Incarto n. 17.2012.41
Locarno 18 luglio 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovan Maria Tattarletti
assessori giurati:
AS 2 AS 4 AS 5 AS 6 AS 1 (supplente)
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 febbraio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 1. febbraio 2012 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 e IM 2
richiamata la dichiarazione di appello 6 aprile 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 1. febbraio 2012 la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1 (di seguito AP 1) autore colpevole di:
• in correità con IM 1 e IM 2, il 29 maggio 2011, importato in Svizzera dall'__________ 289.71 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 21.1 al 24.4%);
• in correità con IM 1, il 14 maggio 2011, da __________, trasportato, con l'autovettura condotta da IM 1, così come concordato con quest'ultimo e nell'interesse comune, detto F. e M., sapendo o dovendo presumere che essi trasportavano cocaina, ricevendone e detenendone circa 50 grammi lordi;
• in correità con IM 1, nel periodo dal 26 al 30 maggio 2011, a __________, detenuto, nel cruscotto dell'autovettura Opel Astra di IM 1, così come concordato con quest'ultimo e nell'interesse comune, 118.92 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 7.9 all'11.3%);
• in correità con IM 1, nel corso del mese di maggio 2011 e fino al 31 maggio 2011, a __________, detenuto, presso il domicilio di IM 1, così come concordato con quest'ultimo e nell'interesse comune, 2.56 grammi netti di cocaina;
• nel periodo tra l'inizio dell'anno 2010 e il 29 maggio 2011, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, venduto, in più occasioni, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 1'093 grammi (con grado di purezza indeterminato);
• nel periodo tra febbraio e maggio 2011, a __________, fatto preparativi per la vendita a una persona presentatagli da P., di almeno 60 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), transazione non avvenuta poiché l'acquirente non avrebbe accettato il prezzo di vendita;
• nel periodo tra il 15 e il 17 maggio 2011, a __________ e in altre imprecisate località, acquistato almeno 200 grammi di cocaina da detto F., senza però riceverla a seguito dell'arresto in data 17 maggio 2011 di quest'ultimo e di B. (trovati in possesso di 418.56 grammi netti di cocaina con grado di purezza variante dal 6.4 al 7.2%);
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 112/2011 e precisato nei considerandi.
Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto:
IM 1 autore colpevole d'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto nell'atto d'accusa 112/2011 nonché precisato nei considerandi;
IM 2 autore colpevole d'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto nell'atto d'accusa 112/2011 e precisato nei considerandi.
I primi giudici hanno invece prosciolto AP 1 dall'imputazione di cui al punto n. 1.3.1. dell'atto d'accusa in questione, limitatamente alla vendita di cocaina a I., P., N. e L..
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
IM 1 alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
IM 2 alla pena detentiva di 13 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto. Pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, disposto la confisca di tutti gli oggetti e valori patrimoniali sequestrati nell'atto d'accusa 112/2011, con distruzione degli stupefacenti (cocaina e sostanza non identificata), ad eccezione del telefono cellulare Samsung GT-E2152 () che è stato dissequestrato in favore di IM
preso atto che - Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d'appello 6 aprile 2012, l'appellante ha confermato il proprio annuncio, postulando, in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa e, in via subordinata, una massiccia riduzione della pena comminata in prima sede e chiedendo, in ogni caso, il dissequestro di tutti i beni confiscati.
esperito il pubblico dibattimento in data 18 luglio 2012, durante il quale:
il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza impugnata;
l'appellante ha invocato in via principale il proprio proscioglimento dall'accusa di infrazione aggravata alla LStup e, in via subordinata, una massiccia riduzione della pena comminata.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d'appello penale e principi applicabili all'accertamento dei fatti
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo /San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo /San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 in 6B_548/2011).
L'accusato e i suoi precedenti penali
In seguito, nel 1986, a 24 anni, è emigrato in __________ , nazione nella quale ha iniziato e completato la sua formazione professionale quale saldatore. In tale veste è stato attivo sino all'anno 2000, quando problemi di vista l'hanno costretto ad abbandonare il mestiere. Al dibattimento di primo grado, egli ha precisato d'aver lavorato, in __________ , quale addetto al magazzino per una grossa ditta che vendeva metallo in tutta Europa (verbale del dibattimento 1. febbraio 2012 all. 1 pag. 3).
Dal 2000 non ha più un'occupazione fissa.
Su questi fatti, al processo d'appello, egli ha dichiarato (verbale del dibattimento 18 luglio 2012, pag. 2 seg.):
" È vero che sono nato a __________ ma non è vero che mi sono trasferito a __________ .
La presidente contesta all'appellante che quanto registrato in sentenza è quello che lui aveva dichiarato il 30 maggio 2011 al procuratore pubblico (Al 5, pag. 5).
AP 1 risponde che non è vero, che non c'è stato alcun trasferimento con la famiglia a __________ .
AP 1 precisa quanto segue:
Prima del mio trasferimento in __________ ho sempre vissuto a __________ . Li ho frequentato 7/8 anni di scuola. Lasciata la scuola, siccome provengo da una famiglia contadina, ho aiutato mia mamma nella coltura dei campi. Ho fatto il contadino fino a che sono rimasto a __________ .
Non ricordo bene, ma in ogni caso era tra il 1985 ed il 1988, sono emigrato in __________ .
In __________ , ho frequentato contemporaneamente una scuola per diventare saldatore ed un'altra per imparare la lingua. Alla fine, dopo circa 3 anni di scuola, ho conseguito il diploma di saldatore. Preciso che so saldare di tutto tranne l'oro. In quel periodo, vivevo grazie all'indennità di disoccupazione. Conclusa la scuola ho trovato lavoro presso la ditta __________ che si occupava di saldatura di barche grandi e piccole. In quella ditta ho lavorato per circa tre anni e poi ho lavorato per altre ditte come magazziniere.
ln questo senso non è vero quanto indicato nella sentenza di primo grado ovvero che io, dopo i problemi agli occhi (dovuti ad un infortunio sul lavoro), non ho più avuto un lavoro fisso. In realtà ho dovuto smettere l'attività di saldatore, ma ho lavorato come magazziniere. Ho lavorato fino al 2001. In quell'anno ho deciso di raggiungere mia sorella negli Stati Uniti per evitare di avere continuamente litigi con la mia prima moglie, in sostanza per attendere che le acque si calmassero. Sono andato a __________ . Lì sono rimasto circa un anno lavorando come sorvegliante in un piccolo supermercato.
Nel 2002 sono tornato in __________ . Ho cercato, ma non sono più riuscito a trovare lavoro. Sono riuscito soltanto a trovare dei lavori saltuari tramite delle agenzie di collocamento (__________ , … ).”
L'accusato ha tre figli, tutti residenti in __________ : un maschio di 28 anni e una ragazza di 15 anni, avuti da una cittadina dominicana, mentre l'ultima, una femmina di 13 anni, è nata dal matrimonio con una cittadina olandese. Egli è divorziato da entrambe le donne.
Il prevenuto non ha mai risieduto ufficialmente in Svizzera. Egli vi è giunto sempre con Io statuto di turista, muovendosi senza alcuna difficoltà vista la sua nazionalità olandese. Nel periodo
trascorso nel nostro Paese (è qui almeno da inizio 2010), non
ha mai esercitato alcuna attività lavorativa, mantenendosi, a suo
dire, grazie ai suoi risparmi (dell'esistenza dei quali non ha mai
fornito nessuna prova) e a € 23`000.- facenti parte di un prestito
di iniziali € 35'000.-, asseritamente concessogli dall'amico A. per acquistare un bar in Ticino, dei quali € 12'000.- sarebbero poi stati restituiti al creditore dopo il fallimento delle trattative per l'operazione (verbale PG AP 1, Al 56, pag. 2 seg. e verbale Al 59, pag. 7, nonché doc. 12 allegato allo stesso).
In Ticino, AP 1 era uso soggiornare presso affittacamere. Negli
ultimi mesi prima del suo arresto egli è stato, invece, ospitato da D., una donna domiciliata a __________ con cui aveva iniziato una relazione (verbale del dibattimento 1. febbraio 2012 all. 1 pag. 4).
Nel primo verbale AP 1 ha sostenuto di non avere mai avuto problemi con la giustizia in __________ .
L’inchiesta ha, tuttavia, consentito di appurare che egli, nel 2003, è stato arrestato in Francia perché sorpreso in possesso di 80 g di cocaina che intendeva portare in Italia. Al termine delle relative indagini, con sentenza del 19 aprile 2004 (Al 25), egli è stato condannato dal Tribunal __________ per importazione, trasporto, possesso e acquisto non autorizzati di stupefacenti alla pena detentiva di due anni, uno dei quali interamente scontato nel carcere della __________ .
In seguito, con sentenza 11 luglio 2007 del Tribunale del circondario di __________ , (Al 25), è stato condannato alla pena detentiva di 64 mesi per delitti di droga. In relazione a questi fatti, consistenti a suo dire nella detenzione di 270 g di cocaina, egli è stato imprigionato dal 2006 al maggio 2008:
" Mi sembra nel 2006 sono stato condannato a __________ a 5 anni di detenzione per un traffico di cocaina di 270 grammi. Ho comprato quella cocaina da un indio. L'ho fatto in sostanza per aiutarlo e perché era molto a buon mercato. Ma in realtà non sapevo bene cosa farne. Semplicemente pensavo di portarla in __________ e poi avrei visto. Non ci sono riuscito perché mi hanno preso prima. Come ho detto, mi hanno condannato a 5 anni. Di quei 5 anni ho scontato soltanto 1 anno e mezzo circa.”
(verbale del dibattimento 18 luglio 2012, pag. 3).
Dall'estratto del casellario giudiziale olandese (AI 25) risultano inoltre, delle condanne definitive per reati della circolazione, una per rissa datata 7 novembre 1991 e una procedura ancora aperta per infrazioni alla Legge della circolazione:
" In __________ sono stato condannato una sola volta per un reato di circolazione stradale: ho preso 10 giorni, ne ho scontati 9 perché uno mi é stato abbonato per buona condotta. Ho avuto anche un problema in relazione ad una rissa avvenuta all'uscita di una discoteca, ma per quello non sono stato condannato.”
(verbale del dibattimento 18 luglio 2012, pag. 3).
Come testé riportato, nell'anno e mezzo che ha preceduto l'arresto, il prevenuto ha sostenuto di aver vissuto dei suoi risparmi e consumando parte di un asserito prestito fattogli dall’amico per altri scopi.
Agli inquirenti ha dichiarato che la sua situazione finanziaria era ed è difficile e che ha molti debiti (verbale PG AP 1, Al 5, pag. 5).
L'inchiesta penale
ordinato nel febbraio del 2011 nell'ambito di un'indagine per reati contro il patrimonio ai danni della banca che lo impiegava. Sostanzialmente, l’arrestato ha dichiarato d'avere utilizzato il denaro sottratto, diverse migliaia di franchi, per acquistare cocaina. Agli agenti del servizio antidroga che lo hanno interrogato dopo esserne stati informati dai colleghi, G. ha ammesso di aver acquistato circa 560 g di cocaina da un certo TE 1, risultato poi essere TE 1. Il telefono di quest'ultimo è così stato messo sotto sorveglianza, atto che ha permesso di scoprire che egli si riforniva abitualmente da un fornitore residente nel luganese e, saltuariamente da un terzo, identificato poi in C..
Arrestato, TE 1 ha confessato alla polizia che il suo principale piazzista era AP 1, da lui chiamato "__________ " o "AP 1". Questi, a suo dire, nel corso degli ultimi 18 mesi gli aveva venduto almeno 600 g di cocaina.
Sulla scorta di queste rivelazioni, dopo qualche difficoltà iniziale, gli inquirenti sono riusciti a mettere sotto sorveglianza anche l'utenza telefonica di AP 1, riuscendo a raccogliere dati che, a loro avviso, erano sufficienti per concludere che egli fosse dedito al commercio di cocaina. Dall'ascolto delle sue conversazioni è pure emerso un legame di natura criminosa con IM 1, con il quale egli era giornalmente in contatto e che lo accompagnava in auto per le consegne di cocaina.
La messa sotto sorveglianza delle utenze telefoniche cui IM 1 faceva capo ha consentito di capire che egli, con
AP 1, era attivo nel commercio di cocaina e che quest'ultimo
era in contatto con un fornitore residente in Spagna che in quel
periodo si trovava però in Ticino. Ciò ha consentito di porre sotto
controllo anche il telefono di questo dealer spagnolo, di identificarlo nella persona di F., detto F. e di arrestarlo a __________ il 17 maggio 2011. Al momento del fermo, egli si trovava in compagnia di una donna che fungeva da corriere, il cui nome è risultato essere B., che stava importando dalla Spagna, via __________ , diverse centinaia di grammi di cocaina sotto forma di ovuli celati all'interno del suo stomaco.
F. ha ammesso d'avere organizzato personalmente il viaggio del corriere arrestato in sua compagnia ed ha dichiarato che almeno 200/300 g della cocaina sequestratagli erano destinati a AP 1.
Nel frattempo, dall'intercettazione delle conversazioni tra AP 1 e IM 1 era emerso che il qui appellante era rimasto senza cocaina e che i due stavano pianificando un viaggio in __________ con lo scopo di procurarsene un grande quantitativo da importare in Ticino. Per fare questo, essi si sono rivolti a IM 2, un amico di IM 1, al quale era stato dato l'incarico di trasportare lo stupefacente da __________ . Dalla sorveglianza telefonica, nella quale è stata, a quel punto, inclusa anche l'utenza di IM 2, gli agenti sono venuti a conoscenza della data del viaggio, al quale hanno preso parte
solo il corriere e l'appellante, mentre IM 1 è rimasto in Ticino ad attenderli.
Con una ben organizzata operazione di polizia, i tre personaggi sono stati arrestati, il 29 maggio 2011, pressoché in contemporanea.
IM 2 è stato fermato in territorio di __________ alle 22:00 mentre si trovava a bordo del treno, con 6 confezioni da 5 ovuli di cocaina per un peso lordo di 451 g, avvolte al suo corpo con delle bende che gli cingevano la vita.
AP 1 è stato bloccato a __________ alle 23:50 mentre era a bordo del convoglio ferroviario diretto a Sud.
IM 1 è stato catturato alle 00:10 del 30 maggio 2011 a __________ , mentre era alla guida della sua auto.
AP 1 e IM 2 - dopo essere stati sottoposti all'esame
radiologico esperito presso il pronto soccorso dell'Ospedale di
__________ , che ha escluso la presenza di corpi estranei - sono stati portati alla stazione di polizia. IM 1, invece, è stato prima accompagnato al garage presso l'abitazione della madre a __________ , dove si è proceduto alla perquisizione di altri due veicoli di sua proprietà, all'interno di uno dei quali, nel cruscotto, sono stati rinvenuti circa 130 g di cocaina e 554 g lordi di presunta sostanza da taglio.
Sulla scorta di questi elementi il procuratore pubblico ha disposto l'arresto provvisorio di tutti e tre e il loro trasferimento al carcere giudiziario della __________ , avvenuto alle ore 05:00 del 30 maggio 2011.
Le perquisizioni eseguite durante la giornata seguente hanno consentito di rinvenire due telefoni cellulari con relative carte SIM di pertinenza del qui appellante, recuperate nella camera da letto dell'appartamento della sua amica D. Presso l'abitazione di IM 1 sono stati reperiti un rotolo di sacchetti da cucina in plastica, nascosto nella credenza, una bilancia elettronica e un involucro contenente 3.3 g di cocaina. Nell'alloggio di IM 2, infine, sono stati trovati 5 pezzi di carota tagliati a forma di ovulo.
