Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.39
Entscheidungsdatum
27.08.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2013.39 17.2013.180

Locarno 28 agosto 2013/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 dicembre 2012 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 7 marzo 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 4832/2010 dell’8 novembre 2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

  • tratta di essere umani, per avere, a __________, nel corso del mese di maggio/giugno 1998, agendo in correità con __________, __________, __________, __________, __________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale e meglio per avere messo a disposizione la sua quota parte di socio della __________ di complessivi CHF 10'000.-, consegnata a __________, affinché quest’ultima reclutasse in __________ 5/6 ragazze, le accompagnasse, anticipando le spese del viaggio, in Ticino presso il __________, dove dovevano dedicarsi all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi;

  • ingiuria, per avere, in data 20 maggio 2009, verso le ore 22’00, a __________, nel piazzale della discoteca __________, nel corso di una discussione, tacciandolo di “ladro e viscido”, offeso l’onore di ACPR 1;

  • omissione della contabilità, per avere, a __________ e in altre località, nel periodo ottobre 2008-giugno 2009, nella sua qualità di amministratore unico della __________, dichiarata fallita dalla Pretura del Distretto di __________ in data 26 giugno 2009, omesso di allestire il bilancio e di tenere regolarmente i libri contabili, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge ed impedendo di rilevare la situazione patrimoniale.

Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 18'900.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 210.-), da dedursi il carcere preventivo sofferto (di giorni 24), nonché alla multa di fr. 1’000.-, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- decretata nei suoi confronti il 22 agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach. Per quanto concerne quest’ultima pena, il procuratore pubblico ha proposto di rinunciare alla revoca del beneficio della condizionale e di limitarsi ad un ammonimento formale giusta l’art. 46 cpv. 2 CP. Il magistrato d’accusa ha infine proposto il rinvio della parte civile (ora accusatore privato) ACPR 1 al competente foro per le sue pretese di natura civile.

AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 13/18 dicembre 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa. In applicazione della pena egli ha pertanto condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 14'700.- (corrispondente a 70 aliquote giornaliere da fr. 210.-), da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 1’000.-, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria decretata nei suoi confronti il 22 agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach. Il primo giudice ha inoltre confermato la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale concessa a detta pregressa condanna nonché il rinvio dell’accusatore privato ACPR 1 al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura. Il pretore ha infine posto a carico di AP 1 gli oneri processuali di complessivi fr. 1'090.- e ha assegnato alla parte civile fr. 500.- a titolo di ripetibili senza indicarne il soggetto gravato.

C. In data 27 dicembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 7 marzo 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando la sua completa assoluzione nonché l’annullamento del dispositivo relativo alle ripetibili assegnate dal pretore all’accusatore privato ACPR 1.

D. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto 22 maggio 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). In tale motivazione, presentata il 12 giugno 2013, oltre a ribadire la sua richiesta di assoluzione, l’appellante protesta tasse, spese e ripetibili.

E. Senza formulare osservazioni, con scritto 18 giugno 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 26 giugno 2013 rispettivamente 8 luglio 2013, di cui si dirà se del caso nei considerandi di diritto, il procuratore pubblico e l’accusatore privato ACPR 1 chiedono la reiezione dell’appello e la conferma dell’impugnato giudizio. L’accusatore privato chiede, inoltre, che gli oneri processuali del presente giudizio siano integralmente posti a carico dell’imputato e che questi sia condannato a rifondergli un adeguato importo a titolo di ripetibili.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).
  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  2. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, n. 574 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, ad § 54 n. 3; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

  3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

  4. Le imputazioni esaminate nel presente giudizio sono riconducibili a due distinti complessi di fatti. Il primo concerne il reclutamento da parte della dirigenza della __________ (di cui AP 1 era socio) di alcune ragazze provenienti dalla __________ da destinare all’esercizio della prostituzione presso il __________ di __________, esercizio pubblico gestito dalla citata società (vedi capitolo I.). Il secondo complesso di fatti concerne invece la gestione della , fondata dall’appellante e da ACPR 1 con lo scopo di gestire la discoteca “” di __________ (vedi capitolo II. relativo alle ingiurie proferite nell’ambito di un diverbio insorto tra i due soci della __________ e capitolo III. relativo all’omissione della contabilità della società da parte dell’appellante, amministratore unico della stessa).

I. Tratta di esseri umani

  1. L’art. 196 cpv. 1 vCP - in vigore all’epoca dei fatti qui in discussione - prevedeva che chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi. Questo disposto è stato abrogato con effetto dal 1° dicembre 2006 e sostituito dal nuovo art. 182 cpv. 1 CP secondo cui chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

  2. Con il gravame AP 1 sostiene in sostanza che, per quanto lo concerne, i presupposti costitutivi del reato di tratta di essere umani non sono realizzati (motivazione d’appello, pag. 3-11). In concreto la disamina delle censure ricorsuali può rimanere inevasa, nella misura in cui il reato è comunque prescritto per i motivi che seguono:

a. Secondo il principio della lex mitior è applicabile il diritto vigente al momento dei fatti, a meno che il nuovo diritto si riveli più favorevole all’imputato (art. 2 cpv. 2 CP; DTF 134 IV 82 consid. 6.1; 129 IV 49 consid 5.1).

b. Giusta l’art. 70 vCP - in vigore al momento dei fatti qui in discussione - l’azione penale si prescrive in dieci anni se al reato è comminata, come nel caso di tratta di essere umani di cui all’art. 196 vCP, la reclusione o la detenzione non inferiore a sei mesi. Gli artt. 71 e 72 vCP precisano poi che la prescrizione decorre dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato (art. 71 vCP) ed è interrotta da ogni atto d’istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione (art. 72 cifra 2 vCP). In ogni caso di interruzione, prosegue la norma, comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l’azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà (cosiddetto termine di prescrizione assoluta). Secondo la giurisprudenza federale relativa agli artt. 70 e seguenti vCP, la prescrizione cessa definitivamente di correre nel momento in cui viene pronunciata una condanna esecutiva, e cioè quando il diritto cantonale non offre più mezzi di impugnazione al condannato. Ne deriva che la sentenza di ultima istanza cantonale implica l’estinzione della prescrizione (cfr. DTF 121 IV 64 consid. 2; 105 IV 307 consid. 1; 101 Ia 303, consid. 3b).

