Incarto n. 17.2012.31
Locarno
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 febbraio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 febbraio 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 15 marzo 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 aprile 2011 AP 1, autista alle dipendenze della __________, stava effettuando un trasporto di prodotti freschi dalla centrale di __________. Giunto in territorio di __________ egli ha udito due forti colpi provenire da tergo e, guardando negli specchietti retrovisori, ha notato un’autovettura che si stava capottando sulla corsia di sinistra. Arrestatosi, egli ha controllato lo stato dell’autocarro e del rimorchio senza tuttavia constatare danni. Pertanto, dopo essersi sincerato che sul luogo dell’incidente vi erano persone che stavano prestando soccorso ai feriti, è ripartito. Solo una volta giunto a destinazione a __________, AP 1 si è accorto che il timone del rimorchio e il rimorchio stesso avevano riportato dei danni. Egli ha, così, avvisato la polizia.
B. Con decreto d’accusa 25763/290 del 9 settembre 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 20 aprile 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale , circolando sulla corsia di destra dell’autostrada A2, spostato negligentemente sulla corsia centrale ostacolando in modo rilevante una vettura sopraggiungente da tergo, il conducente della quale perdeva la padronanza di guida e dopo aver urtato lo spartitraffico centrale collideva con il rimorchio;
inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo, allontanato dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso d’incidente.
In applicazione della pena, la CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 500.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni), oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-. Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza del 7 febbraio 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 940.-.
D. In data 15 febbraio 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 15 marzo 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento. L’appellante, nell’ambito della predetta dichiarazione d’appello, ha pure chiesto l’allestimento di una perizia per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 18 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 27 aprile 2012.
F. Con scritti 14 rispettivamente 30 maggio 2012, la Pretura penale e la CO 1 hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alla motivazione presentata dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3.a. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre solo se non ostacola la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCStr). Ogni cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano (art. 39 cpv. 1 LCStr, in part. lett. a secondo cui la norma deve essere osservata per mettersi in preselezione, per passare da una corsia ad un’altra e per voltare). Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
b. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all’accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia. Per l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.
“ Giunto più o meno all’altezza del km autostradale 51850, punto di riferimento la centrale elettrica di __________, circolavo ad una velocità di circa 80 km/h e mi trovavo sulla corsia più di destra. In questo frangente un altro autocarro che mi seguiva, mi stava regolarmente sorpassando alla mia sinistra sulla corsia centrale. Da parte mia, in questa circostanza, ho sentito due forti colpi provenire da tergo. Subito ho guardato dagli specchietti retrovisori dove ho notato che vi era un’autovettura che si stava capottando mentre si trovava sulla corsia più di sinistra terminando la sua corsa sul tetto sulla corsia in questione” (…) “D: Lei sa fornire dati utili inerenti questo autocarro che l’avrebbe sorpassata? R: Era un autocarro con la cabina rossa, vi era la motrice e semirimorchio, ma da parte mia però non ho visto nulla inerente eventuali scritte sul mezzo, come neppure la targa” (verbale d’interrogatorio di AP 1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 2 e 5).
In occasione del dibattimento, l’appellante ha confermato quanto dichiarato alla polizia precisando, fra l’altro, che:
“ tutti i veicoli pesanti della __________ hanno velocità limitata a 85 km/h e questo da un anno e mezzo circa (…). Per questo motivo è praticamente impossibile per me eseguire un sorpasso dal momento che gli altri autoveicoli pesanti circolano normalmente anche a 90 km/h. (…). Quando ho sentito i colpi di cui ho detto nel mio verbale l’altro camion non mi aveva ancora superato, ma si trovava sulla corsia centrale e si trovava appena dietro al rimorchio (forse 30/40 metri). Guardando lateralmente ho a questo punto visto l’automobile che rotolava sulla terza corsia più o meno all’altezza del camion sulla corsia centrale” (verbale d’audizione di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1).
All’incidente ha assistito un testimone, TE 1, che ha fornito alla polizia la seguente versione dell’accaduto:
“ Improvvisamente, giunto all’altezza della centrale elettrica di __________, ho notato come una vettura grigia targata __________ (quella che ha poi fatto l’incidente, per intenderci) mi avesse da poco sorpassato sulla corsia centrale. La vettura in questione, per quanto abbia potuto notare, non circolava molto più veloce di me. Ritengo infatti che circolasse a circa 120 km/h. Improvvisamente un veicolo pesante che stava circolando davanti a me ha sterzato a sinistra poiché era intenzionato a sorpassare un altro veicolo pesante. La manovra di sorpasso è stata repentina ed il “camion” ha tagliato la strada al veicolo bernese. La vettura confederata, onde evitare l’impatto, ha bruscamente sterzato a sinistra, iniziando successivamente a sballottare fino a perdere il controllo e finire capovolta in terza corsia. Personalmente ritengo che alla perdita di controllo abbia contribuito il peso della vettura, poiché ho potuto notare che era molto carica. (…) D01: Mi sa fornire i dettagli del veicolo pesante che ha causato l’incidente? R01: Ricordo che era un autocarro con rimorchio. Lo stesso era di colore bianco e portava la scritta . D02: Mi spiega in dettaglio la manovra effettuata dal summenzionato veicolo pesante? R02: Il mezzo pesante ha iniziato la manovra di sorpasso ai danni di un altro veicolo pesante che circolava pure lui sulla corsia di destra. Il veicolo della “” è passato sulla corsia centrale in maniera piuttosto rapida e mettendo la freccia solo in un secondo tempo, il che ha causato la perdita di padronanza della vettura bernese (manovra istintiva onde evitare la collisione). Preciso che la vettura confederata, quando ormai aveva già perso il controllo, si trovava a fianco del camion della __________. A precisa domanda dell’agente interrogante rispondo di non sapere nulla in merito all’altro veicolo pesante che era stato superato dal mezzo della __________” (verbale d’interrogatorio di TE 1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 2 e 5).