Più tardi, alle 17:30, il prevenuto è stato sentito anche dal procuratore pubblico (AI 5). A questi, dopo aver inizialmente confermato la versione sino a quel momento fornita, ha poi riconosciuto d'aver partecipato all'importazione di cocaina in Svizzera e di averne venduto dei piccoli quantitativi personalmente. Sin da queste prime esternazioni, si può notare come AP 1 sia una persona scaltra, che ammette solo quando confrontato con prove schiaccianti e che, anche in questi casi, cerca di sminuire il più possibile il proprio ruolo:
" Mi sono state tradotte parte delle dichiarazioni rese da IM 1 il 30 maggio 2011 (...), dove ha descritto l'organizzazione del viaggio ad __________ per l'acquisto della cocaina.
Ho capito quanto mi è stato tradotto e dichiaro che quello che ha detto IM 1 è vero. Potete cancellare quello che ho dichiarato in precedenza perché non ho detto la verità. Ho capito che IM 2 e IM 1 hanno raccontato come sono andate le cose e quindi ho deciso anch'io di dire la verità.
Vorrei dapprima precisare che la cocaina che ha portato io non è di buona qualità e chiedo che venga analizzata.
ADR che l'idea di andare in __________ ad acquistare cocaina è stata diIM 2 e di IM 1 perché mi dicevano che qui non si poteva ottenere sostanza di buona qualità. Siccome io vivo in __________ , dove è legale consumare qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, ho pensato che potevo procurare loro cocaina di migliore qualità. ADR che io non sono riuscito ad ottenerla di buona qualità perché ora come ora è difficile ottenerne di buona qualità. ADR che la cocaina l'ho acquistata ad __________ a credito a 21 euro al grammo. Dovevano essere 300 grammi complessivi e non capisco perché pesino 450 grammi. Forse per la confezione di plastica.
ADR che non intendo fare il nome della persona che mi ha venduto la cocaina. lo la conoscevo già e non sono comeIM 2 e IM 1 che raccontano tutto. lo ho la mia famiglia in __________ e non voglio metterla a rischio.
Vorrei inoltre precisare che il denaro per il viaggio di andata l'aveva messo IM 1, mentre il viaggio di ritorno è stato pagato da IM 2 per sé, mentre io ho pagato il mio viaggio, che non ho fatto con lui ma separatamente. lo avevo comperato il biglietto il giorno prima di lui, per cui avevamo posti in carrozze diverse ma eravamo sullo stesso treno. lo sono stato controllato dai doganieri tedeschi a __________ .
Sono stato anche controllato dalla Polizia tedesca, che mi ha portato in centrale e mi ha fatto delle radiografie, ma non avendo trovato niente mi hanno riportato in stazione, ma ho dovuto prendere un altro treno.
ADR che sono stato io a dare la cocaina aIM 2 ad __________ perché ero stato io ad acquistarla. Come nascondere la cocaina me l'ha spiegato altra gente e io l'ho spiegato aIM 2.
(...) ADR che il mio ruolo è stato quello di procurare la cocaina e farla arrivare in Ticino, mentre IM 2 e IM 1 si sarebbero occupati della vendita. Loro mi dovevano pagare il prezzo di acquisto di 21 euro, più circa 15 franchi per ogni grammo. Di fatto avrei dovuto ricevere per ogni grammo circa 40/45 franchi. (...) Non ho organizzato altri acquisti o trasporti di cocaina per me stesso o per altre persone.
Ribadisco che contrariamente a quanto dichiarato da IM 1 e che mi è stato tradotto, io non gli ho venduto palline di cocaina, né tantomeno gli ho chiesto di tenermi 15 grammi di cocaina.
ADR che io ho venduto in Ticino circa 50 grammi di cocaina e non i quantitativi che mi attribuiscono le altre persone. Vorrei precisare che non era propriamente cocaina ma paracetamolo. Questo quantitativo l'ho venduto in una sola volta a quella canaglia che mi è stata menzionata in precedenza, ossia a TE 1 . lo non ho fatto venire questa dall'__________ ma l'ho avuta qui e non intendo dare ulteriori informazioni.” (VI 30 maggio 2011, pag. 3 segg., Al 5).
Verbalizzato dalla polizia il 12 luglio 2011, dopo aver esordito chiedendo che prima di rilasciare la sua deposizione gli venissero indicate le prove a suo carico, il prevenuto ha avuto un colloquio privato con il suo legale, al termine del quale egli ha nuovamente ammesso qualcosa, ma solo a stento:
" D: di chi è stata l'idea di effettuare il viaggio in __________ volto ad acquistare cocaina e che ha generato il suo arresto?
R: di tutti e tre, ossia io, IM 1 e IM 2.
(...) D: chi ha finanziato l'acquisto di cocaina ad __________ ?
R: qui nessuno ha finanziato niente. Le spese del mio viaggio mi sono state coperte da IM 1, perché io non disponevo di denaro. (...) D: chi ha pagato l'acquisto dello stupefacente ad __________ ?
R: la cocaina mi è stata data a credito, sotto la mia
responsabilità. Ero io che ho avuto i contatti con il fornitore.
A domanda degli interroganti rispondo che non voglio dire altro su questa persona.
D: chi si sarebbe occupato di vendere la cocaina una volta
arrivata in Ticino?
R: IM 1.
D: lei non ne avrebbe venduta?
R: no.
(...) per ogni grammo che avrei venduto ad IM 1 avrei avuto un margine di guadagno di fr. 15.-.
(...) prendo atto che dall'audizione di diverse persone è emerso come io e IM 1 fossimo attivi nella vendita di cocaina perlomeno già nel corso dell'estate 2010.
D: cosa dice in merito?
R: non ho niente da dire.
D: non ha niente da dire perché non è vero o perché è vero?
R: non ho niente da dire perché desidero avere delle
contestazioni precise.” (VI 12 luglio 2011, pag. 2-5).
In quello stesso verbale, messo a confronto con le registrazioni
telefoniche e le deposizioni delle altre persone coinvolte, AP 1 ha dovuto riconoscere di sapere chi fosse F. e di avere avuto a che fare con lui, ammettendo di avergli comprato 50 g di cocaina ad un prezzo di fr. 2'000.- (che lui non avrebbe mai versato, nemmeno parzialmente), che ha poi chiesto gli venisse cambiata perché di scarsa qualità ed umida. Egli ha, in seguito, negato di aver preparato dei pezzi di carota a forma di ovulo da utilizzare come prova per il corriere. Inoltre, ha respinto qualsiasi ipotesi di un suo coinvolgimento nelle altre operazioni con stupefacenti di cui F. parlava con Iui nelle telefonate registrate dagli inquirenti, pur non potendo negare di averne discusso. A titolo esemplificativo dell'atteggiamento del prevenuto va citato il seguente passaggio:
" Prendo atto che nella conversazione appena ascoltata si capisce come io mi lamenti con F. della qualità dell'ultima cocaina e gli farò vedere un campione per dimostrare com'è la cocaina che si vende qui. Inoltre dico che dovrò vedere cosa porterà la ragazza, ma che quella che ho adesso non va bene.
D: cosa dice in merito?
R: si il riassunto corrisponde al senso. lo mi lamento del fatto che la cocaina che mi ha dato in sostituzione della precedente, anche in questo caso non è buona e non si può usare. La cocaina in questione era stata consegnata da F. a IM 1 quando ero via. Non so quanto fosse il quantitativo in quanto IM 1 mi aveva dato solo un campione da verificare. Mi viene nuovamente chiesto che cosa doveva portare la "sorella" di F. e io rispondo che per me era chiaro che doveva portare cocaina. Questo non vuol dire che io sia coinvolto in questa storia.” (VI 12 luglio 2011, pag. 10 seg.).
Il 14 luglio 2011 (AI 49), l'accusato ha asserito di non avere nulla
a che fare con i traffici di F., pur dovendo riconoscere che dalle registrazioni si evince chiaramente come egli si sia dato da fare per trovargli un alloggio in Ticino. In quell'occasione egli ha ammesso, a fatica, di aver commerciato in stupefacenti:
" R: si è vero, io procuravo la cocaina a IM 1 ma non la vendevo. Era lui che aveva i clienti.
Si può dire che io e IM 1 eravamo assieme. lo procuravo la cocaina a IM 1 e lui la vendeva.
(...) D: TE 1 era cliente suo o di IM 1?
R: di tutti e due.
(...) Quanta cocaina ritiene di aver procurato (dato personalmente o tramite altre persone) a IM 1 complessivamente?
R: ritengo verosimile circa 200 grammi.
(...) D: da quando lei ha iniziato a procurare cocaina a IM 1?
R: a partire dalla fine del 2010.” (VI 14 luglio 2011, pag. 10, Al 49).
Nello stesso interrogatorio (pag. 10 segg.), egli ha ammesso di avere regalato 1 o 2 g di cocaina a L., di averne venduto 10 g a P., di averne acquistato 20 g da una persona non identificata, alla quale ne avrebbe restituiti 15, poiché di scarsa qualità, mentre 5 g erano già stati venduti da IM 1 a terzi.
Interrogato il 26 luglio 2011 (AI 52), l'accusato ha negato di avere un importante cliente a __________ , ha confessato di aver venduto/offerto a I. 5 o 6 g di cocaina e a N.
N. 10 o 15 g, precisando agli inquirenti che lo incalzavano:
" Voglio dire che non sono il grande trafficante che voi pensate. State facendo di un topolino un elefante. IM 1 ed io vendevamo solo grammetti.” (Vl 26 luglio 2011, pag. 8, Al 52).
Il 9 agosto 2011 (Al 54), AP 1 ha reso un verbale farcito di “non ricordo" e di negazioni con argomentazioni inconsistenti se non addirittura puerili, nonostante le puntuali contestazioni e le registrazioni delle sue conversazioni telefoniche con persone che lo hanno poi indicato come fornitore di droga. Tuttavia, ha ammesso di essersi recato due volte a __________ per acquistare 5 g rispettivamente 10 g di cocaina (pag. 2) da un fornitore di cui non ha voluto fornire i dati, e di avere acquistato da una persona che frequentava il Bar __________ altri 20 g di cocaina,
5 dei quali sono però stati restituiti perché non di buona qualità. Inoltre, con riferimento a telefonate con IM 1, ha dichiarato quanto segue:
" Prendo atto che all'inizio della conversazione io dico a IM 1 di preparare IM 2, perché partiremo giovedì per tornare domenica.
D: è corretto?
R: si.
(...) Prendo atto che dalla conversazione si capisce come IM 1 mi riferisce che IM 2 vorrebbe provare a ingoiare, come gli avevo detto io.
D: cosa dice in merito?
R: io non posso dire che tipo di preparazione volesse IM 2.
(...) Secondo gli inquirenti, alla luce delle conversazioni appena ascoltate e dagli elementi raccolti in fase d'inchiesta, ossia il fatto che io abbia deciso quando effettuare il viaggio, il mezzo di trasporto da utilizzare, il luogo ove pernottare per il tempo della nostra permanenza ad __________ e ancora, aver provveduto a recuperare la cocaina e aiutato il IM 2 a occultarla sul proprio corpo, è chiaro come io avessi un ruolo primario nell'organizzazione e attuazione del viaggio in __________ che ha generato il mio arresto, in data 29 maggio 2011.
Mi viene chiesto di prendere posizione in merito e io dichiaro che effettivamente io avevo un ruolo importante, come pure ce l'aveva IM 1.
Non posso negarlo.” (Vl del 9 agosto 2011, pag. 11, Al 54).
L'11 agosto 2011 il prevenuto ha parlato della propria situazione famigliare e della sua intenzione di acquistare un bar in Ticino. Nel contempo, ha pure confermato d'aver venduto cocaina a TE 1, ma non 700/800 g quanto piuttosto solo 50
o 60 g (pag. 4). Ha, poi, ammesso di avere avuto a che fare con E., sostenendo di non aver mai ricevuto cocaina da lui, perché non si fidava, ma riconoscendo di avergli dato 50 g:
" R: siamo E. e io. lo chiedo se ha ricevuto i miei 50 grammi in cambio di quelli vecchi. Lui dice di si, ma io gli dico di lasciare perdere. Agisco in questo modo perché come più volte detto non mi fido di Ni.” (VI 11 agosto 2011, pag. 11, Al 56).
Il 16 agosto 2011, AP 1 ha informato gli agenti di aver fatto capo anche ad un fornitore di cocaina di __________ , oltre a quelli in Ticino. lnoltre, ha asserito di aver acquistato da F. 50 g di cocaina, che poi ha chiesto gli venisse cambiata perché di qualità scadente; cosa avvenuta ma con della cocaina altrettanto scadente, per cui egli l'avrebbe restituita al venditore senza pagarla. Oltre a queste transazioni, l'accusato si é rifornito una seconda volta da lui, ottenendo nuovamente cocaina di bassa qualità che non é riuscito tuttavia a ritornare poiché nel frattempo é intervenuta la polizia. Egli ha poi dichiarato che il fornitore in __________ della cocaina trasportata da IM 2 in Ticino era in contatto con lui e si chiamava H. Infine ha ammesso che la droga da loro venduta era di norma di buona qualità:
" A tal riguardo posso dire che al di fuori del Ticino, io mi sono rivolto solo in un'occasione a __________ per comperare la cocaina. ADR di essere andato una volta a __________ da un tizio che non ho più rivisto, io lo chiamavo "__________ " perché era forte.
(...) ADR di essere andato di persona nel mese di novembre 2010 se ricordo bene. Ricordo di essere andato da questo tipo in auto con IM 1.
(...) dopo un paio di giorni siamo così partiti alla volta di __________ e abbiamo recuperato circa 60/70 grammi di cocaina senza tuttavia pagarli, infatti l'accordo preso con questo tipo era che una volta venduti il quantitativo avremmo provveduto al suo pagamento.
ADR che ci siamo incontrati con questo tipo in __________ .
(...) ADR che lo scambio di droga é avvenuto all'interno dell'auto di IM 1 nel luogo d'incontro citato prima.
(...) Mi viene chiesto come mai questa persona mi ha consegnato cocaina a credito dal momento che non lo conoscevo ed io rispondo che questa persona era un amico di una persona che io conosco e costui ha praticamente fatto da garante per me.
ADR che i 60/70 grammi di cui ho parlato sino ad ora sono stati venduti da IM 1, infatti colui che si occupava della vendita era IM 1, io non volevo essere coinvolto nelle vendite. La mia intenzione era quella di stare lontano dai problemi.
(...) ADR che IM 1, una volta venduta la cocaina, mi ha consegnato del denaro che io avrei dovuto rimettere alla persona che ci aveva consegnato questi 60/70 grammi. (...) Rimane il fatto che io non ho pagato il nostro fornitore in quanto lui non si è più fatto sentire e da qui il mio sospetto che lo hanno arrestato.
(...) (in merito alle forniture fatte da F., n.d.r.) Di fatto mi ha consegnato 50 grammi la prima volta e, visto che non era buona, me l'ha cambiata ma non era buona e gliel'ho restituita senza pagargliela. Quindi è avvenuta la seconda fornitura, anche questa volta non buona e io volevo restituirla ma non sono mai riuscito a ridarla a F., in quanto irreperibile, di fatto è stata trovata da IM 1 il giorno del nostro arresto.
(...) Questo messaggio me lo ha scritto un domenicano che si chiama H. e ho incontrato in un bar per domenicani ad __________ . Per quel che riguarda l'invio di zampa di gallina posso dire che magari si tratta della cocaina che ha portato IM 2 in Ticino. A tal riguardo, l'interrogante, mi fa prendere atto che il trasporto di IM 2 è stato effettuato più di un mese dopo, ossia il 29 maggio 2011. Da parte mia posso dire che il tipo che mi ha scritto questo messaggio, in effetti è colui che mi ha consegnato la cocaina che io ho poi dato a IM 2, però io non l'ho incontrato prima del giorno in cui ho preso in consegna lo stupefacente sequestrato a IM 2.