c. L’art. 97 cpv. 1 CP, attualmente in vigore, dispone che l’azione penale si prescrive in quindici anni se per il reato, come quello di tratta di essere umani che qui ci occupa, è comminata una pena detentiva superiore ai tre anni (lett. b). Non vi è più distinzione tra prescrizione relativa e prescrizione assoluta. L’art. 97 cpv. 3 CP precisa poi che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

d. Nel caso di specie i fatti imputati all’appellante risalgono a maggio-giugno 1998. Ne discende che, se per il diritto attualmente in vigore, la prescrizione sarebbe stata estinta dal giudizio pretorile (emanato il 18 dicembre 2012), per quello vigente al momento dei fatti, l’azione penale - in assenza di una sentenza di ultima istanza cantonale - è definitivamente caduta in prescrizione al più tardi nel giugno 2013.

e. Ritenuto pertanto che, in quanto lex mitior, è in concreto applicabile il vecchio diritto (DTF 130 IV 101) e accertato l’intervenuto definitivo impedimento a procedere costituito dalla prescrizione dell’azione penale (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 319 n. 8), in applicazione degli art. 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il procedimento penale nei confronti dell’appellante deve essere abbandonato (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad. art. 329, n. 13, pag. 2271). Si precisa che l’abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

II. Ingiuria

8.a. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo (ovvero non tramite una diffamazione o una calunnia ai sensi degli art. 173 -174 CP) con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato - l’onore appunto - è il sentimento di ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 177 n. 3; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354; DTF 117 IV 27, consid. 2c). Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, ad art. 177, n. 2124; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 177 n. 34; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a edizione, Berna 2009, ad art. 177 n. 1). L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano, tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (cosiddetta “ingiuria formale”, ad esempio mostrare le natiche) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 10 e segg.). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2127; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 4-5).

b. Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno prendere in considerazione ed accettare (dolo eventuale), che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 24; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2130; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 14). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia ingiustificato (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2130; Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 25).

c. Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della verità e della buona fede previste all’art. 173 cifra 2 CP per il reato di diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 26-29; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2133; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 15; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177 n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde alla verità, oppure che, al momento della formulazione dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 55, 66 e segg. e 74 e segg.).

d. Giusta l'art. 177 cpv. 2 CP, se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. Secondo la giurisprudenza, questa norma si applica laddove l'ingiuria consiste in una reazione immediata a un comportamento sconveniente che ha suscitato nell'autore del reato un sentimento di rivolta. Può trattarsi di una provocazione o di un altro comportamento biasimevole. Quest'ultimo non deve necessariamente prendere di mira l'autore dell'ingiuria; un atteggiamento grossolano in pubblico è sufficiente (DTF 117 IV 270 consid. 2c; 83 IV 151, STF del 17 dicembre 2008, inc. 6B_477/2007, consid. 5.1). L'immediatezza della reazione dev'essere intesa nella sua accezione temporale: l'autore deve aver agito sotto l'influsso dell'emozione provocata dal contegno sconveniente dell'ingiuriato senza aver avuto il tempo di riflettere tranquillamente (DTF 83 IV 151; STF del 17 dicembre 2008, inc. 6B_477/2007, consid. 5.1). L'art. 177 cpv. 3 CP prevede, infine, che se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse. La ratio legis di questo disposto è di permettere al giudice di rinunciare alla pena qualora le parti si sono già fatte giustizia da sé, e qualora il loro diverbio sia d’importanza così esigua che l’interesse pubblico non esige altre sanzioni (DTF 84 IV 177 consid. 2; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 29). Anche in questo caso - così come espressamente previsto nell’enunciato legale - la reazione dev’essere immediata. I cpv. 2 e 3 dell’art. 177 CP prevedono dei motivi facoltativi di esenzione dalla pena. Il giudice non è dunque obbligato a mandare esente da pena il colpevole e, in applicazione del principio a maiore minus, egli potrà anche limitarsi ad attenuarla (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 36; DTF 109 IV 39 consid. 4b; STF del 17 dicembre 2008, inc. 6B_477/2007, consid. 5.1).

9.All’epoca dei fatti qui in discussione, AP 1 e ACPR 1 erano entrambi azionisti al 50% della , società da loro costituita nel 2008 allo scopo di gestire la discoteca “” di __________. I rapporti tra i due soci si sono ben presto deteriorati a causa di dissapori legati all’amministrazione della società. A seguito di un litigio verificatosi il 20 maggio 2009, ACPR 1 ha querelato l’appellante per il titolo, fra l’altro, di ingiuria.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

  1. Il querelante, interrogato dalla polizia, ha spiegato che:

“ la sera del 20.05.2009, verso le ore 22’30, sono stato contattato telefonicamente dal signor __________, di fatto conduttore della discoteca (nella sua querela ACPR 1 aveva spiegato che __________ è il “conduttore principale” della discoteca, mentre la __________ è la “sub conduttrice”, ndr.) e invitato a raggiungerlo presso lo stesso locale poiché era sorta una disputa con il AP 1 per questioni di accesso al locale poiché quest'ultimo aveva fatto cambiare il cilindro della porta d'entrata impedendogli così di entrare. Giunto sul posto, oltre al __________ e al AP 1, vi erano pure due pattuglie di Polizia richieste nel frattempo e i due contendenti stavano ancora litigando verbalmente. Ad un dato momento, mentre me ne stavo andando, il AP 1 si è rivolto contro di me e mi ha detto ripetutamente, due o tre volte testuali parole: "sei un ladro e un viscido" e inoltre mi ha minacciato dicendomi di fare attenzione. Da parte mia mi sono limitato a dirgli che lui era un poverino e quindi me ne sono andato” (cfr. verbale 23 giugno 2009 di ACPR 1, allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 2).

  1. Dal canto suo AP 1, pure sentito dalla polizia, ha dichiarato:

“ Confermo che la sera del 20.05.2009, verso le ore 22’00, sul piazzale della discoteca __________ di __________ c'è stata una discussione fra il sottoscritto, il querelante e il signor __________ per questioni legate alla gestione della discoteca.(…) Ammetto (…) di avergli dato (al ACPR 1 ndr.) del ladro e del viscido ma questo con buoni motivi visto che mi deve del denaro che quantifico circa CHF 50'000.- per le azioni della società che non ha mai onorato e inoltre CHF 750.- del fondo cassa della discoteca che stranamente sono mancati quando è stato lui a gestire il locale per una quindicina di giorni in mia assenza, inoltre gli ho dato del viscido a seguito del suo comportamento dimostrato in questi ultimi mesi, tutt’altro che da socio e da persona corretta” (cfr. verbale 24 giugno 2009 di AP 1, allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1-2).

