Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.48
Entscheidungsdatum
13.12.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.48

Locarno 13 dicembre 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 marzo 2012 dal

procuratore pubblico

contro la sentenza emanata il 23 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1

rappr. dall' DI 1

richiamata la dichiarazione di appello 23 aprile 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa n. 3833/2011 del 26 settembre 2011 il ha giudicato IM 1 autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, dal luglio 2001 al gennaio 2007, a __________ ed in altre località, benché avesse avuto o avesse potuto avere i mezzi per farlo, omesso di prestare i contributi alimentari a favore dei figli F. (nato il 13 maggio1992) e G. (nata il 23 maggio1993), stabiliti dalla convenzione di modifica delle conseguenze accessorie del divorzio omologata dalla Pretura di __________ con decisione 01 giugno 2004, da versare ACPR 1, per un importo complessivo di fr. 81'200.-;

e ne ha proposto la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.- (quattromilaottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

  3. Al versamento ACPR 1, dell'importo di fr. 81'200.-.

  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;

  • con sentenza 23 marzo 2012, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato, il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto da ogni accusa ed ha caricato la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- allo Stato;

preso atto che il procuratore pubblico ha sollecitamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della stessa, con dichiarazione di appello 23 aprile 2012, l’appellante ha precisato di chiedere l’annullamento del suo dispositivo n. 1 e la conseguente condanna di IM 1 per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti descritti nel DA 3833/2011 del 26 settembre 2011.

Richieste di esprimersi in merito con decreto presidenziale del 25 maggio 2012, ritenuto che non è stata postulata l’assunzione di nuove prove, le parti hanno dato il loro consenso al ricorso alla procedura scritta.

Con allegato di motivazione scritta 22 giugno 2012, il procuratore pubblico, dopo aver ripercorso le tappe che hanno portato all’insorgere del credito alimentare ed alla sua determinazione in fr. 81'266.-, riconosciuto da IM 1 stesso, ha evidenziato come non possa essere condiviso l’accertamento effettuato dal presidente della Pretura penale, in base al quale la sua situazione economica fosse difficile al punto da non consentirgli oggettivamente di fare fronte ai suoi impegni alimentari. Inoltre ha eccepito che i ragionamenti effettuati in prima sede in merito all’intervenuta prescrizione non possono essere seguiti, precisando che per reati durevoli essa inizia a decorrere solo dal giorno in cui il comportamento punibile ha avuto fine. Nel caso di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ciò avviene solo con l’intervenuto pagamento di tutto l’importo scoperto. In quest’ottica, avendo l’accusato ammesso il suo debito di fr. 81'266.-, ha riconosciuto in fr. 39'000.45 la somma versata alla ex moglie quale contributo alimentare per i figli per il periodo dal luglio 2001 al gennaio 2007; ciò significa che né i contributi alimentari relativi al periodo luglio 2001 - aprile 2004, né quelli febbraio 2005 - gennaio 2007 sono stati ad oggi interamente pagati. Di riflesso, il termine di prescrizione non ha neppure oggi iniziato a decorrere, per cui, contrariamente a quanto deciso dal pretore, la prescrizione non è assolutamente intervenuta per i contributi precedenti il marzo 2005.

L’ACPR 1, con scritto 4 luglio 2012, non ha formulato particolari osservazioni ed ha rimandato allo scritto del procuratore pubblico. Il presidente della Pretura penale, dal canto suo, si è rimesso al giudizio di questa corte, mentre il difensore, con lettera del 13 luglio 2012, ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, alle cui considerazioni ha aderito e rinviato.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per esteso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

L'accusato

  1. IM 1, cittadino italiano nato a __________ il 12 aprile 1951 ed ivi domiciliato, è divorziato da C., dalla quale ha avuto due figli, F., nato il 13 maggio 1992, e G., nata il 23 maggio 1993.

Dall’incarto emerge pure che egli ha avuto un altro figlio, M., da una precedente relazione e che questi è da tempo maggiorenne.

