Incarto n. 17.2012.75
Locarno 23 ottobre 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 aprile 2012 da
AP 1, e AP 4 (AP)
rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata il 17 aprile 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr. dall' DI 1
richiamata la dichiarazione di appello 6 giugno 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che - a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi il 20 luglio 2007 a __________, sul lato nord dello stabile della ditta __________, nel quale ha perso la vita un dipendente della stessa, V. (22 luglio 1951), è stata aperta un’inchiesta penale, al termine della quale, il 12 gennaio 2010, il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, non avendo ravvisato la lesione di doveri di diligenza da parte di nessuna delle persone il cui coinvolgimento avrebbe potuto entrare in linea di conto;
con allegato 25 gennaio 2010, la moglie ed i figli della vittima hanno introdotto un’istanza di promozione dell’accusa (AI 43), in via principale a carico di PI1 ed eventuali terzi, tra cui il responsabile della sicurezza della __________, per i titoli di omicidio colposo (art. 117 CP), omissione di apparecchi protettivi (art. 230 cpv. 2 CP), infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 112 cpv. 4 LAINF) e responsabilità penale del datore di lavoro (art. 59 LL), ed in via subordinata, la completazione delle informazioni preliminari in relazione alle menzionate ipotesi di reato e nei confronti delle citate persone;
l’8 giugno 2010 (AI 50), la Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto l’istanza, annullando il decreto di non luogo a procedere impugnato e dando ordine al procuratore pubblico di completare le informazioni preliminari, non ritenendo fosse stato sufficientemente chiarito se i mezzi messi a disposizione dei dipendenti della __________ fossero conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza, così come se sul luogo di lavoro della ditta stessa fossero state rispettate le necessarie misure di sicurezza ed eventualmente quali misure avrebbero dovuto assolutamente essere adottate, in particolare alla luce dei fatti e del rapporto della SUVA agli atti.
Questa sentenza è passata in giudicato dopo che il ricorso nei confronti della stessa interposto da PI1 e dalla __________ è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 19 luglio 2010 (AI 52);
Ciò rilevato, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'500.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese;
preso atto che - gli accusatori privati AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 6 giugno 2012, gli appellanti hanno precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando la condanna di IM 1 per il reato di omicidio colposo per i fatti indicati nel decreto d’accusa del 23 agosto 2011.
Contestualmente, essi hanno chiesto l’assunzione di una perizia ad opera di un ingegnere di sicurezza sul lavoro qualificato circa la sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento all’assenza di una barriera nel luogo dove la vittima è precipitata, e l’audizione dell’ing. TE3 della SUVA;
con scritto 23 luglio 2012, il difensore dell’accusato ha postulato l’assunzione di una perizia sulla dinamica dell’incidente, volta ad accertare quanto avvenuto, rispettivamente a verificare se la vittima si trovava seduta nel veicolo al momento in cui esso è caduto nella scarpata;
con decreto 14 settembre 2012, ritenendo il materiale probatorio in atti sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria, assegnando nel contempo alle parti un termine per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP). Con scritto 19 settembre 2012, l’accusato ha espresso la volontà di comparire di fronte al tribunale;
esperito il pubblico dibattimento il 23 ottobre 2012, al quale il procuratore pubblico ha ritenuto di non comparire e in cui le altre parti si sono così espresse:
il patrocinatore degli accusatori privati ha formulato richiesta di condanna del prevenuto per il titolo di omicidio colposo, rilevando come a suo avviso l’imputato, che si trovava in posizione di garante nei confronti della vittima, visto il suo ruolo di responsabile della sicurezza, è incorso in una negligenza colpevole, omettendo di far posizionare un guard rail in corrispondenza dell’inizio della scarpata dalla quale è precipitato il carrello elevatore. Tale posa si imponeva, ai sensi degli art. 19 e 21 OPI, poiché la zona, tutta e non solo il piazzale, andava considerata luogo di lavoro e poiché la pericolosità dei luoghi era evidente a tutti;
il patrocinatore dell'imputato ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del proscioglimento del suo assistito da ogni accusa, illustrando come, dal suo punto di vista, nessuna delle condizioni necessarie alla condanna sia realizzata. In primo luogo la zona in questione, a 11 metri dal piazzale, non poteva considerarsi pericolosa, poiché non è assimilabile ad un luogo di lavoro, e nemmeno ad una via di transito. Che non fosse poi così evidente la necessità di posizionare un guard rail è poi attestato dal perito SUVA, il quale, nel suo primo rapporto, nemmeno ha fatto cenno ad una simile misura.
Oltre a ciò, il legale sottolinea come, indipendentemente da eventuali e denegate mancanze, il suo assistito non poteva essere considerato un garante. Tale posizione rimane a pieno appannaggio del solo datore di lavoro, che non se ne può liberare nominando una persona addetto alla sicurezza. D’altronde IM 1 non era autonomo nelle sue scelte (se non quelle a prezzi irrisori) e doveva, sempre, chiedere l’autorizzazione al principale.