Nel corso del suo interrogatorio, l’appellante ha pure dichiarato che, già nel pomeriggio del 20 maggio 2009, verso le ore 15’30, era sorta, per gli stessi motivi, un’animata discussione con ACPR 1 e __________, sfociata in vie di fatto nei suoi confronti. Per questi fatti AP 1 ha a sua volta sporto, con nota a verbale, querela contro ACPR 1 e __________ per i titoli di vie di fatto e lesioni semplici (cfr. verbale 24 giugno 2009 di AP 1, allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 3).

  1. Nuovamente interrogato dalla polizia in merito alla querela sporta nei suoi confronti dall’appellante, ACPR 1 ha riferito di come vi sia stato effettivamente, “prima dei fatti oggetto della mia querela, nel pomeriggio del 20.05.2009, verso le ore 16’00, un primo litigio fra il AP 1 e il __________ per motivi già noti e descritti nei precedenti verbali d’interrogatorio”, negando tuttavia di avere, in quell’occasione, minacciato l’appellante o di averlo spintonato (cfr. verbale 3 luglio 2009 di ACPR 1 allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1).

  2. La polizia ha pure sentito, in qualità di testi, __________ e __________, operaio alle dipendenze di AP 1 e impiegato quale tuttofare presso la discoteca __________ di __________. I due si sono tuttavia limitati a riportare le loro versioni sull’episodio verificatosi nel pomeriggio, senza nulla riferire sui fatti oggetto del DA (cfr. verbale 8 luglio 2009 di __________ e 13 luglio 2009 di __________ allegati all’AI 2 in inc. MP 2009.4907).

  3. La querela di ACPR 1 è sfociata nel decreto d’accusa menzionato al consid. A. La controquerela dell’appellante è invece sfociata nel decreto di non luogo a procedere 15 novembre 2010 (cfr. doc. prodotti al dibattimento di primo grado).

  4. Durante il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato l’imputato che ha nuovamente ammesso di avere dato del “ladro” e del “viscido” a ACPR 1 e nuovamente precisato di averlo fatto con validi motivi. In particolare egli ha riferito che il giorno dei fatti, dopo un periodo di convalescenza in ospedale, egli si è recato preso la discoteca __________, dove si è accorto che le sue chiavi non aprivano più le porte. Dopo aver discusso con il suo avvocato, egli ha dunque deciso di forzare la serratura. Così continua il racconto dell’appellante:

“ Poi sono arrivati ACPR 1 e __________ e altre persone e mi hanno messo le mani addosso. ACPR 1 rideva e stuzzicava __________. lo ero infortunato per l'operazione subita. Erano le 13.00 del 20 maggio 2009. Dopo questi eventi sono partito. Preciso che i titoli di cui al decreto d'accusa sono stati proferiti al pomeriggio e non alla sera. Il verbale di polizia non è preciso. lo gli ho dato i titoli di cui sopra perché stuzzicava e rideva di me. A causa dei colpi di __________ sono dovuto andare all'Ospedale di Bellinzona” (cfr. verbale del dibattimento, pag.3).

  1. ACPR 1, pure sentito dal pretore, ha dal canto suo negato di avere deriso il querelato, spiegando di essere stato da lui insultato non appena arrivato alla discoteca. Egli ha altresì precisato di non ricordare se i fatti oggetto del DA fossero avvenuti nel pomeriggio o in serata (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3).

Appello

  1. Nel suo gravame AP 1 contesta di avere commesso il reato d’ingiuria. Sostiene inoltre che, anche volendo ritenere il reato realizzato, egli dovrebbe essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.

17.1. In particolare l’appellante sostiene innanzitutto che il termine “viscido” significa di per sé “ambiguo, sfuggente” e non è oggettivamente offensivo. Quanto alla parola “ladro” egli assevera che ACPR 1 è “effettivamente debitore nei suoi confronti di fr. 50'000.- per le azioni della società, oltre fr. 750.-/800.-, pari agli ammanchi nella gestione del bar, di cui era stato provvisoriamente incaricato” (motivazione d’appello, pag. 15). Così argomentando l’insorgente, in sostanza, sostiene che, per quanto riguarda il termine “viscido”, il reato non è realizzato dal profilo oggettivo e che, per quanto riguarda la parola “ladro”, egli non ha fatto altro che divulgare un fatto vero. L’appellante sostiene poi che il suo agire è, comunque, conseguente alle ripetute provocazioni del querelante il 20 maggio 2009. Quel giorno, spiega AP 1, lui e ACPR 1 si incontrarono nel pomeriggio e in serata presso la discoteca _____. Già nel primo incontro, continua, il querelante ha commesso vie di fatto nei suoi confronti, ciò che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale per la verifica del suo stato di salute. Dimesso, egli si è nuovamente recato presso la discoteca dove, così come confermato dal teste __________, egli è stato “pesantemente offeso dal signor ACPR 1 e spintonato dal signor __________”. A detta dell’appellante, pertanto, configurando l’agire di ACPR 1 una provocazione ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, egli deve essere in ogni caso mandato esente da pena (motivazione d’appello, pag. 14-16).

17.2.a. In concreto, è innanzitutto pacifico che, il 20 maggio 2009, AP 1 ha proferito, nei confronti di ACPR 1, gli epiteti menzionati nel DA e, meglio, le parole “ladro” e “viscido”. Pure pacifico è che tali termini sono atti a ledere l’onore delle persone cui sono rivolte. In particolare, ciò è manifestamente il caso per l’aggettivo “viscido” che viene comunemente usato per indicare persone particolarmente sgradevoli, se non repellenti, per atteggiamento e qualità morali. Sembra quasi inutile ricordare che, spiegando tale termine, il Devoto Oli precisa che esso viene usato “spesso a proposito di quanto al tatto suscita un repellente senso di disgusto (un viscido serpente; la viscida lumaca; un viscido verme) da cui si svolge il significato figurato, allusivo di un atteggiamento sgradevolmente insinuante ed equivoco (è un individuo più viscido di un serpente)” (Devoto Oli, Il Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, 1990) e che, parimenti, lo Zingarelli spiega che esso viene usato per cosa che al tatto è sgradevolmente molle e scivoloso perché ricoperto di umori e sostanze viscide e che, in senso figurato, definisce chi sfugge o si insinua in modo subdolo ed equivoco (loZingarelli2011, ed. Zanichelli). Rilevato, poi, come non sia contestato né contestabile che il termine “ladro” ha natura diffamante, in concreto, i presupposti oggettivi del reato di ingiuria sono di tutta evidenza realizzati.

