Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.7
Entscheidungsdatum
30.05.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.7

Locarno 30 maggio 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 novembre 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 18 gennaio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 7 novembre 2011 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di denuncia mendace per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2118/2010 del 3 maggio 2010 e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.00 (trenta) cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, ed alla multa di fr. 300.00 (trecento), oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

B. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 gennaio 2012, AP 1 ha dichiarato di voler impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.

Nel contesto della medesima dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria, che è stata parzialmente accolta con decreto del 30 gennaio 2012.

C. Visto il consenso dato dalle parti alla procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con ordinanza 6 maggio 2011, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), che è stata inoltrata dall’appellante in data 20 marzo 2012.

In essa AP 1 nega la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di denuncia mendace, da un lato ribadendo la colpevolezza della denunciata e, dall’altro, sostenendo di essere stata legittimata a credere che il furto fosse stato effettivamente commesso da ACPR 1.

D. Con scritto 26 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, chiedendo la conferma della decisione emessa e la reiezione dell’appello, pone l’accento sul comportamento dell’appellante che ha, dapprima, denunciato ACPR 1 indicandola con certezza quale autrice del preteso furto patito e, poi, al dibattimento, ha dichiarato che la sottrazione del denaro avrebbe potuto essere stata commessa anche da altri (doc. XXI).

Da parte sua, il procuratore pubblico, con scritto 10 aprile 2012, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, sostenendo che l’appellante, con le sue titubanze e ritrattazioni, sapeva di denunciare una persona innocente di un furto mai avvenuto (doc. XXIII).

Con scritto 2 aprile 2012 l’accusatrice privata ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della decisione della Pretura penale, ribadendo la mancanza di credibilità dell’appellante che ha più volte cambiato versione dimostrando, con ciò, che la denuncia era finalizzata unicamente a colpire l’ex dipendente con un’accusa infamante (doc. XXII).

E. Con replica del 23 aprile 2012 (doc. XXVIII) e duplica del 27 e 30 aprile 2012 (doc. XXX e XXXI), l’appellante, il PP e l’accusatrice privata hanno ribadito le rispettive posizioni.

Considerando

in diritto:

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Il
  2. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62, pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusata

  1. AP 1, cittadina kosovara nata il 29.08.1981 a __________, vive attualmente a __________ ed è a beneficio di un permesso di dimora di tipo B valido fino al 3 novembre
  2. Esercita l’attività di parrucchiera in proprio presso il __________ ed ha un reddito netto di fr. 2'000.- mensili (AI 2, dichiarazione stato civile e patrimoniale).

Il 31 maggio 2010 ha sposato __________. Dal matrimonio non sono nati figli.

L’estratto del casellario giudiziale svizzero del 3 novembre 2011 non indica nessun precedente a suo carico.

Inchiesta

  1. Nel novembre del 2009, AP 1 ha assunto ACPR 1 per un periodo di pratica professionale di 6 mesi (cfr. accordo sugli obiettivi del 23 novembre 2009, AI 1). Il periodo di pratica professionale ha, però, preso fine anticipatamente (il 16 gennaio 2010) a causa di dissidi insorti tra le parti (cfr. AI 1).

Il 26 gennaio 2010 - giorno in cui ACPR 1 si era recata presso il __________ per ritirare i suoi oggetti personali - fra le due donne é sorta una discussione animata, che è all’origine della presente vertenza.

  1. Interrogata dalla polizia una prima volta il 28 gennaio 2010, AP 1 ha così descritto i fatti all’origine della presente procedura:

“Il giorno 26.01.2010 alle ore 10.15 mi trovavo al bar in compagnia di F. in quanto non mi sentivo bene. Dopo breve è giunta all’interno del bar ACPR 1 la quale mi comunicava che doveva ritirare alcune cose. Ci siamo dirette assieme al negozio e lì ha preso un sacchetto che gli avevo già preparato in precedenza con le sue cose. Dopo aver fatto ciò si portava dietro alla cassa, apriva il cassetto e dal mio portamonete asportava CHF 340.--. Tengo a precisare che il portamonete viene utilizzato quale cassa del salone e dove vengono riposti gli incassi giornalieri. Una volta impossessatasi dei soldi ha preso l’agenda la quale si trovava riposta sul bancone per poi allontanarsi in direzione del bar. Da parte mia mi sono diretta nuovamente al bar chiedendo gentilmente di ridarmi l’agenda e lei mi rispondeva: “Puttana questa è mia, non te la do!”. A questo punto ho afferrato l’agenda e gliel’ho strappata di mano. Uscivo dal locale e tornavo al salone. (…) Quando sono tornata in salone ho iniziato a fare i capelli al Signor F. dopodiché ho allarmato la polizia” (verbale AP 1 28 gennaio 2010, pag. 2-3, AI 2).

Interrogata nuovamente il 3 febbraio 2010, AP 1 ha precisato quanto segue.

“Non ho bisogno di dover rileggere il verbale steso in data 28.01.2010. Oltre a quanto detto nel verbale 20.01.2010 ribadisco che ACPR 1 oltre ad avermi sottratto l’agenda del salone mi ha sottratto CHF 340”

(verbale AP 1 3 febbraio 2010, pag. 1, AI 2).

Durante il medesimo interrogatorio, a precise domande dell’agente interrogante, AP 1 ha poi affermato di essere “sicurissima” che ACPR 1 le aveva sottratto fr. 340.-, che la stessa, una volta presi i soldi, le ha detto “Questi me li devi” e che l’agenda sottratta (di colore rosso della “Wella”, formato A 4 con una fotografia sulla copertina) era quella utilizzata per segnare gli appuntamenti dei clienti (verbale AP 1 3 febbraio 2010, pag. 2, AI 2).

Sempre rispondendo a precise domande, ha negato di aver insultato ACPR 1 al bar, di averla presa per i capelli o di essere passata a vie di fatto nei suoi confronti (verbale AP 1 3 febbraio 2010, pag. 2-3, AI 2).

  1. Il 28 gennaio 2010 è stata interrogata anche ACPR 1, la quale ha sostanzialmente confermato il contenuto dello scritto del 26 gennaio 2010 con cui aveva denunciato l’appellante per i reati di amministrazione infedele, denuncia mendace, ingiuria, minaccia e abuso del telefono (AI 1).

Secondo ACPR 1, i fatti accaduti il 26 gennaio 2010 e all’origine del presente procedimento sono i seguenti.

“Il giorno 26.01.2010 mi sono recata al bar __________ per bere un caffè. Dal momento che vi era anche AP 1 con un cliente (F. che lavora in farmacia) chiedevo se era possibile ritirare le mie cose dal salone in quanto mi necessitavano. AP 1 senza dire nulla si alzava e si incamminava verso il salone con il signor F.. Io seguivo e notavo che si dirigeva verso il salone. Una volta giunti apriva la porta ed una volta all’interno iniziavo a cercare le mie cose. AP 1 mi diceva che mi aveva già preparato il tutto in un sacchetto deposto sul frigorifero. Prendevo il sacchetto, mentre i documenti mi venivano passati da AP 1. Prendevo il tutto e tornavo al bar (…). Dopo breve che mi trovavo al bar è giunta nuovamente AP 1 la quale dopo avermi apostrofato con frasi del tipo “Brutta puttana dammi l’agenda che è mia” - “Troia dammi l’agenda” mi strappava l’agenda di mano tirandomi i capelli per poi allontanarsi (…).

Verso le 14.00 giungeva la mio domicilio una pattuglia della polizia la quale mi informava che AP 1 asseriva che io gli avevo sottratto CHF 340.- dal salone. Essendo io con la coscienza a posto pregavo la polizia di controllare il mio portamonete per vedere che non avevo soldi. Difatti all’interno vi erano unicamente CHF 50.-”

(verbale ACPR 1 28 gennaio 2010, pag. 3 e 4, AI 2).

