Incarto n. 17.2013.44
Locarno 26 aprile 2013/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione, Camorino
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 15 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 28 febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione 27 agosto 2010 la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, alla guida della vettura __________, eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motociclista sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.-, oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 160.-.
Contro detta risoluzione, AP 1 ha presentato tempestivo ricorso presso la Pretura penale.
B. Con sentenza 15 febbraio 2013, il presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso di AP 1, confermando la decisione impugnata e ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.-. In calce alla decisione della Pretura penale ha indicato che “la sentenza è definitiva”.
C. Con scritto 22 febbraio 2013 alla Pretura penale, AP 1 ha presentato un annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.
In risposta a tale scritto, il presidente della Pretura penale ha segnalato al ricorrente che il CPP federale in concreto non trovava applicazione, ritenuto che “la Pretura penale ha statuito in seconda istanza su suo ricorso contro la decisione di prima istanza in applicazione della Legge di procedura per le contravvenzioni, ancora applicabile alla fattispecie”.
A tale lettera AP 1 ha replicato in data 1. marzo 2013 ribadendo che, a suo parere, la via dell’appello è, invece, percorribile.
D. Il 28 febbraio 2013 AP 1 ha presentato a questa Corte la sua dichiarazione di appello postulando l’annullamento del giudizio pretorile - e meglio, l’abbandono del procedimento nei suoi confronti, l’annullamento della decisione 27 agosto 2010 della Sezione della circolazione e l’assegnazione a carico dello Stato degli oneri processuali di primo grado - protestando tasse, spese e ripetibili d’appello.
Il ricorrente, dopo aver esposto dettagliatamente le ragioni per cui ritiene ricevibile in ordine il suo appello, propone alcune istanze probatorie alfine di delucidare la dinamica dell’incidente, censura il mancato svolgimento di un pubblico dibattimento in prima sede e lamenta un errato accertamento dei fatti pertinenti.
E. Pur rimettendosi al giudizio di questa Corte, con osservazioni del 14 marzo 2013 il presidente della Pretura penale ha voluto rilevare come la sentenza da lui prolata sia da considerare di secondo grado in base alla previgente Legge di procedura per le contravvenzioni. A suo parere, l’impossibilità di impugnare la sua sentenza davanti al TF è una questione di diritto federale, risolvibile unicamente mediante l’istituzione di un nuovo tribunale a livello cantonale.
La Sezione della circolazione non ha formulato particolari osservazioni al gravame.
Considerando
in diritto:
1.1. Secondo il ricorrente, non essendo esperibile alcun rimedio giuridico direttamente al Tribunale federale, in virtù del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF) è proponibile la via dell’appello penale (dichiarazione di appello, pag. 2).
Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2013, il presidente della Pretura penale - che aveva indicato, in calce alla sua sentenza 15 febbraio 2013, che essa era da considerarsi definitiva - ha sostenuto che essa, essendo stata emanata su ricorso in base alla vLPContr, non deve essere considerata di primo grado, bensì già di secondo grado. Secondo il presidente della Pretura penale, “il fatto che la sentenza non possa essere portata davanti al Tribunale federale (come peraltro succede anche in altre situazioni) è una questione di diritto federale, che potrebbe essere risolta solo con la creazione di un nuovo tribunale a livello cantonale in sostituzione dell’attuale seconda istanza (Pretura penale), cosa però del tutto inutile dal momento che tutte le procedure fondate sul previgente diritto sono state evase”.
1.2. Sia il ricorrente che il presidente della Pretura penale concordano, dunque, sul fatto che la sentenza in questione - prolata dalla Pretura penale quale autorità di ricorso in una procedura contravvenzionale soggetta alla vLPContr - non può essere oggetto di ricorso diretto al Tribunale federale.
In effetti, ai sensi dell’art. 80 LTF il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del Tribunale penale federale (cpv. 1). I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza, che giudicano su ricorso; sono fatti salvi i casi in cui secondo il CPP si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.