Da ultimo, l’avvocato sostiene che non sussiste neppure un legame di causalità adeguata tra l’omissione e la morte del collega dell’imputato: un guard rail non avrebbe potuto evitare la caduta dal muro di un muletto, già di per sé pesante, che in quel momento aveva le forche elevate per trasportare una falciatrice di kg 500. Picchiando contro una barriera bassa, esso si sarebbe indubbiamente ribaltato e l’avrebbe così oltrepassata senza particolari difficoltà. Tenuto conto che la vittima, come accertato dai periti medici, non è stata colta da malore, non si può nemmeno escludere che abbia agito in una maniera talmente imprevedibile ed anomala - cercando di frenare dal di fuori il muletto che aveva lasciato, carico, con i freni e la marcia disinserita, su una superficie in discesa - da interrompere il nesso di causalità.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato
Dopo aver frequentato le scuole elementari a __________ e le medie a __________, ha seguito una formazione professionale come meccanico riparatore di veicoli. Chiamato a spiegare di cosa si tratta esattamente egli ha dichiarato:
“ la formazione diverge da quella di meccanico in quanto dura un anno in meno ed è meno approfondita nel senso che si studia meno la meccanica (…) La mia formazione non mi consentiva di tenere apprendisti né di proseguire con la maestria se non dopo un corso.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).
Ottenuto l’attestato, egli ha lavorato per 3-4 anni presso la __________ come riparatore, sino a quando non è stato licenziato e costretto ad un paio d’anni di disoccupazione, durante i quali ha svolto solo lavori occasionali.
Nel 1998 è stato assunto come meccanico dalla __________, una ditta specializzata nel commercio di veicoli a motore (quadricicli, motoslitte, motocoltivatori, trattori e mezzi analoghi) e accessori, con officina di riparazione interna.
Nel 2001, dopo che aveva dato le dimissioni poiché stanco di occuparsi solo di motoslitte e quad (lavoro a suo dire noioso), il titolare della ditta gli ha offerto di trasferirsi al magazzino in qualità di magazziniere, con il compito di imballare la merce e prendere gli ordini telefonici (VI 6 dicembre 2010, pag. 2, AI 66 e verbale del dibattimento d’appello, pag. 2). Nel 2003 circa, l’accusato è poi divenuto unico responsabile del settore e, essendo rimasto l’unico magazziniere, ha dovuto farsi carico di tutto il servizio tecnico, della vendita e della gestione delle garanzie.
Nel 2006 l’addetto alla sicurezza della __________, un venditore, ha lasciato la ditta, così che la stessa si è ritrovata scoperta in tale funzione. E’ stato così che l’accusato si è visto proporre dal direttore di sostituirlo, cosa che egli ha accettato senza indugio, pur non sapendo esattamente di cosa si trattasse e nonostante non ricevesse alcun tipo di prestazione supplementare in contropartita:
“ Nel 2006 l’addetto alla sicurezza (io lo definisco tale perché non lo ritengo il responsabile della sicurezza) che era un venditore ha lasciato la ditta e la stessa si è trovata scoperta per tale funzione.
Fino a quel momento io non sapevo neppure che esistesse in ditta un addetto alla sicurezza. L’ho saputo soltanto quando - e si era sempre nel 2006 - il direttore della ditta mi ha chiesto se io volessi assumere quel compito. Non ricordo esattamente cosa mi disse in relazione ai compiti dell’addetto alla sicurezza. Quel che ricordo è che si era rimasto sulle generali perché nemmeno lui sapeva.
A domanda del mio avvocato rispondo che per quel compito non ho avuto nessun aumento di stipendio, né alcuna altra contropartita.
L’ho accettato anche perché si trattava di una responsabilità in più che avrebbe potuto venirmi utile.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).
Al momento dell’assunzione delle mansioni di addetto alla sicurezza, egli non ha ricevuto dal predecessore alcun tipo di materiale o istruzione. Dal canto suo, la direzione si è limitata ad iscriverlo ad una giornata introduttiva di formazione, organizzata dal Forum per la sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo (doc. 1 allegato al VI 6 dicembre 2010, AI 66), che egli ha frequentato il 27 aprile 2006 (doc. 1 allegato al VI di IM 1 del 6 dicembre 2010, AI 66).
Nel 2009 - dopo i fatti in discussione, quindi - egli ha frequentato un secondo simposio formativo, di mezza giornata, incentrato sullo scambio di esperienze tra coloro che si occupano della sicurezza sul lavoro (doc. 2 allegato al VI 6 dicembre 2010, AI 66).
L’incidente
Quel mattino egli doveva prendere una falciatrice BSC Rotex TR 7 Avant imballata dal magazzino, posizionato sul lato nord dello stabile, e portarla con un carrello elevatore - marca Yale tipo nr. 03 FG 15 PSVD 5 - dal piano inferiore sino all’entrata dello stabile, passando per una strada in salita (pendenza 6-7 %, AI 22) situata sul sedime della ditta (VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 1, AI 21 doc. 1).
Verso le 10:30 circa IM 1 ha chiamato telefonicamente TE1 dicendogli che dalla finestra della toilette che guarda sull’autostrada aveva notato che la barriera stradale metallica, che impedisce l’accesso dalla strada asfaltata situata sul lato autostrada dello stabile al spiazzo antistante il magazzino, era stata rotta.
Recatisi entrambi immediatamente sul piazzale hanno potuto notare che contro la barriera si era andato ad appoggiare un carrello elevatore manuale Gromag di grosse dimensioni, la cui corsa era stata arrestata proprio dalla transenna, che però si era completamente deformata, piegandosi orizzontalmente di 90 gradi (arrivando così ad essere parallela alla strada).