  1. Gli inquirenti hanno, poi, sentito TE 1 (amministratore del bar __________), che il 26 gennaio 2010 si trovava all’interno dell’esercizio pubblico, e F., cliente del __________.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal teste TE 1, emerge che quel giorno AP 1 si trovava effettivamente presso il bar __________ in compagnia di F., che verso le 10.10 è giunta ACPR 1 e che tutti insieme si sono poi recati presso il __________ (verbale 30 gennaio 2010 TE 1, pag. 1, AI 2). Il teste ha poi dichiarato che ACPR 1 ha fatto ritorno al bar con un sacchetto di plastica e un’agenda in mano (di colore blu e delle dimensioni di un foglio A5) e che, poco dopo, è arrivata anche AP 1 che “si è precipitata verso ACPR 1” per prendere l’agenda che la ragazza teneva in mano e che, non riuscendovi, “ha preso per i capelli ACPR 1 tirandoglieli con forza verso il basso. ACPR 1 a questo punto lasciava l’agenda nelle mani di AP 1” (verbale TE 1 30 gennaio 2010, pagg. 1-2, AI 2).

Riguardo l’agenda oggetto della lite, TE 1 ha precisato che non era quella usata nel salone in cui ha sempre visto unicamente un’agenda più grossa rispetto a quella della discussione, che era sempre appoggiata sul bancone e che AP 1 e ACPR 1 si portavano dietro al bar per segnarvi gli appuntamenti che lì concordavano (verbale TE 1 30 gennaio 2010, pag. 3, AI 2).

Interrogato il 2 febbraio 2010, F. ha, da parte sua, confermato di avere, il 26 gennaio 2010, incontrato AP 1 al bar __________ e di essersi fermato a parlare con lei avendola vista in uno stato diverso dal solito (atonica) e di essere, poi, andato con lei e con ACPR 1 (che, nel frattempo, li aveva raggiunti) nel salone poiché la ragazza doveva ritirare i suoi effetti personali. Nel salone - ha precisato F. - la ragazza ha preso “un sacchetto di plastica contenente spazzole e in più un quaderno”.

Il cliente ha, poi, precisato che la ragazza aveva, sì, aperto un cassetto del bancone ma “non ha preso soldi ma ha preso unicamente l’agenda” che a lui “sembrava più un quadernetto che un’agenda, se ben ricordo aveva le dimensioni di un foglio A5” (verbale F. 2 febbraio 2010, pag. 1, AI 2; cfr verb. dib. di primo grado pag. 3).

Ha poi riferito di non sapere cosa sia successo in seguito presso il bar __________, essendo egli rimasto nel salone in attesa di AP 1 che avrebbe dovuto tagliargli i capelli (verbale F. 2 febbraio 2010, pag. 1 e 2 AI 2).

  1. Il procedimento avviato nei confronti di ACPR 1 a seguito della denuncia sporta il 28 gennaio 2010 da AP 1 (cfr. formulario di querela del 28 gennaio 2010, AI 2 e verbale 28.1.2010 pag. 4 in fondo) si è concluso con il decreto di non luogo a procedere emanato il 23 aprile 2010 dal procuratore pubblico.

Contro detto decreto AP 1 non ha inoltrato un’istanza di promozione dell’accusa.

Appello

  1. a. Raccontando per la prima volta i fatti alla polizia, l’appellante ha dichiarato che l’ex-impiegata:

“…si portava dietro alla cassa, apriva il cassetto e dal mio portamonete asportava CHF 340.--. Tengo a precisare che il portamonete viene utilizzato quale cassa del salone e dove vengono riposti gli incassi giornalieri. Una volta impossessatasi dei soldi ha preso l’agenda la quale si trovava riposta sul bancone…”

(verbale AP 1 28 gennaio 2010, pag. 2, AI 2).

Con questa dichiarazione, la donna ha, evidentemente, lasciato intendere di avere visto la ragazza prendere i soldi dal portamonete.

La donna ha, poi, ancora una volta - più che chiaramente - lasciato intendere di avere visto ACPR 1 prendere i soldi quando, il 3.2.2010 ha dichiarato:

“D1: E’ sicura che ACPR 1 le abbia sottratto CHF 340?

R1: Si, sono sicurissima.

