più fare il tipo che appare nel suo cuore ho nella sua vità quando fa comodo a lui e che dobbiamo ridurre i contatti al minimo indispensabile e che d'allora mi perseguita praticamente in continuazione con cene, cinema, teatro, musei e una montagna di affermazione di affetto e regali piccoli ma affetuosi ecc. - dopo la gita catastrofica a Parigi (…) ieri sera, mi ha invitato per un'altra cena a casa sua e volevo rifiutare ma lui insisteva e si e messo a piangere in cucina dicendomi che non vuole vivere senza di me e che e disposto di cambiare tutta la sua vita - lasciare la __________ (tanto quelli lo hanno solo sfruttato e inganato) - per fare sul serio con me – non ho dormito tutta la notte e sto quasi per avere un infarto - troppi sentimenti - ti rendi conto dopo sei anni di "up's and downs" all' improviso, questo - ma non so cosa credere - non mi fido più e gli ho detto chiaramente che lo amo più di ogni cosa (ma questo lo sa già) ma deve dirlo prima al suo compagno ACPR 2 - prima non ci credo - ansi, non riesco a crederci quasi - strano nee?? aspetti anni e poi i tuoi sogni sembrano averarsi e… non sono convinto... ero certo che se dovesse succedere la cosa mi avrebbe reso illimitatamente felice - ma ce quella vocina che mi dice - stai attento ha detto che vuole vivere con me - ma ti rendi conto - non riesco a mangiare - non riesco a ridere - non riesco a piangere o altre cose - mi sento come commandato ma non ritirato – sarà solo un' altra delle sue manovre?? come ha già fatto in pasato?? - comunque non e mai stato cosi chiaro - oggi e mercoledi e vedrà ACPR 2 e lo dirà a lui poi vediamo - io non faccio niente - tutte le cose che ho sognato potrebbero averarsi - l'atelier che volevamo aprire assieme - lui per la grafica e il Marketing ed io per l’arte e l'interior design - potremo fare tutto qua a __________

  • ne abbiamo discusso ieri sera per 5 ore - lui a pianto tanto e (cosa strana) io neanche un po, ero troppo spaventato - e mi dice che ha capito che sono io la persona più importante dei ultimi 15 anni della sua vita - lo ha già detto una volta anni fa e non pensavo più di risentirlo -

cerano tanti baci e lui voleva fare subito l’amore - dopo tempo - adesso ascolta:

ho saputo resistere - incredibile ma vero - baci, carezze, abbraci lunghi, ho accetato tutto ed e stato molto bello e forte, ma il sesso l'ho rifiutato - ho detto chiaramente che prima deve mettere tutto in chiaro con ACPR 2 - prima non ci sto - non ripeto lo stesso errore di sempre per poi finire un'altra volta con delle bricciole con lui - ti giuro, se mi prende in giro sta volta non parlero mai più con lui e lascio il Ticino - magari vengo a Ginevra?? cosa ne dici??... just kidding, don’t worry - te lo avvevo detto che ultimamente VITT_1 e in una fase strana, arrabbiato con tutti e tutto, infelice sul lavoro, infelice con la sua situazione nella vita e adesso questo - parole chiare e decisive - mancava solo che lui mi dicesse di volermi sposare - cosa mi consigli, faccio bene ad essere attento o dovrei buttarmi un'altra volta come ho già fatto mille volte con lui nei ultimi sei anni???

Help Help

adesso mando lo stesso Mail anche a ACPR 2 ---- vediamo cosa mi dice lui –

ho il cuore che mi batte in gola - sto per svenire” (AI 403).

Non deve più essere spiegato che, in questo messaggio, AP 1 ha mentito.

Ma quello che deve essere segnalato è che AP 1, in questo messaggio, ha continuamente posto l’accento sul fatto che VITT_1 doveva dire a ACPR 2 che l’avrebbe lasciato (da notare, per esempio, la puntualizzazione sul suo rifiuto a fare sesso prima del chiarimento con il compagno) e che AP 1 ha insistito per ben tre volte sul fatto che VITT_1 avrebbe comunicato la sua scelta a ACPR 2 proprio quel mercoledì.

Evidente è il tentativo di costruire un movente per ACPR 2.

Come preannunciato alla ABC_3, alle 14.02 AP 1 ha, poi, inviato la stessa e-mail a ABC_2 (cui ha fatto, invece, intendere di essere il destinatario principale del messaggio che avrebbe, poi, mandato in copia alla donna, cfr. AI 403), procedendo con un taglia-incolla, non trovando - come da lui stesso ammesso - “la forza di scriverlo tutto due volte” (AI 403).

Evidente, ancora una volta, l’intento, manipolatorio, di assicurarsi un secondo ripetitore per il suo teatrino.

Sempre allo stesso scopo, AP 1 mirava telefonando alla ABC_3 (che poi lo ha richiamato) nel pomeriggio del 10 novembre 2010: in questi colloqui telefonici AP 1 ha ripetuto all’amica la storiella di cui s’è detto, sempre insistendo sull’intenzione di VITT_1 di chiarire le cose con il compagno (PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 4).

31.2. Il piano di AP 1 consisteva nell’inscenare un omicidio commesso dal compagno abbandonato e ferito che, rientrato di sorpresa a casa, si rendeva conto che VITT_1 aveva appena avuto un incontro amoroso.

AP 1 aveva, quindi, previsto di creare l’occasione per passare all’atto proponendo a VITT_1 di cenare insieme a casa sua.

