Incarto n. 17.2013.220
Locarno 25 febbraio 2014/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 giugno 2013 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 giugno 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 ottobre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 25 ottobre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa n. 180/101 del 28 ottobre 2011, la Divisione dell’ambiente ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per avere, l’8 settembre 2011, in zona __________ in territorio del comune di __________, partecipato attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato) abbattuto dal signor __________ di __________, ben sapendo che i dati relativi al selvatico non erano stati iscritti sul foglio di controllo del compagno di caccia allo scopo di evitare l’autodenuncia ad un posto di controllo;
la Divisione dell’ambiente ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 300.- e la sua privazione dal diritto di cacciare per il periodo di un anno, concedendo a tale pena accessoria il beneficio della sospensione condizionale;
contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
il procuratore ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 500.- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 100.-) e alla multa di fr. 100.-;
anche contro questo decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione;
preso atto che: - con scritto 26 giugno 2013, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 25 ottobre 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato la sua assoluzione da ogni imputazione e la messa a carico dello Stato della tassa e delle spese di giustizia;
con scritto 5 dicembre 2013, l’appellante si è opposto allo svolgimento del procedimento con procedura scritta;
con istanza probatoria 20 dicembre 2013, la Divisione dell’ambiente ha chiesto una nuova audizione testimoniale del Capo servizio guardie __________; l’istanza probatoria è stata respinta con decreto del 13 gennaio 2014;
esperito il pubblico dibattimento il 4 febbraio 2014 durante il quale:
la Divisione dell’ambiente, rappresentata dai signori __________ e __________ dell’Ufficio caccia e pesca, ha chiesto la conferma dell’impugnato giudizio;
l’appellante ha postulato il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa, riservandosi di chiedere eventuali indennità con istanza separata;
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
Risultanze dell’inchiesta e dei dibattimenti
“ Terminate le operazioni a __________, il AP 1 veniva accompagnato da __________ presso la sede di . Giunto in loco, il AP 1 si rifiutava categoricamente di entrare nell’ufficio per farsi interrogare e presso l’entrata dello stabile che contiene gli uffici () esprimendosi in dialetto Ticinese, dichiarava quanto segue: “ne ho avute abbastanza di storie con voi! (guardacaccia) “Non ho proprio niente da dire!” Dopo averlo parzialmente informato che la sua deposizione era necessaria per chiarire il suo ruolo nella dinamica dei fatti, il AP 1, in modo assai alterato e minaccioso, affermava: “fate voi e firmate, a me non mi interessa niente! Io non entro lì! (negli uffici di ). “Avete tenuto per 2 ore lui” (), “faceva meglio a rifiutarsi di rispondere alle vostre domande! Cosa volete che abbia detto su di me?”. Per l’ennesima volta ordinavamo al summenzionato di entrare nei nostri uffici per la sua verbalizzazione. Il AP 1, per tutta risposta, esclamava: “mi sta salendo l’adrenalina, guardate che spacco tutto! Mi va su l’adrenalina…”. Il AP 1 a questo punto decideva, contrariamente ai nostri ordini, di ritornare al furgoncino. Prima di salire sul veicolo, AP 1 veniva reso attento che presto avrebbe ricevuto una citazione di Polizia a comparire per chiarire la sua posizione in merito ai fatti in oggetto. Il cacciatore per tutta risposta ha esclamato: “mandate quello che volete, io non verrò mai!”. Giunto alla portiera del furgoncino, dopo avere salutato i due agenti con un’energica stretta di mano, il AP 1 si è congedato, dicendo: “amici come prima… Ciao!” (cfr. AI 6, pag. 2-3).