Trattandosi di una situazione indubbiamente inusuale, TE1 ha chiamato a più riprese V., senza ottenere risposta. Guardandosi in giro, pochi metri prima della barriera, ha notato, nella scarpata sottostante, un pezzo della falciatrice che questi avrebbe dovuto trasportare. Allarmato dalla scoperta, l’uomo è corso subito in direzione della stradina costeggiante il prato situato ai piedi del muro di sostegno della scarpata (cfr. documentazione fotografica, AI 22), dove ha visto il carrello elevatore capovolto e la falciatrice a qualche metro di distanza (VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 2, AI 21 doc. 1). V. si trovava, privo di sensi, con il corpo all’esterno del mezzo meccanico e la testa incastrata tra una barra anteriore dell’abitacolo e quella del montante sui cui scorrono le forche:
“ Il capo della vittima risultava incastrato fra la base metallica del sollevatore e la sbarra di sostegno dello stesso. La testa aveva una posizione di flessione laterale sinistra di circa 90° rispetto al corpo, con una iperestensione. Il corpo invece pendeva lateralmente e, se ricordo bene, aveva un contatto solo parziale con il suolo, risultando quindi praticamente sospeso nel vuoto.”
(rapporto 3 agosto 2007 del servizio ambulanza del __________, AI 7).
A quel momento l’uomo ha subito chiesto al collega, che ancora si trovava in alto, vicino alla ditta, di avvertire i soccorsi perché il loro compagno di lavoro era grave.
Trasportato all’Ospedale __________, V. non è purtroppo riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate e, alle 11:54, è spirato.
L’esame autoptico ha consentito di individuare la causa del decesso in un grave traumatismo cranico-toracico, con multiple lesioni sia alla componente scheletrica che viscerale. Lesioni che sono state considerate dai patologi compatibili con un trauma diretto, di elevata intensità, a collo e tronco (referto autoptico 27 luglio 2007, pag. 8, AI 17).
Per contro, non sono stati rilevati elementi atti ad ipotizzare patologie tali da poter essere all’origine di malori improvvisi.
Le analisi del sangue effettuate dal laboratorio bioanalitico non hanno rilevato alcuna traccia di alcool (AI 21, doc. 5).
“ A controllo ultimato possiamo affermare che il veicolo è in buono stato di funzionamento e non presenta anomalie tali da comprometterne la sicurezza”.
I periti hanno, comunque sia, rilevato come al momento del controllo la leva del freno di stazionamento si trovasse in posizione allentata e come le due leve delle marce si trovassero in posizione neutrale.
Le foto agli atti (AI 22, foto 31), inoltre, attestano come il sedile del veicolo fosse privo di cinture di sicurezza o sistemi analoghi di protezione del guidatore.
In particolare, non sono stati chiariti i motivi e la dinamica esatta del sinistro. La questione non è di marginale importanza, poiché sciogliere questi nodi avrebbe consentito di meglio valutare la fattispecie.
In effetti risulta essere difficile comprendere come mai V. sia caduto con il carrello elevatore da un dirupo che si trova esattamente dalla parte opposta alla direzione che avrebbe dovuto prendere, a ben 11 metri dal bordo del piazzale antistante la porta del magazzino dalla quale era uscito.
Pure misterioso è il fatto che le marce del veicolo non fossero inserite ma le leve si trovassero in posizione di “folle”, con contemporaneamente il freno a mano disinnestato.
Un ulteriore punto interrogativo al quale non è stata data risposta è la presenza del carrello elevatore manuale contro la barriera danneggiata.
Avendo la strada che avrebbe dovuto percorrere in salita la vittima, una pendenza del 7/8 % ed essendo il piazzale sino al bordo della scarpata in leggera discesa (4-5 %), considerata pure la posizione finale del carrello manuale e della vittima - con il corpo all’esterno ed il collo incastrato tra le due barre - è stato ipotizzato che V. abbia abbandonato temporaneamente il carrello elevatore su quale si trovava, lasciandolo con le marce disinserite in discesa e poi abbia cercato, una volta visto che lo stesso iniziava a prendere velocità e ad imboccare il declivio, di bloccarlo dall’esterno, provando ad azionare la leva del cambio manuale, rimanendo bloccato con il tronco nell’abitacolo al momento in cui il mezzo è precipitato, trascinandolo con sé (VI 18 settembre 2007 di PI1, pag. 1 seg., AI 21, doc. 3).
Allertato per quanto di sua competenza, l’Ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro ha inviato, il 2 ottobre 2007 (AI 25, doc. 16), una lettera alla __________ che riassume le misure concordate con i suoi titolari al fine di evitare il ripetersi di fatti simili. In essa, é stata, tra le altre, indicata la seguente misura:
“ Vie di circolazione aziendali (art. 19 OPI)
Il luogo di trasbordo presso la porta di ingresso si trova nelle immediate vicinanze del punto in cui è avvenuto l’infortunio (scarpata). Dato che il piazzale antistante e la via adiacente sono leggermente in pendenza e portano a questa scarpata, c’è il rischio che i veicoli superino il ciglio della scarpata e cadano di sotto. Come discusso, le vie di circolazione devono essere messe in sicurezza per evitare che i veicoli possano cadere dal ciglio della scarpata. Per la messa in sicurezza è possibile sistemare un guard-rail lungo la scarpata. Se questa misura non è di competenza della Sua azienda, in quanto non siete proprietari del terreno, bisognerà trovare un accordo con il proprietario del terreno.”.
Il 27 novembre 2007 l’ing. TE2 dell’Ufficio ispettorato del lavoro ha, di nuovo, effettuato un sopralluogo presso la __________ e concordato con i responsabili della ditta i dettagli delle misure:
“
1.1. Lungo il parcheggio, nel piazzale davanti all’ingresso principale, bisogna prevedere una protezione lungo tutta la scarpata in modo tale da proteggere i mezzi contro le cadute.