Le disposizioni transitorie della LTF prevedono che i Cantoni, con effetto dall’entrata in vigore del CPP, emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli art. 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3 LTF, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’art. 29a della Costituzione federale (art. 130 cpv. 1 LTF).
Nella sentenza del 28 novembre 2011 (inc. STF 6B_746/2011), riguardante un caso ticinese analogo a quello oggetto del presente procedimento (ricorso al TF contro sentenza della Pretura penale riguardante un procedimento contravvenzionale intrapreso dalla Sezione della circolazione), l’Alta Corte ha indicato che in base all’art. 80 cpv. 1 LTF, a partire dall’entrata in vigore del CPP unificato può essere oggetto di ricorso in materia penale unicamente la decisione cantonale di ultima istanza emanata su ricorso da un tribunale superiore, ossia da un tribunale cantonale. Unica eccezione, i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica. Di conseguenza, non essendo la Pretura penale un tribunale superiore, né statuendo il giudice della pretura penale quale istanza cantonale unica secondo il CPP, il TF ha ritenuto che il ricorso in materia penale contro suddette sentenze è inammissibile (consid. 2.2).
Il principio è stato, poi, confermato nella sentenza del 31 maggio 2012 (inc. 6B_6/2012), riguardante un altro caso ticinese analogo. Oltre a ribadire quanto sopra, il Tribunale federale ha precisato che un simile gravame sarebbe inammissibile anche se considerato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 1.2-1.4).
Assodato che la sentenza in questione non può più essere impugnata davanti al Tribunale federale (come era invece il caso prima dell’entrata in vigore del CPP), occorre ora determinare se essa possa essere oggetto di una via di ricorso cantonale.
1.3. Il ricorrente e il presidente della Pretura penale non concordano sulle conseguenze dell’inammissibilità del ricorso diretto al Tribunale Federale. Secondo il ricorrente, infatti, da ciò discende la possibilità di ricorrere in appello ex art. 398 e segg. CPP, mentre il presidente della Pretura penale ritiene che ciò implichi l’assenza di mezzi di impugnazione possibili avverso la sua sentenza.
Il Tribunale federale ha precisato, nella già citata sentenza del 31 maggio 2012 (inc. 6B_6/2012), che, in virtù del diritto federale (art. 80 cpv. 2 e 130 cpv. 1 LTF), il caso avrebbe dovuto essere previamente sottoposto al giudizio di un tribunale superiore cantonale. Tenuto conto delle competenze cantonali in materia di organizzazione giudiziaria, l’Alta Corte ha però spiegato che spetta al Cantone - e non al TF - sanare la situazione, adeguando il sistema dei mezzi d'impugnazione alle esigenze della LTF. Ha comunque segnalato che, in assenza dei necessari adattamenti legislativi, l'art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la competenza di un tribunale superiore (consid. 2; v. anche DTF 133 IV 267 consid. 3 e 123 II 231 consid. 7).
E’ dunque corretto sostenere che, sulla base del diritto federale, a partire dal 1. gennaio 2011 il Canton Ticino avrebbe dovuto dotarsi di un tribunale di seconda istanza incaricato di decidere sull’appello contro il tipo di decisioni qui in oggetto. Il fatto che ciò non sia stato intrapreso dal legislatore cantonale non può tuttavia tradursi - contrariamente a quanto sostiene il presidente della Pretura penale - in un’assenza totale di mezzi d’impugnazione contro la sentenza in questione. In base alla citata giurisprudenza, che sancisce l’applicabilità diretta dell’art. 80 cpv. 2 LTF, la scrivente Corte può pronunciarsi quale autorità di ricorso (o meglio, come “tribunale superiore” ai sensi della norma, non essendovi nel CPP una espressa eccezione al principio del doppio grado di giurisdizione per tali giudizi) nonostante l’assenza di una base legale cantonale ad hoc.