31.2.1. Per raggiungere l’appartamento di VITT_1 e per farlo nel modo più discreto possibile, AP 1 ha utilizzato lo scooter (cfr. PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 4; PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 3; PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 2; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 1; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2), mezzo che, a causa del brutto tempo (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4), ormai non usava più da diverse settimane (PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 5; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2 in cui si parla di “quasi un mese”), ciò di cui ha dato atto anche AAA_4:

“ da metà ottobre via, salvo eccezione, AP 1 non usciva in scooter ma in vettura. Io non ricordo di averlo visto, da quando è iniziato a fare freddo, uscire la sera con lo scooter” (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag. 2).

AP 1 ha sostenuto che non vi è alcuna ragione particolare per cui, quella sera, si è spostato in scooter (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57-58; verb. dib. d’appello, pag. 17).

Che, invece, lo abbia fatto al semplice scopo di passare il più inosservato possibile (e, forse, anche per evitare di sporcare la Mercedes) è dimostrato dai seguenti elementi:

  • la temperatura di quella sera era tutt’altro che mite: non soltanto lo ha ammesso lo stesso AP 1 (PS 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2), ma, soprattutto, risulta dal doc. dib. TPC 1 secondo cui, quella sera, nel periodo di tempo che qui interessa, essa variava tra 7,8° e 6,1°;

  • il tragitto da percorrere non era dei più brevi (PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 3; PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 4; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4) e AP 1 indossava soltanto una tuta da ginnastica;

  • sia per acquistare il vino nel pomeriggio soleggiato dell’11 novembre 2010 (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3-4; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 1) che per andare in tintoria la mattina del giorno successivo (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 5), AP 1 ha utilizzato la sua vettura.

31.2.2. La sera dell’11 novembre 2010, AP 1 si è presentato a casa di VITT_1 in traning. Egli ha spiegato di avere indossato la tuta - non griffata (PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2)

  • quando era a casa e di non essersi cambiato (nonostante essa fosse anche sporca, cfr. PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 3) al momento di uscire per la cena dato che era previsto che i due cenassero a casa di VITT_1 (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57; verb. dib. d’appello, pag. 17).

In realtà, AP 1 - che voleva a tutti i costi rimanere in casa per poter attuare il suo piano - si è vestito in malo modo (addirittura “come uno straccione”, MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 5; cfr., pure, PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 3) sia per avere un valido motivo per opporsi ad un eventuale desiderio di VITT_1 di uscire a cena sia per evitare di sporcare, con il sangue, i suoi begli abiti cui teneva tanto.

Soltanto così si può, infatti, spiegare il fatto che AP 1 - che tiene in modo quasi ossessivo all’eleganza tanto che in prigione si è lamentato di aver dovuto, poiché non preventivamente avvertito del suo arrivo, ricevere il perito in training (cfr. AI 404, pag. 9; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57) – si sia presentato all’uomo di cui dice di essere stato innamorato (e, per di più, per un appuntamento decisivo) con un abbigliamento che, non solo non gli era abituale, ma che, certamente, non gli donava (non va dimenticato, a questo proposito, che AP 1 si sentiva “fisicamente inferiore” a VITT_1, più giovane di lui e più prestante).

31.2.3. Ma nell’esecuzione del suo piano, AP 1 ha incontrato il primo ostacolo quando VITT_1 ha manifestato la ferma intenzione di uscire a cena.

AP 1 - che, per non attirare su di sé dei sospetti, voleva evitare di farsi vedere in pubblico con VITT_1 la sera in cui lo avrebbe ucciso - non poteva, tuttavia, risolvere l’inconveniente passando subito all’atto. In quel caso, infatti, sarebbe stato impossibile far ricadere i sospetti su ACPR 2 che, fino ad una certa ora del giovedì sera, era al lavoro ed avrebbe, quindi, avuto un alibi di ferro.

Del resto, nemmeno gli era possibile rinviare l’uccisione ad un altro momento, ritenuto come egli avesse già iniziato a mettere in opera il suo piano con l’invio delle e-mail alla ABC_3 e ad ABC_2.

Davanti all’imprevisto, AP 1 ha, quindi, dovuto improvvisare. E ha saputo farlo efficacemente, assecondando VITT_1 ed andando insieme a lui a cena al Grotto __________ (dove il suo abbigliamento sportivo non avrebbe dato nell’occhio più di tanto, cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 58; verb. dib. d’appello, pag. 17) e aggredendolo, poi, solo una volta rientrati, ad un’ora in cui ACPR 2 avrebbe potuto essere libero dal lavoro per uccidere il compagno.

31.2.4. Rientrati dal grotto, AP 1 ha, come visto, freddamente dato inizio alla sua azione omicida. Sempre nell’intento di fare incolpare il compagno della vittima, egli ha scelto, quale arma del delitto, il coltello che aveva regalato a VITT_1 anni prima: l’utilizzo del coltello che la vittima aveva ricevuto in dono dal suo amante (oltre che ben rispondere ad una certa teatralità tipica di AP 1) doveva rendere ancora più verosimile la tesi dell’uccisione ad opera del compagno tradito.

31.2.5. Dopo avere cercato (come dimostra il disordine che regnava nell’appartamento al momento dell’intervento delle forze dell’ordine) e trovato la ricevuta che attestava la consegna dell’importo di fr. 200'000.- (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4) e dopo avere, così, fatto sparire l’elemento che avrebbe reso evidente il suo movente, AP 1 ha continuato l’esecuzione del suo piano, pulendo accuratamente il sangue (per evitare che venissero trovate tracce del suo sangue) ed inquinando le prove in danno di ACPR 2, disfacendo il letto e mettendo sul comodino i preservativi (di cui uno aperto) e il Blackberry, il tutto allo scopo di mettere in scena un consumato rapporto sessuale, ciò che, secondo il suo disegno, doveva costituire il movente che avrebbe spinto ACPR 2 ad uccidere il compagno che lo aveva appena tradito.