Durante il dibattimento, il teste ha confermato la versione esposta alla polizia precisando, fra altro, che:
“ Quando il camion gli ha tagliato la strada il conducente dell’auto ha sterzato bruscamente verso sinistra e il veicolo, a causa della velocità e penso anche del carico, poiché si vedeva che era carico (il vetro posteriore era privo di visuale) ha iniziato a sbandare e ha proseguito per un tratto spostandosi a destra e a sinistra ripetutamente. Ad un certo momento ha poi toccato il guidovia centrale e si è cappottato. Almeno mi pare che abbia toccato il guidovia. Non vi è stata una collisione tra auto e camion” (verbale d’audizione di TE 1, allegato al verbale del dibattimento).
Dal canto suo TE 2, sentito per rogatoria dalla polizia cantonale del Canton __________ in data 9 maggio 2011, ha dichiarato che, il giorno dell’incidente, egli circolava ad una velocità di ca. 100-120 km/h sulla corsia centrale dell’autostrada A2 e che, improvvisamente, un mezzo pesante che circolava alla sua destra ha invaso la sua corsia di marcia, obbligandolo ad una brusca sterzata e facendogli perdere il controllo della sua vettura:
“ Plötzlich scherte ein Lastwagen, welcher auf der rechten Spur fuhr auf die mittlere Spur. Zu dieser Zeit befand ich mich mit meinem Fahrzeug, neben dem Lastwagen. Das heisst, ich befand mich auf Höhe des hinteren Viertels des Lastwagens. Ich musste mein Fahrzeug stark nach links lenken. Ab diesem schnellen Lenkmanöver verlor ich die Kontrolle über mein Fahrzeug” (verbale d’interrogatorio di TE 2, allegato all’AI 1, pag. 3)
Interrogato dalla polizia sulle caratteristiche del camion che gli aveva tagliato la strada, TE 2 ha dichiarato che lo stesso gli era sembrato di colore beige e che non si ricordava se avesse delle scritte:
“ Mir war, als dass die Führerkabine, wie auch der Anhänger, beigefarbig waren. Ich konnte keinerlei Beschriftungen am Lastwagen feststellen” (verbale d’interrogatorio di TE 2, allegato all’AI 1, pag. 3)
TE 2 ha altresì riferito alla polizia di avere notato unicamente gli indicatori di direzione della motrice, quando già si trovava accanto al convoglio e che, in precedenza, l’automezzo non aveva in nessun modo segnalato l’intenzione di cambiare corsia:
“ Ich sah di Blinker nur bei der Fahrerkabine des Lastwagens, als der Lastwagen di Spur wechselte. Ich war bei diesem Zeitpunkt wie schön erwähnt, bereits neben dem Lastwagen. Vorher hat der Lastwagenchauffeur keinerlei Andeutungen gemacht, die Spur wechseln zu wollen” (verbale d’interrogatorio di TE 2, allegato all’AI 1, pag. 3)
5.1. Il primo giudice - determinandosi dapprima sulla versione dell’accaduto resa dall’appellante - ha osservato che la stessa “appare poco realistica”. Infatti, spiega il pretore, dando per acquisito, “visti i danni”, che vi è stata una collisione tra il camion della __________ e la vettura di TE 2, la versione dell’appellante presupporrebbe che l’auto accidentata, dopo aver sbandato, abbia dapprima colliso con il guidovia centrale superando il camion in sorpasso e, dopo aver colmato la distanza che separava questo mezzo da quello dell’accusato (da lui quantificati in 30/40 m), sia dapprima passata davanti lo stesso camion, abbia poi urtato il rimorchio della __________ e sia infine nuovamente rimbalzata verso la corsia di sinistra dove si è arrestata dopo essersi capovolta. Se così fosse, ha ancora osservato il pretore, l’imputato - che ha seguito la scena dallo specchietto retrovisore
Visto quanto precede il pretore è giunto al convincimento che “l’imputato è l’autore dello spostamento sulla corsia centrale senza prestare attenzione ai veicolo provenienti da tergo”.
