Incarto n. 17.2013.222
Locarno 16 giugno 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 giugno 2013 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1, Via Navett 2, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 18 novembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 aprile 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1
autrice colpevole di furto per avere, il 13.10.2011 a __________, per procacciare a sé un indebito profitto, al fine di appropriarsene, sottratto dalla borsa - carrello di __________, mentre si trovava accanto all’accusatrice privata, sul bus che collega Piazza __________ alla Stazione FFS di __________, un borsello di plastica nero all’interno del quale vi erano diversi documenti e l’importo denunciato di circa fr. 1'000.-, somma questa non recuperata.
Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr 1'500.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 300.- e di tasse e spese.
Contro tale decreto, in data 20 aprile 2012, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 13 giugno 2013 (intimata il 29 ottobre 2013), il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di furto per i fatti di cui al decreto d’accusa. In applicazione della pena, l’ha condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 450.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi 1'050.-.
C. Con annuncio d’appello 14 giugno 2013, confermato con dichiarazione d’appello 18 novembre 2013, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza di primo grado, chiedendo di essere prosciolta dall’imputazione di furto (III).
D. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, il 3 febbraio 2014, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata presentata il 10 marzo 2014 (XIII). In essa l’appellante ha ribadito la sua estraneità in relazione al reato di furto a lei imputato, invocando una valutazione arbitraria dei fatti ad opera della giudice di prime cure che, a suo dire, ha fondato la sentenza di condanna su elementi fattuali incerti, generici e privi di qualsiasi valore probatorio e, pertanto, non atti a corroborare la commissione del furto a lei imputato (XIII, n. 6, pag. 7). A mente dell’appellante, un’analisi globale e oggettiva dei fatti e una loro scrupolosa e attenta valutazione, avrebbe dovuto far sorgere rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza, e condurre dunque al suo proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo (XIII, n. 6, pag. 8).
Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 13 marzo 2014 (XV), la procuratrice pubblica ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Con successivo scritto 20 marzo 2013 (XVI) la giudice della Pretura penale ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
In diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusata
Secondo le sue dichiarazioni, la famiglia ha vissuto per diversi anni in una roulotte spostandosi sia in Italia che all’estero e vivendo grazie al lavoro del marito (fabbricazione e vendita di oggetti in rame prima e commercio di automobili poi) e all’attività di chiromante da lei svolta. Sempre secondo quanto da lei dichiarato, una quindicina di anni fa la famiglia si è stabilita ad __________, in provincia di __________, e dopo qualche anno, grazie ai risparmi accumulati, lei e il marito hanno comprato una casa, dove attualmente risiedono. Non si spostano più come una volta, solo qualche mese all’anno si recano in camper in Svizzera o in Francia in vacanza o per lavoro. Durante queste trasferte, soprattutto nei mesi estivi, AP 1 svolge ancora l’attività di chiromante, leggendo la mano ai clienti (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).
AP 1 ha dichiarato che lei e il marito hanno, insieme, un reddito mensile di circa 1'000.- euro, a cui si aggiunge quello che riesce a guadagnare con l’attività di chiromante da lei periodicamente svolta (tra i 10.- e i 20.- euro a persona, con possibilità di guadagnare anche fr. 100.- al giorno, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).
AP 1 è incensurata in Svizzera (AI 5).
Agli atti nulla vi è sul casellario italiano. Pertanto, occorre considerare che l’appellante è incensurata anche in Italia.
Risultanze dell’inchiesta
a. Il 13 ottobre 2011 __________ si è rivolta alla gendarmeria di __________ sostenendo di avere appena subito un furto. Immediatamente interrogata dalla polizia, ella ha spiegato di essere partita quella mattina da __________ con il treno, di essere scesa alla stazione ferroviaria di __________ e di essersi, poi, diretta in centro città con la funicolare.
Dopo alcune commissioni e dopo avere pranzato presso il negozio __________, è tornata in Piazza __________, dove le è stato comunicato che la funicolare era guasta e che era possibile raggiungere la stazione con un autopostale sostitutivo:
“ Su questo auto postale mi sono seduta sulla parte anteriore. Vicino a me si sono sedute altre due donne, una proprio accanto a me e l’altra in faccia. A più riprese si sono offerte di tenermi la borsa a carrello che avevo con me, ma io ho sempre rifiutato, ringraziando, anche perché questo carrello mi aiuta come appoggio e a camminare” (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 2).
