Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.61
Entscheidungsdatum
24.10.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.61+79

Locarno 24 ottobre 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata a seguito dell’annuncio

9 marzo 2012 confermato con la dichiarazione di appello 4 giugno 2012 di

AP 1,

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata l’8 marzo 2012 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 e IM 2

e sull’appello incidentale 13 giugno 2012 presentato dal

procuratore pubblico

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che - con sentenza 8 marzo 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

· ripetuta rapina, commessa:

  • il 10 luglio 2011, a __________, in correità con IM 1, a danno di ACPR 18, con una refurtiva denunciata, parzialmente recuperata, di fr. 5’950.- ed € 3’050.-;

  • il 19 luglio 2011, a __________, in correità con IM 1 e IM 2, a danno di ACPR 19, con una refurtiva denunciata di fr. 749.95;

· ripetuto furto, in parte tentato, commesso:

nel periodo 7 gennaio - 11 agosto 2011,

ad __________,

in 17 occasioni (di cui 7 tentate),

singolarmente, in correità con IM 1 e con terzi, con una refurtiva denunciata di almeno fr. 44’259.- ed € 2’500.-;

· ripetuto danneggiamento,

commesso in occasione dei furti di cui al punto precedente nonché ad __________, il 3 luglio 2011, nei confronti della ACPR 13, con un danno denunciato di almeno fr. 16'548.25;

· ripetuta violazione di domicilio,

commessa in 16 occasioni, in connessione con i furti consumati e tentati di cui sopra;

· guida nonostante la revoca della licenza di condurre

per avere, a __________, il 15 dicembre 2010, condotto un’autovettura nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità

e meglio come descritto nell’atto d’accusa n. 121/2011 del 2 dicembre 2011 e precisato nei considerandi.

La Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle accuse di:

  • estorsione (punto B.2 AA);

  • furto (punto B.3.1 AA);

  • danneggiamento (punto B.4.1 AA);

  • violazione di domicilio (punto B.5 limitatamente al furto di cui al punto B.3.1 AA).

In applicazione della pena, richiamati i DA 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del MP ticinese, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.

Nel medesimo giudizio la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

  • IM 1 autore colpevole di ripetuta rapina (stessi episodi addebitati a AP 1), ripetuto furto in parte tentato (10 occasioni, di cui 6 tentate), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e ricettazione, lo ha assolto da alcune imputazioni (estorsione, alcuni episodi di furto, danneggiamento e violazione di domicilio) e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di 2 anni;

  • IM 2 autrice colpevole di rapina (commessa in correità con AP 1 e IM 1) e l’ha condannata alla pena detentiva di 13 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con altrettanto tempestiva dichiarazione ha precisato di postulare:

  1. la modifica del dispositivo 1.1.2 della sentenza impugnata nel senso di essere prosciolto dall’imputazione di rapina e, ma solo in via subordinata, di essere condannato per quei fatti per complicità in furto;

  2. la modifica del dispositivo 6.1 della sentenza impugnata nel senso di essere condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di 2 anni.

Ricevuta la dichiarazione d’appello, il procuratore pubblico ha tempestivamente presentato dichiarazione d’appello incidentale precisando di impugnare i dispositivi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della sentenza impugnata e chiedendo che:

  1. AP 1 venga dichiarato autore colpevole anche di estorsione (così come al punto B.2 AA), furto (punto B.3.1 AA), danneggiamento (punto B.4.1 AA) e violazione di domicilio (punto B.5 limitatamente al punto 3.1 AA);

  2. AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

  • I due appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 24 ottobre 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello dell’imputato, l’accoglimento del proprio e, conseguentemente, che AP 1 sia dichiarato autore colpevole anche di estorsione nonché di furto, danneggiamento e violazione di domicilio per i fatti del 24/26 dicembre 2010 e condannato alla pena detentiva unica di 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

  • AP 1 ha postulato la reiezione dell’appello del procuratore pubblico e l’accoglimento del proprio, chiedendo, in via principale, di essere prosciolto dal reato di rapina in relazione ai fatti del 19 luglio 2011 e, in via subordinata, di essere condannato in relazione a quei fatti per complicità in rapina o correità in furto. Tenuto conto di ciò e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ha postulato una riduzione della pena detentiva, in via principale, ad un massimo di 24 mesi e, in via subordinata, a 3 anni, di cui una parte sospesa condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. In forza dell’art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali è disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Eugster in: Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, ad § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI1; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), pag. 26).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni utilizzati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf.; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

In altri termini, il giudice è tenuto, nell’esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.

La credibilità soggettiva è data quando la chiamata di correo è accompagnata dalla confessione piena da parte dell’imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento o, quantomeno, di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi.

La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi.

Quando ne è stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa è stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre 2010 consid. 4.1.b).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, ad § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad § 39, n. 22 e ad § 62, n. 4; STF 6B_1028/2009 del 23.4.2010; STF 6B_10/2010 del 10.5.2010; STF 6B_936/2010 del 28.6.2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10.5.2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26.10.2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9.10.2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13.6.2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5.3.2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30.3.2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1.9.2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24.5.2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. AP 1, cittadino italiano, è nato l’11 ottobre 1961 a __________ (dove ha frequentato le scuole dell’obbligo) in una famiglia disunita. Interrogato sui suoi genitori, egli ha, infatti, dichiarato di non ricordare il proprio padre che, quando lui era piccolo, era stato incarcerato - verosimilmente, anche processato e condannato - per avere tentato di uccidere la propria moglie trovata a letto con un altro uomo (AI 21, pag. 16; verb. dib d’appello, pag. 2). Dei tre fratelli di AP 1, i due più piccoli sono stati messi in collegio, la madre non potendo, da sola, occuparsi di tutti. Così, egli è cresciuto con la madre e il fratello maggiore.

I due fratelli minori sono deceduti: l’uno, dopo una grave malattia, a causa di un tumore (o di un ictus, come detto al dibattimento d’appello, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2), l’altra per overdose di stupefacenti.

A 16 anni, AP 1 ha lasciato la madre per vivere da solo.

Ha lavorato come parchettista e come imbianchino (cfr. verb. dib d’appello, pag. 2).

Dopo l’assolvimento dell’obbligo militare, si è sposato. Dal matrimonio (poi sciolto per divorzio) è nata una figlia, oggi quasi trentenne e con cui non ha più alcun rapporto.

Secondo le sue dichiarazioni, le sue vicissitudini con la giustizia penale sono iniziate il 5 agosto 2002 quando, a causa di difficoltà finanziarie - dovute, secondo le sue dichiarazioni, al pagamento dei costi di rimpatrio della salma del fratello (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) - ha compiuto, con un correo, una rapina in banca: usando un taglierino come arma, i due si sono fatti consegnare circa 30'000’000 di lire italiane e 45 sterline (cfr. sentenza della Corte d’appello di __________ relativa a questo reato, in atti sub AI 104). Tratto in arresto il 30 agosto 2002, per questa rapina gli è stata inflitta, in secondo grado, la pena di 4 anni e 9 mesi. AP 1 è, poi, stato nuovamente condannato, per una seconda rapina (di un telefonino) commessa il 28 marzo 2007, a 2 anni di detenzione.