1.2. Lungo la scarpata, dal palo della barriera fino all’altro angolo estremo, si deve prevedere una protezione, guard-rail, contro le cadute dei mezzi aziendali.
1.3. Lungo la rampa, dove vengono parcheggiati i mezzi aziendali, bisogna prevedere una protezione lungo la scarpata in modo tale da proteggere i mezzi contro le cadute.
1.4. Vi rendiamo attenti che la pendenza delle rampe d’accesso va adeguata alla natura dei veicoli e dei carichi. Essa non deve superare il 10% per i veicoli a motore.” (AI 25, doc. 3).
“ Il mio rapporto è stato allestito quattro giorni dopo, il 27 agosto 2007, sulla base di appunti presi il giorno del sopralluogo.
(…) Contestualmente all’emanazione del rapporto, ho allestito quella che noi chiamiamo “conferma delle misure” all’indirizzo della ditta presso cui è avvenuto l’infortunio. Il relativo documento mi è pure stato sottoposto dall’interrogante. Richiestomi quando tale scritto esattamente fosse stato scritto, rispondo che è abitudine e prassi del nostro ufficio redigerlo il giorno o qualche giorno dopo l’allestimento del rapporto. Vedo che sullo scritto manca effettivamente la data.
In questa lettera viene in breve indicata la dinamica dell’infortunio e vengono in modo particolare date delle indicazioni alla ditta, in particolare vengono consigliate delle misure immediate, delle misure definitive e dei provvedimenti che la ditta dovrebbe adottare entro un determinato termine.
Preciso che questo scritto non accerta nessuna colpevolezza nei confronti della ditta, trattandosi segnatamente di questioni prettamente di prevenzione e quindi con lo scopo di evitare infortuni simili in futuro.
Nello specifico sono state indicate quali misure immediate la corretta informazione e istruzione dei dipendenti sulle regole di sicurezza che si devono rispettare nell’utilizzo del sollevatore.
Per quanto riguarda le misure definitive, e con definitive si intende che simili misure devono essere pianificate e quindi prendono del tempo, ho indicato una misura organizzativa di formazione. La mia intenzione era quella di invitare i dirigenti a voler formare in modo completo i dipendenti sull’utilizzo di quel tipo di carrello.
Nelle misure definitive ho pure citato l’art. 19 OPI che riguarda la messa in sicurezza delle vie di circolazione aziendale. L’articolo in oggetto impone al datore di lavoro di assicurare le vie di circolazione in modo tale da evitare infortuni; l’articolo ha un tenore generale e si applica sia ai pedoni che ai mezzi di trasporto.
Appurato che dal fronte in cui è caduto il lavoratore non vi fossero dei ripari io ho indicato questa misura. Saputo comunque che il terreno non era di proprietà dell’azienda, ho quindi consigliato di voler trovare un accordo con i proprietari del terreno.
(…) Da parte mia posso dire che io ho indicato l’articolo 19 OPI perché le vie di circolazione dell’azienda non erano conformi a quanto dice la OPI. Oltre a ciò devo pure dire e precisare che io non ho appurato esattamente la dinamica dell’incidente capitato al dipendente.
Mi viene chiesto di riferire, secondo la mia esperienza e la mia formazione, che cosa si intende per “vie di accesso o di passaggio” ai sensi del surriferito disposto.
L’articolo ha una portata generale; la ditta se ha dei mezzi deve poter assicurare e garantire che questi mezzi non possono rovesciarsi, cadere, ecc., rispettivamente pure che i pedoni non corrano un simile rischio. Fa parte del concetto di sicurezza da parte della ditta definire le misure da applicare per evitare gli infortuni. Per esempio, nel caso di un terreno senza scarpate, il rischio di eventuali cadute è minore e quindi non si chiede di voler recintare quelle zone.
Per quanto riguarda la definizione di via di accesso di passaggio rinvio a quanto indica la norma in oggetto.
Mi viene chiesto il motivo per cui questa specifica manchevolezza non è stata indicata nel rapporto. Non so il motivo per cui questo articolo non l’ho indicato nel mio rapporto. Posso dire che è stata una mia dimenticanza, questo articolo doveva essere indicato anche al punto 6 del rapporto.
Nel corso del mio sopralluogo, dopo aver visto il punto da cui è caduto il lavoratore, ho chiesto al direttore se la via che si vede sulla sinistra delle foto sottopostemi n° 5 e 9, era utilizzata come via di circolazione per i mezzi della ditta. Ricordo che il direttore mi aveva detto che a volte i veicoli passavano anche da li, raramente. Ritenuto dunque che quel punto a mio modo di vedere si trovava in una via di accesso il datore di lavoro lo doveva assicurare contro il rischio di pericoli che portano a possibili infortuni”
(VI 4 novembre 2010, pag. 3 seg., AI 59).
e:
“ Mi viene chiesto di riferire se secondo le direttive SUVA il carrello utilizzato dalla vittima era a norma di sicurezza.
Preciso che io mi baso sulle fotografie della polizia scientifica ritenuto che quando ho preso visione del carrello lo stesso era già in discarica e accidentato.