D2 Secondo lei, F., il quale ha assistito alla scena, ha notato ACPR 1 sottrarre i soldi dal portamonete?

R2: Dal momento che era li vicino sono sicura che l’abbia visto. Inoltre ACPR 1, una volta presi i soldi, mi ha detto “questi me li devi”. Sono sicura che avrà sentito anche questo”

(verbale AP 1 3 febbraio 2010, pag. 1, AI 2).

b. Davanti al giudice di prime cure AP 1 ha, poi, rettificato le proprie dichiarazioni affermando che, quel giorno, ACPR 1

“ha preso l’agenda e i soldi. Mi ha detto “questi me li devi”. Preciso di non averla vista con i soldi in mano. Quando è uscita dal salone, l’ho rincorsa al bar per riprendermi l’agenda, che aveva portato via. Non so quando sia capitato il furto dei soldi, ma al mio ritorno, dopo avere servito il primo cliente (F.) mi sono accorta che in salone mancava il fondo cassa che è sempre di fr. 340.-. Non posso giurare che sia stata ACPR 1 a prendere il contante, ma i soldi mancano”

(verbale del dibattimento, pag. 2).

In sostanza ha spiegato di avere

“dichiarato che ACPR 1 mi ha sottratto i soldi per una deduzione logica: i soldi mancavano e le persone nel negozio erano due (oltre me): dunque o è stato F., o è stato un tossico oppure è stataACPR 1 . Escludo che sia stato F.”

(verbale del dibattimento, pag. 7).

c. Il raffronto fra le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta e quella resa al pubblico dibattimento dimostra come le prime non corrispondano alla verità: infatti, da quanto detto al pretore penale risulta, con evidenza, che AP 1 non ha visto l’ex-dipendente prendere i soldi ciò che, invece, aveva dichiarato agli inquirenti.

Della falsità delle dichiarazioni rese da AP 1 agli inquirenti sono prova anche le dichiarazioni di F.. Questi - che ha assistito a tutto l’episodio - ha dichiarato che ACPR 1 ha, si, aperto un cassetto del bancone ma l’ha fatto soltanto per prendere un’agenda (o meglio, un quadernetto). Il teste ha, poi, categoricamente escluso che la ragazza abbia preso dei soldi. Ma non solo. Ha escluso anche che abbia detto che AP 1 le dovesse dei soldi.

  1. Giusta l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

a. Dal profilo oggettivo il reato di denuncia mendace è realizzato se una persona innocente viene denunciata quale autrice di un crimine, un delitto o una contravvenzione.

Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale (Delnon / Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 303 CP, n.13; Stratenwerth / Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, § 53, n. 8, pag. 366; Donatsch / Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3° ed. Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20, consid. 4.2), in forma anonima, proposta su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande sottoposte durante un interrogatorio o una deposizione testimoniale (Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 8, pag. 366). Nemmeno è importante la precisa designazione della persona accusata di aver commesso il reato; è infatti sufficiente che l’identità della stessa sia almeno determinabile dalle circostanze, senza che sia necessario indicarne il nominativo (Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 9; Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 12, pag. 366; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 303 CP, n. 4; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 367; DTF 123 IV 25 consid. 4.2).

Nel suo contenuto la denuncia, senza forzatamente imputare in modo chiaro e espresso determinati comportamenti penalmente perseguibili al denunciato, deve però fondare seri e reali sospetti nei confronti di quest’ultimo, tali da spingere l’autorità ad accertare l’esistenza o meno di un reato (Corboz, op. cit., ad art. 303 CP, n. 4; Donatsch / Wohlers, op.cit., pag. 367; Delnon / Rüdy, , op. cit., ad art. 303 CP, n. 16). Se la denuncia concerne fatti che, se realizzati, non sarebbero comunque costitutivi di un reato penale, allora il denunciante si rende colpevole di delitto impossibile di denuncia mendace, se ha agito con l’intenzione di far avviare un procedimento penale contro il denunciato, credendo a torto che i fatti a quest’ultimo falsamente addebitati, fossero costitutivi di un’infrazione penale (STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006, consid. 7.4; DTF 95 IV 19, consid. 2).