In merito alla sua situazione professionale ed economica, il prevenuto ha dichiarato:

“ Preciso che attualmente sono disoccupato. Per essere preciso devo dire che durante il 2000 collaboravo con la società __________ in qualità di consulente guadagnando circa 50'000 euro l’anno. Ciò era quanto pattuito a contratto, comunque essendo una piccola società non sempre riuscivo a raggiungere la cifra appena citata.

Infatti il 26 luglio 2002 la __________ è andata in liquidazione, premesso che l’attività vera e propria era già cessata il 1. settembre 2001.

Dopo il settembre 2001 malgrado la mia buona volontà non sono riuscito a trovare un’altra attività, alla mia età risulta difficile trovare occupazioni nuove.

Adr: ho acquisito la maturità scientifica a __________.

Adr: mio padre era proprietario della ditta __________. In seguito la ditta è stata acquistata da mio fratello. Da parte mia ero proprietario di una società denominata __________ che operava nel campo dell’editoria specializzata.

Purtroppo la mia ditta è stata posta in liquidazione nel 1997 ed io ho venduto le mie azioni della __________ a mio fratello per evitare il fallimento della mia ditta.

Ho ricevuto dalla vendita delle suddette azioni ca. Lit. 7 miliardi o meglio io non ho ricevuto il denaro fisicamente bensì mio fratello ha provveduto a pagare i debiti della mia ditta. Ciononostante la ditta è stata chiusa in quanto non vi era più la possibilità di proseguire se non indebitandosi nuovamente.

Non si è optato per un fallimento della mia ditta in quanto mia madre era amministratrice e non si voleva coinvolgerla direttamente per il semplice fatto che lei era pure amministratrice della __________.

Adr: come ho già detto verbalmente dal settembre 2001 fino ad oggi io sono aiutato da mia madre e da mio fratello che mi danno il denaro per vivere. Mensilmente potrei quantificare in fr. 2'000.- ca. il denaro che ricevo dai miei famigliari.

A domanda del verbalizzante rispondo che attualmente vivo in un appartamento di via __________ che è in affitto a mio figlio M. di anni 23. Lui mi permette di abitarci senza che io gli paghi un affitto.

Adr: avevo un’automobile in leasing marca Audi targata . Ora però ho disdetto il leasing non avendo la possibilità di pagarlo. Il leasing l’ho disdetto o meglio, essendo in arretrato con i pagamenti di tre mesi la società di leasing mi ha chiesto di riportare il veicolo, cosa che ho fatto il 4 marzo 2003.

E’ quindi vero che fino a dicembre 2002 io le rate leasing le ho pagate in ragione di fr. 1'275.- al mese.

Questi soldi li ho potuti versare grazie ai versamenti di ca. fr. 2'000.- sopraccitati.

(…) Adr: possedevo dal 2000 (gennaio) al maggio 2001 una porche carrera, pagavo un leasing mensile di fr. 1'200.-. Contemporaneamente a questo veicolo possedevo pure una Rover 75 in leasing per la quale pagavo mensilmente fr. 800.-. Quest’ultimo veicolo l’ho poi riscattato e dato a mia moglie. Preciso che mia moglie a quel momento aveva un suo veicolo che siccome vetusto è stato ritornato al garage e così è stato possibile riscattare la Rover. Per la Rover ho pure dovuto dare fr. 31'000.-. A maggio del 2001 ho pure chiuso il contratto di leasing della Porche.

Oltre a questi due veicoli io utilizzavo una Ranch Rover. Questo veicolo è stato pagato dalla mia ex convivente signora Bettina Pusset, il veicolo era a me intestato ed usato da entrambi.

Dal maggio 2001 al settembre 2001 la mia convivente ha posto sotto sequestro la Ranch Rover siccome vantava un credito nei miei confronti. La Ranch Rover fu poi venduta e la mia ex convivente ha tenuto il denaro.

Dal maggio del 2001 ho circolato con una VW Golf fino al 30 ottobre 2001. Nel novembre 2001 ho preso l’Audi 3000 in leasing per la quale pagavo fr. 1'275.- al mese fino al dicembre 2002.