In merito alle norme di sicurezza posso dire che lo stesso difettava di un sistema di ritenuta. Con questo termine voglio dire che le misure più opportune sono la posa di una cintura o la posa di “cancelletti” posizionati a lato della cabina del sollevatore. Lo scopo di questi sistemi di ritenuta è quello di mantenere il guidatore all’interno del mezzo, perché spesso capitano dei ribaltamenti a seguito di una manovra in curva. In fatti in simili incidenti spesso il guidatore uscendo dalla cabina viene travolto dal mezzo stesso.
Preciso che dal 2004 è in vigore una nuova direttiva della CFSL (Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro) in merito a questo tipo di sollevatori proprio intesa ad adeguare simili mezzi con le suddette misure di ritenuta. Tale obbligo riguarda soprattutto i sollevatori più datati poiché quelli recenti possiedono già questo tipo di misure. E’ stato indicato in modo preciso che i carrelli costruiti prima del 1. gennaio 1997 dovranno adottare questo tipo di misure di sicurezza.
Mi viene mostrata la documentazione estrapolata dal sito della SUVA, agli atti, dal titolo “i sistemi di ritenuta salvano la vita”. Nella pagina “adeguamento dei carrelli elevatori messi in circolazione prima del 1. gennaio 1997” viene espressamente indicato che “nell’ottobre 2003 … la Commissione federale di coordinamento … ha deciso che anche i vecchi carrelli elevatori devono essere adeguati alle nuove disposizioni. Di conseguenza i carrelli elevatori con forche a sbalzo e i carrelli con forche laterali fino a 10 tonnellate di portata, messi in circolazione prima del 1. gennaio 1997, devono essere dotati a spese dell’utilizzatore, di sistemi di ritenuta del conducente. Non è stato previsto alcun termine di transazione. Dal
Mi viene chiesto di precisare l’aspetto obbligatorio della suddetta direttiva, in particolare se trattasi di raccomandazione o se l’intervento di adeguamento era assolutamente da farsi.
Rispondo che si tratta di un obbligo e non di una raccomandazione.”
(VI 4 novembre 2010, pag. 6 seg., AI 59).
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_437/2008 consid. 2 del 24 luglio 2009; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).
Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.
Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1)
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).
Quest’onere deve derivare da una posizione di garante (“status giuridico” riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.
Sussiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest’ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l’evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell’evento (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4, pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità naturale è data se la violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro risulta essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l’evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa, pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a, pag. 212, 118 IV 130 consid. 6a).
La causalità naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell’agente fosse idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che l’autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213 e rinvii).
Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l’evento può essere interrotto e l’agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente a spezzare il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile ed immediata dell’evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, segnatamente il comportamento dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb, pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a, pag. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111, pagg. 25-26).
A tal proposito, in una recente sentenza del Tribunale federale, è stato nuovamente puntualizzato che il comportamento della vittima o quello di un terzo non sono di norma in grado interrompere il nesso di causalità adeguato. Questo vale persino nelle situazioni in cui la colpa della vittima o del terzo è maggiore di quella dell’imputato. Analogamente, quando subentrano, accanto alla causa principale, delle altre concause che mettono in secondo piano la prima, questa mantiene il suo carattere di causalità adeguata, fintanto che può essere ancora considerata rilevante nello svolgimento degli eventi, cioè fino a che un’altra causa può essere ritenuta talmente al di fuori della normalità, talmente assurda ed insensata, da non poter assolutamente essere pronosticata. Decisiva è l’intensità dei vari rapporti causali: se uno di essi risulta essere, dopo attenta valutazione, talmente intenso da indurre a considerare gli altri irrilevanti, si ha l’interruzione del rapporto causale tra quest’ultimi e l’evento (STF 6B_601/2009 del 24 novembre 2009, consid. 1.5.2; DTF 116 II 519 consid. 4b).
Oltre alla prevedibilità dell’evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui basta la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza fosse evitabile: in questo senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6B_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).
Posizione di garante dell’accusato
Giusta l’art. 11 cpv. 2 CP, è garante - e, quindi, può commettere un crimine o un delitto per omissione - colui che non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.
IM 1 ha una formazione scolastica di base, con licenza di scuola media, ed una professionale molto limitata: semplice riparatore di autoveicoli, neppure meccanico. Dal 2003, è attivo quale responsabile del magazzino, con compiti anche di vendita, servizio tecnico e gestione delle garanzie, senza che per assumere tale funzione gli sia stato necessario seguire dei corsi particolari o ottenere un diploma.
Nel 2006, quale sua ulteriore mansione, egli è stato nominato “addetto alla sicurezza” della società.
L’unica preparazione specifica da lui affrontata sino al momento dei fatti per ricoprire tale carica è un corso di introduzione (e si sottolinea, introduzione, come definito sul diploma stesso, doc. 1 allegato all’AI 66) della durata di un giorno indetto dal Forum per la sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo il 27 aprile 2006, al quale è stato iscritto dalla direzione. Nulla più, se non, come accennato, una mezza giornata dedicata allo scambio di esperienze in materia, cui ha partecipato dopo i fatti in disamina (doc. 2 allegato all’ AI 66). Nessuno, all’interno della ditta, si è preoccupato di passargli del materiale o di fornirgli delle nozioni basilari per poter iniziare a svolgere la supervisione.
In relazione alla sua funzione di responsabile egli ha dichiarato:
“ Sono diventato persona di contatto per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza concernente la ditta __________ dal 2006.