Scontate le sue pene in diversi penitenziari italiani, AP 1 è stato scarcerato il 25 gennaio 2009.

Al riguardo, AP 1 ha precisato di non avere potuto beneficiare, negli ultimi tre anni di detenzione, nonostante la buona condotta tenuta in carcere, degli arresti domiciliari poiché la madre non gli ha permesso di abitare con lei.

Il suo casellario giudiziale italiano racconta, però, una storia più grave, almeno per il numero di reati commessi e la loro varietà (cfr. consid. 10).

Uscito dal carcere, AP 1 si è, praticamente subito, trasferito in Svizzera, soggiornando, dapprima, a __________ con il fratello (con cui, però, ha ben presto litigato e non ha più rapporti), poi a __________ (per circa due mesi), poi ancora a __________ presso la donna che sarebbe, poi, diventata sua moglie, poi ancora, a __________ con la sua attuale compagna e, infine, dopo una breve permanenza (durata due mesi) a __________, da dicembre 2010, a __________.

Durante il soggiorno in Svizzera ha lavorato, prima, come imbianchino, poi, da ottobre 2009, come agente di sicurezza presso la __________.

Il 18 dicembre 2009, AP 1 ha sposato S. (cittadina svizzera). Il matrimonio ha avuto brevissima durata: i due coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2010 (lui sostiene di averla sorpresa con un altro uomo; AI 136, pag. 2) e il divorzio è stato pronunciato il 23 novembre dello stesso anno.

L’appellante ha, poi, avviato una relazione con l’attuale compagna, V. (cfr. MP AP 1 16.8.2011, pag. 17; sentenza impugnata, consid. 2, pag. 15).

Almeno da dicembre 2010, AP 1 non ha più lavorato. Alla polizia ha detto di avere vissuto grazie a prestiti di amici di cui non ha però voluto rivelare il nome.

Non intende più tornare in Italia (alla polizia ha detto “piuttosto che andare in Italia mi ammazzo”; MP AP 1 16.8.2011, AI 21, pag. 17).

  1. AP 1 risiede in Svizzera senza alcuna autorizzazione: con decisione 1. marzo 2011 gli è stato negato il richiesto permesso B.

Dal 5 luglio 2011, egli era a __________ come semplice turista (AI 122).

A suo carico non risultano, in Svizzera, né precetti esecutivi né ACB (doc. TPC 42).

  1. L’estratto del casellario giudiziale italiano del 1. febbraio 2012 di AP 1 (doc. TPC 32 ) riporta sei condanne:
  1. 21/05/1985: multa di 20’000 lire per emissione di assegni a vuoto

  2. 18/05/1988: 20 giorni di arresto (sospesi condizionalmente) e 2'000’000 lire di multa per infrazione alla legge sulla circolazione stradale

  3. 18/11/1996: 20 giorni di arresto (poi sostituito con l’ammenda di lire 1'600'000) e 150’000 lire di multa per circolazione abusiva con veicolo avente carta di circolazione o targa ritirata

  4. 07/07/2003: 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'200.00 euro per rapina in concorso con sequestro di persona per i fatti del 5/8/2002 in __________ (pena detentiva eseguita dal 31/08/2002 al 03/08/2005)

  5. 29/03/2007: 2 anni di reclusione e multa di 400.00 euro per la rapina commessa il 28/3/2007 a __________ (pena detentiva eseguita dal 14/06/2007 al 26/01/2009)

  6. 07/05/2010: 2 anni e 2 mesi di reclusione per cessione illecita di sostanze stupefacenti e induzione alla prostituzione (fatti commessi nel mese di marzo 2000 e dal mese di maggio a luglio 2001), pena cancellata, secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello, dall’indulto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

L’estratto del casellario giudiziale svizzero di AP 1 (cfr. doc. TPC 22) riporta, invece, tre DA emanati dal MP ticinese:

  • DA 5.7.2010: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'000.- per guida in stato di inattitudine commessa il 28.02.2010

  • DA 4.10.2010: pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'200.- (pena complementare a quella inflitta il 05.07.2010) per infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 07.06.2010

  • DA 30.11.2010: pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 400.- (pena complementare a quelle inflitte il 05.07.2010 ed il 04.10.2010) per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 27.06.2010.

Inoltre, dagli atti risulta che, con DA 30 agosto 2010, AP 1 è stato condannato ad una multa di fr. 400.- per contravvenzione alla LStup e, meglio, per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e l’11 agosto 2010, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 73 grammi lordi) di cocaina nonché per avere, il 17 agosto 2010, detenuto 16 grammi lordi della medesima sostanza (doc. TPC 47).

Non avendo pagato le multe di cui ai DA 5.7.2010 e 30.11.2010, AP 1 ha espiato, dal 14 febbraio al 6 marzo 2011, 20 giorni di detenzione in regime di carcere aperto.

  1. Ritenuto come i reati qui in discussione siano stati - secondo l’ipotesi accusatoria - commessi da AP 1 in correità con IM 1 (e, ma una volta sola, IM 2), è opportuno brevemente ricordare come i due uomini si siano conosciuti e come abbiano deciso di commettere, insieme, dei furti.

a. IM 1, cittadino portoghese nato il 26 maggio 1990, entrato in Svizzera il 1. maggio 2008, è titolare di un permesso B dal 17 marzo 2011 con validità sino al 16 marzo 2016 (AI 123) e vive a __________.

Al momento dei fatti considerati dall’AA lavorava come agricoltore presso l’azienda agricola __________.

IM 1 è incensurato in __________ (doc. TPC 23) e in __________ (AI 59) mentre è stato condannato in __________, il 23 gennaio 2007, a 60 aliquote giornaliere da € 4 l’una per un’infrazione alla legge sulla circolazione stradale.

b. DI 2, cittadina portoghese, nata il 15 maggio 1988 è sorella di IM 1. Al momento dei fatti viveva provvisoriamente presso il fratello. Non ha mai frequentato AP 1.

c. AP 1 e IM 1, conosciutisi a __________ tramite un amico comune, si sono frequentati assiduamente da fine maggio/inizio giugno 2011:

“ Ho conosciuto AP 1 circa un anno e mezzo fa. L’ho conosciuto per il tramite di una persona che all’epoca lavorava con me, tale C. di cui non conosco il cognome (…) Questo C. mi aveva chiesto se potevo accompagnarlo a __________ con la mia vettura e ci siamo recati alla stazione FFS dove ci aspettava il AP 1.