Sempre nella stessa ottica, AP 1 ha anche fatto sparire il cellulare privato di VITT_1 la cui memoria avrebbe potuto rivelare il reale orientamento sentimentale della vittima (cfr., al proposito, verb. dib. d’appello, pag. 14 in cui ACPR 2 dichiara che “quando io gli telefonavo lo chiamavo sempre sul cellulare privato. Ci mandavamo anche degli sms. Mi spiace che il Nokia non sia stato ritrovato perché avrebbe potuto dare delle informazioni sui miei rapporti con VITT_1”).

31.3. Rilevante per la valutazione della questione della premeditazione è anche ciò che AP 1 ha fatto il giorno dopo l’uccisione.

Se è vero che, con i finti lavori in giardino, egli ha reagito ad una situazione che non poteva avere previsto (cfr. quanto dichiarato in MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), è altrettanto vero che, con i contatti telefonici avuti con la ABC_3 ed ABC_2, egli ha, in sostanza, continuato l’esecuzione di quel piano che aveva iniziato a mettere in atto con le mail del mercoledì 10 novembre .

È, infatti, per continuare la messinscena per cui VITT_1 era stato ucciso dal compagno abbandonato per un altro uomo che, alle 8.55 del 12 novembre 2010, egli ha inviato ad ABC_2 un sms in cui, dopo avere ripetuto la frottola della sua grande felicità perché VITT_1 si era deciso per lui, metteva l’accento sul fatto che VITT_1 aveva già comunicato a ACPR 2 la sua scelta e, dunque, la fine della loro relazione e concludeva con la frottola di un appuntamento con VITT_1 per il lunedì successivo.

Ed è sempre per continuare tale messinscena che, più tardi, nella conversazione telefonica con la ABC_3, AP 1 ha insistito sul fatto che aspettava che VITT_1 gli dicesse come ACPR 2 aveva reagito tant’è che - sebbene la grande notizia fosse il fatto che VITT_1 si era, finalmente, deciso per lui - quello che la ABC_3 ricorda meglio della telefonata avuta con l’amico è proprio che VITT_1 doveva parlare con il suo ormai ex-compagno.

Ed, ancora, è continuando con tale messinscena che, pur senza quell’esagerazione che ne avrebbe reso poco credibili le sue dichiarazioni, AP 1 ha proposto agli inquirenti la tesi di ACPR 2 quale autore del reato. A più riprese (e, meglio, quattro volte in PS AP 1 12.11.2010, quattro volte in GIAR AP 1 13.12.2010 e tre volte in MP AP 1 26.11.2001) ha, infatti, dichiarato che VITT_1 aveva finalmente scelto di stare stabilmente con lui e che, già mercoledì 10 novembre 2010, lo aveva comunicato a ACPR 2.

Non pago, a queste dichiarazioni – menzognere – ha aggiunto che VITT_1 era solito guardare dallo spioncino della porta prima di aprire a chi suonava il campanello (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 6), lasciando, così, intendere che egli doveva conoscere (altrimenti non lo avrebbe fatto entrare) chi lo ha ucciso.

E, evidentemente per dare indicazioni ancora piû suggestive, in seguito ha aggiunto che l’uccisione di VITT_1 doveva essere stata un atto di odio (MP AP 1 26.11.2001, all. 9 RPG, pag. 10). Ma chi, se non un ACPR 2 accecato dalla gelosia, poteva odiare VITT_1 al punto da ucciderlo?

Evidente, dunque, come la premeditazione di AP 1 fosse volta, non solo all’eliminazione di VITT_1, ma anche a rovesciarne la responsabilità su ACPR 2.

DIRITTO

  1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).

La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

  1. Non occorre argomentare a lungo per spiegare che quanto commesso da AP 1 realizza tre presupposti – fra loro alternativi – del reato di cui all’art. 112 CP: il suo è un assassinio sia per il movente (meramente economico ed egoistico), che per lo scopo ( ha ucciso per coprire la malversazione consumata per garantirsi il suo tenore di vita), che, infine, per le modalità d’esecuzione (particolarmente e lucidamente efferate e brutali).

La particolare assenza di scrupoli è data poiché AP 1 ha ucciso

  • per un movente puramente economico, cioè per non dover restituire a VITT_1 i soldi di cui si era illecitamente appropriato in suo danno (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2);

  • per evitare, nel contempo, che la sua malversazione venisse alla luce (STF 6S.151/2005 del 30 maggio 2005 consid. 7.4; 6S.84/2005 del 20 ottobre 2005 consid. 2.3; cfr., pure, Schubarth, op. cit., ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28)

  • e, infine, per la brutalità e l’efferatezza con cui egli ha attuato il suo piano: non va dimenticato che AP 1 ha colpito la sua vittima con un numero impressionante di coltellate tanto che i giudici di primo grado, in un ragionamento condivisibile, dopo avere annotato che la scelta del coltello non era casuale ma mirata a gettare la responsabilità dell’uccisione su ACPR 2, hanno accertato che anche il numero di colpi inflitti non era casuale ma rispondeva alla stessa logica:

“ Un’altra spiegazione non c’è. Diversamente infatti non si spiegano tutte quelle ferite, quell’infierire perfido e cattivo sul corpo della vittima, per uccidere la quale non erano affatto necessarie. (…) VITT_1 (…) è stato aggredito, prima di fronte e poi alle spalle e quindi ucciso a coltellate alla schiena, con un’intensità tale da dover far pensare ad un atto passionale, di ira e/o vendetta. Non vi è altra lettura possibile degli atti…” (sentenza impugnata, consid. VIII.6.i, pag. 124 e 6.n, pag. 126).