b. Palese è anche la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato, ritenuto che AP 1, non solo era palesemente consapevole della natura dei termini usati, ma li ha, appunto, utilizzati per offendere il suo interlocutore.

c. L’appellante sostiene, poi, che, tacciandolo di “ladro”, egli non ha fatto altro che divulgare un fatto vero, ritenuto che ACPR 1 gli era debitore di fr. 50'000.- per le azioni della società, oltre che di fr. 750.-/800.- per gli ammanchi nella gestione del bar. Ora, a parte il fatto che essere debitore di una somma di denaro ancora non significa che la stessa sia stata sottratta illegalmente o che sia il provento di un furto, si osserva che l’appellante nemmeno ha sostanziato la sua versione dei fatti. Al di là delle sue dichiarazioni - puntualmente contraddette dall’accusatore privato (cfr. al riguardo verbale del dibattimento, pag. 12; osservazioni ACPR 1, pag. 1 e 2) - non risulta infatti dagli atti che questi dovesse soldi a AP 1, né, in particolare, che si fossero verificati degli ammanchi durante la gestione del bar della discoteca per mano del querelante. In queste condizioni la prova delle verità ai sensi dell’art. 173 cifra 2 CP è tutt’altro che apportata. In assenza di un qualsivoglia elemento a comprova delle asserite sottrazioni di soldi per mano del querelante, l’appellante nemmeno può pretendere di avere avuto delle serie ragioni per ritenerlo un ladro. Anche la prova della buona fede è pertanto votata all’insuccesso.

d. AP 1 assevera, infine, che il suo agire sarebbe la conseguenza di ripetute provocazioni di ACPR 1 e che, pertanto, egli deve beneficiare dell’esenzione della pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP. Al riguardo va innanzitutto rilevato che - come risulta dai verbali di polizia delle parti - il 20 maggio 2009 si sono verificati due diverbi, uno nel pomeriggio, verso le 15’30/16’00, ed uno in serata, verso le ore 22’00/22’30. Nonostante quanto dichiarato in Pretura penale dall’appellante (“preciso che i titoli di cui al DA sono stati proferiti al pomeriggio e non alla sera”), è pacifico che le parole incriminate sono state pronunciate in occasione del diverbio serale (cfr. verbale 23 giugno 2009 di ACPR 1, pag. 2 e verbale 24 giugno 2009 di AP 1, pag. 1; cfr. anche la motivazione d’appello, pag. 13 dalla quale pure emerge che i fatti costitutivi del DA si sono verificati in serata, durante il secondo diverbio). Ora, dagli atti non emerge che durante la loro discussione serale AP 1 sia stato provocato da ACPR 1. Un tale assunto - diversamente da quanto sostiene l’insorgente - non risulta dalle deposizioni del teste __________ che ha riferito di provocazioni di ACPR 1 e __________ nei confronti di AP 1 avvenute però durante la discussione pomeridiana (cfr. verbale 13 luglio 2009 di __________ allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1 e 2). Anche lo stesso appellante ha, del resto, unicamente riferito di provocazioni rivoltegli da ACPR 1 e __________ nel pomeriggio e non in serata (cfr. verbale 24 giugno 2009 di AP 1, pag. 1, verbale del dibattimento, pag. 3). Ne discende che - anche volendo ammettere l’esistenza di provocazioni (smentite tuttavia sia dal querelante che dal teste __________, cfr. verbale 3 luglio 2009 di ACPR 1, pag. 1 e verbale 8 luglio 2009 di __________, pag. 1, entrambi allegati all’AI 2 in inc. MP 2009.4907) - le ingiurie proferite da AP 1 nei confronti di ACPR 1 non possono essere considerate come una reazione immediata del primo ad un atteggiamento sconveniente del secondo. Atteso, infatti che, se effettivamente avvenute, le provocazioni gli sono state rivolte nel pomeriggio, l’appellante non può sostenere di avere agito, in serata, ancora sotto l’influsso dell’emozione da esse provocata. Visto, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 177 cpv. 2 CP (così come del resto del cpv. 3 del medesimo disposto), la condanna di AP 1 per il reato d’ingiuria merita conferma anche in questa sede.

III. Omissione di contabilità

18.a. Giusta l’art. 166 CP, il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’art. 43 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). L’art. 166 CP persegue la tutela di una continua e completa informazione sullo stato patrimoniale di un’impresa nell’interesse di tutte le persone che vi interagiscono e, in particolare, dei creditori (cfr. Brunner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 166 n. 7).

b. L’obbligo di tenere la contabilità trova il suo fondamento nel diritto civile e in particolare - per quanto riguarda il diritto vigente al momento dei fatti qui in esame - negli art. 957 e segg. vCO che impongono in primo luogo a chi è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio, la tenuta dei libri di commercio (art. 957 vCO). Giusta l’art 1 dell’Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (RS 221.431) il libro di commercio consta dei conti (suddivisione logica di tutte le operazioni contabilizzate) e del giornale (rilevamento cronologico di tutte le operazioni contabilizzate). L’art. 958 vCO impone poi l’allestimento di un bilancio all’inizio dell’esercizio nonché alla fine di ogni esercizio annuale (art. 958 vCO) conformemente ai principi della verità e della chiarezza (art. 959 vCO). Per quanto concerne le società anonime, l’art. 662 vCO prevede che il consiglio d’amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto lo esiga la legge, del conto di gruppo (cpv. 1). Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell’allegato (cpv. 2). L’art. 962 cpv. 1 vCO stabilisce infine che i libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari devono essere conservati per dieci anni. Analoghe disposizioni prevede il nuovo diritto sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti (cfr. art. 957 e segg. CO), entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

c. L’art. 166 CP configura un reato speciale (echtes Sonderdelikt). Esso può essere commesso unicamente da un debitore iscritto a Registro di commercio che può essere oggetto di una procedura di fallimento. Conformemente all’art. 29 CP, qualora il debitore è una persona giuridica, potranno essere ritenute penalmente responsabili le persone che hanno agito o che dovevano agire in suo nome (cfr. Hurtado Pozo, op. cit., n. 1819; DTF 116 IV 164 consid. 1; STF del 27 febbraio 2006, inc. 6P.136/2005-6S.425/2005, consid. 9.1).