ADR (…) Sulla strada del ritorno C. mi dice che AP 1 era persona in grado, in caso di difficoltà, di trovarmi anche un lavoro. Ho rivisto AP 1 sempre a __________ in altre 3 o 4 occasioni, una volta da solo e le altre accompagnato da questo C.. (…) Non ho più rivisto AP 1 per circa un anno, l’ho rincontrato 3 mesi fa (…) AP 1 mi ha detto che doveva andare via dalla Svizzera e che aveva bisogno che lo accompagnassi da 2 o 3 persone che gli dovevano dei soldi, cosa che poi io feci nei giorni successivi anche 2 o 3 volte alla settimana”

(MP IM 1 16.8.2011, AI 20, pag. 4 e 5).

d. Riguardo alla comune attività di ladri, IM 1 ha dichiarato quanto segue:

“ in verità, non vi è mai stata un’idea comune di commettere furti. AP 1 mi diceva di accompagnarlo. Mi prometteva dei soldi ma io non sapevo cosa lui facesse. L’ho capito solo quando in un’occasione è tornato con degli attrezzi e me li ha lasciati. Lui non mi aveva detto esplicitamente che aveva commesso un furto ma mi aveva detto che era andato a cercare un amico, non lo aveva trovato e quindi aveva preso degli attrezzi da lavoro” (MP IM 1 16.8.2011, AI 20, pag. 5).

Diversa la versione di AP 1 che, in particolare al dibattimento d’appello, ha spiegato che, in realtà, idea comune c’era e che l’obiettivo di alcuni furti era stato individuato da IM 1 che, grazie alla sua attività di giardiniere, aveva modo di frequentare diverse case (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).

  1. Circostanze dell’arresto

a. Così come ricordato dai primi giudici, AP 1, prima di essere arrestato, è stato più volte inchiestato:

una prima volta nel gennaio 2011 per i fatti di cui al punto C.9 dell’AA;

una seconda la notte fra il 3 e il 4 marzo 2011 (con un giorno d’arresto) per i fatti di cui ai punti C.6, C.7 e C.8 dell’AA;

la terza, insieme a IM 1 e IM 2, per i fatti di cui ai punti A.1, B.3, B.4 e B.5 dell’AA;

infine, per l’ultima volta, nel luglio 2011 per i fatti di cui al punto B.2 dell’AA.

AP 1 è, poi, stato posto in carcerazione preventiva dal GPC il 17 agosto 2011 (AI 29 e 125).

Dall’11 novembre 2011 AP 1 è in anticipata espiazione di pena (AI 136 e 137). In tale stato detentivo si è presentato al dibattimento di primo grado (cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 17) e, poi, a quello d’appello.

b. IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal GPC il 18 agosto 2011(AI 28 e 124).

Anche IM 1 è in anticipata espiazione di pena dall’11 novembre 2011 (AI 138 e 139).

c. IM 2 è stata posta in carcerazione preventiva dal GPC il 2 settembre 2011 (AI 47). E’ stata scarcerata dal PP il 15 settembre 2011 (AI 79).

  1. Alla fine dell’inchiesta, la pubblica accusa ha emanato un atto di accusa nei confronti delle tre persone indicate.

La sentenza che ha parzialmente confermato l’atto di accusa è stata accettata da IM 1 e da IM 2. È stata, invece, come visto, appellata da AP 1 e, in via incidentale, dalla pubblica accusa.

I. Appello di AP 1

Accertamenti e conclusioni della prima Corte in merito alla rapina di cui al punto A.1.2 dell’AA

  1. La pubblica accusa ha imputato a AP 1, IM 1 e IM 2 di avere commesso, in correità, una rapina ai danni di ACPR 19 secondo le seguenti modalità.

AP 1 e IM 1 hanno, dapprima, pianificato le modalità d’esecuzione della rapina e, poi, proceduto ad un sopralluogo.

La rapina pianificata è stata eseguita il 19 luglio 2011 da IM 1 e dalla sorella. I due, recatisi presso il Bar __________, hanno atteso l’orario di chiusura e, sorpresa la cameriera ACPR 19 mentre apriva la sua vettura, l’hanno bloccata l’uno da una parte e l’altra dall’altra. Mentre IM 1 la tratteneva per un braccio e le appoggiava un coltellino sulla spalla, IM 2 le ha strappato la borsa sottraendone il contenuto del valore complessivo di fr. 749.95.

  1. IM 1 e IM 2 non contestano i fatti appena citati che -come indicato dai primi giudici - “altro non sono che la trasposizione delle loro pregresse dichiarazioni in istruttoria” (sentenza impugnata, consid. 10 in initio, pag. 20).

Per contro, AP 1 ha sempre sostenuto di essere totalmente estraneo a tale rapina affermando che, la sera del 18 luglio, IM 1 si presentò, con la sorella, al suo domicilio e che lui fece accomodare nel suo appartamento soltanto l’uomo che gli disse che aveva bisogno di soldi e che, perciò, “voleva combinare qualcosa, cioè una rapina o un furto”:

“ Rammento che mi ha detto di volere andare a curare qualcuno e che voleva farlo a __________. Io ho risposto che non ne volevo sapere nulla poiché se se si fa qualcosa a __________ la colpa la prendo io. La conversazione è terminata così, io sono rimasto a casa mentre IM 1 se ne è andato” (PS AP 1 29.8.2011, pag. 4).

Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito, non solo la sua estraneità, ma la sua contrarietà alla commissione di tale furto/rapina:

“ Quella sera IM 1 è venuto a casa mia, con una persona (sua sorella) che neppure ho fatto entrare. IM 1 mi disse che aveva bisogno di soldi e mi chiese, riferendosi al bar che poi ha rapinato: “Trovo dei soldi lì?”. Io gli ho risposto che soldi se ne trovano dappertutto ma gli ho anche detto di non andare lì a fare la rapina perché sicuramente avrebbero dato a me la colpa, visto che il bar è a 10 m da casa mia. Io non sono un santo ma non sono neanche stupido, nel senso che non mi accollo rischi inutili. Non è neppure vero, come è stato detto, che il giorno dopo io sono andato in giro per __________ chiedendo notizie della refurtiva. In realtà, il giorno dopo, tutti parlavano solo di quello. __________ è un paesino: sono quattro case e io per forza ho sentito. In più ACPR 19 è una mia amica, è serba come la mia compagna. Non avrei mai né deciso né partecipato ad una rapina ai danni di quella ragazza. Ma neanche ai danni del bar, visto che lì già avevo fatto un furto mesi prima (il 28.11.2011)”

(verb. dib. d’appello, pag. 4-5).

Valutazione della posizione di AP 1 da parte della scrivente Corte

  1. Come visto sopra, perché possa essere un sufficiente sostegno probatorio per l’accertamento di un fatto contestato, la chiamata di correo deve essere in sé credibile, spontanea, disinteressata, lineare e costante. Dati questi presupposti, essa deve, inoltre, poter essere confermata - “vestita” - da elementi oggettivi esterni (cfr. sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre 2010 consid. 4.1.b).

In concreto, la chiamata di correo effettuata da IM 1 è certamente spontanea nel senso che essa non è stata indotta né dagli inquirenti né da altri fatti estranei alla persona del chiamante (PS IM 1 16.8.2011, ore 15.10, pag. 1).

Qualche perplessità desta, invece, la chiamata già dal profilo della sua credibilità intrinseca. Infatti, da un lato, nella storia della collaborazione AP 1/IM 1 non ci sono altri episodi in cui AP 1 abbia agito solo da “mandante” (i due hanno sempre operato materialmente insieme) e la ragione addotta da IM 1 per questa particolarità (AP 1 non ha partecipato perché le vittime lo conoscevano) non regge poiché, in altri casi, AP 1 non si è fatto alcuno scrupolo ad eseguire materialmente furti ai danni di persone che conosceva (valga, per tutti, il caso della vicina di casa).