(..) Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che, sebbene parte della sostanza stupefacente sequestrata nell'ambito dell'inchiesta che mi vede coinvolto non fosse di elevata qualità, vedi sequestri effettuati a IM 1, dagli elementi raccolti durante le indagini, dalle censure telefoniche e in base alle stesse dichiarazioni delle persone interrogate, in altri momenti della nostra attività di spaccio, la cocaina era buona.
(...) Pertanto da parte degli inquirenti, è facilmente giustificabile il fatto che, durante le perquisizioni effettuate a seguito dei nostri arresti, a IM 1 siano stati sequestrati esigui quantitativi di cocaina con una scarsa purezza (compresa tra: inferiore o uguale al 4.5% e il 11.3%). Infatti tale sostanza era custodita dal IM 1 in quanto non vendibile per i nostri "target" di clientela e meglio, da parte nostra ci occupavamo di vendere cocaina di buona qualità, mentre quella scarsa preferivamo non venderla. A prova di ciò, basti prendere in considerazione la percentuale di purezza della cocaina sequestrata a IM 2 (tra il 21% e il 24.4%) il giorno del nostro arresto direttamente da me procurata.
Dopo aver preso atto di tutto ciò mi viene chiesto di prendere posizione ed io dichiaro che quello che mi è stato detto a riguardo della qualità della cocaina è corretto.”
(VI del 16 agosto 2011, pagg. 2, 3, 4 e 6).
Nel verbale di confronto con TE 1 del 25 agosto 2011 (AI 64), AP 1, replicando alle dichiarazioni con cui egli ha
confermato in 850 g a fr./g 70.-, la cocaina complessivamente
ricevuta da lui, quasi esclusivamente sotto forma di ovuli da 10 g lordi, ha fermamente contestato il calcolo, sostenendo di avergli fornito solo 50/60 g.
Il 14 settembre 2011 (AI 70) gli inquirenti hanno sottoposto al prevenuto l'esito delle loro indagini, secondo cui egli avrebbe trafficato almeno tra i 2271.3 g ed i 2429.3 g di cocaina. AP 1 ha risposto:
" Da parte mia posso dire che ciò non è vero, io ho procurato unicamente i 60/70 grammi presi a __________ e il quantitativo trasportato da IM 2, ossia IM 2. lo non conosco gente che vendeva o trafficava droga, non ho l'auto, infatti se IM 1 non avesse acconsentito ad accompagnarmi a __________ non avrei neanche potuto recuperare lo stupefacente in questa città.”
(VI 14 settembre 2011, pag. 4, Al 70).
Il giorno seguente, il 15 settembre 2011, il prevenuto ha inaspettatamente informato gli interroganti di non avere più fiducia nel proprio patrocinatore ed ha chiesto la sua sostituzione (AI 73), opponendosi a qualsiasi ulteriore interrogatorio. Al posto dell'avv. C. è stato, così, nominato l'avv. DI 1.
tutto quanto ammesso sino a quel momento, affermando di non avere mai avuto nulla a che fare con il traffico di cocaina (AI 94). Le dichiarazioni rese in quest'occasione sono chiarificatrici della spregiudicatezza del prevenuto:
" Ho capito quanto ha dichiarato IM 1. Non capisco di che cocaina stia parlando perché non ne so nulla.
(...) ADR che in merito all'acquisto e al trasporto di questa cocaina dall'__________ in Ticino, io non c'entro niente. Quando sono stato arrestato, non avevo droga con me. Dovete portarmi le prove e in particolare i testimoni, che confermino che io ho acquistato e dato la cocaina a IM 2.
ADR che non mi sono visto con IM 2 ad __________ .
(...) lo sono andato in __________ per affari miei e non per droga ma per vedere i miei figli. Non sono venuto in questo paese a vendere o trafficare droga. Ho le prove per dimostrare come ho speso i soldi qui in Ticino.
ADR che non devono interessare a nessuno i miei precedenti penali.
(...) Ho capito quanto dichiarato da IM 1, ma da parte mia dichiaro che non é vero. Chiedo a IM 1 se ha le prove di quello che dice.
(...) L'interrogante mi chiede se confermo quanto dichiarato il 16 agosto 2011 alla Polizia, e meglio di essere stato a __________ nel mese di novembre 2010 con IM 1, dove abbiamo incontrato un mio connazionale chiamato "il grande", dal quale avrei ricevuto 70 grammi di cocaina, successivamente trasportati in Ticino con l'auto di IM 1.
A questo proposito dichiaro che queste dichiarazioni fatte alla Polizia non sono vere. Ho detto quelle cose unicamente per vendicarmi nei confronti di IM 1, visto le stupidate che lui aveva detto sul mio conto. E' vero che siamo stati a __________ , dove abbiamo acquistato due tessere telefoniche, ma non abbiamo assolutamente acquistato cocaina.
Confermo che siamo stati anche a __________ in alcune occasioni per trovare delle amiche che avevo in quella città. Non abbiamo mai avuto a che fare con droga.
(...) Ho sentito quello che ha dichiarato IM 1. E' possibile che io sia stato con lui al bar __________ , ma non ho assolutamente ricevuto cocaina né tantomeno ne ho data a IM 1. Vorrei aggiungere che quando io vado al bar a bere, poi non mi ricordo più quanto succede.
(...) A domanda dell'avv. DI 1, ribadisco che non ho mai dato cocaina a IM 1. Anzi, quando andavamo in giro con la sua auto gli ho sempre detto di non portare con sé cocaina perché nel caso di un controllo sarei stato io ad essere accusato, visto che provengo dall'__________ . E' quello che sta succedendo adesso.
ADR che io non ho mai avuto il sospetto che IM 1 consumasse o vendesse sostanze stupefacenti, ma la mia richiesta era una richiesta precauzionale perché io sono AP 1.”
Da questo momento in poi, AP 1 ha mantenuto la linea negatoria e ostruzionistica, asserendo la propria completa estraneità a qualsiasi tipo di traffico (cfr. VI 17 ottobre 2011, confronto con F., Al 95 e VI 18 ottobre 2011, confronto con IM 2, Al 97). Questa posizione è stata esplicitamente esposta anche agli inquirenti il 18 ottobre 2011:
" Dopo ampia discussione, dichiaro che rinuncio a effettuare ulteriori confronti con le persone che mi accusano poiché io ribadisco che non ho fatto nulla di quanto loro dichiarano e di quanto mi è stato contestato dalla Polizia e dal Magistrato. Ribadisco che non ho fatto nulla in Ticino.
L'interrogante mi ricorda che durante l'inchiesta io avevo fatto alcune ammissioni, in particolare di aver acquistato la cocaina ad __________ , che poi ho consegnato ad IM 2, come pure di aver venduto 50 grammi di cocaina al __________ .
A proposito di queste ammissioni dichiaro che non sono più valide. La mia versione dei fatti e delle mie responsabilità è quella che ho raccontato alla Polizia il 29 maggio 2011 al momento dell'arresto e che ribadisco ancora oggi. Se ho fatto delle ammissioni, l'ho fatto perché volevo aiutare IM 1 perché era un amico e non volevo che lui si assumesse tutte le
responsabilità. Pensavo di aiutarlo, ma poi ho cambiato idea e ho ribadito la mia estraneità.
(...) In merito alla condanna che mi è stata inflitta il 19 aprile 2004 dal Tribunale Correzionale di __________ a due anni di detenzione, dichiaro che ho già fatto le mie dichiarazioni dinanzi a quel Tribunale e quindi non intendo ripeterle. Non intendo neppure dire che tipo di sostanza stupefacente ho importato, trasportato o detenuto, poiché dovrebbe essere scritto nel casellario. In ogni caso sono fatti che ho commesso in Francia e non in Svizzera.
ADR che non intendo dire quanto tempo ho trascorso in carcere perché dovrebbe essere nel casellario che è stato trasmesso all'interrogante.
In merito alla condanna che mi è stata inflitta l'11 luglio 2007 a __________ a 64 mesi di detenzione per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, dichiaro che non intendo rispondere alla domanda a sapere cosa avevo fatto e in particolare quale tipo di sostanza stupefacente avevo trafficato.
Non intendo neppure rispondere alla domanda a sapere se ho espiato una parte di quella condanna in __________ , perché sono fatti che non c'entrano niente con il presente procedimento.”
(VI 18 ottobre 2011, pag. 1 seg., Al 98).
In occasione del processo di primo grado, infine, AP 1 ha, per la prima volta, parlato dei suoi precedenti, ma ha ribadito la sua versione di completa estraneità ai fatti addebitatigli, asserendo che le sue ammissioni erano state fatte perché "avevo un avvocato che mi diceva che non dovevo negare e che dovevo ammettere qualcosa. E' per questo che poi ho cambiato legale." (verbale del dibattimento 1. febbraio 2012, allegato 1, pag. 5), per arrivare a dire:
" R: si conoscono tutti e ce l'hanno con me perché sono straniero.
C: Lei non è l'unico straniero coinvolto.
R: loro si conoscevano già da prima che io li conoscessi.”
(verbale del dibattimento
febbraio 2012, allegato 1, pag. 6).
A carico del prevenuto vi sono varie chiamate di correo. In modo particolare, quelle di F., detto F., di IM 1, di N., di I., di P., di L., di TE 1 e di IM 2.
Buona parte di queste persone conosceva l'imputato con il nome di AP 1.
F. ha dichiarato d'avergli venduto almeno 100 g di cocaina, di cui 50 g consegnati materialmente a IM 1 ma a lui destinati, e che buona parte dei 499.4 g di cocaina, cioè 200 o 300 g, trasportati da B. il 17 maggio 2011 erano per il prevenuto:
" Confermo che nel mese di aprile 2011 ho consegnato 50 grammi di cocaina a IM 1, il quale era in compagnia di AP 1. Preciso che eravamo in un bar di __________ , ma non ricordo come si chiamasse.
ADR che la cocaina mi é stata chiesta da entrambi. Ci siamo trovati al bar e tutti e due parlavano e mi chiedevano di portare loro 50 grammi. Sono andato a casa, ho recuperato la cocaina e gliel'ho portata al bar lo stesso giorno il quantitativo di cocaina l'ho consegnato nelle mani di IM 1.
ADR che quel giorno non mi hanno dato denaro in cambio della cocaina. Se ben ricordo avevamo concordato un prezzo di 2'000.- franchi per 50 grammi. Non ricordo con chi ho concordato questo prezzo, ma ho parlato con entrambi.
ADR che non ho ricevuto soldi per questa cocaina e non ne ho neppure chiesto a AP 1 o a IM 1 perché tre giorni dopo che sono arrivato dalla Spagna sono stato arrestato.
ADR che la contestazione circa la qualità di questi 50 grammi di cocaina mi è stata fatta al telefono. Dalla voce della persona che mi chiamava ho pensato che fosse AP 1. Voglio comunque dire che anche IM 1 parla perfettamente spagnolo.
ADR confermo che circa 40 grammi di questo quantitativo di cocaina mi è stato restituito. La restituzione è avvenuta all'interno di un'autovettura, non so di chi fosse, alla presenza di IM 1 e di AP
ADR confermo che ho successivamente consegnato a IM 1, all'inizio del mese di maggio 2011, altri 50 grammi di cocaina. IM 1 è venuto a prendermi a __________ , dove ero arrivato assieme a M.. Ci ha portati dapprima a __________ e poi a __________ , dove io gli ho consegnato 50 grammi di cocaina. Preciso che in quel periodo AP 1 non era neppure presente.
L'interrogante mi fa notare come il 14 maggio 2011, giorno in cui è avvenuta la consegna di questi 50 grammi, io ho parlato al telefono con AP 1. Mi ricorda il contenuto di quella telefonata. A questo proposito dichiaro che IM 1 mi ha passato il telefono dicendomi che era AP 1, ma io non avevo la sicurezza di parlare con lui.
L'interrogante mi chiede come mai nei miei verbali
d'interrogatorio di polizia non ho mai raccontato questa storia, nel senso che ho sempre detto di aver parlato con AP 1.
A questo proposito rispondo che io ho sempre detto che parlavo con AP 1, ma tutte le volte era stato IM 1 a passarmi il telefono. Di persona io ho parlato solo due volte con AP 1.
(...) Confermo che la cocaina che trasportava il 17 maggio 2011 B. era destinata in misura di 200 o 300 grammi a AP 1. A questo proposito preciso che la richiesta e l'accordo di portare questo quantitativo di cocaina è sempre stata fatta per telefono. lo parlavo con una persona che pensavo essere AP 1. Non ci eravamo accordati sul prezzo della cocaina.
(...) A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che da quanto io so B. non conosceva AP 1. Secondo l'accordo io avrei dovuto presentare B. a AP 1, ma di fatto loro non si sono mai visti. lo sono stato arrestato il 17 maggio 2011 assieme a B. e quindi non siamo mai arrivati a __________ .”
(VI di confronto con l'imputato 17 ottobre 2011, pag. 2 segg., Al 95).
IM 1, che ha dichiarato essere divenuto amico del prevenuto, ha ammesso di aver ricevuto da Iui almeno 335 g di cocaina, che poi ha rivenduto a terze persone. Egli ha, inoltre, confermato il coinvolgimento di AP 1 nell'organizzazione del trasporto di cocaina effettuato da IM 2. Significativo é il fatto che IM 1, prima di incontrare l'accusato, non aveva mai visto della cocaina:
" A seguito delle affermazioni rese dalle persone appena citate e in base alle mie stesse ammissioni è emerso come, nel periodo inizio estate 2010 - 29 maggio 2011 io ho trasportato, procurato, posseduto, venduto e ceduto un totale di almeno 383 grammi di cocaina (quantitativo questo da me stimato in 335 grammi), intermediato la vendita di ulteriori 70 grammi di cocaina. Oltre a ciò, a seguito delle perquisizioni e dei sequestri effettuati nei miei veicoli e al mio domicilio, è emerso che ho detenuto 130 grammi di cocaina e ca. 554 grammi lordi di una sostanza sconosciuta ma da me dichiarata essere sostanza da taglio per conto di AP 1 e ho posseduto ulteriori 3.3 grammi di cocaina destinati alla vendita. Non da ultimo in correità con AP 1 e IM 2 ho organizzato ed importato da __________ a __________ 451 grammi lordi di cocaina (trasporto questo che ha generato il nostro arresto).
In considerazione degli elementi sopra indicati, è quindi possibile riassumere nel periodo inizio estate 2010 - 29 maggio 2011, il quantitativo dello stupefacente e meglio cocaina, da me trafficato, in correità con AP 1 e IM 2, in 967.3 grammi, ai quali vanno aggiunti i 70 grammi per i quali ho funto da intermediario, sebbene non è stato possibile dimostrare l'avvenuta compravendita di questo quantitativo. ADR che tutta la cocaina da me trafficata, quindi venduta, ceduta, trasportata ecc... è stata a me consegnata da AP 1, io di fatto non ho mai ricevuto stupefacente da terze persone, fatto salvo il caso in cui F., ossia F., mi ha consegnato i 50 grammi da dare a AP 1.
(...) L'agente interrogante mi ricorda come nei verbali precedenti io ho asserito come in una circostanza ho assistito alla "fornitura" di alcune decine di grammi a AP 1 presso il bar __________ . Cosa che confermo. Mi viene pure ricordato come ho altresì accompagnato AP 1 a recuperare della cocaina nella zona di __________ , cosa che confermo.