d. Menzionando non solo l’obbligo di tenere i libri contabili, ma anche quello di allestire il bilancio, l’art. 166 CP sottolinea che non è sufficiente conservare le pezze giustificative, ma che occorre allestire periodicamente i resoconti richiesti dalla legge. L’obbligo è violato qualora semplicemente non viene tenuta la contabilità, quando essa è tenuta in modo irregolare o lacunoso o ancora qualora i conti e le pezze giustificative non sono state conservati (cfr. STF del 27 febbraio 2006, inc. 6P.136/2005-6S.425/2005, consid. 9.1 e riferimenti ivi citati; STF del 4 luglio 2003, inc. 6S.142/2003, consid. 4). La realizzazione del reato presuppone inoltre che a seguito della violazione dei doveri che incombono al debitore non è più possibile stabilire o stabilire in modo completo il suo stato patrimoniale (cfr. STF del 27 febbraio 2006, inc. 6P.136/2005-6S.425/2005 consid. 9.1, Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a edizione, Berna 2010, §24 n. 9). Da questo profilo il reato si configura qualora un esperto, sulla base della documentazione esistente, non può farsi un’idea precisa della situazione finanziaria o può farsela solo con un considerevole impiego di tempo (STF del 4 luglio 2003, inc. 6S.142/2003, consid. 4; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 166 n. 4, Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Band, Berna 1990, ad art. 166 n. 16). Piccoli errori o inesattezze che non influenzano il risultato generale dei conti non sono per contro conformi alla fattispecie (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 166 n. 4; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1824; Schubarth/Albrecht, op cit., n. 11). Infine, perché vi sia omissione di contabilità ai sensi dell’art. 166 CP, occorre che il debitore venga dichiarato fallito o, nei casi in cui la procedura fallimentare non è possibile (art. 43 LEF), che nei suoi confronti venga rilasciato un attestato di carenza di beni.

e. Giusta l’art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO, il consiglio d’amministrazione di una società anonima è responsabile per l’esistenza e la regolare tenuta della contabilità. I suoi membri non sono tuttavia obbligati a regolarla di persona e - come spesso capita nella prassi - essa potrà essere delegata ad un’unità specializzata all’interno della società o a terzi, quali, ad esempio, una società fiduciaria o un contabile (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 166 n. 2; Schubarth/Albrecht, op. cit., ad art 166 n. 14; Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonime, 2006, pag. 353; DTF 96 IV 76 consid. 3). Nel caso in cui la contabilità è delegata ad un terzo, il consiglio d’amministrazione deve sincerarsi che il mandato gli sia affidato sufficientemente presto da permettergli di rispettare i termini legali per la presentazione dei conti. Inoltre il consiglio deve consegnare al terzo tutta la documentazione necessaria alla diligente tenuta della contabilità. Se queste condizioni sono osservate, gli obblighi del consiglio di amministrazione si limiteranno alla diligenza di cui deve dar prova nella scelta, nell’istruzione e nella sorveglianza del terzo delegatario (Schubarth/Albrecht, op. cit., ad art. 166 n. 15; Garbarski, op. cit., pag. 353-354; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 166 n. 2; STF del 24 agosto 2000, inc. 6S.132/2000, consid. 3). Pertanto, qualora tali obblighi sono rispettati, il consiglio d’amministrazione potrà ritenere in buona fede che la contabilità era regolarmente tenuta (Garbarski, op. cit., pag. 353-354).

f. Dal profilo soggettivo, il reato presuppone intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente. L’autore deve dunque essere consapevole di violare il suo obbligo di tenere la contabilità e deve accettare le possibili conseguenze delle sue omissioni, in particolare l’impossibilità di stabilire la precisa situazione contabile. Non è per contro necessario che l’autore abbia l’intenzione di dissimulare la situazione contabile reale o di renderne più difficile il controllo (DTF 117 IV 163; STF del 27 febbraio 2006, inc. 6P.136/2005-6S.425/2005 consid. 9.1; Corboz, op cit., ad art. 166 n. 10). Qualora la contabilità è stata delegata a una terza persona e da questa tenuta in modo lacunoso, il debitore sarà punibile solo nell’ipotesi in cui egli fosse consapevole delle lacune o le abbia prese in considerazione (Schubarth/Albrecht, op. cit., ad art. 166 n. 19).

  1. In data 10 agosto 2009, a seguito dei problemi sorti tra i due azionisti della __________ di cui già si è detto al consid. 9, ACPR 1 ha sporto denuncia penale contro AP 1 per il titolo, fra l’altro e per quanto qui d’interesse, di omissione di contabilità.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

  1. Interrogato dal procuratore pubblico, il denunciato - che ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________ dalla sua costituzione (avvenuta il 20 ottobre 2008) fino al suo fallimento (pronunciato il 26 giugno 2009) - ha riferito quanto segue:

“ La verbalizzante mi fa prendere atto che dalla denuncia emerge che io non avrei mai tenuto la contabilità della società e che malgrado ripetute richieste da parte di ACPR 1 io non gli abbia mai consegnato i documenti contabili. Mi viene chiesto cosa ho da dire in merito. Dico che quanto affermato in denuncia da ACPR 1 non corrisponde al vero. lo ho sempre tenuto la contabilità della società. Preciso che la tenevo io personalmente e veniva registrata dalla società __________. (…)

Dalla denuncia emerge inoltre che io non avrei registrato tutti gli incassi ottenuti grazie alla gestione dell'esercizio pubblico di proprietà della __________ appropriandomi degli stessi. Inoltre, avrei anche assunto del personale senza annunciarlo alle competenti autorità.

Dico che quanto scritto da ACPR 1 in denuncia non corrisponde al vero. lo ho sempre registrato tutti gli incassi e contesto di essermi appropriato dei soldi della __________.

(verbale d’interrogatorio AP 1 del 18 dicembre 2009, AI 10 in inc. MP 2009.7216, pag. 4-5).

  1. Il procuratore pubblico ha poi provveduto ad interrogare l’amministratore unico della __________, __________. Il teste ha dichiarato quanto segue:

“ un giorno (mi sembra ancora nel 2008) ACPR 1 e AP 1 sono venuti insieme (o forse solo uno di loro) negli uffici della __________ e hanno consegnato della documentazione contabile (prevalentemente fatture e documenti bancari) alla mia segretaria __________ dicendole che la __________ avrebbe poi dovuto tenere la contabilità anche della __________. Tale documentazione si trova ancora presso gli uffici della __________. In questa occasione io non ho parlato con ACPR 1 e/o AP 1, gli stessi hanno discusso unicamente con la mia segretaria. La mia segretaria ha provveduto ad inserire i dati nel computer sulla base della documentazione fornita dai clienti. Da parte mia non ho nemmeno mai analizzato questi dati, in quanto a detta della mia segretaria, erano sicuramente ancora incompleti. Pertanto attendavamo di ricevere il resto della documentazione, che però, non è mai arrivata e pertanto non è mai stata allestita la contabilità della __________. (…).