Nemmeno la chiamata è cristallina avuto riguardo al criterio del disinteresse.

Se è vero che essa può essere ritenuta tale nel senso che, con tale chiamata, IM 1 si è assunto la responsabilità di un gesto che gli inquirenti non gli avevano ancora contestato, è anche vero che, così come sostenuto dalla Difesa, tale disinteresse si ritrova ad essere di molto sfumato se solo si pon mente al fatto che, così come per gli altri furti, anche per questo episodio, IM 1 ha attribuito il ruolo principale a AP 1. In questo senso, non può essere misconosciuto l’interesse del chiamante ad avere, anche per la rapina di __________, AP 1 come il partecipante cui attribuire il ruolo di colui che, non solo ha avuto l’idea di mettere a segno il colpo, ma l’ha anche spinto a partecipare, superando le sue remore. Indicative, al proposito, sono le seguenti dichiarazioni:

“ Circa 3/4 settimane fa, (…) AP 1 mi ha chiamato (…)mi disse che voleva che io commettessi un furto poco distante da casa sua, e meglio al Bar __________. Mi indicò quel locale in quanto lui ha degli attriti contro il proprietario di cui io però non conosco il nome. (…) All'inizio io non volevo andare a commettere questo furto poi però mi convinse non tanto a parole ma piuttosto guardandomi. Il suo sguardo mi intimorisce.

ADR che il suo sguardo mi intimorisce perché ha uno sguardo come se nulla gli facesse paura, come se io guardandolo mi sentissi quasi obbligato ad obbedirgli”

(PS IM 1 16.8.2011, ore 16.45, pag. 2-3);

“ Dopo quando siamo rimasti soli AP 1 è tornato sul discorso dell’affare che altro non era che compiere una rapina ai danni del Bar __________ (preciso che di compiere questa rapina me ne aveva già accennato in precedenza ma io ho sempre rifiutato)”

(MP IM 1 8.9.2011, AI 60, pag. 2-3);

“ quella notte siamo stati ancora insieme e ci siamo messi a parlare. Io continuavo a dire che non me la sentivo di fare quella rapina. Non so dire nulla in merito a questi contatti, non me li ricordo nel dettaglio. E' probabile che io sia rimasto da solo a pensare sul posto e poi gli ho detto che non me lo sentivo” (MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 8).

La chiamata di IM 1 desta, poi, altre grosse perplessità se esaminata alla luce del criterio della costanza.

IM 1 ha, infatti, modificato la sua versione non soltanto riguardo all’identità della donna che ha agito con lui, ma anche sulla questione del sopralluogo. Di questo fatto - fondamentale nell’economia interna della chiamata - IM 1 non ha fatto cenno per ben quattro verbali (i tre del 16.8.2011 e quello del 18.8.2011) e ne ha parlato soltanto nel verbale del 23 agosto successivo.

A queste importanti fragilità intrinseche alla chiamata, si aggiunge la totale assenza di elementi esterni che possano essere chiamati a sorreggerla.

A torto i primi giudici hanno ritenuto che la testimonianza della sorella potesse fungere da supporto alla chiamata in correità. Infatti, il 1. settembre 2011, all’esplicita domanda a sapere se AP 1 c’entrasse in qualche modo con la rapina di __________, IM 2 ha risposto affermando, in sintesi, “non conosco AP 1, so che frequenta mio fratello e mi si dice che è persona poco raccomandabile” (AI 45, pag. 7). E’ stato soltanto nel verbale successivo (quello del 12 settembre 2011), e soltanto dopo che la verbalizzante le aveva esplicitamente contestato che il fratello aveva dichiarato che, in macchina, lui le aveva detto che era stato AP 1 (n.d.r: AP 1) a dirgli della possibilità di fare la rapina, che la donna ne ha confermato le dichiarazioni (AI 65, pag. 3). Non ha da essere argomentato molto per spiegare che, in queste condizioni, le dichiarazioni della donna non possono essere chiamate a conferma di quelle del fratello. Diverso sarebbe stato se la donna avesse parlato spontaneamente del colloquio asseritamente avuto con il fratello in macchina. In quel caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto fungere da sostegno della chiamata perché non si vede quale motivo IM 1 avrebbe avuto, in quel momento, di mentire alla sorella sul coinvolgimento di AP 1. Ma la questione si pone diversamente. Sul coinvolgimento di AP 1 nella rapina, la donna ha dapprima risposto lasciando intendere di non sapere nulla al proposito, tornando sui suoi passi e dando una risposta completamente diversa soltanto dopo essere stata informata di quanto dichiarato dal fratello. Non solo la loro modifica, ma soprattutto la tempistica di tale modifica toglie alle dichiarazioni della donna qualsiasi credibilità ed esclude, perciò, che esse possano essere utilizzate a sostegno della chiamata in correità effettuata dal fratello.

Neppure ai tabulati telefonici può essere attribuita funzione di sostegno di una chiamata in correità in sé già traballante per i motivi suesposti. Essi potranno, certo, provare che la sera prima della rapina (cioè, la sera in cui IM 1 situa il sopralluogo) AP 1 fosse nella zona servita dall’antenna di __________ (così come sostengono i primi giudici). Ma la cosa è assolutamente priva di rilevanza probatoria per quanto qui interessa, visto che AP 1 abitava, all’epoca, appunto a __________.

Nemmeno è rilevante il fatto che i tabulati telefonici attestano di un fitto scambio di telefonate fra AP 1 e IM 1, nella misura in cui è accertato che, nell’ambito del sodalizio criminale in essere fra i due sin dal gennaio precedente, le telefonate erano, fra loro, quotidianamente numerose.

Totalmente insignificante dal profilo probatorio è, poi, il fatto che, il giorno dopo la rapina, AP 1 ha chiesto dell’ammontare della refurtiva ad alcuni avventori del bar: è del tutto naturale che, in particolare in un paesino quale è __________, una rapina diventi, in tutti i suoi dettagli, oggetto di discussione.

In queste condizioni, forza è constatare che l’ipotesi accusatoria - che la prima Corte ha fatto propria - non ha sufficiente fondamento probatorio.

Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 deve essere accolto ed egli deve essere prosciolto dall’imputazione di rapina per i fatti di cui al punto A.1.2 dell’AA.