Adr: dal 2001 non sono più andato in vacanza.

Adr: dal gennaio 2000 all’inizio del 2001 ho ricevuto come già detto sopra euro 50'000.- all’anno di guadagno. Dall’inizio 2001 fino al settembre 2001 ho guadagnato ca. 40'000.- euro.”

(VI 12 marzo 2003, pag. 2 seg. e pag. 4 seg., AI 2).

“ Adr: non abito più in via __________, in un appartamento di un locale con un affitto di euro 600.- al mese.

Sono consulente di una piccola azienda che è la __________, già indicata nel verbale del 12 marzo 2003. Lo stipendio mensile può essere calcolato in circa 1'000.- euro al mese o 10'000.- euro all’anno.

Evidentemente tolto l’affitto non mi resta molto e quindi c’è sempre mio fratello che mi aiuta versandomi 1'000.- euro al mese.

Attualmente sono proprietario di un’auto usata marca Smart.

Come si vede la mia situazione finanziaria, rispetto al febbraio 2003, data dell’ultimo verbale, non è cambiata in meglio, bensì in peggio.”

(VI 14marzo 2009 pag. 2 seg., AI 26).

I contributi alimentari a favore dei figli

  1. La presente procedura, come usuale per reati di questa natura, affonda le proprie radici in quella di diritto civile relativa ai contributi di mantenimento dei figli minorenni dell’imputato.

In data 22 maggio 2001 il Pretore del Distretto di __________ ha prolato un decreto supercautelare con il quale ha affidato F. e G. alla madre ed ha fissato i contributi alimentari dovuti dal padre a loro favore in fr. 2'164.- al mese ciascuno (AI 1).

Già a partire dal 1. luglio 2001, quindi pochi giorni dopo, la signora C. ha dovuto fare ricorso all’anticipo degli alimenti da parte dell’ACPR 1. Il 5 settembre 2001, ella ha poi sottoscritto una procura a favore dell’ACPR 1, servizio recupero anticipi, per procedere all’incasso degli alimenti direttamente dal marito, ed ha dichiarato di cedere allo Stato l’importo di fr. 2'164.- mensili per ciascun figlio, con l’assicurazione che eventuali eccedenze incassate rispetto a quanto anticipato dall’ente pubblico le sarebbero state restituite.

Il 22 maggio 2002 l’ACPR 1 ha emanato una decisione formale con la quale ha riconosciuto alla moglie del prevenuto un versamento di complessivi fr. 1'400.- (fr. 700.- per figlio) al mese a titolo di anticipo alimenti.

Vista la mancata collaborazione del debitore, già l’8 gennaio 2002 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite del menzionato Ufficio, ha dato avvio alla prima procedura esecutiva nei confronti di IM 1 per l’incasso del dovuto (AI 1).

Con sentenza 16 settembre 2002, il matrimonio contratto a __________ il 10 aprile 1992 tra IM 1 e C. è stato dichiarato sciolto per divorzio dal Segretario assessore della Pretura di __________ (AI 5).

Contestualmente a questa decisione è stata omologata una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio conclusa tra i coniugi, con la quale essi hanno tra le altre cose stabilito che il contributo alimentare dovuto dal padre per i due figli sarebbe ammontato al fr. 2'750.- mensili ciascuno (per complessivi fr. 5'500.- al mese), a valere, con effetto retroattivo, a far tempo dal mese di dicembre 2000.

L’11 novembre 2002 l’ACPR 1 ha sporto una prima querela penale nei confronti di IM 1 per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, con riferimento ad uno scoperto quantificato in fr. 69'248.- (AI 1). Il 21 agosto 2003 la querela è stata estesa per gli ulteriori contributi nel frattempo non corrisposti, per un totale di fr. 143'000.- (AI 5), cosa poi ripetuta pure il 18 febbraio 2004, momento in cui lo scoperto è lievitato a fr. 176'000.- (AI 11).