Per quel che concerne in particolare il viaggio in __________ (...) io ho anticipato i soldi per il viaggio del AP 1 e del IM 2; soldi questi che mi sarebbero stati restituiti al loro rientro, IM 2 aveva il compito di trasportare materialmente lo stupefacente da __________ al Ticino, mentre AP 1 aveva il compito di recuperare, trovare la cocaina ad __________ , acquistarla e consegnarla a IM 2 per il trasporto.
Quindi una volta giunta la cocaina in Ticino, IM 2 l'avrebbe dovuta custodire sino a quando AP 1 passava a ritirarla e la teneva per il deposito, consegnandomene quindi poco alla volta per effettuare le vendite, in pratica come ha fatto in passato. Vorrei precisare che questa cocaina non è che dovevo venderla tutta io, ci saremmo spartiti i campiti, nel senso che anche AP 1 e IM 2 si sarebbero attivati nelle vendite.
(...) Mentre per quel che riguarda il mio rapporto d'affari con AP 1 non posso far altro che riconfermare le mie dichiarazioni, ossia come AP 1 fosse il "capo" del traffico ed io fungevo da suo autista ed aiutante, infatti AP 1 intratteneva i contatti con i fornitori, si occupava di recuperare lo stupefacente e di pagarlo.
(...) ADR che tra me e AP 1 non era stato pattuito un vero e proprio compenso per le vendite di cocaina, ossia AP 1 mi pagava di tanto in tanto il pieno di benzina, mentre quando le vendite le facevo io direttamente, ossia quando avevo della cocaina che mi lasciava da vendere il AP 1, mi trattenevo fr. 30.- al grammo.”
(VI 13 settembre 2011, Al 69a).
" Ho conosciuto AP 1 , che io chiamo AP 1, alla fine del 2009 in un bar a __________ . (...) Inizialmente era un rapporto di conoscenza, poi siamo diventati amici. Non abbiamo mai avuto problemi tra noi.
(...) ADR che dopo circa un anno dalla nostra conoscenza, poteva essere ottobre o novembre 2010, discutendo fra noi è nata l'idea di vendere cocaina. Fino ad allora io non avevo mai visto cocaina, ma la cosa è nata discutendo tra di noi.
(...) Per quanto riguarda la cocaina che abbiamo acquistato in __________ e portato in Ticino, sequestrataci il 29 maggio 2011, ossia 289.71 grammi netti, ribadisco quanto già dichiarato in Polizia. AP 1 si è occupato di fare il contatto e di comperare la cocaina, IM 2 si è occupato del trasporto, mentre tutti e tre ci saremmo poi occupati della vendita di questa droga.
(...) Ho capito quanto ha dichiarato AP 1 in relazione al viaggio in __________ , ma da parte mia ribadisco la mia versione. Abbiamo parlato tutti e tre del viaggio e lo abbiamo organizzato. lo ho anticipato 400 franchi a IM 2 e ho pure dato 600 franchi a AP 1.
ADR che era AP 1 che avrebbe dovuto pagare IM 2 per il trasporto.
(...) A domanda dell'avv. DI 2 rispondo che non ho nessun contatto in __________ e non sono mai stato in questo paese. L'interrogante mi ricorda che il 30 e il 31 maggio 2011 a __________ , rispettivamente a __________ , la Polizia ha sequestrato 118.92 grammi netti di cocaina, 520.74 grammi di sostanza da taglio, rispettivamente al mio domicilio 2.56 grammi di cocaina e mi chiede di chi sono quelle sostanze.
Come ho già dichiarato nei verbali d'interrogatorio di polizia ribadisco che sia la cocaina che la sostanza da taglio erano di AP 1. La cocaina gli era stata fornita da un ragazzo di nome F..
(...) Per quanto riguarda la cocaina ricevuta da F., ribadisco quanto già detto alla Polizia, e meglio che nel mese di aprile o maggio 2011 io ero al lavoro e AP 1 ha telefonato chiedendomi di andare a __________ a prendere F. e un altro uomo che arrivavano dalla Spagna. Siccome io stavo lavorando non ho potuto recarmi a __________ . F. e l'altro uomo, che ho riconosciuto in fotografia durante l'inchiesta di Polizia, sono arrivati a __________ . lo li ho portati dapprima a __________ , dove pensavano di poter alloggiare, e poi da lì a __________ . Arrivati a __________ F. mi ha dato 50 grammi di cocaina confezionata in ovuli, sostanza che io ho poi consegnato forse uno o due giorni dopo a AP 1. In quei giorni AP 1 era in __________ , ma io ero in contatto telefonico con lui e quando è arrivato gli ho consegnato la cocaina.
(...) Confermo che la cocaina ricevuta da F. era di scarsissima qualità. Questa cocaina fa parte del quantitativo sequestrato nella mia vettura a __________ . So che AP 1 e F. avevano avuto delle discussioni in merito a questa cocaina e non so se AP 1 doveva restituirgliela oppure se era già un quantitativo dato in cambio di altra cocaina.
(...) A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che l'altra cocaina che è stata sequestrata nella mia autovettura mi era stata
consegnata da AP 1. Non ricordo esattamente quando, ma forse un mese prima.
In merito alla cocaina che io ho ricevuto e in parte offerto a miei amici e conoscenti, confermo di aver venduto un quantitativo complessivo di circa 240 grammi. Confermo che questa cocaina mi è stata data da AP 1 e non da altre persone.
(..) L'interrogante mi chiede se confermo quanto dichiarato nei verbali d'interrogatorio di Polizia e meglio di aver messo in contatto P. detto P. con AP 1 per l'acquisto di 70 grammi di cocaina.
Confermo le mie dichiarazioni. Se ben ricordo ho dato il numero di telefono a P., ma non so cosa hanno poi fatto. Mi sembra che comunque non hanno combinato nulla.
(...) Confermo che siamo stati a __________ come descritto da AP 1.
Confermo che al bar __________ sono stato una volta con AP 1. L'ho accompagnato al bar, dove lui ha incontrato un amico del quale non conosco il nome. lo ero poi andato a casa a cambiarmi (...) Dopo circa mezzora, sono ritornato al Bar __________ a prendere AP 1 e quando siamo saliti in auto lui mi ha consegnato 10 o 15 grammi, che io volevo vendere durante la festa.
lo ne ho venduti 2 o 3 grammi, ma poi non sono riuscito a venderne altra perché era di pessima qualità e credo che l'abbiamo restituita forse il giorno dopo. Anche la restituzione è avvenuta all'interno del bar __________ .
(...) Confermo che sono pure stato con AP 1 e F. a __________ (...) Questa trasferta è avvenuta quando AP 1 e F. discutevano sulla qualità della cocaina procurata da F.. Arrivati a __________ siamo andati in un bar vicino all'autosilo sotterraneo. AP 1 si è assentato per un certo periodo e quando è ritornato ha consegnato un piccolo campione di cocaina a F. dicendogli che la cocaina doveva essere come quella.
(...) A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che non so che quantitativo fosse quel campione, ma era comunque pochissima, forse 1 o 2 grammi perché io ho visto un piccolo sacchettino.
Confermo che in due occasioni ho ricevuto del denaro da TE 1 , detto "il cubano", e più precisamente ho ricevuto 1'000.- franchi consegnandogli un ovulo da 10 grammi circa di cocaina, mentre un'altra volta ho ricevuto 200 franchi senza dargli nulla in cambio. Questo denaro era per AP 1. L'ho ritirato io perché lui non era qui.
ADR che queste sono state le due uniche occasioni in cui ho ritirato del denaro da persone che avevano acquistato cocaina da AP 1.
(...) Confermo, come già dichiarato nei miei precedenti verbali, che il 28 ottobre 2010 ho inviato 2'000.- franchi a O., nelle __________ . L'invio di denaro l'ho fatto a __________ e il denaro mi é stato dato da AP 1.”
(VI di confronto con l'imputato 14 ottobre 2011, Al 94).
N., dopo un’iniziale reticenza e grazie all'intervento del suo difensore, ha ammesso di aver ricevuto da AP 1 almeno 15 g di cocaina:
" Dopo aver riflettuto posso dire che nelle conversazioni, AP 1 chiede di incontrarmi in quanto io gli devo dare dei soldi per delle precedenti forniture di cocaina. E' infatti successo, in tre distinte occasioni, che lui mi desse a credito dei mezzi ovuli da 5 grammi l'uno per un totale di 15 grammi di cocaina. lo gli dovevo per questo motivo CHF 1'200.-.
(...) Lo stupefacente, come detto, mi é stato dato se non ricordo male tra dicembre 2010 e gennaio 2011. Due volte al __________ prima di entrare, una volta al bar __________ .”
(Vl 13 luglio 2011, pag. 7, Al 48).
I. ha sostenuto di aver ricevuto dall'accusato almeno 50 grammi di cocaina, di cui 20 pagati fr./g 80.- e altri 30 g avuti in regalo:
" Mi viene chiesto se oltre ad aver acquistato cocaina da IM 1, ho acquistato tale sostanza da altre persone nel corso degli ultimi mesi ed io dichiaro di aver acquistato della droga pure da un uomo che io chiamavo "AP 1" ossia AP 1.
Ora mi viene mostrata una fotografia (...) dove riconosco il "AP 1" ossia AP 1.
L'agente interrogante mi fa prendere atto che la persona ritratta si chiama AP 1 .
Posso dire che io ho acquistato da AP 1 diversa cocaina a partire dall'inizio 2011. Vorrei precisare che il "AP 1" all'inizio me la regalava la cocaina, forse perché siamo proprio paesani, e in un secondo tempo ho iniziato a pagargliela. lo acquistavo da lui dosi da un grammo pagandola sempre fr. 80.-, la confezione era uguale a quella che mi vendeva IM 1. Vorrei precisare che è pure capitato in un paio di circostanze che AP 1 mi desse della cocaina da provare e io dovevo dirgli se era buona o meno.
(...) ADR che invece da AP 1 , ossia AP 1, il "AP 1", ho acquistato in totale, da inizio 2011, circa 20 grammi di cocaina, mentre ne ha regalati circa 30 grammi.”
(VI del 19 luglio 2011, pag. 2 seg., Al 50).
P., figlio della ex moglie di IM 1, ha asserito di avere acquistato da AP 1 40 g di cocaina e di aver fatto con lui preparativi per la vendita di ulteriori 70 g, poi fallita a causa del prezzo elevato:
" Per contro, con Q. da AP 1, sono andato 4 volte, in queste circostanze Q. ha acquistato da AP 1 un totale di 40 grammi di cocaina. Posso essere abbastanza preciso sul quantitativo in quanto la cocaina la prendevo fisicamente in mano io poiché AP 1 non voleva sapessero dove lui abitava o chi fosse. lo mi sono limitato unicamente a ritirare la cocaina da AP 1, dargli i soldi che Q. mi aveva anticipato, e poi consegnare subito a Q. lo stupefacente.
Il prezzo di vendita della cocaina era di circa 600.- fr. per ogni 10 grammi.
(...) E' capitato in una circostanza, che un mio conoscente mi ha chiesto se potevo procurargli 70 grammi di cocaina. lo ho chiamato IM 1, il quale mi ha detto di rivolgermi direttamente a AP 1. lo ho parlato con AP 1 il quale aveva a disposizione lo stupefacente. Quando però ho riferito il prezzo alla persona che mi aveva fatto la richiesta, questi rinunciava e così la transazione non è mai avvenuta.”
(VI 28 giugno 2011, pag. 3, Al 37).
L. ha ammesso di avere ricevuto 2 g di cocaina:
" Da parte mia posso dire di aver acquistato la sostanza da IM 1, di cui non conosco il cognome e in sua assenza da un uomo che si chiama AP 1. AP 1 infatti mi è stato presentato da IM 1. (...) ADR che io pagavo la cocaina a IM 1 fr. 100.- al grammo e lo stesso prezzo mi faceva pagare AP 1.
Vorrei precisare che capitava pure che sia IM 1 che AP 1 mi offrissero gratuitamente la droga.
(...) Mi viene chiesto di quantificare quanta cocaina ho acquistato e ricevuto gratuitamente da IM 1 e AP 1 nel periodo fine agosto 2010 - maggio 2011 ed io dichiaro che avrò ricevuto circa 70 grammi in totale in questo periodo, 45 dei quali da me pagati e i restanti 25 ricevuti gratuitamente. Di questi 70 grammi, al massimo 2 grammi mi sono stati venduti direttamente da AP 1, mentre gli altri 68 me li ha dati IM 1.” (VI 30 giugno 2011, pag. 2 seg., RPG 77).
IM 2 ha confermato di aver ricevuto da AP 1, ad __________ , la droga che poi ha trasportato in Svizzera e che gli è stata ritrovata addosso al momento dell'arresto. Parimenti, dalla descrizione da lui data dei fatti, emerge come l`accusato abbia avuto un ruolo organizzativo di primo piano:
" In merito alla cocaina che sono andato a prendere in __________ preciso che circa un mese prima IM 1 mi aveva proposto di andare in __________ a prendere della cocaina. Inizialmente dovevamo andare assieme io e lui, con la sua autovettura ed io avrei dovuto ingerire la cocaina.
(...) ADR che quando ho parlato con IM 1 di questa possibilità, AP 1 non era presente e IM 1 non mi ha detto di avere parlato con lui di questo. (...) lo i contatti li tenevo con IM 1 e devo dire che non vedevo molto volentieri AP 1 perché lo vedevo come un tipo un po' strano.
(...) In merito a questa prova rispondo che non mi sembra che qualcuno mi avesse chiesto di provare. lo non sapevo fino allora cosa fosse un ovulo di cocaina, perché non l'avevo mai visto e forse nel discorso che abbiamo fatto io ho deciso di provare con dei pezzetti di carota. (...) lo avevo portato le carote e in mia presenza AP 1 le ha tagliate e ha preparato dei pezzetti. Se ben ricordo IM 1 era uscito a comperare della birra.
(...) ADR che probabilmente I'idea di provare con le carote è stata di IM 1.
(...) ADR che non avevo paura di effettuare il trasporto, visto che non dovevo ingerire la cocaina. IM 1 mi aveva dato i soldi per acquistare il biglietto del treno __________ -__________ , se ben ricordo erano fr. 400.-. lo ho comperato il biglietto di sola andata per __________ .
(...) ADR che sapevo che AP 1 era in __________ perché me lo aveva detto IM 1. IM 1 mi aveva raccontato che AP 1 aveva la famiglia in __________ . Non sapevo che arrivato ad __________ AP 1 sarebbe venuto a prendermi. Se ben ricordo durante il viaggio IM 1 mi ha inviato un messaggio con il numero di telefono di AP 1, che io ho chiamato e mi sono trovato all'esterno della stazione di __________ con AP 1. Potevano essere le 22:00/23:00.
ADR che quando ho incontrato AP 1 abbiamo preso un tram e siamo andati in un appartamento a dormire.
(...) ADR che il mattino, quando mi sono svegliato, verso le 08:30 circa, AP 1 mi ha detto di prepararmi perché sarei rientrato in Ticino. Mi sono fatto la doccia e mi sono vestito. Quando mi trovavo in sala AP 1 mi ha portato la cocaina, dicendomi che dovevo mettermela addosso con delle fasce. Lui mi ha aiutato con due fasce elastiche a mettermi la cocaina addosso. Queste fasce non le avevo portate io ma erano già lì. (...) La cocaina che mi ha consegnato AP 1 era già confezionata, così come sequestrata dalla Polizia. Ho sistemato la cocaina all'altezza dell'inguine, sotto la cintura dei pantaloni, sopra le mutande e poi con le fasce l'ho bloccata. Per fare questo sono stato aiutato da AP 1, anche perché io non sapevo come fare.