Per essere mendace la denuncia deve essere formulata nei confronti di una persona innocente, e cioè che non ha commesso l’atto penalmente perseguito a lei rimproverato, che non è punibile (assenza d’intenzione o presenza di fatti giustificativi) o la cui innocenza è presunta poiché stabilita da una decisione di abbandono o di non luogo a procedere pronunciata in precedenza e cresciuta in giudicato (Corboz, op. cit., ad art. 303 CP, n. 13; Donatsch/Wohlers, op. cit., pagg. 367 - 368; DTF 136 IV 170, consid. 2.1.; DTF 72 IV 74 - 75). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato, che può consistere anche in un decreto di non luogo a procedere per la mancata realizzazione dei presupposti del reato o per mancanza di prove, è infatti vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di denuncia mendace, ad eccezione della presenza di nuovi e importanti mezzi di prova (DTF 136 IV 170, consid. 2.1; STF del 1 febbraio 2010, inc. 6B_591/2009, consid. 3.1; STF del 23 novembre 2011, inc. 6B_677/2009, consid. 1.2.1;STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006, consid. 7.2). Solo così il decreto di non luogo procedere può adempiere correttamente alla sua funzione, che è quella di garantire al prevenuto la giusta tranquillità circa la sua posizione giuridica, che sarebbe minacciata se la fondatezza di tale decreto potesse essere rimessa in discussione in occasione di una procedura successiva di denuncia mendace (STF del 23 novembre 2011, inc. 6B_677/2009, consid. 1.2.1; STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006, consid. 7.2). Questa soluzione non compromette in alcun modo gli interessi del denunciante, che può sempre invocare la propria buona fede (DTF 136 IV 170, consid. 2; DTF 72 IV 74; STF del 4 dicembre 2006, inc. 6P.196/2006, consid. 7.2).

Infine la denuncia, che in quanto tale è sufficiente a realizzare l’infrazione (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 303 CP; Donatsch / Wohlers, op.cit., pagg. 370; DTF 72 IV 75) a prescindere dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato, non deve essere necessariamente rivolta direttamente ad un’autorità penale, ma può essere indirizzata anche ad un’autorità civile, amministrativa o ad un ufficio statale (Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 18-19; Donatsch / Wohlers, op. cit., pagg. 368 – 369), oppure può semplicemente giungere indirettamente a conoscenza dell’autorità in seguito al comportamento assunto dal denunciante, che è tale da rendere inevitabile che un’autorità venga indirettamente a conoscenza dei fatti, penalmente rilevanti, da lui imputati ad una determinata persona (Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 20).

b. L’argomentazione secondo cui non vi è, dal profilo oggettivo, denuncia mendace poiché l’innocenza di ACPR 1 non è dimostrata cade nel vuoto.

Infatti, il decreto di non luogo a procedere del 23 aprile 2010 è - contrariamente a quanto sostiene l’appellante che sembra non avere compreso la sentenza DTF 136 IV 170 - vincolante per questa Corte per quanto riguarda l’innocenza della denunciata.

In DTF 136 IV 170 il Tribunale federale non ha stabilito, come pretende l’appellante, che un decreto di non luogo a procedere lega il giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia mendace, unicamente quando la non colpevolezza del denunciato è stata accertata nel corso di una procedura precedente alla denuncia formulata e sfociata in una decisione cresciuta in giudicato. L’Alta Corte, senza rimettere in discussione il principio secondo il quale una precedente decisione di non luogo a procedere, resa in seguito alla denuncia sporta, è comunque vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla denuncia mendace, ha invece chiarito che, il fatto che la denuncia penale pronunciata nei confronti di una persona sfoci in un decreto di non luogo a procedere, non è di per sé sufficiente per ritenere l’autore di tale denuncia colpevole ex art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP (DTF 136 IV 170, consid. 2).