In merito al comportamento da lui tenuto la sera dei fatti presso il __________ di __________, egli ha dichiarato quanto segue:
“ quando __________ ha concluso il proprio verbale, __________ e __________ mi hanno chiesto di entrare nel locale interrogatorio. Io a questo punto ho chiesto loro per quali motivi e loro mi hanno detto che avrei dovuto essere verbalizzato pure io per fissare la dinamica dei fatti. Poiché io ritenevo di non centrare alcunché, non sono entrato e non sono stato disposto a essere verbalizzato. Nonostante gli agenti della Polizia della caccia abbiano insistito, precisando che sarebbe stata miglior cosa essere sentiti da loro, in caso contrario avrebbero dovuto procedere per il tramite della Polizia cantonale, da parte mia ho richiesto l'intervento della Polizia. Il __________ mi ha riferito che non sarebbe stato necessario richiedere l’intervento della Polizia cantonale ragione per cui ho preso le mie cose e me ne sono andato. Mi viene contestato che durante il colloquio intercorso fra me e il __________ io avrei riferito di un innalzamento dell'adrenalina e che avrei distrutto tutto. Da parte mia rispondo che non ero d'accordo di entrare, ero un po' agitato, proprio per questo ho richiesto l'intervento della Polizia cantonale. Vorrei tuttavia precisare che alla fine del nostro incontro, ho salutato gli agenti della Polizia della caccia stringendo loro la mano” (cfr. verbale d'interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2011, AI 5 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98, pag. 3-4).
“ Quando è uscito __________, __________ mi ha detto che dovevo entrare anche io per essere verbalizzato. A quel punto un po’ mi sono arrabbiato, senza insultare nessuno perché mi sembrava già un abuso d potere. Infatti ho chiesto subito di chiamare la polizia cantonale al che _______ mi ha chiesto il perché e io ho riposto per essere più trasparenti possibili. Alla fine la polizia cantonale non è stata chiamata e io ho detto che alle 24 non entravo più a fare un verbale, visto che per __________ hanno impiegato due ore, non volevo fare la stessa fine. Io mi sono dunque rifiutato di farmi verbalizzare a mezzanotte, il mio intento era quello di chiamare la polizia che secondo me avrebbe sbrigato in fretta la faccenda” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 3).
Anche il Capo servizio guardie __________ – pure sentito in occasione del primo dibattimento – ha confermato il contenuto del rapporto da contravvenzione da lui stilato il 26 settembre. Egli ha in particolare dichiarato:
“ ho invitato come detto AP 1 a entrare che dovevo verbalizzare anche lui e lui ha detto: "no, mi a vegni mia denta li". Gli ho dunque spiegato che doveva sottoporsi a interrogatorio per chiarire anche il suo ruolo all'interno di quello che era successo, gli ho detto anche che era coinvolto nella dinamica dei fatti. Lui ha cambiato il tono di voce che è aumentato, ha cominciato a diventare rosso in faccia, le canne della gola si gonfiavano e dopo è andato in escandescenza. Mi ricordo perfettamente che mi ha detto: "ma va sü l'adrenalina, ma va sü l'adrenalina, mi a spachi tütt". Era molto agitato ha detto anche altre cose. Ricordo che __________, che lo conosceva, gli ha detto "AP 1 sta tranquill, fa quel che gh'è da fa", per tranquillizzarlo dicendogli che le cose andavano a posto. lo da parte mia gli dicevo che doveva sottoporsi all'interrogatorio in modo che potevamo stabilire il suo ruolo e le sue responsabilità in questa vicenda, E lui ha detto un'altra serie di parole, che ora non ricordo, che in parte ho citato nell'esposizione dettagliata, e si è riferito anche a un episodio passato, che poi __________ mi ha raccontato. Dopo almeno tre volte che personalmente gli ho ordinato di sottoporsi all'interrogatorio, AP 1 è uscito ha detto "mi a vò, a m'interessa nagot, ciao ciao, ho già perdu assé temp con voi", esortando il cognato a salire a bordo” (cfr. verbale d’interrogatorio __________, allegato al verbale del dibattimento, pag. 2-3).
Questioni pregiudiziali
6.1. Che l'Ufficio della caccia e della pesca non sia parte al procedimento è pacifico. Parte, nel senso dell'art. 104 cpv. 2 CPP, è infatti la Repubblica e Cantone Ticino e, per effetto di deleghe a cascata, il Consiglio di Stato (art. 70 lett. h Cost), rispettivamente il Dipartimento del territorio (art. 25 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001, RL 2.4.1.6.1, in forza dell'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 26 giugno 1928, RL 2.4.1.6), e a sua volta la Divisione dell'ambiente, in forza del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 2.4.1.8). Quest'ultima normativa precisa, in effetti, che gli ammonimenti o le multe fino a fr. 20'000.– in materia di caccia sono delegati alla Divisione dell'ambiente.