II. Appello incidentale del PP

Accertamenti e conclusioni della prima Corte in merito al furto di cui al punto B.3.1 dell’AA ed ai relativi danneggiamento (punto B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (B.5 dell’AA limitatamente al punto B.3.1 dell’AA)

23.a. Fra i vari furti che la pubblica accusa ha imputato a AP 1 (da solo, in correità con IM 1 o in correità con terzi) vi è quello commesso a __________, nel periodo 24/26 dicembre 2010, ai danni di ACPR 6 cui, secondo l’ipotesi accusatoria, sono state sottratte due giacche e svariato materiale elettronico ed informatico per un valore complessivo di fr. 6'009.-. In relazione a questa fattispecie, il PP ha imputato a AP 1 (in correità con IM 1), oltre al reato di furto, anche quelli di danneggiamento (per avere danneggiato la porta principale e lo stipite nonché un’anta di un armadio) e di violazione di domicilio (per essere penetrato nella proprietà altrui contro la volontà degli aventi diritto).

b. AP 1 ha sempre negato di avere partecipato a detto furto.

c. Al dibattimento di primo grado, rettificato il valore della refurtiva indicato nell’atto d’accusa in fr. 3'300.- (verb. dib. TPC, pag. 3; cfr. pure descrizione oggetti allegata alla denuncia 26.12.2010, all. 28 al RPG 10.11.2011), la prima Corte ha, per finire, prosciolto l’accusato dai tre capi di accusa relativi alla descritta fattispecie: la chiamata in correità formulata da IM 1 non è stata ritenuta credibile: secondo la Corte della assise criminali, IM 1 aveva motivi propri per rivalersi, illecitamente, su ACPR 6, senza avere bisogno di essere motivato da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 29a, pag. 40; consid. 33a, pag. 44; consid. 35a, pag. 45-46).

d. Con il suo appello, la pubblica accusa sostiene, invece, la credibilità della chiamata in correità di IM 1.

Valutazione della scrivente Corte

  1. Nel corso dell’inchiesta AP 1 - che ha ammesso di avere commesso gli altri furti, danneggiamenti e violazioni di domicilio imputatigli - si è sempre dichiarato estraneo al furto ai danni di ACPR 6 (PS AP 1 13.10.2011, pag. 2-3; MP AP 1 10.11.2011, AI 136, pag. 5-6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7), così come ai relativi danneggiamento e violazione di domicilio (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10), precisando di non avere mai avuto problemi con la vittima che egli conosceva per essere stato l’amico della sorella di IM 1 (MP AP 1 10.11.2011, AI 136, pag. 5-6).

Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto alcun motivo di rancore nei confronti di ACPR 6 che - anzi - l’aveva aiutato in un trasloco (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5).

  1. IM 1, pur ammettendo di avere partecipato al furto commesso ai danni di ACPR 6, ne ha sempre attribuito la paternità a AP 1, sostenendo che questi decise di mettere a segno tale colpo per vendicarsi di un torto subito:

“ Sono rimasto impressionato perché il furto AP 1 lo ha fatto per farla pagare a detto ACPR 6, anche se non so il motivo per cui l’abbia fatto, ma ho saputo da un amico del marito di mia mamma, che tra i due c’erano dei motivi di soldi”

(MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 2);

“ Lui mi aveva detto che AP 1 ed il proprietario dell’appartamento avevano litigato. (…) So che loro due avevano fatto dei furti assieme e che poi avevano litigato” (PS IM 1 30.9.2011, pag. 2-3).

  1. L’inattendibilità della chiamata in correità di IM 1 è, in questo caso, dimostrata - senza che sia necessario addentrarsi nella sua valutazione sulla scorta dei criteri elencati sopra - dalle dichiarazioni della vittima del furto che ha sempre negato che fra lui e AP 1 vi fosse qualche motivo di rancore mentre - ha dichiarato - ruggine c’era fra lui e IM 1:

“ Escludo che il AP 1 possa avere dei motivi di astio nei miei confronti. Con lui non ho mai avuto problemi né ho trattato affari leciti o illeciti che siano. Come detto invece IM 1 era sicuramente arrabbiato con il sottoscritto e poteva avere desiderio di vendetta”

(PS Capizzi 20.9.2011, pag. 4).

Ritenuto come, in questo caso, sia accertato, sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del furto, che IM 1, nella sua chiamata in correità, ha mentito, questa Corte non può che confermare il proscioglimento di AP 1 sia dall’imputazione di furto di cui al punto n. B.3.1 dell’AA sia da quelle di danneggiamento (punto n. B.4.1 dell’AA) e di violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente al punto B.3.1 dell’AA) relative alla medesima fattispecie.

Accertamenti e conclusioni della prima Corte in merito all’estorsione di cui al punto B.2 dell’AA

  1. La pubblica accusa ha imputato a AP 1 di avere, in correità con IM 1, commesso un’estorsione ai danni di ACPR 20.

Secondo la tesi del procuratore pubblico, AP 1, dopo avere conosciuto in un bar S. (ragazzo affetto da ritardo psicomotorio che, quella sera, era in stato alterato dall’alcol), lo ha accompagnato a casa e, presentatosi al padre del giovane, ACPR 20, come un agente italiano infiltrato dell’antidroga, gli ha spiegato che il figlio aveva un debito di fr. 3'000.- con una banda di albanesi di __________ e si è offerto di recarvisi per consegnare l’importo in questione alle citate persone.

Stando all’accusa, il comportamento di AP 1 e IM 1 - che ha spalleggiato l’amico confermando alla famiglia la bontà dei suoi intenti - ha creato una situazione ambigua che, intimorendolo, ha indotto ACPR 20 a farsi accompagnare al più vicino bancomat dove ha prelevato l’importo di fr. 3'000.- e lo ha consegnato a AP 1.

  1. Sia AP 1 (invero dopo alcune iniziali reticenze; cfr. MP AP 1 16.8.2011, AI 21, pag. 5-10; MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 2-10), che IM 1 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.9.2011, AI 87, pag. 2-6) hanno riconosciuto i fatti oggetto del capo di imputazione (MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12; MP AP 1 24.10.2011, AI 119, pag. 1 e segg.; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6), l’unica discrepanza tra di loro riferendosi alla spartizione del provento del reato (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 26).

30.a. Al riguardo, la prima Corte ha accertato quanto segue:

“ a) che in base al testo dell'AA la persona concretamente minacciata e quindi presunta vittima di questa asserita estorsione (art. 156 n. 1 CP) non è S. con l'inesistente storia degli albanesi, ma il di lui padre;

b) che nella propria denuncia penale del 16.7.2011 ACPR 20 ha indicato di essere stato vittima del reato di “raggiro”, quindi di una possibile truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP piuttosto che di un'estorsione ex art. 156 n. 1 CP (Al 1 Inc. MP 2001.5830);

c) che effettivamente l'agire di AP 1 più che raffigurare il reato di cui all'art. 156 n. 1 CP meglio concretizza quello di cui all'art. 146 cpv. 1 CP vista la serie di menzogne da lui messe in piedi in quei frangenti (l'essere un falso poliziotto italiano infiltrato in Svizzera, l'inesistente banda di albanesi minaccianti per questioni di droga S. da tacitarsi con fr. 3'000.-, la veloce presentazione, onde legittimarsi, di qualcosa di simile ad una tessera di riconoscimento o, in macchina, dopo il prelievo del denaro, la finta telefonata in polizia per organizzare un intervento operativo) se non che, e giustamente, AP 1 non poteva essere legalmente perseguito per siffatta ipotesi di legge visto che quando consegnò i soldi ACPR 20 più non credeva alla storia del falso poliziotto (PS ACPR 20 29.7.2011 pag. 5 e 13.9.2011 pag. 3 e 4), da cui la decadenza del presupposto legato dell'astuzia;