Ho seguito un corso nell’aprile 2006 nel quale ci è stato detto un po’ quello che bisogna fare all’interno di un’azienda, quello che bisogna guardare e ci sono stati mostrati dei filmati. Ci è stato indicato come prevenire gli infortuni all’interno della ditta, ci sono state consegnate delle schede mediante le quali individuare eventuali pericoli. Si trattava di schede della SUVA. Dopo avere individuato eventuali pericoli occorreva segnalarli alla direzione. Non ricordo se fra queste schede ve ne erano anche di quelle che imponevano anche una valutazione degli spazi esterni.
Dopo avere frequentato il corso ho fatto quanto indicato nelle schede. Non mi sono mai posto la questione della posa di un guard rail nel punto in cui è poi accaduto l’infortunio. Questo perché non ho mai individuato pericoli sul perimetro esterno della ditta.”
(verbale dibattimentale di interrogatorio dell’imputato).
In precedenza egli aveva detto agli inquirenti:
“ Devo dire che dal momento in cui sono diventato responsabile ho seguito due corsi di cui ho consegnato i relativi attestati. Durante i corsi che ho frequentato ho acquisito soprattutto quello che è la pianificazione dell’adozione di misure di sicurezza presso una ditta. Cè stato insegnato di verificare tutti gli aspetti che pongono delle problematiche relative alla sicurezza. Da parte mia, terminato il primo corso, ho provveduto innanzitutto a controllare tutta la ditta per verificare quali aspetti andavano messi a posto. Preciso che questo lavoro è a lungo termine perché minuzioso e quindi a volte può comportare tanto tempo anche per la risoluzione di determinati problemi. Oltre a ciò va pur detto che io comunque non mi occupavo unicamente dell’aspetto della sicurezza.
La prima cosa da farsi e che ho subito posto in atto è stata la verifica sul sito internet della SUVA delle liste di controllo. Si tratta di check list di tipo generico che ricoprono più campi aziendali; ciò vuol dire che non sempre la singola raccomandazione è precisa e riguarda lo specifico apparecchio/macchinario, cito a titolo di esempio nell’ambito di una mia verifica ho dovuto bloccare l’operatività di un tornio perché la raccomandazione SUVA non era ben comprensibile rapportata al tornio che noi avevamo in ditta. Queste check list venivano tutte assemblate all’interno di un classificatore con le annotazioni relative al funzionamento o all’adozione di eventuali misure.
(…) ADR che certamente mi occupo a titolo personale anche dell’istruzione al personale in merito soprattutto alla consegna e all’utilizzo di tutto il materiale necessario per la sicurezza personale del lavoratore (occhiali, guanti, scarpe, tute, ecc…).
ADR che tutti i dipendenti __________ hanno una formazione specifica e quindi da parte mia non è necessaria un’istruzione all’uso dei singoli macchinari.
ADR che non ho mai intrattenuto contatti né con la SUVA né con l’ufficio dell’ispettorato del lavoro. Io ho sempre tenuto i contatti con il nostro forum.
Mi viene chiesto se la ditta possiede della documentazione cartacea specifica relativa alle misure di sicurezza e alla prevenzione degli incidenti presso la ditta.
Confermo che la documentazione presso la ditta è quella che mi è stata consegnata nel corso delle riunioni del forum di cui ho riferito. Mi viene in mente ora che proprio in uno dei corsi frequentati, il secondo, mi era stato detto che la prima documentazione poteva venire eliminata e così mi è stata consegnata della nuova documentazione.
Aggiungo pure che all’interno della ditta vi sono fisicamente anche dei cartelli che noi definiamo “remember” su cui sono indicate delle norme di sicurezza a cui fare attenzione. Ad esempio vi è il cartello che rende attenti sull’adozione del corretto materiale (guanti, occhiali, ecc.) oppure quello che vieta all’interno dell’azienda di usare il “trans pallet” (carrello adibito allo spostamento delle palette) come un trotinette, ecc. evidentemente su ogni macchinario c’è un cartello che indica quali norme di sicurezza adottare.
Mi viene chiesto se sono a conoscenza del contenuto dell’ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e se lo stesso è oggetto dei nostri corsi presso il forum.
Nell’ambito dei corsi che ho seguito si è parlato di ordinanze ma ora come ora non so indicare di quale ordinanza si è parlato nel dettaglio.
Mi viene chiesto se a seguito dell’infortunio occorso al dipendente V. io ho partecipato o sono venuto a conoscenza tramite scambi di corrispondenza di tutto l’aspetto di verifica da parte di SUVA e dell’ispettorato del lavoro sul caso specifico.
Io posso dire di non aver mai parlato con nessun referente dei suddetti uffici in merito al caso specifico. Ribadisco che io sono la persona di contatto per questi aspetti e non sono stato reso partecipe di quanto effettuato o richiesto da parte dei suddetti uffici. Di questo aspetto credo si sia occupata direttamente la direzione, e meglio il direttore PI1. Posso dire di non aver visto nessuno scritto proveniente da uno dei suddetti uffici come pure non mi è stata consegnata copia di risposte eventuali a determinate richieste da parte di questi uffici. Non posso escludere che in una qualche occasione mi abbiano fatto qualche domanda in merito all’incidente.”
(VI 6 dicembre 2010, pag. 5, AI 66).
In relazione all’art. 19 OPI egli ha asserito
“ Devo dire che non ricordo che questa specifica norma sia stata oggetto di esame in uno dei miei corsi seguiti presso il forum. Da parte mia posso dire che io non ho visto quel luogo specifico da cui è caduto V. quale punto di pericolo.”
(VI 6 dicembre 2010, pag. 2 segg., AI 66).