IMPUTABILITÀ

34.1. in relazione all’assassinio

Constatato che il movente che ha spinto AP 1 ad uccidere VITT_1 è di natura economica e non avendo egli agito d’impulso, la questione di una sua eventuale scemata imputabilità non si pone.

Infatti, come correttamente già rilevato dalla prima Corte (sentenza impugnata, consid. IX.3, pag. 129), i tre periti psichiatrici consultati nel presente procedimento hanno concordato sul fatto che, se AP 1 ha ucciso unicamente per soldi (dott. ______ in doc. TPC 70, pag. 34-35 e 39-42 e in all. 6 al verb. dib. TPC, pag. 3 e 4) - o anche soltanto se, come è stato concretamente il caso, il coltello non si era, davvero, trovato a portata di mano (dott. __________ in all. 4 al verb. dib. TPC, pag. 4) - è esclusa qualsivoglia scemata imputabilità (fermo restando che il dott. __________ l’ha esclusa in ogni caso e non solo in assenza di una relazione amorosa tra autore e vittima, cfr. dott. __________ in doc. TPC 11, pag. 3 e 16-20, in doc. dib. TPC 2, pag. 9 e 12, in particolare e in all. 5 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).

Non resta, quindi, che accertare la piena imputabilità dell’appellante in relazione all’uccisione di VITT_1.

34.2. in relazione agli altri reati

In relazione agli altri reati di cui è stato riconosciuto colpevole, AP 1 era, secondo il parere unanime dei tre periti, pienamente capace di intendere e volere (dott. __________ in AI 404, pag. 106 e 109; dott. __________ in doc. TPC 70, pag. 40; il dott. __________, come visto, avendo escluso in tutti i casi qualsiasi carattere psicopatologico del disturbo della personalità di AP 1).

COMMISURAZIONE DELLA PENA

35.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

35.2. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

35.3. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Giusta l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

La legge commina, poi, una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere per il reato di truffa aggravata siccome commessa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per i reati di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria per il reato di sviamento della giustizia (art. 304 CP).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 49 cpv. 2 CP).

  1. Giusta l’art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

37.1. È il caso, come visto, dell’art. 112 CP secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni.

Sebbene il Codice penale e il Codice penale militare prevedano altri casi in cui può essere pronunciata una pena detentiva a vita, nella pratica dei tribunali svizzeri tale sanzione è pronunciata quasi esclusivamente in caso di assassinio (Baechtold, Exécution des peines, Berna 2008, n. 8, pag. 90).

La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma precedentemente in vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente con la reclusione perpetua.

37.2. La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall’autorità competente la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni; cfr., pure, sentenza CRP 28.10.2013, inc. 60.2013.241, consid. 3, pag. 8-11 in cui la CRP ha escluso la possibilità di imporre un periodo di prova “a vita”).

L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato a vita può essere liberato condizionalmente già dopo dieci anni (art. 86 cpv. 5 CP).

La dottrina ha osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la liberazione condizionale sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che, pertanto, se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 296).

37.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un aggravamento della pena dovuto al concorso di reati può condurre ad una pena detentiva a vita soltanto quando l’autore ha commesso più reati per i quali è comminata tale sanzione.

Se, invece, entrano in concorso più reati ma soltanto per uno di essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere effettivamente inflitta soltanto se essa si giustifica per quel solo reato. In un’ipotesi del genere, infatti, l’aggravamento della pena fino alla pena detentiva a vita violerebbe il principio dell’aumento sancito dall’art. 49 cpv. 1 CP poiché tale aggravamento si ripercuoterebbe in maniera spesso ancor più pesante sull’autore che se si cumulassero le singole pene di durata determinata.

Quindi, se un autore ha commesso più reati di cui uno solo prevede la pena detentiva a vita e se per tale reato preso a sé stante si giustifica soltanto una pena di durata determinata, il giudice non può aggravare la pena a causa del concorso di reati e pronunciare una pena detentiva a vita (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

In altre parole, il concorso di reati non può fondare, di per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1).

37.4. Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere, nonostante la loro presenza, la pronuncia della pena massima.

Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un determinato reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti, come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300 in cui il TF ha, fra l’altro, stabilito che, in caso di concorso fra assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può essere pronunciata la pena detentiva a vita).

37.5. Essendo la sanzione più pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.2; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5 agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei vent’anni, il giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena di durata determinata, anche di vent’anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4).

Quando l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), la motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena globale. Deve, quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena complementare e, meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati di cui uno solo è punibile con l’ergastolo, tale sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia si giustifica già solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1; 6B_262/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5.1; 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

  1. In concreto, AP 1 risponde, oltre che assassinio, anche di ripetuta appropriazione indebita, di truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti e di sviamento della giustizia.

38.1. In relazione al reato di assassinio, la colpa di AP 1 è oggettivamente gravissima.

La di per sé terribile soppressione di una vita umana appare ancor più grave se solo si considera che AP 1, non solo ha ucciso una persona che gli era particolarmente vicina - i due si frequentavano assiduamente da anni ed avevano condiviso molti interessi e molti momenti di vita – ma anche una persona che di lui aveva grande stima e che in lui riponeva ampia fiducia. Non ha da essere argomentato molto per dimostrare la particolare perversione di chi, per soldi, non esita ad uccidere la persona con cui – per sua stessa ammissione – ha avuto, per anni, il rapporto sentimentalmente più significativo.