ADR che quando sono andato a dormire, AP 1 era con me nella stessa camera, dove c'era un letto a castello. lo mi sono coricato sotto, mentre lui nel letto sopra.
(...) Non so dire quando AP 1 ha acquistato il biglietto del treno, ma comunque, come ho già dichiarato alla Polizia, la prima parte del viaggio l'abbiamo fatta nella stessa carrozza, anche se non eravamo vicini. Forse fino a __________ . Nella seconda parte del viaggio AP 1 si trovava in un'altra carrozza.
(...) ADR preciso che arrivati alla dogana di __________ , ma ancora in territorio tedesco, ho visto AP 1 scendere dal treno accompagnato da due doganieri tedeschi. Da allora non l'ho più rivisto, né l'ho sentito.
(...) ADR che la cocaina avrei dovuto consegnarla a IM 1 e lui mi avrebbe pagato fr. 3.- al grammo. Lui mi aveva detto che sarebbero stati 200 grammi poi invece quando sono stato arrestato, la polizia mi ha detto che erano più di 450 grammi lordi.
Prendo atto che il quantitativo netto era di 289.71 grammi.
(...) A domanda di AP 1 rispondo che non ho le prove per provare che lui mi ha dato la cocaina in __________ .
(...) ADR che AP 1 non mi ha mai minacciato direttamente, ma una volta ha fatto delle allusioni durante una discussione fatta qui in Ticino, dicendomi di non parlare troppo nel caso in cui vi fossero stati dei problemi.
(...) ADR che la cocaina che ho ricevuto in Ticino mi è sempre stata data da IM 1 e non da AP 1.”
(VI 18 ottobre 2011 di confronto con l'accusato, pag. 2 segg.).
TE 1 ha indicato in 850 i grammi di cocaina ricevuti dall'imputato:
" Conosco la persona qui presente come AP 1, nome tratto da un film.
(...) DV: Quanta cocaina ha ricevuto da AP 1 e in quale periodo sono avvenuti questi fatti?
RV: Da luglio 2010 a marzo 2011, ossia al mio arresto. Da lui ho ricevuto complessivamente 850 grammi netti di cocaina.
DV: Quanto pagava la cocaina che le vendeva AP 1?
RV: 70.- franchi al grammo.
DV: sotto che forma vendeva cocaina AP 1?
RV: Sotto forma di ovuli da 10 grammi lordi. Solo un paio di volte ho preso da lui dosi sciolte.
(...) DV: Lei è debitore nei confronti di AP 1?
RV: Lui mi ha aiutato a trovare un alloggio e a stare meglio. Ringrazio AP 1 per questo.
(...) DP a TE 1: Come l'ha aiutata AP 1?
RV: Lui mi ha "prestato" 4 ovuli di cocaina che mi ha dato senza farsi pagare. Non si tratta di un regalo ma di un prestito. Con questi 4 ovuli ho realizzato circa fr. 3'800.- con i quali ho pagato la caparra dell'affitto e il primo mese di affitto.
(...) DC a TE 1: ogni quanto vi incontravate e dove avvenivano gli scambi di cocaina?
RV: generalmente allo skate park di __________ , spesso.
L'avvocato C. chiede a TE 1 di specificare il concetto di "spesso".
RV: Anche due volte al giorno. Capitava che però magari AP 1 stesse via qualche settimana, lui mi diceva che stava a __________ .
(...) DC a TE 1: Qual'era la qualità della cocaina di AP 1?
RV: Non era molto buona, direi bassa. Ritengo che non superasse il 20% di purezza. Posso dire ciò in base alla mia esperienza di consumatore, non ho effettuato test in questo senso.
DC al TE 1: in merito agli 850 grammi di cocaina che lei dice di aver ricevuto da AP 1, questi gli sono stati dati solo da lui o anche tramite interposte persone?
RV: No solo da lui.
(...) DC a TE 1: Come ha fatto a giungere al quantitativo globale che ha dichiarato aver ricevuto da AP 1?
RV: Abbiamo fatto un calcolo, io l'avvocato e la polizia, sui nove mesi in cui ho frequentato AP 1. Questo calcolo si basava sul mio consumo giornaliero e le mie vendite giornaliere. Vi sono pure le dichiarazioni dei miei clienti che prendevano cocaina da me.
(...) DC a TE 1: Di questi 850 grammi da lei ammessi, quanti ritiene di averne venduti e quanti consumati?
RV: Ritengo metà e metà.”
(VI 25 agosto 2011, di confronto con l'imputato, pag. 2 segg., Al 64).
Sentenza di primo grado
che questo avrebbe potuto avere per loro.
Oltre a ciò i giudici di prima istanza hanno rilevato che tali dichiarazioni hanno resistito in sede di confronto con l'accusato ed hanno trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche, che dimostrano come egli fosse in costante contatto con personaggi legati al traffico di cocaina.
A questo è stato aggiunto l'atteggiamento tenuto da AP 1 nel corso della procedura, e soprattutto il fatto che egli, dopo aver
ammesso a fatica di aver trattato solo 60/70 grammi di cocaina e di aver procurato quella sequestrata a IM 2 al momento del fermo, ha improvvisamente ritrattato tutto.
Infine, i primi giudici hanno tenuto conto pure del fatto che la situazione personale del prevenuto non può che portare a credere che egli abbia potuto mantenersi solo grazie al commercio di stupefacenti.
In relazione ai quantitativi di droga, la Corte ha precisato di essere ben conscia che si tratta di stime e non di dati esatti al grammo. Nel caso di TE 1, la spiegazione fornita per illustrare le modalità di calcolo è stata ritenuta valida.
Per prudenza, in merito all'imputazione di cui al punto n. 1.3.1 dell'AA, i giudici si sono limitati a considerare le chiamate di correo delle persone sentite in contraddittorio con l'imputato o
con la sua difesa, e cioè quelle di TE 1 (850 g) e IM 1 (243 g), per un totale di 1093 g e non 1200 g.
Con riferimento al punto n. 1.3.2 dell'AA, la Corte ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni di IM 1 e sulle
intercettazioni delle telefonate tra AP 1 e P..
Per il capo d'imputazione 1.3.3, sono state tenute in
considerazione le dichiarazioni di F. e le registrazioni telefoniche.
Tutto ciò ben ponderato, AP 1 è stato ritenuto colpevole del traffico di 1093 g di cocaina venduti a IM 1 e TE 1, di detenzione, trasporto e vendita di ca. 170 g di cocaina (in parte puri all'11%), dell'importazione di poco meno di 290 g (purezza media intorno al 22%) di cocaina e dell'acquisto ai fini della vendita di 200 g di cocaina provenienti da una partita di oltre 400 g (purezza tra il 6.4% e il 7.2%), importata da F. e B..
Per contro, egli è stato prosciolto dall'accusa di infrazione aggravata alla LStup contemplata al punto n. 1.3.1, dell'AA, limitatamente alla vendita di cocaina a I., P., N. e L..
Parallelamente anche i coimputati IM 1 e IM 2, che hanno ammesso tutti gli addebiti a loro carico, sono stati ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup per i fatti descritti nell’atto d'accusa.
AP 1 è stato, così, condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, mentre IM 1 a quella di 21 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e IM 2 a quella di 13 mesi di detenzione, sospesa anch'essa per un periodo di prova di 3 anni.
Infine è stata ordinata la confisca di tutti gli oggetti e valori patrimoniali sequestrati elencati nell'AA (con distruzione degli
stupefacenti). Il cellulare Samsung è stato dissequestrato a favore di IM 2.
Appello di AP 1
ogni caso, postula il dissequestro di tutti i beni confiscati. A suo modo di vedere, la Corte di prime cure ha accertato in modo arbitrario i fatti posti alla base della sentenza impugnata.
Nel dettaglio, oltre a sostenere di non essere stato messo a confronto con tutte le persone che hanno fatto una chiamata di correo a suo carico, egli asserisce che i calcoli dei quantitativi di stupefacente trafficato sono più che approssimativi, in particolare quello di cui al punto n. 1.5. della sentenza, di 850 g indicati da TE 1, un tossicodipendente, non è sostanziato da nessun elemento concreto e preciso. Lo stesso vale per gli altri tossicodipendenti interrogati, di cui ai punti n. 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3. dell'AA.
In via subalterna, egli afferma che la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi è ingiusta e sproporzionata se paragonata ad altre situazioni, al punto da costituire una disparità di trattamento rispetto ai coimputati e a casi analoghi.
Nel suo allegato ricorsuale, AP 1 evidenzia, poi, come i giudici
di prima sede non abbiano tenuto conto di alcuni elementi emersi nel procedimento penale, e meglio del fatto che egli è di professione saldatore, che non risulta da nessuna parte che avesse debiti, che non aveva necessità di denaro, che aveva una disponibilità di € 35'000.- ricevuti in prestito, che non è emerso che egli abbia avuto dei guadagni, che le sue ammissioni al momento dell'arresto non valgono come prova dei reati imputatigli con tutto l'atto d'accusa, che al momento del fermo egli non è stato trovato in possesso di alcuna sostanza proibita, che si è sottoposto al controllo delle urine che ha dato esito negativo, che il viaggio in __________ è stato finanziato da IM 1, così come che l’idea è venuta da quest'ultimo.
Pure da considerare è che lui non ha, contrariamente a quanto si legge in sentenza di primo grado, precedenti penali per droga in __________ , ma solo di circolazione stradale.
Ulteriore elemento non considerato è il fatto che sia IM 1 che TE 1 hanno un interesse a mentire, cioè quello di alleggerire la propria posizione. Si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di IM 1, secondo la quale la droga ritrovata all'interno della sua vettura (118.92 g) apparteneva al prevenuto. AP 1 contesta, poi, le traduzioni delle intercettazioni telefoniche.
In merito alla cocaina rileva come non vi sia alcun elemento oggettivo a sostegno della correttezza dei quantitativi indicati nell'AA, ad eccezione della cocaina rinvenuta al momento dell'arresto su IM 2, Non vi sono poi prove sul grado di purezza della sostanza.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV
86 consid. 2a; DTF 120 la 31 consid. 2d; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13.06.2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 13.05.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1: STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; STF del 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
La chiamata di correo é la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI 1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. 111, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto processuale penale], p. 26).
Al pari degli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca. Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice - valutandone, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia "vestita", cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).
In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è data quando le chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano confermate da quelle di altri imputati o testi.
Ruolo di AP 1 nel traffico di cocaina
In primo luogo vi sono le ammissioni, seppur limitate allo stretto necessario, fatte nella prima parte delle indagini, con cui egli ha riconosciuto
di avere partecipato all'organizzazione dell'importazione della cocaina ritrovata sul corpo del corriere IM 2 il 29 maggio 2011;
di avere acquistato da F., direttamente e tramite IM 1, 100 g di tale sostanza;
di averne procurato a IM 1 almeno 200 g;
di aver fornito a N. 15 g di cocaina;
di averne dato o venduto a I. 5 o 6 g, e a L. 2 g, nonché;
di aver venduto ad TE 1 50 g della stessa droga.
La sua completa ritrattazione, fatta il 14 ottobre 2011, cioè oltre 4 mesi dopo il fermo di polizia, non è credibile ed è addirittura risultata essere alquanto goffa. In effetti, se in una prima battuta, agli inquirenti ha affermato di aver mentito per aiutare l'amico IM 1 (VI 18 ottobre 2011, pag. 1, Al 98), al processo, su precisa domanda del Presidente che ha chiesto lumi sul perché abbia fatto tali ammissioni, l'accusato ha, come già riferito (considerando n. 8 di questa sentenza), risposto di averlo fatto su consiglio del proprio precedente avvocato che gli aveva detto di ammettere qualcosa (verbale del dibattimento 1. febbraio 2011, allegato 1, pag. 5).
Ora, una simile giustificazione non può godere di attendibilità già solo per il fatto che - oltre ad essere in contraddizione con quanto detto in precedenza agli agenti interroganti - nessun difensore consiglierebbe al proprio assistito di ammettere quei reati che non ha commesso in nome di non si sa quale strategia difensiva. È totalmente illogico. Piuttosto appare verosimile che il legale precedente abbia consigliato di ammettere almeno una parte dei traffici, quelli per i quali sussistono riscontri oggettivi.
In quest'ottica non va dimenticato che AP 1 non ha mai ammesso nulla spontaneamente e che, in maniera molto scaltra, ha sempre chiesto prima quali fossero le prove a suo carico, per poi tentare di ridurre a quantitativi irrisori la cocaina commerciata.
Viste le sue pregresse esperienze giudiziarie e carcerarie, egli non può essere assolutamente considerato uno sprovveduto in balia del proprio difensore. Anzi, appare più verosimile il contrario, cioè che a fronte di un avvocato che non segue la sua linea poiché la ritiene errata e contraria ai suoi interessi, AP 1 non si faccia scrupoli a chiederne la sostituzione.
Che l'accusato non sia estraneo al mondo della droga è, infatti, confermato dai suoi precedenti penali. Egli stesso ha ammesso, ma solo al Presidente della Corte di prima istanza, dopo essersi rifiutato a più riprese di parlarne, quanto segue:
" Dal 2006 al 2009 sono stato in prigione a __________ per detenzione di 270 grammi di cocaina. Poi sono stato in prigione in Francia, salvo errore nel 2003, per 80 grammi di cocaina che stavo portando in Italia.
(...) D avv. DI 1: Quanto è stato in prigione a __________ e in Francia?
R: A __________ tre anni, in Francia circa un anno.”
(verbale del dibattimento 1. febbraio 2011, allegato 1, pag. 3).
Dopo aver fatto queste dichiarazioni, l’accusato ha però avuto l’ardire di sostenere che le condanne precedenti non erano per spaccio ma per consumo, corroborando così i sospetti sull’inaffidabilità delle dichiarazioni, in particolare di quelle rese dal momento in cui ha deciso di contestare tutto:
" C: Lei d’altronde di precedenti in materia ne ha.
R: Nelle mie precedenti condanne si è trattato sempre di quantità per consumo personale.
C: Le quantità non sembrano compatibili con il consumo personale.”
(verbale del dibattimento 1. febbraio 2011, allegato 1, pag. 5).
In effetti, né le quantità, né i luoghi in cui i reati sono stati commessi, permettono di credere che la droga fosse destinata all'uso personale. Nessuno, nemmeno il tossicodipendente più disperato, arrischierebbe il carcere andando all'estero a procurarsi la sostanza e affrontando l'incognita che ogni passaggio di confine comporta.
Le innumerevoli intercettazioni telefoniche ne sono chiara attestazione.
Se la conoscenza di personaggi legati direttamente al mondo della droga, di per sé, non rappresenta ancora un elemento a carico, il numero di persone interessate e la frequenza dei contatti lo sono poiché non può essere ritenuto un fatto casuale.
A ciò si aggiungono le intercettazioni telefoniche che, oltre a confermare i legami con personaggi legati al traffico di cocaina, attestano pure l'utilizzo di un linguaggio in codice, criptico e di primo acchito poco comprensibile, tipico degli spacciatori di droga. Da escludere categoricamente è l'accusa formulata a più riprese dal prevenuto, secondo la quale gli inquirenti abbiano interpretato in malafede i discorsi fatti da lui con gli interlocutori. In effetti, la lettura delle traduzioni consente di prendere atto di come il linguaggio utilizzato sia studiato, poco spontaneo, e di come l'argomento non possa che essere la cocaina. A titolo di esempio basti citarne alcune:
" (...) A chiede quanti giorni vuol lavorare, B chiede a quanto gli mette i giorni? A risponde come l'altra volta.. B dice che era molto caro e A risponde che allora gli abbassa un po'. A dice che ha giorni diversi.