L’accertamento successivo dell’innocenza del denunciato non è, in effetti, sufficiente a dimostrare che il denunciante sapeva, al momento in cui ha presentato la denuncia, che il denunciato era innocente (DTF 136 IV 170, consid. 2).

c. L’appellante contesta anche la realizzazione del reato di denuncia mendace dal profilo soggettivo. Sostiene di avere legittimamente creduto che l’ex-dipendente fosse l’autrice del furto poiché l’aveva vista andare dietro al bancone del salone, frugare nel cassetto, estrarre il suo portamonete, scuoterlo e rimetterlo via velocemente mentre pronunciava la frase “questi me li devi” (motivazione d’appello, n. 63 e 75 e segg.).

c.1. Dal profilo soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone l’intenzione. Il denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale, dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 303 CP ,n. 17; Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 26; Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 20, pag. 369; Donatsch / Wohlers, op. cit., pagg. 370 – 371; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 244).

L’autore deve inoltre volere - o perlomeno accettare l’eventualità - che la sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303 CP, n. 17; Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 21, pag. 369; Donatsch / Wohlers, op.cit., pag. 371; STF 6B_591/2009 del 1 febbraio 2010, consid. 3.1.2).

c.2. Dall’insieme degli elementi probatori in atti traspare con evidenza che AP 1 ha costantemente mentito agli inquirenti.

Ha mentito quando ha detto e ridetto - o meglio, quando ha per ben due volte lasciato intendere (cfr. supra) - di avere visto l’ex-dipendente prendere i soldi dal borsello.

Ha mentito quando ha detto che l’ex dipendente ha pronunciato la frase “questi me li devi” (cfr. circostanza smentita dalla deposizione del cliente F.).

Ha mentito quando ha detto che la ragazza le aveva rubato l’agenda del salone (cfr. verbale TE 1 30 gennaio 2010, pag. 1 e 3, AI 2; verbale di F. del 2 febbraio 2010, pag. 2, AI 2 da cui emerge che, in realtà, la ragazza aveva preso un quadernetto di colore azzurro su cui ACPR 1 era solita annotare il nome dei clienti di cui si era occupata personalmente e i relativi incassi ).

Ha mentito quando ha negato di avere, al ristorante, preso per i capelli la ragazza (cfr. deposizione dell’amministratore dell’esercizio pubblico che ha dichiarato il contrario).

Questo mentire su tutto - in particolare, sul fatto di avere visto l’ex dipendente prendere i soldi dal cassetto quando ciò non era il caso (così come, poi, ha ammesso) - è la dimostrazione della consapevolezza del carattere mendace della denuncia fatta contro ACPR 1 (DTF 72 IV 72, consid. 2).

c.3. Dall’accertamento della natura menzognera delle dichiarazioni secondo cui l’appellante aveva sentito l’ex-dipendente dire “questi me li devi” deriva forzatamente l’inconsistenza della tesi difensiva secondo cui l’appellante, al momento in cui l’ha sporta, aveva sufficienti elementi per ritenere che fosse stata davvero la ragazza a rubare i soldi che - a suo dire - risultavano mancare dal borsello/cassa.

Inconsistente è, poi, la tesi secondo cui AP 1 poteva desumere tale fatto dalle pretese salariali che l’ex dipendente ha fatto valere nei suoi confronti (motivazione d’appello, n. 109, pag. 23; replica, n. 23. pag. 7). Basti, al proposito, rilevare che tali pretese, così come emerge dagli atti, sono state formalmente formulate da ACPR 1 all’indirizzo di AP 1 unicamente dopo la denuncia, e meglio con scritto del 20 ottobre 2011 del suo patrocinatore (motivazione d’appello, n. 109, pag. 23).

Pacifico poi il fatto che AP 1, al momento in cui ha formulato la denuncia, abbia voluto che nei confronti di ACPR 1 venisse avviata un’inchiesta penale, ciò che del resto è poi avvenuto.

d. La tesi secondo cui le dichiarazioni di AP 1 agli inquirenti sono il frutto, in sostanza, di uno stato psichico alterato per cui non “era assolutamente in grado di rilasciare dichiarazioni” (dichiarazione d’appello, pag. 3) non regge per i motivi che seguono.

d.1. Dagli atti emerge che in data 28 gennaio 2010 AP 1 si è recata presso il Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale __________. Nel rapporto d’uscita (allegato al verbale del 28 gennaio 2010, AI 2), il dott. __________ ha indicato unicamente, come necessario per la salute psico-fisica della paziente, che venga evitato ogni contatto con ACPR 1.