Il 1. giugno 2004 lo stesso Segretario assessore ha promulgato una decisione di modifica della sentenza di divorzio tra i coniugi, fondata su un emendamento della convenzione di divorzio, con il quale i contributi alimentari a favore di F. e G. sono stati ridotti a fr. 1'500.- mensili ciascuno a partire dal gennaio 2004 (AI 15). Con tale accordo, la moglie ha dichiarato di rinunciare a percepire gli alimenti arretrati dovutile nella misura in cui eccedono quanto coperto dagli anticipi dell’ACPR 1 (AI 15).

Il 17 agosto 2004 l’ACPR 1 ha modificato la sua denuncia sulla scorta delle nuove emergenze, cifrando in fr. 47'600.- (fr. 1'400.- x 34 mesi) lo scoperto a carico dell’accusato per il periodo 1 luglio 2001-30 aprile 2004 (AI 14).

Il 23 febbraio 2006 l’ACPR 1 ha dovuto sporgere una nuova querela penale per gli alimenti non corrisposti tra il 1 febbraio 2005 e il 28 febbraio 2006, ammontanti a fr. 39'207.85. Importo aumentato a fr. 54'409.85 con l’estensione della querela del 24 luglio 2006 (AI 16), a fr. 63'531.05 con quella del 3 ottobre 2006 (AI 18) e a fr. 72'666.45 con quella del 13 febbraio 2006 (AI 20).

A seguito di quanto emerso nel corso dell’interrogatorio dell’imputato del 14 maggio 2009, in occasione del quale egli, oltre ad aver riconosciuto implicitamente i calcoli dell’ACPR 1 secondo i quali, globalmente, il credito per contributi alimentari ammontava a fr. 120'266.45, ha dichiarato di aver versato direttamente alla moglie fr. 49'100.-. Tenuto in parte conto di questi versamenti, lo scoperto complessivo per i periodi luglio 2001 - aprile 2004 e febbraio 2005 - gennaio 2007, è stato quantificato in fr. 81'266.- (AI 26 e 30).

Trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP

  1. Il giudice di prime cure ha escluso l’adempimento oggettivo del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ritenendo che il prevenuto non avesse, senza sua colpa, già a partire dal 2002, la possibilità economica di far fronte agli obblighi alimentari assunti e che, vista la sua formazione e le sue conoscenze professionali, non si potesse nemmeno prendere in considerazione un reddito ipotetico.

Pertanto, secondo il primo giudice, l’imputato non era in grado di pagare più di quanto ha effettivamente versato.

Il procuratore pubblico, nel suo allegato di osservazioni del 22 giugno 2012, ha invece contestato questo accertamento dei fatti, precisando:

“ Quo alla possibilità dell’imputato di versare i contributi alimentari dovuti alla ex moglie si ricorda quanto segue:

  • IM 1 ha ottenuto nel 2000 un finanziamento di fr. 160'000.- (AI 7 e 13);

  • Da inizio 2001 a settembre 2001 IM 1 ha guadagnato € 40'000.-; nel gennaio 2002 il suo datore di lavoro, __________, ha dichiarato che IM 1 riceveva un compenso di € 70'000.- annui netti (AI 2);

  • Nel marzo 2003 IM 1 ha disdetto un contratto leasing (per un’Audi) di fr. 1'275.- mensili, pagato dal novembre 2001 al dicembre 2002 (AI 2); un tale onere non rientrava di certo nel suo fabbisogno minimo;

  • IM 1 avrebbe inoltre dei crediti importanti (un paio di milioni di franchi) nei confronti del fratello (AI 2);

  • Con decreto 22 maggio 2001 la Pretura di __________ ha fissato i contributi di mantenimento in favore della moglie in fr. 4'121.85 mensili e in favore dei figli in complessivi fr. 4'328.- mensili (AI 1); la Pretura non avrebbe mai fissato così importanti contributi nel caso in cui il reddito dell’imputato non avesse garantito il suo fabbisogno minimo; il suo reddito mensile doveva quindi essere ben superiore a fr. 8'000.-.”;

  • Nella procedura di divorzio, sentenza di data 16 settembre 2002, l’imputato ha dichiarato un reddito mensile netto di fr. 8'458.- (AI 5) (importo proporzionato al suo impegno di versare ai figli complessivamente fr. 5'500.- mensili).