Scesa dall’auto postale, la donna ha raggiunto il negozio “__________” al cui interno si è accorta di non avere più il borsello che aveva riposto nella tasca interna della sua borsa a carrello.
Secondo le sue dichiarazioni, il borsello conteneva circa fr. 1'000.- in contanti, una carta bancaria della Banca Coop, una carta bancaria UBS, un abbonamento ½ prezzo delle FFS, una tessera di giornalista, la carta di identità e altri documenti a lei cari. (PS __________ 13.10.20141, AI 1, pag. 3).
b. Su richiesta dell’agente interrogante, __________ ha, poi, così descritto le due donne incontrate sull’autopostale:
“ la prima era una donna bionda di carnagione chiara, età apparente tra i 45 - 50 anni, altezza circa 165 cm, non riesco a ricordare che vestiti portasse.
La seconda invece era una donna di carnagione chiara, capelli neri e lisci, età apparente circa 40 anni, altezza circa 165 cm. Pure di questa donna non ricordo altri dettagli” (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3).
Successivamente, sulla scheda di riconoscimento raffigurante più donne sottopostole dall’agente interrogante, la signora __________ ha riconosciuto “in linea di massima”, alla didascalia 2, la “donna bionda che ho descritto in precedenza”, ovvero AP 1 (PS __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3 e allegato A).
c. Il 23 marzo 2012 AP 1 è stata interrogata dalla polizia.
Ha negato di aver messo a segno il furto ai danni di __________ ed affermato di non avere mai preso un autopostale in Ticino e che, in ogni caso, il 13 ottobre 2011, giorno del furto, si trovava sicuramente in Italia (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).
Ha dichiarato di avere soggiornato in Ticino nel 2011 solo in due occasioni: la prima nel mese di luglio per circa un mese e la seconda ad inizio settembre per soli 10 giorni. Ha negato di essere stata in Ticino nel mese di ottobre 2011 e, dunque, anche il giorno dei fatti (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 2).
In seguito, a precisa contestazione dell’agente interrogante che le ha mostrato alcune fotografie scattate dalla polizia il 10 ottobre 2011 che la ritraevano in territorio di Locarno, AP 1 ha, in parte, corretto le sue dichiarazioni:
“ Probabilmente ho confuso un po’ le date del mio soggiorno in Ticino, se queste fotografie sono state scattate a Locarno in quella data, vuol dire che magari ero ancora qui nel mese di ottobre. (...) non è facile ricordare con tutti i nostri spostamenti dove eravamo e in che periodo” (PS 23.03.2012, AI 3, pag. 3).
d. Sentite a confronto, sia __________ che AP 1, hanno sostanzialmente ribadito quanto affermato in precedenza.
Tuttavia, la signora __________ ha precisato che, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, sull’auto postale le due donne non erano sedute accanto a lei ma erano in piedi:
“ la bionda sul mio fianco destro a circa 10 cm, mentre la seconda persona coi capelli neri si trovava leggermente più staccata. Preciso inoltre che il carrello dove vi era il mio borsellino si trovava tra di me e la donna bionda” (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 3).
La signora ha, poi, confermato di:
“ riconoscere la persona che mi sta davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi davanti a me sul mezzo pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella data del 13.10.2011. Preciso che la riconosco al 99%, questo in quanto ormai è passato un po’ di tempo e cerco di non ricordarmi più di questo avvenimento” (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
AP 1 ha, invece, affermato di non aver mai visto __________ e ha ribadito di non averle rubato il borsello (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
e. In occasione del confronto, __________ ha, poi, informato gli inquirenti che il suo borsello è stato ritrovato il giorno seguente ai fatti nei bagni del bar ex __________ di __________, in Piazza __________ .
Era, però, sparito il denaro contante, quantificato dalla proprietaria in circa fr. 1'000.- (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 4).
f. Senza che siano stati esperiti altri atti istruttori, il 16 aprile 2012 è stato emesso il DA citato in ingresso.