ADR che la __________ in definitiva per la __________ si è occupata unicamente dell'allestimento dei contratti di lavori dei suoi dipendenti ma non ha mai allestito nessun bilancio per la stessa, limitandosi a registrare quanto risultava dai documenti che ACPR 1 e/o AP 1 avevano consegnato alla mia segretaria e che erano sicuramente incompleti.

Altre prestazioni la __________ non ne ha effettuate a favore della __________ La verbalizzante mi dice che in occasione del suo verbale di interrogatorio del 18.12.2009 il signor AP 1 ha dichiarato che la contabilità veniva tenuta da lui personalmente ma che la __________ si occupava della registrazione della stessa, fungeva da revisore e preparava contratti e buste paghe concernenti i dipendenti di __________. Mi viene chiesto di prendere posizione.

Dico che corrisponde al vero che la __________ ha preparato i contratti dei dipendenti e le buste paga. Non è invece vero che la __________ si è occupata della registrazione della contabilità, eccezion fatta per quei pochi dati messi a disposizione e di cui ho già riferito in precedenza. Non è nemmeno vero che la __________ ha funto da revisore. Ribadisco che la __________ non ha mai tenuto la contabilità della __________. lo non so dire se la __________ tenesse o meno la contabilità, so solo che della tenuta della stessa avrebbe dovuto occuparsene la __________. Alla fine la __________ non ha mai potuto portare a termine questo incarico in quanto mancava diversa documentazione.

ADR che penso che la mia segretaria __________ abbia provveduto a sollecitare presso la __________ la produzione della documentazione mancante. Tuttavia non so essere più preciso, in quanto come detto, di queste questioni se ne occupava unicamente lei, almeno per quel che riguarda la __________” (verbale d’interrogatorio __________ dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216, pag. 2-3).

  1. Durante il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha nuovamente interrogato l’imputato che ha contestato il mancato allestimento della contabilità, spiegando come la moglie avesse redatto i rapporti di cassa su suo incarico e, come, egli abbia altresì allestito tutta la documentazione contabile in atti. Quanto ai bilanci e ai conti economici, AP 1 ha spiegato di non averli allestiti “perché erano finiti i soldi e io non ho potuto pagare il fiduciario __________”. L’imputato - rispondendo a precisa domanda del pretore - ha infine spiegato di avere personalmente allestito - “man mano che i fatti si realizzavano, quindi cronologicamente” - il classificatore nero (“Spese cassa 2008-2009”) e quello marrone (“Banca 2008-2009”) in atti, specificando come la documentazione presente negli stessi venisse mensilmente consegnata al fiduciario, “tant’è che per consegnarli al Pubblico ministero li ho chiesti al __________” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4). Va qui precisato che nel classificatore denominato “Spese cassa 2008-2009” sono raccolti - ordinati per mese, da ottobre 2008 fino a giugno 2009 - i giustificativi delle spese sostenute dalla __________ (fatture, scontrini, conteggi dei salari). Nel classificatore denominato “Banca 2008-2009”, per contro, sono raccolti - sempre ordinati per mese per tutta la durata della società - da un lato, gli estratti giornalieri della cassa (dai quali sono deducibili gli incassi della discoteca) e, dall’altro, gli estratti bancari (dai quali risulta lo stato patrimoniale della società). La completezza della documentazione contenuta nei due classificatori e la sua esaustività ai fini di un corretto allestimento della contabilità non è mai stata oggetto di approfondimenti istruttori.

  2. Dal canto suo, __________ ha fornito al pretore le seguenti spiegazioni:

“ Conosco i presenti e ricordo la __________. Li conosco entrambi perché sono stato incaricato di gestire la contabilità della __________. Preciso comunque che conoscevo entrambi già da prima. Chi dei due l'ha incaricata? Non ricordo esattamente. Comunque di contabilità ne ho fatta poco perché il tutto era un po' nebuloso e non ricordo bene cosa bisognava fare. Mi sembra che prima arrivava in ufficio uno poi l'altro senza capire bene cosa bisognava fare. Fra i due qui presenti vi era attrito, Si accusavano a vicenda di cose non chiare. Non so alla fine cosa sia successo a questa società.

Ha già visto i due classatori agli atti? Si è possibile perché vedo che il mio logo appare nei conteggio dei salari. Non sono io ad avere creato i classatori io ho visto solo i documenti. lo ho visto solo il plico blú. Non ricordo che il AP 1 sia venuto a ritirare i classificatori. La documentazione che vi veniva fornita era completa? No. Per esempio v'era un problema di capitale che non mi è mai stato chiarito, ossia un problema di capitale iniziale. Non ricordo i dettagli, ma il motivo per cui non riuscivamo ad allestire tutta la contabilità era perché non avevamo tutti i documenti che venivano sollecitati. Poi ad un certo punto abbiamo mandato la fattura perché mi è stato detto che la società stava per fallire” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).

Appello

  1. Nel suo gravame AP 1 contesta di avere commesso il reato di omissione della contabilità.

24.1. In particolare l’appellante sostiene che, non disponendo delle competenze necessarie in ambito di contabilità, aveva chiesto, sin dall’inizio dell’attività della __________, alla __________ e, per essa, a __________, persona di fiducia cui già in passato aveva affidato incarichi contabili, di provvedere alla tenuta della contabilità della ditta. L’appellante rileva pure che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - egli aveva consegnato alla società fiduciaria la documentazione contabile necessaria al corretto adempimento degli obblighi societari. Pertanto

  • continua AP 1 - visto l’incarico affidato alla __________ (le cui fatture sono state peraltro da lui onorate) e visto come egli si sia “adoperato nel consegnare la documentazione contabile”, deve essere accertata la sua volontà di allestire la contabilità. A suo dire, se ciò non è avvenuto è da ricondurre unicamente all’agire di __________ che ha omesso di approntarla, venendo meno all’incarico affidatogli. Di certo, osserva ancora l’insorgente, il fiduciario non può scaricare su di lui la responsabilità, asserendo che la documentazione consegnatagli non era completa ritenuto come egli abbia riconosciuto di non averla mai visionata e abbia ammesso di essersi basato solo su quanto riferitogli dalla sua segretaria. Oltretutto, continua, la __________ non ha mai comunicato a __________ che la documentazione consegnata non sarebbe stata completa (motivazione d’appello, pag. 17-19). A mente dell’insorgente, da quanto precede discende che “non vi è mai stata intenzione di venire meno agli obblighi di legge per nascondere qualsivoglia condizione patrimoniale reale” (motivazione d’appello, pag. 19)