Altra cosa è la rappresentanza al processo, ove occorre distinguere la difesa degli imputati, soggetta – salvo deroghe cantonali limitate alle contravvenzioni – al monopolio degli avvocati autorizzati secondo la LLCA (art. 127 cpv. 5 CPP), dal patrocinio delle altre parti, che può essere affidato a qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia (art. 127 cpv. 4 CPP; Schmid, op. cit., ad art. 127, n. 5, pag. 223).
Al dibattimento d'appello il capoufficio dell'Ufficio della caccia e della pesca __________ si è annunciato come rappresentante della Divisione dell'ambiente, precisando nel seguito di essere presente "sulla scorta di una delega verbale datagli dal capo del Dipartimento" (verbale, pag. 2).
In concreto, __________ si è dimostrato ampiamente all'altezza di svolgere le sue funzioni di rappresentanza nella causa. Né vi è motivo di dubitare dell'esistenza di una delega – verbale e diretta – del capo del Dipartimento, ciò che "a maiore ad minus" rendeva superflua una ratifica da parte del direttore della Divisione dell'ambiente.
Ciò premesso, ed in assenza di una specifica contestazione dell'imputato quanto alla validità della delega, la Corte ha deciso di soprassedere ad una prova documentaria delle facoltà di rappresentanza del capoufficio dell'Ufficio della caccia e della pesca, il quale viene nondimeno invitato a provvedervi per il futuro.
L’eccezione della difesa è così respinta ed evasa.
Contravvenzione alla LCC
a. Il principio accusatorio – menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di essere sentiti, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. L’imputato deve infatti conoscere in modo preciso quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1; 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2; 6B_254/2007 del 10 agosto 2007, consid. 2.1; 6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2). Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa (e analogamente nel decreto di accusa, cfr. art. 356 cpv. 1 CPP), ma non alla relativa qualifica giuridica dalla quale potrà scostarsi a condizione di informare le parti dando loro la possibilità di pronunciarsi (art. 344 CPP). La norma riflette uno degli aspetti essenziali del principio accusatorio, ossia quello dell'immutabilità, in base al quale il giudice è vincolato dal tenore dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che vi sono descritti in maniera precisa (cfr. STF 6B_476/2012 del 3 aprile 2013 consid. 2.3; 6B_457/2012 del 6 maggio 2013; 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3).
b. Come visto in ingresso, con il DA la Divisione dell’ambiente ha imputato a AP 1 di avere:
“ partecipato attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato) abbattuto dal signor __________ di __________, ben sapendo che i dati relativi al selvatico non erano stati iscritti sul foglio di controllo del compagno di caccia allo scopo di evitare l’autodenuncia ad un posto di controllo” (cfr. DA n. 180/101 del 28 ottobre 2011)
Ora, appare evidente - con riferimento al significato della parola “trafugamento” e alla luce degli articoli di legge che corredano il DA (art. 11 e 16 cpv. 2 LCC, 29 lett. a + lett. e, 42 cpv. 1 lett. a cifra 2 RALLC) – che la Divisione dell’ambiente imputava al prevenuto la partecipazione alla mancata presentazione del selvatico presso il posto di controllo, indiziata dalla sua piena consapevolezza dell’omessa iscrizione del capo abbattuto sul foglio di controllo.
c. Il giudice della Pretura penale ha, invece, ritenuto l’imputato autore colpevole di complicità in contravvenzione alla LCC, per avere:
“ partecipando attivamente al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante (capo vietato) abbattuto da __________, ________, aiutato intenzionalmente quest’ultimo nell’atto di omissione dell’iscrizione sul foglio di controllo dei dati relativi alla cattura del medesimo” (cfr. pto. 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata)
Come risulta dai considerandi del giudizio impugnato (cfr. consid. 6, pag. 12), il primo giudice ha, in particolare, imputato a AP 1 di avere fornito un sostegno psicologico all’omissione di __________.