Tutte queste circostanze dimostrano, come per altro viene tacitamente confermato dalla sentenza impugnata (pagina 4), che IM 1 poteva far fronte ai suoi obblighi almeno sino all’inizio 2004.

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, l’imputato era però in grado di far fronte ai suoi obblighi anche dal 2004 in poi. A tal proposito si rileva che in occasione del suo interrogatorio di data 14 maggio 2009 l’imputato ha dichiarato di avere versato direttamente alla ex moglie, proprio nel periodo successivo al 2004, un importo complessivo di fr. 49'100.- e meglio (...).

L’importo di fr. 49'100.- versato dall’imputato direttamente alla ex moglie corrisponde ad un importo mensile medio di circa fr. 1'260.-. Considerato l’ammontare e la frequenza dei sopraelencati versamenti, bisogna ritenere che l’imputato disponesse di entrate ben maggiori a quelle da lui dichiarate nel corso dell’inchiesta. A conferma di questa circostanza si ricorda che con il suo scritto 7 giugno 2004 (AI 14) IM 1 si è impegnato nei confronti dell’ACPR 1 a versare contributi alimentari scoperti relativi al periodo luglio 2001-aprile 2004 ammontanti a circa fr. 47'600.-. si ricorda pure che nel giugno 2009 IM 1 si è anche impegnato con l’ACPR 1 a versare l’intero importo ancora scoperto (fr. 81'266.-) in 10 rate trimestrali di fr. 8'126.60 cadauna (pari a ben fr. 2'708.85 mensili, importo già da solo superiore alle entrate mensili di fr. 2'000.- di cui l’imputato ha dichiarato di beneficiare, AI 2). Il mancato pagamento dei contributi alimentari da parte dell’imputato non è quindi in realtà dovuto alla sua impossibilità economica, bensì alla sua mancata volontà di procedervi.

Quo alla mancata volontà dell’imputato di far fronte ai propri obblighi, si rileva che lo stesso non ha versato all’ACPR 1 nemmeno una sola rata delle dieci concordate con lo stesso Ufficio nel giugno 2009. Qualora fosse effettivamente stato impossibilitato (benché ne avesse la volontà, in realtà assente) a rispettare il piano di rientro concordato con lo stesso Ufficio, l’imputato avrebbe almeno potuto chiedere che l’ammontare delle rate venisse ulteriormente ridotto e per poi finalmente far fronte ai propri oneri.

(…) L’imputato si è anche disinteressato del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Egli non ha infatti dato seguito alla citazione di data 31 agosto 2011 (AI 41) a comparire dinanzi allo scrivente Magistrato per essere interrogato (…). L’imputato si è limitato a far pervenire a questo Ufficio documentazione attestante il suo reddito negli anni 2010 e 2011, di circa € 2'100.- mensili. Reddito questo che avrebbe in ogni modo permesso allo stesso imputato, qualora ne avesse effettivamente avuto la volontà, di rimborsare almeno in parte all’ACPR 1 i contributi alimentari da lui lasciati scoperti. IM 1 non ha inoltre presenziato né al dibattimento tenutosi presso la lodevole Pretura penale in data 27 gennaio 2012, né a quello di data 23 marzo 2012 (…).”.

  1. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.

Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del contributo alimentare è già stato fissato da una decisione valida ed esecutiva del giudice civile (anche una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il giudice penale chiamato a decidere in applicazione dell'art. 217 CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF 106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP, Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 6 e segg.).

L'obbligo di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit., vol. I, n. 14 ad art. 217 CP).

Il reato presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b).