24.2.a. Il DA fa carico all’appellante di avere nel periodo ottobre 2008 - giugno 2009 - nella sua veste di amministratore unico della __________ (e, dunque, di organo penalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 CP) - omesso, da un lato, “di allestire il bilancio” e, dall’altro, “di tenere regolarmente i libri contabili”, violando in tal modo i doveri impostigli dalla legge ed impedendo di rilevare la sua situazione patrimoniale.

b. È accertato - così come sostenuto nel gravame - che, all’inizio dell’attività della ditta, l’appellante (unitamente all’azionista paritario ACPR 1) aveva incaricato la __________ (per il tramite del suo amministratore unico __________) della tenuta della contabilità della __________. Questa circostanza è pacifica alla luce delle dichiarazioni dello stesso fiduciario:

“ Mi sembra all’inizio del 2008 direttamente da AP 1 e da ACPR 1 sono venuto a conoscenza del fatto che stavano costituendo una società insieme denominata __________. Per quanto ne so io la __________ si sarebbe occupata della gestione di esercizi pubblici. In seguito un giorno (mi sembra ancora nel 2008) ACPR 1 e AP 1 sono venuti insieme (o forse solo uno di loro) negli uffici della __________ e hanno consegnato della documentazione contabile (prevalentemente fatture e documenti bancari) alla mia segretaria __________ dicendole che la __________ avrebbe poi dovuto tenere la contabilità anche della __________.(…) lo non so dire se la __________ tenesse o meno la contabilità, so solo che della tenuta della stessa avrebbe dovuto occuparsene la __________” (cfr. verbale d’interrogatorio __________ dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216, pag. 2-3);

“ Conosco i presenti e ricordo __________. Li conosco entrambi perché sono stato incaricato di gestire la contabilità della __________” (verbale del dibattimento, pag. 5).

Altrettanto accertato è che i conti sono stati, per la maggior parte, aggiornati unicamente fino al 31 dicembre 2008 (cfr. al riguardo il plico blù “Estratto contabile __________ 1.9.2008 - 31.12.2009”).

c. Ciò posto, deve essere esaminato se AP 1 può essere ritenuto penalmente responsabile nonostante la delega alla __________. In altre parole, conformemente a quanto esposto ai consid. 18.e e 18.f, ci si deve chiedere se l’appellante poteva in buona fede partire dal presupposto che la contabilità della __________ fosse regolarmente tenuta dalla __________. A sostegno di una tale conclusione depone la circostanza secondo cui l’appellante - così come ammesso anche da __________ __________ dinanzi al pretore (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5) - ha consegnato alla __________ due classificatori nei quali erano raccolti, ordinati mese per mese, da ottobre 2008 a giugno 2009, i giustificativi delle uscite e delle entrate nonché gli estratti bancari della __________. Ora, questa Corte, in mancanza di approfondimenti istruttori, non ha motivo di dubitare dell’esaustività di questi documenti per l’allestimento della contabilità, ritenuto oltretutto che - al di là dei proclami di __________ (“non avevamo tutti i documenti che venivano sollecitati”, cfr. verbale del dibattimento)

  • non risulta dalle tavole processuali che il fiduciario avesse segnalato all’appellante la mancanza di documentazione contabile (in atti non v’è nessuna lettera della __________ in questo senso). Pertanto, visto quanto precede e considerato come non si possa esigere da AP 1 - non cognito di questioni contabili (cfr. al riguardo quanto dichiarato dal fratello dell’imputato nel suo verbale d’interrogatorio 22 marzo 2000, allegato all’AI 3 in inc. MP 7252/2000, pag. 4) - una diligenza maggiore rispetto a quella da lui dimostrata affidandosi ad un professionista e consegnando allo stesso la suindicata documentazione, questa Corte ritiene che l’appellante poteva in buona fede partire dal presupposto che __________ - le cui fatture egli ha oltretutto onorato (cfr. verbale d’interrogatorio __________ dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216, pag. 2) - avesse espletato i suoi obblighi contrattuali e, meglio, avesse aggiornato i libri contabili fino al fallimento della società (intervenuto, peraltro, nel giugno 2009, ovvero ben prima della fine del suo primo esercizio annuale, fissato dall’art. 23 dello Statuto societario al 31 dicembre 2009, cfr. statuti allegati al rogito notarile di costituzione della società).

Da quanto precede discende che AP 1 deve essere assolto dall’imputazione di omissione di contabilità.

IV. Commisurazione della pena

  1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

  1. Visto il suo proscioglimento dai reati di tratta di esseri umani e di omissione della contabilità, AP 1 deve essere sanzionato unicamente per il reato di ingiuria. Ritenuto che il reato si è verificato in un momento di tensione dopo che i rapporti tra le parti si erano deteriorati a seguito di reciproche accuse, questa Corte considera adeguata alla colpa di AP 1 - tutto sommato lieve, pur tenendo conto della sua non incensuratezza – la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere. Come stabilito dal primo giudice, l’ammontare della singola aliquota può essere fissato in fr. 210.-. Nulla osta alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni come stabilito dal primo giudice (art. 44 cpv. 1 CP). Non si giustifica per contro l’inflizione di una multa accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP. Ritenuto che la prescrizione del reato di tratta di esseri umani ha per conseguenza che tutti i fatti posti alla base del presente giudizio si sono svolti dopo quelli della sua precedente condanna (decretata il 22 agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach), la pena qui inflitta, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, non ha a valere quale pena aggiuntiva a quella emanata con il suindicato giudizio (art. 49 cpv. 2 CP). Infine, così come deciso dal pretore, non si procede alla revoca del beneficio della condizionale della pena inflitta con la suindicata pregressa pronuncia. Come stabilito dal primo giudice, l’appellante è però formalmente ammonito ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 CP.

V. Tassa di giustizia, spese e ripetibili

  1. Visto l’esito dell’appello (in particolare, il proscioglimento di AP 1 dalle due maggiori imputazioni a suo carico), gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’090.- sono posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 300.- e per la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono pure posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 200.- e per la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

  2. Col gravame AP 1 ha postulato l’annullamento delle ripetibili di fr. 500.-, assegnate dal pretore all’AP ACPR 1 per il procedimento di primo grado. Ora, nonostante l’assoluzione dell’appellante dal reato di omissione di contabilità, si osserva che l’importo surriferito - tenuto conto degli art. 12 e 14 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e per la fissazione delle ripetibili - appare del tutto adeguato già solo agli sforzi profusi dal patrocinatore dell’AP in relazione al reato di ingiuria (egli lo ha rappresentato al dibattimento in Pretura penale previa adeguata preparazione) e merita, pertanto, conferma. Vista la sua soccombenza i fr. 500.- sono da porre a carico di AP 1. L’appellante verserà inoltre all’AP fr. 300.- a titolo di indennità per ripetibili di seconda sede (egli ha presentato le osservazioni 8 luglio 2013, dedicando una pagina e mezza al reato d’ingiuria).