La colpa di AP 1 si qualifica, poi, per le modalità con cui egli ha agito: come visto, egli ha, deliberatamente, colpito VITT_1 ripetutamente e con notevole violenza, infliggendogli decine di coltellate, per la maggior parte, alla schiena. Ma non solo. Nell’esecuzione del suo piano, egli si è preso il tempo di girare in alcuni casi la lama all’interno della ferita e di estrarla, poi, con un angolo diverso, infliggendo, così, alla sua vittima sofferenze particolari, in sé non necessarie all’uccisione in quanto tale. Con l’efferatezza del suo agire, con la determinazione con cui ha infierito sulla sua vittima, egli ha dimostrato che, sotto la patina dell’esteta, dell’uomo alla ricerca costante della bellezza, alberga un animo particolarmente brutale e crudele.

Ulteriore elemento che qualifica la colpa di AP 1 dal profilo oggettivo è la premeditazione con cui ha agito, la sua capacità di elaborare un piano criminale articolato e strutturato e, soprattutto, la freddezza e la determinazione con cui ha messo in esecuzione tale suo piano.

Egli non solo ha pianificato l’uccisione di VITT_1 già alcuni giorni prima di passare all’atto, ma ha anche premeditato di agire in modo da far ricadere i sospetti sul compagno della vittima. Ed è con una non comune e particolarmente fredda perseveranza che AP 1 è riuscito a mettere in atto tale suo progetto, procedendo – prima e immediatamente dopo i fatti, poi il giorno successivo e ancora, subdolamente, durante l’inchiesta – a tutte le operazioni che aveva pianificato per raggiungere il suo obiettivo di eliminare VITT_1 e farla franca a spese di ACPR 2, la cui unica colpa era quella di amare la vittima e di essere – a differenza di AP 1 – da lei ricambiato.

Agendo come ha fatto, AP 1 ha costretto ACPR 2 a subire - in aggiunta al durissimo colpo della scomparsa prematura e e violenta della persona amata - il calvario di dovere, dapprima, convincere gli inquirenti di non avere ucciso e, poi, di dovere dimostrare che il sentimento che VITT_1 nutriva per lui e la loro relazione non erano quelli che AP 1 – nella sua strategia difensiva – descriveva.

La Corte ha ritenuto particolarmente reprensibile non solo che AP 1 abbia tentato di far incolpare un innocente, ma anche che egli non si sia fatto scrupoli a sfruttare la vulnerabilità e la fragilità dell’uomo che aveva, uccidendone il compagno, già reso vittima del suo agire e nel quale – sostenendo di avere avuto per anni con VITT_1 una relazione sentimentale e sessuale – aveva, almeno potenzialmente, instillato il dubbio circa la fedeltà dell’amato. Un tale comportamento – che, in un momento già di per sé tremendo per il compagno della vittima, aggiunge dolore al dolore della perdita – denota una particolare mancanza di scrupoli e dimostra tutta la malvagità di AP 1.

La particolare assenza di scrupoli di AP 1 emerge anche dal fatto che egli, sia prima che dopo i fatti, non ha esitato, pur di raggiungere il suo scopo, ad ingannare anche le persone a lui più care (dalla madre a AAA_4, agli amici ABC_3 e ABC_2).

Ma il piano di AP 1 prevedeva anche di eliminare le prove della sua appropriazione indebita ragion per cui, dopo aver assassinato VITT_1, egli si è trattenuto a lungo nell’appartamento dove – indifferente alla presenza del cadavere – ha accuratamente pulito i luoghi (indossando i guanti e usando tutti i prodotti necessari) per cancellare le sue tracce (o, almeno, quelle che non dovevano esserci) e ha proceduto ad un’altrettanto accurata ricerca del documento che provava la consegna dei 200’000.- fr. che VITT_1 gli aveva affidato affinché lui li investisse.

Il meticoloso lavoro di pulizia e l’altrettanto meticolosa (ed efficace) ricerca messa in atto dimostrano la freddezza e la lucidità di AP 1 e ne qualificano la colpa: non ha da essere dimostrato, infatti, come chi riesce lucidamente a decidere cosa fare di fronte ad un imprevisto (la sua ferita) e a mettere in atto con efficacia la sua decisione nonostante le oggettive difficoltà (basti solo pensare al penetrante odore di sangue e alla presenza del cadavere) e, poi, riesce ancora a procedere alla ricerca (già pianificata) della ricevuta dimostri una freddezza e un’assenza di scrupoli non comuni.

AP 1 ha, poi, continuato a dimostrare tali sue caratteristiche di delinquente lucido e freddo con l’accortezza di allontanarsi da via Sorengo a fari spenti, di gettare in un cassonetto quanto asportato dalla casa di VITT_1 e, poi, una volta giunto a casa, lavando i suoi abiti e facendo la doccia (per cancellare le tracce residue), coricandosi tranquillamente e riuscendo – per sua stessa ammissione – a prendere sonno. Analogamente ne va della pervicacia e della determinazione delinquenziale dimostrate con l’esecuzione successiva del piano e la sua rielaborazione in funzione degli imprevisti (sceneggiata in giardino) e la determinazione perfida con cui, nei primi 45 giorni di inchiesta, tenta di indirizzare gli inquirenti verso il compagno della sua vittima.

Si tratta di caratteristiche particolarmente preoccupanti poichè indizianti di particolare pericolosità sociale che non possono non essere considerate ad aggravamento della colpa oggettiva del condannato.

AP 1, sempre dal profilo oggettivo, risponde, oltre che della soppressione di una vita umana, anche dell’immenso dolore provocato ai familiari di VITT_1 e a tutte le persone che gli erano vicine e che, in un attimo, sono state private della presenza e dell’affetto del loro caro, deceduto per morte violenta e improvvisa.