Il debitore non può adempiere al proprio obbligo contributivo in altro modo: egli non può, per esempio, liberarsi pagando direttamente i debiti del creditore (DTF 106 IV 37) né può scegliere tra una prestazione in natura o in contanti. Se la sentenza del giudice civile prevede il versamento di una somma di denaro, il debitore non può, dunque, decidere di usare tale somma per comprare dei regali al figlio o per pagargli delle vacanze, ritenuto che il genitore che ne ha la custodia conta proprio sul denaro per garantire il suo mantenimento corrente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 e seg. ad art. 217 CP). Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente, all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui risulti che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli avrebbe avuto o ha la possibilità di conseguirli. L’art. 217 CP esige, infatti, dal debitore che egli faccia tutto quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le risorse necessarie ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag. 134). ). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività più redditizia, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).

In questo ambito, nonostante una prova certa non sia sempre ottenibile, va rilevato come il giudice non può riconoscere un reddito ipotetico se non con una certa rigorosità (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).

Dal profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore su tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).

  1. Tenuto conto del tenore della norma in oggetto, l’onere di provare che il debitore era in grado di versare i contributi alimentari da lui dovuti in misura maggiore di quanto effettivamente fatto è a carico dell’accusa. Spetta dunque al ministero pubblico dimostrare che, in base ai principi dell’art. 93 LEF, il prevenuto disponeva di mezzi sufficienti a tal fine.

Lo stesso vale con rifermento al reddito ipotetico.

Nel caso che ci occupa, circa la situazione economica del prevenuto nel periodo luglio 2001 - gennaio 2007 possono ritenersi provati i seguenti fatti:

Il prevenuto ha ottenuto la maturità scientifica a __________ (AI 2, pag. 2);

Dal 2000 sino al 1. settembre 2001 ha lavorato quale consulente della __________ guadagnando ca. 50'000.- nel 2000 e € 40'000.- nel 2001 (AI 2 pag. 2 e 5);

Dal settembre 2001 al 12 marzo 2003 ha vissuto grazie agli aiuti della madre e del fratello, quantificati in € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2);

Dal 2000 al 2001 aveva due auto, una Porche e una Rover, per le quali pagava leasing per complessivi fr. 2'000.- al mese (AI 2, pag. 4). Poi ha preso una VW Golf ed in seguito, dal novembre 2001 al dicembre 2002 un’Audi, per la quale ha pagato un leasing di fr. 1'275.- al mese, versati grazie al summenzionato aiuto di € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2);

Il 12 marzo 2003 l’accusato era convinto di vantare un credito di un paio di milioni di franchi nei confronti del fratello che gli avrebbe, nel 1997, pagato troppo poco le sue azioni della __________. Non ha tuttavia mai avviato alcuna causa;

Fino a sei mesi prima dell’aprile 2001, quando sono stati sfrattati per mancato pagamento degli arretrati, ha corrisposto di tasca sua metà del canone di locazione dell’appartamento di __________, con cui viveva con la compagna, per fr. 3'000.- (fr. 6'000.- mensili complessivi);

Tra il 3 marzo 2004 e il 24 maggio 2007, IM 1 ha versato direttamente nelle mani della moglie importi per complessivi fr. 46'100.-, cioè una media di circa fr. 1'200.- al mese (AI 26 pag. 1 e allegati);

Nel 2000, dietro garanzia di titoli di proprietà del fratello, è stata aperta una linea di credito di circa fr. 160'000.- a suo favore. E’ stato poi ancora il fratello a restituire alla banca lo scoperto (AI pag. 2) e la relazione è stata chiusa a fine marzo /inizio aprile 2002 (AI 12). I soldi sono stati utilizzati per vivere e per pagare qualcosa alla moglie;

Nel maggio 2009 era consulente della __________, la quale gli versava un po’ meno di € 1'000.- al mese, per € 10'000.- annui. Oltre a questo importo riceveva dal fratello un aiuto di € 1'000.- al mese (AI 26, pag. 2);

Nel 2009 l’accusato ha ricevuto, dalla __________, € 6'200.- lordi e nel 2010 aveva un reddito imponibile annuo di € 32'786.-. Nei mesi di luglio e agosto 2011 ha guadagnato, per attività svolte a favore della ditta del fratello, € 2'170.- mensili (AI 43).