Va detto che, a seguito della citata giurisprudenza, la CARP si è già pronunciata contro sentenze rese dalla pretura penale, dopo il 1. gennaio 2011, su ricorsi in procedimenti contravvenzionali ai sensi della vLPContr (cfr. sentenza CARP del 30 agosto 2012, inc. 17.2011.126) e la sua competenza decisionale non è stata messa in discussione dall’Alta Corte (cfr. STF 6B_689/2012 del 3 aprile 2013).
Appare dunque superfluo chinarsi sulla questione di sapere se la Pretura penale nei casi in questione possa essere considerata, ai sensi degli art. 398 e 454 cpv. 1 CPP, un tribunale di primo grado - ciò che appare logico in quanto, pur esprimendosi in seconda battuta, si tratta della prima autorità giudiziaria che si confronta con il caso (la Sezione della circolazione non essendo manifestamente un tribunale) - oppure di secondo grado, come sostenuto dal presidente della stessa. La questione (già sollevata dalla CRP, ma non risolta, nella sua sentenza del 9 maggio 2012, inc. 60.2012.75, consid. 2.4) è priva di rilevanza in quanto la possibilità di interporre appello e la competenza della CARP trovano fondamento direttamente all’art. 80 cpv. 2 LTF, come indicato dalla citata giurisprudenza Tribunale federale, a prescindere dalle norme del CPP che normalmente fondano la proponibilità del rimedio dell’appello.
Di conseguenza, la dichiarazione di appello tempestivamente presentata il 28 febbraio 2013 da AP 1 deve essere considerata ammissibile.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3.1. Per giustificare il rifiuto di indire un pubblico dibattimento, nella sentenza impugnata il presidente della Pretura penale ha evocato la giurisprudenza del TF in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, secondo cui l’obbligo di indirne uno presuppone una domanda formulata in maniera chiara e indiscutibile da una delle parti, ciò che non è il caso quando una di esse si limita a formulare semplici richieste di prova (DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza impugnata consid. 3, pag. 3). Osservando come AP 1 abbia richiesto il pubblico dibattimento poiché esso “dà la possibilità concreta al giudice di merito di valutare in maniera più approfondita l’incarto e di verificarne la credibilità”, il presidente della Pretura penale ha considerato che tale richiesta “è da intendere come una semplice richiesta di prova supplementare, tendente ad aiutare il giudice a comprendere meglio la dinamica dei fatti” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3).
Considerando poi che la vLPContr prevede che la procedura è scritta, che il giudice non è vincolato dalle richieste di prova delle parti e che il dibattimento “non appare suscettibile di recare alcun chiarimento di rilievo ai fini del giudizio”, sulla scorta di un’anticipata valutazione delle prove il presidente della Pretura penale ha respinto la richiesta del ricorrente di tenere un pubblico dibattimento (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3-4).
3.2. AP 1 contesta la decisione del presidente della Pretura penale.
Egli rileva che, in base alla giurisprudenza resa dal TF in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, la richiesta di un dibattimento non deve essere motivata: ne deriva che l’aver addotto che tale udienza sarebbe stata utile per vagliare ed approfondire i fatti non può essere utilizzato a suo sfavore (dichiarazione di appello, pag. 3). Non potendo l’assenza di un pubblico dibattimento essere sanata dalla CARP, AP 1 postula, con l’accoglimento dell’appello, il rinvio della causa ad un altro giudice della Pretura penale, affinché ponga rimedio a tale lacuna con l’indizione di una pubblica udienza (dichiarazione di appello, pag. 4).
3.3. Secondo l'art. 6 § 1 CEDU ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della norma convenzionale presuppone che la parte formuli una richiesta chiara e inequivocabile. Non bastano per creare un simile obbligo semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di interrogatorio di parti o di testimoni, richieste di sopralluogo, oppure istanze di audizione personale, nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di prove. Ciò non vale se l’istanza in questione tende, invece, all’esposizione del proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.3-6.4; STF 8C_390/2012 del 10 ottobre 2012, consid. 2-3; STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011, consid. 2; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8).