VI. Indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429 n. 21; Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 1).

  2. Con scritto 16 luglio 2013, AP 1 ha prodotto quattro note d’onorario per complessivi fr. 25'329.15 (fr. 21'190.- d’onorario, fr. 2’267 di spese e fr. 1’872,15 di IVA). Nel medesimo scritto l’appellante ha altresì postulato la rifusione del torto morale, “avuto riguardo del periodo in cui è stato privato della libertà, quale carcerazione preventiva, dal 14 febbraio 2001 al 9 marzo 2001” nonché considerati gli “effetti mediatici importanti con risvolti alla reputazione e di natura personale” (cfr. suo scritto 16 luglio 2013, act. XXI in inc. CARP 17.2013.39, pag. 2).

  3. Indennità per le spese di patrocinio

a. Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc. 17.2012.43 consid. 1.b.3.). Per quanto concerne la remunerazione oraria, la scrivente Corte ritiene che essa debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (cfr. sentenze CARP del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; del 17 aprile 2012, inc. 17.2011.69 consid. 1.b.3). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionati, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc. 17.2012.43 consid. 1.b.3.).

b. Ora, l’onorario esposto dall’avv. DI 1 per la fase del procedimento presso la Pretura penale ammonta a fr. 8'950.- (cfr. note d’onorario 24 gennaio 2011 e 18 dicembre 2012) corrispondente a 32 ore fatturate ad una tariffa oraria di fr. 280.-. L’onorario esposto - che appare in sé adeguato alla complessità del caso - deve essere decurtato di fr. 1'500.- corrispondenti alle prestazioni del patrocinatore relative al reato di ingiuria. Per questa fase del procedimento si riconosce pertanto un onorario di complessivi fr. 7'450.-. Relativamente alla fase del procedimento presso la scrivente Corte, l’avv. DI 1 ha invece esposto un onorario pari a fr. 12'240.- (cfr. note d’onorario 26 marzo e 28 giugno 2013) corrispondente a poco meno di 44 ore di lavoro fatturate ad una tariffa oraria di fr. 280.-. Ora, un tale importo appare sicuramente eccessivo e - considerato il dispendio orario per l’allestimento della motivazione d’appello (9 pagine dedicate al reato di tratta di esseri umani e 4 pagine dedicate al reato di omissione di contabilità) nonché per la lettura delle osservazioni del PP e dell’AP - deve essere ridotto a fr. 4’200.- corrispondenti a 15 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.-. L’onorario complessivo ammonta pertanto a fr. 11'650.-. Quanto alle spese - esposte per complessivi fr. 2’267 - si osserva che esse non sono state dettagliate, per cui risulta impossibile procedere alla loro precisa quantificazione. A titolo eccezionale viene pertanto applicato, per analogia, l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che prevede, per onorari da fr. 10’000.- sino a fr. 20’000.-, un rimborso spese forfettario pari al 5% dell’onorario ma almeno fr. 600.-. Ritenuto che il 5% di fr. 11'650.- (ovvero fr. 582,50) si attesta al di sotto del minimo previsto dalla legge, le spese devono in concreto essere riconosciute per complessivi fr. 600.-. L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 977,70.

L’indennità per le spese di patrocinio riconosciuta da questa Corte assomma pertanto a complessivi fr. 13'227,70 corrispondenti a fr. 11'650.- di onorario, fr. 600.- di spese e fr. 977,70 di IVA.

  1. Riparazione del torto morale

a. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231). L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

b. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc. 60.2010.29; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.15 che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.). Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla scorta delle circostanze del caso concreto. Il TF ha altresì spiegato che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una durata di più mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (cfr. STF del 15 maggio 2012, inc. 6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

c. Si osserva in concreto, che - conformemente alla prassi della CRP secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20 marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3 ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad 429 n. 48) - AP 1 ha subito 24 giorni di carcerazione preventiva (dal 14 febbraio al 9 marzo 2001, cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 5 e scritto 16 luglio 2013 dell’appellante alla CARP, act. XXI in inc. CARP 17.2013.39, pag. 2). Pertanto, partendo da un’indennità base di fr. 200.- per ogni giorno di carcere preventivo ingiustamente sofferto, l’indennizzo per il torto morale subito dall’appellante si attesta a fr. 4'800.-.

d. Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che nessun indennità può invece essere riconosciuta all’appellante per i non meglio specificati - e per nulla comprovati - pregiudizi alla sua reputazione.

  1. In conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va condannato a rifondere ad AP 1 - assolto dalle imputazioni di tratta di essere umani e di omissione della contabilità - l’importo di fr. 18'027,70 corrispondenti a fr. 13'227,70 a titolo d’indennità per spese di patrocinio e fr. 4’800.- a titolo di riparazione del torto morale.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 398 e segg. CPP, 196, 70 e segg. vCP, 2 cpv. 2, 97, 166, 177, 182 CP 42 e segg., 47 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili;

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. Il procedimento penale a carico di AP 1 per titolo di tratta di esseri umani è abbandonato.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di omissione della contabilità.

1.3. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ingiuria per avere, verso le ore 22.00 del 20 maggio 2009, a __________, tacciato ACPR 1 di “ladro e viscido”.

1.4. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci).

1.4.1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.5. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- decretata nei suoi confronti il 22 agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach, ma AP 1 è formalmente ammonito a sensi dell’art. 46 cpv. 2 CP.

1.6. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’090.- (millenovanta) sono posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 300.- (trecento) e per la rimanenza a carico dello Stato.

1.7. AP 1 verserà all’accusatore privato ACPR 1 fr. 500.- (cinquecento) a titolo d’indennità per ripetibili di prima sede e fr. 300.- (trecento) a titolo d’indennità per ripetibili d’appello.

1.8. L’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue ulteriori pretese di corrispondente natura.

1.9. A titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà ad ACPR 1 - assolto dalle imputazioni di tratta di essere umani e di omissione della contabilità - l’importo di fr. 18'027,70.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 200.- e per la rimanenza a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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