In merito all’obbligo di prevedere dei sistemi di ritenuta per i conduttori dei carrelli elevatori, egli ha precisato:
“ Ero a conoscenza di questa direttiva e meglio dell’obbligo di adottare una misura di ritenuta sul muletto in questione. Ne sono venuto a conoscenza nel corso di uno dei due corsi frequentati presso il forum. Aggiungo anche che questa direttiva non era stata riferita in modo preciso e chiaro nel senso di come adottare queste misure e dove posizionarle nel dettaglio. Per quanto mi riguarda posso dire che questo adeguamento era sicuramente in previsione e sarebbe stato adottato come è sempre stato anche per altri macchinari.
(…) proprio in vista dell’adeguamento del muletto in questione, ho fatto telefonare da un collega, visto che io non parlo tedesco, alla ditta __________, importatore per la Svizzera del marchio Yale (lo stesso del muletto), al fine di verificare la possibilità di acquistare cinture omologate idonee al muletto e quindi correttamente installarle. Se non sbaglio c’era stato detto che non esistevano cinture standard di fabbrica per modello di muletto che noi avevamo in dotazione, non essendo mai state prodotte. Per questo motivo abbiamo pensato di trovare un sedile con già predisposte delle cinture di sicurezza; sapevamo che esistevano in commercio questi sedili. L’infortunio di V. è praticamente avvenuto in quei momenti, e meglio nel periodo della ricerca del tipo di sedile.
Mi viene chiesto se in merito a questo specifico adeguamento io avevo informato il direttore.
Rispondo che io non ho informato il direttore a proposito di questo adeguamento che si stava cercando di concretizzare. Preciso che io in questo ambito ho carta bianca e non ho l’obbligo di informare il direttore; evidentemente per adeguamenti che comportano spese limitate.”
Al processo d’appello (verbale pag. 2) egli ha, infine, asserito:
“ Preciso che la persona che mi ha preceduto in questa funzione non mi ha passato nulla: non mi ha dato alcuna informazione sull’attività né mi ha passato documentazione.
La direzione mi ha però iscritto per un corso di formazione presso il Forum per la sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo che si è tenuto - me lo ricordo perché era il mio compleanno - il 27 aprile 2006.
Il corso è durato dalle 9 alle 16 circa, compresa la pausa pranzo. Il corso consisteva in presentazioni e video.
L’obiettivo del corso era la presentazione delle normative per le sucurezza da applicare in un’azienda: ricordo in particolare che ci hanno spiegato come controllare le attrezzature, i liquidi, il locale olio (in sostanza, le situazioni che possono costituire un pericolo in un’azienda), fondandosi su schede SUVA. Ricordo che ci hanno spiegato come reperire tali schede sul sito della SUVA.
Ci hanno poi spiegato anche come pianificare i lavori e gli interventi a tutela della sicurezza in base alle urgenze, non essendo possibile risolvere tutti i problemi in un colpo solo anche per problemi finanziari. Non ricordo se sia stata anche trattata la questione della sistemazione del perimetro esterno delle ditte. Terminato il corso ho preso carta e penna, mi sono stampato le liste della SUVA e ho iniziato a verificare eventuali potenziali rischi. Questo soprattutto in relazione ai macchinai (trapano, tornio, muletti, carrelli elevatori). Con tutti i colleghi dell’officina ho discusso nelle grandi linee delle problematiche che avevo visto al corso, ad esempio la questione degli occhiali di protezione, che sino a quel momento venivano utilizzati in maniera approssimativa.
Dopo i macchinari ho verificato anche le varie postazioni di lavoro per individuare potenziali rischi, così come gli altri locali della ditta. Per quanto riguarda le zone esterne ho solo verificato se vi fosse in giro qualche ostacolo particolare che poteva creare pericolo. Ho solo individuato qualche paletta fuori posto. Dopo l’incidente ho seguito un corso di aggiornamento di mezza giornata, il corso è stato indetto dal Forum. Fino ad un paio di mesi fa sono rimasto punto di riferimento della ditta per la sicurezza.”.
L’art. 3 cpv. 1 OPI prevede l’obbligo per il datore di lavoro di prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che permetta di garantire la sicurezza sul lavoro. In modo particolare se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione, cpv. 2. Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro o procedimenti di lavoro, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione (cpv. 3).
Giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI, il datore di lavoro ha un dovere di informazione ed istruzione nei confronti dei lavoratori: egli deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogni qualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro. Per il cpv. 3, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
L’art. 7 cpv. 1 OPI prevede che se il datore di lavoro attribuisce determinati compiti di sicurezza sul lavoro a un lavoratore, è tenuto preventivamente a formarlo adeguatamente.
Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Egli deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso (art. 8 OPI).
A norma dell’art. 11 d OPI, sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell’Ordinanza 25 novembre 1996 sulla qualifica di specialisti della sicurezza sul lavoro. Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di perfezionamento professionale conformi a tale ordinanza.
Giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), il perfezionamento professionale degli specialisti di sicurezza deve durare almeno 20 giorni.
Le materie che devono essere insegnate nei relativi corsi sono indicate all’allegato n. 4 dell’ordinanza. In modo particolare si tratta di:
conoscenza delle basi legali nonché delle direttive, delle norme, ecc. nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini (protezione dell’ambiente);
consapevolezza dei rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
identificazione dei pericoli;
analisi sistematica degli infortuni;
cause degli infortuni e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione degli infortuni;
aspetti e conseguenze sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie di origine professionale;
aspetti di gestione aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
prevenzione, inclusa la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
organizzazione della sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
basi della didattica e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro;
conoscenze di base interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
sicurezza sul lavoro quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione.