Successivamente, nel rapporto del 7 novembre 2011, il dott. __________ ha precisato che, durante il colloquio del 28 gennaio 2010, AP 1 “psichicamente era scompensata, presentava vari sintomi importanti con stato d’ansia, agitazione psicomotoria ed addirittura dei sintomi psicotici e non era capace di discernimento nella misura completa” (doc. C allegato alla dichiarazione di appello).

Il medico curante dott. __________ da parte sua, con certificato medico del 30 ottobre 2011, ha riferito lo sviluppo, in seguito ai fatti del 26 gennaio 2010, di uno “stato d’ansia per il quale si è reso necessario un primo trattamento farmacologico di Deanxit” (doc. D allegato alla dichiarazione di appello).

d.2. Letti nel loro insieme, i tre rapporti medici indicano come lo stato ansioso constatato sia da riportare al litigio di cui s’è più volte detto.

Ricordato come il rapporto in cui si parla di una compromissione della capacità d’intendere e volere sia stato allestito quasi due anni dopo il consulto a cui si riferisce e come, invece, nella lettera d’uscita allestita subito dopo il colloquio le annotazioni siano molto più blande, non si può non rilevare come l’ansia e l’agitazione derivanti, in sostanza, da un litigio non siano tali da inficiare la capacità di leggere correttamente la realtà e di riportarla altrettanto correttamente.

Non va, poi, dimenticato che AP 1 ha reso le sue prime dichiarazioni il 28 gennaio 2010 - cioè due giorni dopo i fatti - e le ha ribadite il 3 febbraio successivo. Quindi, non può essere dimenticato che AP 1 ha effettuato le dichiarazioni che le vengono imputate in due momenti distinti, in cui , peraltro, l’emotività esasperata dovuta al litigio si era certamente stemperata.

Del resto, non vi è chi non veda come questa tesi difensiva sia in aperta contraddizione con quella, appena discussa, secondo cui l’appellante era legittimata dalla situazione a credere che l’ex-dipendente le avesse sottratto i soldi che lei sostiene mancare.

  1. E’, dunque, data la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di denuncia mendace.

Ciò a prescindere dalla questione a sapere quando effettivamente l’appellante abbia creduto di constatare il preteso furto subito, segnatamente se abbia percepito che erano stati rubati dei soldi dalla cassa del __________ prima (come sostiene il primo giudice) o dopo (come sostiene l’appellante) l’arrivo degli agenti di Polizia. Tale circostanza è, infatti, in concreto, irrilevante.

  1. a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

L’art. 303 n. 1 CP prevede che, chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

b. In concreto la colpa di AP 1 è oggettivamente di media gravità, avendo il suo comportamento comunque determinato l’avvio di una procedura penale per furto nei confronti di una persona che sapeva innocente. Dal profilo soggettivo, se la persistenza a mentire costituisce un’aggravante, va, comunque, considerata, ad attenuazione della sua colpa, una certa fragilità psichica dell’appellante.

Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, a cui va aggiunta la multa di fr. 150.- (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7). L’ammontare della multa è ridotto rispetto a quanto deciso dal primo giudice in applicazione del principi di cui alla sentenza DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.

Tassa di giustizia e spese

  1. L’estremamente ridotto grado di accoglienza dell’appello non giustifica una modifica della ripartizione delle spese del giudizio di primo grado.

La tassa e le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato. Sempre per l’estremamente ridotto grado di accoglienza (peraltro su un punto non contestato dalla difesa), non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

34, 42, 44, 47, 106 e 303 n. 1 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di denuncia mendace per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2118/2010 del 3 maggio 2010.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni;

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) e delle spese giudiziarie di fr. 240.- per il procedimento di primo grado;

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dell'appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

18

AI

  • art. 2 AI

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 303 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 454 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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