Sentenza di primo grado
che ha ribadito la sua estraneità ai fatti (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2) - il giudice della Pretura penale ha confermato l’ipotesi accusatoria ritenendo, in sintesi, che:
il borsello non può che essere stato sottratto a __________, ritenuto che, se fosse stato smarrito, sarebbe con ogni probabilità stato consegnato in polizia o al personale del bar in cui è stato ritrovato, e non abbandonato nei bagni (sentenza impugnata, consid. 11.3, pag. 9);
il riconoscimento dell’imputata come una delle due donne che erano vicino a lei sull’autobus effettuato da __________ è fedefacente visto che ella ne ha dapprima fornito una descrizione dettagliata e, poi, l’ha riconosciuta a confronto e ritenuto che esso è confortato dall’accertamento della presenza dell’appellante in Ticino in quel periodo (sentenza impugnata, consid. 11.1, pag. 7);
AP 1 era in piedi, a soli 10 cm da __________ e, dunque, in una posizione da cui poteva facilmente sfilare il borsellino dalla tasca interna della borsa a carrello, in cui sapeva essere riposto poiché “un occhio particolarmente attento poteva (...) avere seguito senza difficoltà il borsellino, nell’azione effettuata poco prima dall’accusatrice privata, che, dopo aver acquistato il titolo di trasporto, l’ha riposto nella tasca, in cui, poco dopo, ha scoperto non esserci più” (sentenza impugnata, consid. 11.3., pag. 8);
la donna aveva un movente economico visto la sua precaria situazione finanziaria (sentenza impugnata, consid. 11.4., pag. 9) .
Appello
Continuando a negare di essere la donna che la signora __________ ha visto sul bus, la signora AP 1 sostiene che non può essere prestata fede al riconoscimento di __________ per più motivi. Dapprima perché la descrizione non collima né con le sue caratteristiche fisiche, né con la sua età. Poi, perché la signora __________ ha affermato di riconoscerla dalla fotografia soltanto “in linea di massima” e, dunque, non in modo certo. Infine, perché, in sede di confronto, la signora __________ ha detto di essere sicura soltanto al 99 % che la donna sul bus fosse effettivamente l’appellante (XIII, pag. 4).
Nemmeno - continua l’appellante - è possibile accertare con certezza che ella si trovava in territorio ticinese il giorno dei fatti e, in ogni caso, la sua eventuale presenza in Ticino ancora non prova il suo coinvolgimento nel furto denunciato dalla __________.
L’appellante prosegue sostenendo che gli ulteriori accertamenti operati dal primo giudice - in particolare, quello sulla posizione della donna vista dalla vittima, quello relativo al fatto che quest’ultima ha visto dove la signora __________ teneva il borsello - sono del tutto arbitrari, poiché non hanno alcun supporto probatorio.
Nemmeno vi sono, per l’appellante, elementi probatori sufficienti a ritenere che la donna che era accanto alla denunciante l’abbia in qualche modo distratta per sottrarle il borsellino. Infine, del tutto arbitrario - ed errato - l’accertamento che la sua situazione finanziaria era disastrata al punto da averla spinta a delinquere: ancorché modeste, le sue disponibilità finanziarie le permettono di far fronte alle necessità della famiglia. Concludendo, per AP 1 la giudice di primo grado si è fondata unicamente su “vaghi ragionamenti congetturali fondati su imprecise e equivoche circostanze fattuali, in parte solo ipotetiche”, anche perché, a suo modo di vedere,
“ l’assenza del portamonete dalla tasca interna della borsa a carrello (...) può essere altrettanto logicamente spiegata con uno smarrimento accidentale o con la dimenticanza del medesimo da parte dell’accusatrice privata nell’ultimo luogo in cui l’ha utilizzato a __________, prima di recarsi alla partenza della funicolare o, nell’ipotesi in cui l’interessata abbia proceduto all’acquisto di un titolo di trasporto, presso la biglietteria medesima” (XIII, pagg. 6-7).
a. Gli unici elementi probatori in atti sono, in sostanza, le dichiarazioni della denunciante e quelle dell’appellante.