d. Da quanto precede discende che il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1 per una fattispecie diversa da quella menzionata nel DA. La Divisione dell’ambiente ha, infatti, imputato all’appellante di avere partecipato al tentativo di trafugamento di un cervo femmina allattante - indiziato dalla mancata iscrizione sul foglio di controllo (e, peraltro, ammesso dal cognato di AP 1) - che avrebbe dovuto concretizzarsi, in sostanza, con la mancata presentazione dell’animale presso il posto di controllo. Il pretore lo ha, invece, ritenuto autore colpevole di complicità in contravvenzione alla LCC per avere sostenuto psicologicamente __________ nell’atto di omissione dell’iscrizione del capo abbattuto. Pertanto, ritenuta la palese violazione dell’art. 350 cpv. 1 CPP, si giustifica in concreto, in applicazione dell’art. 409 cpv. 1 CPP, il rinvio degli atti alla Pretura penale perché statuisca nuovamente sull’imputazione contenuta nel DA (e non su un’altra), oppure, qualora dovesse ritenerlo necessario, proceda ai sensi dell’art. 329 cpv. 1 e 2 o 333 CPP.
Impedimento di atti dell’autorità
8.1. Il giudice della Pretura penale ha spiegato che, nella fattispecie, l’imputato non è perseguito per aver disobbedito agli agenti della polizia della caccia, “ma per aver impedito a quest’ultimi di eseguire seduta stante un atto procedurale rientrante nelle loro competenze volto a chiarire il suo ruolo, ritardandolo di alcune settimane”. A mente del pretore, AP 1 ha dato prova di un comportamento “recalcitrante e provocatorio”, ritenuto che egli “non solo si è ostinato a rifiutarsi di farsi verbalizzare senza fornire alcuna giustificazione ragionevolmente sostenibile (…), ma si è addirittura alterato, accennando ad un improvviso sbalzo di adrenalina” e, infine, dopo aver stretto la mano agli agenti “in un possibile gesto di sfida o di presunzione” è salito sul suo furgone ed è tornato a casa. Visto quanto precede, il primo giudice ha concluso che “la resistenza opposta con fervore dall’imputato costituisce a tutti gli effetti un impedimento di atti dell’autorità” (sentenza impugnata, consid. 11 pag. 16).
8.2. Giusta l’art. 286 CP chiunque impedisce ad un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. La norma ha per obiettivo la tutela dell’autorità dello Stato e il regolare funzionamento dei suoi organi. Essa mira a garantire l’ordinamento legale, punendo coloro che intralciano l’agire della pubblica autorità (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, vor art. 285, n. 2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 285, n. 1). Quello descritto dall’art. 286 CP è un reato di risultato. Tuttavia - a differenza di quanto sembra suggerire l’enunciato legale con la formulazione “impedire” – per la sua realizzazione non è necessario che l’autore renda impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che egli lo renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2; STF 6B_132/2008 del 13 maggio 2008, consid. 3.3). L’infrazione si distingue sia da quella prevista dall’art. 285 CP, nella misura in cui l’autore non ricorre alla violenza né alla minaccia contro la pubblica autorità, sia da quella descritta nell’art. 292 CP, ritenuto che una semplice disobbedienza ad un ordine dell’autorità non basta per configurare il reato (DTF 124 IV 127. consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). La fattispecie di cui all’art. 286 CP presuppone dunque una resistenza senza violenza né minaccia che implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a). Il testo di legge non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità o circa i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può ad esempio trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore, per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine, impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono configurare il reato di cui all’art. 286 CP. Il TF ha, per esempio, considerato che è costitutivo di tale reato il darsi alla fuga per sottrarsi ad un controllo di identità e, con ciò, evitare l’apertura di un procedimento penale (DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; sentenza criticata e, comunque, relativizzata in dottrina, cfr. Heimgartner, in op. cit., ad art. 286, n. 12). La nostra Alta Corte ha, pure, considerato reato il fatto di incitare dei manifestanti a raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115 consid. 2). Come visto, non configura invece reato la semplice disobbedienza ad un ordine dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di presentare un documento d’identità, di parlare meno forte (DTF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o il fatto di rifiutarsi in modo illecito di testimoniare ai sensi dell’art. 176 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_480/2012 del 21 dicembre 2012). Neppure è stato ritenuto costitutivo del reato di cui all’art. 286 CP il rifiuto di sottoporsi ad un interrogatorio di un marito che non voleva collaborare attivamente all’arresto della moglie (DTF 103 IV 247, consid. 6b). Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei confronti di un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare il reato (DTF 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre l’art. 286 CP non è applicabile se l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma solo lo scopo perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli automobilisti di un imminente controllo radar (DTF 120 IV136 consid. 2a; 103 IV 186 consid. 4-5, STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).