B dice che vuole...A gli chiede se vuole un giorno speciale? B dice chiaro.
A dice che i giorni speciali sono più complicati. B dice che vuole lavorare 70 giorni e chiede ad A com'è? A dice 70 giorni con due zeri dietro in più. B non capisce e allora A gli spiega 70 con due sette, zero sette. B dice settanta giorni sono...A dice lavorativi, 70 giorni lavorativi. A propone 5 e 5 al giorno. B dice di no. A allora gli propone di darglieli a 45 al giorno. B è ancora titubante e A gli dice di venire che ne parlano ma che a meno di 40 non glieli da.”
(conversazione tra AP 1 e P. del 18 marzo 2011 per la transazione di 70 g, poi non andata in porto, Al 37, allegato 3).
" A dice a B che a lui così non serve.
B sorpreso risponde che non è possibile.
A dice che l'aveva già detto l'ultima volta che se porta ancora una cosa del genere non va bene, gli dice anche che non ha niente a che fare con quella che si usa qui e che non ha neanche profumo. Gli dice che gli porterà un campione per fargli vedere quella che si usa qui, quella con cui lavora solitamente.”
(conversazione tra AP 1 e F. del 16 maggio 2011, RPG 3, allegato 9).
" B dice ad A che é a casa e gli dice che questo telefono (quello di B) è controllato e chiede ad A se oggi passa da lui per fare un giro e che se passi gli da qualche cosa.
A risponde che va bene e che lo chiama più tardi.”
(conversazione tra AP 1 e N. del 7 maggio 2011, Al 52, allegato 3).
" consigame lo k usted sabe - procurami quello che sai”
(SMS ricevuto da AP 1 il 21 marzo 2011, AI 54 allegato 7).
" (...) B chiede se è riuscito ad ottenere la cosa perché ne ha
bisogno. A risponde di no, che in questo momento c'è siccità e che non ha potuto trovare niente. A dice che aveva qualcosa ma che non valeva la pena.”
(conversazione tra AP 1 e una donna che lui dice essere di __________ del 24 aprile 2011, Al 54, allegato 11).
" A si lamenta con B che ha un colore diverso dall'altra e B dice che deve guardare quello piccolo, non gli altri due. A dice che ha un colore grigiastro e B risponde che deve provarla per vedere se va bene.”
(conversazione tra AP 1 e una persona presentatagli a __________ del 16 maggio 2011, Al 54, allegato 19).
" (...) A dice che l'uomo gli ha detto che ne mancano 6.
B è sorpreso che siano 6, dice che sono 5
B dice di aver detto ad A che erano 15 con quello che hanno dato
A dice che pensava fosse tutto
B dice di aver detto ad A che ne mancavano 5
A dice che va bene.”
(conversazione tra AP 1 e IM 1 dei 25 maggio 2011, Al 54, allegato 18).
" A dice a B di portare 5 + 5 per un'altra persona perché conosca chi è A. A dice nello stesso luogo di sempre.”
(conversazione tra AP 1 e il fornitore di __________ del 16 maggio 2011, Al 54, allegato 20).
" B dice che l'uomo ha detto che per giovedì va bene che però bisogna vedere perché l'uomo vorrebbe provare se riesce a ingoiare, comò ha detto A.
A dice che va bene, di dirgli quando l'uomo vuole provare, quando é libero. (..)”
(conversazione tra AP 1 e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 23).
Di fondamentale rilevanza sono, inoltre, le numerose chiamate di correo, univoche nel descrivere il ruolo attivo e centrale di AP 1 nel traffico di stupefacenti.
A suo dire, si sarebbe mantenuto grazie ai suoi risparmi e al prestito di € 23'000.- (inizialmente erano € 35'000.-, ma € 12'000.- sono stati restituiti; VI 14 settembre 2011, Al 70).
In sede d'appello, l'accusato ha reclamato per il fatto che in prima istanza non é stato tenuto conto del fatto che egli era stato professionalmente attivo come saldatore.
Al procuratore pubblico, il 30 maggio 2011, egli aveva tuttavia dichiarato di non avere più un lavoro fisso dal 2000 e di essere in una situazione finanziaria molto difficile, con svariati debiti (VI 30 maggio 2011, pag. 5, Al 15).
Nel 2003 è stato incarcerato in Francia per un anno e dal 2006 a metà 2008 è poi stato in carcere a __________ . In questi periodi, non ha, quindi, potuto avere alcuna entrata.
Non credibile è, quindi, che egli si sia potuto creare dei risparmi lavorando.
L'asserito prestito non è mai stato adeguatamente sostanziato. Agli atti, il prevenuto ha prodotto unicamente, per il tramite della propria compagna D., una dichiarazione sottoscritta da tale Willy A., __________ , datata 21 maggio 2010 (VI del 16 agosto 2011, allegato 12 a RPG 8 e ad Al 59). Questo documento ha una portata probatoria molto limitata, se non nulla. Innanzitutto poiché consegnato nella forma di una fotocopia di un fax, nemmeno autenticata, laddove non sarebbe stato difficile presentare l’originale.
In secondo luogo, per le modalità di allestimento, rispettivamente, e soprattutto, per l’estensore dello stesso, del quale nulla è oggettivamente dato a sapere.
Senza entrate e in questo contesto è difficile che l'imputato abbia potuto vivere nel nostro Paese senza far capo a introiti di natura illecita, provenienti dal traffico di cocaina.
Importazione dall'__________ di 289.71 g di cocaina in correità con IM 1 e IM 2
A sostanziare questa conclusione vi sono, in primo luogo, le univoche e congruenti chiamate di correo fatte dalle altre due persone implicate: IM 2 e IM 1. Quest'ultimo, come visto al punto n. 8 della presente sentenza, ha dichiarato che l'accusato si è preoccupato di procurare la cocaina ad __________ e di darla al corriere per il trasporto (VI 13 settembre 2011, pag. 6, Al 69a e VI di confronto l’imputato 14 o ottobre 2011, pag. 2, Al 94). Egli ha, pure, asserito che AP 1 avrebbe dovuto pagare IM 2 per il trasporto (VI di confronto con l'imputato 14 ottobre 2011, pag. 2).
IM 2 (cfr. sempre punto n. 8 di questa sentenza) ha confermato di essere andato nella capitale olandese, di essere stato accolto alla stazione dall'accusato che lo ha portato in un appartamento a dormire, di aver ricevuto, l'indomani, sempre da lui, la droga e di essere da lui stato istruito e aiutato a legarla attorno alla propria vita con una banda elastica anch'essa fornita da AP 1 (VI di confronto con l'imputato 18 ottobre 2011, pag. 4 segg., Al 93). Egli ha, pure, sostenuto che è stato proprio il prevenuto a tagliare le carote a forma di ovuli per la prova, fallita, di ingestione.
I due correi sono sempre stati coerenti e lineari nelle loro dichiarazioni che, oltre ad essere internamente congruenti, combaciano esattamente tra loro.
Entrambi hanno ammesso i fatti loro addebitati ed hanno collaborato pienamente con gli inquirenti, fornendo una piena confessione circa quanto da loro commesso. In questo modo si sono esposti alla condanna penale decretata in prima sede che loro, coerentemente con quanto fatto sino a quel momento, hanno accettato di buon grado.
La credibilità soggettiva delle loro dichiarazioni é inconfutabile.
Dal punto di vista della credibilità oggettiva, vi sono in primo
luogo le intercettazioni telefoniche da cui emerge in maniera inequivocabile il coinvolgimento di AP 1 nell'operazione ed il ruolo centrale che egli ha assunto. A titolo esemplificativo, basti citare i seguenti stralci:
" A AP 1 B: IM 1
A dice a B di preparare IM 2 perché giovedì andiamo e torniamo domenica.
B dice che chiederà a IM 2 se può, che però B non può tornare domenica, deve tornare sabato al più tardi.
A dice che allora torneranno sabato
B dice che è assolutamente senza e che altrimenti andranno A
ed IM 2
A risponde di sì
B dice che chiede a IM 2 quando può essere libero giovedì
A dice che anche lui è senza soldi, lì ne ha ma qui no”
(conversazione tra AP 1 e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 22).
" A: AP 1 B: IM 1
B dice che l'uomo ha detto che per giovedì va bene che però
bisogna vedere perché l'uomo vorrebbe provare se riesce a
ingoiare, come ha detto A.
A dice che va bene di dirgli quando l'uomo vuole provare, quando è libero (...)”
(conversazione tra AP 1 e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 23).
Oltre a ciò, vi sono le ammissioni esplicite fatte al riguardo dal prevenuto (cfr. punto n. 7 di questa sentenza) che ha riconosciuto di aver avuto un ruolo importante nell'organizzazione del viaggio ed ha descritto in maniera precisa e combaciante con le dichiarazioni degli altri implicati quanto avvenuto (VI 30 maggio 2011, pag. 3 segg., Al 5; VI del 12 luglio 2011, pag. 2-5, Al 46; VI del 9 agosto 2011, pag. 11, Al 54).
A questo si assomma il fatto che l'accusato è una persona con
precedenti penali specifici, relativi al traffico internazionale di stupefacenti e che egli era ben introdotto nei mondo della droga cantonale.
Infine, c'è la cocaina ritrovata addosso a IM 2, risultata pesare 289.71 g e pura tra il 21.1% ed il 24.4% (RPG doc. 67). In virtù del principio in dubio pro reo, che impone l'applicazione del tasso più favorevole al prevenuto, questo significa che il quantitativo di cocaina pura importata in quell'occasione ammonta a 61.12 g.
In considerazione di tutto ciò, si può considerare la ritrattazione meramente strumentale e dare per assodato che il reato addebitato a AP 1 è stato realmente da Iui commesso nei termini e nelle modalità indicate dall'atto d'accusa.
Trasporto in correità con IM 1, da __________ a __________ e poi __________ , di F. e M., e ricezione di 50 g lordi di cocaina
L'accusa si fonda nuovamente sulle chiamate di correo di IM 1 (VI di confronto 14 ottobre 2011, pag. 4, Al 94) e di F. (VI di confronto,17 ottobre 2011, pag. 2 seg., AI 95 e VI 25 luglio 2011 pag. 5, RPG 75).
Entrambi hanno collaborato con gli inquirenti dando versioni convergenti e lineari e, dunque, credibili.
In merito al viaggio del 14 maggio 2011, F. ha tuttavia dichiarato (cfr. stralci ripresi al punto n. 8 di questa sentenza) che il prevenuto non era nemmeno in Ticino in quel periodo (VI di confronto 17 ottobre 2011, pag. 2, Al 95).
La dichiarazione è, tuttavia congruente con quella di IM 1, il quale ha asserito che il prevenuto lo ha chiamato per dirgli di andare a prenderli in stazione a __________ , cosa che egli non ha
potuto fare perché stava ancora lavorando. Li ha, comunque sia, poi prelevati a __________ , per condurli a __________ e poi a
__________ , dove F. gli ha poi dato 50 g di
cocaina in ovuli, destinati all'accusato (VI di confronto 14 ottobre 2011, pag. 4, Al 94).
L'accusato ha ammesso, il 12 luglio 2011 (RPG 3, pag. 9), che in quel momento (il 14 maggio 2011) stava aspettando da F., per il tramite di IM 1, 50 g di cocaina in
cambio di quella fornitagli in precedenza e che lui aveva restituito poiché di cattiva qualità. Goffamente ha, tuttavia, contestato che nella telefonata in cui parla di questo con l'amico, l'argomento fosse la cocaina.
Il contenuto della conversazione telefonica tra lui e F. (VI 12 luglio 2011, allegato 3, Al 94) è tuttavia inequivocabile. E' chiaro che si sta parlando di stupefacenti e non di banconote da fr. 50.-:
" B dice ad A (AP 1, n.d.r.) che ha dato 50 CHF a quel ragazzo
e che domani parleranno. A chiede a B se non dovevano essere due e B risponde di no che erano 50 CHF.
A dice che arriva domani mattina e che così non gli piace. B dice che il suo amico, amico di A, ha preso oggi da lui e A dice che va bene.”
È, dunque possibile anche in questo caso ritenere accertato che
AP 1 ha organizzato il trasporto dei due corrieri della droga e che questi hanno consegnato a IM 1 50 g dello stupefacente, sotto forma di ovuli, destinati al prevenuto.
Pure il secondo capo di imputazione deve essere confermato.
Non é stato possibile fare accertamenti sulla qualità della cocaina in questione, poiché essa non ha potuto essere recuperata. Per simili situazioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito che, partendo dal presupposto che tutte le droghe sul mercato sono più o meno diluite quando l’esame dello stupefacente è impossibile, il giudice può riconoscere senza trascendere in arbitrio che la droga è di qualità media e può quindi far riferimento al grado medio di purezza abituale di quelle in circolazione in quel periodo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., vol. II, n. 86 ad art. 19 LStup; STF 6B_892/2010, consid. 1.4).
La consolidata prassi delle corti ticinesi riconosce un tasso di purezza medio del 10%, mentre altri tribunali elvetici hanno preferito far capo alle tabelle statistiche della Società Svizzera di Medicina legale (www.sgrm.ch, STF 6B_892/2010, consid. 1.4, Corboz, op. cit., n. 86 ad art. 19 LStup), che risultano essere, tuttavia, di difficile interpretazione ed applicazione ai casi concreti. Essendo stati entrambi i metodi considerati non arbitrari dal Tribunale federale, questa Corte ritiene applicabile alla fattispecie il tasso di riduzione del 10% (STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), tra l’altro indubbiamente più favorevole al prevenuto rispetto a quanto indicato dai dati statistici.
Procedendo in questo modo, il quantitativo di cocaina puro risulta essere di 5 g.
Detenzione in correità con IM 1 di 118 g netti di cocaina (con grado di purezza tra il 7.9 e l'11.3%)
La notte tra il 29 ed il 30 maggio 2011, la polizia, dopo avere arrestato IM 1, è andata con lui presso il garage del domicilio della madre, ove, nel cruscotto di una Opel Astra GT1 nera (non più in circolazione), ha rinvenuto 130 g lordi di cocaina e 554 g lordi di presunta sostanza da taglio.
L'esame effettuato dalla polizia scientifica ha prodotto i seguenti risultati (RPG doc. 43 e 44):
• i 520.74 g netti di polvere bianca sono risultati negativi ai test per stupefacenti;
• la cocaina di 65.77 g netti contenuta nel sacchetto, aveva una purezza inferiore o uguale al 4.5%. La sostanza pura è dunque di 2.95 g;
• la cocaina contenuta in 4 confezioni di complessivi 6.9 g netti aveva una purezza compresa tra il 10.5% e I'11.3%, ciò che porta, in applicazione del principio in dubio pro reo, a determinare la sostanza pura in 0.72 g;
• la cocaina contenuta nei 4 ovuli, dal peso netto di 46.25 g, aveva una purezza del 7.9%. La droga pura è dunque di 3.65 g;
Complessivamente la cocaina pura sequestrata in quell’occasione è di 7.32 g.
Ciò precisato, che questa droga sia stata detenuta dal prevenuto in correità con IM 1 è innanzitutto attestato dalla chiamata di correo di questi (VI 13 agosto 2011, pag. 4 e 5, Al 69a), che ha pure specificato che parte della cocaina rinvenuta nel cruscotto era quella, di scarsissima qualità, fornitagli da F..