Inoltre, il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame, superato il quale può essere rilasciato un certificato, art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
Anche volendo per ipotesi fare astrazione - cosa che non è corretto fare - da una formazione completa e approfondita come questa, risulta evidente che la tematica della sicurezza sul posto di lavoro, per essere minimamente conosciuta, necessita di essere trattata con corsi dati da persone competenti sull’arco di più giornate e con verifiche finali puntuali (test, esami), che consentano di appurare se almeno i rudimenti necessari alla tutela delle persone siano stati compresi. In caso contrario, non si può parlare di istruzione ma di semplice e vaga infarinatura, ampiamente inadeguata a consentire l’assunzione di compiti di importanza capitale come quelli della protezione dei lavoratori.
La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL) e la LAINF prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli infortuni, é il datore di lavoro a dover prendere, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, tutte le misure adatte alle circostanze (art. 6 LL e 82 LAINF). Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e il diritto cantonale (ad esempio art. 6 cpv. 1 lett. b della legge del Cantone Ticino del
dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore, LEPIC, RL 7.1.5.3) è dovere del datore di lavoro, rispettivamente dell’impresa, adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e dell’integrità personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e a tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 OPI).
In estrema sintesi, quindi, garante per la sicurezza sul posto di lavoro è in primis il datore di lavoro, che si può sgravare di parte delle proprie responsabilità soltanto qualora affidi tale compito ad un proprio dipendente adeguatamente scelto, formato e sorvegliato (STF 6B_516/2009, consid. 3.3.1;DTF 104 IV 96).
Nel caso specifico, IM 1 non può certo essere considerato un “responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________, con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli infortuni lavorativi”, ai sensi delle summenzionate leggi, come descritto nel decreto d’accusa.
Del resto, nemmeno il suo datore di lavoro lo ha definito tale:
“ All’interno della mia ditta vi è una persona addetta all’aspetto relativo all’aggiornamento e verifica delle misure di sicurezza; questa persona, al momento dell’infortunio nel 2007, era IM 1. Devo dire che IM 1 lavora presso il magazzino della ditta e in più possiede il compito di aggiornarsi e istruire i dipendenti per tutto l’aspetto della sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre posso dire che __________ è membro dell’associazione di categoria dell’Unione svizzera del metallo dal 1999, la quale organizza dei corsi specifici.”
(VI 15 novembre 2010 di PI1, pag. 3, AI 61).
Un corso della durata di un giorno, per di più destinato ad un’introduzione generica alla materia della sicurezza sul lavoro di una persona senza alcuna base pratica o teorica, non è certamente adeguato a fornirle le nozioni base sufficienti per poterle poi attribuire delle competenze almeno parificabili a quelle di responsabile della sicurezza. Questo vale a maggior ragione se il dipendente in questione ha una formazione scolastica minima, ben lontana da quella anche solo di coloro che hanno frequentato le medie superiori ed hanno appreso i rudimenti per poter trarre il massimo profitto dalle lezioni e procedere poi ad approfondimenti autonomi all’altezza di quanto di ci aspetta da chi è chiamato a tutelare la salute dei lavoratori.
IM 1, al momento dei fatti, non aveva ottenuto alcun diploma quale esperto della sicurezza, né aveva un titolo equivalente. I certificati agli atti, anche quello del 2009, sono semplici attestati di frequenza, privi di valore.
Pur potendo dare atto della buona volontà da lui dimostrata, dal prevenuto non si poteva pretendere un bagaglio di conoscenze ad ampio raggio, sufficienti a consentirgli di individuare dei pericoli quali quello di caduta dalla scarpata concretizzatosi con l’incidente in disamina.
In effetti, dopo il breve corso seguito, egli si è limitato a verificare la sicurezza dei macchinari e poco più, facendo capo alle liste generiche stampate di sua iniziativa dal sito internet della SUVA, che da sole, senza la necessaria preparazione, non consentono di certo di individuare tutti i punti critici, potenzialmente pericolosi.
I presupposti previsti dall’art. 11 cpv. 2 CP e dall’7 cpv. 1 OPI non sono, dunque, adempiuti.
Pertanto, in concreto, non vi è stato alcun valido trasferimento di competenze e responsabilità dal datore di lavoro all’accusato riguardo la sicurezza dei lavoratori della __________.
Quest’ultimo non ha, così, mai rivestito alcun ruolo di garante nei confronti dei propri colleghi e di terzi.
Già per ciò solo, l’accusa mossa dal procuratore pubblico nei confronti di IM 1 deve essere respinta ed il suo proscioglimento decretato in prima sede deve essere confermato.
Di riflesso, non è necessario approfondire la questione relativa alla congruità delle argomentazioni del presidente della Pretura penale circa l’assenza di una colpa nell’aver omesso di far posizionare una barriera sul ciglio della scarpata. Al riguardo, va, comunque, detto che questa Corte nutre profondi dubbi circa la correttezza delle conclusioni pretorili, visto come le emergenze probatorie in atti sembrano andare tutte nella direzione opposta di quella imboccata dal primo giudice. Fosse stato necessario, cioè fosse comparso davanti alla scrivente Corte una persona avente qualità di garante, il giudizio non avrebbe potuto prescindere da un approfondimento istruttorio.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’accusato un’adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 117 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, è integralmente confermata la sentenza di primo grado.
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad IM 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.