3.4. Nella fattispecie, va rilevato che AP 1, nel suo ricorso 10 settembre 2010 alla Pretura penale, ha indicato la sua richiesta di un pubblico dibattimento ai sensi della norma convenzionale citata sia nel titolo (“Ricorso con richiesta di dibattimento (art. 6 § 1 CEDU)”, pag. 1) che nel petitum (“Per questi motivi si chiede alla Lodevole Pretura penale di ordinare un pubblico dibattimento conformemente all’art. 6 § 1 CEDU”, pag. 11). Nella motivazione del suo gravame, il ricorrente ha affermato che l’applicazione della norma, e dunque l’indizione di un pubblico dibattimento, si giustificavano in quanto si trattava di giudicare un’infrazione penale ad una legge federale (punto 9, pag. 5). Pur indicando che “ci si permetterà di precisare ulteriormente se il ricorrente intenda far uso di questo suo diritto” (ricorso, punto 9, pag. 5), con lettera del 17 settembre 2010 il patrocinatore del ricorrente ha definitivamente comunicato alla Pretura penale che “il mio cliente mi ha poi confermato di auspicare l’indizione di un pubblico dibattimento (ricorso, punto 9)”.
Tali esplicite e reiterate richieste di indire un pubblico dibattimento - accompagnate peraltro dall’indicazione della pertinente norma applicabile - non possono dare adito a dubbi di sorta ed essere confuse con un’istanza di assunzione di nuove prove consistente nell’audizione personale del ricorrente. Si tratta invece, manifestamente, di un’istanza tendente all’ottenimento della possibilità di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente. Il fatto che il ricorrente abbia affermato che “l’utilità di questa facoltà non è vana, poiché il dibattimento dà la possibilità al giudice di merito di valutare in maniera più approfondita l’incarto e di verificarne la credibilità”, nulla muta a quanto sopra considerato.
Di conseguenza, il presidente della Pretura penale non poteva considerare tale richiesta come un’istanza di nuovi mezzi probatori e respingerla in applicazione del principio dell’apprezzamento anticipato delle prove. Così facendo, egli ha disatteso le norme procedurali applicabili (di rango superiore alla vLPContr) e la relativa giurisprudenza del TF.
Tale vizio procedurale non può essere sanato in questa sede poiché - anche se il CPP permette di indire un’udienza, anche nei casi di procedura scritta (art. 390 cpv. 5 cui rinvia il 406 cpv. 4 CPP) - in materia di contravvenzioni, come già evocato, il potere di esame di questa Corte è limitato. Pertanto, ai sensi dell’art. 409 CPP, il giudizio impugnato è da annullare e gli atti devono essere ritornati ad un altro giudice della Pretura penale affinché convochi un pubblico dibattimento.
4.1. Come visto, nella sentenza impugnata il primo giudice ha - erroneamente - interpretato la richiesta di indire un pubblico dibattimento quale “richiesta di prova supplementare” (cfr. sopra, consid. 3.1). Egli ha poi considerato che “la prova richiesta dal ricorrente” - verosimilmente, nell’interpretazione del primo giudice, l’interrogatorio di AP 1 stesso - “non appare suscettibile di recare alcun chiarimento di rilievo ai fini del giudizio, ritenuto che sia lui sia l’altro protagonista sono già stati uditi di fronte alle forze inquirenti e che gli atti di causa, comprensivi dei verbali di interrogatorio (fra i quali figura anche quello del ricorrente) sono sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4). Egli ha quindi statuito senza l’esperimento di alcun atto probatorio ulteriore, basandosi sul “rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento” del 24 giugno 2010 e i documenti annessi.
4.2. AP 1 critica l’operato del presidente della Pretura penale, che ha respinto tutte le altre richieste di prova indicate nell’atto di ricorso, considerando “il rapporto di polizia come una prova determinante” (dichiarazione di appello, pag. 4). Richiamando la giurisprudenza della CARP in tema di rapporti di polizia, in cui è stato precisato che la loro valenza probatoria non va al di là di una semplice posizione di parte, il ricorrente sostiene che, nel caso che lo riguarda, “ci sono molti elementi che andrebbero istruiti e apprezzati da un giudice indipendente e imparziale” (dichiarazione di appello, pag. 4). Anche per tale motivo egli chiede che la causa sia rinviata alla Pretura penale.