Sulla scorta delle dichiarazioni della prima è possibile accertare quanto segue:
il 13 ottobre 2011, quando si è recata a __________, __________ aveva con sé il suo borsellino contenente vari documenti e denaro contante;
ella ha usato il suo borsellino l’ultima volta nel negozio __________ dove ha pranzato (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3; verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag. 3);
sull’autopostale, che partiva da Piazza __________ alla volta della stazione FFS, sono salite altre due donne che hanno preso posto vicino a lei;
una di esse era AP 1: non vi sono, infatti, motivi per dubitare del riconoscimento effettuato dalla denunciante visto che ella ha, non solo descritto con costanza e linearità l’incontro con le due donne sull’autopostale (modificando e precisando unicamente il dettaglio della posizione seduta o in piedi da loro avuta), ma anche fornito una loro descrizione precisa, riconoscendo l’imputata in fotografia a poche ore dai fatti e, in seguito, in sede di confronto personale (“confermo di riconoscere la persona che mi sta davanti, come la donna bionda che si trovava in piedi davanti a me sul mezzo pubblico che portava in stazione FFS a __________ nella data del 13.10.2011”, verbale di confronto, AI 4, pag. 4). Del resto, della sua capacità di ricordare correttamente i volti è prova il fatto che la signora __________ non ha riconosciuto, sulla scheda sottopostole dalla polizia, la seconda donna del bus: si trattava, infatti, della cognata della AP 1 che - è appurato - non era fra le donne ritratte (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pagg. 2-3-; PS 23.03.2012, AI 3, pag. 3);
una volta scesa dal mezzo pubblico e entrata nel negozio “__________”, la signora __________ si è accorta della sparizione del borsello (verbale __________ 13.10.2011, AI 1, pag. 3);
il portamonete è stato poi ritrovato il giorno seguente, senza il denaro contante, nei servizi igienici del bar ex __________ di Piazza __________ a __________ (verbale di confronto 28.03.2012, AI 4, pag.4).
Questi sono gli unici fatti che possono dirsi accertati.
b. Gli elementi in atti non permettono, invece, di accertare
né quando il borsellino è sparito dalla borsa a carrello di __________,
né se esso è stato sottratto da terzi o, più semplicemente, smarrito,
né, infine, nell’ipotesi di una sottrazione, se è stata effettivamente l’appellante a sfilarlo dalla borsa.
Non vi sono, in effetti, in atti elementi che possano escludere l’ipotesi di uno suo smarrimento con successivo suo ritrovamento ad opera di un terzo che ha provveduto a svuotarlo e, poi, ad abbandonarlo. Anzi, a sostenere quest’ipotesi è il fatto che il borsello è stato ritrovato in un esercizio pubblico vicino al luogo di partenza dell’autobus (in centro, in piazza __________) e non nei pressi della stazione (dove, secondo il normale andamento delle cose, sarebbe stato abbandonato se esso fosse stato sottratto sul bus, durante il viaggio dal centro alla stazione).
Nemmeno in atti vi sono elementi che possano escludere l’ipotesi di un suo furto precedente la corsa in autobus.
Neppure ve ne sono che possano escludere l’ulteriore ipotesi di un furto sull’autobus ad opera di una terza persona non identificata.
__________ nulla ha saputo dire al riguardo.
L’accertamento secondo cui l’imputata si è effettivamente trovata al suo fianco sull’autopostale ancora non basta - e di molto! - per concludere che le abbia sfilato il borsellino dalla borsa. È vero che, secondo __________, l’imputata e l’altra donna le hanno ripetutamente offerto aiuto per tenere la borsa a carrello. Ma questo è un elemento con valore indiziante del tutto neutro per assenza di univocità: nulla permette, infatti, di escludere che le due donne avessero davvero buone intenzioni e volessero davvero aiutare un’anziana signora.
Del resto, il fatto che __________ utilizzava la borsa a carrello come appoggio e che il portamonete si trovava nella tasca interna della borsa, rendeva la sua sottrazione sull’autobus piuttosto disagevole per l’imputata che, secondo le ultime dichiarazioni della signora __________, era in piedi, quindi in una posizione da cui non era facile raggiungere la borsa.
Ritenuto, poi, che non risulta che AP 1 sia stata vista nel ristorante in cui il borsello è stato abbandonato, forza è concludere che il castello probatorio a sostegno dell’ipotesi accusatoria è particolarmente fragile, se non inesistente.
Esso è formato, infatti, dal solo accertamento della sua presenza accanto alla signora __________ poco prima che questa si accorgesse della sparizione del borsello (momento che, come visto, ancora non equivale a poco prima del suo furto o del suo smarrimento).
Ritenuto, infine, come nulla si possa desumere dal fatto che ella non abbia detto il vero sulla sua presenza in Ticino, forza è concludere che quanto in atti non basta nemmeno lontanamente a supportare l’accertamento secondo cui la signora AP 1 ha sottratto il borsello alla signora __________.
Ne discende che l’appello va accolto e l’imputata deve essere prosciolta.
Indennità ex art. 429 CPP
Tasse e spese
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,
139 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolta dall’accusa di furto per i fatti descritti nel DA 1845/2012 del 16 aprile 2012.
A titolo di indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 4'293.-.
Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta), sono posti a carico dello Stato.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.