In base a questi unici elementi a disposizione, si può solamente dare per accertato che, al più tardi a partire dall’aprile 2002, il prevenuto ha potuto disporre di entrate di poco più di € 2000.- al mese.

Non essendovi alcun dato di riferimento circa il minimo esistenziale calcolato in base ai principi LEF - ma tenuto conto che si partiva da un importo base per persona singola con obblighi di mantenimento di fr. 1'100.-, cui vanno aggiunti il canone di locazione, oneri sociali, spese professionali indispensabili e, se del caso imposte - considerato che al cambio dell’epoca € 2'000.- corrispondevano a circa fr. 3'000.- al mese e che sono stati versati alla moglie fr. 1'200.- mensili per i contributi alimentari dei figli, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che IM 1 non potesse versare più di quanto effettivamente fatto.

Tutte le altre argomentazioni sollevate dal procuratore pubblico non sono altro che congetture, forse anche giustificate, ma che non possono fungere da sostegno fattuale alla tesi accusatoria.

Di conseguenza, deve essere dato per acquisito che nel periodo dal marzo 2004 al gennaio 2007 l’imputato non ha commesso alcun reato.

Un reddito supplementare ipotetico, tenuto conto dell’età e della scarsa formazione scolastica, nonché del ramo di attività dell’accusato, non può essere preso in considerazione. Non sussistono indizi di sorta che possano suffragare una soluzione diversa.

D’altronde neppure il procuratore pubblico si è spinto al punto da pretendere di accollare a IM 1 delle entrate teoriche supplementari.

Per quanto concerne il lasso di tempo che va dal 2001 sino al 2004, prima di verificare se il prevenuto disponesse di mezzi sufficienti per pagare almeno qualcosina in più di quanto non fatto, è opportuno sciogliere il nodo relativo alla prescrizione del reato.

La prescrizione

  1. Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha spiegato:

“ che per il Tribunale federale un’infrazione è detta permanente quando gli atti che creano la situazione illegale formano un’unità con quelli che la perpetuano, o con l’omissione di farla cessare, nella misura in cui il comportamento tendente al mantenimento dello stato di fatto delittuoso sia espressamente o implicitamente contenuto negli elementi costitutivi del delitto. Caratteristica del delitto permanente è il perdurare della situazione illecita creata da una fattispecie o da un comportamento contrari al diritto. Esso è realizzato non appena terminato il primo atto delittuoso, ma si conclude solo con la fine o la soppressione dello stato contrario al diritto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.2);

che la trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente nel senso indicato, perché se da un lato l’infrazione è consumata nel momento in cui il debitore ha omesso intenzionalmente di prestare gli alimenti o i sussidi dovuti in virtù del diritto di famiglia, dall’altro lato la situazione illecita si prolunga fintanto che il debitore non riprenda i versamenti o si trovi, senza colpa, nell’impossibilità di pagare il dovuto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.3);

che di conseguenza, in applicazione dell’art. 98 lett. c CP, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto quando cessa il comportamento colpevole;

che il termine di prescrizione non decorre pertanto in caso di pagamento parziale, permanendo la situazione illecita, ma lo fa se il debitore ricomincia a pagare il dovuto o si trova, senza colpa, nell’impossibilità di far fronte all’onere, perché in quel caso cessa il comportamento delittuoso;

che in concreto, come visto, l’imputato già nel 2004 non era in grado di pagare più di quanto versava; ciò significa che in ogni caso, applicando il termine di sette anni previsto dall’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, per i contributi precedenti il mese di marzo 2005 è intervenuta la prescrizione;

che di conseguenza può essere lasciata aperta la questione di stabilire se nei mesi precedenti la partenza per l’Italia e nel primo “periodo italiano” le sue finanze fossero ancora tali da permettere un versamento maggiore a quello effettuato;”

(sentenza impugnata, pag. 4).