4.3. In considerazione del rinvio degli atti in prima istanza per l’indizione del dibattimento e per l’emanazione di un nuovo giudizio, appare superfluo confrontarsi con tale censura. Al momento dell’indizione del dibattimento in sede di Pretura penale, AP 1 avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 331 CPP (applicabile in virtù dell’art. 453 cpv. 2 CPP), di presentare e motivare ex novo le istanze probatorie che ritiene necessarie al chiarimento della fattispecie. Tuttavia, visto il richiamo da parte del ricorrente alla sentenza emanata da questa Corte in tema di valore probatorio dei rapporti di polizia (inc. CARP 17.2011.70 del 16 gennaio 2012), appare ad ogni modo opportuno, in via abbondanziale, precisare nuovamente quanto segue.
La giurisprudenza citata fa obbligo alle autorità penali di procedere all’interrogatorio dell’estensore del rapporto scritto tutte le volte che ciò si rivela necessario, ed in particolare quando il contenuto del rapporto è contestato da una delle parti al procedimento, oppure quando sussistono dubbi circa la sua esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in esso contenute o quando il rapporto non appare convincente (cfr. sentenza citata, consid. 3.4 d e rif.).
La giurisprudenza in questione non impone, dunque, al giudice penale di sentire in ogni caso, in maniera sistematica, gli estensori del rapporto di polizia. Nel caso giudicato nella sentenza citata, ciò era stato ritenuto necessario poiché i fatti alla base dell’accusa erano stati constatati personalmente da due agenti di polizia, senza alcun supporto tecnico, e annotati - in maniera peraltro imprecisa - nel loro rapporto, contestato dall’imputato.
Essendo l’unico mezzo di prova in atti a fondamento dell’accusa, il diritto di essere sentito dell’imputato - che contestava il contenuto del rapporto - imponeva l’audizione davanti al giudice di almeno uno dei due estensori del rapporto (cfr. anche STF 6B_3/2010 del 25 febbraio 2010, consid. 2.4).
In questo senso, il richiamo a tale giurisprudenza nel caso concreto non appare pertinente.
Anzitutto, il rapporto di polizia non constata personalmente il compimento dell’infrazione, in quanto gli agenti non ne sono stati testimoni ma sono sopraggiunti sul posto soltanto in seguito. Esso si limita ad annotare lo stato dei luoghi dopo l’incidente (segnaletica presente, condizioni meteorologiche, alcolemia degli implicati, eventuali tracce di frenata sul manto stradale, eccetera), con accertamenti che non sono contestati dall’imputato bensì esplicitamente richiamati nel ricorso del 10 settembre 2010. Per il resto, le dichiarazioni vere e proprie degli agenti si limitano a riassumere la dinamica dell’incidente così come esposta dalle due parti in causa (ovvero l’imputato e il motociclista vittima della caduta) nei rispettivi verbali di interrogatori, senza tuttavia prediligere una versione rispetto all’altra. Infine, tali dichiarazioni sono solo una parte del materiale probatorio in atti, essendo parti integranti del rapporto anche i verbali di interrogatori delle due parti in causa, la lettera di dimissione dall’ospedale e una foto del luogo dell’incidente (cfr. plico doc. 4 Pretura penale).
La fattispecie, così come la natura del “rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento” del 24 giugno 2010 è dunque sostanzialmente diversa da quella di cui alla giurisprudenza evocata. Il richiamo alla sentenza in questione si appalesa, dunque, inconferente.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 § 1 CEDU, art. 80 cpv. 2 e 111 cpv. 3 LTF,
art. 10, 139 cpv. 1, 307 cpv. 3, 398 e segg., 409, 453 cpv. 2 CPP,
nonché sulle spese e le ripetibili, gli art. 424 e 428 cpv. 4 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. la sentenza 15 febbraio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio;
1.2. la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi fr. 350.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.
tassa di giustizia fr. 500.-
spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.