d) che anche F., moglie di ACPR 20, pensò sin dall'inizio di essere stata vittima di una truffa (art. 146 cpv. 1 CP) visto come appena il marito, assieme a AP 1 e IM 1, lasciò il domicilio per andare a prelevare i soldi da un bancomat di __________, chiamò la centrale di polizia ma non per denunciare un'estorsione (art. 156 n. 1 CP) bensì solo per verificare se con loro lavorasse “un certo app __________” e quindi, ricevuta risposta negativa, rimproverare il consorte con un “bravo pirla ti sei fatto truffare” al momento del suo rientro a casa (PS F. 13.9.2011 pag. 3);

e) che anche i due poliziotti della cantonale giunti al domicilio dei coniugi ACPR 20, sentito il loro racconto, consigliarono di “inoltrare una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico per il titolo di reato di truffa” (art. 146 cpv. 1 CP e PS F. 13.9.2011 pag. 3) e non per estorsione (art. 156 n. 1 CP);

f) che ACPR 20, in urto alla possibile concretizzazione oggettiva del reato di estorsione (art. 156 n. 1 CP), ha dichiarato come “il fantomatico poliziotto non ha mai proferito minacce”, circostanza confermata anche dall'altro suo figlio P. (PS P. 10,10.2011 pag. 3), e che era solo il generalizzato atteggiamento di AP 1 e la situazione creatasi che l’intimorivano e gli mettevano paura (PS ACPR 20 13.9.2011 pag. 4 e PP AP 1/ACPR 20 14.10.2011 pag. 11);

g) che gli atti all'incarto e tutte le dichiarazioni delle parti non indicano assolutamente quale sarebbe stato il grave danno di cui AP 1 avrebbe concretamente e direttamente minacciato ACPR 20 (art. 156 n. 1 CP) se non gli avesse consegnato la somma di fr. 3'000.-;

h) che AP 1, nel suo VI PP 24.10.2011, ha sostenuto come in quei frangenti ACPR 20 era “titubante ma non intimorito” (PP AP 1 24.10.2011 pag. 5) o spaventato (PP AP 1 24.19.2011 pag, 7);

i) che l'atteggiamento genericamente intimidatorio di AP 1 così come più volte sostenuto da ACPR 20 nei suoi VI (PS 29.7.2011 e 13.9.2011 nonché PP AP 1/ACPR 20 14.10.2011) non doveva esser poi così concreto e oggettivamente grave se la moglie, telefonando in polizia, non denunciò un'estorsione (art. 156 n. 1 CP) in corso, ma chiese solo delle informazioni (PS F. 13.9.2011 pag. 3) mentre l'altro figlio e fratello di S, una volta che suo padre, AP 1 e IM 1 se n'erano andati, è pure lui “subito uscito di casa” (PS P. 10.10.2011 pag. 3) invece di restare in compagnia della madre per discutere con lei di quanto stava succedendo e così rinfrancarla nell'attesa del rientro del padre, comportamento che era iI minimo che la Corte si sarebbe aspettata di vedere se la situazione fosse stata così tesa e preoccupante come soggettivamente sostenuto da ACPR 20” (sentenza impugnata, consid. 11 a-i, pag. 24-25).

b. Non considerando adempiuti i presupposti oggettivi del reato, i primi giudici hanno prosciolto gli accusati dall’imputazione di estorsione osservando che:

“ Gli atti all’incarto, infatti, non concretizzano alcuna reale minaccia di un grave danno nei confronti del solo ACPR 20 (cons. 11a, 11f e 11g) tale da indurlo a consegnare a AP 1 fr. 3'000.-. Se invece questa da lui risentita pressione intimidatoria doveva esser tratta dalla situazione che si era venuta a creare come sembrerebbe dedursi dalla lettura dell’AA (“nel frattempo intimorito dalla situazione ambigua creatasi a seguito del comportamento del duo”), siffatta circostanza non è stata fatta propria dalla Corte visto il comportamento avuto in quei frangenti da F. e P. (cons. 11i) che è stato tutt’altro, leggendo distaccatamente i loro VI, che intimorito o pauroso (cons. 11f). La Corte non misconosce che l’agire di AP 1 e indirettamente del fido IM 1 possa aver preoccupato e forse anche soggettivamente spaventato ACPR 20, ma ciò non è ancora sufficiente per riconoscere l’imputazione qui in esame e questo, a fortiori, anche in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) di cui i due imputati avrebbero in ogni caso a beneficiare”

(sentenza impugnata, consid. 27, pag. 39).

Valutazione della scrivente Corte

  1. Le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte in questa fattispecie divergono alquanto le une dalle altre.

Sulla base degli atti è, tuttavia, possibile accertare quanto segue.

a. La sera del 9 luglio 2011, AP 1 e IM 1 incontrarono, in un bar di __________, S., un ragazzo - con deficit psico-motori e visibilmente alterato dall’alcol - che raccontò loro, fra l’altro, di avere dei problemi con una banda di albanesi cui doveva fr. 3’000.-. Quando il padre del ragazzo giunse nell’esercizio pubblico intenzionato a ricondurre il figlio a casa, AP 1, approfittando del’agitazione del giovane che, sembra, manifestava aggressività nei confronti del genitore, si offrì di convincere il ragazzo a rientrare a casa e di accompagnarlo al domicilio.

b. AP 1 si presentò ai genitori del ragazzo come l’appuntato F., un “poliziotto italiano, infiltrato in Svizzera” che si stava occupando di una banda di albanesi. Ai due genitori, AP 1 presentò, pure, come fosse un documento attestante la sua qualità di poliziotto, una “specie di tessera con una bandiera italiana” (PS ACPR 20, 13.9.2011, pag. 3) che i due guardarono, però, solo di sfuggita.

IM 1 venne presentato come un collega/aiutante di F. (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 5; PS P. 10.10.2011, pag. 2).

c. AP 1 raccontò ai genitori di S. - e al fratello che, pure, era presente

  • che il giovane era entrato in contatto con una “banda di tipacci” (che, per l’appunto, era quella di cui lui si occupava come infiltrato) che lo ricattava (secondo quanto detto dal padre: PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 3) oppure cui doveva dei soldi (secondo quanto detto dalla madre: PS F. 13.9.2011, pag. 2) per un debito di droga (secondo quanto detto dal fratello di, cfr. PS P. 10.10.2011, pag. 2) e si offrì di risolvere la questione “andando a consegnare i soldi” (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5), e meglio l’importo di fr. 3’000.- che chiese ai ACPR 20 di anticipare.

Al riguardo, ACPR 20 ha detto che

“ lo scopo del pagamento esattamente non me lo ha detto. Forse per attirare la banda, come esca. Lo scopo del pagamento era che avrebbero arrestato la banda per non dare più fastidio a mio figlio (…) lo scopo del pagamento, mi ripeto, era quello di arrestare la banda. Poi la polizia avrebbe provveduto a riconsegnarmi i soldi entro 10 giorni” (PS ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);

“ io infatti avevo inteso che quell’importo trattavasi di una specie di esca e che quando avrebbero catturato i componenti della banda, AP 1 si sarebbe fatto vivo per informarmi dell’esito dell’operazione. AP 1 aggiungeva pure che i soldi nel giro di al massimo 10 giorni sarebbero stati a me riconsegnati”

(verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 8).

d. ACPR 20 accettò la richiesta.