5.2. L’appellante assevera che il primo giudice, nell’accertare che egli ha improvvisamente cambiato corsia senza prestare attenzione alle auto che seguivano, ha dato per assodato che vi è stata una collisione tra la vettura guidata da TE 2 e il suo automezzo. Tuttavia, spiega AP 1, un tale assunto è sconfessato dal rapporto 15 marzo 2012 dell’ing. M. - da lui trasmesso a questa Corte unitamente alla motivazione dell’appello - dal quale emerge che i segni di collisione riscontrati sul camion del ricorrente non possono derivare da un impatto tra lo stesso e il veicolo di TE 2. A detta dell’appellante, non essendovi agli atti altre prove a sostegno del fatto che lui abbia ostacolato una vettura proveniente da tergo, egli deve essere assolto dalla sua imputazione (motivazione d’appello, pag. 2-3).
5.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
5.4. La censura ricorsuale, fondata sulle risultanze del rapporto 15 marzo 2012 dell’ing. M., si rivela irricevibile, ritenuto che, nella presente procedura, non è possibile addurre nuovi fatti o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP). Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l’accertamento dell’avvenuto impatto tra il camion della __________ e l’autovettura di TE 2 tutto può dirsi fuorché arbitrario, considerato che non vi sono altre spiegazioni plausibili per l’insorgere dei danni al timone del rimorchio (a detta dello stesso AP 1 ancora intatto al momento della partenza da __________, cfr. al proposito il suo verbale d’audizione, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). Del resto nemmeno l’esposto dell’ing. M., diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, esclude che l’auto di TE 2, durante la fase di sbandata, possa aver urtato il timone del camion della __________ (cfr. scritto 15 marzo 2012 dell’ing. M., pag. 1). Inoltre i danni riscontrati sulla fiancata sinistra del rimorchio (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 3, cfr. anche foto 9 allegata all’AI 1) confermano l’assunto dell’ing. M. secondo cui, nel caso la vettura avesse urtato il timone del rimorchio, “vi sarebbe stato con ogni probabilità un ulteriore urto contro lo spigolo della sovrastruttura dell’autocarro e del rimorchio” (cfr. scritto 15 marzo 2012 dell’ing. M., pag. 2). Visto quanto precede è in modo certamente sostenibile che il primo giudice
Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene che - anche nell’ipotesi secondo cui il camion che ha operato il sorpasso fosse effettivamente quello da lui condotto - risulta dagli atti che lo stesso procedeva ad una velocità decisamente ridotta e aveva gli indicatori di direzione azionati. Pertanto, rileva ancora l’appellante, “non vi è nessun nesso causale fra il suo eventuale sorpasso e il successivo incidente occorso a TE 2”. Piuttosto, conclude, la tardiva reazione di quest’ultimo e il sovraccarico della sua vettura, “sono elementi causali ben più plausibili” (motivazione d’appello, pag. 3-4). La censura si rivela d’acchito infondata, ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, risulta chiaramente dagli atti che il camion della __________ si è spostato sulla corsia centrale in maniera repentina e attivando l’indicatore di direzione solo in un secondo tempo, quando la manovra di sorpasso era già iniziata e quando, oltretutto, la vettura di TE 2 già si trovava accanto al rimorchio (cfr. al riguardo le deposizioni di TE 1 e di TE 2 riportate al consid. 4). In queste condizioni non può dunque essere messo in discussione che AP 1 ha violato le norme della circolazione di cui agli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1 LCStr e che egli si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr. La circostanza secondo cui la vettura di TE 2 era sovraccarica e quella, comunque non provata, secondo cui il conducente bernese ha reagito tardivamente nulla mutano alla sostanza delle cose, ritenuto che tali assunti, dal profilo del reato qui in discussione (infrazione alle norme della circolazione commessa da AP 1), sono del tutto ininfluenti.
Per quanto concerne il reato di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio - non oggetto di specifica contestazione da parte di AP 1 - ci si limita qui ad osservare che lo stesso si fonda sull’accertamento - del tutto sostenibile - secondo cui l’appellante ha lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia (cfr. verbale di audizione TE 1, allegato al verbale del dibattimento, in cui il teste dichiara che “nessuno dei due autisti [né quello del camion della __________, né quello del camion che lo precedeva, ndr.] è venuto a vedere quanto successo al veicolo” (…) “quando è arrivata la polizia erano già ripartiti”) e ciò nonostante egli avesse sicuramente preso in considerazione, visto i forti colpi uditi, di avere colliso con l’autovettura che aveva visto capovolgersi sulla corsia di sinistra. Ne discende che l’appellante si è reso colpevole anche del reato di cui agli art. 51 cpv. 1 e 2 in combinazione con l’art. 92 cpv. 1 LCStr.
Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 500.- inflitta all’appellante dalla CO 1 e confermata dal Presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP, 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 52 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr, 92 cpv. 1 LCStr, 47 e 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di:
1.1.1. infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 20 aprile 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale , circolando sulla corsia di destra dell’autostrada A2, spostato negligentemente sulla corsia centrale ostacolando in modo rilevante una vettura sopraggiungente da tergo, il conducente della quale perdeva la padronanza di guida e dopo aver urtato lo spartitraffico centrale collideva con il rimorchio.
1.1.2. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo, allontanato dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso d’incidente.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 940.-, relative al procedimento di primo grado, sono poste a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 300.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.