Togliendo la vita a VITT_1, AP 1 ha, in particolare, causato un’enorme sofferenza a ACPR 2 che da oltre 11 anni era sentimentalmente legato alla vittima, con la quale, peraltro, si apprestava ad iniziare una convivenza. AP 1 ha pregiudicato in modo irreparabile la vita di ACPR 2 che, a poco meno di 40 anni, aveva davanti a sé ancora molto tempo da trascorrere con il compagno.

Per tacere del profondo dolore procurato alla sorella della vittima che gli era molto legata (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4 e 5; MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 3) e che, con la morte del fratello, ha perso l’unico membro che le restava della sua famiglia d’origine. E ciò soltanto poco più di un anno dopo aver pianto la scomparsa della madre, improvvisamente deceduta in un incidente della circolazione il 22 luglio 2009.

Simile sofferenza AP 1 l’ha causata anche nell’affezionato cognato e negli adorati nipoti di VITT_1 (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4 e 5).

Non va dimenticato che sia ACPR 2 che ACPR 1 hanno addirittura dovuto far capo ad un sostegno psicologico e farmacologico che li aiutasse a superare il trauma causato dalla scomparsa di VITT_1 (MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 14) e che il nipote più piccolo di VITT_1 ha avuto bisogno di un sostegno pedagogico per poter affrontare gli stati ansiosi legati alla morte dello zio (MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 2).

38.2. La colpa di AP 1 in relazione all’assassinio è di estrema gravità anche dal profilo soggettivo.

Egli ha agito con dolo diretto, spinto da un movente puramente economico e con uno scopo altamente egoistico.

AP 1 ha deliberatamente, con premeditazione e piena volontà, ucciso VITT_1 per non dovergli restituire i fr. 200'000.- che questi gli aveva affidato e che lui, anziché investire per conto della vittima, aveva in parte perso in investimenti azzardati operati per sé e in parte dilapidato per sé. Trattasi di un movente profondamente egoista e odioso, tanto più che AP 1 ha usato i soldi per finanziare un elevato e dispendioso tenore di vita (e non per rispondere a bisogni primari) e per evitare che la sua malversazione venisse alla luce.

Anche avuto riguardo al criterio della libertà che aveva l'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, la colpa di AP 1 è gravissima ritenuto come nulla gli impedisse di conformarsi alle regole del vivere civile. Egli ha, infatti, agito in piena coscienza e volontà (cfr. consid. 34.1), spinto unicamente da una pervicace volontà di perseguire il proprio interesse personale a continuare una vita di agi e di ozio a spese del prossimo.

Neppure l’alcol che egli ha (rispettivamente pretende di avere) assunto la sera dell’uccisione può attenuarne la colpa, ritenuto come egli abbia dimostrato, con le sue azioni prima e dopo i fatti, una lucidità che non può essere altro che la dimostrazione che egli era, in quei momenti, nel pieno delle sue facoltà.

38.3. Avendo realizzato non uno ma ben tre presupposti – fra loro alternativi - di assassinio menzionati nella norma legale che lo reprime (movente, scopo e modalità d’esecuzione), la colpa di AP 1 in relazione a tale reato è gravissima. Già solo per questo cumulo di elementi costitutivi la pena adeguata alla sua colpa non può che situarsi nella parte superiore del quadro edittale posto dall’art. 112 CP.

Una pena detentiva di durata determinata, pur se alta, non sarebbe sufficiente per tenere adeguatamente conto dell’estrema gravità della colpa di AP 1 e ciò perché, come visto, egli ha ucciso una persona che conosceva bene e che si fidava di lui e, per farlo, ha freddamente elaborato (e, con altrettanto fredda pervicacia, messo in atto) un piano che prevedeva, non solo l’eliminazione di una persona per volgari questioni di soldi, ma anche il tentativo di fare incolpare del suo crimine il compagno della vittima. Per raggiungere l’obiettivo che si era prefisso, DI 1 ha messo in scena una recita subdolamente crudele poiché potenzialmente atta ad insinuare il dubbio sui reali sentimenti di VITT_1 e sulla sua integrità, costringendo, così, i familiari della vittima a provare che, in realtà, VITT_1 non era la persona che AP 1 andava dipingendo.

38.4. Nessuno dei fattori legati all’autore che entrano in linea di conto per la commisurazione della pena permette di attenuare la colpa di AP 1.

Egli non può fregiarsi di un passato meritevole né dal profilo professionale (cfr. consid. 13), né da quello personale, ritenuto come egli non abbia fatto altro che vivere alle spalle delle persone che è riuscito, in un modo o nell’altro, a circuire e a sfruttare (chi per ragioni economiche, chi per ragioni sentimentali, chi per entrambe le ragioni) e come, nel corso degli anni, egli abbia accumulato montagne di debiti e ACB.

Neppure AP 1 può vantare una particolare buona reputazione, ritenuto come dagli atti non emerga né un qualunque impegno sociale, né un qualunque merito particolare, sia esso scolastico, sportivo o di qualsiasi altra natura.

Anzi, inquietano la sua tendenza ad approfittare della debolezza delle persone, la sua indifferenza per le regole e per le esigenze degli altri nonché la sua capacità manipolatoria volta esclusivamente al perseguimento del proprio tornaconto personale (AI 404, pag. 105; doc. TPC 70, pag. 35), l’inganno apparendo come una costante nella sua vita.

Neppure AP 1 può trarre profitto dalla sua situazione personale e familiare. Egli ha delinquito in età matura senza che l’esperienza di vita accumulata nel corso degli anni lo abbia trattenuto dall’infrangere gravemente la legge.