Prima di partire per __________, alla volta del bancomat da cui prelevare la somma, AP 1 si fece dare un foglio su cui scrivere una ricevuta che sottoscrisse e fece sottoscrivere anche da ACPR 20 (e che tenne per sé, dicendo a ACPR 20, che ne chiedeva una copia, che l’avrebbe fatta non appena arrivato in centrale e che gliel’avrebbe spedita).

e. Redatta e firmata la “ricevuta”, AP 1, IM 1 e ACPR 20 - con la vettura di IM 1 - raggiunsero il bancomat di __________ dove ACPR 20 prelevò la somma.

AP 1 chiese a ACPR 20 se voleva andare con loro a __________ a consegnare i soldi, ma lui rifiutò (cfr. verb. confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 9). Così, i due lo riaccompagnarono a casa.

Nel tragitto di ritorno verso __________, ACPR 20 consegnò i soldi a AP 1 e gli chiese quando li avrebbe riavuti, sentendosi rispondere, come visto sopra, che la riconsegna sarebbe avvenuta entro, al massimo, una decina di giorni.

Inutile dire che AP 1 si intascò, insieme a IM 1, i fr. 3’000.- (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12).

f. Va detto che, usciti i due pretesi poliziotti ed il marito, la moglie di ACPR 20, giustamente insospettita, fece delle verifiche:

“ appena se ne erano andati, chiamavo la centrale della polizia e chiedevo se effettivamente lavorava un certo app F.. Loro mi dissero che non esisteva un poliziotto con questo nome e questo nemmeno a __________. Allora richiamavo mio marito che dopo un attimo rispondeva. Gli dissi che non esisteva un poliziotto con questo nome e a precisa domanda mi aveva risposto che era appena tornato a casa ed era nel giardino. Egli venne in casa e mi disse che era andato con queste persone a prendere i soldi. Io gli dissi “bravo pirla, ti sei fatto truffare” (PS F. 13.9.2011, pag. 3).

La signora F., rispondendo al poliziotto che le domandava se non le era sembrato strano che un poliziotto chiedesse loro dei soldi, ha risposto:

“ con il senno di poi, posso dire che effettivamente la cosa è un po’ strana. Sul momento avevo dato fiducia a questo finto poliziotto”

(PS F. 13.9.2011, pag. 4).

g. Il signor ACPR 20 - negando con ciò, implicitamente, di essere quel “bravo pirla che si era fatto imbrogliare” che la moglie aveva ritenuto che lui fosse - ha, invece, detto di avere creduto alla storia del poliziotto soltanto fino ad un certo punto e di essersi reso conto “di essere stato truffato”:

“ quando ero su nel mio appartamento, prima di firmare la ricevuta” (PS ACPR 20 ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);

“ quando i due erano in casa ho iniziato ad avere qualche dubbio su quanto mi aveva raccontato (…) Quando gli ho dato i soldi non gli credevo più” (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 4);

“ mi ha chiesto di fargli una ricevuta (…) è stato a questo momento che io ho percepito che qualcosa di strano stava accadendo. Ho pensato che mi stessero prendendo in giro, cercando di ottenere del denaro da me”

(verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5).

h. Nonostante questa asserita presa di coscienza della stranezza della situazione, come visto, ACPR 20 accettò la richiesta di AP 1 e, dopo averli prelevati, gli consegnò i fr. 3’000.- richiesti.

Ha detto di averlo fatto perché spaventato:

“ non ho reagito in alcun modo ed ho assecondato i due per paura che potesse accadere qualcosa a me o ai miei cari”

(verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5; cfr., anche, PS F. 13.9.2011, pag. 3; PS ACPR 20 29.7.2011, pag. 3 e 6).

i. Tuttavia, ACPR 20 ha anche precisato che AP 1 non lo minacciò espressamente:

“ non sono stato espressamente minacciato, ma io ho percepito un sentimento di paura nei confronti del qui presente.

A domanda dell’avv. DI 1 se il qui presente ha adottato un atteggiamento attivo che potesse suscitare paura, io rispondo di no anche se ribadisco il mio sentore era che se non avessi fatto quello che lui diceva poteva capitarmi qualcosa di brutto”

(verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11).

l. Perché la fattispecie dell’estorsione ex art. 156 CP sia oggettivamente realizzata, l’autore deve determinare una persona a compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo. Oltre alla violenza - in casu, certamente non realizzata - la legge prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno.

La minaccia - che è un mezzo di pressione psicologico (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 156, n. 11, pag. 400) - può essere espressa o tacita (Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 15, pag. 400).

Perché, in concreto, sia data minaccia ai sensi del citato disposto, occorre che la “situazione ambigua creatasi a seguito del comportamento del duo” (punto B.2 AA) - e che, secondo l’ipotesi accusatoria, costituisce l’elemento coercitivo (tacito) di cui all’art. 156 CP

  • possa essere percepita come tale, cioè come minacciosa, da una persona mediamente sensibile, nel senso che deve poter essere ammesso che la (pretesa) minaccia, cioè la prospettiva dell’inconveniente, è atta ad indurre un destinatario ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della vittima ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena libertà decisionale.

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401).

m. In concreto, questa Corte non può che condividere le conclusioni dei primi giudici secondo cui AP 1 non ha messo in atto alcuna situazione coercitiva a danno di ACPR 20. Non vi è stata minaccia espressa - e questo lo ammette lo stesso ACPR 20. Ma nemmeno è possibile scorgere nella situazione creata da AP 1 con la storiella dell’agente infiltrato una minaccia implicita. Al di là delle dichiarazioni di ACPR 20 sul suo stato di paura (di cui diremo in seguito), l’assenza di qualsivoglia comportamento atto a configurare una minaccia implicita o tacita è provata da quanto fatto dai famigliari dopo la partenza del marito/padre per __________: la moglie si è limitata alla verifica di cui sopra (cfr. consid. 31.f) denunciando non paura ma imbroglio e il figlio P. si è tranquillamente allontanato da casa. Se AP 1 e il compagno avessero creato, con il loro atteggiamento, una situazione oggettivamente inquietante e, in sé, costitutiva di minaccia, ben altro sarebbe stato il loro comportamento.

Del resto, comprova del fatto che non c’era situazione coercitiva ma inganno - che ha funzionato nonostante l’oggettiva inverosimiglianza della storiella - è l’ammissione fatta dalla signora F. di avere “dato fiducia a questo finto poliziotto” (PS F. 13.9.2011, pag. 4).

Non va, poi, trascurato che le dichiarazioni di ACPR 20 sul fatto di avere dato i soldi non perché avesse creduto alla storia del poliziotto ma per paura destano più di una perplessità. In particolare, le stesse sue dichiarazioni sul fatto che, in macchina, nel tragitto tra __________, lui ha chiesto a AP 1 quando avrebbe potuto riavere i suoi soldi sono rivelatrici di un ACPR 20 che ha creduto alla storia che gli era stata propinata. In effetti, se davvero avesse capito che i due non erano poliziotti e che lo stavano imbrogliando per farsi dare dei soldi, tale domanda non avrebbe avuto alcun senso.