8.3. È in concreto evidente che il comportamento assunto da AP 1 l’8 settembre 2011, presso il __________ di __________ non configura il reato di impedimento di atti dell’autorità. Risulta, infatti, dalle tavole processuali che – quella sera – l’agire dell’insorgente si è, in sostanza, risolto in un categorico rifiuto di sottoporsi all’interrogatorio del guardiaccia. Certo, dalla dichiarazioni di __________ emerge che egli ha esternato il suo diniego in modo piuttosto energico e colorito, alzando il tono della voce ed infervorandosi, affermando in particolare “ma va sü l’adrenalina, ma va sü adrenalina, mi a spachi tüt”, ma ciò non è sufficiente per ammettere che egli abbia assunto un comportamento attivo suscettibile di ostacolare o anche solo ritardare l’attività dell’autorità. Al dibattimento d’appello, l’imputato ha infatti precisato che la sua esternazione:
“ era un modo di dire, dovuto all’agitazione e all’esasperazione per essere dovuto rimanere lì tutto quel tempo. Ma come ho detto mi è passata subito” (verbale dib. appello, pag. 3).
Ma non solo. Che le esternazioni dell’appellante siano state recepite come un semplice “modo di dire”, senz’altra valenza che non quella – del tutto usuale – di uno sfogo verbale e che, perciò, non abbiano avuto, nemmeno lontanamente, un’intensità tale da intralciare in modo significativo l’operato dei guardiacaccia è del resto dimostrato anche dal fatto che – dopo le menzionate esternazioni – essi lo hanno semplicemente invitato a stare tranquillo (l’agente __________ gli ha detto “AP 1 sta tranquill, fa quel che gh’è da fa”) e gli hanno poi nuovamente chiesto di sottoporsi all’interrogatorio (cfr. verbale d’interrogatorio __________, allegato al verbale del primo dibattimento, pag. 3).
Un comportamento dell’appellante punibile ex art. 286 CP nemmeno è ravvisabile nel fatto che egli, ad un certo punto, è salito sul furgone e si è allontanato dal __________. Così agendo, infatti, egli non è fuggito dileguandosi per sottrarsi al procedimento penale (come era il caso nel DTF succitato): la sua identità era perfettamente nota agli agenti ed egli ha semplicemente lasciato i luoghi, dopo avere peraltro salutato gli agenti, stretto loro la mano e detto loro che se ne sarebbe
andato a casa dove la moglie lo aspettava (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2; verbale d’interrogatorio __________, allegato al verbale del primo dibattimento, pag. 3; verbale d'interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2011, AI 5 in inc. Pretura penale n. 91.2012.98, pag. 4). In realtà, l’agire dell’appellante si rivela una semplice (ancorché risoluta) disobbedienza all’ingiunzione dell’autorità e, in quanto tale, un comportamento non punibile giusta l’art. 286 CP. Egli deve, pertanto, essere assolto dall’imputazione di impedimento ad atti dell’autorità.
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
A AP 1, assolto dal reato di impedimento ad atti di autorità, va assegnato l’importo di fr. 3’000.- a titolo di indennità per spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Lo Stato gli verserà, inoltre, un’indennità di fr. 800.- ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP, ritenuto che vi è sostanziale (anche se solo parziale) accoglimento della sua richiesta relativa alla condanna ex LCC (la sentenza impugnata è stata annullata anche su questo punto, con rinvio degli atti per nuovo giudizio).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 391 cpv. 2, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 CPP, 11, 16 cpv. 2 LCC, 29 lett. a e d, 42 cpv. 1 lett. a cifra 2, 61 RALCC
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. Il giudizio di primo grado è annullato relativamente alla condanna di AP 1 per il reato di complicità in contravvenzione alla LCC e gli atti sono rinviati alla Pretura penale affinché proceda ai sensi dei considerandi.
1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità per i fatti descritti nel DA n. 4438/2011 del 3 novembre 2011.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 920.-, sono posti a carico dello Stato.
1.4. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di indennità per spese di patrocinio ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e fr. 800.- a titolo d’indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.