Egli non ha obblighi familiari di alcun genere se non eventualmente (ma solo moralmente) verso la madre, ormai non più giovane e afflitta, oltre che dai fatti oggetto del presente procedimento penale, anche dalla scomparsa del compagno di lunga data (evento che, anni fa, l’ha fatta sprofondare in uno stato depressivo). Ritenuto come abiti da sola sulle sponde del lago di Zurigo, la donna ha, però, dimostrato di potere tranquillamente vivere ad una certa distanza dal figlio.

Neppure AP 1 ha tenuto un buon comportamento processuale ritenuto come, arrestato il giorno dopo i fatti, abbia perseverato, per ben 45 giorni, a negare di essere l’autore dell’uccisione di VITT_1. Quella da lui resa il 27 dicembre 2010 non può, del resto, essere considerata una vera e propria confessione, non costituendo altro che l’inevitabile ammissione di ciò che ormai emergeva chiaramente dalle risultanze dell’inchiesta

A ciò aggiungasi che AP 1, durante l’istruttoria predibattimentale (così come al dibattimento di primo grado e, ancora, in appello) ha mentito (ciò che ha costretto gli inquirenti ad espletare supplementari atti istruttori) su innumerevoli circostanze, continuando a perorare, ancora in questa sede, la tesi - che questa Corte (così come già la prima) ha smentito - della relazione amorosa tra lui e la vittima e quella, conseguente, dell’omicidio d’impeto, e ciò al solo scopo di sminuire le proprie responsabilità. Se è vero che l’imputato ha il diritto di non collaborare con gli inquirenti (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), la scelta di una tale strategia difensiva non merita e non può certo comportare sconti di pena.

Pure colpisce come AP 1 non abbia esitato a infangare (a volte per interesse, altre volte inutilmente) la memoria della sua vittima, arrivando, tra l’altro, addirittura a sostenere - mentendo - che VITT_1 era stato suo complice in alcuni degli illeciti finanziari da lui commessi.

Neppure si può parlare di un vero e proprio pentimento. Al di là di alcune teatrali manifestazioni di pentimento durante l’inchiesta, l’assenza totale di ravvedimentoo è dimostrata dal fatto che le prime concrete preoccupazioni espresse da AP 1 in carcere erano riferite al proprio aspetto fisico (voleva rasarsi la testa e sbiancarsi i denti) e che, al dibattimento d’appello, nei pochi momenti in cui si è commosso, AP 1 ha pianto soltanto su sé stesso. La Corte ha, peraltro, dovuto prendere atto che AP 1 non si è sentito in dovere nemmeno di pronunciare una parola di scuse per il male – irrimediabile – che ha procurato.

Considerato, poi, come l’espiazione di una pena privativa della libertà sia pesante per chiunque la subisce e pur concedendo che essa è tanto più dura da sopportare quanto più aumenta la durata della sanzione, in concreto AP 1 non può derivare particolari vantaggi neppure dal criterio relativo all’effetto della pena sulla sua vita. Premesso che questo criterio di prevenzione speciale permette unicamente di operare correzioni marginali della pena che deve, comunque e sempre, rimanere adeguata alla gravità della colpa dell’autore, in casu occorre, infatti, tenere conto del fatto che la privazione della libertà non avrà particolari effetti sulla vita professionale (di fatto, inesistente) di AP 1 e che solo pochi ne avrà su quella personale, atteso che, se ha perso alcuni dei suoi contatti, egli lo deve, non tanto alla pena che sta scontando, ma alla scoperta, da parte dei suoi amici, della sua personalità manipolatoria e alla gravità dei fatti per i quali viene oggi giudicato.

Neppure l’espiazione della pena gli impedirà di mantenere il rapporto con la madre così come lo ha intrattenuto finora. I due, che prima dell’arresto di AP 1 erano soliti sentirsi regolarmente per telefono, potranno continuare a telefonarsi anche durante l’espiazione della pena.

Nessun valore attenuante significativo può, in concreto, vista l’estrema gravità della colpa, dedursi da un preteso buon comportamento in carcere (si osserva qui che il valore del rapporto del Patronato è, comunque, di molto relativizzato dall’accertata violazione del regolamento interno del carcere (PS AP 1 25.9.2013 in atti sul doc. CARP XLVII; MP AP 1 7.11.2013 in atti sub doc. CARP LX).

Neppure egli può pretendere che la richiesta anticipata esecuzione di pena valga quale circostanza attenuante, ritenuto, peraltro, come dal mutamento di regime carcerario egli non abbia che ricevuto vantaggi.

Infine, AP 1 non deriva alcun vantaggio attenuante dal riconoscimento delle pretese civili e dall’accordo dato per la realizzazione della vettura e dello scooter in favore degli AP: si tratta, infatti, di uno sforzo irrilevante (l’impegno di AP 1 è, in pratica, solo teorico e la rinuncia ai veicoli citati, peraltro pagati dalla madre e a lei intestati, era imposta dalle circostanze) avuto riguardo alla sua pesantissima responsabilità.

Ne discende che AP 1 non può beneficiare di alcuna circostanza attenuante. Del resto, quand’anche ve ne fossero, esse verrebbero compensate dall’aggravamento di pena che deriva dal concorso di reati (oltre all’assassinio di VITT_1, AP 1 risponde infatti di altri gravi reati e, meglio, di ripetuta appropriazione indebita, di truffa aggravata siccome commessa per mestiere, di falsità in documenti nonché di sviamento della giustizia).

Tenuto conto della sua gravissima colpa e dell’assenza di attenuanti, AP 1 è, dunque, condannato alla pena detentiva a vita (da cui occorrerà dedurre la carcerazione già sofferta).