L'affidabilità del correo è già stata trattata e non necessita di
ulteriori approfondimenti. In questo caso occorre, tuttavia, osservare come la versione secondo cui parte della cocaina rinvenuta all’interno della vettura sia stata da IM 1 tenuta su ordine o, quantomeno, in accordo con l'accusato, sia da collegare alla fornitura di stupefacente scadente, che non ha potuto essere smerciato. Questo è confermato dalla scarsissima qualità della cocaina contenuta nei 4 ovuli, dal peso netto di poco inferiore ai 50 g che rappresentavano il quantitativo dato loro da F..
A rafforzare la tesi accusatoria vi sono, poi, le ammissioni dell'imputato - inutilmente ritrattate dal 14 ottobre 2011 in avanti - con cui ha riconosciuto di aver dato droga a IM 1 con il compito di venderla: "Si può dire che io e IM 1 eravamo assieme. lo procuravo la cocaina a IM 1 e lui la vendeva" (VI 14 luglio 2011, pag. 10, Al 49) e con cui ha dichiarato che tra la cocaina sequestrata vi era anche quella datagli, per il tramite di IM 1, da F. in sostituzione di quella della quale non era rimasto contento:
" Di fatto mi ha consegnato 50 grammi la prima volta e visto che non era buona, me l'ha cambiata ma non era buona e gliel'ho restituita senza pagargliela. Quindi è avvenuta una seconda fornitura, anche questa volta non buona e io volevo restituirla ma non sono riuscito a ridarla a F., in quanto irreperibile, di fatto è stata trovata da IM 1 il giorno del nostro arresto.” (VI 16 agosto 2011, pag. 3, Al 59).
Infine, vi sono tutti gli elementi oggettivi, pesantemente indizianti a carico del prevenuto, già esposti in precedenza.
La chiamata di correo può essere considerata dunque sufficientemente vestita, così che la condanna deve essere confermata.
Detenzione in correità con IM 1 di 2.56 g netti di cocaina
II 30 maggio 2011 gli agenti si sono recati anche presso il domicilio di IM 1 dove, in una credenza del salotto, sono stati rinvenuti e sequestrati un rotolo di sacchetti da cucina in plastica, una bilancia elettronica e un involucro di plastica contenente cocaina dal peso lordo di 3.3 g. Quest'ultima è stata fatta esaminare ed è risultata avere un peso netto di 2.56 g ed una purezza inferiore o uguale a 4.5%. La sostanza pura era, dunque, di 0.11 g.
Rinviando alle motivazioni testé esposte in merito alla droga rinvenuta nel cruscotto dell'auto, pure il capo d'accusa qui in discussione può trovare conferma.
Vendita di almeno 1'093 g di cocaina con grado di purezza indeterminato
tossicodipendenti locali, di un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno di 1'093 g (con un grado di purezza indeterminato).
La Corte di prime cure ha considerato, per prudenza, unicamente le chiamate di correo delle persone sentite in contraddittorio con l'imputato, cioè TE 1 che ha parlato di 850 g di cocaina, e IM 1 che ha, invece, dichiarato di avere preso dall'imputato 243 g di cocaina. Viceversa, sono state reputate insufficienti, rispetto alla proposta contenuta nell'AA, le dichiarazioni di I. (circa 50 g), P. (circa 40 g), N. (15 g), L. (circa 2 g) e gli altri non meglio identificati clienti (AA punto n. 1.3.1.).
Con l'appello il prevenuto, oltre a negare integralmente i fatti, ha contestato i calcoli alla base della ricostruzione dei quantitativi, in modo particolare quelli di TE 1.
Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha confermato di avere acquistato da AP 1 almeno 243 g di cocaina per poi rivenderla (verbale del dibattimento 1. febbraio 2012, allegato 1, pag. 4). In precedenza egli aveva, pure, precisato che tutta la droga da lui venduta gli era stata consegnata dall'imputato (VI 13 agosto 2011, pag. 5, Al 69a).
Il quantitativo di 243 g è composto da 150 g venduti a Q., 40 g a L., 30 g a I., 7 g a TE 1 e 6 g a IM 2.
Queste sue asserzioni sono confermate da quelle degli acquirenti. Q., oltre a dichiarare che la cocaina acquistata dal IM 1 è stata almeno di 200 g (quindi molto più di quella ritenuta dall'AA), ha ricordato come questi gli avesse detto che proveniva dall'__________ - fatto che la collega al qui accusato - e che era di una qualità variabile, ma di norma molto migliore di quella che lui soleva comperare a __________ :
" Da parte mia nel periodo settembre 2010-marzo 2011, posso quantificare la cocaina da me acquistata da IM 1, in parte da me consumata, per la stragrande maggioranza, ed in parte destinata a miei amici. Ciò lo posso affermare con una certa sicurezza in quanto io consumavo, fumandola, circa 5 grammi alla settimana e quindi, facendo un rapido calcolo, io ho consumato almeno 140 grammi di cocaina in questo periodo, mentre altri 60 grammi li ho acquistati e consegnati ai miei amici.
(...) ADR che IM 1 mi aveva detto che la cocaina proveniva dall'__________ .
ADR che la cocaina non era sempre di buona qualità, anche se era molto migliore di quella che avevo comprato a __________ . Ricordo che nel mese di novembre 2010 in una circostanza era al "top" nel senso che era molto buona.” (VI 1. luglio 2011, pag. 3, RPG 78).
L., come riportato in precedenza, ha sostenuto di aver ricevuto da IM 1 68 g di cocaina di cui 45 g da lui pagati e il resto donatigli (VI 30 giugno 2011, pag. 2, RPG 77; cfr. punto n. 8 della presente sentenza).
I., oltre ad aver dichiarato di aver acquistato e ricevuto cocaina direttamente da AP 1, ha ammesso:
" ADR che ho acquistato in complessivo da IM 1 circa 10 g di cocaina pagandola fr. 80.- al grammo, ciò a partire dall'inizio del 2011. Mentre me ne ha regalati altri 20 grammi e ciò perché siamo molto amici.” (VI 19 luglio 2011, pag. 3, Al 50).
Pure IM 2 ha confermato di avere acquistato direttamente da IM 1:
" lo ogni tanto telefonavo a IM 1 e chiedevo di portarmi 1 o 2 palline di 1 grammo di cocaina, preciso che io ho un solo cliente. In totale credo di aver venduto circa 15 grammi, non lo so esattamente perché non tenevo i conti.”
(VI 31 maggio 2011 di IM 2 di fronte al GPC, pag. 3, RPG i 56).
In merito alla cocaina venduta a IM 2, IM 1 ha ridimensionato il quantitativo da 15 g a 6 g (VI 13 agosto 2011, pag. 4, Al 69a), cioè quello in definitiva considerato dall'accusa.
I 7 g venduti a TE 1 sono, per contro, stati indicati da IM 1 stesso, mentre l'acquirente non è stato in grado di confermare l'ammontare, dichiarando di non ricordare il fatto, ma di non poterlo nemmeno escludere (VI 13 agosto 2011 di IM 1, pag. 4, Al 69a).
Il quantitativo di 850 g fornito a TE 1 direttamente da AP 1, è stato calcolato dal primo con l'aiuto degli inquirenti, sulla base del suo consumo medio e delle vendite o regali da lui effettuati, tenuto conto di quanto dichiarato dai suoi acquirenti:
" Posso dire che ritengo un quantitativo compreso tra 1000 e 1500 grammi di cocaina venduta o ceduta gratuitamente come verosimile, ed altri 500 grammi consumati personalmente. In base a quanto da me dichiarato precedentemente mi viene chiesto se confermo quanto da me detto nel verbale d'innanzi al PP datato 17 maggio 2011, riguardo ai miei approvvigionamenti di cocaina. Ossia di aver acquistato da spacciatori africani o sconosciuti circa 150 grammi, 60/70 grammi da C. e la rimanenza, circa 700/800 grammi dall'AP 1 o meglio AP 1 da me riconosciuto in fotografia nel corso degli ultimi verbali da me resi.
(...) R: da parte mia sostanzialmente le confermo. Intendo però fare alcune precisazioni o rettifiche. Parto dal presupposto di ritenere corretto come da luglio 2009 a marzo 2011, io ho venduto o ceduto complessivamente circa 1 kg/1.5 kg di cocaina e ne ho consumati 500 grammi. Da ciò risulta come io perlomeno abbia avuto tra le mani in questi anni almeno 1500/2000 grammi di cocaina.
Per quanto riguarda la cocaina acquistata da C. riconfermo i 60/70 grammi indicati, per quanto riguarda l'AP 1 ritengo verosimile un quantitativo di 1000 grammi complessivo, mentre il rimanente da spacciatori generalmente africani come già detto nei precedenti verbali.
A questi però devo fare una precisazione. Infatti capitava come l'AP 1 mi dicesse che si assentava dal Ticino per una settimana, mentre di fatto lui stava via anche tre settimane. In questo periodo, non avendo potuto prevedere una sorta di scorta di stupefacente sufficiente, dovevo fare capo agli africani.
(...) A domanda dell'interrogante rispondo che dall'AP 1 acquistavo unicamente ovuli e non grammetti sciolti. Solo in un paio di occasioni, ho preso dei grammi sciolti, altrimenti sempre ovuli da 10 grammi lordi. La cocaina inizialmente la pagavo fr. 70.- il grammo, ossia fr. 700.- per ogni ovulo. In seguito il prezzo dell'ovulo, negli ultimi tre mesi di attività, era sceso a fr. 650.-.
D: quando lei parla di 1000 grammi di cocaina ricevuti da AP 1 intende netti o lordi?
R: intendo lordi. Ritengo che netti potessero essere almeno 850 grammi di cocaina.
(...) Voglio comunque dire che io trovo che l'AP 1 sia una persona gentile. Infatti verso la fine dello scorso anno, ero in difficoltà con l'appartamento e mi ero trovato per strada. Solo grazie al fatto che mi ha fatto un prestito, ho poi potuto trovare un nuovo alloggio.”
(VI 25 agosto 2011, RPG 10 dell'inc. 72.2012.40 del TPC contro TE 1, richiamato).
Al dibattimento d'appello, TE 1 ha confermato questa versione dei fatti, non nascondendo i suoi problemi con la droga e fornendo dei dettagli circa il metodo di calcolo. Ovviamente, come egli stesso ha avuto modo di precisare, la sua non è una ricostruzione matematica esatta al grammo, ma è una stima
che, comunque sia, può essere considerata del tutto affidabile, poiché fondata su delle basi di computo indubbiamente corrette di modo che il risultato non può divergere in modo significativo dalla realtà:
" Dal mese di maggio 2011 vivo a __________ dove seguo un trattamento di disintossicazione. Dal prossimo 3 settembre inizierò a lavorare come impiegato in logistica alla __________ (ditta di arredamenti bagni). Presso quella ditta seguirò un tirocinio e frequenterò la relativa scuola nei prossimi 3 anni.
Non consumo più stupefacenti da 15 mesi.
Alle domande dell'avv. DI 1 rispondo come segue:
Effettivamente ho consumato cocaina. Ne ho anche venduta. L'ho spacciata dal luglio 2009 fino al marzo 2011, momento del mio arresto. Ne vendevo sostanzialmente per trovare i soldi per finanziare il mio consumo personale.
Ho scontato 2 mesi di carcere preventivo alla __________ .
Ero effettivamente tossicodipendente. Consumavo circa 6/7 grammi alla settimana, circa 20/25 grammi al mese.
(...) Confermo quanto dichiarato nelle righe 32 a 37 del verbale 25 agosto 2011 Al 64, pag. 6. Preciso che il mio avvocato non è che mi suggeriva. Semplicemente era lì per difendermi. Confermo che siamo giunti al quantitativo che ho indicato facendo un calcolo basato su quanto io consumavo giornalmente e quanto io vendevo e che in questo calcolo sono stato aiutato dalla polizia.
L’avvocato DI 1 mi chiede se abbiamo fatto un calcolo scritto. Rispondo che penso di sì, ma non mi ricordo esattamente.
Il quantitativo che ho indicato è evidentemente un quantitativo approssimativo, come detto ricostruito sulla base del periodo di consumo, del mio quantitativo giornaliero di consumo personale e del quantitativo giornaliero di vendita. Evidentemente, non c'era nessuna registrazione di questi acquisti. Però, nonostante debba ammettere che in quel periodo io vivevo in un altro mondo, posso confermare ancora oggi che il quantitativo indicato è corretto. Può variare in meno ma non di molto perché il consumo era quello e quindi anche le vendite. Il rapporto fra la droga che io consumavo e quella che vendevo era uguale: per ogni grammo consumato ne vendevo un grammo o anche un po' di più. Infatti mi è stato imputato 1,5 kg di vendita, non tutto comprato da lui naturalmente.
Mi rifornivo anche da altri spacciatori che però non conoscevo e di cui non avevo il telefono. Questo nel periodo prima di conoscere AP 1 o nei momenti in cui AP 1 non era in Ticino.
Confermo che AP 1 era il mio fornitore principale. Dopo che l'ho conosciuto, mi rifornivo da altri solo quando lui non era in Ticino.
Ho iniziato a fare uso di cocaina all'età di 18 anni. Il periodo più duro e di consumo maggiore è stato gli ultimi 2 anni prima dell'arresto.
È vero quanto sta dicendo AP 1 e cioè che io non gli ho mai detto di essere un tossico. Gli dicevo che la droga che compravo da lui era per terze persone cui io l'avrei rivenduta. È vero anche quanto dice AP 1 in relazione ai nostri colloqui e progetti di lavorare nell'ambito di cambio valute estere come brocker. Volevamo lavorare a titolo indipendente. Visto che non avevo lavoro, avevo pensato di investire dei soldi che avrebbe dovuto darmi AP 1. Pensavo d'investire 2000.- /3000.- franchi che, appunto, dovevo ricevere da AP 1.
Non abbiamo mai, invece, avuto alcun progetto di fare dei traffici insieme di cocaina. Semplicemente io la compravo da lui. Confermo che nell'ultimo anno io compravo la cocaina sempre da AP 1. Ogni volta compravo da lui un ovulo. In quell'ultimo anno compravo da altri solo quando lui non era in Ticino. Confermo ancora una volta che io ho acquistato cocaina da AP 1 nei termini di cui ho già parlato in precedenza e in cui ho ribadito oggi, nonostante AP 1 continui a sostenere di non avermi mai venduto cocaina.
A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che quando io compravo la cocaina da AP 1 non erano mai presenti altre persone.”
(verbale del dibattimento 18 luglio 2012, pag. 4 seg.).
AP 1 ha ammesso di aver venduto cocaina a TE 1 ma solo in ragione di 50/60 g (VI di confronto 25 agosto 2011, pag. 3, AI 64). Prima, il 14 luglio 2011 (VI 14 luglio 2011, pag. 9, Al 49), egli aveva già contestato il totale di 800 g indicando, però, come verosimile un quantitativo di circa 200 g. In questo modo egli ha, comunque sia, riconosciuto di aver avuto dei rapporti d'affari, e meglio di compravendita di cocaina con lui.
Ritenuto come sia evidente l’interesse del prevenuto a ridurre i quantitativi e quindi a ridimensionare le proprie colpe e, soprattutto, ritenuto come TE 1 non abbia alcun interesse ad indicare un quantitativo maggiore di quello effettivamente comprato poiché con le sue dichiarazioni egli non accusa soltanto AP 1 ma anche se stesso, è del tutto condivisibile il ragionamento effettuato in prima sede secondo cui sono le esternazioni dell’acquirente a meritare credibilità. A questo proposito va ricordato che TE 1 è stato condannato, con sentenza 22 giugno 2012 della Corte delle assise criminali, a due anni e tre mesi di detenzione per infrazione, in parte aggravata, alla LStup e contravvenzione alla LStup, per avere, tra le altre cose, alienato e offerto complessivamente 1'448 grammi lordi di cocaina (inc. 72.2012.40 TPC). Nell’ambito di tale procedura egli ha collaborato pienamente con gli inquirenti al chiarimento dei fatti.