Del resto, anche facendo astrazione da tale considerazione, va osservato che ACPR 20 ha indicato - quali elementi che hanno scatenato la sua paura - una certa perentorietà di AP 1 nel parlare (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 3) e un suo essere “un po’ assillante” (verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11). Non ha da essere argomentato molto per dimostrare che tali elementi non bastano a configurare una minaccia - per quanto implicita - oggettivamente atta ad indurre una persona mediamente ragionevole e sensibile a fare atti contrari alla sua volontà.

Come rilevato dai primi giudici, la fattispecie andava, piuttosto, verificata alla luce dell’art. 146 CP. Un rinvio degli atti al MP in questo senso appare, però, inopportuno poiché la realizzazione dell’inganno astuto appare estremamente dubbia.

Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa ha spiegato che l’elemento coercitivo è da ricercarsi nel fatto che, con la sua storia, AP 1 ha creato nei signori ACPR 20 - genitori già provati dalle difficoltà di gestione di un figlio problematico - uno stato d’ansia per l’integrità del figlio: in sostanza, secondo l’accusa, AP 1 ha fatto credere loro che, se non avessero pagato, gli albanesi avrebbero potuto far del male al figlio.

Ora, anche volendo far astrazione dal fatto che la pretesa situazione coercitiva descritta dalla pubblica accusa non coincide con quanto indicato nell’atto d’accusa e, dunque, anche volendo far astrazione da un’eventuale violazione del principio accusatorio, si osserva che nemmeno nello scenario descritto in questa sede dalla pubblica accusa si può ritenere realizzato il presupposto coercitivo di cui all’art. 156 CP visto che la realizzazione del (preteso) danno non dipendeva dalla volontà del (preteso) estorsore (cfr., fra le altre, DTF 122 IV 322 consid. 1a).

Ne consegue che, anche su questo punto, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto.

Commisurazione della pena

  1. I primi giudici hanno inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi per le ragioni descritte al considerando 52 della sentenza impugnata, alla cui lettura si rinvia.

Entrambi gli appellanti censurano tale commisurazione.

Il condannato chiede la riduzione della pena detentiva inflittagli ad un massimo di 24 mesi e, in via subordinata, a tre anni, in parte, da sospendere condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Il procuratore pubblico, invece, chiede un aumento della pena a 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quelle inflitte con i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del cantone Ticino.

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

34.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Giusta l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1).

Chi si rende colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP), con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, di danneggiamento (art. 144 CP) o di violazione di domicilio (art. 186 CP) o di guida nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 vLCStr), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

A norma dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

L’art. 46 cpv. 1 CP dispone che, se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49 CP.

  1. AP 1 risponde, oltre che del reato di guida nonostante la revoca della licenza di condurre:
  • di una rapina commessa in correità con IM 1 ai danni di una signora anziana nelle modalità descritte al punto 1.1 dell’AA che denotano particolare spregiudicatezza e cattiveria (AP 1 si è messo sopra la vittima che era a letto, le ha coperto il viso con una federa e/o il piumone e l’ha bloccata con il peso del proprio busto mentre il correo frugava la camera da letto della vittima alla ricerca di refurtiva), in ciò ricavando un bottino del valore di fr. 11'000.-, causando, così, oltre al danno personale alla vittima, un danno patrimoniale certamente non irrilevante;

  • singolarmente rispettivamente in correità con una o più persone:

-- 17 furti (di cui sette tentati) con una refurtiva complessiva pari a circa fr. 48'000.-;

-- 18 danneggiamenti con un danno complessivo di almeno fr. 16'500.- circa;

-- 16 violazioni di domicilio.

Sempre in relazione ai reati di cui risponde, occorre considerare, ad aggravamento della colpa di AP 1, che egli ha commesso il numero di reati suindicato in un breve lasso di tempo (poco più di 6 mesi) dimostrando, con ciò, di avere fatto della delinquenza una norma di vita e, inoltre, che, almeno in alcuni casi, ha agito, non solo (o non tanto) per lucro ma per vendicare pretesi torti subiti da lui o dalla compagna.

Quanto alle circostanze personali, occorre considerare che AP 1 ha delinquito nei modi indicati avendo alle spalle altre condanne penali, tra cui due (e non uno, come si legge nella sentenza impugnata, consid. 52, pag. 60) per reati contro il patrimonio (le rapine, di cui una con sequestro di persona) per cui è stato condannato (sentenze del 7 luglio 2003 della Corte di appello di __________ e del 29 marzo 2007 del Tribunale ordinario di __________) a lunghe pene detentive, effettivamente scontate. Ciò aggrava in modo significativo la sua colpa: il TF ha, infatti, più volte precisato che, nella commisurazione della colpa, pur non costituendo più la recidiva un’aggravante a sé stante, i precedenti per reati di analoga natura vanno considerati con particolare rigore (cfr, fra le altre, STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2).

Ritenuto, invece, che, al di là di un’infanzia certamente non facile, non vi sono elementi attenuanti da considerare - rilevato come, se fosse stata confermata la condanna per la rapina di __________, questa Corte non avrebbe avuto motivi per scostarsi dalla pena inflitta in prima sede - a AP 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.

La pena vale quale pena unica rispetto a quelle inflitte dal Ministero pubblico ticinese con i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010.

La sua entità esclude, di per sé, la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

  1. Tassa di giustizia e spese

Visto l’esito degli appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1 nella percentuale fissata nella sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Quelli relativi all’appello di procuratore pubblico sono, pure, posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 6,10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 22, 46, 47, 48, 49, 51, 139, 140, 144, 156 e 186 CP;

95 cifra 2 vLCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello del procuratore pubblico è respinto mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. rapina, commessa in correità con IM 1, a __________, il 10.7.2011, in danno di ACPR 18, con una refurtiva denunciata, parzialmente recuperata, di fr. 5'950.- e Euro 3'050.-;

1.1.2. ripetuto furto, in parte tentato, commesso, in 17 occasioni, di cui 7 tentate, in correità con IM 1 e con terzi, in diverse località dei cantoni __________ e __________, nel periodo 7.1.2011-11.8.2011, con una refurtiva denunciata di almeno

fr. 44'259.- e Euro 2’500.-;

1.1.3. ripetuto danneggiamento, commesso in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo nonché ad __________ il 3.7.2011 in danno della PPP Condominio __________, con un danno denunciato di almeno fr. 16'548.25;

1.1.4. ripetuta violazione di domicilio, commessa in 16 occasioni, in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo;

1.1.5. guida nonostante la revoca della licenza di condurre, commessa a Bellinzona il 15.12.2010.

1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di rapina (punto n. A.1.2 dell’AA), estorsione (punto n. B.2 dell’AA), furto (punto n. B.3.1 dell’AA), danneggiamento (punto n. B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente al furto di cui al punto n. B.3.1 dell’AA).

1.3. Richiamati i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del cantone Ticino, AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.

  1. Il condannato, in anticipata esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione.

  2. È confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede così come decisa dai giudici di prime cure.

  3. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono interamente posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

  1. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 22 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 140 CP
  • art. 144 CP
  • art. 146 CP
  • art. 156 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 142 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 454 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

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