  1. Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 22 giugno 2012, ha rilevato:

“ Considerato che, con l’accordo trovato con l’ACPR 1 (AI 28), l’imputato si è riconosciuto debitore di fr. 81'266.- dei fr. 120'266.45 arretrati, ha di conseguenza accettato in fr. 39'000.45 (l’importo complessivo scoperto di fr. 120'266.45 - fr. 81'266.-) la somma da lui versata alla ex moglie a valere quale contributo alimentare per i figli dal luglio 2001 al gennaio 2007. Si ha che né i contributi alimentari relativi al periodo luglio 2001-aprile 2004 né quelli dovuti per il periodo febbraio 2005-gennaio 2007 sono stati ad oggi interamente pagati. Lo stato contrario al diritto è tuttora vigente e di conseguenza il comportamento dell’imputato punibile e non prescritto come invece ritenuto dal Pretore.”.

  1. Giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l’azione penale si prescrive in 7 anni per i reati per i quali è comminata una pena detentiva inferiore ai tre anni o una pena pecuniaria (prima dell’ottobre 2002, la prescrizione assoluta era di 7 anni e mezzo. Sul diritto transitorio cfr. art. 389 CP). La stessa decorre dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato; se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno dell’ultimo atto, mentre se si tratta di un reato continuato per un certo tempo, dal momento in cui è cessata la continuazione, art. 98 CP.

La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, art. 97 cpv. 3 CP.

Che il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento sia un reato permanente (anche detto delitto continuato, Dauerdelikt) è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, dovendosi le varie infrazioni considerare come un’attività globale in quanto identiche (o analoghe), commesse a pregiudizio dello stesso bene giuridico e frutto di un comportamento durevole contrario ad un dovere permanente dell’autore (DTF 132 IV 49, consid. 3.1. e rif.).

Se l’infrazione può ritenersi consumata dal momento in cui il debitore ha omesso intenzionalmente di versare i contributi alimentari (o i sussidi) impostigli dal diritto di famiglia, la situazione illecita di protrae fintanto che egli non riprende i pagamenti o si trovi, senza colpa, nell’impossibilità di far fronte a tali doveri. Di conseguenza, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui gli atti illeciti sono cessati, art. 98 lit. c CP. Fintanto che l’autore omette colpevolmente e senza interruzione, durante un certo periodo, di fornire (anche solo parzialmente) i contributi alimentari dovuti, la prescrizione deve essere calcolata a partire da quando egli riprende i suoi pagamenti o si trova, senza colpa, a seguito dell’insufficienza di mezzi finanziari, nell’impossibilità di corrispondere i contributi alimentari (DTF 132 IV 49, consid. 3.1.2.3.).

  1. Nel caso che ci occupa, essendo stato accertato che a partire dal marzo 2004 il prevenuto si è trovato senza colpa nell’impossibilità di versare più contributi alimentari di quanto fatto, è corretto fare iniziare a decorrere il termine di prescrizione da quel momento. Preso atto che il processo di prima istanza si è svolto il 23 marzo 2012, ciò significa che per tutto quanto avvenuto prima di fine febbraio 2004 è certamente già intervenuta la prescrizione settennale dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP.

Di conseguenza non è necessario appurare in questa sede se IM 1 fosse in grado (o avesse avuto la possibilità di esserlo), nel periodo luglio 2001 - marzo 2004, di versare i contributi alimentari almeno in misura maggiore di quanto avvenuto.

  1. Sulle spese e indennità

Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti integralmente a carico dello Stato.

Preso atto che il difensore di IM 1 non ha nemmeno redatto un allegato di osservazioni, limitandosi a rinviare alle motivazioni del pretore illustrate nella sentenza impugnata, non si riconosce al prosciolto alcuna indennità per la procedura d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.;

97 e segg., 217 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado è integralmente confermata.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano indennità.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 97 CP
  • art. 98 CP
  • art. 217 CP
  • art. 389 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LEF

  • art. 93 LEF

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

15