L’ergastolo oggi inflitto vale quale pena (parzialmente) aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) rispetto alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (sospesa condizionalmente per 2 anni) inflittagli con il DA 29 dicembre 2010 (la multa di fr. 500.-, pure inflittagli con il DA, non essendo stata pagata, è, infatti, stata commutata in cinque giorni di pena detentiva sostitutiva che sono stati considerati già espiati poiché da computarsi in deduzione della carcerazione preventiva sofferta per il fatto di sangue, cfr. AI 469, AI 473bis e AI 482) che lo ha condannato per falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (reati entrambi commessi nel corso del 2004).

PRETESE CIVILI

  1. AP 1 ha aderito alle pretese civili degli accusatori privati (verb. dib. d’appello, pag. 23) che sono, quindi, state riconosciute così come formulate (ad eccezione dell’importo richiesto da ACPR 2 a titolo di risarcimento delle spese di cura successive al processo di primo grado che anziché per fr. 1’281.- è stato ammesso per fr. 1'181.80 pari a Euro 960.80 al cambio di fr. 1.23 per 1 Euro, cfr. doc. dib. d’appello 2).

DISSEQUESTRO

  1. A fronte dell’accordo del PP (doc. dib. d’appello 4) e non intravedendo ostacoli di sorta, questa Corte ha accolto la richiesta dell’imputato e ha ordinato il dissequestro in suo favore del Notebook Toshiba Qosmio di sua proprietà, ivi compreso il cavo di alimentazione.

TASSAZIONE DELLA NOTA DI ONORARIO

  1. La nota di onorario dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata così come esposta.

SPESE

  1. In applicazione dell’art. 428 cpv. 1 e 3 CPP, la tassa di giustizia e i disborsi relativi al processo di primo grado così come quelli relativi alla procedura di appello sono stati attribuiti all’appellante.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80, 81, 84, 122 e segg., 135, 139, 220, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 433 e 436 CPP,

12, 19, 22, 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 112, 138, 146, 251 e 304 CP,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

ha pronunciato:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3 della sentenza 18 dicembre 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. assassinio

per avere, a __________, nell'appartamento della vittima in via __________, l'11 novembre 2010, verso le ore 23.00, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso …VITT_1 pugnalandolo ripetutamente con un coltello;

1.1.2. ripetuta appropriazione indebita

1.1.2.1. per essersi, a __________ e __________, nel periodo dal 17 novembre 2009 all'11 novembre 2010, per procacciare a sé un indebito profitto, appropriato della somma di fr. 200'000.- che gli era stata affidata da …VITT_1;

1.1.2.2. per avere, a __________ e __________, il 25/26 febbraio 2008, indebitamente impiegato a profitto proprio la cartella ipotecaria affidatagli da ABC_1 e meglio come descritto al dispositivo n. 1.2.2 della sentenza impugnata;

1.1.3. truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, come descritto ai dispositivi n. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 e 1.3.6 della sentenza impugnata;

1.1.4. ripetuta falsità in documenti

come descritto ai dispositivi n. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 e 1.4.7 della sentenza impugnata;

1.1.5. sviamento della giustizia

come descritto al dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli con decreto d'accusa del 29 dicembre 2010 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;

1.2.2. a versare all'accusatrice privata ACPR 1, oltre a quanto stabilito nei dispositivi n. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 della sentenza impugnata, l’importo di fr. 17'782.20, quale quota parte delle spese legali relative all’appello;

1.2.3. a versare all'accusatore privato ACPR 2, oltre a quanto stabilito nei dispositivi n. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 della sentenza impugnata:

1.2.3.1. l’importo di fr. 17'782.20, quale quota parte delle spese legali relative all’appello;

1.2.3.2. l’importo di fr. 1'181.80, a titolo di risarcimento delle spese di cura successive al processo di primo grado;

1.2.4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 7'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.

  1. Il condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

  2. È ordinato il dissequestro a favore dell’appellante del Notebook Toshiba Qosmio di sua proprietà (con cavo di alimentazione).

Nota d’onorario

  1. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
  • onorario fr. 27'000.00

  • spese fr. 1'080.00

  • trasferte fr. 740.00

  • IVA (8% dal 1.1.2011) fr. 2'305.60

Totale fr. 31'125.60

a carico dello Stato.

4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

Spese

  1. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 7'500.00

  • testi fr. 194.00

  • altri disborsi fr. 500.00

Totale fr. 8'194.00

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
  • Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Divisione della giustizia, 6500 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

58

ACB

  • art. 26 ACB

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 27 CP
  • art. 40 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 86 CP
  • art. 87 CP
  • art. 111 CP
  • art. 112 CP
  • art. 146 CP
  • art. 304 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 113 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 158 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

LAVS

  • art. 87 LAVS

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

StGB

  • Art. 111 StGB
  • Art. 112 StGB
  • Art. 113 StGB
  • Art. 114 StGB
  • Art. 115 StGB
  • Art. 116 StGB
  • Art. 117 StGB
  • Art. 118 StGB
  • Art. 119 StGB
  • Art. 120 StGB
  • Art. 121 StGB
  • Art. 122 StGB
  • Art. 123 StGB
  • Art. 124 StGB
  • Art. 125 StGB
  • Art. 126 StGB
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  • Art. 128 StGB
  • Art. 129 StGB
  • Art. 130 StGB
  • Art. 131 StGB
  • Art. 132 StGB
  • Art. 133 StGB
  • Art. 134 StGB
  • Art. 135 StGB
  • Art. 136 StGB

vCP

  • art. 26 vCP
  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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