Anche questo capo d'accusa può, dunque, essere confermato.
Essendo il grado di purezza indeterminato, richiamando i
considerandi precedenti, in applicazione dell’usuale tasso di riduzione del 10% (sicuramente favorevole all'imputato, se solo si tiene conto che lo stupefacente sequestrato a TE 1 aveva una purezza del 26.3%, cfr. sentenza 22 giugno 2012 e AA 16 aprile 2012 prolati nei suoi confronti, inc. 72.2012.40 TPC), si accerta come la sostanza pura venduta a TE 1 ammonti a 109.3 g.
Preparativi per la vendita di almeno 60 g di cocaina
transazione non avvenuta poiché l'acquirente ha ritenuto il prezzo troppo elevato.
Nuovamente l'accusa si fonda, in primo luogo, sulla chiamata di correo di P. (figlio di IM 1, cfr. considerando n. 8 di questa sentenza e VI 28 giugno 2011, pag. 3, Al 37).
Agli atti vi è, poi, la conversazione tra i due intercettata il 18 marzo 2011 (già riportata al considerando n. 15 di questa sentenza), più che esplicita nei contenuti.
Confrontato con essa, AP 1 ha riconosciuto l'interlocutore ed ha ammesso che si trattava delle contrattazioni per 70 g di cocaina, poi non andate a buon fine (VI 14 luglio 2011, pag. 11 e seg., Al 49).
Sulla scorta di questi accertamenti, anche questa chiamata di correo può essere ritenuta sufficientemente avvalorata da elementi convergenti e può, perciò, fungere da sostegno alla relativa proposta accusatoria.
Non essendo verificabile il grado di purezza della cocaina, si fa capo al citato 10%, fatto che porta a concludere per un quantitativo di cocaina pura di netti 6 g.
Acquisto di almeno 200 g lordi di cocaina da F. mai concretizzato a seguito del suo arresto
F. ha dichiarato che la cocaina trasportata dal corriere era destinata, almeno in misura di 200 g, al prevenuto:
" ADR che la cocaina che aveva B. era. destinata a AP 1. Mi viene mostrata una foto di AP 1 . Confermo che si tratta di AP 1.
lo ho parlato con AP 1 e gli ho detto che sarei andato a __________ a prendere la ragazza. Sono partito da __________ con l'autobus. AP 1 ci avrebbe aspettati alla stazione dell'autobus di __________ per ricevere la ragazza.”
(VI di confronto tra B. e F. 25 luglio 2011, pag. 3, RPG 74).
" ADR che confermo che la cocaina che trasportava il 17 maggio 2011 B. era destinata in misura di 200 o 300 grammi a AP 1.”
(VI di confronto con l'imputato 17 ottobre 2011, pag. 3, Al 95).
Agli atti vi sono le registrazioni di conversazioni telefoniche avvenute tra l'accusato e F. in data 16 maggio 2011, quindi il giorno prima dell'arrivo a __________ di B.. In esse, quest'ultimo lo informa dell'arrivo della donna:
" B dice ad A che è confermato che sua sorella parte alle 6 (presumibilmente 18) e che però non ha confermato quando arriva a Incomprensibile.” (VI 12 luglio 2011, all. 8, Al 46).
Inoltre, il 14 maggio 2011, sono state intercettate delle telefonate tra AP 1 e IM 1, nelle quali quest'ultimo chiedeva all'accusato, in quel momento a suo dire in __________ , dove avrebbe potuto essere ospitato F. ed un amico/corriere, domanda alla quale, in prima battuta, egli ha risposto di condurli a __________ e, in seguito, visto che quella soluzione non era praticabile, i due concordano di ospitarli temporaneamente in una roulotte per poi, all'ultimo momento, decidere di condurli a __________ da un amico di IM 1 sino a quando AP 1 sarebbe tornato in Ticino e avrebbe trovato loro un altro alloggio (VI 14 luglio 2011, pag. 4 seg. e allegati 4-7, Al
49).
AP 1 ha sempre negato di aver effettuato la transazione in questione, asserendo di essere stato interessato solo ai 50 g che avrebbe dovuto ricevere in sostituzione della cocaina scadente fornitagli in precedenza.
Nuovamente, la versione fornita dal correo, appare credibile, coerente e sufficientemente sostanziata, mentre quella dell'accusato è inattendibile. L'interesse per l'arrivo di F. e dei suoi corrieri, rispettivamente il ruolo organizzativo assunto dall'accusato, che viene addirittura contattato in __________ per trovare una soluzione d'alloggio, palesa un coinvolgimento che forzatamente va oltre l'ottenimento dei 50 g di cocaina in sostituzione di quella scadente. Si può dare, così, per assodato che almeno 200 g di cocaina erano destinati al prevenuto. Quantitativo che in base alle analisi, che hanno riscontrato un grado di purezza tra il 6.4% e il 7.2%, corrisponde a 12.8 g di cocaina pura.
In diritto
Punito alla stessa stregua è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
La pena non può essere inferiore a un anno (cumulabile con una pena pecuniaria), e si parla di caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone, se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti, se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole, se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.
6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, op.cit., ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Se l'autore ha effettuato più violazioni distinte dell'art. 19 LStup, occorre sommare i diversi quantitativi per valutare se ci si trova di fronte ad un caso aggravato o meno (DTF 112 IV 113 consid. b; DTF 114 IV 167 consid. b).
II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit. , n. 92).
Dal punto di vista soggettivo, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cifra 2 vLStup (vigente art. 19 cpv. 2 LStup), è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). II dolo eventuale é sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
In base a tutto quanto precede, deve essere confermata la
condanna di AP 1 per i reati indicati dal punto n. 1.1.1 al punto n. 1.1.7. della sentenza 1. febbraio 2012 della Corte delle assise criminali, con la precisazione secondo cui il quantitativo complessivo di sostanza pura movimentata è di 201.65 g per quantitativo complessivo di stupefacente di 1753 g.
Commisurazione della pena
Tenuta in considerazione la giurisprudenza cantonale, la Corte ha reputato corretto comminare una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, riducendola rispetto alla richiesta di 4 anni e 3 mesi formulata dall'accusa poiché il grado di purezza della sostanza rinvenuta è risultato basso, di modo che la messa in pericolo per la salute creata da AP 1 é stata di intensità minore (consid. 5d della sentenza impugnata).
Con l'appello, la difesa ha chiesto, in via sussidiaria, una riduzione sensibile della pena comminata.
a. Sotto l'egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell'ambito della
commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all'art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
II nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l'appello, non solo l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest'ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l'appello é, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell'autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall'autorità inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell'opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all'errato apprezzamento, non solo all'eccesso o all'abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, in
Praxiskommentar, ad art. 398 n.'9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: "Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung"; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17, pag. 2622; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di reclamo., Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. 11, Berna 2002, pag. 6671 del controllo dell'opportunità delle decisioni: "Contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation").
L'opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell'istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l'appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d'appello un pieno potere d'esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 in 6B 548/2011).
b. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
II cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
c. Come già l’art. 63 v.CP, dunque, anche l'art. 47 cpv 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.6.2010 in
6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid 2.1.). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
d. Determinata la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1.;
STF del 22 giugno 2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid, 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).
e. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’individualizzazione della pena. Di conseguenza, il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle
rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme
all'art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.
Il confronto tra casi concreti è, perciò, di norma infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue specificità soggettive e oggettive (DTF 135 IV 191, consid. 3.1. e 3.2.; DTF 123 IV 150 consid. 2a; DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).
Qualificante la colpa del prevenuto è, innanzitutto, il quantitativo di cocaina trafficato: 1'753 g complessivi, secondo i calcoli effettuati dagli inquirenti. Pur tenendo conto del fatto che per una buona fetta si tratta di dati approssimativi, seppur fondati su basi di calcolo affidabili, si può affermare senza timore di smentita che a AP 1 è imputabile di avere messo in circolazione almeno 1.5 kg di cocaina.
Si tratta di un quantitativo in sé importante. Il quantitativo è sempre importante anche considerando solo la sostanza pura (201 g) ritenuto come esso superi più che abbondantemente la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave.
In questo contesto va ricordato che l'entità della droga maneggiata, pur non essendo l'unico elemento di rilievo, è comunque sia importante nell'ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un'infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 g di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo, dì stupefacente trattato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, accentuata dall'estensione geografica del traffico di stupefacenti, avendo egli organizzato, almeno un trasporto di cocaina dall'__________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto modo di stabilire che l'autore che valica frontiere sorvegliate (o che organizza un tale passaggio internazionale) deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all'interno nei confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid, STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1).
In relazione alle vendite di stupefacente, va tenuto presente che l'appellante ha dimostrato una buona efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a smerciare a consumatori ticinesi, con più vendite in poco più di un anno, tra inizio 2010 e il 29 maggio 2011, 1'093 grammi di cocaina. Come già stabilito dal TF, l'aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).
Rispondendo ad una precisa contestazione della difesa, va puntualizzato che il tasso di purezza della droga non gioca alcun ruolo nella commisurazione della pena, a meno che l’autore non abbia coscientemente voluto fornire una sostanza particolarmente pura o particolarmente diluita (DTF 122 IV 299 consid. 2c; DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009, consid. 2.2.1). Nella fattispecie gli estremi per tenere in considerazione la scarsa qualità della cocaina non sussistono. Ciò nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal prevenuto, la Corte di prime cure ne ha tenuto conto operando, per tale circostanza, una leggera riduzione della pena base (consid. d, pag. 22 della sentenza 1. febbraio 2011).
Ad appesantire la posizione del prevenuto vi è, poi, l'intensità della sua attività illecita. Si può senza timore di smentita, in effetti, affermare che tra inizio 2010 ed il giorno del suo arresto egli è stato costantemente attivo nel traffico di stupefacenti, senza sosta alcuna.
II ruolo ricoperto dal prevenuto nel traffico di cocaina è stato centrale. Sia IM 1 che IM 2 hanno continuamente fatto capo a lui ed è sempre stato lui a prendere le decisioni fondamentali ed a intrattenere i contatti con i fornitori.
Dai profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid, 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare ïl proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è fondamentalmente un consumatore di
stupefacenti, anche se, a suo dire, qualche volta ne ha fatto uso, soprattutto in passato: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.
Non possono essere, inoltre, dimenticati i suoi precedenti penali specifici, che, oltre a dimostrare una grande familiarità e dedizione al traffico di droga a livello sovranazionale, attestano la sua incapacità a trarre lezione dai propri errori, anche quando, per essi, ha dovuto subire incarcerazioni per periodi prolungati. La sua scaltrezza è emersa, quale costante, in tutta la procedura. In primo luogo essa risulta evidente dal ruolo che ha saputo ritagliarsi nell'organizzazione delinquenziale rispetto ai correi, cioè quello di burattinaio che si muove nell'ombra, lasciando il lavoro sporco ed i rischi ad esso connessi agli altri.
La sua astuzia si è poi palesata nel corso dell'istruttoria penale: all'inizio ha seguito la strategia di ammettere almeno in parte le proprie colpe, ma solo ove esse sono risultate evidenti e schiaccianti, con lo scopo di limitare ad esse la sanzione. In un secondo tempo, ha deciso di rinnegare tutto, incolpando il proprio avvocato di averlo mal consigliato e chiedendone la sostituzione.
Agendo in questo modo egli ha dimostrato di non aver, una volta di più, imparato nulla dai propri errori.
Non sono ipotizzabili attenuanti di sorta.
In considerazione dell'insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale, sia adeguata la pena comminata in prima sede di 3 anni e 9 mesi (a titolo comparativo, cfr. STF 6B_459/2011 del 18 ottobre 2011; STF 6B_35/2010 del 4 giugno 2010; STF 6B_170/2007 del 9 ottobre 2007).
La pena appare equa e corretta anche se rapportata (nei limiti imposti dai principi esposti in precedenza al consid. 27 e) con quella comminata a TE 1. In effetti gli aspetti soggettivi (Tatverschulden) e le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten) - in particolare, la grave tossicodipendenza che gli è valsa il riconoscimento dell'aver agito in stato di lieve scemata imputabilità e la collaborazione fornita agli inquirenti - hanno comportato una sensibile riduzione della pena determinata in funzione delle sole circostanze oggettive dei reati di cui è stato chiamato a rispondere (cfr. STF 6B_554/2009 del 23 novembre 2009, consid. 3.2).
La pena è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
Questa Corte ordina, pertanto, per i motivi esposti dalle autorità che, in precedenza, si sono determinate in merito, in particolare per il pericolo di fuga, il mantenimento dell’imputato in carcerazione di sicurezza (art. 229 segg. CPP), così da garantire l’esecuzione della pena.
Dissequestri
Egli non ha portato alcun argomento a favore di tale rivendicazione per cui, preso atto della reiezione integrale dell'appello e considerato il legame, palese, dei beni sequestrati con l'attività criminale del prevenuto, non appare necessario approfondire la questione per respingere l'istanza.
Gli oneri processuali del giudizio d'appello, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono pure posti a carico dell'appellante.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408, 454 CPP
12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP
19 e 19a LStup
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero 2.1.1. – 2.1.6., 3.1.1., 3.1.2., 3.2., 4., 5.2.1, 5.2.2., 5.3.1., 5.3.2., 8. della sentenza 1. febbraio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad una quantità di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
2.1.1. in correità con IM 1 e IM 2, il 29 maggio 2011, importato in Svizzera dall’__________ 289.71 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 21.1 al 24.4 %);
2.1.2. in correità con IM 1, il 14 maggio 2011, da __________ a __________ e poi fino a __________ , trasportato, con l’autovettura condotta da IM 1, così come concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, detto F. e M., sapendo o dovendo presumere che essi trasportavano cocaina, ricevendone e detenendone circa 50 grammi lordi;
2.1.3. in correità con IM 1, nel periodo dal 26 al 30 maggio 2011, a __________ , detenuto, nel cruscotto dell’autovettura Opel Astra di IM 1, così come concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, 118.92 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 7.9 all’11.3%);
2.1.4. in correità con IM 1, nel corso del mese di maggio 2011 e fino al 31 maggio 2011, a __________ , detenuto, presso il domicilio di IM 1, così come concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, 2.56 grammi netti di cocaina;
2.1.5. nel periodo tra l’inizio dell’anno 2010 e il 29 maggio 2011, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, venduto, in più occasioni, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 1'093 grammi (con grado di purezza indeterminato);
2.1.6. nel periodo tra febbraio e maggio 2011, a __________ , fatto preparativi per la vendita a una persona presentatagli da P., di almeno 60 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), transazione non avvenuta poiché l’acquirente non avrebbe accettato il prezzo di vendita;
2.1.7. nel periodo tra il 15 e il 17 maggio 2011, a __________ e in altre imprecisate località, acquistato almeno 200 grammi di cocaina da detto F., senza però riceverla a seguito dell’arresto in data 17 maggio 2011 di quest’ultimo e di B. (trovati in possesso di 418.56 grammi netti di cocaina con grado di purezza variante dal 6.4 al 7.2 %).
AP 1 è condannato alla pena di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 500.- e nelle spese procedurali di fr. 21'452.25, sono posti a carico di AP 1 .
È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e valori patrimoniali indicati a pag. 5 dell’atto d’accusa 112/2011 concernenti l’imputato.
È ordinata la carcerazione di sicurezza in vista dell’esecuzione della pena e della procedura di ricorso al Tribunale federale.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1’000.00
testi fr. 100.40
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1’300.40
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.